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Decisione

32.2019.80

Assegno grandi invalidi negato. Riconosciuta la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, come pure per l'espletamento dell'atto ordinario dello svestirsi e quindi erogazione di un AGI di grado esiguo

27 aprile 2020Italiano33 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.80

BS

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1982, infermiera, a seguito di diverse patologie ha potuto

beneficiare di provvedimenti professionali (riformazione professionale

terminata con successo in Clinica generale presso la __________, senza diritto

alla rendita; doc. 82 e 113 inc. AI) e di altre prestazioni dell’AI (tra cui

lassunzione dei costi di una carrozzella manuale a trazione elettrica; doc. 91

e 92 inc. AI). Attualmente lavora presso __________ quale aiuto ufficio,

sostenuta da ulteriori provvedimenti professionali, in vista di una possibile

assunzione a tempo indeterminato (cfr. doc. 132 e 133 inc. AI).

1.2. In

data 1° febbraio 2018 l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di

erogazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la

necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del

mangiare, dello spostarsi/mantenimento dei contatti sociali, con richiesta di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 107 inc. AI).

In

sede amministrativa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 21 agosto 2018

della dr.ssa __________ del SMR (doc. 121 inc. AI), del rapporto 21 dicembre

2018 dell’assistente sociale __________ che ha eseguito l’inchiesta domiciliare

(doc. 130 inc. AI), delle annotazioni 22 gennaio 2019 del succitato medico SMR

(doc. 136 inc. AI) nonché delle annotazioni 28 gennaio 2019 del dr. __________

del SMR (doc. 136 inc. AI), con progetto di decisione 31 gennaio 2019, ha

preavvisato il rifiuto della prestazione in quanto l’assicurata necessita aiuto

regolare e notevole da parti di terzi per solo un atto quotidiano della vita

(spostarsi) e non necessita di sorveglianza personale continua e nemmeno di

accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 139 inc. AI).

A

seguito delle osservazioni 11 febbraio 2019 al progetto di decisione (doc. 142

inc. AI), l’amministrazione ha nuovamente sottoposto il caso all’assistente

sociale che ha preso posizione il 13 febbraio 2019 (doc. 143 inc. AI) e ha

raccolto le annotazioni del 21 febbraio 2019 della menzionata dr.ssa del SMR

(doc. 145 inc. AI). Tenendo conto di tali valutazioni, con decisione del 12

marzo 2019 l’Ufficio AI, confermando la necessità di aiuto di terzi unicamente

per lo spostarsi e negandola invece per l’atto di andare al gabinetto, ha

confermato il diniego di prestazioni (doc. 148 inc. AI).

1.3. Con

tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un AGI di grado

medio, con effetto dal 1° febbraio 2017.

Sostiene

di dover ricorrere in modo regolare e considerevole all’aiuto di terzi, sia

diretto che indiretto, per svolgere tre atti ordinari della vita, ossia lo

spostarsi, l’espletamento dei bisogni corporali e per l’igiene personale.

Ritiene inoltre necessario un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana, in particolare per procurarsi da mangiare e cucinarlo

e per la conduzione in generale dell’economia domestica.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto

di interesse, nel prosieguo.

1.5. Con

scritto del 29 maggio 2019 la ricorrente ha prodotto diverse testimonianze

scritte di amici che, a suo dire, confermano la necessità di aiuto regolare e

notevole di terzi nello spostarsi, nell’espletare i bisogni corporali, nel fare

la doccia e nell’organizzazione della realtà quotidiana (VI).

1.6. Prendendo

posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni del 14

giugno 2019 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione

contestata (VIII).

1.7. In

data 24 giugno 2019 l’assicurata ha presentato la propria presa di posizione

alle succitate osservazioni dell’amministrazione (X).

1.8. Con

scritto del 18 settembre 2019 l’insorgente ha prodotto un rapporto dell’urologo

curante (XXII), sulla cui valenza l’Ufficio AI si espresso il 2 ottobre 2019 (XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad un assegno

per grandi invalidi.

2.2. Secondo

l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF

133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Conformemente

alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94

consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i

seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi;

alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto

(fare i propri bisogni); spostarsi all’interno

o all'esterno e stabilire contatti.

Affinché

vi sia necessità di aiuto per compiere un atto

ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che

la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte

delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto

di terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2).

Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere

prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato

necessita dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari

(cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14

ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso

anche se l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale,

allorquando quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.

3b).

La

giurisprudenza ha peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non

soltanto nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di

una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti

atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della

vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute

psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e

riferimenti).

2.3. L’art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI

(sottolineatura del redattore), esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di

un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente

l'isolamento permanente dal mondo esterno.

L’accompagnamento di cui

all’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto)

di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la

sorveglianza personale. Si tratta invece di un elemento di aiuto complementare

e autonomo (DTF 133 V 450; STF 9C_28/2008 del 21

luglio 2008 consid. 2.2).

Per

l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1

(sottolineatura del redattore).

Fra

queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

La

cifra marginale 8053 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) dell’UFAS (nella sua versione valida

dal 1° gennaio 2015 (stato 1° gennaio 2018)) prevede che l’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato regolare se,

sull’arco di tre mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana

(DTF 133 V 450).

Il

Tribunale federale ha riconosciuto che questa nozione di regolarità fosse

giustificata da un punto di vista materiale e pertanto conforme alle

disposizioni legali e regolamentari (DTF 133 V 450 consid. 6.2 pag. 461 e

riferimenti; STF 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 2; STF

9C_131/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.2).

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29 capoverso 1.

Va

qui rilevato che nella sentenza 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in

DTF 137 V 351, il Tribunale federale (TF) ha precisato che

contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del

diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1

LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI

sui presupposti del diritto alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia

se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la

decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la

quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger Anwendung

von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF

144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della

rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

2.4. Ai

sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’ufficio AI esamina le condizioni

assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si

trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a

domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui

la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni

mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le

indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti

delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve

essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Nel

caso in esame, all’assicurata, di professione infermiera e professionalmente

riqualificata in Clinica generale presso la SUPSI, è stata diagnostica:

-

un’astenia generalizzata progressiva, prevalente all’emicorpo di

sinistra di origine indeterminata,

-

idrosiringomielia toracica Th4-Th8, stabile dal 2014,

-

emicrania senza aura,

-

amenorrea primaria (probabile ipogonadismo ipogonadotropo

d’origine indeterminata) (cfr. annotazioni 21 agosto 2018 della

dr.ssa de Angelis del SMR, doc. 121 inc. AI).

In

data 1° febbraio 2018 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di erogazione di

un AGI, indicando nel relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per

l’espletamento dell’atto ordinario del mangiare (“dall’11 2016 aprire barattoli,

confezioni, tagliare cibi troppo duri, maneggiare confezione grosse o pesanti

(bevande, pentole, olio…”, dall’11 2016), dello

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali (dal 9/ 2014 aiuto per

dislivelli esterni in carrozzina, raggiungere luoghi non serviti dai mezzi..).

In merito alla richiesta sull’accompagnamento nell’organizzazione delle realtà

quotidiana essa ha indicato che “dall’11/2016, non sono più in grado di

pulire autonomamente ciò che sta sopra la mia testa (vetri, pensili…), tutto ciò

che va spostato e che richiede molta forza nelle braccia e di mantenere a lungo

una postura eretta) e che dal “9/2014 necessito di aiuto per fare le

spesa e altri acquisti, andare dal medico (o a fare esami), per il tempo libero

(superare ostacoli, raggiungere posti)” e di fare capo all’aiuto di amici e

vicini di casa, quando capita e quando qualcuno può” (doc. 107 inc. AI).

In data 4

dicembre 2018 è stata esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente

sociale Ricciardi, la quale con rapporto del 21 dicembre 2018 ha appurato come

l’assicurata sia autonoma nel compimento degli atti ordinari della vita

relativi al “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una

protesi” ed all’’ “alzarsi, sedersi e coricarsi”. In merito al mangiare ha

rimarcato che le difficoltà segnalate nella preparazione dei pasti vanno

esaminante nell’eventuale necessità di accompagnamento dell’organizzazione

della realtà quotidiana, non riscontrando quindi alcun impedimento nello

svolgere tale atto ordinario della vita. L’assistente sociale non ha accertato

difficoltà nell’igiene personale e nell’andare al gabinetto, riconoscendo invece

la necessità di un aiuto da terzi per quel che concerne lo spostarsi. Ha poi

ritenuto che le segnalate necessità di un accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana non sono tali da giustificare un collocamento in

istituto o clinica quindi non riconosciute ai fini della grande invalidità.

Infine ha accertato che l’assicurata non necessita di aiuto nelle cure di base

e tantomeno di sorveglianza personale ai sensi della legge e che dispone, quali

mezzi ausiliari, di stampelle e carrozzina (doc. 130 inc. AI).

Avendo

riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo

per un atto quotidiano della vita, quello di spostarsi, con progetto di

decisione del 31 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di AGI (doc.

139 inc. AI).

Con

osservazioni 11 febbraio 2019 al progetto di decisione l’assicurata, con

riferimento al rapporto 28 gennaio 2019 del dr. med. __________

(viceprimario del Servizio ORL dell’Ospedale __________ di __________), ha fatto valere che dal gennaio 2019, a seguito di

una costipazione neurologica, l’è stato prescritto l’utilizzo del Peristeen e

che pertanto abbisogna di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per

l’espletamento dei bisogni corporali. Non concorda inoltre circa la valutazione

fatta dall’assistente sociale in merito all’atto del mangiare (doc. 142 inc.

AI).

Confermata la

validità di quest’ultima valutazione, con annotazioni 13 febbraio 2019

l’assistente sociale ha chiesto una presa di posizione da parte del SMR in

merito all’atto ordinario di “andare al gabinetto” avendo l’assicurata fatto

valere una situazione non esistente al momento dell’inchiesta domiciliare (doc.

143 inc. AI). Con annotazioni 8 marzo 2019 la dr.ssa de Angelis, ritenuto come

dai curanti non sono poste nuove diagnosi o indicati aggravamenti dello stato

di salute, ha negato la dipendenza da terzi nell’atto di andare al gabinetto

(doc. 145 inc. AI).

Di

conseguenza, con la decisione impugnata l’amministrazione ha confermato il

diniego di prestazioni (doc. 148 inc. AI).

2.6.

Nel ricorso l’assicurata sostiene anzitutto come l’amministrazione abbia

misconosciuto l’aiuto regolare e notevole di terzi (diretto o indiretto) per

espletare i bisogni corporali.

A

tal riguardo va ricordato che in sede di osservazioni 11 febbraio 2019 al

progetto di decisione, con riferimento al citato rapporto 28 gennaio 2019 del

Servizio ORL dell’Ospedale __________ di __________, l’assicurata ha rilevato

che per via di una costipazione di tipo neurologica le è stato prescritto l’uso

del Peristeen (trattasi di un catetere rettale che, grazie all’introduzione di

acqua per il suo tramite, svuota l’intestino, metodo utilizzabile sia da

bambini ed adulti; cfr. il relativo prospetto illustrativo in doc. D riportato

anche nelle annotazioni 21 febbraio 2019 del SMR, pag. 403 inc. AI) che gli

causa attivazione vagale e conseguenti lipotimia, motivo per cui “dovrò

pertanto organizzarmi con la presenza di qualcuno 3 volte alla settimana per

poter evacuare, in quanto oltre al rischio connesso alla perdita dei sensi, ho

osteoporosi che mi mette a rischio di fratture per traumi minimi. Al momento

sono costretta ad organizzarmi con una vicina anziana per poter evacuare, cosa

per nulla piacevole per nessuna delle due e sicuramente non duratura. Pertanto,

attualmente anche per l’attività del fare i miei bisogni dipendo da aiuto e

regolare e notevole da parte di terzi, così come la necessità di lavarmi al

termine della procedura, per lo stesso motivo e solo in tale occasione. Infatti,

l’instabilità mi causa l’attivazione vagale, mi impedisce di entrare e uscire

in sicurezza e fare la doccia necessaria (non solo per l’evacuazione ma anche

per la sudorazione profusa che accompagna la reazione vagale”) (doc. 142

inc. AI).

Tale

nuova situazione rispetto all’inchiesta domiciliare è stata valutata dalla

dr.ssa __________ del SMR, la quale con annotazioni 21 febbraio 2019 ha

ritenuto che non vi sia la necessità di aiuto da parte di terzi.

Nel

rapporto del 19 febbraio 2019 del succitato Servizio ORL si legge che “la

paziente ha già eseguito del Peristeen con grandissimo successo ed è molto

contenta” (doc. C).

Per

quel che concerne l’espletare i bisogni corporali, il marg. n. 8021 CIGI, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2018 (sottolineatura del redattore), precisa

che:

" l’assicurato

è considerato grande invalido se necessita dell’aiuto di terzi per pulirsi, per

verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e

rialzarsi (DTF 121 V 88 consid. 6). Vi è grande invalidità anche quando i

bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al

letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare

ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182; v. N. 8027). In presenza di un catetere permanente,

una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte) il bisogno in questo

ambito è riconosciuto solo se l’assicurato non è in grado di svuotare o

cambiare la sacca da solo. Se per svuotare la vescica l’assicurato deve

introdurre un catetere, ciò costituisce una maniera inusuale di espletare i

bisogni corporali ed è dunque riconosciuta la grande invalidità nello

svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di

un effettivo aiuto da parte di terzi (sentenza del TF 8C_674/2007 del 6 marzo

2008). Non è invece riconosciuta una grande invalidità se l’assicurato deve

rimuovere manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la

dignità umana (sentenza del TF 9C_604/2013 del 6 dicembre 2013)“

(cfr. anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, n. 9 e

34 ad art. 42-42 ter, pag. 492, 501).

Orbene, già per il solo fatto

che l’assicurata deve sostituire le minzioni spontanee con degli

autocateterismi (cfr. rapporto 12 dicembre 2018 dell’Ambulatorio di Urologia

dell’Ospedale __________ di __________ doc. B), ciò che è certificato anche dal

rapporto del 21 agosto 2019 dello stesso ambulatorio (“… necessita di

eseguire della manovre di autocateterismo alfine di svuotare la vescica”; doc.

XII/1), con riferimento alla succitata direttiva (se per svuotare la vescica

l’assicurato deve introdurre un catetere, ciò costituisce una maniera inusuale

di espletare i bisogni corporali ed è dunque riconosciuta la grande invalidità

nello svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la

necessità di un effettivo aiuto da parte di terzi (sentenza del TF 8C_674/2007

del 6 marzo 2008) va riconosciuta la grande invalidità per lo svolgimento

di questo atto ordinario, anche in assenza della necessità di un aiuto di

terzi, trattandosi di un maniera inusuale di espletare i bisogni corporali. Va

poi aggiunto che l’assicurata per lo svuotamento intestinale deve utilizzare il

dispositivo Peristeen. Ancorché il suo utilizzo non è particolarmente difficile

(può essere utilizzato anche dai bambini, come risulta dal già citato prospetto

illustrativo in doc. D come pure nelle annotazioni 21 febbraio 2019 del SMR,

pag. 403 inc. AI) e che dal summenzionato rapporto 19 febbraio 2019 del

Servizio Chirurgia __________ risulta come l’assicurata lo abbia già eseguito “con

grandissimo successo ed è molto contenta” (doc. C), vi è da porsi il

quesito se, in analogia all’utilizzo del catetere per lo svuotamento della

vescica, ciò costituisca un modo inusuale di espletare i bisogni corporali,

motivo per cui potrebbe essere riconosciuto come grande invalidità indipendente

dalla necessità di aiuto di terzi.

La questione può tuttavia rimanere

aperta poiché dal punto di vista temporale l’utilizzo del Peristeen (prescritto

nel mese di gennaio 2019; cfr. doc. D), insieme alla necessità di utilizzo del

catetere per lo svuotamento della vescica (cfr. il succitato certificato 12

dicembre 2018 dell’Ambulatorio di Urologia dell’Ospedale __________ di __________;

doc. B), non possono essere considerati nel presente giudizio.

Infatti,

la necessità di un regolare e notevole aiuto nell’espletamento del succitato

atto ordinario della vita andrebbe semmai considerata, al più presto da dicembre

2018 (da gennaio 2019 per il Peristeen). Pertanto l’anno di attesa per il

riconoscimento di una grande invalidità di grado medio (art. 37 cpv. 2 lett. c

OAI), abbinata con la necessità di aiuto dello spostarsi e potendo riconoscere,

come si vedrà (cfr. consid. 2.8), solo la necessità di un accompagnamento

dell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, l’anno

di attesa scadrebbe al più presto a dicembre 2019, quindi oltre il limite

temporale di cui deve essere tenuto conto nel presente giudizio. Infatti,

secondo giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa

di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V

445 consid. 1.2 con rinvii), ossia il 12 marzo 2019.

2.7. In

merito all’igiene personale, l’assicurata sostiene che necessita della

sorveglianza di una terza persona, oltre che per andare al gabinetto, anche per

fare la doccia. A seguito delle problematiche neurologiche l’assicurata soffre

di una lieve disautonomia che le porta ad avere nausea, vomito, lipotimie ed

episodi sincopali (perdita di coscienza transitoria), motivo per cui è a

rischio di caduta nel fare la doccia. Sostiene inoltre che l’utilizzo del

Peristeen le può provocare una reazione vagale con possibile perdita temporanea

di coscienza ciò che aumenta il rischio di cadute con fratture e/o traumi

cranici.

Come

si evince dal rapporto 21 dicembre 2018 dell’inchiesta domiciliare,

l’assicurata aveva dichiarato “di eseguire la propria igiene in totale

autonomia, sia la piccola toilette al lavandino sia la doccia” (pag. 371

inc. AI).

A

prescindere che quanto dichiarato dall’assicurata dal punto di vista medico non

è stato accompagnato da alcuna certificazione medica (a parte il rapporto 21

novembre 2017 del cardiologo dr. med. __________ il quale, non vedendo motivo

per ridurre l’attività fisica in generale, ritiene importante evitare

precauzionalmente sforzi eccessivi per non incorrere in situazioni pericolose

come cadute o malesseri in piscina, doc. F), va ricordato che in merito all’uso

del Peristeen è stato già fatto presente come dal rapporto 19 febbraio 2019 del

Servizio Chirurgia ORL si evinca che l’assicurata lo abbia utilizzato con

successo e di esserne contenta. Non sono stati pertanto evidenziate particolari

problematiche nell’utilizzo di tale dispositivo.

Non

può pertanto essere riconosciuta la necessità un accresciuto e regolare aiuto

di terzi per l’espletamento del succitato atto ordinario.

2.8. L’assicurata,

affetta da tetraparesi, deambulante all’interno dell’abitazione con le

stampelle e con la carrozzina elettrica per gli spostamenti esterni (cfr.

inchiesta domiciliare pag. 371 inc. AI), sostiene che necessita di un

accompagnamento nella realtà quotidiana non essendo in grado di occuparsi della

conduzione dell’economia domestica.

Va

ricordato che secondo l'art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle

situazioni di cui al capoverso 1 (cfr. supra consid. 2.3, pag. 5).

A

tal riguardo la cifra marginale 8050 CIGI (stato al 1° gennaio 2018;

sottolineature del redattore) prevede, al riguardo, quanto segue:

" L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività

quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è

dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno

dei seguenti bisogni:

– aiuto nella strutturazione della giornata;

– sostegno nell’affrontare situazioni della realtà

quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e

all’igiene, semplici attività amministrative ecc.);

– conduzione della propria economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione della giornata comprende

per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nello stabilire e rispettare

orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a

un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana

comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni ecc. Nell’ambito

dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di fare la doccia. Se

però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va

considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria «pulizia

personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Nella conduzione dell’economia domestica

rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i

pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di

impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre

valutare se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe

essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio

non può stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una

clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere

riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.”

Va

poi fatto riferimento al marg. 8050.3 CIGI:

" L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,

per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza

di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza

dell’aiuto di terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un

istituto (v. N. 8040).

Per quanto concerne l’obbligo di ridurre il danno,

occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie

per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende

domestiche (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010). Va prestata

particolare attenzione all’aiuto dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto

per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come

si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna

prestazione assicurativa (DTF 133 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il

sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti

alcun danno alla salute. Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica

con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio

aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica

anche da parte dei figli, in funzione della loro età.”

In

merito all’organizzazione della realtà quotidiana, in sede d’inchiesta

domiciliare è risultato che:

" L’assicurata

dichiara di:

·

eseguire unicamente le pulizie

superficiali dell’appartamento ma non quelle approfondite,

·

occuparsi personalmente della

preparazione dei propri pasti ma di necessitare il saltuario aiuto di terzi

(ovvero “amici che passano a trovarla di quando in quando”, come ha precisato

l’assicurata in sede di colloquio) unicamente per tagliare alimenti particolare

duri (zucca, melone) o aprire barattoli, confezioni etc.

·

riuscire a lavare solo la

biancheria piccola e leggera, in quanto limitata nel trasporto della cesta

·

eseguire la spesa autonomamente” (pag.

372 inc. AI)

Con

il ricorso l’assicurata ribadisce di aver bisogno di aiuto nella condizione

della propria economica domestica, in particolare i compiti quali “pulire e

riordinare, fare il bucato e preparare i pasti”. A tal riguardo rileva che

già nella domanda di assegno per grandi invalidi aveva indicato di aver bisogno

di aiuto per aprire barattoli, confezioni, tagliare cibi troppo duri,

maneggiare confezioni grosse e pesanti (bevande, pentole, olio) e di non essere

più in grado di pulire autonomamente ciò che sta sopra la sua tesa (vetri,

pensili), tutto ciò che va spostato e che richiede molta forza nelle braccia o

di mantenere a lungo una postura e di avere bisogno di aiuto per fare la spesa

ed altri acquisti. Rileva di aver precisato in occasione dell’inchiesta

domiciliare di riuscire a lavare solo la biancheria piccola e leggera in quanto

limitata nel trasporto della cesta. Aggiunge di non riuscire a portare via la

pattumiera, la carta, il vetro, fa fatica a fare la spesa.

Evidenzia

che vive da sola, non ha familiari, dipende dall’aiuto di amici e conoscenti, a

cui non incombe alcun obbligo di assistenza nei suoi confronti. Non ha nessuno

che le prepara i pasti, che non è sempre in grado di farlo, facendo presente

che nei momenti peggiori fa fatica anche ad aprire una bustina di zucchero.

Rileva altresì che, ad esempio, vomita per la stanchezza alla fine della

settimana di lavoro, si addormenta sul lavandino mentre lava le mani e finisce

non di rado col limitarsi a mangiare solo pane e frutta poiché a causa della

patologia miometabolica ancora priva di nome è obbligata ad alimentarsi con

regolarità.

In

merito alla sostenuta necessità di aiuto di terzi per il tagliare cibi

particolarmente duri, aprire barattoli, confezioni ecc. questo TCA non può che

condividere quanto sostenuto dall’assistente sociale nell’inchiesta, ossia

l’uso di mezzi ausiliari, quali apri barattoli, coltello elettrico. Parimenti

risulta esigibile il trasporto poco per volta della biancheria nella cesta in

modo da evitare un peso eccessivo per la ricorrente.

Quanto

all’aiuto nel fare la spesa – valutato negativamente dall’amministrazione

nell’ambito dell’esame della necessità di accompagnamento – in sede di

osservazioni 14 giugno 2019 l’Ufficio AI, sempre nell’ottica di ridurre il

danno, rileva come attualmente vi sono diversi supermercati che offrono la

possibilità di fare la spesa online con relativa consegna a domicilio, almeno

per quel che concerne la merce più pesante che non può essere suddivisa in più

acquisti settimanili con carichi ridotti (il problema del carico era stato

sollevato dall’assicurata in sede d’inchiesta domiciliare). Nelle osservazioni

24 giugno 2019 l’assicurata evidenzia che questo servizio è a pagamento, ciò

che lei non si può permettere. A tal riguardo va fatto presente che scopo

dell’AGI è quello di coprire i presumibili costi legati alla grande invalidità (“Die

Hilflosenentschädigung ist somit an den gesetzlichen Zweck gebunden, die mit

der festgestellten Hilflosigkeit präsumierten Kosten zu ersetzen; entschädigt

werden mit ihr folglich die behinderungsbedingt anfallenden Mehrkosten,

die jedoch nicht nachgewiesen sein müssen. Die Hilflosenentschädigung wird

somit unabhängig von den effektiv entstehenden Kosten und der tatsächlichen

Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter einzig nach Massgabe der im

konkreten Fall bestehenden objektiven Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit

ausgerichtet (BGE 125 V 297 E. 5a; 8C_374/2008 E. 5.2)”; cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, n. 12 ad

art. 42-42 ter). Non ha pertanto senso che per ovviare ad una simile necessità

di aiuto di terzi, l’assicurata debba sopportare costi supplementari, motivo

per cui la necessità di aiuto di terzi per fare la spesa va riconosciuta.

L’assicurata

rileva pure la necessità di aiuto di terzi per la consegna del sacco dei

rifiuti che, a mente del TCA, rientra nel concetto di “conduzione dell’economia

domestica”. L’amministrazione nega tale necessità di aiuto sostenendo che

esistono sacchi della spazzatura di piccole dimensioni, solitamente utilizzati

da persone single, che non sono così pesanti da non poter essere trasportati

saltuariamente con la carrozzina elettrica di cui l’assicurata dispone (cfr.

osservazioni 14 giugno 2019). A tal riguardo, l’assicurata evidenzia che non disponendo

di un joystick le servono entrambi le mani per guidare la sedia a rotelle

elettrica e quindi le risulta difficile portare un sacco della spazzatura.

Osserva pure che dalla posizione seduta le risulta impossibile schiacciare il

pedale del punto di raccolta, circondato da un gradino. A mente del TCA, è da

ritenere esigibile che i sacchetti della spazzatura di piccole dimensioni (va

ricordato che l’assicurata vive da sola e quindi produce una quantità ridotta

di rifiuti) possono essere portati sulle ginocchia dell’assicurata mentre guida

la carrozzina. Tuttavia, non potendo l’assicurata senza l’ausilio di terzi

buttare il sacco della spazzatura nell’apposito contenitore per via del gradino

posto davanti allo stesso e per l’impossibilità di schiacciare il relativo

pedale di apertura, inevitabilmente è costretta ad ammassarla nell’abitazione

con le relative conseguenze sanitarie.

Va

poi rilevato che l’assicurata ha dichiarato che non può far fronte

autonomamente ad una pulizia al di sopra della sua testa, come vetri, pensili.

Col tempo la sporcizia si accumula, oltre a creare un aspetto di abbandono,

causa problemi alla salute.

Oltre

a questo, con scritto del 29 maggio 2019 la ricorrente ha prodotto diverse

testimonianze scritte di amici che fra l’altro confermano la necessità di aiuto

di terzi per fare la spesa, per la pulizia e per lo smaltimento dei rifiuti

(VI).

Certamente,

come rimarcato dall’Ufficio AI e come previsto dalla CIGI (cfr. marg. 8040

CIGI), l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ha lo

scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o

debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica.

A

mente dello scrivente Tribunale, senza l’aiuto di terzi, nonostante – in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno - gli accorgimenti possibili, l’assicurata,

viste le circostanze sopra descritte, non potrà che essere con ogni

verosimiglianza ricoverata prima o poi in un istituto.

Ne

consegue che va riconosciuto un accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana ex art. 38 cpv. 3 OAI per la conduzione dell’economia

domestica.

2.9. In

conclusione, visto quanto sopra, potendo riconoscere all’assicurata un notevole

e costante aiuto di terzi per un solo atto ordinario della vita (lo spostarsi)

e un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ex art. 38

cpv. 3 OAI per la conduzione dell’economia domestica (cfr. consid. 2.8), va

posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve (art. 38

cpv. 1 lett. e OAI). Per quel che concerne la decorrenza della prestazione va

fatto presente che nella domanda di prestazioni (doc. 107 inc. AI) l’impedimento

dello spostarsi è stato indicato a partire dal mese di settembre 2014, mentre

che la necessità di aiuto per la pulizia è stata dichiarata da novembre 2016 (non

è dato di sapere a quando risale la necessità di aiuto per buttare la spazzatura

e per fare la spesa). Ne consegue che, il regolare e notevole aiuto di terzi

per lo spostarsi e la necessità di accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana, essendo cumulativamente dati a partire da novembre 2016, il

diritto all’assegno per grandi invalidi di grado lieve decorre dal 1° novembre

2017.

Ne

consegue l’annullamento della decisione contestata e l’accoglimento parziale

del ricorso.

L’assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili parziali di

fr. 1'000.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e della ricorrente nella misura del 50% ciascuno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione del 12 marzo

2019 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° novembre 2017.

2. Le spese di

procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e della ricorrente

nella misura del 50% ciascuno.

L’Ufficio AI verserà alla

ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).

3. Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti