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Decisione

32.2019.77

Riduzione della rendita da mezza a un quarto perché l'assicurato non si é sottoposto, dopo diffida, alle cure specialistiche psichiatriche, esigibili e che avrebbero portato ad un essenziale miglioramento, richieste dall'amministrazione

27 aprile 2020Italiano39 min

i dosaggi dei farmaci indicavano che egli non li assumeva. Nella perizia __________

Source ti.ch

11Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.77

FS

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964 e da

ultimo impiegato quale magazziniere/autista presso la __________ (doc. AI 13/40-42),

nel mese di gennaio 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per

adulti (doc. AI 4/12-18).

L’Ufficio AI, con

decisioni 15 marzo e 14 giugno 2006 (doc. AI 43/155-158 e 52/174-175 con le

motivazioni sub doc. AI 44/161-163) –

visti la perizia reumatologica 2 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI

31/126-133), l’annotazione 9 novembre 2005 del medico SMR dr. __________ (doc.

AI 34/136) e il rapporto finale del 14 marzo 2006 del consulente in

integrazione professionale (doc. AI 40/146-149) –,

ha negato il diritto a provvedimenti professionali e riconosciuto il diritto ad

una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 28 febbraio 2005.

Con comunicazioni del 29

agosto 2006 e del 15 febbraio 2007 l’assicurato è stato posto al beneficio di

un aiuto al collocamento (doc. AI 56/181-182) e di indennità giornaliere per

l’avviamento al lavoro presso il garage __________ (doc. AI 74/225-226).

1.2. Una nuova domanda di

prestazioni del novembre 2007 (doc AI 96/270-277) – visti la perizia bidisciplinare 23 febbraio 2009 effettuata

presso il Servizio Accertamento Medico dai medici dr. __________ e dr. __________

(doc. AI 113/311-337), le annotazioni 23 marzo 2009 dei medici SMR dr. __________

e dr. __________ (doc. AI 115/339) nonché 16 luglio e 27 ottobre 2009 del dr. __________

(doc. AI 115/339 e 136/373) e il rapporto finale del 24 novembre 2009 del

consulente in integrazione professionale con l’allegata tabella (doc. AI

138/375-378) – è sfociata nelle

decisioni del 10 dicembre 2009 e dell’8 gennaio 2010, cresciute incontestate in

giudicato, con cui l’ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di

rendita dal 1. agosto 2008 (doc. AI 142/386-387, 143/388-389 e le motivazioni

sub doc. AI 141/383-385).

Con comunicazioni 23

febbraio, 20 maggio e 24 giugno 2010 l’assicurato è stato posto al beneficio di

un aiuto al collocamento (doc. AI 145/391-392), di una garanzia per un

accertamento professionale presso la __________ (doc. AI 149/398-399) e di un

assegno durante il periodo d’introduzione previsto dal 21 giugno al 20 dicembre

2010 (doc. AI 156/422-423).

In seguito l’assicurato ha

continuato a lavorare per la __________ fino alla disdetta con effetto

immediato del 25 ottobre 2014 (doc. AI 173/455-461 e 202/524-539).

1.3. Nell’agosto 2012 l’amministrazione

ha intrapreso una revisione d’ufficio (doc. AI 171/448-452).

Con comunicazioni del 15

ottobre e del 4 dicembre 2012 l’assicurato è stato posto al beneficio di una “Garanzia

per un allenamento al lavoro/una riformazione” con corso di exel/gestione

tabelle di calcolo e gestione stock dal 24 ottobre al 12 dicembre 2012

organizzato dalla __________ (doc. AI 178/478-479) e di una “Garanzia per un

corso di approfondimento nella gestione di stock materiale” dal 5 dicembre

2012 al 16 gennaio 2013 (doc. AI 184/491-492).

In esito al ricorso del 27

agosto 2015 (doc. AI 226/589-594) inoltrato al TCA, vista la decisione del 2

settembre 2015 (doc. AI 231/611-615) con la quale l’Ufficio AI ha annullato e

sostituito (ripristinando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2015

in avanti) quella precedente del 24 giugno 2015 di soppressione della rendita

d’invalidità (doc. AI 217/566-570), questo Tribunale lo ha stralciato dai ruoli

con STCA del 7 ottobre 2015 (doc. AI 236/620-623).

1.4. L’amministrazione è entrata

nel merito (cfr. doc. AI 243/632, 244/633 e 246/635-644) della domanda di

aumento della rendita, formulata il 24 giugno 2016 tramite la dr.ssa __________

(doc. AI 242/631).

L’Ufficio AI, vista la

richiesta del 14 marzo 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI

252/684-685), ha ordinato una perizia a cura del __________ (doc. AI

253/686-688, 254/689-690, 256/692, 257/693-694, 258/695 e 259/696).

Con decisione del 6

novembre 2017 – vista la perizia

16 giugno 2017 del __________ (doc. AI 260/697-7249) con il rapporto finale SMR

del 7 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727), considerato il confronto dei redditi

con la tabella elaborata il 4 agosto 2017 (doc. AI 262/728-729 e 263/730-733) e

ritenuta la valutazione 16 agosto 2017 del consulente in integrazione

professionale (doc. AI 266/736-737) –,

cresciuta incontestata in giudicato e accogliendo la domanda di aumento,

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado

d’invalidità del 55%) dal 1. giugno 2016 (doc. AI 276/760-762 e le motivazioni

sub doc. AI 271/748-752).

Nella succitata decisione – osservato che “(…) secondo la citata

perizia psichiatrica è possibile ipotizzare un buon miglioramento della

capacità lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si

rileverà di fondamentale importanza (…)” (doc. AI 271/749) –, l’ufficio AI ha diffidato l’assicurato a

sottoporsi alle dovute e regolari cure adducendo che “(…) a questo proposito

viene comunicato e diffidato di sottoporsi alle cure specialistiche

psichiatriche precisando che i costi di questi provvedimenti sanitari non sono

assumibili dall’Assicurazione invalidità. In fase di revisione, verificheremo

se questi trattamenti sono stati intrapresi e notificheremo la nuova decisione

(…)” (doc. AI 271/749) e, richiamate le conseguenze di cui all’art. 21 cpv.

4 LPGA in caso di mancata collaborazione, lo ha reso espressamente attento

circa le sanzioni previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure richieste

al fine di migliorare la sua capacità lavorativa.

Dal 9 gennaio al 6 marzo

2018 l’assicurato ha beneficiato di un aiuto al collocamento (doc. AI

278/765-767 e 281/773).

1.5. Nell’ambito della procedura

di revisione intrapresa nel settembre 2018 (doc. AI 286/778-784) – preso atto del rapporto medico 11 ottobre

2018 del dr. __________ (doc. AI 287/785-791), della lettera 19 novembre 2018

della dr.ssa __________ (doc. AI 289/795), dell’e-mail 27 novembre 2018 della __________

(doc. AI 292/799), della tabella allestita il 28 novembre 2018 (doc. AI

295/810) e delle annotazioni 23 novembre 2018 e 14 gennaio 2019 del medico SMR

dr. __________ (doc. AI 291/798 e 298/820) –,

l’Ufficio AI, ritenute adempiute le condizioni per l’applicazione dell’art. 21

cpv. 4 LPGA, con decisione del 18 marzo 2019 (preavvisata

il 28 novembre 2018 (doc. AI 294/804-809) e oggetto della presente vertenza) ha ridotto la mezza rendita ad un quarto

di rendita con effetto dal 1. aprile 2019 e tolto l’effetto sospensivo ad un

eventuale ricorso (doc. AI 303/842-843 e le motivazioni sub doc. AI 302/836-841).

1.6. Con ricorso del 16 aprile

2019 RI 1, tramite RA 1, con argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo, ha

contestato la predetta decisione del 18 marzo 2019, postulando l’annullamento

della decisione impugnata e, in via principale, il ripristino del diritto alla

mezza rendita, subordinatamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti bidisciplinari di natura ortopedica e psichiatrica (I).

1.7. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, ha proposto la

reiezione del ricorso (IV).

1.8. Con scritto del 6 giugno 2019,

il ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova e si è

confermato nelle proprie allegazioni (VIII).

1.9. Con osservazioni 21 giugno

2019, l’Ufficio AI ha preso posizione sullo scritto del 6 giugno 2019 del

ricorrente (X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di

settembre 2018 (cfr. consid. 1.5), a giusta ragione l’Ufficio AI ha ridotto la

mezza rendita a un quarto, in seguito all’emanazione della diffida contenuta nella

decisione del 6 novembre 2017 (cfr. consid. 1.4), e meglio poiché l’assicurato

non si sarebbe, malgrado la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA, sottoposto alle

cure specialistiche psichiatriche.

Chiamato a pronunciarsi in

un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva accolto parzialmente il

ricorso inoltrato contro la decisione di sospensione e ridotto la prestazione

riconosciuta, da intera a mezza rendita, perché l’assicurato non si era

sottoposto al provvedimento (astinenza dal consumo di cannabis) richiesto, il

TF, nella STF 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 (resa nella composizione di 5

giudici), ha precisato che oggetto della lite era la sanzione pronunciata in

base all’art. 21 cpv. 4 LPGA secondo l’art. 7b cpv. 3 LAI. L’Alta Corte ha,

infatti, evidenziato che “(…) insofern und namentlich mit Blick auf ihr

Vorbringen, es sei ein korrekter Einkommensvergleich durchzuführen, scheint die

Beschwerdeführerin den Zweck der streitbetroffenen Massnahme zu verkennen. Denn

Anfechtungs- und Streitgegenstand bildet nicht der Rentenanspruch an sich, mithin

nicht die Bemessung der anspruchsrelevanten Arbeitsunfähigkeit und ihrer

erwerblichen Folgen, sei es im Rahmen einer erstmaligen oder einer

revisionsweisen Anspruchsprüfung, sondern die Festlegung einer Sanktion in

Anwendung von Art. 21 Abs. 4 ATSG, nach Massgabe von Art. 7b Abs. 3 IVG.

Diese hat - wie eingangs gezeigt - aufgrund aller Fallumstände, insbesondere

aber nach dem Ausmass des Verschuldens der versicherten Person, zu erfolgen und

sie hat vor allem auch das Gebot der Verhältnismässigkeit, namentlich die

Relation zur günstigen Wirkung der streitbetroffenen Massnahme zu wahren. Mit

anderen Worten darf eine Sanktion nicht weiter gehen, als wenn die

Schadenminderungspflicht befolgt worden wäre. (…)” (STF 8C_865/2017, consid.

5.2.2, la sottolineatura è del redattore).

2.2. L’art. 7 LAI regola gli

obblighi dell’assicurato.

Secondo il cpv. 1 l’assicurato

deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la

durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare

l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).

Il cpv. 2 stabilisce che l’assicurato

deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti

ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo

attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita

professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in

particolare di: a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti

di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);

c. provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche

conformemente all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i

beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.

Secondo l’art. 7a LAI, che

regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è considerato ragionevolmente

esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno

eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.

L’art. 7b LAI regola le

sanzioni.

Secondo il cpv. 1 le

prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21

capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui

all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

Il cpv. 2 stabilisce che in

deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte

o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato: a. non si è

annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI

conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente

sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non

ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1

LPGA; c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le

informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Secondo il cpv. 3 la decisione

di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze

del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

Infine, il cpv. 4

stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi

invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

L’art. 21 cpv. 4 LPGA

prevede che:

"

Le prestazioni possono

essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile

e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

2.3. Per

quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un

essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia

esigibile o meno, l’art. 21 cpv. 4 LPGA non ha sostanzialmente modificato quanto

previsto in precedenza (STFA U 348/04 del 12 ottobre 2006, consid. 2.3).

Il

TFA, in una sentenza del 16 agosto 2006 (I 462/05), ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.

3.1 Entzieht oder widersetzt sich eine

versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins

Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine

neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb

das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder

dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und

auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit

einzuräumen. Behandlungs- und Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für

Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).

3.2 Art. 21 Abs. 4 ATSG ist auch im Bereich

der Invalidenversicherung anwendbar (Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 IVG). Er

stimmt inhaltlich weitgehend mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2 IVG und

alt Art. 31 IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) überein. Die

hiezu ergangene Rechtsprechung ist somit zu beachten (vgl. Kieser,

ATSG-Kommentar, N 54 ff. zu Art. 21). Es betrifft dies insbesondere die

formellen Erfordernisse des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens im Bereich der

Invalidenversicherung (BGE 122 V 218; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 113). Art. 7 Abs. 1

IVG in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung verweist bezüglich der Kürzung

und Verweigerung von Leistungen ausdrücklich auf Art. 21 Abs. 4 ATSG (vgl.

altrechtlich ZAK 1965 S. 507).

3.3 Was als zumutbar im Sinne von Art. 21 Abs.

4 ATSG zu gelten hat, wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Da sich

diesbezüglich mit dem neuen Recht nichts geändert hat (vgl. Kieser, a.a.O., N

60 zu Art. 21), kann auf die zu Art. 31 Abs. 1 IVG ergangene Rechtsprechung

verwiesen werden. Danach sind bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer

Massnahme die gesamten objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles zu

berücksichtigen. Namentlich bei medizinischen Massnahmen, die einen starken

Eingriff in die persönliche Integrität der versicherten Person darstellen

können, ist an die Zumutbarkeit kein strenger Massstab anzulegen (ZAK 1985 S.

326 Erw. 1). (…)" (STFA I 462/05 del 16 agosto 2006, consid. 3)

L’Alta Corte, nella STF I 824/06 del 13 marzo 2007 pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 7, chiamata a

pronunciarsi nel caso in cui un assicurato non si era sottoposto al trattamento

psichiatrico prospettatogli, in particolare, riguardo al successo del

trattamento, ha osservato:

"

(…)

3.2 Eine Kürzung oder Verweigerung der

Leistung ist nach Art. 21 Abs. 4 ATSG im Weiteren davon abhängig, dass die

fragliche Massnahme eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit

verspricht. Vorausgesetzt wird also, dass die medizinische oder erwerbliche

Vorkehr geeignet ist, eine erhebliche Minderung des versicherten Schadens zu

bewirken.

3.2.1 Die Frage, ob die verweigerte Leistung

zu einer Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen hätte, wird zuweilen unter

dem Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2 MVG), jedenfalls aber als

Problem des Kausalzusammenhangs zwischen der Verweigerung und dem Ausbleiben

der Zustandsverbesserung behandelt (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Zürich 1999, S. 160 ff.). Die Kausalität muss

notwendigerweise prospektiv und damit hypothetisch beurteilt werden

(Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 Fn. 381 und S. 140 bei Fn. 587). Es bedarf keines strikten

Beweises, dass die verweigerte Massnahme tatsächlich zum erwarteten Erfolg

geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche Grad an

Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des mit der

Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl.

oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur geringen

Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden

Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar

zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine

höhere Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem

Sinne schützte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine

Leistungsverweigerung, nachdem die versicherte Person eine

wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von

70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16. August 2006).

3.2.2 Die Vorinstanz nimmt gestützt auf die

Berichte des Dr. I.________ an, die Beschwerdegegnerin habe davon ausgehen

dürfen, dass mit einer Psychopharmakotherapie (und weiteren

Behandlungsschritten) wieder eine Teilarbeitsfähigkeit hätte erlangt werden

können. Der Beschwerdeführer wendet ein, Dr. I.________ habe einen solchen

Erfolg nur als möglich bezeichnet.

Im Gutachten vom 19. November 2002 führt Dr.

I.________ aus, er könne sich vorstellen, dass eine sorgfältig austarierte

Medikation eine wesentliche Verbesserung bewirken werde; mit einer solchen

Behandlung bestehe eine gewisse Chance, dass mindestens eine

Teilarbeitsfähigkeit von 50-60 % wiederhergestellt werden könne. Der im Sommer

2005 konsultierte Psychiater Dr. K.________ antwortete auf die Frage, ob eine

Psychotherapie die Arbeitsfähigkeit zu Beginn des Jahres 2003 wahrscheinlich

oder bloss möglicherweise verbessert hätte, die entsprechenden Möglichkeiten

seien rückwirkend nicht mehr (sicher) evaluierbar, jedoch: "Il est

vraisemblable que déjà à ce moment-là, la démarche n'était pas certaine. (...) Il est donc certain que la mesure

proposée était d'une efficacité possible et de nature à enrailler [recte:

enrayer] l'invalidation très menaçante chez ce patient" (Stellungnahme vom

18. Oktober 2005). Es ist somit

davon auszugehen, dass der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme - prospektiv

betrachtet - in der Tat nicht als gewiss, aber immerhin als möglich erscheinen

musste. Nach dem Gesagten genügt dies, da die Behandlung - wie dargelegt (E.

3.1) - ohne weiteres zumutbar war. (…)"

(STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del

danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza,

non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con

certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento

importante dell’affezione – conseguentemente un aumento notevole della capacità

di guadagno – e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al

fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le

circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.3; RAMI 1995 U 213, pag. 68; RAMI 1996 U

244, pag. 144; DTF 105 V 176).

Per

quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata

STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui

l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di

una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato

operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che,

secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena capacità

lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo oggettivo,

che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza tra

l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli

accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità

oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare

timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto

in seguito.

Il

TF, con STF 8C_356/2007 del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189,

nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, ha affermato che

l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di

sottoporsi ad un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso

deve precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso

attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche

ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare

un’ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo

comportamento.

Nella

STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha ribadito che “(…)

a norma dell'art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente

o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. Al

riguardo, non è necessario disporre di una prova piena, bensì è sufficiente

sulla base di circostanze concrete di disporre di una certa probabilità che

l'intervento potrebbe avvenire con successo. Dipende in sostanza dalla messa in

atto della corretta procedura di avvertimento e di tempo di riflessione per

sapere da quale momento si deve concludere per un rifiuto dell'assicurato

(sentenza 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 3.3 con riferimento). (…)”

(STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019, consid. 3.5).

Con

sentenza 9C_155/2019 del 24 giugno 2019, il TF ha confermato la decisione (resa

nell’ambito di una procedura di revisione) con cui l’Ufficio AI aveva soppresso

il diritto ad una rendita all’assicurato che non si era sottoposto al

trattamento psichiatrico richiesto. L’Alta Corte – ritenuto che all’insorgente, a cui era stata preannunciato

il diritto ad una rendita e indicato (richiamandosi all’obbligo di ridurre il

danno) di sottoporsi a un trattamento psichiatrico precisando che ciò sarebbe

stato verificato nell’ambito della prossima revisione e che la mancata

collaborazione avrebbe potuto portare alla sospensione o alla riduzione della

prestazione (“(…) Am 11. März 2013 teilte sie der Versicherten mit,

dass die Ausrichtung einer ganzen Rente vorgesehen sei, und forderte sie unter

Hinweis auf die Schadenminderungspflicht auf, sich einer mehrmonatigen

stationären und anschliessend tagesklinischen psychiatrischen Behandlung zu

unterziehen. Dies werde sie mit amtlicher Revision per 1. März 2014 überprüfen;

die fehlende Mitwirkung könne zur Einstellung oder Kürzung der Rente führen.

(…)”)

– si è confermata

nella propria giurisprudenza adducendo:

"

(…)

2.2.1. Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte

Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die

eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue

Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr

Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd

gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die

Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit

einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für

Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).

Diese Bestimmung ist auch auf die

Invalidenversicherung anwendbar (Art. 1 IVG), wird aber im IVG wie folgt

ergänzt (zum Verhältnis der nachfolgenden Bestimmungen zu Art. 21 Abs. 4 ATSG

vgl. Urteil 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 1 f. S. 81): Die

versicherte Person muss alles ihr Zumutbare unternehmen, um die Dauer und das

Ausmass der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) zu verringern und den Eintritt

einer Invalidität (Art. 8 ATSG) zu verhindern (Art. 7 Abs. 1 IVG). Sie muss an

allen zumutbaren Massnahmen, die zur Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes

oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen dem Erwerbsleben

gleichgestellten Aufgabenbereich (Aufgabenbereich) dienen, aktiv teilnehmen.

Dies sind insbesondere medizinische Behandlungen nach Art. 25 KVG (Art. 7 Abs.

2 lit. b IVG). Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der

versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen sind (Art. 7a IVG). Die Leistungen können

nach Art. 21 Abs. 4 ATSG gekürzt oder verweigert werden, wenn die versicherte Person

insbesondere den Pflichten nach Art. 7 IVG nicht nachgekommen ist (Art. 7b Abs.

1 IVG). Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen sind

alle Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass des Verschuldens

der versicherten Person, zu berücksichtigen (Art. 7b Abs. 3 IVG).

2.2.2. Die Anforderungen an die

Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 21 Abs. 4 ATSG sind streng, wo eine

erhöhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung in Frage steht, namentlich

wenn der Verzicht auf schadenmindernde Vorkehren Rentenleistungen auslöst (SVR

2007 IV Nr. 34 S. 120, I 744/06 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil 8C_128/2015 vom

25. Juni 2015 E. 1.2) resp. perpetuiert. Nach Art. 7a IVG gilt als Ausfluss

einer verstärkten Schadenminderungspflicht und Ausdruck des Prinzips

"Eingliederung statt Rente" der Grundsatz der Zumutbarkeit jeder

Massnahme, die der Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen Aufgabenbereich

dient (BGE 145 V 2 E. 4.2.3 S. 9; Urteile 8C_741/2018 vom 22. Mai 2019 E. 3.3;

8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2). Die Beweislast für die Unzumutbarkeit

einer Massnahme im Sinne von Art. 7 Abs. 2 IVG liegt somit bei der versicherten

Person (Urteil 8C_741/2018 vom 22. Mai 2019 E. 3.3). Nach dem

Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der Sanktion (Leistungskürzung

oder -verweigerung) und der voraussichtliche Eingliederungserfolg (Verbesserung

oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit) einander entsprechen. Die versicherte

Person ist grundsätzlich so zu stellen, wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht

wahrgenommen hätte (Urteil 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen;

vgl. auch Art. 61 UVV [SR 832.202]). Für die Frage nach dem mutmasslichen

Eingliederungserfolg bedarf es keines strikten Beweises, sondern es genügt eine

- je nach den Umständen zu konkretisierende - gewisse Wahrscheinlichkeit, dass

die Vorkehr, der sich die versicherte Person widersetzt oder entzogen hat,

erfolgreich gewesen wäre (SVR 2019 IV Nr. 16 S. 48, 8C_865/2017 E. 3.3). (…)" (STF

9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid.2.2.1 e 2.2.2).

2.4. Nel caso concreto all’assicurato

– dopo il periodo in cui è stato posto al beneficio del diritto ad una

rendita intera dal 1. agosto 2004 al 28 febbraio 2005 (cfr. consid. 1.1) –,

nell’ambito della seconda domanda del novembre 2007 (cfr. consid. 1.2), è stato

riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2008 (cfr.

consid. 1.2).

Infatti, il dr. __________,

nella perizia bidisciplinare 23 febbraio 2009 effettuata presso il Servizio

Accertamento Medico (doc. AI 113/311-337) –

poste le diagnosi di “(…) • sindrome lombovertebrale rispettivamente

lombospondilogena, non esclusa componente radicolare S1 a dx in presenza di uno

stato dopo posa di una protesi discale lombosacrale il 24.05.05 così come di

alterazioni degenerative plurisegmentali. • leggera irritazione nervo

ulnare all’altezza del solco cubitale a dx. • Sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD 10 F 45.4) (…)” (doc. AI 113/317) e esclusa una

capacità lavorativa residua quale autista presso la ditta __________ –, circa la capacità di svolgere altre

attività, ha concluso che “(…) con riferimento all’esito dell’esame EFL

risultano essere esigibili delle attività lavorative leggere nel rispetto

soprattutto dell’ergonomia del tronco. Nello svolgimento di attività che

rispecchiano i limiti di carico funzionali obbiettivati, dal punto di vista

ortopedico il Signor RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 60%.

Dal punto di vista psichiatrico anche nello svolgimento di attività adatte permane

un’incapacità lavorativa del 30%. In presenza di una sovrapposizione

praticamente completa delle inabilità lavorative ortopedica e psichiatrica

(quest’ultima in relazione preponderante con la componente algica) il Signor RI

1 risulta essere complessivamente inabile al lavoro nella misura del 40% nello

svolgimento di attività adatte. (…)” (doc. AI 113/318-319).

L’amministrazione, come

accennato (cfr. consid. 1.4), è entrata nel merito della domanda di aumento

della rendita del 24 giugno 2016.

Il medico SMR dr. __________,

quale motivo della “Richiesta perizia” del 14 marzo 2017 (doc. AI

252/684-685), ha addotto che “(…) il peggioramento riguarda prevalentemente

l’affezione psichiatrica. Per quanto riguarda l’intervento neurochirurgico,

l’assicurato era inabile al lavoro al 100% dal 15 febbraio fino al 25 aprile

2016, data della conclusione della cura neurochirurgica con buon risultato.

(…)” (doc. AI 252/685).

Nella perizia del 16

giugno 2017 del __________ (doc. AI 260/697-724), sottoscritta dalla dr.ssa __________

(direttrice del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. __________

(capo clinica del __________ e specialista in psichiatria e psicoterapia), il

dr. __________ – posta la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) Episodio depressivo maggiore

di grado medio ad andamento cronico (F32.1) (…)” (doc. AI 260/711) e, senza

influsso sulla capacità lavorativa, quella di “(…) Sindrome da dolore

somatoforme (F45.4) (…)” (doc. AI 260/711) –

ha concluso che “(…) in definitiva ritengo che a partire dal maggio 2015 per

la presenza di un episodio depressivo di media gravità l’assicurato presenti

una limitazione della capacità lavorativa indipendentemente dalle limitazioni

somatiche pari almeno al 50% (diminuzione del tempo). Nell’attività equivalente

a quella di casalinga ritengo che l’assicurato non presenti limitazioni

significative sul piano medico teorico. Ritengo che con una regolare assunzione

della farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un

miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. Ritengo altresì molto

indicate misure di reintegrazione professionale che potrebbero permettere un

reinserimento graduale nel mondo del lavoro; l’attivazione lavorativa appare

come un fattore sostenente il miglioramento attraverso il beneficio che ne

deriverebbe sull’autostima dell’assicurato e andrebbe di pari passo

all’efficacia della farmacoterapia. Peraltro, nell’agosto del 2016, era già

stata presa in considerazione dall’AI una misura di supporto al collocamento.

(…)” (doc. AI 260/714).

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale del 7 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727) – poste le seguenti diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa “(…) Episodio depressivo maggiore di grado medio

ad andamento cronico (ICD 10 F32.1); Sindrome lombo-vertebrale cronica con

sciatalgia a destra dal 2003 su: - stato dopo contusione lombare (13 agosto

2003) - discopatie multiple - canale spinale stretto, stenosi foraminali L4-L5

ed L5-S1 a destra con claudicatio neurogena - stato dopo impianto protesi discale

L5-S1 (2005) - stato dopo foraminotomia microchirurgica L4-L5 ed L5-S1 (22

marzo 2016) (…)” (doc. AI 261/725) e attestati i seguenti gradi e periodi

di incapacità lavorativa in un’attività adeguata “(…) 40% IL [dal 2007] al

20 aprile 20015; 50% IL dal 1° maggio 2015 al 14 febbraio 2016; 100% IL dal 15

febbraio 2016 al 25 aprile 2016; 50% IL dal 26 aprile 2016 (…)” (doc. AI

261/726) –, ha concluso per uno

stato di salute “(…) Peggiorato (…)” (doc. AI 261/727) adducendo quale

motivazione: “(…) Perizia psichiatrica Dr. __________ del 16 giugno 2017.

Limitazione della capacità lavorativa di almeno il 50% in termini di presenza.

(…)” (doc. AI 261/726) e indicato una prognosi circa l’evoluzione della

capacità lavorativa “(…) Riservata (…)” (doc. AI 261/726) formulando le

seguenti osservazioni conclusive: “(…) Limitazione della capacità lavorativa

sia dal punto di vista psichiatrico, sia per il danno della salute fisica,

complessivamente nella misura del 50%. Il peggioramento dello stato di salute

riguarda la patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 261/726).

Sempre il medico SMR dr. __________

ha esposto:

“(…)

Sono applicabili terapie che migliorerebbero

o manterrebbero verosimilmente la capacità lavorativa?

Se sì quali?

Assunzione regolare della farmacoterapia

Di quanto

Migliorerebbe la CL?

Almeno del 10% nei prossimi 8-10 mesi

In quanto tempo?

(…)” (doc. AI 261/727)

L’Ufficio AI – viste le succitate risultanze mediche, considerato

il confronto dei redditi con la tabella elaborata il 4 agosto 2017 (doc. AI

262/728-729 e 263/730-733) e ritenuta la valutazione 16 agosto 2017 del

consulente in integrazione professionale (doc. AI 266/736-737) –, accogliendo la domanda di aumento della

rendita del 24 giugno 2016, con decisione del 6 novembre 2017, preavvisata il

16 agosto 2017 (doc. AI 267/738-743) e cresciuta incontestata in giudicato, ha

riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 55%) dal

1. giugno 2016 (doc. AI 276/760-762 e le motivazioni sub doc. AI 271/748-752).

2.5. Tanto nella succitata

decisione del 6 novembre 2017, quanto nel preavviso del 16 agosto 2017 –

osservato che “(…) secondo la citata perizia psichiatrica [ndr.: si

riferisce alla perizia del 16 giugno 2017 del __________ sub doc. AI

260/697-724] è possibile ipotizzare un buon miglioramento della capacità

lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si rileverà di

fondamentale importanza (…)” (doc. AI 267/740 e 271/749) –, l’Ufficio

AI ha diffidato l’assicurato a sottoporsi alle dovute e regolari cure adducendo

che “(…) a questo proposito viene comunicato e diffidato di sottoporsi alle

cure specialistiche psichiatriche precisando che i costi di questi

provvedimenti sanitari non sono assumibili dall’Assicurazione invalidità. In

fase di revisione, verificheremo se questi trattamenti sono stati intrapresi e

notificheremo la nuova decisione (…)” (doc. AI 276/740 e 271/749).

L’amministrazione, richiamate le conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in

caso di mancata collaborazione, ha altresì reso l’assicurato espressamente

attento alle sanzioni previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle

cure richieste al fine di migliorare la sua capacità lavorativa.

L’Ufficio AI, nell’ambito

della revisione intrapresa nel settembre 2018 (cfr. consid. 1.5), ha

interpellato il dr. __________, FMH in medicina generale, e la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia.

Il dr. __________, nel

rapporto medico del 5 novembre 2018 (doc. AI 287/785-791), circa l’evoluzione e

la situazione medica attuale, ha attestato: “(…) Nessun evento clinico

recente significativo […] Dopo l’intervento alla colonna lombare 2016

sono migliorati i dolori acuti, persistono però importanti algie nello

ortostatismo prolungato e dolori sordi notturni, depressione cronica (…)”

(doc. AI 287/788-789, punti 2.1 e 2.2) e, alla domanda volta a sapere per

quante ore al giorno fosse possibile l’esercizio di un’attività adeguata ha

risposto “(…) m.m.p (misura massima possibile) (…)” (doc. AI 287/791,

punto 4.2).

Dal canto suo la dr.ssa __________,

con lettera del 19 novembre 2018, ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) in

riferimento alla vostra richiesta di rapporto medico per rendita comunico

quanto segue: L’ultima visita avvenuta con il paziente risale al 19.12.2016

pertanto non posso rispondere alle vostre domande per fornire informazioni.

(…)” (doc. AI 289/795).

2.6. Da quanto precede risulta

innanzitutto che effettivamente l’assicurato non si è sottoposto alle cure

specialistiche psichiatriche richieste dall’amministrazione allo scopo di migliorare

il suo stato di salute e, quindi, la sua capacità lavorativa. E questo nonostante

il fatto che nelle motivazioni della decisione del 6 novembre 2017 – in

cui era stato indicato che “(…) secondo la citata perizia psichiatrica [ndr.:

si riferisce alla perizia del 16 giugno 2017 del __________ sub doc. AI

260/697-724] è possibile ipotizzare un buon miglioramento della capacità

lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si rileverà di

fondamentale importanza (…)” (doc. AI 271/749) – fosse stato

precisato che “(…) in fase di revisione, verificheremo se questi trattamenti

sono stati intrapresi (…)” (doc. AI 271/749) e, richiamate le conseguenze

di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione, l’assicurato

fosse stato reso espressamente attento alle sanzioni previste nel caso in cui

non si fosse sottoposto alle cure richieste al fine di migliorare la sua

capacità lavorativa.

Con il ricorso

l’insorgente – premesso,

riferendosi alle osservazioni dell’11 gennaio 2019 sub doc. AI 300/822-824),

che “(…) a questo proposito riteniamo doveroso precisare che al momento di

suddette osservazioni non eravamo purtroppo a conoscenza di alcuni aspetti

legati alla terapia seguita dal nostro assistito, più particolarmente del fatto

ch’egli avesse continuato a seguire il trattamento psichiatrico medicamentoso

dietro prescrizione del suo medico generalista. Le incoerenze tra le nostre

osservazioni e il presente ricorso in merito a questo punto risultano dunque da

una mancata comprensione con l’assicurato al momento della redazione delle

stesse. (…)” (doc. I, pag. 3) –

sostiene che “(…) dal profilo prettamente psichiatrico, rileviamo che la

sospensione della presa a carico psicoterapeutica e psichiatrica presso uno

specialista è durata solo qualche mese, mentre il trattamento medicamentoso

ha continuato ad essere amministrato regolarmente dal medico curante, Dr. __________

(doc. C), il quale, peraltro, dichiara aver altresì sostenuto psicologicamente

il suo paziente durante tutto il periodo durante il quale, per motivi

economici, lo stesso non ha potuto recarsi dalla sua psichiatra di referenza.

(…)” (I, pag. 4).

Al riguardo questo

Tribunale rileva che, in sede di risposta, a ragione l’amministrazione ha invece

osservato che “(…) ora, il ricorrente afferma che era il Dr. __________ a

provvedere al sostegno psicologico ed alla prescrizione dei farmaci

antidepressivi, producendo a sostegno di ciò un rapporto del curante datato

08.04.2019, tuttavia, nel precedente rapporto del 05.11.2018 egli indicava: “1.2 Con quale frequenza è attualmente in cura

la/il paziente? s.b. ogni 8-10 settimane ca […] 2.3 Prescrizione medica

attuale (posologia inclusa) Ibuprofene 800 (1)-0-1” Quindi,

nessuna indicazione circa l’assunzione di farmaci antidepressivi. Ed una

consultazione ogni 2 mesi/2 mesi e mezzo non si può certo definire un “supporto

psicologico” adeguato. (…)” (IV, pag. 4).

Inoltre, a differenza di

quanto indicato dall’insorgente nel “Questionario: Revisione delle rendite

d’invalidità/Assegno per grandi invalidi” del 9 ottobre 2018 (doc. AI

286/779-782) – e meglio che l’ultimo controllo presso la dr.ssa __________

risalirebbe all’aprile 2018 (cfr. doc. AI 286/779, punto 1.3) –, la

stessa dr.ssa __________ nel certificato del 28 dicembre 2018 (doc. AI

300/832-833) ha dichiarato che il paziente “(…) si è risegnalato alla mia

consultazione il 17.12.2018 (si era risegnalato il 15.05.2015 con una

frequenza quindicinale, e negli ultimi mesi con consulti mensili, fino al

dicembre 2016). (…)” (doc. AI 300/832; la sottolineatura è del redattore).

Avuto riguardo allo stesso

certificato del 28 dicembre 2018 della dr.ssa __________, rettamente

l’amministrazione ha ancora evidenziato come nello stesso la specialista “(…)

riporta quanto riferitogli dall’assicurato, ossia che egli avrebbe sospeso la

terapia farmacologica da 6/7 mesi (ossia dal maggio/giugno 2018). Tuttavia si

osserva che già nel giugno 2017, al momento della perizia presso il __________,

Fatti

i dosaggi dei farmaci indicavano che egli non li assumeva. Nella perizia __________

del 16.06.2017 è infatti indicato: “3.3

Dosaggi ematici dei farmaci Duloxetina ˂0,5

microgrammi/L (valori di riferimento 30-120 microgrammi/L) […] 5 Trattameno

psichiatrico attuale Colloqui regolare con la Dr.ssa __________. Sul piano

farmacologico -Cymbalta 60 mg/die -Brufen 800 mg/die -Pantoprazolo 40 mg/die 6.

Informazione da terzi Ho tentato più volte di mettermi in contatto con la

Dr.ssa __________ lasciando anche un messaggio in segreteria telefonica senza

essere ricontattato. […] 8. Discussione […] al secondo colloquio sono

stati eseguiti i dosaggi ematici che hanno mostrato un valore ematico al limite

della indosabilità per l’antidepressivo senza che al momento della richiesta di

prelievo l’assicurato ne negasse l’assunzione.”. Va qui osservato

che le indicazioni sopra citate al punto 5 non sono veritiere. I farmaci

indicati non erano di fatto assunti dall’assicurato e se il perito avesse avuto

l’opportunità di discutere con la Dr.ssa __________ avrebbe appreso che i colloqui

con la stessa sono stati interrotti nel dicembre 2016. (…)” (IV, pagg. 4 e

5).

Stanti le suesposte

risultanze, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale

deve pertanto concludere che l’insorgente non si è sottoposto alle cure

specialistiche psichiatriche richieste dall’amministrazione.

Va peraltro osservato che

dagli atti medici non risultano, e nemmeno l’insorgente le fa valere, patologie

psichiatriche che possano rendere l’assicurato incapace a collaborare. Del

resto, con il ricorso, l’insorgente indica che avrebbe ripreso la psicoterapia

dopo il “Progetto d’assegnazione di rendita” del 28 novembre 2018 (doc.

294/804-809): “(…) In effetti, dopo l’emanazione del progetto di decisione

l’assicurato ha modificato la sua condotta (…)” (I, pag. 6).

Come concluso dal medico

SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2018 (cfr. doc. 291/798),

alla luce di tutto quanto suesposto, emerge quindi che l’assicurato, ancorché

diffidato con esplicito richiamo alle conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4

LPGA in caso di mancata collaborazione, non si è sottoposto (prima della

revisione prevista per il 1. settembre 2018; cfr. doc. AI 268/744) alle cure

psichiatriche richieste atte a migliorare la sua capacità lavorativa, non

ottemperando quindi, senza alcuna ragione, ai suoi obblighi di collaborazione.

Quanto all’esigibilità e

all’utilità delle cure specialistiche psichiatriche imposte all’assicurato, va

qui osservato che, nella perizia del 16 giugno 2017 del __________ (doc. AI

260/697-724), il dr. __________ ha rilevato che “(…) ritengo che, a fronte

di un quadro depressivo che ha caratteristiche endogene non vi è motivo di

pensare ad una almeno parziale efficacia della farmacoterapia che potrebbe

portare nell’arco di 8-10 mesi ad un miglioramento del quadro e, con esse della

capacità lavorativa nella misura di almeno un 10%. (…)” (doc. AI 260/713),

per poi concludere che “(…) con una regolare assunzione della

farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un

miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI

260/714, la sottolineatura è del redattore).

Dalla suddetta valutazione

del dr. __________ – confermata dal medico SMR dr. __________ nel

rapporto finale del 6 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727), rimasta incontestata

(non è stato infatti prodotto alcun atto medico contrario) e basata su un

adeguato esame del caso – questo Tribunale non ha motivo di

distanziarsi.

Del resto, prendendo

posizione sul certificato del 28 dicembre 2018 della dr.ssa __________ (cfr. doc.

AI 300/832-833), anche il medico SMR dr. __________, nelle annotazioni del 14

gennaio 2019, ha rilevato che “(…) noto che l’assicurato si è rivolto alla

psichiatra il 17.12.2018, dopo aver ricevuto il progetto di decisione del

28.11.2018. La Dr.ssa __________ conferma nei fatti l’assenza da tempo di una

presa a carico specialistica rispettivamente medicamentosa e conferma dunque la

presa di posizione SMR, che l’assicurato non ha ottemperato all’obbligo di

ridurre il danno. Inoltre, il fatto che le attuali condizioni psichiche

Considerandi

dell’assicurato non siano buone, anche in seguito alla sospensione da tempo del

medicamento antidepressivo prescritto al dosaggio minimo efficace, conferma che

questo non sarebbe avvenuto bensì le condizioni di salute sarebbero

verosimilmente migliorate grazie ad una presa a carico specialistica continuativa

con controllo sistematico del tipo e posologia dei medicamenti prescritti.

(…)” (doc. AI 298/820, la sottolineatura è del redattore).

In particolare, non è

possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente, senza

tuttavia apportare valida documentazione medica al riguardo, sostiene che “(…)

l’UAI non ha portato nessun argomento oggettivo a comprova che l’assenza di presa

a carico psicoterapeutica non abbia permesso di ottenere un miglioramento dello

stato di salute tale da giustificare un aumento del 10% della capacità di

lavoro e di guadagno residua dell’assicurato. (…)” (I, pag. 6).

Va qui infatti ricordato

che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), non è

necessario disporre di una prova piena, bensì è sufficiente sulla base di

circostanze concrete disporre di una certa probabilità che l'intervento

potrebbe avvenire con successo. Inoltre, il grado di probabilità va valutato

anche secondo la gravità dell’intervento richiesto (“(…) Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter

Berücksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in

Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl. oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen

Massnahmen, welche mit einem nur geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an

die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Besserung keine hohen Anforderungen

gestellt werden (…)” (STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2.1)).

In concreto – ribadito che dopo un attento esame del

caso il dr. __________ ha concluso che “(…) con una regolare assunzione

della farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un

miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI 260/714),

osservato che la misura terapeutica richiesta (sottoporsi alle cure

specialistiche psichiatriche) non configura un grave intervento e ritenuto che

la valutazione non poteva essere che prospettiva –, non è nemmeno possibile seguire l’insorgente laddove

pretende che “(…) nella denegatissima ipotesi che si volesse seguire la tesi

del possibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, non è chiaro

su cosa l’UAI basi l’ipotesi di un possibile miglioramento della patologia

psichiatrica poiché la sua valutazione si basa su nessuna nuova risultanza

medica, il presunto miglioramento dovuto all’attuazione delle misure

raccomandate non è attendibile, anche da questo punto di vista la decisione

dell’UAI risulta manifestamente errata. (…)” (I, pag. 6).

A ragione quindi

l’amministrazione ha concluso, sulla scorta delle succitate valutazioni del

medico SMR dr. __________ del 23 novembre 2018 (doc. AI 291/798) e del 14

gennaio 2019 (doc. AI 298/820), che le cure psichiatriche richieste erano, ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e della relativa giurisprudenza (cfr. consid.

2.3), esigibili e potevano concretamente portare a un essenziale miglioramento

dello stato di salute dell'assicurato, quindi, di riflesso ad un miglioramento

della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata che poteva aumentare

almeno del 10%.

L’amministrazione ha rispettato

anche il principio della proporzionalità. Infatti – potendo (per quanto sopra esposto) ritenere un aumento della

capacità lavorativa del 10% se si fosse sottoposto alle cure specialistiche

psichiatriche richieste e ritenuto (come esposto nella motivazione della

decisione impugnata sub doc. AI 302/837) che dal confronto dei redditi da

valido e da invalido è scaturito un grado d’invalidità (rimasto incontestato)

del 45% – la decisione impugnata,

riducendo il diritto alla rendita da mezza a un quarto, pone l’insorgente nella

situazione in cui si troverebbe se avesse rispettato l’obbligo di ridurre il

danno (“(…) Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der

Sanktion (Leistungskürzung oder -verweigerung) und der voraussichtliche

Eingliederungserfolg (Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit)

einander entsprechen. Die versicherte Person ist grundsätzlich so zu stellen,

wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht wahrgenommen hätte (Urteil

8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 61 UVV [SR

832.202]). (…)” (STF

9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid. 2.2.2).

Quanto, infine, alla

domanda subordinata di voler retrocedere gli atti all’amministrazione per

predisporre una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica (cfr. consid.

1.6) – ribadito che oggetto del contendere è la sanzione pronunciata in

base all’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.1) – questo Tribunale

rileva che già sulla base delle risultanze degli atti di causa è possibile

pronunciarsi sull’oggetto della presente vertenza.

2.7

Visto tutto quanto precede,

la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti