32.2019.6
A ragione UAI, in sede di revisione, dopo temporaneo aumento ad una rendita intera, ha confermato diritto ad una mezza rendita di invalidità, come prima del peggioramento
5 dicembre 2019Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.6
cr
Lugano
5 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1973, in
precedenza attiva quale venditrice a tempo parziale, dopo essere stata sottoposta
ad una perizia pluridisciplinare da parte del __________ e ad un’inchiesta per
le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 22
gennaio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, è stata messa al beneficio
di una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2007, poi ridotta ad una
mezza rendita di invalidità (grado AI del 53%) dal 1° agosto 2008, in
applicazione del metodo misto di calcolo (cfr. doc. 127).
1.2. Nel mese di gennaio 2016
l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio (doc. 142).
In tale occasione,
l’assicurata ha segnalato un peggioramento del proprio stato di salute, a
seguito dell’insorgenza di una patologia oncologica.
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia
pluridisciplinare a cura del __________, con progetto di decisione del 3
settembre 2018 (doc. 186), poi confermato con decisione del 5 ottobre 2018,
l’Ufficio AI ha aumentato temporaneamente il diritto a prestazioni
dell’assicurata, riconoscendole una rendita intera di invalidità dal 1° maggio
2016 al 30 settembre 2016, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita di
invalidità (grado AI del 54%) dal 1° ottobre 2016 (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
gennaio 2019, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità dal mese di gennaio 2018, a tempo indeterminato.
Sostanzialmente
l’assicurata ha contestato che il proprio stato di salute possa considerarsi
sovrapponibile a quello oggetto della decisione del 22 gennaio 2013, ritenendo,
al contrario, essere intervenuto un peggioramento dello stesso perlomeno a
decorrere dal mese di agosto 2018.
Il legale ha quindi
considerato non corretta e incompleta la perizia del __________ del 5 dicembre
2017, aggiungendo che l’interessata “è in attesa di ricevere documentazione
medica atta a ulteriormente suffragare la sua posizione, documentazione che
verrà prodotta non appena in suo possesso”.
L’avv. RA 1 ha pure
criticato il calcolo economico operato dall’Ufficio AI, sia con riferimento al
reddito da valido, sia per quanto concerne il reddito da invalido.
Infine, il legale ha
indicato che l’interessata “postula altresì domanda cautelare di assistenza
giudiziaria” (doc. I).
1.4. In
data 22 gennaio 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha notificato che “la
signora RI 1 ritira la richiesta di assistenza giudiziaria formulata in sede di
ricorso” (doc. V).
1.5. Con
scritto del 25 gennaio 2019 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che l’UAI ha
“richiesto pochi giorni fa un aggiornamento dello stato di salute della signora
RI 1, ciò che rende la situazione medica dell’assicurata non stabilizzata e
nulla e priva di senso la decisione impugnata” (doc. VI).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere rilevato di non avere richiesto,
contrariamente a quanto addotto in maniera non corretta da controparte, alcun
tipo di aggiornamento medico, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di
interesse, nei considerandi in diritto (doc. VIII + 1-3).
1.7. In data 15 febbraio 2019
l’assicurata ha contestato la risposta di causa dell’amministrazione,
riconfermando quanto già indicato in sede ricorsuale (doc. X).
Tale scritto
dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XI), per conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI,
in sede di revisione, abbia assegnato all’interessata una rendita intera di
invalidità limitata, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv.
3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv.
2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività
svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con
quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere
da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag.
458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2 LAI di membri di comunità di religiose s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements
dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici
necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il
caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai
familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica,
le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso
la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un
caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4
luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa
-, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato
che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno
essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili
con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di
revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del
confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo
pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha
portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via
di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha
pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una
rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il
diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza -
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17
febbraio 2017).
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,
Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016
pag. 471 seg. (474); A.
Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.
12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato
il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la
stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso
di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15
marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355
del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di
trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA
32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582), di cui si
dirà meglio nel prosieguo (vedi infra consid. 2.8.).
Al riguardo, dal comunicato
stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo
del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…)
il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il
grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a
migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le
richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1°
dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della
relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.5. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla
aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In
una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato
che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di
fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.
181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, così come già avvenuto nella
precedente decisione del 22 gennaio 2013 cresciuta incontestata in giudicato
(cfr. doc. 127), in applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata
salariata all’80% e casalinga al 20%.
Tale ripartizione, rimasta
incontestata anche in questa sede (cfr. doc. I), può essere confermata dal TCA,
senza necessità di ulteriori approfondimenti.
2.7. Per quanto concerne l’aspetto
medico, nella precedente decisione del 22 gennaio 2013, cresciuta incontestata
in giudicato, l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera di
invalidità dal 1° dicembre 2007, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità
dal 1° agosto 2008 (cfr. doc. 127), ritenuta
un’esigibilità lavorativa del 50% nello svolgimento di attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, come valutato dai periti del __________
nella perizia pluridisciplinare del 3 settembre 2012 (cfr. doc. 116).
Al
fine di verificare l’evoluzione dello stato di salute, l’Ufficio AI, in sede di
revisione, ha ordinato una nuova valutazione peritale pluridisciplinare __________.
Dal referto peritale del 5 dicembre 2017 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne: neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
psichiatrica (dr. __________) e oncologica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, i periti del __________ hanno riscontrato, dal
profilo neurologico-reumatologico-psichiatrico, l’esistenza di una situazione
invariata rispetto alla precedente valutazione peritale pluridisciplinare
del __________ del 2012, mentre hanno potuto constatare un peggioramento
transitorio con riferimento alla patologia oncologica, comprendente il
periodo da febbraio a giugno 2016 (corrispondente alla fase
post-operatoria e di sottoposizione a radioterapia) (cfr. doc. 171, corsivo
della redattrice).
Esprimendosi
a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno
considerato l’assicurata globalmente totalmente inabile al lavoro nella
precedente attività di venditrice e cassiera a decorrere dal mese di dicembre
2006 (cfr. doc. 171 pag. 31).
Nello
svolgimento di attività rispettose delle sue limitazioni funzionali, gli
specialisti del __________ hanno concluso che l’interessata presenti una
capacità lavorativa del 50% dal mese di giugno 2008, con l’eccezione del
periodo compreso fra febbraio e giugno 2016, nel quale ella è stata totalmente
inabile al lavoro a causa della patologia oncologica (cfr. doc. 171 pag. 34).
In
sede di osservazioni contro il progetto di assegnazione di una rendita intera
limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 2016 e il 30 settembre 2016,
poi nuovamente ridotta a mezza rendita dal 1° ottobre 2016 (cfr. doc. 186),
l’avv. RA 1 ha fatto valere un peggioramento dello stato di salute
dell’interessata, comprovato da alcuni referti medici e da uno scritto
dell’assicurata stessa.
Il
dr. __________, con referto del 5 ottobre 2018, ha certificato “un
peggioramento della problematica all’arto superiore destro dovuto ad una
frattura del radio distale destro extraarticolare dislocata che ha necessitato
di riduzione ed osteosintesi (31.8.2018)” (cfr. certificato medico allegato al
doc. 189).
L’intervento
in questione è stato comprovato attraverso il referto del 18 settembre 2018
dell’Ospedale __________ di __________, dove l’assicurata è rimasta degente dal
31 agosto 2018 al 2 settembre 2018, dal quale risulta che in data 31 agosto
2018 l’interessata è stata sottoposta a riduzione e osteosintesi del radio
distale destro (cfr. referto allegato al doc. 189).
L’assicurata, dal canto suo, con scritto del 9 ottobre 2018, ha
comunicato all’UAI quanto segue:
" In merito
alla situazione del mio stato di salute personale, con la presente e dopo gli
ultimi responsi medici le comunico quanto segue:
- Frattura
braccio destro 31.8.2018:
purtroppo in data citata a causa di
una caduta in ambiente domestico, mi sono procurata una frattura al braccio
destro, così come elencato nel referto medico già in vostro possesso. Si tratta
dell’arto già interessato dalla menomazione al nervo sopravvenuta e per la
quale sono attualmente inabile al lavoro.
- Variazione
e intensificazione della cura oncologica:
dopo gli ultimi controlli
medico-oncologici della scorsa settimana presso il dr. __________ è stata
decisa un’intensificazione della cura preventiva chemioterapica con iniezioni,
in quanto quella attuale a base di pillole non sta dando i risultati sperati.
- Aspetti
psicologici:
la situazione di insicurezza sulla
riuscita delle cure e la caduta che ha nuovamente portato dolore supplementare
alla situazione già precaria, hanno avuto un influsso anche sugli aspetti
psicologici e sul sonno.
Durante l’ultima visita il dr. __________
ha deciso di aumentare i tranquillanti in modo da permettere una migliore
gestione di questa fase.
Malgrado ciò è chiaro che questo porta
ad una minore autonomia personale.
Fatti
I medici curanti rimangono a vostra completa disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito a quanto elencato.” (Doc. 192)
Esprimendosi
a proposito del peggioramento fatto valere dall’assicurata, il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 18 ottobre 2018, ha rilevato:
" Per
riassunto medico vedi RAF del 8.10.2018 che si basa sulla esaustiva e per noi
ancora valida valutazione presso il __________ del 12.2017.
Nel decorso in data 31.8.2018 l’Ata riporta frattura scomposta del
radio distale destro che viene trattata con riduzione e osteosintesi.
Evidentemente nella fase acuta questo tipo di fratture che viene
oggigiorno riposta giustifica una IL totale per ogni tipo di attività per un
lasso di tempo di 4-8 settimane e poi in attività ritenute ergonomicamente
adeguate vi è una ripresa lavorativa che in questo caso viene ripristinata al
50% considerando le altre patologie limitanti già ampiamente valutate presso il
__________.
In definitiva quanto riportato a livello medico in fase di
audizione giustifica una inabilità lavorativa completa limitata ad un lasso di
tempo al massimo di 2 mesi per ogni attività mentre successivamente si
giustificano le limitazioni come già note dal RAF per attività ergonomicamente
adeguate e leggere.” (Doc. 198)
2.7.1 In sede ricorsuale, l’avv. RA
1 ha ancora una volta fatto valere un peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessata, senza tuttavia apportare documentazione medica specialistica
a comprova delle proprie allegazioni (cfr. doc. I).
Ciò
non è avvenuto neppure in corso di causa, malgrado nel ricorso sia stato
indicato che l’assicurata era in attesa di ricevere ulteriore documentazione
medica atta a suffragare le proprie condizioni di salute (doc. I).
Nonostante
tali indicazioni, l’interessata non ha poi trasmesso a questo Tribunale
ulteriore documentazione medica.
Ella
ha, invece, inviato all’Ufficio AI (il quale a sua volta si è premurato di
trasmetterlo al TCA, cfr. doc. VIII/3) uno scritto, datato 29 gennaio 2019, nel
quale ha indicato quale oggetto “aggiornamento sugli interventi chirurgici”, del
seguente tenore:
" In merito
alla situazione del mio stato di salute personale, con la presente e dopo gli
ultimi incontri con i medici del 9/10 gennaio le comunico quanto segue:
- Intervento
chirurgico di asportazione ovarica del 5.3.2019:
Nelle date citate, dopo il colloquio
con il dr. __________ (ginecologo) che a sua volta ha sentito i pareri
dell’oncologo dr. __________, si è deciso di praticare un intervento di
asportazione di tutto l’apparato riproduttivo, in modo da diminuire i fattori
di rischio recidivo del tumore, che con le attuali terapie risulta ancora
troppo elevato.
I tempi di riabilitazione
post-intervento sono quantificabili in ca. 8 settimane, prima di potere
riprendere una minima attività.
Purtroppo l’intensificazione della
cura con iniezioni che era stata praticata debilita troppo il fisico e non dà i
risultati sperati.
I medici curanti rimangono a vostra completa disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito a quanto elencato.” (Doc. VIII/2)
Nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha considerato che
l’assicurata “ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti
della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in
sede di ricorso – eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica,
a sostegno delle proprie argomentazioni” (doc. VIII).
2.7.2. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7.3. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA non ha motivo per dubitare - per lo meno fino al momento dell’emanazione
della decisione impugnata, del 19 novembre 2018, data che delimita il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - delle dettagliate,
approfondite e motivate conclusioni dei periti del __________, poi avallate dal
dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR del 2 luglio 2018 e nelle
successive annotazioni del 18 ottobre 2018 (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto
2018).
In maniera chiara,
motivata e condivisibile, gli specialisti del __________ hanno riscontrato uno
stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla precedente perizia
pluridisciplinare del __________ del 2012 per quanto concerne gli aspetti
neurologico, reumatologico e psichiatrico, mentre hanno confermato il
sopraggiungere di un peggioramento dal profilo oncologico, per il quale hanno
riconosciuto una totale inabilità lavorativa dal mese di febbraio 2016 al mese
di giugno 2016. Dopo tale data, tuttavia, essi hanno concluso che “la malattia
oncologica e le terapie specialistiche non hanno a tutt’oggi direttamente un
influsso significativo sulla capacità lavorativa dell’assicurata” (cfr. doc.
171, pag. 35).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da queste conclusioni le quali, del resto, non sono state smentite
da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti.
Va
qui ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
L’assicurata non ha,
infatti, prodotto né in sede ricorsuale, né in corso di causa, della
documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione il
valore probatorio della approfondita valutazione peritale pluridisciplinare del
__________, fornendo elementi oggettivi, diagnostici o clinici, giustificanti
una diversa conclusione.
Quanto
al solo asserito peggioramento delle proprie condizioni di salute, fatto valere
dall’assicurata nello scritto del 23 gennaio 2019 (cfr. doc. VIII/2), questo
Tribunale rileva che - al di là del fatto che non è stato comprovato da
adeguata refertazione medico-specialistica a supporto di quanto comunicato, in
contrasto con il dovere processuale di collaborazione delle parti – si tratta,
in ogni caso, di aspetti medici successivi al momento di emanazione della
decisione qui impugnata (del 19 novembre 2018) e che dovranno quindi, se del
caso, essere fatti valere nell’ambito di una nuova procedura di revisione del
diritto a prestazioni.
Pertanto, sulla base delle
pienamente probanti valutazioni del __________, confermate dal SMR, occorre
concludere che l’assicurata, dal profilo medico, per lo meno sino
all’emanazione della decisione impugnata, sia stata totalmente inabile al
lavoro, dal mese di dicembre 2006, nella precedente attività, ma conservi,
eccezion fatta per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2016 e il mese
di giugno 2016 durante il quale è stata totalmente inabile al lavoro, una
capacità lavorativa del 50%, a partire dal mese di giugno 2008, in attività
adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
2.8. Stante
la situazione invariata rispetto alla precedente perizia __________ del 2012 - fatta
eccezione per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2016 e il mese di
giugno 2016 di totale inabilità lavorativa anche in attività adeguate, con
conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità - e confermata la
ripartizione 80% per l’attività salariata e 20% per l’attività di casalinga, va
conseguentemente pure confermato il diritto per l’assicurata di continuare a
beneficiare, dopo un temporaneo aumento ad una rendita intera dal 1° maggio
2016 (tre mesi dopo il peggioramento) al 30 settembre 2016 (tre mesi dopo il
constatato miglioramento), di una mezza rendita di invalidità, come prima del
peggioramento intervenuto a seguito della malattia oncologica.
A
fronte, infatti, di una identica situazione valetudinaria (con la sola
eccezione di cui si è ampiamente riferito) rispetto a quella presente al
momento della precedente decisione del 22 gennaio 2013, cresciuta incontestata
in giudicato, non vi è ragione per giungere (dopo il riconoscimento di una
rendita intera di invalidità limitata dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2016)
ad un diverso risultato in merito al grado di invalidità della stessa (cfr.
Considerandi
consid. 2.5.), come vorrebbe invece il patrocinatore dell’assicurata.
Anche
tenendo conto di un reddito da valido al 100% alla luce delle nuove norme in
vigore dal 2018 per quanto concerne le attività domestiche, come verrà
illustrato qui di seguito, il risultato finale non cambia (cfr. consid. 2.10.-2.12.).
Come
visto, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e
27bis OAI (cfr. consid. 2.2.-2.3.).
Ai
sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.
27.
cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di
membri di comunità religiose s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Secondo
l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati
che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche
mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i
seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
(lett. b).
L’art.
27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è
disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito
che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per
l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni
dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete
rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al
capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La
disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al
cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita
correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017,
concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un
anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della
rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente
modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in
vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era
insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado
d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il
diritto a una rendita.
Va
qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del
22.
luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Inoltre
con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime
richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il
diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio
modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con
effetto dal 1° gennaio 2018.”
2.9
Grado d’invalidità per la
parte lucrativa
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
L’amministrazione
ha considerato, quale reddito da valido conseguibile dall’interessata nella
precedente professione di venditrice, l’importo di fr. 57’057 (dato
quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme in vigore dal 2018, cfr.
consid. 2.3.).
Il
legale dell’interessata ha contestato tale reddito, ritenendo che lo stesso
debba essere aumentato per tenere conto del gap salariale, prendendo quale
riferimento il settore 47 con livello di competenza 3 delle RSS, viste le
competenze di conduzione del personale svolte nel 2006-2007 dall’assicurata
(doc. I).
Questo
Tribunale non concorda con l’avv. RA 1.
Al
di là del fatto che, nella precedente decisione del 22 gennaio 2013 cresciuta
incontestato in giudicato non si era tenuto conto di alcun gap salariale, il
TCA ritiene che l’amministrazione abbia correttamente determinato il reddito da
valido, conformemente alle chiare indicazioni fornite al riguardo dal
precedente datore di lavoro dell’interessata.
Quest’ultimo,
difatti, a precisa domanda dell’UAI (cfr. doc. 177), con risposta del 5 aprile
2018.
ha indicato che “senza il danno alla salute e nella funzione di
caporeparto retail, lo stipendio approssimativo mensile lordo al 100% della
signora Ruberto ad oggi ammonterebbe a CHF 4'389.-- per 13 mensilità” (cfr.
doc. 179).
Quanto
all’esistenza di un presunto gap salariale, fatto valere dal patrocinatore
dell’assicurata già in sede di osservazioni e poi ribadito nel ricorso, il TCA
concorda con le considerazioni espresse dal funzionario incaricato
nell’annotazione del 17 ottobre 2018, con le quali ha dimostrato come “il
salario indicato dal datore di lavoro appare maggiore ed in favore
dell’assicurata, non si riscontra quindi la necessità né di cambiarlo, né di
accordare alcun tipo di GAP” (cfr. doc. 195).
2.10
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come
appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie,
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività
semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF
9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un
importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato al tempo
lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 53’793 per l'intero anno (fr.
4’482.75 x 12).
Aggiornato al 2015 si
ottiene un reddito di fr. 54'191 e per il 2016 di fr. 54'355.67 (cfr. Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 5% per attività
leggere.
Il
legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale deduzione percentuale,
chiedendo che venga innalzata al 15% per tenere conto “delle importanti
limitazioni funzionali, che limitano in maniera significativa l’accesso al
mercato del lavoro ancorché ipotetico ed equilibrato, posto come anche nella
misura della capacità lavorativa accertata (contestata) vi siano delle
limitazioni residue (10%), le attività esigibili siano solo reperibili in contesto
leggero (10%, con percentuale complessiva ponderata dei due fattori del 15%),
vi siano numerose affezioni asseritamente senza influsso sulla capacità
lavorativa che vanno in ogni caso considerate, non da ultimo quelle oncologiche
(5%) e da anni la signora Ruberto è esclusa dal mondo del lavoro (5%)” (cfr.
doc. I).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.
) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.
Il
TCA, ritiene infatti che, mediante la riduzione in questione, l'amministrazione
abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute
di cui è affetta l'assicurata.
In
particolare, va sottolineato che i motivi addotti dal legale – le importanti
limitazioni funzionali, le affezioni oncologiche e l’esclusione dal mondo del
lavoro da lungo tempo (doc. I) – non sono tali da giustificare una riduzione
percentuale maggiore rispetto a quella applicata dall’amministrazione.
Nonostante
quanto preteso dall’avv. RA 1, dalla perizia __________ emerge che
l’assicurata, nonostante le proprie limitazioni, potrebbe mettere a frutto la
propria capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate, che non
prevedano l’utilizzo del braccio destro.
In
tali evenienze, la giurisprudenza federale ha già più volte confermato che
esiste un sufficiente ventaglio di attività realistiche, reperibili sul mercato
equilibrato del lavoro, ciò che preclude quindi l’applicazione di una deduzione
supplementare (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019;8C_122/2019 del 10
settembre 20198C_661_/2018 del 28 ottobre 20199C_300/2019 del 28 ottobre 2019).
Applicando
le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando
il reddito da valida al 100% di fr. 57’057 con quello da
invalida di fr. 54'355.67, ridotto del 50% (incapacità
lavorativa) a fr. 27'177.90 e poi del 5% (fattori di riduzione) a fr. 25’819,
si ottiene un grado d’invalidità del 55%, così come correttamente calcolato
dall’Ufficio AI.
2.11
Per quanto concerne l'attività
di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio AI ha tenuto conto di una percentuale di limitazioni del 50% (doc.
A1).
Il patrocinatore
dell’assicurata ha contestato la valutazione della capacità funzionale in
ambito domestico, con la motivazione che “lo scrivente non ha reperito alcuna
valida, aggiornata valutazione domiciliare” (doc. I).
Questo Tribunale - ritenuta
la sostanziale sovrapponibilità dello stato di salute dell’interessata (fatta
eccezione, come detto, per i mesi da febbraio a giugno 2016) anche per quanto
concerne lo svolgimento dei compiti domestici rispetto a quanto stabilito nella
precedente perizia __________ del 2012 posta a fondamento della decisione del 22
gennaio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, e in mancanza di elementi
concreti addotti dalla ricorrente che possano far dubitare dell’attualità di
quanto accertato dall’assistente sociale in occasione della precedente inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta in data
9.
dicembre 2010 - non vede ragioni per discostarsi dalla limitazione
complessiva del 50% valutata in precedenza dall’assistente sociale (cfr. doc. 79).
2.12
In
queste condizioni, posto che dal mese di febbraio 2016 (momento di insorgenza
del peggioramento dello stato di salute) fino al mese di giugno 2016
l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività,
compresi i lavori domestici, il suo grado di invalidità globale è stato in quel
periodo del 100%.
In
seguito, alla luce di una ritrovata capacità lavorativa del 50% in attività
adatte, da gennaio 2018, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e
mansioni casalinghe (20%), il grado d’invalidità globale è passato al 54% (0.8
x 55% + 0.2 x 50%), come correttamente calcolato dall’Ufficio AI.
Pertanto,
il ricorso va respinto e la decisione impugnata - con la quale l’Ufficio AI ha
temporaneamente aumentato la rendita spettante all’assicurata, riconoscendole
una rendita intera dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2016, poi nuovamente
ridotta ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2016 – va confermata.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti