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32.2019.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2020Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SMR hanno

rilevato che viste le numerose attività svolte dall’interessato “à coté” della

professione di assicuratore – e meglio Presidente del Centro __________;

responsabile con forma individuale della __________ (società di trasporti in

proprio e sgombero della neve) – appare “del tutto verosimile che egli abbia

mantenuto una funzionalità significativa dal 22 maggio 2017 quando è

certificata una IL del 50%, poi IL 100% dal 29.8.2017”. Essi hanno dunque

ritenuto che, “pur riconoscendo adeguata la valutazione del dr. __________, non

è verosimile che l’assicurato abbia presentato una capacità lavorativa nulla

dal 29 agosto 2017: egli ha infatti gestito la sua quotidianità, ha mostrato

corretta attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è

interessato delle altre due sue attività che non ha mai abbandonato”.

Per tali ragioni, i medici del SMR hanno concluso che l’assicurato

abbia presentato una capacità lavorativa del 50% dal 22 maggio 2017 al 31

maggio 2018, mentre a partire dal 1° giugno 2018, visto il miglioramento dello

status psichico a seguito della presa a carico psichiatrica del dr. __________,

sia abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. 38).

A seguito delle contestazioni presentate dall’assicurato contro il

progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, la dr.ssa __________ del

SMR, in data 15 ottobre 2018, ha ritenuto necessario predisporre una perizia

psichiatrica, affidata al __________ (doc. 57).

Con referto peritale del 7 dicembre 2018, la dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Capo-clinica del __________,

e la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttrice

del __________, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di “episodio depressivo di grado medio-severo (ICD10-F32.1)”,

ritenendo che “il quadro clinico attuale conferma la presenza di un episodio

depressivo maggiore evoluto da un disturbo da disadattamento venutosi a creare

dopo il declassamento lavorativo”, con una sintomatologia inizialmente

reattiva, ma ormai divenuta endogena visto anche l’allontanamento del fattore

stressante iniziale, che non ha tuttavia portato ad un miglioramento tangibile.

Esprimendosi a proposito della coerenza e plausibilità, le

specialiste del __________ hanno considerato che “la valutazione attuale mostra

una coerenza rispetto ai sintomi descritti che appaiono anche plausibili nella

loro manifestazione oggettiva”, aggiungendo che “potrebbe essere indicata come

una incoerenza la valutazione tra l’esame del dr. __________, quella attuale e

quello espresso dal dr. __________, dove si parlava di una sintomatologia

nettamente migliorata. È possibile, vista la fluttuazione della sintomatologia,

che già lo stesso assicurato spontaneamente ha riferito che la valutazione del

SMR sia coincisa in quel periodo in cui l’assicurato aveva “la sua giornata

buona”. È stata anche plausibile la descrizione da parte dell’assicurato dei motivi

per i quali egli abbia partecipato ad alcune attività extra-lavorative con una

finalità di tipo ergo terapeutico più che con una capacità di produttività”.

Venendo, infine, alla valutazione della capacità lavorativa, le

specialiste del __________ hanno considerato l’assicurato, nella sua attività

di agente generale, inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio 2017 (rendimento

ridotto) e totalmente inabile al lavoro dal 28 settembre 2017 e continua; come

consulente alla clientela, in un ambiente tranquillo e con delle mansioni

chiare, l’interessato è stato reputato inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio

2017, poi inabile al lavoro al 100% dal 28 settembre 2017 fino ad agosto 2018,

mentre successivamente, a partire dal mese di settembre 2018, secondo la stabilizzazione

delle condizioni certificata dallo psichiatra curante, nuovamente inabile al

lavoro al 50%.

Le specialiste del __________

hanno sottolineato di essersi discostate dalla valutazione del dr. __________

“valutando le limitazioni emerse durante la presente valutazione”, mentre il

medico del SMR “si basava su una valutazione in una IL del 20% poiché

l’assicurato è riuscito a gestire la sua quotidianità, ha mostrato una corretta

attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è interessato ad

altre due attività che non ha mai abbandonato” (doc. 64).

Con scritto del 21 dicembre 2018, il dr. __________ del SMR ha

interpellato le autrici del referto peritale, chiedendo loro di fornire

ulteriori precisazioni alla luce delle più recenti notizie diffuse dagli organi

di stampa, successivamente all’esame peritale, inerenti l’assicurato. In

particolare, il medico del SMR ha chiesto al __________ di indicare se, tenuto

conto del procedimento penale in corso e della carica ricoperta

dall’interessato in seno all’autorità cantonale in materia LAFE, si rendano

necessari ulteriori approfondimenti rispetto alla valutazione peritale già

eseguita (doc. 65).

Venuto a conoscenza di tale richiesta del dr. __________, il

patrocinatore dell’assicurato ha, in data 11 gennaio 2019, reso attento il

medico del SMR sugli effetti deleteri di una errata ricostruzione dei fatti,

informandolo parimenti di avere indirizzato uno scritto di precisazioni alle

specialiste del __________ (doc.68).

In tale documento, l’avv. RA 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Per

quanto attiene alla Commissione LAFE, il signor RI 1 era già membro della

stessa da anni ed è stato recentemente solo riconfermato come supplente e non

più come membro. Inoltre, da circa due anni non è più stato convocato e,

qualora dovesse essere chiamato, rinuncerebbe all’incarico in ragione appunto

del suo stato di salute. In riferimento alla società __________, il signor RI 1

è invece unicamente indicato a Registro di commercio come amministratore unico,

senza essersi però mai occupato attivamente, né in passato né attualmente,

degli affari della società; compito infatti delegato al contabile. Quale

amministratore è comunque tenuto a rispondere nell’ambito del procedimento

penale in corso, nel quale contesta comunque ogni addebito. I fatti, così come

esposti dal dr. __________, andavano precisati, sebbene ininfluenti al caso che

ci occupa. Oltretutto, l’interpretazione dei fatti riportata dal dr. __________

a lei, può essere ritenuta contraria al principio della presunzione di

innocenza e lesiva, non da ultimo, dei diritti procedurali del nostro cliente

ed eventualmente anche della sua personalità.” (Doc. 68a)

Con complemento peritale del 16 gennaio 2019, la dr.ssa Uslenghi,

preso atto dello scritto del dr. __________ e delle precisazioni fornite

dall’avv. RA 1, ha confermato la propria precedente valutazione peritale,

indicando, in particolare, quanto segue:

" (…) Avevo

chiesto delucidazioni in corso di perizia rispetto alle attività che Lei aveva

citato nel suo rapporto SMR ossia rispetto alla __________ e al progetto di

sviluppo di __________.

Per quanto riguarda la __________, mi aveva informato svolgere la

funzione di amministratore ossia di formare la contabilità, non riceveva

compensi per questa sua attività che continuava sebbene avesse già avvertito da

tempo di avere necessità di una sostituzione motivandola con il fatto che non

si rendeva conto di quello che firmava, faticava a comprendere se i bilanci

avessero degli errori.

A livello legale avevo chiesto se vi erano state condanne e mi

aveva segnalato un ritiro delle patenti avvenuto anni prima, non aveva fatto

menzione di un procedimento penale in corso ma immagino che dipendesse dal

fatto che non si sia ancora giunti a una sentenza definitiva.

Le informazioni quindi messe a mia disposizione da un lato

sostengono che la presenza in tale attività sono segno di capacità decisionali

maggiori di quelle descritte in perizia (dr. __________) senza però indicare

l’effettiva presenza o impegno settimanale/mensile, dall’altra esse mi vengono

descritte come molto ridotte o solo nominali (avv. RA 1) come anche il signor RI

1 mi aveva descritto in corso di perizia.

Ritengo che alla luce delle informazioni in mio possesso non

possano modificare le conclusioni della mia perizia in quanto le attività in

questione sembrano che vengano fatte in maniera esigua e non comprovino una

capacità di tenuta e durata costante.” (Doc. 69)

Con annotazione del 14 febbraio 2019, il dr. __________ del SMR,

dopo avere ripercorso l’intera vicenda dell’assicurato, ha reputato che la

perizia __________ non possa essere considerata fedefacente, non essendo stata

resa nella piena conoscenza di tutti i fatti necessari. In particolare, il dr. __________

ha posto in rilievo le seguenti criticità che riguardano l’apprezzamento

peritale:

" (…) Non si

comprende perché l’assicurato abbia taciuto il ruolo nella Commissione LAFE e

sul provvedimento penale in corso, fatto quest’ultimo che si traduce di norma

per tutti in una notevole sofferenza. Se a questo aggiungiamo l’evidente

discrepanza nell’anamnesi famigliare tra quanto raccolto in perizia e quanto

riferito dal dr. __________, la sorella deceduta per shock anafilattico sarebbe

invece morta suicida, un fratello schizofrenico, che identifico con il fratello

74enne da alcuni mesi in “blackout”: è molto improbabile una diagnosi di

schizofrenia posta a 74 anni.

Si tratta di elementi che meritavano notevole attenzione per

discriminare tra sintomi medico-psichiatrici (rimozione conscia-inconscia di

eventi vitali allo scopo di alleviare la propria sofferenza oppure così gravosi

da essere stati rimossi dalla memoria per evitare gravi conseguenze) e

reticenza (aspetto non medico, ma volontarietà di non riferire fatti che

possano generare uno svantaggio ai propri scopi immediati) e non sono stati per

nulla approfonditi.

- all’estratto del conto individuale 31 gennaio 2018 stante cui

l’assicurato ha svolto un’attività lavorativa remunerata per la __________

negli anni 1986-1989 e al rischio di importante perdita di ruolo sociale

(dovuta anche alla mediaticità degli eventi penali; cfr. gli articoli dei mass

media 3-4 dicembre 2018) e di disponibilità finanziaria dell’assicurato nel

caso di perdita dell’impiego.

La perdita di ruolo sociale mina l’autostima di chiunque ma, come

altri aspetti sopra considerati, non genera per sé una malattia invalidante.

- agli estratti del registro di commercio 24 gennaio 2019 stante

cui l’assicurato – dal momento della prima certificazione di inabilità

lavorativa (ovvero dal 22 maggio 2017), senza notificarlo nell’anamnesi ai periti-:

• è presidente con firma collettiva a due del __________;

• è stato membro con firma collettiva a due della Fondazione __________

(sino al 6 giugno 2018);

• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente

della __________ (sino al 2 marzo 2018);

• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente

della __________ (sino al 2 agosto 2017).

Vedi sotto.

In sintesi:

1.La IL si è manifestata in concomitanza con i problemi sul posto

di lavoro;

Considerandi

2.

Quando era in inabilità lavorativa continua (momento

determinante per l’anno di attesa) l’assicurato non ha notificato la sua

presenza nella Commissione LAFE e in altre 4 società;

3.

L’assicurato non ha indicato di avere in passato lavorato per

la Scaresa SA e fornito dati contraddittori circa i precedenti psichiatrici

familiari, rispettivamente non ne ha forniti;

4.

L’assicurato – anche ad esplicita domanda –ha indicato al

perito di non avere né pregressi né pendenti procedimenti penali. Tale aspetto,

contrariamente a quanto asserisce il RL, non ha nulla a che vedere con la

presunzione di innocenza, bensì con l’attendibilità e la plausibilità dei

sintomi soggettivamente riferiti dall’assicurato e per scindere i fattori

reattivi/psicosociali non tutelati dall’AI (cfr. DTF 140 V 290 e l’allegato VI

della CIGI: Indicatori standard in dettaglio).

I periti del __________ – oltre a non essersi pronunciati in

verosimiglianza preponderante sulla coerenza e plausibilità dell’assicurato –

non hanno nemmeno provato a scindere i fattori reattivi non tutelati

dall’assicurazione invalidità (come la perdita di ruolo sociale vista la

mediaticità del procedimento penale che arreca già di per sé in una persona con

una buona reputazione molto stress e sofferenza; stati d’animo probabilmente

aggravati dal fatto che l’assicurato era una persona nota nella valle in cui

abitava; familiarità psichiatrica grave non meglio chiarita);

5.

vi è stato un repentino peggioramento dello stato di salute una

volta ricevuto il progetto di rifiuto a prestazioni (con il rischio di perdita

del lavoro, l’assicurato non disporrà più delle sue ingenti entrate); 6. Come

mai le cure psichiatriche, psicologiche e farmaco-terapeutiche assunte hanno

avuto solo un parziale effetto? Non possiamo in realtà dare una risposta certa

a quest’ultimo quesito. Tuttavia, la preponderanza data ai fattori soggettivi,

il mancato accertamento di coerenza e plausibilità, non permettono di

obiettivare un effetto solo parziale dei trattamenti.

Alla luce di quanto precede, risulta che l’assicurato non ha notificato

importanti informazioni per una corretta valutazione della sua capacità

lavorativa. La perizia del __________, non scindendo dunque i fattori

psicosociali e le sofferenze reattive dell’assicurato, non ha valore

probatorio.

Le precedenti valutazioni del SMR del 20 giugno 2018 (in linea a

quanto accertato dal dr. __________ in occasione della visita clinica del 31

gennaio 2018), stante cui l’assicurato per una S. depressiva di media gravità

con sintomi biologici (ICD10-F32.11) causante una IL del 20% in ogni attività

dal 1° giugno 2018, vanno confermate.

È, infatti, del tutto improbabile che le valutazioni presso il dr.

__________ e il SMR siano avvenute in “giornate buone” mentre le visite presso

il dr. __________, rispettivamente al __________, siano avvenute in “giornate

no”. Ne consegue che le reputate fluttuazioni di IL sono molto inverosimili e

si debba considerare esclusivamente una IL del 20% continua dal 1° giugno

2018.

” (Doc. 79)

Ricevuto l’aggiornamento del 18 febbraio 2019 dell’incarto da

parte della __________ (dal quale risulta la continua inabilità lavorativa per

ragioni psichiatriche, con la precisazione che “il curante psi indica

esplicitamente che “inoltre è da segnalare che il suo rientro sull’attuale

posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe mettere a rischio la sua

stabilità psichica””, doc. 80), con annotazione del 20 febbraio 2019 il dr. __________

del SMR ha confermato la propria precedente presa di posizione, rilevando che:

" (…) Non

posso non rilevare come le certificazioni generiche di IL siano state eseguite

fino a inizio luglio 2018 dal dr. __________ e in seguito solo dallo psichiatra

dr. __________. I certificati di quest’ultimo appaiono poco coerenti, si veda

ad esempio la IL certificata il 16 agosto rispettivamente il 3 settembre. Anche

i rapporti del dr. __________ maggiormente dettagliati (26.03.2018, 12.07.2018,

12.12

, 4.2.2019) sono scarsamente informativi e non contengono elementi

oggettivi utili a livello prognostico. Infatti, ogni probabilità di miglioramento

è smentita dal certificato successivo, senza motivi plausibili. Si tratta

verosimilmente di un diverso apprezzamento d’inabilità/capacità lavorativa

dello psichiatra curante rispetto alla valutazione del dr. __________, senza

basi oggettive. Così come non è basata su elementi oggettivi l’affermazione “il

suo rientro nell’attuale posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe

mettere a rischio la sua stabilità psichica”.

In conclusione, i documenti pervenuti non consentono di modificare

la mia ultima presa di posizione.” (Doc. 83)

2.4

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha prodotto un referto, del 27 marzo 2019, con il quale la dr.ssa __________,

psichiatra aggiunto presso la Clinica __________, ha indicato che l’interessato

è degente dal 18 marzo 2019 “fino a data al momento indeterminata”, attestando,

di conseguenza, durante tale periodo, una totale incapacità lavorativa dello

stesso (doc. H).

2.5

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Nel caso concreto, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

non può condividere la valutazione del 14 febbraio 2019 con la quale il dr. __________

del SMR, sostituendo il proprio apprezzamento a quello peritale del __________,

ha confermato la precedente determinazione della capacità lavorativa già

effettuata dal SMR in data 20 giugno 2018.

Il TCA non può ignorare

che proprio dopo la valutazione del 20 giugno 2018 del dr. __________ e della

dr.ssa __________ del SMR, posta a fondamento del progetto di rifiuto delle

prestazioni, lo stesso SMR, preso atto delle critiche espresse in sede di

audizione dal patrocinatore dell’interessato, ha ritenuto necessario richiedere

un parere peritale al __________ (cfr. doc. 57).

Alla luce della necessità

espressa dallo stesso SMR di fare capo ad un parere peritale esterno, questo

Tribunale non può aderire alla scelta, operata in un secondo momento dal dr. __________

del SMR, di sostituire il proprio parere all’apprezzamento peritale delle

specialiste del __________, considerando il referto peritale di queste ultime contrassegnato,

da un lato, da carenze inescusabili e basato, dall’altro, su parziali e

insufficienti elementi di giudizio, che ne inficiano le conclusioni.

Appare, infatti, del tutto

evidente, che a fronte delle numerose lacune e incongruenze riscontrate dal dr.

__________ nell’apprezzamento peritale del __________, le quali a suo modo di

vedere ne compromettono l’attendibilità, il medico del SMR non avrebbe potuto,

come invece successo, effettuare lui stesso una rivalutazione del caso,

giungendo peraltro alla conclusione di ribadire quanto già precedentemente

osservato nel rapporto medico SMR del 20 giugno 2018 (doc. 41).

Al contrario, così come

già avvenuto attraverso la richiesta di precisazioni avanzata dallo stesso dr. __________

del SMR al __________ in data 21 dicembre 2018 - chiedendo di verificare se le

più aggiornate notizie comparse sui media erano in grado di influire sulle

conclusioni peritali e rendevano eventualmente necessari ulteriori

approfondimenti (cfr. doc. 65) - il medico del SMR avrebbe dovuto nuovamente

rivolgersi alle specialiste del __________, segnalando tutti gli aspetti

problematici da lui stesso puntualmente esposti nell’annotazione del 14

febbraio 2019 (doc. 79), poi posta a fondamento della decisione impugnata.

In particolare, egli

avrebbe dovuto attirare l’attenzione delle autrici del consulto peritale

sull’atteggiamento di aggravazione risultante nell’incarto, nonché sugli

aspetti bio/psicosociali estranei al danno alla salute (sull’importanza delle

valutazioni mediche nei casi di situazioni in cui fattori esterni

all’invalidità appaiano in primo piano, al fine di stabilire se il danno alla

salute diagnosticato riveste carattere di malattia o sia invece secondario ai

fattori esterni, cfr. DTF 127 V 294 consid. 5a pag. 299; STF 9C_

269/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.4.2,9C_848/2017 del 29 maggio 2018

consid. 4.2 e 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4) e avrebbe, inoltre,

dovuto invitarle ad includere l’esame di tali atteggiamenti aggravativi nella

valutazione globale di coerenza e plausibilità (ribadito che, secondo la

costante giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli

indicatori che deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra, cfr.

STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28).

Per tali ragioni, dunque,

alla valutazione del dr. __________ del SMR non può essere riconosciuto da

parte di questo Tribunale pieno valore probatorio.

Analogo discorso vale,

pure, per quanto concerne l’apprezzamento peritale del __________, al quale il

TCA non può parimenti attribuire pieno valore probante, alla luce delle

mancanze oggettive messe in evidenza in maniera dettagliata e motivata dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni del 14 febbraio 2019, quali ad esempio, in primis, i

dati anamnestici parziali – quando non addirittura contraddittori o non

veritieri - a disposizione delle specialiste incaricate di peritare

l’interessato, le cui conclusioni appaiono, quindi, incomplete e inaffidabili.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria

tranquillità, fondare il proprio giudizio né sull’apprezzamento eseguito dal

dr. __________ del SMR in data 14 febbraio 2019 in sostituzione della

valutazione peritale del __________, né su quest’ultima, a sua volta priva del

necessario valore probante, ma ritiene indispensabile che le affezioni

psichiche presentate dall’interessato vengano approfondite attraverso una

accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista esterno (come

del resto richiesto dall’amministrazione nella risposta di causa, cfr. doc. IV)

e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori

standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26

novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte

ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione

in base al rilevante elenco d’indicatori).

Va, del resto, rilevato

che l’amministrazione stessa, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto che

nell’incarto sono presenti delle “conclusioni mediche divergenti”, le

quali potrebbero giustificare un rinvio degli atti all’Ufficio AI per la messa

in atto di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. IV, corsivo della redattrice).

Rinvio che, inoltre, si

giustifica pure tenuto conto del più recente ricovero dell’interessato presso

la Clinica __________ di __________, certificato in data 27 marzo 2019 (cfr.

doc. H).

Nonostante la data di tale

referto, va rilevato che il ricovero è intervenuto a partire dal 18 marzo 2019

– e quindi in epoca precedente alla data di emanazione della decisione

impugnata (del 20 marzo 2019), la quale delimita

temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – ciò che potrebbe essere sintomo di un peggioramento delle

condizioni dell’interessato intervenuto nel frattempo (e quindi nel periodo precedente

alla decisione impugnata, dato che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata (qui il 20 marzo 2019), quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

2.7

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia

lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua

capacità lavorativa.

Quindi in esito a tali complementi istruttori,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurato.

2.8

Secondo gli art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.

500.

-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

2.9

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,

rappresentato in causa da un legale, ha diritto all’importo di fr. 2’200.- a

titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 20 marzo 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

come indicato a considerandi 2.6. e 2.7..

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti