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32.2019.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

32.2019.50

BS/sc

Lugano

6 giugno 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1979, nell’agosto 2018 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di

prestazioni per adulti (doc. 2 inc. AI).

1.2. Nell’ambito

dell’istruttoria l’Ufficio AI ha fra l’altro acquisito il rapporto 29 ottobre

2018 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ (doc. 10 inc. AI). Dopo

aver proceduto all’esame della situazione medica, discutendone anche telefonicamente

con la psichiatrica curante, con rapporto finale del 16 novembre 2018 il dr.

med. __________ del SMR (doc. 11 inc. AI) ha ritenuto l’assicurata pienamente abile

nella gestione dell’economia domestica (doc. 11 inc. AI).

Considerata

l’assicurata, dopo esame del suo conto individuale, quale persona senza

attività lucrativa, con decisione del 25 gennaio 2019, preavvisata il 19

novembre 2018, l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento di qualsiasi

prestazione.

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di RA 1, ha interposto il

presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento

di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2019. La ricorrente contesta

di essere considerata casalinga poiché senza il danno alla salute avrebbe svolto

un’attività salariata a tempo pieno. Infatti la patologia psichiatrica non le

consente di esercitare qualsiasi attività lucrativa. Pertanto sostiene che le debba

essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 100% dal mese di febbraio

2018, sei mesi dopo la domanda di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Contestualmente

chiede di essere ammessa all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso,

ribadendo come l’assicurata sia da considerare persona senza attività

lucrativa. Rileva come negli anni essa abbia acquisito sufficienti risorse

nonché una formazione per poter esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno

ed in modo durevole, ciò che ha sempre procrastinato e infine mai svolto.

1.5. Con

osservazioni 29 aprile 2019 l’assicurata ha in particolare rilevato che dal

citato rapporto della psichiatra curante si poteva evincere l’impossibilità,

per motivi di salute, di un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro.

L’insorgente ha prodotto diversa documentazione attestante segnatamente i

ricoveri presso la __________ (specializzata nel recupero delle persone con

dipendenze da alcool e da medicamenti), i rapporti relativi ai trattamenti in

comunità terapeutiche e le ricerche di lavoro, documentazione che, a suo dire,

dimostrerebbe come le affezioni invalidanti siano d’impedimento per un regolare

svolgimento di un’attività salariata. Ribadisce pertanto che non può essere

considerata casalinga, ma salariata con una piena inabilità lavorativa.

1.6. Con

osservazioni 16 maggio 2019 l’Ufficio AI ha fatto presente che la nuova

documentazione prodotta e l’intero incarto sono state sottoposte al vaglio del

SMR, il cui dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con

annotazioni del medesimo giorno ha rilevato:

"

Dopo attenta lettura del dossier,

emerge che l’assicurata, verosimilmente dal 2008, con il ricovero presso la __________

e l’introduzione in terapia di metilfenidato (Concerta), non abbia capacità

pratiche per inserirsi rispettivamente mantenere un impiego sul libero mercato

del lavoro.

Ho preso nozione delle molte ricerche di lavoro

infruttuose svolte che dimostrano il tentativo dell’assicurata di inserirsi nel

libero mercato.

Tuttavia, in ambito psichiatrico, l’assicurata è da

ritenersi inabile al 100% in ogni attività lucrativa, come detto sopra

verosimilmente dal 2008, a causa di un disturbo da deficit dell’attenzione e

iperattività con prevalenza di disattenzione e un disturbo di personalità con

verosimili tratti borderline predominanti.” (Doc. X1)

L’amministrazione

ha pertanto proposto l’accoglimento del ricorso con versamento di una rendita intera

dal 1° febbraio 2019, ossia sei mesi dopo l’inoltro, ad agosto 2018, della

domanda di prestazioni.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata

il diritto alla rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

Considerandi

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica

e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.4

Va

poi ricordato che con lo scopo di determinare il metodo applicabile per

stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona

esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla

globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno

alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad

esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava

un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse

subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento

cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.5

Nell’evenienza concreta oggetto del contendere è sapere se rettamente

l’assicurata può essere considerata persona esercitante l’attività di casalinga

a tempo pieno. La ricorrente sostiene che a causa del danno alla salute non ha

potuto esercitare una durevole attività lucrativa a tempo pieno, motivo per cui

deve essere ritenuta quale persona con attività lavorativa.

Dal

curriculum vitae si può desumere che negli anni l’assicu-rata ha portato a

termine diverse formazioni professionali (apprendista con diploma, maturità

professionale artistica con attestato, scuola d’arte a __________ con

attestato, 4 semestri in __________ alla __________ senza diploma,

apprendistato come pittrice di scenari alla __________ con attestato),

svolgendo dal 2000 brevi attività accessorie allo studio (doc. 7). L’Ufficio AI

aveva inizialmente ritenuto che l’assicurata “disponeva di sufficienti

risorse per svolgere un’attività lavorativa, cosa che tuttavia ella ha sempre

procrastinato e mai di fatto svolto” (risposta di causa).

Tuttavia

a tal riguardo nel citato rapporto 29 ottobre 2018 la psichiatra curante

dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), poste le diagnosi di sua pertinenza, aveva

fra l’altro rilevato che “nonostante la formazione conseguita e portata a

termine con successo, il quadro psicodiagnostico sopradescritto non ha mai

permesso un inserimento lavorativo in un contesto normale”,

poiché “la fragilità emotiva e relazionale come i deficit di attenzione e

concentrazione non le permettono un inserimento lavorativo ed il conseguente

mantenimento a lungo termine (sottolineature del redattore; pag. 36

inc. AI).

Inoltre,

in sede di osservazioni 29 aprile 2019, con l’apporto di documentazione (cfr.

consid. 1.5), l’assicurata ha ribadito la propria volontà d’intraprendere

un’attività lavorativa a tempo pieno, ciò che le sue condizioni di salute non

hanno permesso di attuare. Essa ha pertinentemente evidenziato:

"

(…) Dopo l’abbandono della

formazione presso la __________ a __________, nel 2008 è iscritta in

disoccupazione (vedi estratto Conto Individuale); ha cercato lavoro in ambito

amministrativo, come venditrice e come stagista designer (all. 10, all. 11,

all. 12), ma le problematiche citate la portano ad un primo ricovero alla __________

dal 22.07.2008 al 05.08.2008 (all. 13) e ad un secondo ricovero di lunga durata

dall’11.08.2008 al 30.01.2009 (all. 14), durante il quale sono poste le

diagnosi, oltre a quella di sindrome di abuso di alcool in astinenza durante la

degenza, di deficit dell’attenzione e della concentrazione, di episodio

depressivo di media gravità. Prosegue il soggiorno presso la comunità

terapeutica __________ allo scopo di consolidare l’astensione dall’abuso di

sostanze e orientarsi verso un’integrazione sociale e professionale (all. 15,

all. 16, all. 17). Durante la degenza ed il soggiorno approfondisce le

competenze artistiche e alcune sue sculture verranno esposte a __________ (all.

18). Verso la fine del soggiorno effettuerà numerose ricerche per un impiego o

per uno stage (allegati da 18 a 34) prima di intraprendere l’apprendistato

presso la __________. Al termine effettuerà ancora ricerche d’impiego spontanee

(all 35 e all. 36), ma a causa della sua instabilità strutturale e degli abusi

l’assicurata è nuovamente presa a carico, questa volta dal __________ e

occupata presso i loro laboratori; come già sottolineato, verrà ancora

collocata e questa volta presso il Centro __________ di __________. (…)” (doc.

VIII pag. 2)

In

queste circostanze, dunque, ben si pu.affermare che l’assicurata, astinente da

tempo da sostanze tossiche, senza il danno alla salute psichiatrico avrebbe

esercitato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’attività lucrativa

a tempo pieno.

2.6

Accertato

che l’assicurata sia da considerare persona con attività lucrativa, occorre

verificare l’eventuale incapacità al guadagno.

Questo

TCA, sulla scorta del rapporto della __________ (cfr. doc. 13), concorda con il

SMR nel ritenere verosimile che dal primo ricovero (2008) presso la citata

clinica l’assicurata “non abbia capacità pratiche per inserirsi rispettivamente

mantenere un impiego sul libero mercato del lavoro”. Lo dimostrano i

molteplici tentativi d’inserimento nel mondo del lavoro, le diverse infruttuose

ricerche lavorative, tutte dovute alla gravità delle affezioni attestate nel rapporto

29.

ottobre 2018 della dr.ssa med. __________. Preso atto della prognosi incerta

formulata dalla stessa psichiatrica curante, oltre ad un recente nuovo ricovero

per scompenso psichico (doc. 9), non vi sono motivi per intravvedere un

miglioramento delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità

lavorativa.

Visto

quanto sopra, lo scrivente Tribunale aderisce alla proposta del SMR di ritenere

l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività almeno dal 2008.

Avendo

l’assicurata inoltrato la domanda di prestazioni nell’agosto 2018, la rendita

intera può essere versata unicamente dopo 6 mesi, ossia dal 1° febbraio 2019

così come previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.

Ne

consegue l’annullamento della decisione contestata e l’accoglimento del

ricorso.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.8

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 25 gennaio 2019 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2019.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti