32.2019.52
Rifiuto domanda di prestazioni. Gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione devono essere completati: rinvio atti per perizia pluridisciplinare e aggiornamento dati economici. Diritto a ripetibili
7 maggio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.52
FS
Lugano
7 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 8 febbraio 2019 l’Ufficio AI – ritenute le quote di salariata
al 70% e casalinga al 30%; riconosciuta nell’attività abituale quale ausiliaria
scuola dell’infanzia un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 gennaio 2018 e
del 30% dal 16 giugno 2018 e in un’attività adeguata un’incapacità lavorativa del
100% dal 16 gennaio 2018 e dello 0% dal 16 giugno 2018 in avanti; ottenuto in applicazione
del metodo misto un grado d’invalidità complessivo del 12% e considerati l’annotazione
del 17 e il rapporto del 29 gennaio 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
46/128 e 49/134-138) – ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni non
raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima pensionabile del 40% e non
ritenendo opportuno mettere in atto provvedimenti d’ordine professionale (doc.
AI 51/140-145);
- contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1.
Contestata la valutazione medica (asseritamente prematura perché la situazione
non ancora stabilizzata, senza un accertamento medico pluridisciplinare e
un’inchiesta domiciliare) e quella economica (anch’essa asseritamente prematura
e senza intraprendere provvedimenti d’integrazione), postula l’annullamento
della decisione impugnata e, in via principale il rinvio degli atti all’Ufficio
AI per ulteriori accertamenti medici ed economici e l’attuazione di
provvedimenti professionali, subordinatamente l’attribuzione del diritto ad una
rendita d’invalidità oltre al diritto a provvedimenti professionali;
- con
la risposta di causa l’amministrazione – osservato che il medico SMR dr.
__________, nell’annotazione 11 marzo 2019, ha indicato il seguente procedere: “(…)
In considerazione delle nuove informazioni mediche pervenute agli atti emerge
che I'A. ha subito un nuovo intervento chirurgico il 15.01.2019. Per cui per
oggettivare il globale stato di salute dell'A. alla luce della presenza di
plurime patologie invalidanti, si rende necessaria una perizia
pluridisciplinare per oggettivare globalmente l'evoluzione dell'IL dell'A. sia
nella sua abituale professione di ausiliaria di cucina che per attività
adeguate. Inoltre si ritiene necessario, procedere anche con una indagine
domiciliare al fine di valutare in maniera inoppugnabile le limitazioni nello
svolgimento delle mansioni di casalinga. (…)” (IV/1) – postula la
retrocessione degli atti al fine di effettuare i necessari accertamenti medici (IV);
- con
scritto 27 marzo 2019, allegata la nota professionale (VI/1), il legale
dell’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) aderiamo alla proposta
dell'Ufficio AI con domanda di pagamento delle ripetibili. Come indicato nel
ricorso (cfr. ricorso, consid. 1.5), nel caso concreto l'assicurata si è
infatti vista costretta ad interpellare il lodevole Tribunale cantonale della
assicurazioni con un ricorso e ciò sostanzialmente perché nonostante la domanda
formulata con le osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. C, pag. 22ss)
di voler "... attendere gli sviluppi della cura medica (p.e. sedute di
fisioterapia, ecc.) e solamente a stabilizzazione della situazione procedere con
una valutazione completa della situazione ..." (cfr. ricorso, consid. 1.4)
senza ulteriori provvedimenti l'Ufficio Al ha comunque già confermato le sue
precedenti conclusioni. Se l'Ufficio Al avesse già allora aderito alle domande
dell'assicurata un ricorso non si sarebbe reso necessario. (…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- nel caso concreto, pendente lite, la documentazione medica prodotta con
il ricorso è stata sottoposta al medico SMR dr. __________ che, nella succitata
annotazione dell’11 marzo 2019 (IV/1), ha concluso che viste le plurime
patologie invalidanti si rendono necessarie una perizia pluridisciplinare e
un’inchiesta domiciliare;
- questo
Tribunale – osservato come l’assicurata soffra di diverse patologie, di
natura psichiatrica (vedi, da ultimo, il referto del 27 marzo 2018 della dr.ssa
__________, FMH in psichiatria e psicoterapia, per la cassa malati sub doc.
9/53-57 dell’in-carto cassa malati e il rapporto 26 aprile 2018 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, sub doc. 11/59-60 dell’incarto cassa malati)
e somatica (vedi la perizia reumatologica 16 giugno 2018 del dr. __________ per
la cassa malati sub doc. 13/62-71 dell’incarto cassa malati) e ritenuta la documentazione
prodotta con il ricorso dalla quale risulta che l’assicurata è stata sottoposta
ad un’operazione presso il servizio di angiologia dell’Ospedale __________ di __________
il 7 novembre 2018 (doc. F), che il 15 gennaio 2019 “(…) si sottoporrà ad un
intervento chirurgico inerente una diagnosi già presente nella pratica
12.846.798/0002 (…)” (doc. D) e che soffre anche di una patologia
oftalmologica (doc. H) – ritiene che
a ragione il medico SMR dr. __________, nell’anno-tazione dell’11 marzo 2019,
ha concluso che “(…) per oggettivare il globale stato di
salute dell'A. alla luce della presenza di plurime patologie invalidanti, si
rende necessaria una perizia pluridisciplinare per oggettivare globalmente l'evoluzione
dell'IL dell'A. sia nella sua abituale professione di ausiliaria di cucina che
per attività adeguate. (…)” (IV/1). Lo stesso medico, pure a
ragione, ha indicato necessario “(…) procedere anche con una indagine
domiciliare al fine di valutare in maniera inoppugnabile le limitazioni nello
svolgimento delle mansioni di casalinga. (…)” (IV/1);
- nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle
carenze negli accertamenti svolti dall’am-ministrazione (“Eine Rückweisung
an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli
atti ad essa ritenuto che, come rettamente indicato nella risposta, “(…)
ciò comporta che l’amministrazio-ne, dopo aver completato l’istruttoria,
facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in
precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche
per quanto attiene l’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale
(preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV, pag. 2);
- in
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi
dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati
Fatti
i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici,
si pronunci nuovamente sulla “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita”
del 12 ottobre 2018 (doc. AI 26/69-74);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
- la
ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le
pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 2014, § 76 numeri
71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come
quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il
quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario;
- con
scritto del 27 marzo 2019 l’avv. RA 1 ha prodotto la nota d’onorario e spese
per un importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'629.20 (fr. 2’176.43 per
onorario più fr. 452.77 per spese; cfr. VI/1).
Il
patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 15 pagine e lo
scritto del 27 marzo 2019 con cui, in poche righe, ha comunicato al TCA di
aderire alla proposta di rinvio atti formulata dall’Ufficio AI e trasmesso la
nota d’onorario (cfr. I, VI e VI/1);
- in
merito alle ore di patrocinio, va ricordato che nella sentenza I 50/01 del 26
ottobre 2001, la nostra Corte federale ha stabilito che per trattare una
vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado
d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero
essere troppe ("selbst wenn der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5
Stunden zu hoch sein sollte, was die Voristanz zu prüfen haben wird").
Con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e
30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel
caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente
o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8
cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA. Il
10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8
ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato
inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per
perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo
varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla
documentazione prodotta dall’assicuratore.
Con
decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da
7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà
dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI.
Il
23 agosto 2012 il TCA ha invece confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto
per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta
innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI
o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202);
- nel
caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità
della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle
assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (STFA I 452/05 e
I 456/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.3; DTF 114 V 87 consid. 4b e 110 V 365
consid. 3c), appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 1'750 e non di
fr. 2'020. 83 (importo questo senza IVA) come da richiesta del patrocinatore
della ricorrente.
Quanto
alle spese, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento, vanno computati fr. 175.--
(10% dell’onorario) di spese.
Ne
consegue che l’ammontare delle ripetibili riconosciuto corrisponde a fr. 2'073,25
[1'750.-- + 175.-- + 148,25 d’IVA (7,7% su 1'925.--)].
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione dell’8 febbraio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda confor- memente
ai considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
alla ricorrente fr. 2'073,25 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti