32.2019.77
Riduzione della rendita da mezza a un quarto perché l'assicurato non si é sottoposto, dopo diffida, alle cure specialistiche psichiatriche, esigibili e che avrebbero portato ad un essenziale miglioramento, richieste dall'amministrazione
27 aprile 2020Italiano39 min
i dosaggi dei farmaci indicavano che egli non li assumeva. Nella perizia __________
Source ti.ch
11Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.77
FS
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964 e da
ultimo impiegato quale magazziniere/autista presso la __________ (doc. AI 13/40-42),
nel mese di gennaio 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 4/12-18).
L’Ufficio AI, con
decisioni 15 marzo e 14 giugno 2006 (doc. AI 43/155-158 e 52/174-175 con le
motivazioni sub doc. AI 44/161-163) –
visti la perizia reumatologica 2 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI
31/126-133), l’annotazione 9 novembre 2005 del medico SMR dr. __________ (doc.
AI 34/136) e il rapporto finale del 14 marzo 2006 del consulente in
integrazione professionale (doc. AI 40/146-149) –,
ha negato il diritto a provvedimenti professionali e riconosciuto il diritto ad
una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 28 febbraio 2005.
Con comunicazioni del 29
agosto 2006 e del 15 febbraio 2007 l’assicurato è stato posto al beneficio di
un aiuto al collocamento (doc. AI 56/181-182) e di indennità giornaliere per
l’avviamento al lavoro presso il garage __________ (doc. AI 74/225-226).
1.2. Una nuova domanda di
prestazioni del novembre 2007 (doc AI 96/270-277) – visti la perizia bidisciplinare 23 febbraio 2009 effettuata
presso il Servizio Accertamento Medico dai medici dr. __________ e dr. __________
(doc. AI 113/311-337), le annotazioni 23 marzo 2009 dei medici SMR dr. __________
e dr. __________ (doc. AI 115/339) nonché 16 luglio e 27 ottobre 2009 del dr. __________
(doc. AI 115/339 e 136/373) e il rapporto finale del 24 novembre 2009 del
consulente in integrazione professionale con l’allegata tabella (doc. AI
138/375-378) – è sfociata nelle
decisioni del 10 dicembre 2009 e dell’8 gennaio 2010, cresciute incontestate in
giudicato, con cui l’ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. agosto 2008 (doc. AI 142/386-387, 143/388-389 e le motivazioni
sub doc. AI 141/383-385).
Con comunicazioni 23
febbraio, 20 maggio e 24 giugno 2010 l’assicurato è stato posto al beneficio di
un aiuto al collocamento (doc. AI 145/391-392), di una garanzia per un
accertamento professionale presso la __________ (doc. AI 149/398-399) e di un
assegno durante il periodo d’introduzione previsto dal 21 giugno al 20 dicembre
2010 (doc. AI 156/422-423).
In seguito l’assicurato ha
continuato a lavorare per la __________ fino alla disdetta con effetto
immediato del 25 ottobre 2014 (doc. AI 173/455-461 e 202/524-539).
1.3. Nell’agosto 2012 l’amministrazione
ha intrapreso una revisione d’ufficio (doc. AI 171/448-452).
Con comunicazioni del 15
ottobre e del 4 dicembre 2012 l’assicurato è stato posto al beneficio di una “Garanzia
per un allenamento al lavoro/una riformazione” con corso di exel/gestione
tabelle di calcolo e gestione stock dal 24 ottobre al 12 dicembre 2012
organizzato dalla __________ (doc. AI 178/478-479) e di una “Garanzia per un
corso di approfondimento nella gestione di stock materiale” dal 5 dicembre
2012 al 16 gennaio 2013 (doc. AI 184/491-492).
In esito al ricorso del 27
agosto 2015 (doc. AI 226/589-594) inoltrato al TCA, vista la decisione del 2
settembre 2015 (doc. AI 231/611-615) con la quale l’Ufficio AI ha annullato e
sostituito (ripristinando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2015
in avanti) quella precedente del 24 giugno 2015 di soppressione della rendita
d’invalidità (doc. AI 217/566-570), questo Tribunale lo ha stralciato dai ruoli
con STCA del 7 ottobre 2015 (doc. AI 236/620-623).
1.4. L’amministrazione è entrata
nel merito (cfr. doc. AI 243/632, 244/633 e 246/635-644) della domanda di
aumento della rendita, formulata il 24 giugno 2016 tramite la dr.ssa __________
(doc. AI 242/631).
L’Ufficio AI, vista la
richiesta del 14 marzo 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
252/684-685), ha ordinato una perizia a cura del __________ (doc. AI
253/686-688, 254/689-690, 256/692, 257/693-694, 258/695 e 259/696).
Con decisione del 6
novembre 2017 – vista la perizia
16 giugno 2017 del __________ (doc. AI 260/697-7249) con il rapporto finale SMR
del 7 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727), considerato il confronto dei redditi
con la tabella elaborata il 4 agosto 2017 (doc. AI 262/728-729 e 263/730-733) e
ritenuta la valutazione 16 agosto 2017 del consulente in integrazione
professionale (doc. AI 266/736-737) –,
cresciuta incontestata in giudicato e accogliendo la domanda di aumento,
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità del 55%) dal 1. giugno 2016 (doc. AI 276/760-762 e le motivazioni
sub doc. AI 271/748-752).
Nella succitata decisione – osservato che “(…) secondo la citata
perizia psichiatrica è possibile ipotizzare un buon miglioramento della
capacità lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si
rileverà di fondamentale importanza (…)” (doc. AI 271/749) –, l’ufficio AI ha diffidato l’assicurato a
sottoporsi alle dovute e regolari cure adducendo che “(…) a questo proposito
viene comunicato e diffidato di sottoporsi alle cure specialistiche
psichiatriche precisando che i costi di questi provvedimenti sanitari non sono
assumibili dall’Assicurazione invalidità. In fase di revisione, verificheremo
se questi trattamenti sono stati intrapresi e notificheremo la nuova decisione
(…)” (doc. AI 271/749) e, richiamate le conseguenze di cui all’art. 21 cpv.
4 LPGA in caso di mancata collaborazione, lo ha reso espressamente attento
circa le sanzioni previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure richieste
al fine di migliorare la sua capacità lavorativa.
Dal 9 gennaio al 6 marzo
2018 l’assicurato ha beneficiato di un aiuto al collocamento (doc. AI
278/765-767 e 281/773).
1.5. Nell’ambito della procedura
di revisione intrapresa nel settembre 2018 (doc. AI 286/778-784) – preso atto del rapporto medico 11 ottobre
2018 del dr. __________ (doc. AI 287/785-791), della lettera 19 novembre 2018
della dr.ssa __________ (doc. AI 289/795), dell’e-mail 27 novembre 2018 della __________
(doc. AI 292/799), della tabella allestita il 28 novembre 2018 (doc. AI
295/810) e delle annotazioni 23 novembre 2018 e 14 gennaio 2019 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 291/798 e 298/820) –,
l’Ufficio AI, ritenute adempiute le condizioni per l’applicazione dell’art. 21
cpv. 4 LPGA, con decisione del 18 marzo 2019 (preavvisata
il 28 novembre 2018 (doc. AI 294/804-809) e oggetto della presente vertenza) ha ridotto la mezza rendita ad un quarto
di rendita con effetto dal 1. aprile 2019 e tolto l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso (doc. AI 303/842-843 e le motivazioni sub doc. AI 302/836-841).
1.6. Con ricorso del 16 aprile
2019 RI 1, tramite RA 1, con argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo, ha
contestato la predetta decisione del 18 marzo 2019, postulando l’annullamento
della decisione impugnata e, in via principale, il ripristino del diritto alla
mezza rendita, subordinatamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti bidisciplinari di natura ortopedica e psichiatrica (I).
1.7. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, ha proposto la
reiezione del ricorso (IV).
1.8. Con scritto del 6 giugno 2019,
il ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova e si è
confermato nelle proprie allegazioni (VIII).
1.9. Con osservazioni 21 giugno
2019, l’Ufficio AI ha preso posizione sullo scritto del 6 giugno 2019 del
ricorrente (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di
settembre 2018 (cfr. consid. 1.5), a giusta ragione l’Ufficio AI ha ridotto la
mezza rendita a un quarto, in seguito all’emanazione della diffida contenuta nella
decisione del 6 novembre 2017 (cfr. consid. 1.4), e meglio poiché l’assicurato
non si sarebbe, malgrado la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA, sottoposto alle
cure specialistiche psichiatriche.
Chiamato a pronunciarsi in
un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva accolto parzialmente il
ricorso inoltrato contro la decisione di sospensione e ridotto la prestazione
riconosciuta, da intera a mezza rendita, perché l’assicurato non si era
sottoposto al provvedimento (astinenza dal consumo di cannabis) richiesto, il
TF, nella STF 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 (resa nella composizione di 5
giudici), ha precisato che oggetto della lite era la sanzione pronunciata in
base all’art. 21 cpv. 4 LPGA secondo l’art. 7b cpv. 3 LAI. L’Alta Corte ha,
infatti, evidenziato che “(…) insofern und namentlich mit Blick auf ihr
Vorbringen, es sei ein korrekter Einkommensvergleich durchzuführen, scheint die
Beschwerdeführerin den Zweck der streitbetroffenen Massnahme zu verkennen. Denn
Anfechtungs- und Streitgegenstand bildet nicht der Rentenanspruch an sich, mithin
nicht die Bemessung der anspruchsrelevanten Arbeitsunfähigkeit und ihrer
erwerblichen Folgen, sei es im Rahmen einer erstmaligen oder einer
revisionsweisen Anspruchsprüfung, sondern die Festlegung einer Sanktion in
Anwendung von Art. 21 Abs. 4 ATSG, nach Massgabe von Art. 7b Abs. 3 IVG.
Diese hat - wie eingangs gezeigt - aufgrund aller Fallumstände, insbesondere
aber nach dem Ausmass des Verschuldens der versicherten Person, zu erfolgen und
sie hat vor allem auch das Gebot der Verhältnismässigkeit, namentlich die
Relation zur günstigen Wirkung der streitbetroffenen Massnahme zu wahren. Mit
anderen Worten darf eine Sanktion nicht weiter gehen, als wenn die
Schadenminderungspflicht befolgt worden wäre. (…)” (STF 8C_865/2017, consid.
5.2.2, la sottolineatura è del redattore).
2.2. L’art. 7 LAI regola gli
obblighi dell’assicurato.
Secondo il cpv. 1 l’assicurato
deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la
durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare
l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).
Il cpv. 2 stabilisce che l’assicurato
deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti
ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo
attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita
professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in
particolare di: a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti
di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);
c. provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche
conformemente all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i
beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
Secondo l’art. 7a LAI, che
regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è considerato ragionevolmente
esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno
eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.
L’art. 7b LAI regola le
sanzioni.
Secondo il cpv. 1 le
prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21
capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui
all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.
Il cpv. 2 stabilisce che in
deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte
o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato: a. non si è
annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI
conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente
sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non
ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1
LPGA; c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le
informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.
Secondo il cpv. 3 la decisione
di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze
del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.
Infine, il cpv. 4
stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi
invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.
L’art. 21 cpv. 4 LPGA
prevede che:
"
Le prestazioni possono
essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,
nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e
un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i
limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile
e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
2.3. Per
quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un
essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia
esigibile o meno, l’art. 21 cpv. 4 LPGA non ha sostanzialmente modificato quanto
previsto in precedenza (STFA U 348/04 del 12 ottobre 2006, consid. 2.3).
Il
TFA, in una sentenza del 16 agosto 2006 (I 462/05), ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.
3.1 Entzieht oder widersetzt sich eine
versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins
Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine
neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb
das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder
dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und
auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit
einzuräumen. Behandlungs- und Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für
Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).
3.2 Art. 21 Abs. 4 ATSG ist auch im Bereich
der Invalidenversicherung anwendbar (Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 IVG). Er
stimmt inhaltlich weitgehend mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2 IVG und
alt Art. 31 IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) überein. Die
hiezu ergangene Rechtsprechung ist somit zu beachten (vgl. Kieser,
ATSG-Kommentar, N 54 ff. zu Art. 21). Es betrifft dies insbesondere die
formellen Erfordernisse des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens im Bereich der
Invalidenversicherung (BGE 122 V 218; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 113). Art. 7 Abs. 1
IVG in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung verweist bezüglich der Kürzung
und Verweigerung von Leistungen ausdrücklich auf Art. 21 Abs. 4 ATSG (vgl.
altrechtlich ZAK 1965 S. 507).
3.3 Was als zumutbar im Sinne von Art. 21 Abs.
4 ATSG zu gelten hat, wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Da sich
diesbezüglich mit dem neuen Recht nichts geändert hat (vgl. Kieser, a.a.O., N
60 zu Art. 21), kann auf die zu Art. 31 Abs. 1 IVG ergangene Rechtsprechung
verwiesen werden. Danach sind bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer
Massnahme die gesamten objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles zu
berücksichtigen. Namentlich bei medizinischen Massnahmen, die einen starken
Eingriff in die persönliche Integrität der versicherten Person darstellen
können, ist an die Zumutbarkeit kein strenger Massstab anzulegen (ZAK 1985 S.
326 Erw. 1). (…)" (STFA I 462/05 del 16 agosto 2006, consid. 3)
L’Alta Corte, nella STF I 824/06 del 13 marzo 2007 pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 7, chiamata a
pronunciarsi nel caso in cui un assicurato non si era sottoposto al trattamento
psichiatrico prospettatogli, in particolare, riguardo al successo del
trattamento, ha osservato:
"
(…)
3.2 Eine Kürzung oder Verweigerung der
Leistung ist nach Art. 21 Abs. 4 ATSG im Weiteren davon abhängig, dass die
fragliche Massnahme eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit
verspricht. Vorausgesetzt wird also, dass die medizinische oder erwerbliche
Vorkehr geeignet ist, eine erhebliche Minderung des versicherten Schadens zu
bewirken.
3.2.1 Die Frage, ob die verweigerte Leistung
zu einer Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen hätte, wird zuweilen unter
dem Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2 MVG), jedenfalls aber als
Problem des Kausalzusammenhangs zwischen der Verweigerung und dem Ausbleiben
der Zustandsverbesserung behandelt (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Zürich 1999, S. 160 ff.). Die Kausalität muss
notwendigerweise prospektiv und damit hypothetisch beurteilt werden
(Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 Fn. 381 und S. 140 bei Fn. 587). Es bedarf keines strikten
Beweises, dass die verweigerte Massnahme tatsächlich zum erwarteten Erfolg
geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche Grad an
Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des mit der
Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl.
oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur geringen
Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden
Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar
zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine
höhere Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem
Sinne schützte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine
Leistungsverweigerung, nachdem die versicherte Person eine
wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von
70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16. August 2006).
3.2.2 Die Vorinstanz nimmt gestützt auf die
Berichte des Dr. I.________ an, die Beschwerdegegnerin habe davon ausgehen
dürfen, dass mit einer Psychopharmakotherapie (und weiteren
Behandlungsschritten) wieder eine Teilarbeitsfähigkeit hätte erlangt werden
können. Der Beschwerdeführer wendet ein, Dr. I.________ habe einen solchen
Erfolg nur als möglich bezeichnet.
Im Gutachten vom 19. November 2002 führt Dr.
I.________ aus, er könne sich vorstellen, dass eine sorgfältig austarierte
Medikation eine wesentliche Verbesserung bewirken werde; mit einer solchen
Behandlung bestehe eine gewisse Chance, dass mindestens eine
Teilarbeitsfähigkeit von 50-60 % wiederhergestellt werden könne. Der im Sommer
2005 konsultierte Psychiater Dr. K.________ antwortete auf die Frage, ob eine
Psychotherapie die Arbeitsfähigkeit zu Beginn des Jahres 2003 wahrscheinlich
oder bloss möglicherweise verbessert hätte, die entsprechenden Möglichkeiten
seien rückwirkend nicht mehr (sicher) evaluierbar, jedoch: "Il est
vraisemblable que déjà à ce moment-là, la démarche n'était pas certaine. (...) Il est donc certain que la mesure
proposée était d'une efficacité possible et de nature à enrailler [recte:
enrayer] l'invalidation très menaçante chez ce patient" (Stellungnahme vom
18. Oktober 2005). Es ist somit
davon auszugehen, dass der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme - prospektiv
betrachtet - in der Tat nicht als gewiss, aber immerhin als möglich erscheinen
musste. Nach dem Gesagten genügt dies, da die Behandlung - wie dargelegt (E.
3.1) - ohne weiteres zumutbar war. (…)"
(STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del
danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza,
non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con
certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento
importante dell’affezione – conseguentemente un aumento notevole della capacità
di guadagno – e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al
fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le
circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.3; RAMI 1995 U 213, pag. 68; RAMI 1996 U
244, pag. 144; DTF 105 V 176).
Per
quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata
STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui
l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di
una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato
operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che,
secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena capacità
lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo oggettivo,
che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza tra
l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli
accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità
oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare
timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto
in seguito.
Il
TF, con STF 8C_356/2007 del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189,
nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, ha affermato che
l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di
sottoporsi ad un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso
deve precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso
attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche
ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare
un’ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo
comportamento.
Nella
STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha ribadito che “(…)
a norma dell'art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente
o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. Al
riguardo, non è necessario disporre di una prova piena, bensì è sufficiente
sulla base di circostanze concrete di disporre di una certa probabilità che
l'intervento potrebbe avvenire con successo. Dipende in sostanza dalla messa in
atto della corretta procedura di avvertimento e di tempo di riflessione per
sapere da quale momento si deve concludere per un rifiuto dell'assicurato
(sentenza 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 3.3 con riferimento). (…)”
(STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019, consid. 3.5).
Con
sentenza 9C_155/2019 del 24 giugno 2019, il TF ha confermato la decisione (resa
nell’ambito di una procedura di revisione) con cui l’Ufficio AI aveva soppresso
il diritto ad una rendita all’assicurato che non si era sottoposto al
trattamento psichiatrico richiesto. L’Alta Corte – ritenuto che all’insorgente, a cui era stata preannunciato
il diritto ad una rendita e indicato (richiamandosi all’obbligo di ridurre il
danno) di sottoporsi a un trattamento psichiatrico precisando che ciò sarebbe
stato verificato nell’ambito della prossima revisione e che la mancata
collaborazione avrebbe potuto portare alla sospensione o alla riduzione della
prestazione (“(…) Am 11. März 2013 teilte sie der Versicherten mit,
dass die Ausrichtung einer ganzen Rente vorgesehen sei, und forderte sie unter
Hinweis auf die Schadenminderungspflicht auf, sich einer mehrmonatigen
stationären und anschliessend tagesklinischen psychiatrischen Behandlung zu
unterziehen. Dies werde sie mit amtlicher Revision per 1. März 2014 überprüfen;
die fehlende Mitwirkung könne zur Einstellung oder Kürzung der Rente führen.
(…)”)
– si è confermata
nella propria giurisprudenza adducendo:
"
(…)
2.2.1. Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte
Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die
eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue
Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr
Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd
gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die
Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit
einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für
Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).
Diese Bestimmung ist auch auf die
Invalidenversicherung anwendbar (Art. 1 IVG), wird aber im IVG wie folgt
ergänzt (zum Verhältnis der nachfolgenden Bestimmungen zu Art. 21 Abs. 4 ATSG
vgl. Urteil 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 1 f. S. 81): Die
versicherte Person muss alles ihr Zumutbare unternehmen, um die Dauer und das
Ausmass der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) zu verringern und den Eintritt
einer Invalidität (Art. 8 ATSG) zu verhindern (Art. 7 Abs. 1 IVG). Sie muss an
allen zumutbaren Massnahmen, die zur Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes
oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen dem Erwerbsleben
gleichgestellten Aufgabenbereich (Aufgabenbereich) dienen, aktiv teilnehmen.
Dies sind insbesondere medizinische Behandlungen nach Art. 25 KVG (Art. 7 Abs.
2 lit. b IVG). Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der
versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem
Gesundheitszustand nicht angemessen sind (Art. 7a IVG). Die Leistungen können
nach Art. 21 Abs. 4 ATSG gekürzt oder verweigert werden, wenn die versicherte Person
insbesondere den Pflichten nach Art. 7 IVG nicht nachgekommen ist (Art. 7b Abs.
1 IVG). Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen sind
alle Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass des Verschuldens
der versicherten Person, zu berücksichtigen (Art. 7b Abs. 3 IVG).
2.2.2. Die Anforderungen an die
Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 21 Abs. 4 ATSG sind streng, wo eine
erhöhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung in Frage steht, namentlich
wenn der Verzicht auf schadenmindernde Vorkehren Rentenleistungen auslöst (SVR
2007 IV Nr. 34 S. 120, I 744/06 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil 8C_128/2015 vom
25. Juni 2015 E. 1.2) resp. perpetuiert. Nach Art. 7a IVG gilt als Ausfluss
einer verstärkten Schadenminderungspflicht und Ausdruck des Prinzips
"Eingliederung statt Rente" der Grundsatz der Zumutbarkeit jeder
Massnahme, die der Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen Aufgabenbereich
dient (BGE 145 V 2 E. 4.2.3 S. 9; Urteile 8C_741/2018 vom 22. Mai 2019 E. 3.3;
8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2). Die Beweislast für die Unzumutbarkeit
einer Massnahme im Sinne von Art. 7 Abs. 2 IVG liegt somit bei der versicherten
Person (Urteil 8C_741/2018 vom 22. Mai 2019 E. 3.3). Nach dem
Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der Sanktion (Leistungskürzung
oder -verweigerung) und der voraussichtliche Eingliederungserfolg (Verbesserung
oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit) einander entsprechen. Die versicherte
Person ist grundsätzlich so zu stellen, wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht
wahrgenommen hätte (Urteil 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen;
vgl. auch Art. 61 UVV [SR 832.202]). Für die Frage nach dem mutmasslichen
Eingliederungserfolg bedarf es keines strikten Beweises, sondern es genügt eine
- je nach den Umständen zu konkretisierende - gewisse Wahrscheinlichkeit, dass
die Vorkehr, der sich die versicherte Person widersetzt oder entzogen hat,
erfolgreich gewesen wäre (SVR 2019 IV Nr. 16 S. 48, 8C_865/2017 E. 3.3). (…)" (STF
9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid.2.2.1 e 2.2.2).
2.4. Nel caso concreto all’assicurato
– dopo il periodo in cui è stato posto al beneficio del diritto ad una
rendita intera dal 1. agosto 2004 al 28 febbraio 2005 (cfr. consid. 1.1) –,
nell’ambito della seconda domanda del novembre 2007 (cfr. consid. 1.2), è stato
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2008 (cfr.
consid. 1.2).
Infatti, il dr. __________,
nella perizia bidisciplinare 23 febbraio 2009 effettuata presso il Servizio
Accertamento Medico (doc. AI 113/311-337) –
poste le diagnosi di “(…) • sindrome lombovertebrale rispettivamente
lombospondilogena, non esclusa componente radicolare S1 a dx in presenza di uno
stato dopo posa di una protesi discale lombosacrale il 24.05.05 così come di
alterazioni degenerative plurisegmentali. • leggera irritazione nervo
ulnare all’altezza del solco cubitale a dx. • Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD 10 F 45.4) (…)” (doc. AI 113/317) e esclusa una
capacità lavorativa residua quale autista presso la ditta __________ –, circa la capacità di svolgere altre
attività, ha concluso che “(…) con riferimento all’esito dell’esame EFL
risultano essere esigibili delle attività lavorative leggere nel rispetto
soprattutto dell’ergonomia del tronco. Nello svolgimento di attività che
rispecchiano i limiti di carico funzionali obbiettivati, dal punto di vista
ortopedico il Signor RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 60%.
Dal punto di vista psichiatrico anche nello svolgimento di attività adatte permane
un’incapacità lavorativa del 30%. In presenza di una sovrapposizione
praticamente completa delle inabilità lavorative ortopedica e psichiatrica
(quest’ultima in relazione preponderante con la componente algica) il Signor RI
1 risulta essere complessivamente inabile al lavoro nella misura del 40% nello
svolgimento di attività adatte. (…)” (doc. AI 113/318-319).
L’amministrazione, come
accennato (cfr. consid. 1.4), è entrata nel merito della domanda di aumento
della rendita del 24 giugno 2016.
Il medico SMR dr. __________,
quale motivo della “Richiesta perizia” del 14 marzo 2017 (doc. AI
252/684-685), ha addotto che “(…) il peggioramento riguarda prevalentemente
l’affezione psichiatrica. Per quanto riguarda l’intervento neurochirurgico,
l’assicurato era inabile al lavoro al 100% dal 15 febbraio fino al 25 aprile
2016, data della conclusione della cura neurochirurgica con buon risultato.
(…)” (doc. AI 252/685).
Nella perizia del 16
giugno 2017 del __________ (doc. AI 260/697-724), sottoscritta dalla dr.ssa __________
(direttrice del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. __________
(capo clinica del __________ e specialista in psichiatria e psicoterapia), il
dr. __________ – posta la diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) Episodio depressivo maggiore
di grado medio ad andamento cronico (F32.1) (…)” (doc. AI 260/711) e, senza
influsso sulla capacità lavorativa, quella di “(…) Sindrome da dolore
somatoforme (F45.4) (…)” (doc. AI 260/711) –
ha concluso che “(…) in definitiva ritengo che a partire dal maggio 2015 per
la presenza di un episodio depressivo di media gravità l’assicurato presenti
una limitazione della capacità lavorativa indipendentemente dalle limitazioni
somatiche pari almeno al 50% (diminuzione del tempo). Nell’attività equivalente
a quella di casalinga ritengo che l’assicurato non presenti limitazioni
significative sul piano medico teorico. Ritengo che con una regolare assunzione
della farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un
miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. Ritengo altresì molto
indicate misure di reintegrazione professionale che potrebbero permettere un
reinserimento graduale nel mondo del lavoro; l’attivazione lavorativa appare
come un fattore sostenente il miglioramento attraverso il beneficio che ne
deriverebbe sull’autostima dell’assicurato e andrebbe di pari passo
all’efficacia della farmacoterapia. Peraltro, nell’agosto del 2016, era già
stata presa in considerazione dall’AI una misura di supporto al collocamento.
(…)” (doc. AI 260/714).
Il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale del 7 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727) – poste le seguenti diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa “(…) Episodio depressivo maggiore di grado medio
ad andamento cronico (ICD 10 F32.1); Sindrome lombo-vertebrale cronica con
sciatalgia a destra dal 2003 su: - stato dopo contusione lombare (13 agosto
2003) - discopatie multiple - canale spinale stretto, stenosi foraminali L4-L5
ed L5-S1 a destra con claudicatio neurogena - stato dopo impianto protesi discale
L5-S1 (2005) - stato dopo foraminotomia microchirurgica L4-L5 ed L5-S1 (22
marzo 2016) (…)” (doc. AI 261/725) e attestati i seguenti gradi e periodi
di incapacità lavorativa in un’attività adeguata “(…) 40% IL [dal 2007] al
20 aprile 20015; 50% IL dal 1° maggio 2015 al 14 febbraio 2016; 100% IL dal 15
febbraio 2016 al 25 aprile 2016; 50% IL dal 26 aprile 2016 (…)” (doc. AI
261/726) –, ha concluso per uno
stato di salute “(…) Peggiorato (…)” (doc. AI 261/727) adducendo quale
motivazione: “(…) Perizia psichiatrica Dr. __________ del 16 giugno 2017.
Limitazione della capacità lavorativa di almeno il 50% in termini di presenza.
(…)” (doc. AI 261/726) e indicato una prognosi circa l’evoluzione della
capacità lavorativa “(…) Riservata (…)” (doc. AI 261/726) formulando le
seguenti osservazioni conclusive: “(…) Limitazione della capacità lavorativa
sia dal punto di vista psichiatrico, sia per il danno della salute fisica,
complessivamente nella misura del 50%. Il peggioramento dello stato di salute
riguarda la patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 261/726).
Sempre il medico SMR dr. __________
ha esposto:
“(…)
Sono applicabili terapie che migliorerebbero
o manterrebbero verosimilmente la capacità lavorativa?
Sì
Se sì quali?
Assunzione regolare della farmacoterapia
Di quanto
Migliorerebbe la CL?
Almeno del 10% nei prossimi 8-10 mesi
In quanto tempo?
(…)” (doc. AI 261/727)
L’Ufficio AI – viste le succitate risultanze mediche, considerato
il confronto dei redditi con la tabella elaborata il 4 agosto 2017 (doc. AI
262/728-729 e 263/730-733) e ritenuta la valutazione 16 agosto 2017 del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 266/736-737) –, accogliendo la domanda di aumento della
rendita del 24 giugno 2016, con decisione del 6 novembre 2017, preavvisata il
16 agosto 2017 (doc. AI 267/738-743) e cresciuta incontestata in giudicato, ha
riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 55%) dal
1. giugno 2016 (doc. AI 276/760-762 e le motivazioni sub doc. AI 271/748-752).
2.5. Tanto nella succitata
decisione del 6 novembre 2017, quanto nel preavviso del 16 agosto 2017 –
osservato che “(…) secondo la citata perizia psichiatrica [ndr.: si
riferisce alla perizia del 16 giugno 2017 del __________ sub doc. AI
260/697-724] è possibile ipotizzare un buon miglioramento della capacità
lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si rileverà di
fondamentale importanza (…)” (doc. AI 267/740 e 271/749) –, l’Ufficio
AI ha diffidato l’assicurato a sottoporsi alle dovute e regolari cure adducendo
che “(…) a questo proposito viene comunicato e diffidato di sottoporsi alle
cure specialistiche psichiatriche precisando che i costi di questi
provvedimenti sanitari non sono assumibili dall’Assicurazione invalidità. In
fase di revisione, verificheremo se questi trattamenti sono stati intrapresi e
notificheremo la nuova decisione (…)” (doc. AI 276/740 e 271/749).
L’amministrazione, richiamate le conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in
caso di mancata collaborazione, ha altresì reso l’assicurato espressamente
attento alle sanzioni previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle
cure richieste al fine di migliorare la sua capacità lavorativa.
L’Ufficio AI, nell’ambito
della revisione intrapresa nel settembre 2018 (cfr. consid. 1.5), ha
interpellato il dr. __________, FMH in medicina generale, e la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il dr. __________, nel
rapporto medico del 5 novembre 2018 (doc. AI 287/785-791), circa l’evoluzione e
la situazione medica attuale, ha attestato: “(…) Nessun evento clinico
recente significativo […] Dopo l’intervento alla colonna lombare 2016
sono migliorati i dolori acuti, persistono però importanti algie nello
ortostatismo prolungato e dolori sordi notturni, depressione cronica (…)”
(doc. AI 287/788-789, punti 2.1 e 2.2) e, alla domanda volta a sapere per
quante ore al giorno fosse possibile l’esercizio di un’attività adeguata ha
risposto “(…) m.m.p (misura massima possibile) (…)” (doc. AI 287/791,
punto 4.2).
Dal canto suo la dr.ssa __________,
con lettera del 19 novembre 2018, ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) in
riferimento alla vostra richiesta di rapporto medico per rendita comunico
quanto segue: L’ultima visita avvenuta con il paziente risale al 19.12.2016
pertanto non posso rispondere alle vostre domande per fornire informazioni.
(…)” (doc. AI 289/795).
2.6. Da quanto precede risulta
innanzitutto che effettivamente l’assicurato non si è sottoposto alle cure
specialistiche psichiatriche richieste dall’amministrazione allo scopo di migliorare
il suo stato di salute e, quindi, la sua capacità lavorativa. E questo nonostante
il fatto che nelle motivazioni della decisione del 6 novembre 2017 – in
cui era stato indicato che “(…) secondo la citata perizia psichiatrica [ndr.:
si riferisce alla perizia del 16 giugno 2017 del __________ sub doc. AI
260/697-724] è possibile ipotizzare un buon miglioramento della capacità
lavorativa con una regolare assunzione della farmacoterapia che si rileverà di
fondamentale importanza (…)” (doc. AI 271/749) – fosse stato
precisato che “(…) in fase di revisione, verificheremo se questi trattamenti
sono stati intrapresi (…)” (doc. AI 271/749) e, richiamate le conseguenze
di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione, l’assicurato
fosse stato reso espressamente attento alle sanzioni previste nel caso in cui
non si fosse sottoposto alle cure richieste al fine di migliorare la sua
capacità lavorativa.
Con il ricorso
l’insorgente – premesso,
riferendosi alle osservazioni dell’11 gennaio 2019 sub doc. AI 300/822-824),
che “(…) a questo proposito riteniamo doveroso precisare che al momento di
suddette osservazioni non eravamo purtroppo a conoscenza di alcuni aspetti
legati alla terapia seguita dal nostro assistito, più particolarmente del fatto
ch’egli avesse continuato a seguire il trattamento psichiatrico medicamentoso
dietro prescrizione del suo medico generalista. Le incoerenze tra le nostre
osservazioni e il presente ricorso in merito a questo punto risultano dunque da
una mancata comprensione con l’assicurato al momento della redazione delle
stesse. (…)” (doc. I, pag. 3) –
sostiene che “(…) dal profilo prettamente psichiatrico, rileviamo che la
sospensione della presa a carico psicoterapeutica e psichiatrica presso uno
specialista è durata solo qualche mese, mentre il trattamento medicamentoso
ha continuato ad essere amministrato regolarmente dal medico curante, Dr. __________
(doc. C), il quale, peraltro, dichiara aver altresì sostenuto psicologicamente
il suo paziente durante tutto il periodo durante il quale, per motivi
economici, lo stesso non ha potuto recarsi dalla sua psichiatra di referenza.
(…)” (I, pag. 4).
Al riguardo questo
Tribunale rileva che, in sede di risposta, a ragione l’amministrazione ha invece
osservato che “(…) ora, il ricorrente afferma che era il Dr. __________ a
provvedere al sostegno psicologico ed alla prescrizione dei farmaci
antidepressivi, producendo a sostegno di ciò un rapporto del curante datato
08.04.2019, tuttavia, nel precedente rapporto del 05.11.2018 egli indicava: “1.2 Con quale frequenza è attualmente in cura
la/il paziente? s.b. ogni 8-10 settimane ca […] 2.3 Prescrizione medica
attuale (posologia inclusa) Ibuprofene 800 (1)-0-1” Quindi,
nessuna indicazione circa l’assunzione di farmaci antidepressivi. Ed una
consultazione ogni 2 mesi/2 mesi e mezzo non si può certo definire un “supporto
psicologico” adeguato. (…)” (IV, pag. 4).
Inoltre, a differenza di
quanto indicato dall’insorgente nel “Questionario: Revisione delle rendite
d’invalidità/Assegno per grandi invalidi” del 9 ottobre 2018 (doc. AI
286/779-782) – e meglio che l’ultimo controllo presso la dr.ssa __________
risalirebbe all’aprile 2018 (cfr. doc. AI 286/779, punto 1.3) –, la
stessa dr.ssa __________ nel certificato del 28 dicembre 2018 (doc. AI
300/832-833) ha dichiarato che il paziente “(…) si è risegnalato alla mia
consultazione il 17.12.2018 (si era risegnalato il 15.05.2015 con una
frequenza quindicinale, e negli ultimi mesi con consulti mensili, fino al
dicembre 2016). (…)” (doc. AI 300/832; la sottolineatura è del redattore).
Avuto riguardo allo stesso
certificato del 28 dicembre 2018 della dr.ssa __________, rettamente
l’amministrazione ha ancora evidenziato come nello stesso la specialista “(…)
riporta quanto riferitogli dall’assicurato, ossia che egli avrebbe sospeso la
terapia farmacologica da 6/7 mesi (ossia dal maggio/giugno 2018). Tuttavia si
osserva che già nel giugno 2017, al momento della perizia presso il __________,
Fatti
i dosaggi dei farmaci indicavano che egli non li assumeva. Nella perizia __________
del 16.06.2017 è infatti indicato: “3.3
Dosaggi ematici dei farmaci Duloxetina ˂0,5
microgrammi/L (valori di riferimento 30-120 microgrammi/L) […] 5 Trattameno
psichiatrico attuale Colloqui regolare con la Dr.ssa __________. Sul piano
farmacologico -Cymbalta 60 mg/die -Brufen 800 mg/die -Pantoprazolo 40 mg/die 6.
Informazione da terzi Ho tentato più volte di mettermi in contatto con la
Dr.ssa __________ lasciando anche un messaggio in segreteria telefonica senza
essere ricontattato. […] 8. Discussione […] al secondo colloquio sono
stati eseguiti i dosaggi ematici che hanno mostrato un valore ematico al limite
della indosabilità per l’antidepressivo senza che al momento della richiesta di
prelievo l’assicurato ne negasse l’assunzione.”. Va qui osservato
che le indicazioni sopra citate al punto 5 non sono veritiere. I farmaci
indicati non erano di fatto assunti dall’assicurato e se il perito avesse avuto
l’opportunità di discutere con la Dr.ssa __________ avrebbe appreso che i colloqui
con la stessa sono stati interrotti nel dicembre 2016. (…)” (IV, pagg. 4 e
5).
Stanti le suesposte
risultanze, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale
deve pertanto concludere che l’insorgente non si è sottoposto alle cure
specialistiche psichiatriche richieste dall’amministrazione.
Va peraltro osservato che
dagli atti medici non risultano, e nemmeno l’insorgente le fa valere, patologie
psichiatriche che possano rendere l’assicurato incapace a collaborare. Del
resto, con il ricorso, l’insorgente indica che avrebbe ripreso la psicoterapia
dopo il “Progetto d’assegnazione di rendita” del 28 novembre 2018 (doc.
294/804-809): “(…) In effetti, dopo l’emanazione del progetto di decisione
l’assicurato ha modificato la sua condotta (…)” (I, pag. 6).
Come concluso dal medico
SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2018 (cfr. doc. 291/798),
alla luce di tutto quanto suesposto, emerge quindi che l’assicurato, ancorché
diffidato con esplicito richiamo alle conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4
LPGA in caso di mancata collaborazione, non si è sottoposto (prima della
revisione prevista per il 1. settembre 2018; cfr. doc. AI 268/744) alle cure
psichiatriche richieste atte a migliorare la sua capacità lavorativa, non
ottemperando quindi, senza alcuna ragione, ai suoi obblighi di collaborazione.
Quanto all’esigibilità e
all’utilità delle cure specialistiche psichiatriche imposte all’assicurato, va
qui osservato che, nella perizia del 16 giugno 2017 del __________ (doc. AI
260/697-724), il dr. __________ ha rilevato che “(…) ritengo che, a fronte
di un quadro depressivo che ha caratteristiche endogene non vi è motivo di
pensare ad una almeno parziale efficacia della farmacoterapia che potrebbe
portare nell’arco di 8-10 mesi ad un miglioramento del quadro e, con esse della
capacità lavorativa nella misura di almeno un 10%. (…)” (doc. AI 260/713),
per poi concludere che “(…) con una regolare assunzione della
farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un
miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI
260/714, la sottolineatura è del redattore).
Dalla suddetta valutazione
del dr. __________ – confermata dal medico SMR dr. __________ nel
rapporto finale del 6 luglio 2017 (doc. AI 261/725-727), rimasta incontestata
(non è stato infatti prodotto alcun atto medico contrario) e basata su un
adeguato esame del caso – questo Tribunale non ha motivo di
distanziarsi.
Del resto, prendendo
posizione sul certificato del 28 dicembre 2018 della dr.ssa __________ (cfr. doc.
AI 300/832-833), anche il medico SMR dr. __________, nelle annotazioni del 14
gennaio 2019, ha rilevato che “(…) noto che l’assicurato si è rivolto alla
psichiatra il 17.12.2018, dopo aver ricevuto il progetto di decisione del
28.11.2018. La Dr.ssa __________ conferma nei fatti l’assenza da tempo di una
presa a carico specialistica rispettivamente medicamentosa e conferma dunque la
presa di posizione SMR, che l’assicurato non ha ottemperato all’obbligo di
ridurre il danno. Inoltre, il fatto che le attuali condizioni psichiche
Considerandi
dell’assicurato non siano buone, anche in seguito alla sospensione da tempo del
medicamento antidepressivo prescritto al dosaggio minimo efficace, conferma che
questo non sarebbe avvenuto bensì le condizioni di salute sarebbero
verosimilmente migliorate grazie ad una presa a carico specialistica continuativa
con controllo sistematico del tipo e posologia dei medicamenti prescritti.
(…)” (doc. AI 298/820, la sottolineatura è del redattore).
In particolare, non è
possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente, senza
tuttavia apportare valida documentazione medica al riguardo, sostiene che “(…)
l’UAI non ha portato nessun argomento oggettivo a comprova che l’assenza di presa
a carico psicoterapeutica non abbia permesso di ottenere un miglioramento dello
stato di salute tale da giustificare un aumento del 10% della capacità di
lavoro e di guadagno residua dell’assicurato. (…)” (I, pag. 6).
Va qui infatti ricordato
che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), non è
necessario disporre di una prova piena, bensì è sufficiente sulla base di
circostanze concrete disporre di una certa probabilità che l'intervento
potrebbe avvenire con successo. Inoltre, il grado di probabilità va valutato
anche secondo la gravità dell’intervento richiesto (“(…) Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter
Berücksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in
Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl. oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen
Massnahmen, welche mit einem nur geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an
die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Besserung keine hohen Anforderungen
gestellt werden (…)” (STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2.1)).
In concreto – ribadito che dopo un attento esame del
caso il dr. __________ ha concluso che “(…) con una regolare assunzione
della farmacoterapia che appare del tutto esigibile, si potrebbe avere un
miglioramento almeno del 10% nell’arco di 8-10 mesi. (…)” (doc. AI 260/714),
osservato che la misura terapeutica richiesta (sottoporsi alle cure
specialistiche psichiatriche) non configura un grave intervento e ritenuto che
la valutazione non poteva essere che prospettiva –, non è nemmeno possibile seguire l’insorgente laddove
pretende che “(…) nella denegatissima ipotesi che si volesse seguire la tesi
del possibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, non è chiaro
su cosa l’UAI basi l’ipotesi di un possibile miglioramento della patologia
psichiatrica poiché la sua valutazione si basa su nessuna nuova risultanza
medica, il presunto miglioramento dovuto all’attuazione delle misure
raccomandate non è attendibile, anche da questo punto di vista la decisione
dell’UAI risulta manifestamente errata. (…)” (I, pag. 6).
A ragione quindi
l’amministrazione ha concluso, sulla scorta delle succitate valutazioni del
medico SMR dr. __________ del 23 novembre 2018 (doc. AI 291/798) e del 14
gennaio 2019 (doc. AI 298/820), che le cure psichiatriche richieste erano, ai
sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e della relativa giurisprudenza (cfr. consid.
2.3), esigibili e potevano concretamente portare a un essenziale miglioramento
dello stato di salute dell'assicurato, quindi, di riflesso ad un miglioramento
della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata che poteva aumentare
almeno del 10%.
L’amministrazione ha rispettato
anche il principio della proporzionalità. Infatti – potendo (per quanto sopra esposto) ritenere un aumento della
capacità lavorativa del 10% se si fosse sottoposto alle cure specialistiche
psichiatriche richieste e ritenuto (come esposto nella motivazione della
decisione impugnata sub doc. AI 302/837) che dal confronto dei redditi da
valido e da invalido è scaturito un grado d’invalidità (rimasto incontestato)
del 45% – la decisione impugnata,
riducendo il diritto alla rendita da mezza a un quarto, pone l’insorgente nella
situazione in cui si troverebbe se avesse rispettato l’obbligo di ridurre il
danno (“(…) Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der
Sanktion (Leistungskürzung oder -verweigerung) und der voraussichtliche
Eingliederungserfolg (Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit)
einander entsprechen. Die versicherte Person ist grundsätzlich so zu stellen,
wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht wahrgenommen hätte (Urteil
8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 61 UVV [SR
832.202]). (…)” (STF
9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid. 2.2.2).
Quanto, infine, alla
domanda subordinata di voler retrocedere gli atti all’amministrazione per
predisporre una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica (cfr. consid.
1.6) – ribadito che oggetto del contendere è la sanzione pronunciata in
base all’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.1) – questo Tribunale
rileva che già sulla base delle risultanze degli atti di causa è possibile
pronunciarsi sull’oggetto della presente vertenza.
2.7
Visto tutto quanto precede,
la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti