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Decisione

32.2019.74

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia pluridisciplinare. Esame delle critiche relative al referto psichiatrico. Calcolo del grado d'invalidità

6 marzo 2020Italiano75 min

attraverso il ritiro che nella condivisione relazionale. Lo psicologo __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.74

cs

Lugano

6 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI il 25 febbraio 2008 (doc. 22 incarto

AI).

1.2. Con decisione del 18 novembre

2010 l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita AI con

effetto dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009 (doc. 123/124 incarto AI).

1.3. Il 7 aprile 2017 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, sfociata, il 2 agosto 2017, in

una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. da 147 a 150 incarto AI).

1.4. Il 9 gennaio 2018

l’assicurata ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. 159 incarto

AI).

1.5. Acquisiti gli atti economici

e medici ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del __________

del 5 novembre 2018, con decisione dell’8 marzo 2019, preavvisata dalla

decisione del 4 gennaio 2019, l’UAI ha negato il diritto a prestazioni, giacché

il grado d’incapacità lavorativa in qualsiasi attività raggiunge il 30% (doc.

A2).

1.6. RI 1, rappresentata dalla RA

1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale

l’annullamento della decisione ed il diritto ad una rendita intera AI dal 1°

luglio 2018, in via eventuale l’annullamento della decisione ed il diritto a

mezza rendita AI dal 1° luglio 2018 ed in via sussidiaria l’annullamento della

decisione e l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc. I). La

ricorrente contesta sia la valutazione medica che la valutazione economica.

Circa l’aspetto medico,

ella ritiene che vi sono vari indizi che mettono in discussione le conclusioni

peritali.

In primo luogo, secondo

l’insorgente, il tempo dedicato al consulto (due visite per totali 1 ora e 40

minuti) non è sufficiente per un esame approfondito. L’assicurata è infatti una

persona di poche parole, con evidenti difficoltà a parlare della realtà della

sua disabilità. Questa difficoltà è pure emersa in occasione della valutazione internistica

del 29 maggio 2018, del consulto ORL del dr. med. __________ e della

valutazione testistica dello psicologo __________. Secondo l’insorgente

dedicarle solo 100 minuti significa procedere in modo frettoloso e

superficiale, così da rendere poco credibile la valutazione.

L’anamnesi raccolta

presenterebbe inoltre molte imprecisioni, lacune e contraddizioni. Il perito

riferisce che la madre è descritta in buone condizioni di salute allorché

anch’essa è portatrice di sordità, dettaglio che lo psicologo __________

definisce “importante”. Il perito non si interroga sulle difficoltà

incontrate da bambina e da adolescente e nei confronti della madre portatrice

dello stesso handicap e non spiega perché questo dettaglio è importante. Il

perito banalizza il trasferimento a __________, non indaga come viene vissuto

da bambina, né presta attenzione a quanto riportato dal curante nel rapporto

del 17 gennaio 2018. Lo specialista ignora gli incidenti vissuti dall’assicurata

e “si risparmia di differenziare una diagnosi somatica”.

Per la ricorrente sono

dubbie pure le costatazioni obiettive, poiché non emerge la chiusura evidenziata

dagli altri due periti, né quanto riferito nel rapporto di valutazione

testistico. L’insorgente afferma che confrontati con delle constatazioni

obiettive estremamente stringate, ciò che lascia maggiormente perplessi e nel

contempo avvalora l’ipotesi di un esame frettoloso, superficiale e lacunoso, è

il fatto che il perito si risparmia pure nel riprendere la conclusione

testistica. L’assicurata evidenzia che il 30 gennaio 2019 il curante, dr. med. __________,

ha preso posizione in modo dettagliato circa il consulto psichiatrico,

valutando la capacità lavorativa restante a meno del 50%. Il perito si è però

confrontato in maniera succinta con le conclusioni del curante, senza prendere

specifica posizione.

Se alle conclusioni del

curante non dovesse essere riconosciuto pieno valore probatorio, va allestita

una perizia giudiziaria.

Dal lato economico la

ricorrente sostiene che la posizione dell’amministrazione circa l’attività

abitualmente esercitata dall’insorgente è poco chiara.

Ella si è formata come

sarta da donna, ottenendo il relativo attestato federale di capacità in data 15

agosto 1981 ed ha seguito un anno di perfezionamento come sarta. Dal 1° agosto

1982 entra alle dipendenze __________, come “Logistikassistentin” con le

mansioni descritte dal questionario del datore di lavoro del 18 marzo 2008

(doc. A6). Per cui l’attività non era quella di sarta in senso stretto,

mansione che la occupava solo al 20%, bensì quella di impiegata in logistica

per __________. L’UAI ed il __________ sbagliano laddove sostengono che

l’attività abituale è quella di sarta. La valutazione della capacità di lavoro

restante nell’attività abituale deve riferirsi a quella di “Logistikassistentin”

per __________. Ciò, secondo la ricorrente, era chiaro anche nella decisione

del 18 novembre 2010, a differenza della decisione impugnata, dove la

professione di sarta è considerata quella abituale, mentre può semmai essere

considerata quale attività adeguata.

Per la ricorrente la

conclusione cui giunge il perito ORL in merito alla capacità lavorativa

nell’attività abituale per __________ è manifestamente in contrasto con quanto

valutato in occasione della decisione del 2010, in cui si evidenziavano le

difficoltà sul posto di lavoro conseguenti alla problematica uditiva. Poiché la

problematica è peggiorata, la ricorrente non capisce come la capacità

lavorativa dell’assicurata che esercitava la propria attività abituale in

ambiente germanofono, in team, quindi con vari interlocutori alla volta, possa

nel frattempo essere migliorata. Ci si trova quindi in presenza di una diversa

valutazione di uno stato di salute nel frattempo peggiorato, senza che il

perito abbia giustificato quali aspetti concreti nell’evoluzione della malattia

e nell’andamento dell’incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova

valutazione.

Secondo l’insorgente diverso

è il discorso se e in quale misura tale attività abituale presso __________

possa essere esercitata in un altro ambiente, magari di lingua e cultura

italofone. Ammesso e non concesso che in simile ambiente la capacità lavorativa

nell’attività abituale possa ritenersi completa, secondo l’insorgente ci

troviamo confrontati con una situazione del mercato del lavoro tutt’altro che

equilibrata: simili postazioni sono disponibili unicamente __________ e ancora

più scarse sono le postazioni in sola lingua italiana, requisito necessario per

facilitare la comprensione dell’assicurata con la lettura labiale. Ne consegue

che nell’attività abituale ipoteticamente esigibile, l’assicurata risulta non

più integrabile. Per questo motivo nella propria attività la perdita di

guadagno è totale. Secondo l’insorgente i periti sono imprecisi nel riportare

quale fosse l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute. Nel

contesto di una valutazione consensuale che ha lo scopo di chiarire la capacità

lavorativa restante in attività abituale e adeguata, non devono sorgere dubbi

in merito a quale attività i periti si stiano riferendo. Anche perché i periti

non pongono alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa in attività

abituale di assistente in logistica per __________.

Per la ricorrente la

limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da

intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali

dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività

di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non

di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui presenta

una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per problemi

relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al deficit

uditivo e a problematiche socio-linguistiche.

L’insorgente ritiene che

in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello

scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare

giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività

adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il

reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del

5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr.

23'237, con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del

72,29%. Da cui il diritto ad una rendita intera.

Se, per ipotesi di lavoro,

si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali

limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di

salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei

redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata

avrebbe diritto a mezza rendita.

1.7. Con risposta del 24 maggio

2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. IV). Dal lato medico

evidenzia che alla perizia __________ deve essere attribuito un valore

probatorio completo e che l’interessata avrebbe manifestato un dissenso

puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’UAI, senza

produrre in sede di ricorso eventuali elementi oggettivi, segnatamente di

natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Dal lato economico

l’amministrazione sottolinea che prima del danno alla salute, nel 2007,

l’assicurata lavorava al 100% presso l’__________ di __________ in qualità di

sarta. Ella è stata valutata in tale attività, dal lato medico-teorico, inabile

al 50%, mentre in attività adeguate risultava totalmente abile. A seguito delle

difficoltà riscontrate dall’assicurata, l’allora datore di lavoro le ha

proposto un trasferimento ad __________ con un nuovo mansionario (quindi con

attività non solo di sarta). Siccome tale soluzione non ha funzionato,

l’assicurata è stata licenziata. Secondo l’UAI il __________ ha valutato

correttamente quale attività abituale quella di sarta, determinando

un’incapacità lavorativa dovuta alla problematica unicamente psichiatrica, pari

al 30% dall’agosto 2017. Da parte sua il medico SMR, dr. med. __________ ha

ritenuto che l’impedimento del 50% nell’attività presso l’__________ di __________

non fosse riconducibile ad una patologia psichiatrica, bensì a fattori esterni

inerenti il posto di lavoro. Prima dell’insorgere della patologia psichiatrica

(agosto 2017), l’assicurata avrebbe potuto riprendere la propria attività

abituale al 100%, pertanto, secondo l’UAI, è corretto considerare un reddito

ipotetico quale sarta secondo le tabelle statistiche, che paragonate al

medesimo reddito ridotto del 30% per diminuzione del rendimento porta ad un

grado AI del 30%.

1.8. Con osservazioni del 13

giugno 2019 la ricorrente ha confermato le sue richieste, contestando il

contenuto della risposta dell’amministrazione (doc. VI). Secondo la ricorrente,

considerato che la problematica psichiatrica risulta essere quella invalidante,

il perito sarebbe stato tenuto a riprendere esplicitamente l’anamnesi elaborata

da altri e confermarla o completarla in base alle indagini da lui svolte. Non è

sufficiente presumere che l’abbia fatto, occorre che questo sia reso almeno

verosimile. In ogni caso la contestazione della perizia non concerne unicamente

l’anamnesi.

Per la ricorrente quanto

affermato dall’UAI in merito all’attività svolta per __________ non è corretto.

Prima del danno alla salute lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin”:

il mansionario, presso questa struttura è allegato al ricorso e descrive nelle

due colonne di sinistra le mansioni e l’importanza assegnata per ogni mansione

per un totale del 100%, nelle due colonne centrali invece vengono annotate le “Effektive

Leistungsfähigkeiten während Präsenzzeiten __________” nei periodi

2005/2006 e 2007/2008. Il trasferimento ad __________ è avvenuto il 1° gennaio

2010, la ricorrente rimane “Logistikassistentin”, ma determinate

mansioni sono modificate. Secondo l’interessata dal questionario del datore di

lavoro compilato il 18 marzo 2009 risulta chiaramente che l’attività lavorativa

prima dell’insorgenza del danno alla salute era “Logistikassistentin” e

dopo l’insorgenza del danno alla salute rimane quello di “Logistikassistentin”.

Nella decisione AI del 18 novembre 2010 era chiaro che l’attività presso __________

non era semplicemente quello di sarta, tant’è che l’attività di sarta tout

court è valutata come attività adeguata, che allora avrebbe potuto essere

eseguita in misura completa, mentre l’attività per __________ era limitata

nella misura del 50%.

1.9. In data 21 giugno 2019 l’UAI

ha chiesto di confermare la propria decisione (doc. VIII). Per quanto concerne

la valutazione medica, l’amministrazione evidenzia come le critiche sollevate

dal curante in fase di audizione non erano atte a modificare la valutazione

peritale e pertanto il dr. med. __________ non ha ritenuto necessario

rispondere punto per punto alle critiche che non contenevano elementi

sufficienti per modificare le conclusioni del referto del 23 luglio 2018. Il

perito ha preso atto della valutazione psicologica del Dr. __________, così

come degli approfondimenti testistici ed esami di laboratori, ed ha proceduto

alla determinazione della capacità lavorativa tenuto conto anche di tale

referto. Inoltre egli ha indicato al punto 2.1 del proprio rapporto del 23

luglio 2018 che dalla documentazione “messami a disposizione riassumo gli

atti di pertinenza psichiatrica che ho avuto modo di visionare e che ritengo

utili per la valutazione del caso”, quindi, secondo l’UAI, il dr. med. __________,

non ha ricevuto solo i documenti psichiatrici, bensì ha citato unicamente

quelli che a suo parere erano determinanti per la valutazione, tra cui anche il

rapporto del dr. med. __________ del 17 gennaio 2018, citato a più riprese

nello scritto del 30 gennaio 2019. Per l’UAI la valutazione del dr. med. __________

consiste dunque in una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa rispetto

a quella effettuata dal perito dr. med. __________.

Dal lato economico,

ritenuto come l’assicurata abbia abbandonato l’attività presso __________ non a

causa di un danno alla salute ma per altri fattori riconducibili al posto di

lavoro stesso, non è possibile prendere come reddito da valido il guadagno

conseguito presso tale datore di lavoro. Utilizzando quindi i dati statistici

sia per il reddito da valida che per il reddito da invalida, il grado AI che ne

deriva, corrisponde alla percentuale di incapacità lavorativa (intesa come

riduzione del rendimento), ossia il 30%.

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21

gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62,

il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per

il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar

apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una

revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di

fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti

valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e

della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.3. Nel caso di specie nell’ambito della nuova richiesta di

prestazioni la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare

(reumatologica [dr. med. __________], ORL [dr. med. __________] e psichiatrica

[dr. med. __________]) del __________ redatta il 5 novembre 2018 (doc. 189

incarto AI).

Dopo aver descritto gli atti,

l’anamnesi famigliare, personale, sociale e professionale, patologica, i

disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, la

descrizione della giornata, le constatazioni obiettive, la valutazione medica e

medico-assicurativa, i periti hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e

disturbo di personalità misto con tratti ansiosi, di evitamento e dipendenti

(ICD-10 F61.0), oltre a numerose diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (cfr. pag. 40 della perizia).

Gli specialisti hanno rilevato

che le limitazioni funzionali presenti nell’assicurata sono dovute alla

patologia psichiatrica: il corteo sintomatologico, ascrivibile alla sindrome

ansioso-depressiva ed alle caratteristiche di personalità interferiscono sulle

performance lavorative, sulla capacità di sopportare lo stress e sul tempo di

recupero, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza. Inoltre

vi è un’influenza negativa sulla motivazione, sulla costanza degli obiettivi da

perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi.

Collateralmente i periti segnalano che la patologia ORL di ipoacusia bilaterale

importante può essere limitante per impieghi con ambienti lavorativi rumorosi,

a stretto contatto interattivo con terze persone, dove non sia possibile porsi

in posizione frontale con una persona alla volta.

Per i periti l’assicurata nel

corso degli anni ha sviluppato un disturbo di personalità misto con aspetti

dello spettro ansioso, in brevi momenti più marcatamente depressivi come pure

tratti di personalità misti di tipo ansioso, astenico, di evitamento e

schizoide. La valutazione testistica eseguita in ambito peritale ha potuto

invece escludere un disturbo dello spettro autistico.

Gli specialisti rilevano che

la patologia ipoacusica, con rifiuto iniziale da parte dell’assicurata per

diversi anni dell’utilizzo di protesi acustiche, ha accresciuto nell’assicurata

stessa sforzi e comportamenti vari compensatori con poi lo sviluppo in un

secondo tempo di sintomi legati allo stress ed a meccanismi di gestione dello

stesso (ansia, evitamento, ecc. ecc.). Vi è dunque una diminuzione della

capacità di sopportare lo stress con conseguente riduzione della caricabilità

psichica e della resistenza, come pure mancanza di risorse.

Fatti

I periti rilevano che si

denota un quadro d’incoerenza tra quanto manifestato soggettivamente

dall’assicurata, quanto valutato dai medici curanti della stessa e quanto

invece oggettivabile dal punto di vista medico sia dal lato somatico che

psichiatrico.

Essi hanno poi stabilito che

sia in attività di sarta che in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto

cucina, l’assicurata viene giudicata complessivamente abile nella misura del

70%.

L’assicurata viene giudicata

abile nella misura complessiva del 70% in un’attività adeguata. Le attività

finora svolte vengono ritenute attività adeguate. Un’attività adatta deve

soddisfare alcune caratteristiche ambientali e lavorative che risultano

fondamentali per il disturbo di ipoacusia dell’assicurata e per le sue

caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali,

compiti precisi e ripetitivi, ecc.), come pure deve trattarsi di un’attività

che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.

Gli specialisti del __________

rilevano che la capacità lavorativa in attività svolte del 70% è dovuta

unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo.

Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017.

Antecedentemente fa stato quanto valutato da precedenti perizie in ambito AI.

La capacità lavorativa per

attività adatta del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per

riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi

valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto deciso da

precedenti perizie in ambito AI.

Il 7 dicembre 2018 una

funzionaria dell’AI ha chiesto il parere del medico SMR, poiché rispetto

all’ultima perizia vi è stato un aumento della capacità lavorativa per

l’attività abituale ed una diminuzione per le attività idonee. In precedenza,

infatti, dal profilo medico, era stata stabilita un’incapacità lavorativa del

50% (intesa come presenza) per l’abituale attività di addetta alla sartoria dal

mese di aprile 2007 e una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal

maggio 2009 (doc. 194 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________,

il 10 dicembre 2018 ha affermato che l’impedimento del 50% quale sarta

riconosciuto nella precedente decisione era legato primariamente al posto di

lavoro. Non era stata riscontrata una patologia psichiatrica invalidante.

Dall’attuale valutazione risulta un impedimento psichiatrico del 30% dovuto a

nuova patologia psichiatrica, quindi si tratta di un peggioramento dello stato

di salute dal mese di agosto 2017 per insorgenza di una patologia psichica con

influsso sulla capacità lavorativa (doc. 195 incarto AI).

Il 30 gennaio 2019, il medico

curante, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha

preso posizione sulla perizia, affermando:

" (…) Im

preambolo sottolineo che, dal 2005, i numerosi certificati medico-psichiatrici

(Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________) sono

concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di

50% malgrado diversi tentativi di aumento del lavoro, di cambiamento del posto

di lavoro o di tentativi di reintegrazione. Rimango in questo modo sconcertato

che il collega esperto Dr. __________ non abbia nemmeno preso contatto con me

malgrado il mio lungo rapporto psichiatrico del gennaio 2018 e considerate le

divergenze di valutazione sulla capacità lavorativa.

(…).

Punto 3. Anamnesi

La madre…descritta in buone condizioni

di salute. Tutti i referti parlano di sordità della madre (ho aggiunto

anche di un fratello). Si tratta di un elemento essenziale, come lo rileva lo

psicologo __________, cito, - Dettaglio importante: già la madre era

portatrice di un disturbo uditivo che la contrassegnava spiccatamente nel

piccolo contesto sociale – che partecipa non solo ad una difficoltà di

comunicazione primaria fra madre e figlia ma porta i genitori a sottovalutare,

fin dalla prima infanzia e per tutta l’adolescenza, l’andicap uditivo della

loro figlia. Si potrebbe anche d’altra parte pensare ad un tentativo di non

stigmatizzare la figlia nel suo contesto sociale, potenziale fonte di vergogna

che è rimasta presente nei pensieri dell’assicurata con il risultato di una

forte tendenza a rinchiudersi. Scrivo nel gennaio scorso che la signora RI 1

presenta dei tratti di carattere orientati più verso il controllo e l’autonomia

attraverso il ritiro che nella condivisione relazionale. Lo psicologo __________

scrive di- “una chiusura affettiva e sociale progressiva, di stampo

ambientale/esperienzale e non di una preclusione di base di stampo

neurogenetico, un’ipotesi quella di tratti autistici, che, dopo qualche mese di

trattamento, scarto anch’io.

Il perito prosegue nell’anamnesi parlando

di RI 1, scrivendo …poi si è trasferita a __________… . Con questo che

potrebbe sembrare un dettaglio, il perito banalizza il fatto che, ottenendo

risultati insufficienti (oggettivati dalle note insufficienti ottenute in

italiano) durante il primo anno di scuola in italiano malgrado il sostegno di

una docente, viene deciso di istituzionalizzare la bambina di 7 anni per due

anni a __________. Non ha ricordi di visite da parte dei genitori e ritorna

raramente a casa durante l’anno scolastico (cfr. mia lettera). Si tratta dunque

per la bambina di un vissuto di passivazione e non di un trasferimento

condiviso o nel quale si sarebbe sentita accompagnata dai genitori.

L’importanza di quest’elemento permette di sottolineare un vissuto traumatico

della bambina (che esprime con il ricordo del gancio in bocca) e di resistenza

dei suoi genitori ad integrare l’andicap uditivo, corretto con protesi durante

il periodo a __________ ma che, tornata a casa, la bambina non porterà più fino

all’età di 7 anni, quando sarà lontana da casa.

Riferendosi infine nell’anamnesi a

eventuali problemi di salute il perito si limita a scrivere; oltre alla nota

situazione di ipoacusi, si segnalano alcune problematiche a livello cervicale e

lombare trattate comunque conservativamente. Il perito ignora non solo le

esperienze di incidenti ma soprattutto si risparmia di differenziare una

diagnosi somatica con il vissuto corporeo proprio alla paziente congruente con

la diagnosi psichiatrica di nevrastenia (ICD 10 F48.0). Come l’ho scritto p.3 –

La presa in considerazione delle proprie emozioni tende ad esser repressa e

rimpiazzata da sensazioni di stanchezza fisica soprattutto mattutine,

difficoltà di concentrazione e dolori di schiena lombari o a livello del collo,

un meccanismo ben descritto dalla letteratura psichiatrica (Beard, Freud). Lo

psicologo scrive, parlando delle difficoltà di RI 1 (p. 2) che ... indotte

da una certa sordità che la obbligava a sforzi enormi per la comprensione …

erano fonte di fatica fisica e psichica… Da cui ammette una tendenza con gli

anni all’acuirsi delle tensioni (fisiche) all’affaticamento generalizzato,

nella vita e sul lavoro, e all’evitamento di quelle situazioni (relazionali)

che

potessero inasprire tale stato. La pratica di alcuni passatempi per

lei gratificanti ... ha dovuto esser alquanto ridotta perché troppo faticosa …

e ciò succede anche con il carico attuale di lavoro attuale che vorrebbe

ulteriormente ridurre. L’A nota infatti con l’età un peggioramento del suo

stato generale, delle tensioni, dei dolori al collo e alla schiena… disturbi

del sonno, stanchezza cronica (già dal mattino)

(…).

Tale descrizione rimanda mots à mots à la

definizione della nevrastenia.

Punto 4. Costatazioni obiettive

Le costatazioni obiettive (punto 4) del

perito rimangono ristrette a pochissimi elementi. Si trovano essenzialmente e

in modo approfondito nel rapporto clinico e testistico del signor __________

che cito (…).

Punto 7 Valutazione medica e medico

assicurativa infine

Il perito non prende in considerazione il

vissuto di una bambina, “apparentemente senza difficoltà cognitive” durante la

scolarità ma istituzionalizzata per 2 anni in ambito protetto ed esposta a

ingenti difficoltà di interazione e d’integrazione durante l’adolescenza con il

gruppo dei coetanei. Scrive che “comunque” ha concluso l’apprendistato e che

“bisogna considerare che l’A ha per diversi anni rifiutato l’utilizzo delle

protesi”. La mia domanda: si tratta di una decisione di opposizione (contro

chi?) o anche di un adattamento a una presa a carico famigliare/gruppale in

parte adeguata con una cronicizzazione di tratti caratteriali invalidanti?

Il perito definisce in seguito più

confacente la sua diagnosi di F 41.2 (ICD 10), una lieve e non persistente

depressione piuttosto che la mia, depressione ansiosa persistente o distimia

(F34.1). Il termine di distimia viene pure descritto e menzionato a due riprese

anche nelle conclusioni del rapporto di __________ (in grassetto sopra). Il Dr.

__________ stesso riprende pure la cronicità di una psicopatologia nel senso di

un disturbo di personalità misto piuttosto che di personalità astenica

(sottolineavo così lo sviluppo progressivo di una neurastenia e di difese

caratteriali attorno ad une sentimento fragile di se stesso). L’ICD 10 evoca

sotto personalità dipendente che include quella astenica il sentimento di

“poter essere senza spina dorsale”. Il test di Rorschach sottolinea, cito come

sono rilevabili i continui riferimenti alla simmetria, all’asse centrale

delle tavole, simboli riconosciuti di sostegno e di rassicurazione la cui

assenza potrebbe togliere senso a tutta la costruzione… L’analogia della

asse centrale e della colonna vertebrale a rischio di sparire è evidente (cfr.

infra sotto terapia), come centrale rimane la problematica difensiva attorno

alla dipendenza (ad es. con il diniego condiviso dell’andicap).

Arrivati a questo punto rimane dunque una

totale incomprensione sulle conclusioni non motivate del perito che definisce

senza nessuna argomentazione il perché di una capacità lavorativa esigibile a

70% (8.5 ore al giorno) mentre __________, menziona come l’A. ha dovuto ridurre

la pratica passa tempi per lei gratificanti perché troppo faticosa, facendola

entrare in un vicolo cieco, del quale le risulta difficile uscire per investire

risorse e energie già di per se estremamente limitate.., discorso congruo con

la realtà presente da quasi 15 anni.

L’interrogazione del perito sul valore di

una presa a carico psichiatrica integrato anche se l’evoluzione degli ultimi

anni mostra una stabilizzazione e una cronicizzazione della sintomatologia

sembra metter in dubbio l’opportunità di un trattamento. Metto invece in luce

la problematica della dipendenza e i limiti del sistema difensivo dell’A.

Riprendo la valutazione testistica di Rorschach del signor __________ – in

assenza di sostegno e di rassicurazione, (l’A) potrebbe posizionarsi … in una

sorta di limbo (non soltanto sociale) nel quale è difficile trovare … stabilità

affettiva contro l’isolamento e la solitudine. Infatti desecurizzata dopo

la X-ème diniego di realtà da parte dell’assicurazione invalidità che non

teneva in considerazione il rapporto del collega psichiatra __________, l’A non

prendeva spontaneamente in considerazione di rifare le protesi purtroppo non

più adatte e sprofondava in uno stato depressivo con regressione sociale. È

durante la terapia a ritmo settimanale con l’aggiunta di una medicazione

(quello che viene chiamato trattamento psichiatrico integrato) che ha potuto

riprendere contatto con l’ORL e il protesista e assumere una continuità

lavorativa di, in media, due a tre ore lavorative al giorno (15 ore alla

settimana) e, sostenuta, poteva contenere la sua marcata faticabilità. Non si

tratta dunque di uno stato cronico e stabile ma di uno stato che, per rimanere

stabile, necessita di un sostegno nella continuità e di un riconoscimento delle

reali capacità lavorative, una responsabilità alla quale è anche partecipe

l’assicurazione competente.

Persisto dunque in assenza di discussione e

di confronto scientifico, a valutare la capacità lavorativa della signora RI 1

a meno di 50% e sostengo la richiesta di rivalutazione peritale psichiatrica

alla luce dei numerosi rapporti psichiatrici antecedenti, del mio parere mio

come psichiatra curante e non per ultimo, alla luce del rapporto peritale dello

psicologo __________.” (doc. 211 incarto AI)

Chiamato ad esprimersi in

merito, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 21 febbraio

2019 ha affermato:

" (…) Gentile

Collega, in merito alla vostra richiesta del 7 febbraio 2019, inerente la nuova

documentazione presentata dal Dr. Med. __________, non ravvedo elementi

sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale

del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI)

2.4. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del

4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento

professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della

personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle

limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero).

Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018

(consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018

(consid. 2.2).

2.6. Nel

caso di specie l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI, e

meglio la perizia del __________ del 5 novembre 2018, segnatamente per quanto

concerne le conclusioni in ambito psichiatrico, rinviando ai certificati medici

del proprio curante, dr. med. __________, ed in particolare al referto del 30

gennaio 2019.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI.

La

perizia del __________ del 5 novembre 2018 è da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando che precede. I periti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione

messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa

dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate

presso i consulenti del __________ e presso la dr.ssa med. __________.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

I

periti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute

della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica

prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI (cfr. doc. 189 incarto AI, pag.

435 e seguenti).

2.6.1. Per

quanto concerne più specificatamente la patologia psichiatrica, va evidenziato

come il dr. med. __________ al punto 2.1 ha riassunto, “dalla documentazione

messami a disposizione”, “gli atti di pertinenza psichiatrica che ho

avuto modo di visionare e che ritengo utili per la valutazione del caso”, tra

i quali figura il referto di 8 pagine del 17 gennaio 2018 del curante, dr. med.

__________ (doc. AI 163), citato dal medesimo curante, a più riprese, nelle

osservazioni del 30 gennaio 2019 (cfr. doc. 211 incarto AI).

La

ricorrente si lamenta del fatto che il tempo dedicato al consulto si limita a

100 minuti complessivi (due visite, il 14 giugno 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]

ed il 12 luglio 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]). Vista la difficoltà a parlare

della realtà della sua disabilità, emersa anche in occasione della valutazione

internistica, del consulto ORL presso il dr. med. __________ e della

valutazione testistica presso lo psicologo __________, il perito avrebbe dovuto

prendersi più tempo per visitare l’assicurata.

Questo

Tribunale rileva che spetta al perito stabilire il tempo ritenuto necessario

per poter procedere ad una valutazione seria ed affidabile della situazione

valetudinaria della persona visitata, anche perché lo specialista ha pure a

disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i

rapporti del medico curante.

In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato

che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid.

4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid.

3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

La critica della

ricorrente relativa alla durata della visita medica va pertanto respinta.

L’insorgente si

lamenta inoltre di alcune imprecisioni, lacune e contraddizioni contenute

nell’anamnesi.

Innanzitutto il

perito ha riportato: “la madre nata nel 1933, descritta in buone condizioni

di salute”.

L’insorgente

evidenzia che in realtà la madre è anch’essa portatrice di sordità,

particolarità definita importante dallo psicologo __________ e il perito non si

china su questo aspetto.

Il TCA evidenzia

che questa circostanza non è sfuggita al dr. med. __________. Egli nella

descrizione dell’anamnesi ha infatti riportato quanto affermato dalla

ricorrente (pag. 16 perizia: “Informazioni fornite spontaneamente

dall’assicurato nel quadro di un colloquio aperto e temi del colloquio di

approfondimento […]”), ossia che la madre si trova in buone condizioni. Lo

specialista è tuttavia ben consapevole che anch’essa è affetta da sordità.

Infatti nella descrizione degli atti a disposizione ha citato il rapporto del

curante, dr. med. __________, del 17 gennaio 2018 con l’indicazione: “madre

e fratello con sordità di natura simile” ed ha richiamato gli esami

eseguiti dallo psicologo __________ (cfr. punto 4.3.3/4.3.4 e). Egli ne ha

pertanto tenuto conto nella valutazione peritale.

In secondo luogo la

ricorrente ritiene che il dr. med. __________ banalizzerebbe il trasferimento a

__________, non avrebbe indagato come questo aspetto è stato vissuto da

bambina, né avrebbe prestato attenzione a quanto figura nel rapporto del dr.

med. __________ nel referto del 17 gennaio 2018. Anche su questo aspetto

tuttavia non può essere rimproverato alcunché al perito. Egli, pur non

riportando ogni dettaglio nell’anamnesi raccolta presso la medesima ricorrente,

non ha trascurato di prendere in considerazione quanto avvenuto allorché

l’insorgente era minorenne. Egli ha infatti riportato quanto affermato dal dr.

med. __________ nel più volte citato referto del 17 gennaio 2018 (pag. 14 della

perizia: “[…] Difficoltà di parola fin già da bambina, con necessità di

trasferimento all’internato __________ per due anni, con ricordi da parte

dell’A. vissuti come crudeli per imparare a parlare in modo comprensibile (con

gancio di ferro sulla lingua per pronunciare la A)”).

Infine, sempre per

quanto concerne l’anamnesi, la ricorrente sostiene che il perito avrebbe

ignorato “gli incidenti” e “si risparmia di differenziare una

diagnosi somatica” e che a questo proposito il curante, nella presa di

posizione del 30 gennaio 2019, afferma che la presa in considerazione delle

emozioni tende ad essere repressa e rimpiazzata da sensazioni di stanchezza

fisica e quanto descritto anche dallo psicologo __________ porta a ritenere la

Considerandi

diagnosi di nevrastenia.

Il TCA evidenzia

che l’anamnesi è la raccolta a scopo diagnostico di tutte le notizie

riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali ed ereditari, di

un paziente (cfr. garzantilinguistica.it). Non è invece il luogo preposto per

porre la diagnosi.

In concreto

nell’anamnesi il perito ha evidenziato che “per ciò che concerne i problemi

di salute, si segnalano, oltre alla nota situazione di ipoacusia, alcune

problematiche a livello cervicale e lombare, trattate comunque

conservativamente”. Egli non ha pertanto dimenticato di prendere in

considerazione anche gli eventi extrapsichici che hanno caratterizzato la vita

della ricorrente, pur giungendo ad una diagnosi differente rispetto a quella

posta dal curante. Del resto, come rilevato ancora recentemente dal Tribunale

federale, nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, non è di principio

decisiva la diagnosi ma soltanto quali effetti ha una malattia sulla capacità

lavorativa (STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, consid. 4.2, pubblicato in SVR

12/2018, IV Nr. 76, pag. 250).

Il perito, pur

ponendo una diagnosi diversa, ha comunque evidenziato, a proposito delle

valutazioni dello psicologo __________, che “le conclusioni depongono per la

presenza di una struttura nevrotica di personalità, con tratti ansiosi e di

evitamento” (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia) ed ha rilevato che

l’insorgente riferisce stanchezza e facile affaticabilità. Anche su questo

punto non vi è pertanto alcun rimprovero da muovere al dr. med. __________.

L’insorgente

esprime in seguito dei dubbi circa le constatazioni obiettive, poiché non viene

fatto cenno a quanto riportato nel rapporto di valutazione testistica dello

psicologo __________ e non emerge la “chiusura” dell’assicurata

evidenziata dagli altri due periti.

Circa la presa in

considerazione della valutazione testistica, già si è detto che il dr. med. __________

l’ha esplicitamente citata nell’ambito degli esami psicologici e

neuropsicologici (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia), che ha lui stesso chiesto (punto

1.3

della perizia). Egli ne ha pertanto tenuto conto.

Relativamente alla

“chiusura” dell’assicurata essa è in ogni caso stata presa in

considerazione nella misura in cui il perito ha rilevato i comportamenti

evitanti messi in atto dall’insorgente. Il dr. med. __________ ha tenuto conto

delle difficoltà dovute all’ipoacusia e dal fatto che “le sue performance

sono fin dall’inizio condizionate da una maggior sollecitazione (lentezza nella

comprensione delle parole, lettura labiale più difficile nella lingua tedesca,

ecc.)” (pag. 21 della perizia).

Quanto

alla circostanza che il perito non abbia ripreso per esteso le conclusioni

dello psicologo __________, ma le abbia riassunte in una frase, essa non è

motivo per ritenere un esame frettoloso, superficiale e lacunoso della

fattispecie. Come più volte rilevato, il dr. med. __________ ne ha tenuto

conto, pur riportando le conclusioni in maniera molto succinta (punto

4.3.3/4.3.4 della perizia). La circostanza che il perito non sia

particolarmente prolisso non è un motivo per inficiare il valore probatorio del

referto.

La

ricorrente fa poi riferimento alle osservazioni del curante, dr. med. __________,

del 30 gennaio 2019, ed alla scarna presa di posizione del perito in data 21

febbraio 2019 che si è limitato ad affermare di non ravvedere “elementi

sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale

del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI).

Le

affermazioni del dr. med. __________, che la ricorrente ha in gran parte

ripreso nella prima parte del suo ricorso e che sono appena state oggetto di

attento esame da parte di questo Tribunale, figurano anche nella presa di

posizione del 17 gennaio 2018 (doc. AI 163) e sono state esaminate e prese in

considerazione dal perito (pag. 14-15 della perizia). Da cui la stringata

risposta del dr. med. __________.

Le

osservazioni del curante del 30 gennaio 2019 non sono atte a sovvertire il

referto del __________. Esse si esauriscono in una diversa valutazione della

capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito in sede peritale, ma non

apportano elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le convincenti e

motivate conclusioni del dr. med. __________. Lo stesso dr. med. __________

evidenzia del resto che “da 2005, numerosi certificati medico-psichiatrici

(Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________), sono

concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di

50% […]” (doc. 211 incarto AI), allorché l’incapacità lavorativa dovuta a

motivi psichiatrici è sorta nel corso del mese di agosto 2017 (cfr. pag. 43

perizia __________, pag. 474 incarto AI).

Richiamato il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati; cfr. sopra al consid. 2.6), le differenti conclusioni del dr. med. __________

non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni del dr.

med. __________, di scostarsi dalle conclusioni tratte da quest’ultimo.

In

queste condizioni la chiesta perizia psichiatrica giudiziaria non è quindi necessaria.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.6.2

Nel

ricorso l’insorgente censura pure la perizia ORL del dr. med. __________, nel

senso che, secondo l’assicurata, le sue conclusioni assurgerebbero ad una

valutazione diversa dello stesso stato di salute nel frattempo peggiorato e la

cui capacità lavorativa è già stata accertata con la decisione del 18 novembre

2010.

Infatti,

secondo la ricorrente, allorché l’attuale perito ha concluso per una completa

abilità lavorativa dal punto di vista ORL, in precedenza era stata stabilita

un’incapacità lavorativa del 50%.

Il

TCA da una parte ribadisce che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR

4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a

tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute

da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie, allorché il diritto a mezza rendita AI

stabilito con decisione del 18 novembre 2010 era limitato nel tempo dal 1°

gennaio 2008 al 31 agosto 2009.

Inoltre

all’epoca non è stata effettuata alcuna perizia in ambito ORL (cfr. pag. 232

incarto AI, rapporto finale del consulente IP dell’8 luglio 2010: “[…]

Successivamente, come da annotazione in data 15.4.2010 e dopo contatto telefonico

con la psichiatra __________ (__________ di __________), il medico SMR decide

di annullare la richiesta di perizia ORL, per apparenti incongruenze fra le

dichiarazioni al __________ e al SMR”). Per cui il referto del dr. med. __________

non è in contrasto con alcuna perizia anteriore.

D’altra

parte questo Tribunale evidenzia come dalle annotazioni del medico SMR, dr.

med. __________ del 18 maggio 2009 (doc. 58 incarto AI), risulta che:

" (…) Dalla

valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a

margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto

medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con

influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia ricorrente

che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12 minuti di

lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività principale di

addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività adatte, rispettose

dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena CL con rendimento

normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di cui sopra,

dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era del 50%).

Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di interesse

psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto AI)

L’incapacità

lavorativa era pertanto dovuta ad altri motivi.

Ne

segue che anche le conclusioni della perizia del dr. med. __________ vanno

confermate.

2.7

La

ricorrente mette in dubbio le conclusioni della perizia __________ circa la sua

capacità lavorativa al 70% sia in attività abituali che in attività leggere e

il conseguente raffronto percentuale dei redditi effettuato dall’UAI.

Secondo l’insorgente i

periti sono imprecisi nel riportare quale fosse l’attività dell’assicurata

prima del danno alla salute. Nel contesto di una valutazione consensuale che ha

lo scopo di chiarire la capacità lavorativa restante in attività abituale e adeguata,

non devono sorgere dubbi in merito a quale attività i periti si stiano

riferendo. Anche perché i periti non pongono alcuna valutazione in merito alla

capacità lavorativa in attività abituale di assistente in logistica per __________.

Per la ricorrente la

limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da

intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali

dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività

di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non

di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui sostiene

di presentare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per

problemi relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al

deficit uditivo e a problematiche socio-linguistiche.

L’insorgente ritiene che

in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello

scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare

giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività

adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il

reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del 5%

per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr. 23'237,

con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del 72,29%.

Da cui il diritto ad una rendita intera.

Se, per ipotesi di lavoro,

si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali

limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di

salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei

redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata

avrebbe diritto a mezza rendita.

2.8

In

concreto, l’interessata sostiene che prima del danno alla salute

lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin”

secondo il mansionario allegato quale doc. A5, e non come sarta.

Ella

doveva eseguire le seguenti attività:

“-

Persönliche Ausrüstung __________ Vorortlager, Kundenbedienung:

20%;

- Näharbeiten Uniformen, Diverse: 20%;

- Kommissionierungen: 10%

- Gepäckzusammenstellungen

__________ (Einsatz und Ausbildungsmaterial): 15%;

- Auskünfte __________ inkl. Telefonische Auskünfte: 5%;

- Elektronische

Datenverarbeitung __________, System Datenverarbeitung (Applikation) __________

Anwendung: 5%

- Mithilfe im Bereich __________: 10%

- Einsatz im Bereich __________ __________ andere Standorte: 10%.”

Il

trasferimento ad __________ dal 1° gennaio 2010 non ha modificato l’attività di

“Logistikassistentin”, ma alcune mansioni sono state adeguate.

Con

e-mail del 29 novembre 2018 __________ ha del resto affermato che “Frau RI 1

war in der Zeit vom 01.08.1982 bis 31.03.2011 bei uns im __________ als

Logistikassistentin beschäftigt. Diese Funktion ist in der __________

eingereiht. Zum Zeitpunkt der Vertragsauuslösung war Frau RI 1 im Maximum der

Lohnklasse. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie heute noch bei uns tätig wäre und

keine gesundheitliche Einschränkung hätte, folgenden Lohn hätte: Fr. 85'578.00

(Stand 2018)” (doc. AI 192).

Ne

segue che, come rileva correttamente l’assicurata, l’attività di sarta non era

quella abituale quando lavorava presso l’__________.

Tuttavia,

contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, i periti del __________ hanno

tenuto in considerazione questo aspetto.

A

pag. 38 della perizia figura infatti che “L’A. è una donna svizzera, nata

nel 1963, formatasi come sarta, ha lavorato inizialmente presso gli __________

della Svizzera interna. A partire da fine 2004 insorgono dei problemi di salute

per cui l’A. riduce la propria capacità lavorativa e viene impiegata non più

in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio

per __________. Viene licenziata dal datore di lavoro nel marzo 2011”

(pag. 469 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Essi

nella valutazione della capacità lavorativa hanno poi ritenuto, circa le

attività adeguate, che “sia in attività di sarta, in attività di ausiliaria

di pulizia e di aiuto cucina”, queste due attività svolte saltuariamente

dal 2017, l’interessata è capace al lavoro al 70% (cfr. doc. 193 incarto AI). I

medesimi periti hanno poi stabilito che “le attività finora svolte vengono

ritenute attività adeguate” e che un’attività adatta deve soddisfare alcune

caratteristiche ambientali lavorative che risultano fondamentali per il disturbo

d’ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche

sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi), come

pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata

stessa.

Questo

Tribunale evidenzia inoltre quanto segue.

La ricorrente, che è stata

messa al beneficio di un apparecchio acustico perlomeno dal 29 marzo 1991 (cfr.

pag. 1 incarto AI), in seguito alla domanda di prestazioni del 25 febbraio 2008

(pag. 44 incarto AI), il 18 maggio 2009 è stata sottoposta ad un esame

bidisciplinare reumatologico e psichiatrico ad opera dei medici SMR dr. med. __________

e dr. med. __________ (pag. 122 e seguenti incarto AI).

Essi hanno posto la

diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente, indicando un’incapacità lavorativa

del 50% dal 1° aprile 2007 nell’attività abituale di addetta sartoria (pag. 122

incarto AI) ed una piena capacità lavorativa con rendimento normale in attività

rispettose dei limiti dal maggio 2009. I medici SMR hanno evidenziato che dal

punto di vista psichico non si evidenziavano segni o sintomi di interesse

psicopatologico con influenza sulla capacità lavorativa e che “dal punto di

vista reumatologico come descritto nel rapporto medico di degenza della Clinica

di __________ con data 15.03.2005, l’assicurata presenta una piena capacità

lavorativa con rendimento normale in tutte le attività” (pag. 126 incarto

AI). Essi hanno affermato che “in conclusione, non si sono riscontrati segni

o sintomi di interesse psicopatologico maggiore con influenza sulla capacità

lavorativa, ma uno stato di disagio nell’ambiente di lavoro, apparentemente

riconducibile al fatto di essere una persona portatrice di handicap ticinese in

un ambito germanofono, __________” (pag. 127 incarto AI).

Sulla

base dell’esame bidisciplinare il medico SMR, dr. med. __________, il 18

maggio 2009 ha affermato:

" (…) Dalla

valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a

margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto

medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con

influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia

ricorrente che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12

minuti di lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività

principale di addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività

adatte, rispettose dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena

CL con rendimento normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di

cui sopra, dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era

del 50%). Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di

interesse psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto

AI)

L’UAI ha quindi deciso di procedere con

un periodo di osservazione presso il __________ di __________, tenutosi dal 12

ottobre 2009 al 6 novembre 2009, da cui è emerso che “a nostro modo di

vedere l’attività che attualmente l’A. sta svolgendo (sarta/impiegata di

logistica) è da considerare esigibile e tutto sommato adatta ai problemi

fisici dell’A. La signora, dal punto di vista fisico è inoltre sicuramente in

grado di svolgere la professione imparata di sarta” (pag. 171 incarto AI,

sottolineatura del redattore). Il 29 marzo 2010 il dr. med. __________ ha

nuovamente visitato la ricorrente, non essendo chiaro il motivo delle continue

assenze sul posto di lavoro dell’insorgente. Dall’esame è emersa la

problematica uditiva che ha indotto il medico SMR a proporre una perizia ORL (pag.

208.

incarto AI).

L’assicurata

è poi stata licenziata (pag. 212 incarto AI). Il 16 aprile 2010 vi è una nuova

presa di posizione del dr. med. __________ (pag. 217 incarto AI). Il 25 maggio

2010, nell’ambito del primo incontro per l’aiuto al collocamento, alla

ricorrente è stato spiegato che non sarebbe stata effettuata alcuna perizia ORL

(pag. 221 incarto AI).

L’8

luglio 2010, nell’ambito del rapporto finale del consulente IP, che ha diffusamente

riassunto tutto quanto accaduto, figura che “il periodo di accertamento al __________

è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni

soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente

posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti

del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia

conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in

una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere

lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta

in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista dei

limiti funzionali” (pag. 234 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Con

la decisione del 18 ottobre 2010 l’UAI ha evidenziato che “tenuto conto dei

limiti funzionali dovuti al danno alla salute e della sua esperienza

socio-professionale, lei risulta ancora reintegrabile sul mercato libero del

lavoro in attività generiche e non qualificate, di tipo semplice e ripetitive (quali

ad esempio l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica)

oppure quale sarta (professione nella quale si è formata). Inoltre è tuttora

esigibile l’abituale attività professionale presso __________ in misura del 50%”

(pag. 257 incarto AI, sottolineature del redattore).

In

seguito alla nuova domanda del 7 aprile 2017, dove la ricorrente ha indicato di

essere casalinga dal giugno 2013 a “tutt’oggi” (pag. 284 incarto AI), conclusasi

con una decisione di non entrata in materia, nell’annotazione del 9 giugno 2017

del medico SMR, dr. med. __________, figura che “il periodo di accertamento

al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le

dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere

chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i

consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata

abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale

che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di

svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata,

l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista

funzionale” (pag. 304 incarto AI).

La

ricorrente, nella sua domanda del 9 gennaio 2018, ha indicato di essere

casalinga dal 1° giugno 2013 a “tutt’oggi”, di svolgere alcuni lavoretti

di sartoria, e di aver iniziato un’attività di “pulizia” per 2 ore a

settimana dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 (pag. 347 incarto AI).

Dalla

perizia del __________ del 5 novembre 2018, a pag. 20 emerge che:

" (…) Dal

giugno 2017 trova un piccolo impiego in qualità di ausiliaria di pulizie per

ca. 2 ore la settimana, presso un datore di lavoro privato. Racconta che

verrebbe maggiormente impiegata 2 ore di pulizia ogni 15 giorni, a volte anche

solo una volta al mese.

Dal marzo 2018 lavora anche in qualità di aiuto cucina e

ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________, su chiamata. Si occupa

di pulire i bagni, di rifare i letti nelle camere, di aiutare in cucina per la

preparazione dei pasti, le pulizie, l’apparecchiare e sparecchiare a tavola.

Segnaliamo che nell’ambito di richiesta per rendita AI del 2008,

l’A. svolgeva un periodo di accertamento professionale presso il __________ di __________,

dall’ottobre al novembre 2009. Agli atti il rapporto avrebbe confermato una

capacità lavorativa piena sia per attività adatta, sia anche nella precedente

attività di sarta, sia dal lato somatico, che dal lato psichiatrico, senza

evidenti limitazioni funzionali. Non si riteneva comprensibile realmente la

capacità lavorativa ridotta per anni al 50% e certificata da lungo tempo da

parte dei medici curanti. Si ribadiva inoltre che, la capacità produttiva alla

resa osservata rispetto alle attività eseguite al __________, era stata

piuttosto ridotta, attorno al 70-80%, senza essere mai riusciti ad individuarne

i reali motivi.

(…).

L’A. oltre alle due attività già descritte in precedenza, quella

di addetta alle pulizie presso un datore di lavoro privato, come pure quella di

aiuto cucina e ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________,

attività saltuarie e su chiamata, ancora tutt’oggi esegue qualche lavoretto di

sartoria, denunciando però dolori, che insorgono a livello della colonna

cervicale, dovendo mantenere per più ore la posizione seduta con capo reclinato

in avanti. (…)” (pag. 451 incarto AI)

I

periti hanno poi stabilito che l’interessata è capace al lavoro al 70% a causa

della patologia psichiatrica e questo dall’agosto 2017 (pag. 474 incarto AI).

Alla

luce del contenuto della documentazione sopra riprodotta, questo Tribunale deve

concludere che il danno alla salute invalidante è insorto unicamente nel

mese di agosto 2017, quando la ricorrente, da tempo, non svolgeva alcuna

attività lavorativa a tempo pieno, ma solo alcune attività occasionali di

pulizia e di sartoria. Ella, in precedenza, è invece stata ritenuta

completamente abile al lavoro sia per l’attività di sarta che per l’attività di

impiegata in logistica. Come ha rilevato in data 10 dicembre 2018 il medico SMR,

dr. med. __________, e come emerge dalla documentazione agli atti,

l’impedimento del 50% riscontrato presso l’__________ di __________, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali, era dovuto a fattori esterni inerenti il posto di lavoro e sicuramente

non alla malattia psichiatrica (cfr. doc. 195).

Ora,

per stabilire il reddito da valido, con sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016, il Tribunale federale ha rammentato che:

"

(…)

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.

3.2.2

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34

pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3

Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo

valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero

mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato

o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva

una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in

linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata

prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento

determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del

26.

gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

(…).

5.1

Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati

dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di

veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero

ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri

del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e

operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai

cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento

di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo

l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però

interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione

professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine

rifiutata.

5.2

Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido

non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la

giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi

concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di

base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid.

3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più

favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale

reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale

(cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si

ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3

La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto

considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________,

ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di

12.

mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in

quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già

menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza

sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai

prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così

elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte

cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato

l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4

Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale

salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti

collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita

accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente

realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo

concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In

tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di

stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la

precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro

(sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005

consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile

1985.

pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si

rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe

effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si

fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a

elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili

nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di

procedere non merita di essere seguito. (…)”

Con

sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione

di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha

affermato:

"

(…)

4.3

Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente

l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come

trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto

tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr.

sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte

sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del

suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972,

ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il

grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È

evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo

ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica,

egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante

importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di

pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che

rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini

apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di

attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne

consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili

dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può

essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in

applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica (di seguito: ISS). (…)”

In

concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che

l’interessata, anche senza il danno alla salute non avrebbe continuato a

lavorare presso __________. Ella infatti al momento del suo licenziamento era

abile al 100% nell’attività di addetta alla logistica, ossia l’attività da

ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l’__________ di __________,

come emerge anche dal periodo di accertamento presso il __________, è sempre

stata di difficile comprensione. Per cui non ci si può fondare sull’ultimo reddito

conseguito lavorando per __________ sia perché non si tratta dell’ultimo

salario conseguito prima del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009

del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti), il quale è intervenuto

nell’agosto 2017, allorché l’interessata svolgeva alcuni lavori di pulizia (cfr.

Perizia pag. 20), sia perché l’assicurata, prima di essere riconosciuta incapace

al lavoro dapprima, si è trovata in disoccupazione, poi è stata casalinga ed in

seguito ha effettuato anche alcune lavoretti di sartoria (cfr. pag.

347.

incarto AI; sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.

3.2

con riferimenti).

Ne

segue che per calcolare il salario da valida e da invalida occorre far capo ai

dati statistici dell'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012: DTF 142 V

178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), pubblicata il 26 ottobre 2018

(cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home

/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia

prima dell’emissione della decisione impugnata.

Questo

Tribunale, accertato che il __________ ha stabilito che l’insorgente è capace

al lavoro al 70% sia nelle precedenti attività che in attività adeguate e che

le attività finora svolte vengono ritenute adeguate, rileva che sia prendendo

in considerazione i dati statistici dell’attività di addetta alla logistica,

che quelli di aiuto cucina, donna delle pulizie o sarta, essa non avrebbe

diritto ad alcuna rendita e questo neppure riducendo il reddito da invalida del

5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come chiesto

dalla ricorrente.

Prendendo

in considerazione il ramo economico 49-52 (trasporto terrestre, per vie d’acqua

e aereo, magazzinaggio, livello di competenze 1), il salario lordo per le

donne, nel 2016, in tale ramo, ammontava a fr. 4'495 lordi al mese, per 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42.4 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella:

“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”),

il salario lordo medio ipotetico nazionale annuo da valida ammonta a fr. 57'176.40

(fr. 4'495 X 12 [mesi] : 40 X 42.4), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale

dato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, il salario da

valida ammonta a fr. 57'120.80 (57'176.40 : 102.9 X 102.8).

Circa

il reddito da invalida, occorre partire dal medesimo importo. Infatti, quale attività adatta, al 70%, l’interessata può svolgere anche

quella di addetta alla logistica (cfr. perizia pag. 42, incarto AI pag. 473: “le

attività finora svolte vengono ritenute attività adatte” e perizia pag. 38,

pag. 469 incarto AI: “[…] e viene impiegata non più in qualità di sarta ma

unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio __________”).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto la ricorrente chiede una riduzione del 5% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari, che può essere concessa.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 57'120.80, con

quello da invalida di fr. 57'120.80, ridotto del 30% a fr. 39'984.55 e del 5% a fr. 37'985.33, si ottiene

un grado d’invalidità del 33.5%, arrotondato, conformemente alla

giurisprudenza (DTF 130 V 121),

al 34%, che non dà diritto a nessuna

rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Allo

stesso risultato si giungerebbe, logicamente, se si volessero paragonare tra

loro, i salari statistici delle altre attività svolte dalla ricorrente prima

del danno alla salute e ritenute tutte adatte.

Ne

segue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti