Lexipedia

Decisione

32.2019.79

Domanda di rendita di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Conferma della valutazione sia medica che economica con conseguente grado d'invalidità non pensionbile. Conferma della reiezione della domanda di prestazioni

27 aprile 2020Italiano22 min

il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.79

BS/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 20 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1963 e da ultimo

attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale, nel gennaio 2015 ha

inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. 8 inc. AI).

1.2. Nell’ambito dell’istruttoria,

l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia

pluridisciplinare, concludente - con rapporto del 24 settembre 2018 - per una

totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 25 settembre 2014, del

75% dal 27 dicembre 2014, del 100% dal 31 gennaio 2016 e del 75% dal 22

febbraio 2016 continua, nonché in attività adeguate un’abilità dello 0% dal 25

settembre 2014, del 60% dal 27 dicembre 2014, dello 0% dal 21 gennaio 2016 e

del 60% dal 22 febbraio 2016 (doc. 84 inc. AI). Tenuto inoltre conto del

rapporto 7 febbraio 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. 92 incarto

AI), l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 18,58% quale

salariata. L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che

si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 34,5%

(cfr. rapporto 23 gennaio 2019, doc. 89 incarto AI). Considerata l’assicurata

quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (70% quale salariata e 30%

quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha fissato un

grado d’invalidità globale del 23%, negando di conseguenza ha negato il diritto

a prestazioni (doc. 97 incarto AI).

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata

ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento con

conseguente riconoscimento di un quarto di rendita.

Contesta la determinazione del

calcolo del grado d’invalidità della quota parte salariata. Postula di essere posta

al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le spese e per le tasse poiché

percepisce prestazioni assistenziali.

In data 29 aprile 2019 la

ricorrente ha comunicato di rinunciare all’assistenza giudiziaria in quanto

pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, rideterminando il calcolo del grado d’incapacità al guadagno

nell’ambito salariale, ha confermato l’assenza di un grado globale

pensionabile. Di conseguenza ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Il 29 maggio 2019 l’assicurata

ha ribadito quanto sostenuto nel ricorso (VIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una

rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA,

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera

e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a

cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase

OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali

lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base

di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che

la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire

da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC

1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa

dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione

professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Secondo la

prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività

del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere

fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si

presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora

attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze

che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è

stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile

oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo

tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI

prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete

secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi

s'intende ogni attività svolta nella comunità.

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI

per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene

determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività

nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia

domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il

grado di invalidità in generale.

Va infine rilevato che

Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte

le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017,

il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al

vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo

con effetto dal 1° gennaio 2018.”

In concreto la richiesta di

prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI

relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31

dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°

gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo

senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio

2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).

2.5. Nel caso

in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata

in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo

l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo

di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il

metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare

che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti

dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Come detto,

il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis

cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.

7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS

intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei

lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale

introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei

lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità

tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei

diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale

ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1°

gennaio 2018. (…)”.

2.6. Ritornando al caso in esame, l’assicurata

è stata considerata salariata nella misura del 70% e senza attività lucrativa

per il restante 30%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è

stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 23 gennaio 2019 (pag. 342

inc. AI).

2.7. Grado d’invalidità quale salariata

2.7.1. Per quel concerne la parte

salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia

pluridisciplinare.

Dal referto datato 24 settembre

2018 (doc. 84 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni

specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr.

med. __________), cardiologica (dr. med. __________),

endocrinologico/diabetologico (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

" (…)

6. DIAGNOSI

6.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Artrite reumatoide sieronegativa

(rimandiamo al consulto, reumatologico del Dr. med. __________ del 28.5.2018).

6.2 Diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa:

Sindrome metabolica con:

- Ipertensione arteriosa;

- diabete mellito di tipo 2;

- sovrappeso.

Ipovitaminosi D.

Stato dopo ictus cerebri minore parieto-temporale sin.

di vecchia data, senza sequele neurologiche.

Ipoferritinemia senza anemia.

Ipofolatemia.

Steatoepatite non alcolica (NASH) con steatosi moderata

(40-50%) con steatoepatite e fibrosi perisinusoidale in sede centrolobulare e

periportale (F2). (…)”

(pag. 234 inc. AI)

Riportate le singole

conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 7), dopo

una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuta invalidante unicamente

l’affezione reumatologica, i periti valutato un’abilità lavorativa del 15%

nell’abituale attività, del 60% in attività adeguate “intesa come lavoro a

tempo pieno con una diminuzione di rendimento del 40%“ (pag. 245 inc. AI).

In merito all’evoluzione nel

tempo della capacità lavorativa, i periti hanno precisato:

"

(…)

1.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo nell’attività svolta

L’attuale capacità lavorativa globale del 15% come

addetta alle pulizie ordinarie di uffici è valida dal 27.12.2014 (tre mesi dopo

l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano alla mano ds. Il

26.9.2014). Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014, l’A.

presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito del suddetto intervento

chirurgico. Anche nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese ca. l’A.

presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito della diagnosi di diabete

mellito di tipo 2 di nuovo riscontro con ricovero, dopodiché la capacità

lavorativa ritorna ad essere del 15%.

1.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo in un’attività adatta

L’attuale capacità lavorativa globale del 60% in attività

adatte è valida dal 27.12.2014.

Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014

e nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese circa si può codificare

una capacità lavorativa dello 0%, dopodiché la capacità lavorativa ritorna al

60%. (…)” (pag. 245. Inc. AI)

La perizia del __________ è

stata avvallata dal SMR con rapporto del 3 ottobre 2018 (doc. 87 inc. AI).

Alla succitata dettagliata

ed esaustiva pluridisciplinare va prestata adesione. Questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i periti, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio

pieno.

A tal riguardo va rammentato

che, secondo giurisprudenza, in merito alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Del resto, nel caso in

esame, agli atti non vi è documentazione medica che metta in dubbio le

valutazioni peritali, né in sede di ricorso n’è stata prodotta alcuna.

2.7.2. In merito al calcolo del grado

d’invalidità, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto tra i redditi (cfr. consid.

2.3).

Quale reddito da valida l’amministrazione

ha correttamente preso in considerazione il salario al 70% che l’assicurata

percepiva, prima del danno alla salute, di fr. 25'235.--. Per il 2018,

conformemente al nuovo calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI

(cfr. consid. 2.4), tale dato deve essere riportato al 100% per un importo di

fr. 36'050.--, così come esposto nella risposta di causa.

Per quel che concerne il

reddito da invalida, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:

"

… il calcolo

riferito all’ambito di salariata valido fino al 31 dicembre 2017 va corretto con

riferimento al reddito da invalido (ancora conseguibile con il danno alla

salute), avendo l’amministrazione attuato una doppia riduzione non

giustificata rispetto alla quota parte del 70%, dovendo invece procedere

prima alla riduzione dell’incapacità lavorativa medico-teorica (ovvero 40%) del

reddito, indi di eventuali tassi determinati in base alle circostanze

specifiche del caso e solo successivamente, quindi al momento del calcolo

complessivo, tenere conto della quota-parte relativa all’attività di salariata

del 70%.

Quindi, considerando un minor

discapito economico nello svolgimento di attività adeguate, il reddito da

invalido, stabilito in base ai dati statistici svizzeri (RSS), tabella TA1,

2016, per attività semplici e ripetitive di fr. 54'365.67 andava, quindi,

ridotto dapprima del 40% corrispondendo a fr. 32'613.40 ed ulteriormente del

10% per un importo finale di fr. 29'352.06. Raffrontato al reddito da valido di

fr. 25'235.- risulta un grado AI parziale nullo per la quota-parte di

salariata. (…)” (doc. VI)

Per

Fatti

il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va

raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado

d’invalidità del 18,5% come da decisione impugnata.

2.8. Grado d’invalidità quale

casalinga

2.8.1 L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che

nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna

di esse.

Dall’inchiesta economica,

svolta l’8 gennaio 2018, risulta che l’incaricata, dopo valutato le singole

mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso

per un grado d’impedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).

Grado

d’invalidità globale

2.9. Visto quanto sopra, per il

periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre

2017, tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità

lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale

casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni

Considerandi

casalinghe (30%), il grado d’invalidità globale è del 10%.

Dal 1° gennaio 2018, con

invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la

succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale

è del 23%.

Considerata l’importante

differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché

ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della

decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.

In queste condizioni,

rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che

la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Considerato l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della

ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato all’assistenza

giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle

spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011),

poiché pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.

Al di là della correttezza di

quanto ritenuto dall’assicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di

esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti

(cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto,

non è il caso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti