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Decisione

32.2019.56

Rendita limitata nel tempo. Contestazione calcolo economico, in particolare reddito da valido ex. art. 26 cpv. 2 OAI (interruzione di una formazione, in casu universitaria). No TA11 2016. No TA17 2016. Si TA1 2016, livello di competenza 3

11 marzo 2020Italiano47 min

psichiatra del __________ una realtà lavorativa peculiare e similare ad un ambiente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.56

PC/sc

Lugano

11 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 gennaio 2013 RI 1, nato

il __________ 1982, studente universitario, ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti, giustificata da “problemi psichici/depressione”

a partire dal “10 marzo 2012” (doc. 6 incarto AI).

RI 1, terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha

iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un

master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, in

particolare in seguito ad un ricovero in clinica psichiatrica (dall’11 marzo al

18 maggio 2012), per disturbi di personalità misti (disturbo di personalità

dipendente depressivo e tratti di disturbo di personalità emotivamente

instabile tipo borderline: ICD 10: F 61.0) e sindrome da disadattamento, con

prevalente disturbo della condotta (ICD 10: F 43.24; doc. 8, 18, 23 e 54).

L’assicurato è stato riformato dall’UAI quale impiegato di commercio (con AFC,

profilo esteso con ottenimento della medaglia di bronzo, anno 2016; doc. 115

incarto AI).

È stato assunto dalla __________ in misura del 50% a partire dal 1° settembre

2016 rispettivamente all’80% a partire dal 1° marzo 2017, in qualità di

impiegato di commercio (doc. 121, 134, 135 e 396 incarto AI).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 16 ottobre 2017,

preavvisata il 12 settembre 2016 (doc. 123 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto

all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitata-mente al 31 dicembre 2013

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il

periodo successivo, un grado di invalidità del 25% e, quindi, non pensionabile.

L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire

solamente a far tempo dal 1° luglio 2013 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro

della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147 incarto AI).

1.3. Il ricorso inoltrato il 7 dicembre

2017 (doc. 153 incarto AI) da RI 1, patrocinato dalla RA 1, è stato stralciato

dai ruoli con STCA 32.2017.213 del 23 gennaio 2018 da questa Corte per

intervenuta transazione, consistente nell’annullamento della precitata

decisione e nel rinvio degli atti all'amministrazione, affinché disponesse un

approfondimento peritale di natura psichiatrica, volto a definire l’effettiva

capacità lavorativa dell’assicurato sul libero mercato del lavoro in qualità di

impiegato di commercio AFC, come pure l’acquisizione agli atti di una presa di

posizione del proprio consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP)

sulla questione a sapere se per la determinazione del reddito da valido bisognava

rifarsi al livello di competenza 3 o 4 (doc. 157 incarto AI).

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha

raccolto il parere del 2 febbraio 2018 del CIP (doc. 159 incarto AI), la

perizia psichiatrica del __________ del 2 agosto 2018 (doc. 180 incarto AI), il

rapporto finale dell’11 ottobre 2018 (doc. 183 incarto AI) e il relativo

complemento del 16 novembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 187 incarto AI). Dopo aver

pure eseguito i necessari accertamenti economici (doc. 188-191 incarto AI),

l'UAI con decisione dell’11 febbraio 2019 (doc. 197 e 199 incarto AI) - previo

preavviso mediante progetto del 20 novembre 2018 (doc. 192 incarto AI) - ha

riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1°

marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al

30 novembre 2013 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato

di salute a partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di

rendita (grado: 46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013.

L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di

fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc.

117) e "da invalido" di fr. 29'547.- (TA1 2012, attività semplici e

ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri

fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191) rispettivamente nel

settembre 2013 (inizio della riqualifica presso il __________ di __________) un

reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito

dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr.

47'275.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa

dell’80% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato

al 2013; doc. 190).

L’UAI ha puntualizzato che il minor discapito economico era raggiunto nello

svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive dove l’assicurato poteva

percepire un reddito di fr. 47'275.- (capacità lavorativa dell’80%), superiore

a quanto avrebbe potuto percepire in qualità di impiegato di commercio nel

libero mercato del lavoro al 50% (capacità lavorativa stabilita in sede di

istruttoria) di fr. 29'743.-.

Da ultimo, l’amministrazione ha pure precisato che il versamento della rendita

poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° luglio 2013 (ovvero dopo sei mesi

dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147

incarto AI).

1.5. Con tempestivo ricorso del 14

marzo 2019 RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata ed il riconoscimento, in via principale, di una

rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e di ¾ di rendita di

invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della formazione) e, in via

subordinata, di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e

di ½ rendita di invalidità dal 1° settembre 2016; in ogni caso, il

riconoscimento degli interessi di mora (doc. I, pag. 15).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta l’aspetto medico, in quanto il suo

cliente, al contrario di quanto erroneamente stabilito dal medico SMR, non

presenterebbe una capacità lavorativa residua dell’80% in attività semplici e

ripetitive.

La rappresentante del ricorrente contesta pure gli aspetti economici della

decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione operata

dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo basso e un

reddito “da invalido” troppo elevato. Contesta pure il mancato riconoscimento

degli interessi di mora.

In particolare, la patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da

valido” del suo cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in

fr. 135'233.- in base alla tabella TA 11 2016 "Salario mensile lordo

(valore centrale e intervallo interquartile) secondo la formazione, la

posizione professionale e iI sesso", 2016 per il gruppo di formazione

1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo

universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle

41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I,

pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17 2016

"salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di

professione, l'età e il sesso",

2016 (prima del 2016 TA7) per

il gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e

culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative

settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via

ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016 "salario

mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di

competenze e il sesso",

2016, media dei rami economici 85 (“Istruzione”),

63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e sviluppo”) e 91

(“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di competenza 4 (e

non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc. I, pag. 8).

La rappresentante del ricorrente ritiene inoltre che il reddito “da invalido”

andrebbe determinato nel 2016 in fr. 46'800.- in base al salario percepito di

fr. 2'250.- mensili, al termine della formazione, presso la __________ al 50%

riportato sulla percentuale lavorativa dell’80% medicalmente esigibile.

Non può essere fissato, come preteso dall’amministrazione, in fr. 47'275.-,

visto che nello svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive

l’assicurato non presenta una capacità lavorativa residua dell’80%, come

erroneamente stabilito dal medico SMR.

Da ultimo, l’avvocato

postula che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

A suffragio della richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la

documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente

(doc. 3-14).

1.6. Nella risposta

del 15 aprile 2019 (doc. IV), l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI

completo, ha rettificato le inabilità lavorative dell’assicurato sulla base

dell’annotazione dell’8 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc.

IV-1).

Dopo avere ribadito di avere determinato correttamente il reddito “da valido”

dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici

63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3, l’amministrazione ha quindi

ricalcolato il grado di invalidità dell’assicurato, riconoscendogli ¾ di

rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno

di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita

(grado: 47%) per il periodo successivo al 1° marzo 2017.

L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da

valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26

cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'546.76 (TA1 2012,

attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale

del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191)

rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da valido" di fr. 88’561.-

(in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 143 e 189

incarto AI) e "da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente

percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato

con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere

stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo

2017: cfr. doc. 135).

In merito al diritto al versamento degli interessi di mora, l’UAI ha

puntualizzato che tale aspetto era in fase di completamento e sarebbe stato

definito tramite decisione (doc. IV, pag. 4).

1.7. Il 4 giugno 2019 l’avvocato

del ricorrente - dopo aver rilevato che l’UAI aveva riconosciuto che il suo

cliente presentava una incapacità lavorativa del 50% non solo nell’attività di

impiegato di commercio ma anche in altre attività semplici e ripetitive

(reddito “da invalido” nel 2013: fr. 29'547.-) e che, come richiesto, nel nuovo

confronto dei redditi, quale “reddito da invalido” era stato preso in

considerazione il salario che il suo assistito percepisce effettivamente lavorando

presso la __________ all’80%, in qualità di impiegato di commercio (reddito “da

invalido” nel 2017: fr. 47'229.-) - ha nuovamente ribadito le contestazioni al

reddito “da valido” considerato dall’UAI, ritenuto troppo basso. Il suo cliente

avrebbe quindi diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2013 al 31 agosto

2016 e ¾ (rispettivamente ½) rendita dal 1° settembre 2016 (termine della

formazione).

1.8. Il 5 luglio 2019

l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione

del gravame, con argomenti (in particolare, ribadendo l’inapplicabilità al caso

di specie delle tabelle TA 11 e T17 nota quale TA7 fino al 2012) di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).

1.9. Il 22 luglio 2019 la

patrocinatrice dell’assicurato si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato

agli atti svariata documentazione (doc. 16-19).

1.10. Il 23 agosto 2019

l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione

del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (doc. XVI).

1.11. Il doc. XVI è stato trasmesso

per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. XVII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto a una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio

2013 e a ¾ di rendita di invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della

formazione), come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente.

Preliminarmente il TCA

rileva che la rappresentante dell’insorgente non contesta - a ragione - che la

prestazione vada versata dal 1° luglio 2013 (ossia sei mesi dopo l'inoltro

della richiesta del 1°/4.01.2013) a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29

cpv. 1 LAI).

Dal momento che la decisione

impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,

consid. 1 con riferimenti; STCA 32.2017.90 del 19 febbraio 2018, consid. 2.9),

esula dalla presente procedura la domanda di riconoscimento degli interessi di

mora, sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con

la decisione formale qui impugnata. Nella risposta del 15 aprile

2019 l’UAI ha puntualizzato che l’aspetto relativo al diritto al versamento

degli interessi di mora era in fase di completamento e sarebbe stato definito

tramite decisione (doc. IV, pag. 4). La precitata richiesta è, pertanto,

irricevibile (doc. I, pag. 15).

2.1.1. Il TCA osserva inoltre che con

la decisione impugnata l’UAI, sulla base di quanto indicato il 16 novembre 2018

dal medico SMR (doc. 183 incarto AI), ha fissato le seguenti inabilità

lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11 marzo 2012 e in attività

adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° ottobre 2012 (attività adeguate

semplici e ripetitive), 80% dal 1° settembre 2013 (attività adeguate semplici e

ripetitive) e 50% dal 1° settembre 2013 (impiegato di commercio).

In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo

"da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex

art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85,

livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr.

29'547.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50%

e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013:

doc. 191) rispettivamente nel settembre 2013 (inizio della riqualifica presso

il __________ di __________) un reddito annuo "da valido" di fr.

87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85, livello di competenza 3: doc.

117) e "da invalido" di fr. 47'275.- (TA1 2012, attività

semplici e ripetitive, capacità lavorativa dell’80% e deduzione sociale del 10%

per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: doc. 190).

L’UAI ha quindi concluso riconoscendo

all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2013

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di rendita (grado:

46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013 (doc. 197-199 incarto AI).

In sede di risposta l’UAI,

sulla base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), ha

fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11

marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre

2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013

(attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal

1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________).

In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo

"da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex

art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85,

livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr.

29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del

50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al

2013: doc. 191) rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da

valido" di fr. 88’561.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26

cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e

91, livello di competenza 3, aggiornato al 2016: doc. 143 e 189) e

"da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente percepito

presso la Pro Infirmis lavorando all’80%, dopo essere stato riformato con

successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere

stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo

2017: doc. 135).

L’UAI ha quindi concluso riconoscendo all’assicurato ¾ di rendita di invalidità

(grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28

LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita (grado: 47%) per il

periodo successivo al 1° marzo 2017 (doc. IV).

Nella risposta di causa del 15 aprile 2019 l’amministrazione ha quindi

sostanzialmente postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma

della decisione impugnata nel senso ivi indicato (cfr. art. 6 cpv. 1 Lptca).

Nella misura in cui l’UAI non ha emesso una nuova decisione (cfr. art. 6 cpv. 2

Lptca), tale scritto assume nel caso di specie il carattere di una mera

proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).

2.4. Per quanto

concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che, sulla

base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), l’UAI ha

fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11

marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre

2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013

(attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal

1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________).

Le precitate inabilità lavorative fissate in questa sede dall’amministrazione

in base a quanto indicato dal medico SMR possono essere fatte proprie da questa

Corte. Tanto più che le stesse non sono neppure contestate dalla patrocinatrice

dell’assicurato.

2.5. Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto

l’assicurato.

2.6. Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie vengono

pertanto considerati i dati del 2013 (il danno alla salute risale infatti

all’11 marzo 2012: cfr. consid. 1.1), e quelli del 2017 (il miglioramento della

capacità di guadagno dell’assicurato è difatti riconducibile all’aumento dal

50% all’80% il pensum lavorativo presso la __________, ritenuta dalla perita

psichiatra del __________ una realtà lavorativa peculiare e similare ad un ambiente

semiprotetto, a far tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1).

2.7. Per quanto riguarda il reddito

da valido, secondo l’art. 28a cpv.

1 LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che

esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

L'art. 26 OAI, che regola

la situazione degli assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

" Se

l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti

conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non

fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del

valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio

federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).

Dopo … anni compiti Prima

… anni compiti Tasso in per cento

_____________________________________________________________

21 70

21 25 80

25 30 90

30

100

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità,

completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe

attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un

lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

Il capoverso 1 si

riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non hanno potuto,

a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali

sufficienti (STFA

I 24/03 del 13 luglio

2005; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA I 358/85 del 6

maggio 1986; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207;

direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo

concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa

(cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986

in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio

dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle

tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993

in re B. p. 9).

Rappresenta un’eccezione a

questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI, la fattispecie

in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la formazione

professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza l’invalidità

questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza il

calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa

professione (cfr. STFA I 543/04 del 26 gennaio 2005, consid. 3.3.1; STFA I 472/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.2.).

Qualora,

tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione professionale, l’invalidità

va determinata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. STFA

I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA U 360/01 del 7 luglio 2003,

consid. 3.2.).

L'art. 26 cpv. 2 OAI

presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato una

determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. Le sole

dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non bastano

(STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA I 748/01 del 20 agosto

2002, consid. 4; STFA I 612/02 del 2 settembre 2003

("konnte die Versicherte Person wegen der Invalidität eine begonnene

berufliche Ausbildung nicht abschliessen…"); STFA U 360/01 del 7 luglio

2003 ("In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in

particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli

si potrebbe attribuire presumendolo non invalido,

corrisponde al reddito medio di un lavoratore della

professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale

federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale

disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997

in re W., I 104/96, consid. 2a).).

Il reddito che si potrebbe

attribuire all’assicurato presumendolo non invalido corrisponde al reddito

medio di un lavoratore nella professione che stava seguendo. In questo caso il

Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione

di tale disposto alla formazione di base (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003,

consid. 3.2; STCA 32.2011.281 del 7 marzo 2012, consid. 2.1).

Dalla Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura-zione per l’invalidità

(CIGI) emanata dall’UFAS e valida dal 1° gennaio 2013 rispettivamente dal 1°

gennaio 2015 emerge, inoltre, che l’art. 26 cpv. 2 OAI:

" (…) Questa

disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione

professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel

frattempo lo sono diventati oppure la terminano ma non possono esercitare la

professione appresa a causa dell’invalidità (RCC 1963 pag. 365). Si applica

anche ad assicurati che a causa dell’invalidità hanno dovuto seguire una

formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 pag. 538).

Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane

ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima." (CIGI n. 3039)

2.8. Nel caso di specie

l’amministrazione ha valutato il reddito “da valido” dell’assicurato secondo

quanto stabilito dall’art. 26 OAI cpv. 2, poiché il danno alla salute è

subentrato durante la formazione universitaria. Dopo aver terminato il bachelor

in filosofia preso l’USI a Lugano, l’assicurato ha infatti iniziato un master

in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un master in diritto comparato

delle religioni che ha parimenti interrotto, per l'insorgenza del danno alla

salute nel marzo 2012.

Il TCA condivide la scelta

operata dall’amministrazione, peraltro non contestata da parte del ricorrente.

Il 5 agosto 2016 il CIP,

al fine di determinare il reddito da valido, ha quindi preso in considerazione

il valore TA1 2012 (suddivisa per rami economici, posizione professionale e

sesso), ramo economico 85 (“Istruzione”), uomini, livello di competenza 3 (attività

pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), poiché

si poteva presumere che l'assicurato con un master in tale facoltà avrebbe

potuto svolgere attività di insegnante. L'assicurato avrebbe potuto quindi percepire

nel 2013 un salario annuo di Fr. 87'698.- (doc. 117 incarto AI).

Successivamente, il 24 agosto 2017 il CIP, al fine di determinare il reddito da

valido, ha ritenuto maggiormente indicato, nel caso di specie, prendere in

considerazione la media delle seguenti categorie della TA1 2014:

" (…)

85 -> istruzione: attività già presa in considerazione nel mio

primo rapporto;

63 --> attività di servizi d'informazione: attività di

giornalismo;

72 -> ricerca scientifica e sviluppo: qualsiasi attività

nell'ambito della ricerca universitaria e legata a varie attività e

associazioni;

91-> biblioteche, archivi e musei: attività nei vari archivi,

bibliotecario oppure attività in musei religiosi.

Per ogni divisione economica è stato preso in considerazione il

livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie

conoscenze in un ambito specifico).

Riportiamo i dati nel seguente schema:

Categoria

Salario

RSS

Ore

lavorative medie

Salario

corretto annuale

85

6'792.--

41.4

84'356.64

63

7'269.--

41.2

89'844.84

72

8’399

40.8

102'803.80

91

4'853.--

41.9

73'572.21

Per ogni dato, abbiamo quindi riportato il valore alle ore medie

annue della specifica divisione economica.

Fatto la media fra tutti i settori sopra riportati ne esce un

salario medio per il 2014 (anno del confronto dei redditi 2016 ma i dati

statistici giungono al momento fino al 2015) di Fr. 87'644.-. Tale dato lo

aggiorniamo al 2015 ed otteniamo un salario annuo di Fr. 87'966.-. (…)” (doc. 143

incarto AI).

La patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da valido” del suo

cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in fr. 135'233.- in

base alla tabella TA 11 2016 (suddivisa secondo la formazione) per il gruppo di

formazione 1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo

universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle

41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I,

pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17

2016 (prima del 2016 TA7, suddivisa secondo i gruppi di professioni) per il

gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e

culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative

settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via

ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA1 2016 (suddivisa per

rami economici, posizione professionale e sesso), media dei rami economici 85

(“Istruzione”), 63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e

sviluppo”) e 91 (“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di

competenza 4 (e non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc.

I, pag. 8).

Il 2 febbraio 2018 il CIP ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Si

chiede di esprimersi riguardo il livello di competenza.

Nella valutazione del 24 agosto 2017 abbiamo preso in

considerazione il livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che

richiedono ampie conoscenze di un ambito specifico). La rappresentante legale

chiede di prendere in considerazione il livello di competenza 4 (attività che

prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni complesse,

che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in

un ambito

specifico).

Per poter determinare il livello di competenza bisogna valutare la

funzione che l'Assicurato avrebbe ricoperto e quindi saper esaminare le

competenze necessarie a ricoprire tale funzione.

Nel caso specifico l'Assicurato stava svolgendo il master in

scienze comparate delle religioni ed abbiamo presupposto, considerato che il

danno alla salute è subentrato durante la formazione, una serie di attività che

l'Assicurato avrebbe potuto svolgere al termine di essa.

Queste attività sono attività che richiedono conoscenze specifiche

e sono attività complesse, ma che non prevedono la risoluzione di problemi

compositi e l'assunzione di decisioni complesse.

Se prendiamo per esempio l'attività di istruzione o l'attività di

giornalismo, si presuppone una conoscenza specifica della Materia (per poterla

insegnare o per poter svolgere un servizio di informazione corretto), ma tali

professioni non comportano decisioni complesse o la risoluzione di

problematiche articolate.

Il Signor RI 1 inoltre stava svolgendo il master. Questo ciclo di

studi è da considerarsi quasi obbligatorio dopo al termine del bachelor per

avere maggiori possibilità di impiego nel mondo del lavoro. In effetti il nuovo

ordinamento universitario prevede il termine della formazione universitaria

dopo aver compiuto 3 anni (bachelor) + 2 anni (master).

In aggiunta a ciò bisogna considerare che il livello di competenza

4 è il livello più elevato. Il percorso di master, oggi assai diffuso nelle

scelte formative, non è da considerarsi la fine della formazione universitaria,

poiché vi è la possibilità di continuare con il livello superiore quale il

dottorato.

Non possiamo quindi prendere in considerazione, come ha fatto la

rappresentate legale, unicamente il dato finanziario ma bisogna tener presente

soprattutto i fattori sopra elencati.

Per questo motivo confermiamo la nostra presa di posizione dove il

reddito da valido viene calcolato dalle medie delle categorie 85, 63, 72, 91, livello

di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in

un ambito specifico), pari a Fr. 87'966.- annui, come riportato nel rapporto

del 24 agosto 2017.”

Il 5 luglio 2019 (doc.

XII) l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" In merito

alle tabelle si prende atto delle considerazioni esposte da controparte con

l'ausilio delle precisazioni fornite dall'Ufficio federale di statistica (UFS)

(cfr. annessi alla documentazione prodotta) riguardanti l'applicazione della

tabella T11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale e

intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e

Considerandi

iI sesso". Tale tabella determina un reddito in base alla sola

formazione, distinguendosi in 8 sottocategorie così composte:

1.

Università e politecnici;

2.

Scuola universitaria prof. (SUP), ASP;

3.

Formazione e scuola prof. superiore;

4.

brevetto d'insegnamento;

5.

Maturità;

6.

tirocinio completo (CFC);

7.

formazione acquisita sul posto di lavoro;

8.

senza formazione profes. completa.

Il reddito senza invalidità nel caso in questione non può essere

definito tramite la tabella citata (con importo indicato da controparte in fr.

135'233.-), la stessa essendo limitata al criterio al livello di "formazione"

senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie

professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art.

26.

cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava”).

In merito alla tabella T17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita

al "salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di

professione, l'età e il sesso", la stessa è applicata in casi

particolari per definire più precisamente un salario in una professione

specifica, che include varie e diverse mansioni, quando la persona assicurata

ha lavorato in un preciso ambito per diversi anni. (…)”

Nello specifico tale

tabella non risulta essere appropriata per la definizione del reddito da valido

nel caso del signor RI 1 non essendovi una professione chiara di riferimento

nella quale egli abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa.

Inoltre la categoria 2 concernente "professioni intellettuali e

scientifiche" che includono la sottocategoria 26 intitolata "specialisti

in scienze giuridiche, sociali e culturali", per la quale è indicato

un importo per uomini con età tra 30-49 anni di fr. 8'577.- lordi mensili, RSS

2016, si riferisce ad un gruppo professionale generico, che non rispecchia una

determinata professione concreta come necessario per l'elaborazione del caso

specifico.

" (…) In

considerazione di quanto sopra si ribadisce la correttezza della valutazione

espressa del reddito da valido con riferimento alla media determinata secondo

le attività concrete indicate nel rapporto del Servizio integrazione professionale

(SIP) del 2 febbraio 2018 (inc. Al, doc. 159) con importo stabilito in base ai

dati della tabella TA1_skill level in riferimento al livello 3 delle categorie

63, 72, 85, 91.”

(doc. XII)

2.8.1

Chiamato a pronunciarsi dopo

avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non

ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - dal

CIP (in particolare, nell’annotazione del 2 febbraio 2018) rispettivamente

dall’UAI nelle osservazioni del 5 luglio 2019.

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato ha

terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha

iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettiva-mente un

master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, a

causa dell’insorgenza del danno alla salute nel mese di marzo 2012. Si può

quindi ritenere che, senza il danno alla salute, egli, dopo aver compiuto 3

anni (bachelor in filosofia), avrebbe pure terminato gli ulteriori 2 anni

(master in diritto comparato delle religioni), concludendo la sua formazione

universitaria, secondo il nuovo ordinamento universitario. Giova qui ricordare

che si deve considerare la formazione di base (cfr. consid. 2.7) ai fini del

giudizio. Nel caso di specie, vanno quindi considerati 5 anni, in quanto i 3

anni del bachelor erano già compiuti e l’assicurato aveva cominciato gli

ulteriori 2 anni del Master prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’inapplicabilità al caso di specie

della tabella TA 11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale

e intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e

iI sesso", essendo limitata al criterio al livello di "formazione"

senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie

professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art.

26.

cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava') rispettivamente

della

tabella T 17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita al "salario

mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il

sesso", applicata in casi particolari quando la persona assicurata ha

lavorato in un preciso ambito per diversi anni mentre, nel caso

dell’assicurato, non vi è professione chiara di riferimento nella quale egli

abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa.

Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’applicabilità al caso di specie

della tabella TA 1, media dei rami

economici 85 (istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o

sviluppo) e 91 (biblioteche, archivi e musei). Il TCA ritiene infatti convincenti le spiegazioni fornite dal CIP in data 19 agosto

2016.

(doc. 117 incarto AI) e del 24 agosto 2017 (doc. 143 incarto AI) riguardo alle categorie professionali dell’ISS nella quale inserire le

attività che potrebbe svolgere l’assicurato se avesse concluso la propria a

formazione accademica (3 anni + 2 anni).

A tale riguardo va, innanzitutto ricordato che, ai sensi

della giurisprudenza federale, il CIP rappresenta la persona che meglio

di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr.

RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_

721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA

32.2012.41

del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale

l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA

32.2017.74

del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA 32.2017.143 del 7 maggio

2018, consid. 2.15; STCA 32.2017.199 del 24 settembre 2018, consid. 2.7.2).

Nel caso di

specie, le giustificazioni, ben motivate, addotte dal CIP al fine di dimostrare

come la scelta di far ricadere le possibili attività dell’assicurato nelle

precitate categorie sia maggiormente opportuna rispetto a quanto indicato dalla

patrocinatrice del ricorrente, appaiono appropriate e possono quindi essere

fatte proprie da questa Corte.

A proposito della questione di sapere se, in concreto, vada applicato il

livello di competenze 4 (come richiesto dalla patrocinatrice dell’assicurato)

oppure il livello di competenze 3 (come effettuato dall’amministrazione), è

utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli

impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è

generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la

persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche

(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono

dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi

di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare

la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati;

STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena

citata e visti i compiti dei quali si sarebbe potuto occupare l’assicurato

nelle citate categorie con la sua formazione universitaria (3 anni di bachelor

+ 2 anni di master), secondo le dettagliate e motivate indicazioni fornite dal

CIP nell’annotazione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 159 incarto AI), condivise

da questa Corte, nonostante le critiche sollevate al riguardo dalla

patrocinatrice del ricorrente, il TCA ritiene che non si possa utilizzare un

livello di competenza superiore al livello 3.

2.8.2

Reddito da valido: anno

2013.

Per quanto concerne il reddito da valido per il 2013, l’amministrazione ha

preso in considerazione l’importo di fr. 87'698.-, sia in sede di decisione sia

in sede di risposta davanti al TCA, in base a quanto stabilito dal CIP in data

19.

agosto 2016, in applicazione della TA1 2012, RSS categoria 85 (“Istruzione”)

livello di competenze 3, uomini, aggiornato al 2013 e riportato su 41.5

settimanali (doc. 117 incarto AI).

Nonostante il CIP in data 24 agosto 2017 abbia rilevato che, nel caso di

specie, risultava maggiormente indicato determinare il reddito da valido

dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, effettuando una media dei rami economici

85.

(istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o sviluppo)

e 91 (biblioteche, archivi e musei), l’amministrazione ha quindi preso in

considerazione il precitato importo di fr. 87'698.- che però riguarda

unicamente la categoria 85 “Istruzione”.

Tale modo di procedere non può essere tutelato.

AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2012, livello di

competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:

Categoria

Salario

RSS

Ore

lavorative medie

Salario

corretto annuale

85.

6'992.--

41.4

86'840.64

63.

7'317.--

41.2

90'438.12

72.

8'446.--

40.6

102'872.28

91.

6'190.--

41.6

77'251.25

Fatta la media fra tutti i settori sopra riportati, risulta un salario medio

per il 2012 di fr. 89'350.57. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali,

si ottiene, per il 2013 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 90'065.37 (ovvero fr. 89'350.57 +

0.8%).

Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013,

in fr. 90'065.37.

2.8.3

Reddito da valido: anno 2017.

Nella decisione avversata l’amministrazione non ha fatto il calcolo del

reddito da valido per il 2017, in quanto ha considerato unicamente i dati per

il marzo 2013 (inizio diritto alla rendita) e febbraio 2013 (inizio della

riqualifica presso il __________ di __________). In sede di risposta ha invece

considerato quale reddito da valido nel marzo 2017, l’importo di fr. 88’561.-

(in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando

la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3,

aggiornato al 2016: doc. 143 e 189 incarto AI).

Per calcolare il reddito da valido nel 2017, l’amministrazione ha applicato la

TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati

statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su

opposizione (in casu,11 febbraio 2019: doc. 197 e 199 incarto AI) e

quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7;

STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8). Anche per questo aspetto, il

modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.

AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2016, livello di

competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:

Categoria

Salario

RSS

Ore

lavorative medie

Salario

corretto annuale

85.

7'068.--

41.4

87'784.56

63.

7'419.--

41.3

91'921.41

72.

8'003.--

40.7

97’716.63

91.

6'145.--

41.9

77'242.65

Fatto la media fra tutti i settori sopra riporti, risulta un salario medio per

il 2016 di fr. 88'666.31. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si

ottiene, per il 2017 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 89'020.97 (ovvero fr. 88'666.31+ 0.4%).

Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2017,

in fr. 89'020.97.

2.8.4

In esito alle considerazioni

che precedono, le critiche della patrocinatrice dell’insorgente a proposito

della mancata applicazione al caso di specie di un reddito “da valido” nel 2016

di fr. 135'233.- determinato in base alla tabella TA 11 2016, rispettivamente

di fr. 109'800.- in base alla tabella T 17 2016, per il gruppo di professione

26.

oppure in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016, media dei rami economici 85,

63, 72 e 91, livello di competenza 4, devono essere respinte.

2.8.5

Il reddito “da valido”

dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013, in fr. 90'065.37 e,

per il 2017, in fr. 89'020.97.

2.9

Per quanto concerne il reddito

da invalido dell’assicurato, le parti concordano sul fatto che esso ammontava

a fr. 29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa

del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione: doc. 191)

dal 1° marzo 2013 rispettivamente a fr. 47'229.- (reddito effettivamente

percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato

con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016) dal 1°

marzo 2017 (cfr. questionario del datore di lavoro di cui al doc. 135). Questo

Tribunale ritiene di potere fare propri tali dati e di non aver motivo di

verificarli oltre (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre

2017.

consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del

10.

maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10;

32.2016.108

del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017

consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1; STCA

32.2017.83

del 22 febbraio 2018, consid. 2.7; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio

2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10).

Il "reddito

da invalido" ammonta quindi per il 2013 a fr. 29'546.76

e per il 2017 a fr. 47'229.-.

2.10

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 29'546.76 con il relativo reddito "da valido"

di fr. 90'065.37 per il 2013, si ottiene un grado d’invalidità del 67,19% ([90'065.37

- 29'546.76] x 100 : 90'065.37) arrotondato al 67% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di ¾ di

rendita a decorrere - per i motivi già esposti al consid. 2.6 - dal 1° marzo

2013.

(con versamento dal 1° luglio 2013, per i motivi già esposti al consid.

2.1).

Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 47'229 con il

relativo reddito "da valido" di fr. 89'020.97, si ottiene a partire

dal 1° marzo 2017 (cfr. consid. 2.6) un grado d’invalidità del 46,94% ([89'020.97

- 47'229] x 100 : 89'020.97) arrotondato al 47% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121. Ciò che impone la riduzione della

rendita ad ¼ a decorrere dal 1° giugno 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato - riconducibile

all’aumento dal 50% all’80% il pensum lavorativo presso la Pro Infirmis a far

tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1 e 2.6 - ex art. 88a cpv. 1 OAI: cfr.

consid. 2.3).

La decisione avversata deve quindi essere riformata in tal senso.

2.11

Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita.

Va ricordato

che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre

2019, consid. 2.6).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà

fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30

settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione dell’11 febbraio 2019 - con cui l'UAI ha riconosciuto all’assicurato

¾ di rendita di invalidità dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita dal 1°

dicembre 2013, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013 - è

riformata nel senso che l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita di invalidità

(grado: 67%) dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita (grado 47%) dal 1° giugno

2017, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'200.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti