32.2019.68
Richiesta per una prima formazione professionale. Cessazione della misura in seguito a difficoltà con datore di lavoro. In seguito ad esame atti medici e perizia amministrativa rinvio degli atti all'UAI affinché stabilisca se le condizioni per continuare con la formazione sono adempiute
9 marzo 2020Italiano67 min
l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: "Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.68
cs
Lugano
9 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 12 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1998, il 20
aprile 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI al fine di beneficiare
di provvedimenti sanitari e di provvedimenti d’integrazione professionale, con
l’indicazione che “la ragazza fatica a raggiungere gli obiettivi scolastici
per motivi neuropsicologici” (doc. 3, incarto AI).
1.2. Il 22 luglio 2015 il medico
SMR, dr. med. __________, sulla base della valutazione del 15 ottobre 2014 del
neuropsicologo __________ (doc. 1, incarto AI), posta la diagnosi principale
con influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65) e
la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di leucemia (2010) in
remissione completa, ha stabilito che la capacità lavorativa sarebbe stata da
valutare con misure professionali, stages in attività semplici con l’obiettivo
di una formazione biennale (doc. 20 incarto AI).
1.3. In seguito alle valutazioni
del medico SMR, dr. med. __________, è stato eseguito un periodo di
accertamento presso il Centro __________ di __________ dal 2 novembre 2015 al
19 febbraio 2016, in seguito prolungato fino al 20 maggio 2016 (doc. da 26 a 34
incarto AI), cui ha fatto seguito una garanzia per una preformazione (doc. 35
incarto AI).
1.4. Con decisione del 21 luglio
2016 l’amministrazione ha stabilito di assumersi i costi supplementari per una
prima formazione professionale biennale in qualità di assistente di commercio
al dettaglio al fine di ottenere il CFP, presso __________ per il periodo dal
1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, rilevato che dal mese successivo il
compimento del 18.esimo anno di età (1.10.2016) la ricorrente ha diritto ad
un’indennità giornaliera che sussiste fintanto che saranno in atto
provvedimenti integrativi, ossia fino al 31 luglio 2018 (doc. 41 incarto AI).
Con effetto dal 14 aprile
2017 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di apprendistato “per i
comportamenti poco corretti della giovane” (cfr. doc. 82 incarto AI).
1.5. Dopo aver effettuato uno
stage, l’assicurata ha sottoscritto un altro contratto di apprendistato, questa
volta con la ditta __________, valido dal 28 agosto 2017, al fine di poter
portare a termine l’apprendistato biennale (doc. 89 incarto AI).
L’amministrazione ha emesso una nuova garanzia, valida dal 28 agosto 2017 al 27
agosto 2018 (doc. 91 incarto AI). Dopo alcune settimane di lavoro, il 28
settembre 2017 la società ha disdetto il contratto con effetto dal 3 ottobre
2017 (doc. 99).
1.6. Il 28 settembre 2017 l’UAI ha
intimato ad RI 1 di stipulare un nuovo contratto di apprendistato per poter
proseguire la formazione e mantenere attivo il provvedimento professionale che,
in caso contrario, sarebbe stato interrotto (doc. AI 104, incarto AI).
1.7. Dopo aver stabilito che le
problematiche insorte non erano da ascrivere ad un problema di salute, con
progetto di decisione del 28 novembre 2017 l’UAI ha interrotto il provvedimento
professionale senza ulteriore diritto a prestazioni AI. In seguito alle
osservazioni inoltrate dall’assicurata, l’amministrazione ha fatto allestire
una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ del Centro __________
che ha redatto il referto il 24 maggio 2018 (doc. 124 incarto AI). Acquisito il
rapporto finale del SMR, dr. med. __________, con decisione formale del 12
febbraio 2019, preavvisata dal progetto dell’11 dicembre 2018, l’UAI ha
confermato l’interruzione del provvedimento professionale, affermando:
"
(…) Dopo l’accertamento professionale avvenuto dal 02.11.2015 al 20.05.2016,
vi è stata una preformazione (com. 24.05.2016) dal 23.05.2016 al 31.07.2016; in
data 01.08.2016 ha iniziato la prima formazione professionale biennale in
qualità di assistente di commercio al dettaglio che avrebbe dovuto concludersi
il 31.07.2018 con il conseguimento del relativo CFP.
Nonostante i diversi ammonimenti e le diffide, in
occasione delle quali l’assicurata è stata resa attenta delle conseguenze
relative alla sua mancata collaborazione, fra i quali l’incontro avvenuto in
data 27.09.2017, il suo comportamento ha portato anche l’ultimo datore di
lavoro a sciogliere il contratto impedendo la conclusione della prima
formazione.
Ritenuto che la formazione non ha potuto essere
conclusa a causa della negligenza della Signora RI 1, la stessa viene interrotta
con effetto 03.11.2017 e l’assicurata è considerata convenientemente
reintegrata come se l’avesse portata a termine con successo, quindi senza
discapito economico dato da un danno alla salute e senza diritto a rendita.
Qualora un domani non potesse più concludere la
formazione per problemi di salute o altro, ma l’esercizio dell’attività fosse
esigibile, verrà considerata come se fosse in possesso del relativo attestato.”
(doc. A4)
1.8. RI 1, rappresentata dalla RA
2, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
domandando di essere posta al beneficio del diritto alla prima formazione
professionale (doc. I). Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
dell’avv. __________.
L’insorgente rileva che
quando ha inoltrato la richiesta per provvedimenti sanitari e provvedimenti di
integrazione professionale stava frequentando la quarta media e viveva presso
il __________. Da una valutazione neuropsicologica del settembre/ottobre 2014
era emerso che presentava un livello intellettivo globale inferiore alla media
(QI 65), difficoltà neuropsicologiche moderatamente diffuse coinvolgenti
soprattutto la memoria di lavoro e di apprendimento, l’attenzione sostenuta e
le funzioni esecutive (capacità di pensiero astratto, pianificazione e
controllo cognitivo), nonché difficoltà di comprensione del testo piuttosto
importanti. Era stata posta la diagnosi di funzionamento intellettivo limite
(ICD10 Q01).
Dopo aver ripercorso la
fattispecie, la ricorrente critica la presa di posizione del medico SMR, poiché
avrebbe lasciato al consulente in integrazione il compito di valutare se le
conclusioni peritali siano corrette o meno. Per l’insorgente spetta al medico,
e non al consulente in integrazione, effettuare tale valutazione.
L’assicurata evidenzia che
mentre il medico SMR ha ascritto le difficoltà riscontrate dall’assicurata
durante l’apprendistato ad una mancanza di collaborazione, la perita del __________
ha ritenuto che esse sono da ricondurre al ritardo mentale lieve che la rende
fragile, insicura, incostante, incapace di valutare correttamente le situazioni
ed influenzabile.
L’insorgente si domanda
quali competenze in ambito psicologico/neuropsicologico ha il consulente in
integrazione per valutare se le conclusioni della perita sono corrette o meno e
ne critica le conclusioni.
Secondo l’assicurata nel
delegare al consulente in integrazione il compito di valutare la coerenza e la
concludenza del rapporto peritale, il medico SMR ha violato i suoi compiti,
definiti anche dalla Circolare UFAS sulla procedura nell’assicurazione per
l’invalidità. Tocca al medico, e non al consulente in integrazione, esprimersi
in merito alle conclusioni di un rapporto peritale. Alle conclusioni del
consulente in integrazione del 29 novembre 2018 e riprese dal medico SMR nel
rapporto del 3 dicembre 2018, non può essere riconosciuto valore probatorio.
Per contro le conclusioni peritali collimano con quanto attestato dalla
psichiatra curante.
L’insorgente in
conclusione sostiene che il fallimento della formazione non è la conseguenza di
una mancanza di collaborazione o di una semplice immaturità adolescenziale, ma
la diretta conseguenza del suo danno alla salute, che le ha impedito, in
mancanza di un supporto adeguato, di mettere a frutto la sua capacità
lavorativa. Se posta nel giusto ambiente e se seguita correttamente,
l’assicurata è in grado di apprendere una professione semplice; ella adempie
quindi alle condizioni per il riconoscimento di una prima formazione
professionale.
1.9. Con risposta del 10 maggio
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI). L’amministrazione
contesta le conclusioni dell’insorgente secondo cui il medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, si sarebbe adagiato sulle conclusioni del
consulente in integrazione. Lo specialista si sarebbe infatti limitato a far
prendere posizione al consulente su un unico e determinato punto della perizia,
ma avrebbe per il resto esaminato autonomamente la fattispecie. Per
l’amministrazione il deficit intellettivo lieve non limita di per sé la
possibilità dell’assicurata di portare a termine la prima formazione.
1.10. Con osservazioni del 1° luglio
2019 la ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI e ribadito la sua
posizione (doc. X). Secondo la ricorrente il dr. med. __________ non ha
delegato al consulente in integrazione la presa di posizione semplicemente
rispetto ad un aspetto marginale della valutazione peritale. Il consulente si è
espresso sul punto centrale del referto, il 7.4, dove la perita definisce in
modo preciso rispetto ai vari ambiti dell’attività lavorativa e della vita
privata, le limitazioni dettate dalla diagnosi posta. Il medico SMR ha ripreso
le valutazioni del consulente senza indicare per quale motivo sarebbero più
pertinenti rispetto a quelle della perita. Il dr. med. __________ non avrebbe
di conseguenza proceduto ad alcuna valutazione.
Per la ricorrente le
difficoltà segnalate dal consulente in integrazione e da quest’ultimo
catalogate come una semplice immaturità adolescenziale, sono in realtà la
conseguenza del danno alla salute, che rendono l’assicurata particolarmente
influenzabile dalle figure familiari a lei vicine e che rendono necessaria la
supervisione da parte di figure di sostegno esterne. Se il rendimento durante
la formazione è stato influenzato dalle vicissitudini private dell’assicurata,
ciò è da riportare al danno alla salute, che non ha permesso all’assicurata di
gestire contemporaneamente sia la formazione che la vita privata.
Anche i periodi di assenze
non avvisate sono da attribuire a problemi di salute. L’insorgente presenta
infatti un grado di disabilità moderata del rispetto delle regole.
Infine, l’interessata
evidenzia di aver avuto un funzionamento discreto fino a quanto ha potuto
occuparsi di un solo ambito (scuola) o fintanto che si è trovata in un ambiente
protetto ed è stata trattata con comprensione e pazienza. Quando ai fattori lavoro,
scuola e salute si sono aggiunte le pressioni della famiglia, il comportamento
dell’insorgente, a causa del danno alla salute, è divenuto disfunzionale,
compromettendo l’esito della formazione.
1.11. Con osservazioni del 12 agosto
2019, cui ha allegato la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________
di medesima data, l’UAI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso
(doc. XII).
1.12. Il 30 settembre 2019 la
ricorrente ha prodotto un rapporto di medesima data della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, e una presa di posizione del __________ (doc.
XVI). L’insorgente contesta nuovamente le conclusioni del dr. med. __________ e
conferma che l’interruzione della prima formazione è dovuta unicamente al danno
alla salute, che la rende particolarmente fragile, influenzabile, incapace di
gestire la propria autonomia, rispettivamente di gestire in modo soddisfacente
più ambiti contemporaneamente (lavoro, scuola, vita privata). In via eventuale
chiede l’allestimento di una perizia psichiatrica e di una valutazione
neuropsicologica giudiziarie.
1.13. In data 9 ottobre 2019 l’UAI
ha ribadito la sua posizione, allegando l’annotazione di medesima data del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XVIII). Lo scritto è
stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 10 ottobre 2019 (doc. XIX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha ordinato l’interruzione della
prima formazione professionale. Occorre stabilire se l’interruzione della
formazione è da ricondurre ad una mancata collaborazione da parte
dell’interessata oppure al problema di salute di cui è affetta.
2.2. Per l’art. 7 cpv. 1 LAI
l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per
ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per
evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2
LAI l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti
ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo
attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita
professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in
particolare di:
a. provvedimenti di
intervento tempestivo (art. 7d);
b. provvedimenti di
reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);
c. provvedimenti
professionali (art. 15-18 e 18b);
d. cure mediche
conformemente all’articolo 25 LAMal;
e. provvedimenti di
reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso
2.
A
norma dell’art. 7d cpv. 1 LAI i provvedimenti di intervento tempestivo hanno lo
scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in
un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove.
L’art.
7d cpv. 2 LAI prevede che gli uffici AI possono ordinare i seguenti
provvedimenti:
a. adeguamenti del
posto di lavoro;
b. corsi di
formazione;
c. collocamento;
d. orientamento
professionale;
e. riabilitazione
socio professionale;
f. provvedimenti
di occupazione.
Non
sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 3
LAI).
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano
necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità
al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le
condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
L’art.
16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano
notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto
alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro
attitudini.
Per
l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale
la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla
formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole
medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia
frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a
un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.
Per
formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un
individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una
professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità
specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione
di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con
possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione
elementare (RCC 1982 pag. 471).
La
circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di
seguito: CPIP) al marg. 3010, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede:
"
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativamente:
– l’assicurato è colpito da
un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e
gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere adeguata
all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice
e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono
assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà
una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.
È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con
almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55
franchi all’ora)
Per il marg. 3011
CPIP:
"
Hanno diritto alla prima
formazione professionale gli assicurati che
– non avevano ancora concluso una
formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;
– a causa di un danno alla salute hanno
dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non
avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità
giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa dell’invalidità non hanno
potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse
attività di breve durata.”
Secondo
il marg. 3012 CPIP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, la prima
formazione professionale comprende:
" – lo
svolgimento di una formazione professionale di base secondo
l’articolo 17 LFPr (con attestato
federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
– la frequenza
di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità
liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola
universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;
– le misure
preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”
Circa
la durata della formazione, i marg. 3020 e 3020.1 CPIP, in vigore dal 1°
gennaio 2017, prevedono:
" In linea
di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della
formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le
formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono
superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una
formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il
contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali
competenti.
Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella
LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In conformità con le
direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due
anni (DTF 142 V 523).”
Fatti
I
marg. 3020.2 e 3021 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevedono:
" (…) Nel
caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle
di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima
occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in
seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.
Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione più
lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.
Esempi:
– a causa
dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non
invalida per capire e assimilare la materia di studio;
– grazie
all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello
di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione
pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).”
2.3. La
lettera circolare AI n. 299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa
dall'UFAS (come si vedrà meglio in seguito al presente considerando), prevedeva
quanto segue:
"Avviamento professionale AI/formazione pratica INSOS
L’avviamento professionale
AI (compresa la formazione pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti
casi, al termine dei due anni l’integrazione degli assicurati non raggiunge un
livello che influisce sull’ammontare della rendita. Per garantire un impiego
più efficace dei mezzi finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli
assicurati dovranno essere valutati periodicamente caso per caso.
Questo significa concretamente che l’avviamento professionale (compresa la
formazione pratica INSOS) sarà d’ora in poi concesso indistintamente per un
anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all’azienda
formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di
raggiungere una capacità al guadagno influente sull’ammontare della rendita, la
formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione
potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l’integrazione nel mercato del
lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno
ripercussioni sulla rendita.
Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti
d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese
supplementari per la prima formazione professionale dovute all’invalidità
sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l’assicurato
conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà
mantenuta anche in futuro.
La
nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già
concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono
quindi né revocabili né modificabili."
Al
riguardo il Tribunale federale, in una sentenza 9C_837/2015 del 23 novembre
2016 pubblicata in DTF 142 V 523, sulla base di una perizia giuridica
effettuata il 14 settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera
circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della
cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un
secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi
siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente
sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno
ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario
apparirà probabile (consid. 5). In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che
la risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo
anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni
legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario
orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un
secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla
leggera (consid. 6.5).
Preso
atto della precitata sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto
immediato la lettera circolare in questione e di modificare la marginale 3020
della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale
(CPIP).
Nella
citata sentenza 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523,
l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: "Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die
erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art.
8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten
Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der
Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt
des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter
Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des
Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten
Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier
Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die
finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme
prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann
muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg
voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu
erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten
Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen
auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S.
221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491
mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3.
Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.;
ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG],
Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht
der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)".
Da ultimo, come rammenta il TF
nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie
e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili
secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una
reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci
un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura
reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).
2.4. In concreto il 15 ottobre 2014,
in seguito ad una valutazione neuropsicologica effettuata il 29 settembre 2014,
il 30 settembre 2014 ed il 7 ottobre 2014, il neuropsicologo __________, ha
posto la diagnosi di “funzionamento intellettivo limite (ICD-10: Q01)”.
Egli ha affermato:
" (…)
La valutazione di RI 1 mette in evidenza:
- un livello intellettivo globale inferiore alla
media (QI: 65);
- difficoltà neuropsicologiche
moderatamente diffuse che coinvolgono soprattutto la memoria di lavoro e
l’apprendimento, l’attenzione sostenuta e le funzioni esecutive (capacità di
pensiero astratto, pianificazione e controllo cognitivo);
- difficoltà di comprensione del testo
piuttosto importanti, mentre le abilità di lettura e calcolo sono discretamente
preservate.
Le difficoltà di RI 1, a livello cognitivo e
scolastico, vanno messe in relazione con il suo profilo intellettivo. Un QI
(quoziente di intelligenza) come quello ottenuto da RI 1 rientra nella fascia
della disabilità intellettiva di grado lieve. Tuttavia, per determinare il
livello di gravità, va considerato soprattutto il funzionamento adattivo del
soggetto nella vita quotidiana che, nel caso di RI 1, è abbastanza
soddisfacente. RI 1 possiede quindi alcune risorse che le consentono di
adattarsi alle richieste ambientali in misura maggiore rispetto a quanto
sarebbe prevedibile sulla sola base della sua dotazione intellettiva. Il suo
profilo complessivo è quindi inquadrabile come Funzionamento Intellettivo
Limite (ICD-10: Q01).
RI 1 è una ragazza che potrà completare il ciclo di
studi della scuola media ed è importante che le richieste che le vengono
rivolte tengano in considerazione i suoi punti di forza ma anche i suoi limiti
cognitivi e l’oggettiva fatica che deve compiere a causa di questi. Un compito
cognitivo richiede alla ragazza molto impegno e concentrazione, con conseguente
rapido affaticamento. Il suo rendimento è certamente influenzato anche da
fattori emotivi e motivazionali, ma va considerata la possibile influenza che le
difficoltà cognitive possono esercitare sull’impegno e sulla motivazione. La
carriera scolastica di RI 1 è sempre stata caratterizzata da una certa fatica
dovuta ai suoli limiti cognitivi, fatica che ha avuto possibili ripercussioni
sull’autostima della ragazza e sulla sua motivazione.
Alcuni suggerimenti per rendere meno faticosa la
riuscita scolastica di RI 1 sono i seguenti:
- difficoltà di attenzione
sostenuta: RI 1 ha difficoltà a mantenere un livello di concentrazione
costante per periodi prolungati poiché si stanca piuttosto rapidamente.
Consiglio di farla lavorare e studiare in un ambiente con pochi stimoli
distraenti, consentendole di fare frequenti pause;
- difficoltà di memoria di lavoro e
di memoria episodica: per RI 1 è difficile trattenere in memoria un
discreto numero di informazioni e, talvolta, può non comprendere appieno
consegne lunghe o astratte; inoltre tende a dimenticare abbastanza rapidamente
le informazioni nuove con le quali viene confrontata. Consiglio quindi di
fornirle un numero limitato di informazioni per volta. Se si tratta di
consegne, queste potrebbero essere date anche per iscritto. RI 1, inoltre,
potrebbe apprendere con maggiore facilità se le informazioni orali e scritte
fossero accompagnate da un supporto visivo; è quindi utile fare ricorso ad
immagini, schemi, tabelle. In ambito scolastico andrebbe limitato al minimo
l’apprendimento puramente mnemonico di informazioni, troppo dispendioso a causa
dei limiti della memoria di lavoro. Per non dimenticare impegni e scadenze RI 1
potrebbe fare ricorso a promemoria scritti o elettronici (es. timer impostabile
sul telefono cellulare). In generale, una costante organizzazione delle
informazioni da apprendere e delle attività da svolgere è altamente
raccomandabile;
- difficoltà di comprensione del
testo: RI 1 ha difficoltà di comprensione del testo che sono da ascrivere
al deficit della memoria di lavoro e alle difficoltà di astrazione. Sarebbe
pertanto utile fornirle testi leggermente adattati, con linguaggio semplice e
con le sole informazioni essenziali (es. nel testo di una verifica omettere le
parti non utili alla soluzione). Nelle verifiche andrebbero evitate le domande
ambigue. Consiglio inoltre di spaziare il testo in paragrafi ben distinti.
Laddove possibile accompagnare il testo con immagini esemplificative. Durante
le verifiche sarebbe utile concedere ad RI 1 alcuni minuti in più per poter
leggere e comprendere bene il testo della prova: viceversa, il tempo potrebbe
restare immutato ma minore dovrebbe essere il numero di quesiti ai quali la
ragazza dovrà rispondere per raggiungere la sufficienza. Nello studio consiglio
di aiutarla a trasformare in forma visiva (es. sotto forma di schema) tutto ciò
che è puramente verbale (testo). (…)” (doc. 1 incarto AI)
Il 20 aprile 2015
l’interessata ha inoltrato una richiesta di prestazioni per minori (doc. 3
incarto AI).
Sulla base della
documentazione medica e scolastica acquisita, il medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 luglio 2015, posta la diagnosi principale
con influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65), ha
ritenuto “plausibile formazione biennale in un’attività in cui non vi sia
necessità di mantenere attenzione costante per tempi prolungati, assenza di stimoli
distraenti, necessarie soprattutto all’inizio, frequenti pause; non comprende
consegne lunghe e astratte, opportuno utilizzare schemi semplici disegnati che
istruzioni scritte; utile promemoria o meglio messaggi e timer sul telefono
cellulare. Utile procedere inizialmente in laboratorio protetto o ambiente
semi-protetto” (doc. 20 incarto AI).
In seguito alle
valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, è stato eseguito un periodo di
accertamento presso il Centro __________ di __________ dal 2 novembre 2015 al
19 febbraio 2016, in seguito prolungato fino al 20 maggio 2016 (doc. da 26 a 34
incarto AI), cui ha fatto seguito una garanzia per una preformazione (doc. 35
incarto AI).
Con decisione del 21
luglio 2016 l’amministrazione ha stabilito di assumersi i costi supplementari
per una prima formazione professionale biennale in qualità di assistente di
commercio al dettaglio al fine di ottenere il CFP, presso __________ a __________
per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, rilevato che dal mese
successivo il compimento del 18.esimo anno di età (1.10.2016) la ricorrente ha
diritto ad un’indennità giornaliera che sussiste fintanto che saranno in atto
provvedimenti integrativi, ossia fino al 31 luglio 2018 (doc. 41 incarto AI).
Alla luce di alcune
difficoltà riscontrate dall’insorgente, l’UAI il 5 gennaio 2017 ha emesso una
garanzia per l’assunzione dei costi supplementari per un periodo di coaching
presso il __________ di __________ dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 (doc. 70
incarto AI).
Con effetto dal 14 aprile
2017 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di apprendistato “per i
comportamenti poco corretti della giovane” (cfr. doc. 82 incarto AI).
Il 12 luglio 2017 l’assicurata
ha sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato presso __________ di __________
quale impiegata del commercio al dettaglio (assistente) nella vendita al
dettaglio ramo animali (doc. 88 incarto AI) ed il 14 settembre 2017 l’UAI ha
messo l’insorgente al beneficio di una garanzia per la prima formazione
professionale dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2018, assumendosi i costi
dell’ultimo anno di formazione, con l’indicazione che per la durata del
provvedimento l’interessata avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera (doc. 91
incarto AI).
Alcuni giorni dopo il datore
di lavoro ha scritto quanto segue:
"
(…) In risposta alla presente, come anticipato nella mia mail di venerdì
sera con allegato l’ultimo messaggio di RI 1, rimango dell’opinione che la
ragazza non ci lascia altra soluzione che rescindere il contratto.
È stata trattata da tutti, responsabile del personale
compreso, con molta attenzione, cura e rispetto.
Sono stati spiegati in dettaglio i suoi compiti, con
molta chiarezza.
(…).
Abbiamo notato che ha molte difficoltà nel comprendere
le proprie mansioni, pur se spiegate ripetutamente.
Fa errori banali come rifornire gli scaffali in modo
completamente errato nonostante ci sia l’etichetta di referenza che lo
identifica con la descrizione, codice a barre, prezzo.
Non conclude i lavori, li lascia incompleti lasciando
tutto il materiale in giro.
Dà l’impressione di non recepire quello che gli si
dice, anche se, personalmente, ritengo che non ascolta perché assorta in altri
pensieri e pronta a criticare le disposizioni date prima ancora di
comprenderle.
Le abbiamo dato compiti ben precisi come quello di
pulire lo scaffale delle candele, aggiungendo dalla riserva in magazzino quanto
mancava; oltre a non avere ben spolverato, ha rimesso a casaccio gli articoli
rompendone la disposizione per profumo e dimensione (large medium e small).
Appena iniziato ad aiutare nella pulizia di un
terrario, ha subito rotto una porta in vetro.
È stata richiamata dai sui colleghi a lavare le
stoviglie da lei usate ed il tavolo dove mangia, come cortese consuetudine di
educazione e convivenza.
Richiamata più volte (sottolineo che ha iniziato a
lavorare solo dal 28 agosto) perché si dilungava oltre la pausa del pranzo
magari a chiacchierare con il suo ragazzo all’esterno del negozio.
Ha continuamente chiesto di cambiare il giorno o le
mezze giornate di riposo.
In conclusione, ritengo che abbia bisogno di essere
seguita in modo particolare nel comportamento ed apprendimento non da un
semplice datore di lavoro come posso essere io, ma da specialisti che la
rimettano in careggiata; RI 1 denota un atteggiamento molto distratto e non
convenzionale, con macchinosi discorsi e raggiri di parole per sfuggire alla
realtà e confondere le acque.
Ha bisogno di sostegno più qualificato di noi a
rientrare nella realtà quotidiana. (…)” (doc. 93 incarto AI)
Il contratto è stato rescisso
dal 3 ottobre 2017 (doc. 106 incarto AI).
Il 28 settembre 2017 l’UAI ha
assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva
sottoporsi al provvedimento ordinato, e meglio la sottoscrizione di un nuovo
contratto di apprendistato entro 30 giorni, per non perdere il diritto alla
garanzia per la prima formazione (doc. 98 incarto AI).
Il 16 novembre 2017 il medico
SMR, dr. med. __________, ha riesaminato l’incarto ed ha affermato di non aver
riscontrato alcun elemento medico atto a confermare che i comportamenti messi
in atto dall’assicurata durante la formazione siano anche verosimilmente da
attribuire al problema di salute ed ha rilevato che “l’assicurata è in grado
di portare a termine una formazione biennale semplice rispettivamente inserirsi
adeguatamente negli ambienti di lavoro presso i quali è stata introdotta dal
consulente AI” (doc. 107 incarto AI).
Il 26 gennaio 2018 la dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato di avere in cura
l’insorgente dall’ottobre 2017 e che “ad oggi appare chiara la presenza di
un disagio psichico tale da renderla inabile al lavoro nella misura del 100%”,
aggiungendo che “gli insuccessi lavorativi precedenti, infatti devono a mio
avviso essere ascritti ad una seria problematica”.
In seguito alla certificazione
della dr.ssa med. __________ la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia
psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ del __________ che ha
visitato l’interessata in data 3 aprile 2018 e 17 aprile 2018 ed il 24 maggio
2018 ha redatto il referto (doc. 124 incarto AI).
La perita, dopo aver descritto
lo svolgimento del mandato peritale, il motivo e la circostanza della perizia,
l’estratto degli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica,
l’anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica e psicopatologica
pregressa e disturbi attuali, la descrizione della giornata, i sintomi
soggettivi, il reperto e le informazioni da terzi, ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro di ritardo mentale lieve (ICD-10: Q01).
Dalla perizia emerge:
"
(…) In data 15.2.2018 la signora (…) ha eseguito una valutazione
testistica presso lo studio __________ di __________. (…).
(…) ha totalizzato un punteggio Q.I. totale pari a 71
che corrisponde ad un punteggio al di sotto della media standard di riferimento
(Q.I. 85-115).
Per quanto riguarda i diversi indici analizzati, la
ragazza ha ottenuto un indice di comprensione verbale pari a 71; un indice di
ragionamento visuo-percettivo di 81; un indice di memoria di lavoro pari a 77;
un indice di velocità di lavorazione di 81.
Conclusioni: la somministrazione del test WAIS-IV ha
dato come esito globale un punteggio di Q.I. totale pari a 71, che corrisponde
ad un conteggio al di sotto della media di riferimento. Emerge un profilo
piuttosto omogeneo con punti di debolezza soprattutto nei subtest di
comprensione verbale e di memoria di lavoro.
(…).
In data 18 aprile 2018 la perita ha discusso il caso
con la curante Dr.ssa __________.
Quest’ultima ritiene che l’assicurata necessiterebbe
di un aiuto per completare il periodo di formazione. Infatti, nonostante si
presenti bene e alla prima impressione possa sembrare differenziata, alla prova
dei fatti l’assicurata rivela tutte le sue difficoltà.
La collega propone che sarebbe utile un periodo di
osservazione presso un laboratorio protetto, al fine di fare un bilancio tra
limitazioni e competenze reali. Al termine di questo periodo, si potrà capire
quale ulteriore percorso necessita RI 1 al fine di ottenere l’attestato di
apprendista.
Non ritiene al momento utile impostare una terapia
farmacologica in quanto ritiene che la sintomatologia che si manifesta sia
ascrivibile alla debilità mentale e quindi non vede necessario un trattamento
psichiatrico.
È contraria alla richiesta di rendita in questo
momento in quanto ritiene sia più utile indirizzare la giovane verso il
percorso di formazione e quindi di emancipazione anche a livello professionale.
La perita concorda con quanto discusso con la Dr.ssa __________.
(…).
L’assicurata presenta una personalità caratterizzata
dal funzionamento cognitivo limitato; si tratta di un soggetto fragile,
alquanto influenzabile dalle persone a lei vicino (fidanzato, familiari e altre
persone del suo entourage). Necessita figure di sostegno costanti nel tempo, al
fine di poter funzionare in modo adeguato al di fuori di una struttura
abitativa protetta.
La famiglia non rappresenta un valido supporto, anzi,
si è rivelata nell’anamnesi remota e più recente un disturbante ed interferente
col progetto di cura. Risultano necessarie la figura dello psichiatra, quella
della curatrice e un ambiente lavorativo protetto.
Nel corso dei mesi, si potrà valutare se è fattibile
il passaggio da un ambiente lavorativo semi-protetto. Si ritiene fondamentale
il raggiungimento dell’attestato di capacità per la vendita come punto di
partenza per l’emancipazione della giovane ed un percorso professionale
autonomo, indipendente dall’istituzione.
(…).
Si ritiene che il fallimento del progetto precedente
di apprendistato non sia imputabile alla mancanza di collaborazione
dell’assicurata. Essendovi un ritardo mentale ed una forte influenzabilità da
fattori esterni, questi ultimi hanno giocato un ruolo fondamentale nel
rendimento della giovane e quindi nell’aderenza al percorso formativo. Si
ritiene altresì vi sia ancora del potenziale di integrazione. Data la giovane
età dell’assicurata e la sua volontà di non seguire il destino dei propri
genitori, vivendo a carico dell’istituzione, si può ancora tentare di investire
sulla signora (…) finché ottenga l’attestato per la vendita al dettaglio.
Questo potrebbe rafforzare la sua autostima e darle la possibilità di
emancipazione dall’istituzione.
(…).
La perita ritiene che vi sia una corrispondenza tra la
valutazione psicologica effettuata recentemente così come pure quella
effettuata dal signor __________.
Si ritiene inoltre che vi sia una corrispondenza tra
limitazioni descritte nella valutazione neuropsicologica con quanto emerge dal
quadro clinico. Si ritiene che i sintomi riferiti dall’assicurata siano
plausibili. Sussiste coerenza tra quanto descritto nei test e quanto osservato
nei colloqui. Vi è inoltre coerenza anche tra il funzionamento descritto dai
datori di lavoro e quanto viene riportato in termini di deficit dai test
psicometrici.
La perita non vede segni di simulazione o di
amplificazione dei sintomi.
(…).
Dagli atti medici, dall’anamnesi dell’assicurata e
dalla valutazione clinica appare chiaro che l’assicurata necessiti di una rete
di supporto per poter funzionare in modo adeguato. (…) Risulta chiaro dalla
storia remota e soprattutto recente dell’assicurata che la convivenza con la
propria madre non ha rispettato assolutamente le aspettative dell’assicurata.
Quel periodo ha coinciso anche con lo sconvolgimento degli apprendistati. Lo
stress accumulato sul posto di lavoro e per lo studio, unitamente allo stress
relazionale secondario alla conflittualità con la genitrice, hanno fatto sì che
l’assicurata somatizzasse il proprio malessere e che vi fossero numerose
assenza dal posto di lavoro. Il raggiungimento di una soluzione abitativa in
autonomia rappresenta un grande passo nel quale l’assicurata dovrà essere
supportata dalla propria rete di sostegno.
L’altro fondamentale tassello sarà una propria
attività lavorativa, che le consentirà di raggiungere anche l’indipendenza
economica dalle istituzioni. L’assicurata tende a sopravvalutarsi, ovvero ha
difficoltà a valutare quello che è il suo effettivo funzionamento. Ne è la
riprova il confronto effettuato dalla perita con quanto descritto dal datore di
lavoro. L’assicurata non si riconosce nello scritto del responsabile del
negozio di animali. Contestava le critiche che egli le ha mosso nel documento,
rispondendo puntualmente ad una ad una. La perita è dell’opinione che se vi
fosse stata una maggiore attenzione ai bisogni di apprendimento
dell’assicurata, accompagnandola di passo in passo in modo individuale, il
percorso avrebbe probabilmente avuto un esito differente. Non possiamo
dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento
dell’assicurata. Ella ha un rapporto difficile con le proprie figure
genitoriali e con la sorella. È altresì molto influenzabile dal giudizio altrui
e manca delle abilità necessarie per potersi anche distanziare dai pareri e
dall’influenza che queste figure hanno su di lei. Si ritiene che attraverso il
lavoro della psichiatra di riferimento e degli educatori del foyer __________,
l’assicurata possa avere dei validi punti di riferimento e che l’aiuteranno nel
suo cammino di emancipazione. L’assicurata di per sé appare collaborante alle
proposte terapeutiche e anche al percorso formativo effettuato tramite l’UAI.
La sua incostanza, le sue assenze il suo funzionamento deficitario sono da
ascrivere a ritardo mentale di base e non sono da leggere, secondo la perita,
come una mancanza di collaborazione.
(…).
Si ritiene che l’assicurata possa sostenere
un’attività di commessa in un negozio dedicato alla vendita al dettaglio nella
misura del 50%, a partire dalla data dell’attuale perizia. Ritengo l’assicurata
inabile al lavoro da ottobre 2017, inizio della presa a carico con la dr.ssa __________,
fino all’attualità.
(…).
Non si ritiene al momento necessario instaurare una
terapia farmacologica, i deficit osservati sono imputabili a ritardo mentale e
pertanto non vi è una psicofarmacoterapia di supporto specifica. Qualora
dovessero comparire disturbi d’ansia invalidanti piuttosto che un’alterazione del
ritmo sonno-veglia marcata sarà da valutare l’introduzione di medicamenti
specifici. È assolutamente necessario che l’assicurata prosegua la presa carico
con la propria psichiatra di riferimento.
(…).
Si ritiene necessario riprendere il percorso formativo
riconosciuto dall’UAI al fine di consentire all’assicurata il raggiungimento
dell’attestato come assistente di commercio al dettaglio. Qualora non si
riuscisse, nemmeno con le modifiche discusse in precedenza, si dovrà valutare
l’entrata in merito rispetto al diritto di una rendita. Data la giovane età
dell’assicurata, la presenza di una rete di supporto, la sua motivazione a
proseguire il cammino di apprendistato, risulta indicato convogliare gli sforzi
al fine di evitare una situazione sociale di emarginazione e di impossibilità
all’inserimento sul mercato del lavoro.
(…).
Il disturbo psichico dell’assicurata di per sé non
inficia la possibilità di fare i mestieri, pulire l’appartamento, fare la spesa
o il bucato. La difficoltà dell’assicurata sta nel pianificare gli impegni,
assegnando ad essi la giusta importanza. Qualora si tratti di nuove incombenze
che non ha mai trattato si troverebbe in difficoltà e diventerebbe necessario
l’ausilio o della curatrice o dell’educatore di riferimento. (…) verosimilmente
l’apprendimento della nuova competenza sociale richiede più tempo rispetto ad
un soggetto normodotato. Tramite la supervisione nella gestione delle faccende
domestiche, l’ausilio di istruzioni scritte semplici e schematiche, si ritiene
che l’assicurata sia in grado di autogestirsi nel proprio appartamento.” (doc.
124 incarto AI)
Il 9 novembre 2018 il medico SMR ha chiesto al consulente in
integrazione di prendere posizione sul punto 7.4 della perizia relativa alla
descrizione di risorse e deficit secondo schema mini ICF-APP sulla base
dell’osservazione diretta effettuata durante il periodo in cui l’assicurata è
stata seguita dal Servizio integrazione professionale (doc. 125 incarto AI).
Il 29 novembre 2018 il
consulente ha affermato:
"
(…) Durante tutto il percorso dell’Ata, si sono riscontrate difficoltà
nel rispetto delle regole. Ciò malgrado, né il sottoscritto e nemmeno i datori
di lavoro o i vari collaboratori della rete, hanno mai avuto alcuna
dimostrazione del fatto che RI 1 non sia in grado di comprendere a livello
intellettivo le regole.
Sicuramente la situazione sociale/affettiva/familiare
le occupa molte energie, e le fa perdere il focus sugli aspetti
lavorativi/regole sociali, però francamente in assenza di diagnosi oltre al ben
noto ritardo mentale, peraltro meno invalidante negli ultimi test rispetto a
quanto rilevato in passato, non si ritiene che la correlazione delle
“disfunzioni” sui posti di lavoro e nel seguire un percorso strutturato sia da
ascrivere ad una mancata comprensione delle regole.
Da come si è osservata l’Ata durante tutti i percorsi,
vi è verosimilmente un tentativo di sottovalutare l’importanza delle regole sul
posto di lavoro, sminuendo di fatto l’interpretazione della gravità dei fatti,
da ascrivere a mio avviso ad un’immaturità adolescenziale, con un passato dove
non si è potuto educativamente apprendere l’importanza di tali regole, con
esempi familiari dove l’attività lavorativa non è evidentemente una priorità e
i consigli ricevuti in merito non aiutano nella continuità nell’affrontare le piccole
difficoltà della vita professionale.
La presa a carico durante le misure proposte è stata
su vari fronti (anche educativi) e fatta in rete, malgrado questo non è stato
possibile farle mantenere nel medio lungo termine le regole di base di un
contratto lavorativo (es. avvisare in caso di assenza, essere reperibile
telefonicamente, presentarsi in orario e rispetto del tempo delle pause,
rinunciare all’uso del telefonino durante le ore di lavoro, impegno nelle
attività proposte, minime regole di convivenza del pulire il tavolo dove si è
mangiato, visite del compagno sul posto di lavoro, …)
D’altro canto, RI 1, quando si è interessata a
qualcosa, dimostra grandi capacità di gestione nella vita quotidiana
(spostamenti anche oltre confine con i mezzi pubblici, gestione di social
network e mezzi tecnologici, relazioni sociali nella norma, non presenta
difficoltà di attenzione o concentrazione o memoria). È inoltre molto brava nel
trovare scusanti qualora non rispetti le regole, dimostrando di aver comunque
capito che la regola andava rispettata.
In conclusione, l’Ata presenta si delle difficoltà, ma
da quanto osservato e visto dalla perizia, non sono riconducibili a mio avviso
all’unica diagnosi posta di ritardo mentale lieve.
Considerandi
Andrà sicuramente sostenuta ed aiutata anche in
futuro, dal punto di vista più che altro educativo / gestione risorse
finanziarie, ma questo potrà e dovrà essere fatto a prescindere dall’aiuto AI,
che allo stato attuale non ha più ragione di essere coinvolta.
Si sottolinea peraltro che la valutazione è passata da
un QI del 65 all’attuale 71, che tra l’altro è stato classificato come Q01
(livello intellettivo limite) e non come F70 (ritardo mentale lieve), dunque di
per sé non invalidante ai sensi AI.
Si ritiene dunque che come AI siamo andati ben oltre a
quanto avremmo potuto/dovuto nell’applicazione di provvedimenti professionali.
D’altro canto, non sussiste più alcuna diagnosi che possa giustificare
l’entrata in materia rispetto ad un diritto a rendita.” (doc. 126 incarto AI)
Il 3 dicembre 2018 il medico
SMR ha posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato
intellettivo limite (QI: 71) ICD 10: Q01 e leucemia (2010) in remissione
completa ed ha attestato una completa abilità lavorativa dal giugno 2015 (doc.
127.
incarto AI).
Nelle more processuali il
medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulle censure della
ricorrente, affermando:
"
(…) Non ho assolutamente delegato le conclusioni mediche al consulente
in integrazione, bensì il rapporto SMR finale del 3.12.2018 si basa su un esame
completo del dossier, che tiene conto sia della perizia __________ sia della
valutazione delle misure professionali messe in atto rispettivamente degli
altri documenti medici e non medici all’incarto.
Preciso inoltre che la perita Dr. __________ ha
osservato l’assicurata durante 255 minuti (non 315 come erroneamente scritto) a
distanza di due settimane mentre i provvedimenti effettuati hanno permesso una
valutazione funzionale molto più prolungata.
La valutazione peritale è incentrata su fattori
biosociali, si veda ad esempio l’affermazione “non possiamo dimenticare anche
l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento dell’assicurata” (pag.
27). Non è invece indicata una diagnosi con influsso invalidante sulla capacità
lavorativa; infatti, il QI 71 cui si riferisce la perita (atto 23.08.2018
citato in perizia) è indica di un funzionamento intellettivo limite, non di
debilità mentale lieve (criteri diagnostici ICD 10 F 70 per ritardo mentale
lieve: QI compreso tra 50 e 69). Dunque, non è giustificata la diagnosi di
ritardo mentale lieve con influsso sulla capacità lavorativa rispettivamente
alcuna inabilità lavorativa in base ai risultati della perizia stessa.
L’accurata integrazione di tutte le informazioni
all’incarto ha permesso di giungere alla conclusione descritta nel rapporto
finale del 3.12.2018, che confermo integralmente.” (doc. XII)
La ricorrente ha prodotto un
rapporto medico del 30 settembre 2019 della curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:
"
(…) Per quanto il grado di fragilità cognitiva sia solo di 65
l’atteggiamento evitante/compensatorio imparato negli anni dalla paziente ha
portato da un lato a camuffare le proprie difficoltà, dall’altro a non poter
intervenire sulle stesse, Queste quindi nel tempo sono andate via via
incrementandosi portando alla formazione di importanti lacune funzionali in
ogni ambito.
L’esperienza del __________, d’altro canto, così come
la sua storia di vita, ha permesso ad RI 1 di mettere in atto delle strategie
di sopravvivenza quali ad esempio l’essere accomodante o l’essere talmente attenta
all’altro da fornire le risposte adeguate ai vari interlocutori o ancora avere
un eloquio che a tratti risulta quasi logorroico. Va detto che il __________ è
stato per la paziente l’ancora di salvezza da un ambiente familiare altamente
destabilizzante. Infatti, RI 1 è in grado di comprendere le regole sociali e
relazionali, ciò non toglie che poi non sia stata pienamente in grado di
introiettarle, visto il deficit intellettivo, e le strategie di coping imparate
nell’arte della sopravvivenza.
Concordo sul fatto che, come più volte sostiene la
perita dr.ssa med. __________, RI 1 sia facilmente influenzabile, questo però è
la diretta conseguenza del ritardo mentale, poiché a causa di tale ritardo, RI
1.
non è stata in grado di apprendere le strategie corrette per far fronte alle
influenze esterne. RI 1 infatti non appare per lo più in grado di valutare le
conseguenze a medio-lungo termine delle proprie azioni.
Sono dell’opinione che sia inverosimile ipotizzare
come obiettivo primo il conseguimento per RI 1 di un diploma sul normale
mercato del lavoro. Ritengo, così come ho sempre sostenuto in realtà, che il
primo passo sia quello di valutare le competenze funzionali lavorative presenti
e fino a dove queste possano essere incrementate. Ma, come già espresso in
precedenza, ciò deve essere fatto in ambiente protetto e non all’interno di un
normale posto di lavoro. Le competenze specifiche degli operatori sono
fondamentali per valutare concretamente e quindi al di là del “numero” QI, il
progetto lavorativo/professionale della signora (…).
Ad oggi poi la paziente non appare assolutamente in
grado di confrontarsi con il mercato libero del lavoro, poiché, come i fatti
hanno dimostrato, fallirebbe nuovamente.
A riprova delle mie osservazioni posso portare come
esempio pratico l’esperienza che la ragazza sta facendo presso i laboratori
protetti del __________.
Infatti, la paziente ha intrapreso da aprile 2019 un
percorso di occupazione del tempo e valutazione delle competenze all’interno di
tali laboratori. Qui in prima istanza è stata inserita presso l’__________,
redazione del giornale dell’__________, dopo un mese ha effettuato delle
giornate prova, tenendo sempre come riferimento tale atelier, negli altri
laboratori. Da circa due mesi e mezzo alterna una giornata sempre presso l’__________
e 4 mezze giornate in __________, laboratorio che si occupa di progettazione e
realizzazione tipografica. I riscontri sono positivi, sia da parte della
paziente che del personale, d’altro canto però anche in questo ambiente ha messo
in atto delle note strategie osservate fin dal tempo della scuola dell’obbligo.
Gli operatori sono stati in grado di confrontarla con
tali dinamiche. E, ad oggi, per quanto le assenze continuano ad essere
eccessive, RI 1 sembra aver compreso come il suo corpo somatizzi ogni forma di
stress, di difficoltà relazionali e di performance che incontra. Nonostante il
percorso sembrava procedere nella direzione giusta e RI 1 sembrava iniziare ad
accettare le proprie difficoltà, la stessa ha deciso di bloccare ogni progetto
convinta di potersi confrontare con il mercato libero. Ha così deciso di
fermarsi 1 mese per valutare il da farsi.
Va da sé quindi che allo stato attuale dei fatti, dal
mio punto di vista, non ha più un senso riabilitativo l’intervento di misure
che vadano ad alleggerire un carico di lavoro nel mercato libero, poiché RI 1
non è assolutamente in grado di confrontarsi con un ambiente del genere. In
prima istanza è assolutamente necessario proseguire in ambiente protetto, leggi
laboratorio protetto, all’interno di un progetto ben strutturato, dove questi
si possa confrontare direttamente con i propri limiti, grazie all’intervento
diretto, quotidiano e continuo con specialisti della salute mentale. Questi
potranno essere in grado di leggere i suoi atteggiamenti, che fino ad oggi sono
stati visti come negligenti, come gravi deficienze. Da tale osservazione
deriverà poi il confronto e il lavoro psicoeducativo per valutare quanto RI 1
potrà riuscire a strutturare nuove strategie di sopravvivenza più funzionali
nella società adulta.
Infatti, spesso in RI 1 si assiste all’ambivalenza
adolescenziale che la porta a rincorrere l’autonomia, e, nello stesso tempo, a
rifuggirla.
Non entro neppure nel merito delle osservazioni del
consulente AI, visto che tra le varie prese di posizione, che per altro non
competono ad altre figure se non a medici e specialisti in fatto di salute
mentale, parla di un passato “…dove non si è potuto educativamente apprendere
l’importanza di tali regole (riferito presumo alle summenzionate regole sul
posto di lavoro), con esempi familiari dove l’attività lavorativa non è
evidentemente una priorità e i consigli ricevuti in merito non aiutano nella
continuità dell’affrontare le piccole difficoltà della vita professionale”.
Faccio notare che gli esempi educativi con cui si è relazionata la ragazza
dalla prima età scolare sono quelli del __________ dentro cui è vissuta fino
alla maggiore età.” (doc. A13)
Alla presa di posizione della dr.ssa med. __________ è stato allegato
un referto del Centro __________ di __________ del 25 settembre 2019, dove
viene descritta l’attività della ricorrente e le “evidenti difficoltà nel
mantenere concentrazione e attenzione per un tempo adeguato che hanno reso
necessario e costante l’intervento e l’accompagnamento dell’operatore” (doc.
14).
Il 9 ottobre 2019 il medico
SMR, dr. med. __________, ha affermato che “in entrambi i documenti sono
affrontati i noti aspetti biosociali e non è fatto alcun riferimento ad una
diagnosi medica chiara o definibile in base ad una classificazione
internazionale riconosciuta (ICD 10, DSM 5) rispettivamente ad uno stato di
salute diverso da quanto stabilito in sede SMR. In assenza di fatti nuovi o
modificazioni oggettive di fatti medici conosciuti, ribadisco la precedente
presa di posizione SMR” (doc. XVIII).
2.5
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125.
V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione
e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In
concreto l’UAI, sulla base del rapporto del medico SMR, dr. med. __________,
del 22 luglio 2015, il quale all’epoca aveva posto la diagnosi principale con
influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65),
aveva ritenuto “plausibile” una “formazione biennale in un’attività
in cui non vi sia necessità di mantenere attenzione costante per tempi
prolungati, assenza di stimoli distraenti, necessarie, soprattutto all’inizio,
frequenti pause; non comprende consegne lunghe e astratte, opportuno utilizzare
schemi semplici disegnati che istruzioni scritte; utile promemoria o meglio
messaggi e timer sul telefono cellulare” (doc. 20).
L’apprendistato
ha avuto inizio nell’agosto 2016 ma è stato interrotto, dopo il cambio del
posto di lavoro, “a seguito delle varie
assenze, di alcuni
atteggiamenti definiti poco professionali e di modalità relazionali inadeguate
con i colleghi” (doc. 106 incarto AI).
Dopo
aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del __________ ed
allestita dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, capo clinica del __________, ed aver confrontato i risultati del
referto con l’osservazione diretta effettuata durante il periodo in cui
l’assicurata è stata seguita dal Servizio di integrazione professionale, il dr.
med. __________ ha ritenuto l’interessata abile al lavoro dal giugno 2015 senza
alcuna limitazione (doc. 127 incarto AI).
Lo specialista non ha più
posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ed ha in sostanza
ritenuto che la mancata collaborazione non deriva da alcuna patologia
invalidante.
Il medico SMR si è distanziato
dalla perizia ed ha fatto proprie le valutazioni del consulente in integrazione
del 29 novembre 2018 (doc. 126 incarto AI), riprendendole nel rapporto finale
sia nello spazio riservato alle “ulteriori limitazioni funzionali necessarie
per l’integrazione professionale”, con l’aggiunta che “si tratta di
aspetti sociali e non medici, non riconducibili ad una diagnosi psichiatrica
rispettivamente di deficit intellettivo che infatti non è presente alla luce di
un QI ai limiti inferiori della norma ma non indice di debilità intellettiva
con influsso sulla capacità lavorativa in genere”, sia nelle “osservazioni
conclusive” (doc. 127 incarto AI e doc. XII).
Il medico SMR sostiene che non
vi è una diagnosi con influsso invalidante sulla capacità lavorativa poiché il
QI 71 a cui si riferisce la perita è indice di un funzionamento intellettivo
limite, ma non di debilità mentale lieve. Infatti i criteri diagnostici ICD 10
F 70 per ritardo mentale lieve prevedono un QI compreso tra 50 e 69. Non
sarebbe di conseguenza giustificata la diagnosi di ritardo mentale lieve con
influsso sulla capacità lavorativa, rispettivamente alcuna inabilità lavorativa
in base ai risultati della perizia stessa (doc. XII).
Questo Tribunale non condivide
la conclusione del medico SMR.
Nel dizionario di medicina
della Treccani (cfr. www. treccani.it/enciclopedia/ritardo-mentale%28Dizionario-di-Medicina%29)
figura, a proposito del ritardo mentale, che sono distinti quattro gradi di
gravità, sulla base del funzionamento intellettivo, quantificato in termini di
quoziente intellettivo (QI). Il ritardo mentale lieve, “presente nel 75% dei
casi, è caratterizzato da un QI compreso tra 50÷55 e 70;
il r. m. medio (o moderato), rappresenta il 10% dei casi, con QI tra 35÷40 e 50÷55; il r.
m. grave è riscontrato nel 3÷4% dei casi ed è
caratterizzato da un QI compreso tra 20÷25 e 35÷40; il r.
m. profondo (o gravissimo) interessa l’1÷2% dei casi, con QI inferiore
a 20÷25.”
Il
manuale msd (cfr.
msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-dell-apprendimento-e-dello-sviluppo/disabilit%C3%A0-intellettiva)
rileva che la “disabilità
intellettiva è considerata un disturbo dello sviluppo neurologico. I disturbi dello
sviluppo neurologico sono neurologicamente condizioni che appaiono nella prima
infanzia, di solito prima dell'ingresso della scuola e compromettono lo
sviluppo di funzionamento personale, sociale, scolastico e/o lavorativo basano.
Essi comprendono generalmente difficoltà con l'acquisizione, il mantenimento, o
l'applicazione di competenze o di insiemi di informazioni specifiche. I
disturbi del neurosviluppo possono comportare alterazioni dell'attenzione,
della memoria, della percezione, del linguaggio oppure delle relazioni sociali.
Altri disturbi frequenti dello sviluppo neurologico comprendono sindrome da
deficit di attenzione e iperattività, disturbi dello spettro autistico, e
disturbi dell’apprendimento (p. es., dislessia).
La
disabilità intellettiva deve comportare l'insorgenza nella prima infanzia di
deficit in entrambi i seguenti:
Funzionamento
intellettuale (p. es., nel ragionamento, pianificazione e problem solving, il
pensiero astratto, l'apprendimento a scuola o per esperienza)
Funzionamento
adattivo (ossia, la capacità di soddisfare gli standard per età e
socioculturali appropriati per il funzionamento indipendente nelle attività
della vita quotidiana)
Non
è possibile definire il grado di disabilità sulla base del solo QI (p. es.,
lieve, da 52 a 70 o 75; moderata, da 36 a 51, grave, da 20 a 35, e
profonda, < 20). La classificazione deve anche tener conto del
livello di supporti necessari, con range che va da intermittenti a supporti
totali di alto livello, per lo svolgimento di tutte le attività. Un tale
approccio si focalizza sui punti di forza e di debolezza di una persona,
correlati alle richieste dell'ambiente, alle aspettative e agli atteggiamenti
della famiglia e della comunità.”
Infine, nel sito degli
istituti clinici __________, si legge che la “disabilità intellettiva, o ritardo mentale, è un disturbo dello sviluppo
neurologico caratterizzato da capacità cognitiva sotto la media, con
conseguenze sulle capacità necessarie per la vita quotidiana. Le persone con
disabilità intellettive possono apprendere nuove abilità, ma lo fanno più
lentamente. I gradi del ritardo mentale sono vari, da quello lieve alle forme
più estreme e gravi. La disabilità intellettiva si manifesta in due aree,
essenzialmente: funzionamento intellettivo (apprendimento, capacità di
risolvere problemi, giudizio); funzionamento adattivo (attività nella vita
quotidiana, come comunicazione e vita indipendente). Il ritardo mentale è
identificato da problemi nel funzionamento sia intellettuale sia adattivo. Per
la diagnosi, si valuta il funzionamento intellettuale, con una serie di test
standardizzati. Un QI di 70 o inferiore indica un funzionamento intellettivo
che è in modo significativo al di sotto della media. Ma i punteggi ai test per
il QI, da soli, non sono sufficienti per la diagnosi per la quale occorre
integrare la valutazione delle funzioni adattive del soggetto. Per questo ci si
riferisce a tre aree funzionali: concettuale (lingua, lettura, scrittura, matematica,
memoria, ragionamento), sociale (capacità di empatia, giudizio sociale,
capacità comunicative, capacità di seguire regole ma anche di fare e mantenere
amicizie), pratico (indipendenza nell'assistenza personale, responsabilità
lavorative, organizzazione di compiti scolastici e lavorativi). Le funzionalità
adattive vengono valutate con misure standard e attraverso colloqui con
familiari o insegnanti. I sintomi della disabilità intellettiva cominciano a
manifestarsi durante l'infanzia o l'adolescenza. Il trattamento varia a seconda
dell'entità del ritardo, dalla terapia farmacologica e medica per contenere
eventuali comportamenti problematici associati, fino alla riabilitazione
cognitiva, per rinforzare abilità che non si sono sviluppate o consolidate.” (__________).
Secondo il TCA, non è pertanto
possibile escludere la diagnosi posta dalla perita, di ICD 10 F 70 ritardo
mentale lieve, per la sola circostanza che il secondo test QI effettuato a 5
anni di distanza dal primo, ha concluso per un quoziente intellettivo pari a
71, ossia poco di più rispetto al limite tecnico per ritenere una disabilità
lieve. Da una parte infatti alcuni manuali ritengono la presenza di un ritardo
mentale lieve fino ad un QI di 75 (cfr. il manuale msd), d’altra parte sono comunque
tutti concordi che i punteggi del test QI, da soli, non sono sufficienti per la
diagnosi, essendo necessario integrare la valutazione delle funzioni adattive
del soggetto.
Tant’è che il manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con la sigla DSM,
nella sua quinta edizione (American Psychiatric Association, DSM-5. Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2014), non fa più riferimento al punteggio del QI
per stabilire livelli di gravità del disturbo, ma questi sono definiti in base
al funzionamento adattivo in tre diversi ambiti: concettuale, sociale e pratico
(cfr. a questo proposito:
it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0-intellettiva).
Nel
caso di specie la diagnosi di ritardo mentale lieve è stata posta dapprima dal
neuropsicologo __________ il 15 ottobre 2014, il quale nell’ambito di una
valutazione neuropsicologica effettuata su tre giorni diversi (29 settembre
2014, 30 settembre 2014 e 7 ottobre 2014), al termine di un approfondito ed
accurato esame dell’interessata, ha accertato un livello intellettivo globale
inferiore alla media (QI: 65), difficoltà neuropsicologiche moderatamente
diffuse che coinvolgono soprattutto la memoria di lavoro e l’apprendimento,
l’attenzione sostenuta e le funzioni esecutive (capacità di pensiero astratto,
pianificazione e controllo cognitivo), difficoltà di comprensione del testo
piuttosto importanti, mentre le abilità di lettura e calcolo sono discretamente
conservate (doc. 1 incarto AI). Lo specialista ha evidenziato come l’assicurata
ha difficoltà di attenzione sostenuta (difficoltà a mantenere un livello
di concentrazione costante per periodi prolungati poiché si stanca piuttosto
rapidamente), difficoltà di memoria di lavoro e di memoria episodica (è
difficile trattenere in memoria un discreto numero di informazioni e, talvolta,
può non comprendere appieno consegne lunghe o astratte; inoltre tende a
dimenticare abbastanza rapidamente le informazioni nuove con le quali viene
confrontata), difficoltà di comprensione del testo (da ascrivere al deficit
della memoria di lavoro e alle difficoltà di astrazione).
Successivamente la diagnosi è
stata confermata il 23 marzo 2018 dalla curante, dr.ssa med. __________ (cfr.
perizia pag. 15: rapporto di valutazione della signora __________ firmato dalla
Dr.ssa __________ e __________, psicologa), che ha evidenziato quali punti di
debolezza la comprensione verbale e la memoria di lavoro (pag. 16 della
perizia).
Infine, anche la perita,
dr.ssa med. __________, sulla base delle due visite effettuate il 3 aprile 2018
ed il 17 aprile 2018, ha confermato la presenza di un ritardo mentale lieve
(ICD-10: Q01).
La specialista ha potuto
accertare che “l’assicurata presenta una personalità caratterizzata dal
funzionamento cognitivo limitato” (pag. 24).
Alla luce di quanto sopra, in
presenza di due specialisti psichiatri (la curante dr.ssa med. __________ e la
perita amministrativa dr.ssa med. __________) e di un neuropsicologo (__________),
quest’ultimo con l’avallo del primario di Pediatria presso l’Ospedale __________
di __________, dr. med. __________, che, al termine di esami approfonditi,
hanno diagnosticato un ritardo mentale lieve, rispettivamente un livello
intellettivo globale inferiore alla media, questo Tribunale non può confermare
le valutazioni contrarie del medico SMR, dr. med. __________ il quale, oltre al
QI leggermente sopra il livello previsto per ritenere il ritardo mentale lieve nell’ultimo
esame, per escludere qualsiasi patologia psichiatrica si fonda in gran parte
sulle considerazioni del consulente in integrazione del 29 novembre 2018, che
tuttavia, pur avendo avuto un’osservazione diretta per lungo tempo, non è un
medico specialista (cfr. doc. 126 incarto AI; doc. 127 incarto AI, pag. 3 e 4).
Come rileva la ricorrente il compito del medico consiste nel porre un giudizio
sullo stato di salute dell’assicurato, nell’indicare in quale misura e in quali
attività lo stesso è incapace al lavoro e nel fornire un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall’assicurato. Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo
delle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3;
DTF 125 V 256, consid. 4). In altre parole, compito del consulente
professionale è quello di stabilire se la capacità lavorativa medico-teorica
stabilita dal medico è sfruttabile sul normale mercato del lavoro e non di
valutare i referti peritali.
È vero, come rileva l’UAI in
sede di risposta, che l’interessata è riuscita a terminare la scuola media,
seppur con delle difficoltà, e ad ottenere la licenza.
Tuttavia, non va dimenticato
che in quel caso si trattava di concentrarsi su un unico obiettivo che
consisteva nel portare a termine con successo la quarta media, mentre con
l’inizio dell’apprendistato ella ha dovuto far fronte a due compiti diversi, in
ambito lavorativo e scolastico. La perita, su questo punto, ha rilevato come
l’interessata “non è in grado di programmare e organizzare i propri impegni,
per es. l’alternanza tra scuola e posto di lavoro. Come dichiarato
dall’assicurata stessa, non è capace di suddividere il tempo da dedicare allo
studio con quello da dedicare alla professione e alla casa. Necessita di una
supervisione per poter ottemperare a questa funzione, che sia da parte di un
educatore o di un coach scolastico o di un’altra figura di riferimento che le
permetta di assegnare la corretta priorità ad ogni impegno e pianificare le
attività in modo adeguato” (pag. 25-26 perizia).
Questo Tribunale non
misconosce neppure che la ricorrente, durante il periodo di accertamento a __________,
come si evince dal rapporto di osservazione del 19 febbraio 2016 (doc. 32
incarto AI), dal rapporto di sostegno psicologico del 22 luglio 2016 (doc. 43
incarto AI) e dal rapporto di accertamento del 22 luglio 2016 (doc. 43 incarto
AI), abbia avuto un’attitudine positiva e che, nonostante la fragilità
rilevata, ha messo in atto strategie concrete ed adattive che l’hanno portata
ad avere risorse per affrontare le richieste provenienti dall’ambiente esterno.
Inoltre, pure durante lo stage di un mese presso il primo datore di lavoro i
giudizi sono stati positivi.
Tuttavia, non va dimenticato
che dal resoconto degli stage esterni emerge come l’interessata avesse comunque
delle difficoltà. A pag. 2 del rapporto di accertamento in relazione con i 10
giorni lavorativi presso il negozio __________ figura che “ha necessitato di
tempi lunghi d’introduzione e di un accompagnamento importante per acquisire la
sicurezza in sé” e che “è risultata idonea per una formazione biennale a
condizione che si trovi un posto di lavoro dove possa essere ben seguita”.
Ciò apparentemente non ha potuto essere il caso nell’ambito del secondo
apprendistato (doc. 94 incarto AI, e-mail del datore di lavoro: “[…] In
conclusione, ritengo che abbia bisogno di essere seguita in modo particolare
nel comportamento ed apprendimento non da un semplice datore di lavoro come
posso essere io, ma da specialisti che la rimettano in careggiata […]”).
Quanto alla circostanza che
l’andamento della vita familiare ha avuto una grande influenza sul percorso
della ricorrente e che nei momenti in cui è confrontata con problemi
privati/famigliari cala visibilmente la motivazione, l’interesse e la
concentrazione, va ribadito come ciò non viene dimenticato dalla perita (pag.
27: “non possiamo dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul
funzionamento dell’assicurata. Ella ha un rapporto difficile con le proprie
figure genitoriali e con la sorella”), la quale tuttavia evidenzia come pur
giocando i fattori esterni un ruolo fondamentale nel rendimento della
ricorrente e nell’aderenza al percorso formativo, “la sua incostanza, le sue
assenze, il suo funzionamento deficitario sono da ascrivere a ritardo mentale e
non sono da leggere, secondo la perita, come una mancanza di collaborazione”
(pag. 27 perizia).
Certo, come rileva il medico
SMR, dr. med. __________, fattori biosociali hanno influenzato il comportamento
della ricorrente (cfr. anche pag. 27 della perizia: “non possiamo
dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento
dell’assicurata”).
Tuttavia essi non sono l’unico
motivo delle difficoltà incontrate dell’interessata, le quali sono influenzate
pure dalla patologia di cui soffre.
La perita ha infatti
evidenziato che “il fallimento del progetto precedente di apprendistato non
sia imputabile alla mancanza di collaborazione dell’assicurata. Essendovi un
ritardo mentale ed una forte influenzabilità da fattori esterni, questi ultimi
hanno giocato un ruolo fondamentale nel rendimento della giovane e quindi
nell’aderenza al percorso formativo” (pag. 25 della perizia).
La specialista ha escluso
segni di simulazione od amplificazione dei sintomi ed ha appurato che “vi sia
una corrispondenza tra limitazioni descritte nella valutazione neuropsicologica
con quanto emerge dal quadro clinico. Si ritiene che i sintomi riferiti
dall’assicurata siano plausibili. Sussiste coerenza tra quanti descritto nei
test e quanto osservato nei colloqui. Vi è inoltre coerenza anche tra il
funzionamento descritto dai datori di lavoro e quanto viene riportato in
termini di deficit dai test psicometrici” (pag. 25).
La dr.ssa med. __________, va
ribadito, ha concluso che “la sua incostanza, le sue assenze, il suo
funzionamento deficitario sono da ascrivere a ritardo mentale di base e non
sono da leggere, secondo la perita, come una mancanza di collaborazione”
(pag. 27 in fine della perizia).
Le valutazioni peritali
poggiano su un solido esame degli atti medici e non, a disposizione, e trovano
il loro fondamento nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo
schema Mini ICF-APP, dove la specialista descrive le difficoltà incontrate
dall’insorgente e le loro peculiarità. Le conclusioni e la presenza di una
patologia invalidante trovano conferma nella descrizione delle difficoltà
incontrate dalla ricorrente in occasione del secondo apprendistato, laddove il
datore di lavoro evidenzia come l’assicurata “ha molte difficoltà nel
comprendere le mansioni, pur se spiegate ripetutamente. Fa errori banali come
rifornire gli scaffali in modo completamente errato e nonostante ci sia
l’etichetta di referenza che lo identifica con la descrizione, codice a barre,
prezzo. Non conclude i lavori, li lascia incompleti lasciando tutto il
materiale in giro” (doc. 94; cfr. perizia pag. 26: “l’assicurata
necessita di un ambiente di lavoro supportivo, accogliente, con pochi stimoli
distraenti. In caso contrario subentra uno stato di tensione e di stress
psichico che la porta a disorganizzarsi nel lavoro, a non portare a compimento
le consegne ricevute, ad entrare in confusione e quindi ad essere inadempiente
verso i propri obblighi” e “l’assicurata mostra una capacità di
resistenza inferiore alla media per quanto concerne i lavori mentali. Dal punto
di vista fisico invece non presenta limitazioni. L’assicurata ha una capacità
mnemonica limitata, pertanto tutti i lavori che richiedono sforzi di memoria e
una concentrazione mantenuta nel tempo sono molto dispendiosi per lei. Pertanto
devono essere limitati e l’apprendimento deve essere facilitato tramite
supporto visivo”).
Alla luce di quanto sopra
questo Tribunale non ha nessun motivo per scostarsi dalla perizia del __________
del 24 maggio 2018. Il referto presenta infatti tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto ad un apprezzamento
medico piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): la specialista ha espresso il suo
apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame
approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
In queste condizioni il TCA ritiene
dimostrato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e riferimenti
ivi citati) che l’interruzione della prima formazione professionale va
ricondotta al danno alla salute di cui è affetta l’insorgente, come stabilito
dalla perita, dr.ssa med. __________ e non ad una mancata collaborazione.
L’incarto deve di conseguenza
essere ritornato all’UAI affinché esamini se tutti i requisiti posti dalla
circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (CPIP), e
previsti segnatamente ai marginali 3010 e seguenti, sono adempiuti. L’amministrazione
dovrà stabilire se la ricorrente è colpita da un’invalidità che la limita
considerevolmente nella formazione professionale e le causa notevoli spese, se
è idonea all’integrazione, ossia se è soggettivamente e oggettivamente in grado
di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale e se la
formazione è adeguata all’invalidità e alla capacità dell’interessata e
persegue in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in
altre attività.
L’UAI dovrà inoltre determinare
se vi è un rapporto ragionevole tra la durata della formazione e il risultato
economico del provvedimento (cfr. marg. 3020 CPIP).
Al termine di questo accurato
esame l’amministrazione si pronuncerà nuovamente in merito al diritto alla
prima formazione professionale biennale della ricorrente.
Alla luce dell’esito del
ricorso e delle motivazioni sopra esposte, un’ulteriore perizia psichiatrica e
una nuova valutazione neuropsicologica, come chieste in via eventuale dall’insorgente,
risultano superflue.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Il rinvio con esito aperto equivale a
piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto
2019, consid. 6).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente.
Ciò
rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria
con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99
dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
assicurazione invalidità affinché proceda come ai considerandi.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla
ricorrente fr. 2’000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione del
gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti