32.2019.74
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia pluridisciplinare. Esame delle critiche relative al referto psichiatrico. Calcolo del grado d'invalidità
6 marzo 2020Italiano75 min
attraverso il ritiro che nella condivisione relazionale. Lo psicologo __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.74
cs
Lugano
6 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI il 25 febbraio 2008 (doc. 22 incarto
AI).
1.2. Con decisione del 18 novembre
2010 l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita AI con
effetto dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009 (doc. 123/124 incarto AI).
1.3. Il 7 aprile 2017 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, sfociata, il 2 agosto 2017, in
una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. da 147 a 150 incarto AI).
1.4. Il 9 gennaio 2018
l’assicurata ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. 159 incarto
AI).
1.5. Acquisiti gli atti economici
e medici ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del __________
del 5 novembre 2018, con decisione dell’8 marzo 2019, preavvisata dalla
decisione del 4 gennaio 2019, l’UAI ha negato il diritto a prestazioni, giacché
il grado d’incapacità lavorativa in qualsiasi attività raggiunge il 30% (doc.
A2).
1.6. RI 1, rappresentata dalla RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale
l’annullamento della decisione ed il diritto ad una rendita intera AI dal 1°
luglio 2018, in via eventuale l’annullamento della decisione ed il diritto a
mezza rendita AI dal 1° luglio 2018 ed in via sussidiaria l’annullamento della
decisione e l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc. I). La
ricorrente contesta sia la valutazione medica che la valutazione economica.
Circa l’aspetto medico,
ella ritiene che vi sono vari indizi che mettono in discussione le conclusioni
peritali.
In primo luogo, secondo
l’insorgente, il tempo dedicato al consulto (due visite per totali 1 ora e 40
minuti) non è sufficiente per un esame approfondito. L’assicurata è infatti una
persona di poche parole, con evidenti difficoltà a parlare della realtà della
sua disabilità. Questa difficoltà è pure emersa in occasione della valutazione internistica
del 29 maggio 2018, del consulto ORL del dr. med. __________ e della
valutazione testistica dello psicologo __________. Secondo l’insorgente
dedicarle solo 100 minuti significa procedere in modo frettoloso e
superficiale, così da rendere poco credibile la valutazione.
L’anamnesi raccolta
presenterebbe inoltre molte imprecisioni, lacune e contraddizioni. Il perito
riferisce che la madre è descritta in buone condizioni di salute allorché
anch’essa è portatrice di sordità, dettaglio che lo psicologo __________
definisce “importante”. Il perito non si interroga sulle difficoltà
incontrate da bambina e da adolescente e nei confronti della madre portatrice
dello stesso handicap e non spiega perché questo dettaglio è importante. Il
perito banalizza il trasferimento a __________, non indaga come viene vissuto
da bambina, né presta attenzione a quanto riportato dal curante nel rapporto
del 17 gennaio 2018. Lo specialista ignora gli incidenti vissuti dall’assicurata
e “si risparmia di differenziare una diagnosi somatica”.
Per la ricorrente sono
dubbie pure le costatazioni obiettive, poiché non emerge la chiusura evidenziata
dagli altri due periti, né quanto riferito nel rapporto di valutazione
testistico. L’insorgente afferma che confrontati con delle constatazioni
obiettive estremamente stringate, ciò che lascia maggiormente perplessi e nel
contempo avvalora l’ipotesi di un esame frettoloso, superficiale e lacunoso, è
il fatto che il perito si risparmia pure nel riprendere la conclusione
testistica. L’assicurata evidenzia che il 30 gennaio 2019 il curante, dr. med. __________,
ha preso posizione in modo dettagliato circa il consulto psichiatrico,
valutando la capacità lavorativa restante a meno del 50%. Il perito si è però
confrontato in maniera succinta con le conclusioni del curante, senza prendere
specifica posizione.
Se alle conclusioni del
curante non dovesse essere riconosciuto pieno valore probatorio, va allestita
una perizia giudiziaria.
Dal lato economico la
ricorrente sostiene che la posizione dell’amministrazione circa l’attività
abitualmente esercitata dall’insorgente è poco chiara.
Ella si è formata come
sarta da donna, ottenendo il relativo attestato federale di capacità in data 15
agosto 1981 ed ha seguito un anno di perfezionamento come sarta. Dal 1° agosto
1982 entra alle dipendenze __________, come “Logistikassistentin” con le
mansioni descritte dal questionario del datore di lavoro del 18 marzo 2008
(doc. A6). Per cui l’attività non era quella di sarta in senso stretto,
mansione che la occupava solo al 20%, bensì quella di impiegata in logistica
per __________. L’UAI ed il __________ sbagliano laddove sostengono che
l’attività abituale è quella di sarta. La valutazione della capacità di lavoro
restante nell’attività abituale deve riferirsi a quella di “Logistikassistentin”
per __________. Ciò, secondo la ricorrente, era chiaro anche nella decisione
del 18 novembre 2010, a differenza della decisione impugnata, dove la
professione di sarta è considerata quella abituale, mentre può semmai essere
considerata quale attività adeguata.
Per la ricorrente la
conclusione cui giunge il perito ORL in merito alla capacità lavorativa
nell’attività abituale per __________ è manifestamente in contrasto con quanto
valutato in occasione della decisione del 2010, in cui si evidenziavano le
difficoltà sul posto di lavoro conseguenti alla problematica uditiva. Poiché la
problematica è peggiorata, la ricorrente non capisce come la capacità
lavorativa dell’assicurata che esercitava la propria attività abituale in
ambiente germanofono, in team, quindi con vari interlocutori alla volta, possa
nel frattempo essere migliorata. Ci si trova quindi in presenza di una diversa
valutazione di uno stato di salute nel frattempo peggiorato, senza che il
perito abbia giustificato quali aspetti concreti nell’evoluzione della malattia
e nell’andamento dell’incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova
valutazione.
Secondo l’insorgente diverso
è il discorso se e in quale misura tale attività abituale presso __________
possa essere esercitata in un altro ambiente, magari di lingua e cultura
italofone. Ammesso e non concesso che in simile ambiente la capacità lavorativa
nell’attività abituale possa ritenersi completa, secondo l’insorgente ci
troviamo confrontati con una situazione del mercato del lavoro tutt’altro che
equilibrata: simili postazioni sono disponibili unicamente __________ e ancora
più scarse sono le postazioni in sola lingua italiana, requisito necessario per
facilitare la comprensione dell’assicurata con la lettura labiale. Ne consegue
che nell’attività abituale ipoteticamente esigibile, l’assicurata risulta non
più integrabile. Per questo motivo nella propria attività la perdita di
guadagno è totale. Secondo l’insorgente i periti sono imprecisi nel riportare
quale fosse l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute. Nel
contesto di una valutazione consensuale che ha lo scopo di chiarire la capacità
lavorativa restante in attività abituale e adeguata, non devono sorgere dubbi
in merito a quale attività i periti si stiano riferendo. Anche perché i periti
non pongono alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa in attività
abituale di assistente in logistica per __________.
Per la ricorrente la
limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da
intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali
dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività
di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non
di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui presenta
una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per problemi
relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al deficit
uditivo e a problematiche socio-linguistiche.
L’insorgente ritiene che
in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello
scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare
giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività
adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il
reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del
5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr.
23'237, con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del
72,29%. Da cui il diritto ad una rendita intera.
Se, per ipotesi di lavoro,
si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali
limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di
salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei
redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata
avrebbe diritto a mezza rendita.
1.7. Con risposta del 24 maggio
2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. IV). Dal lato medico
evidenzia che alla perizia __________ deve essere attribuito un valore
probatorio completo e che l’interessata avrebbe manifestato un dissenso
puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’UAI, senza
produrre in sede di ricorso eventuali elementi oggettivi, segnatamente di
natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Dal lato economico
l’amministrazione sottolinea che prima del danno alla salute, nel 2007,
l’assicurata lavorava al 100% presso l’__________ di __________ in qualità di
sarta. Ella è stata valutata in tale attività, dal lato medico-teorico, inabile
al 50%, mentre in attività adeguate risultava totalmente abile. A seguito delle
difficoltà riscontrate dall’assicurata, l’allora datore di lavoro le ha
proposto un trasferimento ad __________ con un nuovo mansionario (quindi con
attività non solo di sarta). Siccome tale soluzione non ha funzionato,
l’assicurata è stata licenziata. Secondo l’UAI il __________ ha valutato
correttamente quale attività abituale quella di sarta, determinando
un’incapacità lavorativa dovuta alla problematica unicamente psichiatrica, pari
al 30% dall’agosto 2017. Da parte sua il medico SMR, dr. med. __________ ha
ritenuto che l’impedimento del 50% nell’attività presso l’__________ di __________
non fosse riconducibile ad una patologia psichiatrica, bensì a fattori esterni
inerenti il posto di lavoro. Prima dell’insorgere della patologia psichiatrica
(agosto 2017), l’assicurata avrebbe potuto riprendere la propria attività
abituale al 100%, pertanto, secondo l’UAI, è corretto considerare un reddito
ipotetico quale sarta secondo le tabelle statistiche, che paragonate al
medesimo reddito ridotto del 30% per diminuzione del rendimento porta ad un
grado AI del 30%.
1.8. Con osservazioni del 13
giugno 2019 la ricorrente ha confermato le sue richieste, contestando il
contenuto della risposta dell’amministrazione (doc. VI). Secondo la ricorrente,
considerato che la problematica psichiatrica risulta essere quella invalidante,
il perito sarebbe stato tenuto a riprendere esplicitamente l’anamnesi elaborata
da altri e confermarla o completarla in base alle indagini da lui svolte. Non è
sufficiente presumere che l’abbia fatto, occorre che questo sia reso almeno
verosimile. In ogni caso la contestazione della perizia non concerne unicamente
l’anamnesi.
Per la ricorrente quanto
affermato dall’UAI in merito all’attività svolta per __________ non è corretto.
Prima del danno alla salute lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin”:
il mansionario, presso questa struttura è allegato al ricorso e descrive nelle
due colonne di sinistra le mansioni e l’importanza assegnata per ogni mansione
per un totale del 100%, nelle due colonne centrali invece vengono annotate le “Effektive
Leistungsfähigkeiten während Präsenzzeiten __________” nei periodi
2005/2006 e 2007/2008. Il trasferimento ad __________ è avvenuto il 1° gennaio
2010, la ricorrente rimane “Logistikassistentin”, ma determinate
mansioni sono modificate. Secondo l’interessata dal questionario del datore di
lavoro compilato il 18 marzo 2009 risulta chiaramente che l’attività lavorativa
prima dell’insorgenza del danno alla salute era “Logistikassistentin” e
dopo l’insorgenza del danno alla salute rimane quello di “Logistikassistentin”.
Nella decisione AI del 18 novembre 2010 era chiaro che l’attività presso __________
non era semplicemente quello di sarta, tant’è che l’attività di sarta tout
court è valutata come attività adeguata, che allora avrebbe potuto essere
eseguita in misura completa, mentre l’attività per __________ era limitata
nella misura del 50%.
1.9. In data 21 giugno 2019 l’UAI
ha chiesto di confermare la propria decisione (doc. VIII). Per quanto concerne
la valutazione medica, l’amministrazione evidenzia come le critiche sollevate
dal curante in fase di audizione non erano atte a modificare la valutazione
peritale e pertanto il dr. med. __________ non ha ritenuto necessario
rispondere punto per punto alle critiche che non contenevano elementi
sufficienti per modificare le conclusioni del referto del 23 luglio 2018. Il
perito ha preso atto della valutazione psicologica del Dr. __________, così
come degli approfondimenti testistici ed esami di laboratori, ed ha proceduto
alla determinazione della capacità lavorativa tenuto conto anche di tale
referto. Inoltre egli ha indicato al punto 2.1 del proprio rapporto del 23
luglio 2018 che dalla documentazione “messami a disposizione riassumo gli
atti di pertinenza psichiatrica che ho avuto modo di visionare e che ritengo
utili per la valutazione del caso”, quindi, secondo l’UAI, il dr. med. __________,
non ha ricevuto solo i documenti psichiatrici, bensì ha citato unicamente
quelli che a suo parere erano determinanti per la valutazione, tra cui anche il
rapporto del dr. med. __________ del 17 gennaio 2018, citato a più riprese
nello scritto del 30 gennaio 2019. Per l’UAI la valutazione del dr. med. __________
consiste dunque in una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa rispetto
a quella effettuata dal perito dr. med. __________.
Dal lato economico,
ritenuto come l’assicurata abbia abbandonato l’attività presso __________ non a
causa di un danno alla salute ma per altri fattori riconducibili al posto di
lavoro stesso, non è possibile prendere come reddito da valido il guadagno
conseguito presso tale datore di lavoro. Utilizzando quindi i dati statistici
sia per il reddito da valida che per il reddito da invalida, il grado AI che ne
deriva, corrisponde alla percentuale di incapacità lavorativa (intesa come
riduzione del rendimento), ossia il 30%.
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21
gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62,
il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar
apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una
revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di
fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti
valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e
della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.3. Nel caso di specie nell’ambito della nuova richiesta di
prestazioni la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare
(reumatologica [dr. med. __________], ORL [dr. med. __________] e psichiatrica
[dr. med. __________]) del __________ redatta il 5 novembre 2018 (doc. 189
incarto AI).
Dopo aver descritto gli atti,
l’anamnesi famigliare, personale, sociale e professionale, patologica, i
disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, la
descrizione della giornata, le constatazioni obiettive, la valutazione medica e
medico-assicurativa, i periti hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e
disturbo di personalità misto con tratti ansiosi, di evitamento e dipendenti
(ICD-10 F61.0), oltre a numerose diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa (cfr. pag. 40 della perizia).
Gli specialisti hanno rilevato
che le limitazioni funzionali presenti nell’assicurata sono dovute alla
patologia psichiatrica: il corteo sintomatologico, ascrivibile alla sindrome
ansioso-depressiva ed alle caratteristiche di personalità interferiscono sulle
performance lavorative, sulla capacità di sopportare lo stress e sul tempo di
recupero, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza. Inoltre
vi è un’influenza negativa sulla motivazione, sulla costanza degli obiettivi da
perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi.
Collateralmente i periti segnalano che la patologia ORL di ipoacusia bilaterale
importante può essere limitante per impieghi con ambienti lavorativi rumorosi,
a stretto contatto interattivo con terze persone, dove non sia possibile porsi
in posizione frontale con una persona alla volta.
Per i periti l’assicurata nel
corso degli anni ha sviluppato un disturbo di personalità misto con aspetti
dello spettro ansioso, in brevi momenti più marcatamente depressivi come pure
tratti di personalità misti di tipo ansioso, astenico, di evitamento e
schizoide. La valutazione testistica eseguita in ambito peritale ha potuto
invece escludere un disturbo dello spettro autistico.
Gli specialisti rilevano che
la patologia ipoacusica, con rifiuto iniziale da parte dell’assicurata per
diversi anni dell’utilizzo di protesi acustiche, ha accresciuto nell’assicurata
stessa sforzi e comportamenti vari compensatori con poi lo sviluppo in un
secondo tempo di sintomi legati allo stress ed a meccanismi di gestione dello
stesso (ansia, evitamento, ecc. ecc.). Vi è dunque una diminuzione della
capacità di sopportare lo stress con conseguente riduzione della caricabilità
psichica e della resistenza, come pure mancanza di risorse.
Fatti
I periti rilevano che si
denota un quadro d’incoerenza tra quanto manifestato soggettivamente
dall’assicurata, quanto valutato dai medici curanti della stessa e quanto
invece oggettivabile dal punto di vista medico sia dal lato somatico che
psichiatrico.
Essi hanno poi stabilito che
sia in attività di sarta che in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto
cucina, l’assicurata viene giudicata complessivamente abile nella misura del
70%.
L’assicurata viene giudicata
abile nella misura complessiva del 70% in un’attività adeguata. Le attività
finora svolte vengono ritenute attività adeguate. Un’attività adatta deve
soddisfare alcune caratteristiche ambientali e lavorative che risultano
fondamentali per il disturbo di ipoacusia dell’assicurata e per le sue
caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali,
compiti precisi e ripetitivi, ecc.), come pure deve trattarsi di un’attività
che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.
Gli specialisti del __________
rilevano che la capacità lavorativa in attività svolte del 70% è dovuta
unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo.
Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017.
Antecedentemente fa stato quanto valutato da precedenti perizie in ambito AI.
La capacità lavorativa per
attività adatta del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per
riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi
valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto deciso da
precedenti perizie in ambito AI.
Il 7 dicembre 2018 una
funzionaria dell’AI ha chiesto il parere del medico SMR, poiché rispetto
all’ultima perizia vi è stato un aumento della capacità lavorativa per
l’attività abituale ed una diminuzione per le attività idonee. In precedenza,
infatti, dal profilo medico, era stata stabilita un’incapacità lavorativa del
50% (intesa come presenza) per l’abituale attività di addetta alla sartoria dal
mese di aprile 2007 e una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal
maggio 2009 (doc. 194 incarto AI).
Il medico SMR, dr. med. __________,
il 10 dicembre 2018 ha affermato che l’impedimento del 50% quale sarta
riconosciuto nella precedente decisione era legato primariamente al posto di
lavoro. Non era stata riscontrata una patologia psichiatrica invalidante.
Dall’attuale valutazione risulta un impedimento psichiatrico del 30% dovuto a
nuova patologia psichiatrica, quindi si tratta di un peggioramento dello stato
di salute dal mese di agosto 2017 per insorgenza di una patologia psichica con
influsso sulla capacità lavorativa (doc. 195 incarto AI).
Il 30 gennaio 2019, il medico
curante, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha
preso posizione sulla perizia, affermando:
" (…) Im
preambolo sottolineo che, dal 2005, i numerosi certificati medico-psichiatrici
(Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________) sono
concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di
50% malgrado diversi tentativi di aumento del lavoro, di cambiamento del posto
di lavoro o di tentativi di reintegrazione. Rimango in questo modo sconcertato
che il collega esperto Dr. __________ non abbia nemmeno preso contatto con me
malgrado il mio lungo rapporto psichiatrico del gennaio 2018 e considerate le
divergenze di valutazione sulla capacità lavorativa.
(…).
Punto 3. Anamnesi
La madre…descritta in buone condizioni
di salute. Tutti i referti parlano di sordità della madre (ho aggiunto
anche di un fratello). Si tratta di un elemento essenziale, come lo rileva lo
psicologo __________, cito, - Dettaglio importante: già la madre era
portatrice di un disturbo uditivo che la contrassegnava spiccatamente nel
piccolo contesto sociale – che partecipa non solo ad una difficoltà di
comunicazione primaria fra madre e figlia ma porta i genitori a sottovalutare,
fin dalla prima infanzia e per tutta l’adolescenza, l’andicap uditivo della
loro figlia. Si potrebbe anche d’altra parte pensare ad un tentativo di non
stigmatizzare la figlia nel suo contesto sociale, potenziale fonte di vergogna
che è rimasta presente nei pensieri dell’assicurata con il risultato di una
forte tendenza a rinchiudersi. Scrivo nel gennaio scorso che la signora RI 1
presenta dei tratti di carattere orientati più verso il controllo e l’autonomia
attraverso il ritiro che nella condivisione relazionale. Lo psicologo __________
scrive di- “una chiusura affettiva e sociale progressiva, di stampo
ambientale/esperienzale e non di una preclusione di base di stampo
neurogenetico, un’ipotesi quella di tratti autistici, che, dopo qualche mese di
trattamento, scarto anch’io.
Il perito prosegue nell’anamnesi parlando
di RI 1, scrivendo …poi si è trasferita a __________… . Con questo che
potrebbe sembrare un dettaglio, il perito banalizza il fatto che, ottenendo
risultati insufficienti (oggettivati dalle note insufficienti ottenute in
italiano) durante il primo anno di scuola in italiano malgrado il sostegno di
una docente, viene deciso di istituzionalizzare la bambina di 7 anni per due
anni a __________. Non ha ricordi di visite da parte dei genitori e ritorna
raramente a casa durante l’anno scolastico (cfr. mia lettera). Si tratta dunque
per la bambina di un vissuto di passivazione e non di un trasferimento
condiviso o nel quale si sarebbe sentita accompagnata dai genitori.
L’importanza di quest’elemento permette di sottolineare un vissuto traumatico
della bambina (che esprime con il ricordo del gancio in bocca) e di resistenza
dei suoi genitori ad integrare l’andicap uditivo, corretto con protesi durante
il periodo a __________ ma che, tornata a casa, la bambina non porterà più fino
all’età di 7 anni, quando sarà lontana da casa.
Riferendosi infine nell’anamnesi a
eventuali problemi di salute il perito si limita a scrivere; oltre alla nota
situazione di ipoacusi, si segnalano alcune problematiche a livello cervicale e
lombare trattate comunque conservativamente. Il perito ignora non solo le
esperienze di incidenti ma soprattutto si risparmia di differenziare una
diagnosi somatica con il vissuto corporeo proprio alla paziente congruente con
la diagnosi psichiatrica di nevrastenia (ICD 10 F48.0). Come l’ho scritto p.3 –
La presa in considerazione delle proprie emozioni tende ad esser repressa e
rimpiazzata da sensazioni di stanchezza fisica soprattutto mattutine,
difficoltà di concentrazione e dolori di schiena lombari o a livello del collo,
un meccanismo ben descritto dalla letteratura psichiatrica (Beard, Freud). Lo
psicologo scrive, parlando delle difficoltà di RI 1 (p. 2) che ... indotte
da una certa sordità che la obbligava a sforzi enormi per la comprensione …
erano fonte di fatica fisica e psichica… Da cui ammette una tendenza con gli
anni all’acuirsi delle tensioni (fisiche) all’affaticamento generalizzato,
nella vita e sul lavoro, e all’evitamento di quelle situazioni (relazionali)
che
potessero inasprire tale stato. La pratica di alcuni passatempi per
lei gratificanti ... ha dovuto esser alquanto ridotta perché troppo faticosa …
e ciò succede anche con il carico attuale di lavoro attuale che vorrebbe
ulteriormente ridurre. L’A nota infatti con l’età un peggioramento del suo
stato generale, delle tensioni, dei dolori al collo e alla schiena… disturbi
del sonno, stanchezza cronica (già dal mattino)
(…).
Tale descrizione rimanda mots à mots à la
definizione della nevrastenia.
Punto 4. Costatazioni obiettive
Le costatazioni obiettive (punto 4) del
perito rimangono ristrette a pochissimi elementi. Si trovano essenzialmente e
in modo approfondito nel rapporto clinico e testistico del signor __________
che cito (…).
Punto 7 Valutazione medica e medico
assicurativa infine
Il perito non prende in considerazione il
vissuto di una bambina, “apparentemente senza difficoltà cognitive” durante la
scolarità ma istituzionalizzata per 2 anni in ambito protetto ed esposta a
ingenti difficoltà di interazione e d’integrazione durante l’adolescenza con il
gruppo dei coetanei. Scrive che “comunque” ha concluso l’apprendistato e che
“bisogna considerare che l’A ha per diversi anni rifiutato l’utilizzo delle
protesi”. La mia domanda: si tratta di una decisione di opposizione (contro
chi?) o anche di un adattamento a una presa a carico famigliare/gruppale in
parte adeguata con una cronicizzazione di tratti caratteriali invalidanti?
Il perito definisce in seguito più
confacente la sua diagnosi di F 41.2 (ICD 10), una lieve e non persistente
depressione piuttosto che la mia, depressione ansiosa persistente o distimia
(F34.1). Il termine di distimia viene pure descritto e menzionato a due riprese
anche nelle conclusioni del rapporto di __________ (in grassetto sopra). Il Dr.
__________ stesso riprende pure la cronicità di una psicopatologia nel senso di
un disturbo di personalità misto piuttosto che di personalità astenica
(sottolineavo così lo sviluppo progressivo di una neurastenia e di difese
caratteriali attorno ad une sentimento fragile di se stesso). L’ICD 10 evoca
sotto personalità dipendente che include quella astenica il sentimento di
“poter essere senza spina dorsale”. Il test di Rorschach sottolinea, cito come
sono rilevabili i continui riferimenti alla simmetria, all’asse centrale
delle tavole, simboli riconosciuti di sostegno e di rassicurazione la cui
assenza potrebbe togliere senso a tutta la costruzione… L’analogia della
asse centrale e della colonna vertebrale a rischio di sparire è evidente (cfr.
infra sotto terapia), come centrale rimane la problematica difensiva attorno
alla dipendenza (ad es. con il diniego condiviso dell’andicap).
Arrivati a questo punto rimane dunque una
totale incomprensione sulle conclusioni non motivate del perito che definisce
senza nessuna argomentazione il perché di una capacità lavorativa esigibile a
70% (8.5 ore al giorno) mentre __________, menziona come l’A. ha dovuto ridurre
la pratica passa tempi per lei gratificanti perché troppo faticosa, facendola
entrare in un vicolo cieco, del quale le risulta difficile uscire per investire
risorse e energie già di per se estremamente limitate.., discorso congruo con
la realtà presente da quasi 15 anni.
L’interrogazione del perito sul valore di
una presa a carico psichiatrica integrato anche se l’evoluzione degli ultimi
anni mostra una stabilizzazione e una cronicizzazione della sintomatologia
sembra metter in dubbio l’opportunità di un trattamento. Metto invece in luce
la problematica della dipendenza e i limiti del sistema difensivo dell’A.
Riprendo la valutazione testistica di Rorschach del signor __________ – in
assenza di sostegno e di rassicurazione, (l’A) potrebbe posizionarsi … in una
sorta di limbo (non soltanto sociale) nel quale è difficile trovare … stabilità
affettiva contro l’isolamento e la solitudine. Infatti desecurizzata dopo
la X-ème diniego di realtà da parte dell’assicurazione invalidità che non
teneva in considerazione il rapporto del collega psichiatra __________, l’A non
prendeva spontaneamente in considerazione di rifare le protesi purtroppo non
più adatte e sprofondava in uno stato depressivo con regressione sociale. È
durante la terapia a ritmo settimanale con l’aggiunta di una medicazione
(quello che viene chiamato trattamento psichiatrico integrato) che ha potuto
riprendere contatto con l’ORL e il protesista e assumere una continuità
lavorativa di, in media, due a tre ore lavorative al giorno (15 ore alla
settimana) e, sostenuta, poteva contenere la sua marcata faticabilità. Non si
tratta dunque di uno stato cronico e stabile ma di uno stato che, per rimanere
stabile, necessita di un sostegno nella continuità e di un riconoscimento delle
reali capacità lavorative, una responsabilità alla quale è anche partecipe
l’assicurazione competente.
Persisto dunque in assenza di discussione e
di confronto scientifico, a valutare la capacità lavorativa della signora RI 1
a meno di 50% e sostengo la richiesta di rivalutazione peritale psichiatrica
alla luce dei numerosi rapporti psichiatrici antecedenti, del mio parere mio
come psichiatra curante e non per ultimo, alla luce del rapporto peritale dello
psicologo __________.” (doc. 211 incarto AI)
Chiamato ad esprimersi in
merito, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 21 febbraio
2019 ha affermato:
" (…) Gentile
Collega, in merito alla vostra richiesta del 7 febbraio 2019, inerente la nuova
documentazione presentata dal Dr. Med. __________, non ravvedo elementi
sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale
del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI)
2.4. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del
4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento
professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della
personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle
limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero).
Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle
DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018
(consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018
(consid. 2.2).
2.6. Nel
caso di specie l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI, e
meglio la perizia del __________ del 5 novembre 2018, segnatamente per quanto
concerne le conclusioni in ambito psichiatrico, rinviando ai certificati medici
del proprio curante, dr. med. __________, ed in particolare al referto del 30
gennaio 2019.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI.
La
perizia del __________ del 5 novembre 2018 è da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando che precede. I periti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa
dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate
presso i consulenti del __________ e presso la dr.ssa med. __________.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
I
periti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute
della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica
prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI (cfr. doc. 189 incarto AI, pag.
435 e seguenti).
2.6.1. Per
quanto concerne più specificatamente la patologia psichiatrica, va evidenziato
come il dr. med. __________ al punto 2.1 ha riassunto, “dalla documentazione
messami a disposizione”, “gli atti di pertinenza psichiatrica che ho
avuto modo di visionare e che ritengo utili per la valutazione del caso”, tra
i quali figura il referto di 8 pagine del 17 gennaio 2018 del curante, dr. med.
__________ (doc. AI 163), citato dal medesimo curante, a più riprese, nelle
osservazioni del 30 gennaio 2019 (cfr. doc. 211 incarto AI).
La
ricorrente si lamenta del fatto che il tempo dedicato al consulto si limita a
100 minuti complessivi (due visite, il 14 giugno 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]
ed il 12 luglio 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]). Vista la difficoltà a parlare
della realtà della sua disabilità, emersa anche in occasione della valutazione
internistica, del consulto ORL presso il dr. med. __________ e della
valutazione testistica presso lo psicologo __________, il perito avrebbe dovuto
prendersi più tempo per visitare l’assicurata.
Questo
Tribunale rileva che spetta al perito stabilire il tempo ritenuto necessario
per poter procedere ad una valutazione seria ed affidabile della situazione
valetudinaria della persona visitata, anche perché lo specialista ha pure a
disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i
rapporti del medico curante.
In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato
che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid.
4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid.
3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
La critica della
ricorrente relativa alla durata della visita medica va pertanto respinta.
L’insorgente si
lamenta inoltre di alcune imprecisioni, lacune e contraddizioni contenute
nell’anamnesi.
Innanzitutto il
perito ha riportato: “la madre nata nel 1933, descritta in buone condizioni
di salute”.
L’insorgente
evidenzia che in realtà la madre è anch’essa portatrice di sordità,
particolarità definita importante dallo psicologo __________ e il perito non si
china su questo aspetto.
Il TCA evidenzia
che questa circostanza non è sfuggita al dr. med. __________. Egli nella
descrizione dell’anamnesi ha infatti riportato quanto affermato dalla
ricorrente (pag. 16 perizia: “Informazioni fornite spontaneamente
dall’assicurato nel quadro di un colloquio aperto e temi del colloquio di
approfondimento […]”), ossia che la madre si trova in buone condizioni. Lo
specialista è tuttavia ben consapevole che anch’essa è affetta da sordità.
Infatti nella descrizione degli atti a disposizione ha citato il rapporto del
curante, dr. med. __________, del 17 gennaio 2018 con l’indicazione: “madre
e fratello con sordità di natura simile” ed ha richiamato gli esami
eseguiti dallo psicologo __________ (cfr. punto 4.3.3/4.3.4 e). Egli ne ha
pertanto tenuto conto nella valutazione peritale.
In secondo luogo la
ricorrente ritiene che il dr. med. __________ banalizzerebbe il trasferimento a
__________, non avrebbe indagato come questo aspetto è stato vissuto da
bambina, né avrebbe prestato attenzione a quanto figura nel rapporto del dr.
med. __________ nel referto del 17 gennaio 2018. Anche su questo aspetto
tuttavia non può essere rimproverato alcunché al perito. Egli, pur non
riportando ogni dettaglio nell’anamnesi raccolta presso la medesima ricorrente,
non ha trascurato di prendere in considerazione quanto avvenuto allorché
l’insorgente era minorenne. Egli ha infatti riportato quanto affermato dal dr.
med. __________ nel più volte citato referto del 17 gennaio 2018 (pag. 14 della
perizia: “[…] Difficoltà di parola fin già da bambina, con necessità di
trasferimento all’internato __________ per due anni, con ricordi da parte
dell’A. vissuti come crudeli per imparare a parlare in modo comprensibile (con
gancio di ferro sulla lingua per pronunciare la A)”).
Infine, sempre per
quanto concerne l’anamnesi, la ricorrente sostiene che il perito avrebbe
ignorato “gli incidenti” e “si risparmia di differenziare una
diagnosi somatica” e che a questo proposito il curante, nella presa di
posizione del 30 gennaio 2019, afferma che la presa in considerazione delle
emozioni tende ad essere repressa e rimpiazzata da sensazioni di stanchezza
fisica e quanto descritto anche dallo psicologo __________ porta a ritenere la
Considerandi
diagnosi di nevrastenia.
Il TCA evidenzia
che l’anamnesi è la raccolta a scopo diagnostico di tutte le notizie
riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali ed ereditari, di
un paziente (cfr. garzantilinguistica.it). Non è invece il luogo preposto per
porre la diagnosi.
In concreto
nell’anamnesi il perito ha evidenziato che “per ciò che concerne i problemi
di salute, si segnalano, oltre alla nota situazione di ipoacusia, alcune
problematiche a livello cervicale e lombare, trattate comunque
conservativamente”. Egli non ha pertanto dimenticato di prendere in
considerazione anche gli eventi extrapsichici che hanno caratterizzato la vita
della ricorrente, pur giungendo ad una diagnosi differente rispetto a quella
posta dal curante. Del resto, come rilevato ancora recentemente dal Tribunale
federale, nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, non è di principio
decisiva la diagnosi ma soltanto quali effetti ha una malattia sulla capacità
lavorativa (STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, consid. 4.2, pubblicato in SVR
12/2018, IV Nr. 76, pag. 250).
Il perito, pur
ponendo una diagnosi diversa, ha comunque evidenziato, a proposito delle
valutazioni dello psicologo __________, che “le conclusioni depongono per la
presenza di una struttura nevrotica di personalità, con tratti ansiosi e di
evitamento” (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia) ed ha rilevato che
l’insorgente riferisce stanchezza e facile affaticabilità. Anche su questo
punto non vi è pertanto alcun rimprovero da muovere al dr. med. __________.
L’insorgente
esprime in seguito dei dubbi circa le constatazioni obiettive, poiché non viene
fatto cenno a quanto riportato nel rapporto di valutazione testistica dello
psicologo __________ e non emerge la “chiusura” dell’assicurata
evidenziata dagli altri due periti.
Circa la presa in
considerazione della valutazione testistica, già si è detto che il dr. med. __________
l’ha esplicitamente citata nell’ambito degli esami psicologici e
neuropsicologici (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia), che ha lui stesso chiesto (punto
1.3
della perizia). Egli ne ha pertanto tenuto conto.
Relativamente alla
“chiusura” dell’assicurata essa è in ogni caso stata presa in
considerazione nella misura in cui il perito ha rilevato i comportamenti
evitanti messi in atto dall’insorgente. Il dr. med. __________ ha tenuto conto
delle difficoltà dovute all’ipoacusia e dal fatto che “le sue performance
sono fin dall’inizio condizionate da una maggior sollecitazione (lentezza nella
comprensione delle parole, lettura labiale più difficile nella lingua tedesca,
ecc.)” (pag. 21 della perizia).
Quanto
alla circostanza che il perito non abbia ripreso per esteso le conclusioni
dello psicologo __________, ma le abbia riassunte in una frase, essa non è
motivo per ritenere un esame frettoloso, superficiale e lacunoso della
fattispecie. Come più volte rilevato, il dr. med. __________ ne ha tenuto
conto, pur riportando le conclusioni in maniera molto succinta (punto
4.3.3/4.3.4 della perizia). La circostanza che il perito non sia
particolarmente prolisso non è un motivo per inficiare il valore probatorio del
referto.
La
ricorrente fa poi riferimento alle osservazioni del curante, dr. med. __________,
del 30 gennaio 2019, ed alla scarna presa di posizione del perito in data 21
febbraio 2019 che si è limitato ad affermare di non ravvedere “elementi
sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale
del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI).
Le
affermazioni del dr. med. __________, che la ricorrente ha in gran parte
ripreso nella prima parte del suo ricorso e che sono appena state oggetto di
attento esame da parte di questo Tribunale, figurano anche nella presa di
posizione del 17 gennaio 2018 (doc. AI 163) e sono state esaminate e prese in
considerazione dal perito (pag. 14-15 della perizia). Da cui la stringata
risposta del dr. med. __________.
Le
osservazioni del curante del 30 gennaio 2019 non sono atte a sovvertire il
referto del __________. Esse si esauriscono in una diversa valutazione della
capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito in sede peritale, ma non
apportano elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le convincenti e
motivate conclusioni del dr. med. __________. Lo stesso dr. med. __________
evidenzia del resto che “da 2005, numerosi certificati medico-psichiatrici
(Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________), sono
concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di
50% […]” (doc. 211 incarto AI), allorché l’incapacità lavorativa dovuta a
motivi psichiatrici è sorta nel corso del mese di agosto 2017 (cfr. pag. 43
perizia __________, pag. 474 incarto AI).
Richiamato il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati; cfr. sopra al consid. 2.6), le differenti conclusioni del dr. med. __________
non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni del dr.
med. __________, di scostarsi dalle conclusioni tratte da quest’ultimo.
In
queste condizioni la chiesta perizia psichiatrica giudiziaria non è quindi necessaria.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344.
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.6.2
Nel
ricorso l’insorgente censura pure la perizia ORL del dr. med. __________, nel
senso che, secondo l’assicurata, le sue conclusioni assurgerebbero ad una
valutazione diversa dello stesso stato di salute nel frattempo peggiorato e la
cui capacità lavorativa è già stata accertata con la decisione del 18 novembre
2010.
Infatti,
secondo la ricorrente, allorché l’attuale perito ha concluso per una completa
abilità lavorativa dal punto di vista ORL, in precedenza era stata stabilita
un’incapacità lavorativa del 50%.
Il
TCA da una parte ribadisce che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR
4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i
fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a
tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute
da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso di specie, allorché il diritto a mezza rendita AI
stabilito con decisione del 18 novembre 2010 era limitato nel tempo dal 1°
gennaio 2008 al 31 agosto 2009.
Inoltre
all’epoca non è stata effettuata alcuna perizia in ambito ORL (cfr. pag. 232
incarto AI, rapporto finale del consulente IP dell’8 luglio 2010: “[…]
Successivamente, come da annotazione in data 15.4.2010 e dopo contatto telefonico
con la psichiatra __________ (__________ di __________), il medico SMR decide
di annullare la richiesta di perizia ORL, per apparenti incongruenze fra le
dichiarazioni al __________ e al SMR”). Per cui il referto del dr. med. __________
non è in contrasto con alcuna perizia anteriore.
D’altra
parte questo Tribunale evidenzia come dalle annotazioni del medico SMR, dr.
med. __________ del 18 maggio 2009 (doc. 58 incarto AI), risulta che:
" (…) Dalla
valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a
margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto
medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con
influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia ricorrente
che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12 minuti di
lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività principale di
addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività adatte, rispettose
dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena CL con rendimento
normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di cui sopra,
dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era del 50%).
Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di interesse
psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto AI)
L’incapacità
lavorativa era pertanto dovuta ad altri motivi.
Ne
segue che anche le conclusioni della perizia del dr. med. __________ vanno
confermate.
2.7
La
ricorrente mette in dubbio le conclusioni della perizia __________ circa la sua
capacità lavorativa al 70% sia in attività abituali che in attività leggere e
il conseguente raffronto percentuale dei redditi effettuato dall’UAI.
Secondo l’insorgente i
periti sono imprecisi nel riportare quale fosse l’attività dell’assicurata
prima del danno alla salute. Nel contesto di una valutazione consensuale che ha
lo scopo di chiarire la capacità lavorativa restante in attività abituale e adeguata,
non devono sorgere dubbi in merito a quale attività i periti si stiano
riferendo. Anche perché i periti non pongono alcuna valutazione in merito alla
capacità lavorativa in attività abituale di assistente in logistica per __________.
Per la ricorrente la
limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da
intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali
dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività
di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non
di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui sostiene
di presentare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per
problemi relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al
deficit uditivo e a problematiche socio-linguistiche.
L’insorgente ritiene che
in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello
scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare
giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività
adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il
reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del 5%
per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr. 23'237,
con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del 72,29%.
Da cui il diritto ad una rendita intera.
Se, per ipotesi di lavoro,
si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali
limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di
salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei
redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata
avrebbe diritto a mezza rendita.
2.8
In
concreto, l’interessata sostiene che prima del danno alla salute
lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin”
secondo il mansionario allegato quale doc. A5, e non come sarta.
Ella
doveva eseguire le seguenti attività:
“-
Persönliche Ausrüstung __________ Vorortlager, Kundenbedienung:
20%;
- Näharbeiten Uniformen, Diverse: 20%;
- Kommissionierungen: 10%
- Gepäckzusammenstellungen
__________ (Einsatz und Ausbildungsmaterial): 15%;
- Auskünfte __________ inkl. Telefonische Auskünfte: 5%;
- Elektronische
Datenverarbeitung __________, System Datenverarbeitung (Applikation) __________
Anwendung: 5%
- Mithilfe im Bereich __________: 10%
- Einsatz im Bereich __________ __________ andere Standorte: 10%.”
Il
trasferimento ad __________ dal 1° gennaio 2010 non ha modificato l’attività di
“Logistikassistentin”, ma alcune mansioni sono state adeguate.
Con
e-mail del 29 novembre 2018 __________ ha del resto affermato che “Frau RI 1
war in der Zeit vom 01.08.1982 bis 31.03.2011 bei uns im __________ als
Logistikassistentin beschäftigt. Diese Funktion ist in der __________
eingereiht. Zum Zeitpunkt der Vertragsauuslösung war Frau RI 1 im Maximum der
Lohnklasse. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie heute noch bei uns tätig wäre und
keine gesundheitliche Einschränkung hätte, folgenden Lohn hätte: Fr. 85'578.00
(Stand 2018)” (doc. AI 192).
Ne
segue che, come rileva correttamente l’assicurata, l’attività di sarta non era
quella abituale quando lavorava presso l’__________.
Tuttavia,
contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, i periti del __________ hanno
tenuto in considerazione questo aspetto.
A
pag. 38 della perizia figura infatti che “L’A. è una donna svizzera, nata
nel 1963, formatasi come sarta, ha lavorato inizialmente presso gli __________
della Svizzera interna. A partire da fine 2004 insorgono dei problemi di salute
per cui l’A. riduce la propria capacità lavorativa e viene impiegata non più
in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio
per __________. Viene licenziata dal datore di lavoro nel marzo 2011”
(pag. 469 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Essi
nella valutazione della capacità lavorativa hanno poi ritenuto, circa le
attività adeguate, che “sia in attività di sarta, in attività di ausiliaria
di pulizia e di aiuto cucina”, queste due attività svolte saltuariamente
dal 2017, l’interessata è capace al lavoro al 70% (cfr. doc. 193 incarto AI). I
medesimi periti hanno poi stabilito che “le attività finora svolte vengono
ritenute attività adeguate” e che un’attività adatta deve soddisfare alcune
caratteristiche ambientali lavorative che risultano fondamentali per il disturbo
d’ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche
sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi), come
pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata
stessa.
Questo
Tribunale evidenzia inoltre quanto segue.
La ricorrente, che è stata
messa al beneficio di un apparecchio acustico perlomeno dal 29 marzo 1991 (cfr.
pag. 1 incarto AI), in seguito alla domanda di prestazioni del 25 febbraio 2008
(pag. 44 incarto AI), il 18 maggio 2009 è stata sottoposta ad un esame
bidisciplinare reumatologico e psichiatrico ad opera dei medici SMR dr. med. __________
e dr. med. __________ (pag. 122 e seguenti incarto AI).
Essi hanno posto la
diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente, indicando un’incapacità lavorativa
del 50% dal 1° aprile 2007 nell’attività abituale di addetta sartoria (pag. 122
incarto AI) ed una piena capacità lavorativa con rendimento normale in attività
rispettose dei limiti dal maggio 2009. I medici SMR hanno evidenziato che dal
punto di vista psichico non si evidenziavano segni o sintomi di interesse
psicopatologico con influenza sulla capacità lavorativa e che “dal punto di
vista reumatologico come descritto nel rapporto medico di degenza della Clinica
di __________ con data 15.03.2005, l’assicurata presenta una piena capacità
lavorativa con rendimento normale in tutte le attività” (pag. 126 incarto
AI). Essi hanno affermato che “in conclusione, non si sono riscontrati segni
o sintomi di interesse psicopatologico maggiore con influenza sulla capacità
lavorativa, ma uno stato di disagio nell’ambiente di lavoro, apparentemente
riconducibile al fatto di essere una persona portatrice di handicap ticinese in
un ambito germanofono, __________” (pag. 127 incarto AI).
Sulla
base dell’esame bidisciplinare il medico SMR, dr. med. __________, il 18
maggio 2009 ha affermato:
" (…) Dalla
valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a
margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto
medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con
influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia
ricorrente che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12
minuti di lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività
principale di addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività
adatte, rispettose dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena
CL con rendimento normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di
cui sopra, dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era
del 50%). Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di
interesse psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto
AI)
L’UAI ha quindi deciso di procedere con
un periodo di osservazione presso il __________ di __________, tenutosi dal 12
ottobre 2009 al 6 novembre 2009, da cui è emerso che “a nostro modo di
vedere l’attività che attualmente l’A. sta svolgendo (sarta/impiegata di
logistica) è da considerare esigibile e tutto sommato adatta ai problemi
fisici dell’A. La signora, dal punto di vista fisico è inoltre sicuramente in
grado di svolgere la professione imparata di sarta” (pag. 171 incarto AI,
sottolineatura del redattore). Il 29 marzo 2010 il dr. med. __________ ha
nuovamente visitato la ricorrente, non essendo chiaro il motivo delle continue
assenze sul posto di lavoro dell’insorgente. Dall’esame è emersa la
problematica uditiva che ha indotto il medico SMR a proporre una perizia ORL (pag.
208.
incarto AI).
L’assicurata
è poi stata licenziata (pag. 212 incarto AI). Il 16 aprile 2010 vi è una nuova
presa di posizione del dr. med. __________ (pag. 217 incarto AI). Il 25 maggio
2010, nell’ambito del primo incontro per l’aiuto al collocamento, alla
ricorrente è stato spiegato che non sarebbe stata effettuata alcuna perizia ORL
(pag. 221 incarto AI).
L’8
luglio 2010, nell’ambito del rapporto finale del consulente IP, che ha diffusamente
riassunto tutto quanto accaduto, figura che “il periodo di accertamento al __________
è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni
soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente
posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti
del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia
conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in
una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere
lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta
in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista dei
limiti funzionali” (pag. 234 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Con
la decisione del 18 ottobre 2010 l’UAI ha evidenziato che “tenuto conto dei
limiti funzionali dovuti al danno alla salute e della sua esperienza
socio-professionale, lei risulta ancora reintegrabile sul mercato libero del
lavoro in attività generiche e non qualificate, di tipo semplice e ripetitive (quali
ad esempio l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica)
oppure quale sarta (professione nella quale si è formata). Inoltre è tuttora
esigibile l’abituale attività professionale presso __________ in misura del 50%”
(pag. 257 incarto AI, sottolineature del redattore).
In
seguito alla nuova domanda del 7 aprile 2017, dove la ricorrente ha indicato di
essere casalinga dal giugno 2013 a “tutt’oggi” (pag. 284 incarto AI), conclusasi
con una decisione di non entrata in materia, nell’annotazione del 9 giugno 2017
del medico SMR, dr. med. __________, figura che “il periodo di accertamento
al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le
dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere
chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i
consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata
abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale
che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di
svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata,
l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista
funzionale” (pag. 304 incarto AI).
La
ricorrente, nella sua domanda del 9 gennaio 2018, ha indicato di essere
casalinga dal 1° giugno 2013 a “tutt’oggi”, di svolgere alcuni lavoretti
di sartoria, e di aver iniziato un’attività di “pulizia” per 2 ore a
settimana dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 (pag. 347 incarto AI).
Dalla
perizia del __________ del 5 novembre 2018, a pag. 20 emerge che:
" (…) Dal
giugno 2017 trova un piccolo impiego in qualità di ausiliaria di pulizie per
ca. 2 ore la settimana, presso un datore di lavoro privato. Racconta che
verrebbe maggiormente impiegata 2 ore di pulizia ogni 15 giorni, a volte anche
solo una volta al mese.
Dal marzo 2018 lavora anche in qualità di aiuto cucina e
ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________, su chiamata. Si occupa
di pulire i bagni, di rifare i letti nelle camere, di aiutare in cucina per la
preparazione dei pasti, le pulizie, l’apparecchiare e sparecchiare a tavola.
Segnaliamo che nell’ambito di richiesta per rendita AI del 2008,
l’A. svolgeva un periodo di accertamento professionale presso il __________ di __________,
dall’ottobre al novembre 2009. Agli atti il rapporto avrebbe confermato una
capacità lavorativa piena sia per attività adatta, sia anche nella precedente
attività di sarta, sia dal lato somatico, che dal lato psichiatrico, senza
evidenti limitazioni funzionali. Non si riteneva comprensibile realmente la
capacità lavorativa ridotta per anni al 50% e certificata da lungo tempo da
parte dei medici curanti. Si ribadiva inoltre che, la capacità produttiva alla
resa osservata rispetto alle attività eseguite al __________, era stata
piuttosto ridotta, attorno al 70-80%, senza essere mai riusciti ad individuarne
i reali motivi.
(…).
L’A. oltre alle due attività già descritte in precedenza, quella
di addetta alle pulizie presso un datore di lavoro privato, come pure quella di
aiuto cucina e ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________,
attività saltuarie e su chiamata, ancora tutt’oggi esegue qualche lavoretto di
sartoria, denunciando però dolori, che insorgono a livello della colonna
cervicale, dovendo mantenere per più ore la posizione seduta con capo reclinato
in avanti. (…)” (pag. 451 incarto AI)
I
periti hanno poi stabilito che l’interessata è capace al lavoro al 70% a causa
della patologia psichiatrica e questo dall’agosto 2017 (pag. 474 incarto AI).
Alla
luce del contenuto della documentazione sopra riprodotta, questo Tribunale deve
concludere che il danno alla salute invalidante è insorto unicamente nel
mese di agosto 2017, quando la ricorrente, da tempo, non svolgeva alcuna
attività lavorativa a tempo pieno, ma solo alcune attività occasionali di
pulizia e di sartoria. Ella, in precedenza, è invece stata ritenuta
completamente abile al lavoro sia per l’attività di sarta che per l’attività di
impiegata in logistica. Come ha rilevato in data 10 dicembre 2018 il medico SMR,
dr. med. __________, e come emerge dalla documentazione agli atti,
l’impedimento del 50% riscontrato presso l’__________ di __________, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali, era dovuto a fattori esterni inerenti il posto di lavoro e sicuramente
non alla malattia psichiatrica (cfr. doc. 195).
Ora,
per stabilire il reddito da valido, con sentenza 9C_348/2016 del 7
dicembre 2016, il Tribunale federale ha rammentato che:
"
(…)
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.
3.2.2
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34
pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).
3.2.3
Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero
mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato
o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva
una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in
linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata
prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento
determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del
26.
gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
(…).
5.1
Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati
dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di
veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero
ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri
del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e
operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai
cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento
di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo
l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però
interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione
professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine
rifiutata.
5.2
Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido
non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la
giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi
concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di
base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid.
3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più
favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale
reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale
(cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si
ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.
5.3
La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto
considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________,
ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di
12.
mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in
quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già
menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza
sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai
prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così
elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte
cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato
l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.
5.4
Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale
salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti
collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita
accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente
realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo
concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In
tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di
stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la
precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro
(sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005
consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile
1985.
pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si
rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe
effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si
fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a
elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili
nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di
procedere non merita di essere seguito. (…)”
Con
sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione
di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha
affermato:
"
(…)
4.3
Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente
l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come
trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto
tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr.
sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte
sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del
suo aggiornamento.
Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972,
ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il
grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È
evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo
ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica,
egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante
importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di
pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che
rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini
apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di
attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne
consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili
dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può
essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in
applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica (di seguito: ISS). (…)”
In
concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che
l’interessata, anche senza il danno alla salute non avrebbe continuato a
lavorare presso __________. Ella infatti al momento del suo licenziamento era
abile al 100% nell’attività di addetta alla logistica, ossia l’attività da
ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l’__________ di __________,
come emerge anche dal periodo di accertamento presso il __________, è sempre
stata di difficile comprensione. Per cui non ci si può fondare sull’ultimo reddito
conseguito lavorando per __________ sia perché non si tratta dell’ultimo
salario conseguito prima del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009
del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti), il quale è intervenuto
nell’agosto 2017, allorché l’interessata svolgeva alcuni lavori di pulizia (cfr.
Perizia pag. 20), sia perché l’assicurata, prima di essere riconosciuta incapace
al lavoro dapprima, si è trovata in disoccupazione, poi è stata casalinga ed in
seguito ha effettuato anche alcune lavoretti di sartoria (cfr. pag.
347.
incarto AI; sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.
3.2
con riferimenti).
Ne
segue che per calcolare il salario da valida e da invalida occorre far capo ai
dati statistici dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012: DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), pubblicata il 26 ottobre 2018
(cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home
/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia
prima dell’emissione della decisione impugnata.
Questo
Tribunale, accertato che il __________ ha stabilito che l’insorgente è capace
al lavoro al 70% sia nelle precedenti attività che in attività adeguate e che
le attività finora svolte vengono ritenute adeguate, rileva che sia prendendo
in considerazione i dati statistici dell’attività di addetta alla logistica,
che quelli di aiuto cucina, donna delle pulizie o sarta, essa non avrebbe
diritto ad alcuna rendita e questo neppure riducendo il reddito da invalida del
5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come chiesto
dalla ricorrente.
Prendendo
in considerazione il ramo economico 49-52 (trasporto terrestre, per vie d’acqua
e aereo, magazzinaggio, livello di competenze 1), il salario lordo per le
donne, nel 2016, in tale ramo, ammontava a fr. 4'495 lordi al mese, per 40 ore
settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42.4 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella:
“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”),
il salario lordo medio ipotetico nazionale annuo da valida ammonta a fr. 57'176.40
(fr. 4'495 X 12 [mesi] : 40 X 42.4), ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale
dato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, il salario da
valida ammonta a fr. 57'120.80 (57'176.40 : 102.9 X 102.8).
Circa
il reddito da invalida, occorre partire dal medesimo importo. Infatti, quale attività adatta, al 70%, l’interessata può svolgere anche
quella di addetta alla logistica (cfr. perizia pag. 42, incarto AI pag. 473: “le
attività finora svolte vengono ritenute attività adatte” e perizia pag. 38,
pag. 469 incarto AI: “[…] e viene impiegata non più in qualità di sarta ma
unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio __________”).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto la ricorrente chiede una riduzione del 5% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari, che può essere concessa.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 57'120.80, con
quello da invalida di fr. 57'120.80, ridotto del 30% a fr. 39'984.55 e del 5% a fr. 37'985.33, si ottiene
un grado d’invalidità del 33.5%, arrotondato, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 130 V 121),
al 34%, che non dà diritto a nessuna
rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Allo
stesso risultato si giungerebbe, logicamente, se si volessero paragonare tra
loro, i salari statistici delle altre attività svolte dalla ricorrente prima
del danno alla salute e ritenute tutte adatte.
Ne
segue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti