32.2019.50
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6 giugno 2019Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2019.50
BS/sc
Lugano
6 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1979, nell’agosto 2018 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di
prestazioni per adulti (doc. 2 inc. AI).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria l’Ufficio AI ha fra l’altro acquisito il rapporto 29 ottobre
2018 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ (doc. 10 inc. AI). Dopo
aver proceduto all’esame della situazione medica, discutendone anche telefonicamente
con la psichiatrica curante, con rapporto finale del 16 novembre 2018 il dr.
med. __________ del SMR (doc. 11 inc. AI) ha ritenuto l’assicurata pienamente abile
nella gestione dell’economia domestica (doc. 11 inc. AI).
Considerata
l’assicurata, dopo esame del suo conto individuale, quale persona senza
attività lucrativa, con decisione del 25 gennaio 2019, preavvisata il 19
novembre 2018, l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento di qualsiasi
prestazione.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di RA 1, ha interposto il
presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2019. La ricorrente contesta
di essere considerata casalinga poiché senza il danno alla salute avrebbe svolto
un’attività salariata a tempo pieno. Infatti la patologia psichiatrica non le
consente di esercitare qualsiasi attività lucrativa. Pertanto sostiene che le debba
essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 100% dal mese di febbraio
2018, sei mesi dopo la domanda di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Contestualmente
chiede di essere ammessa all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso,
ribadendo come l’assicurata sia da considerare persona senza attività
lucrativa. Rileva come negli anni essa abbia acquisito sufficienti risorse
nonché una formazione per poter esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno
ed in modo durevole, ciò che ha sempre procrastinato e infine mai svolto.
1.5. Con
osservazioni 29 aprile 2019 l’assicurata ha in particolare rilevato che dal
citato rapporto della psichiatra curante si poteva evincere l’impossibilità,
per motivi di salute, di un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro.
L’insorgente ha prodotto diversa documentazione attestante segnatamente i
ricoveri presso la __________ (specializzata nel recupero delle persone con
dipendenze da alcool e da medicamenti), i rapporti relativi ai trattamenti in
comunità terapeutiche e le ricerche di lavoro, documentazione che, a suo dire,
dimostrerebbe come le affezioni invalidanti siano d’impedimento per un regolare
svolgimento di un’attività salariata. Ribadisce pertanto che non può essere
considerata casalinga, ma salariata con una piena inabilità lavorativa.
1.6. Con
osservazioni 16 maggio 2019 l’Ufficio AI ha fatto presente che la nuova
documentazione prodotta e l’intero incarto sono state sottoposte al vaglio del
SMR, il cui dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con
annotazioni del medesimo giorno ha rilevato:
"
Dopo attenta lettura del dossier,
emerge che l’assicurata, verosimilmente dal 2008, con il ricovero presso la __________
e l’introduzione in terapia di metilfenidato (Concerta), non abbia capacità
pratiche per inserirsi rispettivamente mantenere un impiego sul libero mercato
del lavoro.
Ho preso nozione delle molte ricerche di lavoro
infruttuose svolte che dimostrano il tentativo dell’assicurata di inserirsi nel
libero mercato.
Tuttavia, in ambito psichiatrico, l’assicurata è da
ritenersi inabile al 100% in ogni attività lucrativa, come detto sopra
verosimilmente dal 2008, a causa di un disturbo da deficit dell’attenzione e
iperattività con prevalenza di disattenzione e un disturbo di personalità con
verosimili tratti borderline predominanti.” (Doc. X1)
L’amministrazione
ha pertanto proposto l’accoglimento del ricorso con versamento di una rendita intera
dal 1° febbraio 2019, ossia sei mesi dopo l’inoltro, ad agosto 2018, della
domanda di prestazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto alla rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
Considerandi
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4
Va
poi ricordato che con lo scopo di determinare il metodo applicabile per
stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona
esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla
globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento
cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5
Nell’evenienza concreta oggetto del contendere è sapere se rettamente
l’assicurata può essere considerata persona esercitante l’attività di casalinga
a tempo pieno. La ricorrente sostiene che a causa del danno alla salute non ha
potuto esercitare una durevole attività lucrativa a tempo pieno, motivo per cui
deve essere ritenuta quale persona con attività lavorativa.
Dal
curriculum vitae si può desumere che negli anni l’assicu-rata ha portato a
termine diverse formazioni professionali (apprendista con diploma, maturità
professionale artistica con attestato, scuola d’arte a __________ con
attestato, 4 semestri in __________ alla __________ senza diploma,
apprendistato come pittrice di scenari alla __________ con attestato),
svolgendo dal 2000 brevi attività accessorie allo studio (doc. 7). L’Ufficio AI
aveva inizialmente ritenuto che l’assicurata “disponeva di sufficienti
risorse per svolgere un’attività lavorativa, cosa che tuttavia ella ha sempre
procrastinato e mai di fatto svolto” (risposta di causa).
Tuttavia
a tal riguardo nel citato rapporto 29 ottobre 2018 la psichiatra curante
dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), poste le diagnosi di sua pertinenza, aveva
fra l’altro rilevato che “nonostante la formazione conseguita e portata a
termine con successo, il quadro psicodiagnostico sopradescritto non ha mai
permesso un inserimento lavorativo in un contesto normale”,
poiché “la fragilità emotiva e relazionale come i deficit di attenzione e
concentrazione non le permettono un inserimento lavorativo ed il conseguente
mantenimento a lungo termine (sottolineature del redattore; pag. 36
inc. AI).
Inoltre,
in sede di osservazioni 29 aprile 2019, con l’apporto di documentazione (cfr.
consid. 1.5), l’assicurata ha ribadito la propria volontà d’intraprendere
un’attività lavorativa a tempo pieno, ciò che le sue condizioni di salute non
hanno permesso di attuare. Essa ha pertinentemente evidenziato:
"
(…) Dopo l’abbandono della
formazione presso la __________ a __________, nel 2008 è iscritta in
disoccupazione (vedi estratto Conto Individuale); ha cercato lavoro in ambito
amministrativo, come venditrice e come stagista designer (all. 10, all. 11,
all. 12), ma le problematiche citate la portano ad un primo ricovero alla __________
dal 22.07.2008 al 05.08.2008 (all. 13) e ad un secondo ricovero di lunga durata
dall’11.08.2008 al 30.01.2009 (all. 14), durante il quale sono poste le
diagnosi, oltre a quella di sindrome di abuso di alcool in astinenza durante la
degenza, di deficit dell’attenzione e della concentrazione, di episodio
depressivo di media gravità. Prosegue il soggiorno presso la comunità
terapeutica __________ allo scopo di consolidare l’astensione dall’abuso di
sostanze e orientarsi verso un’integrazione sociale e professionale (all. 15,
all. 16, all. 17). Durante la degenza ed il soggiorno approfondisce le
competenze artistiche e alcune sue sculture verranno esposte a __________ (all.
18). Verso la fine del soggiorno effettuerà numerose ricerche per un impiego o
per uno stage (allegati da 18 a 34) prima di intraprendere l’apprendistato
presso la __________. Al termine effettuerà ancora ricerche d’impiego spontanee
(all 35 e all. 36), ma a causa della sua instabilità strutturale e degli abusi
l’assicurata è nuovamente presa a carico, questa volta dal __________ e
occupata presso i loro laboratori; come già sottolineato, verrà ancora
collocata e questa volta presso il Centro __________ di __________. (…)” (doc.
VIII pag. 2)
In
queste circostanze, dunque, ben si pu.affermare che l’assicurata, astinente da
tempo da sostanze tossiche, senza il danno alla salute psichiatrico avrebbe
esercitato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’attività lucrativa
a tempo pieno.
2.6
Accertato
che l’assicurata sia da considerare persona con attività lucrativa, occorre
verificare l’eventuale incapacità al guadagno.
Questo
TCA, sulla scorta del rapporto della __________ (cfr. doc. 13), concorda con il
SMR nel ritenere verosimile che dal primo ricovero (2008) presso la citata
clinica l’assicurata “non abbia capacità pratiche per inserirsi rispettivamente
mantenere un impiego sul libero mercato del lavoro”. Lo dimostrano i
molteplici tentativi d’inserimento nel mondo del lavoro, le diverse infruttuose
ricerche lavorative, tutte dovute alla gravità delle affezioni attestate nel rapporto
29.
ottobre 2018 della dr.ssa med. __________. Preso atto della prognosi incerta
formulata dalla stessa psichiatrica curante, oltre ad un recente nuovo ricovero
per scompenso psichico (doc. 9), non vi sono motivi per intravvedere un
miglioramento delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità
lavorativa.
Visto
quanto sopra, lo scrivente Tribunale aderisce alla proposta del SMR di ritenere
l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività almeno dal 2008.
Avendo
l’assicurata inoltrato la domanda di prestazioni nell’agosto 2018, la rendita
intera può essere versata unicamente dopo 6 mesi, ossia dal 1° febbraio 2019
così come previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.
Ne
consegue l’annullamento della decisione contestata e l’accoglimento del
ricorso.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.8
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura
ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 25 gennaio 2019 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2019.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti