32.2019.76
Nuova domanda respinta.Non entrata in materia.Dai nuovi certificati medici non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente.Il grado di incapacità lavorativa non è peggiorato. Le lamentele soggettive non comprovano validamente uno stato di salute peggiore
27 aprile 2020Italiano26 min
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.76
TB
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 14 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1990, attivo
come montatore elettricista, ha presentato nel luglio 2013 (doc. 2) una domanda
di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità per la frattura del labbro
antero-superiore della spalla destra avvenuta nel mese di ottobre 2012 e che
dall'aprile 2013 lo rendeva inabile al lavoro al 100%.
1.2. Raccolta la documentazione
medica presso i curanti e l'assicuratore infortuni che ha assunto il caso,
l'assicurato è stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare che è sfociata
nel rapporto del 3 maggio 2016 (doc. 90) del Servizio Accertamento Medico e che
è stata fatta propria il 10 maggio 2016 (doc. 92) dal Servizio Medico Regionale.
1.3. Accertata una capacità
lavorativa dell'80% e verificato l'aspetto economico (docc. 96 e 97), con
decisione del 26 settembre 2016 (doc. 111), anticipata dal progetto di
decisione dell'11 agosto 2016 (doc. 100), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta
di una rendita di invalidità stante un grado AI del 14%.
1.4. Il 1° febbraio 2017 (doc.
121) il dr. med. __________ ha informato l'amministrazione che lo stato di
salute dell'assicurato era peggiorato e ha allegato il referto del dr. med. __________
del 13 gennaio 2017.
1.5. Il dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale ha ritenuto il 9 marzo 2017 (doc. 124) che dalla
certificazione prodotta non fosse comprovata una sostanziale modifica dello
stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione del SAM del 2016.
Il 23 maggio 2017 (doc. 129) l'Ufficio AI ha quindi deciso la non
entrata in materia anche dopo le osservazioni dell'assicurato al progetto di
decisione del 14 marzo 2017 (doc. 126).
1.6. Il 14 gennaio 2019 (doc. 133)
l'assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni lamentando un
peggioramento dei dolori alla schiena che irradiavano in tutto il corpo e il 18
gennaio seguente (doc. 134) l'amministrazione ha emesso un progetto di non
entrata in materia in assenza di una comprovata modifica della situazione
personale.
1.7. L'assicurato ha trasmesso
all'Ufficio AI il rapporto dell'11 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________
concernente la visita reumatologica effettuata tre giorni prima, come pure il
referto del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________ relativo a una
seconda opinione su una risonanza magnetica della colonna vertebrale. A ciò si
sono aggiunte le osservazioni dell'assicurato del 7 marzo 2019 (doc. 138) in
cui ha segnalato di essere in cura dallo psichiatra dr. med. __________ e ha
chiesto una rivalutazione.
1.8. Con decisione del 14 marzo 2019
(doc. 140) l'Ufficio AI, dopo avere sottoposto i nuovi referti medici al vaglio
del Servizio Medico Regionale che non ha ritenuto che dagli stessi risultasse
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione
precedente (doc. 141), ha confermato la non entrata in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni.
1.9. Il 3 aprile 2019 (doc. I) RI
1 ha chiesto al Tribunale di riesaminare il suo caso, poiché le sue precarie
condizioni di salute non gli permettono di lavorare all'80%.
Il ricorrente ha rilevato di non esser in grado di portare dei
carichi anche leggeri (1kg), come uno zaino e quindi nemmeno di usare degli
attrezzi da lavoro. Egli ha osservato che svolgere le più semplici attività
quotidiane (camminare, guidare un veicolo, spingere il carrello della spesa,
mangiare, cucinare, lavarsi, ecc.) è diventato molto difficile a causa dei
dolori.
L'assicurato ha evidenziato che gli è stata diagnosticata la
rottura del labbro antero-superiore destro della spalla e una protrusione fra C5
e C6, ma nemmeno l'intensa fisioterapia ha portato dei benefici per quanto
concerne i dolori. Egli ha visto numerosi specialisti per tentare di risolvere
il suo problema, ma invano, tanto da aver perso fiducia nel settore sanitario.
Neppure le terapie alternative l'hanno però aiutato.
Inoltre, il ricorrente ha indicato di avere più volte tentato di
reinserirsi nel mondo del lavoro, ma i dolori gli hanno sempre impedito di
portare a termine un'attività; anche gli spostamenti sono diventati più
dolorosi e difficili da affrontare e qualsiasi posizione del corpo lo porta a
ricercarne un'altra per i dolori.
A suo dire, nessun medico si è preoccupato seriamente di aiutarlo
a reinserirsi con il problema fisico reale e non quello diagnosticato che, di
regola, comporta una pausa di 3-6 mesi e non di più anni come nel suo caso.
Nessuno specialista si è accorto che egli non è più in grado di effettuare
neanche i più semplici gesti quotidiani, come dormire, mangiare, vivere la
giornata. Anche i chirurghi ortopedici interpellati hanno fornito due pareri
diametralmente opposti sulla necessità di operare la spalla.
L'assicurato ha dunque chiesto al TCA di prendere "in considerazione la mia attuale situazione sebbene
non abbia una diagnosi precisa e concreta e chiedo di concedermi gli aiuti
necessari a una persona che sta sopportando l'insopportabile."
(pag. 3). Egli ha segnalato di fare il possibile per evitare di assumere degli
anti-infiammatori e antidolorifici visti i riscontrati effetti collaterali.
In conclusione RI 1 "… un
giovane esasperato dalle spiegazioni ricevute e le cui aspettative sono sempre
state disilluse. (…)" (pag. 4).
1.10. Il 26 aprile 2019 (doc. IV)
l'Ufficio AI, dopo avere riassunto l'iter amministrativo del ricorrente, ha
osservato che quest'ultimo non ha prodotto dei referti medici che rendano
verosimile che il suo stato di salute è peggiorato del rispetto alla perizia del
2016.
Pertanto, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.
1.11. Il 7 maggio 2019 (doc. VI)
l'assicurato ha esposto nel dettaglio l'iter medico a cui si è sottoposto dal
momento in cui è avvenuto l'infortunio alla spalla, allegando la lista dei
medici che l'hanno visitato e dei relativi conteggi di Cassa malati (docc. B e
C). Il ricorrente ha inoltre fatto presente di avere trovato lavoro, ma dopo
l'inizio dell'attività le sue condizioni di salute non gli hanno più permesso
di sostenere il carico fisico e si è licenziato. Da quel momento ha avuto
inizio il peggioramento del suo stato di salute, che gli dà problemi durante
tutto il giorno, ma che non è stato chiaramente diagnosticato dagli esperti nel
settore. Egli ha infine osservato di avere frequentato una psicologa nel 2013
in merito al trattamento cognitivo del dolore, ma visto che l'esperta poteva
unicamente sostenerlo sul lato psicologico e non gli avrebbe risolto i dolori
fisici ha interrotto la terapia, non ritenendo di aver bisogno di un aiuto
psichico avendo una psiche normale.
1.12. Nelle sue osservazioni il 13
maggio 2019 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha evidenziato che per l'assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla
salute sulla capacità lavorativa e che, inoltre, il ricorrente non ha apportato
elementi idonei a rendere verosimili i motivi per cui sarebbe intervenuto un
peggioramento delle sue condizioni di salute. L'amministrazione ha quindi
ribadito di respingere il ricorso.
1.13. Nel suo scritto del 16 maggio
2019 (doc. X) il ricorrente ha ricordato che è stato il dr. med. __________ a
richiedere di rivedere il suo caso, e come egli sia al corrente dei suoi
disturbi fisici. RI 1 ha evidenziato che i vari medici che l'hanno visitato
l'hanno sottoposto a dei test che sono specifici per la diagnosi della spalla,
ma che per definizione non forniscono un'esatta diagnosi e neanche un esatto
limite dei dolori sopportabili dal paziente, perciò non possono fornire
elementi utili per sostenere che egli non è in grado di svolgere all'80% la sua
attività di montatore elettricista o altre attività adeguate; ci ha provato, ma
non ci è riuscito. L'assicurato ha rilevato che la sua sofferenza è continua,
notte e giorno; ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, perché i referti
medici non danno una valutazione dei suoi reali problemi fisici e non dicono che
Fatti
i suoi dolori sono costantemente presenti, ciò che ha comportato il rifiuto
anche in passato di una rendita (doc. D). Ha quindi precisato le difficoltà nel
muoversi sia a piedi sia in automobile, sia pure a scrivere una lettera al
computer.
L'assicurato ha infine invocato alcuni diritti previsti dalla
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109), entrata in
vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014, chiedendo di applicarli al suo caso e
dunque di attribuirgli una rendita AI.
1.14. L'amministrazione si è
riconfermata il 28 maggio 2019 (doc. XII) sulle sue precedenti prese di
posizione, così come il 19 giugno 2019 (doc. XVI) a seguito dello scritto del
ricorrente del 6 giugno 2019 (doc. XIV) e il 12 luglio 2019 (doc. XX) sulle
ulteriori osservazioni dell'assicurato del 26 giugno 2019 (doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è la
questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della
nuova domanda di prestazioni dell'assicurato formulata nel gennaio 2019.
2.2. Qualora una domanda di
rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
2.3. L'allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella
DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio
2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire
che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un
punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la
rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,
quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice
non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116
V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.
87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°
gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non
è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04
del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. In concreto, con decisione
del 26 settembre 2016 (doc. 111) l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il
diritto a una rendita di invalidità non raggiungendo una perdita di guadagno
tale (40%) da avere diritto a una rendita di invalidità (art. 28 LAI). Infatti,
dalla perizia pluridisciplinare a cui l'assicurato è stato sottoposto ad inizio
2016 è emerso che dall'aprile 2013 egli era ancora in grado di lavorare a tempo
pieno, ma con una resa ridotta del 20% e ciò sia nella sua abituale attività di
montatore elettricista sia in altre attività adeguate. Dal calcolo economico è
risultata una perdita di guadagno del 14%, insufficiente per attribuirli una
rendita di invalidità.
Il 14 gennaio 2019 (doc. 133) l'assicurato ha inoltrato una terza
domanda di prestazioni lamentando un peggioramento delle sue condizioni di
salute da fine novembre 2018.
Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al
progetto di decisione del 18 gennaio 2019 (doc. 134) con cui l'Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni, il 12 marzo 2019 (doc.
139) l'assicurato ha sostanziato il suo stato di salute producendo i certificati
medici dell'11 (doc. 137) e del 13 febbraio 2019 (doc. 137) del dr. med. __________
rispettivamente del dr. med. __________. Su questi nuovi certificati si è
subito pronunciato il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale,
affermando che dal parere reumatologico che consigliava una valutazione
ortopedica e psichiatrica e dalla nuova valutazione del radiologo della
risonanza magnetica della colonna vertebrale non risultava una sostanziale
modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione
precedente.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto gli stessi certificati medici.
2.5. Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di
un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4
febbraio 2009 il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni
amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per
assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5
maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito
della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011
era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della
quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto
l'agire del Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova
documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale, che
andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la
stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze
Considerandi
di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen,
dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten
Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer
allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante
Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010
vom 15. April 2010 E. 6). Auf
den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)").
Nella STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella
STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), l'Alta Corte aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. La nostra Massima Istanza ha rammentato che
se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta
in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale
art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.6
Da quanto precede discende
che occorre analizzare i due rapporti medici trasmessi
correttamente all'amministrazione, anche se non direttamente con la nuova
richiesta di prestazioni, ma con le osservazioni al progetto di decisione di
non entrata in materia proprio per assenza di documentazione medica attestante
un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Nel formulario della nuova domanda di prestazioni
l'assicurato ha indicato anche il dr. med. __________ quale suo medico curante
per i problemi alla spalla e alla schiena, precisando di essere stato visitato
l'ultima volta il 13 gennaio 2017. A lato di questa data il ricorrente ha tuttavia
annotato che "contattato
per valutazione dei cambiamenti in corso in novembre 2018".
Recatosi l'8 febbraio 2019 da questo specialista e
chiesta quel giorno una proroga del termine per determinarsi sul progetto di
decisione per potere produrre il relativo referto (docc. 135 e 136), il 12
marzo 2019 sono giunti all'Ufficio AI due rapporti medici contestualmente alle
osservazioni del 7 marzo 2019 (doc. 138).
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'11
febbraio 2019 ha riassunto la visita a cui il ricorrente si era sottoposto
alcuni giorni prima. Lo specialista ha dapprima ricordato di averlo già
valutato in due occasioni a fine 2016 e a inizio 2017 e di avere posto la
diagnosi di emisindrome del dolore cronico a destra, in periartropatia
omeroscapolare a destra, in lesione del profilo anterosuperiore del labbro
glenoideo, sindrome miofasciale della muscolatura ad azione sulla spalla
destra, decondizionamento e sbilancio muscolare, rilevanti disturbi statici
della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,
iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa toracolombare). Pertanto, una
chiara causa strutturale spiegante i suoi dolori non era stata individuata.
Il reumatologo ha poi osservato che anche le
successive indagini di terzi (nel gennaio 2018 alla Clinica ortopedica __________
di __________, nel luglio 2018 la risonanza panvertebrale alla Clinica __________
di __________) non hanno rilevato patologie maggiori e che l'assicurato
intendeva sottoporre il dossier radiologico a un altro specialista per una
seconda opinione.
In occasione della visita dell'8 febbraio 2019
l'assicurato ha fatto presente la persistenza e il carattere invalidante delle
algie. Dall'esame clinico che lo specialista ha effettuato è risultato che:
" (…) la trovo con stato generale ridotto dai dolori, avente peso
corporeo di 55 kg per una statura di 179 cm (-2,3 kg rispetto al 10.1.2017,
statura invariata rispetto al 10.1.2017). La colonna vertebrale si presenta con
ipercifosi della dorsale, con protrazione del capo, con iperlordosi lombare,
scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata, con
piombo cadente dalla vertebra prominente nella rima anale, in posizione
orizzontale del bacino, quando rimane in piedi. Il test di Matthias positivo
depone per un decondizionamento e sbilancio del corsetto muscolare
lomboaddominale. La muscolatura suboccipitale bilaterale è indolenzita, i
movimenti cervicali passivi vengono attivamente contrastati a seguito dei
dolori in ogni direzione; la colonna dorsale è bloccata alla flessione attiva,
estensione passiva, ma libera alle lateroflessioni passive bilaterali, con
dolori a fine corsa dorsali alla lateroflessione passiva verso sinistra; la
colonna lombare è libera ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con
dolori riferiti alla muscolatura del fianco a fine corsa alle lateroflessioni.
Sono assenti deficit cervicolomboradicolari. La mobilità passiva della spalla
destra risulta minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori
a fine corsa nella sopraspinata a destra, la sinistra è libera in ogni
direzione. Normali i movimenti passivi dei gomiti e dei polsi, le articolazioni
delle dita non presentano tumefazioni sinovitiche, la chiusura dei pugni è
completa dalle due parti. Le anche dalle due parti presentano una mobilità
passiva normale. Le ginocchia sono stabili, con mobilità passiva normale. Le
caviglie dalle due parti si presentano con movimenti passivi liberi. I piedi
impongono cavi dalle due parti. Non ho riscontrato sinoviti alle articolazioni
delle estremità superiori ed inferiori. Prendendo in considerazione i criteri
di classificazione pubblicati dalla società americana di reumatologia nel 1990
sono presenti l'8.2.2019, 6 su 18 punti fibromialgici positivi, concentrati
soprattutto al cingolo cervicoscapolare.
Come con lei concordato, in presenza di sua madre,
in assenza di proposte diagnostiche-terapeutiche reumatologiche aggiuntive, lei
ha ora anche previsto un consulto presso uno specialista in chirurgia
ortopedica per la spalla destra, come da me già suggerito nel 2017. Le ho
inoltre raccomandato di sottoporsi a valutazione psichiatrica specialistica per
valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo del dolore.".
Il referto del dr. med. __________, FMH in
radiologia, non datato, ma spedito via fax il 13 febbraio 2019, è stato
allestito quale seconda opinione della lettura di una risonanza magnetica della
colonna vertebrale. Esaminata la colonna cervicale, la colonna dorsale e la
colonna lombare, lo specialista ha tratto la conclusione di moderate turbe
statiche della colonna vertebrale, non discopatia rilevante a livello
cervicale, dorsale e lombare e di non alterazioni flogistiche o compressione di
strutture nervose.
Certificati del dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, presso cui l'assicurato sarebbe in cura, non ne sono stati
prodotti.
Questi rapporti medici sono stati sottoposti
all'esame del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale il 14
marzo 2019 ha affermato che dagli stessi non risultava una sostanziale modifica
dello stato di salute rispetto alla decisione precedente, perciò non v'erano i
presupporti per entrare in materia sulla nuova domanda.
2.7
Alla
luce dei certificati medici suesposti, peraltro riprodotti dall'assicurato con
il ricorso (docc. A3 e A4), il TCA ritiene che non vi sia stato un peggioramento
delle condizioni di salute del ricorrente, nel senso che non è stato reso
verosimile, medicalmente e oggettivamente mediante referti medici, che il suo
grado di incapacità lavorativa, nel 2019, era peggiore rispetto a quello
accertato nel 2016 in occasione della perizia pluridisciplinare del SAM.
In effetti, lo stesso dottor __________ ha certificato l'11
febbraio 2019 che, oltre alle già note ipercifosi della dorsale, l'iperlordosi
lombare e la scoliosi, è constatato un decondizionamento e sbilancio del corsetto
muscolare lomboaddominale, la colonna dorsale era bloccata alla flessione
attiva e all'estensione passiva, mentre la colonna lombare era libera ai
movimenti attivi e passivi. Inoltre, erano assenti deficit
cervicolomboradicolari e la mobilità passiva della spalla destra risultava
minimamente compromessa durante la flessione passiva, con dolori a fine corsa
nella sopraspinata a destra, mentre la spalla sinistra era libera in ogni
direzione. Anche le altre articolazioni non presentavano restrizioni nei
movimenti.
Inoltre, lo specialista non ha stabilito una capacità lavorativa
dell'assicurato dal profilo reumatologico, ma gli ha suggerito di rivolgersi a
uno psichiatra per valutare la possibilità di iniziare un trattamento cognitivo
del dolore.
Dal profilo clinico, quindi, secondo il TCA il reumatologo non ha
evidenziato un quadro notevolmente peggiore rispetto a quello valutato nel 2016
dal dr. med. __________, che aveva posto una diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente di tendomioghelosi a
livello del cinto scapolare ed all'altezza dell'angolo scapolare destro nonché
alla muscolatura paravertebrale cervicale e scapolocostale a destra in stato
dopo trauma distorsivo. Già in quell'occasione il perito del Servizio Accertamento
Medico aveva evidenziato come fosse difficile mettere in relazione la clinica
dell'assicurato caratterizzata da disturbi invalidanti con un reperto clinico
oggettivabile. L'esame clinico eseguito non sembrava neppure spiegabile con una
singola lesione del labbro glenoidale. La diagnosi di mioghelosi o sindrome
miofasciale non provocava limitazioni funzionali, perciò l'assicurato era abile
al 100%.
Quanto alla seconda opinione fornita dal radiologo in merito alla
risonanza magnetica effettuata dall'assicurato nel 2018, ne sono emerse
moderate turbe statiche della colonna vertebrale, una discopatia non rilevante
a livello cervicale, dorsale e lombare e nemmeno delle alterazioni flogistiche
o compressione di strutture nervose.
Nemmeno da questo profilo, quindi, è stato clinicamente
evidenziato ed oggettivato un peggioramento importante dello stato di
salute del ricorrente.
Agli atti rimangono unicamente le lamentele soggettive che
l'assicurato ha dettagliatamente ed accuratamente spiegato nei suoi scritti che
però, per definizione, non comprovano validamente il suo stato di salute non
potendo essere confermate da certificati medici. Come tali, le affermazioni
dell'interessato rimangono quindi delle semplici allegazioni di parte, che non
hanno giuridicamente alcun valore e che dunque, nel caso in esame, non gli
possono essere di alcun aiuto.
La circostanza che i vari specialisti interpellati negli anni non
siano giunti a una diagnosi certa che confermi i suoi dolori e che possa perciò
consentirgli di trovare una terapia che li combatta così da potergli permettere
di ritrovare una condizione fisica adatta per svolgere un'attività lavorativa,
non è determinante ai fini della concessione di una rendita di invalidità. In
effetti, come ha spiegato l'amministrazione, rilevanti sono le conseguenze che
un danno alla salute provoca sulla capacità lavorativa di un assicurato.
Stante quanto precede, i pareri medici agli atti non hanno
segnalato che la capacità lavorativa dell'assicurato si è ridotta, ne consegue
che lo stato della situazione non è mutato, ovvero il ricorrente,
al momento della nuova domanda nel 2019, come nel 2016 quando è stato deciso il
rifiuto di attribuirgli una rendita di invalidità, era abile al lavoro in
ragione del 100%, ma con una riduzione del rendimento del 20%.
Né il dottor __________ né il dottor __________
hanno infatti reso verosimile che c'è stato un notevole peggioramento
delle condizioni di salute dell'assicurato.
È pertanto a giusta ragione che l'Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato.
In queste condizioni, la decisione di non entrata in
materia va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché non disponga di entrate
economiche, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole,
perché un peggioramento non era stato comprovato con referti medici e quindi
non era senza dubbio dato.
Inoltre, questa stessa situazione si era già presentata con la
precedente domanda del 3 febbraio 2017 formulata dal dr. med. __________ e
sfociata nella decisione di non entrata in materia del 23 maggio 2017; al
ricorrente erano quindi note le condizioni affinché l'Ufficio AI potesse
riesaminare nel merito la sua situazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti