32.2019.62
Assegno per grandi invalidi per minorenni
6 luglio 2020Italiano40 min
(comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che l’insorgente “all’interno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.62
PC/DC/sc
Lugano
6 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 2015,
è stato posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura della
infermità congenita n. 405 (Autismo; doc. 13 incarto AI) dell’Ordinanza sulle
infermità congenite (OIC) e dell’ergoterapia con le limitazioni indicate nelle
rispettive decisioni (doc. 14, 15, 37, 40 e 65 incarto AI).
1.2. Il 29/30 marzo 2018 RI 1 ha
inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. 22 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio
del 31 agosto 2018 (doc. 46 incarto AI), con decisione del 18 febbraio 2019
(doc. 60 incarto AI; preavvisata l’8 gennaio 2019: doc. 53 incarto AI),
l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi
per minorenne di grado medio dal 1° gennaio 2019 (dopo un anno di attesa), con
diritto al supplemento per cure intensive per un’assistenza di 4 ore (doc. 60
incarto AI).
La necessità di maggiore
aiuto rispetto ad un coetaneo è stata riconosciuta nel compimento di cinque
atti ordinari della vita, ossia “mangiare” da luglio 2016, “vestirsi/svestirsi”
da gennaio 2018, “lavarsi” da gennaio 2018, “andare alla toilette” da gennaio
2018 e “spostarsi” da gennaio 2018, con sorveglianza intensiva.
1.3. RI 1, rappresentato dalla
madre RA 1, a sua volta rappresentata dall’avv. __________ e da __________,
bachelor in lavoro sociale, della __________, è insorto al TCA contro la
predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere posto al
beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018
(doc. I, pag. 17).
Dopo aver riassunto la fattispecie, il ricorrente rileva che controversa è la
questione di sapere da quale età media la funzione parziale di salire le
scale dell’atto ordinario della vita quotidiana di “spostarsi in casa o
all’esterno/curare i rapporti sociali” deve essere preso in considerazione
per il maggior bisogno di aiuto dovuto all’invalidità rispetto a un minorenne
non invalido della stessa età e dunque se è da riconoscere all’assicurato il
maggior bisogno di aiuto rispetto a un suo coetaneo non invalido in due atti
ordinari della vita quotidiana già dal mese di gennaio 2017 e in cinque dal
gennaio 2018, rispettivamente la grande invalidità di grado medio dal mese di gennaio
2018.
Per il ricorrente la decisione
impugnata è errata ed arbitraria e dunque viola l’art. 9 della Costituzione
federale nella misura in cui riconosce solo a partire dal 1° gennaio 2019 un
assegno per grandi invalidi di grado medio. Nella fattispecie, la necessità di
un maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo non invalido per l’atto ordinario
di spostarsi deve essere riconosciuto almeno a partire dal compimento dei suoi
due anni, ossia dal gennaio 2017.
L’allegato III della CIGI in
vigore dal 1° gennaio 2018 è stato modificato rispetto all’età media per
prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto
all’invalidità della funzione parziale di salire le scale; fino al 31 dicembre
2017 era fissato a 2 anni e dal 1° gennaio 2018 è stato portato a 3 anni.
L’assicurato sostiene che la
presa di posizione dell’operatrice sociale, su questo preciso punto, relativo
all’aumento dell’età media della funzione parziale di salire le scale, non
poggia su alcuna base legale o giurisprudenza in merito. Per l’insorgente anche
se si volesse riconoscere a tale prassi una portata più ampia, poiché non si
basa concretamente su alcun fondamento legale, e quindi per analogia applicarle
la giurisprudenza inerente le direttive e le circolari amministrative, non si
giungerebbe ad un risultato diverso. Esse non hanno infatti una portata
contraente per il giudice. Tali ordinanze amministrative non possono uscire dal
quadro previsto dall’applicazione della legge e prevedere altro rispetto a
quanto stabilito dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Inoltre tale
ordinanza non vincola in alcun modo il giudice, che non deve tenerne conto se
non nella misura in cui essa permetta l’applicazione corretta delle disposizioni
legali. Deve invece distanziarsene quando stabilisce delle norme che non sono
conformi alle disposizioni legali applicabili.
In concreto, secondo il
ricorrente, la modifica dell’allegato III della CIGI pone uno stato
peggiorativo delle condizioni per l’ottenimento del diritto a un assegno per
grandi invalidi minorenni. Nel caso specifico il mancato riconoscimento della
funzione parziale dell’atto ordinario della vita quotidiana non permette, per
un ulteriore anno, la soddisfazione delle condizioni per aver diritto a un
assegno per grandi invalidi di grado medio senza alcuna base legale ma solo su
direttive amministrative. A tale proposito, secondo l’assicurato, non risulta
alcuna modifica di legge, giurisprudenza o dottrina che giustifichi tale
cambiamento. Inoltre la modifica sembra concludere, senza alcuna base
scientifica, per un peggioramento delle capacità motorie dei bambini. Anche le
fonti alla base dell’edito riguardanti le direttive sul calcolo della grande
invalidità determinante per i minorenni citate alla fine dell’allegato III
della CIGI valida dal 1° gennaio 2018 non sono state modificate e risultano
identiche a quelle citate nell’allegato III della CIGI valida fino al 31
dicembre 2017.
Il ricorrente cita a suo
sostegno varia letteratura medico-scientifica secondo cui un bambino attorno ai
due anni di età a livello motorio è in grado di correre, restare sulle punte
dei piedi, calciare una palla, tirare le persone per mano per mostrare loro
qualcosa, salire e scendere dai mobili senza aiuto, ecc. A livello fisico
cambiano invece le proporzioni del corpo con l’aumento dell’altezza degli arti
inferiori e il rallentamento della crescita della testa, come anche la postura
che diventa sempre più eretta (miglior tono muscolare). L’insorgente evidenzia
che per quanto concerne l’acquisizione della capacità di salire e scendere le
scale da soli a partire dai 2 anni di età, da bambini che non presentano un
danno alla salute, è confermata dalla fonte più importante riportata alla fine
dell’allegato III della CIGI (Herzka/Ferrari/Reukauf, Das Kind von der Geburt
bis zur Schule, Schwabe & Co. AG Verlag, Basel 2001, pag. 27). Anche altri
autori confermano la medesima tendenza (Marcello Bernardi, l’avventura di
crescere. Una guida per i genitori di oggi, Fabbri Editori, Milano, 1995, pag.
119). In siti internet specializzati si giunge alla medesima conclusione.
L’assicurato rileva inoltre che
all’inizio dell’allegato III CIGI è indicato che “le seguenti direttive
riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente.
Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per
eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate da una
malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del
bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera
flessibile.”
Il ricorrente rammenta poi che
affinché un cambio di prassi sia legale, occorre rispettare le seguenti
condizioni: vi devono essere motivi oggettivi e importanti a sostegno della
nuova prassi, quali una condizione più approfondita dell’intenzione del
legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della
concezione giuridica; inoltre il cambiamento di prassi deve avvenire di
principio; l’interesse alla diversa applicazione della legge deve prevalere su
quello della sicurezza del diritto; infine il cambiamento di prassi non deve
violare il principio della buona fede.
La prima condizione fa difetto
poiché tra il 2017 ed il 2018 non vi sono state modifiche sostanziali. Il
limite di età di 2 anni è stato introdotto dal 1° gennaio 2000 quando è stato
concepito l’allegato III della CIGI.
La volontà del legislatore va
inoltre nella direzione di sostenere maggiormente i genitori che si occupano
dei loro figli gravemente disabili e non il contrario, ossia inserire limiti
per rendere più difficile l’accesso alla prestazione posticipandone l’età dalla
quale poterne beneficiare (cfr. progetto preliminare e rapporto esplicativo
della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
Nazionale relativi all’iniziativa parlamentare 12.470). L’iniziativa
parlamentare adottata il 18 novembre 2017 e la rispettiva modifica della LAI
entrata in vigore il 1° gennaio 2018 riconosce un importo maggiore del
supplemento per cure intensive, non più dedotto dal contributo per l’assistenza
AI per coloro che beneficiano di quest’ultima prestazione.
Secondo l’insorgente,
considerare l’aiuto di terzi nell’atto ordinario della vita “spostarsi in casa
o all’esterno/curare i rapporti sociali”, soltanto a partire dal terzo anno di
età, è privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e giunge
ad un risultato ingiusto ed iniquo.
Il ricorrente, rammenta che in
due recenti sentenze, una del TCA (32.2015.146 del 24 novembre 2016) ed una del
Tribunale federale (sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) il contenuto
dell’allegato III della CIGI e la prassi dell’UAI sono stati sconfessati. Nella
prima sentenza all’assicurato è stato riconosciuto un maggior bisogno dell’atto
di alzarsi/sedersi/coricarsi (funzione parziale dell’autonomia nel gestire il
ritmo del sonno e di veglia) già dagli 11 anni anziché dai 15 anni e nella
sentenza federale è stato riconosciuto un maggior bisogno nell’atto
dell’”igiene personale” (funzione di spazzolarsi i denti, girare il rubinetto,
lavarsi e asciugare le mani) già a partire dai 3 anni al posto dei 6 anni
stabilito dall’allegato III della CIGI.
In concreto, secondo
l’insorgente, a partire dai due anni egli ha necessità di maggiore aiuto
rispetto ai coetanei per lo svolgimento di due atti ordinari della vita
(mangiare e spostarsi) inoltre a 3 anni ha bisogno pure di aiuto per
vestirsi/svestirsi, lavarsi e andare al gabinetto. Egli ha dunque diritto ad un
assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Da ultimo, l’avv. __________ ha chiesto che RI 1 sia posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 16 e 17).
1.4. Con risposta del 26 aprile
2019 l’UAI propone di respingere il ricorso (doc. V). L’amministrazione
rammenta di essere vincolata all’applicazione delle Circolari in vigore al
momento dell’emana-zione della decisione. Le critiche circa l’assenza di motivi
per modificare la Circolare non devono essere fatte all’UAI ma semmai all’UFAS.
1.5. Il 2 maggio 2019 l’avv. __________
e __________ della __________ hanno versato agli atti il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e
corredato da svariata documentazione (doc. VII+1).
1.6. In data 16 maggio 2019 l’avv.
__________ e __________ della __________ hanno ribadito la loro presa di
posizione, evidenziando che l’allegato III alla CIGI è stato modificato dopo 17
anni senza alcuna motivazione e base scientifica. La nuova versione, secondo il
ricorrente, è arbitraria (doc. VIII-1).
1.7. Nelle osservazioni del 23 maggio
2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
1.8. Il doc. X è stato trasmesso
per conoscenza all’avv. __________ e __________ della __________ (doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi
invalidi di grado medio dal mese di gennaio 2018 oppure se a giusta ragione
l’UAI ha stabilito che l’insorgente necessita di maggiore aiuto rispetto ad un
coetaneo per compiere l’atto dello spostarsi dai 3 anni (gennaio 2018) ed ha di
conseguenza diritto all’assegno di grado medio dal mese di gennaio 2019.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto
(fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede
che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può
essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3
LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute
vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato
nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno
alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno
unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2
dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere
in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave
danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i
contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in
modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere
a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv.
1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le
attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento
di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente
l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,
nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente
l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e
necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano
in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro
delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del
Codice civile.
Per quanto concerne i
minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior
bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita
rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.
8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1
[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L’art. 42bis LAI tratta
specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i
minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano
soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42 cpv. 4
LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a
partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al
rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per
grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad
essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del
diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1
LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire
l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di
grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di
importo giornaliero.
Fatti
I minorenni grandi
invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,
secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non
accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Nel tenore della norma in
vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di
assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,
in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di
un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°
gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il
bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100
per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,
in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo
massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.
2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2
OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante
l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza,
un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità
di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve
essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e
le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni
ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti
coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre
plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura
ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle
indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta
acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali
interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate.
Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito
l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale
chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con
riferimenti).
2.5. Ai fini del presente giudizio
giova qui pure ricordare che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa,
le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante
di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da
un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di
favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di
trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono
delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi
esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad
assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte
dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di
conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano
effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi
amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non
possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono
tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive
non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V
45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid.
3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6. In concreto unico oggetto del
contendere è la questione di sapere se la maggiore limitazione rispetto ad un
bambino della medesima età relativa l’atto dello spostarsi, funzione parziale
del salire le scale da solo, va riconosciuto da quando il ricorrente ha
compiuto i due anni come chiesto con il ricorso, oppure dai tre anni come
stabilito dall’UAI.
Nel caso di specie
nell’inchiesta effettuata dall’assistente sociale e datata 31 agosto 2018 (doc.
46 incarto AI), quando l’assicurato aveva compiuto circa 3 anni e mezzo, emerge
che l’insorgente è affetto da “sindrome dello spettro autistico” che gli
causa “un importante ritardo del linguaggio espressivo e recettivo che gli
impedisce di entrare in relazione con gli altri, di comprendere le diverse
situazioni in cui si trova e di esprimere i propri desideri e bisogni”
(pag. 103 incarto AI). Circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori casa
(comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che l’insorgente “all’interno
dell’abitazione si sposta in autonomia senza difficoltà di motricità. Sono
riferite difficoltà a salire e scendere le scale, RI 1 ha ancora bisogno di
essere tenuto per mano da un adulto altrimenti inciampa. La mamma riporta
grandi difficoltà nelle uscite a RI 1 non ha consapevolezza dei pericoli e va
tenuto costantemente per mano per evitare che scappi. La comunicazione verbale
è limitata ad alcune paroline. Fatica a gestire le proprie emozioni e a
comprendere-rispettare le consegne verbali” (pag. 204 incarto AI). Nella
medesima occasione l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha
affermato che “Secondo l’allegato III a partire dai 3 anni “un bambino sa
salire le scale da solo”. L’atto va pertanto riconosciuto da gennaio 2018, al
compimento dei 3 anni di età.” (pag. 105 incarto AI).
L’allegato III della CIGI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017
prevedeva, circa l’atto dello spostarsi in casa o all’esterno, che il bambino a
2 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A4).
Nella versione valida dal
1° gennaio 2018 il medesimo allegato prevede che il bambino a 3 anni sa salire
le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A5).
In una recentissima sentenza 32.2019.51 del 30 giugno 2020, nota alle parti (in
quanto, anche in quel caso, il ricorrente - che era affetto dalla sindrome di
Dravet - era patrocinato dall’avv. __________ e da __________ della __________),
questo Tribunale, dopo avere chiesto spiegazioni circa questa modifica all’UFAS,
ha affrontato e risolto la questione sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
2.7. Nel caso di specie, interpellato dal TCA, l’UFAS ha affermato
che nel corso del 2016 e del 2017 un gruppo di lavoro composto di specialisti
dell’AI e della stessa autorità di vigilanza, ha esaminato nel dettaglio le età
di riferimento e il tempo necessario che impiega un bambino sano ed un bambino
affetto da un problema di salute per compiere un atto ordinario della vita
quotidiana (doc. XIV).
I nuovi valori, che si fondano su numerose fonti, le più
importanti delle quali citate nella CIGI, sono stati stabiliti dall’UFAS
prendendo il valore medio oppure il limite superiore e cercando di creare il
numero più basso possibile di classi di età (cfr. doc. XIV).
L’UFAS afferma che i valori, discussi approfonditamente
all’interno del gruppo di lavoro, verificati e sottoposti a test, sono pure
stati trasmessi alla Società svizzera di pediatria per un parere (doc. XIV).
I risultati di questa ampia consultazione sono sfociati nella
nuova versione degli Allegati III e IV della CIGI (doc. XIV).
Per quanto concerne più specificatamente l’attività di salire le
scale, l’UFAS, nella risposta del 21 febbraio 2020, ha elencato la letteratura
scientifica esaminata per aumentare l’età di riferimento da 2 a 3 anni
(Ferland, Francine (2004). Le développement de l’enfant au quotidien.
Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine [doc.
XIV/1]; Dixon, Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children:
pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier [doc.
XIV/2]; http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32 [doc. XIV/3];
Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland [doc. XIV/4];
Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf [2001], Das Kind von der
Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata), Basel: Schwabe
& Co. AG Verlag [doc. XIV/5]).
L’Autorità di sorveglianza ha inoltre spiegato che nelle
precedenti versioni della CIGI ci si era fondati unicamente sull’opera di
Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf, Das Kind von der Geburt bis
zur Schule, dove figurava un limite di 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende
le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino”) e che questa
opera, edita per la prima volta nel 1972, malgrado le sue riedizioni, non ha
modificato le età di riferimento (doc. XIV).
Secondo l’UFAS, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo
hanno anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini, che hanno oggi in
genere meno possibilità ed occasioni di muoversi rispetto agli anni ‘70. Ciò ha
un’incidenza sulle funzioni motorie (doc. XIV).
Nell’esame delle altre fonti è poi emerso che la maggior parte
degli autori indicava che fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a
una ringhiera o ad un supporto e di conseguenza non si può parlare di autonomia
per questo atto. L’autorità di vigilanza sottolinea inoltre che la tabella del
“medizinischer Dienst der Krankenversicherung” tedesco, indica che solo a
partire da 4 anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto (doc. XIV).
Interpellato nuovamente dal TCA, l’UFAS non è stato in grado di
produrre la presa di posizione della Società svizzera di pediatria (SSP) e si è
espresso in merito alla circostanza che anche il test di Griffith, utilizzato
presso il Servizio di Pediatria dell’Ospedale _____________, prevede che un
bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le scale
appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23
mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso (doc. XXIV).
Il 20 maggio 2020 il ricorrente ha prodotto uno scambio di e-mail
con la società svizzera di pediatria, da cui emerge che quest’ultima non è
stata consultata in merito alle modifiche degli annessi III e IV della CIGI
(doc. XXIII/A12).
Il TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS per eventualmente
esprimersi in merito entro il 18 giugno 2020 (doc. XXIX). Il 18 giugno 2020
l’autorità di vigilanza ha affermato di non poter “escludere la possibilità che
la consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le
modifiche sono state effettuate nel 2018” (doc. XXXII).
2.8. Questo Tribunale, anche alla luce delle osservazioni del 12 marzo 2020
(doc. XVIII) e del 20 maggio 2020 (doc. XXIII) del ricorrente, ritiene che le
modifiche apportate dall’UFAS all’età di riferimento della funzione parziale di
salire/scendere le scale non siano giustificate.
Le spiegazioni fornite dall’autorità di vigilanza non sono
soddisfacenti. I cambiamenti, contrariamente a quanto affermato, non sono del
resto stati sottoposti, per una presa di posizione, alla Società svizzera di
pediatria (doc. XXIII/A12).
Già nell’allegato III della CIGI, con validità dal 1° gennaio
2015, figurava che “le direttive e i dati concernenti le età si basano su
diverse fonti, le più importanti delle quali sono elencate qui di seguito.
Nella maggior parte dei casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha
ripreso il valore medio oppure il limite superiore badando a che venga creato
il numero più basso possibile di classi di età. La tabella è stata sottoposta
per parere alla Società svizzera di pediatria”. Prima, fino al 31 dicembre
2014, era invece indicato che “per le direttive e le indicazioni delle età si è
tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur
Schule”.
Ciò significa, come rileva l’insorgente, che già in precedenza le
età di riferimento erano state rivalutate in funzione di un maggior numero di
fonti, considerazioni e riflessioni e che il cambiamento di metodologia di
valutazione era avvenuto antecedentemente al 1° gennaio 2018. Non è pertanto
intervenuta alcuna fondamentale modifica a giustificazione dell’aumento
dell’età di riferimento da 2 a 3 anni.
Non va poi sottaciuto che l’autorità di vigilanza non ha prodotto
le risultanze del gruppo di lavoro relativo alle discussioni avvenute tra le
parti, né il parere della Società svizzera di pediatria (SSP). A questo
proposito dallo scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 tra la rappresentante
del ricorrente e la SSP emerge al contrario che non è stata fornita alcuna
risposta ufficiale circa le modifiche agli Allegati III e IV della CIGI nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2018 (doc. XXIII/A12). Da cui l’assenza di tale
documentazione, richiesta dal TCA (doc. XX), tra gli atti dell’autorità di
vigilanza (doc. XXIV; cfr. anche doc. XXXII). Ciò che indebolisce ulteriormente
le argomentazioni a sostegno di un cambiamento delle età di riferimento
figuranti nei citati allegati a partire dal gennaio 2018.
Inoltre il ricorrente rileva che secondo Ferland
(Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions
de l’Hôpital Sainte-Justine; doc. XIV/1) già a partire da 1 a 2 anni un bambino
Considerandi
sale le scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e
tenendosi alla ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, e
secondo Dixon/Stein/Martini (Encounters with children: pediatric behavior and
development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier; doc.XIV/2) a 2 anni il
bambino sale e scende le scale con uno scalino alla volta, confermando quanto
stabilito da Herzka.
Solo gli altri due documenti
(http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32; doc. XIV/3) e Tabella
Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (doc. XIV/4), che non
sono peraltro citati nell’Allegato III e dunque non sono ritenuti fonti
principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a
molto più alta (4 anni).
Infine, non va dimenticato che dal test di Griffith, allegato dal
ricorrente ed utilizzato anche dal Servizio di Pediatria dell’Ospedale ____________,
emerge che il bambino a 18 mesi fa le scale a 4 zampe, a 19 mesi sale le scale
appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23
mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.
Le fonti citate ed evidenziate dal ricorrente mettono in dubbio le
modifiche apportate alla CIGI circa l’atto parziale del salire e scendere le
scale, anche perché il cambiamento non è stato sottoposto per un parere alla
Società svizzera di pediatria contrariamente a quanto fatto intendere
inizialmente dall’Autorità di vigilanza.
In concreto il ricorrente è affetto dalla sindrome di Dravet,
ossia da un'encefalopatia epilettica refrattaria (cfr. orpha.net), che gli
causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da
“assenze”.
Il decorso della malattia è caratterizzato da ritardo dello
sviluppo psicomotorio, dalla comparsa di disturbi del comportamento e atassia
(cfr. orpha.net), ossia un disturbo neurologico che si manifesta o nell’esecuzione
dei movimenti, che vengono effettuati senza misura o con errori di direzione
(a. dinamica), oppure nella conservazione delle posizioni del tronco e degli
arti (a. statica; cfr. treccani.it).
Le crisi epilettiche compaiono ogni 1-2 mesi e spesso all'inizio
si associano alla febbre. È comune uno stato epilettico generalizzato o
emiclonico. Altri tipi di crisi (di solito mioclonie, assenze atipiche, crisi
parziali complesse) si manifestano nel secondo o nel terzo anno di vita e,
sebbene la durata di queste crisi diminuisca in questo periodo, la loro
frequenza aumenta (orpha.net).
Dal referto dell’assistente sociale del 1°/2 ottobre 2018
allestito per valutare la grande invalidità, figura circa l’atto dello
spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti
sociali, che il bambino sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è
precario. All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti
si muove liberamente. “Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che
comunque lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, appunto per il
pericolo delle crisi epilettiche che purtroppo lo colpiscono ancora almeno una
o due volte alla settimana” (pag. 141 e 151 incarto AI).
Il 3 gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello
spostarsi, ha affermato che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può
considerare l’atto se il minore non sa ancora salire/scendere le scale in
autonomia, ed è il caso del piccolo X.___________; come ben spiegato e
sostenuto in fase di osservazione. Non è invece possibile applicare, in virtù
del principio di uguaglianza di trattamento, una giurisprudenza diversa da
quella attuale, datata appunto gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).
Nel caso concreto il rifiuto è dovuto alle modifiche apportate
alle CIGI e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto.
All’inizio dell’allegato III CIGI figura tuttavia la precisa
indicazione secondo cui “le seguenti direttive riportano dati indicativi
concernenti l’età da non applicare rigorosamente. Nella maggior parte dei casi
possono esservi differenze per difetto o per eccesso che sono
<<normali>>, ossia non determinate da una malattia, e che non
devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In
questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.” (sottolineature
del redattore).
In concreto numerosi autori citati dal ricorrente
(Dixon/Stein/Martini; Herzka), che sono di supporto per definire la grande
invalidità per i minorenni (cfr. la lista dell’allegato III CIGI e sentenza
9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il test di Griffith pongono attorno ai due
anni l’abilità dei bambini nel salire e scendere le scale senza alternare i
piedi, uno scalino alla volta, senza l’aiuto di terzi.
Alla luce della grave patologia di cui è affetto il ricorrente,
occorre pertanto concludere che il piccolo necessitava dell’aiuto di un adulto
per salire le scale già a partire dai due anni, e ciò per evitare cadute
derivanti da improvvisi attacchi epilettici, la cui frequenza, proprio tra i
due e i tre anni, aumenta in maniera importante (cfr. orpha.net). Ciò esclude
che l’interessato potesse muoversi, salendo e scendendo le scale, come un
bambino della sua età.
Senza l’aiuto di un terzo l’assicurato non avrebbe potuto svolgere
l’atto ordinario della vita relativo al salire le scale.
Egli aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad
un minorenne non invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4
OAI (cfr. anche sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).
Ne segue che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad
un coetaneo per compiere 4 atti della vita quotidiana, con sorveglianza
intensiva da novembre 2017, nei seguenti termini:
- vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);
- mangiare, dai 13 mesi (dicembre 2014);
- lavarsi, dai 3 anni (novembre 2016);
- spostarsi, dai 2 anni (novembre 2015).”
Il TCA riconferma in
questa occasione la giurisprudenza appena citata.
In concreto - tenuto conto della grave patologia di cui è affetto il ricorrente
(“Sindrome dello spettro autistico”) e che il rifiuto di considerare
l’atto a partire dai 2 anni anziché dai 3 anni è dovuto alle modifiche
apportate alle CIGI e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto
e che numerosi autori citati dal ricorrente (Dixon/Stein/Martini; Herzka), che
sono di supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la
lista dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il
test di Griffith pongono attorno ai due anni l’abilità dei bambini nel salire e
scendere le scale senza alternare i piedi, uno scalino alla volta, senza
l’aiuto di terzi - l’assicurato non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario
della vita relativo al salire le scale senza l’aiuto di un terzo a partire dal
1° gennaio 2017 (2 anni di età).
Egli aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne
non invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche
sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).
Ne segue che l’interessato
necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere 5 atti della
vita quotidiana, con sorveglianza intensiva, nei seguenti termini
- “mangiare” da luglio 2016;
- “spostarsi” da gennaio 2017;
- “vestirsi/svestirsi” da gennaio 2018;
- “lavarsi” da gennaio 2018;
- “andare alla toilette” da gennaio 2018.
2.7
Va ora stabilito a partire da
quando l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.
L’insorgente ritiene di
aver diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal
1° gennaio 2018.
In una recente sentenza 32.2019.172 del 19 giugno 2020 questo Tribunale ha già
affrontato la medesima questione ed ha in particolare osservato quanto segue.
Riguardo alla nascita del diritto
all’AGI la cifra marginale 8092 prevede:
"In linea di principio, il diritto all’assegno per grandi
invalidi, in applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI,
nasce dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole
concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29
capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”
La cifra marginale 8093
CIGI precisa:
"La percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base
al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande
invalidità è quindi considerata di grado elevato se è stata di grado elevato
durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N.
4001.
seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di
attesa, come per il calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto
alla rendita (N. 2017 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante
per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo
conto delle percentuali di cui all’articolo 42ter LAI, vale a dire 20 per cento
per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio
e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 pag. 252).
Esempio:
Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al
31.7.2016
Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una
grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel
maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di
attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto
che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida
almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi
invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per
grandi invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo
periodo OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto,
poiché il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto
ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,
l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274)”.
Nell’ambito della
“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:
"Per la modifica della grande invalidità e dell’onere
d’assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N.
8074.
segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la
modifica del diritto alla rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2
LPGA). In caso di modifica del grado di grande invalidità per motivi di età
(secondo la tabella dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve
rinunciare al periodo di attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2
OAI. Inoltre queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da
un assegno per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti
(9C_395/2011).”
La cifra marginale 4008.1
CIGI, a sua volta, prevede che:
"È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi
(art. 88a cpv. 2 OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento
dello stato di salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale
stabilizzata (p. es. in caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”
Nella sentenza I 930/05
del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione
aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del
metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale
federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il
metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto
dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a
partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.
Così facendo,
l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°
gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita
a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il
momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di
invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui
all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto
all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza
citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente
n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à
savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un
contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du
délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du
droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et
les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).
2.8
In
concreto, allo scadere dell’anno di attesa, nel gennaio 2018, il ricorrente ha
adempiuto le condizioni necessarie per avere diritto ad un AGI minorenni di
grado lieve (necessitando di aiuto per il compimento di due atti ordinari della
vita: mangiare, spostarsi).
Allo scadere dell’anno di
carenza, nel gennaio 2018, in seguito al compimento dei tre anni, egli ha
diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio, necessitando in quel
momento di aiuto per il compimento di ulteriori tre atti ordinari della vita:
lavarsi, vestirsi/svestirsi e andare alla toilette.
L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un peggioramento
delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il periodo di
attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che il
peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero - ma è dovuto alla
circostanza che con il compimento dei tre anni di età - esattamente nel mese di
gennaio 2018, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa, il
ricorrente abbisogna di maggiore aiuto da parte di terzi rispetto ad un
coetaneo sano anche nell’atto di “vestirsi/svestirsi”, “lavarsi” e “andare in
toilette”, computabili a partire da suddetta età.
Trattandosi quindi di un
cambiamento di grado di grande invalidità a seguito del raggiungimento di un
determinato limite di età (in casu: 3 anni), non vi è ragione di
verificarne la persistenza nel tempo, avendo automaticamente carattere duraturo
(analogamente a quanto previsto alla cifra marginale 4008.1 CIGI nel caso di
cambiamento causato non da motivi di salute, ma a seguito di una situazione
globale stabilizzata).
Il diritto ad un AGI
minorenni di grado medio va riconosciuto, quindi, da gennaio 2018. Accertato
che la domanda è stata inoltrata nel corso del mese di marzo 2018, il diritto
al versamento della prestazione ha inizio dal 1° gennaio 2018 (art. 48 cpv. 1
LAI e DTF 137 V 351).
In queste condizioni il
ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che RI 1 ha
diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI, il quale
verserà pure le ripetibili al ricorrente. Ciò rende priva di oggetto la
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del
30.
settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un
assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018.
2. Le spese per fr. 500.- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.- di
ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti