32.2019.42
Domanda di rendita. Conferma della perizia psichiatrica. Ridefinizione del reddito da valido (no a media dei salari) con riconosciumento del diritto ad un quarto di rendita
13 febbraio 2020Italiano27 min
tinnito/Ménière stata già esaminata in modo esaustivo dal collega Dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.42
BS/sc
Lugano
13 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1969 e da ultimo attivo quale autista di camion, nel mese di dicembre
2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).
Sulla
base degli accertamenti economici e medici eseguiti – tra cui la perizia
psichiatrica del 2 novembre 2017 del __________ (__________) (doc. 41 inc. AI),
il rapporto finale SMR (Servizio medico regionale dell’AI) del 17 luglio 2018
(doc. 75 inc. AI), nonché il rapporto finale del 3 dicembre 2018 della
consulente in integrazione professionale (consulente IP; doc. 77 inc. AI) – con
decisione 4 febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 39%
(doc. 95 inc. AI).
1.2. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso contro la
succitata decisione, postulando l’assegnazione di una rendita intera
d’invalidità. In via subordinata chiede il ritorno degli atti all’Ufficio AI
per eseguire ulteriori accertamenti, in particolare ordinare un accertamento
professionale presso il __________. Contesta la valutazione medico-teorica
della capacità lavorativa, sostenendo sulla base delle refertazioni dello
psichiatra curante una totale inabilità al lavoro. Stigmatizza che non sia
stato dato riscontro alla richiesta di accertamento professionale, rilevando tuttavia
come per motivi psichiatrici egli non sia in grado di svolgere un’altra
attività.
1.3.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la perizia psichiatrica
come pure la valutazione della consulente IP. Ridefinito il reddito da valido, determinato
il grado d’invalidità del 40,7% con diritto ad un quarto di rendita dal 1°
giugno 2017, l’amministrazione ha di conseguenza chiesto il parziale
accoglimento del ricorso.
1.4. Con
osservazioni del 18 marzo 2019 l’assicurato, preso atto della risposta di
causa, ha tuttavia ribadito di non essere in grado di conseguire alcun guadagno
da invalido (VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Nel caso in esame, a seguito della
domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato al __________ di eseguire una
perizia psichiatrica.
Dal
referto datato 2 novembre 2017 (doc. 41 incarto AI) risulta che, su incarico
del __________, il dr. med. __________ ha proceduto al consueto riassunto degli
atti, all’anamnesi, all’esame clinico (secondo il sistema AMDP), ad
approfondimenti testali, alla descrizione della giornata delle attività e delle
abitudini e posto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di sindrome
ansiosa organica (ICD 10 F 06.4).
Nell’ambito
della discussione dei dati, il perito ha proceduto alla descrizione delle risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP (cfr. in merito SVR 2015 IV nr. 10 e STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid.
5.2.4 con riferimenti giurisprudenziali), concludendo:
" (…) L’assicurato
ha presentato per motivi psichiatrici una IL del 75% dal giugno 2016 al maggio
2017. Dal giugno 2017 egli presenta un IL del 60% nell'attività abituale e del
35% in un’attività confacente in cui non debba utilizzare mezzi pesanti.
Nell'attività equivalente a quella di casalinga la CL A sempre stata piena. Si
tratta in entrambi i casi di una diminuzione del rendimento.
Ritengo che l'assicurato, con una psicoterapia cognitivo comportamentale
a cadenza settimanale con focus sulla gestione dei sintomi e degli evitamenti,
potrebbe presentare un miglioramento del 20% della CL, almeno in attività
adeguata, nell'arco di 6 mesi.
La psicofarmacoterapia appare adeguata al quadro e non si
suppongono ulteriori margini di miglioramento con modifiche della stessa.
Utile, una volta migliorato ulteriormente il quadro clinico dopo alla
psicoterapia, un intervento di reintegrazione professionale visto che
l'attività prevalente di autista è stata svolta per moltissimi anni e quindi le
competenze di falegname andrebbero rivalutate. (…)” (pag. 170 inc. AI)
Con
rapporto del 17 luglio 2018 il medico SMR dr. med. __________, confermando la
perizia __________, ha specificato le seguenti limitazioni somatiche:
" (…) Evitare
attività lavorative che prevede di salire su ponteggi o scale a pioli.
Evitare ambienti lavorativi rumorosi e molto freddi e lavori in
alta quota, a causa delle ripercussioni sull’orecchio interno, con possibile
aggravamento del tinnito.
Controindicata la guida di qualsiasi autoveicolo. (…)” (pag. 233
inc. AI)
Il
ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare
l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità
lavorativa. A tal riguardo fa riferimento alle certificazioni della psichiatra
curante.
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Con
due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF
143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie
psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio
della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate
in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche
se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta
una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di
questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della
persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie".
Con il cambiamento
di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in
maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale.
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al
consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e
4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6. Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per
mettere in dubbio la perizia psichiatrica del __________, poiché la stessa va
considerata dettagliata e approfondita. In effetti il dr. med. __________ ha
considerato tutta la documentazione medica agli atti, tra cui i rapporti del 3
marzo 2017, 28 maggio 2017 e 29 settembre 2017 dello psichiatra curante
attestanti un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. pagg. 160, 161 inc. AI). In
sede di discussione (punto no. 8 della perizia) il perito ha dettagliatamente
analizzato, mediante l’apporto di letteratura medica, lo stato di salute
dell’assicurato, in particolare esaminato le conseguenze dell’importante
tinnito bilaterale e la sindrome vertiginosa sulla componente psichiatrica.
Egli ha concluso per una sovrapposizione tra la componente otoneurologica e
psichiatrica, motivo per cui l’inabilità lavorativa definitiva è da considerare
integrabile con eventuali limitazioni riscontrate da altri specialisti relativamente
alla sindrome vertiginosa.
Certo
che, come visto sopra, nei succitati tre rapporti la psichiatra curante ha
valutato un’inabilità del 100% in qualsiasi attività. Tuttavia va data
precedenza alla dettagliata valutazione peritale, correlata anche da esami
testistici supplementari (cfr. punto no. 3 della perizia), nonché da una
descrizione delle risorse e deficit (schema MINI ICF-APP).
Nemmeno
dai successivi rapporti 8 maggio 2018 (doc. 68 inc. AI) e 13 dicembre 2018
(doc. 83 inc. AI), come pure dal rapporto 9 maggio 2018 del dr. med. __________,
specialista ORL (doc. 69 AI), valutati dal SMR (cfr. rapporti 17 luglio 2018 e
2 gennaio 2019, [doc.75 e 86 inc. AI]) emergono elementi idonei a sovvertire le
risultanze del __________.
In
particolare nel rapporto del 13 dicembre 2018 la psichiatra curante sostiene un
peggioramento della situazione extra-somatica del suo paziente senza indicarne
Fatti
i motivi, esprimendo unicamente dissenso all’operato dell’amministrazione.
Inoltre, con rapporto 9 maggio 2017 il dr. __________ (i precedenti referti del
3 gennaio 2017, 20 febbraio 2017 e 22 maggio 2017 sono stati esaminati dal
perito __________; cfr. capitolo A della perizia), ha attestato una totale
inabilità alla guida di autocarri.
Inoltre,
con annotazioni 18 gennaio 2019 lo psichiatra del SMR, dr. med. __________,
valutando i summenzionati due rapporti, ha rilevato:
" (…) Ho
preso visione dello scritto del rappresentante legale. La problematica
tinnito/Ménière stata già esaminata in modo esaustivo dal collega Dr. __________
(v. Rapporto SMR 19 (recte: 17).07.2018).
Successivamente sono giunte solo certificazioni psichiatriche
dello studio __________ da me esaminate.
Il documento attuale del 12 (recte: 13).12.2018 a firma Dr. __________,
Dr.ssa __________, Sig. RI 1 presenta una presa di posizione di dissenso e si
esprime in modo generico sull'inabilità lavorativa, in assenza di indicazioni
cliniche oggettive di diagnosi e prognosi.
In assenza di nuove informazioni mediche e/o di modifiche
significative di fatti noti, le precedenti prese di posizione SMR rimangono
valide.” (pag. 285 inc. AI)
Altra
documentazione medica non è stata prodotta in sede di ricorso.
Pertanto,
viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata perizia psichiatrica,
sia delle valutazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio (cfr.
consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata
di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che il ricorrente è abile al 65% in attività
adeguate, con decorrenza dal mese di giugno 2017.
2.7. In merito all’esame dell’integrazione
in altre attività il ricorrente evidenzia che, dopo il primo colloquio del 4
gennaio 2018 (doc. 49 inc. AI), in data 30 aprile 2018 ha nuovamente incontrato
la consulente IP dal cui rapporto è fra l’altro emerso:
" (…) L’assicurato
osserva un reale peggioramento della sua situazione. Richiede che questo venga
valutato ed è disponibile, come già indicato a gennaio, ad un accertamento
professionale.
Ribadisce che da un punto di vista soggettivo, non ritiene di
essere in grado fisicamente di svolgere altre attività lavorativa, tanto meno
la sua, per cui non ha più la patente professionale.
Si risottoporrà la pratica al servizio medico alla luce delle
nuove informazioni e dal mese di luglio si farà l'accertamento pratica o a __________
o in azienda direttamente.” (pag. 212 inc. AI)
L’insorgente rileva
inoltre che il menzionato accertamento professionale non è stato in seguito
ritenuto necessario per un recupero della capacità lavorativa residua. A tal
riguardo nel verbale del 3 dicembre 2018 la consulente, ricapitolata la
formazione scolastica e l’esperienza dell’assicurato, nonché le risultanze
relative al suo stato di salute ed alle limitazioni somatiche, ha ritenuto che
l’insorgente:
" (…) senza
la necessità di una formazione specifica sarebbe in grado di recuperare lo
scapito economico in attività di economato semplice, quale addetto alla
scansione ad esempio di un'assicurazione o un ufficio pubblico e/o privato.
L'attività non richiede una specifica formazione ad eccezione di
quella interna della durata di pochi giorni.
Questo tipo di attività non solo non riscontra i limiti somatici,
ma permette pure di evitare i moderati limiti evidenziati dalla perizia
psichiatrica incaricata da __________.
L'attività di benzinaio alla pompa di servizio sarebbe pure
esigibile, con ancora maggiore utilità rispetto alla riduzione del rendimento
indicata medicalmente.
Anche le attività di tipo industriale sono esigibili tenendo conto
di attività svolte in aziende con ridotto inquinamento fonico, e che prevedano
attività svolte in serie ripetitive, quali addetto all'etichettatura, oppure
generico nell'industria alimentare, quale ad esempio imballaggio tavolette di
cioccolata.
Nelle attività sopra descritte non si evince nessun limite
funzionale medico teorico che possa contrapporsi sul mercato del lavoro in
equilibrio.
Il grado di invalidità assente nei contatti con gli altri,
nell'integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee
e nella cura di sè, nonché il fatto che l'assicurato abbia sempre lavorato
fanno ritenere come l'assicurato sia a tutt'oggi in grado di reperire
un'attività nel mercato del lavoro in equilibrio.
Per tutti questi motivi non ritengo che all'assicurato debbano
essere riconosciuti provvedimenti d'integrazione da parte del nostro Ufficio.”
(pag. 240 inc. AI)
Il ricorrente stigmatizza,
a ragione, questo cambiamento di procedura. La consulente avrebbe potuto sin
dall’inizio escludere la necessità di un accertamento professionale e
concludere, vista la valutazione medico-teorica, per una reintegrazione nelle
succitate professioni senza provvedimenti professionali. Occorre far presente
che secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente
che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.7).
Ne
segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a
provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto
Considerandi
che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA
32.2015.83
del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21
maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
2.8
Occorre ora procedere alla
determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario.
2.8.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado
di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, come si evince dalla decisione impugnata, quale salario da valido
l’Ufficio AI ha preso in considerazione un importo di fr. 71'446.--, pari alla
media dei redditi percepiti da sano quale autista presso la ditta __________ negli
anni dal 2011 al 2015 (cfr. doc. 43 inc. AI).
In
sede di risposta rettamente l’amministrazione ha ritenuto di dover correggere
tale importo non essendo giustificato procedere ad una media salariale. A tal
riguardo è stato fatto evidenziato:
" (…) Ora,
dall'estratto del conto individuale agli atti emerge che il Signor RI 1 – prima
dell'insorgenza del danno alla salute (anno 2016) – ha conseguito quale ultimo
reddito la somma di CHF 72'747.- nel 2015.
Dopo il relativo adeguamento all'indice dei salari nominali (+
0,7% nel 2016 e + 0,4% nel 2017), si ottiene un reddito annuo lordo di CHF
73'549,25 per l'anno 2017.
Di transenna, si rileva che nel caso concreto non si può cifrare
il reddito da valido in CHF 71'446.- (cfr. in tal senso il doc. 43 incarto Al)
in quanto l'assicurato – negli ultimi 3 anni prima dell'insorgenza del danno alla
salute (come pure nel 2011, nel 2009, nel 2008 e nel 2007) – ha percepito una
somma superiore. Non bisogna pertanto procedere con una media dei redditi
guadagnati dall'assicurato dal 2011 al 2015 (cfr. il doc. 43 incarto Al) poiché
il salario percepito dal Signor RI 1 non ha subito delle forti
oscillazioni/fluttuazioni/ variazioni ma è sempre stato lineare nel corso del
tempo.
Il reddito da valido per l'anno 2017 va pertanto definito in CHF
73'549,25. (…)” (Doc. IV pag. 3)
Ne
consegue che quale reddito da valido va preso in considerazione l’importo di
fr. 73'549,25.
2.8.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti
in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Dalla
decisione impugnata risulta che per la fissazione del reddito da invalido l’Ufficio
AI ha (correttamente) utilizzando i dati salariali
risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio
federale di statistica e più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level
- Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore
privato; DTF 142 V 178): il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo
fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per
40.
ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12
mesi). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale,
il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Adeguato all’evoluzione dei salari nominali (+ 0,4%) per il 2017 il reddito
annuo ammonta a fr. 67’070,60. Non avendo giustamente riconosciuto alcuna
riduzione per motivi sociali (cfr. pagg. 179 e 180 inc. AI), tenuto conto di
un’abilità lavorativa del 65%, l’Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido a
fr. 43'595.--, il cui importo è rimasto incontestato.
2.8.3
Dal raffronto tra i succitati
redditi da valido e da invalido risulta un grado d’invalidità del 40, 7%, conferente
il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1° giugno 2017 (scadenza
del termine di attesa, decorrente dal 1° giugno 2016, cfr. perizia __________ e
rapporto SMR del 17 luglio 2018).
Visto quanto sopra, la decisione
contestata va di conseguenza modifica e il ricorso parzialmente accolto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio
AI nella misura di metà ciascuno.
2.10
Il ricorrente, patrocinato da
un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali
(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione del 4 febbraio 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un
quarto di rendita dal 1° giugno 2017.
2. Le spese per complessivi di
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e di RI 1 nella misura di metà
ciascuno. L’amministrazione verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo
di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti