Lexipedia

Decisione

32.2019.60

Attribuzione di rendita temporanea.Dalla perizia reumatologica è emerso che l'ass.può continuare al 100% la sua attività come infermiera ma in attività più leggere, perciò mantiene la sua capacità di guadagno e non c'è una perdita economica dovuta al danno alla salute.Ciò anche per attività adeguate

3 marzo 2020Italiano36 min

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.60

TB

Lugano

3 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Dopo un primo rifiuto nel

2004 (doc. 48), con decisione del 2012 (doc. 93) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha attribuito a RI 1, 1978, infermiera, una rendita intera (grado

100%) dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2011 a seguito dell'infortunio del 2008

alla spalla destra.

1.2. Nel luglio 2017 (doc. 103) l'assicurata

ha inoltrato una nuova domanda di rendita lamentando di non riuscire più a

svolgere determinate attività come infermiera indipendente (doc. 117).

Il Servizio Medico Regionale ha disposto una perizia reumatologica

(doc. 121) e il 29 marzo 2018 (doc. 138) ha reso il suo rapporto finale dopo

avere preso atto del referto peritale del 17 gennaio 2018 (doc. 128), che ha

ritenuto l'assicurata abile al 60% come infermiera a domicilio e al 100% in

attività adatte.

1.3. Visti il rapporto del 7

settembre 2018 (doc. 151) d'inchiesta per l'attività professionale indipendente,

il successivo parere del consulente in integrazione professionale (doc. 154) e

il nuovo rapporto SMR del 5 febbraio 2019 (doc. 162) che si è pronunciato sui

nuovi referti medici prodotti dall'assicurata con le osservazioni, con

decisione del 25 febbraio 2019 (doc. A1), preavvisata con progetto del 6

dicembre 2018 (doc.156), l'Ufficio assicurazione invalidità le ha attribuito

una rendita temporanea intera dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, con

versamento dal 1° gennaio 2018 (sei mesi dopo la richiesta, art. 29 LAI).

Vista l'inabilità lavorativa del 40% come infermiera a domicilio,

ma l'abilità del 100% in attività adatte al suo stato di salute, l'Ufficio AI

ha ritenuto che, per ridurre al minimo il discapito economico, dal 16 gennaio

2018 l'assicurata poteva sfruttare le sue conoscenze professionali apprese

continuando a svolgere l'attività di infermiera in altri settori fisicamente

più leggeri (infermiera in diabetologia, igienista), senza perdita economica.

1.4. Il 20 marzo 2019 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di riconoscerle un grado di invalidità (recte:

incapacità lavorativa) maggiore non solo nella sua professione abituale di

infermiera a domicilio, ma anche in qualsiasi ambito lavorativo. A suo dire, l'Ufficio

AI non avrebbe approfondito a sufficienza il suo stato, avendola peritata

soltanto dal profilo reumatologico, ma non avendo tenuto conto della rara patologia

diabetica (Mody 4) e delle sue complicanze, che va considerata invalidante

visto che le provoca sia problemi alla vista sia a livello muscolo scheletrico:

tenosinovite stenosante bilaterale alle mani, maculopatia diabetica trattata

con regolari infiltrazioni oculari che creano annebbiamento della vista,

distorsione delle immagini, difficoltà nella lettura, fotofobia, scotomi,

miodesopsia.

Inoltre, il suggerimento di sfruttare le sue conoscenze

professionali in lavori più leggeri che non necessitino dell'utilizzo fine

delle mani non sarebbe realizzabile, poiché i posti di lavoro sono molto rari e

comunque richiedono una specializzazione che, stante la prognosi sfavorevole

della maculopatia di cui è affetta, anche cambiando lavoro queste difficoltà ci

sarebbero sempre e quindi non sarebbe possibile, oltre che ad avere poco senso,

darvi seguito.

1.5. Il 15 aprile 2019 (doc. IV) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, avendo

valutato l'aspetto medico della residua capacità lavorativa dell'assicurata

fondandosi sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia del dr. med. __________,

valutazione avallata anche dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale.

Secondo l'amministrazione, la ricorrente non ha comprovato con elementi

oggettivi di natura medica le proprie argomentazioni, visto che le prove

apportate erano già agli atti e quindi sono state debitamente vagliate dall'SMR.

Pertanto, i documenti prodotti con il ricorso non sono atti a ritenere in

maniera convincente e oggettivabile che la capacità lavorativa dell'assicurata

è peggiore di quella accertata e che quindi giustifichino di indagare

ulteriormente, dal profilo medico, le sue condizioni di salute. Un dissenso

puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica operata dall'Ufficio

AI non è infatti sufficiente per contrastare le conclusioni secondo cui dal 16

gennaio 2018 la ricorrente risulta abile al 60% come infermiera a domicilio e

al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali stabiliti dal

perito.

Anche se non si considera, dal lato economico, l'attività come

infermiera in diabetologia e igienista come adeguata, l'assicurata risulta

comunque abile al 100% in attività adeguate e dal calcolo effettuato (doc. 149)

discende un grado di invalidità del 25%, con conseguente rifiuto del diritto a

una rendita.

1.6. La ricorrente ha osservato il

30 ottobre 2019 (doc. VI) di avere avuto un peggioramento della vista all'occhio

destro dovuto all'edema maculare diabetico, patologia già in trattamento per l'occhio

sinistro, e di continuare con specifiche iniezioni in entrambi gli occhi, così

come attestato dal certificato allegato.

1.7. Trattandosi di documentazione

medica che si riferisce a un periodo posteriore alla decisione impugnata (doc.

B), l'Ufficio AI ha osservato il 6 novembre 2019 (doc. VIII) che essa non

apporta un nuovo elemento oggettivo che possa modificare la valutazione medica

posta alla base della decisione di rifiuto.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

una rendita intera di invalidità temporanea per il periodo dal 1° ottobre 2017

al 31 gennaio 2018.

Sulla base del rapporto finale dell'SMR del 5 febbraio 2019, l'Ufficio

AI ha riscontrato dal profilo medico che dal 16 gennaio 2018 (visita peritale)

l'interessata era abile al 60% nella sua attività di infermiera a domicilio e

al 100% in lavori confacenti al suo stato di salute, fermo restando determinati

limiti funzionali.

Continuando a svolgere l'attività di infermiera in altri settori

più leggeri dal profilo fisico (in diabetologia o come igienista), la

ricorrente manterrebbe la sua capacità di guadagno e quindi non vi sarebbe un

danno economico (grado AI 0%).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative

ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA

Fatti

I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29

maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata

in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel luglio 2017 l'assicurata

si è lamentata di soffrire dall'ottobre 2016 di artropatia psoriatica, che dal

1° gennaio 2017 l'ha resa inabile al lavoro come infermiera a domicilio costringendola

a ridurre l'attività lavorativa al 40%, perciò ha postulato delle prestazioni

dall'assicurazione invalidità.

L'assicurata ha inoltre prodotto dei certificati medici per

attestare la presenza di una serie di altre patologie invalidanti.

Dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il

Servizio Medico Regionale ha sottoposto l'assicurata a una perizia

reumatologica, che il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia,

ha eseguito il 16 gennaio 2018.

L'esito del suo esame di 65 minuti è stato riprodotto nel rapporto

peritale del 17 gennaio 2018 (doc. 128), in cui lo specialista ha esposto degli

estratti di certificati medici presenti nell'incarto che gli è stato messo a

disposizione, l'anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa e i

disturbi soggettivi.

Il perito ha poi riportato gli esiti delle constatazioni oggettive

e meglio dell'esame internistico, della colonna vertebrale, delle articolazioni

superiori e inferiori, lo status neurologico come pure degli esami radiologici

eseguiti nel 2016 e nel 2017.

Il reumatologo ha posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di:

Probabile artrite psoriatica su/con:

- psoriasi cutanea

- possibili entesiti a livello achilleo e fascia

plantare

- rigidità mattutina

- terapia con Methotrexate 20mg s.c. dal giugno

2017

- terapia con Methotrexate 20mg s.c. 1 alla

settimana e Humira 40mg ogni 2 settimane con modesto beneficio soggettivo

- evoluzione anerosiva

- assenza di attività all'ecografia delle mani del

16 gennaio 2018

Periatropatia omeroscapolare

- stato dopo ricostruzione della cuffia dei

rotatori il 2 settembre 2009

- insufficienza del cinto omero scapolare

Fibromialgia

Sindrome lombospondilogena cronica

su/con:

- importante insufficienza muscolare in rapporto

al peso

- moderate alterazioni degenerative con

protrusione discale L3/L4 spondilartrosi L4/L5 e L5/S1

Tenosinovite stenosante su/con:

- dito a scatto I e III dito bilaterale

- ganglio peritendineo tendine flessore IV dito

drt

- stato dopo infiltrazione

- DD su diabete mellito o artrite psoriatica

Fascite plantare

Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

l'esperto ha indicato il diabete mellito tipo Mody IV insulinodipendente, la

cardiopatia ipertensiva e l'adiposità.

Egli ha osservato che alla sua visita l'assicurata non presentava

attività di un'artrite psoriatrica, viste la scintigrafia ossea negativa e

l'ecografia funzionale delle dita senza segni per artriti attive sotto duplice terapia,

motivo per cui, se un peggioramento delle condizioni di salute era stato fatto

risalire all'ottobre 2016, esso poteva al massimo essere durato fino alla visita

peritale. L'assicurata aveva assunto da allora varie terapie e nel gennaio 2018

era in remissione, non presentava più attività della malattia infiammatoria e

quindi v'era stato un miglioramento rispetto al mese di ottobre 2016. Pertanto,

egli ha attestato una ripresa dell'attività lavorativa al più tardi dal giorno

della sua perizia, non essendo più presente un'attività della malattia

reumatologica infiammatoria, la schiena risultava normale nella mobilità, non

v'erano erosioni alle mani, anche a livello delle spalle la situazione appariva

sostanzialmente stabile rispetto a quella riscontrata dal curante.

Considerandi

Per quanto concerne la capacità lavorativa come infermiera,

l'esperto ha ritenuto che vi fosse una certa riduzione per i lavori fini con le

mani, visto che per esempio l'assicurata lamentava difficoltà di prendere la

pressione dei pazienti, ma ciò era risolvibile con un apparecchio automatico.

Inoltre, essa riusciva ancora a iniettarsi l'insulina in modo indipendente,

perciò da quel dì il perito l'ha ritenuta abile al 60% come infermiera a

domicilio.

In attività adeguate che prevedevano un lavoro un po' più leggero

- per esempio, sempre in ambito infermieristico, come infermiera in

diabetologia, campo che l'interessata conosceva bene o come infermiera igienista

- e in cui non doveva sollevare pesi ripetutamente e anche i lavori di finezza

con le mani erano limitati, in tali ambiti l'assicurata era sin da subito abile

al 100%.

A seguito del progetto di attribuzione di una rendita temporanea

di un quarto, nel maggio 2018 (doc. 142) l'assicurata ha prodotto dei nuovi

certificati medici inerenti la patologia diabetica, che a suo dire interferiva

con la sua professione dato che la visione a sinistra era ridotta e alterata a

causa della maculopatia diabetica, che veniva trattata mensilmente con

iniezioni in vitreo.

Il PD dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia e

oftalmochirurgia, ha riscontrato il 12 aprile 2018 un edema maculare diabetico

con coinvolgimento del centro nell'occhio sinistro, che veniva trattato con

iniezioni di Eylea.

Il 14 maggio 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna e malattie reumatiche, ha riferito che l'assicurata lamentava

diffusi dolori al sistema locomotore, ossia alla colonna vertebrale, alle

spalle, alle mani e ai piedi, dolori solo parzialmente influenzati

dall'assunzione di analgesici e dalla fisioterapia. Esposto lo stato clinico

con l'esame del sistema locomotore e gli esiti della MRI di entrambe le mani e

della spalla destra effettuati un mese prima, anch'egli, come il perito, ha

affermato che non c'erano mai stati chiari indizi oggettivabili per la presenza

di un'artropatia infiammatoria, con il laboratorio sempre risultato privo di

segni infiammatori e con una scintigrafia ossea pure negativa, ritenuto, poi, che

neppure l'esame ecografico eseguito dal dr. __________ alle mani ha evidenziato

delle sinoviti. Il reumatologo curante ha potuto confermare la presenza di una

diffusa dolenzia di carattere fibromialgico, diffusi dolori lungo i flessori

delle dita delle mani, senza una sensazione di dito a scatto e senza crepitio,

senza sicure sinoviti; dolori alla palpazione della fascia plantare del piede

sinistro.

Il dottor __________ ha sottolineato come l'assicurata abbia aumentato

ulteriormente il peso di una trentina di chili, ciò che giocava evidentemente un

ruolo estremamente sfavorevole pure per i suoi cronici problemi alla colonna

vertebrale e agli arti inferiori, così come per il controllo del diabete e i

rischi cardiovascolari. Egli ha previsto un trattamento per la fascite al piede

e le ha suggerito di perdere peso.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha rilevato

il 29 maggio 2018 (doc. 143) che quest'ultima documentazione non apportava

nessun nuovo elemento medico che potesse influire sulla capacità lavorativa

dell'assicurata e che non fosse già stato considerato anche dal profilo

oftalmologico, perciò ha confermato l'inabilità lavorativa come infermiera del

40% da intendersi come riduzione del rendimento.

Con le osservazioni al progetto di decisione del 6 dicembre 2018

l'assicurata ha prodotto i referti del 12 aprile 2018 - già agli atti - e del

18.

dicembre 2018 del PD dr. med. __________ e in questo ultimo certificato egli

ha rilevato che il visus per lontano con gli occhiali a destra era stabile a

0.9-1.0, mentre a sinistra variava a dipendenza dell'edema da 0.8 a 1.0.

Inoltre, era verosimile una intermittente e moderata difficoltà visiva

soprattutto nella lettura nei periodi in cui l'edema maculare era più

pronunciato, ma tale difficoltà non avrebbe dovuto ripercuotersi sull'abilità

lavorativa.

Il certificato medico del 30 novembre 2016 del dr. med. __________,

FMH chirurgia della mano, era stato prodotto dall'assicurata nel 2017 con la

domanda AI e quindi era stato oggetto di valutazione da parte del perito

reumatologo e del Servizio Medico Regionale.

Nel referto del 26 giugno 2018 il dr. med. __________ ha riferito

della terapia con onde d'urto al piede sinistro che ha portato a dei

miglioramenti dei dolori e della possibilità che i disturbi articolari alle

mani potessero essere ricondotti alla diagnosi di artropatia psoriasica,

rilevando che poiché i dolori al dito stavano spontaneamente migliorando con

l'assunzione di antidolorifici non era necessario riavviare una terapia

immunosoppressiva, ma era sufficiente continuare con gli antidolorifici.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia, il 13

gennaio 2019 (doc. 160) ha formulato delle osservazioni al progetto di

attribuzione di rendita temporanea, rilevando che il lavoro come infermiera è

fisicamente pesante, soprattutto se viene svolto a titolo indipendente a

domicilio e che un lavoro in ospedale è raro, visto che all'assicurata

mancavano le qualifiche. Pertanto, non era realistico ritenerla abile al 100%

in attività adeguate. Un'incapacità lavorativa del 40% nell'attività abituale

era invece troppo bassa, perciò ha chiesto di rivalutare la sua situazione e di

considerare un'incapacità di almeno il 50%. Da una parte, andava ritenuta la

riduzione della vista soprattutto all'occhio destro a causa di un edema

maculare con un decorso fluttuante, ciò che le impediva di effettuare dei prelievi

o di curare le ferite; dall'altra parte, la tendovaginite stenosante alle mani

bilaterale portava a una netta riduzione della coordinazione delle dita delle

mani. Il medico curante ha criticato l'operato dei medici dell'Ufficio AI,

osservando che le problematiche alle mani e agli occhi non erano state prese

debitamente in considerazione, visti anche i disturbi reumatologici alle spalle

e alla colonna lombare.

Il dr. __________ dell'SMR si è pronunciato sulle osservazioni

dell'interessata e del suo medico curante e sui certificati medici prodotti,

ribadendo il 5 febbraio 2019 (doc. 162) le diagnosi con e senza influenza sulla

capacità lavorativa poste dal perito reumatologo già inserite nel rapporto

finale del 29 marzo 2018, ma aggiungendovi quale diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa dell'assicurata l'edema maculare diabetico più pronunciato

a sinistra, che limitava il visus di entrambi gli occhi.

La capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in

attività adeguate era rimasta la stessa di prima, ma è stata modificata la

limitazione funzionale secondo cui la difficoltà nello svolgere lavori di

precisione non era (più) inclusa ed è stata aggiunta l'intermittente e moderata

difficoltà visiva soprattutto nella lettura quando l'edema maculare era più

pronunciato. È stato inoltre riportato il parere del dr. med. __________,

secondo cui tale difficoltà a quel momento non si ripercuoteva sull'abilità

lavorativa.

Il TCA rileva che i certificati medici prodotti dall'assicurata

con il ricorso sono tutti già presenti negli atti dell'amministrazione e si riferiscono

ai disturbi agli arti superiori e inferiori, alle mani, agli occhi e alla

patologia diabetologica riscontrati negli anni 2016-2018, oltre al più recente

del 13 gennaio 2019 del dr. med. __________. Come tali, quindi, questi

attestati sono già stati valutati dettagliatamente non solo dal perito

reumatologo nel gennaio 2018, ma anche, come visto, dal Servizio Medico

Regionale sia il 29 marzo 2018 sia il 5 febbraio 2019.

Quanto al certificato del 20 settembre 2019 (doc. B) prodotto

pendente causa e rilasciato dal PD dr. med. __________, esso attesta di un

visus AV lontano immutato di 1.0 per l'occhio destro e di 1.0 per l'occhio

sinistro, mentre il 12 aprile 2018 era di 0,8 e il 9 maggio 2018 di 0,9.

Inoltre, l'oftalmologo ha indicato quale diagnosi per entrambi gli occhi un

edema maculare diabetico con coinvolgimento del centro e, per l'occhio destro,

ha aggiunto una sospetta psoriasi palpebrale nell'angolo palpebrale temporale

con stato post Eylea I iniziata nell'agosto 2019, mentre per l'occhio sinistro

erano già state effettuate XI iniezioni.

Su quest'ultimo referto l'Ufficio assicurazione malattia ha

rilevato che si riferisce a un periodo posteriore alla decisione impugnata e,

comunque, non apporta dei nuovi elementi oggettivi tali da modificare la

valutazione medica alla base della decisione.

A questo proposito va qui rilevato che secondo costante

giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla

situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata, in concreto il 25 febbraio 2019, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra

le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Considerato dunque che l'apparizione di un edema

maculare diabetico con coinvolgimento del centro è stato riscontrato anche

sull'occhio destro nel corso del 2019 alla stregua di una sospetta psoriasi

palpebrale nell'angolo palpebrale temporale, che nel mese di agosto 2019 ha

necessitato un'iniezione di Eylea, questa situazione, semmai, dovrà essere nuovamente

valutata dall'Ufficio AI in occasione di una nuova domanda, essendo una

situazione che è intervenuta dopo l'emanazione della decisione.

Occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2018.78

del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA

32.2017.174

del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA

32.2017.132

del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Con il suo ricorso l'assicurata si è limitata a sostenere di

essere inabile al lavoro in una percentuale maggiore rispetto a quella

stabilita dall'amministrazione, suffragando la sua tesi con dei certificati

medici che, come visto, sono però già stati esaminati attentamente dal dr. med.

__________ e dal dr. med. __________.

Va inoltre evidenziato che il medico curante della ricorrente, per

ciò che riguarda la problematica oftalmologica, ha chiaramente attestato che la

intermittente e moderata difficoltà visiva soprattutto nella lettura quando

l'edema maculare era più pronunciato, non aveva ripercussioni sulla capacità

lavorativa della ricorrente. Il professore ha altresì segnalato che eseguendo

regolarmente dal marzo 2018 delle iniezioni di Eylea all'occhio sinistro, a

dicembre 2018 (doc. A4) l'edema era ben controllato.

Quanto ai disturbi agli arti superiori, il perito reumatologo ha

accertato che la sindrome lombo-spondilogena era totalmente asintomatica con

anche mobilità della colonna nella norma. I piedi apparivano discretamente

controllati e lo stesso dr. med. __________ aveva riferito nel giugno 2018

(doc. A7) che il trattamento con onde d'urto al piede sinistro aveva ottenuto

un sensibile miglioramento dei fastidiosi dolori lamentati da tempo.

Anche i dolori al dito II della mano sinistra, con l'assunzione di

antidolorifici, stavano spontaneamente migliorando.

La problematica diabetologica (diabete I Mody IV insulino

dipendente) è stata ritenuta non avere un influsso sulla capacità lavorativa

dell'assicurata. D'altronde, nemmeno lo stesso dr. med. __________ l'ha citata

e quindi non l'ha annoverata fra le cause della diminuzione dell'abilità

lavorativa della ricorrente. Egli ha infatti evidenziato che erano le

problematiche alle mani e agli occhi a limitarla nel suo lavoro.

Della patologia alle mani il perito ne ha tenuto conto, visto che

ha stabilito che la ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 40% come

infermiera a domicilio e che quali limitazioni funzionali non doveva sollevare

pesi ripetutamente e i lavori di finezza con le mani erano limitati.

Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una

situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal perito reumatologo, che ha

stabilito un'abilità lavorativa dell'assicurata come infermiera a domicilio del

60% dal 16 gennaio 2018, ritenuta una riduzione per i lavori fini con le mani.

In altre attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali e di

carico stabiliti dal reumatologo, completate dal Servizio Medico Regionale il 5

febbraio 2019 con l'aggiunta delle difficoltà visive, l'assicurata risulta

abile al 100%.

Questa conclusione è stata altresì confermata dai rapporti finali

SMR del 29 marzo 2018 e del 5 febbraio 2019 anche a seguito della nuova

documentazione medica prodotta dall'assicurata, che è stata anch'essa

attentamente valutata dal dr. med. __________ e che non ha portato a modificare

né la sua diagnosi né i gradi di (in)capacità lavorativa precedentemente

stabiliti.

Non v'è quindi alcuna ragione per mettere in dubbio le conclusioni

a cui è giunto il perito, che ha esaminato in maniera chiara e completa lo

stato di salute dell'insorgente e le sue ripercussioni sulla sua capacità

lavorativa.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell'assicurata, così come espressamente da essa richiesto in ambito

diabetologico e oftalmologico, non ritenendoli sufficientemente indagati, non è

dunque affatto necessaria.

Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente per i disturbi

diabetologici e agli occhi.

La fattispecie risulta già adeguatamente esaminata da esperti.

Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,

utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dalla ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in

effetti avuto modo più volte di pronunciarsi sull’intera questione e,

soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurata trasmetteva nuova documentazione

medica all’attenzione dell'amministrazione.

Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V

366.

consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore

rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su mandato

dell’Ufficio AI.

2.6

In virtù delle considerazioni

espresse, il TCA fa quindi proprie le conclusioni del perito reumatologo e

quelle del Servizio Medico Regionale per quanto concerne i gradi e i periodi di

incapacità lavorativa della ricorrente, che sono stati riportati correttamente

nella decisione impugnata.

Sulla scorta di ciò, considerato che l'assicurata è stata ritenuta

abile al 100% in attività sempre in campo infermieristico, ma in attività più

leggere, dal profilo economico essa mantiene la sua capacità di guadagno e

quindi non si realizza una perdita dovuta al danno alla salute che deve essere

compensata dall'AI.

L'assicurata ha contestato che si pretenda da lei che cambi mestiere

e che sfrutti le sue conoscenze professionali per svolgere l'attività di

infermiera in altri settori come in diabetologia e igienista, visto che per

queste mansioni è necessario disporre di una specializzazione professionale che

comporterebbe seguire dei corsi in Svizzera tedesca e francese e quindi ciò non

sarebbe compatibile con le sue condizioni di salute. Peraltro, anche come

infermiera in diabetologia la manualità fine nei movimenti con le mani è

essenziale per le medicazioni e i trattamenti del piede diabetico. A suo dire,

poi, i posti in questi impieghi sono molto rari.

Il TCA rileva che il consulente in integrazione professionale, che

ha incontrato due volte l'assicurata a fine 2018 (docc. 153 e 154), oltre alle

due professioni suggerite dal dr. med. __________, ha individuato una mansione

più leggera che essa avrebbe potuto svolgere sfruttando le sue competenze

infermieristiche, ossia quella di infermiera impiegata in una cassa malati con

mansioni di consulenza infermieristica telefonica (per esempio TelMed) e

valutazioni di prestazioni infermieristiche.

In una simile attività, i problemi di manualità fine e della vista

non sarebbero messi in rilievo e le conoscenze sanitarie specifiche apprese potrebbero

continuare ad essere utilizzate, senza quindi creare un discapito economico

all'assicurata.

Laddove, poi, si volesse scostarsi dall'ambito prettamente infermieristico

e, come indicato dal consulente in integrazione professionale, ritenere

l'assicurata abile al 100% in attività leggere, semplici e ripetitive come

aiuto venditrice o assistente di studio medico, la situazione non muterebbe. Infatti,

il calcolo economico di raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione (doc.

149) fra quanto conseguibile come infermiera (Fr. 65'015.- nel 2016, doc. 150)

e quanto in una di queste nuove attività malgrado il danno alla salute (Fr.

54'356.- a cui va dedotto un 10% per motivi personali), non permette di

ottenere un grado di invalidità tale da attribuire all'interessata una rendita

di invalidità.

2.7

Da quanto precede discende

che l'assicurata ha diritto a una rendita di invalidità intera a decorrere da

un anno dopo l'insorgenza del danno (1° ottobre 2017) fino al momento in cui ha

riacquistato l'abilità lavorativa (16 gennaio 2018). La rendita viene però

versata sei mesi dopo (gennaio 2018) l'inoltro della domanda di prestazioni

(luglio 2017) (art. 29 cpv. 1 LAI).

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di attribuzione

di una rendita temporanea confermata.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno

poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti