32.2019.41
Decisione di attribuzione di una mezza rendita di invalidità tramite utilizzo del raffronto percentuale non può essere confermata, occorre approfondimento peritale che valuti effettiva CL nell'abituale professione e in altre adeguate. Rinvio atti per complemento istruttorio
31 gennaio 2020Italiano30 min
dell’assicurata ha, inoltre, trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.41
cr
Lugano
31 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1985, in
precedenza attiva quale assistente dentale - e che, da ultimo, ha svolto delle
mansioni di segretariato presso lo studio di ortodonzia del proprio compagno -
nel mese di settembre 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti essendo affetta da sclerosi multipla (doc. 4).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 7 settembre 2018
(doc. 33), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado
di invalidità, ha assegnato all’assicurata il diritto ad una mezza rendita di
invalidità a decorrere dal 1° luglio 2017.
A seguito delle
contestazioni avanzate dall’assicurata in sede di osservazioni, sia per quanto
concerne gli aspetti medici, che riguardo all’utilizzo del metodo misto di
calcolo, e dopo aver chiesto una presa di posizione al SMR, con decisione del
18 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una mezza rendita
di invalidità a decorrere dal 1° luglio 2017, in applicazione del metodo
ordinario. L’amministrazione, considerata un’inabilità lavorativa del 100% dal
1° luglio 2016 e del 50% a partire dal 22 febbraio 2017, sia nella professione
abituale che in qualsiasi altra attività, ha infatti concluso che “visto che
lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in
attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative succitate
accertate nell’abituale professione corrisponda, dunque, un’incapacità
lucrativa della medesima entità (doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso del 18
febbraio 2019 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’allestimento di un approfondimento medico peritale pluridisciplinare (neurologico,
psichiatrico e neuropsicologico) (doc. I).
La
rappresentante legale dell’assicurata ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente la
rappresentante dell’assicurata ha contestato la valutazione medica del dr. __________
del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, in quanto la stessa si
fonderebbe unicamente su quanto attestato dal curante nel 2017, senza tuttavia
tenere conto del successivo peggioramento dello stato di salute a partire
dall’ottobre 2018, certificato dallo stesso dr. __________. Quest’ultimo,
infatti, ha ritenuto indispensabile, nella valutazione dell’invalidità, tenere
conto dell’aggravamento della patologia neurologica, cui vanno aggiunte le
limitazioni derivanti dal disturbo depressivo, invalidante, comprovato dal dr. __________
(doc. I).
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e, in via principale, che il
TCA voglia valutare un’eventuale reformatio in pejus della decisione impugnata
o, in via subordinata, che confermi la correttezza della decisione contestata,
con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in
diritto (doc. VI).
Fatti
1.4. In data 16 maggio 2019 la
rappresentante dell’assicurata ha ribadito la richiesta di rinvio degli atti
all’amministrazione perché proceda agli accertamenti necessari per la
valutazione del peggioramento dello stato di salute subentrato nell’ottobre
2018, fermo restando il diritto dell’interessata ad una mezza rendita di
invalidità dal 1° luglio 2017, come stabilito dall’Ufficio AI.
La rappresentante
dell’assicurata ha, inoltre, trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. XIII).
Tale scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione
(doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia assegnato all’assicurata il diritto
ad una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° luglio 2017.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2
L’amministrazione ha fondato,
dal profilo medico, la propria decisione di assegnazione di una mezza rendita
di invalidità a favore dell’assicurata sul rapporto finale SMR del 14 novembre
2017.
(doc. 25).
In tale rapporto il medico
del SMR, dr. __________, specialista medico generico
FMH, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di
“sclerosi multipla a forma remittente-recidivante”, ha considerato l’assicurata
inabile al lavoro al 100% dal 1° luglio 2016, ma ancora abile al lavoro al 50%
dal 22 febbraio 2017, sia nella professione abituale di assistente dentale, sia
in qualsiasi altra attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni
funzionali (doc. 25).
L’assicurata, già in sede di audizione, ha contestato tali
risultanze, rilevando di avere sempre lavorato esclusivamente in qualità di
assistente dentale e di avere lottato contro i sintomi della malattia fino a
che ha potuto, “ma alla fine la compromissione della motricità fine ed il venir
meno della sensibilità nella mano destra le hanno impedito di continuare come
assistente dentale” (cfr. doc. 37).
Ella ha pure precisato di avere potuto svolgere, per un
determinato periodo, delle mansioni di segretariato (e non di assistente
dentale, attività ormai non più esigibile per ragioni di salute) unicamente
grazie ai rapporti personali che la legano al titolare dello studio di
ortodonzia, dr. __________, suo compagno.
Lo stesso datore di lavoro ha, tuttavia, tenuto a precisare che se
l’interessata, per un determinato periodo di tempo, è riuscita a svolgere
determinati compiti ciò sia stato possibile solo in virtù del fatto che “in
qualità di suo compagno io abbia potuto soprassedere sulla sua reale
produttività e accettarne le chiare limitazioni dovute ai sintomi irreversibili
della sua malattia”, circostanza che dimostra l’eccezionalità della situazione,
che non sarebbe stata tollerata in qualsiasi altro studio dentistico (cfr. doc.
37).
A comprova delle proprie obiezioni, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio
AI un referto del dr. __________, Co-primario della Clinica di Neurologia del __________,
datato16 ottobre 2018.
In tale referto, il neurologo curante, preso atto del progetto di
assegnazione di una mezza rendita del 7 settembre 2018, ha precisato che
l’interessata ha smesso la sua attività di assistente dentale presso il
precedente datore di lavoro (dr. __________) per ragioni di salute; che
l’interessata è limitata nelle attività che richiedono movimenti fini con
entrambe le mani, quindi nell’attività di assistente dentale; che la fatigue
mentale riduce anche le prestazioni intellettuali soprattutto per quanto
concerne la rapidità di esecuzione; che le limitazioni fisiche e di fatigue si
ripercuotono anche nell’attività come casalinga.
Il dr. __________ ha aggiunto che “coesiste anche uno stato
depressivo che aggrava la sintomatologia imputabile alla malattia stessa e
andrà valutata nella richiesta complessiva di invalidità” (doc. 40).
Nonostante l’assicurata,
con scritto del 16 ottobre 2018, abbia comunicato all’Ufficio AI il carattere
forzatamente riassuntivo di quanto attestato dal dr. __________, indicando la
massima disponibilità di quest’ultimo a fornire ulteriori informazioni e
approfondimenti in caso di necessità, con annotazioni del 14 novembre 2018 il
dr. __________ del SMR ha confermato la validità del proprio precedente
rapporto, ritenendo le attestazioni del neurologo curante prive di rilevanza, in
quanto non adducono alcunché di nuovo rispetto a quanto già valutato (doc. 45).
2.3
In sede ricorsuale,
l’assicurata ha nuovamente contestato la valutazione medica del SMR del 14
novembre 2017, posta a fondamento della decisione impugnata, rilevando come la
stessa tenga conto unicamente di quanto indicato dallo stesso neurologo curante
nel rapporto per l’UAI del 14 giugno 2017, ignorando tuttavia totalmente il
successivo peggioramento dello stato di salute, che ha interessato sia la sfera
somatica, che quella psichica.
A comprova di tali
allegazioni, l’interessata ha trasmesso un ulteriore referto del dr. __________,
datato 18 gennaio 2019, nel quale lo specialista ha attestato di avere
constatato, in occasione della visita del 18 dicembre 2018, un “significativo
peggioramento clinico”, che “si traduce in un sicuro peggioramento dell’attuale
capacità lavorativa”, sia dal profilo neurologico, sia da quello psichiatrico
(aspetti per i quali è seguita dal dr. __________, il quale invierà un proprio
referto) (doc. 49).
Il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, dal canto suo, con referto del 24 gennaio
2019, ha rilevato di avere visitato l’assicurata in data 31 dicembre 2018, su
indicazione del dr. __________, indicando che la stessa è affetta da un “disturbo
depressivo reattivo ad un quadro clinico caratterizzato da fase di avanzamento
del livello di gravità della malattia neurologica che l’hanno portata ad un
grado di disabilità neurologica attuale (EDSS: 2.0) che comporta peggioramenti
sia sotto il profilo della stanchezza e della resistenza, sia da quello
psicologico con difficoltà di conciliare la malattia neurologica con il proprio
stile di vita a causa delle pesanti ripercussioni che essa comporta. Ritengo
che i disturbi psichici di cui è affetta la paziente siano di portata tale da
impedirle di esercitare un’attività lavorativa” (doc. 51).
Sulla base di questi
referti, la rappresentante legale dell’assicurata ha chiesto che
l’amministrazione sia tenuta a completare l’istruttoria dal profilo medico,
approfondendo, in ambito peritale, quale sia la reale esigibilità lavorativa
dell’interessata.
Tale richiesta appare a
suo avviso giustificata, oltre che dalla documentazione medica prodotta, anche
da quanto riscontrato personalmente dall’assistente sociale al momento della
visita a domicilio effettuata nel mese di aprile 2018, in occasione della quale
ha potuto “constatare l’effettiva debolezza del suo stato di salute; la signora
RI 1 cammina con difficoltà, per fare le scale deve tenersi da un lato al
corrimano e dall’altro ad una persona che la aiuta a salire o scendere ogni
gradino; non riesce a sollevare il bicchiere con una sola mano, non è più in
grado di scrivere e anche battere sulla tastiera del computer è faticoso”.
Alla luce di tutti questi
elementi, la rappresentante dell’interessata ha ritenuto più che dubbio il fatto
che la stessa, già nella primavera del 2018, potesse conservare una capacità
lavorativa residua del 50% quale assistente dentale.
Nonostante la
documentazione medica prodotta e le argomentazioni sviluppate con il ricorso,
l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha confermato la correttezza della
valutazione finale del SMR posta a fondamento della decisione impugnata,
ritenendo che un eventuale peggioramento dello stato di salute sia subentrato
unicamente a partire dal mese di dicembre 2018 e “pertanto, al momento di
emanazione della decisione impugnata del 18 gennaio 2019 non erano ancora
trascorsi i 3 mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI”. L’amministrazione ha
quindi indicato che “per il periodo successivo sarà avviata una procedura di
revisione” (doc. VI).
Con referto del 15 maggio
2019, il dr. __________ ha ribadito di avere riscontrato nel mese di dicembre
2018.
un peggioramento neurologico globale, caratterizzato soprattutto da
un’aumentata fatigue, disturbi di concentrazione ed una chiara deflessione
dello stato dell’umore, aggiungendo tuttavia come già in occasione del
controllo precedente, dell’ottobre 2018, aveva riscontrato uno stato depressivo
tale da poter incidere sulla capacità lavorativa. In conclusione, il dr. __________
ha rilevato di “ritenere la paziente inabile all’attività lavorativa al 100%
dal profilo neurologico-psichiatrico” (doc. A9).
2.4
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata
in DTF 130 V 352).
2.5
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può concordare con le conclusioni del medico del SMR poste
a fondamento della decisione impugnata.
Come correttamente rilevato dalla rappresentante dell’interessata,
difatti, quanto riportato dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 14
novembre 2017, sul quale si basa la decisione impugnata - e in seguito
confermato con annotazioni del 6 agosto 2018 e del 14 novembre 2018 – tiene
conto unicamente delle indicazioni fornite dal dr. __________ in data 14 giugno
2017, ma non della successiva evoluzione della patologia dell’assicurata, la
quale, va sottolineato, è una malattia a decorso progressivo, come attestato
dallo stesso neurologo curante nel referto del 14 giugno 2017 (cfr. doc. 24).
Contrariamente
a quanto considerato dall’Ufficio AI nella risposta di causa – ritenendo che un
eventuale peggioramento dello stato di salute, intervenuto nel mese di dicembre
2018, andrà valutato nell’ambito di una revisione, visto che al momento di
emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso il termine di tre
mesi previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI – questo Tribunale reputa che non si
possa escludere a priori che il peggioramento dello stato di salute
dell’interessata, sia somatico che psichico, attestato dal dr. __________ e dal
dr. __________ in occasione delle visite svolte nel mese di dicembre 2018, sia
in realtà intervenuto già prima.
Anzi, il TCA rileva che lo
stesso dr. __________, già nel referto del 16 ottobre 2018 – quindi ben prima
dell’emanazione della decisione impugnata, del 18 gennaio 2019, data che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - ha riscontrato
come accanto alla malattia somatica “coesiste anche uno stato depressivo che
aggrava la sintomatologia imputabile alla malattia stessa e andrà valutata
nella richiesta complessiva di invalidità” (doc. 40).
A
fronte di queste chiare indicazioni del neurologo curante e tenuto conto del
carattere evolutivo della patologia che affligge l’interessata, questo
Tribunale ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto, come invece
accaduto, limitarsi a ritenere che il referto del dr. __________ non apportasse
alcun nuovo elemento rispetto a quanto già noto (cfr. annotazione del 14
novembre 2018 del dr. __________, doc. 45).
Al contrario, il referto del dr. __________ avrebbe dovuto
spingere l’amministrazione ad approfondire la situazione valetudinaria nel suo
complesso, ordinando una perizia in grado di stabilire quali fossero le
diagnosi, i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua dell’interessata,
sia nella professione abituale di assistente dentale, sia in eventuali altre
attività adeguate, verificando, in particolare, se, rispetto al rapporto finale
SMR del 14 novembre 2017, fosse nel frattempo intervenuto, oppure no, il
peggioramento rilevato dal neurologo curante.
Non
avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché ponga
rimedio alle proprie mancanze.
Tale
soluzione appare imprescindibile, a mente del TCA, alla luce dell’insieme della
documentazione all’incarto, comprendente - oltre ai referti medici del dr. __________
(del 16 ottobre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 15 maggio 2019) e del dr. __________
(del 24 gennaio 2019) - anche le constatazioni dell’assistente sociale
riportate nel rapporto dell’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 23 giugno 2018 (cfr. doc. 27), nonché quanto
illustrato dal compagno-datore di lavoro della ricorrente nelle osservazioni
del 29 settembre 2018 presentate contro il progetto di decisione del 7
settembre 2018 (cfr. doc. 37).
Tutti questi elementi – i quali convergono nel dimostrare il
continuo peggioramento subito dalle condizioni di salute dell’assicurata dopo
il rapporto finale del SMR del novembre 2017, verosimilmente già a partire
dalla primavera del 2018 (momento dell’inchiesta a domicilio), come indicato
dalla rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. I e doc. XIII), ma comunque da
ottobre 2018 secondo l’attestazione del dr. __________ – sono, secondo questo
Tribunale, atti a fare insorgere per lo meno lievi dubbi riguardo alla
fondatezza delle conclusioni del medico del SMR circa la valutazione della
capacità lavorativa dell’assicurata (giudicata stabile nella misura del 50% in
maniera continuativa dal febbraio 2017).
All’Ufficio AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione
impugnata, accertare in maniera completa ed esaustiva, tramite un’accurata
valutazione peritale, quale fosse il reale stato di salute dell’assicurata, sia
dal profilo psichiatrico, che da quello somatico, verificando in particolare se
la sclerosi multipla a forma remittente-recidivante da lei sofferta le
consentisse ancora, come giudicato dal SMR nel rapporto finale del 14 novembre
2017, di continuare a svolgere, al 50% dal 22 febbraio 2017 in poi, la
professione di assistente dentale, oppure no, come invece sostenuto dai suoi curanti
e dal datore di lavoro.
2.6
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti
all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di
salute dell’interessata - affinché metta in atto gli accertamenti peritali
specialistici esterni necessari al fine di chiarire definitivamente la
questione relativa all’evoluzione della (in)capacità lavorativa e lucrativa
dell’interessata, tenuto conto della sua malattia a carattere progressivo.
Quindi
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita della ricorrente, fermo
restando il diritto di quest’ultima ad almeno mezza rendita dal 1° luglio 2017.
Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
A tale
riguardo, il TCA rileva che, in sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto,
in via principale, che questo Tribunale valuti un’eventuale reformatio in pejus
della decisione impugnata (assegnando all’interessata ¼ di rendita) -
aggiungendo, in via subordinata, che venga confermato il diritto ad una mezza
rendita di invalidità (doc. VI).
La
rappresentante dell’assicurata ha contestato la presa di posizione
dell’amministrazione, ritenendo corretto l’utilizzo del raffronto percentuale
cui ha fatto capo l’UAI, chiedendo, quindi, la conferma della mezza rendita di
invalidità già riconosciuta con la decisione impugnata e il ritorno degli atti
all’amministrazione per la valutazione del peggioramento dello stato di salute
subentrato nell’ottobre 2018 (doc. XIII).
Chiamato ad
esprimersi, il TCA non ritiene condivisibili le motivazioni addotte
dall’amministrazione a supporto della richiesta di procedere eventualmente con
una reformatio in pejus.
L’Ufficio
AI, difatti, ha considerato che l’assicurata abbia scelto nel mese di giugno
2015, per ragioni sue personali, estranee al danno alla salute, di lasciare la
precedente attività di assistente dentale svolta in Svizzera interna, per
raggiungere il proprio compagno in Ticino, ritenendo, vista l’assenza di
documentata inabilità lavorativa, “verosimile che ella avrebbe comunque
disdetto il contratto lavorativo presso il dr. __________” (cfr. doc. VI pag.
3).
Posto ciò,
l’Ufficio AI ha quindi ritenuto che il grado di invalidità dell’assicurata
avrebbe dovuto essere calcolato non secondo il cosiddetto Prozentvergleich
- come invece avvenuto nella decisione impugnata - bensì secondo l’ordinario
raffronto dei redditi, confrontando il reddito statistico per l’attività di
assistente dentale per l’anno 2016 di fr. 64'347 (settore 86/88 – sanità e
assistenza sociale, livello di competenza 2, riportato alle ore in uso nel
settore) con il reddito effettivamente percepito in qualità di assistente
dentale presso il dr. __________, di fr. 37'500 (ammontare corrispondente al
suo effettivo rendimento secondo quanto indicato dallo stesso datore di lavoro,
anche se poi, in seconda battuta, ha dichiarato il contrario), per un grado di
invalidità del 42% giustificante un quarto di rendita, anziché il diritto ad
una mezza rendita di invalidità come riconosciuto nella decisione impugnata.
L’UAI ha
precisato che il risultato non cambierebbe neppure considerando, quale reddito
da valido da contrapporre a quello da invalido di 37’500, l’ultimo reddito concretamente
percepito presso il dr. __________, aggiornato al 2016 (pari a fr. 70'015), dato
che anche in tale evenienza il risultato, del 46%, darebbe diritto ad un quarto
di rendita di invalidità (cfr. doc. VI, pag. 3-4).
Ora, alla
luce di quanto attestato in maniera chiara dal dr. __________ nel referto del
16.
ottobre 2018 (cfr. doc. 40) - di cui questo Tribunale non ha motivo di
dubitare - la ricostruzione fornita dall’amministrazione non appare corretta.
Il dr. __________
ha, infatti, esplicitamente riconosciuto che l’assicurata ha “smesso la sua
attività dal precedente datore di lavoro (dr. __________ a __________) in
qualità di assistente dentale in quanto il ritmo lavorativo non era al
momento compatibile con il suo stato di salute. Questo in particolare
riferito alla fatigue e difficoltà nei movimenti fini delle mani associato a tremore
d’azione” (doc. 40, corsivo della redattrice).
Inoltre, il
dr. __________ ha documentato che l’assicurata “è limitata nella attività che
richiedono movimenti fini con entrambe le mani, quindi nell’attività di
assistente dentale” e presenta una “fatigue mentale che riduce anche le
prestazioni intellettuali soprattutto per quanto concerne la rapidità di
esecuzione” (cfr. doc. 40), elementi questi che, oltre a dimostrare
l’impossibilità per l’interessata di continuare a svolgere l’abituale
professione – in che misura e da quando sarà oggetto di approfondimento in sede
peritale - corroborano pure la tesi sostenuta dal compagno e datore di lavoro
dell’assicurata nelle osservazioni del 29 settembre 2018 circa il carattere
eccezionale - e irripetibile sul mercato equilibrato del lavoro - dell’attività
svolta e dello stipendio percepito per le mansioni di segretariato svolte presso
lo studio di ortodonzia del dr. __________ durante un determinato periodo (cfr.
doc. 37). Affermazioni, che, del resto, trovano conferma anche nelle
constatazioni dell’assistente sociale in occasione dell’inchiesta a domicilio,
dove ha potuto verificare personalmente le importanti limitazioni
dell’assicurata (doc. 27).
Tenuto
conto, inoltre, del fatto che eseguendo il calcolo del grado di invalidità
facendo riferimento, quale reddito da invalido, ai dati statistici relativi ad
attività semplici e ripetitive, esigibili al 50%, risulterebbe un grado di
invalidità superiore (del 68%) alla percentuale che dà diritto alla mezza
rendita assegnata con la decisione impugnata, come indicato
dall’amministrazione stessa (cfr. doc. A2) - la quale ha quindi optato per il
raffronto percentuale, da cui risulta un grado di invalidità del 50% - questo
Tribunale ritiene di non potere, in ogni caso, concordare con il calcolo del
grado di invalidità proposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa e, di
conseguenza, con la richiesta dell’amministrazione di un’eventuale reformatio
in pejus.
In concreto, con la conferma
del diritto ad almeno mezza rendita dal 1° luglio 2017 nel dispositivo della
presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio
in pejus (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4,
penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.7
Ne
discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti
peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla rendita di invalidità
dell’assicurata.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.8
Nel caso
di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente,
patrocinata dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all’importo di fr. 2'000.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett.
g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del
30.
settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 18 gennaio 2019 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.5. e 2.6. e si pronunci nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurata, fermo restando il diritto di quest’ultima ad
almeno una mezza rendita dal 1° luglio 2017.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio del 18 febbraio 2019.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti