32.2019.44
Decisione AI che comferma, in procedura di revisione, il diritto a 1/2 rendita. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti medici supplementari
9 aprile 2019Italiano6 min
Source ti.ch
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Incarto
n.
32.2019.44
rg/sc
Lugano
9 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 gennaio 2019,
in esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, l’Ufficio AI,
sulla base del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una modifica
della capacità al lavoro (100% d’incapacità nell’abituale professione di
venditrice, 60% di capacità in attività leggere) – ha confermato il diritto di RI
1 – cui era già stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera da
luglio 2011, a tre quarti di rendita da gennaio 2012 e a un quarto di rendita
da luglio a novembre 2012 – alla mezza rendita di cui beneficia da giugno
2016;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Istando per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, fa in sostan-za
valere – con produzione di nuova refertazione medica – un peggioramento del suo
stato di salute da ottobre 2018 con consecutiva richiesta d’erogazione di una
rendita intera (in subordine di tre quarti di rendita) a partire da tale mese;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti
medici e ciò sulla base della presa di posizione 6 marzo 2018 del medico SMR il
quale ha dichiarato che “si sono succeduti diversi eventi clinici negli
ultimi 2 mesi, che certamente ci inducono ad una rivalutazione clinica sia dal
punto di vista organico che mentale” (cfr. VIII-1);
- con scritto 20 marzo 2019 il
rappresentante dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha
espresso la sua adesione alla proposta formulata dall’amministrazione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- se la capacità al guadagno o
di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o
se il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento
va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza interruzione
notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2
OAI);
- nel caso
concreto, dagli atti all’inserto emerge effettivamente la necessità, come
evidenziato dal medico SMR pendente lite, di procedere ad ulteriori
accertamenti medici dal punto di vista sia organico sia extra-somatico. Ciò al
fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale
modifica della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del
querelato provvedimento - che per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite temporale del
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali - tenendo
conto quindi anche della refertazione medica prodotta con il gravame, la quale
fa stato di un verosimile aggravamento della situazione valetudinaria, somatica
ed extrasomatica, già in periodo precedente l’emanazione della decisione
impugnata (cfr. in particolare doc. C, G, L, M);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda come sopra indicato. Effettuati i nuovi accertamenti medici, ed ogni
altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria in
considerazione dello statuto professionale dell’assicurata, dovrà essere
emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in
causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in
fr. 1'800. Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 21
gennaio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr.
1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti