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Decisione

32.2019.69

In via di revisione l'Ufficio AI ha riconosciuto un aumento temporaneo del grado d'invalidità. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR e del calcolo del grado d'invalidità che ha giustificato tale aumento

9 marzo 2020Italiano25 min

capacità lavorativa nell’abituale attività, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.69

BS/sc

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 15 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 1° giugno 2012 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1966, da ultimo

professionalmente attivo quale cameriere, al beneficio di una rendita intera

d’invalidità dal 1° settembre 2009 e di una mezza rendita dal 1° febbraio 2012

a seguito degli esiti di un infortunio alla clavicola sinistra (doc. 54-54 inc.

AI).

1.2. Nell’ambito

della revisione della rendita, accertato un miglioramento dello stato di salute

con abilità lavorativa del 70% in attività adeguate dal 19 novembre 2013 (cfr.

perizia reumatologica del 19 novembre 2013 a cura del dr. __________ e rapporto

6 dicembre 2013 del SMR, doc. 83 e 84 inc. AI), con decisione del 26 maggio

2014 l’amministrazione ha soppresso la corrente rendita, non presentando più

l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 97 inc. AI).

Il

ricorso inoltrato dall’assicurato contro la succitata decisione è stato

dichiarato irricevibile, poiché tardivo, dal TCA con sentenza del 4 settembre

2014 (inc. 32.2014.81).

1.3. Nel

giugno 2016 l’assicurato, per il tramite del suo medico curante, ha inoltrato

una nuova domanda di rendita sostenendo un peggioramento delle condizioni di

salute con inabilità al 100% da marzo 2015 (doc. 112 inc. AI).

Sulla

base della perizia reumatologica eseguita dal dr. med. __________ (cfr.

rapporto 11 luglio 2017 in doc. 149 inc. AI), il SMR ha confermato una piena

inabilità lavorativa quale cameriere accertando un’inabilità in attività

adeguate del 100% dal mese di marzo 2015, ridotta al 50% dal luglio 2017 a

seguito delle problematiche al braccio ed al ginocchio sinistri (cfr. rapporto

finale del 3 agosto 2017, inc. 150/155 inc. AI). Dopo aver accertato l’esigibilità

in attività rispettose delle limitazioni fisiche (cfr. rapporto del 17

settembre 2017 del consulente in integrazione professionale in doc. 183 inc.

AI) e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione del 15

febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2015 (con

versamento dal 1° dicembre 2016) ridotta ad un quarto di rendita (grado

d’invalidità del 48%) dal 1° novembre 2017 (doc. 193 e 197 inc. AI).

1.4. Contro

la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente tempestivo

ricorso, postulando una rivalutazione del suo caso. Egli rileva un

peggioramento dell’artrosi del ginocchio sinistro rispetto alla perizia del dr.

med. __________, preannunciando una visita specialistica presso il dr. med. __________

della quale terrà informato.

1.5. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI conferma la decisione contestata e postula

la reiezione del ricorso.

1.6. L’assicurato

ha prodotto il rapporto 27 maggio 2019 del succitato specialista (X1).

1.7. Con

osservazioni 13 giugno 2019 l’Ufficio AI, fatto esaminare il nuovo rapporto specialistico

dal SMR, ha ritenuto che lo stesso non apporta alcun nuovo elemento di

valutazione, confermando la richiesta di reiezione del ricorso (XII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera dal 1° marzo

2015 (con versamento dal 1° dicembre 2016 trattandosi di una domanda tardiva ex

art. 29 cpv. 1 LAI) ridotta ad un quarto dal 1° novembre 2017.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete

non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Qualora

l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa

deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8;

Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.

15; DTF 117 V 198).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.5. Nella

fattispecie concreta, a seguito dalla nuova domanda di prestazioni l’Ufficio AI

ha ordinato una (nuova) perizia reumatologica a cura del dr. med. __________.

Nel rapporto

peritale datato 11 luglio 2017, il succitato specialista, basandosi sugli atti

medici presenti nell’inserto, dopo aver proceduto all'anamnesi familiare,

patologica, personale, socio-lavorativa ed alla descrizione dei disturbi

soggettivi, ha riportato gli esiti delle costatazioni oggettive assunte durante

la visita dell’assicurato e proceduto all’esame dei referti radiologici. Egli

ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"

(…)

1.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

-

Dolori e impotenza funzionale

all'arto superiore sx alla presenza di:

. Stato dopo frattura della clavicola sx

dislocata lo 02.09.'08 con intervento di osteosintesi il 27.10.'08 e intervento

di ablazione del materiale lo 07.01.'10.

. Stato dopo intervento di disinserzione,

re-inserzione del tendine sovraspinato per lesione parziale l'11.02.'11 con

tenotomia del lungo capo del bicipite e acromioplastica.

Dallo 02.09.'08.

- Gonartrosi femoro-tibiale mediale e

femoro-rotulea del ginocchio dx in stato dopo:

. Artroscopia con lavaggio articolare nel 2005,

artroscopia con meniscectomia mediale e parziale abrasione in marzo 2015,

artroscopia con resezione parziale del menisco mediale e fibrolisi anteriore in

dicembre 2015 con esiti di rottura parziale del legamento crociato anteriore.

Da marzo 2015.

-

Sindrome lombovertebrale cronica

recidivante alla presenza di discopatia con protrusione erniaria L5/S1 e canale

lombare stretto.

Da inizio del 2016. (…)” (doc. 149 pag. 7-8)

In merito alla

capacità lavorativa nell’abituale attività, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato

inabile al 100%, come già valutato nella sua precedente perizia del 19 novembre

2013 in cui le problematiche erano legate all’arto superiore ed alla clavicola sinistri.

Quale nuovo danno alla salute egli ha accertato una sintomatologia alla schiena

ed al ginocchio destro.

Riguardo alla

capacità lavorativa in attività adeguate, egli ha concluso:

"

(…) Rispetto alla mia precedente

perizia il paziente presenta attualmente una problematica al ginocchio dx con

una gonartrosi femoro-patellare e soprattutto femoro-tibiale interna

relativamente avanzata. Inoltre presenta una sindrome lombospondilogena in

presenza di una discopatia con protrusione erniaria L5/S1 e canale lombare

stretto. Tulle queste problematiche determinano una riduzione della capacità

lavorativa in misura superiore rispetto alla mia precedente perizia.

Attualmente in attività che rispecchiano i suoi limiti funzionali il paziente

risulta abile in misura del 50% con un'inabilità lavorativa quindi del 50% da

intendersi come riduzione del rendimento.

Il paziente deve in effetti evitare lavori in cui

utilizzi il braccio sx al di là di 45-50° rispetto alla posizione anatomica,

braccio al corpo. Può rimanere seduto per circa 2 ore, in piedi fermo al

massimo 40 minuti. Può camminare per un massimo di 20 minuti, deve evitare di

sollevare pesi superiori a 10 kg e solo in maniera occasionale.

Deve evitare di lavorare su terreni dissestati, salire

e scendere scale, lavorare accovacciato.

Tutte queste problematiche ne limitano quindi la

capacità lavorativa anche in mestiere adattato in misura del 50% da intendersi

come riduzione del rendimento.

Questa incapacità lavorativa è da considerare valida a

partire dalla visita odierna.” (doc. 149 pag. 10-11)

La perizia reumatologica è stata confermata dal SMR con rapporto

finale del 3 agosto 2017 (doc. 150/155 inc. AI).

Con il presente ricorso

l’assicurato sostiene un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla

perizia del dr. med. __________.

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza del 14 luglio 2009,

(9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati

l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI

che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

Considerandi

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Nell’evenienza concreta,

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti

medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il SMR

sulla base della perizia reumatologica del dr. med. __________.

Non vi sono infatti motivi

per non aderire alle conclusioni, frutto di una dettagliata valutazione, del

rapporto 11 luglio 2017 del succitato specialista, il quale ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività ma abile al 50% in

attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche, il tutto a decorrere

dalla sua valutazione. Né del resto la successiva documentazione medica

raccolta in procedura amministrativa permette di distanziarsi da quanto sopra.

A tal riguardo, nel rapporto 6 marzo 2018 il medico curante, dr. med. __________,

allegando il rapporto 29 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica, oltre ad esporre le note diagnosi ha confermato

un’abilità lavorativa in altre attività del 50% dal luglio 2017 (doc. 169 inc.

AI).

Con il presente ricorso

l’assicurato, come detto, sostiene un peggioramento della sua situazione

fisica.

A tal riguardo egli ha allegato

il rapporto 27 maggio 2019 del dr. med. __________ dal seguente tenore:

"

(…) Il Signor RI 1 rimane vittima

di un trauma al ginocchio destro all'inizio degli anni '90 procurandosi una

frattura della rotula.

Tre anni fa, intervento di ricostruzione legamentare

eseguita dal Dr. __________.

Dopo questi interventi una ripresa della sua

professione come cameriere non era possibile, è stato quindi riqualificato come

viticoltore.

Sei mesi dopo aver iniziato questa nuova attività, cade

e si procura un nuovo trauma del ginocchio.

Le ultime radiografie del ginocchio mostrano una

gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-rotulea, quest'ultima di natura

post-traumatica.

Il ginocchio ha un deficit estensorio di 10°, flette a

90°, lieve deviazione in varo, il crociato anteriore stabile con un Lachmann

con un'escursione un po' aumentata. lpotrofia del quadricipite a -2 cm.

Ho spiegato al paziente che presto o tardi sarà

inevitabile un intervento di artroprotesi totale del ginocchio, per il momento

cerchiamo di insistere con il trattamento conservativo.

Questo quadro di gonartrosi tricompartimentale dà

diritto ad una menomazione dell'integrità del 30% secondo le tabelle .5 della SUVA.

Qualora in un futuro dovesse essere posta l'indicazione

chirurgica, la ripresa del suo lavoro come viticoltore non sarà comunque

garantita.

L'intervento verrebbe eseguito a causa dei dolori.

Nel frattempo ho richiesto un'infiltrazione sotto eco

del ginocchio dx, rivedrà il pz al bisogno.” (doc. X1)

Chiamato dal TCA a prendere

posizione, con osservazioni 13 giugno 2019 l’Ufficio AI ha pertinentemente

rilevato:

"

(…) In merito al contenuto va

rilevato che tale referto si basa su una visita medica avvenuta tre mesi dopo

l'emanazione della decisione impugnata del 15 febbraio 2019, momento

determinante per la valutazione del caso (si rammenta che il giudice valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa stata resa), indica diagnosi sovrapponibili a quelle

espresse nella perizia del dr. med. __________ dell'11 luglio 2017, riprese nel

rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 3 agosto /2017, non

pone indicazioni in merito a limiti funzionali e/o abilità lavorativa residua.”

(doc. XII)

Non essendo pertanto emersi

nuovi elementi rispetto alla perizia del dr. med. __________ che possano dimostrare

un peggioramento dell’artrosi al ginocchio destro, la valutazione

medico-teorica alla base della decisione contestata non può che essere

confermata.

Di

conseguenza, visto quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che dal 19 novembre 2013 l’assicurato è da

considerare inabile al 100% nella sua abituale attività lavorativa, ma abile in

attività adeguate del 70% dal 19 novembre 2013 (come da decisione del 26 maggio

2014) e inabile al 100% dal 1° marzo 2015 ed al 50% dal luglio 2017.

2.8

Occorre ora procedere al

calcolo della capacità di guadagno residua in attività adeguate dal mese di

luglio 2017, mese del miglioramento e della stabilizzazione dallo stato di

salute dell’assicurato, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui

calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

Per il periodo precedente,

visto il risorgere di un’invalidità al 100%, dovuta ad una totale inabilità

(anche) in attività adeguate, dal marzo 2015 – quindi entro 3 anni dalla

soppressione dalla rendita decisa il 26 maggio 2014 – in applicazione dell’art.

29.

bis OAI l’assicurato ha diritto ad una rendita intera.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze

particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Quale reddito da valido, vista

la precedente decisione del 26 maggio 2014, tenuto poi conto che l’assicurato

dal 2015 beneficia di prestazioni sociali, l’amministrazione si è rettamente

fondata sui dati statistici relativi al settore 56 (servizi di ristorazione), livello

di competenze 2 (conoscenze professionali specializzate) (cfr. doc. 152 inc.

AI), determinando in tal modo un salario da valido di fr. 54'638.-- (fr.

5'399.-- mensili per 42.3 ore settimanali), dato aggiornato, secondo quanto a suo

tempo a disposizione, al 2016.

2.8.2

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Nel caso in esame, nel rapporto 17 settembre 2018,

al cui tenore va fatto riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse

attività esigibili (doc. 183 inc. AI).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato

al 2016, di fr. 5'367,56.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media

lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'148,21 per un

impiego a tempo pieno (stato 2016).

Considerata un’abilità del 50%,

riconosciuta una riduzione totale del 15% per attività leggere, il reddito da

invalido è stato quantificato in fr. 28’538.-- (cfr. rapporto 18 settembre 2018 del consulente IP in doc. 183 incarto

AI).

2.8.3

Dal raffronto dei redditi

risulta un grado d’invalidità del 47,7%, arrotondato a 48% come da DTF 130 V

121, che permette di riconoscere un quarto di rendita dal 1° novembre 2017 (tre

mesi dall’attestato miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), preceduto, come

visto, dal diritto ad una rendita intera dal marzo 2015 ma con versamento dal 1°

dicembre 2016 (6 mesi dalla nuova domanda inoltrata nel giugno 2016, cfr. art.

29.

cpv. 1 LAI).

Seppur

l’amministrazione non ha adeguato al 2019 (momento della decisione contestata) i

redditi di riferimento, tale omissione risulta irrilevante ai fini dell’esito

della vertenza, poiché l’eventuale aggiornamento non permetterebbe di portare

l’invalidità ad un grado del 50% conferente il diritto alla mezza rendita dal

1° novembre 2017.

Visto

quanto precede, l’amministrazione ha rettamente riconosciuto una rendita intera

dal marzo 2015 (con versamento dal 1° dicembre 2016) ridotta dal 1° novembre

2017.

ad un quarto.

Confermata quindi la

decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti