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Decisione

32.2019.79

Domanda di rendita di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Conferma della valutazione sia medica che economica con conseguente grado d'invalidità non pensionbile. Conferma della reie

27 aprile 2020Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va

raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado

d’invalidità del 18,5% come da decisione impugnata.

2.8. Grado d’invalidità quale

casalinga

2.8.1 L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che

nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna

di esse.

Dall’inchiesta economica,

svolta l’8 gennaio 2018, risulta che l’incaricata, dopo valutato le singole

mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso

per un grado d’impedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).

Grado

d’invalidità globale

2.9. Visto quanto sopra, per il

periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre

2017, tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità

lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale

casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni

Considerandi

casalinghe (30%), il grado d’invalidità globale è del 10%.

Dal 1° gennaio 2018, con

invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la

succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale

è del 23%.

Considerata l’importante

differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché

ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della

decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.

In queste condizioni,

rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che

la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Considerato l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della

ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato all’assistenza

giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle

spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011),

poiché pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.

Al di là della correttezza di

quanto ritenuto dall’assicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di

esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti

(cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto,

non è il caso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti