32.2019.60
Attribuzione di rendita temporanea.Dalla perizia reumatologica è emerso che l'ass.può continuare al 100% la sua attività come infermiera ma in attività più leggere, perciò mantiene la sua capacità di guadagno e non c'è una perdita economica dovuta al danno alla salute.Ciò anche per attività adeguate
3 marzo 2020Italiano36 min
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.60
TB
Lugano
3 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Dopo un primo rifiuto nel
2004 (doc. 48), con decisione del 2012 (doc. 93) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha attribuito a RI 1, 1978, infermiera, una rendita intera (grado
100%) dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2011 a seguito dell'infortunio del 2008
alla spalla destra.
1.2. Nel luglio 2017 (doc. 103) l'assicurata
ha inoltrato una nuova domanda di rendita lamentando di non riuscire più a
svolgere determinate attività come infermiera indipendente (doc. 117).
Il Servizio Medico Regionale ha disposto una perizia reumatologica
(doc. 121) e il 29 marzo 2018 (doc. 138) ha reso il suo rapporto finale dopo
avere preso atto del referto peritale del 17 gennaio 2018 (doc. 128), che ha
ritenuto l'assicurata abile al 60% come infermiera a domicilio e al 100% in
attività adatte.
1.3. Visti il rapporto del 7
settembre 2018 (doc. 151) d'inchiesta per l'attività professionale indipendente,
il successivo parere del consulente in integrazione professionale (doc. 154) e
il nuovo rapporto SMR del 5 febbraio 2019 (doc. 162) che si è pronunciato sui
nuovi referti medici prodotti dall'assicurata con le osservazioni, con
decisione del 25 febbraio 2019 (doc. A1), preavvisata con progetto del 6
dicembre 2018 (doc.156), l'Ufficio assicurazione invalidità le ha attribuito
una rendita temporanea intera dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, con
versamento dal 1° gennaio 2018 (sei mesi dopo la richiesta, art. 29 LAI).
Vista l'inabilità lavorativa del 40% come infermiera a domicilio,
ma l'abilità del 100% in attività adatte al suo stato di salute, l'Ufficio AI
ha ritenuto che, per ridurre al minimo il discapito economico, dal 16 gennaio
2018 l'assicurata poteva sfruttare le sue conoscenze professionali apprese
continuando a svolgere l'attività di infermiera in altri settori fisicamente
più leggeri (infermiera in diabetologia, igienista), senza perdita economica.
1.4. Il 20 marzo 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di riconoscerle un grado di invalidità (recte:
incapacità lavorativa) maggiore non solo nella sua professione abituale di
infermiera a domicilio, ma anche in qualsiasi ambito lavorativo. A suo dire, l'Ufficio
AI non avrebbe approfondito a sufficienza il suo stato, avendola peritata
soltanto dal profilo reumatologico, ma non avendo tenuto conto della rara patologia
diabetica (Mody 4) e delle sue complicanze, che va considerata invalidante
visto che le provoca sia problemi alla vista sia a livello muscolo scheletrico:
tenosinovite stenosante bilaterale alle mani, maculopatia diabetica trattata
con regolari infiltrazioni oculari che creano annebbiamento della vista,
distorsione delle immagini, difficoltà nella lettura, fotofobia, scotomi,
miodesopsia.
Inoltre, il suggerimento di sfruttare le sue conoscenze
professionali in lavori più leggeri che non necessitino dell'utilizzo fine
delle mani non sarebbe realizzabile, poiché i posti di lavoro sono molto rari e
comunque richiedono una specializzazione che, stante la prognosi sfavorevole
della maculopatia di cui è affetta, anche cambiando lavoro queste difficoltà ci
sarebbero sempre e quindi non sarebbe possibile, oltre che ad avere poco senso,
darvi seguito.
1.5. Il 15 aprile 2019 (doc. IV) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, avendo
valutato l'aspetto medico della residua capacità lavorativa dell'assicurata
fondandosi sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia del dr. med. __________,
valutazione avallata anche dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale.
Secondo l'amministrazione, la ricorrente non ha comprovato con elementi
oggettivi di natura medica le proprie argomentazioni, visto che le prove
apportate erano già agli atti e quindi sono state debitamente vagliate dall'SMR.
Pertanto, i documenti prodotti con il ricorso non sono atti a ritenere in
maniera convincente e oggettivabile che la capacità lavorativa dell'assicurata
è peggiore di quella accertata e che quindi giustifichino di indagare
ulteriormente, dal profilo medico, le sue condizioni di salute. Un dissenso
puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica operata dall'Ufficio
AI non è infatti sufficiente per contrastare le conclusioni secondo cui dal 16
gennaio 2018 la ricorrente risulta abile al 60% come infermiera a domicilio e
al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali stabiliti dal
perito.
Anche se non si considera, dal lato economico, l'attività come
infermiera in diabetologia e igienista come adeguata, l'assicurata risulta
comunque abile al 100% in attività adeguate e dal calcolo effettuato (doc. 149)
discende un grado di invalidità del 25%, con conseguente rifiuto del diritto a
una rendita.
1.6. La ricorrente ha osservato il
30 ottobre 2019 (doc. VI) di avere avuto un peggioramento della vista all'occhio
destro dovuto all'edema maculare diabetico, patologia già in trattamento per l'occhio
sinistro, e di continuare con specifiche iniezioni in entrambi gli occhi, così
come attestato dal certificato allegato.
1.7. Trattandosi di documentazione
medica che si riferisce a un periodo posteriore alla decisione impugnata (doc.
B), l'Ufficio AI ha osservato il 6 novembre 2019 (doc. VIII) che essa non
apporta un nuovo elemento oggettivo che possa modificare la valutazione medica
posta alla base della decisione di rifiuto.
La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata
una rendita intera di invalidità temporanea per il periodo dal 1° ottobre 2017
al 31 gennaio 2018.
Sulla base del rapporto finale dell'SMR del 5 febbraio 2019, l'Ufficio
AI ha riscontrato dal profilo medico che dal 16 gennaio 2018 (visita peritale)
l'interessata era abile al 60% nella sua attività di infermiera a domicilio e
al 100% in lavori confacenti al suo stato di salute, fermo restando determinati
limiti funzionali.
Continuando a svolgere l'attività di infermiera in altri settori
più leggeri dal profilo fisico (in diabetologia o come igienista), la
ricorrente manterrebbe la sua capacità di guadagno e quindi non vi sarebbe un
danno economico (grado AI 0%).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative
ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA
Fatti
I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29
maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata
in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel luglio 2017 l'assicurata
si è lamentata di soffrire dall'ottobre 2016 di artropatia psoriatica, che dal
1° gennaio 2017 l'ha resa inabile al lavoro come infermiera a domicilio costringendola
a ridurre l'attività lavorativa al 40%, perciò ha postulato delle prestazioni
dall'assicurazione invalidità.
L'assicurata ha inoltre prodotto dei certificati medici per
attestare la presenza di una serie di altre patologie invalidanti.
Dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il
Servizio Medico Regionale ha sottoposto l'assicurata a una perizia
reumatologica, che il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia,
ha eseguito il 16 gennaio 2018.
L'esito del suo esame di 65 minuti è stato riprodotto nel rapporto
peritale del 17 gennaio 2018 (doc. 128), in cui lo specialista ha esposto degli
estratti di certificati medici presenti nell'incarto che gli è stato messo a
disposizione, l'anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa e i
disturbi soggettivi.
Il perito ha poi riportato gli esiti delle constatazioni oggettive
e meglio dell'esame internistico, della colonna vertebrale, delle articolazioni
superiori e inferiori, lo status neurologico come pure degli esami radiologici
eseguiti nel 2016 e nel 2017.
Il reumatologo ha posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di:
Probabile artrite psoriatica su/con:
- psoriasi cutanea
- possibili entesiti a livello achilleo e fascia
plantare
- rigidità mattutina
- terapia con Methotrexate 20mg s.c. dal giugno
2017
- terapia con Methotrexate 20mg s.c. 1 alla
settimana e Humira 40mg ogni 2 settimane con modesto beneficio soggettivo
- evoluzione anerosiva
- assenza di attività all'ecografia delle mani del
16 gennaio 2018
Periatropatia omeroscapolare
- stato dopo ricostruzione della cuffia dei
rotatori il 2 settembre 2009
- insufficienza del cinto omero scapolare
Fibromialgia
Sindrome lombospondilogena cronica
su/con:
- importante insufficienza muscolare in rapporto
al peso
- moderate alterazioni degenerative con
protrusione discale L3/L4 spondilartrosi L4/L5 e L5/S1
Tenosinovite stenosante su/con:
- dito a scatto I e III dito bilaterale
- ganglio peritendineo tendine flessore IV dito
drt
- stato dopo infiltrazione
- DD su diabete mellito o artrite psoriatica
Fascite plantare
Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
l'esperto ha indicato il diabete mellito tipo Mody IV insulinodipendente, la
cardiopatia ipertensiva e l'adiposità.
Egli ha osservato che alla sua visita l'assicurata non presentava
attività di un'artrite psoriatrica, viste la scintigrafia ossea negativa e
l'ecografia funzionale delle dita senza segni per artriti attive sotto duplice terapia,
motivo per cui, se un peggioramento delle condizioni di salute era stato fatto
risalire all'ottobre 2016, esso poteva al massimo essere durato fino alla visita
peritale. L'assicurata aveva assunto da allora varie terapie e nel gennaio 2018
era in remissione, non presentava più attività della malattia infiammatoria e
quindi v'era stato un miglioramento rispetto al mese di ottobre 2016. Pertanto,
egli ha attestato una ripresa dell'attività lavorativa al più tardi dal giorno
della sua perizia, non essendo più presente un'attività della malattia
reumatologica infiammatoria, la schiena risultava normale nella mobilità, non
v'erano erosioni alle mani, anche a livello delle spalle la situazione appariva
sostanzialmente stabile rispetto a quella riscontrata dal curante.
Considerandi
Per quanto concerne la capacità lavorativa come infermiera,
l'esperto ha ritenuto che vi fosse una certa riduzione per i lavori fini con le
mani, visto che per esempio l'assicurata lamentava difficoltà di prendere la
pressione dei pazienti, ma ciò era risolvibile con un apparecchio automatico.
Inoltre, essa riusciva ancora a iniettarsi l'insulina in modo indipendente,
perciò da quel dì il perito l'ha ritenuta abile al 60% come infermiera a
domicilio.
In attività adeguate che prevedevano un lavoro un po' più leggero
- per esempio, sempre in ambito infermieristico, come infermiera in
diabetologia, campo che l'interessata conosceva bene o come infermiera igienista
- e in cui non doveva sollevare pesi ripetutamente e anche i lavori di finezza
con le mani erano limitati, in tali ambiti l'assicurata era sin da subito abile
al 100%.
A seguito del progetto di attribuzione di una rendita temporanea
di un quarto, nel maggio 2018 (doc. 142) l'assicurata ha prodotto dei nuovi
certificati medici inerenti la patologia diabetica, che a suo dire interferiva
con la sua professione dato che la visione a sinistra era ridotta e alterata a
causa della maculopatia diabetica, che veniva trattata mensilmente con
iniezioni in vitreo.
Il PD dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia e
oftalmochirurgia, ha riscontrato il 12 aprile 2018 un edema maculare diabetico
con coinvolgimento del centro nell'occhio sinistro, che veniva trattato con
iniezioni di Eylea.
Il 14 maggio 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna e malattie reumatiche, ha riferito che l'assicurata lamentava
diffusi dolori al sistema locomotore, ossia alla colonna vertebrale, alle
spalle, alle mani e ai piedi, dolori solo parzialmente influenzati
dall'assunzione di analgesici e dalla fisioterapia. Esposto lo stato clinico
con l'esame del sistema locomotore e gli esiti della MRI di entrambe le mani e
della spalla destra effettuati un mese prima, anch'egli, come il perito, ha
affermato che non c'erano mai stati chiari indizi oggettivabili per la presenza
di un'artropatia infiammatoria, con il laboratorio sempre risultato privo di
segni infiammatori e con una scintigrafia ossea pure negativa, ritenuto, poi, che
neppure l'esame ecografico eseguito dal dr. __________ alle mani ha evidenziato
delle sinoviti. Il reumatologo curante ha potuto confermare la presenza di una
diffusa dolenzia di carattere fibromialgico, diffusi dolori lungo i flessori
delle dita delle mani, senza una sensazione di dito a scatto e senza crepitio,
senza sicure sinoviti; dolori alla palpazione della fascia plantare del piede
sinistro.
Il dottor __________ ha sottolineato come l'assicurata abbia aumentato
ulteriormente il peso di una trentina di chili, ciò che giocava evidentemente un
ruolo estremamente sfavorevole pure per i suoi cronici problemi alla colonna
vertebrale e agli arti inferiori, così come per il controllo del diabete e i
rischi cardiovascolari. Egli ha previsto un trattamento per la fascite al piede
e le ha suggerito di perdere peso.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha rilevato
il 29 maggio 2018 (doc. 143) che quest'ultima documentazione non apportava
nessun nuovo elemento medico che potesse influire sulla capacità lavorativa
dell'assicurata e che non fosse già stato considerato anche dal profilo
oftalmologico, perciò ha confermato l'inabilità lavorativa come infermiera del
40% da intendersi come riduzione del rendimento.
Con le osservazioni al progetto di decisione del 6 dicembre 2018
l'assicurata ha prodotto i referti del 12 aprile 2018 - già agli atti - e del
18.
dicembre 2018 del PD dr. med. __________ e in questo ultimo certificato egli
ha rilevato che il visus per lontano con gli occhiali a destra era stabile a
0.9-1.0, mentre a sinistra variava a dipendenza dell'edema da 0.8 a 1.0.
Inoltre, era verosimile una intermittente e moderata difficoltà visiva
soprattutto nella lettura nei periodi in cui l'edema maculare era più
pronunciato, ma tale difficoltà non avrebbe dovuto ripercuotersi sull'abilità
lavorativa.
Il certificato medico del 30 novembre 2016 del dr. med. __________,
FMH chirurgia della mano, era stato prodotto dall'assicurata nel 2017 con la
domanda AI e quindi era stato oggetto di valutazione da parte del perito
reumatologo e del Servizio Medico Regionale.
Nel referto del 26 giugno 2018 il dr. med. __________ ha riferito
della terapia con onde d'urto al piede sinistro che ha portato a dei
miglioramenti dei dolori e della possibilità che i disturbi articolari alle
mani potessero essere ricondotti alla diagnosi di artropatia psoriasica,
rilevando che poiché i dolori al dito stavano spontaneamente migliorando con
l'assunzione di antidolorifici non era necessario riavviare una terapia
immunosoppressiva, ma era sufficiente continuare con gli antidolorifici.
Il dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia, il 13
gennaio 2019 (doc. 160) ha formulato delle osservazioni al progetto di
attribuzione di rendita temporanea, rilevando che il lavoro come infermiera è
fisicamente pesante, soprattutto se viene svolto a titolo indipendente a
domicilio e che un lavoro in ospedale è raro, visto che all'assicurata
mancavano le qualifiche. Pertanto, non era realistico ritenerla abile al 100%
in attività adeguate. Un'incapacità lavorativa del 40% nell'attività abituale
era invece troppo bassa, perciò ha chiesto di rivalutare la sua situazione e di
considerare un'incapacità di almeno il 50%. Da una parte, andava ritenuta la
riduzione della vista soprattutto all'occhio destro a causa di un edema
maculare con un decorso fluttuante, ciò che le impediva di effettuare dei prelievi
o di curare le ferite; dall'altra parte, la tendovaginite stenosante alle mani
bilaterale portava a una netta riduzione della coordinazione delle dita delle
mani. Il medico curante ha criticato l'operato dei medici dell'Ufficio AI,
osservando che le problematiche alle mani e agli occhi non erano state prese
debitamente in considerazione, visti anche i disturbi reumatologici alle spalle
e alla colonna lombare.
Il dr. __________ dell'SMR si è pronunciato sulle osservazioni
dell'interessata e del suo medico curante e sui certificati medici prodotti,
ribadendo il 5 febbraio 2019 (doc. 162) le diagnosi con e senza influenza sulla
capacità lavorativa poste dal perito reumatologo già inserite nel rapporto
finale del 29 marzo 2018, ma aggiungendovi quale diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa dell'assicurata l'edema maculare diabetico più pronunciato
a sinistra, che limitava il visus di entrambi gli occhi.
La capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in
attività adeguate era rimasta la stessa di prima, ma è stata modificata la
limitazione funzionale secondo cui la difficoltà nello svolgere lavori di
precisione non era (più) inclusa ed è stata aggiunta l'intermittente e moderata
difficoltà visiva soprattutto nella lettura quando l'edema maculare era più
pronunciato. È stato inoltre riportato il parere del dr. med. __________,
secondo cui tale difficoltà a quel momento non si ripercuoteva sull'abilità
lavorativa.
Il TCA rileva che i certificati medici prodotti dall'assicurata
con il ricorso sono tutti già presenti negli atti dell'amministrazione e si riferiscono
ai disturbi agli arti superiori e inferiori, alle mani, agli occhi e alla
patologia diabetologica riscontrati negli anni 2016-2018, oltre al più recente
del 13 gennaio 2019 del dr. med. __________. Come tali, quindi, questi
attestati sono già stati valutati dettagliatamente non solo dal perito
reumatologo nel gennaio 2018, ma anche, come visto, dal Servizio Medico
Regionale sia il 29 marzo 2018 sia il 5 febbraio 2019.
Quanto al certificato del 20 settembre 2019 (doc. B) prodotto
pendente causa e rilasciato dal PD dr. med. __________, esso attesta di un
visus AV lontano immutato di 1.0 per l'occhio destro e di 1.0 per l'occhio
sinistro, mentre il 12 aprile 2018 era di 0,8 e il 9 maggio 2018 di 0,9.
Inoltre, l'oftalmologo ha indicato quale diagnosi per entrambi gli occhi un
edema maculare diabetico con coinvolgimento del centro e, per l'occhio destro,
ha aggiunto una sospetta psoriasi palpebrale nell'angolo palpebrale temporale
con stato post Eylea I iniziata nell'agosto 2019, mentre per l'occhio sinistro
erano già state effettuate XI iniezioni.
Su quest'ultimo referto l'Ufficio assicurazione malattia ha
rilevato che si riferisce a un periodo posteriore alla decisione impugnata e,
comunque, non apporta dei nuovi elementi oggettivi tali da modificare la
valutazione medica alla base della decisione.
A questo proposito va qui rilevato che secondo costante
giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla
situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione
impugnata, in concreto il 25 febbraio 2019, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra
le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Considerato dunque che l'apparizione di un edema
maculare diabetico con coinvolgimento del centro è stato riscontrato anche
sull'occhio destro nel corso del 2019 alla stregua di una sospetta psoriasi
palpebrale nell'angolo palpebrale temporale, che nel mese di agosto 2019 ha
necessitato un'iniezione di Eylea, questa situazione, semmai, dovrà essere nuovamente
valutata dall'Ufficio AI in occasione di una nuova domanda, essendo una
situazione che è intervenuta dopo l'emanazione della decisione.
Occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2018.78
del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA
32.2017.174
del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA
32.2017.132
del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA
32.2017.70
del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA
32.2017.6
del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;
STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Con il suo ricorso l'assicurata si è limitata a sostenere di
essere inabile al lavoro in una percentuale maggiore rispetto a quella
stabilita dall'amministrazione, suffragando la sua tesi con dei certificati
medici che, come visto, sono però già stati esaminati attentamente dal dr. med.
__________ e dal dr. med. __________.
Va inoltre evidenziato che il medico curante della ricorrente, per
ciò che riguarda la problematica oftalmologica, ha chiaramente attestato che la
intermittente e moderata difficoltà visiva soprattutto nella lettura quando
l'edema maculare era più pronunciato, non aveva ripercussioni sulla capacità
lavorativa della ricorrente. Il professore ha altresì segnalato che eseguendo
regolarmente dal marzo 2018 delle iniezioni di Eylea all'occhio sinistro, a
dicembre 2018 (doc. A4) l'edema era ben controllato.
Quanto ai disturbi agli arti superiori, il perito reumatologo ha
accertato che la sindrome lombo-spondilogena era totalmente asintomatica con
anche mobilità della colonna nella norma. I piedi apparivano discretamente
controllati e lo stesso dr. med. __________ aveva riferito nel giugno 2018
(doc. A7) che il trattamento con onde d'urto al piede sinistro aveva ottenuto
un sensibile miglioramento dei fastidiosi dolori lamentati da tempo.
Anche i dolori al dito II della mano sinistra, con l'assunzione di
antidolorifici, stavano spontaneamente migliorando.
La problematica diabetologica (diabete I Mody IV insulino
dipendente) è stata ritenuta non avere un influsso sulla capacità lavorativa
dell'assicurata. D'altronde, nemmeno lo stesso dr. med. __________ l'ha citata
e quindi non l'ha annoverata fra le cause della diminuzione dell'abilità
lavorativa della ricorrente. Egli ha infatti evidenziato che erano le
problematiche alle mani e agli occhi a limitarla nel suo lavoro.
Della patologia alle mani il perito ne ha tenuto conto, visto che
ha stabilito che la ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 40% come
infermiera a domicilio e che quali limitazioni funzionali non doveva sollevare
pesi ripetutamente e i lavori di finezza con le mani erano limitati.
Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una
situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal perito reumatologo, che ha
stabilito un'abilità lavorativa dell'assicurata come infermiera a domicilio del
60% dal 16 gennaio 2018, ritenuta una riduzione per i lavori fini con le mani.
In altre attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali e di
carico stabiliti dal reumatologo, completate dal Servizio Medico Regionale il 5
febbraio 2019 con l'aggiunta delle difficoltà visive, l'assicurata risulta
abile al 100%.
Questa conclusione è stata altresì confermata dai rapporti finali
SMR del 29 marzo 2018 e del 5 febbraio 2019 anche a seguito della nuova
documentazione medica prodotta dall'assicurata, che è stata anch'essa
attentamente valutata dal dr. med. __________ e che non ha portato a modificare
né la sua diagnosi né i gradi di (in)capacità lavorativa precedentemente
stabiliti.
Non v'è quindi alcuna ragione per mettere in dubbio le conclusioni
a cui è giunto il perito, che ha esaminato in maniera chiara e completa lo
stato di salute dell'insorgente e le sue ripercussioni sulla sua capacità
lavorativa.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell'assicurata, così come espressamente da essa richiesto in ambito
diabetologico e oftalmologico, non ritenendoli sufficientemente indagati, non è
dunque affatto necessaria.
Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente per i disturbi
diabetologici e agli occhi.
La fattispecie risulta già adeguatamente esaminata da esperti.
Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dalla ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in
effetti avuto modo più volte di pronunciarsi sull’intera questione e,
soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurata trasmetteva nuova documentazione
medica all’attenzione dell'amministrazione.
Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data
determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V
366.
consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore
rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su mandato
dell’Ufficio AI.
2.6
In virtù delle considerazioni
espresse, il TCA fa quindi proprie le conclusioni del perito reumatologo e
quelle del Servizio Medico Regionale per quanto concerne i gradi e i periodi di
incapacità lavorativa della ricorrente, che sono stati riportati correttamente
nella decisione impugnata.
Sulla scorta di ciò, considerato che l'assicurata è stata ritenuta
abile al 100% in attività sempre in campo infermieristico, ma in attività più
leggere, dal profilo economico essa mantiene la sua capacità di guadagno e
quindi non si realizza una perdita dovuta al danno alla salute che deve essere
compensata dall'AI.
L'assicurata ha contestato che si pretenda da lei che cambi mestiere
e che sfrutti le sue conoscenze professionali per svolgere l'attività di
infermiera in altri settori come in diabetologia e igienista, visto che per
queste mansioni è necessario disporre di una specializzazione professionale che
comporterebbe seguire dei corsi in Svizzera tedesca e francese e quindi ciò non
sarebbe compatibile con le sue condizioni di salute. Peraltro, anche come
infermiera in diabetologia la manualità fine nei movimenti con le mani è
essenziale per le medicazioni e i trattamenti del piede diabetico. A suo dire,
poi, i posti in questi impieghi sono molto rari.
Il TCA rileva che il consulente in integrazione professionale, che
ha incontrato due volte l'assicurata a fine 2018 (docc. 153 e 154), oltre alle
due professioni suggerite dal dr. med. __________, ha individuato una mansione
più leggera che essa avrebbe potuto svolgere sfruttando le sue competenze
infermieristiche, ossia quella di infermiera impiegata in una cassa malati con
mansioni di consulenza infermieristica telefonica (per esempio TelMed) e
valutazioni di prestazioni infermieristiche.
In una simile attività, i problemi di manualità fine e della vista
non sarebbero messi in rilievo e le conoscenze sanitarie specifiche apprese potrebbero
continuare ad essere utilizzate, senza quindi creare un discapito economico
all'assicurata.
Laddove, poi, si volesse scostarsi dall'ambito prettamente infermieristico
e, come indicato dal consulente in integrazione professionale, ritenere
l'assicurata abile al 100% in attività leggere, semplici e ripetitive come
aiuto venditrice o assistente di studio medico, la situazione non muterebbe. Infatti,
il calcolo economico di raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione (doc.
149) fra quanto conseguibile come infermiera (Fr. 65'015.- nel 2016, doc. 150)
e quanto in una di queste nuove attività malgrado il danno alla salute (Fr.
54'356.- a cui va dedotto un 10% per motivi personali), non permette di
ottenere un grado di invalidità tale da attribuire all'interessata una rendita
di invalidità.
2.7
Da quanto precede discende
che l'assicurata ha diritto a una rendita di invalidità intera a decorrere da
un anno dopo l'insorgenza del danno (1° ottobre 2017) fino al momento in cui ha
riacquistato l'abilità lavorativa (16 gennaio 2018). La rendita viene però
versata sei mesi dopo (gennaio 2018) l'inoltro della domanda di prestazioni
(luglio 2017) (art. 29 cpv. 1 LAI).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di attribuzione
di una rendita temporanea confermata.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno
poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti