Lexipedia

Decisione

32.2019.68

Richiesta per una prima formazione professionale. Cessazione della misura in seguito a difficoltà con datore di lavoro. In seguito ad esame atti medici e perizia amministrativa rinvio degli atti all'UAI affinché stabilisca se le condizioni per continuare con la formazione sono adempiute

9 marzo 2020Italiano67 min

l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: "Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.68

cs

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 12 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1998, il 20

aprile 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI al fine di beneficiare

di provvedimenti sanitari e di provvedimenti d’integrazione professionale, con

l’indicazione che “la ragazza fatica a raggiungere gli obiettivi scolastici

per motivi neuropsicologici” (doc. 3, incarto AI).

1.2. Il 22 luglio 2015 il medico

SMR, dr. med. __________, sulla base della valutazione del 15 ottobre 2014 del

neuropsicologo __________ (doc. 1, incarto AI), posta la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65) e

la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di leucemia (2010) in

remissione completa, ha stabilito che la capacità lavorativa sarebbe stata da

valutare con misure professionali, stages in attività semplici con l’obiettivo

di una formazione biennale (doc. 20 incarto AI).

1.3. In seguito alle valutazioni

del medico SMR, dr. med. __________, è stato eseguito un periodo di

accertamento presso il Centro __________ di __________ dal 2 novembre 2015 al

19 febbraio 2016, in seguito prolungato fino al 20 maggio 2016 (doc. da 26 a 34

incarto AI), cui ha fatto seguito una garanzia per una preformazione (doc. 35

incarto AI).

1.4. Con decisione del 21 luglio

2016 l’amministrazione ha stabilito di assumersi i costi supplementari per una

prima formazione professionale biennale in qualità di assistente di commercio

al dettaglio al fine di ottenere il CFP, presso __________ per il periodo dal

1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, rilevato che dal mese successivo il

compimento del 18.esimo anno di età (1.10.2016) la ricorrente ha diritto ad

un’indennità giornaliera che sussiste fintanto che saranno in atto

provvedimenti integrativi, ossia fino al 31 luglio 2018 (doc. 41 incarto AI).

Con effetto dal 14 aprile

2017 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di apprendistato “per i

comportamenti poco corretti della giovane” (cfr. doc. 82 incarto AI).

1.5. Dopo aver effettuato uno

stage, l’assicurata ha sottoscritto un altro contratto di apprendistato, questa

volta con la ditta __________, valido dal 28 agosto 2017, al fine di poter

portare a termine l’apprendistato biennale (doc. 89 incarto AI).

L’amministrazione ha emesso una nuova garanzia, valida dal 28 agosto 2017 al 27

agosto 2018 (doc. 91 incarto AI). Dopo alcune settimane di lavoro, il 28

settembre 2017 la società ha disdetto il contratto con effetto dal 3 ottobre

2017 (doc. 99).

1.6. Il 28 settembre 2017 l’UAI ha

intimato ad RI 1 di stipulare un nuovo contratto di apprendistato per poter

proseguire la formazione e mantenere attivo il provvedimento professionale che,

in caso contrario, sarebbe stato interrotto (doc. AI 104, incarto AI).

1.7. Dopo aver stabilito che le

problematiche insorte non erano da ascrivere ad un problema di salute, con

progetto di decisione del 28 novembre 2017 l’UAI ha interrotto il provvedimento

professionale senza ulteriore diritto a prestazioni AI. In seguito alle

osservazioni inoltrate dall’assicurata, l’amministrazione ha fatto allestire

una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ del Centro __________

che ha redatto il referto il 24 maggio 2018 (doc. 124 incarto AI). Acquisito il

rapporto finale del SMR, dr. med. __________, con decisione formale del 12

febbraio 2019, preavvisata dal progetto dell’11 dicembre 2018, l’UAI ha

confermato l’interruzione del provvedimento professionale, affermando:

"

(…) Dopo l’accertamento professionale avvenuto dal 02.11.2015 al 20.05.2016,

vi è stata una preformazione (com. 24.05.2016) dal 23.05.2016 al 31.07.2016; in

data 01.08.2016 ha iniziato la prima formazione professionale biennale in

qualità di assistente di commercio al dettaglio che avrebbe dovuto concludersi

il 31.07.2018 con il conseguimento del relativo CFP.

Nonostante i diversi ammonimenti e le diffide, in

occasione delle quali l’assicurata è stata resa attenta delle conseguenze

relative alla sua mancata collaborazione, fra i quali l’incontro avvenuto in

data 27.09.2017, il suo comportamento ha portato anche l’ultimo datore di

lavoro a sciogliere il contratto impedendo la conclusione della prima

formazione.

Ritenuto che la formazione non ha potuto essere

conclusa a causa della negligenza della Signora RI 1, la stessa viene interrotta

con effetto 03.11.2017 e l’assicurata è considerata convenientemente

reintegrata come se l’avesse portata a termine con successo, quindi senza

discapito economico dato da un danno alla salute e senza diritto a rendita.

Qualora un domani non potesse più concludere la

formazione per problemi di salute o altro, ma l’esercizio dell’attività fosse

esigibile, verrà considerata come se fosse in possesso del relativo attestato.”

(doc. A4)

1.8. RI 1, rappresentata dalla RA

2, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando di essere posta al beneficio del diritto alla prima formazione

professionale (doc. I). Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

dell’avv. __________.

L’insorgente rileva che

quando ha inoltrato la richiesta per provvedimenti sanitari e provvedimenti di

integrazione professionale stava frequentando la quarta media e viveva presso

il __________. Da una valutazione neuropsicologica del settembre/ottobre 2014

era emerso che presentava un livello intellettivo globale inferiore alla media

(QI 65), difficoltà neuropsicologiche moderatamente diffuse coinvolgenti

soprattutto la memoria di lavoro e di apprendimento, l’attenzione sostenuta e

le funzioni esecutive (capacità di pensiero astratto, pianificazione e

controllo cognitivo), nonché difficoltà di comprensione del testo piuttosto

importanti. Era stata posta la diagnosi di funzionamento intellettivo limite

(ICD10 Q01).

Dopo aver ripercorso la

fattispecie, la ricorrente critica la presa di posizione del medico SMR, poiché

avrebbe lasciato al consulente in integrazione il compito di valutare se le

conclusioni peritali siano corrette o meno. Per l’insorgente spetta al medico,

e non al consulente in integrazione, effettuare tale valutazione.

L’assicurata evidenzia che

mentre il medico SMR ha ascritto le difficoltà riscontrate dall’assicurata

durante l’apprendistato ad una mancanza di collaborazione, la perita del __________

ha ritenuto che esse sono da ricondurre al ritardo mentale lieve che la rende

fragile, insicura, incostante, incapace di valutare correttamente le situazioni

ed influenzabile.

L’insorgente si domanda

quali competenze in ambito psicologico/neuropsicologico ha il consulente in

integrazione per valutare se le conclusioni della perita sono corrette o meno e

ne critica le conclusioni.

Secondo l’assicurata nel

delegare al consulente in integrazione il compito di valutare la coerenza e la

concludenza del rapporto peritale, il medico SMR ha violato i suoi compiti,

definiti anche dalla Circolare UFAS sulla procedura nell’assicurazione per

l’invalidità. Tocca al medico, e non al consulente in integrazione, esprimersi

in merito alle conclusioni di un rapporto peritale. Alle conclusioni del

consulente in integrazione del 29 novembre 2018 e riprese dal medico SMR nel

rapporto del 3 dicembre 2018, non può essere riconosciuto valore probatorio.

Per contro le conclusioni peritali collimano con quanto attestato dalla

psichiatra curante.

L’insorgente in

conclusione sostiene che il fallimento della formazione non è la conseguenza di

una mancanza di collaborazione o di una semplice immaturità adolescenziale, ma

la diretta conseguenza del suo danno alla salute, che le ha impedito, in

mancanza di un supporto adeguato, di mettere a frutto la sua capacità

lavorativa. Se posta nel giusto ambiente e se seguita correttamente,

l’assicurata è in grado di apprendere una professione semplice; ella adempie

quindi alle condizioni per il riconoscimento di una prima formazione

professionale.

1.9. Con risposta del 10 maggio

2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI). L’amministrazione

contesta le conclusioni dell’insorgente secondo cui il medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, si sarebbe adagiato sulle conclusioni del

consulente in integrazione. Lo specialista si sarebbe infatti limitato a far

prendere posizione al consulente su un unico e determinato punto della perizia,

ma avrebbe per il resto esaminato autonomamente la fattispecie. Per

l’amministrazione il deficit intellettivo lieve non limita di per sé la

possibilità dell’assicurata di portare a termine la prima formazione.

1.10. Con osservazioni del 1° luglio

2019 la ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI e ribadito la sua

posizione (doc. X). Secondo la ricorrente il dr. med. __________ non ha

delegato al consulente in integrazione la presa di posizione semplicemente

rispetto ad un aspetto marginale della valutazione peritale. Il consulente si è

espresso sul punto centrale del referto, il 7.4, dove la perita definisce in

modo preciso rispetto ai vari ambiti dell’attività lavorativa e della vita

privata, le limitazioni dettate dalla diagnosi posta. Il medico SMR ha ripreso

le valutazioni del consulente senza indicare per quale motivo sarebbero più

pertinenti rispetto a quelle della perita. Il dr. med. __________ non avrebbe

di conseguenza proceduto ad alcuna valutazione.

Per la ricorrente le

difficoltà segnalate dal consulente in integrazione e da quest’ultimo

catalogate come una semplice immaturità adolescenziale, sono in realtà la

conseguenza del danno alla salute, che rendono l’assicurata particolarmente

influenzabile dalle figure familiari a lei vicine e che rendono necessaria la

supervisione da parte di figure di sostegno esterne. Se il rendimento durante

la formazione è stato influenzato dalle vicissitudini private dell’assicurata,

ciò è da riportare al danno alla salute, che non ha permesso all’assicurata di

gestire contemporaneamente sia la formazione che la vita privata.

Anche i periodi di assenze

non avvisate sono da attribuire a problemi di salute. L’insorgente presenta

infatti un grado di disabilità moderata del rispetto delle regole.

Infine, l’interessata

evidenzia di aver avuto un funzionamento discreto fino a quanto ha potuto

occuparsi di un solo ambito (scuola) o fintanto che si è trovata in un ambiente

protetto ed è stata trattata con comprensione e pazienza. Quando ai fattori lavoro,

scuola e salute si sono aggiunte le pressioni della famiglia, il comportamento

dell’insorgente, a causa del danno alla salute, è divenuto disfunzionale,

compromettendo l’esito della formazione.

1.11. Con osservazioni del 12 agosto

2019, cui ha allegato la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________

di medesima data, l’UAI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso

(doc. XII).

1.12. Il 30 settembre 2019 la

ricorrente ha prodotto un rapporto di medesima data della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, e una presa di posizione del __________ (doc.

XVI). L’insorgente contesta nuovamente le conclusioni del dr. med. __________ e

conferma che l’interruzione della prima formazione è dovuta unicamente al danno

alla salute, che la rende particolarmente fragile, influenzabile, incapace di

gestire la propria autonomia, rispettivamente di gestire in modo soddisfacente

più ambiti contemporaneamente (lavoro, scuola, vita privata). In via eventuale

chiede l’allestimento di una perizia psichiatrica e di una valutazione

neuropsicologica giudiziarie.

1.13. In data 9 ottobre 2019 l’UAI

ha ribadito la sua posizione, allegando l’annotazione di medesima data del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XVIII). Lo scritto è

stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 10 ottobre 2019 (doc. XIX).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha ordinato l’interruzione della

prima formazione professionale. Occorre stabilire se l’interruzione della

formazione è da ricondurre ad una mancata collaborazione da parte

dell’interessata oppure al problema di salute di cui è affetta.

2.2. Per l’art. 7 cpv. 1 LAI

l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per

ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per

evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2

LAI l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti

ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo

attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita

professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in

particolare di:

a. provvedimenti di

intervento tempestivo (art. 7d);

b. provvedimenti di

reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);

c. provvedimenti

professionali (art. 15-18 e 18b);

d. cure mediche

conformemente all’articolo 25 LAMal;

e. provvedimenti di

reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso

2.

A

norma dell’art. 7d cpv. 1 LAI i provvedimenti di intervento tempestivo hanno lo

scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in

un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove.

L’art.

7d cpv. 2 LAI prevede che gli uffici AI possono ordinare i seguenti

provvedimenti:

a. adeguamenti del

posto di lavoro;

b. corsi di

formazione;

c. collocamento;

d. orientamento

professionale;

e. riabilitazione

socio professionale;

f. provvedimenti

di occupazione.

Non

sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 3

LAI).

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno

diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano

necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità

al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le

condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

L’art.

16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora

esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano

notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto

alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro

attitudini.

Per

l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale

la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla

formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole

medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia

frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a

un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.

Per

formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un

individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una

professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità

specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione

di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con

possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione

elementare (RCC 1982 pag. 471).

La

circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di

seguito: CPIP) al marg. 3010, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede:

"

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativamente:

– l’assicurato è colpito da

un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e

gli causa notevoli spese;

– l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere adeguata

all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice

e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono

assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà

una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.

È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con

almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55

franchi all’ora)

Per il marg. 3011

CPIP:

"

Hanno diritto alla prima

formazione professionale gli assicurati che

– non avevano ancora concluso una

formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

– a causa di un danno alla salute hanno

dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non

avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità

giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

– a causa dell’invalidità non hanno

potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse

attività di breve durata.”

Secondo

il marg. 3012 CPIP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, la prima

formazione professionale comprende:

" – lo

svolgimento di una formazione professionale di base secondo

l’articolo 17 LFPr (con attestato

federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

– la frequenza

di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità

liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola

universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

– le misure

preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”

Circa

la durata della formazione, i marg. 3020 e 3020.1 CPIP, in vigore dal 1°

gennaio 2017, prevedono:

" In linea

di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della

formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le

formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono

superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una

formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il

contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali

competenti.

Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella

LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In conformità con le

direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due

anni (DTF 142 V 523).”

Fatti

I

marg. 3020.2 e 3021 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevedono:

" (…) Nel

caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle

di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima

occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in

seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione più

lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.

Esempi:

– a causa

dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non

invalida per capire e assimilare la materia di studio;

– grazie

all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello

di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione

pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).”

2.3. La

lettera circolare AI n. 299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa

dall'UFAS (come si vedrà meglio in seguito al presente considerando), prevedeva

quanto segue:

"Avviamento professionale AI/formazione pratica INSOS

L’avviamento professionale

AI (compresa la formazione pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti

casi, al termine dei due anni l’integrazione degli assicurati non raggiunge un

livello che influisce sull’ammontare della rendita. Per garantire un impiego

più efficace dei mezzi finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli

assicurati dovranno essere valutati periodicamente caso per caso.

Questo significa concretamente che l’avviamento professionale (compresa la

formazione pratica INSOS) sarà d’ora in poi concesso indistintamente per un

anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all’azienda

formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di

raggiungere una capacità al guadagno influente sull’ammontare della rendita, la

formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione

potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l’integrazione nel mercato del

lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno

ripercussioni sulla rendita.

Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti

d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese

supplementari per la prima formazione professionale dovute all’invalidità

sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l’assicurato

conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà

mantenuta anche in futuro.

La

nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già

concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono

quindi né revocabili né modificabili."

Al

riguardo il Tribunale federale, in una sentenza 9C_837/2015 del 23 novembre

2016 pubblicata in DTF 142 V 523, sulla base di una perizia giuridica

effettuata il 14 settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera

circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della

cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un

secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi

siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente

sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno

ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario

apparirà probabile (consid. 5). In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che

la risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo

anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni

legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario

orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un

secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla

leggera (consid. 6.5).

Preso

atto della precitata sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto

immediato la lettera circolare in questione e di modificare la marginale 3020

della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale

(CPIP).

Nella

citata sentenza 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523,

l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: "Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die

erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art.

8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten

Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der

Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt

des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter

Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des

Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten

Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier

Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die

finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme

prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann

muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg

voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu

erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten

Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen

auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S.

221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491

mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3.

Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.;

ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG],

Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht

der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)".

Da ultimo, come rammenta il TF

nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie

e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili

secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una

reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci

un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura

reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

2.4. In concreto il 15 ottobre 2014,

in seguito ad una valutazione neuropsicologica effettuata il 29 settembre 2014,

il 30 settembre 2014 ed il 7 ottobre 2014, il neuropsicologo __________, ha

posto la diagnosi di “funzionamento intellettivo limite (ICD-10: Q01)”.

Egli ha affermato:

" (…)

La valutazione di RI 1 mette in evidenza:

- un livello intellettivo globale inferiore alla

media (QI: 65);

- difficoltà neuropsicologiche

moderatamente diffuse che coinvolgono soprattutto la memoria di lavoro e

l’apprendimento, l’attenzione sostenuta e le funzioni esecutive (capacità di

pensiero astratto, pianificazione e controllo cognitivo);

- difficoltà di comprensione del testo

piuttosto importanti, mentre le abilità di lettura e calcolo sono discretamente

preservate.

Le difficoltà di RI 1, a livello cognitivo e

scolastico, vanno messe in relazione con il suo profilo intellettivo. Un QI

(quoziente di intelligenza) come quello ottenuto da RI 1 rientra nella fascia

della disabilità intellettiva di grado lieve. Tuttavia, per determinare il

livello di gravità, va considerato soprattutto il funzionamento adattivo del

soggetto nella vita quotidiana che, nel caso di RI 1, è abbastanza

soddisfacente. RI 1 possiede quindi alcune risorse che le consentono di

adattarsi alle richieste ambientali in misura maggiore rispetto a quanto

sarebbe prevedibile sulla sola base della sua dotazione intellettiva. Il suo

profilo complessivo è quindi inquadrabile come Funzionamento Intellettivo

Limite (ICD-10: Q01).

RI 1 è una ragazza che potrà completare il ciclo di

studi della scuola media ed è importante che le richieste che le vengono

rivolte tengano in considerazione i suoi punti di forza ma anche i suoi limiti

cognitivi e l’oggettiva fatica che deve compiere a causa di questi. Un compito

cognitivo richiede alla ragazza molto impegno e concentrazione, con conseguente

rapido affaticamento. Il suo rendimento è certamente influenzato anche da

fattori emotivi e motivazionali, ma va considerata la possibile influenza che le

difficoltà cognitive possono esercitare sull’impegno e sulla motivazione. La

carriera scolastica di RI 1 è sempre stata caratterizzata da una certa fatica

dovuta ai suoli limiti cognitivi, fatica che ha avuto possibili ripercussioni

sull’autostima della ragazza e sulla sua motivazione.

Alcuni suggerimenti per rendere meno faticosa la

riuscita scolastica di RI 1 sono i seguenti:

- difficoltà di attenzione

sostenuta: RI 1 ha difficoltà a mantenere un livello di concentrazione

costante per periodi prolungati poiché si stanca piuttosto rapidamente.

Consiglio di farla lavorare e studiare in un ambiente con pochi stimoli

distraenti, consentendole di fare frequenti pause;

- difficoltà di memoria di lavoro e

di memoria episodica: per RI 1 è difficile trattenere in memoria un

discreto numero di informazioni e, talvolta, può non comprendere appieno

consegne lunghe o astratte; inoltre tende a dimenticare abbastanza rapidamente

le informazioni nuove con le quali viene confrontata. Consiglio quindi di

fornirle un numero limitato di informazioni per volta. Se si tratta di

consegne, queste potrebbero essere date anche per iscritto. RI 1, inoltre,

potrebbe apprendere con maggiore facilità se le informazioni orali e scritte

fossero accompagnate da un supporto visivo; è quindi utile fare ricorso ad

immagini, schemi, tabelle. In ambito scolastico andrebbe limitato al minimo

l’apprendimento puramente mnemonico di informazioni, troppo dispendioso a causa

dei limiti della memoria di lavoro. Per non dimenticare impegni e scadenze RI 1

potrebbe fare ricorso a promemoria scritti o elettronici (es. timer impostabile

sul telefono cellulare). In generale, una costante organizzazione delle

informazioni da apprendere e delle attività da svolgere è altamente

raccomandabile;

- difficoltà di comprensione del

testo: RI 1 ha difficoltà di comprensione del testo che sono da ascrivere

al deficit della memoria di lavoro e alle difficoltà di astrazione. Sarebbe

pertanto utile fornirle testi leggermente adattati, con linguaggio semplice e

con le sole informazioni essenziali (es. nel testo di una verifica omettere le

parti non utili alla soluzione). Nelle verifiche andrebbero evitate le domande

ambigue. Consiglio inoltre di spaziare il testo in paragrafi ben distinti.

Laddove possibile accompagnare il testo con immagini esemplificative. Durante

le verifiche sarebbe utile concedere ad RI 1 alcuni minuti in più per poter

leggere e comprendere bene il testo della prova: viceversa, il tempo potrebbe

restare immutato ma minore dovrebbe essere il numero di quesiti ai quali la

ragazza dovrà rispondere per raggiungere la sufficienza. Nello studio consiglio

di aiutarla a trasformare in forma visiva (es. sotto forma di schema) tutto ciò

che è puramente verbale (testo). (…)” (doc. 1 incarto AI)

Il 20 aprile 2015

l’interessata ha inoltrato una richiesta di prestazioni per minori (doc. 3

incarto AI).

Sulla base della

documentazione medica e scolastica acquisita, il medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 luglio 2015, posta la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65), ha

ritenuto “plausibile formazione biennale in un’attività in cui non vi sia

necessità di mantenere attenzione costante per tempi prolungati, assenza di stimoli

distraenti, necessarie soprattutto all’inizio, frequenti pause; non comprende

consegne lunghe e astratte, opportuno utilizzare schemi semplici disegnati che

istruzioni scritte; utile promemoria o meglio messaggi e timer sul telefono

cellulare. Utile procedere inizialmente in laboratorio protetto o ambiente

semi-protetto” (doc. 20 incarto AI).

In seguito alle

valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, è stato eseguito un periodo di

accertamento presso il Centro __________ di __________ dal 2 novembre 2015 al

19 febbraio 2016, in seguito prolungato fino al 20 maggio 2016 (doc. da 26 a 34

incarto AI), cui ha fatto seguito una garanzia per una preformazione (doc. 35

incarto AI).

Con decisione del 21

luglio 2016 l’amministrazione ha stabilito di assumersi i costi supplementari

per una prima formazione professionale biennale in qualità di assistente di

commercio al dettaglio al fine di ottenere il CFP, presso __________ a __________

per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, rilevato che dal mese

successivo il compimento del 18.esimo anno di età (1.10.2016) la ricorrente ha

diritto ad un’indennità giornaliera che sussiste fintanto che saranno in atto

provvedimenti integrativi, ossia fino al 31 luglio 2018 (doc. 41 incarto AI).

Alla luce di alcune

difficoltà riscontrate dall’insorgente, l’UAI il 5 gennaio 2017 ha emesso una

garanzia per l’assunzione dei costi supplementari per un periodo di coaching

presso il __________ di __________ dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 (doc. 70

incarto AI).

Con effetto dal 14 aprile

2017 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di apprendistato “per i

comportamenti poco corretti della giovane” (cfr. doc. 82 incarto AI).

Il 12 luglio 2017 l’assicurata

ha sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato presso __________ di __________

quale impiegata del commercio al dettaglio (assistente) nella vendita al

dettaglio ramo animali (doc. 88 incarto AI) ed il 14 settembre 2017 l’UAI ha

messo l’insorgente al beneficio di una garanzia per la prima formazione

professionale dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2018, assumendosi i costi

dell’ultimo anno di formazione, con l’indicazione che per la durata del

provvedimento l’interessata avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera (doc. 91

incarto AI).

Alcuni giorni dopo il datore

di lavoro ha scritto quanto segue:

"

(…) In risposta alla presente, come anticipato nella mia mail di venerdì

sera con allegato l’ultimo messaggio di RI 1, rimango dell’opinione che la

ragazza non ci lascia altra soluzione che rescindere il contratto.

È stata trattata da tutti, responsabile del personale

compreso, con molta attenzione, cura e rispetto.

Sono stati spiegati in dettaglio i suoi compiti, con

molta chiarezza.

(…).

Abbiamo notato che ha molte difficoltà nel comprendere

le proprie mansioni, pur se spiegate ripetutamente.

Fa errori banali come rifornire gli scaffali in modo

completamente errato nonostante ci sia l’etichetta di referenza che lo

identifica con la descrizione, codice a barre, prezzo.

Non conclude i lavori, li lascia incompleti lasciando

tutto il materiale in giro.

Dà l’impressione di non recepire quello che gli si

dice, anche se, personalmente, ritengo che non ascolta perché assorta in altri

pensieri e pronta a criticare le disposizioni date prima ancora di

comprenderle.

Le abbiamo dato compiti ben precisi come quello di

pulire lo scaffale delle candele, aggiungendo dalla riserva in magazzino quanto

mancava; oltre a non avere ben spolverato, ha rimesso a casaccio gli articoli

rompendone la disposizione per profumo e dimensione (large medium e small).

Appena iniziato ad aiutare nella pulizia di un

terrario, ha subito rotto una porta in vetro.

È stata richiamata dai sui colleghi a lavare le

stoviglie da lei usate ed il tavolo dove mangia, come cortese consuetudine di

educazione e convivenza.

Richiamata più volte (sottolineo che ha iniziato a

lavorare solo dal 28 agosto) perché si dilungava oltre la pausa del pranzo

magari a chiacchierare con il suo ragazzo all’esterno del negozio.

Ha continuamente chiesto di cambiare il giorno o le

mezze giornate di riposo.

In conclusione, ritengo che abbia bisogno di essere

seguita in modo particolare nel comportamento ed apprendimento non da un

semplice datore di lavoro come posso essere io, ma da specialisti che la

rimettano in careggiata; RI 1 denota un atteggiamento molto distratto e non

convenzionale, con macchinosi discorsi e raggiri di parole per sfuggire alla

realtà e confondere le acque.

Ha bisogno di sostegno più qualificato di noi a

rientrare nella realtà quotidiana. (…)” (doc. 93 incarto AI)

Il contratto è stato rescisso

dal 3 ottobre 2017 (doc. 106 incarto AI).

Il 28 settembre 2017 l’UAI ha

assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva

sottoporsi al provvedimento ordinato, e meglio la sottoscrizione di un nuovo

contratto di apprendistato entro 30 giorni, per non perdere il diritto alla

garanzia per la prima formazione (doc. 98 incarto AI).

Il 16 novembre 2017 il medico

SMR, dr. med. __________, ha riesaminato l’incarto ed ha affermato di non aver

riscontrato alcun elemento medico atto a confermare che i comportamenti messi

in atto dall’assicurata durante la formazione siano anche verosimilmente da

attribuire al problema di salute ed ha rilevato che “l’assicurata è in grado

di portare a termine una formazione biennale semplice rispettivamente inserirsi

adeguatamente negli ambienti di lavoro presso i quali è stata introdotta dal

consulente AI” (doc. 107 incarto AI).

Il 26 gennaio 2018 la dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato di avere in cura

l’insorgente dall’ottobre 2017 e che “ad oggi appare chiara la presenza di

un disagio psichico tale da renderla inabile al lavoro nella misura del 100%”,

aggiungendo che “gli insuccessi lavorativi precedenti, infatti devono a mio

avviso essere ascritti ad una seria problematica”.

In seguito alla certificazione

della dr.ssa med. __________ la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia

psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ del __________ che ha

visitato l’interessata in data 3 aprile 2018 e 17 aprile 2018 ed il 24 maggio

2018 ha redatto il referto (doc. 124 incarto AI).

La perita, dopo aver descritto

lo svolgimento del mandato peritale, il motivo e la circostanza della perizia,

l’estratto degli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica,

l’anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica e psicopatologica

pregressa e disturbi attuali, la descrizione della giornata, i sintomi

soggettivi, il reperto e le informazioni da terzi, ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro di ritardo mentale lieve (ICD-10: Q01).

Dalla perizia emerge:

"

(…) In data 15.2.2018 la signora (…) ha eseguito una valutazione

testistica presso lo studio __________ di __________. (…).

(…) ha totalizzato un punteggio Q.I. totale pari a 71

che corrisponde ad un punteggio al di sotto della media standard di riferimento

(Q.I. 85-115).

Per quanto riguarda i diversi indici analizzati, la

ragazza ha ottenuto un indice di comprensione verbale pari a 71; un indice di

ragionamento visuo-percettivo di 81; un indice di memoria di lavoro pari a 77;

un indice di velocità di lavorazione di 81.

Conclusioni: la somministrazione del test WAIS-IV ha

dato come esito globale un punteggio di Q.I. totale pari a 71, che corrisponde

ad un conteggio al di sotto della media di riferimento. Emerge un profilo

piuttosto omogeneo con punti di debolezza soprattutto nei subtest di

comprensione verbale e di memoria di lavoro.

(…).

In data 18 aprile 2018 la perita ha discusso il caso

con la curante Dr.ssa __________.

Quest’ultima ritiene che l’assicurata necessiterebbe

di un aiuto per completare il periodo di formazione. Infatti, nonostante si

presenti bene e alla prima impressione possa sembrare differenziata, alla prova

dei fatti l’assicurata rivela tutte le sue difficoltà.

La collega propone che sarebbe utile un periodo di

osservazione presso un laboratorio protetto, al fine di fare un bilancio tra

limitazioni e competenze reali. Al termine di questo periodo, si potrà capire

quale ulteriore percorso necessita RI 1 al fine di ottenere l’attestato di

apprendista.

Non ritiene al momento utile impostare una terapia

farmacologica in quanto ritiene che la sintomatologia che si manifesta sia

ascrivibile alla debilità mentale e quindi non vede necessario un trattamento

psichiatrico.

È contraria alla richiesta di rendita in questo

momento in quanto ritiene sia più utile indirizzare la giovane verso il

percorso di formazione e quindi di emancipazione anche a livello professionale.

La perita concorda con quanto discusso con la Dr.ssa __________.

(…).

L’assicurata presenta una personalità caratterizzata

dal funzionamento cognitivo limitato; si tratta di un soggetto fragile,

alquanto influenzabile dalle persone a lei vicino (fidanzato, familiari e altre

persone del suo entourage). Necessita figure di sostegno costanti nel tempo, al

fine di poter funzionare in modo adeguato al di fuori di una struttura

abitativa protetta.

La famiglia non rappresenta un valido supporto, anzi,

si è rivelata nell’anamnesi remota e più recente un disturbante ed interferente

col progetto di cura. Risultano necessarie la figura dello psichiatra, quella

della curatrice e un ambiente lavorativo protetto.

Nel corso dei mesi, si potrà valutare se è fattibile

il passaggio da un ambiente lavorativo semi-protetto. Si ritiene fondamentale

il raggiungimento dell’attestato di capacità per la vendita come punto di

partenza per l’emancipazione della giovane ed un percorso professionale

autonomo, indipendente dall’istituzione.

(…).

Si ritiene che il fallimento del progetto precedente

di apprendistato non sia imputabile alla mancanza di collaborazione

dell’assicurata. Essendovi un ritardo mentale ed una forte influenzabilità da

fattori esterni, questi ultimi hanno giocato un ruolo fondamentale nel

rendimento della giovane e quindi nell’aderenza al percorso formativo. Si

ritiene altresì vi sia ancora del potenziale di integrazione. Data la giovane

età dell’assicurata e la sua volontà di non seguire il destino dei propri

genitori, vivendo a carico dell’istituzione, si può ancora tentare di investire

sulla signora (…) finché ottenga l’attestato per la vendita al dettaglio.

Questo potrebbe rafforzare la sua autostima e darle la possibilità di

emancipazione dall’istituzione.

(…).

La perita ritiene che vi sia una corrispondenza tra la

valutazione psicologica effettuata recentemente così come pure quella

effettuata dal signor __________.

Si ritiene inoltre che vi sia una corrispondenza tra

limitazioni descritte nella valutazione neuropsicologica con quanto emerge dal

quadro clinico. Si ritiene che i sintomi riferiti dall’assicurata siano

plausibili. Sussiste coerenza tra quanto descritto nei test e quanto osservato

nei colloqui. Vi è inoltre coerenza anche tra il funzionamento descritto dai

datori di lavoro e quanto viene riportato in termini di deficit dai test

psicometrici.

La perita non vede segni di simulazione o di

amplificazione dei sintomi.

(…).

Dagli atti medici, dall’anamnesi dell’assicurata e

dalla valutazione clinica appare chiaro che l’assicurata necessiti di una rete

di supporto per poter funzionare in modo adeguato. (…) Risulta chiaro dalla

storia remota e soprattutto recente dell’assicurata che la convivenza con la

propria madre non ha rispettato assolutamente le aspettative dell’assicurata.

Quel periodo ha coinciso anche con lo sconvolgimento degli apprendistati. Lo

stress accumulato sul posto di lavoro e per lo studio, unitamente allo stress

relazionale secondario alla conflittualità con la genitrice, hanno fatto sì che

l’assicurata somatizzasse il proprio malessere e che vi fossero numerose

assenza dal posto di lavoro. Il raggiungimento di una soluzione abitativa in

autonomia rappresenta un grande passo nel quale l’assicurata dovrà essere

supportata dalla propria rete di sostegno.

L’altro fondamentale tassello sarà una propria

attività lavorativa, che le consentirà di raggiungere anche l’indipendenza

economica dalle istituzioni. L’assicurata tende a sopravvalutarsi, ovvero ha

difficoltà a valutare quello che è il suo effettivo funzionamento. Ne è la

riprova il confronto effettuato dalla perita con quanto descritto dal datore di

lavoro. L’assicurata non si riconosce nello scritto del responsabile del

negozio di animali. Contestava le critiche che egli le ha mosso nel documento,

rispondendo puntualmente ad una ad una. La perita è dell’opinione che se vi

fosse stata una maggiore attenzione ai bisogni di apprendimento

dell’assicurata, accompagnandola di passo in passo in modo individuale, il

percorso avrebbe probabilmente avuto un esito differente. Non possiamo

dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento

dell’assicurata. Ella ha un rapporto difficile con le proprie figure

genitoriali e con la sorella. È altresì molto influenzabile dal giudizio altrui

e manca delle abilità necessarie per potersi anche distanziare dai pareri e

dall’influenza che queste figure hanno su di lei. Si ritiene che attraverso il

lavoro della psichiatra di riferimento e degli educatori del foyer __________,

l’assicurata possa avere dei validi punti di riferimento e che l’aiuteranno nel

suo cammino di emancipazione. L’assicurata di per sé appare collaborante alle

proposte terapeutiche e anche al percorso formativo effettuato tramite l’UAI.

La sua incostanza, le sue assenze il suo funzionamento deficitario sono da

ascrivere a ritardo mentale di base e non sono da leggere, secondo la perita,

come una mancanza di collaborazione.

(…).

Si ritiene che l’assicurata possa sostenere

un’attività di commessa in un negozio dedicato alla vendita al dettaglio nella

misura del 50%, a partire dalla data dell’attuale perizia. Ritengo l’assicurata

inabile al lavoro da ottobre 2017, inizio della presa a carico con la dr.ssa __________,

fino all’attualità.

(…).

Non si ritiene al momento necessario instaurare una

terapia farmacologica, i deficit osservati sono imputabili a ritardo mentale e

pertanto non vi è una psicofarmacoterapia di supporto specifica. Qualora

dovessero comparire disturbi d’ansia invalidanti piuttosto che un’alterazione del

ritmo sonno-veglia marcata sarà da valutare l’introduzione di medicamenti

specifici. È assolutamente necessario che l’assicurata prosegua la presa carico

con la propria psichiatra di riferimento.

(…).

Si ritiene necessario riprendere il percorso formativo

riconosciuto dall’UAI al fine di consentire all’assicurata il raggiungimento

dell’attestato come assistente di commercio al dettaglio. Qualora non si

riuscisse, nemmeno con le modifiche discusse in precedenza, si dovrà valutare

l’entrata in merito rispetto al diritto di una rendita. Data la giovane età

dell’assicurata, la presenza di una rete di supporto, la sua motivazione a

proseguire il cammino di apprendistato, risulta indicato convogliare gli sforzi

al fine di evitare una situazione sociale di emarginazione e di impossibilità

all’inserimento sul mercato del lavoro.

(…).

Il disturbo psichico dell’assicurata di per sé non

inficia la possibilità di fare i mestieri, pulire l’appartamento, fare la spesa

o il bucato. La difficoltà dell’assicurata sta nel pianificare gli impegni,

assegnando ad essi la giusta importanza. Qualora si tratti di nuove incombenze

che non ha mai trattato si troverebbe in difficoltà e diventerebbe necessario

l’ausilio o della curatrice o dell’educatore di riferimento. (…) verosimilmente

l’apprendimento della nuova competenza sociale richiede più tempo rispetto ad

un soggetto normodotato. Tramite la supervisione nella gestione delle faccende

domestiche, l’ausilio di istruzioni scritte semplici e schematiche, si ritiene

che l’assicurata sia in grado di autogestirsi nel proprio appartamento.” (doc.

124 incarto AI)

Il 9 novembre 2018 il medico SMR ha chiesto al consulente in

integrazione di prendere posizione sul punto 7.4 della perizia relativa alla

descrizione di risorse e deficit secondo schema mini ICF-APP sulla base

dell’osservazione diretta effettuata durante il periodo in cui l’assicurata è

stata seguita dal Servizio integrazione professionale (doc. 125 incarto AI).

Il 29 novembre 2018 il

consulente ha affermato:

"

(…) Durante tutto il percorso dell’Ata, si sono riscontrate difficoltà

nel rispetto delle regole. Ciò malgrado, né il sottoscritto e nemmeno i datori

di lavoro o i vari collaboratori della rete, hanno mai avuto alcuna

dimostrazione del fatto che RI 1 non sia in grado di comprendere a livello

intellettivo le regole.

Sicuramente la situazione sociale/affettiva/familiare

le occupa molte energie, e le fa perdere il focus sugli aspetti

lavorativi/regole sociali, però francamente in assenza di diagnosi oltre al ben

noto ritardo mentale, peraltro meno invalidante negli ultimi test rispetto a

quanto rilevato in passato, non si ritiene che la correlazione delle

“disfunzioni” sui posti di lavoro e nel seguire un percorso strutturato sia da

ascrivere ad una mancata comprensione delle regole.

Da come si è osservata l’Ata durante tutti i percorsi,

vi è verosimilmente un tentativo di sottovalutare l’importanza delle regole sul

posto di lavoro, sminuendo di fatto l’interpretazione della gravità dei fatti,

da ascrivere a mio avviso ad un’immaturità adolescenziale, con un passato dove

non si è potuto educativamente apprendere l’importanza di tali regole, con

esempi familiari dove l’attività lavorativa non è evidentemente una priorità e

i consigli ricevuti in merito non aiutano nella continuità nell’affrontare le piccole

difficoltà della vita professionale.

La presa a carico durante le misure proposte è stata

su vari fronti (anche educativi) e fatta in rete, malgrado questo non è stato

possibile farle mantenere nel medio lungo termine le regole di base di un

contratto lavorativo (es. avvisare in caso di assenza, essere reperibile

telefonicamente, presentarsi in orario e rispetto del tempo delle pause,

rinunciare all’uso del telefonino durante le ore di lavoro, impegno nelle

attività proposte, minime regole di convivenza del pulire il tavolo dove si è

mangiato, visite del compagno sul posto di lavoro, …)

D’altro canto, RI 1, quando si è interessata a

qualcosa, dimostra grandi capacità di gestione nella vita quotidiana

(spostamenti anche oltre confine con i mezzi pubblici, gestione di social

network e mezzi tecnologici, relazioni sociali nella norma, non presenta

difficoltà di attenzione o concentrazione o memoria). È inoltre molto brava nel

trovare scusanti qualora non rispetti le regole, dimostrando di aver comunque

capito che la regola andava rispettata.

In conclusione, l’Ata presenta si delle difficoltà, ma

da quanto osservato e visto dalla perizia, non sono riconducibili a mio avviso

all’unica diagnosi posta di ritardo mentale lieve.

Considerandi

Andrà sicuramente sostenuta ed aiutata anche in

futuro, dal punto di vista più che altro educativo / gestione risorse

finanziarie, ma questo potrà e dovrà essere fatto a prescindere dall’aiuto AI,

che allo stato attuale non ha più ragione di essere coinvolta.

Si sottolinea peraltro che la valutazione è passata da

un QI del 65 all’attuale 71, che tra l’altro è stato classificato come Q01

(livello intellettivo limite) e non come F70 (ritardo mentale lieve), dunque di

per sé non invalidante ai sensi AI.

Si ritiene dunque che come AI siamo andati ben oltre a

quanto avremmo potuto/dovuto nell’applicazione di provvedimenti professionali.

D’altro canto, non sussiste più alcuna diagnosi che possa giustificare

l’entrata in materia rispetto ad un diritto a rendita.” (doc. 126 incarto AI)

Il 3 dicembre 2018 il medico

SMR ha posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato

intellettivo limite (QI: 71) ICD 10: Q01 e leucemia (2010) in remissione

completa ed ha attestato una completa abilità lavorativa dal giugno 2015 (doc.

127.

incarto AI).

Nelle more processuali il

medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulle censure della

ricorrente, affermando:

"

(…) Non ho assolutamente delegato le conclusioni mediche al consulente

in integrazione, bensì il rapporto SMR finale del 3.12.2018 si basa su un esame

completo del dossier, che tiene conto sia della perizia __________ sia della

valutazione delle misure professionali messe in atto rispettivamente degli

altri documenti medici e non medici all’incarto.

Preciso inoltre che la perita Dr. __________ ha

osservato l’assicurata durante 255 minuti (non 315 come erroneamente scritto) a

distanza di due settimane mentre i provvedimenti effettuati hanno permesso una

valutazione funzionale molto più prolungata.

La valutazione peritale è incentrata su fattori

biosociali, si veda ad esempio l’affermazione “non possiamo dimenticare anche

l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento dell’assicurata” (pag.

27). Non è invece indicata una diagnosi con influsso invalidante sulla capacità

lavorativa; infatti, il QI 71 cui si riferisce la perita (atto 23.08.2018

citato in perizia) è indica di un funzionamento intellettivo limite, non di

debilità mentale lieve (criteri diagnostici ICD 10 F 70 per ritardo mentale

lieve: QI compreso tra 50 e 69). Dunque, non è giustificata la diagnosi di

ritardo mentale lieve con influsso sulla capacità lavorativa rispettivamente

alcuna inabilità lavorativa in base ai risultati della perizia stessa.

L’accurata integrazione di tutte le informazioni

all’incarto ha permesso di giungere alla conclusione descritta nel rapporto

finale del 3.12.2018, che confermo integralmente.” (doc. XII)

La ricorrente ha prodotto un

rapporto medico del 30 settembre 2019 della curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:

"

(…) Per quanto il grado di fragilità cognitiva sia solo di 65

l’atteggiamento evitante/compensatorio imparato negli anni dalla paziente ha

portato da un lato a camuffare le proprie difficoltà, dall’altro a non poter

intervenire sulle stesse, Queste quindi nel tempo sono andate via via

incrementandosi portando alla formazione di importanti lacune funzionali in

ogni ambito.

L’esperienza del __________, d’altro canto, così come

la sua storia di vita, ha permesso ad RI 1 di mettere in atto delle strategie

di sopravvivenza quali ad esempio l’essere accomodante o l’essere talmente attenta

all’altro da fornire le risposte adeguate ai vari interlocutori o ancora avere

un eloquio che a tratti risulta quasi logorroico. Va detto che il __________ è

stato per la paziente l’ancora di salvezza da un ambiente familiare altamente

destabilizzante. Infatti, RI 1 è in grado di comprendere le regole sociali e

relazionali, ciò non toglie che poi non sia stata pienamente in grado di

introiettarle, visto il deficit intellettivo, e le strategie di coping imparate

nell’arte della sopravvivenza.

Concordo sul fatto che, come più volte sostiene la

perita dr.ssa med. __________, RI 1 sia facilmente influenzabile, questo però è

la diretta conseguenza del ritardo mentale, poiché a causa di tale ritardo, RI

1.

non è stata in grado di apprendere le strategie corrette per far fronte alle

influenze esterne. RI 1 infatti non appare per lo più in grado di valutare le

conseguenze a medio-lungo termine delle proprie azioni.

Sono dell’opinione che sia inverosimile ipotizzare

come obiettivo primo il conseguimento per RI 1 di un diploma sul normale

mercato del lavoro. Ritengo, così come ho sempre sostenuto in realtà, che il

primo passo sia quello di valutare le competenze funzionali lavorative presenti

e fino a dove queste possano essere incrementate. Ma, come già espresso in

precedenza, ciò deve essere fatto in ambiente protetto e non all’interno di un

normale posto di lavoro. Le competenze specifiche degli operatori sono

fondamentali per valutare concretamente e quindi al di là del “numero” QI, il

progetto lavorativo/professionale della signora (…).

Ad oggi poi la paziente non appare assolutamente in

grado di confrontarsi con il mercato libero del lavoro, poiché, come i fatti

hanno dimostrato, fallirebbe nuovamente.

A riprova delle mie osservazioni posso portare come

esempio pratico l’esperienza che la ragazza sta facendo presso i laboratori

protetti del __________.

Infatti, la paziente ha intrapreso da aprile 2019 un

percorso di occupazione del tempo e valutazione delle competenze all’interno di

tali laboratori. Qui in prima istanza è stata inserita presso l’__________,

redazione del giornale dell’__________, dopo un mese ha effettuato delle

giornate prova, tenendo sempre come riferimento tale atelier, negli altri

laboratori. Da circa due mesi e mezzo alterna una giornata sempre presso l’__________

e 4 mezze giornate in __________, laboratorio che si occupa di progettazione e

realizzazione tipografica. I riscontri sono positivi, sia da parte della

paziente che del personale, d’altro canto però anche in questo ambiente ha messo

in atto delle note strategie osservate fin dal tempo della scuola dell’obbligo.

Gli operatori sono stati in grado di confrontarla con

tali dinamiche. E, ad oggi, per quanto le assenze continuano ad essere

eccessive, RI 1 sembra aver compreso come il suo corpo somatizzi ogni forma di

stress, di difficoltà relazionali e di performance che incontra. Nonostante il

percorso sembrava procedere nella direzione giusta e RI 1 sembrava iniziare ad

accettare le proprie difficoltà, la stessa ha deciso di bloccare ogni progetto

convinta di potersi confrontare con il mercato libero. Ha così deciso di

fermarsi 1 mese per valutare il da farsi.

Va da sé quindi che allo stato attuale dei fatti, dal

mio punto di vista, non ha più un senso riabilitativo l’intervento di misure

che vadano ad alleggerire un carico di lavoro nel mercato libero, poiché RI 1

non è assolutamente in grado di confrontarsi con un ambiente del genere. In

prima istanza è assolutamente necessario proseguire in ambiente protetto, leggi

laboratorio protetto, all’interno di un progetto ben strutturato, dove questi

si possa confrontare direttamente con i propri limiti, grazie all’intervento

diretto, quotidiano e continuo con specialisti della salute mentale. Questi

potranno essere in grado di leggere i suoi atteggiamenti, che fino ad oggi sono

stati visti come negligenti, come gravi deficienze. Da tale osservazione

deriverà poi il confronto e il lavoro psicoeducativo per valutare quanto RI 1

potrà riuscire a strutturare nuove strategie di sopravvivenza più funzionali

nella società adulta.

Infatti, spesso in RI 1 si assiste all’ambivalenza

adolescenziale che la porta a rincorrere l’autonomia, e, nello stesso tempo, a

rifuggirla.

Non entro neppure nel merito delle osservazioni del

consulente AI, visto che tra le varie prese di posizione, che per altro non

competono ad altre figure se non a medici e specialisti in fatto di salute

mentale, parla di un passato “…dove non si è potuto educativamente apprendere

l’importanza di tali regole (riferito presumo alle summenzionate regole sul

posto di lavoro), con esempi familiari dove l’attività lavorativa non è

evidentemente una priorità e i consigli ricevuti in merito non aiutano nella

continuità dell’affrontare le piccole difficoltà della vita professionale”.

Faccio notare che gli esempi educativi con cui si è relazionata la ragazza

dalla prima età scolare sono quelli del __________ dentro cui è vissuta fino

alla maggiore età.” (doc. A13)

Alla presa di posizione della dr.ssa med. __________ è stato allegato

un referto del Centro __________ di __________ del 25 settembre 2019, dove

viene descritta l’attività della ricorrente e le “evidenti difficoltà nel

mantenere concentrazione e attenzione per un tempo adeguato che hanno reso

necessario e costante l’intervento e l’accompagnamento dell’operatore” (doc.

14).

Il 9 ottobre 2019 il medico

SMR, dr. med. __________, ha affermato che “in entrambi i documenti sono

affrontati i noti aspetti biosociali e non è fatto alcun riferimento ad una

diagnosi medica chiara o definibile in base ad una classificazione

internazionale riconosciuta (ICD 10, DSM 5) rispettivamente ad uno stato di

salute diverso da quanto stabilito in sede SMR. In assenza di fatti nuovi o

modificazioni oggettive di fatti medici conosciuti, ribadisco la precedente

presa di posizione SMR” (doc. XVIII).

2.5

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

In

concreto l’UAI, sulla base del rapporto del medico SMR, dr. med. __________,

del 22 luglio 2015, il quale all’epoca aveva posto la diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65),

aveva ritenuto “plausibile” una “formazione biennale in un’attività

in cui non vi sia necessità di mantenere attenzione costante per tempi

prolungati, assenza di stimoli distraenti, necessarie, soprattutto all’inizio,

frequenti pause; non comprende consegne lunghe e astratte, opportuno utilizzare

schemi semplici disegnati che istruzioni scritte; utile promemoria o meglio

messaggi e timer sul telefono cellulare” (doc. 20).

L’apprendistato

ha avuto inizio nell’agosto 2016 ma è stato interrotto, dopo il cambio del

posto di lavoro, “a seguito delle varie

assenze, di alcuni

atteggiamenti definiti poco professionali e di modalità relazionali inadeguate

con i colleghi” (doc. 106 incarto AI).

Dopo

aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del __________ ed

allestita dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, capo clinica del __________, ed aver confrontato i risultati del

referto con l’osservazione diretta effettuata durante il periodo in cui

l’assicurata è stata seguita dal Servizio di integrazione professionale, il dr.

med. __________ ha ritenuto l’interessata abile al lavoro dal giugno 2015 senza

alcuna limitazione (doc. 127 incarto AI).

Lo specialista non ha più

posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ed ha in sostanza

ritenuto che la mancata collaborazione non deriva da alcuna patologia

invalidante.

Il medico SMR si è distanziato

dalla perizia ed ha fatto proprie le valutazioni del consulente in integrazione

del 29 novembre 2018 (doc. 126 incarto AI), riprendendole nel rapporto finale

sia nello spazio riservato alle “ulteriori limitazioni funzionali necessarie

per l’integrazione professionale”, con l’aggiunta che “si tratta di

aspetti sociali e non medici, non riconducibili ad una diagnosi psichiatrica

rispettivamente di deficit intellettivo che infatti non è presente alla luce di

un QI ai limiti inferiori della norma ma non indice di debilità intellettiva

con influsso sulla capacità lavorativa in genere”, sia nelle “osservazioni

conclusive” (doc. 127 incarto AI e doc. XII).

Il medico SMR sostiene che non

vi è una diagnosi con influsso invalidante sulla capacità lavorativa poiché il

QI 71 a cui si riferisce la perita è indice di un funzionamento intellettivo

limite, ma non di debilità mentale lieve. Infatti i criteri diagnostici ICD 10

F 70 per ritardo mentale lieve prevedono un QI compreso tra 50 e 69. Non

sarebbe di conseguenza giustificata la diagnosi di ritardo mentale lieve con

influsso sulla capacità lavorativa, rispettivamente alcuna inabilità lavorativa

in base ai risultati della perizia stessa (doc. XII).

Questo Tribunale non condivide

la conclusione del medico SMR.

Nel dizionario di medicina

della Treccani (cfr. www. treccani.it/enciclopedia/ritardo-mentale%28Dizionario-di-Medicina%29)

figura, a proposito del ritardo mentale, che sono distinti quattro gradi di

gravità, sulla base del funzionamento intellettivo, quantificato in termini di

quoziente intellettivo (QI). Il ritardo mentale lieve, “presente nel 75% dei

casi, è caratterizzato da un QI compreso tra 50÷55 e 70;

il r. m. medio (o moderato), rappresenta il 10% dei casi, con QI tra 35÷40 e 50÷55; il r.

m. grave è riscontrato nel 3÷4% dei casi ed è

caratterizzato da un QI compreso tra 20÷25 e 35÷40; il r.

m. profondo (o gravissimo) interessa l’1÷2% dei casi, con QI inferiore

a 20÷25.”

Il

manuale msd (cfr.

msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-dell-apprendimento-e-dello-sviluppo/disabilit%C3%A0-intellettiva)

rileva che la “disabilità

intellettiva è considerata un disturbo dello sviluppo neurologico. I disturbi dello

sviluppo neurologico sono neurologicamente condizioni che appaiono nella prima

infanzia, di solito prima dell'ingresso della scuola e compromettono lo

sviluppo di funzionamento personale, sociale, scolastico e/o lavorativo basano.

Essi comprendono generalmente difficoltà con l'acquisizione, il mantenimento, o

l'applicazione di competenze o di insiemi di informazioni specifiche. I

disturbi del neurosviluppo possono comportare alterazioni dell'attenzione,

della memoria, della percezione, del linguaggio oppure delle relazioni sociali.

Altri disturbi frequenti dello sviluppo neurologico comprendono sindrome da

deficit di attenzione e iperattività, disturbi dello spettro autistico, e

disturbi dell’apprendimento (p. es., dislessia).

La

disabilità intellettiva deve comportare l'insorgenza nella prima infanzia di

deficit in entrambi i seguenti:

Funzionamento

intellettuale (p. es., nel ragionamento, pianificazione e problem solving, il

pensiero astratto, l'apprendimento a scuola o per esperienza)

Funzionamento

adattivo (ossia, la capacità di soddisfare gli standard per età e

socioculturali appropriati per il funzionamento indipendente nelle attività

della vita quotidiana)

Non

è possibile definire il grado di disabilità sulla base del solo QI (p. es.,

lieve, da 52 a 70 o 75; moderata, da 36 a 51, grave, da 20 a 35, e

profonda, < 20). La classificazione deve anche tener conto del

livello di supporti necessari, con range che va da intermittenti a supporti

totali di alto livello, per lo svolgimento di tutte le attività. Un tale

approccio si focalizza sui punti di forza e di debolezza di una persona,

correlati alle richieste dell'ambiente, alle aspettative e agli atteggiamenti

della famiglia e della comunità.”

Infine, nel sito degli

istituti clinici __________, si legge che la “disabilità intellettiva, o ritardo mentale, è un disturbo dello sviluppo

neurologico caratterizzato da capacità cognitiva sotto la media, con

conseguenze sulle capacità necessarie per la vita quotidiana. Le persone con

disabilità intellettive possono apprendere nuove abilità, ma lo fanno più

lentamente. I gradi del ritardo mentale sono vari, da quello lieve alle forme

più estreme e gravi. La disabilità intellettiva si manifesta in due aree,

essenzialmente: funzionamento intellettivo (apprendimento, capacità di

risolvere problemi, giudizio); funzionamento adattivo (attività nella vita

quotidiana, come comunicazione e vita indipendente). Il ritardo mentale è

identificato da problemi nel funzionamento sia intellettuale sia adattivo. Per

la diagnosi, si valuta il funzionamento intellettuale, con una serie di test

standardizzati. Un QI di 70 o inferiore indica un funzionamento intellettivo

che è in modo significativo al di sotto della media. Ma i punteggi ai test per

il QI, da soli, non sono sufficienti per la diagnosi per la quale occorre

integrare la valutazione delle funzioni adattive del soggetto. Per questo ci si

riferisce a tre aree funzionali: concettuale (lingua, lettura, scrittura, matematica,

memoria, ragionamento), sociale (capacità di empatia, giudizio sociale,

capacità comunicative, capacità di seguire regole ma anche di fare e mantenere

amicizie), pratico (indipendenza nell'assistenza personale, responsabilità

lavorative, organizzazione di compiti scolastici e lavorativi). Le funzionalità

adattive vengono valutate con misure standard e attraverso colloqui con

familiari o insegnanti. I sintomi della disabilità intellettiva cominciano a

manifestarsi durante l'infanzia o l'adolescenza. Il trattamento varia a seconda

dell'entità del ritardo, dalla terapia farmacologica e medica per contenere

eventuali comportamenti problematici associati, fino alla riabilitazione

cognitiva, per rinforzare abilità che non si sono sviluppate o consolidate.” (__________).

Secondo il TCA, non è pertanto

possibile escludere la diagnosi posta dalla perita, di ICD 10 F 70 ritardo

mentale lieve, per la sola circostanza che il secondo test QI effettuato a 5

anni di distanza dal primo, ha concluso per un quoziente intellettivo pari a

71, ossia poco di più rispetto al limite tecnico per ritenere una disabilità

lieve. Da una parte infatti alcuni manuali ritengono la presenza di un ritardo

mentale lieve fino ad un QI di 75 (cfr. il manuale msd), d’altra parte sono comunque

tutti concordi che i punteggi del test QI, da soli, non sono sufficienti per la

diagnosi, essendo necessario integrare la valutazione delle funzioni adattive

del soggetto.

Tant’è che il manuale

diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con la sigla DSM,

nella sua quinta edizione (American Psychiatric Association, DSM-5. Manuale

diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, Milano,

Raffaello Cortina Editore, 2014), non fa più riferimento al punteggio del QI

per stabilire livelli di gravità del disturbo, ma questi sono definiti in base

al funzionamento adattivo in tre diversi ambiti: concettuale, sociale e pratico

(cfr. a questo proposito:

it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0-intellettiva).

Nel

caso di specie la diagnosi di ritardo mentale lieve è stata posta dapprima dal

neuropsicologo __________ il 15 ottobre 2014, il quale nell’ambito di una

valutazione neuropsicologica effettuata su tre giorni diversi (29 settembre

2014, 30 settembre 2014 e 7 ottobre 2014), al termine di un approfondito ed

accurato esame dell’interessata, ha accertato un livello intellettivo globale

inferiore alla media (QI: 65), difficoltà neuropsicologiche moderatamente

diffuse che coinvolgono soprattutto la memoria di lavoro e l’apprendimento,

l’attenzione sostenuta e le funzioni esecutive (capacità di pensiero astratto,

pianificazione e controllo cognitivo), difficoltà di comprensione del testo

piuttosto importanti, mentre le abilità di lettura e calcolo sono discretamente

conservate (doc. 1 incarto AI). Lo specialista ha evidenziato come l’assicurata

ha difficoltà di attenzione sostenuta (difficoltà a mantenere un livello

di concentrazione costante per periodi prolungati poiché si stanca piuttosto

rapidamente), difficoltà di memoria di lavoro e di memoria episodica (è

difficile trattenere in memoria un discreto numero di informazioni e, talvolta,

può non comprendere appieno consegne lunghe o astratte; inoltre tende a

dimenticare abbastanza rapidamente le informazioni nuove con le quali viene

confrontata), difficoltà di comprensione del testo (da ascrivere al deficit

della memoria di lavoro e alle difficoltà di astrazione).

Successivamente la diagnosi è

stata confermata il 23 marzo 2018 dalla curante, dr.ssa med. __________ (cfr.

perizia pag. 15: rapporto di valutazione della signora __________ firmato dalla

Dr.ssa __________ e __________, psicologa), che ha evidenziato quali punti di

debolezza la comprensione verbale e la memoria di lavoro (pag. 16 della

perizia).

Infine, anche la perita,

dr.ssa med. __________, sulla base delle due visite effettuate il 3 aprile 2018

ed il 17 aprile 2018, ha confermato la presenza di un ritardo mentale lieve

(ICD-10: Q01).

La specialista ha potuto

accertare che “l’assicurata presenta una personalità caratterizzata dal

funzionamento cognitivo limitato” (pag. 24).

Alla luce di quanto sopra, in

presenza di due specialisti psichiatri (la curante dr.ssa med. __________ e la

perita amministrativa dr.ssa med. __________) e di un neuropsicologo (__________),

quest’ultimo con l’avallo del primario di Pediatria presso l’Ospedale __________

di __________, dr. med. __________, che, al termine di esami approfonditi,

hanno diagnosticato un ritardo mentale lieve, rispettivamente un livello

intellettivo globale inferiore alla media, questo Tribunale non può confermare

le valutazioni contrarie del medico SMR, dr. med. __________ il quale, oltre al

QI leggermente sopra il livello previsto per ritenere il ritardo mentale lieve nell’ultimo

esame, per escludere qualsiasi patologia psichiatrica si fonda in gran parte

sulle considerazioni del consulente in integrazione del 29 novembre 2018, che

tuttavia, pur avendo avuto un’osservazione diretta per lungo tempo, non è un

medico specialista (cfr. doc. 126 incarto AI; doc. 127 incarto AI, pag. 3 e 4).

Come rileva la ricorrente il compito del medico consiste nel porre un giudizio

sullo stato di salute dell’assicurato, nell’indicare in quale misura e in quali

attività lo stesso è incapace al lavoro e nel fornire un importante elemento di

giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall’assicurato. Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo

delle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3;

DTF 125 V 256, consid. 4). In altre parole, compito del consulente

professionale è quello di stabilire se la capacità lavorativa medico-teorica

stabilita dal medico è sfruttabile sul normale mercato del lavoro e non di

valutare i referti peritali.

È vero, come rileva l’UAI in

sede di risposta, che l’interessata è riuscita a terminare la scuola media,

seppur con delle difficoltà, e ad ottenere la licenza.

Tuttavia, non va dimenticato

che in quel caso si trattava di concentrarsi su un unico obiettivo che

consisteva nel portare a termine con successo la quarta media, mentre con

l’inizio dell’apprendistato ella ha dovuto far fronte a due compiti diversi, in

ambito lavorativo e scolastico. La perita, su questo punto, ha rilevato come

l’interessata “non è in grado di programmare e organizzare i propri impegni,

per es. l’alternanza tra scuola e posto di lavoro. Come dichiarato

dall’assicurata stessa, non è capace di suddividere il tempo da dedicare allo

studio con quello da dedicare alla professione e alla casa. Necessita di una

supervisione per poter ottemperare a questa funzione, che sia da parte di un

educatore o di un coach scolastico o di un’altra figura di riferimento che le

permetta di assegnare la corretta priorità ad ogni impegno e pianificare le

attività in modo adeguato” (pag. 25-26 perizia).

Questo Tribunale non

misconosce neppure che la ricorrente, durante il periodo di accertamento a __________,

come si evince dal rapporto di osservazione del 19 febbraio 2016 (doc. 32

incarto AI), dal rapporto di sostegno psicologico del 22 luglio 2016 (doc. 43

incarto AI) e dal rapporto di accertamento del 22 luglio 2016 (doc. 43 incarto

AI), abbia avuto un’attitudine positiva e che, nonostante la fragilità

rilevata, ha messo in atto strategie concrete ed adattive che l’hanno portata

ad avere risorse per affrontare le richieste provenienti dall’ambiente esterno.

Inoltre, pure durante lo stage di un mese presso il primo datore di lavoro i

giudizi sono stati positivi.

Tuttavia, non va dimenticato

che dal resoconto degli stage esterni emerge come l’interessata avesse comunque

delle difficoltà. A pag. 2 del rapporto di accertamento in relazione con i 10

giorni lavorativi presso il negozio __________ figura che “ha necessitato di

tempi lunghi d’introduzione e di un accompagnamento importante per acquisire la

sicurezza in sé” e che “è risultata idonea per una formazione biennale a

condizione che si trovi un posto di lavoro dove possa essere ben seguita”.

Ciò apparentemente non ha potuto essere il caso nell’ambito del secondo

apprendistato (doc. 94 incarto AI, e-mail del datore di lavoro: “[…] In

conclusione, ritengo che abbia bisogno di essere seguita in modo particolare

nel comportamento ed apprendimento non da un semplice datore di lavoro come

posso essere io, ma da specialisti che la rimettano in careggiata […]”).

Quanto alla circostanza che

l’andamento della vita familiare ha avuto una grande influenza sul percorso

della ricorrente e che nei momenti in cui è confrontata con problemi

privati/famigliari cala visibilmente la motivazione, l’interesse e la

concentrazione, va ribadito come ciò non viene dimenticato dalla perita (pag.

27: “non possiamo dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul

funzionamento dell’assicurata. Ella ha un rapporto difficile con le proprie

figure genitoriali e con la sorella”), la quale tuttavia evidenzia come pur

giocando i fattori esterni un ruolo fondamentale nel rendimento della

ricorrente e nell’aderenza al percorso formativo, “la sua incostanza, le sue

assenze, il suo funzionamento deficitario sono da ascrivere a ritardo mentale e

non sono da leggere, secondo la perita, come una mancanza di collaborazione”

(pag. 27 perizia).

Certo, come rileva il medico

SMR, dr. med. __________, fattori biosociali hanno influenzato il comportamento

della ricorrente (cfr. anche pag. 27 della perizia: “non possiamo

dimenticare anche l’influenza del fattore ambientale sul funzionamento

dell’assicurata”).

Tuttavia essi non sono l’unico

motivo delle difficoltà incontrate dell’interessata, le quali sono influenzate

pure dalla patologia di cui soffre.

La perita ha infatti

evidenziato che “il fallimento del progetto precedente di apprendistato non

sia imputabile alla mancanza di collaborazione dell’assicurata. Essendovi un

ritardo mentale ed una forte influenzabilità da fattori esterni, questi ultimi

hanno giocato un ruolo fondamentale nel rendimento della giovane e quindi

nell’aderenza al percorso formativo” (pag. 25 della perizia).

La specialista ha escluso

segni di simulazione od amplificazione dei sintomi ed ha appurato che “vi sia

una corrispondenza tra limitazioni descritte nella valutazione neuropsicologica

con quanto emerge dal quadro clinico. Si ritiene che i sintomi riferiti

dall’assicurata siano plausibili. Sussiste coerenza tra quanti descritto nei

test e quanto osservato nei colloqui. Vi è inoltre coerenza anche tra il

funzionamento descritto dai datori di lavoro e quanto viene riportato in

termini di deficit dai test psicometrici” (pag. 25).

La dr.ssa med. __________, va

ribadito, ha concluso che “la sua incostanza, le sue assenze, il suo

funzionamento deficitario sono da ascrivere a ritardo mentale di base e non

sono da leggere, secondo la perita, come una mancanza di collaborazione”

(pag. 27 in fine della perizia).

Le valutazioni peritali

poggiano su un solido esame degli atti medici e non, a disposizione, e trovano

il loro fondamento nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo

schema Mini ICF-APP, dove la specialista descrive le difficoltà incontrate

dall’insorgente e le loro peculiarità. Le conclusioni e la presenza di una

patologia invalidante trovano conferma nella descrizione delle difficoltà

incontrate dalla ricorrente in occasione del secondo apprendistato, laddove il

datore di lavoro evidenzia come l’assicurata “ha molte difficoltà nel

comprendere le mansioni, pur se spiegate ripetutamente. Fa errori banali come

rifornire gli scaffali in modo completamente errato e nonostante ci sia

l’etichetta di referenza che lo identifica con la descrizione, codice a barre,

prezzo. Non conclude i lavori, li lascia incompleti lasciando tutto il

materiale in giro” (doc. 94; cfr. perizia pag. 26: “l’assicurata

necessita di un ambiente di lavoro supportivo, accogliente, con pochi stimoli

distraenti. In caso contrario subentra uno stato di tensione e di stress

psichico che la porta a disorganizzarsi nel lavoro, a non portare a compimento

le consegne ricevute, ad entrare in confusione e quindi ad essere inadempiente

verso i propri obblighi” e “l’assicurata mostra una capacità di

resistenza inferiore alla media per quanto concerne i lavori mentali. Dal punto

di vista fisico invece non presenta limitazioni. L’assicurata ha una capacità

mnemonica limitata, pertanto tutti i lavori che richiedono sforzi di memoria e

una concentrazione mantenuta nel tempo sono molto dispendiosi per lei. Pertanto

devono essere limitati e l’apprendimento deve essere facilitato tramite

supporto visivo”).

Alla luce di quanto sopra

questo Tribunale non ha nessun motivo per scostarsi dalla perizia del __________

del 24 maggio 2018. Il referto presenta infatti tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto ad un apprezzamento

medico piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): la specialista ha espresso il suo

apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame

approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

In queste condizioni il TCA ritiene

dimostrato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e riferimenti

ivi citati) che l’interruzione della prima formazione professionale va

ricondotta al danno alla salute di cui è affetta l’insorgente, come stabilito

dalla perita, dr.ssa med. __________ e non ad una mancata collaborazione.

L’incarto deve di conseguenza

essere ritornato all’UAI affinché esamini se tutti i requisiti posti dalla

circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (CPIP), e

previsti segnatamente ai marginali 3010 e seguenti, sono adempiuti. L’amministrazione

dovrà stabilire se la ricorrente è colpita da un’invalidità che la limita

considerevolmente nella formazione professionale e le causa notevoli spese, se

è idonea all’integrazione, ossia se è soggettivamente e oggettivamente in grado

di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale e se la

formazione è adeguata all’invalidità e alla capacità dell’interessata e

persegue in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in

altre attività.

L’UAI dovrà inoltre determinare

se vi è un rapporto ragionevole tra la durata della formazione e il risultato

economico del provvedimento (cfr. marg. 3020 CPIP).

Al termine di questo accurato

esame l’amministrazione si pronuncerà nuovamente in merito al diritto alla

prima formazione professionale biennale della ricorrente.

Alla luce dell’esito del

ricorso e delle motivazioni sopra esposte, un’ulteriore perizia psichiatrica e

una nuova valutazione neuropsicologica, come chieste in via eventuale dall’insorgente,

risultano superflue.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto

2019, consid. 6).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda come ai considerandi.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla

ricorrente fr. 2’000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione del

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti