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Decisione

32.2019.78

Assicurato minorenne con paresi cerebrale a seguito di un intervento al piloro. Riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari ai sensi dell'12 LAI in combinazione con l'art. 5 cpv. 2 LAI e art. 12

20 dicembre 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi provvedimenti d’integrazione previsti dalla LAI vi sono i

provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenite.

L'art.

13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni

hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle

infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il

Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali

provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca

importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo

uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato

l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa

autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare

per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei

criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli

aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173

consid. 2b con riferimenti).

Giusta

l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in

allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità

congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità

congenite giusta l'articolo 13 LAI.

L’art.

2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti

sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.

Se

la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia

precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso

si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura

dell’infermità congenita (cpv. 2).

Sono

reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita

tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a

conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.

3 OIC).

2.3.2. I provvedimenti necessari

volti alla cura delle infermità congenite riguardano in particolare la cura

delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto di vista medico,

fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano l'infermità congenita

interessata (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

(IVG), 2014, art. 13 n 2, pag. 165).

Il

diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente, anche al

trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte

dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza

medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904

consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560; cfr.

Meyer/Reichmuth, op. cit. art. 13 n. 21 pag. 166).

Secondo

la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo manifestatosi deve

esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato. Se ciò è il caso, il

diritto all'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato

anche se in senso stretto non vi è un’infermità congenita (Meyer/Reichmuth,

op. cit., art. 13 n. 21 pag. 166 con giurisprudenza citata ; Murer,

Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, art. 13 n. 22, pag. 577

con riferimenti dottrinali e di giurisprudenza). Non è invece necessario che

l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta dell'infermità congenita.

Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991 Nr. 214 p. 903 consid.

3b).

In tal senso, il marginale no. 11 della

CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per l’invalidità),

nel tenore valido dal 1° gennaio 2019, prevede:

" La cura di

un danno alla salute conseguenza dell’infermità congenita è a carico

dell’AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi

dell’infermita congenita e nessun fattore esterno interviene nel processo in

modo determinante. In questi casi non è necessario soddisfare le eventuali

condizioni particolari per il riconoscimento dell’affezione secondaria quale infermità

congenita (v. N. 18). Per poter riconoscere un effettivo rapporto di causalità

tra un’infermità congenita e un danno secondario alla salute vanno soddisfatti

requisiti elevati (DTF 100 V 41 consid. 1a e DTF 129 V 207 consid. 3.3, pag.

209).

Esempi

In caso di infermità congenita, l’operazione destinata a

sopprimere i disturbi del transito intestinale (disturbi da pervietà) dovuti a

un neurofibroma è a carico dell’AI quale conseguenza diretta dell’infermità

congenita riconosciuta secondo il N. 481 OIC. La correzione di un’anomalia di

rifrazione provocata da una disostosi (123 OIC) può essere presa a carico

dall’AI indipendentemente dalle condizioni particolari elencate al N. 425 OIC.”

A tal proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21

ottobre 2004 questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato

minorenne beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio

cardiaco cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere

il trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da

un infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione

congenita assicurata.

Per

ulteriore casistica cfr. Meyer/Reichmuth, op. cit., art.

13 n. 22 pag. 166; Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis

IVG), 2014, art. 13 n. 53-58, pag. 578; Michel Valterio, Commentaire – Loi

fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 12 n.13, pagg. 180/1).

2.3.3. Nel caso in esame, pacifico è

che la paresi cerebrale dell’assicurato non è in senso stretto di origine

congenita motivo per cui un’infermità congenita n. 390 OIC (cfr. consid. 2.3.1)

non può essere riconosciuta.

Molto verosimilmente è la

conseguenza dell’intervento di piloromiotomia eseguito l’8 aprile 2016 presso

l’Ospedale __________ di __________ (non al __________ di __________ come

erroneamente indicato nel progetto di decisione del 14 gennaio 2019, doc. 131

inc. AI, corretto nel successivo progetto di decisione del 26 febbraio 2019,

doc. 148 inc. AI). A tal riguardo nel rapporto 7 gennaio 2019 il pediatra curante

del bambino, dr. med. __________, ha infatti posto la diagnosi di “paresi

cerebrale spastico-ipotonica con disturbi prevalentamente motori come

conseguenza di grave lesione ipossica-econcefalopatica con stato dopo arresto

cardiocircolatorio interoperatorio sotto anestesia generale durante intervento

di piloromiotomia gastrica a 1 mese di vita, con attacchi epilettici plurimi

intra- e post-operatori” (punto no. 1.1).

Nelle

annotazioni 3 aprile 2018, alla luce delle informazioni 29 marzo 2018 ricevute

dal dr. med. __________, co-primario di pediatria al __________ di __________

presso il quale il bambino si reca regolarmente per controlli neurologici, la

pediatra SMR ha concluso che il danno alla salute cerebrale “è da ricondurre

molto verosimilmente all’evento ipossico avvenuto al termine dell’intervento

chirurgico di piloromiotomia dell’8.04.2016”, escludendo dunque l’origine

congenita (doc. 46 inc. AI). Nelle successive annotazioni del 10 gennaio 2019

la medesima aveva sostenuto che “l’origine della patologia di RI 1 è da

ricondurre molto verosimilmente all’evento ipossico avvenuto durante

l’intervento chirurgico del 08.04.2016 (v. rapporto medico del 30.05.2018 Dr. __________,

__________), e non è dunque di origine congenita (pag. 291 inc. AI),

ribadito nelle annotazioni del 29 gennaio 2019 [“Confermo che, come scritto

dal Dr. __________, neurologo nel rapporto medico del 30.05.2016 (rapporto di

dimissione dal __________ di __________, GED 06.09.2019), la paralisi di RI 1 è

molto verosimilmente conseguenza dell’ipossia avvenuta durante l’intervento

chirurgico al piloro, e non ha pertanto un’origine congenita “; pag. 309

inc. AI).

Il

ricorrente rileva che l’intervento chirurgico dell’8 aprile 2016 è stato

eseguito a causa dell’infermità congenita 273 OIC (ipertrofia del piloro) già riconosciuta

(cfr. doc. 9 inc. AI), motivo per cui i chiesti provvedimenti sanitari devono

essere posti a carico dell’AI.

Occorre

pertanto verificare se tra i danni dovuti alla paralisi cerebrale (affezioni

secondarie), quali conseguenze dell’intervento chirurgico dell’8 aprile 2016, e

l’ipertrofia del piloro congenita vi sia un nesso causale adeguato.

A

tal riguardo nelle annotazioni 14 marzo 2019, esaminate le osservazioni del

legale dell’assicurato al progetto di decisione 28 febbraio 2019, la pediatra

del SMR ha sostenuto:

" … nel caso

di RI 1 si può considerare che l’arresto cardiocircolatorio intraoperatorio con

conseguente danno cerebrale di tipo ipossico e sviluppo di atrofia cerebrale

subcorticale progressiva e leucoencefalopatia con paralisi cerebrale di tipo

spastico è avvenuto durante l’anestesia per l’intervento chirurgico, da

considerare come fattore esterno determinante per il danno ipossico.

Non è possibile far risalire la causa della patologia cerebrale ad

un’origine congenita ai sensi dell’OIC.” (pag. 335 inc. AI)

Sempre

in ambito amministrativo l’assicurato ha prodotto il rapporto 2 aprile 2019 del

già citato dr. med. Tho__________ del __________ di __________:

" (…) Gemäss

einem früheren prinzipiellen Entscheid der IV (dessen Original-Aktenzeichen

bzw. Publikation ich leider nicht rekonstruieren kann) wären

Gesundheitsschäden, die in Folge der Behandlung eines Geburtsgebrechens auftreten,

ebenfalls in die Leistungspflicht der IV auch wenn es sich dabei um eine

Komplikation handelt, die normalerweise nicht mit dieser Behandlung einhergeht.

So werden bspw. auch Lähmungen, die als Folge der Korrektur eines angeborenen

Herzfehlers durch Komplikationen bei dieser Operation entstehen, von der IV

übernommen.

Eine hypertrophische Pylorusstenose wird als Geburtsgebrechen Nr.

237 von der IV in der Liste geführt. RI 1 aktuelle neurologische Symptomatik

ist zweifelsfrei im Zusammenhang mit der Korrektur der Pylorusstenose

aufgetreten und sollte als Komplikation dieser Behandlung akzeptiert werden.

Den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Korrektur der Pylorusstenose und RI

1

Symptomen hat die IV ja bereits akzeptiert. (…)” (pag. 344 inc.

AI)

Il

succitato specialista, con riferimento ad una decisione in ambito AI di cui

egli non è in grado di allegare non avendo trovato la relativa pubblicazione, sostiene

come i danni alla salute conseguenti ad un trattamento di un’infermità

congenita sono presi a carico dell’AI anche se si tratta di complicazioni che

normalmente non accadono. In tal senso, ad esempio, evidenzia che le lesioni di

una complicazione di un intervento di correzione di un’infermità congenita

cardiaca sono a carico dell’AI. Per questi motivi ritiene che gli attuali

sintomi neurologici del bambino sono senza dubbio in relazione con il

trattamento chirurgico della stenosi del piloro e le complicanze intervenute dovrebbero

essere riconosciute dall’AI.

Nelle

osservazioni 9 aprile 2019, prendendo posizione in merito al succitato

rapporto, la pediatra SMR ha osservato:

" (…) Il

rischio di subire danni neurologici (come le paralisi) in seguito ad interventi

cardiochirurgici come citato dal Dr. __________, è in stretto rapporto con il

tipo di intervento effettuato al fine di correggere la patologia cardiaca, e

pertanto una complicazione di questo tipo può essere considerata in stretto

rapporto con i sintomi dell’infermità congenita. In letteratura si trovano numerosi

studi al riguardo (v. riferimenti citati).

Il danno cerebrale di tipo ipossico che RI 1 ha subito durante

l’operazione di piloromiotomia dell’8.04.2016 non è in stretta relazione con i

sintomi dell’IC cifra 273, ma è verosimilmente la conseguenza di un fattore

esterno, un evento successo durante l’intervento chirurgico.

Pertanto, in forza della marginale 11 1/17 CPSI, la paralisi

cerebrale di tipo spastico con quadriplegia che ha sviluppato RI 1 non può

essere riconosciuta in relazione con l’IC cifra 273.” (pag. 345 inc. AI)

Orbene,

questo TCA concorda con le succitate prese di posizione della pediatra SMR. Non

vi sono evidenze mediche, né del resto sono state prodotte, che permettono di

ritenere che la paralisi cerebrale occorsa all’assicurato sia in stretto

rapporto di causalità adeguata con l’intervento di piloromiotomia. Detto diversamente,

l’arresto cardiaco con il conseguente evento ipossico è dovuto, secondo quanto

sostenuto dal SMR, molto verosimilmente ad un evento esterno durante

l’anestesia. Non risulta che un intervento di piloromiotomia porti con sé un

rischio di provocare un danno neurologico cerebrale, come è invece il caso delle

paralisi cerebrali intervenute a seguito di operazioni correttive di una

patologia cardiaca congenita.

Di

conseguenza, non esistendo uno stretto legame tra l’affezione cerebrale e la

stenosi del piloro congenita, correttamente l’amministrazione non ha

riconosciuto i chiesti provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI.

2.4. Occorre

ora esaminare se i chiesti provvedimenti sanitari possono essere riconosciuti

ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI.

2.4.1. Secondo

l’art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono destinati non alla cura vera e

propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a

migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare

una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e

propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un

fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio,

prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a

correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,

oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di

prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI

(DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301

consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare

il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello

dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si

fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione,

a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo

dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1,

102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

Dal requisito della

correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,

oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati

minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in

esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni,

che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base

dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli

assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno

un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà

un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti

sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa

possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed

essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile

dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure –

che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel

tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984

pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o

sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la

formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2

con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la

sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti

che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio

di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2). Detto diversamente, nel

caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento

sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare

verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura.

La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale,

dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione

fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente

dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che

senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo

futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà

possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse

notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).

Il

Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv.

Considerandi

2.

LAI, per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il

momento in cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane

entrerà a far parte della vita attiva (DTF 100 V 103).

2.4.2

Ritornando

alla fattispecie concreta, in risposta alle osservazioni del 9 maggio 2019 del

legale dell’assicurato, con annotazioni del 14 maggio 2019 la pediatra SMR, dr.ssa

med. __________, ha precisato:

" Per quanto

riguarda l'art. 12 LAI le cure della paralisi cerebrale con disturbi

prevalentemente motori di cui è affetto RI 1 non possono essere prese a carico

dall'Al in quanto la patologia del bambino è un fenomeno patologico labile e

non stabilizzato.

Il Dr. __________, pediatra curante di RI 1, nel rapporto medico

del 07.01.2019 riporta che il bambino viene sottoposto regolarmente a controlli

neurologici presso il __________ di __________ (Dr. __________, Dr. __________)

e presso la consultazione del prof. __________ a __________, ed al punto 2.7

scrive inoltre che il bambino necessita di terapie regolari e che la prognosi

rimane incerta, ciò che sta a testimoniare della presenza di uno stato labile

in evoluzione e non stabilizzato.

Di conseguenza le condizioni dell'art. 12 Lai non risultano

assolte ed i consulti specialistici e i trattamenti neurologici non risultano a

carico dell'Al.” (doc. VIII+1)

In

riposta, nel certificato 27 maggio 2019 (allegato alle osservazioni 3 giugno

2019), il pediatra curante ha tuttavia rilevato:

" (…) Pur

essendo la paralisi cerebrale un fenomeno patologico labile, si può senz'altro

dire che nel caso di RI 1 la situazione sia decisamente migliorata con

stabilizzazione della patologia.

Ne è la riprova il fatto che sia il professor __________,

neuropediatra di __________, che il professor __________ di __________ hanno

entrambi deciso di allungare gli intervalli tra le visite di decorso, a 12-18

mesi, quando prima i controlli avvenivano ogni 6 mesi circa (cfr rapporto del

Dr __________ datato 02.04.2019).

Come suo pediatra, posso confermare tutti questi miglioramenti e

quindi la stabilità della malattia.

Si conclude quindi che nonostante la paralisi cerebrale di cui il

bambino è affetto sia una patologia labile, si può senza dubbie affermare che

la situazione nel caso specifico di RI 1 si sia nel frattempo stabilizzata.”

(doc. XII+1)

In merito al succitato

certificato, con annotazioni 11 giugno 2019 la pediatra SMR ha rilevato:

" (…) Per

quanto riguarda il certificato 27.05.2019 del curante Dr. med. __________, Io

stesso non atto a modificare le precedenti conclusioni a cui è giunto il SMR

dell'Al per i seguenti motivi.

Anche se le visite di controllo per la paresi cerebrale di cui soffre

il bambino hanno (ora) luogo in un intervallo di tempo più lungo, i costi per

dette visite e per i vari controlli a cui viene sottoposto l'assicurato sono

necessari per valutare lo stato clinico di RI 1, e sono dei provvedimenti

sanitari destinati alla cura vera e propria del male.

Le spese inerenti consulti specialistici neurologici; le visite di

decorso ed i vari controlli a cui si sottopone il piccolo RI 1 per l'affezione

cerebrale devono pertanto essere assunte da la Cassa Malati del bambino

nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie/infortuni.” (doc. XIV+1)

Con scritto 19 settembre

2019.

questo TCA ha chiesto alla dr.ssa med. __________, tramite l’Ufficio AI, “una

valutazione dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti sanitari sotto

l’aspetto dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI,

trattandosi di un assicurato minore di 20 anni senza attività lucrativa”.

In risposta, con

annotazioni del 23 settembre 2019 la succitata ha ribadito:

" (…) Come

già precedentemente esposto (v. precedenti Annotazioni SMR del 14.05.2019 e

dell'11.06.2019 agli atti) confermo che la terapia proposta, seppure diminuita

di frequenza nel tempo, non è temporalmente definita, ma costante e duratura in

una situazione labile. Oltre a ciò, i controlli neurologici di cui sopra

concernono la cura della malattia in quanto tale (paresi cerebrale); non si

tratta affatto di interventi subitanei (come ad esempio un'operazione

chirurgica) rispettivamente di altre misure (come ad esempio la fisioterapia e

l'ergoterapia) destinate prevalentemente all'integrazione professionale.” (doc.

XXI+1)

La dr. ssa. med. __________

ha pertanto nuovamente sostenuto che “i chiesti sono destinati

principalmente alla cura vera e propria dell'affezione e non all'integrazione

professionale ai sensi dell'art. 12 LAI in relazione all'art. 5 cpv. 2 LAI,

provvedimenti che, se del caso, devono essere assunti dall'assicurazione base

contro le malattie e non dall'assicurazione per l'invalidità.” (doc. XXI

+1).

Sono

poi seguite, quale commento del rapporto 7 ottobre 2019 del dr. __________, le

annotazioni 11 novembre 2019 del SMR che confermano quelle precedenti (XXV).

Orbene,

dall’esame di quanto sopra questo TCA non può che porre i chiesti provvedimenti

sanitari a carico dell’AI.

Va

qui ribadito che in caso di assicurati minori di 20 anni non è necessario che

l’affezione debba essere stabile o perlomeno relativamente stabile, ma che i

provvedimenti sanitari siano diretti in modo prevalentemente all’integrazione

professionale. In tal senso nel rapporto 7 ottobre 2019 (XIII) il pediatra

curante ha sostenuto che le visite neurologiche “servono invece a valutare

la situazione di RI 1 in quel momento ed adattare le terapie (fisio- ed

ergoterapia)”, ritenuto come queste ultime sono state riconosciute dall’AI.

A titolo di esempio egli ha scritto: “durante la loro ultima visita medica

specialistica il Dr. __________, neurologo a __________ e il Prof. __________,

neuroortopedico, hanno potuto riscontrare una forte debolezza muscolare,

peggiorata con la crescita (e con le esigenze del bambino) e una grossa

difficoltà nel mantenere l'equilibrio. Hanno perciò consigliato di lasciare gradualmente

il Rollator, mezzo ausiliario con cui il bimbo si muoveva quando era in piedi,

e di passare piuttosto dalla bicicletta, proprio nell’intento di migliorare

forza ed equilibrio”. Egli ha poi coerentemente concluso che “migliorando

la qualità futura del cammino (lo scopo ultimo e di arrivare a camminare in

maniera autonoma) potrà senza dubbio favorire un suo inserimento nel mondo

sociale e lavorativo “.

Visto

quanto sopra, la richiesta di prestazioni da parte dell’assicurata dev’essere

accolta ai sensi dell’art. 12 LAI.

Ne

consegue l’annullamento della decisione contestata ed il ricorso va accolto.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.6

Il ricorrente, patrocinato da

un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 16 aprile 2019 è annullata.

§§ L’Ufficio

AI si assumerà i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI per il trattamento della

paresi cerebrale spastico-ipotonica conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti