32.2019.73
Rendita negata all'assicurata in difetto di un'inabilità lavorativa di almeno il 40% per almeno un anno. TCA conferma
10 febbraio 2020Italiano30 min
richiamato l’incarto relativo all’infortunio dalla __________, con decisione del
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.73
FC
Lugano
10 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1964, di professione addetta alle pulizie a tempo parziale, nel
maggio 2018, adducendo postumi di un infortunio al gomito sinistro il 13
dicembre 2017, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, dopo aver in particolare
richiamato l’incarto relativo all’infortunio dalla __________, con decisione del
25 febbraio 2019, confermativa di un progetto del 16 gennaio precedente, l’Ufficio
AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa
totale nella sua attività come ausiliaria di pulizie dal 13 dicembre 2017, ma una
ripresa totale dell’abilità lavorativa, sia nell’attività lavorativa esercitata
sia come casalinga, a decorrere dal 2 ottobre 2018. Considerato quindi come non
era data un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione, il diritto alla rendita doveva essere negato (doc.
AI 90).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione. Chiede
l’attribuzione di prestazioni d’invalidità, producendo nuove certificazioni
mediche e lamentando un accertamento lacunoso del suo stato di salute (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato,
sulla base anche di una presa di posizione del medico SMR (doc. V). In data 11
giugno 2019 l’amministrazione ha ulteriormente segnalato di aver sottoposto la
pratica anche alla __________, la quale con scritto 21 maggio 2019 aveva
confermato le precedenti conclusioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata
(doc. VII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
Va infine menzionato che
ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c.
al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. L’assicurata,
attiva nella misura del 42% come ausiliaria di pulizie, ha subìto un infortunio
il 13 dicembre 2017, riportando una frattura del gomito sinistro (frattura
capitello radiale sinistro Mason II; doc. 60 inc. __________). Ricevuta la
domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava i postumi di detto
infortunio, l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni. Da
quest’ultimo risultano vari rapporti del dr. __________, ortopedico dell’Ospedale
__________ di __________, il quale ha riferito della “frattura capitello
radiale a sinistra (Mason II)” e delle cure erogate alla paziente, dapprima
conservative e quindi chirurgiche in data 18 dicembre 2017 con “osteosintesi
del capitelo radiale con viti Compact Hand 2 mm” (doc. 4 e 16 inc. __________).
Il dr. __________ ha nel frattempo certificato un’inabilità lavorativa dal
giorno dell’infortunio (doc. 17), così come anche il dr. __________, internista
e curante dell’assicurata (doc. 22 inc. __________).
A
seguito del perseverare dei dolori al gomito sinistro, malgrado le sedute di
fisioterapia, il dr. __________ ha nuovamente valutato il caso della paziente e
il 5 aprile 2018 ha concluso:
"
(…)
Procedere
La paziente mi ha informato tramite il marito di aver
già eseguito degli impianti di viti di non specificato
materiale a livello odontoiatrico che erano state rigettate dal corpo.
Successivamente ha perso anche i denti in
titanio impiantati in un secondo momento.
La paziente verrà valutata dal collega Dr. med. __________,
neurologo, seppur attualmente non abbia rilevato alcun tipo di deficit del
nervo inter-osseo posteriore ma solo un'irritazione del nervo ulnare al tunnel cubitale e una diminuzione della discriminazione
di 2 punti sia sul territorio del nervo mediano
che ulnare.
Ho spiegato alla paziente e al marito dell'assenza di
chiara causa di questi fastidi generalizzati a livello di tutto l'arto superiore
sia sul versante anteriore dell'avambraccio che posteriore e a livello della spalla.
In caso di negatività di reperti importanti all'esame
neurologico consiglio un esame TAC per la valutazione della consolidazione
ossea. A consolidazione avvenuta propongo alla paziente di rimuovere i mezzi di sintesi in quanto l'unica causa
plausibile potrebbe essere un'allergia ad una componente metallica delle viti Compact Hand 2.0 (acciaio inossidabile).”
(doc. 34 inc. __________)
Il
dr. __________, neurologo, nel suo rapporto del 18 aprile 2018 ha quindi
visitato la paziente e concluso quanto segue:
"
Stato neurologico arti superiori:
Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini l ben
tenuta. Forza muscolare senza chiara paresi
in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di
coordinazione senza dismetrie. ROT: medio-vivaci e simmetrici in tutte le sedi.
Segni di Hoffmann e di Trömner negativi bilateralmente. Nessun sicuro Tinel
evocabile in quanto positivo anche alla percussione lungo l'avambraccio sinistro
lontano dal percorso di nervi periferici. Sensibilità superficiale senza chiara
ipoestesia dermatogena, ma piuttosto zona d'ipoestesia a macchia. Sensibilità profonda
conservata.
ENG:
Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma,
inclusa la risposa F.
Nervo mediano sensitivo e motorio sinistro: nella
norma, inclusa la risposa F.
Nervo radiale sensitivo e motorio sinistro: nella
norma.
EMG:
Muscoli flessore lungo del pollice, primo interosseo
dorsale ed estensore proprio dell'indice di sinistra: attività spontanea
patologica assente. PUM di ampiezza e durata media nella norma.
Normale quota di polifasici. Reclutamento proporzionale
allo sforzo, attività interferenziale indenne.
Valutazione:
Dal lato clinico la paziente descrive delle piccole
zone- d'ipoestesia non dermatogene, ma piuttosto con distribuzione a macchia e
non in un chiaro territorio d'innervazione di un nervo periferico, non vi è
neanche un chiaro Tinel evocabile in quanto il segno risulterebbe positivo alla
percussione un po' ovunque lungo l'avambraccio sinistro, anche lontano dal
percorso di nervi periferici. Comunque
nessun deficit di forza, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici.
Del tutto nella norma l'esame ENMG suelencato. Posso
escludere una neuropatia periferica alla base dei sintomi accusati dalla
paziente incluso le strutture del plesso brachiale, inoltre nessun argomento
per radicolopatie cervicali.” (doc. 35 inc. __________)
A
seguito del perseverare della sintomatologia algica al gomito sinistro, e visti
anche i riferiti precedenti episodi di rigetto a livello degli impianti
dentari, il dr. __________, con l’accordo della __________, ha proposto un
intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il quale è tuttavia
stato inizialmente rifiutato dalla paziente (doc. 41). Con comunicazione del 14
giugno 2018 la __________, dopo valutazione da parte del servizio medico, ha
comunicato all’assicurata di ritenere l’intervento di asportazione delle viti
di osteosintesi attualmente esigibile, informandola quindi che “l’operazione
suindicata deve essere pianificata ed eseguita al più presto. La invitiamo a
volerci contattare entro il 25 giungo 2018 per informarci sulla sua decisione
definitiva” (doc. 48 inc__________; cfr. anche la successiva comunicazione della
__________ del 27 giugno 2018, doc. 52 inc. __________). Nel frattempo
l’assicurata ha continuato ad essere considerata inabile al lavoro (doc. 57
inc. __________). Dopo un’iniziale indecisione dell’assicurata, il 27 agosto
2018 l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi è stato eseguito
con successo da parte del dr. __________ (doc. 60 inc. __________). I due
successivi controlli medici hanno evidenziato un decorso senza complicanze
(doc. 61 e 61 inc. __________).
In
data 2 ottobre 2018 l’assicurata è stata sottoposta ad una visita medico-__________
da parte del dr. __________, chirurgo. Nel relativo rapporto, lo specialista,
dopo valutazione degli atti e una visita clinica dell’assicurata, ha posto
quali diagnosi quelle di “Stato dopo frattura del capitello radiale in data
13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due
viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data
27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”. Dopo aver evidenziato
obiettivamente la presenza di “non ipomiotrofia rilevabile a livello della
regione bicipitale dell'avambraccio se rapportata all'arto controlaterale.
Articolarità in flesso/estensìone 135-0-0º, pronosupinazione perfettamente
nella norma, non alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita.
Rachide cervicale in asse, contrattura della muscolatura paravertebrale in
particolare del trapezio a sinistra, articolarità della spalla sostanzialmente
nei limiti. Riflessi osteotendinei arto superiore sinistro nella norma”, ha
rilevato che dal punto di vista clinico appariva evidente che la TAC non
dimostrava assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità
dell'assicurata, e che l'elettromiografia e la valutazione neurologica
escludevano completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a
carattere di radicolopatia cervicale. Ha quindi concluso per un’abilità
lavorativa completa in ogni attività dal momento della visita, dando il suo consenso
al proseguimento dell’ergoterapia ancora per un mese (doc. 67 inc. ___________).
Con
rapporto del 29 ottobre 2018 il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________,
successore del dr. __________, ha comunicato al curante quanto segue:
"
(…)
Diagnosi
Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro
trattata con 2 viti Compact hand 2 mm in
data 18.12.2017.
Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi
eseguito in data 27.08.2018.
Anamnesi
La paziente giunge per un controllo a 6 settimane dall’intervento
chirurgico.
Torna senza steccatura, muove liberamente il braccio.
Esame obiettivo
Cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta. Non segni
di tumefazione o gonfiore. L’articolazione
sì muove in flesso-estensione senza particolarità 0-0-150. Prono-supinazione completa. Lieve dolore alla
palpazione.
Esami radiologici
La radiografia del gomito in due proiezioni mostra una
guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi.
La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso
completamente.
Procedere
Ci sono delle discrepanze tra i dolori riferiti dal
paziente, descritti come molto forti, ma
clinicamente buona funzionalità.
Abbiamo prescritto ulteriori cicli di fisioterapia e analgesia
al bisogno.
Caso chiuso.
Abilità lavorativa al 100%.” (doc. 69 inc. __________)
D’altro
canto i medici della Clinica __________, nei certificati del 6 novembre 2018 e
4 gennaio 2019, poste le diagnosi di “Beginnende Arthrose Ellbogen links
(mit/bei st. n. OSME 18.12.2017 bei St.n. Osteosynthese (2 Schrauben) am
18.12.2017 bei Radiusköpfchenfraktur Typ Mason 2 im Dezember 2017), Bursitis
subacromialis Schulter links, DD: AC-Arthrose, Rotatorenmanschettenruptur
(Supraspinatus), allergie auf Voltaren”, hanno dapprima predisposto
ulteriori accertamenti e un’infiltrazione locale, concludendo nel rapporto 4
gennaio 2019 al dr. __________ come segue:
"
(…) Lelder hat die Infiltration in der diagnostischen Phase am linken
Ellbogen nur eine marginale Beschwerdebesserung
von einem Flunkt auf einer Scala von 10 erzielt.
Wir werden nun noch die therapeutische Phase abwarten. Im MRI der Iinken Schulter
zeigt sich eine statische posteriore Subluxation des Humeruskopfes, sowie eine deutliche
Proliferation der ventralen Labrum-/Kapselanteile.
Eine Capsulitis ist jedoch nicht vorhanden. In der klinischen Untersuchung. Ich
denke dass es sinnvoll ist, diese Entzündungsreaktion
noch reumatologisch abzuklären. Als
Alternative bietet sich an, auch hier eine Infiltration durchzuführen. Die Patientin
ist hiermit einverstanden und
wird dies bei Ihnen besprechen.” (doc. 71
inc. __________)
L’amministrazione,
sentito il medico SMR (doc. AI 16), ha quindi concluso quanto segue con la
decisione contestata:
"
“(…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Ad esame ultimato della sua domanda di prestazioni
d'invalidità, emerge che lei in assenza del danno alla salute era impiegata
quale ausiliaria di pulizie presso la società __________ nella misura del 42%.
Per il restante 58% era dedita allo svolgimento delle mansioni consuete in ambito domestico.
A seguito dei postumi infortunistici collegati ad un
evento occorsole in data 13.12.2017 e tutelato da __________ lei ha presentato
il seguente periodo d'incapacità lavorativa:
IL = inabilità lavorativa
IL 100% dal 13.12.2017 fino al 01.10.2018
Dal 02.10.2018 (data visita medico-__________ __________)
lei è considerata pienamente abile nello svolgimento di qualsiasi attività
professionale.
Si sottolinea che in ambito casalingo non è stata
rinvenuta alcuna incapacità lavorativa.
Dal profilo medico-teorico il nostro Servizio Medico
Regionale non giustifica la presenza di patologie extra-infortunistiche in
grado di intaccare ulteriormente la sua capacità lavorativa.
Alla luce di quanto sopra, essendosi protratta
l'incapacità lavorativa per un lasso di tempo inferiore all'anno, il diritto
alla rendita non sussiste, tantomeno il diritto a provvedimenti di ordine
professionale.” (doc. II/1)
Con
il ricorso l’assicurata ha prodotto nuovamente i due menzionati certificati
della Clinica __________, oltre ad uno scritto del dr. __________ al dr. __________
della __________ il 21 marzo 2019 del seguente tenore:
"
Egregio signor __________,
come discusso telefonicamente Le segnalo la persistenza
di dolori al gomito sinistro con quadro di
artrosi posttraumatica, in cura presso la __________ di cui Le allego i
rapporti medici. I dolori a mio parere impediscono
alla paziente qualsiasi attività manuale, per cui Vi prego di rivalutare la capacità lavorativa.
Diagnosi:
1. Frattura capitello radiale sin Mason ll
- osteosintesi con viti Compact hand 2 mm 18.12.17
- CT gomito (05.18):
materiale di osteosintesi in buona posizione, frammento
osseo ben posizionato rima di frattura
identificabile senza dislocazioni secondarie
- intolleranza ai mezzi di osteosintesi (viti compact
hand 2 mm)
- rimozione delle viti 27.08.18
- RM gomito 2.11.18: lieve alterazioni degenerative
a livello radioumerale e all'articolazione
radioulnare prossimale, minimo edema osseo al processo coronoideo
Considerandi
2.
Sublussazione statica dell'omero sin, proliferazione
labbro-capsulare ventrale, borsite subacromiale
(artro-MR 12.18)
3.
Dislipidemia trattata
4.
Ipertensione arteriosa.” (doc. II/2)
2.5
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.6
Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo
questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della dettagliata
valutazione peritale eseguita dal dr. __________ della __________ (rapporto del
2.
ottobre 2018, doc. 67 inc. __________), che, malgrado le diagnosi evidenziate
dai medici interpellati, e meglio ”Stato dopo frattura del capitello
radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello
radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di
sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”, se
all’assicurata andava riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal momento
dell’infortunio del 13 dicembre 2017, tuttavia a far tempo dalla valutazione
clinica eseguita dal medico specialista della __________, il 2 ottobre 2018,
l’assicurata andava ritenuta nuovamente abile in misura completa, nella sua
attività lavorativa così come in ogni attività. In particolare, l’assicurata è
stata sottoposta ad un’accurata valutazione da parte del dr. __________, il
quale, dopo esame degli atti e una visita clinica - nel corso della quale aveva
dovuto rassicurare l’interessata, che riferiva di aver sempre male su tutto il
braccio fino alla spalla con irradiazione fino al collo, sul fatto che, in base
all'esame diretto della lesione dopo rimozione delle viti e alla TAC, non era
dimostrata alcuna perdita di sostanza ossea - ha illustrato come segue i
reperti oggettivi da lui accertati:
"
Gomito sinistro simmetrico al
controlaterale, non ipomiotrofia della regione bicipitale rispetto all'arto
controlaterale misurata a 10 cm superiormente alla paletta omerale. Non
ipomiotrofia a livello della muscolatura dell'avambraccio se riportata all'arto
controlaterale misurata a 10 cm inferiormente al processo olecranico.
Flesso/estensione possibile, al momento senza deficit,
15-0-0º, prono-supinazione nella norma perfettamente simmetrica al braccio
controlaterale.
Flesso/estensione del polso nella norma, non deficit di articolarità sulle dita.
In particolare non è presente alcun tipo di deficit
neurologico sul nervo interosseo posteriore né a livello cutaneo, non è
presente edema in sede di cicatrice che appare rosea e non rilevata, in particolare tinel negativo a livello della cicatrice.
Riflessi osteotendinei nella norma.
Rachide cervicale apparentemente in asse, rotazione a
destra ed a sinistra 40º, Bending laterale destro
e sinistro a 30º, presenza di dolore riferito a livello della settima vertebra
cervicale e sulla muscolatura della spalla
in particolare del trapezio a livello dell'emisoma di sinistra.
Motilità della spalla perfettamente nella norma,
elevazione 160º, abduzione 150º, rotazione interna a Ll, rotazione esterna 60º.”
Sulla
base di queste conclusioni il dr. __________ ha sottolineato come non erano
oggettivamente riscontrabili né ipomiotrofia a livello della regione bicipitale
dell'avambraccio né alterazioni della flesso/estensione del polso né delle
dita. Anche l’articolarità in flesso/estensione 135-0-0º e la pronosupinazione,
così come i riflessi osteotendinei all’arto superiore sinistro risultavano perfettamente
nella norma, con rachide cervicale in asse e articolarità della spalla nei
limiti con solo la presenza di una “contrattura della muscolatura
paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra”. Appariva quindi
evidente, sulla base anche dei risultati della TAC, che non erano dimostrabili
“assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata,
inoltre l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludono completamente
alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia
cervicale”. In conclusione, “da un punto di vista clinico l'articolarità
è nella norma, pertanto il dolore riferito non trova spiegazioni complete né da
un punto di vista clinico né da un punto di vista strumentale”. Sulla base
di questi accertamenti e dette valutazioni il medico dell’assicuratore
infortuni ha quindi concluso per una completa ripresa della capacità
lavorativa, non potendosi ammettere alcuna limitazione funzionale
nell’assicurata (doc. 67 inc. __________).
Questa
valutazione è stata condivisa e fatta propria anche dal medico SMR dr. __________,
nell’annotazione del 27 dicembre 2018, con la quale egli ha affermato che non
erano “desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi
extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità
professionale dell'Assicurata. Non essendoci così patologie rilevanti sulla
quotidianità e la vita professionale dell'Assicurata, gli atti medici sono
sufficienti per concludere come da parametri __________. Nessuna limitazione
funzionale come casalinga con CL 100%” (doc. AI 16).
Questo
giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato
approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e
attentamente valutate dal dr. __________ della __________, specialista in
chirurgia, e dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio
le dettagliate e convincenti conclusioni.
Del
resto tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate anche dal dr. __________,
chirurgo ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________,
il quale, nel rapporto del 29 ottobre 2018, dopo aver effettuato la visita di
controllo dell’assicurata in data 22 ottobre 2018, confermate le diagnosi di “Esiti
di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti
Compact hand 2 mm in data 18.12.2017 e Trattamento di rimozione dei mezzi di
osteosintesi eseguito in data 27.08.2018”, ha rilevato una cicatrice
guarita, bella, pulita e asciutta, senza segni di tumefazione o gonfiore e un
movimento dell’articolazione in flesso-estensione senza particolarità,
prono-supinazione completa con solo un lieve dolore alla palpazione. Ha pure
riferito che gli esami radiologici effettuati avevano mostrato “una
guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi.
La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso
completamente”. Di conseguenza lo specialista ha concluso che vi erano “delle
discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma
clinicamente buona funzionalità” e ha ritenuto il caso “chiuso” con
una ripresa totale dell’abilità lavorativa (doc. 70 inc. __________; cfr. in
esteso al consid. 2.4).
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.
consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie
le conclusioni cui è giunto il dr. __________ della __________ e dal dr. __________
del SMR, nei rapporti del 2 ottobre 2018 e 27 dicembre 2018, i quali hanno
compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.
Quanto
alle attestazioni prodotte dall’assicurata, segnatamente la certificazione del
dr. __________ del 21 marzo 2019 e i rapporti del 6 novembre 2018 e del 4
gennaio 2019 della Clinica __________ di __________ (doc. 71-73 inc. __________),
sulle stesse si è espresso il dr. __________ nell’Annotazione 11 aprile 2019
come segue:
"
Ho letto attentamente gli scritti
prodotti (Dr. med. __________ del 21 marzo 2019 nonché i rapporti 06.11 .201
8/04.01 .2019 della __________ di __________) mettendoli a confronto con la
visita medico-__________ della __________ del 2 ottobre 2018, non notando nuovi
elementi oggettivi, non già noti al momento di tale valutazione, in grado di
modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua
dell'Assicurata.
Di conseguenza posso soltanto ribadire la mia valutazione
riguardante la capacità lavorativa ritenuta dopo il 2 ottobre 2018 non essendo
desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi
extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale
dell'Assicurata. “(doc. V/1)
A
dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben
motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente
valutazione della __________ e del SMR, questo giudice deve aderire. In
effetti, la certificazione del dr. __________ si limita in sostanza a
confermare le già note diagnosi di cui è affetta la ricorrente e a rinviare ai
certificati dei sanitari della Clinica __________, ma non mostra significative
variazioni rispetto a quanto descritto nelle precedenti valutazioni,
segnatamente in quella della __________ del 2 ottobre 2018. Inoltre non motiva
minimamente la sua conclusione di incapacità lavorativa.
Quanto
alle certificazioni della Clinica __________, le stesse si limitano in sostanza
a confermare il quadro diagnostico già noto e nemmeno si pronunciano sulla capacità
lavorativa.
Sia
pure rilevato che l’Ufficio AI ha proceduto a trasmettere la documentazione
prodotta dall’assicurata anche alla __________, che con scritto 21 maggio 2019
ha osservato che “la pratica è stata valutata con il nostro servizio medico
e viene confermata la nostra presa di posizione trasmessa in data 17 ottobre
2018” (doc. VII/2).
Del
resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad
art. 28a, p. 353).
Questo
TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR
(sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti e della
perizia della __________). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
(determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito
medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con
riferimenti).
Del
resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________e del dr. __________
del SMR non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica
attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate
o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e
entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.
3.1.1). In effetti, già si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna
documentazione medica rilevante né ha del resto sostenuto di soffrire di altre
affezioni con influenza sulla sua capacità lavorativa.
In
realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente
soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità
lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in
dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto
documentazione medica idonea a contraddirle.
Va
qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Rispecchiando
quindi la valutazione del dr. __________ della __________ tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato
pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente
ha presentato dal giorno dell’infortunio (13 dicembre 2017) un’inabilità
lavorativa completa in ogni attività, dal mese di ottobre 2018 andava tuttavia
ritenuta nuovamente pienamente abile in ogni attività.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento
contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
2.7
In
simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità
lavorativa dal 13 dicembre 2017, considerata dunque la ripresa
dell’abilità lavorativa completa dal 2 ottobre 2018, l’assicurata non ha quindi
presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un
periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in
media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di
attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non le può essere
riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La
decisione contestata, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una
rendita d’invalidità, va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di
peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato
da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova
domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali
suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti
in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale
delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti