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Decisione

32.2019.63

Rifiuto rendita. Violazione diritto di essere sentito per: 1) avere intimato la decisione direttamente al cliente; 2) non avere preso posizione su tutte le argomentazioni sollevate; 3) non avere ricevuto l’incarto su CD completo. LAI-LAINF. Ok, somatico. rinvio per psi. Art. 44 LPGA

27 aprile 2020Italiano57 min

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.63

PC/DC/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 giugno 1997 RI 1,

nato il __________ 1970 - dopo avere intrapreso, e interrotto, due

apprendistati (pittore, anno 1986-1987 e tipografo, anni 1987-1989), già attivo

in qualità di autista presso una ditta di trasporti di __________ dal 1° luglio

al 17 novembre 1995 (allorquando è stato licenziato per “assenza

ingiustificate; i certificati medici ci sono pervenuti con oltre un mese di

ritardo”: cfr. questionario del datore di lavoro: doc. 3, pag. 20 incarto

AI) e in assistenza dal mese di aprile 1996 - ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti, volta segnatamente all`ottenimento di un “avviamento

ad altra professione”, giustificata da “disturbi nervosi e psicosomatici”

(doc. 3, 4, 6 e 9 incarto AI).

Dopo avere raccolto agli atti la perizia psichiatrica del 1° luglio 1998 dell’__________

di __________ (doc. 13 incarto AI), con decisione del 3 agosto 1998,

preavvisata il 9 luglio 1998 (doc. 14 incarto AI), l’UAI ha respinto la

richiesta, in quanto dalla “documentazione all’incarto ed in particolare dal

rapporto peritale trasmessoci dall’__________ di __________ risulta che

l’assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa in attività in cui può

beneficiare di una certa indipendenza, ad esempio l’ultima professione

esercitata di autista. Dopo adeguata terapia il signor RI 1 potrebbe inoltre

raggiungere, nel corso di poche settimane, una totale capacità lavorativa anche

in altri tipi di attività” (doc. 15 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. In seguito, l’assicurato,

dopo avere frequentato un corso annuale di vendita, ha conseguito nel 2000 il

certificato cantonale di addetto alla vendita (doc. 24, pag. 3 incarto AI)

Dopo avere svolto nel corso degli anni svariate attività lavorative

per brevi periodi, alternati con periodi di disoccupazione e assistenza (doc.

23 e doc. 24, pag. 3), a partire dal 1° luglio 2014, l’assicurato ha iniziato a

lavorare - su incarico annuale (con ultima scadenza al 31 dicembre 2017),

finanziato dall’Ufficio misure attive - in qualità di aiuto operaio generico

presso i Servizi urbani della __________ (doc. 21 e 33 incarto AI).

In infortunio (a carico della __________) dal 23 novembre 2017 per avere

sviluppato una problematica al gomito destro su base flogistica con

consolidazione del quadro clinico dopo trattamento conservativo senza

indicazione a sanazione chirurgica (doc. 17, 32 e doc. 35, pag. 2 incarto AI),

in data 28 febbraio 2018 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti giustificata sostanzialmente da problematiche somatiche, in

particolare da una epicondilite/epitrocleite associata ad una lombosciatalgia

cronica a destra persistente nonostante le terapie (doc. 17, 18 e 26 incarto

AI).

Il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro con la seguente

motivazione: “Contratto a tempo determinato, scadenza 31.03.2018, non

rinnovato” (doc. 33, pag. 1 incarto AI).

In data 1° aprile 2018 l’assicurato si è quindi iscritto in disoccupazione

(doc. 24, pag. 4, doc. 26 e 28 incarto AI).

1.3. Dopo avere esperito gli accertamenti

medici (in particolare, dopo avere raccolto agli atti il rapporto finale del 9

agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________: doc. 35 incarto AI) ed

economici del caso, con progetto di decisione del 22 novembre 2018 (doc. 40

incarto AI), l’UAI ha preavvisato il respingimento della richiesta di

prestazioni dell’assicurato, poiché egli presenterebbe un grado di invalidità

nullo.

L’amministrazione ha indicato di avere provveduto a determinare il grado di

invalidità alla scadenza dell’anno d’attesa (ossia novembre 2018), mediante

applicazione del metodo ordinario.

L’UAI ha quindi preso in considerazione un reddito annuo "da valido"

di fr. 59'003.- nel 2016 (“stabilito sulla base dell’attività di operaio

comunale esercitata per la __________, anche se il contratto non è stato

rinnovato. Si presuppone infatti che la mancata continuità del rapporto

lavorativo sia motivata dalla prolungata assenza per inabilità lavorativa”:

doc. 40, pag. 2 incarto AI) e “da invalido” di fr. 63'791.- (fissato mediante la

tabella TA 1 2014, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 100%

dal 1° aprile 2018 - “data iscrizione cassa disoccupazione” - e

deduzione sociale globale del 5% “dovuta alla necessità di svolgere

unicamente attività leggere e riduzione per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari”, aggiornato al 2016).

L’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo che il confronto

dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i dati statistici

aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016”.

Da ultimo, l’UAI ha puntualizzato che, considerata “l’anamnesi scolastica e

professionale, la sua età e il grado di invalidità, riteniamo che non vi siano

le condizioni per poter riconoscere dei provvedimenti professionali” (doc.

40, pag. 2 incarto AI).

1.4. In data 3 dicembre 2018

l’avv. RA 1 ha informato l’UAI di essere stato incaricato dall’assicurato “di

esaminare la sua pratica di richiesta di prestazione AI in vista

dell’eventuale

opposizione alla Vostra proposta di decisione dello scorso mese. Vi sarei

pertanto grato se poteste inviarmi l’incarto completo” (doc. 42). Il legale

ha allegato in fotocopia lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’assicurato

informava l’UAI che intendeva “visionare l’incarto. Con la presente do

procura all’Avv. RA 1 di richiedere il mio incarto per poterlo in seguito

visionare” (doc. 41 incarto AI).

In data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI (masterizzato

su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).

1.5. Dopo avere ricevuto le

osservazioni del 7 gennaio 2019 dell’assicurato (doc. 45 incarto AI),

patrocinato dall’avv. RA 1, con allegato il certificato medico del 31 agosto

2018 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia (doc. 44 e 45

incarto AI), l’UAI - dopo avere raccolto il parere del 21 gennaio 2019 del

precitato medico SMR (doc. 46 incarto AI) - con decisione del 19 febbraio 2019

ha confermato integralmente il progetto di decisione (doc. 48 incarto AI).

Anche in questa occasione, l’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo

che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i

dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016” (doc. 48,

pag. 2 incarto AI).

La decisione è stata notificata all’assicurato, con la seguente

puntualizzazione (sub “Osservazioni”): “In primo luogo si

precisa che in virtù del tenore della procura rilasciata in favore dell’Avv. RA

1 unicamente per richiedere e visionare l’incarto, la presente decisione viene

intimata direttamente a lei” (doc. 48, pag. 2).

1.6. Con tempestivo ricorso del 22

marzo 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annulla-mento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio

dell’incarto all’UAI “per l’emissione di una nuova decisione, previa

esecuzione di un’istruttoria approfondita sulle affezioni somatiche e psichiche

di cui soffre l’assicurato mediante una perizia esterna all’amministrazione,

nonché sulla sua idoneità scolastica ed intellettuale a svolgere una attività

lavorativa adeguata al suo stato di salute” rispettivamente, in via subordinata,

il riconoscimento, “previa esecuzione di una perizia medica

interdisciplinare”, delle “prestazioni che appariranno adeguate a

dipendenza dell’esito della perizia, sia riguardo ad eventuali misure di

reintegrazione professionale, sia al diritto ad una rendita di invalidità”

(cfr. doc. I, pag. 8 e 9).

Dal profilo formale, il patrocinatore del ricorrente lamenta una violazione del

diritto di essere sentito del suo assistito, in quanto l’UAI ha notificato la

decisione avversata direttamente (e solamente) al suo cliente. Inoltre

l’amministrazione non avrebbe preso posizione in merito alle argomentazioni

riportate nelle osservazioni al progetto di decisione, che quindi il legale

riprende testualmente ed integralmente in questa sede. Infine,

l’incarto ricevuto su CD dall’amministrazione sarebbe incompleto. In esso

mancherebbe, difatti, la documentazione relativa alla procedura riguardante una

prima richiesta di prestazioni presentata dal suo assistito e sfociata nella

decisione del 3 giugno 1998, della cui esistenza egli sarebbe venuto a

conoscenza solo con la decisione impugnata.

Dal profilo materiale, il patrocinatore del ricorrente contesta l’aspetto

medico, in quanto il suo cliente, al contrario di quanto erroneamente stabilito

dal medico SMR e dall’UAI, non presenterebbe una capacità lavorativa residua

del 100% in attività semplici e ripetitive dal 1° aprile 2018. Egli critica

l’operato dell’amministrazione per essersi fondata su degli accertamenti medici

lacunosi, in particolare dal profilo psi-chiatrico. Il rapporto del 9 agosto

2018 del medico SMR accenna infatti unicamente alla problematica somatica di

cui è affetto il ricorrente. Inoltre le difficoltà a livello psichico sarebbero

presenti da diversi anni e avrebbero pesantemente condizionato l’iter

scolastico e professionale del suo cliente. Il legale ritiene importante

accertare quali sono le ragioni per le quali il suo assistito non è riuscito a

conseguire un regolare attestato di capacità professionale, se non quello

empirico all’età di 30 anni-

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 20

marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, che ha preso a carico l’assicurato a partire dal 20 dicembre 2018

(doc. E).

Il rappresentante del ricorrente critica pure l’operato del consulente in

integrazione (di seguito: CIP), in quanto contraddittorio. Per un verso, il suo

cliente, potrebbe difatti svolgere lavori d’ufficio come aiuto ad uno

sportello, in magazzino, in un negozio, in una fabbrica oppure attività manuali

come per mestieri di sorveglianza, e attività mentali (logistica, call center,

ecc.). Per altro verso, invece, (considerata l’anamnesi scolastica e professionale,

l’età e il grado di invalidità), non vi sarebbero le condizioni per poter

riconoscere dei provvedimenti professionali. In ogni caso, il suo assistito non

sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro - nemmeno equilibrato -

nelle attività indicate dal CIP, dato che “non dispone di alcuna

preparazione e esperienza professionale dopo avere assolto solo le scuole

obbligatorie e conseguito unicamente un attestato cantonale a 30 anni di aiuto

venditore”, “ha notevoli impedimenti già sotto il profilo delle

affezioni di natura somatica” e ha “oramai raggiunto e superato i 48

anni di età” (doc. I, pag. 4 e 5). Inoltre, il dr. med. __________ riteneva

nel suo certificato del 13 dicembre 2017 che, già solo dal profilo

reumatologico, andrebbe valutata una riqualificazione professionale. Va poi

considerato che il suo cliente sarebbe peggiorato anche dal profilo

neurologico, rispetto a 17 anni prima, come indicato dal dr. med. __________

nel certificato del 31 agosto 2018, soprattutto per quel che concerne la

colonna lombare, come confermato pure dal referto della RM eseguita a __________

il 15 dicembre 2017.

Il parere del 21 gennaio 2019 del medico SMR in relazione al certificato del 31

agosto 2018 del dr. med. __________, sarebbe inoltre succinto e immotivato.

Da ultimo, il patrocinatore dell’insorgente chiede che il suo assistito sia

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.

I, pag. 8).

1.7. Nella risposta del 23 aprile

2019, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII), puntualizzando che

non poteva essere esclusa “un’inavvertenza nel corso dell’elaborazione dati”

del CD masterizzato ma “comunque che anche in assenza dei dati relativi alla

prima richiesta di prestazioni era possibile motivare compiutamente il gravame,

e che comunque la lacuna è stata colmata in sede di ricorso, ritenuto che in

tale occasione si è potuto prendere visione dell’incarto completo” (doc.

VII, pag. 2). L’amministrazione ha versato agli atti l’incarto AI concernente

il ricorrente e l’annotazione del 4 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. VII-1).

1.8. Il 29 aprile 2019 (doc. IX),

l’avv. RA 1 ha informato il TCA che “con estrema sorpresa rilevo dalla

risposta al ricorso che il ricorrente “nel corso del 1997… aveva già avanzato

una prima richiesta di prestazioni” e che “in corso di istruttoria il signor RI

1 era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica effettuata presso l’__________

di __________” che dovrebbe costituire il “doc. “13 inc. AI”, ribadendo che

l’incarto AI masterizzato su CD che ha ricevuto dall’amministrazione era

incompleto perchè conteneva solamente gli atti a far tempo dal 30 gennaio 2015.

Il patrocinatore ha rilevato di non avere quindi mai ricevuto i documenti

relativi alla precedente domanda di prestazioni (e, in particolare, la perizia

psichiatrica eseguita a __________, di cui nemmeno viene indicata la data)

sfociata in una precedente decisione negativa. Precisa inoltre che “il

sottoscritto finora non ha mai potuto prendere visione dell’incarto completo (i

CD sono a disposizione per una verifica!)” (doc. IX, pag. 2).

1.9. Il 2 maggio 2019 l’UAI ha

confermato al TCA che l’incarto versato con la risposta era completo e che

comprendeva, quindi, anche la prima richiesta di prestazioni (doc. X).

1.10. Il 2 maggio 2019 il TCA ha

trasmesso al legale “l’incarto AI completo (cfr. allegata conferma UAI, doc.

X) relativo ad RI 1, prodotto dall’Ufficio AI con la risposta di causa”,

assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte al

riguardo (doc. XII).

1.11. Il 14 maggio 2019 (doc. XII)

l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da

svariata documentazione (doc. XII-1).

1.12. Su richiesta del patrocinatore

(doc. XIII), il TCA ha prorogato il termine per presentare le osservazioni al 3

giugno 2019 (doc. XIV).

1.13. Il 3 giugno 2019 l’avv. RA 1 si

è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV), puntualizzando, con

riferimento al parere del 4 aprile 2019 del dr. med. __________, che “è

alquanto sorprendente constatare che questo documenta venga qualificato come

“il primo e l’unico certificato di natura psichiatrica che riscontro

nell’incarto” facendo quindi legittimamente ipotizzare che pure il dott. __________

non abbia avuto a disposizione - come il sottoscritto - l’incarto completo!”

(doc. XV, pag. 6). Il patrocinatore ha quindi concluso ribadendo “la

necessità di un serio e completo approfondimento dell’istruttoria sia sotto il

profilo dell’attuale condizione psichica dell’assicurato, sia sotto quello

dell’incidenza di questo danno alla salute e di quelli di natura somatica sulla

capacità del ricorrente di ancora svolgere un’attività adeguata” (doc. XV,

pag. 6).

1.14. Il doc. XV è stato trasmesso

per conoscenza all’UAI (doc. XVI).

in diritto

in ordine

2.1. Dal profilo formale, il

patrocinatore del ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere

sentito del suo assistito, in quanto l’UAI ha notificato la decisione avversata

direttamente (e solamente) al suo cliente.

L’art. 37 LPGA, rubricato “rappresentanza e

patrocinio”, al cpv. 1 statuisce che “la parte può farsi rappresentare,

se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui

l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda”. Il cpv. 2 della medesima

disposizione soggiunge che “L’assicuratore può esigere che il rappresentante

giustifichi i suoi poteri con una procura scritta” mentre il cpv. 3 precisa

che “Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il

rappresentante”. Il cpv. 4 conclude che “Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di gratuito patrocinio”.

In concreto, dagli atti risulta che in data 3 dicembre 2018 l’avv. RA 1

ha informato l’UAI di essere stato incaricato dall’assicurato “di esaminare

la sua pratica di richiesta di prestazione AI in vista

dell’eventuale

opposizione alla Vostra proposta di decisione dello scorso mese. Vi sarei

pertanto grato se poteste inviarmi l’incarto completo” (doc. 42). Il legale

ha allegato in fotocopia lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’assicurato

informava l’UAI che intendeva “visionare l’incarto. Con la presente do

procura all’Avv. RA 1 di richiedere il mio incarto per poterlo in seguito

visionare” (doc. 41 incarto AI).

In data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI (masterizzato

su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).

In

data 7 gennaio 2019 l’assicurato (doc. 45 incarto AI), patrocinato dall’avv. RA

1, ha inoltrato le osservazioni al progetto di decisione del 22 novembre 2018

(doc. 40 incarto AI).

In simili circostanze, atteso che per il rapporto di

rappresentanza non è richiesta una particolare forma (una procura scritta

peraltro può ma non deve essere obbligatoriamente richiesta giusta l’art. 37

cpv. 2 LPGA) e che tale rapporto può pertanto sorgere o per atti concludenti o

anche oralmente (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 37 n. 12; cfr. STCA 32.2017

del 9 marzo 2017), ritenuto inoltre che se le circostanze lo giustificano, come

in casu (cfr., in particolare, le osservazioni al progetto di decisione

inoltrate dall’avvocato in nome e per conto dell’assicurato), quando il

conferimento del potere di rappresentanza emerge dai fatti a un assicurato non

potrebbe essere richiesto di ulteriormente presentare una procura scritta

(Kieser, op. cit., art. 37 n. 12; cfr. STCA 32.2017 del 9 marzo 2017), l’UAI

non poteva non considerare l’assicurato come rappresentato.

La decisione avversata avrebbe dovuto, di conseguenza, essere intimata al

rappresentante e non all’assicurato personalmente. Infatti, la notifica di una

decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta

al rappresentante dell’assicurato fintanto che il potere di rappresentanza non

venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003; cfr. STCA

32.2017 del 9 marzo 2017).

La notifica della decisione avversata è, dunque, irregolare.

Secondo l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la

notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per

l’interessato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31

dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale

violazione del diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione

dell’assenza totale di notifica – non comporta in sé la nullità della stessa

con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere

(DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97,

111 V 150; STFA

Fatti

I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio

2001; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s). Ad eccezione del caso di

assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la

notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma

ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere

(Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor,

Droit

administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da

irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähen-mann,

Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p.

426; STFA

I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un

vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la

comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo

i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve

essere fatta ne viene a conoscenza (VPB

1978 Nr. 96;

Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p.

283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3; STCA

32.2017.4 del 9 marzo 2007 e STCA 30.2018.18 del 5 novembre 2018, consid. 2.5).

In concreto, l’avv. RA 1 (al quale RI 1 ha consegnato la decisione

avversata pervenutagli direttamente dall’amministrazione) ha inoltrato

tempestivamente a questa Corte il ricorso in disamina, dimostrando di avere

compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui

l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni del suo

assistito.

Stante quanto precede, il vizio di notifica non ha, quindi, impedito al

ricorrente di difendersi adeguatamente nella procedura che lo vede opposto

all’amministrazione.

La censura è, quindi, evasa ai sensi del presente considerando.

2.2. Il

patrocinatore del ricorrente critica l’UAI anche per non avere preso posizione

in merito alle argomentazioni riportate nelle sue osservazioni al progetto di

decisione e che, quindi, riprende testualmente ed integralmente nel gravame in

disanima. In altri termini, il rappresentante dell’insorgente lamenta una

violazione del diritto di essere sentito del suo assistito, sostenendo che

l’amministrazione non avrebbe motivato la decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di

essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,

127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1).

Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma

è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'UAI ha indicato i

motivi per cui ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività sostitutive

dal 1° aprile 2018 e reintegrabile sul libero mercato del lavoro, un reddito

“da valido” di fr. 59'003.- e da “invalido” di fr. 63'791.- nel 2016 (e,

quindi, un grado di invalidità nullo), che non vi fossero le condizioni per

riconoscere dei provvedimenti professionali e che non vi fossero ragioni per

giustificare un ritardo nella formazione professionale rispettivamente la

tipologia di formazione professionale con un danno alla salute preesistente

tutelato dall’AI (cfr., in particolare, pag. 2 della decisione avversata di cui

al doc. A). Nella risposta di causa del 23 aprile 2019 (doc. VII) l'Istituto

resistente ha spiegato i motivi per cui l’istruttoria medica era da

considerarsi completa, per cui non risultavano difficoltà psichiche che avessero

condizionato pesantemente il suo iter scolastico e professionale, per cui ha

tenuto conto solo delle problematiche somatiche. Del resto l’assicurato ha

dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi

per cui l'UAI ha respinto la sua richiesta di prestazioni sia con il ricorso in

disamina (doc. I) sia con le osservazioni del 3 giugno 2019 (doc. XV). Ne

consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile una violazione del diritto

di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo

patrocinatore va, pertanto, disattesa.

2.3. Infine, il patrocinatore del

ricorrente critica l’UAI anche per non avere ricevuto masterizzato su CD

l’incarto completo relativo al suo assistito. Difatti, in esso sarebbe mancata

la documentazione relativa alla procedura riguardante una prima richiesta di

prestazioni presentata dal suo cliente e sfociata nella decisione del 3 giugno

1998, della cui esistenza egli sarebbe venuto a conoscenza solo con la

decisione impugnata. In altri termini, il rappresentante dell’insorgente

lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo cliente,

sostenendo che l’amministrazione non gli avrebbe inviato l’incarto completo.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di

essere sentite; per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,

127 I 56, 126 V 130; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA

32.2018.191 del 4 novembre 2019).

L’invio

di atti e decisioni amministrative avviene,

a scelta dell’autorità, per invio semplice (come quello delle lettere citate

dall’assicurato) o raccomandato

(STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite sistema di

spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla

giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii

giurisprudenziali federali ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4

novembre 2019).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica

di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende

trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20

giugno 2017, consid. 5 e rinvii ivi citati; STCA

32.2018.191 del 4 novembre 2019).

Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che

in data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI

(masterizzato su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).

Il 29 aprile 2019 (doc. IX), l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’incarto AI

masterizzato su CD ricevuto dall’amministrazione era incompleto, perchè conteneva

solamente gli atti a far tempo dal 30 gennaio 2015 (doc. IX, pag. 2).

In

sede di risposta, l’UAI ha puntualizzato che non poteva essere esclusa “un’inavvertenza

nel corso dell’elaborazione dati” del CD masterizzato ma “comunque che

anche in assenza dei dati relativi alla prima richiesta di prestazioni era

possibile motivare compiutamente il gravame, e che comunque la lacuna è stata

colmata in sede di ricorso, ritenuto che in tale occasione si è potuto prendere

visione dell’incarto completo” (doc. VII, pag. 2).

Nell’evenienza concreta l’amministrazione

non è stata quindi in grado di dimostrare l’invio e nemmeno la ricezione da

parte del patrocinatore dell’incarto AI completo riguardante il suo cliente.

Non essendo comprovata adeguatamente da parte

dell’UAI la ricezione da parte del legale dell’incarto AI completo, si deve

fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’avvocato e dunque

ritenere che egli sia effettivamente venuto a conoscenza della procedura

riguardante una prima richiesta di prestazioni presentata dal suo cliente e

sfociata nella decisione del 3 giugno 1998, riportata al consid. 1.1, con la

decisione avversata.

Nella misura in cui il

patrocinatore dell’assicurato è venuto a conoscenza della prima richiesta AI

(nel corso della quale è stata pure esperita una perizia psichiatrica a __________),

solamente con la decisione avversata, l’UAI ha commesso una violazione grave

del diritto di essere sentito del ricorrente.

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di

esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3 e STCA 32.2018.107

del 2 agosto 2019, consid. 2.1); la prassi ha stabilito anche che si può

prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di

grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si

realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile

formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte

onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura

di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.

204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti;

STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4

novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1).

Nel caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione,

dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio

procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con

l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad

essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018

del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA 32.2019.10 del 20

gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito

esposti.

nel merito

2.4. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno

rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

Le

censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente in sede di osservazioni del

3 giugno 2019 (doc. XV), volte a contestare la decisione del 3 agosto 1998 (doc.

15 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, nella misura in cui non

sono relative al rifiuto di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità

oggetto della decisione del 19 febbraio 2019, qui avversata, sono irricevibili.

2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.6. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti

come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.

3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018

del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

(cfr. STCA 32.2018.145 del

21 ottobre 2019, consid. 2.3 e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3.

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

Considerandi

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve,

a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere

dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga

correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in

cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre

2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

(cfr. STCA 32.2018.57 del

18.

marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in

fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4).

2.8

L'Alta Corte ha

già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111

del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).

2.9

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017,

consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017

del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid.

2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30

agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4;

STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13

dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA

32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.6).

2.10

Nella presente fattispecie con

la decisione avversata l’UAI ha negato una rendita di invalidità

all’assicurato, ritenendolo totalmente inabile nell’attività abituale dal 23

novembre 2017 (e in attività adeguate dal 23 novembre 2017 al 31 marzo 2018) ma

abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1° aprile 2018

(data iscrizione cassa di disoccupazione) e continua.

L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 9

agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 35 incarto AI) che, sulla

base della documentazione medica prodotta dall’assicurato con la richiesta di

prestazioni (doc. 17 incarto AI), ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di “Epicondilite/epitrocleite destra; Lombosciatalgia

cronica recidivante in discopatia L2-3 non deficitaria” e lo ha ritenuto totalmente

inabile nell’attività abituale dal 23 novembre 2017 e continua (con prognosi

stazionaria) e totalmente inabile in attività adeguate dal 23 novembre 2017 al 31

marzo 2018 ma abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1°

aprile 2018 e continua (con prognosi favorevole; doc. 35, pag. 2 incarto AI).

Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 10 kg;

alternanza della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere

lavori di precisione; alcuni limiti esclusivi per l’arto superiore destro,

ecc.: cfr., nel dettaglio, doc. 35, pag. 3). Il medico SMR ha poi rilevato (sub

“Osservazioni conclusive”) quanto segue: “In considerazioni del tipo

di alterazioni osteo-strutturale al rachide vertebrale lombare cronicizzate ad

andamento altalenante con influsso periodico sulla CL, associato ad una

patologia cronica flogistica tendinea al gomito destro, si ritiene giustificato

definire ce l’attività abituale ultima svolta di aiuto operaio generico non

potrà più essere proponibile non essendoci ad oggi terapie che potrebbero

migliorare in modo significativo la caricabilità fisica dell’A.to

rispettivamente la sua capacità funzionale garantendo una ripresa lavorativa

totale nell’attività abituale con l’ultimo mansionario finora svolto dall’A.to,

sempre in posizione eretta, con movimentazione di carichi medio-pesanti e

flesso estensione/prono supinazione dell’arto superiore destro continuo e

ripetitivo, appunto di indubbia inergonomicità.

Si precisa che per la professione di venditore in possesso di un attestato

formativo Cantonale da parte dell’A.to non presuppone controindicazioni.

Essendo lo stato di salute consolidato, come documentato anche dallo spec.

Reumatologo (Dr. med. __________; n.d.r. della redattrice: medico curante

dell’assicurato) nonché dalla documentazione oggettiva strumentale eseguita

(RMN lombare 15.12.2017) è stato possibile valutare dal lato medico-assicurativo

e specialistico chirurgico, in assenza di ulteriori argomenti clinici o

elementi di giudizio tali da giustificare un ulteriore prolungo dell’incapacità

lavorativa, i limiti funzionali e la CL residua per un’attività confacente ed

esigibile (art. 21 cpv. 4 LPGA) come sopraccitato nel rispetto massimo

dell’ergonomia della colonna vertebrale e l’imprescindibilità nell’urto

dell’arto superiore destro a partire dal 01.04.2018. Utile aiuto al

collocamento.” (doc. 35, pag. 4 incarto AI).

L’amministrazione si è fondata pure sull’annotazione del 21 gennaio 2019, con

cui il precitato medico SMR ha confermato il precedente parere (doc. 46 incarto

AI).

2.11

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto del 9 agosto

2018.

(come pure l’annotazione del 21 gennaio 2019) del medico SMR, dr. med. __________

(doc. 35 e 46 incarto AI) non è sufficiente per concludere che RI 1 è abile al

100% in attività adeguate a partire dal 1° aprile 2018.

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato soffre di disturbi

psichici da ormai svariati anni.

Durante l’adolescenza egli

è stato seguito dal Servizio Psicologico per i minori, nel 1992 è stato preso a

carico dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia)

e nel 1996 dall’__________ di __________ e dal dr. med. __________ di __________

(specialista FMH in psichiatria e psicoterapia). Dal 1992 è stato pure seguito

(in osservazione sino al 1997) dal Servizio psico sociale di __________ (dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; cfr. doc. 6 e

13.

incarto AI). È stato pure sottoposto ad una perizia psichiatrica dell’__________

di __________ (cfr. relativo referto del 1° luglio 1998) da parte dell’UAI

(cfr. doc. 13 incarto AI).

Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti il

certificato medico del 20 marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH

in psichiatria e psicoterapia, giusta il quale:

" Il Sig. RI

1.

è seguito dal sottoscritto, dopo segnala-zione del medico curante, dal

20.12.2018

a causa di una Sindrome da disadattamento, reazione mista

ansioso-depressiva ( ICD 10 F 43.22) insorta sullo sfondo di una

problematica ortopedica al braccio destro verificatasi nel 2015 e algie

lombari e delle articolazioni soprattutto degli arti inferiori e i cui

sintomi algici sono tutt'ora presenti nonostante varie terapie effettuate, e

per un Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0). Il paziente adottato

in giovane età, dopo le scuole dell'obbligo, affrontate non senza difficoltà,

ha cercato in più riprese di concludere un apprendistato senza però mai

riuscirci (pittore, operaio offset, venditore.), ha dunque effettuato

saltuariamente vari lavori senza alcuna formazione specifica, dai lavori in

cantiere, traslocatore, ecc, ecc. La storia anamnestica evidenzia delle

difficoltà sia relazionali (il paziente vive solo e non è riuscito a stabilire

relazioni affettive significative e stabili) che di apprendimento le quali

rientrano all’interno di un disturbo strutturale della personalità che il

paziente presenta molto verisimilmente dalla prima età adulta. I sintomi di

tale disturbo sono: bassa autostima, eccessiva preoccupazione di essere

rifiutato, esitamento delle attività sociali e lavorative per paura di critiche,

restrizioni dello stile di vita a causa del bisogno si sicurezza, limitata capacità

di prendere decisioni, paura di essere abbandonato, tendenza a consentire ad

altri di prendere importanti decisioni riguardanti la propria vita. A tale

disturbo di personalità si è associato una sintomatologia depressiva reattiva,

con ansia, insonnia, ritiro sociale, perdita della progettualità e sentimenti di

auto biasimo successive al problema ortopedico. Al momento attuale abbiamo

intrapreso una cura psicologica con colloqui di supporto ed una terapia

farmacologica con antidepressivi ed ipnoinducenti (Zolfo 50 mg, D’Almadori 30

mg). Allo stato attuale il paziente risulta inabile al lavoro al 100% ed in

considerazione delle informazioni anamnestiche e delle evidenze cliniche la

prognosi lavorativa risulta negativa.” (doc. E).

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata e, quindi, in concreto il 19 febbraio 2019. Fatti

verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono

un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Secondo questa Corte, il

certificato medico del 20 marzo 2019 del dr. med. __________, va preso in

considerazione, in quanto esso fa riferimento ad una situazione clinica

dell’assicurato anteriore alla decisione dell’UAI e dunque, è rilevante nella

presente procedura. Lo psichiatra curante riporta un quadro psichico mutato

rispetto a quanto indicato nella perizia psichiatrica del 1° luglio 1998, che -

oltre ad essere datata - risulta pure essere l’unica agli atti.

Inoltre, già dalla citata perizia emergeva - tra l’altro - quanto segue:

" (…) Ohne

entsprechende Behandlung droht daher die Gefahr weiter sozialer Isolation bis

zur endgültigen Vereinsamung, was bei einem derart jungen Menschen nicht

verantwortet werden kann. Es gilt also, alles daran zu setzen, Herrn RI 1 in

eine adäquate Behandlung einzubinden, welche einerseits aus einer Verhaltenstherapie

und anderseits - insbesondere zu Anfang - aus einer geeigneten Medikation, etwa

mit einem Antidepressivum aus der Gruppe der Serotoninwieder-aufnahmehemmer und

einem Benzodiazepin-Tranquillizer, bestehen sollte (…)” (cfr. doc. 13, pag.

11).

Interpellato in merito al

certificato dello psichiatra curante dell’assicurato dall’amministrazione, il

medico SMR dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

nell’anno-tazione del 4 aprile 2019 (doc. VII-1) ha osservato quanto segue:

" Il

certificato del Dr. __________ del 23.03.2019 è il primo ed unico certificato

di natura psichiatrica che riscontro all'incarto. In ambito esclusivamente

medico-psichiatrico, appare come l'assicurato sia andato incontro ad un periodo

di sconforto in dicembre 2018 sullo sfondo di una problematica ortopedica

verificatesi nel 2015. Una tale condizione non giustifica un'inabilità

lavorativa di lunga durata, di solito non superiore a 10-12 settimane. È del

tutto verosimile che, nel momento in cui scrivo questa nota, l'assicurato non

presenti un'inabilità lavorativa in genere, di esclusivo interesse psichiatrico,

in qualsiasi attività” (doc. VII-1)

Il TCA rileva che

l’annotazione del 4 aprile 2019 (doc. VII-1) del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, non è sufficiente per concludere

che l’assicurato, dal profilo psichico, fosse abile al 100% in attività

adeguate a partire dal 1° aprile 2018. Il medico SMR non ha, difatti, avuto un

consulto personale con l’assicurato (cfr. consid. 2.8) e, contrariamente a

quanto da lui indicato, il certificato dello psichiatra curante non è, stante

quanto precede (cfr., in particolare, doc. 6 e 13 anzidetti), “il primo ed

unico certificato di natura psichiatrica” nell’incarto.

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la necessità di una valutazione

psichiatrica dello stato di salute dell’assicurato.

Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere

valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su

indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA

32.2018.107

del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza,

l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito

psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR

4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA

32.2018.216

del 25 ottobre 2019, consid. 2.6).

È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal profilo

psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti dalla

giurisprudenza federale anziesposti.

È qui utile sottolineare

che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,

non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;

cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto

2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020, consid. 2.8).

Per quel che riguarda invece l’aspetto somatico, questa Corte non ha motivo di

scostarsi dal rapporto finale del 9 agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

(cfr. doc. 35 incarto AI). La valutazione del medico SMR è da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando 2.7. Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR

ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le

diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue

limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti.

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno

per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli

articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF

9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.

4.4.).

Non consente di giungere ad una diversa conclusione la circostanza che il

patrocinatore dell’assicurato, in sede di osservazioni del 7 gennaio 2019 al

progetto di decisione del 22 novembre 2018, abbia versato agli atti il

certificato medico del 31 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH

in neurologia, che aveva già esaminato l’assicurato nel 2001 per la stessa

sintomatologia (parestesie sulla coscia destra). Lo specialista ha esaminato

l’assicurato il 30 agosto 2018 e, dopo aver posto la diagnosi di: “meralgia

parestetica destra su irritazione cronica del nervo cutaneo laterale del femore”,

ha osservato che: “persistono disturbi dis-parestetici nel territorio del

nervo cutaneo laterale del femore destro, attualmente eventualmente in rapporto

con un certo aumento ponderale, soprattutto a livello del ventre, con

compressione della spina iliaca anterior superior d’ambo i lati. Il nervo fin

dal 2001 è sempre stato più sensibile, attualmente maggiormente. (…). Assenza

di sindrome lombo-vertebrale, in tutti i casi non si tratta di un territorio

radicolare. Da notare anche un riflesso patellare normale e simmetrico al

controlaterale, fatto che parla contro una sofferenza da L2 a L4. Se fortemente

disturbato si potrebbe infiltrare il nervo con Depo-Medrol Lidocaina, applicare

eventualmente dei cerotti di Neurodol localmente, al di sotto della spina

iliaca anterior superior. Nella situazione attuale sconsiglio vivamente un

approccio chirurgico di tentativi di liberazione del nervo, poiché spesso

finiscono per peggiorare la situazione. Rimango a disposizione per discutere il

problema o rivedere, se necessario, il Paziente (…)” (doc. 44 incarto

AI).

Del resto, nessun medico (nemmeno il precitato specialista) si esprime in

merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in

attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa

dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico

dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale dell’assicurato

inesigibile definitivamente dal 23 novembre 2017.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che,

per quanto concerne l’aspetto somatico, quanto accertato dal medico del SMR (e

confermato nell’annotazione del 21 gennaio 2019: “La nuova documentazione

medica (fecit dr. med. __________ del 31.08.2018) inviata in questa fare di

osservazioni al progetto non permette quindi di modificare quanto già agli atti

ed incluso nel RAF-SMR del 09.08.2018”: cfr. doc. 46 incarto AI) in merito

alla capacità lavorativa dell'assi-curato (in particolare, 100% in attività

adeguate, secondo l’esigibilità lavorativa da lui posta nel rapporto finale del

9.

agosto 2018, a partire dal 1° aprile 2018) va tutelato.

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal

rappresentante dell'assicurato all'operato dell’ammini-strazione dal profilo

medico prettamente somatico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al

riguardo sono respinte.

Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie - per lo meno, fino al 19 febbraio 2019 (che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132

V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23

marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA

32.2018.169

del 20 agosto 2019, consid. 2.4) - sufficientemente chiarita dal

profilo somatico, per cui non appare necessario procedere ad ulteriori

accertamenti medici specialistici dal profilo fisico (in particolare, ad una

perizia, così come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato nel gravame:

cfr. doc. I).

2.12

Stante quanto precede,

analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può

quindi fondare il proprio giudizio, per quanto riguarda l’aspetto psichico,

sull’annotazione del 4 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (cfr.

doc. VII-1).

Contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella decisione avversata (capacità

lavorativa al 100% in attività adeguate a partire dal 1° aprile 2018, “data

di iscrizione cassa di disoccupazione”: cfr. doc. 48, pag. 1), non consente

di giungere ad una conclusione diversa (capacità lavorativa al 100% in attività

adeguate a partire dal 1° aprile 2018, anche dal profilo psichico) neppure la circostanza

che l’assicurato si sia iscritto il 1° aprile 2018 in disoccupazione (doc. 24,

pag. 4, doc. 26 e doc. 28 incarto AI).

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo richiamo dell’incarto

disoccupazione e LAINF (ambedue attualmente non agli atti) e previo

aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, di una perizia

psichiatrica.

2.13

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

ulteriori censure ricorsuali (inclusa quella, giusta la quale il suo cliente

non sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro - nemmeno equilibrato -

avendo raggiunto e superato i 48 anni di età: cfr. doc. I, pag. 4 e 5)

sollevate dal patrocinatore in questa sede. Tali questioni dovranno essere

affrontate se e quando dovesse emergere che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457),

segnatamente psichico.

Per motivi di economia processale il TCA rileva comunque sin d’ora che, in

merito alla scarsa scolarizzazione, ha già più volte stabilito, in linea con la

giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di

formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo

manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale

del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9

e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8

e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6

e numerosi rinvii ivi citati).

Per quanto concerne il calcolo economico, giova qui rilevare che, sia nel

progetto di decisione del 22 novembre 2018 sia nella decisione del 19 febbraio

2019, l’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo che il

confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i dati

statistici aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016” (doc. 40, pag. 2

e doc. 48, pag. 2 incarto AI).

Per determinare il reddito da invalido, l’UAI ha quindi applicato la TA 1 2014,

allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più

recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu, il

19.

febbraio 2019: doc. 48 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del

2016.

(cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019,

consid. 2.8), aggiornati al 2018. Anche il reddito da valido relativo al 2016

avrebbe dovuto essere aggiornato al 2018 mediante specifica richiesta di

informazioni in tal senso all’ex datore di lavoro del ricorrente (segnatamente

il __________).

2.14

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.11-2.12), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA

32.2017.99

dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.

2.11).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti