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Decisione

32.2019.62

Assegno per grandi invalidi per minorenni

6 luglio 2020Italiano40 min

(comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che l’insorgente “all’interno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.62

PC/DC/sc

Lugano

6 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: __________

contro

la decisione del 18 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 2015,

è stato posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura della

infermità congenita n. 405 (Autismo; doc. 13 incarto AI) dell’Ordinanza sulle

infermità congenite (OIC) e dell’ergoterapia con le limitazioni indicate nelle

rispettive decisioni (doc. 14, 15, 37, 40 e 65 incarto AI).

1.2. Il 29/30 marzo 2018 RI 1 ha

inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. 22 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio

del 31 agosto 2018 (doc. 46 incarto AI), con decisione del 18 febbraio 2019

(doc. 60 incarto AI; preavvisata l’8 gennaio 2019: doc. 53 incarto AI),

l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi

per minorenne di grado medio dal 1° gennaio 2019 (dopo un anno di attesa), con

diritto al supplemento per cure intensive per un’assistenza di 4 ore (doc. 60

incarto AI).

La necessità di maggiore

aiuto rispetto ad un coetaneo è stata riconosciuta nel compimento di cinque

atti ordinari della vita, ossia “mangiare” da luglio 2016, “vestirsi/svestirsi”

da gennaio 2018, “lavarsi” da gennaio 2018, “andare alla toilette” da gennaio

2018 e “spostarsi” da gennaio 2018, con sorveglianza intensiva.

1.3. RI 1, rappresentato dalla

madre RA 1, a sua volta rappresentata dall’avv. __________ e da __________,

bachelor in lavoro sociale, della __________, è insorto al TCA contro la

predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere posto al

beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018

(doc. I, pag. 17).

Dopo aver riassunto la fattispecie, il ricorrente rileva che controversa è la

questione di sapere da quale età media la funzione parziale di salire le

scale dell’atto ordinario della vita quotidiana di “spostarsi in casa o

all’esterno/curare i rapporti sociali” deve essere preso in considerazione

per il maggior bisogno di aiuto dovuto all’invalidità rispetto a un minorenne

non invalido della stessa età e dunque se è da riconoscere all’assicurato il

maggior bisogno di aiuto rispetto a un suo coetaneo non invalido in due atti

ordinari della vita quotidiana già dal mese di gennaio 2017 e in cinque dal

gennaio 2018, rispettivamente la grande invalidità di grado medio dal mese di gennaio

2018.

Per il ricorrente la decisione

impugnata è errata ed arbitraria e dunque viola l’art. 9 della Costituzione

federale nella misura in cui riconosce solo a partire dal 1° gennaio 2019 un

assegno per grandi invalidi di grado medio. Nella fattispecie, la necessità di

un maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo non invalido per l’atto ordinario

di spostarsi deve essere riconosciuto almeno a partire dal compimento dei suoi

due anni, ossia dal gennaio 2017.

L’allegato III della CIGI in

vigore dal 1° gennaio 2018 è stato modificato rispetto all’età media per

prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto

all’invalidità della funzione parziale di salire le scale; fino al 31 dicembre

2017 era fissato a 2 anni e dal 1° gennaio 2018 è stato portato a 3 anni.

L’assicurato sostiene che la

presa di posizione dell’operatrice sociale, su questo preciso punto, relativo

all’aumento dell’età media della funzione parziale di salire le scale, non

poggia su alcuna base legale o giurisprudenza in merito. Per l’insorgente anche

se si volesse riconoscere a tale prassi una portata più ampia, poiché non si

basa concretamente su alcun fondamento legale, e quindi per analogia applicarle

la giurisprudenza inerente le direttive e le circolari amministrative, non si

giungerebbe ad un risultato diverso. Esse non hanno infatti una portata

contraente per il giudice. Tali ordinanze amministrative non possono uscire dal

quadro previsto dall’applicazione della legge e prevedere altro rispetto a

quanto stabilito dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Inoltre tale

ordinanza non vincola in alcun modo il giudice, che non deve tenerne conto se

non nella misura in cui essa permetta l’applicazione corretta delle disposizioni

legali. Deve invece distanziarsene quando stabilisce delle norme che non sono

conformi alle disposizioni legali applicabili.

In concreto, secondo il

ricorrente, la modifica dell’allegato III della CIGI pone uno stato

peggiorativo delle condizioni per l’ottenimento del diritto a un assegno per

grandi invalidi minorenni. Nel caso specifico il mancato riconoscimento della

funzione parziale dell’atto ordinario della vita quotidiana non permette, per

un ulteriore anno, la soddisfazione delle condizioni per aver diritto a un

assegno per grandi invalidi di grado medio senza alcuna base legale ma solo su

direttive amministrative. A tale proposito, secondo l’assicurato, non risulta

alcuna modifica di legge, giurisprudenza o dottrina che giustifichi tale

cambiamento. Inoltre la modifica sembra concludere, senza alcuna base

scientifica, per un peggioramento delle capacità motorie dei bambini. Anche le

fonti alla base dell’edito riguardanti le direttive sul calcolo della grande

invalidità determinante per i minorenni citate alla fine dell’allegato III

della CIGI valida dal 1° gennaio 2018 non sono state modificate e risultano

identiche a quelle citate nell’allegato III della CIGI valida fino al 31

dicembre 2017.

Il ricorrente cita a suo

sostegno varia letteratura medico-scientifica secondo cui un bambino attorno ai

due anni di età a livello motorio è in grado di correre, restare sulle punte

dei piedi, calciare una palla, tirare le persone per mano per mostrare loro

qualcosa, salire e scendere dai mobili senza aiuto, ecc. A livello fisico

cambiano invece le proporzioni del corpo con l’aumento dell’altezza degli arti

inferiori e il rallentamento della crescita della testa, come anche la postura

che diventa sempre più eretta (miglior tono muscolare). L’insorgente evidenzia

che per quanto concerne l’acquisizione della capacità di salire e scendere le

scale da soli a partire dai 2 anni di età, da bambini che non presentano un

danno alla salute, è confermata dalla fonte più importante riportata alla fine

dell’allegato III della CIGI (Herzka/Ferrari/Reukauf, Das Kind von der Geburt

bis zur Schule, Schwabe & Co. AG Verlag, Basel 2001, pag. 27). Anche altri

autori confermano la medesima tendenza (Marcello Bernardi, l’avventura di

crescere. Una guida per i genitori di oggi, Fabbri Editori, Milano, 1995, pag.

119). In siti internet specializzati si giunge alla medesima conclusione.

L’assicurato rileva inoltre che

all’inizio dell’allegato III CIGI è indicato che “le seguenti direttive

riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente.

Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per

eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate da una

malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del

bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera

flessibile.”

Il ricorrente rammenta poi che

affinché un cambio di prassi sia legale, occorre rispettare le seguenti

condizioni: vi devono essere motivi oggettivi e importanti a sostegno della

nuova prassi, quali una condizione più approfondita dell’intenzione del

legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della

concezione giuridica; inoltre il cambiamento di prassi deve avvenire di

principio; l’interesse alla diversa applicazione della legge deve prevalere su

quello della sicurezza del diritto; infine il cambiamento di prassi non deve

violare il principio della buona fede.

La prima condizione fa difetto

poiché tra il 2017 ed il 2018 non vi sono state modifiche sostanziali. Il

limite di età di 2 anni è stato introdotto dal 1° gennaio 2000 quando è stato

concepito l’allegato III della CIGI.

La volontà del legislatore va

inoltre nella direzione di sostenere maggiormente i genitori che si occupano

dei loro figli gravemente disabili e non il contrario, ossia inserire limiti

per rendere più difficile l’accesso alla prestazione posticipandone l’età dalla

quale poterne beneficiare (cfr. progetto preliminare e rapporto esplicativo

della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio

Nazionale relativi all’iniziativa parlamentare 12.470). L’iniziativa

parlamentare adottata il 18 novembre 2017 e la rispettiva modifica della LAI

entrata in vigore il 1° gennaio 2018 riconosce un importo maggiore del

supplemento per cure intensive, non più dedotto dal contributo per l’assistenza

AI per coloro che beneficiano di quest’ultima prestazione.

Secondo l’insorgente,

considerare l’aiuto di terzi nell’atto ordinario della vita “spostarsi in casa

o all’esterno/curare i rapporti sociali”, soltanto a partire dal terzo anno di

età, è privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e giunge

ad un risultato ingiusto ed iniquo.

Il ricorrente, rammenta che in

due recenti sentenze, una del TCA (32.2015.146 del 24 novembre 2016) ed una del

Tribunale federale (sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) il contenuto

dell’allegato III della CIGI e la prassi dell’UAI sono stati sconfessati. Nella

prima sentenza all’assicurato è stato riconosciuto un maggior bisogno dell’atto

di alzarsi/sedersi/coricarsi (funzione parziale dell’autonomia nel gestire il

ritmo del sonno e di veglia) già dagli 11 anni anziché dai 15 anni e nella

sentenza federale è stato riconosciuto un maggior bisogno nell’atto

dell’”igiene personale” (funzione di spazzolarsi i denti, girare il rubinetto,

lavarsi e asciugare le mani) già a partire dai 3 anni al posto dei 6 anni

stabilito dall’allegato III della CIGI.

In concreto, secondo

l’insorgente, a partire dai due anni egli ha necessità di maggiore aiuto

rispetto ai coetanei per lo svolgimento di due atti ordinari della vita

(mangiare e spostarsi) inoltre a 3 anni ha bisogno pure di aiuto per

vestirsi/svestirsi, lavarsi e andare al gabinetto. Egli ha dunque diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Da ultimo, l’avv. __________ ha chiesto che RI 1 sia posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 16 e 17).

1.4. Con risposta del 26 aprile

2019 l’UAI propone di respingere il ricorso (doc. V). L’amministrazione

rammenta di essere vincolata all’applicazione delle Circolari in vigore al

momento dell’emana-zione della decisione. Le critiche circa l’assenza di motivi

per modificare la Circolare non devono essere fatte all’UAI ma semmai all’UFAS.

1.5. Il 2 maggio 2019 l’avv. __________

e __________ della __________ hanno versato agli atti il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e

corredato da svariata documentazione (doc. VII+1).

1.6. In data 16 maggio 2019 l’avv.

__________ e __________ della __________ hanno ribadito la loro presa di

posizione, evidenziando che l’allegato III alla CIGI è stato modificato dopo 17

anni senza alcuna motivazione e base scientifica. La nuova versione, secondo il

ricorrente, è arbitraria (doc. VIII-1).

1.7. Nelle osservazioni del 23 maggio

2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.8. Il doc. X è stato trasmesso

per conoscenza all’avv. __________ e __________ della __________ (doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado medio dal mese di gennaio 2018 oppure se a giusta ragione

l’UAI ha stabilito che l’insorgente necessita di maggiore aiuto rispetto ad un

coetaneo per compiere l’atto dello spostarsi dai 3 anni (gennaio 2018) ed ha di

conseguenza diritto all’assegno di grado medio dal mese di gennaio 2019.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto

(fare i propri bisogni)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede

che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può

essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato

è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e

il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2

dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur

munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur

munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere

in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due

atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo

durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave

danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i

contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in

modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere

a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv.

1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le

attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento

di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente

l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,

nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente

l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e

necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano

in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro

delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

Per quanto concerne i

minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior

bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita

rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.

8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4

LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al

più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto

al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o

in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a

partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al

rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per

grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad

essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del

diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1

LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire

l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.

Fatti

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante

l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza,

un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità

di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve

essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona

bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e

le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni

ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti

coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre

plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura

ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle

indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta

acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali

interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate.

Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito

l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale

chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con

riferimenti).

2.5. Ai fini del presente giudizio

giova qui pure ricordare che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa,

le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante

di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da

un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di

favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di

trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono

delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi

esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad

assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V

45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid.

3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. In concreto unico oggetto del

contendere è la questione di sapere se la maggiore limitazione rispetto ad un

bambino della medesima età relativa l’atto dello spostarsi, funzione parziale

del salire le scale da solo, va riconosciuto da quando il ricorrente ha

compiuto i due anni come chiesto con il ricorso, oppure dai tre anni come

stabilito dall’UAI.

Nel caso di specie

nell’inchiesta effettuata dall’assistente sociale e datata 31 agosto 2018 (doc.

46 incarto AI), quando l’assicurato aveva compiuto circa 3 anni e mezzo, emerge

che l’insorgente è affetto da “sindrome dello spettro autistico” che gli

causa “un importante ritardo del linguaggio espressivo e recettivo che gli

impedisce di entrare in relazione con gli altri, di comprendere le diverse

situazioni in cui si trova e di esprimere i propri desideri e bisogni”

(pag. 103 incarto AI). Circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori casa

(comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che l’insorgente “all’interno

dell’abitazione si sposta in autonomia senza difficoltà di motricità. Sono

riferite difficoltà a salire e scendere le scale, RI 1 ha ancora bisogno di

essere tenuto per mano da un adulto altrimenti inciampa. La mamma riporta

grandi difficoltà nelle uscite a RI 1 non ha consapevolezza dei pericoli e va

tenuto costantemente per mano per evitare che scappi. La comunicazione verbale

è limitata ad alcune paroline. Fatica a gestire le proprie emozioni e a

comprendere-rispettare le consegne verbali” (pag. 204 incarto AI). Nella

medesima occasione l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha

affermato che “Secondo l’allegato III a partire dai 3 anni “un bambino sa

salire le scale da solo”. L’atto va pertanto riconosciuto da gennaio 2018, al

compimento dei 3 anni di età.” (pag. 105 incarto AI).

L’allegato III della CIGI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017

prevedeva, circa l’atto dello spostarsi in casa o all’esterno, che il bambino a

2 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A4).

Nella versione valida dal

1° gennaio 2018 il medesimo allegato prevede che il bambino a 3 anni sa salire

le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A5).

In una recentissima sentenza 32.2019.51 del 30 giugno 2020, nota alle parti (in

quanto, anche in quel caso, il ricorrente - che era affetto dalla sindrome di

Dravet - era patrocinato dall’avv. __________ e da __________ della __________),

questo Tribunale, dopo avere chiesto spiegazioni circa questa modifica all’UFAS,

ha affrontato e risolto la questione sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…)

2.7. Nel caso di specie, interpellato dal TCA, l’UFAS ha affermato

che nel corso del 2016 e del 2017 un gruppo di lavoro composto di specialisti

dell’AI e della stessa autorità di vigilanza, ha esaminato nel dettaglio le età

di riferimento e il tempo necessario che impiega un bambino sano ed un bambino

affetto da un problema di salute per compiere un atto ordinario della vita

quotidiana (doc. XIV).

I nuovi valori, che si fondano su numerose fonti, le più

importanti delle quali citate nella CIGI, sono stati stabiliti dall’UFAS

prendendo il valore medio oppure il limite superiore e cercando di creare il

numero più basso possibile di classi di età (cfr. doc. XIV).

L’UFAS afferma che i valori, discussi approfonditamente

all’interno del gruppo di lavoro, verificati e sottoposti a test, sono pure

stati trasmessi alla Società svizzera di pediatria per un parere (doc. XIV).

I risultati di questa ampia consultazione sono sfociati nella

nuova versione degli Allegati III e IV della CIGI (doc. XIV).

Per quanto concerne più specificatamente l’attività di salire le

scale, l’UFAS, nella risposta del 21 febbraio 2020, ha elencato la letteratura

scientifica esaminata per aumentare l’età di riferimento da 2 a 3 anni

(Ferland, Francine (2004). Le développement de l’enfant au quotidien.

Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine [doc.

XIV/1]; Dixon, Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children:

pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier [doc.

XIV/2]; http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32 [doc. XIV/3];

Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland [doc. XIV/4];

Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf [2001], Das Kind von der

Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata), Basel: Schwabe

& Co. AG Verlag [doc. XIV/5]).

L’Autorità di sorveglianza ha inoltre spiegato che nelle

precedenti versioni della CIGI ci si era fondati unicamente sull’opera di

Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf, Das Kind von der Geburt bis

zur Schule, dove figurava un limite di 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende

le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino”) e che questa

opera, edita per la prima volta nel 1972, malgrado le sue riedizioni, non ha

modificato le età di riferimento (doc. XIV).

Secondo l’UFAS, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo

hanno anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini, che hanno oggi in

genere meno possibilità ed occasioni di muoversi rispetto agli anni ‘70. Ciò ha

un’incidenza sulle funzioni motorie (doc. XIV).

Nell’esame delle altre fonti è poi emerso che la maggior parte

degli autori indicava che fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a

una ringhiera o ad un supporto e di conseguenza non si può parlare di autonomia

per questo atto. L’autorità di vigilanza sottolinea inoltre che la tabella del

“medizinischer Dienst der Krankenversicherung” tedesco, indica che solo a

partire da 4 anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto (doc. XIV).

Interpellato nuovamente dal TCA, l’UFAS non è stato in grado di

produrre la presa di posizione della Società svizzera di pediatria (SSP) e si è

espresso in merito alla circostanza che anche il test di Griffith, utilizzato

presso il Servizio di Pediatria dell’Ospedale _____________, prevede che un

bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le scale

appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23

mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso (doc. XXIV).

Il 20 maggio 2020 il ricorrente ha prodotto uno scambio di e-mail

con la società svizzera di pediatria, da cui emerge che quest’ultima non è

stata consultata in merito alle modifiche degli annessi III e IV della CIGI

(doc. XXIII/A12).

Il TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS per eventualmente

esprimersi in merito entro il 18 giugno 2020 (doc. XXIX). Il 18 giugno 2020

l’autorità di vigilanza ha affermato di non poter “escludere la possibilità che

la consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le

modifiche sono state effettuate nel 2018” (doc. XXXII).

2.8. Questo Tribunale, anche alla luce delle osservazioni del 12 marzo 2020

(doc. XVIII) e del 20 maggio 2020 (doc. XXIII) del ricorrente, ritiene che le

modifiche apportate dall’UFAS all’età di riferimento della funzione parziale di

salire/scendere le scale non siano giustificate.

Le spiegazioni fornite dall’autorità di vigilanza non sono

soddisfacenti. I cambiamenti, contrariamente a quanto affermato, non sono del

resto stati sottoposti, per una presa di posizione, alla Società svizzera di

pediatria (doc. XXIII/A12).

Già nell’allegato III della CIGI, con validità dal 1° gennaio

2015, figurava che “le direttive e i dati concernenti le età si basano su

diverse fonti, le più importanti delle quali sono elencate qui di seguito.

Nella maggior parte dei casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha

ripreso il valore medio oppure il limite superiore badando a che venga creato

il numero più basso possibile di classi di età. La tabella è stata sottoposta

per parere alla Società svizzera di pediatria”. Prima, fino al 31 dicembre

2014, era invece indicato che “per le direttive e le indicazioni delle età si è

tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur

Schule”.

Ciò significa, come rileva l’insorgente, che già in precedenza le

età di riferimento erano state rivalutate in funzione di un maggior numero di

fonti, considerazioni e riflessioni e che il cambiamento di metodologia di

valutazione era avvenuto antecedentemente al 1° gennaio 2018. Non è pertanto

intervenuta alcuna fondamentale modifica a giustificazione dell’aumento

dell’età di riferimento da 2 a 3 anni.

Non va poi sottaciuto che l’autorità di vigilanza non ha prodotto

le risultanze del gruppo di lavoro relativo alle discussioni avvenute tra le

parti, né il parere della Società svizzera di pediatria (SSP). A questo

proposito dallo scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 tra la rappresentante

del ricorrente e la SSP emerge al contrario che non è stata fornita alcuna

risposta ufficiale circa le modifiche agli Allegati III e IV della CIGI nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2018 (doc. XXIII/A12). Da cui l’assenza di tale

documentazione, richiesta dal TCA (doc. XX), tra gli atti dell’autorità di

vigilanza (doc. XXIV; cfr. anche doc. XXXII). Ciò che indebolisce ulteriormente

le argomentazioni a sostegno di un cambiamento delle età di riferimento

figuranti nei citati allegati a partire dal gennaio 2018.

Inoltre il ricorrente rileva che secondo Ferland

(Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions

de l’Hôpital Sainte-Justine; doc. XIV/1) già a partire da 1 a 2 anni un bambino

Considerandi

sale le scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e

tenendosi alla ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, e

secondo Dixon/Stein/Martini (Encounters with children: pediatric behavior and

development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier; doc.XIV/2) a 2 anni il

bambino sale e scende le scale con uno scalino alla volta, confermando quanto

stabilito da Herzka.

Solo gli altri due documenti

(http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32; doc. XIV/3) e Tabella

Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (doc. XIV/4), che non

sono peraltro citati nell’Allegato III e dunque non sono ritenuti fonti

principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a

molto più alta (4 anni).

Infine, non va dimenticato che dal test di Griffith, allegato dal

ricorrente ed utilizzato anche dal Servizio di Pediatria dell’Ospedale ____________,

emerge che il bambino a 18 mesi fa le scale a 4 zampe, a 19 mesi sale le scale

appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23

mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

Le fonti citate ed evidenziate dal ricorrente mettono in dubbio le

modifiche apportate alla CIGI circa l’atto parziale del salire e scendere le

scale, anche perché il cambiamento non è stato sottoposto per un parere alla

Società svizzera di pediatria contrariamente a quanto fatto intendere

inizialmente dall’Autorità di vigilanza.

In concreto il ricorrente è affetto dalla sindrome di Dravet,

ossia da un'encefalopatia epilettica refrattaria (cfr. orpha.net), che gli

causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da

“assenze”.

Il decorso della malattia è caratterizzato da ritardo dello

sviluppo psicomotorio, dalla comparsa di disturbi del comportamento e atassia

(cfr. orpha.net), ossia un disturbo neurologico che si manifesta o nell’esecuzione

dei movimenti, che vengono effettuati senza misura o con errori di direzione

(a. dinamica), oppure nella conservazione delle posizioni del tronco e degli

arti (a. statica; cfr. treccani.it).

Le crisi epilettiche compaiono ogni 1-2 mesi e spesso all'inizio

si associano alla febbre. È comune uno stato epilettico generalizzato o

emiclonico. Altri tipi di crisi (di solito mioclonie, assenze atipiche, crisi

parziali complesse) si manifestano nel secondo o nel terzo anno di vita e,

sebbene la durata di queste crisi diminuisca in questo periodo, la loro

frequenza aumenta (orpha.net).

Dal referto dell’assistente sociale del 1°/2 ottobre 2018

allestito per valutare la grande invalidità, figura circa l’atto dello

spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti

sociali, che il bambino sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è

precario. All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti

si muove liberamente. “Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che

comunque lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, appunto per il

pericolo delle crisi epilettiche che purtroppo lo colpiscono ancora almeno una

o due volte alla settimana” (pag. 141 e 151 incarto AI).

Il 3 gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello

spostarsi, ha affermato che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può

considerare l’atto se il minore non sa ancora salire/scendere le scale in

autonomia, ed è il caso del piccolo X.___________; come ben spiegato e

sostenuto in fase di osservazione. Non è invece possibile applicare, in virtù

del principio di uguaglianza di trattamento, una giurisprudenza diversa da

quella attuale, datata appunto gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

Nel caso concreto il rifiuto è dovuto alle modifiche apportate

alle CIGI e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto.

All’inizio dell’allegato III CIGI figura tuttavia la precisa

indicazione secondo cui “le seguenti direttive riportano dati indicativi

concernenti l’età da non applicare rigorosamente. Nella maggior parte dei casi

possono esservi differenze per difetto o per eccesso che sono

<<normali>>, ossia non determinate da una malattia, e che non

devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In

questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.” (sottolineature

del redattore).

In concreto numerosi autori citati dal ricorrente

(Dixon/Stein/Martini; Herzka), che sono di supporto per definire la grande

invalidità per i minorenni (cfr. la lista dell’allegato III CIGI e sentenza

9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il test di Griffith pongono attorno ai due

anni l’abilità dei bambini nel salire e scendere le scale senza alternare i

piedi, uno scalino alla volta, senza l’aiuto di terzi.

Alla luce della grave patologia di cui è affetto il ricorrente,

occorre pertanto concludere che il piccolo necessitava dell’aiuto di un adulto

per salire le scale già a partire dai due anni, e ciò per evitare cadute

derivanti da improvvisi attacchi epilettici, la cui frequenza, proprio tra i

due e i tre anni, aumenta in maniera importante (cfr. orpha.net). Ciò esclude

che l’interessato potesse muoversi, salendo e scendendo le scale, come un

bambino della sua età.

Senza l’aiuto di un terzo l’assicurato non avrebbe potuto svolgere

l’atto ordinario della vita relativo al salire le scale.

Egli aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad

un minorenne non invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4

OAI (cfr. anche sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).

Ne segue che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad

un coetaneo per compiere 4 atti della vita quotidiana, con sorveglianza

intensiva da novembre 2017, nei seguenti termini:

- vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

- mangiare, dai 13 mesi (dicembre 2014);

- lavarsi, dai 3 anni (novembre 2016);

- spostarsi, dai 2 anni (novembre 2015).”

Il TCA riconferma in

questa occasione la giurisprudenza appena citata.

In concreto - tenuto conto della grave patologia di cui è affetto il ricorrente

(“Sindrome dello spettro autistico”) e che il rifiuto di considerare

l’atto a partire dai 2 anni anziché dai 3 anni è dovuto alle modifiche

apportate alle CIGI e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto

e che numerosi autori citati dal ricorrente (Dixon/Stein/Martini; Herzka), che

sono di supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la

lista dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il

test di Griffith pongono attorno ai due anni l’abilità dei bambini nel salire e

scendere le scale senza alternare i piedi, uno scalino alla volta, senza

l’aiuto di terzi - l’assicurato non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario

della vita relativo al salire le scale senza l’aiuto di un terzo a partire dal

1° gennaio 2017 (2 anni di età).

Egli aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne

non invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche

sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).

Ne segue che l’interessato

necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere 5 atti della

vita quotidiana, con sorveglianza intensiva, nei seguenti termini

- “mangiare” da luglio 2016;

- “spostarsi” da gennaio 2017;

- “vestirsi/svestirsi” da gennaio 2018;

- “lavarsi” da gennaio 2018;

- “andare alla toilette” da gennaio 2018.

2.7

Va ora stabilito a partire da

quando l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.

L’insorgente ritiene di

aver diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal

1° gennaio 2018.

In una recente sentenza 32.2019.172 del 19 giugno 2020 questo Tribunale ha già

affrontato la medesima questione ed ha in particolare osservato quanto segue.

Riguardo alla nascita del diritto

all’AGI la cifra marginale 8092 prevede:

"In linea di principio, il diritto all’assegno per grandi

invalidi, in applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI,

nasce dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole

concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29

capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”

La cifra marginale 8093

CIGI precisa:

"La percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base

al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande

invalidità è quindi considerata di grado elevato se è stata di grado elevato

durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N.

4001.

seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di

attesa, come per il calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto

alla rendita (N. 2017 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante

per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo

conto delle percentuali di cui all’articolo 42ter LAI, vale a dire 20 per cento

per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio

e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 pag. 252).

Esempio:

Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al

31.7.2016

Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una

grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel

maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di

attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto

che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida

almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per

grandi invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo

periodo OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto,

poiché il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto

ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,

l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274)”.

Nell’ambito della

“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:

"Per la modifica della grande invalidità e dell’onere

d’assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N.

8074.

segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la

modifica del diritto alla rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2

LPGA). In caso di modifica del grado di grande invalidità per motivi di età

(secondo la tabella dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve

rinunciare al periodo di attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2

OAI. Inoltre queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da

un assegno per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti

(9C_395/2011).”

La cifra marginale 4008.1

CIGI, a sua volta, prevede che:

"È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi

(art. 88a cpv. 2 OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento

dello stato di salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale

stabilizzata (p. es. in caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”

Nella sentenza I 930/05

del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione

aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del

metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale

federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il

metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto

dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a

partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.

Così facendo,

l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°

gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il

momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di

invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui

all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto

all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza

citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente

n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à

savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un

contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du

droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et

les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).

2.8

In

concreto, allo scadere dell’anno di attesa, nel gennaio 2018, il ricorrente ha

adempiuto le condizioni necessarie per avere diritto ad un AGI minorenni di

grado lieve (necessitando di aiuto per il compimento di due atti ordinari della

vita: mangiare, spostarsi).

Allo scadere dell’anno di

carenza, nel gennaio 2018, in seguito al compimento dei tre anni, egli ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio, necessitando in quel

momento di aiuto per il compimento di ulteriori tre atti ordinari della vita:

lavarsi, vestirsi/svestirsi e andare alla toilette.

L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un peggioramento

delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il periodo di

attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che il

peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero - ma è dovuto alla

circostanza che con il compimento dei tre anni di età - esattamente nel mese di

gennaio 2018, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa, il

ricorrente abbisogna di maggiore aiuto da parte di terzi rispetto ad un

coetaneo sano anche nell’atto di “vestirsi/svestirsi”, “lavarsi” e “andare in

toilette”, computabili a partire da suddetta età.

Trattandosi quindi di un

cambiamento di grado di grande invalidità a seguito del raggiungimento di un

determinato limite di età (in casu: 3 anni), non vi è ragione di

verificarne la persistenza nel tempo, avendo automaticamente carattere duraturo

(analogamente a quanto previsto alla cifra marginale 4008.1 CIGI nel caso di

cambiamento causato non da motivi di salute, ma a seguito di una situazione

globale stabilizzata).

Il diritto ad un AGI

minorenni di grado medio va riconosciuto, quindi, da gennaio 2018. Accertato

che la domanda è stata inoltrata nel corso del mese di marzo 2018, il diritto

al versamento della prestazione ha inizio dal 1° gennaio 2018 (art. 48 cpv. 1

LAI e DTF 137 V 351).

In queste condizioni il

ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che RI 1 ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI, il quale

verserà pure le ripetibili al ricorrente. Ciò rende priva di oggetto la

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2018.

2. Le spese per fr. 500.- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.- di

ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti