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Decisione

32.2019.67

Compensazione di prestazioni operata da UAI con l'istituto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi LCA è corretta, ma solo limitatamente ad un periodo di tempo; le restanti rendite arretrate poste in compensazione vanno invece restituite all'assicurato

8 maggio 2020Italiano17 min

questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."

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Incarto

n.

32.2019.67

cr

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1973, in

possesso del diploma cantonale di cuoco, ma da ultimo attivo quale necroforo

indipendente presso la __________, in data 21 maggio 2012 ha presentato una

richiesta di prestazioni AI per adulti (pag. 351 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti

del caso, con progetto di decisione del 27 marzo 2014, poi confermato con

decisione del 13 agosto 2014, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio

di ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 65%) dal 1° aprile 2012 fino al 31

agosto 2013, precisando che “in considerazione della tardività il versamento

può avvenire solo a decorrere dal 1° novembre 2012, sei mesi dopo il deposito

della domanda” (pag. 596 incarto AI).

Con sentenza STCA

32.2014.131 del 28 luglio 2015, questo Tribunale ha annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di predisporre un

approfondimento peritale reumatologico esterno volto ad accertare le patologie

dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa (pagg.

638-652 incarto AI).

1.2. Eseguita una perizia

pluridisciplinare presso il __________, con progetto di decisione del 29 agosto

2017 (pagg. 894-898 incarto AI), poi confermato con decisione del 22 novembre

2017 (pagg. 940-963 incarto AI), l’Ufficio AI ha assegnato all’interessato un

quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2012 al 31 agosto 2012; una

rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012; un

quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013; una

rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 luglio 2013; un quarto di

rendita di invalidità dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2015; una rendita intera

di invalidità dal 1° luglio 2015 al 31 ottobre 2015 e un quarto di rendita dal

1° novembre 2015. L’amministrazione ha precisato che “in ragione della

tardività di presentazione della domanda, il versamento potrà essere effettuato

solo a decorrere dal 1° novembre 2012, ovvero sei mesi dopo il deposito della

richiesta di prestazioni AI”.

Con decreto di stralcio

STCA 32.2018.2 del 7 marzo 2018, questo Tribunale, vista l’intervenuta

transazione raggiunta dalle parti, ha annullato la decisione del 22 novembre

2017 e rinviato gli atti all’amministrazione per eseguire i necessari ulteriori

accertamenti ed emettere una nuova decisione (pagg. 980-983 incarto AI).

1.3. Dopo avere ordinato una

perizia bidisciplinare di decorso, affidata al __________, con progetto di

decisione del 9 ottobre 2018 (doc. 405), l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2012 al 31

agosto 2012; una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012 al 31

dicembre 2012; un quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2013 al 30

aprile 2013; una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 luglio

2013; un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2015;

una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2015 al 31 ottobre 2015; un

quarto di rendita dal 1° novembre 2015 al 30aprile 2017; una rendita intera di

invalidità dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio 2018 e mezza rendita di invalidità

dal 1° febbraio 2018. L’amministrazione ha precisato che “in ragione della

tardività di presentazione della domanda, il versamento potrà essere effettuato

solo a decorrere dal 1° novembre 2012, ovvero sei mesi dopo il deposito della

richiesta di prestazioni AI”.

A fronte delle

contestazioni sollevate dall’interessato, patrocinato dall’avv. RA 1,

l’amministrazione, dopo avere richiesto un complemento peritale psichiatrico,

con decisione dell’11 marzo 2019 ha interamente confermato il precedente

progetto di decisione del 9 ottobre 2018 (doc. A1-A8).

Nel contempo, l’Ufficio AI

ha parzialmente compensato gli importi riconosciuti con crediti di restituzione

della __________ quale assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai

sensi della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), per

complessivi fr. 15'192 (e meglio: fr. 12'816 sulla rendita dal 1° maggio 2017

al 31 gennaio 2018, cfr. doc. A7, e fr. 2’376 sulla rendita dal 1° febbraio

2018 al 31 marzo 2019, cfr. doc. A8).

1.4. Con tempestivo ricorso del 26

marzo 2019 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

decisione impugnata venga modificata, nel senso che la compensazione delle

rendite a favore di __________ venga ridotta da fr. 15’192 a fr. 10'229.65

(doc. I).

Sostanzialmente il legale

dell’assicurato ha contestato la compensazione operata dall’Ufficio AI,

rilevando come la rendita AI sia stata corrisposta alla luce delle patologie

psichiatriche e somatiche dell’interessato, mentre le indennità giornaliere

accordate da __________ riguardavano il solo disturbo psichico.

Inoltre, il patrocinatore

dell’interessato ha rilevato che dal 1° gennaio 2018 __________ non ha versato

alcun tipo di prestazioni all’assicurato, ragione per la quale non è possibile

operare compensazione alcuna.

1.5. Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI ha riconosciuto che parte degli importi posti in compensazione

spettasse unicamente all’assicurato, giacché le rendite accordate per i mesi di

gennaio e febbraio 2018 esulavano in maniera palese dal periodo durante il

quale __________ ha versato le indennità (ossia da maggio 2017 a dicembre

2017).

Per tali ragioni,

l’amministrazione ha proposto l’accoglimento parziale del ricorso e la modifica

della decisione impugnata nel senso che l’importo massimo disponibile a favore

del terzo venga limitato a fr. 11'392, mentre all’assicurato è dovuto un

importo complessivo di fr. 3'800 (fr. 1'424 + 2'376) (doc. IV).

1.6. In data 8 maggio 2019 il

patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che “l’UAI riconosce che non siano

dovute all’__________ le rendite AI corrisposte in un periodo durante il quale

la __________ non le ha corrisposte. E su questo punto vi è quindi accordo con

il gravame”, contestando per contro il restante ragionamento

dell’amministrazione fondato sul paragrafo 11.1.3. CGA dell’__________. Il

legale ha quindi concluso che all’__________ spetta la rendita AI

“corrispondente all’inabilità al lavoro che ha riconosciuta, non oltre” (doc.

VI).

1.7. Con scritto del 16 maggio

2019 l’Ufficio AI ha precisato che nella valutazione eseguita per l’ammissione

della compensazione non si è in alcun modo tenuto conto, come invece invocato

nel ricorso, del genere delle patologie inabilitanti per le quali l’assicurato

ha riscosso le indennità giornaliere della __________, non essendo questa una

condizione prevista dalla legge o dalle direttive sulle rendite (doc. VIII).

1.8. In data 31 maggio 2019 il

legale dell’assicurato ha comunicato di non avere particolari osservazioni da

presentare, riconfermando quanto già affermato nelle precedenti comparse

scritte (doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate

(periodo 1° maggio 2017 - 31 marzo 2019) spettanti all’assicurato con le

indennità giornaliere versate dall’assicuratore perdita di guadagno __________.

Giusta l'art. 22 cpv. 1

LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,

Fatti

i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o

privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate.

L'art. 85bis OAI, che

regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato

anticipi, precisa in proposito che:

" 1 I

datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni

contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le

assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della

concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato

anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come

compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la

compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno

consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario

speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al

momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in

cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per

scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente,

nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una

rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere

versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi

ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che

affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei

confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi

direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con

riferimenti).

La citata disposizione di

legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.

52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Le cifre marginali 10065,

10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR)

dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono

quanto segue:

" (…)

10065 Sono

considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li

hanno concessi:

10066 - le prestazioni

concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che

l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la

restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o

dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento

retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto

o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

10068 Sono

considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate

sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione

contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una

cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione

di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

10068.1Nel

caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo

solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di

versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto

effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita

fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2Se

ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta

per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la

differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del

versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello

stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069 L’accordo

sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge

non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei

confronti dell’AVS o dell’AI.

10070 Il

terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare

la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni

caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A

questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."

2.2. Nel

caso in esame, in data 27 febbraio 2019 __________ ha inviato all’Ufficio AI

una richiesta di compensazione per un totale di fr. 15'192 concernenti il

periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 29 incarto cassa).

Dando seguito a tale

richiesta, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha posto in compensazione

parte delle rendite di invalidità arretrate spettanti all’assicurato a favore

di __________. Nello specifico, sulla rendita di invalidità accordata dal 1°

maggio 2017 al 31 gennaio 2018 l’UAI ha compensato un importo di fr. 12'816 (cfr.

doc. 5 incarto cassa), mentre sulla rendita concessa dal 1° febbraio 2018 al 31

marzo 2019 un ammontare di fr. 2'376 (doc. 2 incarto cassa).

Per quel che concerne

Considerandi

l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI, l’art.

11.1.3

(assicurazioni sociali) delle Condizioni generali dell’Assicurazione contro

la perdita di guadagno (LCA), CGA edizione 2014, prevede che: “se l’obbligo

di prestazione compete ad assicurazioni sociali, le prestazioni di indennità

giornaliere vengono ridotte dell’importo delle prestazioni delle assicurazioni

sociali (indennità giornaliere, rendite, ecc.). L’assicurato è tenuto a cedere

all’assicuratore eventuali diritti a pagamenti supplementari rivendicati

all’assicurazione sociale (AMal, AInf, AI, AMil, AVS, AD, IPG, LAFam, assegni

familiari nell’agricoltura)”, mentre l’art. 11.2 (anticipo di prestazioni e

rivalsa) prevede che “(…) nel rapporto verso terzi l’assicuratore può

erogare prestazioni anticipate. Condizione per poterlo fare è che l’assicurato

abbia tentato, in ogni modo ragionevolmente possibile, di far valere i propri

diritti senza però riuscirvi, e che ceda all’assicuratore i diritti nei

confronti di terzi nella misura delle prestazioni corrisposte

dall’assicurazione” (doc.

A17).

Alla luce di quanto sopra,

appare, quindi, pacifico il diritto di __________ ad ottenere la compensazione

delle prestazioni anticipate con le rendite AI arretrate, come, del resto,

riconosciuto pure dallo stesso patrocinatore dell’assicurato.

2.3

Occorre dunque ora verificare

se sono adempiute anche le altre condizioni, in particolare quella relativa

alla corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita di invalidità posti

in compensazione ed il periodo di indennità giornaliere versate da __________.

Nel formulario 318.183 di

richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi __________ ha chiesto di

compensare fr. 15'192 limitatamente al periodo compreso fra maggio 2017 e

dicembre 2017.

Nella decisione oggetto

della presente impugnativa, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione delle

rendite di invalidità arretrate corrisposte dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio

2018.

per un importo di fr. 12’816 (cfr. doc. A7) e dal 1° febbraio 2018 al 31

marzo 2019 per un ammontare di fr. 2’376 (cfr. doc. A8).

2.4

Con il ricorso, l’avv. RA 1

ha evidenziato che le rendite di invalidità riconosciute a partire dal mese di

gennaio 2018 non possano essere poste in compensazione, visto che in quel

periodo __________ non ha versato all’interessato prestazione alcuna (doc. I).

A tale riguardo, nella

risposta di causa l’Ufficio AI ha riconosciuto di essere incorso in un errore,

non essendovi corrispondenza temporale tra le rendite di invalidità

riconosciute dopo il mese di dicembre 2017 e le prestazioni anticipate da __________.

L’amministrazione ha,

infatti, rilevato che:

" (…) Ora,

si evince immediatamente che tra la decisione di rendita con decorrenza dal 1°

febbraio 2018 e il periodo di erogazione delle indennità da parte della __________

non vi sia corrispondenza temporale. È quindi pacifico che il relativo importo

posto in compensazione, ossia fr. 2'376.-, fosse di spettanza del solo

assicurato.

Per quanto attiene alla decisione riferita al periodo maggio 2017-

dicembre 2017, date le condizioni per il pagamento diretto, è però necessario

limitare la compensazione alle sole prestazioni arretrate fino a dicembre 2017,

poiché gennaio 2018 esulava dal periodo interessato dalle indennità __________.

Conseguentemente l’importo massimo disponibile a favore del terzo doveva essere

limitato a soli fr. 11'392.- in luogo di fr. 12'816.-.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio

propone l’accoglimento parziale del ricorso con la modifica delle decisioni

impugnate nel senso che all’assicurato è dovuto un importo complessivo di fr.

3'800 (1'424 + 2'376).” (Doc. IV)

Questo Tribunale può fare

proprie tali considerazioni espresse dall’amministrazione, essendo palese la

non corrispondenza temporale tra le prestazioni anticipate da __________ e le

rendite di invalidità arretrate dovute dal 1° gennaio 2018.

L’avv. RA 1 - preso atto

del fatto che l’Ufficio AI ha ammesso come non debbano essere compensate le

rendite AI corrisposte per un periodo durante il quale __________ non ha versato

prestazioni - ha tuttavia contestato il “nuovo” ammontare della compensazione

proposto dall’amministrazione nella risposta di causa, ritenendo che lo stesso

debba essere fissato in fr. 10’229.65, come indicato nel ricorso (doc. VI).

A tale proposito, il TCA si

limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare

delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione,

rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto

della presente vertenza (vedi, per un caso analogo, la STCA 32.2014.46 del 17

marzo 2015; STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).

Infatti, in caso di

litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante

dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti

fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere

la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS

2014.

pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16

giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto

nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le

modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in

restituzione dall’assicuratore (STF 9C_232/2016 del 1° settembre 2016; 9C_287/2014

citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30

maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004

consid. 4.2).

In queste circostanze,

dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI è dato, ma,

contrariamente a quanto stabilito dall’Ufficio AI nella decisione qui

impugnata, unicamente con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio

2017.

e il mese di dicembre 2017.

Per tali ragioni, quindi,

il ricorso va parzialmente accolto, come peraltro proposto dallo stesso Ufficio

AI in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV) e la decisione impugnata

modificata nel senso che la compensazione tramite il versamento diretto alla __________

effettuato dall’Ufficio AI deve essere limitato al citato periodo da maggio

2017.

a dicembre 2017. Le altre rendite di invalidità arretrate corrisposte a

partire dal mese di gennaio 2018, pure poste in compensazione da parte

dell’Ufficio AI, spettavano, per contro, unicamente all’assicurato, al quale

devono quindi essere restituite, così come correttamente indicato

dall’amministrazione stessa, per un ammontare complessivo di fr. 3'800 (1'424 +

2'376) (cfr. doc. IV).

2.5

Parzialmente vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§

La decisione impugnata va modificata nel senso che la compensazione tramite il

versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI deve essere

limitato al periodo da maggio 2017 a dicembre 2017.

§

Le rendite di invalidità arretrate riconosciute dall’Ufficio AI a partire dal

mese di gennaio 2018 non possono, invece, essere poste in compensazione e

vanno, quindi, restituite all’assicurato conformemente a quanto indicato al

consid. 2.4..

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e del

ricorrente in ragione di fr. 250.--.

L’Ufficio AI verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti