32.2019.55
Diniego di prestazioni deciso dall'AI per tasso d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti. Determinazione dell'importo delle ripetibili
8 maggio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.55
rg/sc
Lugano
8 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 7 febbraio 2019
l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________,
ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’ot-tobre 2017,
non presentando l’assicurato – dopo raffronto dei redditi – un tasso
d’invalidità pensionabile;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per la
concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e rimproverando
altresì all’amministrazione di aver violato il suo diritto di es-sere sentito
per non avergli concesso una proroga del termine per esprimersi sulle
risultanze peritali, contesta all’Ufficio AI – producendo nuova documentazione
medica (doc. D-E) –un accertamento incompleto della situazione medica, segnatamente
la mancata messa in atto di accertamenti peritali volti a chiarire la valenza
invalidante dei disturbi psichici di cui è portatore. Conclude postulando il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera, in subordine la retrocessione
dell’incar-to per ulteriori accertamenti medici ed economici;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base
dell’annota-zione 12 marzo 2019 con cui il medico SMR ha osservato che “Alla
luce del nuovo certificato medico del __________ di __________, Dr. __________
è opportuno procedere – previo accertamento dell’aspetto psichico (mediante
l’invio allo psichiatra Dr. __________ dell’apposito rapporto medico da
compilare) – con una perizia specialistica psichiatrica al fine di definire con
precisione l’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso del tempo” (cfr.
VI-1) – postula la retrocessione degli atti per
procedere ai necessari accertamenti medici come da indicazione SMR;
- con scritto 1° aprile 2019
il rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’amministrazione con protesta di tasse, spese e ripetibili e con richiesta
pure di rico-noscimento del gratuito patrocinio per la procedura svolta dinanzi
all’amministrazione;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto, come chiesto con il gravame e come indicato dal medico SMR, alla luce
degli atti medici all’inserto –
ed in particolare sulla scorta della refertazione
specialistica prodotta dal ricorrente (cfr. rapporto 13 febbraio 2019 del dr. __________
del Servizio __________ di __________ attestante: “Paziente noto al Servizio
__________ di __________ dal 07.09.2018 dopo un ricovero dal 13.08.2018 al
20.08.2018 presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ per anomalie
comportamentali (agitazione psicomotoria) in abuso etilico. Successivamente dal
09.10.2018 richiede presa a carico psicologica di supporto per aiuto nella
gestione delle problematiche personali, sociali ed economiche. Nel corso del tempo
manifesta sintomi ansioso-depressivi con apatia, abulia, anergia ed ansia in
parte somatizzata e disturbo del sonno. Dal 09.01.2019 assume mirtazapina come
terapia antidepres-siva; attualmente effettua visite psichiatriche di controllo
e colloqui psicoterapici. Attualmente il signor RI 1 è inabile al 100%
esclusivamente per motivi psichiatrici a partire dal 09.01.2019; la prognosi è
da valutare nel tempo. Non vi sono considerazioni dal punto di vista
psichiatrico in relazione alla perizia reumatologica inviatami dallo Studio
legale e notarile RA 1.” (doc. D) – vi è effettivamente da ritenere che gli
aspetti medici (sinora valutati, in maniera corretta [cfr. doc. AI 30, VI-2],
tramite perizia reumatologica) vadano pure indagati dal profilo psichiatrico
onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante
dell’assicurato;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
appaiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova
valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere
emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel
cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a
quella economica;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- il ricorrente,
patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una nota d’onorario e spese di
complessivi fr. 2'474.96 (fr. 1'825 per onorario, fr. 473 per spese e fr.
176.96 di IVA) per la procedura ricorsuale e di complessivi fr 754.97 (fr. 470
per onorario, fr. 231 per spese e fr. 53.97 di IVA) relativi alla procedura
amministrativa sfociata nel qui querelato provvedimento;
- anzitutto non può essere assegnate
in sede ricorsuale ripetibili per il patrocinio svolto nell’ambito della
procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio AI, né può lo scrivente Tribunale
statuire sulla richiesta (irrita) del patrocinatore formulata nelle more della
presente procedura, difettando segnatamente una decisione con la quale
l’amministrazione si sia pronunciata sul gratuito patrocinio in procedura
amministrativa (giova infatti ricordare che è la decisione impugnata che
delimita l’oggetto della lite);
- l’importo delle ripetibili è
determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore
determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento, rimandando per
il resto all’ap-plicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione
delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e
dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto
dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2014, § 76 numeri 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le spese (spese di
cancelleria, come quelle di spedizione, di co-municazione, delle fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il
principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo
forfetario in per cento dell’onorario;
- in merito alle ore di
patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte
federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di
una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo
poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del 5 agosto 2004
(inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di
lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui
oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva
negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva
controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e
nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc.
36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro
del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una
controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di
guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia
documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla
documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011
(inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7
a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove
l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23
agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una
causa in cui l’insor-gente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al
Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una
riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013
(inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un
peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia
SAM e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da
20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è
occupato della causa;
- nel caso concreto, ritenuta
la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicura-zioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(STFA I 452/05 e I 456/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.3; DTF 114 V 87
consid. 4b e 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente
necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di
patrocinio quale quello in disamina, appare giustificato riconoscere un onorario
di fr. 1'700. Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento,
vanno computati fr. 170 (10% dell’onora-rio). Ne consegue che vanno riconosciute
ripetibili per complessivi fr. 2'014 (1'700 + 170 + 144 di IVA [7,7% su 1'870]);
- l’assegnazione di ripetibili
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309,
consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 7
febbraio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'014 (IVA
inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti