32.2019.79
Domanda di rendita di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Conferma della valutazione sia medica che economica con conseguente grado d'invalidità non pensionbile. Conferma della reiezione della domanda di prestazioni
27 aprile 2020Italiano22 min
il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.79
BS/sc
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1963 e da ultimo
attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale, nel gennaio 2015 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. 8 inc. AI).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria,
l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia
pluridisciplinare, concludente - con rapporto del 24 settembre 2018 - per una
totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 25 settembre 2014, del
75% dal 27 dicembre 2014, del 100% dal 31 gennaio 2016 e del 75% dal 22
febbraio 2016 continua, nonché in attività adeguate un’abilità dello 0% dal 25
settembre 2014, del 60% dal 27 dicembre 2014, dello 0% dal 21 gennaio 2016 e
del 60% dal 22 febbraio 2016 (doc. 84 inc. AI). Tenuto inoltre conto del
rapporto 7 febbraio 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. 92 incarto
AI), l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 18,58% quale
salariata. L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che
si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 34,5%
(cfr. rapporto 23 gennaio 2019, doc. 89 incarto AI). Considerata l’assicurata
quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (70% quale salariata e 30%
quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha fissato un
grado d’invalidità globale del 23%, negando di conseguenza ha negato il diritto
a prestazioni (doc. 97 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata
ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento con
conseguente riconoscimento di un quarto di rendita.
Contesta la determinazione del
calcolo del grado d’invalidità della quota parte salariata. Postula di essere posta
al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le spese e per le tasse poiché
percepisce prestazioni assistenziali.
In data 29 aprile 2019 la
ricorrente ha comunicato di rinunciare all’assistenza giudiziaria in quanto
pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, rideterminando il calcolo del grado d’incapacità al guadagno
nell’ambito salariale, ha confermato l’assenza di un grado globale
pensionabile. Di conseguenza ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il 29 maggio 2019 l’assicurata
ha ribadito quanto sostenuto nel ricorso (VIII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una
rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera
e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da
questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali
lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base
di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che
la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire
da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC
1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la
prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività
del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere
fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si
presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora
attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è
stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile
oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI
prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi
s'intende ogni attività svolta nella comunità.
L’art. 27bis cpv. 3 OAI
prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato
dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI
per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene
determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività
nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia
domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in
Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il
grado di invalidità in generale.
Va infine rilevato che
Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte
le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017,
il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al
vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo
con effetto dal 1° gennaio 2018.”
In concreto la richiesta di
prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI
relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare
il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31
dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°
gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo
senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio
2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).
2.5. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo
di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il
metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto,
il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis
cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.
7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS
intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei
lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale
introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei
lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità
tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale
ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1°
gennaio 2018. (…)”.
2.6. Ritornando al caso in esame, l’assicurata
è stata considerata salariata nella misura del 70% e senza attività lucrativa
per il restante 30%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è
stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 23 gennaio 2019 (pag. 342
inc. AI).
2.7. Grado d’invalidità quale salariata
2.7.1. Per quel concerne la parte
salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Dal referto datato 24 settembre
2018 (doc. 84 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr.
med. __________), cardiologica (dr. med. __________),
endocrinologico/diabetologico (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
" (…)
6. DIAGNOSI
6.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Artrite reumatoide sieronegativa
(rimandiamo al consulto, reumatologico del Dr. med. __________ del 28.5.2018).
6.2 Diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa:
Sindrome metabolica con:
- Ipertensione arteriosa;
- diabete mellito di tipo 2;
- sovrappeso.
Ipovitaminosi D.
Stato dopo ictus cerebri minore parieto-temporale sin.
di vecchia data, senza sequele neurologiche.
Ipoferritinemia senza anemia.
Ipofolatemia.
Steatoepatite non alcolica (NASH) con steatosi moderata
(40-50%) con steatoepatite e fibrosi perisinusoidale in sede centrolobulare e
periportale (F2). (…)”
(pag. 234 inc. AI)
Riportate le singole
conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 7), dopo
una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuta invalidante unicamente
l’affezione reumatologica, i periti valutato un’abilità lavorativa del 15%
nell’abituale attività, del 60% in attività adeguate “intesa come lavoro a
tempo pieno con una diminuzione di rendimento del 40%“ (pag. 245 inc. AI).
In merito all’evoluzione nel
tempo della capacità lavorativa, i periti hanno precisato:
"
(…)
1.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo nell’attività svolta
L’attuale capacità lavorativa globale del 15% come
addetta alle pulizie ordinarie di uffici è valida dal 27.12.2014 (tre mesi dopo
l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano alla mano ds. Il
26.9.2014). Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014, l’A.
presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito del suddetto intervento
chirurgico. Anche nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese ca. l’A.
presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito della diagnosi di diabete
mellito di tipo 2 di nuovo riscontro con ricovero, dopodiché la capacità
lavorativa ritorna ad essere del 15%.
1.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo in un’attività adatta
L’attuale capacità lavorativa globale del 60% in attività
adatte è valida dal 27.12.2014.
Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014
e nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese circa si può codificare
una capacità lavorativa dello 0%, dopodiché la capacità lavorativa ritorna al
60%. (…)” (pag. 245. Inc. AI)
La perizia del __________ è
stata avvallata dal SMR con rapporto del 3 ottobre 2018 (doc. 87 inc. AI).
Alla succitata dettagliata
ed esaustiva pluridisciplinare va prestata adesione. Questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono
giunti i periti, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio
pieno.
A tal riguardo va rammentato
che, secondo giurisprudenza, in merito alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Del resto, nel caso in
esame, agli atti non vi è documentazione medica che metta in dubbio le
valutazioni peritali, né in sede di ricorso n’è stata prodotta alcuna.
2.7.2. In merito al calcolo del grado
d’invalidità, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto tra i redditi (cfr. consid.
2.3).
Quale reddito da valida l’amministrazione
ha correttamente preso in considerazione il salario al 70% che l’assicurata
percepiva, prima del danno alla salute, di fr. 25'235.--. Per il 2018,
conformemente al nuovo calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI
(cfr. consid. 2.4), tale dato deve essere riportato al 100% per un importo di
fr. 36'050.--, così come esposto nella risposta di causa.
Per quel che concerne il
reddito da invalida, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:
"
… il calcolo
riferito all’ambito di salariata valido fino al 31 dicembre 2017 va corretto con
riferimento al reddito da invalido (ancora conseguibile con il danno alla
salute), avendo l’amministrazione attuato una doppia riduzione non
giustificata rispetto alla quota parte del 70%, dovendo invece procedere
prima alla riduzione dell’incapacità lavorativa medico-teorica (ovvero 40%) del
reddito, indi di eventuali tassi determinati in base alle circostanze
specifiche del caso e solo successivamente, quindi al momento del calcolo
complessivo, tenere conto della quota-parte relativa all’attività di salariata
del 70%.
Quindi, considerando un minor
discapito economico nello svolgimento di attività adeguate, il reddito da
invalido, stabilito in base ai dati statistici svizzeri (RSS), tabella TA1,
2016, per attività semplici e ripetitive di fr. 54'365.67 andava, quindi,
ridotto dapprima del 40% corrispondendo a fr. 32'613.40 ed ulteriormente del
10% per un importo finale di fr. 29'352.06. Raffrontato al reddito da valido di
fr. 25'235.- risulta un grado AI parziale nullo per la quota-parte di
salariata. (…)” (doc. VI)
Per
Fatti
il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va
raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado
d’invalidità del 18,5% come da decisione impugnata.
2.8. Grado d’invalidità quale
casalinga
2.8.1 L'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che
nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna
di esse.
Dall’inchiesta economica,
svolta l’8 gennaio 2018, risulta che l’incaricata, dopo valutato le singole
mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso
per un grado d’impedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).
Grado
d’invalidità globale
2.9. Visto quanto sopra, per il
periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre
2017, tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità
lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale
casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni
Considerandi
casalinghe (30%), il grado d’invalidità globale è del 10%.
Dal 1° gennaio 2018, con
invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la
succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale
è del 23%.
Considerata l’importante
differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché
ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della
decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.
In queste condizioni,
rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che
la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Considerato l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della
ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato all’assistenza
giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle
spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011),
poiché pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.
Al di là della correttezza di
quanto ritenuto dall’assicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di
esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti
(cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto,
non è il caso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti