32.2019.64
Corrette le decisioni con le quali UAI ha soppresso con effetto retroattivo il diritto alla rendita intera percepita dall'assicurato e richiesto la restituzione delle rendite versate indebitamente dal 1.1.18
27 aprile 2020Italiano63 min
procedere ad una revisione del diritto alla rendita (doc. VI incarto 32.2019.64).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.64
32.2019.65
CR
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 25 febbraio 2019 e 27 febbraio 2019 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, a quel
momento studente di scuola alberghiera (terminata nel 1991), in data 29 ottobre
1990 è stato vittima di un grave incidente automobilistico, in occasione del
quale ha riportato un danno cerebrale con frattura in sede parietale superiore
sinistra, con esiti di craniotomia in sede parietale superiore sinistra),
seguito poi, in data 26 ottobre 1991 da un secondo infortunio, di entità lieve,
dopo il quale si sono manifestate cefalee, disturbi alla mano destra, disturbi
neuropsicologici e episodi di crisi epilettiche.
Eseguiti gli accertamenti
del caso, tra i quali una perizia neuropsicologica (doc. 15), e dopo avere
assunto, a titolo di provvedimenti professionali, i costi di una riformazione
quale esercente (doc. 20), l’Ufficio AI, con decisione del 14 aprile 1994, ha
assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 70%), a
partire dal 1° ottobre 1992 (doc. 21 e doc. 26 incarto 32.2019.64).
Il diritto ad una rendita
intera è stato, successivamente, confermato, in occasione di tutte le revisioni
che si sono susseguite nel tempo (1995, 1997, 2001, 2005 e 2010).
1.2. Nel mese di agosto 2015,
all’indomani di una segnalazione anonima denunciante una presunta truffa ai
danni dell’assicurazione, l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione
d’ufficio del diritto alla rendita dell’assicurato.
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 4 gennaio 2019,
confermato con decisione del 25 febbraio 2019, l’Ufficio AI ha soppresso con
effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016 il diritto alla rendita
dell’assicurato. Nella stessa decisione, inoltre, l’amministrazione ha
preannunciato l’invio di una decisione separata, con la quale sarebbe stata
chiesta la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dal 1° gennaio
2018 al 30 novembre 2018 (cfr. doc. A3 incarto 32.2019.64).
1.3. In data 27 febbraio 2019
l’Ufficio AI ha di conseguenza emesso un ordine di restituzione per complessivi
fr. 24'134, pari alle rendite AI indebitamente riscosse nel periodo dal 1°
gennaio 2018 al 30 novembre 2018 (cfr. doc. A4 incarto 32.2019.65).
1.4. Contro le succitate decisioni
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto, chiedendone
l’annullamento e, in via principale, di potere continuare a beneficiare di una
rendita intera di invalidità ininterrottamente o, in via subordinata, che gli
atti vengano rinviati all’Ufficio AI per la messa in atto di ulteriori
approfondimenti.
Sostanzialmente, il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato la valutazione medica posta alla
base delle decisioni impugnate espressa dal dr. __________ del SMR –
specialista in psichiatria, e basata solo sugli atti – con la quale
l’interessato è stato considerato abile al lavoro al 50% in qualsiasi attività.
Il legale ha, infatti, rilevato
come lo specialista neurologo curante, dr. __________, abbia chiaramente
indicato che l’assicurato, a causa dei propri deficit, può essere ritenuto
abile al lavoro nella misura del 50% unicamente facendo riferimento all’ambito
protetto costituito dalla ditta del padre, presso la quale, supportato
dall’aiuto di terze persone, può occuparsi tutt’al più di pubbliche relazioni.
Al di fuori di tale circostanziato ambiente familiare, per contro, sul mercato
equilibrato del lavoro, l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa
estremamente ridotta (20%).
Alle medesime conclusioni
è pure giunto, del resto, anche il dr. __________, interpellato
dall’assicurato, il quale ha constatato l’esistenza di un’incapacità lavorativa
del 70%, precisando che l’interessato riesca a mantenere una capacità
lavorativa residua del 30% unicamente in quanto impiegato presso la ditta del
padre, aggiungendo che al di fuori di tale situazione protetta, egli sarebbe
totalmente inabile al lavoro sul mercato equilibrato del lavoro, in quanto
incapace di mantenere un rendimento redditizio costante.
Parimenti contestati gli
aspetti economici, con riferimento alla determinazione sia del reddito da
valido, che a quello da invalido e, di conseguenza, al grado d’invalidità (doc.
Fatti
I incarto 32.2019.64).
1.5. Con
due distinte risposte di cause del 29 aprile 2019 l’Ufficio AI, chiedendo in
ordine la congiunzione delle cause, ha postulato la reiezione dei ricorsi,
confermando sia la valutazione medica, che quella economica, come espressamente
rilevato dall’ispettrice incaricata del caso. Altresì confermato l’ordine di
restituzione (cfr. doc. IV + 1 incarto 32.2019.64; doc. IV incarto 32.2019.65).
1.6. In data 13 maggio 2019, il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato la risposta di causa
dell’amministrazione, evidenziando come il medico SMR, peraltro non specialista
nella materia in discussione, non si sia allineato all’opinione degli
specialisti curanti, avendo omesso di circoscrivere la residua capacità
lavorativa dell’interessato al solo ambito protetto della ditta del padre.
Il legale ha pure
criticato il presunto – e contestato – sopraggiungere di un adattamento
dell’assicurato alle proprie limitazioni funzionali, rilevando che in ogni
caso, se anche ciò si fosse verificato, non sarebbe sufficiente per dedurne un
aumento della capacità lavorativa e di guadagno.
Il patrocinatore del
ricorrente ha, infine, nuovamente criticato la determinazione sia del reddito
da valido, sia del reddito da invalido, evidenziando come quest’ultimo sia
rimasto immutato nel tempo, circostanza che esclude quindi la possibilità di
procedere ad una revisione del diritto alla rendita (doc. VI incarto 32.2019.64).
1.7. Con osservazioni del 17
maggio 2019, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una nuova presa di posizione
all’ispettrice incaricata, ha nuovamente confermato la correttezza delle
proprie decisioni (doc. VIII + 1 incarto 32.2019.64).
1.8. Pendente causa, il TCA ha
interpellato l’amministrazione a proposito delle ragioni per le quali è stata
chiesta all’assicurato la restituzione delle rendite di invalidità
indebitamente versate unicamente a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 30
novembre 2018 (cfr. doc. VI incarto 32.2019.65).
L’Ufficio AI ha risposto
con scritto del 9 marzo 2020 (cfr. doc. VII incarto 32.2019.65).
Il doc. VI e il doc. VII
sono stati trasmessi all’assicurato (cfr. doc. VIII incarto 32.2019.65), per
conoscenza.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
L’art.
76.
cpv. 1 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
31.
della Lptca - prevede che quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa
dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono diretti
contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione
tra le due pronunzie (soppressione retroattiva della rendita ed ordine di
restituzione), si giustifica
la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STF
8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008).
nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2016 il diritto alla rendita intera che l’assicurato
percepiva e se altrettanto correttamente l’amministrazione ha chiesto la
restituzione delle rendite versate indebitamente nel periodo 1° gennaio 2018 –
30.
novembre 2018.
2.3
Decisione del 25
febbraio 2019 di soppressione della rendita intera di invalidità con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 2016 (inc. 32.2019.64)
2.3.1
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede
che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3.2
Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998.
p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità
di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122
consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27
agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile
(STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28
luglio 2014, consid. 2.3).
2.3.3
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3.4
Secondo
l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2
LPGA e 1 LAI – le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il
capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti
dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la
sua validità (DTF 130 V 318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con
riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di
riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della
prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle
prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).
L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione
allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al
diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle
disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4
gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35
pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della
prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85
cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte
dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF
9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33
pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne
degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano
per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti,
allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la
conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti
dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid.
5.1.1).
La
restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di
riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state
versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso
la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF
9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014
del 23 aprile 2015 consid. 4.2 e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2).
Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione
processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al
termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda
la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta
incontestata (DTF 129 V 110).
2.3.5
Nel
caso concreto, dal punto di vista medico, sulla base degli atti presenti
nell’inserto, con rapporto finale del 28 novembre 2018 il dr. __________ del
SMR ha ritenuto lo stato di salute dell’interessato migliorato.
Valutando
la capacità lavorativa, il medico del SMR ha considerato l’assicurato abile al
lavoro al 50% sia nell’attività di dirigente ditta informatica, sia in altre
attività adeguate, a partire dal mese di gennaio 2011 (doc. 108 incarto
32.2019.64).
Quali
osservazioni conclusive, il dr. __________ ha rilevato che “come da
certificazione dei curanti (dr. __________, dr__________, dr. __________, il
quale si esprime su una singola visita del 31.10.2018 per una seconda opinione
e si basa fondamentalmente su dichiarazioni soggettive dell’assicurato)
l’attività in __________ è conforme al danno alla salute. Miglioramento
consistito nell’adattamento alle limitazioni funzionali rispetto
all’assegnazione delle prestazioni e in considerazione degli oggettivi compiti
dell’assicurato” (doc. 108 incarto 32.2019.64).
Il patrocinatore dell’assicurato
ha contestato tali conclusioni, ritenendo che gli specialisti in neurologia,
dr. __________ e dr. __________, non abbiano affatto considerato l’interessato
abile al lavoro sul mercato equilibrato del lavoro, ma abbiano espressamente
circoscritto la presenza di una capacità lavorativa residua al solo ambito,
protetto, dell’attività all’interno della ditta di famiglia.
Con
rapporto del 29 ottobre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia,
rispondendo alle domande postegli dal legale dell’assicurato, a proposito della
capacità lavorativa dell’interessato ha in particolare affermato che
“considerata l’attività come dipendente del padre, aiutato da terze persone, in
un’attività soprattutto di pubbliche relazioni, ho valutato il signor RI 1
abile al lavoro nella misura del 50%, questo finché possa lavorare in un
ambiente familiare. Dal punto di vista fisico la sua capacità lavorativa è
ridotta dalla difficoltà nell’utilizzare il membro superiore destro, dovendo
scrivere con il braccio sinistro, pur non essendo mancino, qualche difficoltà
di elocuzione nel trovare termini appropriati, labilità affettiva, difficoltà
di concentrazione, di adattamento. In un’altra attività, non in famiglia,
avrebbe sicuramente molte più difficoltà e il grado di incapacità aumenterebbe”.
Il dr. __________ ha aggiunto che, a suo parere, l’assicurato “sopravvaluti le
sue capacità neuropsicologiche e non lo ritengo capace di una gestione da solo
di un’attività commerciale”, rilevando che “il fatto di poter lavorare in un
team di persone competenti, che lo sostiene dal punto di vista professionale, è
senz’altro utile, soprattutto sul piano psicologico e anche neuropsicologico,
per mantenere la sua qualità di vita e non cadere in uno stato depressivo
reattivo” (doc. 103 incarto 32.2019.64).
Da
parte sua, con rapporto del 31 ottobre 2018, il dr. __________, spec. FMH in
neurologia, interpellato dal curante dell’assicurato per una seconda opinione,
ha rilevato:
" (…)
Valutazione:
allo stato neurologico si presenta ancora un netto deficit
senso-motorio dell’arto superiore destro in sede distale, con marcato impaccio
della motilità fine e della diadococinesia, netta paresi M3 in sede distale,
disturbo della sensibilità superficiale e profonda nonché un atteggiamento
distonico della mano destra. Il paziente descrive anche una lieve ipoestesia
dell’emifaccia destra, senza altri deficit senso-motori. Dal lato cognitivo
presenta una netta difficoltà di accesso lessicale con sporadiche parafasie
semantiche. Alla fine della visita dopo un’ora accentuazione del disturbo
afasico, in paziente con lieve rallentamento psicomotorio globale. Il paziente
descrive poi nette difficoltà di concentrazione e disturbi mnesici, episodi di
tensione, irritabilità e nervosismo importante. Si tratta di sintomi ben
compatibili con l’esito del grave trauma cerebrale avuto dal paziente, che non
ha riportato soltanto importanti lesioni parietali a sinistra, ma anche un
focolaio contusivo in sede frontale destra. In effetti buona parte dei sintomi
hanno anche un aspetto frontale.
Per quanto riguarda l’epilessia il paziente ha avuto due crisi
tonico-cloniche generalizzate, poi presenta una frequenza da uno a tre volte al
mese circa degli episodi di agitazione, tendenza a rannicchiarsi su sé stesso,
chiusura forzata della mano destra con pianto associato. Difficile stabilire se
si tratta di crisi epilettiche parziali, oppure piuttosto di reazioni frontali
ed espressione di un certo sovraccarico mentale. Prima di questi episodi il
paziente accusa anche cefalea e globale irritabilità, in seguito forte
stanchezza con necessità di dormire.
I sintomi descritti dal paziente e anche le difficoltà sul posto
di lavoro, dove molto frequentemente deve fare delle pause anche lunghe, si
assenta dal posto di lavoro per necessità di ridurre la sensazione di tensione
interna e iperirritabilità, appaiono verosimili. A mio avviso è pienamente
giustificata l’incapacità lavorativa del 70% nel suo lavoro abituale. Si tratta
di un quadro clinico molto tipico in stati dopo gravi traumi craniocerebrali,
come quello avuto dal paziente.
Ci tengo inoltre a sottolineare che probabilmente il paziente
riesce a mantenere questo 30% di capacità lavorativa unicamente in quanto
lavora per la ditta del padre, difficilmente in un lavoro come dipendente, sul
mercato di lavoro libero in una situazione non protetta come quella attuale, il
paziente avrebbe un’incapacità lavorativa completa del 100% per l’impossibilità
di assicurare un rendimento redditizio costante.” (Doc. 102 incarto 32.2019.64)
Nuovamente interpellato dal patrocinatore dell’assicurato, a
seguito della soppressione del diritto alla rendita, con scritto del 25 marzo
2019, il dr. __________ ha osservato:
" In merito
alla sua domanda per quale motivo il signor RI 1 non potrebbe lavorare al di
fuori della ditta di famiglia, posso rispondere che chi lavora in una ditta
familiare è sicuramente da considerarsi in un posto di lavoro in un certo senso
protetto. Al di fuori di quest’ambiente protetto il paziente difficilmente
avrebbe la possibilità di gestirsi degli orari come vuole in base anche al suo
stato di salute, che non gli permette di seguire orari fissi e che richiede una
chiara flessibilità di orario e di presenza sul posto di lavoro.” (Doc. A6 incarto
32.2019.64)
Anche il dr. __________, in risposta alla richiesta del legale
dell’assicurato, con scritto di posta elettronica del 26 marzo 2019 ha
rilevato:
" Per quel
che concerne la sua domanda concernente il motivo per il quale il signor RI 1
non potrebbe lavorare al di fuori della ditta di famiglia rispondo: il signor RI
1.
è affetto da un danno cerebrale residuale dopo due incidenti della
circolazione negli anni ’90, con persistenti disturbi motori predominanti alla
mano destra (“clumsy hand”) impossibilità di scrivere con la stessa. Inoltre
danni neuropsicologici con difficoltà di concentrazione, di parola (balbuzie,
difficoltà a trovare i termini appropriati), di adattamento, di reazione a
circostanze insolite e inaspettate, leggera anosognosia (difficoltà a rendersi
conto dei suoi limiti psichici), crisi epilettiche parziali (pianti
immotivati), labilità affettiva: tutti fattori che possono essere tollerati
lavorando in una ditta familiare, anche con compiti di responsabilità
assistita, ma evidentemente non in un ambiente estraneo, dove le difficoltà
insorgerebbero immediatamente. Potrebbe compiere un lavoro assistito, che non
valorizzerebbe tuttavia tutte le sue risorse non alterate. Anche dal punto di vista
psicologico, il poter lavorare in un ambiente familiare favorisce
l’integrazione e la cooperazione, rendendo meno evidenti i suoi deficit
neuropsicologici di origine organica. Ricordo il miglioramento del quadro
clinico a partire dal 2014-2015, valutato con un’incapacità lavorativa dal
punto di vista neurologico e neuropsicologico del 50% come impiegato d’ufficio
con responsabilità dirigenziali limitate (sotto supervisione da parte di
terzi).
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni.” (Doc. A7 incarto
32.2019.64)
2.3.6
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, come meglio verrà esposto qui di
seguito, a prescindere da ogni considerazione a proposito degli aspetti medici,
l’assicurato, nonostante il danno alla salute e le conseguenti limitazioni da
essi derivanti, abbia dimostrato, nei fatti, di avere saputo mettere a frutto,
con profitto dal profilo economico, la sua residua capacità lavorativa
nell’attività imprenditoriale di famiglia.
Al
di là della quantificazione della capacità lavorativa residua dell’interessato
– che a parere del dr. __________ è del 50% (doc. 103 incarto 32.2019.64),
mentre secondo il dr. __________ è del 30% (doc. 102 incarto 32.2019.64) -
resta il fatto che entrambi gli specialisti in neurologia hanno concordato nel
considerare che l’attività dirigenziale svolta presso la ditta del padre, in
ambito familiare e con il supporto di persone competenti, sia l’unica nella
quale l’assicurato può sfruttare appieno le proprie risorse. Sia il dr. __________
che il dr. __________ hanno, infatti, evidenziato il possibile peggioramento
derivante da un cambiamento di attività (cfr. doc. 102 e 103 incarto 32.2019.64).
Il
TCA condivide il parere con il quale il medico del SMR ha considerato che
l’attività dell’assicurato presso __________ sia conforme al danno alla salute,
aggiungendo che vi sia stato, nel corso del tempo, un progressivo adattamento
dei compiti dell’interessato alle sue limitazioni funzionali (doc. 108 incarto
32.2019.64).
Va,
infatti, evidenziato che l’attività, di tipo imprenditoriale, svolta
dall’interessato presso la ditta di famiglia, appare particolarmente idonea,
consentendogli di tenere ritmi e orari lavorativi irregolari e permettendogli
di fare le pause di cui necessita allorquando si sente stanco (cfr. al riguardo
quanto da egli stesso indicato in occasione del colloquio del 2 ottobre 2018,
doc. 96 incarto 32.2019.64).
Tale circostanza ben si adatta con quanto sostenuto anche dal dr. __________,
il quale ha ritenuto verosimili i sintomi descritti dall’assicurato a
giustificazione della necessità di fare frequentemente delle pause, per ridurre
la sensazione di tensione interna e iperirritabilità (cfr. doc. 102 incarto
32.2019.64), precisando che “al di fuori di quest’ambiente protetto il paziente
difficilmente avrebbe la possibilità di gestirsi degli orari come vuole in base
anche al suo stato di salute, che non gli permette di seguire orari fissi e che
richiede una chiara flessibilità di orario e di presenza sul posto di lavoro”
(doc. A6 incarto 32.2019.64).
In
simili circostanze, dunque, questa Corte non ritiene necessario allestire la
chiesta perizia neurologica, poiché, come detto, i fatti hanno dimostrato che
l’assicurato dispone di una residua capacità lavorativa sfruttabile nella
propria attività commerciale/imprenditoriale.
Al proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Il
TCA non può far proprie le critiche sollevate in sede ricorsuale a proposito
del presunto carattere non probante della valutazione del dr. __________ del
SMR, a causa della sua specializzazione in tutt’altra materia rispetto a quella
qui in oggetto.
Tali
obiezioni non hanno ragione d’essere, visto che il medico del SMR, analizzata
la documentazione all’incarto, in pieno accordo con quanto valutato dagli
specialisti interpellati dall’assicurato stesso, ha constatato l’esigibilità,
dal profilo medico, dell’attività imprenditoriale svolta presso la ditta di
famiglia.
Al
riguardo va, del resto, ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
2.3.7
Passando
all’esame degli aspetti economici, il TCA constata che l’Ufficio AI, nella
decisione di soppressione della rendita, ha rilevato come il Servizio
Ispettorato dell’AI, nel rapporto d’inchiesta 26 novembre 2018, poi integrato con
il complemento d’inchiesta del 12 dicembre 2018, abbia potuto evidenziare il
rilevante ruolo dell’interessato all’interno della ditta, stabilizzatosi a
partire dal mese di gennaio 2016, momento a partire dal quale egli ha
dimostrato di sapersi appieno auto-reintegrare nell’azienda di famiglia,
pressoché azzerando il discapito economico derivante dal danno alla salute
(cfr. doc. A3 incarto 32.2019.64).
Dal rapporto d’inchiesta
per l’attività professionale indipendente del 26 novembre 2018, emerge, in
particolare, che:
" (…)
Valutazione
Secondo i dati economici a dossier la società di cui l'assicurato
e il padre (quest'ultimo sino al 2015) sono
stati alla guida ha subito importanti perdite negli anni 2011 e 2012, perdite
che hanno imposto lo scioglimento delle riserve tassate. Gli anni successivi
sono stati caratterizzati da una lenta ripresa, concretizzatasi con i
cambiamenti strutturali messi in atto nel 2016. Se guardiamo ai CE aziendali
infatti, vediamo come la flessione del fatturato sia di circa fr. 400'000.- tra
il 2011 e il 2016, ma ciò che ha portato reali benefici è stata la
riorganizzazione aziendale: i costi del personale sono passati da un peso (sul
fatturato) del 37% nel 2011 al 16% nel 2016. La struttura aziendale è
stata ridimensionata ma è divenuta anche più flessibile, con
la delega a terzi dell'assistenza
tecnica al cliente. Non si dimentichi che in quell’anno anche la signora RI 1 è
stata remunerata per un periodo limitato (i primi tre mesi).
Come detto sopra, il padre dell'assicurato esce definitivamente
dall'azienda nel settembre 2015, anche se già negli anni 2013 e 2014 il salario
si era dimezzato rispetto a prima. Parimenti la moglie dell'assicurato,
traduttrice e laureata ma con nessuna competenza nel marketing o nella
contabilità, svolge un ruolo marginale e "occasionalmente", per sua
stessa ammissione oltre che degli ex dipendenti, collabora nelle traduzioni;
ciò nonostante viene remunerata annualmente fr. 62'400.- lordi, remunerazione
che potrebbe corrispondere ad un tempo di Iavoro a tempo pieno mai effettuato.
Quando la relazione tra i due coniugi si incrina portando
alla separazione del 2016, la signora RI 1 non viene sostituita;
l'attuale compagna dell'assicurato sembrerebbe ricoprire il ruolo di un altro
dipendente, per quanto non ne abbia pari qualifiche e competenze professionali.
Questi elementi oggettivi ci portano a ritenere che l'assicurato,
e non il padre __________, sia l'artefice degli importanti cambiamenti
strutturali messi in atto in seno alla società, cambiamenti che l'hanno portata
ad un saldo positivo dopo anni. Nonostante i limiti medicalmente
riconosciuti, egli ha saputo non solo "adattarsi" ma
anche "ridurre il danno" al punto da essere, attualmente, l'unica
persona della famiglia alla guida della __________. Gli utili conseguiti dalla
società nel 2016, con il padre non più attivo professionalmente e il fratello __________
attivo unicamente nella contabilità, sono infatti il frutto delle sue capacità
e competenze.” (Doc. 106 incarto 32.2019.64)
Dopo avere preso atto della valutazione medica del SMR del 28
novembre 2018, nel complemento del 12 dicembre 2018 al rapporto d’inchiesta del
26.
novembre 2018, la consulente incaricata, riferendosi all’evoluzione dei
redditi dell’impresa, ha osservato:
" (…)
Come mostra la tabella, la società ha iniziato a subire perdite
negli anni 2011 e 2012, al punto da richiedere lo scioglimento delle riserve
tassate. Dopo un anno in pareggio (2013) gli esercizi si sono chiusi sempre in
positivo, con un tassato nel 2016 di fr. 113'434.-.
Come risulta dai verbali sia degli ex dipendenti che dal verbale
dell’assicurato, negli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati messi in atto
cambiamenti strutturali: licenziati i tecnici, la società si è concentrata
principalmente sulla vendita di “hardware” rinunciando alla consulenza e al
servizio ai clienti (vedi R11 del verbale dell’assicurato).
Lo stesso signor RI 1 ha ammesso di avere licenziato nel 2016 il
signor __________ (l’ultimo dei tecnici ancora attivi) e averlo fatto del tutto
autonomamente (R11 del verbale). Di fatto è stato l’assicurato l’“artefice”,
per così dire, sia del cambiamento strutturale verificatosi in azienda, che
degli importanti benefici economici conseguiti, l’uno e gli altri successivi al
pensionamento del padre.
Dobbiamo riconoscere pertanto come l’assicurato abbia saputo
“reintegrarsi” nell’azienda di famiglia, e ancor più da quando il padre non è
più alla guida della società. I benefici aziendali del 2016 sono infatti un
dato inequivocabile a sostegno di una capacità di guadagno ripristinata con e
nonostante i limiti funzionali a dossier.
Per quel che concerne poi il ruolo della ex moglie, appare
chiaramente sia dai verbali degli ex dipendenti, che dalle stesse dichiarazioni
della signora RI 1, che il suo era un ruolo “occasionale” e con una presenza
pressoché nulla in azienda.
Alla domanda 37 del verbale la signora ammette di non sapere quale
sia la ragione di un salario al 100% nonostante l’attività non venga svolta in
questa misura; definisce il suo lavoro di “affiancamento e supporto” all’ex
coniuge quantificandolo, appunto, in misura del 30%. Inoltre, alla risposta 8,
dichiara di essersi occupata “dell’allestimento di prospetti, della traduzione,
ricerca nuovi prodotti, ecc.”; ma dopo la separazione non è stata sostituita o
almeno la nuova compagna dell’assicurato, secondo le dichiarazioni di
quest’ultimo, farebbe le veci di un altro ex dipendente.
Possiamo ritenere pertanto che al massimo un giorno alla
settimana, corrispondente al 20% di un normale tempo lavorativo, la ex moglie
dell'assicurato si sia dedicata ad attività di traduzione e marketing, con un
salario, appunto, che avrebbe potuto essere di fr. 12'480.-; la differenza tra
questo importo e l'effettiva retribuzione (fr. 62'400.- lordi) - differenza di
fr. 49'920.- al lordo dei contributi - sarà sommata al salario percepito
dall'assicurato.
Si computa la cifra al lordo e non al netto per considerare anche
la quota contributiva versata dalla società.
VALUTAZIONE E CONCLUSIONI:
Dopo queste ultime considerazioni procediamo così alla definizione
del reddito senza e con invalidità.
Reddito senza invalidità:
Nel rapporto SIP del 18.05.1993 viene indicato che l’assicurato "potrebbe
essere attivo in qualità di dirigente alberghiero ad alto livello con salario
verosimilmente oscillante da fr. 5'500.- a fr. 6'000.- mensili". Dato che
a quel momento si era giunti ad un grado Al del
70%, il reddito ipotetico senza invalidità ammontava
verosimilmente a fr. 78'000.- lordi annuali.
Da allora sono trascorsi più di vent'anni, pertanto ritengo più
corretto, per valutare il reddito senza invalidità, guardare ad una posizione
affine nella Struttura Svizzera dei salari 2014.
Prendendo pertanto la tabella TA1 skill-level, alla posizione
55-56, livello 4, uomini, si arriva ai seguenti redditi senza invalidità:
Fr. 80'339.50 = [6'316.- /40*42.4] * 12 nel 2015
Fr. 80'886.50 = [6'359.- /40*42.4] * 12 nel 2016
Reddito con invalidità:
Per le considerazioni di cui sopra, il reddito con invalidità sarà
composto di due elementi, il salario effettivamente conseguito dall'assicurato
(fr. 23'400.-) e quello attribuito alla ex consorte in misura maggiore rispetto
al lavoro effettivamente svolto (fr. 49'920.-); ne risulta un reddito di fr.
73'320.- lordi.
Sappiamo che nel 2016 è avvenuta la separazione e che pertanto
anche la retribuzione della signora RI 1 si è interrotta. Tuttavia la
differenza tra il salario 2016 della signora (fr. 15'254.-) e la cifra
corrisposta nel corso degli anni (fr. 62'400.-), ovvero fr. 47'146.-
sono contenuti nell'utile aziendale, che in quell'anno ammonta
appunto a fr. 113'434-. (…).” (Doc. 111 incarto 32.2019.64)
La consulente ha quindi concluso che la perdita economica subita
dall’assicurato “negli ultimi anni e in particolare in quello (2016) dove egli
era solo alla guida della società”, confrontando il reddito da valido di fr.
80'886 con quello da invalido di fr. 73'320, è pari al 9%. Ella ha quindi
reputato che “data la dimostrata capacità dell'assicurato di
"reintegrarsi" nell'azienda di famiglia, con e nonostante il grado di
inabilità residua medicalmente riconosciuto, ritengo vi siano fondate ragioni
per procedere alla soppressione delle prestazioni sino ad ora riconosciute”
(doc. 111 incarto 32.2019.64).
Già in sede di audizione, il patrocinatore dell’assicurato ha
contestato le conclusioni del rapporto d’inchiesta.
Invitata dall’UAI a prendere posizione, la consulente incaricata,
con annotazioni del 14 febbraio 2019, ha confermato integralmente la propria
valutazione, osservando che:
" Punto 5:
Diversamente rispetto alla posizione dell'Avvocato, ricordo la
"Direttiva sul salario determinante", marginali 1016 e seguenti, dove
si dice che “a seconda delle circostanze particolari del caso in questione può
essere determinante sia il criterio del rischio economico sia quello del
rapporto di dipendenza o le loro manifestazioni”.
La fattispecie del caso trattato mostra chiaramente quanto siano
preponderanti le caratteristiche dell'attività indipendente rispetto a quelle
del lavoro dipendente (marginale 1018). Si ricorda infine, anche il marginale
1019, dove viene detto in modo
inequivocabile che "non esistono presunzioni giuridiche a
favore dell’attività dipendente o indipendente".
Riprendendo altresì il marginale 3028 cpv.1 delle CIGI, abbiamo
che "per stabilire se una persona sia da considerare come dipendente o
indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale delle parti.
L'elemento determinante è la posizione economica
dell’assicurato, vale a dire se quest'ultimo esercita un'influenza
notevole sulla politica e sullo sviluppo dell’attività. Per rispondere a questa
domanda si possono esaminare la partecipazione finanziaria, la composizione
della direzione della società e aspetti simili".
Nel rapporto di inchiesta del 26.11.2018 sono stati riportati i
passaggi salienti dei verbali degli ex dipendenti della __________; in essi
vengono puntualmente descritti compiti e responsabilità dell'assicurato in seno
alla società, compiti sui quali non è il caso di ritornare. Il fatto che in
alcuni ambiti lavorativi sia presente anche il padre, che
contribuisca alle decisioni aziendali, che sia firmatario unico e
faccia parte del CdA in alcun modo relega l'assicurato ad un ruolo secondario.
Per quel che concerne il capitale azionario si rimanda alle
"Comunicazioni e note" delle recenti dichiarazioni fiscali, che a
loro volta rimandano al modulo 2 "Donazioni" della dichiarazione
fiscale 2011, dove si prevede la donazione delle azioni al portatore della __________
da padre a figlio. Da ciò si evincono, da un lato la vicinanza e reciprocità
tra il padre e l'assicurato nella gestione societaria, ma oltremodo anche i
progetti futuri.
Meritano un cenno, inoltre, le spese aziendali: già l'lspettorato
fiscale, nel rapporto di inchiesta del marzo 2004, segnala una doppia auto
aziendale da parte sia del padre __________, che del figlio RI 1, mentre in
quello del maggio 2017 padre, figlio e moglie di quest'ultimo vengono definiti
"direttori commerciali".
Rimandiamo ancora al punto 4 dell'ultimo rapporto dell'lspettorato
per la descrizione dei vantaggi aziendali goduti dall'assicurato e dalla moglie
in seno alla società nell'uso dei veicoli; e sempre nello stesso rapporto si
rileva come la carta di credito dell'assicurato e
del padre __________ abbia un limite di spesa di fr. 10'000.-
cadauna.
Per tutte queste ragioni e per quanto già indicato nel rapporto di
inchiesta, si ribadisce il ruolo assunto dall'assicurato in seno alla società,
evidentemente per diverso tempo in collaborazione con il padre e comunque di
tale importanza per l'azienda, da essere
ritenuto "indipendente" ai fini assicurativi.
Punto 7:
Per quanto concerne le osservazioni dell’Avvocato e dell’assicurato
stesso – che ha definito la signora __________ “futura ex moglie” (vedi verbale
del 2.10.2018) – non posso concordare.
Non si tratta di una questione di principio, ma del fatto che la
retribuzione attribuita corrisponda al valore del lavoro effettivamente svolto;
e questo vale sia in termini quantitativi che qualitativi, aspetti sui quali la
stessa signora __________ ha fornito esaustive spiegazioni del verbale
controfirmato e allegato al dossier. Solo in virtù del rapporto per così dire
privilegiato assunto all’interno della società è stato possibile raggiungere
una simile retribuzione, che tuttavia si è interrotta con la separazione “di
fatto” dei coniugi.
Un privilegio che, si ricorda, ha riguardato sia l’assicurato –
ragione per la quale lo si considera indipendente – che la moglie, in virtù
delle molteplici spese a titolo personale contestate in sede fiscale.
Punto 9:
ad alcune contestazioni si è già risposto.
Per quel che concerne i risultati aziendali già si è detto nei
rapporti del 28.11 e del 12.12.2018, pertanto non è il caso di tornare.
Vale la pena sottolineare come sia l’assicurato l’artefice, per
così dire, del fatturato da quando il padre non è più attivo professionalmente.
Ciò non significa che il CdA non abbia valore, ma che il signor RI 1 è stato in
grado di mettere a frutto le proprie competenze in una gestione virtuosa
dell’azienda; e ciò è accaduto grazie ad una direzione unilaterale e senza il
contributo diretto del padre, visto che in caso contrario sarebbe stato
remunerato.
Una capacità di guadagno residua almeno del 50% appare
indubitabile, pertanto, anche qualora non si tengano in adeguata considerazione
i guadagni conseguiti realmente dall’assicurato a partire dal 2016, si dovrà
comunque valutare quanto egli avrebbe potuto guadagnare oggi nel settore
dell’informatica.” (Doc. 125 incarto 32.2019.64)
In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente
criticato la determinazione sia del reddito da valido, che quello da invalido.
Quanto al primo, l’avv. RA 1 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere
calcolato tenendo conto della formazione accademica che l’interessato non ha
potuto portare a termine, a causa del danno alla salute.
Per quanto riguarda, invece, il secondo, il legale dell’assicurato
ha obiettato che il concetto stesso di “retribuzione maggiore del lavoro
effettivamente svolto”, utilizzato dall’amministrazione per sommare al salario
dell’interessato quello percepito dalla ex moglie, non abbia fondamento alcuno,
visto che “se una ditta vuole corrispondere ad un proprio dipendente,
incaricato della preparazione del caffè, CHF 100'000.- al mese lo può fare,
senza che lo Stato possa in alcun modo sindacare sulla sua decisione”. Pure
contestato, inoltre, il fatto che all’assicurato possano essere imputati, come
reddito da attività lucrativa, gli auspicati utili aziendali.
A tale proposito, con presa di posizione del 1° aprile 2019, parte
integrante della risposta di causa dell’amministrazione, la consulente
incaricata ha espresso le seguenti considerazioni:
" Punto 3 e
seguenti:
Dal punto 3 il legale dell’assicurato mette l’accento sulla
situazione “protetta” in cui avrebbe lavorato l’assicurato all’interno
dell’azienda che definisce “di famiglia” (pag. 12).
Non serve ricordare il ruolo assunto dall’assicurato in seno alla
società nel corso degli anni, sia quando l’Ispettore fiscale (rapporto del
febbraio 2004) ha ripreso spese di auto e rappresentanza concernenti il padre __________
e il figlio RI 1, sia ancora quando quest’ultimo ne è diventato il “direttore
commerciale” (verifica del 2017); in questa occasione, tra l’altro, è emersa
l’incongruenza tra il tempo di lavoro dichiarato dall’assicurato e i benefici
aziendali corrisposti.
Il signor RI 1 è inoltre firmatario a due insieme al fratello ed è
in procinto di ricevere buona parte delle azioni al portatore del padre – di
cui attualmente quest’ultimo è usufruttuario – pertanto ha da sempre un ruolo
tutt’altro che secondario all’interno della società.
Punto 7: reddito “da valido” in farmaceutica
Nel ricorso il legale chiede che il reddito senza invalidità sia
in farmaceutica e non nel settore alberghiero.
Diverse sono, per contro, le informazioni agli atti, dove nel
colloquio con il padre dell’assicurato (10.11.1992) viene indicato che
quest’ultimo, al momento dell’incidente, dovesse ancora terminare la formazione
alberghiera e solo successivamente si fosse iscritto all’Università. Qui di
seguito vengono riportati alcuni estratti del colloquio:
L’assicurato dopo un primo
incidente avvenuto il 29 ottobre 1990 ha potuto continuare a frequentare la
Scuola __________ in Italia ed ha terminato con la maturità in giugno 1991. Il
26.
ottobre 1991 ha subito un secondo incidente senza gravi postumi tanto che in
novembre 1991 si è iscritto all’UNI di __________ (studi da effettuare però
all’UNI di __________ – sede di __________) nella facoltà di chimica e tecnica
farmaceutica.
L’intenzione sarebbe quella di
frequentare il corso per esercenti; l’esame di ammissione è previsto alla fine
di novembre 1992 e l’inizio del corso in gennaio 1993 (potrebbero sorgere
problemi di scrittura in quanto il braccio destro è fortemente menomato).
Sarebbe poi intenzione del padre o offrire la gestione del Bar __________ o
cercare la gerenza di un altro esercizio pubblico.
Anche nel formulario di richiesta della prestazione la formazione
scelta è quella di “direttore di hotel”.
Per quel che concerne poi la questione inerente il "reddito
medio" (di farmacista), oltre che in contrasto con i marginali 3030 e 3026
delle CIGI, appare del tutto fuori luogo, poiché solo situazioni del tutto
identiche, nella struttura imprenditoriale e nelle competenze professionali,
risultano equiparabili.
Punto 8: Reddito da invalido:
La questione del salario che l'assicurato ha corrisposto alla ex
moglie, signora __________, è stata affrontata al punto 7 della Nota del 15.02.2019
e al punto 7 del "Complemento inchiesta indipendenti del 12.12.2018".
Riprendo qui di seguito un passaggio importante della nota:
Per quel che concerne poi il ruolo
della ex moglie, appare chiaramente sia dai verbali degli ex dipendenti, che dalle
stesse dichiarazioni della signora __________, che il suo era un ruolo
"occasionale" e con una presenza pressoché nulla in azienda.
Alla domanda 37 del verbale la
signora ammette di non sapere quale sia la ragione di un salario al 100% nonostante
l'attività non venga svolta in questa misura; definisce il suo lavoro di
"affiancamento e supporto" all'ex coniuge quantificandolo, appunto,
in misura del 30%. Inoltre, alla risposta 8, dichiara di essersi occupata "dell’allestimento
di prospetti, della traduzione, ricerca nuovi prodotti, ecc"; ma dopo la
separazione non è stata sostituita o almeno, la nuova compagna dell'assicurato,
secondo le dichiarazioni di quest'ultimo, farebbe le veci di un altro ex
dipendente.
Possiamo ritenere pertanto che al
massimo un giorno alla settimana, corrispondente al 20% di un normale tempo
lavorativo, la ex moglie dell'assicurato si sia dedicata ad attività di
traduzione e marketing, con un
salario, appunto, che avrebbe potuto
essere di fr. 12'480.-; la differenza tra questo importo e l'effettiva retribuzione
(fr. 62'400.- lordi) - differenza di fr. 49'920.- al lordo dei contributi -
sarà sommata al salario percepito dall’assicurato.
Si aggiunga il fatto che al momento in cui la retribuzione veniva
corrisposta in misura maggiore al lavoro effettivamente svolto, la signora __________
era ancora moglie dell'assicurato, a sua volta direttore della __________; come
l'istruttoria ha avuto modo di appurare, era il signor RI 1 che definiva i
contratti dei dipendenti (non il padre __________) e dunque poteva attribuirle
un salario al 100% per un'attività svolta al 30%.
Il rapporto di lavoro è stato scisso subito dopo la separazione
dei coniugi, né la ex moglie non è stata sostituita; da ciò si può
ragionevolmente dedurre come l'attività di quest'ultima non fosse giustificata
da un punto di vista aziendale, né riconducibile al danno alla salute dell'assicurato.
Punto 11: "Indipendente" ai fini assicurativi
La valutazione economica proposta in sede di soppressione della
prestazione poggia su una premessa, che l'assicurato è stato valutato
"indipendente" ai fini assicurativi.
Per quel che concerne i componenti del Consiglio di amministrazione,
non si tratta di persone "estranee", al contrario, pertanto non
possiamo parlare in termini generali come il legale al punto 11, sezione b), ma
dobbiamo tener conto della peculiarità del caso.
Pur trattandosi di una società, la gestione dell'impresa è più
simile ad una "conduzione famigliare"; lo stesso legale si esprime come
"azienda di famiglia", ed effettivamente il potere e il ruolo
dell'assicurato in essa sono molto più ampi rispetto a quanto avverrebbe in
altre circostanze. Per questa ragione è stato valutato indipendente ai fini
assicurativi.
L'art 25 dell'Ordinanza Al e il marginale 3033 delle CIGI
sottolineano come occorra tenere conto della "collaborazione" tra i
famigliari. Trattandosi di una società soggiace al regolamento e i membri ne
sono dipendenti, ma considerata la famigliarità della relazione
tra di essi, è evidente che le decisioni prese in seno al CdA
riflettono più che la ripartizione azionaria, il ruolo e le competenze di ciascuno.
A ciò si aggiunga il fatto che il capitale azionario sarà gradualmente
trasferito all'assicurato, come ha evidenziato l'istruttoria, formalizzando il
ruolo direttivo di quest'ultimo in seno all’impresa.
Per quel che concerne la distribuzione degli utili, dopo che il
padre dell'assicurato ha smesso di essere attivo in azienda e una volta che si
è proceduto alla ristrutturazione, la società ha ripreso ad essere in attivo.
Anche su questo aspetto si è già espressi nel "Complemento al rapporto di
inchiesta", datato 12.12.2018, di cui riprendo qui di seguito le parti
salienti:
Come mostra la tabella, la società
ha iniziato a subire perdite negli anni 2011 e 2012, al punto da richiedere lo
scioglimento delle riserve tassate. Dopo un anno in pareggio (2013) gli
esercizi si sono chiusi sempre in positivo,
con un tassato nel 2016 di fr. 11 3'434.-.
Come risulta sia dai verbali degli
ex dipendenti e che dal verbale dell'assicurato, negli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati messi in atto cambiamenti strutturali:
licenziati i tecnici, la società si è concentrata
principalmente sulla vendita di
"hardware" rinunciando alla consulenza e al servizio ai clienti (vedi
R11 del verbale dell'assicurato).
Lo stesso signor RI 1 ha ammesso di
aver licenziato nel 2016 il signor __________ (l'ultimo dei tecnici ancora attivi)
e averlo fatto del tutto autonomamente (R11 del verbale). Di fatto è stato
l'assicurato l"'artefice", per così dire, sia del cambiamento
strutturale verificatosi in azienda, che degli importanti benefici economici conseguiti,
l'uno e gli altri successivi al pensionamento del padre.
Dobbiamo riconoscere pertanto come
l'assicurato abbia saputo "reintegrarsi" nell'azienda di
famiglia, e ancor più da quando il padre non è
più alla guida della società. l benefici aziendali del 2016 sono infatti un
dato inequivocabile a sostegno di una capacità di guadagno ripristinata con e
nonostante i limiti funzionali a dossier.
L'assicurato ha dimostrato di essere stato in grado di portare la
società nuovamente in attivo. Si può certamente ammettere, come è stato fatto
durante l'istruttoria, che il padre in qualità di delegato abbia contribuito
alle decisioni di carattere strutturale, ma non ricevendo un salario dalla
società, ha evidentemente delegato al figlio, in modo pieno e formale, la
direzione dell'azienda. Per questa ragione si reputa che gli utili aziendali debbano
essere interamente attribuiti all’assicurato, alla stregua di quanto avviene
con un indipendente.
Punti 12 e 13:
L'assicurato va valutato come indipendente ai fini assicurativi in
virtù del ruolo assunto negli anni all'interno dell'azienda, ruolo confermatosi
con l'uscita del padre dalla stessa nel settembre 2015.
Nonostante egli abbia tuttora la firma a due con il fratello, che
pertanto fa parte del consiglio di amministrazione, è stato alla guida
dell'azienda dapprima con il padre e da settembre 2015 solo. Anche nel rapporto
di inchiesta dell'ispettorato fiscale l'assicurato è uno dei principali
interlocutori e viene definito "direttore commerciale" alla stregua
del padre. Se guardiano infine al capitale azionario vediamo come le azioni siano ancora in usufrutto al padre __________
che peraltro sarebbe in procinto di donarle all'assicurato.
Inoltre al punto 5 della nota del 15.02.2019 ci si era già
espressi citando le CIGI e la "Direttiva sul salario determinante".
Non si concorda con quanto indicato dal legale dell'assicurato,
che in più parti del ricorso ha definito l'impresa "azienda di
famiglia", ma in questo contesto dimentica come l'assicurato sia
firmatario a due con il fratellastro, mentre coloro che hanno la firma individuale
sono il padre dell'assicurato e la moglie di quest'ultimo.
In questa fattispecie non vi è un azionista unico, ma un Consiglio
di amministrazione rappresentato da un nucleo di famiglia allargata, dove
presidente è la moglie del signor __________, che non lavora in azienda, e
firmatario a due è il fratellastro __________, che si occupa meramente di
contabilità. In siffatto contesto l’assicurato non solo sta per diventare
azionista del capitale di maggioranza, ma che si è presentato all’Ispettore
fiscale come “direttore commerciale” (vedi rapporto del 2.5.2017).
Nel complesso e senza elementi nuovi, si confermano le conclusioni
cui è giunta l’inchiesta in prima istanza.” (Doc. IV/1 incarto 32.2019.64)
A fronte di nuove obiezioni sollevate dal patrocinatore
dell’assicurato in data 13 maggio 2019, con nuova presa di posizione del 16
maggio 2019 la consulente incaricata ha ancora una volta confermato la
soppressione del diritto a prestazioni, rilevando che:
" Nella nota
del 1.4.2019 si è risposto in merito alle questioni mosse dal legale
dell’assicurato, che in queste nuove osservazioni non apporta elementi di
novità. Pertanto rimando al contenuto della precedente nota.
Tornerei unicamente sulla questione del reddito come farmacista.
Anche qualora l’assicurato avesse voluto intraprendere la professione di
farmacista, guardando alla struttura svizzera dei salari 2016, TA1 skill-level,
posizione 73-75, avremmo al livello 3, uomini, un guadagno mensile (tenuto
conto delle ore di settore) di fr. 6'786.-, annuale di fr. 81'440.-, mentre al
livello 4, un guadagno mensile di fr. 8'671.-, annuale di fr. 104'058.-.
Se prendessimo il calcolo fatto a suo tempo con reddito più
elevato, arriveremmo ad una perdita del 30%, grado che non dà comunque diritto
a prestazioni.” (Doc. VIII/1 incarto 32.2019.64)
2.3.8
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA condivide il parere dell’amministrazione a proposito del fatto che
l’interessato abbia saputo reintegrarsi appieno all’interno della società __________,
ricoprendo nel tempo un ruolo dirigenziale sempre più importante, dapprima al
fianco del padre e poi, dopo il pensionamento di quest’ultimo, da solo (da
settembre 2015).
Dall’inchiesta effettuata da parte dell’Ispettorato del lavoro, e
in particolare dai verbali di colloquio svolti con gli ex-dipendenti della
società e con l’assicurato stesso, è infatti emerso manifestamente come
l’assicurato, assunto nel maggio 1998 come consulente marketing (cfr. pag. 281 incarto
32.2019.64), sia poi divenuto negli anni direttore commerciale (definizione da
lui stesso utilizzata in sede di colloquio, cfr. doc. 96 incarto 32.2019.64,
risposta R1; vedi anche firma riportata in diversi contratti di lavoro,
rispettivamente lettere di disdetta di rapporti di lavoro con vari
collaboratori, pag. 276, 278, 280), nonché colui che assumeva e licenziava
(cfr. quanto dichiarato da alcuni ex collaboratori a proposito di chi li ha
assunti, doc. 82, 83, 84a; vedi anche doc. 96, risposte R11: “dal 2016 circa
quando ho licenziato il tecnico __________” e R16: “e ho deciso io di
assumerla ma mio padre non era così d’accordo” – il corsivo è della
redattrice), redigeva le offerte, aveva contatto diretto con i clienti (cfr.
doc. 96 incarto 32.2019.64, risposte R8 e R9).
Alla luce di quanto sopra, stante l’importante ruolo dirigenziale
ricoperto dall’interessato inizialmente al fianco del padre e, successivamente,
dopo il pensionamento di quest’ultimo, in maniera autonoma, all’interno della __________,
azienda di stampo familiare, risulta quindi corretta la valutazione con la
quale l’amministrazione lo ha considerato quale indipendente.
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza,
generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti
unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza
sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la
distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le
condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato
quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante,
STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
Altrettanto indubbia la circostanza, pure chiaramente appurata da
parte dell’Ispettorato del lavoro, che la ora ex moglie dell’assicurato
(separazione intervenuta all’inizio del 2016), nonostante fosse stata assunta
quale responsabile marketing al 100% da luglio 2008 con un salario di fr.
4'800.- mensili per 13 mensilità, di fatto non abbia mai svolto un’attività
regolare presso __________, bensì solo eseguito saltuariamente delle mansioni
(di traduzione per lo più) a supporto dell’attività dell’ex marito (cfr.
verbale dell’audizione della stessa presso l’Ispettorato del lavoro, doc. 79 incarto
32.2019.64).
A proposito del salario in questione, questo Tribunale non può approvare
la giustificazione addotta a più riprese dal legale dell’assicurato per cercare
di spiegare la legittimità di un tale agire da parte della società, malgrado il
fatto che la ex moglie non svolgesse un’attività lavorativa regolare per conto
di __________, richiamandosi alla presunta insindacabilità da parte dello Stato
di quanto un privato decida di versare a livello salariale ad un proprio
dipendente, a prescindere dalle mansioni svolte (doc. I incarto 32.2019.64).
Al contrario, il TCA rileva che la spiegazione alla base
dell’operato della società emerge apertamente dalla dichiarazione riportata nel
verbale di audizione della precedente responsabile degli aspetti contabili
della società (attiva dal 1° dicembre 2011 al 31 marzo 2012 per __________ e
poi, fino al 31 luglio 2013, formalmente assunta da __________, di proprietà
del fratello dell’assicurato, continuando di fatto a svolgere la stessa
attività), la quale, rispondendo alla domanda 25 riguardante proprio il ruolo
della ora ex moglie dell’interessato (del seguente tenore: “I signori RI 1 e __________
le hanno mai parlato della signora __________ e del suo ruolo all’interno della
società”), ha testualmente affermato che: “Sì, il signor __________ mi ha
informato della situazione di RI 1, 70% di invalidità e l’altro 30% gli veniva
versato da parte della __________, dunque tenuto conto che ero io a redigere
i conteggi stipendi, mi è stato ordinato di allestire il conteggio stipendio
mensile fittizio a favore della signora __________, per la differenza”
(doc. 82 incarto 32.2019.64, corsivo della redattrice).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, condivisibile, sulla base
degli elementi appurati dall’Ispettorato del lavoro, la conclusione alla quale è
giunta l’amministrazione, secondo la quale “il rilevante ruolo dell’assicurato
(esistente con verosimiglianza sin dal miglioramento dello stato di salute) si
è stabilizzato dal mese di gennaio 2016. Momento in cui l’assicurato ha
dimostrato di sapersi appieno auto-reintegrare nell’azienda di famiglia,
pressoché azzerando il discapito economico cagionato dai suoi danni alla salute”
(cfr. doc. A3 incarto 32.2019.64).
Passando, ora, al calcolo del grado di invalidità operato nella
decisione impugnata dall’amministrazione, con riferimento all’anno 2016, il TCA
rileva che il reddito da invalido dell’assicurato è stato quantificato in fr.
73'320, indicando che “nel rapporto di inchiesta indipendenti del 12 dicembre
2018.
è stato stabilito che il reddito d’invalidità dell’assicurato deve essere
composto da due elementi, ovvero il salario effettivamente conseguito presso __________
(di fr. 23'340.-) e la quota parte attribuita alla ex consorte in misura
maggiore rispetto al lavoro effettivamente svolto (fr. 49'920.-).
Dall’interruzione del rapporto di impiego della signora __________ (ovvero dal
momento della separazione) la differenza tra il salario versato alla stessa
(fr. 15'254.-) e la cifra corrisposta nel corso degli anni (fr. 62'400.-) è
contenuta nell’utile aziendale dell’__________” (doc. A3 incarto 32.2019.64).
Il TCA può far proprio il ragionamento dell’amministrazione.
Fino al momento della separazione fra i coniugi, nel 2016, è stato
chiaramente dimostrato il carattere fittizio dello stipendio corrisposto alla
ex moglie, motivo per il quale non vi è ragione alcuna per non maggiorare il
salario percepito dall’assicurato con la “differenza salariale” fino a quel
momento incassata grazie al sopra descritto escamotage.
Altrettanto condivisibile l’agire dell’Ufficio AI con riferimento
al periodo successivo alla separazione e conseguente uscita dalla società della
ex moglie. Come ben spiegato dalla consulente incaricata nelle diverse prese di
posizione riportate per esteso al considerando precedente (cfr. consid. 2.3.7.),
appare del tutto verosimile che l’agire consolidato messo in atto sino a quel
momento sia proseguito anche successivamente, dovendo quindi concludere che la
quota di stipendio fittizio non più versato all’ex moglie abbia continuato ad
entrare nella disponibilità dell’interessato tramite l’utile aziendale (molto
importante nel 2016, ammontando a ben fr. 113'434 come da tassazione, cfr. doc.
111.
incarto 32.2019.64).
Il fatto di tenere conto, oltre allo stipendio, di parte dell’utile
aziendale appare quindi, nel caso di specie, visto il ruolo dirigenziale
dell’assicurato e la sua qualifica quale indipendente alla luce del carattere
familiare della __________, del tutto corretto e conforme alla giurisprudenza (cfr.,
tra le tante, STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.8. e 2.12.,
32.2016.113
del 19 giugno 2017, consid. 2.5.)
2.3.9
Stante quanto sopra esposto,
viste anche le numerose e ben motivate prese di posizione della consulente
incaricata riguardo agli aspetti economici, pienamente condivisibili, il TCA
può fare proprio il calcolo del grado di invalidità eseguito
dall’amministrazione nella decisione impugnata, raffrontando il reddito da
valido di fr. 80’886 con quello da invalido di fr. 73'320, per un risultato del
9%, percentuale che non consente all’interessato di continuare a beneficiare di
una rendita (cfr. doc. A3 incarto 32.2019.64).
Da notare, inoltre, che
come indicato dall’amministrazione nelle osservazioni del 17 maggio 2019, il
risultato non potrebbe essere diverso nemmeno volendo, per ipotesi, seguendo la
richiesta del ricorrente, tenere conto, quale reddito da valido, del dato
statistico concernente la professione di farmacista (cfr. calcolo eseguito
dalla consulente incaricata nella presa di posizione del 16 maggio 2019, doc.
VIII/1 incarto 32.2019.64).
Avendo,
come visto, l’assicurato percepito un reddito nettamente superiore a quello dichiarato
all’amministrazione, per lo meno a partire dal 1° gennaio 2016 secondo quanto
considerato dall’Ufficio AI, appare indubbio che egli abbia violato il proprio
obbligo di informare impostogli dall'art. 77 OAI (v. art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI). È dunque a ragione che l'Ufficio
AI ha proceduto alla soppressione della rendita di invalidità retroattivamente
dal 1° gennaio 2016, circostanza che giustifica, pure, la richiesta di
restituzione.
2.4
Decisione del 27 febbraio 2019 di
restituzione delle rendite AI indebitamente riscosse nel periodo dal 1° gennaio
2018.
al 30 novembre 2018 (incarto 32.2019.65).
2.4.1
La
restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A
questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.
25.
cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,
costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1;
DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,
pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non
possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio
(DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag.
311-312).
Per
giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere
è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente
notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,
n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale
federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del
23.
aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15
gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente
a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.
3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di
tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di
principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata
persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione
comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente
l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr.
pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Il
Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF
8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione
del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25
cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state
decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]).
Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del
progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo un principio posto
dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di
regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato
versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare
il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di
restituzione (DTF 110 V 306; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011).
2.4.2
Con la decisione
impugnata, l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione delle rendite
AI indebitamente riscosse nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 novembre 2018,
per un totale di fr. 24'134 (cfr. doc. A4 incarto 32.2019.65).
A giustificazione del
periodo indicato nell’ordine di restituzione (dal 1° gennaio 2018 al 30 novembre
2018), l’amministrazione ha osservato che “secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte, a prescindere da un’eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può
cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate”
(doc. A3 incarto 32.2019.64).
Invitata dal
TCA a meglio precisare le ragioni per le quali, con la decisione oggetto
dell’attuale vertenza, l’amministrazione ha ritenuto di chiedere all’assicurato
la restituzione delle rendite di invalidità indebitamente versate unicamente a
partire dal 1° gennaio 2018 fino al 30 novembre 2018 (cfr. doc. VI incarto
32.2019.65), la giurista dell’Ufficio AI, con risposta del 9 marzo 2019, ha
rilevato quanto segue:
" In
risposta al suo scritto del 5 marzo u.s., l'Ufficio Al è a comunicarle che
nella presente vertenza non ritiene sia stato rispettato il termine relativo di
un anno previsto all'art. 25 cpv. 2 LPGA per chiedere la restituzione integrale
di quanto indebitamente percepito dall'assicurato.
L'Ufficio Al considera infatti che detto termine di perenzione è
spirato nel mese di luglio del 2018. Ovvero 1 anno e 4 mesi dopo la ricezione
(avvenuta il 3 marzo 2016) dei verbali dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro
degli ex dipendenti della __________. A mente dell'Ufficio Al tale momento corrisponde
all'acquisizione di sufficienti indizi su di una possibile pretesa di restituzione.
Da ciò ne discende che, in un termine ragionevole (che la giurisprudenza fissa
in 4 mesi; cfr. ad esempio il considerando 3.2 della sentenza del Tribunale
federale C 24/02 dell'11 febbraio 2004), l'Ufficio Al avrebbe dovuto avviare le
indagini economiche volte a definire il ruolo e la capacità di guadagno
dell'assicurato in seno alla suindicata società.
Accertamenti innescati invece unicamente il 22 agosto 2018 (ovvero
con l'invio della richiesta e-mail di informazioni all'autorità fiscale da
parte del Servizio ispettorato dell'Al).
Con l'occasione, l'Ufficio Al è a segnalarle che la richiesta di
restituzione è stata emessa per le prestazioni concretamente versate l'anno
precedente il progetto di decisione del 4 gennaio 2019. Agire svolto per tenere
conto della necessità di preavvisare il periodo esatto della restituzione
(diversamente difficile da definire, vista la necessità di coordinazione con la
Cassa __________; cfr. gli artt. 60 cpv. 1 lett. b LAI e 63 cpv. 1 lett. b LAVS).
La scrivente amministrazione precisa infine che la richiesta di restituzione
non verte su dodici mesi alla luce degli effetti della decisione di sospensione
del 16 novembre 2018.” (Doc. VII incarto 32.2019.65)
Il TCA
condivide queste considerazioni espresse dall’amministrazione, in particolare a
proposito del fatto che l’Ufficio AI non ha rispettato il termine di perenzione
di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA per chiedere la restituzione
integrale di quanto indebitamente percepito dall’assicurato a partire dal 1°
gennaio 2016, non essendo prontamente intervenuta una volta in possesso delle
informazioni necessarie per procedere con una pretesa di restituzione (momento
da fissare, come correttamente indicato al doc. VII, con la ricezione dei
verbali di audizione redatti dall’Ispettorato del lavoro).
Alla
luce di quanto sopra, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha limitato la
richiesta di restituzione alle prestazioni erogate all'assicurato per l'anno
precedente la decisione di restituzione (circoscritte al periodo dal 1° gennaio
2018.
fino al 30 novembre 2018 a seguito della decisione di sospensione delle
prestazioni del 16 novembre 2018).
Stante
quanto sopra esposto, anche la decisione di restituzione del 27 febbraio 2019 appare,
dunque, corretta e va, di conseguenza, confermata.
2.5
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso formulato
da RI 1 contro la decisione del 25 febbraio 2019 di soppressione della rendita
intera di invalidità con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016 (inc.
32.2019.64) e quello presentato contro la decisione del 27 febbraio 2019 di
restituzione
delle rendite AI indebitamente riscosse nel periodo dal 1°
gennaio 2018 al 30 novembre 2018 (inc. 32.2019.65)
sono respinti.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a
carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti