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Decisione

32.2019.76

Nuova domanda respinta.Non entrata in materia.Dai nuovi certificati medici non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente.Il grado di incapacità lavorativa non è peggiorato. Le lamentele soggettive non comprovano validamente uno stato di salute peggiore

27 aprile 2020Italiano26 min

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.76

TB

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 14 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1990, attivo

come montatore elettricista, ha presentato nel luglio 2013 (doc. 2) una domanda

di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità per la frattura del labbro

antero-superiore della spalla destra avvenuta nel mese di ottobre 2012 e che

dall'aprile 2013 lo rendeva inabile al lavoro al 100%.

1.2. Raccolta la documentazione

medica presso i curanti e l'assicuratore infortuni che ha assunto il caso,

l'assicurato è stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare che è sfociata

nel rapporto del 3 maggio 2016 (doc. 90) del Servizio Accertamento Medico e che

è stata fatta propria il 10 maggio 2016 (doc. 92) dal Servizio Medico Regionale.

1.3. Accertata una capacità

lavorativa dell'80% e verificato l'aspetto economico (docc. 96 e 97), con

decisione del 26 settembre 2016 (doc. 111), anticipata dal progetto di

decisione dell'11 agosto 2016 (doc. 100), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta

di una rendita di invalidità stante un grado AI del 14%.

1.4. Il 1° febbraio 2017 (doc.

121) il dr. med. __________ ha informato l'amministrazione che lo stato di

salute dell'assicurato era peggiorato e ha allegato il referto del dr. med. __________

del 13 gennaio 2017.

1.5. Il dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale ha ritenuto il 9 marzo 2017 (doc. 124) che dalla

certificazione prodotta non fosse comprovata una sostanziale modifica dello

stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione del SAM del 2016.

Il 23 maggio 2017 (doc. 129) l'Ufficio AI ha quindi deciso la non

entrata in materia anche dopo le osservazioni dell'assicurato al progetto di

decisione del 14 marzo 2017 (doc. 126).

1.6. Il 14 gennaio 2019 (doc. 133)

l'assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni lamentando un

peggioramento dei dolori alla schiena che irradiavano in tutto il corpo e il 18

gennaio seguente (doc. 134) l'amministrazione ha emesso un progetto di non

entrata in materia in assenza di una comprovata modifica della situazione

personale.

1.7. L'assicurato ha trasmesso

all'Ufficio AI il rapporto dell'11 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________

concernente la visita reumatologica effettuata tre giorni prima, come pure il

referto del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________ relativo a una

seconda opinione su una risonanza magnetica della colonna vertebrale. A ciò si

sono aggiunte le osservazioni dell'assicurato del 7 marzo 2019 (doc. 138) in

cui ha segnalato di essere in cura dallo psichiatra dr. med. __________ e ha

chiesto una rivalutazione.

1.8. Con decisione del 14 marzo 2019

(doc. 140) l'Ufficio AI, dopo avere sottoposto i nuovi referti medici al vaglio

del Servizio Medico Regionale che non ha ritenuto che dagli stessi risultasse

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione

precedente (doc. 141), ha confermato la non entrata in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni.

1.9. Il 3 aprile 2019 (doc. I) RI

1 ha chiesto al Tribunale di riesaminare il suo caso, poiché le sue precarie

condizioni di salute non gli permettono di lavorare all'80%.

Il ricorrente ha rilevato di non esser in grado di portare dei

carichi anche leggeri (1kg), come uno zaino e quindi nemmeno di usare degli

attrezzi da lavoro. Egli ha osservato che svolgere le più semplici attività

quotidiane (camminare, guidare un veicolo, spingere il carrello della spesa,

mangiare, cucinare, lavarsi, ecc.) è diventato molto difficile a causa dei

dolori.

L'assicurato ha evidenziato che gli è stata diagnosticata la

rottura del labbro antero-superiore destro della spalla e una protrusione fra C5

e C6, ma nemmeno l'intensa fisioterapia ha portato dei benefici per quanto

concerne i dolori. Egli ha visto numerosi specialisti per tentare di risolvere

il suo problema, ma invano, tanto da aver perso fiducia nel settore sanitario.

Neppure le terapie alternative l'hanno però aiutato.

Inoltre, il ricorrente ha indicato di avere più volte tentato di

reinserirsi nel mondo del lavoro, ma i dolori gli hanno sempre impedito di

portare a termine un'attività; anche gli spostamenti sono diventati più

dolorosi e difficili da affrontare e qualsiasi posizione del corpo lo porta a

ricercarne un'altra per i dolori.

A suo dire, nessun medico si è preoccupato seriamente di aiutarlo

a reinserirsi con il problema fisico reale e non quello diagnosticato che, di

regola, comporta una pausa di 3-6 mesi e non di più anni come nel suo caso.

Nessuno specialista si è accorto che egli non è più in grado di effettuare

neanche i più semplici gesti quotidiani, come dormire, mangiare, vivere la

giornata. Anche i chirurghi ortopedici interpellati hanno fornito due pareri

diametralmente opposti sulla necessità di operare la spalla.

L'assicurato ha dunque chiesto al TCA di prendere "in considerazione la mia attuale situazione sebbene

non abbia una diagnosi precisa e concreta e chiedo di concedermi gli aiuti

necessari a una persona che sta sopportando l'insopportabile."

(pag. 3). Egli ha segnalato di fare il possibile per evitare di assumere degli

anti-infiammatori e antidolorifici visti i riscontrati effetti collaterali.

In conclusione RI 1 "… un

giovane esasperato dalle spiegazioni ricevute e le cui aspettative sono sempre

state disilluse. (…)" (pag. 4).

1.10. Il 26 aprile 2019 (doc. IV)

l'Ufficio AI, dopo avere riassunto l'iter amministrativo del ricorrente, ha

osservato che quest'ultimo non ha prodotto dei referti medici che rendano

verosimile che il suo stato di salute è peggiorato del rispetto alla perizia del

2016.

Pertanto, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.

1.11. Il 7 maggio 2019 (doc. VI)

l'assicurato ha esposto nel dettaglio l'iter medico a cui si è sottoposto dal

momento in cui è avvenuto l'infortunio alla spalla, allegando la lista dei

medici che l'hanno visitato e dei relativi conteggi di Cassa malati (docc. B e

C). Il ricorrente ha inoltre fatto presente di avere trovato lavoro, ma dopo

l'inizio dell'attività le sue condizioni di salute non gli hanno più permesso

di sostenere il carico fisico e si è licenziato. Da quel momento ha avuto

inizio il peggioramento del suo stato di salute, che gli dà problemi durante

tutto il giorno, ma che non è stato chiaramente diagnosticato dagli esperti nel

settore. Egli ha infine osservato di avere frequentato una psicologa nel 2013

in merito al trattamento cognitivo del dolore, ma visto che l'esperta poteva

unicamente sostenerlo sul lato psicologico e non gli avrebbe risolto i dolori

fisici ha interrotto la terapia, non ritenendo di aver bisogno di un aiuto

psichico avendo una psiche normale.

1.12. Nelle sue osservazioni il 13

maggio 2019 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha evidenziato che per l'assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla

salute sulla capacità lavorativa e che, inoltre, il ricorrente non ha apportato

elementi idonei a rendere verosimili i motivi per cui sarebbe intervenuto un

peggioramento delle sue condizioni di salute. L'amministrazione ha quindi

ribadito di respingere il ricorso.

1.13. Nel suo scritto del 16 maggio

2019 (doc. X) il ricorrente ha ricordato che è stato il dr. med. __________ a

richiedere di rivedere il suo caso, e come egli sia al corrente dei suoi

disturbi fisici. RI 1 ha evidenziato che i vari medici che l'hanno visitato

l'hanno sottoposto a dei test che sono specifici per la diagnosi della spalla,

ma che per definizione non forniscono un'esatta diagnosi e neanche un esatto

limite dei dolori sopportabili dal paziente, perciò non possono fornire

elementi utili per sostenere che egli non è in grado di svolgere all'80% la sua

attività di montatore elettricista o altre attività adeguate; ci ha provato, ma

non ci è riuscito. L'assicurato ha rilevato che la sua sofferenza è continua,

notte e giorno; ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, perché i referti

medici non danno una valutazione dei suoi reali problemi fisici e non dicono che

Fatti

i suoi dolori sono costantemente presenti, ciò che ha comportato il rifiuto

anche in passato di una rendita (doc. D). Ha quindi precisato le difficoltà nel

muoversi sia a piedi sia in automobile, sia pure a scrivere una lettera al

computer.

L'assicurato ha infine invocato alcuni diritti previsti dalla

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109), entrata in

vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014, chiedendo di applicarli al suo caso e

dunque di attribuirgli una rendita AI.

1.14. L'amministrazione si è

riconfermata il 28 maggio 2019 (doc. XII) sulle sue precedenti prese di

posizione, così come il 19 giugno 2019 (doc. XVI) a seguito dello scritto del

ricorrente del 6 giugno 2019 (doc. XIV) e il 12 luglio 2019 (doc. XX) sulle

ulteriori osservazioni dell'assicurato del 26 giugno 2019 (doc. XVIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è la

questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della

nuova domanda di prestazioni dell'assicurato formulata nel gennaio 2019.

2.2. Qualora una domanda di

rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato

dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

2.3. L'allora Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella

DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio

2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire

che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri,

Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un

punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui

l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,

quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di

prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel

merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice

non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore

dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.

87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°

gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit

Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04

del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. In concreto, con decisione

del 26 settembre 2016 (doc. 111) l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il

diritto a una rendita di invalidità non raggiungendo una perdita di guadagno

tale (40%) da avere diritto a una rendita di invalidità (art. 28 LAI). Infatti,

dalla perizia pluridisciplinare a cui l'assicurato è stato sottoposto ad inizio

2016 è emerso che dall'aprile 2013 egli era ancora in grado di lavorare a tempo

pieno, ma con una resa ridotta del 20% e ciò sia nella sua abituale attività di

montatore elettricista sia in altre attività adeguate. Dal calcolo economico è

risultata una perdita di guadagno del 14%, insufficiente per attribuirli una

rendita di invalidità.

Il 14 gennaio 2019 (doc. 133) l'assicurato ha inoltrato una terza

domanda di prestazioni lamentando un peggioramento delle sue condizioni di

salute da fine novembre 2018.

Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al

progetto di decisione del 18 gennaio 2019 (doc. 134) con cui l'Ufficio AI non è

entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni, il 12 marzo 2019 (doc.

139) l'assicurato ha sostanziato il suo stato di salute producendo i certificati

medici dell'11 (doc. 137) e del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________

rispettivamente del dr. med. __________. Su questi nuovi certificati si è

subito pronunciato il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale,

affermando che dal parere reumatologico che consigliava una valutazione

ortopedica e psichiatrica e dalla nuova valutazione del radiologo della

risonanza magnetica della colonna vertebrale non risultava una sostanziale

modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione

precedente.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto gli stessi certificati medici.

2.5. Con sentenza

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio

2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve

rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita

modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di

un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4

febbraio 2009 il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni

amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per

assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5

maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito

della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011

era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della

quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto

l'agire del Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova

documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale, che

andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la

stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze

Considerandi

di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen,

dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten

Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer

allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante

Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010

vom 15. April 2010 E. 6). Auf

den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)").

Nella STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella

STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), l'Alta Corte aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. La nostra Massima Istanza ha rammentato che

se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta

in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine

all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale

art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.6

Da quanto precede discende

che occorre analizzare i due rapporti medici trasmessi

correttamente all'amministrazione, anche se non direttamente con la nuova

richiesta di prestazioni, ma con le osservazioni al progetto di decisione di

non entrata in materia proprio per assenza di documentazione medica attestante

un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Nel formulario della nuova domanda di prestazioni

l'assicurato ha indicato anche il dr. med. __________ quale suo medico curante

per i problemi alla spalla e alla schiena, precisando di essere stato visitato

l'ultima volta il 13 gennaio 2017. A lato di questa data il ricorrente ha tuttavia

annotato che "contattato

per valutazione dei cambiamenti in corso in novembre 2018".

Recatosi l'8 febbraio 2019 da questo specialista e

chiesta quel giorno una proroga del termine per determinarsi sul progetto di

decisione per potere produrre il relativo referto (docc. 135 e 136), il 12

marzo 2019 sono giunti all'Ufficio AI due rapporti medici contestualmente alle

osservazioni del 7 marzo 2019 (doc. 138).

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'11

febbraio 2019 ha riassunto la visita a cui il ricorrente si era sottoposto

alcuni giorni prima. Lo specialista ha dapprima ricordato di averlo già

valutato in due occasioni a fine 2016 e a inizio 2017 e di avere posto la

diagnosi di emisindrome del dolore cronico a destra, in periartropatia

omeroscapolare a destra, in lesione del profilo anterosuperiore del labbro

glenoideo, sindrome miofasciale della muscolatura ad azione sulla spalla

destra, decondizionamento e sbilancio muscolare, rilevanti disturbi statici

della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,

iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa toracolombare). Pertanto, una

chiara causa strutturale spiegante i suoi dolori non era stata individuata.

Il reumatologo ha poi osservato che anche le

successive indagini di terzi (nel gennaio 2018 alla Clinica ortopedica __________

di __________, nel luglio 2018 la risonanza panvertebrale alla Clinica __________

di __________) non hanno rilevato patologie maggiori e che l'assicurato

intendeva sottoporre il dossier radiologico a un altro specialista per una

seconda opinione.

In occasione della visita dell'8 febbraio 2019

l'assicurato ha fatto presente la persistenza e il carattere invalidante delle

algie. Dall'esame clinico che lo specialista ha effettuato è risultato che:

" (…) la trovo con stato generale ridotto dai dolori, avente peso

corporeo di 55 kg per una statura di 179 cm (-2,3 kg rispetto al 10.1.2017,

statura invariata rispetto al 10.1.2017). La colonna vertebrale si presenta con

ipercifosi della dorsale, con protrazione del capo, con iperlordosi lombare,

scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata, con

piombo cadente dalla vertebra prominente nella rima anale, in posizione

orizzontale del bacino, quando rimane in piedi. Il test di Matthias positivo

depone per un decondizionamento e sbilancio del corsetto muscolare

lomboaddominale. La muscolatura suboccipitale bilaterale è indolenzita, i

movimenti cervicali passivi vengono attivamente contrastati a seguito dei

dolori in ogni direzione; la colonna dorsale è bloccata alla flessione attiva,

estensione passiva, ma libera alle lateroflessioni passive bilaterali, con

dolori a fine corsa dorsali alla lateroflessione passiva verso sinistra; la

colonna lombare è libera ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con

dolori riferiti alla muscolatura del fianco a fine corsa alle lateroflessioni.

Sono assenti deficit cervicolomboradicolari. La mobilità passiva della spalla

destra risulta minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori

a fine corsa nella sopraspinata a destra, la sinistra è libera in ogni

direzione. Normali i movimenti passivi dei gomiti e dei polsi, le articolazioni

delle dita non presentano tumefazioni sinovitiche, la chiusura dei pugni è

completa dalle due parti. Le anche dalle due parti presentano una mobilità

passiva normale. Le ginocchia sono stabili, con mobilità passiva normale. Le

caviglie dalle due parti si presentano con movimenti passivi liberi. I piedi

impongono cavi dalle due parti. Non ho riscontrato sinoviti alle articolazioni

delle estremità superiori ed inferiori. Prendendo in considerazione i criteri

di classificazione pubblicati dalla società americana di reumatologia nel 1990

sono presenti l'8.2.2019, 6 su 18 punti fibromialgici positivi, concentrati

soprattutto al cingolo cervicoscapolare.

Come con lei concordato, in presenza di sua madre,

in assenza di proposte diagnostiche-terapeutiche reumatologiche aggiuntive, lei

ha ora anche previsto un consulto presso uno specialista in chirurgia

ortopedica per la spalla destra, come da me già suggerito nel 2017. Le ho

inoltre raccomandato di sottoporsi a valutazione psichiatrica specialistica per

valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo del dolore.".

Il referto del dr. med. __________, FMH in

radiologia, non datato, ma spedito via fax il 13 febbraio 2019, è stato

allestito quale seconda opinione della lettura di una risonanza magnetica della

colonna vertebrale. Esaminata la colonna cervicale, la colonna dorsale e la

colonna lombare, lo specialista ha tratto la conclusione di moderate turbe

statiche della colonna vertebrale, non discopatia rilevante a livello

cervicale, dorsale e lombare e di non alterazioni flogistiche o compressione di

strutture nervose.

Certificati del dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, presso cui l'assicurato sarebbe in cura, non ne sono stati

prodotti.

Questi rapporti medici sono stati sottoposti

all'esame del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale il 14

marzo 2019 ha affermato che dagli stessi non risultava una sostanziale modifica

dello stato di salute rispetto alla decisione precedente, perciò non v'erano i

presupporti per entrare in materia sulla nuova domanda.

2.7

Alla

luce dei certificati medici suesposti, peraltro riprodotti dall'assicurato con

il ricorso (docc. A3 e A4), il TCA ritiene che non vi sia stato un peggioramento

delle condizioni di salute del ricorrente, nel senso che non è stato reso

verosimile, medicalmente e oggettivamente mediante referti medici, che il suo

grado di incapacità lavorativa, nel 2019, era peggiore rispetto a quello

accertato nel 2016 in occasione della perizia pluridisciplinare del SAM.

In effetti, lo stesso dottor __________ ha certificato l'11

febbraio 2019 che, oltre alle già note ipercifosi della dorsale, l'iperlordosi

lombare e la scoliosi, è constatato un decondizionamento e sbilancio del corsetto

muscolare lomboaddominale, la colonna dorsale era bloccata alla flessione

attiva e all'estensione passiva, mentre la colonna lombare era libera ai

movimenti attivi e passivi. Inoltre, erano assenti deficit

cervicolomboradicolari e la mobilità passiva della spalla destra risultava

minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori a fine corsa

nella sopraspinata a destra, mentre la spalla sinistra era libera in ogni

direzione. Anche le altre articolazioni non presentavano restrizioni nei

movimenti.

Inoltre, lo specialista non ha stabilito una capacità lavorativa

dell'assicurato dal profilo reumatologico, ma gli ha suggerito di rivolgersi a

uno psichiatra per valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo

del dolore.

Dal profilo clinico, quindi, secondo il TCA il reumatologo non ha

evidenziato un quadro notevolmente peggiore rispetto a quello valutato nel 2016

dal dr. med. __________, che aveva posto una diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente di tendomioghelosi a

livello del cinto scapolare ed all'altezza dell'angolo scapolare destro nonché

alla muscolatura paravertebrale cervicale e scapolocostale a destra in stato

dopo trauma distorsivo. Già in quell'occasione il perito del Servizio Accertamento

Medico aveva evidenziato come fosse difficile mettere in relazione la clinica

dell'assicurato caratterizzata da disturbi invalidanti con un reperto clinico

oggettivabile. L'esame clinico eseguito non sembrava neppure spiegabile con una

singola lesione del labbro glenoidale. La diagnosi di mioghelosi o sindrome

miofasciale non provocava limitazioni funzionali, perciò l'assicurato era abile

al 100%.

Quanto alla seconda opinione fornita dal radiologo in merito alla

risonanza magnetica effettuata dall'assicurato nel 2018, ne sono emerse

moderate turbe statiche della colonna vertebrale, una discopatia non rilevante

a livello cervicale, dorsale e lombare e nemmeno delle alterazioni flogistiche

o compressione di strutture nervose.

Nemmeno da questo profilo, quindi, è stato clinicamente

evidenziato ed oggettivato un peggioramento importante dello stato di

salute del ricorrente.

Agli atti rimangono unicamente le lamentele soggettive che

l'assicurato ha dettagliatamente ed accuratamente spiegato nei suoi scritti che

però, per definizione, non comprovano validamente il suo stato di salute non

potendo essere confermate da certificati medici. Come tali, le affermazioni

dell'interessato rimangono quindi delle semplici allegazioni di parte, che non

hanno giuridicamente alcun valore e che dunque, nel caso in esame, non gli

possono essere di alcun aiuto.

La circostanza che i vari specialisti interpellati negli anni non

siano giunti a una diagnosi certa che confermi i suoi dolori e che possa perciò

consentirgli di trovare una terapia che li combatta così da potergli permettere

di ritrovare una condizione fisica adatta per svolgere un'attività lavorativa,

non è determinante ai fini della concessione di una rendita di invalidità. In

effetti, come ha spiegato l'amministrazione, rilevanti sono le conseguenze che

un danno alla salute provoca sulla capacità lavorativa di un assicurato.

Stante quanto precede, i pareri medici agli atti non hanno

segnalato che la capacità lavorativa dell'assicurato si è ridotta, ne consegue

che lo stato della situazione non è mutato, ovvero il ricorrente,

al momento della nuova domanda nel 2019, come nel 2016 quando è stato deciso il

rifiuto di attribuirgli una rendita di invalidità, era abile al lavoro in

ragione del 100%, ma con una riduzione del rendimento del 20%.

Né il dottor __________ né il dottor __________

hanno infatti reso verosimile che c'è stato un notevole peggioramento

delle condizioni di salute dell'assicurato.

È pertanto a giusta ragione che l'Ufficio AI non è

entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato.

In queste condizioni, la decisione di non entrata in

materia va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché non disponga di entrate

economiche, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole,

perché un peggioramento non era stato comprovato con referti medici e quindi

non era senza dubbio dato.

Inoltre, questa stessa situazione si era già presentata con la

precedente domanda del 3 febbraio 2017 formulata dal dr. med. __________ e

sfociata nella decisione di non entrata in materia del 23 maggio 2017; al

ricorrente erano quindi note le condizioni affinché l'Ufficio AI potesse

riesaminare nel merito la sua situazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti