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32.2019.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2020Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia anche delle

conseguenze sullo sviluppo dei bambini, ragion per cui abbiamo preferito

riprendere le età di riferimento di opere più recenti. Inoltre, visto che lo

scopo dell’Allegato III è stabilire a partire da che età un bambino senza

problemi di salute non ha più bisogno di aiuto, la tabella del medizinischer

Dienst der Krankenversicherung tedesco assume in quest’ottica un’importanza

maggiore rispetto a un test volto a misurare il quoziente di sviluppo di un

bambino che non tiene tuttavia in considerazione il suo bisogno di aiuto

(accompagnamento, controllo) da parte dei genitori.” (doc. XXIV)

1.16. Con scritto del 20 maggio 2020

il ricorrente evidenziato che l’UFAS il 21 febbraio 2020 ha indicato che “La

tabella è pure stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria”

(SSP) ed ha dunque chiesto una copia della presa di posizione direttamente alla

SSP (doc. XXIII). L’insorgente evidenzia che dallo scambio di e-mail allegato

emerge che non vi è stata alcuna presa di posizione in merito alle modifiche

degli allegati III e IV CIGI in vigore dal 1° gennaio 2018 (“[…] entre

septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné aucune réponse officielle

concernant ce sujet n’etant pas être consultée”). Secondo l’insorgente “non

vi è concordanza temporale tra le dichiarazioni dell’UFAS con scritto del

21.2.2020 e quanto modificato nell’Allegato III, rispettivamente l’Allegato IV,

della CIGI validi dal 1.1.2018. Non vi è dunque nessuna giustificazione

all’aumento dell’età soglia in discussione (…) il grande cambiamento di

metodologia e valutazione e l’aggiunta di fonti bibliografiche erano già

avvenuti in precedenza con le risultanze riscontrabili nelle direttive valide

dal 1.1.2015. Addirittura, ora, risulterebbe che l’importante modifica relativa

all’aggiunta di tetti massimi (comunque discutibili, come già sollevato in

un’altra vertenza tuttora pendente presso questo lodevole Tribunale)

nell’Allegato IV, non sarebbe stata neppure sottoposta alla Società svizzera di

pediatria. Alla luce di quanto esposto, le dichiarazioni dell’UFAS con lettera

del 21.2.2020, rispettivamente quanto riportato negli Allegati III e IV della

CIGI, di aver sottoposto le tabelle alla Società svizzera di pediatria non

corrisponde ai fatti. Già solo per questo elemento non si giustifica il

passaggio da 2 a 3 anni dell’età media per prendere in considerazione il

notevole impegno supplementare nell’atto ordinario della vita di spostarsi”.

1.17. In data 4 giugno 2020 (doc.

XXVII) e 5 giugno 2020 (doc. XXX), le parti si sono espresse in merito alla

presa di posizione del 18 maggio 2020 dell’UFAS, ribadendo le loro tesi.

1.18. Il 9 giugno 2020 il TCA ha

scritto all’UFAS affermando:

" (…)

con riferimento al vostro scritto del 18 maggio 2020, di cui vi

ringraziamo, e nel quale avete affermato che “purtroppo le nostre ricerche

negli archivi elettronici non hanno dato esito e non abbiamo potuto ritrovare

il parere della Società svizzera di pediatria sulla modifica intervenuta il 1°

gennaio 2018”, vi comunichiamo quanto segue.

La rappresentante della persona qui ricorrente ha trasmesso al

nostro Tribunale uno scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 con il

Segretariato della Società Svizzera di Pediatria (SSP), relativo al parere

emesso dalla SSP in merito all’annesso III della CIGI.

Il 20 aprile 2020 la rappresentante aveva tra

l’altro domandato: “selon les Annexes III et IV à la Circulaire sur

l’invalidité (CIIAI), vous probablement auriez dû donner d’autres réponses

également avant septembre 2019. Plus précisément entre celle du 30.9.2014 et

celle-ci du septembre 2019. Est-il autant possible de recevoir une copie de ces

communications?”.

Il segretariato della SSP il 21 aprile 2020 ha

risposto che “non, entre septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné

aucune réponse officielle concernant ce sujet n’étant pas être consultée”.

In relazione a quanto sopra esposto vi assegniamo un breve termine

scadente il prossimo 18 giugno 2020 per, se lo ritenete

necessario, prendere posizione su questo aspetto.” (doc. XXIX)

1.19. Con scritto 18 giugno 2020

l’UFAS ha affermato:

" (…)

Nella vostra lettera del 9 giugno 2020, ci chiedete di prendere

posizione sull’affermazione della Società svizzera di pediatria, interpellata

dalla rappresentante della persona assicurata, che dichiara di non essere stata

consultata in merito all’Allegato III entro settembre 2014 e settembre 2019.

Nei nostri processi di lavoro è previsto che in caso di questioni

di natura medica, le rispettive società professionali della FMH vengano

consultate. Ci atteniamo a questa procedura, come dimostra, ad esempio, la

consultazione del settembre 2019. A causa della chiara dichiarazione della

Società svizzera di pediatria e del fatto che non abbiamo trovato prova della

consultazione nei nostri archivi, non possiamo escludere la possibilità che la

consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le

modifiche sono state effettuate nel 2018. Ci scusiamo per questo malinteso e

per la confusione derivatene. Attenderemo ora la decisione del vostro

tribunale.” (doc. XXXII)

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio dal mese di novembre 2016 con versamento dal dicembre

2016.

oppure se a giusta ragione l’UAI ha stabilito che l’insorgente necessita

di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere l’atto dello spostarsi

dai 3 anni (novembre 2016) ed ha di conseguenza diritto all’assegno di grado

medio dal mese di novembre 2017.

2.2

Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato

che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto

diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita

sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3

L’art.

42.

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2.

dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel

testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in

particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle

misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

Per quanto

concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.

8086.

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29.

capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita

di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4

Ai

sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni

assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9.

LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5

In

concreto unico oggetto del contendere è la questione di sapere se la maggiore

limitazione rispetto ad un bambino della medesima età relativa l’atto dello

spostarsi, funzione parziale del salire le scale da solo, va riconosciuto da

quando il ricorrente ha compiuto i due anni come chiesto con il ricorso, oppure

dai tre anni come stabilito dall’UAI.

Nel

caso di specie nell’inchiesta effettuata dall’assistente sociale e datata 1°

(doc. 84 incarto AI) e 2 (doc. 85 incarto AI) ottobre 2018, quando l’assicurato

stava per compiere 5 anni, emerge che l’insorgente dalla nascita è affetto

dalla sindrome di Dravet che gli causa regolari attacchi epilettici, attacchi

tonico-clonici, preceduti da “assenze”. Circa l’atto dello spostarsi in casa o

fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che

l’insorgente sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario.

All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove

liberamente. Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque

lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, per il pericolo delle crisi

epilettiche che lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla settimana

(pag. 141 e 151 incarto AI).

Il

3.

gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato

che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se

il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del

piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è

invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di

trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto

gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

L’allegato

III della CIGI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedeva,

circa l’atto dello spostarsi in casa o all’esterno, che il bambino a 2 anni sa

salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A3).

Nella

versione valida dal 1° gennaio 2018 il medesimo allegato prevede che il bambino

a 3 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A4).

Il

TCA ha chiesto spiegazioni circa questa modifica all’UFAS (consid. 1.9 e 1.14),

che ha risposto il 21 febbraio 2020 (consid. 1.10) ed il 18 maggio 2020

(consid. 1.15).

2.6

Va

qui ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive

dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si

prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4

). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130.

V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61

consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7

Nel

caso di specie, interpellato dal TCA, l’UFAS ha affermato che nel corso del

2016.

e del 2017 un gruppo di lavoro composto di specialisti dell’AI e della

stessa autorità di vigilanza, ha esaminato nel dettaglio le età di riferimento

e il tempo necessario che impiega un bambino sano ed un bambino affetto da un

problema di salute per compiere un atto ordinario della vita quotidiana (doc.

XIV).

I

nuovi valori, che si fondano su numerose fonti, le più importanti delle quali

citate nella CIGI, sono stati stabiliti dall’UFAS prendendo il valore medio

oppure il limite superiore e cercando di creare il numero più basso possibile

di classi di età (cfr. doc. XIV).

L’UFAS

afferma che i valori, discussi approfonditamente all’interno del gruppo di

lavoro, verificati e sottoposti a test, sono pure stati trasmessi alla Società

svizzera di pediatria per un parere (doc. XIV).

I

risultati di questa ampia consultazione sono sfociati nella nuova versione

degli Allegati III e IV della CIGI (doc. XIV).

Per

quanto concerne più specificatamente l’attività di salire le scale, l’UFAS,

nella risposta del 21 febbraio 2020, ha elencato la letteratura scientifica

esaminata per aumentare l’età di riferimento da 2 a 3 anni (Ferland, Francine

(2004). Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau

à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine [doc. XIV/1]; Dixon,

Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children: pediatric

behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier [doc. XIV/2];

http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32 [doc. XIV/3]; Tabella

Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland [doc. XIV/4];

Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf [2001], Das Kind von der

Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata), Basel: Schwabe

& Co. AG Verlag [doc. XIV/5]).

L’Autorità

di sorveglianza ha inoltre spiegato che nelle precedenti versioni della CIGI ci

si era fondati unicamente sull’opera di Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo;

Reukauf, Wolf, Das Kind von der Geburt bis zur Schule, dove figurava un limite

di 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende le scale appoggiando entrambi i

piedi sullo stesso scalino”) e che questa opera, edita per la prima volta

nel 1972, malgrado le sue riedizioni, non ha modificato le età di riferimento

(doc. XIV).

Secondo

l’UFAS, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno anche delle

conseguenze sullo sviluppo dei bambini, che hanno oggi in genere meno

possibilità ed occasioni di muoversi rispetto agli anni ‘70. Ciò ha

un’incidenza sulle funzioni motorie (doc. XIV).

Nell’esame

delle altre fonti è poi emerso che la maggior parte degli autori indicava che

fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a una ringhiera o ad un

supporto e di conseguenza non si può parlare di autonomia per questo atto.

L’autorità di vigilanza sottolinea inoltre che la tabella del “medizinischer

Dienst der Krankenversicherung” tedesco, indica che solo a partire da 4

anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto (doc. XIV).

Interpellato

nuovamente dal TCA, l’UFAS non è stato in grado di produrre la presa di

posizione della Società svizzera di pediatria (SSP) e si è espresso in merito

alla circostanza che anche il test di Griffith, utilizzato presso il __________

__________ di __________, prevede che un bambino a 18 mesi fa le scale a

quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e

scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da

uno scalino in basso (doc. XXIV).

Il

20.

maggio 2020 il ricorrente ha prodotto uno scambio di e-mail con la società

svizzera di pediatria, da cui emerge che quest’ultima non è stata consultata in

merito alle modifiche degli annessi III e IV della CIGI (doc. XXIII/A12).

Il

TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS per eventualmente esprimersi in merito

entro il 18 giugno 2020 (doc. XXIX). Il 18 giugno 2020 l’autorità di vigilanza

ha affermato di non poter “escludere la possibilità che la consultazione

della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le modifiche sono state

effettuate nel 2018” (doc. XXXII).

2.8

Questo

Tribunale, anche alla luce delle osservazioni del 12 marzo 2020 (doc. XVIII) e

del 20 maggio 2020 (doc. XXIII) del ricorrente, ritiene che le modifiche

apportate dall’UFAS all’età di riferimento della funzione parziale di

salire/scendere le scale non siano giustificate.

Le

spiegazioni fornite dall’autorità di vigilanza non sono soddisfacenti. I

cambiamenti, contrariamente a quanto affermato, non sono del resto stati

sottoposti, per una presa di posizione, alla Società svizzera di pediatria

(doc. XXIII/A12).

Già nell’allegato III della

CIGI, con validità dal 1° gennaio 2015, figurava che “le direttive e i dati

concernenti le età si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali

sono elencate qui di seguito. Nella maggior parte dei casi queste fonti

indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite

superiore badando a che venga creato il numero più basso possibile di classi di

età. La tabella è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di

pediatria”. Prima, fino al 31 dicembre 2014, era invece indicato che “per

le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof.

Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule”.

Ciò significa, come rileva

l’insorgente, che già in precedenza le età di riferimento erano state

rivalutate in funzione di un maggior numero di fonti, considerazioni e

riflessioni e che il cambiamento di metodologia di valutazione era avvenuto

antecedentemente al 1° gennaio 2018. Non è pertanto intervenuta alcuna

fondamentale modifica a giustificazione dell’aumento dell’età di riferimento da

2.

a 3 anni.

Non va poi sottaciuto che

l’autorità di vigilanza non ha prodotto le risultanze del gruppo di lavoro

relativo alle discussioni avvenute tra le parti, né il parere della Società

svizzera di pediatria (SSP). A questo proposito dallo scambio di e-mail del

20/21 aprile 2020 tra la rappresentante del ricorrente e la SSP emerge al

contrario che non è stata fornita alcuna risposta ufficiale circa le modifiche

agli Allegati III e IV della CIGI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018

(doc. XXIII/A12). Da cui l’assenza di tale documentazione, richiesta dal TCA

(doc. XX), tra gli atti dell’autorità di vigilanza (doc. XXIV; cfr. anche doc.

XXXII). Ciò che indebolisce ulteriormente le argomentazioni a sostegno di un

cambiamento delle età di riferimento figuranti nei citati allegati a partire

dal gennaio 2018.

Inoltre

il ricorrente rileva che secondo Ferland (Le développement de l’enfant au

quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital

Sainte-Justine; doc. XIV/1) già a partire da 1 a 2 anni un bambino sale le

scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e tenendosi alla

ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, e secondo Dixon/Stein/Martini

(Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.).

Philadelphia: Mosby Elsvier; doc.XIV/2) a 2 anni il bambino sale e scende le

scale con uno scalino alla volta, confermando quanto stabilito da Herzka.

Solo gli altri due

documenti (http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32; doc. XIV/3) e

Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (doc. XIV/4),

che non sono peraltro citati nell’Allegato III e dunque non sono ritenuti fonti

principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a

molto più alta (4 anni).

Infine, non va dimenticato

che dal test di Griffith, allegato dal ricorrente ed utilizzato anche dal __________

__________ di __________, emerge che il bambino a 18 mesi fa le scale a 4

zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere

le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno

scalino in basso.

Le fonti citate ed

evidenziate dal ricorrente mettono in dubbio le modifiche apportate alla CIGI

circa l’atto parziale del salire e scendere le scale, anche perché il

cambiamento non è stato sottoposto per un parere alla Società svizzera di

pediatria contrariamente a quanto fatto intendere inizialmente dall’Autorità di

vigilanza.

In concreto il ricorrente

è affetto dalla sindrome di Dravet, ossia

da un'encefalopatia epilettica refrattaria (cfr. orpha.net), che gli

causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da

“assenze”.

Il decorso della malattia è caratterizzato da ritardo dello

sviluppo psicomotorio, dalla comparsa di disturbi del comportamento e

atassia (cfr. orpha.net), ossia un disturbo neurologico che si manifesta o

nell’esecuzione dei movimenti, che vengono effettuati senza misura o con errori

di direzione (a. dinamica), oppure nella conservazione delle posizioni del

tronco e degli arti (a. statica; cfr. treccani.it).

Le

crisi epilettiche compaiono ogni 1-2 mesi e spesso all'inizio si associano alla

febbre. È comune uno stato epilettico generalizzato o emiclonico. Altri tipi di

crisi (di solito mioclonie, assenze atipiche, crisi parziali complesse) si

manifestano nel secondo o nel terzo anno di vita e, sebbene la durata di queste

crisi diminuisca in questo periodo, la loro frequenza aumenta (orpha.net).

Dal

referto dell’assistente sociale del 1°/2 ottobre 2018 allestito per valutare la

grande invalidità, figura circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori

casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, che il bambino sa

camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario. All’interno della

sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove liberamente. “Sale

e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque lo accompagna

sempre e lo sorveglia dappertutto, appunto per il pericolo delle crisi

epilettiche che purtroppo lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla

settimana” (pag. 141 e 151 incarto AI).

Il

3.

gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato

che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se

il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del

piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è

invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di

trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto

gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

Nel caso concreto il

rifiuto è dovuto alle modifiche apportate alle CIGI e non tenendo conto di

tutti gli aspetti del caso concreto.

All’inizio dell’allegato

III CIGI figura tuttavia la precisa indicazione secondo cui “le seguenti

direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare

rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per

difetto o per eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate

da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo

del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera

flessibile.” (sottolineature del redattore).

In concreto numerosi

autori citati dal ricorrente (Dixon/Stein/Martini; Herzka), che sono di

supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la lista

dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il test di

Griffith pongono attorno ai due anni l’abilità dei bambini nel salire e

scendere le scale senza alternare i piedi, uno scalino alla volta, senza

l’aiuto di terzi.

Alla

luce della grave patologia di cui è affetto il ricorrente, occorre pertanto concludere

che il piccolo necessitava dell’aiuto di un adulto per salire le scale già a

partire dai due anni, e ciò per evitare cadute derivanti da improvvisi attacchi

epilettici, la cui frequenza, proprio tra i due e i tre anni, aumenta in

maniera importante (cfr. orpha.net). Ciò esclude che l’interessato potesse

muoversi, salendo e scendendo le scale, come un bambino della sua età.

Senza

l’aiuto di un terzo l’assicurato non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario

della vita relativo al salire le scale.

Egli

aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne non

invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche

sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).

Ne

segue che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per

compiere 4 atti della vita quotidiana, con sorveglianza intensiva da novembre

2017, nei seguenti termini:

-

vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

- mangiare, dai 13

mesi (dicembre 2014);

- lavarsi, dai 3

anni (novembre 2016);

- spostarsi, dai 2

anni (novembre 2015).

2.9

Va ora stabilito a partire da

quando l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.

L’insorgente

ritiene di aver diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere

dal 1° novembre 2016 e che alla luce del deposito tardivo della richiesta, il

versamento ha effetto dal 1° dicembre 2016.

In una recente sentenza

32.2019.172

del 19 giugno 2020 questo Tribunale ha già affrontato la medesima

questione ed ha in particolare osservato quanto segue.

Riguardo alla nascita del

diritto all’AGI la cifra marginale 8092 prevede:

" In linea

di principio, il diritto all’assegno per grandi invalidi, in applicazione

analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di

un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto

alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE

137.

V 351).”

La cifra marginale 8093

CIGI precisa:

" La

percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande

invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi

considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il

periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In

caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di attesa, come per il

calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017

segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo

dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo conto delle

percentuali di cui all’articolo 42ter LAI,

vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento

per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique

VSI 1999 pag. 252).

Esempio:

Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al

31.7.2016

Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una

grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel

maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di

attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto

che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida

almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per grandi

invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo periodo

OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché

il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto ad un

assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,

l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274).

Nell’ambito della

“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:

" Per la

modifica della grande invalidità e dell’onere d’assistenza in relazione al

supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano

per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla

rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA). In caso di modifica

del grado di grande invalidità per motivi di età (secondo la tabella

dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve rinunciare al periodo di

attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Inoltre

queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da un assegno

per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti (9C_395/2011).”

La cifra marginale 4008.1 CIGI, a sua volta, prevede che:

" È

possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2

OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di

salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in

caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I

930/05).”

Nella sentenza I 930/05

del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione

aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del

metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale

federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il

metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto

dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a

partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.

Così facendo,

l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°

gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I

599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il

momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di

invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui

all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto

all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza

citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente

n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à

savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un

contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du

droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et

les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).

2.10

In

concreto, allo scadere dell’anno di attesa, nel novembre 2016, il ricorrente ha

adempiuto le condizioni necessarie per avere diritto ad un AGI minorenni di

grado lieve (necessitando di aiuto per il compimento di due atti ordinari della

vita: mangiare, spostarsi).

Allo scadere dell’anno di carenza, nel novembre 2016, in seguito

al compimento dei tre anni, egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado medio, necessitando in quel momento di aiuto per il compimento di

ulteriori due atti ordinari della vita: lavarsi, vestirsi/svestirsi.

L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un

peggioramento delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il

periodo di attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che

il peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero – ma è dovuto alla

circostanza che con il compimento dei tre anni di età – esattamente nel mese di

novembre 2016, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa, il

ricorrente abbisogna di maggiore aiuto da parte di terzi rispetto ad un

coetaneo sano anche nell’atto di “vestirsi/svestirsi” e “lavarsi”,

computabili a partire da suddetta età.

Trattandosi quindi di un cambiamento di grado di grande invalidità

a seguito del raggiungimento di un determinato limite di età (in casu: 3 anni),

non vi è ragione di verificarne la persistenza nel tempo, avendo

automaticamente carattere duraturo (analogamente a quanto previsto alla cifra

marginale 4008.1 CIGI nel caso di cambiamento causato non da motivi di salute,

ma a seguito di una situazione globale stabilizzata).

Il diritto ad un AGI minorenni di grado medio va riconosciuto,

quindi, da novembre 2016. Accertato che la domanda è stata inoltrata nel corso

del mese di dicembre 2017, il diritto al versamento della prestazione ha inizio

dal 1° dicembre 2016 (art. 48 cpv. 1 LAI e DTF 137 V 351).

In queste condizioni il ricorso va accolto e la decisione

impugnata modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016, con diritto al versamento della

prestazione dal 1° dicembre 2016.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016,

con diritto al versamento della prestazione dal 1° dicembre 2016.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.--

di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti