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Decisione

32.2019.6

A ragione UAI, in sede di revisione, dopo temporaneo aumento ad una rendita intera, ha confermato diritto ad una mezza rendita di invalidità, come prima del peggioramento

5 dicembre 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I medici curanti rimangono a vostra completa disposizione per

ulteriori approfondimenti in merito a quanto elencato.” (Doc. 192)

Esprimendosi

a proposito del peggioramento fatto valere dall’assicurata, il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 18 ottobre 2018, ha rilevato:

" Per

riassunto medico vedi RAF del 8.10.2018 che si basa sulla esaustiva e per noi

ancora valida valutazione presso il __________ del 12.2017.

Nel decorso in data 31.8.2018 l’Ata riporta frattura scomposta del

radio distale destro che viene trattata con riduzione e osteosintesi.

Evidentemente nella fase acuta questo tipo di fratture che viene

oggigiorno riposta giustifica una IL totale per ogni tipo di attività per un

lasso di tempo di 4-8 settimane e poi in attività ritenute ergonomicamente

adeguate vi è una ripresa lavorativa che in questo caso viene ripristinata al

50% considerando le altre patologie limitanti già ampiamente valutate presso il

__________.

In definitiva quanto riportato a livello medico in fase di

audizione giustifica una inabilità lavorativa completa limitata ad un lasso di

tempo al massimo di 2 mesi per ogni attività mentre successivamente si

giustificano le limitazioni come già note dal RAF per attività ergonomicamente

adeguate e leggere.” (Doc. 198)

2.7.1 In sede ricorsuale, l’avv. RA

1 ha ancora una volta fatto valere un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata, senza tuttavia apportare documentazione medica specialistica

a comprova delle proprie allegazioni (cfr. doc. I).

Ciò

non è avvenuto neppure in corso di causa, malgrado nel ricorso sia stato

indicato che l’assicurata era in attesa di ricevere ulteriore documentazione

medica atta a suffragare le proprie condizioni di salute (doc. I).

Nonostante

tali indicazioni, l’interessata non ha poi trasmesso a questo Tribunale

ulteriore documentazione medica.

Ella

ha, invece, inviato all’Ufficio AI (il quale a sua volta si è premurato di

trasmetterlo al TCA, cfr. doc. VIII/3) uno scritto, datato 29 gennaio 2019, nel

quale ha indicato quale oggetto “aggiornamento sugli interventi chirurgici”, del

seguente tenore:

" In merito

alla situazione del mio stato di salute personale, con la presente e dopo gli

ultimi incontri con i medici del 9/10 gennaio le comunico quanto segue:

- Intervento

chirurgico di asportazione ovarica del 5.3.2019:

Nelle date citate, dopo il colloquio

con il dr. __________ (ginecologo) che a sua volta ha sentito i pareri

dell’oncologo dr. __________, si è deciso di praticare un intervento di

asportazione di tutto l’apparato riproduttivo, in modo da diminuire i fattori

di rischio recidivo del tumore, che con le attuali terapie risulta ancora

troppo elevato.

I tempi di riabilitazione

post-intervento sono quantificabili in ca. 8 settimane, prima di potere

riprendere una minima attività.

Purtroppo l’intensificazione della

cura con iniezioni che era stata praticata debilita troppo il fisico e non dà i

risultati sperati.

I medici curanti rimangono a vostra completa disposizione per

ulteriori approfondimenti in merito a quanto elencato.” (Doc. VIII/2)

Nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha considerato che

l’assicurata “ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti

della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in

sede di ricorso – eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica,

a sostegno delle proprie argomentazioni” (doc. VIII).

2.7.2. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7.3. Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non ha motivo per dubitare - per lo meno fino al momento dell’emanazione

della decisione impugnata, del 19 novembre 2018, data che delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - delle dettagliate,

approfondite e motivate conclusioni dei periti del __________, poi avallate dal

dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR del 2 luglio 2018 e nelle

successive annotazioni del 18 ottobre 2018 (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto

2018).

In maniera chiara,

motivata e condivisibile, gli specialisti del __________ hanno riscontrato uno

stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla precedente perizia

pluridisciplinare del __________ del 2012 per quanto concerne gli aspetti

neurologico, reumatologico e psichiatrico, mentre hanno confermato il

sopraggiungere di un peggioramento dal profilo oncologico, per il quale hanno

riconosciuto una totale inabilità lavorativa dal mese di febbraio 2016 al mese

di giugno 2016. Dopo tale data, tuttavia, essi hanno concluso che “la malattia

oncologica e le terapie specialistiche non hanno a tutt’oggi direttamente un

influsso significativo sulla capacità lavorativa dell’assicurata” (cfr. doc.

171, pag. 35).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da queste conclusioni le quali, del resto, non sono state smentite

da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti.

Va

qui ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

L’assicurata non ha,

infatti, prodotto né in sede ricorsuale, né in corso di causa, della

documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione il

valore probatorio della approfondita valutazione peritale pluridisciplinare del

__________, fornendo elementi oggettivi, diagnostici o clinici, giustificanti

una diversa conclusione.

Quanto

al solo asserito peggioramento delle proprie condizioni di salute, fatto valere

dall’assicurata nello scritto del 23 gennaio 2019 (cfr. doc. VIII/2), questo

Tribunale rileva che - al di là del fatto che non è stato comprovato da

adeguata refertazione medico-specialistica a supporto di quanto comunicato, in

contrasto con il dovere processuale di collaborazione delle parti – si tratta,

in ogni caso, di aspetti medici successivi al momento di emanazione della

decisione qui impugnata (del 19 novembre 2018) e che dovranno quindi, se del

caso, essere fatti valere nell’ambito di una nuova procedura di revisione del

diritto a prestazioni.

Pertanto, sulla base delle

pienamente probanti valutazioni del __________, confermate dal SMR, occorre

concludere che l’assicurata, dal profilo medico, per lo meno sino

all’emanazione della decisione impugnata, sia stata totalmente inabile al

lavoro, dal mese di dicembre 2006, nella precedente attività, ma conservi,

eccezion fatta per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2016 e il mese

di giugno 2016 durante il quale è stata totalmente inabile al lavoro, una

capacità lavorativa del 50%, a partire dal mese di giugno 2008, in attività

adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.8. Stante

la situazione invariata rispetto alla precedente perizia __________ del 2012 - fatta

eccezione per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2016 e il mese di

giugno 2016 di totale inabilità lavorativa anche in attività adeguate, con

conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità - e confermata la

ripartizione 80% per l’attività salariata e 20% per l’attività di casalinga, va

conseguentemente pure confermato il diritto per l’assicurata di continuare a

beneficiare, dopo un temporaneo aumento ad una rendita intera dal 1° maggio

2016 (tre mesi dopo il peggioramento) al 30 settembre 2016 (tre mesi dopo il

constatato miglioramento), di una mezza rendita di invalidità, come prima del

peggioramento intervenuto a seguito della malattia oncologica.

A

fronte, infatti, di una identica situazione valetudinaria (con la sola

eccezione di cui si è ampiamente riferito) rispetto a quella presente al

momento della precedente decisione del 22 gennaio 2013, cresciuta incontestata

in giudicato, non vi è ragione per giungere (dopo il riconoscimento di una

rendita intera di invalidità limitata dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2016)

ad un diverso risultato in merito al grado di invalidità della stessa (cfr.

Considerandi

consid. 2.5.), come vorrebbe invece il patrocinatore dell’assicurata.

Anche

tenendo conto di un reddito da valido al 100% alla luce delle nuove norme in

vigore dal 2018 per quanto concerne le attività domestiche, come verrà

illustrato qui di seguito, il risultato finale non cambia (cfr. consid. 2.10.-2.12.).

Come

visto, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e

27bis OAI (cfr. consid. 2.2.-2.3.).

Ai

sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27.

cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiose s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo

l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati

che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche

mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art.

27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è

disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito

che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per

l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni

dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete

rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al

capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La

disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al

cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita

correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017,

concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un

anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in

vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era

insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado

d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il

diritto a una rendita.

Va

qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467

consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la

questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,

di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del

22.

luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre

con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime

richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018.”

2.9

Grado d’invalidità per la

parte lucrativa

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

L’amministrazione

ha considerato, quale reddito da valido conseguibile dall’interessata nella

precedente professione di venditrice, l’importo di fr. 57’057 (dato

quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme in vigore dal 2018, cfr.

consid. 2.3.).

Il

legale dell’interessata ha contestato tale reddito, ritenendo che lo stesso

debba essere aumentato per tenere conto del gap salariale, prendendo quale

riferimento il settore 47 con livello di competenza 3 delle RSS, viste le

competenze di conduzione del personale svolte nel 2006-2007 dall’assicurata

(doc. I).

Questo

Tribunale non concorda con l’avv. RA 1.

Al

di là del fatto che, nella precedente decisione del 22 gennaio 2013 cresciuta

incontestato in giudicato non si era tenuto conto di alcun gap salariale, il

TCA ritiene che l’amministrazione abbia correttamente determinato il reddito da

valido, conformemente alle chiare indicazioni fornite al riguardo dal

precedente datore di lavoro dell’interessata.

Quest’ultimo,

difatti, a precisa domanda dell’UAI (cfr. doc. 177), con risposta del 5 aprile

2018.

ha indicato che “senza il danno alla salute e nella funzione di

caporeparto retail, lo stipendio approssimativo mensile lordo al 100% della

signora Ruberto ad oggi ammonterebbe a CHF 4'389.-- per 13 mensilità” (cfr.

doc. 179).

Quanto

all’esistenza di un presunto gap salariale, fatto valere dal patrocinatore

dell’assicurata già in sede di osservazioni e poi ribadito nel ricorso, il TCA

concorda con le considerazioni espresse dal funzionario incaricato

nell’annotazione del 17 ottobre 2018, con le quali ha dimostrato come “il

salario indicato dal datore di lavoro appare maggiore ed in favore

dell’assicurata, non si riscontra quindi la necessità né di cambiarlo, né di

accordare alcun tipo di GAP” (cfr. doc. 195).

2.10

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come

appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie,

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF

9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un

importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato al tempo

lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 53’793 per l'intero anno (fr.

4’482.75 x 12).

Aggiornato al 2015 si

ottiene un reddito di fr. 54'191 e per il 2016 di fr. 54'355.67 (cfr. Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 5% per attività

leggere.

Il

legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale deduzione percentuale,

chiedendo che venga innalzata al 15% per tenere conto “delle importanti

limitazioni funzionali, che limitano in maniera significativa l’accesso al

mercato del lavoro ancorché ipotetico ed equilibrato, posto come anche nella

misura della capacità lavorativa accertata (contestata) vi siano delle

limitazioni residue (10%), le attività esigibili siano solo reperibili in contesto

leggero (10%, con percentuale complessiva ponderata dei due fattori del 15%),

vi siano numerose affezioni asseritamente senza influsso sulla capacità

lavorativa che vanno in ogni caso considerate, non da ultimo quelle oncologiche

(5%) e da anni la signora Ruberto è esclusa dal mondo del lavoro (5%)” (cfr.

doc. I).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.

Il

TCA, ritiene infatti che, mediante la riduzione in questione, l'amministrazione

abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute

di cui è affetta l'assicurata.

In

particolare, va sottolineato che i motivi addotti dal legale – le importanti

limitazioni funzionali, le affezioni oncologiche e l’esclusione dal mondo del

lavoro da lungo tempo (doc. I) – non sono tali da giustificare una riduzione

percentuale maggiore rispetto a quella applicata dall’amministrazione.

Nonostante

quanto preteso dall’avv. RA 1, dalla perizia __________ emerge che

l’assicurata, nonostante le proprie limitazioni, potrebbe mettere a frutto la

propria capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate, che non

prevedano l’utilizzo del braccio destro.

In

tali evenienze, la giurisprudenza federale ha già più volte confermato che

esiste un sufficiente ventaglio di attività realistiche, reperibili sul mercato

equilibrato del lavoro, ciò che preclude quindi l’applicazione di una deduzione

supplementare (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019;8C_122/2019 del 10

settembre 20198C_661_/2018 del 28 ottobre 20199C_300/2019 del 28 ottobre 2019).

Applicando

le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando

il reddito da valida al 100% di fr. 57’057 con quello da

invalida di fr. 54'355.67, ridotto del 50% (incapacità

lavorativa) a fr. 27'177.90 e poi del 5% (fattori di riduzione) a fr. 25’819,

si ottiene un grado d’invalidità del 55%, così come correttamente calcolato

dall’Ufficio AI.

2.11

Per quanto concerne l'attività

di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio AI ha tenuto conto di una percentuale di limitazioni del 50% (doc.

A1).

Il patrocinatore

dell’assicurata ha contestato la valutazione della capacità funzionale in

ambito domestico, con la motivazione che “lo scrivente non ha reperito alcuna

valida, aggiornata valutazione domiciliare” (doc. I).

Questo Tribunale - ritenuta

la sostanziale sovrapponibilità dello stato di salute dell’interessata (fatta

eccezione, come detto, per i mesi da febbraio a giugno 2016) anche per quanto

concerne lo svolgimento dei compiti domestici rispetto a quanto stabilito nella

precedente perizia __________ del 2012 posta a fondamento della decisione del 22

gennaio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, e in mancanza di elementi

concreti addotti dalla ricorrente che possano far dubitare dell’attualità di

quanto accertato dall’assistente sociale in occasione della precedente inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta in data

9.

dicembre 2010 - non vede ragioni per discostarsi dalla limitazione

complessiva del 50% valutata in precedenza dall’assistente sociale (cfr. doc. 79).

2.12

In

queste condizioni, posto che dal mese di febbraio 2016 (momento di insorgenza

del peggioramento dello stato di salute) fino al mese di giugno 2016

l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività,

compresi i lavori domestici, il suo grado di invalidità globale è stato in quel

periodo del 100%.

In

seguito, alla luce di una ritrovata capacità lavorativa del 50% in attività

adatte, da gennaio 2018, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e

mansioni casalinghe (20%), il grado d’invalidità globale è passato al 54% (0.8

x 55% + 0.2 x 50%), come correttamente calcolato dall’Ufficio AI.

Pertanto,

il ricorso va respinto e la decisione impugnata - con la quale l’Ufficio AI ha

temporaneamente aumentato la rendita spettante all’assicurata, riconoscendole

una rendita intera dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2016, poi nuovamente

ridotta ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2016 – va confermata.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti