32.2019.47
Infortunio non professionale. Rendita intera AI. Soppressione rendita intera in via di revisone (d'ufficio). Confermata valutazione medica somatica e rinvio per accertamento peritale esterno in ambito psichiatrico
24 febbraio 2020Italiano36 min
di cui è affetto (e che non sono stati considerati dall’__________, poiché ritenuti
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.47
PC/sc
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato l’__________ 1982,
di professione "aiuto meccanico" presso la ditta __________ di __________
dal 10 febbraio 2007 (licenziato con effetto all’11 gennaio 2013 in seguito al
fallimento della ditta per la quale lavorava), ha inoltrato il 14 giugno 2011 una
domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele (“bacino
tre fratture (quattro mesi senza camminare); frattura al polso destro; È stato
preso un pezzo di osso dal bacino e messo nella frattura del polso”) di un
infortunio occorsogli il 1° settembre 2010, allorquando, è rimasto vittima di
un incidente stradale in sella al proprio scooter, avvenuto in territorio del
Comune di __________ (pag. 1-10 incarto AI e STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019,
consid. 1.1, 1.2 e 2.7).
1.2. L’UAI ha raccolto la pertinente
documentazione infortunistica dall’istituto assicuratore (in casu: __________)
che ha assunto il caso.
Secondo il rapporto di uscita del 9 settembre 2010 del Servizio di
ortopedia-traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, l’assicurato
presentava una "frattura sacrale destra, Frattura muro anteriore non dislocata
cotile destro, Frattura ischio-pubica destra". In seguito, gli è stata
diagnosticata il 25 febbraio 2011 una frattura diagonale fra III intermedio e
III distale dell'osso scafoide ed il 16 marzo 2011 una pseudoartrosi dell'osso
scafoide, che è stata trattata chirurgicamente il 28 aprile 2011 dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia generale e chirurgia della mano. Il decorso è
stato complicato il 1° giugno 2011 dall'insorgenza di un'embolia polmonare, a
seguito della quale è stato anticoagulato.
Successivamente, a causa di persistenti dolori al bacino e al polso destro,
l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate
per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure
diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). RI 1
si è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia per il bacino ed
ergoterapia per il polso destro.
Nel frattempo, l’assicurato ha pure sviluppato dei disturbi psichici per i
quali è stato esaminato il 22 febbraio 2012 dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha posto la diagnosi di
"Reazione depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.21)",
puntualizzando che la patologia psichiatrica constatata non diminuiva la
capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. incarto LAINF e STCA 35.2019.10 del
13 maggio 2019, consid. 1.1).
1.3. A fronte di una capacità
lavorativa limitata in modo rilevante da oltre due anni ma di uno stato di
salute non ancora stabilizzato, l’UAI con decisione del 25 ottobre 2012 (pag.
123-125 e 128-134 incarto AI), preavvisata il 21 giugno 2012 (pag. 115-117
incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità
(grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2011 (alla scadenza dell'anno
di attesa ex art. 28 LAI). Con comunicazione del 23 novembre 2012 l’amministrazione
ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 136 incarto AI).
1.4. Nel frattempo in ambito
LAINF, a causa di persistenti dolori, l'assicurato ha continuato a sottoporsi a
svariate indagini e diverse visite mediche specialistiche,
oltre a sedute di fisioterapia ed ergoterapia.
In seguito, il 16 febbraio 2016, RI 1 si è sottoposto ad una revisione
chirurgica palliativa di resezione della prima filiera del carpo destro, sempre
ad opera del dr. med. __________; la degenza si è protratta sino al 19 febbraio
2016. Dal 6 al 20 aprile 2016 l’assicurato ha soggiornato presso la __________.
L’__________ ha pure sottoposto l’assicurato ad una valutazione della capacità
funzionale (VCF) presso la Clinica __________, svoltasi il 24 e 25 gennaio
2017.
A causa dei disturbi psichici, RI 1 è stato nuovamente esaminato il 22 ottobre
2017 dalla dr.ssa med. __________, che, nel relativo rapporto dell'8 febbraio
2018, ha posto la diagnosi di "reazione misto ansioso-depressiva in
sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)" in nesso causale naturale
con l'infortunio del 1° settembre 2010 rispettivamente di "Disturbo
somatoforme (ICD-F45.0)" determinato dalla struttura di personalità
dell'assicurato e, quindi, non in nesso di causalità naturale con l'evento
infortunistico, puntualizzando che la patologia psichiatrica constatata non
diminuiva la capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. pag. 485-493 incarto
LAINF e STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.3).
1.5. Sempre in ambito LAINF, dopo
avere raccolto il rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita
medico-circondariale di chiusura del caso del 16 marzo 2018 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica (pag. 504-512 incarto LAINF), l'11
aprile 2018 l’INSAI ha comunicato all’assicurato la sospensione delle
prestazioni (spese di cura e indennità giornaliere) a decorrere dal 1° giugno
2018 e, con decisione formale del 26 luglio 2018, gli ha accordato una rendita
di invalidità del 12% dal 1° giugno 2018, puntualizzando quanto segue:
" La nostra
valutazione non tiene conto del disturbo somatoforme, poiché non in relazione
causale naturale con l'infortunio. (…). La reazione mista ansioso-depressiva in
sindrome da disadattamento non diminuisce invece la capacità lavorativa in
attività idonee"
(STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 1.3-1.4)
1.6. Nel frattempo, in ambito LAI,
l’amministrazione ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso -
in particolare, ha acquisito agli atti, oltre ai relativi aggiornamenti
dell’incarto LAINF, il rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, del 15 giugno 2018 (pag. 356-359 incarto
AI) - e sulla base della documentazione raccolta, considerato un miglioramento
dello stato di salute dell’assicurato dal 16 marzo 2018 (ovvero dalla visita
medica di chiusura della __________), data a partire dalla quale presentava una
capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate secondo quanto
accertato dal medico SMR nel rapporto finale del 15 giugno 2018, l’UAI con decisione
del 22 gennaio 2019 (pag. 427-432 incarto AI), preavvisata il 23 novembre 2018
(pag. 388-392 incarto AI), ha soppresso la rendita dopo avere stabilito un
grado di invalidità del 7%.
1.7. Nel frattempo in ambito
LAINF, con decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 l’__________ ha
confermato la precedente decisione formale del 26 luglio 2018 (STCA 35.2019.10
del 13 maggio 2019, consid. 1.5).
Con STCA 35.2019.10 del 13
maggio 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte - dopo avere
accertato che la fattispecie andava valutata facendo astrazione dalla
componente psichica che, in assenza di un nesso di causalità adeguata, non era
di competenza dell’istituto assicuratore (cfr. STCA citata, consid. 2.3) - ha
confermato la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 dell’__________.
1.8. Nel frattempo in ambito LAI,
con tempestivo ricorso del 22 febbraio 2019 il patrocinatore di RI 1, l’avv. RA
1, ha postulato che la decisione del 22 gennaio 2019, esperiti gli atti
istruttori necessari, sia “annullata e riconosciuta al signor RI 1 una
rendita AI sub. Gli atti sono ritornati all’amministrazione per nuova decisione
nel senso dei considerandi”. In via subordinata ha chiesto che il suo
cliente sia “posto al beneficio di provvedimenti professionali (art. 15-18d
LAI se del caso previa adozione di provvedimenti di reinserimento
professionali)”. Da ultimo, l’avvocato ha postulato che il suo assistito
sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
(doc. I, pag. 8).
Fatti
Il rappresentante
dell’insorgente contesta, in particolare, la valutazione medica operata
dall’amministrazione (basata sugli accertamenti medici operati dall’__________,
in particolare su quanto indicato dal medico __________ nella visita medica di
chiusura del 16 marzo 2018) che non avrebbe debitamente tenuto conto dello
stato di salute effettivo del suo assistito. Quest’ultimo, considerati pure i
problemi psichici (sindrome depressiva ricorrente e sindrome da somatizzazione)
di cui è affetto (e che non sono stati considerati dall’__________, poiché ritenuti
non in nesso causale con l’infortunio), presenterebbe al massimo una capacità lavorativa
residua in attività adeguate del 60/65%, intesa come diminuzione del
rendimento, impossibilità nell’effettuare determinate attività e riduzione del
tempo di lavoro.
Il patrocinatore del
ricorrente rileva inoltre che la “complessità del quadro medico e
valetudinario del signor RI 1 impone l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare; perizia che si chiede abbia ad esperire codesto lod.
Tribunale in virtù della giurisprudenza di principio del lod. TF e del diritto
alla prova tratto non da ultimo dai diritti costituzionali ispirati all’art. 6
CEDU” (doc. I, pag. 6).
Il rappresentante
dell’insorgente contesta pure la valutazione economica operata dall’amministrazione.
1.9. Il 15 marzo 2029 il
rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,
e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua
cliente (doc. IV + 1).
1.10. Nella risposta
del 21 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.11. L’8 aprile 2019 l’avv. RA 1 si
è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. IX).
1.12. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza all’UAI (doc. X).
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’UAI ha soppresso, in via di revisione, il diritto ad
una rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.2
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.3
Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015.
il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave.
Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di
terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata
in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.
3.3.1
e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018
del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
Vedi pure STCA 32.2018.145
del 21 ottobre 2019, consid. 2.3.
2.4
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve,
a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del
contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere
dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga
correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in
cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre
2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Da ultimo, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
Vedi pure STCA 32.2018.57
del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.
2.4
in fine.
2.5
L'Alta Corte ha
già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base
degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in
cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,
si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo
settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un
consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;
STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8
maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA
35.2014.111
del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio
2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).
2.6
Per costante giurisprudenza, l’assicurazione
per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del
24.
gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in
DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4;
SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF
9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018
consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90
del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid.
2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14
agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3;
STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio
2019, consid. 2.6).
2.7
Nella presente fattispecie
con la decisione avversata l’UAI ha soppresso la precedente rendita intera, ritenendo
che l’assicurato è totalmente inabile nell’attività abituale dal 1° settembre
2010.
(e in attività adeguate dal 1° settembre 2010 al 15 marzo 2018) ma abile
al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 16 marzo 2018 (visita
medica di chiusura __________) e continua.
L’amministrazione ha
indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 15 giugno 2018 del medico
SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale (pag. 356-359
incarto AI), il quale ha sostanzialmente ripreso le conclusioni contenute nel
rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________ di chiusura del
caso del 16 marzo 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, effettuato sulla base della documentazione medica raccolta in
ambito LAINF (pag. 504-512 incarto LAINF).
Il TCA osserva che nel
rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________ di chiusura del
caso del 16 marzo 2018, il dr. med. Alessandro De Ponti, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, ha determinato l’esigibilità lavorativa dell’assicurato
sulla base dell'EFL eseguita alla Clinica __________ (pag. 511 incarto LAINF),
giungendo alla conclusione che, per le problematiche di carattere ortopedico
traumatologico, l’assicurato era abile al 100% (presenza e rendimento) in un’attività
leggera adeguata.
In seguito il medico SMR
ha ripreso la diagnosi posta dal medico __________ e le limitazioni funzionali
poste chirurgo ortopedico, concludendo per un’inabilità lavorativa totale
nell’attività abituale dal 1° settembre 2010 (e in attività adeguate dal 1°
settembre 2010 al 31 maggio 2018) con prognosi infausta e un’abilità lavorativa
al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1° giugno 2018 e
continua con prognosi stazionaria (pag. 356-359 incarto AI).
Nella concreta evenienza, questo
Tribunale, considerato che dal profilo somatico l’assicurato presenta
unicamente un danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
origine prettamente infortunistica (ciò che peraltro è incontestato), condivide
l'esigibilità e le capacità lavorative stabilite dal medico SMR, sulla base di
quanto indicato dal medico fiduciario dell’__________ (specialista FMH in
ortopedia e traumatologia e, quindi, nella materia che qui ci occupa), basata a
sua volta sulla EFL eseguita alla Clinica __________, e posta alla base della
decisione avversata. Del resto, in ambito LAINF, questa Corte ha già accertato
con decisione cresciuta incontestata in giudicato che, dal profilo prettamente
somatico, l’assicurato è abile al 100% (presenza e rendimento) in un'attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute (fisico)
infortunistico (cfr. STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 2.5.3).
2.8
Dalle tavole processuali
emerge tuttavia che l’assicurato soffre pure da svariati anni ormai di una problematica psichica di carattere
extra-infortunistico. Ciò che è stato peraltro pure già accertato da questa
Corte in STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019 al consid. 2.3 (cfr. consid. 1.7).
Il rapporto del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,
sul quale si basa il precitato rapporto finale del medico SMR, ha tenuto conto
esclusivamente della patologia somatica (di carattere infortunistico) di sua
stretta competenza e, quindi, non è sufficiente per concludere che sia
intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di
guadagno dell’assicurato tali da giustificare la soppressione della rendita
intera.
In effetti, per quanto
concerne l’aspetto psichico, l’UAI ha acquisito agli atti, oltre ai relativi
aggiornamenti dell’incarto LAINF, l’annotazione del 24 maggio 2013 della dr.ssa
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico
fiduciario dell’UAI (pag. 232 incarto AI), il rapporto del 31 luglio 2013 del
dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico
curante dell’assicurato dal 25 febbraio al 12 giugno 2013 (pag. 246-250 incarto
AI), l’annotazione del 26 agosto 2013 della dr.ssa med. __________ (pag. 252
incarto AI), il certificato del 10 novembre 2013 (pag. 259-264 incarto AI) e
del 31 gennaio 2014 (pag. 265 e 266 incarto AI) della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato
dal 16 ottobre 2013 in poi, l’annotazione dell’11 marzo 2014 (con colloquio
personale con l’assicurato in presenza della consulente AI) della dr.ssa med. __________
(pag. 271-273 incarto AI) e l’aggiornamento medico del 5 ottobre 2015 della
dr.ssa med. __________ (pag. 297-302 incarto AI)
In particolare, l’11 marzo 2014 la dr.ssa med. __________, al termine del
colloquio personale con l’assicurato in presenza della consulente AI, ha concordato
con quest’ultima l’opportunità di effettuare “dapprima un accertamento in
attesa anche della documentazione di aggiornamento della __________, per poter
valutare le risorse il procedere” (pag. 273 incarto AI)
Il 5 ottobre 2015 ha attestato una IL del 100% in qualsiasi attività lavorativa
dalla presa a carico dell’assicurato avvenuta il 16 ottobre 2013, con
trattamento psicofarmacologico integrato a colloqui psicologici di sostegno. La
psichiatra curante ha attestato una sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità ICD-10 F 33.1 e una sindrome di somatizzazione ICD-10
F 45.0 (pag. 297-302 incarto AI).
Nel “psichosomatisches Konsilium” del 4 maggio 2016 del “Arbeitorientierte
Rehabilitation Psychiatrisch-psychologischer Dienst” della __________ di __________
gli specialisti hanno posto la diagnosi psicopatologica di “Rezidivierende
depressive Störung, mit mindestens mittelgradigen Espisoden (ICD-10 F 33.1);
Somatisierungsstörung (ICD-10 F 45.0); in Zusammenhang mit der Somatisierungstendenz
panikartige Angstzustände” e hanno concluso che “Die festgestellte
psychische Störung begründet aktuell eine mittelschwere arbeitsrelevant
Leistungs-minderung (zusätzlich zu den muskuloskettal Einschränkungen)”
(pag. 325 e 326 incarto LAI; 371 e 372 incarto LAINF).
Nell’ambito della valutazione della capacità funzionale (VCF-EFL) eseguita il
24.
e 25 gennaio 2017 alla Clinica __________, gli specialisti hanno consigliato
una valutazione psichiatrica, in quanto in “aggiunta alle limitazioni
scheletriche vi è una lieve a mediamente importante diminuzione delle
prestazioni dovuta ad un disturbo psichico con possibile valore di malattia”
(pag. 458 incarto LAINF).
Il 14 marzo 2017 la dr.ssa med. __________, psichiatra curante dell’assicurato
dal 16 ottobre 2013, ha scritto alla __________ un rapporto nel quale - dopo
avere posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di media gravità (ICD-10 F 33.1); Sindrome di somatizzazione (ICD-10 F 45.0)”
e aver indicato la terapia farmacologica - ha osservato quanto segue:
" Allo stato
attuale il quadro psicopatologico appare complesso e non ancora completamente
stabilizzato. Il tono dell'umore è instabile a polarità depressivo-disforica.
Il
paziente fatica ad accettare la propria condizione sia fisica che
psicologica. Sono presenti vissuti di impotenza misti a timore per il proprio
futuro personale, lavorativo e famigliare. Persiste facile esauribilità,
riduzione della memoria a breve termine e della concentrazione, pensieri di
stampo ipocondriaco. Il paziente presenta spesso ansia con tendenza alla
somatizzazione, che fatica a comprendere e gestire; teme di stare male fuori di
casa e sebbene rispetto al passato provi a uscire più spesso, tende a ritirarsi
quando non sta bene. In parte si vergogna della propria condizione e non vuole
far vedere quelle che ritiene essere debolezze, temendo di non essere compreso.
Presenta un deficit di mentalizzazione e scarse capacità autoriflessive, che
sono di ostacolo nell'elaborare, accettare e superare la condizione attuale. Si
tratta di una persona semplice, molto concreta che avrebbe sempre affrontato
senza timore le questioni pratiche e le problematiche della vita. Il ritrovarsi
incapace di gestire le proprie sensazioni e paure lo rende estremamente fragile
e vulnerabile.” (pag. 472 e 473 incarto LAINF)
Il 25 ottobre 2017 è stato
effettuato, in ambito LAINF, un esame psichiatrico da parte della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha posto la diagnosi di “Reazione
mista ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10 F 43.2)” e da
“disturbo somatoforme (ICD-10 F 45.0)”. Per quanto concerne la diagnosi la
psichiatra ha osservato che “considerato quanto riferito dall’assicurato e
quanto osservato in occasione del colloquio, si può confermare la diagnosi
posta all’occasione della prima visita di sindrome da disadattamento, questa
volta con Reazione misto ansioso-depressiva in quanto si è aggiunta una
sintomatologia ansiosa insorta molto probabilmente dopo l’embolia polmonare del
01.06.11
Questa patologia è da mettere senz’altro in relazione con
l’infortunio del 01.09.2010. Considerato il decorso con le osservazioni e le
valutazioni fatte dai medici di __________ e della Clinica __________ si può
porre anche la diagnosi di disturbo somatoforme. Questa patologia è determinata
soprattutto dalla struttura di personalità e quindi non può essere considerata
una conseguenza dell’infortunio.” (pag. 492 e 493 incarto LAINF).
Sia il medico __________
(nel rapporto del 27 marzo 2018: pag. 511 incarto LAINF) sia il medico SMR (nel
rapporto finale del 15 giugno 2018: pag. 357 incarto LAI) hanno inoltre
attestato la presenza di uno stato di paura e angoscia che avevano anche conseguenze
con le attività di vita quotidiana dell’assicurato.
È utile
sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di
assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento
(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione
delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma
unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo
le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del
20.
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234;
STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6
giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4).
In siffatte circostanze all’UAI
incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata il 22 gennaio 2019
(che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V
140.
e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del
20.
agosto 2019, consid. 2.4), accertare in maniera completa ed esaustiva
quale fosse il reale stato di salute dell’assicurato anche dal profilo
psichiatrico (e non solamente da quello somatico). In particolare,
l’amministrazione avrebbe dovuto, per gli aspetti psichici, incaricare uno
specialista in psichiatria di eseguire una perizia psichiatrica nell’ambito di
una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori così come illustrato
nella DTF 141 V 281, come esatto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3).
Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione
affinché ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna in
ambito psichiatrico (cfr. art. 44
LPGA), prima di emettere una nuova decisione relativa alla revisione del
diritto alla rendita.
2.9
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto l’accertamento
peritali specialistico esterno necessario al fine di chiarire se sia
effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando),
oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
Quindi in esito a tale
complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo
alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.10
Da ultimo, il TCA osserva che
risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle
censure ricorsuali, in merito agli aspetti economici, sollevate dal
patrocinatore dell’assicurato. Tali questioni dovranno infatti essere
affrontate se e quando dovesse emergere che lo stato di salute dell’assicurato
è migliorato e tale miglioramento è perdurato tre mesi senza notevole
interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).
Va qui infine ricordato
che in caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto
contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita - come lo è
stato in casu il ricorso del 22 febbraio 2019 - o un assegno per grandi
invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino
alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17
maggio 2017, consid. 2.9 in fine).
2.11
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.7-2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione
di ulteriori prove.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a
titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione
all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V
309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio
2019, consid. 2.11).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione
invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA
compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti