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Decisione

32.2019.77

Riduzione della rendita da mezza a un quarto perché l'assicurato non si é sottoposto, dopo diffida, alle cure specialistiche psichiatriche, esigibili e che avrebbero portato ad un essenziale miglioram

27 aprile 2020Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i dosaggi dei farmaci indicavano che egli non li assumeva. Nella perizia __________

del 16.06.2017 è infatti indicato: “3.3

Dosaggi ematici dei farmaci Duloxetina ˂0,5

microgrammi/L (valori di riferimento 30-120 microgrammi/L) […] 5 Trattameno

psichiatrico attuale Colloqui regolare con la Dr.ssa __________. Sul piano

farmacologico -Cymbalta 60 mg/die -Brufen 800 mg/die -Pantoprazolo 40 mg/die 6.

Informazione da terzi Ho tentato più volte di mettermi in contatto con la

Dr.ssa __________ lasciando anche un messaggio in segreteria telefonica senza

essere ricontattato. […] 8. Discussione […] al secondo colloquio sono

stati eseguiti i dosaggi ematici che hanno mostrato un valore ematico al limite

della indosabilità per l’antidepressivo senza che al momento della richiesta di

prelievo l’assicurato ne negasse l’assunzione.”. Va qui osservato

che le indicazioni sopra citate al punto 5 non sono veritiere. I farmaci

indicati non erano di fatto assunti dall’assicurato e se il perito avesse avuto

l’opportunità di discutere con la Dr.ssa __________ avrebbe appreso che i colloqui

con la stessa sono stati interrotti nel dicembre 2016. (…)” (IV, pagg. 4 e

5).

Stanti le suesposte

risultanze, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale

deve pertanto concludere che l’insorgente non si è sottoposto alle cure

specialistiche psichiatriche richieste dall’amministrazione.

Va peraltro osservato che

dagli atti medici non risultano, e nemmeno l’insorgente le fa valere, patologie

psichiatriche che possano rendere l’assicurato incapace a collaborare. Del

resto, con il ricorso, l’insorgente indica che avrebbe ripreso la psicoterapia

dopo il “Progetto d’assegnazione di rendita” del 28 novembre 2018 (doc.

294/804-809): “(…) In effetti, dopo l’emanazione del progetto di decisione

l’assicurato ha modificato la sua condotta (…)” (I, pag. 6).

Come concluso dal medico

SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2018 (cfr. doc. 291/798),

alla luce di tutto quanto suesposto, emerge quindi che l’assicurato, ancorché

diffidato con esplicito richiamo alle conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4

LPGA in caso di mancata collaborazione, non si è sottoposto (prima della

revisione prevista per il 1. settembre 2018; cfr. doc. AI 268/744) alle cure

psichiatriche richieste atte a migliorare la sua capacità lavorativa, non

ottemperando quindi, senza alcuna ragione, ai suoi obblighi di collaborazione.

Quanto all’esigibilità e

all’utilità delle cure specialistiche psichiatriche imposte all’assicurato, va

qui osservato che, nella perizia del 16 giugno 2017 del __________ (doc. AI

260/697-724), il dr. __________ ha rilevato che “(…) ritengo che, a fronte

di un quadro depressivo che ha caratteristiche endogene non vi è motivo di

pensare ad una almeno parziale efficacia della farmacoterapia che potrebbe

portare nell’arco di 8-10 mesi ad un miglioramento del quadro e, con esse della

capacità lavorativa nella misura di almeno un 10%. (…)” (doc. AI 260/713),

per poi concludere che “(…) con una regolare assunzione della

farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un

miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI

260/714, la sottolineatura è del redattore).

Dalla suddetta valutazione

del dr. __________ – confermata dal medico SMR dr. __________ nel

rapporto finale del 6 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727), rimasta incontestata

(non è stato infatti prodotto alcun atto medico contrario) e basata su un

adeguato esame del caso – questo Tribunale non ha motivo di

distanziarsi.

Del resto, prendendo

posizione sul certificato del 28 dicembre 2018 della dr.ssa __________ (cfr. doc.

AI 300/832-833), anche il medico SMR dr. __________, nelle annotazioni del 14

gennaio 2019, ha rilevato che “(…) noto che l’assicurato si è rivolto alla

psichiatra il 17.12.2018, dopo aver ricevuto il progetto di decisione del

28.11.2018. La Dr.ssa __________ conferma nei fatti l’assenza da tempo di una

presa a carico specialistica rispettivamente medicamentosa e conferma dunque la

presa di posizione SMR, che l’assicurato non ha ottemperato all’obbligo di

ridurre il danno. Inoltre, il fatto che le attuali condizioni psichiche

Considerandi

dell’assicurato non siano buone, anche in seguito alla sospensione da tempo del

medicamento antidepressivo prescritto al dosaggio minimo efficace, conferma che

questo non sarebbe avvenuto bensì le condizioni di salute sarebbero

verosimilmente migliorate grazie ad una presa a carico specialistica continuativa

con controllo sistematico del tipo e posologia dei medicamenti prescritti.

(…)” (doc. AI 298/820, la sottolineatura è del redattore).

In particolare, non è

possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente, senza

tuttavia apportare valida documentazione medica al riguardo, sostiene che “(…)

l’UAI non ha portato nessun argomento oggettivo a comprova che l’assenza di presa

a carico psicoterapeutica non abbia permesso di ottenere un miglioramento dello

stato di salute tale da giustificare un aumento del 10% della capacità di

lavoro e di guadagno residua dell’assicurato. (…)” (I, pag. 6).

Va qui infatti ricordato

che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), non è

necessario disporre di una prova piena, bensì è sufficiente sulla base di

circostanze concrete disporre di una certa probabilità che l'intervento

potrebbe avvenire con successo. Inoltre, il grado di probabilità va valutato

anche secondo la gravità dell’intervento richiesto (“(…) Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter

Berücksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in

Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl. oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen

Massnahmen, welche mit einem nur geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an

die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Besserung keine hohen Anforderungen

gestellt werden (…)” (STF I

824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2.1)).

In concreto – ribadito che dopo un attento esame del

caso il dr. __________ ha concluso che “(…) con una regolare assunzione

della farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un

miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI 260/714),

osservato che la misura terapeutica richiesta (sottoporsi alle cure

specialistiche psichiatriche) non configura un grave intervento e ritenuto che

la valutazione non poteva essere che prospettiva –, non è nemmeno possibile seguire l’insorgente laddove

pretende che “(…) nella denegatissima ipotesi che si volesse seguire la tesi

del possibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, non è chiaro

su cosa l’UAI basi l’ipotesi di un possibile miglioramento della patologia

psichiatrica poiché la sua valutazione si basa su nessuna nuova risultanza

medica, il presunto miglioramento dovuto all’attuazione delle misure

raccomandate non è attendibile, anche da questo punto di vista la decisione

dell’UAI risulta manifestamente errata. (…)” (I, pag. 6).

A ragione quindi

l’amministrazione ha concluso, sulla scorta delle succitate valutazioni del

medico SMR dr. __________ del 23 novembre 2018 (doc. AI 291/798) e del 14

gennaio 2019 (doc. AI 298/820), che le cure psichiatriche richieste erano, ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e della relativa giurisprudenza (cfr. consid.

2.

), esigibili e potevano concretamente portare a un essenziale miglioramento

dello stato di salute dell'assicurato, quindi, di riflesso ad un miglioramento

della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata che poteva aumentare

almeno del 10%.

L’amministrazione ha rispettato

anche il principio della proporzionalità. Infatti – potendo (per quanto sopra esposto) ritenere un aumento della

capacità lavorativa del 10% se si fosse sottoposto alle cure specialistiche

psichiatriche richieste e ritenuto (come esposto nella motivazione della

decisione impugnata sub doc. AI 302/837) che dal confronto dei redditi da

valido e da invalido è scaturito un grado d’invalidità (rimasto incontestato)

del 45% – la decisione impugnata,

riducendo il diritto alla rendita da mezza a un quarto, pone l’insorgente nella

situazione in cui si troverebbe se avesse rispettato l’obbligo di ridurre il

danno (“(…) Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der

Sanktion (Leistungskürzung oder -verweigerung) und der voraussichtliche

Eingliederungserfolg (Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit)

einander entsprechen. Die versicherte Person ist grundsätzlich so zu stellen,

wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht wahrgenommen hätte (Urteil

8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 61 UVV [SR

832.

]). (…)” (STF

9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid. 2.2.2).

Quanto, infine, alla

domanda subordinata di voler retrocedere gli atti all’amministrazione per

predisporre una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica (cfr. consid.

1.

) – ribadito che oggetto del contendere è la sanzione pronunciata in

base all’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.1) – questo Tribunale

rileva che già sulla base delle risultanze degli atti di causa è possibile

pronunciarsi sull’oggetto della presente vertenza.

2.7

Visto tutto quanto precede,

la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti