32.2019.82
Decisione con la quale sono state negate le prestazioni non può essere confermata. Prive di valore probante sia la perizia CPAS, sia la successiva valutazione del SMR che l'ha sostituita. Necessità di ulteriori approfondimenti, come pure richiesto dallo stesso UAI in sede di risposta di causa
8 maggio 2020Italiano37 min
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Capo-clinica del __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.82
cr
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 dicembre 2017 RI 1,
nato nel 1959, di professione consulente alla clientela presso la __________,
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno
alla salute di essere affetto da depressione da inizio 2017 (doc. 11).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una visita a cura del dr. __________
e della dr.ssa de Angelis del SMR (doc. 38), con progetto di decisione del 4
luglio 2018 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, non sussistendo
un sufficiente grado di invalidità (doc. 46).
A seguito delle obiezioni
sollevate contro tale progetto di decisione dall’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, e supportate da documentazione medico specialistica (referto
del dr. __________), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica affidata
al __________, seguita, su richiesta del SMR, da un complemento peritale __________,
cui è susseguita una presa di posizione finale del SMR. Sulla base di
quest’ultima, l’Ufficio AI, con decisione del 20 marzo 2019, ha confermato il
rifiuto delle prestazioni (doc. B).
1.2. Contro tale decisione è
insorto con tempestivo ricorso del 25 aprile 2019 l’assicurato, sempre
patrocinato dall’avv. RA 1, chiedendo, in via principale, l’attribuzione di una
mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2018 o, in via subordinata, il rinvio
degli atti all’amministrazione affinché esegua il raffronto dei redditi e
determini, di conseguenza, l’entità della rendita di invalidità spettantegli.
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il
modo di procedere dell’amministrazione, e in particolare del SMR, il quale, in
maniera del tutto inspiegabile, dopo avere ritenuto necessario un apprezzamento
peritale, se ne è distanziato, sostituendo la propria valutazione della
capacità lavorativa residua a quella dei periti.
Inoltre, il legale del ricorrente ha criticato il raffronto
percentuale utilizzato per determinare il grado di invalidità dell’interessato,
ritenendo imprescindibile un raffronto dei redditi secondo il metodo ordinario
(doc. I).
1.3. Con la risposta di causa, l’amministrazione
ha confermato la correttezza del proprio agire, chiedendo la reiezione del
ricorso, aggiungendo che, nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse
decidere, alla luce delle conclusioni mediche divergenti agli atti, un rinvio
atti per complemento istruttorio, non venga più incaricato il __________ (doc.
IV).
1.4. Con scritto del 23 maggio
2019, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato che incombendo
all’amministrazione l’onere di procedere d’ufficio con gli accertamenti del
caso, qualora quest’ultima avesse riscontrato carenze, avrebbe dovuto
nuovamente interpellare i periti stessi e non, invece, sostituire al parere
peritale quello del SMR (doc. VI).
1.5. Con osservazioni del 31
maggio 2019 l’Ufficio AI ha riconfermato integralmente i contenuti della
decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.6. In data 24 gennaio 2020
l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che a seguito di dimissioni per motivi di
salute, l’assicurato già dal 12 giugno 2019 è stato stralciato quale membro del
CdA della __________ e, in occasione di “recenti rinnovi”, non è più stato
riconfermato, neppure come supplente, nella commissione LAFE (doc. X + 1).
1.7. Con osservazioni del 31
gennaio 2020, l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari osservazioni da
presentare rispetto allo scritto del legale dell’interessato (doc. XII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.
1.8. Con scritto del 1° aprile
2020, l’avv. RA 1 ha chiesto informazioni sullo stato della procedura (doc.
XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quel che concerne l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non
avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire
attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della
vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione
che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di
tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici,
ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a
medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in
linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se
una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2
agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.
2.3. Nel caso di specie, al fine
di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione lo ha,
dapprima, sottoposto ad una visita presso il SMR.
Con rapporto di visita
medica del 25 giugno 2018, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e la
dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, entrambi medici del SMR,
posta la diagnosi di “episodio depressivo di lieve entità, in risoluzione
(ICD10-F33.0)”, hanno indicato che, rispetto all’apprezzamento peritale del 5
febbraio 2018 del dr. __________, su incarico dell’assicuratore perdita di
guadagno, è stato possibile accertare un netto miglioramento dello status
psichico.
Fatti
I medici del SMR hanno
rilevato che viste le numerose attività svolte dall’interessato “à coté” della
professione di assicuratore – e meglio Presidente del Centro __________;
responsabile con forma individuale della __________ (società di trasporti in
proprio e sgombero della neve) – appare “del tutto verosimile che egli abbia
mantenuto una funzionalità significativa dal 22 maggio 2017 quando è
certificata una IL del 50%, poi IL 100% dal 29.8.2017”. Essi hanno dunque
ritenuto che, “pur riconoscendo adeguata la valutazione del dr. __________, non
è verosimile che l’assicurato abbia presentato una capacità lavorativa nulla
dal 29 agosto 2017: egli ha infatti gestito la sua quotidianità, ha mostrato
corretta attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è
interessato delle altre due sue attività che non ha mai abbandonato”.
Per tali ragioni, i medici del SMR hanno concluso che l’assicurato
abbia presentato una capacità lavorativa del 50% dal 22 maggio 2017 al 31
maggio 2018, mentre a partire dal 1° giugno 2018, visto il miglioramento dello
status psichico a seguito della presa a carico psichiatrica del dr. __________,
sia abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. 38).
A seguito delle contestazioni presentate dall’assicurato contro il
progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, la dr.ssa __________ del
SMR, in data 15 ottobre 2018, ha ritenuto necessario predisporre una perizia
psichiatrica, affidata al __________ (doc. 57).
Con referto peritale del 7 dicembre 2018, la dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Capo-clinica del __________,
e la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttrice
del __________, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di “episodio depressivo di grado medio-severo (ICD10-F32.1)”,
ritenendo che “il quadro clinico attuale conferma la presenza di un episodio
depressivo maggiore evoluto da un disturbo da disadattamento venutosi a creare
dopo il declassamento lavorativo”, con una sintomatologia inizialmente
reattiva, ma ormai divenuta endogena visto anche l’allontanamento del fattore
stressante iniziale, che non ha tuttavia portato ad un miglioramento tangibile.
Esprimendosi a proposito della coerenza e plausibilità, le
specialiste del __________ hanno considerato che “la valutazione attuale mostra
una coerenza rispetto ai sintomi descritti che appaiono anche plausibili nella
loro manifestazione oggettiva”, aggiungendo che “potrebbe essere indicata come
una incoerenza la valutazione tra l’esame del dr. __________, quella attuale e
quello espresso dal dr. __________, dove si parlava di una sintomatologia
nettamente migliorata. È possibile, vista la fluttuazione della sintomatologia,
che già lo stesso assicurato spontaneamente ha riferito che la valutazione del
SMR sia coincisa in quel periodo in cui l’assicurato aveva “la sua giornata
buona”. È stata anche plausibile la descrizione da parte dell’assicurato dei motivi
per i quali egli abbia partecipato ad alcune attività extra-lavorative con una
finalità di tipo ergo terapeutico più che con una capacità di produttività”.
Venendo, infine, alla valutazione della capacità lavorativa, le
specialiste del __________ hanno considerato l’assicurato, nella sua attività
di agente generale, inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio 2017 (rendimento
ridotto) e totalmente inabile al lavoro dal 28 settembre 2017 e continua; come
consulente alla clientela, in un ambiente tranquillo e con delle mansioni
chiare, l’interessato è stato reputato inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio
2017, poi inabile al lavoro al 100% dal 28 settembre 2017 fino ad agosto 2018,
mentre successivamente, a partire dal mese di settembre 2018, secondo la stabilizzazione
delle condizioni certificata dallo psichiatra curante, nuovamente inabile al
lavoro al 50%.
Le specialiste del __________
hanno sottolineato di essersi discostate dalla valutazione del dr. __________
“valutando le limitazioni emerse durante la presente valutazione”, mentre il
medico del SMR “si basava su una valutazione in una IL del 20% poiché
l’assicurato è riuscito a gestire la sua quotidianità, ha mostrato una corretta
attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è interessato ad
altre due attività che non ha mai abbandonato” (doc. 64).
Con scritto del 21 dicembre 2018, il dr. __________ del SMR ha
interpellato le autrici del referto peritale, chiedendo loro di fornire
ulteriori precisazioni alla luce delle più recenti notizie diffuse dagli organi
di stampa, successivamente all’esame peritale, inerenti l’assicurato. In
particolare, il medico del SMR ha chiesto al __________ di indicare se, tenuto
conto del procedimento penale in corso e della carica ricoperta
dall’interessato in seno all’autorità cantonale in materia LAFE, si rendano
necessari ulteriori approfondimenti rispetto alla valutazione peritale già
eseguita (doc. 65).
Venuto a conoscenza di tale richiesta del dr. __________, il
patrocinatore dell’assicurato ha, in data 11 gennaio 2019, reso attento il
medico del SMR sugli effetti deleteri di una errata ricostruzione dei fatti,
informandolo parimenti di avere indirizzato uno scritto di precisazioni alle
specialiste del __________ (doc.68).
In tale documento, l’avv. RA 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Per
quanto attiene alla Commissione LAFE, il signor RI 1 era già membro della
stessa da anni ed è stato recentemente solo riconfermato come supplente e non
più come membro. Inoltre, da circa due anni non è più stato convocato e,
qualora dovesse essere chiamato, rinuncerebbe all’incarico in ragione appunto
del suo stato di salute. In riferimento alla società __________, il signor RI 1
è invece unicamente indicato a Registro di commercio come amministratore unico,
senza essersi però mai occupato attivamente, né in passato né attualmente,
degli affari della società; compito infatti delegato al contabile. Quale
amministratore è comunque tenuto a rispondere nell’ambito del procedimento
penale in corso, nel quale contesta comunque ogni addebito. I fatti, così come
esposti dal dr. __________, andavano precisati, sebbene ininfluenti al caso che
ci occupa. Oltretutto, l’interpretazione dei fatti riportata dal dr. __________
a lei, può essere ritenuta contraria al principio della presunzione di
innocenza e lesiva, non da ultimo, dei diritti procedurali del nostro cliente
ed eventualmente anche della sua personalità.” (Doc. 68a)
Con complemento peritale del 16 gennaio 2019, la dr.ssa Uslenghi,
preso atto dello scritto del dr. __________ e delle precisazioni fornite
dall’avv. RA 1, ha confermato la propria precedente valutazione peritale,
indicando, in particolare, quanto segue:
" (…) Avevo
chiesto delucidazioni in corso di perizia rispetto alle attività che Lei aveva
citato nel suo rapporto SMR ossia rispetto alla __________ e al progetto di
sviluppo di __________.
Per quanto riguarda la __________, mi aveva informato svolgere la
funzione di amministratore ossia di formare la contabilità, non riceveva
compensi per questa sua attività che continuava sebbene avesse già avvertito da
tempo di avere necessità di una sostituzione motivandola con il fatto che non
si rendeva conto di quello che firmava, faticava a comprendere se i bilanci
avessero degli errori.
A livello legale avevo chiesto se vi erano state condanne e mi
aveva segnalato un ritiro delle patenti avvenuto anni prima, non aveva fatto
menzione di un procedimento penale in corso ma immagino che dipendesse dal
fatto che non si sia ancora giunti a una sentenza definitiva.
Le informazioni quindi messe a mia disposizione da un lato
sostengono che la presenza in tale attività sono segno di capacità decisionali
maggiori di quelle descritte in perizia (dr. __________) senza però indicare
l’effettiva presenza o impegno settimanale/mensile, dall’altra esse mi vengono
descritte come molto ridotte o solo nominali (avv. RA 1) come anche il signor RI
1 mi aveva descritto in corso di perizia.
Ritengo che alla luce delle informazioni in mio possesso non
possano modificare le conclusioni della mia perizia in quanto le attività in
questione sembrano che vengano fatte in maniera esigua e non comprovino una
capacità di tenuta e durata costante.” (Doc. 69)
Con annotazione del 14 febbraio 2019, il dr. __________ del SMR,
dopo avere ripercorso l’intera vicenda dell’assicurato, ha reputato che la
perizia __________ non possa essere considerata fedefacente, non essendo stata
resa nella piena conoscenza di tutti i fatti necessari. In particolare, il dr. __________
ha posto in rilievo le seguenti criticità che riguardano l’apprezzamento
peritale:
" (…) Non si
comprende perché l’assicurato abbia taciuto il ruolo nella Commissione LAFE e
sul provvedimento penale in corso, fatto quest’ultimo che si traduce di norma
per tutti in una notevole sofferenza. Se a questo aggiungiamo l’evidente
discrepanza nell’anamnesi famigliare tra quanto raccolto in perizia e quanto
riferito dal dr. __________, la sorella deceduta per shock anafilattico sarebbe
invece morta suicida, un fratello schizofrenico, che identifico con il fratello
74enne da alcuni mesi in “blackout”: è molto improbabile una diagnosi di
schizofrenia posta a 74 anni.
Si tratta di elementi che meritavano notevole attenzione per
discriminare tra sintomi medico-psichiatrici (rimozione conscia-inconscia di
eventi vitali allo scopo di alleviare la propria sofferenza oppure così gravosi
da essere stati rimossi dalla memoria per evitare gravi conseguenze) e
reticenza (aspetto non medico, ma volontarietà di non riferire fatti che
possano generare uno svantaggio ai propri scopi immediati) e non sono stati per
nulla approfonditi.
- all’estratto del conto individuale 31 gennaio 2018 stante cui
l’assicurato ha svolto un’attività lavorativa remunerata per la __________
negli anni 1986-1989 e al rischio di importante perdita di ruolo sociale
(dovuta anche alla mediaticità degli eventi penali; cfr. gli articoli dei mass
media 3-4 dicembre 2018) e di disponibilità finanziaria dell’assicurato nel
caso di perdita dell’impiego.
La perdita di ruolo sociale mina l’autostima di chiunque ma, come
altri aspetti sopra considerati, non genera per sé una malattia invalidante.
- agli estratti del registro di commercio 24 gennaio 2019 stante
cui l’assicurato – dal momento della prima certificazione di inabilità
lavorativa (ovvero dal 22 maggio 2017), senza notificarlo nell’anamnesi ai periti-:
• è presidente con firma collettiva a due del __________;
• è stato membro con firma collettiva a due della Fondazione __________
(sino al 6 giugno 2018);
• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente
della __________ (sino al 2 marzo 2018);
• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente
della __________ (sino al 2 agosto 2017).
Vedi sotto.
In sintesi:
1.La IL si è manifestata in concomitanza con i problemi sul posto
di lavoro;
Considerandi
2.
Quando era in inabilità lavorativa continua (momento
determinante per l’anno di attesa) l’assicurato non ha notificato la sua
presenza nella Commissione LAFE e in altre 4 società;
3.
L’assicurato non ha indicato di avere in passato lavorato per
la Scaresa SA e fornito dati contraddittori circa i precedenti psichiatrici
familiari, rispettivamente non ne ha forniti;
4.
L’assicurato – anche ad esplicita domanda –ha indicato al
perito di non avere né pregressi né pendenti procedimenti penali. Tale aspetto,
contrariamente a quanto asserisce il RL, non ha nulla a che vedere con la
presunzione di innocenza, bensì con l’attendibilità e la plausibilità dei
sintomi soggettivamente riferiti dall’assicurato e per scindere i fattori
reattivi/psicosociali non tutelati dall’AI (cfr. DTF 140 V 290 e l’allegato VI
della CIGI: Indicatori standard in dettaglio).
I periti del __________ – oltre a non essersi pronunciati in
verosimiglianza preponderante sulla coerenza e plausibilità dell’assicurato –
non hanno nemmeno provato a scindere i fattori reattivi non tutelati
dall’assicurazione invalidità (come la perdita di ruolo sociale vista la
mediaticità del procedimento penale che arreca già di per sé in una persona con
una buona reputazione molto stress e sofferenza; stati d’animo probabilmente
aggravati dal fatto che l’assicurato era una persona nota nella valle in cui
abitava; familiarità psichiatrica grave non meglio chiarita);
5.
vi è stato un repentino peggioramento dello stato di salute una
volta ricevuto il progetto di rifiuto a prestazioni (con il rischio di perdita
del lavoro, l’assicurato non disporrà più delle sue ingenti entrate); 6. Come
mai le cure psichiatriche, psicologiche e farmaco-terapeutiche assunte hanno
avuto solo un parziale effetto? Non possiamo in realtà dare una risposta certa
a quest’ultimo quesito. Tuttavia, la preponderanza data ai fattori soggettivi,
il mancato accertamento di coerenza e plausibilità, non permettono di
obiettivare un effetto solo parziale dei trattamenti.
Alla luce di quanto precede, risulta che l’assicurato non ha notificato
importanti informazioni per una corretta valutazione della sua capacità
lavorativa. La perizia del __________, non scindendo dunque i fattori
psicosociali e le sofferenze reattive dell’assicurato, non ha valore
probatorio.
Le precedenti valutazioni del SMR del 20 giugno 2018 (in linea a
quanto accertato dal dr. __________ in occasione della visita clinica del 31
gennaio 2018), stante cui l’assicurato per una S. depressiva di media gravità
con sintomi biologici (ICD10-F32.11) causante una IL del 20% in ogni attività
dal 1° giugno 2018, vanno confermate.
È, infatti, del tutto improbabile che le valutazioni presso il dr.
__________ e il SMR siano avvenute in “giornate buone” mentre le visite presso
il dr. __________, rispettivamente al __________, siano avvenute in “giornate
no”. Ne consegue che le reputate fluttuazioni di IL sono molto inverosimili e
si debba considerare esclusivamente una IL del 20% continua dal 1° giugno
2018.” (Doc. 79)
Ricevuto l’aggiornamento del 18 febbraio 2019 dell’incarto da
parte della __________ (dal quale risulta la continua inabilità lavorativa per
ragioni psichiatriche, con la precisazione che “il curante psi indica
esplicitamente che “inoltre è da segnalare che il suo rientro sull’attuale
posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe mettere a rischio la sua
stabilità psichica””, doc. 80), con annotazione del 20 febbraio 2019 il dr. __________
del SMR ha confermato la propria precedente presa di posizione, rilevando che:
" (…) Non
posso non rilevare come le certificazioni generiche di IL siano state eseguite
fino a inizio luglio 2018 dal dr. __________ e in seguito solo dallo psichiatra
dr. __________. I certificati di quest’ultimo appaiono poco coerenti, si veda
ad esempio la IL certificata il 16 agosto rispettivamente il 3 settembre. Anche
i rapporti del dr. __________ maggiormente dettagliati (26.03.2018, 12.07.2018,
12.12.2018, 4.2.2019) sono scarsamente informativi e non contengono elementi
oggettivi utili a livello prognostico. Infatti, ogni probabilità di miglioramento
è smentita dal certificato successivo, senza motivi plausibili. Si tratta
verosimilmente di un diverso apprezzamento d’inabilità/capacità lavorativa
dello psichiatra curante rispetto alla valutazione del dr. __________, senza
basi oggettive. Così come non è basata su elementi oggettivi l’affermazione “il
suo rientro nell’attuale posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe
mettere a rischio la sua stabilità psichica”.
In conclusione, i documenti pervenuti non consentono di modificare
la mia ultima presa di posizione.” (Doc. 83)
2.4
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha prodotto un referto, del 27 marzo 2019, con il quale la dr.ssa __________,
psichiatra aggiunto presso la Clinica __________, ha indicato che l’interessato
è degente dal 18 marzo 2019 “fino a data al momento indeterminata”, attestando,
di conseguenza, durante tale periodo, una totale incapacità lavorativa dello
stesso (doc. H).
2.5
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
Nel caso concreto, dopo
attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
non può condividere la valutazione del 14 febbraio 2019 con la quale il dr. __________
del SMR, sostituendo il proprio apprezzamento a quello peritale del __________,
ha confermato la precedente determinazione della capacità lavorativa già
effettuata dal SMR in data 20 giugno 2018.
Il TCA non può ignorare
che proprio dopo la valutazione del 20 giugno 2018 del dr. __________ e della
dr.ssa __________ del SMR, posta a fondamento del progetto di rifiuto delle
prestazioni, lo stesso SMR, preso atto delle critiche espresse in sede di
audizione dal patrocinatore dell’interessato, ha ritenuto necessario richiedere
un parere peritale al __________ (cfr. doc. 57).
Alla luce della necessità
espressa dallo stesso SMR di fare capo ad un parere peritale esterno, questo
Tribunale non può aderire alla scelta, operata in un secondo momento dal dr. __________
del SMR, di sostituire il proprio parere all’apprezzamento peritale delle
specialiste del __________, considerando il referto peritale di queste ultime contrassegnato,
da un lato, da carenze inescusabili e basato, dall’altro, su parziali e
insufficienti elementi di giudizio, che ne inficiano le conclusioni.
Appare, infatti, del tutto
evidente, che a fronte delle numerose lacune e incongruenze riscontrate dal dr.
__________ nell’apprezzamento peritale del __________, le quali a suo modo di
vedere ne compromettono l’attendibilità, il medico del SMR non avrebbe potuto,
come invece successo, effettuare lui stesso una rivalutazione del caso,
giungendo peraltro alla conclusione di ribadire quanto già precedentemente
osservato nel rapporto medico SMR del 20 giugno 2018 (doc. 41).
Al contrario, così come
già avvenuto attraverso la richiesta di precisazioni avanzata dallo stesso dr. __________
del SMR al __________ in data 21 dicembre 2018 - chiedendo di verificare se le
più aggiornate notizie comparse sui media erano in grado di influire sulle
conclusioni peritali e rendevano eventualmente necessari ulteriori
approfondimenti (cfr. doc. 65) - il medico del SMR avrebbe dovuto nuovamente
rivolgersi alle specialiste del __________, segnalando tutti gli aspetti
problematici da lui stesso puntualmente esposti nell’annotazione del 14
febbraio 2019 (doc. 79), poi posta a fondamento della decisione impugnata.
In particolare, egli
avrebbe dovuto attirare l’attenzione delle autrici del consulto peritale
sull’atteggiamento di aggravazione risultante nell’incarto, nonché sugli
aspetti bio/psicosociali estranei al danno alla salute (sull’importanza delle
valutazioni mediche nei casi di situazioni in cui fattori esterni
all’invalidità appaiano in primo piano, al fine di stabilire se il danno alla
salute diagnosticato riveste carattere di malattia o sia invece secondario ai
fattori esterni, cfr. DTF 127 V 294 consid. 5a pag. 299; STF 9C_
269/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.4.2, 9C_848/2017 del 29 maggio 2018
consid. 4.2 e 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4) e avrebbe, inoltre,
dovuto invitarle ad includere l’esame di tali atteggiamenti aggravativi nella
valutazione globale di coerenza e plausibilità (ribadito che, secondo la
costante giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli
indicatori che deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra, cfr.
STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28).
Per tali ragioni, dunque,
alla valutazione del dr. __________ del SMR non può essere riconosciuto da
parte di questo Tribunale pieno valore probatorio.
Analogo discorso vale,
pure, per quanto concerne l’apprezzamento peritale del __________, al quale il
TCA non può parimenti attribuire pieno valore probante, alla luce delle
mancanze oggettive messe in evidenza in maniera dettagliata e motivata dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 14 febbraio 2019, quali ad esempio, in primis, i
dati anamnestici parziali – quando non addirittura contraddittori o non
veritieri - a disposizione delle specialiste incaricate di peritare
l’interessato, le cui conclusioni appaiono, quindi, incomplete e inaffidabili.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria
tranquillità, fondare il proprio giudizio né sull’apprezzamento eseguito dal
dr. __________ del SMR in data 14 febbraio 2019 in sostituzione della
valutazione peritale del __________, né su quest’ultima, a sua volta priva del
necessario valore probante, ma ritiene indispensabile che le affezioni
psichiche presentate dall’interessato vengano approfondite attraverso una
accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista esterno (come
del resto richiesto dall’amministrazione nella risposta di causa, cfr. doc. IV)
e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori
standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26
novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte
ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione
in base al rilevante elenco d’indicatori).
Va, del resto, rilevato
che l’amministrazione stessa, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto che
nell’incarto sono presenti delle “conclusioni mediche divergenti”, le
quali potrebbero giustificare un rinvio degli atti all’Ufficio AI per la messa
in atto di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. IV, corsivo della redattrice).
Rinvio che, inoltre, si
giustifica pure tenuto conto del più recente ricovero dell’interessato presso
la Clinica __________ di __________, certificato in data 27 marzo 2019 (cfr.
doc. H).
Nonostante la data di tale
referto, va rilevato che il ricovero è intervenuto a partire dal 18 marzo 2019
– e quindi in epoca precedente alla data di emanazione della decisione
impugnata (del 20 marzo 2019), la quale delimita
temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti) – ciò che potrebbe essere sintomo di un peggioramento delle
condizioni dell’interessato intervenuto nel frattempo (e quindi nel periodo precedente
alla decisione impugnata, dato che per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata (qui il 20 marzo 2019), quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa
(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).
2.7
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al
considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto
gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia
lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua
capacità lavorativa.
Quindi in esito a tali complementi istruttori,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurato.
2.8
Secondo gli art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.
500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
2.9
Nel
caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,
rappresentato in causa da un legale, ha diritto all’importo di fr. 2’200.- a
titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 20 marzo 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
come indicato a considerandi 2.6. e 2.7..
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti