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Decisione

32.2019.42

Domanda di rendita. Conferma della perizia psichiatrica. Ridefinizione del reddito da valido (no a media dei salari) con riconosciumento del diritto ad un quarto di rendita

13 febbraio 2020Italiano27 min

tinnito/Ménière stata già esaminata in modo esaustivo dal collega Dr. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.42

BS/sc

Lugano

13 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1969 e da ultimo attivo quale autista di camion, nel mese di dicembre

2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).

Sulla

base degli accertamenti economici e medici eseguiti – tra cui la perizia

psichiatrica del 2 novembre 2017 del __________ (__________) (doc. 41 inc. AI),

il rapporto finale SMR (Servizio medico regionale dell’AI) del 17 luglio 2018

(doc. 75 inc. AI), nonché il rapporto finale del 3 dicembre 2018 della

consulente in integrazione professionale (consulente IP; doc. 77 inc. AI) – con

decisione 4 febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 39%

(doc. 95 inc. AI).

1.2. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso contro la

succitata decisione, postulando l’assegnazione di una rendita intera

d’invalidità. In via subordinata chiede il ritorno degli atti all’Ufficio AI

per eseguire ulteriori accertamenti, in particolare ordinare un accertamento

professionale presso il __________. Contesta la valutazione medico-teorica

della capacità lavorativa, sostenendo sulla base delle refertazioni dello

psichiatra curante una totale inabilità al lavoro. Stigmatizza che non sia

stato dato riscontro alla richiesta di accertamento professionale, rilevando tuttavia

come per motivi psichiatrici egli non sia in grado di svolgere un’altra

attività.

1.3.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la perizia psichiatrica

come pure la valutazione della consulente IP. Ridefinito il reddito da valido, determinato

il grado d’invalidità del 40,7% con diritto ad un quarto di rendita dal 1°

giugno 2017, l’amministrazione ha di conseguenza chiesto il parziale

accoglimento del ricorso.

1.4. Con

osservazioni del 18 marzo 2019 l’assicurato, preso atto della risposta di

causa, ha tuttavia ribadito di non essere in grado di conseguire alcun guadagno

da invalido (VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni dell’assicurato.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Nel caso in esame, a seguito della

domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato al __________ di eseguire una

perizia psichiatrica.

Dal

referto datato 2 novembre 2017 (doc. 41 incarto AI) risulta che, su incarico

del __________, il dr. med. __________ ha proceduto al consueto riassunto degli

atti, all’anamnesi, all’esame clinico (secondo il sistema AMDP), ad

approfondimenti testali, alla descrizione della giornata delle attività e delle

abitudini e posto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di sindrome

ansiosa organica (ICD 10 F 06.4).

Nell’ambito

della discussione dei dati, il perito ha proceduto alla descrizione delle risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP (cfr. in merito SVR 2015 IV nr. 10 e STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid.

5.2.4 con riferimenti giurisprudenziali), concludendo:

" (…) L’assicurato

ha presentato per motivi psichiatrici una IL del 75% dal giugno 2016 al maggio

2017. Dal giugno 2017 egli presenta un IL del 60% nell'attività abituale e del

35% in un’attività confacente in cui non debba utilizzare mezzi pesanti.

Nell'attività equivalente a quella di casalinga la CL A sempre stata piena. Si

tratta in entrambi i casi di una diminuzione del rendimento.

Ritengo che l'assicurato, con una psicoterapia cognitivo comportamentale

a cadenza settimanale con focus sulla gestione dei sintomi e degli evitamenti,

potrebbe presentare un miglioramento del 20% della CL, almeno in attività

adeguata, nell'arco di 6 mesi.

La psicofarmacoterapia appare adeguata al quadro e non si

suppongono ulteriori margini di miglioramento con modifiche della stessa.

Utile, una volta migliorato ulteriormente il quadro clinico dopo alla

psicoterapia, un intervento di reintegrazione professionale visto che

l'attività prevalente di autista è stata svolta per moltissimi anni e quindi le

competenze di falegname andrebbero rivalutate. (…)” (pag. 170 inc. AI)

Con

rapporto del 17 luglio 2018 il medico SMR dr. med. __________, confermando la

perizia __________, ha specificato le seguenti limitazioni somatiche:

" (…) Evitare

attività lavorative che prevede di salire su ponteggi o scale a pioli.

Evitare ambienti lavorativi rumorosi e molto freddi e lavori in

alta quota, a causa delle ripercussioni sull’orecchio interno, con possibile

aggravamento del tinnito.

Controindicata la guida di qualsiasi autoveicolo. (…)” (pag. 233

inc. AI)

Il

ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare

l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità

lavorativa. A tal riguardo fa riferimento alle certificazioni della psichiatra

curante.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Con

due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF

143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie

psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate

in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche

se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta

una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di

questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della

persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie".

Con il cambiamento

di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in

maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al

consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e

4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per

mettere in dubbio la perizia psichiatrica del __________, poiché la stessa va

considerata dettagliata e approfondita. In effetti il dr. med. __________ ha

considerato tutta la documentazione medica agli atti, tra cui i rapporti del 3

marzo 2017, 28 maggio 2017 e 29 settembre 2017 dello psichiatra curante

attestanti un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. pagg. 160, 161 inc. AI). In

sede di discussione (punto no. 8 della perizia) il perito ha dettagliatamente

analizzato, mediante l’apporto di letteratura medica, lo stato di salute

dell’assicurato, in particolare esaminato le conseguenze dell’importante

tinnito bilaterale e la sindrome vertiginosa sulla componente psichiatrica.

Egli ha concluso per una sovrapposizione tra la componente otoneurologica e

psichiatrica, motivo per cui l’inabilità lavorativa definitiva è da considerare

integrabile con eventuali limitazioni riscontrate da altri specialisti relativamente

alla sindrome vertiginosa.

Certo

che, come visto sopra, nei succitati tre rapporti la psichiatra curante ha

valutato un’inabilità del 100% in qualsiasi attività. Tuttavia va data

precedenza alla dettagliata valutazione peritale, correlata anche da esami

testistici supplementari (cfr. punto no. 3 della perizia), nonché da una

descrizione delle risorse e deficit (schema MINI ICF-APP).

Nemmeno

dai successivi rapporti 8 maggio 2018 (doc. 68 inc. AI) e 13 dicembre 2018

(doc. 83 inc. AI), come pure dal rapporto 9 maggio 2018 del dr. med. __________,

specialista ORL (doc. 69 AI), valutati dal SMR (cfr. rapporti 17 luglio 2018 e

2 gennaio 2019, [doc.75 e 86 inc. AI]) emergono elementi idonei a sovvertire le

risultanze del __________.

In

particolare nel rapporto del 13 dicembre 2018 la psichiatra curante sostiene un

peggioramento della situazione extra-somatica del suo paziente senza indicarne

Fatti

i motivi, esprimendo unicamente dissenso all’operato dell’amministrazione.

Inoltre, con rapporto 9 maggio 2017 il dr. __________ (i precedenti referti del

3 gennaio 2017, 20 febbraio 2017 e 22 maggio 2017 sono stati esaminati dal

perito __________; cfr. capitolo A della perizia), ha attestato una totale

inabilità alla guida di autocarri.

Inoltre,

con annotazioni 18 gennaio 2019 lo psichiatra del SMR, dr. med. __________,

valutando i summenzionati due rapporti, ha rilevato:

" (…) Ho

preso visione dello scritto del rappresentante legale. La problematica

tinnito/Ménière stata già esaminata in modo esaustivo dal collega Dr. __________

(v. Rapporto SMR 19 (recte: 17).07.2018).

Successivamente sono giunte solo certificazioni psichiatriche

dello studio __________ da me esaminate.

Il documento attuale del 12 (recte: 13).12.2018 a firma Dr. __________,

Dr.ssa __________, Sig. RI 1 presenta una presa di posizione di dissenso e si

esprime in modo generico sull'inabilità lavorativa, in assenza di indicazioni

cliniche oggettive di diagnosi e prognosi.

In assenza di nuove informazioni mediche e/o di modifiche

significative di fatti noti, le precedenti prese di posizione SMR rimangono

valide.” (pag. 285 inc. AI)

Altra

documentazione medica non è stata prodotta in sede di ricorso.

Pertanto,

viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata perizia psichiatrica,

sia delle valutazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio (cfr.

consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che il ricorrente è abile al 65% in attività

adeguate, con decorrenza dal mese di giugno 2017.

2.7. In merito all’esame dell’integrazione

in altre attività il ricorrente evidenzia che, dopo il primo colloquio del 4

gennaio 2018 (doc. 49 inc. AI), in data 30 aprile 2018 ha nuovamente incontrato

la consulente IP dal cui rapporto è fra l’altro emerso:

" (…) L’assicurato

osserva un reale peggioramento della sua situazione. Richiede che questo venga

valutato ed è disponibile, come già indicato a gennaio, ad un accertamento

professionale.

Ribadisce che da un punto di vista soggettivo, non ritiene di

essere in grado fisicamente di svolgere altre attività lavorativa, tanto meno

la sua, per cui non ha più la patente professionale.

Si risottoporrà la pratica al servizio medico alla luce delle

nuove informazioni e dal mese di luglio si farà l'accertamento pratica o a __________

o in azienda direttamente.” (pag. 212 inc. AI)

L’insorgente rileva

inoltre che il menzionato accertamento professionale non è stato in seguito

ritenuto necessario per un recupero della capacità lavorativa residua. A tal

riguardo nel verbale del 3 dicembre 2018 la consulente, ricapitolata la

formazione scolastica e l’esperienza dell’assicurato, nonché le risultanze

relative al suo stato di salute ed alle limitazioni somatiche, ha ritenuto che

l’insorgente:

" (…) senza

la necessità di una formazione specifica sarebbe in grado di recuperare lo

scapito economico in attività di economato semplice, quale addetto alla

scansione ad esempio di un'assicurazione o un ufficio pubblico e/o privato.

L'attività non richiede una specifica formazione ad eccezione di

quella interna della durata di pochi giorni.

Questo tipo di attività non solo non riscontra i limiti somatici,

ma permette pure di evitare i moderati limiti evidenziati dalla perizia

psichiatrica incaricata da __________.

L'attività di benzinaio alla pompa di servizio sarebbe pure

esigibile, con ancora maggiore utilità rispetto alla riduzione del rendimento

indicata medicalmente.

Anche le attività di tipo industriale sono esigibili tenendo conto

di attività svolte in aziende con ridotto inquinamento fonico, e che prevedano

attività svolte in serie ripetitive, quali addetto all'etichettatura, oppure

generico nell'industria alimentare, quale ad esempio imballaggio tavolette di

cioccolata.

Nelle attività sopra descritte non si evince nessun limite

funzionale medico teorico che possa contrapporsi sul mercato del lavoro in

equilibrio.

Il grado di invalidità assente nei contatti con gli altri,

nell'integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee

e nella cura di sè, nonché il fatto che l'assicurato abbia sempre lavorato

fanno ritenere come l'assicurato sia a tutt'oggi in grado di reperire

un'attività nel mercato del lavoro in equilibrio.

Per tutti questi motivi non ritengo che all'assicurato debbano

essere riconosciuti provvedimenti d'integrazione da parte del nostro Ufficio.”

(pag. 240 inc. AI)

Il ricorrente stigmatizza,

a ragione, questo cambiamento di procedura. La consulente avrebbe potuto sin

dall’inizio escludere la necessità di un accertamento professionale e

concludere, vista la valutazione medico-teorica, per una reintegrazione nelle

succitate professioni senza provvedimenti professionali. Occorre far presente

che secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente

che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.7).

Ne

segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

Considerandi

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.8

Occorre ora procedere alla

determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado

di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, come si evince dalla decisione impugnata, quale salario da valido

l’Ufficio AI ha preso in considerazione un importo di fr. 71'446.--, pari alla

media dei redditi percepiti da sano quale autista presso la ditta __________ negli

anni dal 2011 al 2015 (cfr. doc. 43 inc. AI).

In

sede di risposta rettamente l’amministrazione ha ritenuto di dover correggere

tale importo non essendo giustificato procedere ad una media salariale. A tal

riguardo è stato fatto evidenziato:

" (…) Ora,

dall'estratto del conto individuale agli atti emerge che il Signor RI 1 – prima

dell'insorgenza del danno alla salute (anno 2016) – ha conseguito quale ultimo

reddito la somma di CHF 72'747.- nel 2015.

Dopo il relativo adeguamento all'indice dei salari nominali (+

0,7% nel 2016 e + 0,4% nel 2017), si ottiene un reddito annuo lordo di CHF

73'549,25 per l'anno 2017.

Di transenna, si rileva che nel caso concreto non si può cifrare

il reddito da valido in CHF 71'446.- (cfr. in tal senso il doc. 43 incarto Al)

in quanto l'assicurato – negli ultimi 3 anni prima dell'insorgenza del danno alla

salute (come pure nel 2011, nel 2009, nel 2008 e nel 2007) – ha percepito una

somma superiore. Non bisogna pertanto procedere con una media dei redditi

guadagnati dall'assicurato dal 2011 al 2015 (cfr. il doc. 43 incarto Al) poiché

il salario percepito dal Signor RI 1 non ha subito delle forti

oscillazioni/fluttuazioni/ variazioni ma è sempre stato lineare nel corso del

tempo.

Il reddito da valido per l'anno 2017 va pertanto definito in CHF

73'549,25. (…)” (Doc. IV pag. 3)

Ne

consegue che quale reddito da valido va preso in considerazione l’importo di

fr. 73'549,25.

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Dalla

decisione impugnata risulta che per la fissazione del reddito da invalido l’Ufficio

AI ha (correttamente) utilizzando i dati salariali

risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio

federale di statistica e più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level

- Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore

privato; DTF 142 V 178): il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo

fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per

40.

ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12

mesi). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale,

il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Adeguato all’evoluzione dei salari nominali (+ 0,4%) per il 2017 il reddito

annuo ammonta a fr. 67’070,60. Non avendo giustamente riconosciuto alcuna

riduzione per motivi sociali (cfr. pagg. 179 e 180 inc. AI), tenuto conto di

un’abilità lavorativa del 65%, l’Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido a

fr. 43'595.--, il cui importo è rimasto incontestato.

2.8.3

Dal raffronto tra i succitati

redditi da valido e da invalido risulta un grado d’invalidità del 40, 7%, conferente

il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1° giugno 2017 (scadenza

del termine di attesa, decorrente dal 1° giugno 2016, cfr. perizia __________ e

rapporto SMR del 17 luglio 2018).

Visto quanto sopra, la decisione

contestata va di conseguenza modifica e il ricorso parzialmente accolto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio

AI nella misura di metà ciascuno.

2.10

Il ricorrente, patrocinato da

un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali

(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione del 4 febbraio 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° giugno 2017.

2. Le spese per complessivi di

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e di RI 1 nella misura di metà

ciascuno. L’amministrazione verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo

di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti