32.2019.67
Compensazione di prestazioni operata da UAI con l'istituto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi LCA è corretta, ma solo limitatamente ad un periodo di tempo; le restanti rendite arretrate poste in compensazione vanno invece restituite all'assicurato
8 maggio 2020Italiano17 min
questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.67
cr
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, in
possesso del diploma cantonale di cuoco, ma da ultimo attivo quale necroforo
indipendente presso la __________, in data 21 maggio 2012 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (pag. 351 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con progetto di decisione del 27 marzo 2014, poi confermato con
decisione del 13 agosto 2014, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio
di ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 65%) dal 1° aprile 2012 fino al 31
agosto 2013, precisando che “in considerazione della tardività il versamento
può avvenire solo a decorrere dal 1° novembre 2012, sei mesi dopo il deposito
della domanda” (pag. 596 incarto AI).
Con sentenza STCA
32.2014.131 del 28 luglio 2015, questo Tribunale ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di predisporre un
approfondimento peritale reumatologico esterno volto ad accertare le patologie
dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa (pagg.
638-652 incarto AI).
1.2. Eseguita una perizia
pluridisciplinare presso il __________, con progetto di decisione del 29 agosto
2017 (pagg. 894-898 incarto AI), poi confermato con decisione del 22 novembre
2017 (pagg. 940-963 incarto AI), l’Ufficio AI ha assegnato all’interessato un
quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2012 al 31 agosto 2012; una
rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012; un
quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013; una
rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 luglio 2013; un quarto di
rendita di invalidità dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2015; una rendita intera
di invalidità dal 1° luglio 2015 al 31 ottobre 2015 e un quarto di rendita dal
1° novembre 2015. L’amministrazione ha precisato che “in ragione della
tardività di presentazione della domanda, il versamento potrà essere effettuato
solo a decorrere dal 1° novembre 2012, ovvero sei mesi dopo il deposito della
richiesta di prestazioni AI”.
Con decreto di stralcio
STCA 32.2018.2 del 7 marzo 2018, questo Tribunale, vista l’intervenuta
transazione raggiunta dalle parti, ha annullato la decisione del 22 novembre
2017 e rinviato gli atti all’amministrazione per eseguire i necessari ulteriori
accertamenti ed emettere una nuova decisione (pagg. 980-983 incarto AI).
1.3. Dopo avere ordinato una
perizia bidisciplinare di decorso, affidata al __________, con progetto di
decisione del 9 ottobre 2018 (doc. 405), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2012 al 31
agosto 2012; una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012 al 31
dicembre 2012; un quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2013 al 30
aprile 2013; una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 luglio
2013; un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2015;
una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2015 al 31 ottobre 2015; un
quarto di rendita dal 1° novembre 2015 al 30aprile 2017; una rendita intera di
invalidità dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio 2018 e mezza rendita di invalidità
dal 1° febbraio 2018. L’amministrazione ha precisato che “in ragione della
tardività di presentazione della domanda, il versamento potrà essere effettuato
solo a decorrere dal 1° novembre 2012, ovvero sei mesi dopo il deposito della
richiesta di prestazioni AI”.
A fronte delle
contestazioni sollevate dall’interessato, patrocinato dall’avv. RA 1,
l’amministrazione, dopo avere richiesto un complemento peritale psichiatrico,
con decisione dell’11 marzo 2019 ha interamente confermato il precedente
progetto di decisione del 9 ottobre 2018 (doc. A1-A8).
Nel contempo, l’Ufficio AI
ha parzialmente compensato gli importi riconosciuti con crediti di restituzione
della __________ quale assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai
sensi della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), per
complessivi fr. 15'192 (e meglio: fr. 12'816 sulla rendita dal 1° maggio 2017
al 31 gennaio 2018, cfr. doc. A7, e fr. 2’376 sulla rendita dal 1° febbraio
2018 al 31 marzo 2019, cfr. doc. A8).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
marzo 2019 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
decisione impugnata venga modificata, nel senso che la compensazione delle
rendite a favore di __________ venga ridotta da fr. 15’192 a fr. 10'229.65
(doc. I).
Sostanzialmente il legale
dell’assicurato ha contestato la compensazione operata dall’Ufficio AI,
rilevando come la rendita AI sia stata corrisposta alla luce delle patologie
psichiatriche e somatiche dell’interessato, mentre le indennità giornaliere
accordate da __________ riguardavano il solo disturbo psichico.
Inoltre, il patrocinatore
dell’interessato ha rilevato che dal 1° gennaio 2018 __________ non ha versato
alcun tipo di prestazioni all’assicurato, ragione per la quale non è possibile
operare compensazione alcuna.
1.5. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha riconosciuto che parte degli importi posti in compensazione
spettasse unicamente all’assicurato, giacché le rendite accordate per i mesi di
gennaio e febbraio 2018 esulavano in maniera palese dal periodo durante il
quale __________ ha versato le indennità (ossia da maggio 2017 a dicembre
2017).
Per tali ragioni,
l’amministrazione ha proposto l’accoglimento parziale del ricorso e la modifica
della decisione impugnata nel senso che l’importo massimo disponibile a favore
del terzo venga limitato a fr. 11'392, mentre all’assicurato è dovuto un
importo complessivo di fr. 3'800 (fr. 1'424 + 2'376) (doc. IV).
1.6. In data 8 maggio 2019 il
patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che “l’UAI riconosce che non siano
dovute all’__________ le rendite AI corrisposte in un periodo durante il quale
la __________ non le ha corrisposte. E su questo punto vi è quindi accordo con
il gravame”, contestando per contro il restante ragionamento
dell’amministrazione fondato sul paragrafo 11.1.3. CGA dell’__________. Il
legale ha quindi concluso che all’__________ spetta la rendita AI
“corrispondente all’inabilità al lavoro che ha riconosciuta, non oltre” (doc.
VI).
1.7. Con scritto del 16 maggio
2019 l’Ufficio AI ha precisato che nella valutazione eseguita per l’ammissione
della compensazione non si è in alcun modo tenuto conto, come invece invocato
nel ricorso, del genere delle patologie inabilitanti per le quali l’assicurato
ha riscosso le indennità giornaliere della __________, non essendo questa una
condizione prevista dalla legge o dalle direttive sulle rendite (doc. VIII).
1.8. In data 31 maggio 2019 il
legale dell’assicurato ha comunicato di non avere particolari osservazioni da
presentare, riconfermando quanto già affermato nelle precedenti comparse
scritte (doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate
(periodo 1° maggio 2017 - 31 marzo 2019) spettanti all’assicurato con le
indennità giornaliere versate dall’assicuratore perdita di guadagno __________.
Giusta l'art. 22 cpv. 1
LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.
Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,
Fatti
i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o
privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce
prestazioni anticipate.
L'art. 85bis OAI, che
regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato
anticipi, precisa in proposito che:
" 1 I
datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni
contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le
assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della
concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato
anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come
compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la
compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno
consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario
speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in
cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per
scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente,
nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una
rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere
versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi
ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che
affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei
confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi
direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con
riferimenti).
La citata disposizione di
legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.
52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le cifre marginali 10065,
10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR)
dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono
quanto segue:
" (…)
10065 Sono
considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li
hanno concessi:
10066 - le prestazioni
concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che
l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la
restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067
- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o
dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento
retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto
o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
10068 Sono
considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate
sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione
contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una
cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione
di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
10068.1Nel
caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo
solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di
versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto
effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita
fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
10068.2Se
ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta
per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la
differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del
versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni
dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello
stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).
10069 L’accordo
sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge
non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei
confronti dell’AVS o dell’AI.
10070 Il
terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare
la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni
caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A
questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."
2.2. Nel
caso in esame, in data 27 febbraio 2019 __________ ha inviato all’Ufficio AI
una richiesta di compensazione per un totale di fr. 15'192 concernenti il
periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 29 incarto cassa).
Dando seguito a tale
richiesta, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha posto in compensazione
parte delle rendite di invalidità arretrate spettanti all’assicurato a favore
di __________. Nello specifico, sulla rendita di invalidità accordata dal 1°
maggio 2017 al 31 gennaio 2018 l’UAI ha compensato un importo di fr. 12'816 (cfr.
doc. 5 incarto cassa), mentre sulla rendita concessa dal 1° febbraio 2018 al 31
marzo 2019 un ammontare di fr. 2'376 (doc. 2 incarto cassa).
Per quel che concerne
Considerandi
l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI, l’art.
11.1.3
(assicurazioni sociali) delle Condizioni generali dell’Assicurazione contro
la perdita di guadagno (LCA), CGA edizione 2014, prevede che: “se l’obbligo
di prestazione compete ad assicurazioni sociali, le prestazioni di indennità
giornaliere vengono ridotte dell’importo delle prestazioni delle assicurazioni
sociali (indennità giornaliere, rendite, ecc.). L’assicurato è tenuto a cedere
all’assicuratore eventuali diritti a pagamenti supplementari rivendicati
all’assicurazione sociale (AMal, AInf, AI, AMil, AVS, AD, IPG, LAFam, assegni
familiari nell’agricoltura)”, mentre l’art. 11.2 (anticipo di prestazioni e
rivalsa) prevede che “(…) nel rapporto verso terzi l’assicuratore può
erogare prestazioni anticipate. Condizione per poterlo fare è che l’assicurato
abbia tentato, in ogni modo ragionevolmente possibile, di far valere i propri
diritti senza però riuscirvi, e che ceda all’assicuratore i diritti nei
confronti di terzi nella misura delle prestazioni corrisposte
dall’assicurazione” (doc.
A17).
Alla luce di quanto sopra,
appare, quindi, pacifico il diritto di __________ ad ottenere la compensazione
delle prestazioni anticipate con le rendite AI arretrate, come, del resto,
riconosciuto pure dallo stesso patrocinatore dell’assicurato.
2.3
Occorre dunque ora verificare
se sono adempiute anche le altre condizioni, in particolare quella relativa
alla corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita di invalidità posti
in compensazione ed il periodo di indennità giornaliere versate da __________.
Nel formulario 318.183 di
richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi __________ ha chiesto di
compensare fr. 15'192 limitatamente al periodo compreso fra maggio 2017 e
dicembre 2017.
Nella decisione oggetto
della presente impugnativa, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione delle
rendite di invalidità arretrate corrisposte dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio
2018.
per un importo di fr. 12’816 (cfr. doc. A7) e dal 1° febbraio 2018 al 31
marzo 2019 per un ammontare di fr. 2’376 (cfr. doc. A8).
2.4
Con il ricorso, l’avv. RA 1
ha evidenziato che le rendite di invalidità riconosciute a partire dal mese di
gennaio 2018 non possano essere poste in compensazione, visto che in quel
periodo __________ non ha versato all’interessato prestazione alcuna (doc. I).
A tale riguardo, nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha riconosciuto di essere incorso in un errore,
non essendovi corrispondenza temporale tra le rendite di invalidità
riconosciute dopo il mese di dicembre 2017 e le prestazioni anticipate da __________.
L’amministrazione ha,
infatti, rilevato che:
" (…) Ora,
si evince immediatamente che tra la decisione di rendita con decorrenza dal 1°
febbraio 2018 e il periodo di erogazione delle indennità da parte della __________
non vi sia corrispondenza temporale. È quindi pacifico che il relativo importo
posto in compensazione, ossia fr. 2'376.-, fosse di spettanza del solo
assicurato.
Per quanto attiene alla decisione riferita al periodo maggio 2017-
dicembre 2017, date le condizioni per il pagamento diretto, è però necessario
limitare la compensazione alle sole prestazioni arretrate fino a dicembre 2017,
poiché gennaio 2018 esulava dal periodo interessato dalle indennità __________.
Conseguentemente l’importo massimo disponibile a favore del terzo doveva essere
limitato a soli fr. 11'392.- in luogo di fr. 12'816.-.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio
propone l’accoglimento parziale del ricorso con la modifica delle decisioni
impugnate nel senso che all’assicurato è dovuto un importo complessivo di fr.
3'800 (1'424 + 2'376).” (Doc. IV)
Questo Tribunale può fare
proprie tali considerazioni espresse dall’amministrazione, essendo palese la
non corrispondenza temporale tra le prestazioni anticipate da __________ e le
rendite di invalidità arretrate dovute dal 1° gennaio 2018.
L’avv. RA 1 - preso atto
del fatto che l’Ufficio AI ha ammesso come non debbano essere compensate le
rendite AI corrisposte per un periodo durante il quale __________ non ha versato
prestazioni - ha tuttavia contestato il “nuovo” ammontare della compensazione
proposto dall’amministrazione nella risposta di causa, ritenendo che lo stesso
debba essere fissato in fr. 10’229.65, come indicato nel ricorso (doc. VI).
A tale proposito, il TCA si
limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare
delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione,
rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto
della presente vertenza (vedi, per un caso analogo, la STCA 32.2014.46 del 17
marzo 2015; STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).
Infatti, in caso di
litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante
dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti
fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere
la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS
2014.
pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16
giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto
nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le
modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in
restituzione dall’assicuratore (STF 9C_232/2016 del 1° settembre 2016; 9C_287/2014
citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30
maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004
consid. 4.2).
In queste circostanze,
dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI è dato, ma,
contrariamente a quanto stabilito dall’Ufficio AI nella decisione qui
impugnata, unicamente con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio
2017.
e il mese di dicembre 2017.
Per tali ragioni, quindi,
il ricorso va parzialmente accolto, come peraltro proposto dallo stesso Ufficio
AI in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV) e la decisione impugnata
modificata nel senso che la compensazione tramite il versamento diretto alla __________
effettuato dall’Ufficio AI deve essere limitato al citato periodo da maggio
2017.
a dicembre 2017. Le altre rendite di invalidità arretrate corrisposte a
partire dal mese di gennaio 2018, pure poste in compensazione da parte
dell’Ufficio AI, spettavano, per contro, unicamente all’assicurato, al quale
devono quindi essere restituite, così come correttamente indicato
dall’amministrazione stessa, per un ammontare complessivo di fr. 3'800 (1'424 +
2'376) (cfr. doc. IV).
2.5
Parzialmente vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§
La decisione impugnata va modificata nel senso che la compensazione tramite il
versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI deve essere
limitato al periodo da maggio 2017 a dicembre 2017.
§
Le rendite di invalidità arretrate riconosciute dall’Ufficio AI a partire dal
mese di gennaio 2018 non possono, invece, essere poste in compensazione e
vanno, quindi, restituite all’assicurato conformemente a quanto indicato al
consid. 2.4..
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e del
ricorrente in ragione di fr. 250.--.
L’Ufficio AI verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di
ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti