32.2019.56
Rendita limitata nel tempo. Contestazione calcolo economico, in particolare reddito da valido ex. art. 26 cpv. 2 OAI (interruzione di una formazione, in casu universitaria). No TA11 2016. No TA17 2016. Si TA1 2016, livello di competenza 3
11 marzo 2020Italiano47 min
psichiatra del __________ una realtà lavorativa peculiare e similare ad un ambiente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.56
PC/sc
Lugano
11 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 gennaio 2013 RI 1, nato
il __________ 1982, studente universitario, ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, giustificata da “problemi psichici/depressione”
a partire dal “10 marzo 2012” (doc. 6 incarto AI).
RI 1, terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha
iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un
master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, in
particolare in seguito ad un ricovero in clinica psichiatrica (dall’11 marzo al
18 maggio 2012), per disturbi di personalità misti (disturbo di personalità
dipendente depressivo e tratti di disturbo di personalità emotivamente
instabile tipo borderline: ICD 10: F 61.0) e sindrome da disadattamento, con
prevalente disturbo della condotta (ICD 10: F 43.24; doc. 8, 18, 23 e 54).
L’assicurato è stato riformato dall’UAI quale impiegato di commercio (con AFC,
profilo esteso con ottenimento della medaglia di bronzo, anno 2016; doc. 115
incarto AI).
È stato assunto dalla __________ in misura del 50% a partire dal 1° settembre
2016 rispettivamente all’80% a partire dal 1° marzo 2017, in qualità di
impiegato di commercio (doc. 121, 134, 135 e 396 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 16 ottobre 2017,
preavvisata il 12 settembre 2016 (doc. 123 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto
all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla
scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitata-mente al 31 dicembre 2013
(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a
partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il
periodo successivo, un grado di invalidità del 25% e, quindi, non pensionabile.
L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire
solamente a far tempo dal 1° luglio 2013 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro
della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147 incarto AI).
1.3. Il ricorso inoltrato il 7 dicembre
2017 (doc. 153 incarto AI) da RI 1, patrocinato dalla RA 1, è stato stralciato
dai ruoli con STCA 32.2017.213 del 23 gennaio 2018 da questa Corte per
intervenuta transazione, consistente nell’annullamento della precitata
decisione e nel rinvio degli atti all'amministrazione, affinché disponesse un
approfondimento peritale di natura psichiatrica, volto a definire l’effettiva
capacità lavorativa dell’assicurato sul libero mercato del lavoro in qualità di
impiegato di commercio AFC, come pure l’acquisizione agli atti di una presa di
posizione del proprio consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP)
sulla questione a sapere se per la determinazione del reddito da valido bisognava
rifarsi al livello di competenza 3 o 4 (doc. 157 incarto AI).
1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha
raccolto il parere del 2 febbraio 2018 del CIP (doc. 159 incarto AI), la
perizia psichiatrica del __________ del 2 agosto 2018 (doc. 180 incarto AI), il
rapporto finale dell’11 ottobre 2018 (doc. 183 incarto AI) e il relativo
complemento del 16 novembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 187 incarto AI). Dopo aver
pure eseguito i necessari accertamenti economici (doc. 188-191 incarto AI),
l'UAI con decisione dell’11 febbraio 2019 (doc. 197 e 199 incarto AI) - previo
preavviso mediante progetto del 20 novembre 2018 (doc. 192 incarto AI) - ha
riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1°
marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al
30 novembre 2013 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato
di salute a partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di
rendita (grado: 46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013.
L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di
fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc.
117) e "da invalido" di fr. 29'547.- (TA1 2012, attività semplici e
ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri
fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191) rispettivamente nel
settembre 2013 (inizio della riqualifica presso il __________ di __________) un
reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito
dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr.
47'275.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa
dell’80% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato
al 2013; doc. 190).
L’UAI ha puntualizzato che il minor discapito economico era raggiunto nello
svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive dove l’assicurato poteva
percepire un reddito di fr. 47'275.- (capacità lavorativa dell’80%), superiore
a quanto avrebbe potuto percepire in qualità di impiegato di commercio nel
libero mercato del lavoro al 50% (capacità lavorativa stabilita in sede di
istruttoria) di fr. 29'743.-.
Da ultimo, l’amministrazione ha pure precisato che il versamento della rendita
poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° luglio 2013 (ovvero dopo sei mesi
dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147
incarto AI).
1.5. Con tempestivo ricorso del 14
marzo 2019 RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata ed il riconoscimento, in via principale, di una
rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e di ¾ di rendita di
invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della formazione) e, in via
subordinata, di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e
di ½ rendita di invalidità dal 1° settembre 2016; in ogni caso, il
riconoscimento degli interessi di mora (doc. I, pag. 15).
La patrocinatrice dell’insorgente contesta l’aspetto medico, in quanto il suo
cliente, al contrario di quanto erroneamente stabilito dal medico SMR, non
presenterebbe una capacità lavorativa residua dell’80% in attività semplici e
ripetitive.
La rappresentante del ricorrente contesta pure gli aspetti economici della
decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione operata
dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo basso e un
reddito “da invalido” troppo elevato. Contesta pure il mancato riconoscimento
degli interessi di mora.
In particolare, la patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da
valido” del suo cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in
fr. 135'233.- in base alla tabella TA 11 2016 "Salario mensile lordo
(valore centrale e intervallo interquartile) secondo la formazione, la
posizione professionale e iI sesso", 2016 per il gruppo di formazione
1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo
universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle
41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I,
pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17 2016
"salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di
professione, l'età e il sesso",
2016 (prima del 2016 TA7) per
il gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e
culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative
settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via
ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016 "salario
mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di
competenze e il sesso",
2016, media dei rami economici 85 (“Istruzione”),
63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e sviluppo”) e 91
(“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di competenza 4 (e
non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc. I, pag. 8).
La rappresentante del ricorrente ritiene inoltre che il reddito “da invalido”
andrebbe determinato nel 2016 in fr. 46'800.- in base al salario percepito di
fr. 2'250.- mensili, al termine della formazione, presso la __________ al 50%
riportato sulla percentuale lavorativa dell’80% medicalmente esigibile.
Non può essere fissato, come preteso dall’amministrazione, in fr. 47'275.-,
visto che nello svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive
l’assicurato non presenta una capacità lavorativa residua dell’80%, come
erroneamente stabilito dal medico SMR.
Da ultimo, l’avvocato
postula che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
A suffragio della richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la
documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente
(doc. 3-14).
1.6. Nella risposta
del 15 aprile 2019 (doc. IV), l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI
completo, ha rettificato le inabilità lavorative dell’assicurato sulla base
dell’annotazione dell’8 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc.
IV-1).
Dopo avere ribadito di avere determinato correttamente il reddito “da valido”
dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici
63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3, l’amministrazione ha quindi
ricalcolato il grado di invalidità dell’assicurato, riconoscendogli ¾ di
rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno
di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita
(grado: 47%) per il periodo successivo al 1° marzo 2017.
L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da
valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26
cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'546.76 (TA1 2012,
attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale
del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191)
rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da valido" di fr. 88’561.-
(in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 143 e 189
incarto AI) e "da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente
percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato
con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere
stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo
2017: cfr. doc. 135).
In merito al diritto al versamento degli interessi di mora, l’UAI ha
puntualizzato che tale aspetto era in fase di completamento e sarebbe stato
definito tramite decisione (doc. IV, pag. 4).
1.7. Il 4 giugno 2019 l’avvocato
del ricorrente - dopo aver rilevato che l’UAI aveva riconosciuto che il suo
cliente presentava una incapacità lavorativa del 50% non solo nell’attività di
impiegato di commercio ma anche in altre attività semplici e ripetitive
(reddito “da invalido” nel 2013: fr. 29'547.-) e che, come richiesto, nel nuovo
confronto dei redditi, quale “reddito da invalido” era stato preso in
considerazione il salario che il suo assistito percepisce effettivamente lavorando
presso la __________ all’80%, in qualità di impiegato di commercio (reddito “da
invalido” nel 2017: fr. 47'229.-) - ha nuovamente ribadito le contestazioni al
reddito “da valido” considerato dall’UAI, ritenuto troppo basso. Il suo cliente
avrebbe quindi diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2013 al 31 agosto
2016 e ¾ (rispettivamente ½) rendita dal 1° settembre 2016 (termine della
formazione).
1.8. Il 5 luglio 2019
l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione
del gravame, con argomenti (in particolare, ribadendo l’inapplicabilità al caso
di specie delle tabelle TA 11 e T17 nota quale TA7 fino al 2012) di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).
1.9. Il 22 luglio 2019 la
patrocinatrice dell’assicurato si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato
agli atti svariata documentazione (doc. 16-19).
1.10. Il 23 agosto 2019
l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione
del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. XVI).
1.11. Il doc. XVI è stato trasmesso
per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. XVII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto a una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio
2013 e a ¾ di rendita di invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della
formazione), come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente.
Preliminarmente il TCA
rileva che la rappresentante dell’insorgente non contesta - a ragione - che la
prestazione vada versata dal 1° luglio 2013 (ossia sei mesi dopo l'inoltro
della richiesta del 1°/4.01.2013) a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29
cpv. 1 LAI).
Dal momento che la decisione
impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,
consid. 1 con riferimenti; STCA 32.2017.90 del 19 febbraio 2018, consid. 2.9),
esula dalla presente procedura la domanda di riconoscimento degli interessi di
mora, sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con
la decisione formale qui impugnata. Nella risposta del 15 aprile
2019 l’UAI ha puntualizzato che l’aspetto relativo al diritto al versamento
degli interessi di mora era in fase di completamento e sarebbe stato definito
tramite decisione (doc. IV, pag. 4). La precitata richiesta è, pertanto,
irricevibile (doc. I, pag. 15).
2.1.1. Il TCA osserva inoltre che con
la decisione impugnata l’UAI, sulla base di quanto indicato il 16 novembre 2018
dal medico SMR (doc. 183 incarto AI), ha fissato le seguenti inabilità
lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11 marzo 2012 e in attività
adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° ottobre 2012 (attività adeguate
semplici e ripetitive), 80% dal 1° settembre 2013 (attività adeguate semplici e
ripetitive) e 50% dal 1° settembre 2013 (impiegato di commercio).
In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo
"da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex
art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85,
livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr.
29'547.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50%
e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013:
doc. 191) rispettivamente nel settembre 2013 (inizio della riqualifica presso
il __________ di __________) un reddito annuo "da valido" di fr.
87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85, livello di competenza 3: doc.
117) e "da invalido" di fr. 47'275.- (TA1 2012, attività
semplici e ripetitive, capacità lavorativa dell’80% e deduzione sociale del 10%
per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: doc. 190).
L’UAI ha quindi concluso riconoscendo
all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla
scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2013
(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a
partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di rendita (grado:
46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013 (doc. 197-199 incarto AI).
In sede di risposta l’UAI,
sulla base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), ha
fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11
marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre
2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013
(attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal
1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________).
In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo
"da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex
art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85,
livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr.
29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del
50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al
2013: doc. 191) rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da
valido" di fr. 88’561.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26
cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e
91, livello di competenza 3, aggiornato al 2016: doc. 143 e 189) e
"da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente percepito
presso la Pro Infirmis lavorando all’80%, dopo essere stato riformato con
successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere
stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo
2017: doc. 135).
L’UAI ha quindi concluso riconoscendo all’assicurato ¾ di rendita di invalidità
(grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28
LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita (grado: 47%) per il
periodo successivo al 1° marzo 2017 (doc. IV).
Nella risposta di causa del 15 aprile 2019 l’amministrazione ha quindi
sostanzialmente postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma
della decisione impugnata nel senso ivi indicato (cfr. art. 6 cpv. 1 Lptca).
Nella misura in cui l’UAI non ha emesso una nuova decisione (cfr. art. 6 cpv. 2
Lptca), tale scritto assume nel caso di specie il carattere di una mera
proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).
2.4. Per quanto
concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che, sulla
base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), l’UAI ha
fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11
marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre
2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013
(attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal
1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________).
Le precitate inabilità lavorative fissate in questa sede dall’amministrazione
in base a quanto indicato dal medico SMR possono essere fatte proprie da questa
Corte. Tanto più che le stesse non sono neppure contestate dalla patrocinatrice
dell’assicurato.
2.5. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto
l’assicurato.
2.6. Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono
pertanto considerati i dati del 2013 (il danno alla salute risale infatti
all’11 marzo 2012: cfr. consid. 1.1), e quelli del 2017 (il miglioramento della
capacità di guadagno dell’assicurato è difatti riconducibile all’aumento dal
50% all’80% il pensum lavorativo presso la __________, ritenuta dalla perita
psichiatra del __________ una realtà lavorativa peculiare e similare ad un ambiente
semiprotetto, a far tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1).
2.7. Per quanto riguarda il reddito
da valido, secondo l’art. 28a cpv.
1 LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
L'art. 26 OAI, che regola
la situazione degli assicurati senza formazione professionale, enuncia che:
" Se
l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti
conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non
fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del
valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).
Dopo … anni compiti Prima
… anni compiti Tasso in per cento
_____________________________________________________________
21 70
21 25 80
25 30 90
30
100
Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità,
completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe
attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un
lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."
Il capoverso 1 si
riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non hanno potuto,
a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali
sufficienti (STFA
I 24/03 del 13 luglio
2005; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA I 358/85 del 6
maggio 1986; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207;
direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo
concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa
(cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986
in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio
dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle
tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993
in re B. p. 9).
Rappresenta un’eccezione a
questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI, la fattispecie
in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la formazione
professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza l’invalidità
questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza il
calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa
professione (cfr. STFA I 543/04 del 26 gennaio 2005, consid. 3.3.1; STFA I 472/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.2.).
Qualora,
tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione professionale, l’invalidità
va determinata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. STFA
I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA U 360/01 del 7 luglio 2003,
consid. 3.2.).
L'art. 26 cpv. 2 OAI
presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato una
determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato,
se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. Le sole
dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non bastano
(STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA I 748/01 del 20 agosto
2002, consid. 4; STFA I 612/02 del 2 settembre 2003
("konnte die Versicherte Person wegen der Invalidität eine begonnene
berufliche Ausbildung nicht abschliessen…"); STFA U 360/01 del 7 luglio
2003 ("In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in
particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione
dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli
si potrebbe attribuire presumendolo non invalido,
corrisponde al reddito medio di un lavoratore della
professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale
federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale
disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997
in re W., I 104/96, consid. 2a).).
Il reddito che si potrebbe
attribuire all’assicurato presumendolo non invalido corrisponde al reddito
medio di un lavoratore nella professione che stava seguendo. In questo caso il
Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione
di tale disposto alla formazione di base (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003,
consid. 3.2; STCA 32.2011.281 del 7 marzo 2012, consid. 2.1).
Dalla Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura-zione per l’invalidità
(CIGI) emanata dall’UFAS e valida dal 1° gennaio 2013 rispettivamente dal 1°
gennaio 2015 emerge, inoltre, che l’art. 26 cpv. 2 OAI:
" (…) Questa
disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione
professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel
frattempo lo sono diventati oppure la terminano ma non possono esercitare la
professione appresa a causa dell’invalidità (RCC 1963 pag. 365). Si applica
anche ad assicurati che a causa dell’invalidità hanno dovuto seguire una
formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 pag. 538).
Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane
ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima." (CIGI n. 3039)
2.8. Nel caso di specie
l’amministrazione ha valutato il reddito “da valido” dell’assicurato secondo
quanto stabilito dall’art. 26 OAI cpv. 2, poiché il danno alla salute è
subentrato durante la formazione universitaria. Dopo aver terminato il bachelor
in filosofia preso l’USI a Lugano, l’assicurato ha infatti iniziato un master
in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un master in diritto comparato
delle religioni che ha parimenti interrotto, per l'insorgenza del danno alla
salute nel marzo 2012.
Il TCA condivide la scelta
operata dall’amministrazione, peraltro non contestata da parte del ricorrente.
Il 5 agosto 2016 il CIP,
al fine di determinare il reddito da valido, ha quindi preso in considerazione
il valore TA1 2012 (suddivisa per rami economici, posizione professionale e
sesso), ramo economico 85 (“Istruzione”), uomini, livello di competenza 3 (attività
pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), poiché
si poteva presumere che l'assicurato con un master in tale facoltà avrebbe
potuto svolgere attività di insegnante. L'assicurato avrebbe potuto quindi percepire
nel 2013 un salario annuo di Fr. 87'698.- (doc. 117 incarto AI).
Successivamente, il 24 agosto 2017 il CIP, al fine di determinare il reddito da
valido, ha ritenuto maggiormente indicato, nel caso di specie, prendere in
considerazione la media delle seguenti categorie della TA1 2014:
" (…)
85 -> istruzione: attività già presa in considerazione nel mio
primo rapporto;
63 --> attività di servizi d'informazione: attività di
giornalismo;
72 -> ricerca scientifica e sviluppo: qualsiasi attività
nell'ambito della ricerca universitaria e legata a varie attività e
associazioni;
91-> biblioteche, archivi e musei: attività nei vari archivi,
bibliotecario oppure attività in musei religiosi.
Per ogni divisione economica è stato preso in considerazione il
livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie
conoscenze in un ambito specifico).
Riportiamo i dati nel seguente schema:
Categoria
Salario
RSS
Ore
lavorative medie
Salario
corretto annuale
85
6'792.--
41.4
84'356.64
63
7'269.--
41.2
89'844.84
72
8’399
40.8
102'803.80
91
4'853.--
41.9
73'572.21
Per ogni dato, abbiamo quindi riportato il valore alle ore medie
annue della specifica divisione economica.
Fatto la media fra tutti i settori sopra riportati ne esce un
salario medio per il 2014 (anno del confronto dei redditi 2016 ma i dati
statistici giungono al momento fino al 2015) di Fr. 87'644.-. Tale dato lo
aggiorniamo al 2015 ed otteniamo un salario annuo di Fr. 87'966.-. (…)” (doc. 143
incarto AI).
La patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da valido” del suo
cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in fr. 135'233.- in
base alla tabella TA 11 2016 (suddivisa secondo la formazione) per il gruppo di
formazione 1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo
universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle
41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I,
pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17
2016 (prima del 2016 TA7, suddivisa secondo i gruppi di professioni) per il
gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e
culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative
settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via
ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA1 2016 (suddivisa per
rami economici, posizione professionale e sesso), media dei rami economici 85
(“Istruzione”), 63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e
sviluppo”) e 91 (“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di
competenza 4 (e non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc.
I, pag. 8).
Il 2 febbraio 2018 il CIP ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Si
chiede di esprimersi riguardo il livello di competenza.
Nella valutazione del 24 agosto 2017 abbiamo preso in
considerazione il livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che
richiedono ampie conoscenze di un ambito specifico). La rappresentante legale
chiede di prendere in considerazione il livello di competenza 4 (attività che
prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni complesse,
che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in
un ambito
specifico).
Per poter determinare il livello di competenza bisogna valutare la
funzione che l'Assicurato avrebbe ricoperto e quindi saper esaminare le
competenze necessarie a ricoprire tale funzione.
Nel caso specifico l'Assicurato stava svolgendo il master in
scienze comparate delle religioni ed abbiamo presupposto, considerato che il
danno alla salute è subentrato durante la formazione, una serie di attività che
l'Assicurato avrebbe potuto svolgere al termine di essa.
Queste attività sono attività che richiedono conoscenze specifiche
e sono attività complesse, ma che non prevedono la risoluzione di problemi
compositi e l'assunzione di decisioni complesse.
Se prendiamo per esempio l'attività di istruzione o l'attività di
giornalismo, si presuppone una conoscenza specifica della Materia (per poterla
insegnare o per poter svolgere un servizio di informazione corretto), ma tali
professioni non comportano decisioni complesse o la risoluzione di
problematiche articolate.
Il Signor RI 1 inoltre stava svolgendo il master. Questo ciclo di
studi è da considerarsi quasi obbligatorio dopo al termine del bachelor per
avere maggiori possibilità di impiego nel mondo del lavoro. In effetti il nuovo
ordinamento universitario prevede il termine della formazione universitaria
dopo aver compiuto 3 anni (bachelor) + 2 anni (master).
In aggiunta a ciò bisogna considerare che il livello di competenza
4 è il livello più elevato. Il percorso di master, oggi assai diffuso nelle
scelte formative, non è da considerarsi la fine della formazione universitaria,
poiché vi è la possibilità di continuare con il livello superiore quale il
dottorato.
Non possiamo quindi prendere in considerazione, come ha fatto la
rappresentate legale, unicamente il dato finanziario ma bisogna tener presente
soprattutto i fattori sopra elencati.
Per questo motivo confermiamo la nostra presa di posizione dove il
reddito da valido viene calcolato dalle medie delle categorie 85, 63, 72, 91, livello
di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in
un ambito specifico), pari a Fr. 87'966.- annui, come riportato nel rapporto
del 24 agosto 2017.”
Il 5 luglio 2019 (doc.
XII) l’UAI ha puntualizzato quanto segue:
" In merito
alle tabelle si prende atto delle considerazioni esposte da controparte con
l'ausilio delle precisazioni fornite dall'Ufficio federale di statistica (UFS)
(cfr. annessi alla documentazione prodotta) riguardanti l'applicazione della
tabella T11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale e
intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e
Considerandi
iI sesso". Tale tabella determina un reddito in base alla sola
formazione, distinguendosi in 8 sottocategorie così composte:
1.
Università e politecnici;
2.
Scuola universitaria prof. (SUP), ASP;
3.
Formazione e scuola prof. superiore;
4.
brevetto d'insegnamento;
5.
Maturità;
6.
tirocinio completo (CFC);
7.
formazione acquisita sul posto di lavoro;
8.
senza formazione profes. completa.
Il reddito senza invalidità nel caso in questione non può essere
definito tramite la tabella citata (con importo indicato da controparte in fr.
135'233.-), la stessa essendo limitata al criterio al livello di "formazione"
senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie
professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art.
26.
cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava”).
In merito alla tabella T17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita
al "salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di
professione, l'età e il sesso", la stessa è applicata in casi
particolari per definire più precisamente un salario in una professione
specifica, che include varie e diverse mansioni, quando la persona assicurata
ha lavorato in un preciso ambito per diversi anni. (…)”
Nello specifico tale
tabella non risulta essere appropriata per la definizione del reddito da valido
nel caso del signor RI 1 non essendovi una professione chiara di riferimento
nella quale egli abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa.
Inoltre la categoria 2 concernente "professioni intellettuali e
scientifiche" che includono la sottocategoria 26 intitolata "specialisti
in scienze giuridiche, sociali e culturali", per la quale è indicato
un importo per uomini con età tra 30-49 anni di fr. 8'577.- lordi mensili, RSS
2016, si riferisce ad un gruppo professionale generico, che non rispecchia una
determinata professione concreta come necessario per l'elaborazione del caso
specifico.
" (…) In
considerazione di quanto sopra si ribadisce la correttezza della valutazione
espressa del reddito da valido con riferimento alla media determinata secondo
le attività concrete indicate nel rapporto del Servizio integrazione professionale
(SIP) del 2 febbraio 2018 (inc. Al, doc. 159) con importo stabilito in base ai
dati della tabella TA1_skill level in riferimento al livello 3 delle categorie
63, 72, 85, 91.”
(doc. XII)
2.8.1
Chiamato a pronunciarsi dopo
avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non
ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - dal
CIP (in particolare, nell’annotazione del 2 febbraio 2018) rispettivamente
dall’UAI nelle osservazioni del 5 luglio 2019.
Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato ha
terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha
iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettiva-mente un
master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, a
causa dell’insorgenza del danno alla salute nel mese di marzo 2012. Si può
quindi ritenere che, senza il danno alla salute, egli, dopo aver compiuto 3
anni (bachelor in filosofia), avrebbe pure terminato gli ulteriori 2 anni
(master in diritto comparato delle religioni), concludendo la sua formazione
universitaria, secondo il nuovo ordinamento universitario. Giova qui ricordare
che si deve considerare la formazione di base (cfr. consid. 2.7) ai fini del
giudizio. Nel caso di specie, vanno quindi considerati 5 anni, in quanto i 3
anni del bachelor erano già compiuti e l’assicurato aveva cominciato gli
ulteriori 2 anni del Master prima dell’insorgenza del danno alla salute.
Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’inapplicabilità al caso di specie
della tabella TA 11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale
e intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e
iI sesso", essendo limitata al criterio al livello di "formazione"
senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie
professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art.
26.
cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava') rispettivamente
della
tabella T 17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita al "salario
mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il
sesso", applicata in casi particolari quando la persona assicurata ha
lavorato in un preciso ambito per diversi anni mentre, nel caso
dell’assicurato, non vi è professione chiara di riferimento nella quale egli
abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa.
Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’applicabilità al caso di specie
della tabella TA 1, media dei rami
economici 85 (istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o
sviluppo) e 91 (biblioteche, archivi e musei). Il TCA ritiene infatti convincenti le spiegazioni fornite dal CIP in data 19 agosto
2016.
(doc. 117 incarto AI) e del 24 agosto 2017 (doc. 143 incarto AI) riguardo alle categorie professionali dell’ISS nella quale inserire le
attività che potrebbe svolgere l’assicurato se avesse concluso la propria a
formazione accademica (3 anni + 2 anni).
A tale riguardo va, innanzitutto ricordato che, ai sensi
della giurisprudenza federale, il CIP rappresenta la persona che meglio
di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr.
RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_
721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA
32.2012.41
del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale
l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA
32.2017.74
del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA 32.2017.143 del 7 maggio
2018, consid. 2.15; STCA 32.2017.199 del 24 settembre 2018, consid. 2.7.2).
Nel caso di
specie, le giustificazioni, ben motivate, addotte dal CIP al fine di dimostrare
come la scelta di far ricadere le possibili attività dell’assicurato nelle
precitate categorie sia maggiormente opportuna rispetto a quanto indicato dalla
patrocinatrice del ricorrente, appaiono appropriate e possono quindi essere
fatte proprie da questa Corte.
A proposito della questione di sapere se, in concreto, vada applicato il
livello di competenze 4 (come richiesto dalla patrocinatrice dell’assicurato)
oppure il livello di competenze 3 (come effettuato dall’amministrazione), è
utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli
impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è
generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la
persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche
(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono
dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi
di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare
la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più
basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello
4.
è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di
problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono
un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,
ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle
attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito
specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il
personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e
l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati;
STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena
citata e visti i compiti dei quali si sarebbe potuto occupare l’assicurato
nelle citate categorie con la sua formazione universitaria (3 anni di bachelor
+ 2 anni di master), secondo le dettagliate e motivate indicazioni fornite dal
CIP nell’annotazione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 159 incarto AI), condivise
da questa Corte, nonostante le critiche sollevate al riguardo dalla
patrocinatrice del ricorrente, il TCA ritiene che non si possa utilizzare un
livello di competenza superiore al livello 3.
2.8.2
Reddito da valido: anno
2013.
Per quanto concerne il reddito da valido per il 2013, l’amministrazione ha
preso in considerazione l’importo di fr. 87'698.-, sia in sede di decisione sia
in sede di risposta davanti al TCA, in base a quanto stabilito dal CIP in data
19.
agosto 2016, in applicazione della TA1 2012, RSS categoria 85 (“Istruzione”)
livello di competenze 3, uomini, aggiornato al 2013 e riportato su 41.5
settimanali (doc. 117 incarto AI).
Nonostante il CIP in data 24 agosto 2017 abbia rilevato che, nel caso di
specie, risultava maggiormente indicato determinare il reddito da valido
dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, effettuando una media dei rami economici
85.
(istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o sviluppo)
e 91 (biblioteche, archivi e musei), l’amministrazione ha quindi preso in
considerazione il precitato importo di fr. 87'698.- che però riguarda
unicamente la categoria 85 “Istruzione”.
Tale modo di procedere non può essere tutelato.
AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2012, livello di
competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:
Categoria
Salario
RSS
Ore
lavorative medie
Salario
corretto annuale
85.
6'992.--
41.4
86'840.64
63.
7'317.--
41.2
90'438.12
72.
8'446.--
40.6
102'872.28
91.
6'190.--
41.6
77'251.25
Fatta la media fra tutti i settori sopra riportati, risulta un salario medio
per il 2012 di fr. 89'350.57. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali,
si ottiene, per il 2013 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali,
Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 90'065.37 (ovvero fr. 89'350.57 +
0.8%).
Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013,
in fr. 90'065.37.
2.8.3
Reddito da valido: anno 2017.
Nella decisione avversata l’amministrazione non ha fatto il calcolo del
reddito da valido per il 2017, in quanto ha considerato unicamente i dati per
il marzo 2013 (inizio diritto alla rendita) e febbraio 2013 (inizio della
riqualifica presso il __________ di __________). In sede di risposta ha invece
considerato quale reddito da valido nel marzo 2017, l’importo di fr. 88’561.-
(in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando
la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3,
aggiornato al 2016: doc. 143 e 189 incarto AI).
Per calcolare il reddito da valido nel 2017, l’amministrazione ha applicato la
TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati
statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su
opposizione (in casu,11 febbraio 2019: doc. 197 e 199 incarto AI) e
quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7;
STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8). Anche per questo aspetto, il
modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.
AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2016, livello di
competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:
Categoria
Salario
RSS
Ore
lavorative medie
Salario
corretto annuale
85.
7'068.--
41.4
87'784.56
63.
7'419.--
41.3
91'921.41
72.
8'003.--
40.7
97’716.63
91.
6'145.--
41.9
77'242.65
Fatto la media fra tutti i settori sopra riporti, risulta un salario medio per
il 2016 di fr. 88'666.31. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si
ottiene, per il 2017 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali,
Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 89'020.97 (ovvero fr. 88'666.31+ 0.4%).
Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2017,
in fr. 89'020.97.
2.8.4
In esito alle considerazioni
che precedono, le critiche della patrocinatrice dell’insorgente a proposito
della mancata applicazione al caso di specie di un reddito “da valido” nel 2016
di fr. 135'233.- determinato in base alla tabella TA 11 2016, rispettivamente
di fr. 109'800.- in base alla tabella T 17 2016, per il gruppo di professione
26.
oppure in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016, media dei rami economici 85,
63, 72 e 91, livello di competenza 4, devono essere respinte.
2.8.5
Il reddito “da valido”
dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013, in fr. 90'065.37 e,
per il 2017, in fr. 89'020.97.
2.9
Per quanto concerne il reddito
da invalido dell’assicurato, le parti concordano sul fatto che esso ammontava
a fr. 29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa
del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione: doc. 191)
dal 1° marzo 2013 rispettivamente a fr. 47'229.- (reddito effettivamente
percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato
con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016) dal 1°
marzo 2017 (cfr. questionario del datore di lavoro di cui al doc. 135). Questo
Tribunale ritiene di potere fare propri tali dati e di non aver motivo di
verificarli oltre (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre
2017.
consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del
10.
maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10;
32.2016.108
del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017
consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1; STCA
32.2017.83
del 22 febbraio 2018, consid. 2.7; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio
2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10).
Il "reddito
da invalido" ammonta quindi per il 2013 a fr. 29'546.76
e per il 2017 a fr. 47'229.-.
2.10
Confrontando ora il reddito "da
invalido" di fr. 29'546.76 con il relativo reddito "da valido"
di fr. 90'065.37 per il 2013, si ottiene un grado d’invalidità del 67,19% ([90'065.37
- 29'546.76] x 100 : 90'065.37) arrotondato al 67% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di ¾ di
rendita a decorrere - per i motivi già esposti al consid. 2.6 - dal 1° marzo
2013.
(con versamento dal 1° luglio 2013, per i motivi già esposti al consid.
2.1).
Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 47'229 con il
relativo reddito "da valido" di fr. 89'020.97, si ottiene a partire
dal 1° marzo 2017 (cfr. consid. 2.6) un grado d’invalidità del 46,94% ([89'020.97
- 47'229] x 100 : 89'020.97) arrotondato al 47% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121. Ciò che impone la riduzione della
rendita ad ¼ a decorrere dal 1° giugno 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato - riconducibile
all’aumento dal 50% all’80% il pensum lavorativo presso la Pro Infirmis a far
tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1 e 2.6 - ex art. 88a cpv. 1 OAI: cfr.
consid. 2.3).
La decisione avversata deve quindi essere riformata in tal senso.
2.11
Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita.
Va ricordato
che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre
2019, consid. 2.6).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà
fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30
settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011
del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in
cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione dell’11 febbraio 2019 - con cui l'UAI ha riconosciuto all’assicurato
¾ di rendita di invalidità dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita dal 1°
dicembre 2013, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013 - è
riformata nel senso che l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita di invalidità
(grado: 67%) dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita (grado 47%) dal 1° giugno
2017, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'200.- (IVA
compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti