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Decisione

32.2019.52

Rifiuto domanda di prestazioni. Gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione devono essere completati: rinvio atti per perizia pluridisciplinare e aggiornamento dati economici. Diritto a ripetibili

7 maggio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici,

si pronunci nuovamente sulla “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita”

del 12 ottobre 2018 (doc. AI 26/69-74);

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI;

- la

ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le

pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 2014, § 76 numeri

71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come

quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il

quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario;

- con

scritto del 27 marzo 2019 l’avv. RA 1 ha prodotto la nota d’onorario e spese

per un importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'629.20 (fr. 2’176.43 per

onorario più fr. 452.77 per spese; cfr. VI/1).

Il

patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 15 pagine e lo

scritto del 27 marzo 2019 con cui, in poche righe, ha comunicato al TCA di

aderire alla proposta di rinvio atti formulata dall’Ufficio AI e trasmesso la

nota d’onorario (cfr. I, VI e VI/1);

- in

merito alle ore di patrocinio, va ricordato che nella sentenza I 50/01 del 26

ottobre 2001, la nostra Corte federale ha stabilito che per trattare una

vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado

d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero

essere troppe ("selbst wenn der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5

Stunden zu hoch sein sollte, was die Voristanz zu prüfen haben wird").

Con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e

30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel

caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente

o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione,

in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8

cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA. Il

10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8

ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato

inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per

perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo

varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla

documentazione prodotta dall’assicuratore.

Con

decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da

7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà

dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI.

Il

23 agosto 2012 il TCA ha invece confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto

per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta

innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI

o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202);

- nel

caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità

della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (STFA I 452/05 e

I 456/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.3; DTF 114 V 87 consid. 4b e 110 V 365

consid. 3c), appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 1'750 e non di

fr. 2'020. 83 (importo questo senza IVA) come da richiesta del patrocinatore

della ricorrente.

Quanto

alle spese, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento, vanno computati fr. 175.--

(10% dell’onorario) di spese.

Ne

consegue che l’ammontare delle ripetibili riconosciuto corrisponde a fr. 2'073,25

[1'750.-- + 175.-- + 148,25 d’IVA (7,7% su 1'925.--)].

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione dell’8 febbraio 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda confor- memente

ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà

alla ricorrente fr. 2'073,25 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti