32.2019.57
Mezzi ausiliari (ortesi tibiale 2.01 OMAI) negati dall'AI. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici
25 giugno 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.57
RG/sc
Lugano
25
giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione 14 febbraio 2019, in relazione alla domanda presentata nel novembre
2018, dopo aver conferito mandato alla __________ di __________ per una perizia
tecnica ed interpellato anche il SMR, l'Ufficio Al – confermando il preavviso 17
dicembre 2018 (contestato dall'assicurato con osservazioni 14 gennaio 2019) – ha
negato a RI 1 la garanzia per una nuova ortesi tibiale (2.01 OMAI) adducendo:
"
(…)
In fase di accertamento, si è appurato che l'ortesi
tibiale, in questo caso, funge prevalentemente da mezzo di cura e non da mezzo
ausiliario.
Fatti
I mezzi di cura possono essere assunti qualora siano
necessari in connessione con un provvedimento sanitario integrativo a carico
dell'Assicurazione Invalidità.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ortesi tibiale
richiesta è da considerare come provvedimento sanitario secondo CPSI 1215 e
quindi riconosciuta prima del compimento dei 20 anni d'età. (...)" (doc.
A8);
- contro
la suddetta decisione s'aggrava al TCA l'assicurato, rappresentato dalla madre
e curatrice, contestando l'accertamento effettuato dalla __________ ed
evidenziando come si tratti in concreto di un mezzo ausiliario necessario alla
deambulazione;
- con
la risposta di causa l'amministrazione – sulla scorta del-l'annotazione 22
marzo 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha evidenziato come "Visto
il ricorso presentato dalla madre dell'assicurato nonché l'intera documentazione
in dossier, si ritiene opportuno procedere con degli ulteriori approfon-dimenti
medici, interpellando segnatamente il Dr. __________, la Dr.ssa __________, la
Dr.ssa __________ al fine di definire se l'assicurato può avere diritto al
mezzo ausiliario in questione (ortesi tibiale ds.) ai sensi dell'Art. 21.2
LAI/2.1 OAMI" (cfr. IV-1) – ha proposto la retrocessione degli atti
per ulteriori accertamenti (cfr. IV);
- richiesta
a voler presentare osservazioni sulla suddetta pro-posta, l'insorgente è
rimasto silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può, dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STE 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STE 8C_85512010 dell'11 luglio 2011; STE 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- l'art.
8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità
(art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari
e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno
o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna
di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI);
- secondo
l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un
elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un'attività lucrativa o a-dempiere le sue mansioni consuete, per conservare o
migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una
professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione
sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo
per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari
d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,
Considerandi
che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria
persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali
mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;
- giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,
nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per
l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o
ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari
designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono
indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o a-dempiere le mansioni
consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione
funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero
corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op.
cit., ad art. 21-21quater, pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit.,
ad art. 21-21quater, pp. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n.
15.
e 17, pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con
riferimenti);
- la
cifra 2.01 dell'allegato OMAI prevede quale mezzo ausiliario (da rimborsare secondo
convenzione tariffale conclusa con l'ASTO) le ortesi delle gambe;
- nel
caso in esame, difettando di un’adeguata valutazione medica (cfr. doc. AI
284-292), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa il diritto
dell'assicurato al mezzo ausiliario in parola, la fattispecie – come emerge dal
parere del medico SMR reso pendente lite (cfr. supra) – necessita di essere
ulteriormente indagata;
- in
STF 9C 243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio Al o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di
un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr
STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione
appaiono incompleti, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e
il rinvio della causa al-l'Ufficio Al affinché proceda agli accertamenti medici
indicati dal medico SMR – e ad ogni eventuale altra indagine che si rendesse in
seguito necessaria – ed in esito alla nuova istruttoria emetta, nel rispetto
dei dettami dell'art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, nel cui ambito l'assicurato potrà far valere
ogni censura di fatto e di diritto;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. ibis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni Al dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C156/2009
del 7 aprile 2009,8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
Al.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione del 14 febbraio 2019 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio Al.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni