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Decisione

32.2019.81

Pedicure estetico indipendente. Rendita concessa e successivamente confermata. Nuova domanda per peggioramento. Calcolo economico: 2018. Ricorso respinto.

27 aprile 2020Italiano51 min

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.81

PC/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1962, di formazione pedicure (apprendistato terminato nel 1979, con

conseguimento del diploma) e impiegato di commercio (apprendistato terminato

nel 1983 con conseguimento del diploma), è stato attivo in professioni di

diverso genere, anche a carattere amministrativo, sin dal 1984 (segnatamente:

impiegato bancario, addetto alla contabilità, impiegato di commercio, impiegato

allo sportello, ecc. presso svariate banche e assicurazioni svizzere), dal

febbraio all’ottobre 2000 ha lavorato presso la reception di una Gasthaus,

dall’ottobre 2002 al giugno 2006 in una ditta grigionese in ambito di traslochi,

lavori interni e vendita (addetto alla vendita e all’assistenza) e il mese di

ottobre 2006 quale segretario in una ditta privata (doc. 3, 39, 40, 52, 66 e 80

incarto AI). Dal novembre 2006 all’agosto 2007 ha lavorato quale impiegato di

commercio (con contratto a tempo determinato) presso la __________ a __________

(doc. 13, 39 e 66 incarto AI).

In data 23 febbraio 2009 RI

1, domiciliato a __________ e attivo quale “kaufmannischer Angestellter”

presso la __________ a __________ dal 19 novembre 2007 (in malattia dal 19

gennaio 2009 e ricoverato dal 4 febbraio 2009 presso la clinica __________ di __________

per un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici), ha inoltrato una

richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “Bornout, Mobbing,

Depressionen, Suizidgedanken, HIV-Infekt (Jan 2009)” “seit 2000,

teilweise schon vorher ca. 1984-1986” (doc. 3, 24, 39 e 44 incarto AI).

Il 20 aprile 2009 RI 1 è

stato dimesso dalla clinica __________ di __________ (doc. 24 incarto AI).

Dal 16 al 23 maggio 2009 RI

1 ha seguito un corso di “Intensivausbildung zum Fachfusspfleger” per

una durata complessiva di 40 ore, con conseguimento del relativo attestato,

presso la “__________” di __________ (doc. 39, 52 e 66 incarto AI).

A partire dal 1° giugno

2009 RI 1 è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% da parte del

dr. med. __________, “Oberartz” della clinica __________ (doc. 24 e 25

incarto AI).

In data 1° luglio 2009 __________

ha disdetto il contratto di lavoro, con l’accordo del datore, con effetto

immediato, adducendo la seguente motivazione: “Nun will ich mit neuem Elan

versuchen, meinen Weg als med. Fusspfleger auf Ibiza zu gehen” (doc. 1 incarto

DISO).

Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 3 luglio 2009,

l’UAI del Cantone __________, ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1 con

la seguente motivazione:

" (…) Gemäss

unseren Abklärungen hat sich Ihre gesundliche Situation erfreulich entwickelt

und von Seitens des Artzes wird Ihnen ab 01.06.2009 wieder eine 100%-iges

Arbeitsfähigkeit attestiert. Weiter wurde festgehalten, da Sie eine Ausbildung

zum Podologen erfolgreich abschliessen konnten und gedenken sich auf diesem

Beruf zu etablieren. Wir gratulieren Ihnen zur erfolgreichen Wiedereingliederung

im Arbeitsprozess.

Da während der Wartezeit (Beginn 19.01.2009) eine volle

Arbeitsfähigkeit entstanden ist besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente”

(doc. 27 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.2. Dopo avere esercitato in

qualità di pedicure estetico indipendente ad __________ (__________) dal luglio

a novembre 2009, RI 1 è ritornato a __________, dove è stato nuovamente

ricoverato presso la clinica __________ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio

2010 (doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente

pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80

incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI).

Nel corso del 2010 si è

poi trasferito a __________ ove ha esercitato in qualità di pedicure estetico e

massaggiatore indipendente a partire dal mese di aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80

incarto AI).

A partire dal 1° aprile

2010 l’assicurato si è iscritto alla Cassa di disoccupazione __________ per il

riconoscimento delle indennità di disoccupazione, che ha percepito sino al 30

settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO e doc. 34, 39 e 40 incarto AI).

Sempre nel corso del 2010 RI

1 ha seguito, nel mese di febbraio, un corso di pedicure, riflessologia,

massaggi in India e, nei mesi di settembre-dicembre, una “Weiterbildung div.

Wellness-Massage-Kurse” a __________ (doc. 39 incarto AI).

Nel frattempo, il 30 agosto 2010, l’Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha

autorizzato RI 1, sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad

esercitare la professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con

esclusione di quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI).

Dall’ottobre 2010, dopo

alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio, tra luglio e settembre,

in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle prestazioni, RI 1, dopo

avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro (LPP), si è affiliato

come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio “__________” a __________

(doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI).

Nel corso del 2009 e,

soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel settore della pedicure

e in quello dei massaggi sia in Svizzera sia all’estero (doc. 39).

1.3. Il 15 novembre 2010 RI 1 -

che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020 (allorquando era iscritto alla

Cassa di disoccupazione __________) aveva inoltrato svariate candidature di

lavoro sia nel settore commerciale sia nel settore pedicure /massaggi e

vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto all’UAI “un aiuto economico

con una rendita minima basata al 60% con la quale avrò la possibilità di

sopravvivere con la mia attività professionale” (doc. 34 incarto AI).

A suffragio della propria richiesta ha inoltrato all’amministrazione il

certificato medico del 10 dicembre 2010 del dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, che lo ha preso in carico dal 3 maggio 2010

(doc. 59 incarto AI), giusta il quale “paragonato al 2009, la situazione di

salute del sig. RI 1 è complessivamente peggiorata. A mio modo di vedere il

sig. RI 1 con tutta la sua buona volontà a guadagnarsi autonomamente da vivere

è da considerare a medio-lungo termine abile al lavoro nella misura del 50% al

massimo” (doc. 38).

Il 12 dicembre 2010 RI 1 ha quindi inoltrato una richiesta di prestazioni AI

per adulti, giustificata da “depressioni forti, malumori generali e

infezione HIV-positivo” (doc. 40 incarto AI).

Dopo avere acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - tra

cui, in particolare, la valutazione del 3 marzo 2011 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto), il rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’11 maggio 2011 della

SIP __________ (doc. 63 incarto AI), il rapporto finale del 17 maggio 2011 del

medico SMR, dr. med. __________ (doc. 64 incarto AI), la valutazione del 21

giugno 2011 della consulente IP, __________ (doc. 66 incarto AI) - l’UAI con

progetto di decisione del 22 luglio 2011 (doc. 67 incarto AI) ha preannunciato

il respingimento della richiesta, a fronte di un grado di invalidità non

pensionabile.

Dopo aver preso atto delle osservazioni del 13 settembre 2011 dell’assicurato,

rappresentato dall’avv. __________, e del certificato medico del 5 settembre

2011 dello psichiatra curante ad esse allegato (doc. 73 incarto AI), l’UAI ha

acquisito agli atti la perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del __________, giusta

la quale l’assicurato - affetto da “Sindrome depressiva ricorrente con

andamento cronico, episodio attuale di gravità media (F.33.1)” e da “Disturbo

di personalità dipendente (F.60.7)” - presenta una capacità lavorativa

residua del 50% in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dalla

presa a carico psichiatrica (maggio 2010) da parte del dr. med. __________

(doc. 80 incarto AI).

Dopo avere acquisito anche il rapporto finale del 20 dicembre 2011 del medico

SMR, dr. med. __________ (doc. 82 incarto AI) e l’annotazione del 13 febbraio

2012 della SIP __________ (doc. 83 incarto AI), l’UAI, con progetto di

decisione del 15 marzo 2012 (che annullava e sostituiva quello del 22 luglio

2011), ha preannunciato il riconoscimento di ¼ di rendita di invalidità (grado

AI: 44%) a partire dal 1° giugno 2011, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della

richiesta di prestazioni (art. 29 LAI; doc. 86 incarto AI).

L’UAI ha dapprima calcolato un grado d’invalidità del 50%, applicando il metodo

straordinario (a fronte di un reddito annuo da “valido" di fr. 55'364.- e

"da invalido" di fr. 27'436.-). Ha poi determinato la capacità di

guadagno residua anche in attività adatte allo stato di salute ed è giunta ad

un grado di invalidità del 44%, ritenuti un reddito “da valido” di fr. 55'364.-

e da “invalido” di fr. 30'877.- (fissato in base alla tabella TA 1 2008,

uomini, categoria 4, quartile 2, aggiornato al 2010 e considerata una capacità

lavorativa residua del 50%). Dal momento che l’assicurato presentava il minor

discapito economico in attività adatte, l’UAI ha utilizzato quest’ultimo dato

per calcolare il grado AI (doc. 86 incarto AI).

L’UAI ha pure puntualizzato che: “Provvedimenti professionali non sono

ritenuti attuabili; eventualmente si rimane a disposizione su esplicita

richiesta scritta per valutare l’aiuto al collocamento” (doc. 86 incarto

AI).

Dopo aver preso atto delle osservazioni del 24 aprile 2012 dell’assicurato, sempre

rappresentato dall’avv. __________ (doc. 89 incarto AI), l’UAI, dopo avere raccolto

l’annotazione del 4 maggio 2012 della SIP __________ (doc. 92 incarto AI), ha

confermato, con decisione dell’11 giugno 2012 (doc. 91 e 93 incarto AI), il

progetto di decisione del 15 marzo 2012.

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.4. Nel mese di febbraio/marzo

2013 è stata avviata una procedura di revisione della rendita (doc. 96 e 97

incarto AI). Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso,

con comunicazione del 17 maggio 2013, l’amministrazione ha informato

l’assicurato che, non avendo constatato alcun cambiamento, avrebbe continuato a

beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta sino ad allora (grado

AI: 44%; doc. 104).

L’11 giugno 2013 RI 1, rappresentato dall’avv. __________ della __________ di __________,

ha chiesto l’emissione di un preavviso avverso al quale potere presentare delle

osservazioni, a tutela del proprio diritto di essere sentito (doc. 108 incarto

AI).

L’UAI, con progetto di decisione del 14 giugno 2013 (che annullava e sostituiva

la comunicazione del 17 maggio 2013), ha preavvisato l’ulteriore diritto alla

rendita come versata sino ad allora (grado AI: 44%), a fronte di uno stato di

salute invariato, secondo quanto accertato dal medico SMR (doc. 109).

Con osservazioni del 22 luglio 2013 la patrocinatrice dell’assicurato ha

contestato il reddito “da valido” ritenuto dall’amministrazione e determinato

in base a quanto avrebbe potuto ottenere nella propria impresa (trattamenti

estetici ai piedi, corpo, depilazione). La rappresentante dell’assicurato ha

rilevato che andava piuttosto considerato l’importo di fr. 63'278.- percepito

come impiegato del __________, dato che l’attività come indipendente era stata

avviata in presenza del danno alla salute (forte crisi depressiva del febbraio

2009). Il suo cliente aveva, quindi, diritto a mezza rendita (grado AI: 51.2%;

doc. 110).

Con decisione del 20 agosto 2013 (doc. 113 incarto AI), l’UAI ha confermato il

progetto di decisione del 14 giugno 2013.

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.5. In data 29 marzo 2018

l’assicurato ha informato l’UAI che il suo stato di salute era peggiorato a

livello psichiatrico (doc. 132 incarto AI). A suffragio di ciò, il 20 aprile

2018 il dr. med. __________, psichiatra curante dell’assicurato, ha inviato

all’UAI un’attestazione, giusta al quale l’assicurato presentava “un’invalidità

lavorativa tra il 70-80% e il suo diritto di rendita deve essere riesaminato”

(doc. 133 incarto AI).

Dopo avere acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - tra

cui, in particolare, l’annotazione del 2 novembre 2018 del medico SMR, __________,

giusta il quale l’assicurato presentava “sia per compromissione psichica che

in maniera molto limitata anche somatica (HIV positivo) la limitazione del 70%

dal 1.1.2018 per ogni tipo di attività” (doc. 141 incarto AI), la

valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP __________ e il

calcolo economico del 3 dicembre 2018 (doc. 144 e 145 incarto AI), il rapporto

finale del 3 dicembre 2018 del precitato medico SMR (doc. 146 incarto AI) e la

valutazione del 18 gennaio 2019 del consulente in integrazione professionale

(CIP), __________ (doc. 147 incarto AI) - l’UAI con progetto di decisione del

22 gennaio 2019 (doc. 150 incarto AI) ha preannunciato a RI 1 che: “A decorrere

dal 01.04.2018, ossia tre mesi dall’intercorso peggioramento (art. 88a cpv. 2

OAI), insorge il diritto a tre quarti di rendita con un grado AI del 67%”

(doc. 150 incarto AI). Il grado d’invalidità del 67% è risultato dal raffronto

di un reddito annuo “da valido” di fr. 57'816.- (aggiornando al 2016 il reddito

“da valido” di fr. 55'364 quantificato nella decisione dell’11 giugno 2012,

cresciuta incontestata in giudicato) e di un reddito annuo “da invalido” di fr.

19'137.- (determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, uomini,

aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 30%, applicando

una decurtazione sociale del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività leggere).

Con osservazioni del 19 febbraio 2019 (doc. 154 incarto AI) RI 1, rappresentato

dall’avv. RA 1, dopo aver puntualizzato che non contestava la capacità

lavorativa accertata dal medico SMR (30% sia nell’attività abituale di pedicure

estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018), ha criticato il reddito

“da valido” ritenuto dall’amministrazione, frutto di un “errore che nel

corso del tempo è sempre stato ripreso in base alla prima decisione” (pag.

523 incarto AI). L’avv. RA 1 ha rilevato che andava piuttosto considerato

l’importo di almeno fr. 85'382.- nel 2016 (anno a cui si riferiva il calcolo

del pregiudizio economico di cui al progetto di decisione) in base alle tabelle

salariali del personale __________ quale segretario del __________, dato

maggiormente in linea anche con quanto il suo cliente avrebbe potuto guadagnare

come podologo, se a causa della patologia, non avesse interrotto quel percorso,

con una perdita di guadagno che quindi si avvicinava all’80%. La patrocinatrice

dell’assicurata ha chiesto pertanto che il suo cliente fosse posto al beneficio

di una rendita intera con grado AI di almeno il 70% (doc. 154 incarto AI).

Dopo avere acquisito l’annotazione del 4 aprile 2019 della SIP, __________

(doc. 155 incarto AI), l’UAI, con decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160

incarto AI), ha confermato il progetto di decisione del 22 gennaio 2019.

1.6. Con tempestivo ricorso del 16

aprile 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita

d’invalidità completa con grado AI di almeno il 70% a decorrere dal 1. aprile

2018 (cfr. doc. I, pag. 8).

Dopo aver puntualizzato anche in questa sede che non era contestata la capacità

lavorativa accertata dal medico SMR (30% sia nell’attività abituale di pedicure

estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018), la patrocinatrice

dell’assicurato ha criticato il reddito “da valido” ritenuto

dall’amministrazione, ribadendo le censure già sollevate in sede di

osservazioni. In merito all’annotazione del 4 aprile 2019 della SIP, __________,

la patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che non si poteva definire il

reddito “da valido” del suo assistito su una dichiarazione, peraltro nemmeno

firmata dal suo cliente, in contrasto con tutte le altre rilevanze documentali

e in contrasto con la spiegazione, da lui fornita in sede di inchiesta

indipendente del 11 maggio 2011, secondo cui aveva deciso di mettersi in

proprio per evitare lo stress. Anche dalla lettera dell’assicurato all’UAI del

15 novembre 2010 (n.d.r.: doc. 34 incarto AI) emergeva chiaramente come

contemporaneamente l’assicurato avesse cercato un’attività da dipendente. Fino

al 2009 il suo cliente aveva sempre lavorato come dipendente, dal 19 gennaio al

1° giugno 2009 il suo cliente era stato inabile al lavoro, dal 1° luglio 2009

era senza lavoro e solo il 1° ottobre 2010 aveva aperto lo studio “__________”

a __________, dopo che nel frattempo era stato ulteriormente ricoverato alla

clinica __________ a __________. Nel frattempo, come scritto nella lettera del

15 novembre 2010, il suo cliente aveva inoltrato oltre 70 richieste di lavoro

in ambito commerciale e in ambito estetico, senza alcuna risposta positiva.

Anche successivamente aveva continuato le ricerche di lavoro (cfr. doc. A),

prima in ambito commerciale, poi in ambito estetico e, infine, in qualunque

attività adeguata. L’avv. RA 1 ha, quindi, concluso che il fatto di svolgere

un’attività quale indipendente fu una scelta dettata dalla malattia. Ha

puntualizzato inoltre che, se non ci fosse stata la malattia, anche se avesse

avviato un’attività da indipendente, nel caso non avesse funzionato, il suo

cliente avrebbe cercato e certamente potuto ritrovare un lavoro quale

dipendente. Se non ci fosse stata la malattia, il suo assistito avrebbe

senz’altro fatto carriera all’interno dell’amministrazione __________ o avrebbe

potuto ritrovare un buon posto in un’assicurazione. In subordine a ad ogni

modo, avrebbe ricercato e ritrovato un’attività dipendente abbandonando quella

indipendente che più assomiglia ad un hobby, per cui fa stato perlomeno il

reddito perso quale base per il calcolo del reddito con invalidità (fr.

67'148.21), con conseguente grado AI del 71.5 %.

1.7. Nella risposta del 27 maggio

2019, l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo (incluso

l’incarto DISO), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.8. In data 28 maggio 2019 il TCA

ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (doc. V).

1.9. Il 5 giugno 2019 l’avv. RA 1

ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc.

VI).

Il 6 giugno 2019 il doc. VI è stato trasmesso all’amministrazione per

conoscenza (doc. VII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha aumentato la rendita di cui beneficia

l’assicurato, da ¼ (grado AI: 44%) a ¾ (grado AI: 67%), dal 1° aprile 2018

oppure se doveva attribuire al ricorrente una rendita intera (grado AI: 71,5%).

Pertanto le censure ricorsuali sollevate dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr.

doc. I), volte a contestare la decisione del 3 luglio 2009 dell’UAI del __________

(doc. 27 incarto AI), la decisione dell’11 giugno 2012 e la decisione del 20

agosto 2013 dell’UAI del Cantone Ticino (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), tutte

cresciute incontestate in giudicato, nella misura in cui non sono relative all’aumento

di rendita oggetto della decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto

AI), qui avversata, sono irricevibili.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita

secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge

l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva

funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di

guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile

(STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22

ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 205).

Nel caso di un

indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo

l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3).

2.4. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a).

Fatti

I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la

valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di

attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni

importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita

entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,

cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di

rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.

DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).

2.5. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente

sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200;

sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

2.6. Dal punto di vista medico,

con decisione del 3 luglio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI del

Cantone __________ ha accertato che l’assicurato, inabile al lavoro per

malattia dal 19 gennaio 2009, era di nuovo abile al lavoro al 100% a far tempo

dal 1 giugno 2009 (doc. 27 incarto AI).

Nell’ambito della procedura sfociata nella decisione dell’11 giugno 2012 (doc.

91 e 93 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha

accertato le seguenti incapacità lavorative in qualsiasi attività lavorativa

(abituale e adatta): 100% dal 19 gennaio 2009; 0% dal 1. giugno 2009; 100% dal

1. dicembre 2009; 50% dal 1. febbraio 2010 e continua (cfr. il rapporto finale

del 17 maggio 2011 del medico SMR, dr. med. __________: doc. 64 incarto AI; la

perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del __________: doc. 80 incarto

AI; il rapporto finale del 20 dicembre 2011 del medico SMR, dr. med. __________:

doc. 82 incarto AI).

L’amministrazione ha osservato quanto segue: “Secondo la cifra marginale

2014 della CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità)

“un’interruzione notevole del periodo d’attesa sussiste se l’assicurato è

interamente atto al lavoro almeno durante 30 giorni consecutivi (art. 29ter

OAI. Cessata l’interruzione, il periodo di attesa riparte da capo”. Nel caso in

oggetto, l’anno di attesa decorre quindi a far capo dal 01.12.2009.” (cfr.

doc. 67).

Nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 20 agosto 2013 (doc.

113 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha

accertato che l’assicurato continuava a presentare una capacità lavorativa

residua dell’assicurato del 50% sia nell’attività abituale sia in attività

adeguate (dal febbraio 2010: cfr. il rapporto finale del 2 maggio 2013 del

medico SMR, dr.ssa med. __________: doc. 102 incarto AI).

Nell’ambito della revisione avviata nella primavera 2018 (doc. 132 e 133

incarto AI), l’UAI ha accertato una capacità lavorativa residua dell’assicurato

del 30% sia nell’attività abituale (pedicure estetico) sia in attività adeguate

a partire dal 1° gennaio 2018, fondandosi sull’annotazione del 2 novembre 2018 (doc.

141 incarto AI) e sul rapporto finale del 3 dicembre 2018 (doc. 146 incarto AI)

del medico SMR, __________, in base a quanto indicato dallo psichiatra curante,

dr. med. __________, nel certificato medico del 20 aprile 2018 (doc. 133

incarto AI)..

La patrocinatrice dell’insorgente ha indicato espressamente di non contestare

la capacità lavorativa (30% sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia

in attività adeguate dal 1° gennaio 2018) accertata dal medico SMR e posta a

fondamento della decisione avversata (cfr. doc. I, pag 2).

Il TCA non ha quindi

motivo per mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR e ritiene pertanto

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221 con riferimenti), che RI 1 presenti una capacità lavorativa residua del 30%

sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia in attività adeguate dal 1°

gennaio 2018.

Stante quanto precede la

capacità lavorativa residua del ricorrente (50% in qualsiasi attività

lavorativa dal febbraio 2010) è peggiorata (30% in qualsiasi attività

lavorativa) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2.7. Occorre ora esaminare se

anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un aggravamento tale da

giustificare un aumento della rendita.

Questo Tribunale osserva

innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag.

13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio

2017 consid. 6.2; STCA 32.2016.125 del 12 luglio 2017, consid. 2.8).

Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da

invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al

calcolo effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017, consid. 4.1; STCA 32.2016.125 del 12 luglio 2017, consid. 2.8).

Vengono considerati i dati del 2018, visto che il peggioramento dello stato di

salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 1°

gennaio 2018.

2.8. Per quanto concerne il

reddito “da valido”, l'UAI ha ritenuto che l’assicurato, in assenza del danno

alla salute, nel 2016 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 57'816.-.

L’amministra-zione ha aggiornato al 2016 il reddito “da valido” di fr. 55'364.-

quantificato, in applicazione del metodo straordinario, nelle precedenti decisioni

dell’11 giugno 2012 e del 20 agosto 2013 (doc. 91, 93 e 113 incarto AI),

cresciute incontestate in giudicato.

Dal canto suo, la patrocinatrice dell’assicurato rileva che il reddito “da

valido” ritenuto dall’amministrazione, frutto di un “errore che nel corso

del tempo è sempre stato ripreso in base alla prima decisione” (doc. I,

pag. 3). Il 1° gennaio 2009 il salario di base del suo assistito ammontava, in

quanto dipendente cantonale, a fr. 63'048.- annui. Andrebbe, quindi,

considerato l’importo di almeno fr. 85'382.- nel 2016 (anno a cui si riferiva

il calcolo del pregiudizio economico di cui alla decisione avversata) in base

alle tabelle salariali del personale __________ quale segretario del __________.

Il suo cliente, infatti, dal 19 gennaio al 1° giugno 2019 è stato inabile al

lavoro mentre dal 1° luglio 2019 era senza lavoro. Il fatto di svolgere

un’attività quale indipendente è stata una scelta dettata dalla malattia,

segnatamente per evitare lo stress. Il 1° ottobre 2010 ha aperto lo studio “__________”

a __________ ma nel frattempo ha sempre effettuato le ricerche di lavoro, prima

in ambito commerciale, poi in ambito estetico e, infine, in qualunque attività

adeguata. Se non ci fosse stata la malattia, anche se avesse avviato

un’attività da indipendente, nel caso non avesse funzionato, il suo cliente

avrebbe cercato e certamente potuto ritrovare un lavoro quale dipendente. Se

non ci fosse stata la malattia, il suo assistito avrebbe senz’altro fatto

carriera all’interno dell’amministrazione __________ o avrebbe potuto ritrovare

un buon posto in un’assicurazione. In subordine, avrebbe in ogni caso ricercato

e ritrovato un’attività dipendente abbandonando quella indipendente, per cui fa

stato perlomeno il reddito preso quale base per il calcolo del reddito con

invalidità (fr. 67'148.21).

Il TCA osserva che, dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente dell’11 maggio 2011 della SIP __________ (doc. 63 incarto AI),

emerge quanto segue:

" In assenza

del danno alla salute, l'assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro

indipendente: Si. L'assicurato, che ha ricoperto per anni il ruolo di

dipendente e si è impegnato in professioni di diverso genere, anche a carattere

amministrativo, ha deciso, nel corso del 2009, di mettersi in proprio dedicandosi

ad una professione che non fosse motivo di stress e gli consentisse di gestire

autonomamente il tempo di lavoro. Ha così "ripreso" il percorso

Considerandi

formativo iniziale, di pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo (massaggi

classici), dapprima ad __________ e in seguito, una volta che l'esperienza __________

si è dimostrata fallimentare, presso il __________.” (doc. 63, segnatamente

pag. 215 incarto AI)

Dall’annotazione del 13

febbraio 2012 della SIP __________ (doc. 83 incarto AI) emerge quanto segue:

" Rispetto al

reddito da valido, che l'assicurato, attraverso il proprio legale, contesta,

non ho nulla da aggiungere. II riferimento è rispetto ad un reddito realmente

conseguito dal signor RI 1 in una precedente attività, pertanto si tratta di un

termine di raffronto evidentemente valido per la valutazione di carattere

economico.

Vorrei inoltre precisare come l'incontro con l'assicurato e così

anche il rapporto di inchiesta siano precedenti la perizia - rapporto che

peraltro era agli atti al momento in cui il perito ha incontrato l'assicurato.

A quel momento il signor RI 1 svolgeva la propria attività di pedicure ed

estetista (non è stato infatti valutato come podologo) con una clientela assai

modesta che non gli consentiva di conseguire un guadagno raffrontabile; di qui l’esigenza

di applicare il metodo straordinario.

Secondo la situazione descritta dall'assicurato al perito non sono

intervenuti cambiamenti tali da giustificare una seconda inchiesta: il signor RI

1.

continua infatti ad esercitare la professione con una clientela che dice

essere ancora modesta. Occorre prendere atto invece di come sia cambiata, nel frattempo,

la valutazione medica, che ha messo l'accento sugli effetti della patologia su,

qualunque attività lavorativa, sottolineandone il carattere di discontinuità.”

Dall’annotazione del 5

maggio 2012 della SIP __________ (doc. 92 incarto AI) emerge quanto segue:

" Le

osservazioni del legale dell’assicurato non aggiungono nulla di nuovo agli

argomenti apportati dall’inchiesta indipendenti, e, in particolare dalla nota

del 13 febbraio scorso. Dove già a quel momento prendevo posizione in merito

sia alle competenze professionali e alle qualifiche del signor RI 1, che alle

risultanze peritali.

Ricordo come l’assicurato non sia stato trattato come podologo, ma

non intendo tornare su argomenti già chiariti in precedenza.

Per quel che concerne poi il possibile sviluppo dell’attività, nè

l’assicurato nè il legale, nelle diverse fasi della valutazione, hanno portato

elementi di carattere economico a sostegno di quanto affermato. Le mere

dichiarazioni non sono sufficienti, evidentemente, per valutare diversamente il

caso.”

Dalla valutazione per indipendenti

del 27 novembre 2018 della SIP __________ (doc. 144 incarto AI), emerge quanto

segue:

" La prima

inchiesta per indipendenti risale al 02.05.2011. Nel rapporto di inchiesta che

ne è seguito – a dossier alla data 11.05.2011 – si era proceduto con

l’applicazione del metodo straordinario e ne era risultato un grado del 28%. A

quel momento, infatti, il grado di inabilità per la malattia di lunga durata

era dal 30%.

La richiesta di prestazioni, rifiutata in un primo tempo con

progetto del 22.07.2011, era stata successivamente accolta dopo esame peritale.

Per quanto il grado di inabilità riconosciuto nell’attività abituale fosse del

50%, si era valutato il minore discapito economico in attività adatta e

riconosciuta una prestazione del 44% - prestazione che l’assicurato percepisce

tuttora.

Lo scorso 03.05.2018 è stata riaperta la revisione (su domanda) e

secondo il recente RAF l’assicurato presenta oggi un grado di inabilità del 70%

dal 01.01.2018.

Dato che si tratta di un anno non ancora concluso, valutare la

perdita nell’attività svolta abitualmente risulta impraticabile; ma ancorché

disponessimo del “dichiarato” o del “tassato”, dovremmo confrontarci verosimilmente

con una situazione economica immutata dato che l’assicurato da anni consegue

guadagni alla stregua di un’attività accessoria. Il fatto che gli sia stata

riconosciuta la PC è una prova ulteriore del fatto che non è in grado di

provvedere alla propria sussistenza.

Nel progetto di decisione del 13.03.2012, progetto che ha

sostituito quello precedente del 2011 e che ha confermato il diritto alla

prestazione, è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.- per

il 2010, reddito che scaturiva dal metodo straordinario. Il dato non è stato

contestato dall’assicurato, pertanto lo si può ritenere a tutt’oggi valido per

la valutazione del grado AI.”

La SIP __________ ha

quindi concluso, attualizzando il precitato dato e ottenendo un reddito di fr.

57'816.- per il 2016 e di fr. 58'047.- per il 2017 (doc. 144 incarto AI).

Dall’annotazione del 4 marzo 2019 della SIP __________ (doc. 155 incarto AI)

emerge quanto segue:

" Prendo

atto delle osservazioni al progetto del 20.02.2019 e rispondo come segue. Il legale

dell'assicurato, al punto 4 delle osservazioni, indica testualmente:

Viene infatti calcolato un reddito ipotetico da valido di CHF

57'816.00 (calcolato a partire da un reddito di 55364.00 come da decisione dell'11.06.2012)

che non è a corretto perché parte dall'assunto che senza il danno alla salute

il sig. RI 1 eserciterebbe l'attività indipendente quale pedicure estetico.”

Vorrei precisare che non

si tratta di un "assunto", ma di dichiarazioni che l'assicurato ha

reso al momento della prima inchiesta (a dossier alla data del 11.05.2011) e

che riporto qui di seguito:

" ln assenza

del danno alla salute, l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro CD

indipendente: Si. L'assicurato, che ha ricoperto per anni il ruolo di

dipendente e si è impegnato in professioni di diverso genere, anche a carattere

amministrativo, ha deciso, nel corso del 2009, di mettersi in proprio dedicandosi

ad una professione che non fosse motivo di stress e gli consentisse di gestire

autonomamente il tempo di lavoro.

Ha così "ripreso" il percorso formativo iniziale, di

pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo (massaggi classici), dapprima ad __________

e in seguito, una volte che l'esperienza __________ si è dimostrata fallimentare,

presso __________.”

Per quel che concerne

inoltre, il reddito "da valido", rimando alla nota del 13.02.2012, che

sostituisce, riguardo al dato in questione, quanto indicato nell'inchiesta per

indipendenti. Proprio in considerazione del cambiamento di status, da dipendente

a indipendente, messo in atto dall'assicurato dopo l'esperienza presso __________,

il reddito senza invalidità è stato definito in modo più puntuale e

rappresentativo dell'attività svolta. È noto infatti, come l'assicurato abbia

lavorato come dipendente presso tale amministrazione per un periodo limitato, dal

19.11.2007

al 02.07.2009. Sempre dello stesso periodo è la richiesta di prestazioni

all'Ufficio invalidità del Canton Grigioni, prestazioni che sono state rifiutate

per ripristinata capacità di guadagno. In considerazione della volontà

dell'assicurato di lavorare come indipendente - volontà espressa e documentata

durante il primo colloquio di inchiesta - il reddito come dipendente, citato dalla

legale dell’assicurato, non può essere preso a termine del raffronto. A seguito

di siffatte considerazioni e valutazioni, già nel primo progetto di decisione

del 15.03.2012 è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.-,

reddito che, mediante applicazione del metodo straordinario, ha consentito di

riconoscere un quarto di rendita (IL 44%) per il minor discapito in attività

adatta. La nota del 04.05.2012 ha altresì risposto alle osservazioni della

legale conto il progetto.

A giusta ragione pertanto,

nella nota del 27.11.2018, ho ripreso e attualizzato il reddito senza

invalidità definito in sede di riconoscimento della prestazione, reddito che

mantiene la sua completa validità e che, nel 2016, risulta essere di fr.

57'616.- lordi”.

Chiamato a pronunciarsi dopo

avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non

ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato -

dalla SIP __________ (in

particolare, nella valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018, doc. 144

incarto AI, e nell’annotazione del 4 marzo 2019, doc. 155 incarto AI).

Dalle tavole processuali emerge

infatti cheRI 1, inabile al lavoro al 100% dal 19 gennaio 2009, dopo essere

stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal dr. med. __________,

“Oberartz” della clinica __________ a partire dal 1° giugno 2009 RI 1 (doc. 24

e 25 incarto AI), solo un mese dopo, e precisamente il 1° luglio 2009, ha

disdetto il contratto di lavoro quale “kaufmannischer Angestellter” presso la __________

a __________ (ove era attivo dal 19 novembre 2007), con l’accordo del datore,

con effetto immediato, adducendo la seguente motivazione: “Nun will ich mit

neuem Elan versuchen, meinen Weg als med. Fusspfleger auf Ibiza zu gehen”

(doc. 1 incarto DISO).

Dal certificato medico del 21 febbraio 2011 (doc. 59 incarto AI) del dr. med. __________,

psichiatra curante dell’assicurato dal 3 maggio 2010 (pag. 205 incarto AI),

emerge inoltre quanto segue:

" Come già

accennato nel rapporto medico del Dr. __________, a giugno 2009 il paziente

stava molto bene e si è trasferito assieme al suo partner-convivente ad Ibiza,

dove voleva mettere su uno studio di pedicure e podologia in proprio. Torna

dall’isola spagnola nel 2009, dopo il fallimento del suo tentativo di mettersi

in proprio e dopo essersi separato dal suo convivente. Inizio dicembre 2009

intraprende due altri tentativi di suicidio e viene ricoverato alla Clinica __________

a __________. In gennaio 2010 si riconcilia con il suo ragazzo e da gennaio a

marzo intraprendono un viaggio in India dove il sig. RI 1 frequenta un corso di

riflessologia. Dopo il ritorno da questo viaggio, da aprile 2010 di trasferisce

in Ticino, si iscrive all’Assicurazione contro la disoccupazione e tenta di

mettersi in proprio con uno studio di pedicure e massaggi. Aveva anche richiesto

presso il Cantone il libero esercizio come podologo, purtroppo la sua richiesta

venne respinta dalle autorità cantonali in quanto non riconosciuta. In

settembre-ottobre si ritira dalla disoccupazione e tenta di guadagnarsi da

vivere con lo studio di pochissimi clienti (ca. 5 clienti al mese) e per __________

lavora solo durante delle esposizioni nei __________ e in Ticino. Da novembre

2010, visto che i valori dell’HIV sono sempre peggiorati, ha dovuto iniziare

una cura retrovirale.” (doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI).)

Dalla perizia psichiatrica del

16.

dicembre 2011 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, direttore del __________ (__________: doc. 80 incarto AI), emerge

quanto segue:

" Grazie

all'aiuto di un'amica l'assicurato avrebbe trovato la motivazione per partire, nell’estate

del 2009, alla volta di __________, insieme al proprio compagno. Gli era stata

offerta la possibilità di vivere senza dover pagare l’affitto in una casa dove era

anche autorizzato a svolgere l’attività di podologo e di operatore nell'ambito

estetico. La permanenza ad __________ fu molto difficile, sia per problemi ed incomprensioni

con il compagno, sia per le difficoltà economiche dovute ad un’attività che non

riusciva a decollare. Tornato a __________ RI 1 avrebbe agito altri due tentativi

di suicidio, venendo nuovamente ricoverato in clinica psichiatrica. Nel 2010,

superato anche questo momento di difficoltà, la coppia ha deciso di installarsi

a vivere nella Svizzera italiana, dove rassicurato aveva una zia e dove sentiva

meno la pressione del giudizio degli altri, non essendovi persona che lo

conoscessero. La coppia ha trovato un appartamento in affitto a __________ nel

quale i due vivono tuttora e dove il RI 1RI 1 ha potuto aprire uno studio __________.

Purtroppo tutti gli attestati di formazione conseguiti in passato non sono

stati riconosciuti ufficialmente ed egli manca della pratica necessaria per

conseguire l'attestato federale di podologo. Anche le formazioni fatte all’estero

non sono state riconosciute in Svizzera, per cui egli ha un campo di attività

molto limitato. Svolge l’attività in casa propria con l’attrezzatura comprata grazie

al prestito di un amico, ma il giro di clientela è molto ristretto e non gli consente

di andare avanti autonomamente. Da aprile 2010, in considerazione della

comparsa di una nuova sintomatologia depressiva, RI 1 ha finalmente deciso di

iniziare per la prima volta una terapia psichiatrica ambulatoriale. Seguito dal

Dr. __________, psichiatra di __________ con una frequenza bisettimanale. (…).

Da circa un anno il Dr. __________ gli ha quindi prescritto Cipralex 10 mg. (…).”

(doc. 80, segnatamente pag. 283 e 284 incarto AI).

In effetti, dopo avere

esercitato in qualità di __________ indipendente ad __________ (__________) dal

luglio a novembre 2009, RI 1 è ritornato a __________, dove è stato nuovamente

ricoverato presso la clinica __________ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio

2010.

(doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente

pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80

incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI).

Nel corso del 2010 egli si è poi trasferito a __________ ove ha esercitato in

qualità di pedicure estetico e massaggiatore indipendente a partire dal mese di

aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80 incarto AI).

A partire dal 1° aprile 2010 l’assicurato si è pure iscritto alla Cassa di

disoccupazione __________ per il riconoscimento delle indennità di

disoccupazione, che ha percepito sino al 30 settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO

e doc. 34, 39 e 40 incarto AI).

Il 30 agosto 2010, l’Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha autorizzato RI 1,

sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad esercitare la

professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con esclusione di

quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI).

Dall’ottobre 2010, dopo alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio,

tra luglio e settembre, in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle

prestazioni, RI 1, dopo avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro

(LPP), si é affiliato come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio

“__________” a __________ (doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI).

Il 15 novembre 2010 RI 1 - che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020

(allorquando era iscritto alla Cassa di disoccupazione __________) aveva

inoltrato svariate candidature di lavoro sia nel settore commerciale sia nel

settore pedicure / massaggi e vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto

all’UAI “un aiuto economico con una rendita minima basata al 60% con la quale

avrò la possibilità di sopravvivere con la mia attività professionale” (doc. 34

incarto AI).

Nel corso del 2009 e, soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel

settore pedicure/massaggi sia in Svizzera sia all’estero (doc. 39).

In simili circostanze, il TCA condivide l’operato dell’UAI che ha considerato

quale attività abituale dell’assicurato, al momento dell’insorgere del danno

alla salute, quella di __________ indipendente ed è partito dal reddito da “da

valido” nel 2010 di fr. 55'364.- quantificato, in applicazione del metodo

straordinario, nelle precedenti decisioni dell’11 giugno 2012 e del 20 agosto

2013.

(doc. 91, 93 e 113 incarto AI), cresciute incontestate in giudicato.

Stante quanto precede il reddito “da valido” dell’assicurato ammonta a fr.

57'816.- per il 2016 e a fr. 58'047.- per il 2017 (cfr. valutazione per

indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP __________: doc. 144 incarto AI).

Nella decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), qui avversata,

l’amministrazione ha considerato un reddito “da valido” di fr. 57'816.- per il

2016.

Tale modo di procedere non può essere tutelato.

Nel caso di specie devono essere, infatti, considerati i dati del 2018 (cfr.

consid. 2.8).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018

(cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un

reddito annuo di fr. 58'395.28 (ovvero fr. 58'047.- + 0.6%).

Il reddito “da valido”

dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 58'395.28.

2.9

Per quanto concerne il

reddito “da invalido”, l'UAI, ha ritenuto che l’assicurato, nel 2016 avrebbe

percepito un salario annuo lordo di fr. 19'137.-, determinato in base alla TA1

2014, attività semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto

di una capacità lavorativa del 30%, applicando una decurtazione sociale del 5%

dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere (doc. 145

segnatamente pag. 503 incarto AI).

La patrocinatrice dell’assicurato non ha contestato questo dato.

Per calcolare il reddito “da invalido” nel 2016, l’amministrazione ha applicato

la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati

statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su

opposizione (in casu, 21 marzo 2019: doc. 157 e 160 incarto AI) e quindi, nel

caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA

35.2019.39

del 21 ottobre 2019, consid. 2.8).

Inoltre, nel caso di specie devono essere considerati i dati del 2018 (cfr.

consid. 2.8).

Anche per questi aspetti,

il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.

5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un

reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+

0.5%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019, consid. 2.3.8).

Tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 30% (fr. 67'405.96: 100x30=fr.

20'221.78) e di una deduzione sociale del 5% (fr. 20'221.78:100x5=fr. 1'011.08),

si ottiene un reddito annuo di fr. 19'210.70 (ovvero fr. 20'221.78 - fr.

1'011.08).

Il reddito “da invalido” dell’assicurato è quindi fissato, per il

2018, in fr. 19'210.70.

2.10

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 19'210.70 con il relativo reddito "da

valido" di fr. 58'395.28 si ottiene, a partire dal 1° gennaio 2018, un

grado d’invalidità del 67,10% ([58'395.28 - 19'210.70] x 100 : 58'395.28)

arrotondato al 67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

che permette l’erogazione di ¾ di rendita a decorrere dal 1° aprile 2018

(trascorsi da 3 mesi dall’oggettivato peggioramento della capacità di guadagno

dell’assicurato, riconducibile alla diminuzione della capacità lavorativa

residua dal 50% al 30% a far tempo dal 1 gennaio 2018, ex art. 88a cpv. 2

OAI).

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.12

Stante quanto precede, il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la fattispecie

sufficientemente chiarita.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti