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Decisione

32.2019.51

Richiesta di un assegno per grandi invalidi per minorenne di grado medio. Inizio del diritto. Aumento dell'età di riferimento dell'atto parziale di spostarsi da 2 a 3 anni nell'allegato III della CIGI da parte dell'UFAS non confermato dopo accertamenti del Tribunale

30 giugno 2020Italiano59 min

i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia anche delle

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.51

cs

Lugano

30 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 28 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 2013, è stato

posto al beneficio di misure sanitarie per la cura delle infermità congenite n.

387 e 390 dell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC), della fisioterapia,

dell’ergoterapia, della presa a carico di medicamenti contro l’epilessia e per

l’alimentazione ipercalorica, con le limitazioni indicate nelle rispettive

decisioni (doc. 40, 43, 44, 57, 82 e 87 incarto AI).

1.2. Il 7 dicembre 2017 RI 1 ha

inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. 61, incarto AI).

Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio

del 1°/2 ottobre 2018 (doc. 84 e 85 incarto AI), con progetto di decisione del

16 novembre 2018, l’amministrazione ha proposto il riconoscimento del diritto

ad un assegno per grandi invalidi per minorenne di grado lieve da novembre 2017

e di grado medio da febbraio 2018, con diritto al supplemento per cure

intensive per un’assistenza di 6 ore (doc. 88 incarto AI).

La necessità di maggiore

aiuto rispetto ad un coetaneo è stata riconosciuta nel compimento di quattro

atti ordinari della vita, ossia “vestirsi/svestirsi” da novembre 2016

(dai 3 anni), “mangiare” da dicembre 2014 (dai 13 mesi), “lavarsi”

da novembre 2016 (dai 3 anni), “spostarsi” da novembre 2017 (dai 4

anni), con sorveglianza intensiva da novembre 2017 (a partire dai 4 anni).

1.3. Con osservazioni del 31

dicembre 2018 l’assicurato ha chiesto di riconoscere l’atto dello “spostarsi

in casa o fuori casa” già a partire da 2 anni in applicazione dell’allegato

III annesso alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (di seguito:

CIGI), precedente quello attualmente in vigore dal 1° gennaio 2018. È inoltre

stato chiesto il riconoscimento del supplemento per cure intensive per 6 ore da

novembre 2017 e non da febbraio 2018 (doc. 91 incarto AI).

1.4. Esaminate le censure, l’UAI

ha riconosciuto l’atto dello “spostarsi” dai 3 anni, ossia da novembre

2016, con sorveglianza intensiva dai 4 anni, ossia da novembre 2017, in

applicazione della CIGI, Allegato III, in vigore al momento dell’esame del

caso, ossia la versione valida dal 1° gennaio 2018. Con decisione del 28

gennaio 2019 l’UAI ha riconosciuto il diritto all’assegno per grande invalido

di grado medio e del supplemento per cure intensive con effetto dal mese di

novembre 2017, dopo un anno di attesa (doc. 93 incarto AI).

L’UAI ha stabilito che

l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere

4 atti della vita quotidiana per:

-

vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

- mangiare, dai 13

mesi (dicembre 2014);

- lavarsi, dai 3

anni (novembre 2016);

- spostarsi, dai 3

anni (novembre 2016).

1.5. RI 1, rappresentato dalla

madre RA 1, a sua volta rappresentata dal __________ __________ e da __________,

__________, della RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione,

chiedendone l’annullamento e domandando di essere posto al beneficio di un

assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° dicembre 2016 (doc. I).

Dopo aver riassunto la

fattispecie, il ricorrente rileva che controversa è la questione di sapere da

quale età media la funzione parziale di salire le scale dell’atto

ordinario della vita quotidiana di “spostarsi in casa o all’esterno/curare i

rapporti sociali” deve essere preso in considerazione per il maggior

bisogno di aiuto dovuto all’invalidità rispetto a un minorenne non invalido

della stessa età e dunque se è da riconoscere all’assicurato la grande

invalidità di grado medio già dal mese di novembre 2015.

Per il ricorrente la

decisione impugnata è errata ed arbitraria e dunque viola l’art. 9 della

Costituzione federale nella misura in cui riconosce solo a partire dal 1°

novembre 2017 un assegno per grandi invalidi di grado medio. Nella fattispecie,

la necessità di un maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo non invalido per

l’atto ordinario di spostarsi deve essere riconosciuto almeno a partire

dal compimento dei suoi due anni, ossia dal novembre 2015.

L’allegato III della CIGI

in vigore dal 1° gennaio 2018 è stato modificato rispetto all’età media per

prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto

all’invalidità della funzione parziale di salire le scale; fino al 31 dicembre

2017 era fissato a 2 anni e dal 1° gennaio 2018 è stato portato a 3 anni.

L’assicurato sostiene che

la presa di posizione dell’operatrice sociale, su questo preciso punto,

relativo all’aumento dell’età media della funzione parziale di salire le scale,

non poggia su alcuna base legale o giurisprudenza in merito. Per l’insorgente

anche se si volesse riconoscere a tale prassi una portata più ampia, poiché non

si basa concretamente su alcun fondamento legale, e quindi per analogia

applicarle la giurisprudenza inerente le direttive e le circolari

amministrative, non si giungerebbe ad un risultato diverso. Esse non hanno

infatti una portata contraente per il giudice. Tali ordinanze amministrative

non possono uscire dal quadro previsto dall’applicazione della legge e

prevedere altro rispetto a quanto stabilito dalla legislazione o dalla

giurisprudenza. Inoltre tale ordinanza non vincola in alcun modo il giudice,

che non deve tenerne conto se non nella misura in cui essa permetta

l’applicazione corretta delle disposizioni legali. Deve invece distanziarsene

quando stabilisce delle norme che non sono conformi alle disposizioni legali

applicabili.

In concreto, secondo il

ricorrente, la modifica dell’allegato III della CIGI pone uno stato

peggiorativo delle condizioni per l’ottenimento del diritto a un assegno per

grandi invalidi minorenni. Nel caso specifico il mancato riconoscimento della

funzione parziale dell’atto ordinario della vita quotidiana non permette, per

un ulteriore anno, la soddisfazione delle condizioni per aver diritto a un

assegno per grandi invalidi di grado medio senza alcuna base legale ma solo su

direttive amministrative. A tale proposito, secondo l’assicurato, non risulta

alcuna modifica di legge, giurisprudenza o dottrina che giustifichi tale

cambiamento. Inoltre la modifica sembra concludere, senza alcuna base

scientifica, per un peggioramento delle capacità motorie dei bambini. Anche le

fonti alla base dell’edito riguardanti le direttive sul calcolo della grande

invalidità determinante per i minorenni citate alla fine dell’allegato III

della CIGI valida dal 1° gennaio 2018 non sono state modificate e risultano

identiche a quelle citate nell’allegato III della CIGI valida fino al 31

dicembre 2017.

Il ricorrente cita a suo

sostegno varia letteratura medico-scientifica secondo cui un bambino attorno ai

due anni di età a livello motorio è in grado di correre, restare sulle punte

dei piedi, calciare una palla, tirare le persone per mano per mostrare loro

qualcosa, salire e scendere dai mobili senza aiuto, ecc. A livello fisico

cambiano invece le proporzioni del corpo con l’aumento dell’altezza degli arti

inferiori e il rallentamento della crescita della testa, come anche la postura

che diventa sempre più eretta (miglior tono muscolare). L’insorgente evidenzia

che per quanto concerne l’acquisizione della capacità di salire e scendere le

scale da soli a partire dai 2 anni di età, da bambini che non presentano un

danno alla salute, è confermata dalla fonte più importante riportata alla fine

dell’allegato III della CIGI (Herzka/Ferrari/Reukauf, Das Kind von der Geburt

bis zur Schule, Schwabe & Co. AG Verlag, Basel 2001, pag. 27). Anche altri

autori confermano la medesima tendenza (Marcello Bernardi, l’avventura di

crescere. Una guida per i genitori di oggi, Fabbri Editori, Milano, 1995, pag.

119). In siti internet specializzati si giunge alla medesima conclusione.

L’assicurato rileva

inoltre che all’inizio dell’allegato III CIGI è indicato che “le seguenti

direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare

rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per

difetto o per eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate

da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo

del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera

flessibile.”

Il ricorrente rammenta poi

che affinché un cambio di prassi sia legale, occorre rispettare le seguenti

condizioni: vi devono essere motivi oggettivi e importanti a sostegno della

nuova prassi, quali una condizione più approfondita dell’intenzione del

legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della

concezione giuridica; inoltre il cambiamento di prassi deve avvenire di

principio; l’interesse alla diversa applicazione della legge deve prevalere su

quello della sicurezza del diritto; infine il cambiamento di prassi non deve

violare il principio della buona fede.

La prima condizione fa

difetto poiché tra il 2017 ed il 2018 non vi sono state modifiche sostanziali.

Il limite di età di 2 anni è stato introdotto dal 1° gennaio 2000 quando è

stato concepito l’allegato III della CIGI.

La volontà del legislatore

va inoltre nella direzione di sostenere maggiormente i genitori che si occupano

dei loro figli gravemente disabili e non il contrario, ossia inserire limiti

per rendere più difficile l’accesso alla prestazione posticipandone l’età dalla

quale poterne beneficiare (cfr. progetto preliminare e rapporto esplicativo

della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio

Nazionale relativi all’iniziativa parlamentare 12.470). L’iniziativa

parlamentare adottata il 18 novembre 2017 e la rispettiva modifica della LAI

entrata in vigore il 1° gennaio 2018 riconosce un importo maggiore del

supplemento per cure intensive, non più dedotto dal contributo per l’assistenza

AI per coloro che beneficiano di quest’ultima prestazione.

Secondo l’insorgente,

considerare l’aiuto di terzi nell’atto ordinario della vita “spostarsi in

casa o all’esterno/curare i rapporti sociali”, soltanto a partire dal terzo

anno di età, è privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e

giunge ad un risultato ingiusto ed iniquo.

Il ricorrente, rammenta

che in due recenti sentenze, una del TCA (32.2015.146 del 24 novembre 2016) ed

una del Tribunale federale (sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) il

contenuto dell’allegato III della CIGI e la prassi dell’UAI sono stati

sconfessati. Nella prima sentenza all’assicurato è stato riconosciuto un

maggior bisogno dell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi (funzione

parziale dell’autonomia nel gestire il ritmo del sonno e di veglia) già dagli

11 anni anziché dai 15 anni e nella sentenza federale è stato riconosciuto un

maggior bisogno nell’atto dell’”igiene personale” (funzione di

spazzolarsi i denti, girare il rubinetto, lavarsi e asciugare le mani) già a

partire dai 3 anni al posto dei 6 anni stabilito dall’allegato III della CIGI.

In concreto, secondo

l’insorgente, a partire dai due anni egli ha necessità di maggiore aiuto

rispetto ai coetanei per lo svolgimento di due atti ordinari della vita

(mangiare e spostarsi) inoltre a 3 anni ha bisogno pure di aiuto per

vestirsi/svestirsi e lavarsi. Egli ha dunque diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio a decorrere dal 1° novembre 2016. Visto il deposito

tardivo della richiesta, l’assegno per grandi invalidi parte dal 1° dicembre

2016.

1.6. Il 1° marzo 2016 l’avv. __________,

della RA 2, ha depositato un’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. IV).

1.7. Con risposta del 28 marzo

2019 l’UAI propone di respingere il ricorso (doc. VI). L’amministrazione

rammenta di essere vincolata all’applicazione delle Circolari in vigore al

momento dell’emanazione della decisione. Le critiche circa l’assenza di motivi

per modificare la Circolare non devono essere fatte all’UAI ma semmai all’UFAS.

1.8. In data 2 maggio 2019, l’avv.

__________ e __________ per la RA 2, hanno ribadito la loro presa di posizione,

evidenziando che l’allegato III alla CIGI è stato modificato dopo 17 anni senza

alcuna motivazione e base scientifica. La nuova versione, secondo il

ricorrente, è arbitraria (doc. X).

1.9. Il 13 febbraio 2020 il TCA ha

interpellato l’UFAS, chiedendo:

" (…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una causa

in ambito AI relativa all’assegnazione di un assegno per grandi invalidi per

minorenni.

Questo Tribunale rileva che mentre nell’allegato III (Direttive

sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni) della

circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) in vigore dal 1° gennaio 2018 al punto 6 (Spostarsi in casa

o all’esterno, curare i rapporti sociali) figura che il bambino a 3 anni

sa salire le scale da solo, nelle versioni precedenti (in vigore dal 1° gennaio

2000) tale limite era fissato a 2 anni.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare il motivo per

il quale il citato limite è stato aumentato, producendo la relativa

documentazione che ha portato alla modifica della CIGI su questo preciso punto.”

(doc. XIII)

1.10. Il 21 febbraio 2020 l’UFAS ha

affermato:

" (…)

Vi ringraziamo per la vostra lettera del 13 febbraio 2020 nella

quale ci chiedete di precisare il motivo per cui dal 1° gennaio 2018 l’UFAS ha

modificato il punto 6 dell’allegato III della circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) aumentando da due

a tre anni l’età in cui si considera che un bambino sia in grado di salire le

scale da solo.

Nel corso del 2016 e 2017 un gruppo di lavoro composto da

specialisti di vari uffici AI e dell’UFAS ha vagliato attentamente le età di

riferimento e il tempo necessario a compiere un atto sia per un bambino sano

che per un bambino affetto da handicap. Il risultato di queste discussioni è

confluito nella versione valida dal 1° gennaio 2018 degli Allegati III e IV

della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI).

Le età di riferimento si basano su diverse fonti, le più

importanti delle quali sono elencate nella circolare. Nella maggior parte dei

casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio

oppure il limite superiore badando a creare il numero più basso possibile di

classi di età. I valori sono stati discussi approfonditamente in seno al gruppo

di lavoro e in seguito verificati e sottoposti a test.

La tabella è pure stata sottoposta per parere alla Società

svizzera di pediatria.

Per quel che concerne l’attività di salire le scale, l’UFAS si è

basata principalmente sulle indicazioni seguenti:

. Ferland, Francine (2004). Le développement de

l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital

Sainte-Justine (v. Allegato 1):

. da 2 a 3 anni: scende le scale

da solo, tenendosi alla ringhiera e senza alternare i piedi sale e scende le

scale un gradino alla volta

. da 3 a 4 anni: sale e scende le scale alternando i piedi

. Dixon, Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006).

Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia:

Mosby Elsvier (allegato 2):

. A 2 anni: sale e scende le scale (un gradino alla volta)

. A 3 anni: sale le scale (alternando i piedi)

. A 4 anni: sale e scende le scale (alternando i piedi)

. Le principali tappe dello sviluppo tra i tre mesi e i sei anni

(http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32) (allegato

3)

. da 2 a 3 anni: sale e scende le scale tenendosi a un supporto

. da 3 a 4 anni: sale e scende le scale alternando i piedi (un

piede per ogni scalino)

. Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK

Deutschland (Allegato 4):

. 4 anni: nessun bisogno di aiuto

. Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf (2001). Das

Kind von der Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata). Basel:

Schwabe & Co. AG Verlag (allegato 5):

. Da 16 a 18 mesi: sale e scende le scale se si può tenere alla

ringhiera

. Da 22 a 24 mesi: sale e scende le scale appoggiando entrambi i

piedi sullo stesso scalino

. Da 2 anni ½ a 3 anni: sale e scende le scale alternando i piedi

Nelle versioni precedenti della CIGI ci si era basati unicamente

sulle indicazioni di Herzka, ragion per la quale il limite era stato fissato a

2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende le scale appoggiando entrambi i piedi

sullo stesso scalino”). Va notato che la prima edizione di quest’opera risale

al 1972 e malgrado le varie riedizioni le età di riferimento non sono state

modificate. I cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia

anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini. In effetti questi hanno in

genere meno possibilità e occasioni di muoversi oggigiorno rispetto agli anni

70, il che influisce sulle loro acquisizioni motorie. Analizzando le altre

fonti è inoltre emerso che la maggior parte degli autori indicava che fino a 3 anni

il bambino doveva ancora attaccarsi a una ringhiera o un supporto, quindi non

si può ancora parlare di autonomia in questo atto (non sempre una ringhiera è

disponibile, è quindi necessaria la presenza / controllo / aiuto di un adulto).

La tabella del medizinische Dienst der Krankenversicherung tedesco, indica

addirittura che solo a partire da 4 anni un bambino sano non ha più bisogno di

aiuto.

Sulla base di queste fonti, si è quindi deciso di aumentare l’età

in cui un bambino non ha più bisogno di aiuto per salire e scendere le scale a

tre anni.” (doc. XIV)

1.11. In data 24 febbraio 2020 il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte in merito (doc. XV).

1.12. Il 3 marzo 2020 l’UAI ha

confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI). La presa di

posizione è stata trasmessa al ricorrente per conoscenza (doc. XVII).

1.13. Con osservazioni del 12 marzo

2020 (doc. XVIII), trasmesse all’UAI per conoscenza (doc. XIX), l’insorgente

contesta le risposte dell’UFAS, sostenendo che già nell’allegato III della CIGI

con validità dal 1° gennaio 2015 figurava che “le direttive e i dati

concernenti le età si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali

sono elencate qui di seguito. Nella maggior parte dei casi queste fonti

indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite

superiore badando a che venga creato il numero più basso possibile di classi di

età. La tabella è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria”,

mentre fino al 31 dicembre 2014 era invece indicato che “per le direttive e

le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das

Kind von der Geburt bis zur Schule”. Per cui le età di riferimento valide

dal 1.1.2018 erano già state rivalutate in precedenza in funzione di un numero

maggiore di fonti, di considerazioni e riflessioni. Secondo l’insorgente il

cambiamento da 2 a 3 anni dell’età di riferimento per la funzione parziale di

salire le scale da solo dell’atto di spostarsi a partire dal 1° gennaio 2018

non trova giustificazione, poiché il cambiamento di metodologia di valutazione

era già avvenuto in precedenza con le risultanze riscontrabili nelle direttive

valide dal 1° gennaio 2015. Discorso diverso, secondo il ricorrente, per

l’Allegato IV con validità dal 1° gennaio 2018, che è stato effettivamente

completamente rivisto, anche sulla base di nuove modalità e fonti.

L’insorgente sostiene

pertanto che la prima asserzione da parte dell’UFAS non è ricostruibile

temporalmente e non giustifica il passaggio da 2 a 3 anni dell’età media per

prendere in considerazione il notevole impegno supplementare, poiché non

corrisponderebbe ai fatti. Tant’è che l’UFAS con la sua risposta non ha

proposto, come mezzo di prova, i risultati del gruppo di lavoro in relazione

alle discussioni, alle verifiche e ai test dei valori in questione ma si è

limitata a riproporre le fonti, già utilizzate per la modifica delle direttive

dal 1° gennaio 2015. L’assicurato sostiene che “l’UFAS asserisce di aver

ripreso il limite superiore e ricercato il numero più basso di classi d’età,

modalità che risulta dunque arbitraria per rapporto al concetto di età media

per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto

all’invalidità negli atti ordinari della vita. Nel concreto, significa che

l’età soglia obbligatoriamente tenuta in considerazione dagli uffici AI non

risulta di fatto sempre quella mediana, ma corrisponde a una età anche

superiore o addirittura aumentata così da avere il minor numero di classi di

età. Ne risulta uno scollamento con la realtà (età media a partire dalla quale

un bambino normodotato è in grado di compiere una funzione parziale di un atto

ordinario della vita) o i dati medico-scientifici.” Il ricorrente critica

anche l’affermazione secondo cui le indicazioni contenute nel libro di Herzka

risalirebbero al 1972 e non sarebbero mai state modificate. Secondo

l’insorgente anche questa affermazione non poggerebbe su alcun mezzo di prova.

Anzi, secondo il ricorrente questa circostanza è confutata dal fatto che sia il

libro di Ferland che riporta, a differenza di quanto affermato dall’UFAS, che

già da 1 a 2 anni un bambino sale le scale a quattro zampe, sale le scale,

senza alternare i piedi e tenendosi alla ringhiera, scende le scale a quattro

zampe, all’indietro, sia quello di Dixon/Stein/Martini che indica che a 2 anni

il bambino sale e scende le scale con uno scalino alla volta confermano quanto

stabilito da Herzka. Solo gli altri due documenti, che non sono peraltro citati

nell’Allegato III perché non ritenuti fonti principali, indicano un’età di

riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a molto più alta (4 anni). Dato che

queste due ultime fonti non risultano indicate nell’Allegato III della CIGI, il

ricorrente afferma che “per quanto ne possiamo essere a conoscenza,

potrebbero essere state presentate solo ora per giustificare a posteriori

l’aumento dell’età soglia per l’attività contestata”. Il ricorrente non

riesce a spiegarsi “come mai l’UFAS abbia ancora tenuto in considerazione

l’opera di Herzka/Ferrari/Reukauf come principale attinenza se la reputa oramai

superata e non più declinabile ai giorni nostri”.

Il ricorrente afferma poi:

" (…)

Si potrebbe forse disquisire sulla modalità con cui un bambino scende

e sale le scale da solo verso i 2 anni. L’UFAS riporta che dall’analisi

delle fonti sarebbe emerso che fino a tre anni un bambino deve ancora

attaccarsi a una ringhiera o corrimano. Supporti che secondo l’UFAS non

sarebbero sempre disponibili con la necessità di un aiuto da parte di un adulto

e quindi non sarebbe per questo motivo autonomo. Ciò non toglie che un bambino

almeno dall’età di 2 anni, anche se come già detto anche prima dei 2 anni, è in

grado di salire le scale da solo. Inoltre, ricordiamo che secondo disposizioni

di legge per essere abitato o utilizzato ogni edificio deve rispettare le norme

di abitabilità. In altre parole è altamente probabile che un bambino ha

sempre a disposizione una ringhiera o un corrimano come supporto per fare le

scale. In ogni caso, anche in assenza di un appoggio un bambino salirà e

scenderà le scale trovando alternative. Ad esempio le farà, sulla base

dell’esperienza generale della vita, a gattoni (come lo faceva in precedenza

tra 1 e 2 anni). Pertanto, l’attività sarà comunque eseguita e senza un bisogno

supplementare da parte di un adulto. Non da ultimo due fonti principali su tre

che figurano nell’Allegato III della CIGI indicano che a 2 anni un bambino sale

e scende le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino.

A paragone dell’esecuzione o meno di un atto, rispettivamente

delle funzioni parziali che compongono l’atto, possiamo per esempio prendere

quello di lavarsi/pettinarsi/fare il bagno o la doccia che con sentenza

del TF 9C_112/2017 del 14.6.2017 ha riconosciuto che già a 3 anni (invece dei 6

precedenti) un bambino dovrebbe spazzolarsi i denti, girare il rubinetto,

lavarsi e asciugarsi le mani nonostante un po' d’aiuto. Ciò significa che a una

determinata età, per la maggior parte dei bambini, è data la capacità di

compiere un atto (funzione parziale) anche se il bambino debba essere ancora

aiutato oppure l’esecuzione non è ancora affinata al meglio.

A complemento presentiamo in allegato il test di Griffith che

viene utilizzato anche alle nostre latitudini, nello specifico dal __________ __________

di __________ (all. 11). Da questo esame emerge che un bambino a:

- 18 mesi fa le scale a quattro zampe;

- 19 mesi sale le scale appoggiandosi;

- 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio;

- 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in

basso.

Per il tramite di questa ulteriore prova si nota ulteriormente

come i più importanti riferimenti scientifico-letterari e applicativi siano

tutti concordi nello stabilire che almeno a 2 anni un bambino sale le scale

da solo.

Nonostante la recente risposta dell’UFAS, continuiamo a non capire

per quale motivo vi sia stato questo innalzamento dell’età nella funzione

parziale di salire le scale da solo. Di fatto, non vi sono motivazioni

valide, basi scientifico-letterarie e alcun nuovo elemento che lo giustifichi.

Ne consegue che l’Allegato III della CIGI in merito all’aumento dell’età soglia

di salire le scale da solo risulta arbitrario.

In ragione di tutto quanto esposto finora, si insiste

nell’accoglimento del ricorso, nel senso di confermare il diritto a un Assegno

per grandi invalidi minorenni AI di grado medio a decorrere dal 1.11.2016 (con

versamento dal 1.12.2016 per deposito tardivo della domanda), vale a dire già a

partire dai 2 anni di età dell’assicurato.” (doc. XVIII)

1.14. In data 20 aprile 2020 il TCA

ha nuovamente interpellato l’UFAS, affermando:

" (…)

con riferimento al vostro scritto del 21 febbraio 2020, di cui vi

ringraziamo e con il quale avete risposto alla nostra lettera del 14 febbraio 2020

che vi chiedeva spiegazioni in merito alla modifica apportata all’allegato III

della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) dal 1° gennaio 2018 al punto 6 dove ora figura che il

bambino a 3 anni sa salire le scale da solo, vi chiediamo di voler trasmettere

a questo Tribunale anche il parere della Società svizzera di pediatria (che

sarà trasmesso alle parti in causa per garantire loro il diritto di essere

sentite) da voi citato nella risposta.

Ai fini del giudizio, vi domandiamo inoltre di voler prendere

posizione sulla circostanza che il test di Griffith, utilizzato in Ticino dal __________

__________ di __________, sembra scostarsi dalla conclusione cui sono giunti

gli esperti degli uffici AI e dell’UFAS.

Esso prevede infatti che un bambino a 18 mesi fa le scale a

quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e

scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da

uno scalino in basso.

A questo proposito ricordiamo che __________ (cfr. __________).”

(doc. XX)

1.15. Dopo aver chiesto (doc. XXI)

ed ottenuto (doc. XXII), una proroga, con scritto del 18 maggio 2020 l’UFAS ha

affermato:

" (…)

Purtroppo le nostre ricerche negli archivi elettronici non hanno

dato esito e non abbiamo potuto ritrovare il parere della Società svizzera di

pediatria sulla modifica intervenuta il 1° gennaio 2018. È con grande rammarico

che non possiamo quindi trasmettervi tale documento. Vi alleghiamo tuttavia la

loro ultima presa di posizione, di settembre 2019. Sebbene avessimo chiesto

loro di prendere posizione solo sugli ultimi cambiamenti che intendevamo

apportare agli Allegati III e IV, riteniamo che se avessero visto qualcosa di

veramente sbagliato nel resto dei due Allegati ce l’avrebbero comunicato.

Per quel che riguarda la vostra seconda domanda, vogliamo

premettere che non ci è possibile conoscere tutti i test che vengono utilizzati

nei vari servizi di pediatria o dai vari medici. Il test di Griffith, come

molti altri, è inoltre disponibile solo a pagamento, corredato dal materiale,

manuale e protocolli di registrazione e per poterlo usare è necessario seguire

una formazione abilitante. Malgrado ciò, siamo riusciti a trovare le

informazioni seguenti: il test di Griffith è uno strumento per individuare il

quoziente di sviluppo dei bambini ed è stato sviluppato da Griffith nel 1954 e

modificato da Ingeborg Brandt nel 1983 e nel 2001. L’ultima versione, Griffith

III, data del 2016 e prende in considerazione 5 categorie (rispetto alle 6 in

precedenza) e la fascia d’età da 0 a 6 anni, più ristretta rispetto allo

strumento precedente che era rivolto a due gruppi di età (0-2 e 2-8).

In base alla vostra descrizione, presumiamo che il __________ di __________

non utilizzi la versione più recente del test (indicate 6 ambiti di sviluppo e

la fascia d’età da 0 a 2 anni). Non siamo tuttavia in grado di sapere che

versione viene utilizzata da questo servizio e se fra queste due versioni siano

intervenuti dei cambiamenti nelle età di riferimento. Viste queste premesse ci

risulta molto difficile prendere posizione sul test in questione.

Dalle nostre ricerche è emerso che le scale di sviluppo di

Griffith sono un metodo per misurare lo sviluppo dei bambini in cinque aree

diverse fra le quali figurano anche le abilità motorie. I compiti sono

classificati in base alla loro difficoltà, iniziando con compiti leggermente

meno difficili (metodo passo dopo passo). Per ogni mese di vita, sono

disponibili dieci compiti nelle aree delle abilità motorie, delle abilità

personali-sociali, ecc. Sulla base dei risultati, è possibile determinare un

quoziente di sviluppo tradizionale e un’età di sviluppo per l’intero test o per

singoli domini. I risultati possono fornire indicazioni di anomalie

neurologiche. Dal numero di compiti risolti, viene calcolato un quoziente di

sviluppo per ogni area, e poi viene calcolato un quoziente di sviluppo

complessivo.

Per quel che concerne la capacità di fare le scale, il test

prevede che un bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le

scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a

23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

Vogliamo sottolineare che lo scopo di questo test è misurare lo

sviluppo del bambino, vedendo che capacità acquisisce in che momento.

L’Allegato III invece funge da riferimento per stabilire a partire da che

momento il bambino non ha più bisogno di aiuto diretto o indiretto per eseguire

una determinata attività. Si tratta quindi di due approcci e prospettive

diverse. Il primo mira a vedere a partire da quando un’abilità è acquisita,

mentre il secondo valuta quando questa abilità può essere svolta in modo

completamente autonomo, senza aiuto di terzi.

Come già indicato nella nostra lettera del 21 febbraio, la maggior

parte delle fonti da noi consultate indicava che da due a tre anni il bambino

scende le scale da solo, tenendosi tuttavia a un supporto. Sulla base di questi

dati abbiamo supposto che un bambino di due anni ha ancora bisogno di aiuto

diretto quando le scale non sono dotate di una ringhiera e di aiuto indiretto

sotto forma di sorveglianza/controllo da parte dei genitori durante questa

attività. Il test di Griffith prevede invece che già a 23 mesi il bambino

faccia le scale da solo. Questo limite si allinea a quello che figura in

Herzka, che indica che il bambino sale e scende le scale tenendosi a una

ringhiera a 18 mesi e senza appoggio a partire da 22 – 24 mesi. Sia il test di

Griffith che lo studio di Herzka sono opere datate (anni ’50 risp. ’70).

Nonostante le revisioni di queste opere, le età di riferimento non sono state

mai modificate in Herzka, mentre non abbiamo informazioni in merito per quel

che concerne le scale di Griffith. Come già spiegato nella lettera del 21 febbraio,

Fatti

i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia anche delle

conseguenze sullo sviluppo dei bambini, ragion per cui abbiamo preferito

riprendere le età di riferimento di opere più recenti. Inoltre, visto che lo

scopo dell’Allegato III è stabilire a partire da che età un bambino senza

problemi di salute non ha più bisogno di aiuto, la tabella del medizinischer

Dienst der Krankenversicherung tedesco assume in quest’ottica un’importanza

maggiore rispetto a un test volto a misurare il quoziente di sviluppo di un

bambino che non tiene tuttavia in considerazione il suo bisogno di aiuto

(accompagnamento, controllo) da parte dei genitori.” (doc. XXIV)

1.16. Con scritto del 20 maggio 2020

il ricorrente evidenziato che l’UFAS il 21 febbraio 2020 ha indicato che “La

tabella è pure stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria”

(SSP) ed ha dunque chiesto una copia della presa di posizione direttamente alla

SSP (doc. XXIII). L’insorgente evidenzia che dallo scambio di e-mail allegato

emerge che non vi è stata alcuna presa di posizione in merito alle modifiche

degli allegati III e IV CIGI in vigore dal 1° gennaio 2018 (“[…] entre

septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné aucune réponse officielle

concernant ce sujet n’etant pas être consultée”). Secondo l’insorgente “non

vi è concordanza temporale tra le dichiarazioni dell’UFAS con scritto del

21.2.2020 e quanto modificato nell’Allegato III, rispettivamente l’Allegato IV,

della CIGI validi dal 1.1.2018. Non vi è dunque nessuna giustificazione

all’aumento dell’età soglia in discussione

(…) il grande cambiamento di

metodologia e valutazione e l’aggiunta di fonti bibliografiche erano già

avvenuti in precedenza con le risultanze riscontrabili nelle direttive valide

dal 1.1.2015. Addirittura, ora, risulterebbe che l’importante modifica relativa

all’aggiunta di tetti massimi (comunque discutibili, come già sollevato in

un’altra vertenza tuttora pendente presso questo lodevole Tribunale)

nell’Allegato IV, non sarebbe stata neppure sottoposta alla Società svizzera di

pediatria. Alla luce di quanto esposto, le dichiarazioni dell’UFAS con lettera

del 21.2.2020, rispettivamente quanto riportato negli Allegati III e IV della

CIGI, di aver sottoposto le tabelle alla Società svizzera di pediatria non

corrisponde ai fatti. Già solo per questo elemento non si giustifica il

passaggio da 2 a 3 anni dell’età media per prendere in considerazione il

notevole impegno supplementare nell’atto ordinario della vita di spostarsi”.

1.17. In data 4 giugno 2020 (doc.

XXVII) e 5 giugno 2020 (doc. XXX), le parti si sono espresse in merito alla

presa di posizione del 18 maggio 2020 dell’UFAS, ribadendo le loro tesi.

1.18. Il 9 giugno 2020 il TCA ha

scritto all’UFAS affermando:

" (…)

con riferimento al vostro scritto del 18 maggio 2020, di cui vi

ringraziamo, e nel quale avete affermato che “purtroppo le nostre ricerche

negli archivi elettronici non hanno dato esito e non abbiamo potuto ritrovare

il parere della Società svizzera di pediatria sulla modifica intervenuta il 1°

gennaio 2018”, vi comunichiamo quanto segue.

La rappresentante della persona qui ricorrente ha trasmesso al

nostro Tribunale uno scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 con il

Segretariato della Società Svizzera di Pediatria (SSP), relativo al parere

emesso dalla SSP in merito all’annesso III della CIGI.

Il 20 aprile 2020 la rappresentante aveva tra

l’altro domandato: “selon les Annexes III et IV à la Circulaire sur

l’invalidité (CIIAI), vous probablement auriez dû donner d’autres réponses

également avant septembre 2019. Plus précisément entre celle du 30.9.2014 et

celle-ci du septembre 2019. Est-il autant possible de recevoir une copie de ces

communications?”.

Il segretariato della SSP il 21 aprile 2020 ha

risposto che “non, entre septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné

aucune réponse officielle concernant ce sujet n’étant pas être consultée”.

In relazione a quanto sopra esposto vi assegniamo un breve termine

scadente il prossimo 18 giugno 2020 per, se lo ritenete

necessario, prendere posizione su questo aspetto.” (doc. XXIX)

1.19. Con scritto 18 giugno 2020

l’UFAS ha affermato:

" (…)

Nella vostra lettera del 9 giugno 2020, ci chiedete di prendere

posizione sull’affermazione della Società svizzera di pediatria, interpellata

dalla rappresentante della persona assicurata, che dichiara di non essere stata

consultata in merito all’Allegato III entro settembre 2014 e settembre 2019.

Nei nostri processi di lavoro è previsto che in caso di questioni

di natura medica, le rispettive società professionali della FMH vengano

consultate. Ci atteniamo a questa procedura, come dimostra, ad esempio, la

consultazione del settembre 2019. A causa della chiara dichiarazione della

Società svizzera di pediatria e del fatto che non abbiamo trovato prova della

consultazione nei nostri archivi, non possiamo escludere la possibilità che la

consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le

modifiche sono state effettuate nel 2018. Ci scusiamo per questo malinteso e

per la confusione derivatene. Attenderemo ora la decisione del vostro

tribunale.” (doc. XXXII)

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio dal mese di novembre 2016 con versamento dal dicembre

2016.

oppure se a giusta ragione l’UAI ha stabilito che l’insorgente necessita

di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere l’atto dello spostarsi

dai 3 anni (novembre 2016) ed ha di conseguenza diritto all’assegno di grado

medio dal mese di novembre 2017.

2.2

Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato

che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto

diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita

sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3

L’art.

42.

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2.

dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel

testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in

particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle

misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

Per quanto

concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.

8086.

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29.

capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita

di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4

Ai

sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni

assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9.

LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5

In

concreto unico oggetto del contendere è la questione di sapere se la maggiore

limitazione rispetto ad un bambino della medesima età relativa l’atto dello

spostarsi, funzione parziale del salire le scale da solo, va riconosciuto da

quando il ricorrente ha compiuto i due anni come chiesto con il ricorso, oppure

dai tre anni come stabilito dall’UAI.

Nel

caso di specie nell’inchiesta effettuata dall’assistente sociale e datata 1°

(doc. 84 incarto AI) e 2 (doc. 85 incarto AI) ottobre 2018, quando l’assicurato

stava per compiere 5 anni, emerge che l’insorgente dalla nascita è affetto

dalla sindrome di Dravet che gli causa regolari attacchi epilettici, attacchi

tonico-clonici, preceduti da “assenze”. Circa l’atto dello spostarsi in casa o

fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che

l’insorgente sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario.

All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove

liberamente. Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque

lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, per il pericolo delle crisi

epilettiche che lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla settimana

(pag. 141 e 151 incarto AI).

Il

3.

gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato

che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se

il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del

piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è

invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di

trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto

gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

L’allegato

III della CIGI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedeva,

circa l’atto dello spostarsi in casa o all’esterno, che il bambino a 2 anni sa

salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A3).

Nella

versione valida dal 1° gennaio 2018 il medesimo allegato prevede che il bambino

a 3 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A4).

Il

TCA ha chiesto spiegazioni circa questa modifica all’UFAS (consid. 1.9 e 1.14),

che ha risposto il 21 febbraio 2020 (consid. 1.10) ed il 18 maggio 2020

(consid. 1.15).

2.6

Va

qui ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive

dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si

prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130.

V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61

consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7

Nel

caso di specie, interpellato dal TCA, l’UFAS ha affermato che nel corso del

2016.

e del 2017 un gruppo di lavoro composto di specialisti dell’AI e della

stessa autorità di vigilanza, ha esaminato nel dettaglio le età di riferimento

e il tempo necessario che impiega un bambino sano ed un bambino affetto da un

problema di salute per compiere un atto ordinario della vita quotidiana (doc.

XIV).

I

nuovi valori, che si fondano su numerose fonti, le più importanti delle quali

citate nella CIGI, sono stati stabiliti dall’UFAS prendendo il valore medio

oppure il limite superiore e cercando di creare il numero più basso possibile

di classi di età (cfr. doc. XIV).

L’UFAS

afferma che i valori, discussi approfonditamente all’interno del gruppo di

lavoro, verificati e sottoposti a test, sono pure stati trasmessi alla Società

svizzera di pediatria per un parere (doc. XIV).

I

risultati di questa ampia consultazione sono sfociati nella nuova versione

degli Allegati III e IV della CIGI (doc. XIV).

Per

quanto concerne più specificatamente l’attività di salire le scale, l’UFAS,

nella risposta del 21 febbraio 2020, ha elencato la letteratura scientifica

esaminata per aumentare l’età di riferimento da 2 a 3 anni (Ferland, Francine

(2004). Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau

à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine [doc. XIV/1]; Dixon,

Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children: pediatric

behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier [doc. XIV/2];

http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32 [doc. XIV/3]; Tabella

Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland [doc. XIV/4];

Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf [2001], Das Kind von der

Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata), Basel: Schwabe

& Co. AG Verlag [doc. XIV/5]).

L’Autorità

di sorveglianza ha inoltre spiegato che nelle precedenti versioni della CIGI ci

si era fondati unicamente sull’opera di Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo;

Reukauf, Wolf, Das Kind von der Geburt bis zur Schule, dove figurava un limite

di 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende le scale appoggiando entrambi i

piedi sullo stesso scalino”) e che questa opera, edita per la prima volta

nel 1972, malgrado le sue riedizioni, non ha modificato le età di riferimento

(doc. XIV).

Secondo

l’UFAS, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno anche delle

conseguenze sullo sviluppo dei bambini, che hanno oggi in genere meno

possibilità ed occasioni di muoversi rispetto agli anni ‘70. Ciò ha

un’incidenza sulle funzioni motorie (doc. XIV).

Nell’esame

delle altre fonti è poi emerso che la maggior parte degli autori indicava che

fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a una ringhiera o ad un

supporto e di conseguenza non si può parlare di autonomia per questo atto.

L’autorità di vigilanza sottolinea inoltre che la tabella del “medizinischer

Dienst der Krankenversicherung” tedesco, indica che solo a partire da 4

anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto (doc. XIV).

Interpellato

nuovamente dal TCA, l’UFAS non è stato in grado di produrre la presa di

posizione della Società svizzera di pediatria (SSP) e si è espresso in merito

alla circostanza che anche il test di Griffith, utilizzato presso il __________

__________ di __________, prevede che un bambino a 18 mesi fa le scale a

quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e

scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da

uno scalino in basso (doc. XXIV).

Il

20.

maggio 2020 il ricorrente ha prodotto uno scambio di e-mail con la società

svizzera di pediatria, da cui emerge che quest’ultima non è stata consultata in

merito alle modifiche degli annessi III e IV della CIGI (doc. XXIII/A12).

Il

TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS per eventualmente esprimersi in merito

entro il 18 giugno 2020 (doc. XXIX). Il 18 giugno 2020 l’autorità di vigilanza

ha affermato di non poter “escludere la possibilità che la consultazione

della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le modifiche sono state

effettuate nel 2018” (doc. XXXII).

2.8

Questo

Tribunale, anche alla luce delle osservazioni del 12 marzo 2020 (doc. XVIII) e

del 20 maggio 2020 (doc. XXIII) del ricorrente, ritiene che le modifiche

apportate dall’UFAS all’età di riferimento della funzione parziale di

salire/scendere le scale non siano giustificate.

Le

spiegazioni fornite dall’autorità di vigilanza non sono soddisfacenti. I

cambiamenti, contrariamente a quanto affermato, non sono del resto stati

sottoposti, per una presa di posizione, alla Società svizzera di pediatria

(doc. XXIII/A12).

Già nell’allegato III della

CIGI, con validità dal 1° gennaio 2015, figurava che “le direttive e i dati

concernenti le età si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali

sono elencate qui di seguito. Nella maggior parte dei casi queste fonti

indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite

superiore badando a che venga creato il numero più basso possibile di classi di

età. La tabella è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di

pediatria”. Prima, fino al 31 dicembre 2014, era invece indicato che “per

le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof.

Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule”.

Ciò significa, come rileva

l’insorgente, che già in precedenza le età di riferimento erano state

rivalutate in funzione di un maggior numero di fonti, considerazioni e

riflessioni e che il cambiamento di metodologia di valutazione era avvenuto

antecedentemente al 1° gennaio 2018. Non è pertanto intervenuta alcuna

fondamentale modifica a giustificazione dell’aumento dell’età di riferimento da

2.

a 3 anni.

Non va poi sottaciuto che

l’autorità di vigilanza non ha prodotto le risultanze del gruppo di lavoro

relativo alle discussioni avvenute tra le parti, né il parere della Società

svizzera di pediatria (SSP). A questo proposito dallo scambio di e-mail del

20/21 aprile 2020 tra la rappresentante del ricorrente e la SSP emerge al

contrario che non è stata fornita alcuna risposta ufficiale circa le modifiche

agli Allegati III e IV della CIGI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018

(doc. XXIII/A12). Da cui l’assenza di tale documentazione, richiesta dal TCA

(doc. XX), tra gli atti dell’autorità di vigilanza (doc. XXIV; cfr. anche doc.

XXXII). Ciò che indebolisce ulteriormente le argomentazioni a sostegno di un

cambiamento delle età di riferimento figuranti nei citati allegati a partire

dal gennaio 2018.

Inoltre

il ricorrente rileva che secondo Ferland (Le développement de l’enfant au

quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital

Sainte-Justine; doc. XIV/1) già a partire da 1 a 2 anni un bambino sale le

scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e tenendosi alla

ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, e secondo Dixon/Stein/Martini

(Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.).

Philadelphia: Mosby Elsvier; doc.XIV/2) a 2 anni il bambino sale e scende le

scale con uno scalino alla volta, confermando quanto stabilito da Herzka.

Solo gli altri due

documenti (http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32; doc. XIV/3) e

Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (doc. XIV/4),

che non sono peraltro citati nell’Allegato III e dunque non sono ritenuti fonti

principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a

molto più alta (4 anni).

Infine, non va dimenticato

che dal test di Griffith, allegato dal ricorrente ed utilizzato anche dal __________

__________ di __________, emerge che il bambino a 18 mesi fa le scale a 4

zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere

le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno

scalino in basso.

Le fonti citate ed

evidenziate dal ricorrente mettono in dubbio le modifiche apportate alla CIGI

circa l’atto parziale del salire e scendere le scale, anche perché il

cambiamento non è stato sottoposto per un parere alla Società svizzera di

pediatria contrariamente a quanto fatto intendere inizialmente dall’Autorità di

vigilanza.

In concreto il ricorrente

è affetto dalla sindrome di Dravet, ossia

da un'encefalopatia epilettica refrattaria (cfr. orpha.net), che gli

causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da

“assenze”.

Il decorso della malattia è caratterizzato da ritardo dello

sviluppo psicomotorio, dalla comparsa di disturbi del comportamento e

atassia (cfr. orpha.net), ossia un disturbo neurologico che si manifesta o

nell’esecuzione dei movimenti, che vengono effettuati senza misura o con errori

di direzione (a. dinamica), oppure nella conservazione delle posizioni del

tronco e degli arti (a. statica; cfr. treccani.it).

Le

crisi epilettiche compaiono ogni 1-2 mesi e spesso all'inizio si associano alla

febbre. È comune uno stato epilettico generalizzato o emiclonico. Altri tipi di

crisi (di solito mioclonie, assenze atipiche, crisi parziali complesse) si

manifestano nel secondo o nel terzo anno di vita e, sebbene la durata di queste

crisi diminuisca in questo periodo, la loro frequenza aumenta (orpha.net).

Dal

referto dell’assistente sociale del 1°/2 ottobre 2018 allestito per valutare la

grande invalidità, figura circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori

casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, che il bambino sa

camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario. All’interno della

sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove liberamente. “Sale

e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque lo accompagna

sempre e lo sorveglia dappertutto, appunto per il pericolo delle crisi

epilettiche che purtroppo lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla

settimana” (pag. 141 e 151 incarto AI).

Il

3.

gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato

che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se

il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del

piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è

invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di

trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto

gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

Nel caso concreto il

rifiuto è dovuto alle modifiche apportate alle CIGI e non tenendo conto di

tutti gli aspetti del caso concreto.

All’inizio dell’allegato

III CIGI figura tuttavia la precisa indicazione secondo cui “le seguenti

direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare

rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per

difetto o per eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate

da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo

del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera

flessibile.” (sottolineature del redattore).

In concreto numerosi

autori citati dal ricorrente (Dixon/Stein/Martini; Herzka), che sono di

supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la lista

dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il test di

Griffith pongono attorno ai due anni l’abilità dei bambini nel salire e

scendere le scale senza alternare i piedi, uno scalino alla volta, senza

l’aiuto di terzi.

Alla

luce della grave patologia di cui è affetto il ricorrente, occorre pertanto concludere

che il piccolo necessitava dell’aiuto di un adulto per salire le scale già a

partire dai due anni, e ciò per evitare cadute derivanti da improvvisi attacchi

epilettici, la cui frequenza, proprio tra i due e i tre anni, aumenta in

maniera importante (cfr. orpha.net). Ciò esclude che l’interessato potesse

muoversi, salendo e scendendo le scale, come un bambino della sua età.

Senza

l’aiuto di un terzo l’assicurato non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario

della vita relativo al salire le scale.

Egli

aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne non

invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche

sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).

Ne

segue che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per

compiere 4 atti della vita quotidiana, con sorveglianza intensiva da novembre

2017, nei seguenti termini:

-

vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

- mangiare, dai 13

mesi (dicembre 2014);

- lavarsi, dai 3

anni (novembre 2016);

- spostarsi, dai 2

anni (novembre 2015).

2.9

Va ora stabilito a partire da

quando l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.

L’insorgente

ritiene di aver diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere

dal 1° novembre 2016 e che alla luce del deposito tardivo della richiesta, il

versamento ha effetto dal 1° dicembre 2016.

In una recente sentenza

32.2019.172

del 19 giugno 2020 questo Tribunale ha già affrontato la medesima

questione ed ha in particolare osservato quanto segue.

Riguardo alla nascita del

diritto all’AGI la cifra marginale 8092 prevede:

" In linea

di principio, il diritto all’assegno per grandi invalidi, in applicazione

analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di

un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto

alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”

La cifra marginale 8093

CIGI precisa:

" La

percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande

invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi

considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il

periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In

caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di attesa, come per il

calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017

segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo

dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo conto delle

percentuali di cui all’articolo 42ter LAI,

vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento

per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique

VSI 1999 pag. 252).

Esempio:

Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al

31.7.2016

Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una

grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel

maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di

attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto

che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida

almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per grandi

invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo periodo

OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché

il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto ad un

assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,

l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274).

Nell’ambito della

“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:

" Per la

modifica della grande invalidità e dell’onere d’assistenza in relazione al

supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano

per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla

rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA). In caso di modifica

del grado di grande invalidità per motivi di età (secondo la tabella

dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve rinunciare al periodo di

attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Inoltre

queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da un assegno

per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti (9C_395/2011).”

La cifra marginale 4008.1 CIGI, a sua volta, prevede che:

" È

possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2

OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di

salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in

caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”

Nella sentenza I 930/05

del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione

aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del

metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale

federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il

metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto

dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a

partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.

Così facendo,

l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°

gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il

momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di

invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui

all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto

all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza

citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente

n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à

savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un

contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du

droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et

les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).

2.10

In

concreto, allo scadere dell’anno di attesa, nel novembre 2016, il ricorrente ha

adempiuto le condizioni necessarie per avere diritto ad un AGI minorenni di

grado lieve (necessitando di aiuto per il compimento di due atti ordinari della

vita: mangiare, spostarsi).

Allo scadere dell’anno di carenza, nel novembre 2016, in seguito

al compimento dei tre anni, egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado medio, necessitando in quel momento di aiuto per il compimento di

ulteriori due atti ordinari della vita: lavarsi, vestirsi/svestirsi.

L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un

peggioramento delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il

periodo di attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che

il peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero – ma è dovuto alla

circostanza che con il compimento dei tre anni di età – esattamente nel mese di

novembre 2016, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa, il

ricorrente abbisogna di maggiore aiuto da parte di terzi rispetto ad un

coetaneo sano anche nell’atto di “vestirsi/svestirsi” e “lavarsi”,

computabili a partire da suddetta età.

Trattandosi quindi di un cambiamento di grado di grande invalidità

a seguito del raggiungimento di un determinato limite di età (in casu: 3 anni),

non vi è ragione di verificarne la persistenza nel tempo, avendo

automaticamente carattere duraturo (analogamente a quanto previsto alla cifra

marginale 4008.1 CIGI nel caso di cambiamento causato non da motivi di salute,

ma a seguito di una situazione globale stabilizzata).

Il diritto ad un AGI minorenni di grado medio va riconosciuto,

quindi, da novembre 2016. Accertato che la domanda è stata inoltrata nel corso

del mese di dicembre 2017, il diritto al versamento della prestazione ha inizio

dal 1° dicembre 2016 (art. 48 cpv. 1 LAI e DTF 137 V 351).

In queste condizioni il ricorso va accolto e la decisione

impugnata modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016, con diritto al versamento della

prestazione dal 1° dicembre 2016.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016,

con diritto al versamento della prestazione dal 1° dicembre 2016.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.--

di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti