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Decisione

32.2019.58

Soppressione rendita AI,perché dal raffronto dei redditi con l'esercizio di una nuova attività risulta un incasso maggiore,quindi nessuna perdita di guadagno.La violazione del dovere d'informazione porta alla soppressione retroattiva.Restituzione x 1 anno causa perenzione pretesa x 5 anni precedenti

27 aprile 2020Italiano45 min

della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.58

32.2019.59

TB

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 (32.2019.58) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione per l'invalidità (soppressione

rendita)

e sul ricorso del 14 marzo 2019 (32.2019.59) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione per l'invalidità (restituzione

prestazioni)

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1962, è stato al

beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado AI 54%) dal 2000, diritto

che l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito nel 2002 (doc. 24) e che ha

confermato a più riprese nel 2006 (doc. 59), nel 2009 (doc. 70) e nel 2015

(doc. 95) in occasione delle revisioni d'ufficio del 2005 (doc. 34), del 2008

(doc. 62) e del 2012 (doc. 72).

1.2. Nel giugno 2018 (doc. 99)

l'Ufficio AI ha avviato una nuova revisione d'ufficio interpellando i medici

curanti dell'assicurato, l'interessato stesso chiedendogli se ci sono stati

cambiamenti nell'ambito della sua attività e quale era la situazione economica

della sua società __________ (doc. 98). Egli è stato inoltre sentito il 16

ottobre 2018 (doc. 104) in occasione di un incontro che è stato verbalizzato

nel rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 6

novembre 2018 (doc. 106) e durante il quale è emersa l'attività svolta da RI 1

per la __________, società che ha acquistato nell'agosto 2010 e di cui è

amministratore unico.

1.3. Con progetto di decisione del

4 gennaio 2019 (doc. 108) l'Ufficio AI ha soppresso retroattivamente al 1°

gennaio 2014 il diritto e il versamento della rendita di invalidità a causa del

mancato ossequio dell'obbligo di informare dall'agosto 2010 in poi, avendo l'assicurato

sempre dichiarato un'unica attività lavorativa indipendente presso la __________.

L'amministrazione ha quindi effettuato una nuova valutazione della

perdita economica tenendo conto dei redditi di entrambe le imprese per

determinare il reddito con invalidità e paragonarlo al reddito da valido

stabilito prendendo in considerazione le categorie 29-30 fabbricazione di mezzi

di trasporto (livello di qualifica 3). Dal raffronto con il metodo ordinario di

questi redditi per gli anni 2014, 2015 e 2016 è emerso un reddito con

invalidità superiore al reddito senza invalidità, perciò l'assicurato ha

migliorato la sua capacità di guadagno e quindi il grado di invalidità era

nullo.

L'Ufficio AI ha rimproverato all'assicurato di non averlo

informato della nuova attività lucrativa iniziata già nel 2010 e ciò nemmeno in

occasione dell'incontro avuto nel 2014. Pertanto, la rendita è stata soppressa

retroattivamente al 1° gennaio 2014.

1.4. Il 4 febbraio 2019 (doc. 109)

l'avv. RA 1, senza aver prodotto procura, ha osservato che RI 1 è

amministratore unico e salariato della __________.

Dall'agosto 2010 egli è pure amministratore unico della __________,

di cui non è dipendente e da cui nemmeno percepisce un reddito perciò, non

svolgendo alcuna attività lavorativa, nelle precedenti revisioni non ha

dichiarato nulla in proposito all'Ufficio AI.

Con decisione del 15 febbraio 2019 (doc. A1) l'Ufficio AI ha

confermato la soppressione della rendita di invalidità, poiché non è vero che l'assicurato

non esercitava un'attività lavorativa per la __________, visto che durante

l'incontro del 16 ottobre 2018 egli ha dichiarato di svolgere alcune mansioni.

Non è inoltre vero, secondo l'amministrazione, che la carica

assunta in seno a questa società non muti il suo diritto alle prestazioni,

poiché essendo amministratore unico e lavorando per questa SA, tale attività va

considerata come se fosse un indipendente, ritenuto che, avendo diritto di

firma individuale ed essendo pure detentore del capitale azionario, egli ha un

potere decisionale preponderante sull'attività. È quindi corretto che i redditi

relativi a questa seconda società siano stati considerati nella valutazione

della sua capacità di guadagno.

1.5. Il 25 febbraio 2019 (doc. A2)

l'Ufficio AI ha emesso una decisione di restituzione discendente dalla

decisione del 15 febbraio 2019 di soppressione della rendita. L'amministrazione

ha chiesto all'assicurato il rimborso delle rendite di invalidità versate dal

1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2019, ammontanti a Fr. 66'992.-.

1.6. Il 14 marzo 2019 (doc. I) RI

1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale sia di annullare la

decisione di soppressione della rendita e di riformarla nel senso che egli

continuerà a beneficiare di una mezza rendita di invalidità, sia di annullare

la decisione di restituzione stabilendo che egli non debba restituire alcunché

all'Ufficio AI.

Il ricorrente ha precisato di essere sempre stato un dipendente

salariato della __________ e di non svolgere alcuna attività indipendente per

questa società, di cui non è il solo proprietario. L'acquisto della __________

è avvenuto nel mese di agosto 2010 e, contrariamente a quanto affermato

dall'Ufficio AI, non è "da integrare

alla già esistente SA, sempre di sua proprietà", visto che lo

scopo sociale delle due ditte è diverso.

A suo dire, è arbitrario sommare allo stipendio percepito per

l'attività dipendente presso la __________ gli utili realizzati da entrambe le

società. Anche quand'anche si ammettesse che si possa considerare una parte di

utile realizzata dalla __________ come reddito dell'assicurato, ad ogni modo

egli ha operato un grande investimento per l'acquisto di questa ditta, che in

un qualche modo andrà ammortizzato.

Di conseguenza, i calcoli effettuati dall'amministrazione sono

sbagliati e in ogni modo non giustificano la soppressione della rendita.

L'insorgente ha inoltre evidenziato di non avere manifestamente

violato l'obbligo di informazione di cui all'art. 75 OAI nemmeno per

negligenza. Egli ha osservato che l'acquisto della SA nel 2010 è stato deciso

per creare una nuova attività per i familiari nell'ottica di cederla in futuro

al figlio, che l'assicurato non ha mai percepito un solo centesimo da questa

società di cui è amministratore e che, non essendo un giurista, non poteva

sapere che doveva comunicare l'acquisto della società all'Ufficio AI.

L'interessato era in diritto di ritenere che, non beneficiando di alcun

introito, non aveva alcun obbligo di informare l'Ufficio AI di avere acquistato

questa società. Quand'anche si considerasse una negligenza a suo carico, essa

dovrebbe essere limitata al periodo di un anno antecedente la decisione di

soppressione. È infatti stato l'Ufficio AI che, inserendo il suo nominativo nel

sito online del registro di commercio, ha accertato la sua qualità di

amministratore unico della seconda società. Pertanto, l'Ufficio AI era in grado

di rendersi conto che c'era stato questo acquisto e che avrebbe dovuto

modificare la sua decisione di rendita, ma nulla ha intrapreso in tal senso (STCA

32.2014.15 consid. 2.4).

1.7. Nella risposta del 12 aprile

2019 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto di respingere il

ricorso, giacché il ricorrente non ha notificato l'aumento della capacità di

guadagno.

L'amministrazione ha confermato le valutazioni dell'ispettore, che

l'ha ritenuto come persona che, con la sua notevole influenza sulla società

essendo amministratore unico con firma individuale e proprietario della stessa

detenendone l'intero capitale azionario, può riscuotere gli utili. Dalle

dichiarazioni della prima ora rilasciate dall'assicurato in occasione

dell'incontro del 16 ottobre 2018 (doc. 106) risulta che egli si occupava,

insieme al figlio, dell'organizzazione della __________, del contatto con i

clienti e della conduzione della zattera per lo svolgimento dei lavori.

Inoltre, le attività di questa società e della __________ erano strettamente

correlate sia poiché entrambe attive nel settore sia perché diversi impiegati

della sua famiglia lavoravano per entrambe le società. Pertanto, al più tardi

al momento dell'incontro del 7 luglio 2014 (doc. 89), l'assicurato avrebbe

dovuto informare l'amministrazione del suo ruolo concreto presso la __________.

Per quanto concerne la fissazione del reddito da invalido,

l'Ufficio AI ha osservato che anche non considerando l'utile conseguito presso

la __________, la somma del salario percepito come invalido e dell'utile della __________

porta alla soppressione delle prestazioni.

Alla contestazione ricorsuale secondo cui l'Ufficio AI avrebbe

dovuto controllare prima il registro di commercio inserendo il suo nome per

scoprire che è amministratore unico anche dell'altra società, l'amministrazione

ha risposto che tale eventuale carenza non relega in secondo piano la portata

del dovere di informare del beneficiario di prestazioni, che avrebbe dovuto

comunicarle l'eventuale errore commesso durante la revisione del 2012.

L'Ufficio AI ha da ultimo rilevato che il termine relativo di un

anno giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA è stato rispettato. Qualora invece si

ritenesse che vi è stato un errore nel 2012 non verificando il registro di

commercio, il termine di un anno è iniziato a decorrere da quando ha ottenuto il

rapporto d'inchiesta sugli indipendenti del 6 novembre 2018, potendo solo da

quel momento constatare e quantificare il suo danno. Infatti, in caso di errore

commesso dall'amministrazione, il termine annuo di perenzione non decorre dal

momento in cui esso è stato commesso, ma da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo rendersi conto dello sbaglio.

1.8. L'insorgente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. V).

1.9. Il vicepresidente del TCA ha

decretato la congiunzione delle cause il 17 aprile 2019 (doc. VI).

1.10. Il 19 febbraio 2020 (doc. VII)

il giudice delegato del TCA ha interpellato l'Ufficio AI in merito alla

notifica di tassazione IC 2010 del ricorrente emessa il 29 febbraio 2012 in cui

è fatto riferimento all'acquisto delle azioni della __________, circostanza

che, però, non ha portato l'amministrazione ad accertare a quel momento alcunché

al riguardo.

1.11. L'Ufficio AI ha riconosciuto,

il 27 febbraio 2020 (doc. VIII), di non avere approfondito le informazioni

risultanti dalla citata notifica di tassazione, con conseguente parziale

perenzione della domanda di restituzione delle prestazioni che è stata mutata

nella richiesta di rimborso per l'anno precedente la decisione di restituzione,

ossia in Fr. 12'990.- ([Fr. 1'081 x 10] + [Fr. 1'090 x 2]).

L'assicurato ha confermato quanto chiesto nel ricorso (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso

retroattivamente dal 1° gennaio 2014 il diritto alla mezza rendita di

invalidità percepita dal 2000 dall'assicurato, visto che l'assicurato non ha

debitamente segnalato a suo tempo le modifiche lavorative derivanti

dall'acquisizione, nel 2010, di una nuova ditta. Ciò ha comportato che dal 2014

al 2016 il reddito da invalido conseguito lavorando per la __________ e la __________

era superiore al reddito da valido percepito con la sola __________ e quindi

non v'era alcuna perdita di guadagno e nessun diritto alla rendita

d'invalidità.

L'Ufficio AI ha inoltre deciso che le prestazioni indebitamente ricevute

dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2019 (Fr. 66'992.-) dovevano essere

restituite giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI.

Pendente causa l'amministrazione ha modificato la propria pretesa,

chiedendo che il rimborso si limiti all'anno precedente la decisione di

restituzione del 25 febbraio 2019 (Fr. 12'990.-).

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.

2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesca a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza,

una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo

di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre

2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la

prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito

della medesima o della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità

quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133

V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

cons. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. In concreto l'insorgente,

nato nel 1962, nel 2002 (docc. 24-26) ha ricevuto una mezza rendita di

invalidità dal 1° agosto 2000 essendo totalmente inabile nella sua professione

di meccanico nautico a causa dei dolori lombari irradianti anche alle gambe, ma

ancora abile al 100% in attività adeguate che evitassero posizioni ergonomiche

sfavorevoli, ripetute flessioni lombari, sollevare o portare pesi superiori ai

10kg e che non richiedessero di mantenere la posizione seduta o eretta.

Tenuto conto di un reddito da valido conseguibile come meccanico

nautico di Fr. 84'000.- e di un reddito da invalido di Fr. 38'647.- comprensivo

della deduzione del 16% per motivi personali, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha calcolato nel 54% la perdita di guadagno dell'assicurato.

L'ultima revisione, iniziata nel 2012, si è conclusa il 9

settembre 2015 (doc. 95) con la conferma del diritto a una mezza rendita.

La revisione oggetto del contendere ha avuto luogo nel 2018 (doc.

98) e ha portato alla raccolta dei dati economici relativi all'attività

aziendale dell'assicurato, quali la distinta dei salari, i conti economici, i bilanci

e le notifiche di tassazione della __________ dal 2014 in avanti (doc. 98).

A seguito di un controllo l'amministrazione ha scoperto che nel

2010 l'assicurato ha acquistato la ditta __________, perciò durante l'incontro avuto

il 16 ottobre 2018 (doc. 104) presso l'Ufficio AI è stata indagata questa

circostanza.

Come risulta dal rapporto d'inchiesta per l'attività professionale

indipendente stilato il 6 novembre 2018 (doc. 106), l'assicurato è attivo non

solo presso la __________, ma anche presso la __________, società di cui è

amministratore unico con diritto di firma individuale dal 2010.

Raccolta la documentazione economica relativa anche a questa

seconda società (doc. 105), l'Ufficio AI ha constatato i redditi incassati

dall'interessato per la __________ rispettivamente gli utili dichiarati da

ciascuna società negli anni precedenti e, sommati e ritenuti a titolo di

reddito da invalido, li ha paragonati al reddito senza invalidità che avrebbe

conseguito nella sua attività di meccanico di natanti negli anni 2014, 2015 e

2016.

Per tutti e tre gli anni ne è risultato un grado AI pari a 0%.

Un mese dopo, il consulente in integrazione professionale ha aggiornato

il reddito da valido sulla base dei dati statistici relativi alla Tabella TA1

2014 (Fr. 6'489.-), all'orario di lavoro (41,6 ore) settimanale nel settore

della fabbricazione dei mezzi di trasporto, livello 3, uomini (Fr. 80'988.- nel

2014, Fr. 81'286.- nel 2015 e Fr. 81'835.- nel 2016) e l'ha paragonato al reddito

da invalido stabilito nel rapporto di inchiesta consistente nella somma del

salario ricevuto e degli utili dichiarati da entrambe le SA (Fr. 86'704.- nel

2014, Fr. 100'366.- nel 2015 e Fr. 87'578.- nel 2016), per giungere ad un grado

di invalidità nullo (doc. 107).

Accertato quindi un aumento del reddito lavorativo conseguito

dall'assicurato con il danno alla salute, con progetto di decisione del 4

gennaio 2019 (doc. 108) l'amministrazione ha soppresso la rendita di invalidità

e con decisione del 15 febbraio 2019 (doc. A1) ha confermato tale misura.

2.6. Il ricorrente ha contestato

di svolgere un'attività indipendente, essendo da sempre dipendente salariato

della __________.

Inoltre, egli non è l'unico proprietario di questa società.

Per quanto concerne l'acquisto della __________, avvenuto nell'agosto

2010, egli ha osservato che le due società non sono da integrare come sostenuto

dall'Ufficio AI, visto che dallo scopo sociale delle due ditte è chiaro che esse

hanno attività completamente diverse.

Di conseguenza, per l'insorgente è arbitrario sommare lo stipendio

percepito per la sua attività di dipendente presso la __________ agli utili

realizzati da questa società e dalla __________.

Laddove si ammettesse, per pura ipotesi, che si possa ritenere una

parte dell'utile conseguito da questa seconda SA come reddito dell'assicurato,

a suo dire si deve considerare che egli ha effettuato un investimento per

l'acquisto di questa ditta che va dunque pur ammortizzato.

Ne discende che i calcoli dell'amministrazione sono errati e in

ogni caso non giustificano la soppressione della rendita.

2.7. Per quanto riguarda le

conseguenze economiche del danno alla salute, l'amministrazione

ha constatato che RI 1, oltre che salariato dipendente della ditta __________,

ne risulta pure amministratore unico con diritto di firma individuale (nel

ricorso l'assicurato ha affermato di essere azionista, ma non l'unico

proprietario). Inoltre, egli è amministratore unico con diritto di firma

individuale, oltre che detentore di tutte le azioni acquistate nell'agosto 2010

e quindi l'unico proprietario, della __________.

Pertanto, il ricorrente assume de facto una posizione di

totale controllo di entrambe le società, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha

rettamente considerato quale indipendente (STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020

consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2 CIGI).

Infatti, a tal riguardo va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto

sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante

influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati.

Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui

per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le

condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con

riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di

vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in

seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si

trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del

coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003

consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e

8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche

nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior

parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato

quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante,

STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

L'inchiesta per l'attività professionale indipendente esperita dall'ispettorato

AI il 16 ottobre 2018 durante l'incontro avuto con il diretto interessato è

sfociata nel relativo rapporto del 6 novembre 2018 (doc. 106).

L'incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute

dell'assicurato, le indicazioni fornite dall'interessato nel suo scritto del 14

settembre 2018 sul suo stato di salute, la formazione scolastica e

professionale, la situazione attuale dell'attività aziendale riferita sia alla __________

sia alla __________, la situazione del personale indicando i salari versati

dalle due società a ciascun dipendente e le attività sbrigate da ognuno in seno

all'una e/o all'altra società, come pure l'evoluzione dei redditi di ogni

impresa, ha presentato le sue valutazioni su quanto emerso dal colloquio con

l'assicurato, concludendo che l'attività svolta da quest'ultimo si era ampliata

e che il suo carico lavorativo era aumentato stante il precedente impegno con

la __________.

L'ispettore ha poi esposto il reddito senza

invalidità partendo da quello precedentemente fissato nell'inchiesta per il

2012 (Fr. 81'296.-) e aggiornandolo fino al 2016 (Fr. 83'397.-); poi ha

stabilito il reddito con invalidità allestendo una tabella suddivisa in

tre colonne consistenti nel salario lordo AVS, negli utili derivanti dalla __________

e in quelli realizzati dalla __________, riportando il totale riferito agli anni

2014, 2015 e 2016. Raffrontando per ciascun anno il reddito da valido con il

reddito da invalido (art. 16 LPGA), ne è scaturito un grado AI pari a 0%, visto

che il reddito conseguito con l'invalidità era maggiore di quello realizzato

senza il danno alla salute.

L'ispettore ha precisato che il figlio è entrato

nella ditta a tempo pieno dal 2010 e che si occupava di organizzazione e

direzione lavori per gli operai, trasporto e messa in acqua natanti.

La moglie si occupava della parte amministrativa in

ufficio ed era assunta e stipendiata dalla __________, ma lavorava a livello

amministrativo anche per la __________.

Un'altra dipendente lavorava come aiuto ufficio ed

era assunta e stipendiata dalla __________ ma, come la moglie del ricorrente,

lavorava per entrambe le ditte.

Considerandi

Altre due persone lavoravano in qualità di meccanici

e, a dire dell'assicurato, lo sostituivano nei lavori che in precedenza

svolgeva lui stesso.

Un'altra persona si occupava poi di varie attività.

Nella valutazione dell'invalidità l'ispettore si è

così espresso:

" (…) A questo punto abbiamo chiesto lumi il proprio impegno riguardo

tale attività vista anche la cifra d'affari importante che presenta e vista

l'assunzione di un unico operaio che è di formazione metalcostruttore.

L'attività, ci spiega, si occupa di manutenzione pontili e boe. Il lavoro è in

base alle richieste ed egli si occupa di organizzazione, contatto con i

clienti, guida della zattera per lo svolgimento dei lavori, lavori che vengono

anche svolti dal figlio.

Ciò sta a dimostrare chiaramente come l'attività del

Sig. RI 1 si sia ampliata e di conseguenza, come anche dichiarato sopra, il

proprio impegno lavorativo è aumentato visto che aveva già un impegno

precedente con la __________.

Infine risulta non congruente il fatto che

l'assicurato dichiari che __________ e __________ sostituiscano l'assicurato

nell'attività di meccanico, perché il __________ è stato assunto solo nel 2013

quando l'assicurato ha un danno alla salute riscontrato dall'anno 2000.

Abbiamo inoltre chiesto all'assicurato come mai egli

si sia dato un aumento salariale proprio dopo il nostro ultimo incontro nel

2014.

ed egli dichiara che è un aumento normale come proprietario

dell'attività.".

Nella sua valutazione finale il Servizio di

inchiesta ha concluso:

" (…) Dall'applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi

sopra esposto al punto 9 della presente inchiesta risulta evidente che

l'assicurato abbia migliorato sensibilmente la propria capacità di guadagno ed

in effetti il grado risultante per i 3 anni disponibili (2014/15 e 16) portano

ad un grado AI pari a 0%. (…)".

Nel complemento all'inchiesta per indipendenti

l'ispettore ha modificato il reddito da valido partendo dai dati

statistici della Tabella TA1 2014 nel ramo specifico e fissandolo in Fr.

80'988.- nel 2014, in Fr. 81'286.- nel 2015 e in Fr. 81'835.- nel 2016.

2.8

Nel caso in esame, per la

determinazione dell'incapacità al guadagno l'amministrazione ha applicato il

metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall'assicurato

prima e dopo l'insorgere del danno alla salute.

Come visto, quale reddito da valido per gli anni 2014, 2015 e 2016

l'amministrazione si è basata sui citati dati statistici a livello svizzero

relativi al settore della fabbricazione dei mezzi di trasporto (categoria

29-30), mentre come reddito da invalido ha considerato i redditi conseguiti nel

2014, nel 2015 e nel 2016 come salariato della ditta __________, cui sono stati

aggiunti gli utili dei relativi esercizi contabili non solo di questa società,

ma anche della __________, giungendo a degli importi di Fr. 86'704.-, di Fr.

100'366.- e di Fr. 87'578.-.

Va qui ricordato che, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF

117.

V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dando seguito all'obbligo che gli incombe di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute, l'assicurato ha continuato ad

esercitare la professione appresa, ma in maniera più leggera a causa dei

problemi alla schiena. Negli anni 2014-2016 ha incassato un salario maggiore

rispetto a quanto avrebbe incassato continuando la sua attività abituale come

prima dell'insorgenza del danno, ciò che ora non gli permette più di avere

diritto ad una rendita di invalidità, essendo nulla la sua perdita di guadagno

(grado AI).

Il TCA concorda con il modo di agire dell'Ufficio AI, dato che l'ispettore

disponeva della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori

indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo

il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere

accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio

eccessivo (STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; STF 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.6

dell'11 febbraio 2020; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160

del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel

caso di specie.

L'insorgente ha contestato l'affermazione dell'Ufficio AI secondo

cui le due società in questione hanno scopi sociali simili tanto che la nuova

ditta è stata integrata nella prima.

A dire dell'assicurato, invece, le due SA hanno scopi sociali

differenti e quindi svolgono delle attività completamente diverse, perciò non

sono integrabili l'una nell'altra.

Questa lamentela non aiuta il ricorrente, visto che determinante è

soltanto il fatto che egli è amministratore unico con diritto di firma

individuale di entrambe le società e che ne è azionista maggioritario

rispettivamente unico. La circostanza che esse abbiano o no un simile scopo

sociale non è rilevante.

Inoltre, secondo il ricorrente, se si deve considerare l'utile

realizzato dalla __________ come reddito, allora si deve però anche tenere

conto "che egli, non senza grossi

sacrifici ha operato un investimento per l'acquisto di questa ditta, che in

qualche modo andrà pure ammortizzato." (doc. I punto 3 pag. 3).

Il Tribunale evidenzia che ciò che fa stato per determinare il suo

reddito da invalido sono gli utili conseguiti dalla società, utili che sono

stati ricavati dalle dichiarazioni fiscali. Per definizione, un utile

costituisce il reddito netto, quindi gli eventuali ammortamenti sono stati già

effettuati e dunque dedotti dalla cifra finale che rappresenta l'utile

dell'azienda. Non v'è pertanto alcun motivo per procedere ad ulteriori

ammortamenti, peraltro non quantificati né comprovati.

Confrontando ora il reddito da valido con il reddito da invalido

per gli anni 2014-2016, si ottiene un grado di invalidità nullo, visto che

continuando a lavorare malgrado il danno alla salute il ricorrente ha

conseguito un reddito maggiore rispetto a prima dell'insorgenza dello stesso.

Ciò comporta quindi la soppressione dell'erogazione della mezza rendita, non

essendo più dati i presupposti di cui all'art. 28 cpv. 2 LAI.

Resta ora da verificare la retroattivamente di questa misura.

2.9

L'Ufficio AI,

ritenendo che l'assicurato non gli abbia comunicato di conseguire dal 2010 un

reddito maggiore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della perdita di

guadagno constatata in precedenza a seguito dell'acquisizione della __________,

ha concluso per una violazione del suo dovere di informarlo su ogni cambiamento

personale e/o economico e quindi ha applicato l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

per sopprimere il diritto alla mezza rendita retroattivamente dal 2014, ovvero

da quando l'amministrazione, nell'ambito della revisione iniziata nel 2012, ha

incontrato l'assicurato presso gli uffici della __________ e in quella

occasione quest'ultimo ha omesso di indicare sia l'acquisizione della nuova ditta

sia il proprio impegno nella stessa.

Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione

della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa

in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha

violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

L'art. 77 OAI concerne l'obbligo di informare e dispone che l'avente

diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la

prestazione devono comunicare immediatamente all'Ufficio AI ogni cambiamento

rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare

ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro

e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato.

Questo TCA osserva che, come ha rettamente rilevato

l'Ufficio AI, alla base della retroattività della soppressione del diritto alla

rendita v'è la (mancata) comunicazione da parte dell'assicurato, nel 2010, ma

anche nel 2014 durante l'incontro avuto con il ricorrente, dell'incremento della

sua attività rispettivamente l'espletamento di un'altra attività lavorativa nel

settore nautico.

In occasione del colloquio avuto con l'ispettore il

16.

ottobre 2018, il diretto interessato ha affermato che egli non si era mai

occupato della corrispondenza e che quindi le risposte che sono state indicate

nei formulari inviati dall'amministrazione erano state compilate dalla moglie o

dall'impiegata d'ufficio e di conseguenza egli non ne era al corrente.

Da parte sua, l'ispettore gli ha fatto notare di non

avere informato l'amministrazione quando nel 2010 ha acquistato la __________ e

che nei formulari inviatigli è chiaramente indicato che ogni cambiamento

riguardo alla propria attività deve essere segnalato all'Ufficio AI. Comunque,

tale informazione non è stata fatta neppure durante la revisione del 2012

quando si sono incontrati presso la ditta dell'assicurato nel 2014. Anzi, in

quell'occasione, invece, ad esplicita richiesta l'assicurato ha riferito

oralmente, ma poi anche per iscritto rispondendo a uno scritto

dell'amministrazione, che non c'era stato alcun cambiamento nell'attività

svolta.

Con il ricorso l'interessato ha osservato che la

nuova società è stata acquistata per creare una nuova attività per i familiari

e soprattutto nell'ottica di cederla in futuro al figlio. Inoltre, egli non è

giurista e quindi non poteva sapere di dovere comunicare all'Ufficio AI

l'acquisto della __________, dalla quale non ha percepito alcuno stipendio né

introito, perciò non ha ritenuto di avere alcun obbligo di informare l'Ufficio

AI dell'acquisizione. Peraltro, il questionario ricevuto non contiene alcuna

domanda che potesse attirare la sua attenzione sulla necessità di fornire

questa informazione.

La scrivente Corte osserva che l'ultima decisione

che l'assicurato ha ricevuto è del 9 settembre 2015 (doc. 95), quando gli è

stato confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità.

Questa comunicazione indica chiaramente che "Ogni modifica delle condizioni personali ed

economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere

comunicata all'Ufficio Invalidità tempestivamente.".

La lista riportata nello scritto, non esaustiva,

contempla in particolare il "Cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es.

inizio o cessazione di un'attività lucrativa".

È infine specificato che in caso di mancato

adempimento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o

rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione.

Da quanto precede discende che l'assicurato era

obbligato a notificare immediatamente all'amministrazione la mutazione delle

condizioni che danno diritto alla rendita di invalidità. Spetta poi all'Ufficio

AI stabilire se queste modifiche abbiano influsso o no sulla sua capacità di

guadagno.

È evidente che, in specie, l'acquisizione di una

nuova società non poteva certo essere celata all'amministrazione, seppure, come

sostenuto dal ricorrente, non percepisse uno stipendio.

Infatti, come è emerso durante il colloquio del 16

ottobre 2018, egli si occupa dell'organizzazione, del contatto con i clienti,

della guida della zattera per lo svolgimento dei lavori. Pertanto, oltre ad

essere amministratore unico con diritto di firma individuale, il ricorrente non

poteva non segnalare all'Ufficio AI che aveva intrapreso una nuova attività,

soprattutto se nel 2014 gli è stata espressamente posta la domanda su eventuali

cambiamenti intervenuti in ambito lavorativo.

La circostanza che non fosse regolarmente

stipendiato non è un criterio per non annunciare tale variazione lavorativa,

visto che è poi compito dell'Ufficio AI determinare se questa modifica possa incidere

sul suo diritto alla rendita.

Nemmeno può venirgli in aiuto l'affermazione secondo

cui erano la moglie rispettivamente una sua impiegata a compilare ogni volta i formulari

inviatigli dall'amministrazione ad ogni revisione, visto che egli ha comunque

controfirmato detti documenti e, quindi, si è legalmente assunto la

responsabilità del contenuto.

Anche qualora si volesse ammettere che le indicazioni fornite sono

opera di una terza persona che ha compilato i formulari di revisione periodica,

il rappresentato deve sopportare le conseguenze dell'agire del rappresentante

(STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019).

In sostanza, l'Ufficio AI non era a conoscenza di

questo importante cambiamento della situazione economica e lavorativa

dell'assicurato, ma l'ha scoperto soltanto otto anni dopo in occasione della

revisione d'ufficio avviata nel 2018, quando ha effettuato autonomamente un controllo

sull'assicurato.

2.10

Stante quanto esposto, non si

può certo desumere il rispetto dell'obbligo di informare previsto dall'art. 77

OAI relativo a ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al

guadagno o al lavoro. Ne discende che l'interessato deve sopportare le

conseguenze delle sue omissioni.

Da una parte, quindi, v'è la messa in atto della

retroattività della misura della soppressione della rendita dalla data

in cui avvenne la modifica determinante in applicazione dell'art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI, visto che il ricorrente ha violato l'obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall'art. 77 OAI; l'Ufficio AI ha fatto risalire questo momento

al 2014, quando durante l'incontro avuto nell'ambito della revisione periodica

l'assicurato non gli ha segnalato il cambiamento malgrado ne abbia avuto la

possibilità.

Dall'altra parte, v'è da considerare, come ha fatto notare il TCA

alle parti durante la fase istruttoria (docc. VII e IX), che agli atti v'è la

notifica di tassazione IC 2010 emessa il 29 febbraio 2012 (doc. 77 pagg. 240 e

241), nella quale l'autorità fiscale ha modificato alcune voci.

Infatti, per giustificare le mutazioni ai dati dichiarati dal

ricorrente e da sua moglie, alla posta n. 14.3 l'Ufficio di tassazione indica

che si tratta di un'aggiunta degli interessi passivi pagati nel 2010 per il

debito relativo all'acquisto delle azioni della __________; la posta n. 26.1 si

riferisce al valore imponibile delle azioni rettificato secondo il loro valore

fiscale non solo per le azioni della __________, ma anche per le 100 azioni

effettivamente possedute al 31 dicembre 2010 della __________; infine, la posta

n. 31.1 concerne il debito al 31 dicembre 2010 dell'assicurato verso __________

per l'acquisto delle azioni della predetta società il 30 giugno 2010.

Ricevuti questi ed altri documenti da parte dell'assicurato, il 18

aprile 2013 (doc. 78) l'amministrazione ha chiesto all'assicurato di produrre

copia dei bilanci e dei conti economici della società __________ come pure

delle dichiarazioni fiscali. Nulla è stato invece detto rispettivamente

accertato da parte dell'Ufficio AI sull'esistenza della __________ comprata nel

giugno 2010.

Interpellata al riguardo pendente causa, l'amministrazione ha

riconosciuto di non avere approfondito le informazioni risultanti dalla citata

notifica di tassazione con riferimento all'acquisizione della nuova società.

Con il suo scritto del 27 febbraio 2020 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha rettificato

la sua iniziale richiesta di rimborso di Fr. 66'992.- e l'ha portata a Fr.

12'990.-, corrispondente alle prestazioni versate l'anno prima dell'emanazione

della decisione di restituzione.

Il ricorrente è concorde con questa soluzione (doc. X).

2.11

La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra

Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47

vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un

termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,

pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né

sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se

la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire

le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19

marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del

29.

gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine

annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4.

pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di

precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a

prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine

annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12.

[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene

salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119

V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo un principio posto

dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di

regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato

versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare

il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di

restituzione (DTF 110 V 306; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011).

In virtù di quanto precede, il TCA evidenzia

che dal momento in cui l'amministrazione ha saputo che il ricorrente aveva

comprato e lavorava per un'altra società (16 ottobre 2018) a quando ha potuto

emanare la decisione di restituzione qui contestata (25 febbraio 2019), senza

alcun dubbio l'anno di perenzione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA non era

ancora trascorso e quindi la pretesa dell'amministrazione è tempestiva.

Tuttavia, essa di deve limitare a chiedere la restituzione delle

prestazioni erogate all'assicurato per l'anno precedente la decisione di

restituzione, non potendo infatti più pretendere il rimborso delle prestazioni versate

nei cinque anni successivi al momento in cui avrebbe dovuto accorgersi della

nuova situazione lavorativa del ricorrente (gennaio 2013), essendo tale pretesa

perenta giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA.

2.12

Stanti le considerazioni

esposte, la decisione del 15 febbraio 2019 relativa alla soppressione del

diritto alla mezza rendita del ricorrente deve essere confermata, mentre la

decisione di restituzione del 25 febbraio 2019 deve essere riformata, nel senso

che il ricorrente rimborserà l'ammontare di Fr. 12'990.- come indicato

dall'Ufficio AI nel suo scritto del 27 febbraio 2020.

Parzialmente vincente in causa, all'assicurato vanno attribuite

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno

poste a carico del ricorrente in ragione di Fr. 250.- e per la restante parte a

carico dell'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 32.2019.58

portante contro la decisione del 15 febbraio 2019 dell'Ufficio AI di

soppressione della mezza rendita di invalidità è respinto.

2. Il ricorso 32.2019.59

formulato contro la decisione del 25 febbraio 2019 con cui l'Ufficio AI ha

chiesto la restituzione dell'importo di Fr. 66'992.- relativo alle prestazioni

versate al ricorrente dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2019 è accolto

e la decisione impugnata deve essere riformata come segue:

§ L'assicurato deve

restituire le prestazioni AI ricevute dal

1° marzo 2018 al 28

febbraio 2019 ammontanti a Fr. 12'990.-.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente e dell'Ufficio AI in ragione di metà ciascuno.

L'amministrazione verserà

al ricorrente l'importo di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti