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Decisione

32.2019.45

Decisione di non entrata in materia UAI confermata dal TCA. Nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale tardiva

13 febbraio 2020Italiano32 min

i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.45

PC/sc

Lugano

13 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 20 maggio 2015 RI 1, cittadino

__________ con permesso di domicilio “C”, nato il __________ 1959, di

professione "aiuto-giardiniere" al 100% presso la __________ di __________

dal 1° ottobre 2007, in malattia dal 26 settembre 2014, licenziato il 19 luglio

2016 con effetto al 24 settembre 2016, ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti, giustificata da “gonartrosi bilaterale con

intervento protesi totale ginocchio dx del 15.12.2014. Nei prossimi mesi

intervento anche a sinistra” a partire dal “2014” (pag. 8-13, 19-24,

150, 240 incarto AI e pag. 1 incarto LAMAL).

Come preannunciato, in data 15 giugno 2015 l’assicurato si è sottoposto pure ad

un intervento di protesi totale del ginocchio sinistro (pag. 167 incarto AI).

L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in

particolare, acquisendo agli atti l’incarto LAMAL, il rapporto finale SMR del

19 dicembre 2016 (pag. 231-233 incarto AI), l’annotazione del 16 maggio 2017

del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 270 incarto AI), il rapporto finale

del 17 marzo 2017 del CIP (pag. 254 e 255 incarto AI) e il complemento del 6

giugno 2017 del CIP (pag. 273 e 274 incarto AI).

Sulla base della documentazione raccolta, l’UAI con decisione del 18 luglio

2017, preavvisata il 20 marzo 2017 (pag. 258-263 incarto AI), ha riconosciuto

all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%)

dal 1° settembre 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente

al 30 aprile 2016 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato

di salute a partire dal 1° gennaio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo,

per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 282-289 incarto

AI).

Questa decisione è cresciuta - incontestata - in giudicato.

1.2. Il 19 novembre 2018

l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti,

giustificata da “impianto di protesi totale ginocchia bilaterali su

gonartrosi con successiva inabilità lavorativa come giardiniere (e simili)”

a partire dal “26.09.2014” (pag. 297-305 incarto AI).

1.3. L’UAI, con progetto di

decisione del 22 novembre 2018, ha preavvisato all’assicurato la “non

entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, in quanto

l’assicurato non aveva “credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico,

che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive

abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una

nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (pag. 308

incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

1.4. Il 28 novembre 2018 è giunto

all’UAI il rapporto medico del 26 novembre 2018 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico curante dell’assicurato (pag.

313-317 incarto AI).

1.5. Dopo avere richiesto un

parere al medico SMR, dr. med. __________, giusta il quale il certificato medico

in questione “non oggettiva uno stato di salute differente da quello già

valutato e non pone nuove diagnosi. La Curante si limita a dare una diversa valutazione

di uno stato clinico già valutato e discusso” (pag. 319 incarto AI), l’UAI,

con decisione del 18 gennaio 2019, ha confermato integralmente il progetto di

decisione (pag. 320-325 incarto AI).

1.6. Con tempestivo ricorso del 21

febbraio 2018 (recte: 2019) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata e sollecitato, in via

principale, il riconoscimento di un grado di invalidità del 100% e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione “affinché, dopo

ulteriore istruttoria, si determini sul grado di invalidità del ricorrente”

(doc. I, pag. 9).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta l’aspetto medico, in quanto la

decisione del 18 gennaio 2019, è arbitraria - come pure la decisione del 18

luglio 2017 - dato che non tiene debitamente conto della situazione medica ed

economica del ricorrente. Nel frattempo essa è ulteriormente peggiorata, visto

che il suo cliente non ha trovato alcun posto di lavoro. Difatti il potenziale

inserimento del suo assistito asserito dall’amministrazione era (ed è tuttora)

molto teorico, a causa dei dolori quotidiani già a suo tempo accusati, della

formazione scolastica/professionale (effettuati solo 5 anni di elementari),

dell’età (nel 2017 di 58 anni e ora di 60 anni), delle capacità linguistiche

italiane, non avendo mai dovuto usare un computer e un contesto del mercato del

lavoro tutt’altro che rassicurante. Inoltre il diritto alle indennità di

disoccupazione del suo cliente è terminato l’8 ottobre 2018.

A suffragio delle proprie argomentazioni la rappresentante della ricorrente ha

prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. D) e la dichiarazione del 10

ottobre 2018 della Cassa __________ (doc. C). Chiede, inoltre, l’interrogatorio

formale, l’esperimento di una perizia, il richiamo degli incarti AI, della

Sezione del lavoro e della Cassa disoccupazione (doc. I, pag. 1, 5, 6 e 9).

1.7. Nella risposta

del 28 febbraio 2019, l’UAI ha postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. IV), puntualizzando che il certificato del 12 febbraio

2019 del dr. med. __________ non può essere preso in considerazione ai fini del

giudizio, in quanto tardivo (doc. IV, pag. 2). L’amministrazione ha versato

agli atti l’incarto AI riguardante l’assicurato.

1.8. Il 1° marzo 2019 il TCA ha

intimato la risposta alla patrocinatrice dell’assicurata, con l’avvertenza alle

parti che avevano la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri

mezzi di prova (doc. V).

1.9. Il 13 marzo 2019 l’avv. RA 1

si è riconfermata nelle proprie tesi e domande (doc. VI), notificando quale

mezzi di prova: il certificato del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________,

già agli atti quale doc. D, “riproposto alla luce delle contestazioni

dell’Ufficio AI riguardo la tempestività della trasmissione. Pertanto

un’eventuale difetto, benché contestato dal signor RI 1, è sanato” (doc.

VI), il richiamo dell’incarto presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(URC __________) riguardante l’assicurato e l’“allestimento di una perizia

medica effettuata da un medico specialista indipendente” nominato dal

TCA.

1.10. Il 20 marzo 2019

l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso,

ribadendo che in fase amministrativa (pre-contenziosa) non erano stati prodotti

documenti atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato

posteriore all’emissione della decisione del 18 luglio 2017 (doc. VIII).

1.11. Il doc. VIII è stato trasmesso

per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. IX).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

L’art.

28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori

estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le

attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni.

Qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Nella

DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata

dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato

la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova

domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di

questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra

nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di

vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 v.LAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der

Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato

che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8

marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

Il

TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:

" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è

attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il

convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione

cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.

Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza

invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga

poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre

2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid.

2.2 [I 238/02]).

2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art.

87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente

rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento

cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le

quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare

una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,

l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni

dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso,

può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in

materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di

tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente

l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.

Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il

giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid.

2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione

secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione

ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16

gennaio 2004 consid. 2.2).”

Secondo

la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato

al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese),

edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/

view/3950/lang:ita/category:34),

Fatti

i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle

rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge,

oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità.

La

persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili

i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984

p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La

cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica

della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare

nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una

cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la

cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito

d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le

mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona

attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra

5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona

Considerandi

assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI

non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una

decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382;

STCA 32.2016.118 del 26 aprile 2017, consid. 2.2).

2.3

Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in

materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione

ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Pertanto le censure ricorsuali volte a contestare la decisione del 18 luglio

2017, cresciuta incontestata in giudicato, rispettiva-mente a supportare il

merito della richiesta, nella misura in cui non sono relative alla mancata

entrata in materia della stessa da parte dell’UAI con la decisione del 18

gennaio 2019 qui avversata, sono irricevibili.

2.4

Con decisione formale del 18

luglio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha riconosciuto

all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%)

dal 1° settembre 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente

al 30 aprile 2016 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato

di salute a partire dal 1° gennaio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo,

per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 282-289 incarto

AI).

L'UAI si è fondato, dal profilo medico, sul rapporto finale SMR del 19 dicembre

2016.

del dr. med. __________ (pag. 231-233 incarto AI). Il medico SMR - dopo

aver brevemente riassunto la situazione medica dell’assicurato (“Assicurato

ora 57enne con ultima attività svolta al 100% nella funzione di aiuto

Dispositivo

giardiniere, affetto da gonartrosi bilaterale e per questi motivi posto a

beneficio prima di PTG destra e successivamente anche al ginocchio sinistro. In

atto persistono limitazioni algico/funzionali che lo limitano nell’attività

professionale”: pag. 231 incarto AI) – ha posto la diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa di “Protesi totale ginocchio sinistro

(15.06.2015)” e l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “Protesi totale ginocchio destro (15.12.2014)”. Il medico

SMR ha quindi indicato che l’assicurato aveva presentato/presentava

un'incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di aiuto-giardiniere

dal 26 settembre 2014 e continua rispettivamente del 100% dal 26 settembre 2014

al 31 dicembre 2015 e dello 0% dal 1° gennaio 2016 in attività adeguate. Il

medico SMR ha poi elencato le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo

di 15 kg; alternanza della postura al bisogno (inclusa); nessuna difficoltà

nello svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari;

mobilizzazione di carichi massimo fino a 15 kg; evitare la posizione

inginocchiata o con ginocchia flesse; evitare la deambulazione su terreni

scoscesi o in discesa; evitare l’utilizzo di scale a pioli o ponteggi; possibilità

di variare la postura da assisa ad eretta; attività lavorativa da svolgere

prevalentemente seduta (pag. 231 e 232 incarto AI). Il medico SMR ha indicato

una prognosi dell’evoluzione della capacità lavorativa “dubbia”

(pag. 232 incarto AI). Nelle “osservazioni conclusive” ha puntualizzato

quanto segue: “Valutazione medico teorica. IL 100% in attività abituale. IL

0% in attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti. La II in attività

adeguata viene fatta partire sei mesi dopo l’intervento di PTG. Revisione

del caso tra un anno” (pag. 232 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice). Il medico SMR ha pure puntualizzato che non erano

applicabili terapie che avrebbero potuto migliorare o mantenere verosimilmente

la capacità lavorativa (pag. 233 incarto AI).

Il 4 aprile 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, aveva scritto alla

dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, quanto segue:

" (…) ti

pregherei di voler convocare il paziente summenzionato per una tua valutazione.

Questo giardiniere di 58 anni, di origine portoghese, è stato da me sottoposto

ad un intervento di protesi totale del ginocchio destro e sinistro, gli

interventi sono stati eseguiti nel 2014 e nel 2015. L’evoluzione a destra è

stata positiva, a sinistra invece rimangono degli importanti dolori residui che

prendono tutta la parte posteriore dell’arto inferiore sinistro. Ho presentato

il caso anche a __________ dove, a livello del ginocchio, non trovano cause

morfologiche per spiegare questo dolore. Una recente risonanza magnetica

lombare mostra una lipomatosi della colonna lombare bassa. Non so se questo

referto può spiegare questi sintomi. Ti ringrazio per una tua valutazione e

saluto cordialmente.

__________

Copia a : Signor __________, Ufficio Assicurazione Invalidità,

6500 Bellinzona

Egregio Singer __________, la prego di voler tenere conto del fatto che

l’assicurato adesso è ancora in fase di accertamenti neurochirurgici.”

(pag. 264 incarto AI, n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Il 24 aprile 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato quanto

segue:

" (…)

Nell’anamnesi ortopedica segnalo l’impianto di una protesi totale del ginocchio

destro il 15.12.2014 e un intervento analogo a sinistra il 15.06.2015.

L’evoluzione del ginocchio a destra è stato soddisfacente, a sinistra il

ginocchio rimane dolente. In una mia lettera dal maggio 2016 ho già informato

il signor __________ dell’Istituto dell’Assicurazione Invalidità degli esami

fatti. Attualmente la prognosi è tale che il paziente non potrà più svolgere la

sua professione di giardiniere, una nuova formazione professionale da un punto

di vista prettamente teorico è pensabile, da un punto di vista pratico però il

paziente non ha alcun diploma scolastico o altri diplomi. Inoltre è in cure per

una lombo sciatalgia a sinistra. A livello delle ginocchia in questo momento

non vedo indicazioni per nuovi approcci chirurgici” (pag. 268 incarto AI).

Il 16 maggio 2017 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato il rapporto finale SMR del 19

dicembre 2016, rilevando che la “nuova documentazione medica prodotta agli

atti non modifica le conclusioni del RAF. Nella certificazione del Dr. __________

del 26.04.2017 il Collega scrive:- “Attualmente la prognosi è tale che il

paziente non potrà più svolgere la sua professione di giardiniere, una nuova

formazione professionale da un punto di vista prettamente teorico è pensabile, …”

(pag. 270 incarto AI).

2.5. Il 19 novembre 2018 l’assicurato

ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da

“impianto di protesi totale ginocchia bilaterali su gonartrosi con

successiva inabilità lavorativa come giardiniere (e simili)” a partire dal

“26.09.2014” (pag. 297-305 incarto AI).

L’UAI, con progetto di

decisione del 22 novembre 2018, ha preavvisato all’assicurato la “non

entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, accordando la

possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali osservazioni o

chiedere delle informazioni complementari con l’avvertenza che trascorso il

termine di 30 giorni sarebbe stata emanata la decisione formale (pag. 307

incarto AI).

Il 28 novembre 2018 è quindi giunto all’UAI il rapporto medico del 26 novembre

2018 (pag. 313-317 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

medicina interna, medico curante dell’assicurato dal 2008 e che incontra

mediamente 3 volte all’anno (pag. 314 incarto AI). La dr.ssa med. __________ ha

attestato una incapacità lavorativa del 100% dal 26 settembre 2014 e continua

per “le ginocchia come giardiniere e ogni altro lavoro che implichi

carichi/piegamenti/lavoro in piedi/in equilibrio” e ha osservato che “il

dr. __________ ha già scritto chiaramente il suo punto di vista nel certificato

del 26.4.2017 ed ha parlato col sig. __________. Se è per il vostro ufficio

necessaria una perizia, questa non è fattibile entro i 30 giorni legali. Mi

sono interessata presso 2 diversi medici. Vi prego di incaricare un perito

neutrale che faccia il punto della situazione, nel caso in cui questo mio

scritto non basti.” (pag. 314 incarto AI). Il medico curante ha indicato lo

stato di dopo posa di protesi totale del ginocchio dx il 15 dicembre 2014 e del

ginocchio sinistro il 15 giugno 2015 e versamenti articolari intermittenti

resistenti a terapia antinfiammatoria (pag. 314 incarto AI). La dottoressa ha

indicato che: l’assicurato presenta “dolore ginocchia sx > dx irradiante

alle anche”, assume olfen duo 75 mg al bisogno, presenta “versamento

articolare ginocchia dx>sx e dolore alla flessione passiva, cicatrici calme”(pag.

315 incarto AI). La dottoressa ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di “versamenti articolari ginocchia dolorosi

persistenti dopo posa protesi di ginocchia; depressione reattiva”. Quale

prognosi ha indicato che l’assicurato non può più lavorare, visto il persistere

dei sintomi e l’impossibilità di migliorare la situazione dal punto di vista

ortopedico (pag. 315 incarto AI). Ha rilevato che, se il dolore è forte, assume

olfen duo 75 mg. Ha indicato che l’assicurato non può svolgere nessuna attività

lavorativa, nessun lavoro in piedi, in ginocchio, in equilibrio, accovacciato e

che non lavora dal 26 settembre 2014, ha lavorato come giardiniere e non lo più

fare (pag. 316 incarto AI). Non può svolgere neppure alcuna attività adeguata

e, quale prognosi, ha puntualizzato che non è integrabile, considerate le

lacune scolastiche e l’età di 59 anni compiuti in paziente di madrelingua __________

che si esprime male in italiano (pag. 317 incarto AI). Il medico curante ha

concluso puntualizzando che, secondo l’art. 7 LPGA, il paziente è totalmente impossibilitato

al guadagno sul mercato del lavoro a causa del danno alla salute che perdura

dopo avere sottoposto il paziente alle cure ragionevolmente esigibili e non

integrabile (pag. 317 incarto AI).

Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione

del 3 dicembre 2018 il dr. med. __________, ha osservato che la “certificazione

medica del 29.11.2018 a firma della Dr.ssa __________ non oggettiva uno stato

di salute differente da quello già valutato e non pone nuove diagnosi. La

Curante si limita a dare una diversa valutazione di uno stato clinico già

valutato e discusso. I limiti funzionali rispecchiano quanto riportato dalla

dr.ssa __________ nella sua certificazione e il RAF considera l’Assicurato

nella funzione di giardiniere non più idoneo ma idoneo in un’attività

rispettosa dei limiti descritti.

Mobilizzazione di carichi massimo fino a 15 kg

Evitare la posizione inginocchiata o con ginocchia flesse

Evitare la deambulazione su terreni scoscesi o in discesa

Evitare l’utilizzo di scale a pioli o ponteggi

Possibilità di variare la postura da assisa ad eretta

Attività lavorativa da svolgere prevalentemente seduta

Non si ritiene giustificato entrare in materia.”

(pag. 319 incarto AI)

Davanti al TCA l’avv. RA 1

ha prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________,

che ha visitato l’assicurato in data 5 febbraio 2019, dal quale si evince

quanto segue:

" L'assicurato

si trova a 4 anni e due mesi dall'impianto di una protesi totale del ginocchio

destro e 3 anni e sei mesi dopo una protesi a sinistra.

Il decorso post-operatorio non è mai stato tale da poter

permettere all'assicurato di riprendere la sua attivata professionale come

giardiniere. Per numerosi mesi ha eseguito una fisioterapia. Attualmente mi

riferisce che il lato sinistro va meno bene del destro, nota inoltre un conflitto

radicolare S1 bilaterale. Assume circa 2-3 Voltaren alla settimana, nessun

risveglio notturno per il ginocchio, non dolori a riposo. Ha più male a

scendere le scale che non a salire, perimetro di marcia ridotto a 1-1,5 km, non

riesce a correre né a camminare a passo sostenuto. I dolori vengono descritti a

partenza posteriore del cavo popliteo irradiante verso la schiena. Clinicamente

trovo delle ginocchia senza versamento, normo assiate con cicatrici calme,

entrambe le ginocchia estendono completamente, flettono a 115° il sinistro e

120° il destro.

Per la diagnosi di stato dopo posa di protesi totale alle

ginocchia bilaterali entrambe dolenti l'assicurato può svolgere attività

esclusivamente in posizione seduta, per il 50% attività esclusivamente in posizione

eretta, non può svolgere attività a carico discontinuo, non può camminare su

terreni accidentati, non può accovacciarsi, non può inginocchiarsi, lavorare

con le mani sopra la testa, ruotare in posizione seduta ed eretta, sollevare e

rispettivamente trasportare carichi fino ad un massimo di 5 kg. Tenendo conto

della formazione professionale del paziente, il quale non è in possesso di

alcun diploma scolastico e professionale, esclude una riformazione

professionale, tenendo conto anche della sua età. Per questo motivo continua a

rimanere inabile al lavoro per qualsiasi professione.” (Doc. D)

2.6. In concreto l’insorgente,

chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 18 luglio

2017, cresciuta incontestata in giudicato, vi è stato un peggioramento del suo

stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione

valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in

altre attività.

Il medico curante ha in sostanza ripreso le note diagnosi - seppur corroborate

dai nuovi elementi d'anamnesi - già valutate nell'ambito della procedura

sfociata nella decisione formale del 18 luglio 2017, cresciuta incontestata in

giudicato, sulla base del rapporto finale SMR del 19 dicembre 2016 (pag.

231-233 incarto AI) e dell’annotazione del 16 maggio 2017 del medico SMR, dr.

med. __________ (pag. 270 incarto AI), dai quali il TCA non ha valido motivo

per scostarsi.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti (cfr., in particolare, pag. 313-317 incarto AI) - non ha motivo di

distanziarsi dall'apprezza-mento del medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione del 3 dicembre 2018 (pag. 319 incarto AI), giusta il quale il

rapporto medico del 26 novembre 2018 della dr.ssa med. __________ non permette

di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato.

Non consente di giungere ad una diversa conclusione neppure la diagnosi di

depressione reattiva posta (senza codifica ICD-10) dal medico curante. Tale

diagnosi non è stata difatti posta (con codifica ICD-10) da uno specialista in

psichiatria e psicoterapia.

Inoltre non risulta che l’assicurato sia in trattamento con psicofarmaci

rispettivamente psicoterapico.

A proposito del medico SMR

giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Non va del resto neppure

dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Tenuto conto di quanto

precede, in particolare in assenza di una modifica dello stato di salute

dell’assicurato, il TCA osserva che la questione della sua reintegrabilità è già

stata esaminata (cfr. rapporto finale del 17 marzo 2017 del CIP: pag. 254 e 255

incarto AI; e il complemento del 6 giugno 2017 del CIP: pag. 273 e 274 incarto

AI) e decisa nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 18 luglio

2017 (pag. 282-289 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

Per quanto concerne il

certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, (doc. D), come rettamente osservato dall’amministrazione

in sede di risposta del 28 febbraio 2019 (doc. IV, pag. 3) ed in sede di

osservazioni del 20 marzo 2019 (doc. VIII), esso è stato prodotto tardivamente

e non va quindi ritenuto ai fini della valutazione di un eventuale peggioramento

dello stato di salute del ricorrente. Difatti, secondo la giurisprudenza,

nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia, le prove

addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in

quanto tardive (cfr.

STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del

20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1;

STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF

130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017 consid. 2.6 e rinvii ivi citati;

cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid. 2.5 e rinvii ivi citati).

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una

notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato nell’ambito della

procedura amministrativa e, quindi, prima del querelato provvedimento, secondo

questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova

richiesta di prestazioni.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una

rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.7. Alla luce di quanto appena

esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove

(in particolare, all’interrogatorio formale, al richiamo degli incarti della

Sezione del lavoro, della Cassa disoccupazione e dell’URC, all’esperimento di

una perizia medica, così come postulato dalla patrocinatrice dell'assicurata più

volte in questa sede: doc. I, pag. 1, 5, 6 e 9 e doc. VI).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

L'incarto dell'UAI è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.

consid. 1.7).

La decisione impugnata va dunque confermata.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti