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Decisione

32.2019.57

Mezzi ausiliari (ortesi tibiale 2.01 OMAI) negati dall'AI. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici

25 giugno 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi di cura possono essere assunti qualora siano

necessari in connessione con un provvedimento sanitario integrativo a carico

dell'Assicurazione Invalidità.

Tenendo conto di quanto sopra, l'ortesi tibiale

richiesta è da considerare come provvedimento sanitario secondo CPSI 1215 e

quindi riconosciuta prima del compimento dei 20 anni d'età. (...)" (doc.

A8);

- contro

la suddetta decisione s'aggrava al TCA l'assicurato, rappresentato dalla madre

e curatrice, contestando l'accertamento effettuato dalla __________ ed

evidenziando come si tratti in concreto di un mezzo ausiliario necessario alla

deambulazione;

- con

la risposta di causa l'amministrazione – sulla scorta del-l'annotazione 22

marzo 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha evidenziato come "Visto

il ricorso presentato dalla madre dell'assicurato nonché l'intera documentazione

in dossier, si ritiene opportuno procedere con degli ulteriori approfon-dimenti

medici, interpellando segnatamente il Dr. __________, la Dr.ssa __________, la

Dr.ssa __________ al fine di definire se l'assicurato può avere diritto al

mezzo ausiliario in questione (ortesi tibiale ds.) ai sensi dell'Art. 21.2

LAI/2.1 OAMI" (cfr. IV-1) – ha proposto la retrocessione degli atti

per ulteriori accertamenti (cfr. IV);

- richiesta

a voler presentare osservazioni sulla suddetta pro-posta, l'insorgente è

rimasto silente;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può, dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STE 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STE 8C_85512010 dell'11 luglio 2011; STE 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011);

- l'art.

8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità

(art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari

e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno

o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna

di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI);

- secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un

elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare

un'attività lucrativa o a-dempiere le sue mansioni consuete, per conservare o

migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una

professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione

sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo

per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari

d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,

Considerandi

che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per

spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria

persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali

mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;

- giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o

ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari

designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono

indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o a-dempiere le mansioni

consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione

funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero

corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op.

cit., ad art. 21-21quater, pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit.,

ad art. 21-21quater, pp. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n.

15.

e 17, pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con

riferimenti);

- la

cifra 2.01 dell'allegato OMAI prevede quale mezzo ausiliario (da rimborsare secondo

convenzione tariffale conclusa con l'ASTO) le ortesi delle gambe;

- nel

caso in esame, difettando di un’adeguata valutazione medica (cfr. doc. AI

284-292), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa il diritto

dell'assicurato al mezzo ausiliario in parola, la fattispecie – come emerge dal

parere del medico SMR reso pendente lite (cfr. supra) – necessita di essere

ulteriormente indagata;

- in

STF 9C 243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio Al o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di

un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr

STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es

dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011);

- nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione

appaiono incompleti, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e

il rinvio della causa al-l'Ufficio Al affinché proceda agli accertamenti medici

indicati dal medico SMR – e ad ogni eventuale altra indagine che si rendesse in

seguito necessaria – ed in esito alla nuova istruttoria emetta, nel rispetto

dei dettami dell'art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai

sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, nel cui ambito l'assicurato potrà far valere

ogni censura di fatto e di diritto;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. ibis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni Al dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C156/2009

del 7 aprile 2009,8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

Al.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione del 14 febbraio 2019 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all'Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio Al.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni