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Decisione

32.2019.82

Decisione con la quale sono state negate le prestazioni non può essere confermata. Prive di valore probante sia la perizia CPAS, sia la successiva valutazione del SMR che l'ha sostituita. Necessità di ulteriori approfondimenti, come pure richiesto dallo stesso UAI in sede di risposta di causa

8 maggio 2020Italiano37 min

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Capo-clinica del __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.82

cr

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 dicembre 2017 RI 1,

nato nel 1959, di professione consulente alla clientela presso la __________,

ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno

alla salute di essere affetto da depressione da inizio 2017 (doc. 11).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso, in particolare una visita a cura del dr. __________

e della dr.ssa de Angelis del SMR (doc. 38), con progetto di decisione del 4

luglio 2018 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, non sussistendo

un sufficiente grado di invalidità (doc. 46).

A seguito delle obiezioni

sollevate contro tale progetto di decisione dall’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, e supportate da documentazione medico specialistica (referto

del dr. __________), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica affidata

al __________, seguita, su richiesta del SMR, da un complemento peritale __________,

cui è susseguita una presa di posizione finale del SMR. Sulla base di

quest’ultima, l’Ufficio AI, con decisione del 20 marzo 2019, ha confermato il

rifiuto delle prestazioni (doc. B).

1.2. Contro tale decisione è

insorto con tempestivo ricorso del 25 aprile 2019 l’assicurato, sempre

patrocinato dall’avv. RA 1, chiedendo, in via principale, l’attribuzione di una

mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2018 o, in via subordinata, il rinvio

degli atti all’amministrazione affinché esegua il raffronto dei redditi e

determini, di conseguenza, l’entità della rendita di invalidità spettantegli.

Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il

modo di procedere dell’amministrazione, e in particolare del SMR, il quale, in

maniera del tutto inspiegabile, dopo avere ritenuto necessario un apprezzamento

peritale, se ne è distanziato, sostituendo la propria valutazione della

capacità lavorativa residua a quella dei periti.

Inoltre, il legale del ricorrente ha criticato il raffronto

percentuale utilizzato per determinare il grado di invalidità dell’interessato,

ritenendo imprescindibile un raffronto dei redditi secondo il metodo ordinario

(doc. I).

1.3. Con la risposta di causa, l’amministrazione

ha confermato la correttezza del proprio agire, chiedendo la reiezione del

ricorso, aggiungendo che, nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse

decidere, alla luce delle conclusioni mediche divergenti agli atti, un rinvio

atti per complemento istruttorio, non venga più incaricato il __________ (doc.

IV).

1.4. Con scritto del 23 maggio

2019, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato che incombendo

all’amministrazione l’onere di procedere d’ufficio con gli accertamenti del

caso, qualora quest’ultima avesse riscontrato carenze, avrebbe dovuto

nuovamente interpellare i periti stessi e non, invece, sostituire al parere

peritale quello del SMR (doc. VI).

1.5. Con osservazioni del 31

maggio 2019 l’Ufficio AI ha riconfermato integralmente i contenuti della

decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VIII).

1.6. In data 24 gennaio 2020

l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che a seguito di dimissioni per motivi di

salute, l’assicurato già dal 12 giugno 2019 è stato stralciato quale membro del

CdA della __________ e, in occasione di “recenti rinnovi”, non è più stato

riconfermato, neppure come supplente, nella commissione LAFE (doc. X + 1).

1.7. Con osservazioni del 31

gennaio 2020, l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari osservazioni da

presentare rispetto allo scritto del legale dell’interessato (doc. XII).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.

1.8. Con scritto del 1° aprile

2020, l’avv. RA 1 ha chiesto informazioni sullo stato della procedura (doc.

XIV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per

quel che concerne l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire

attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della

vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione

che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di

tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici,

ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a

medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.

2.3. Nel caso di specie, al fine

di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione lo ha,

dapprima, sottoposto ad una visita presso il SMR.

Con rapporto di visita

medica del 25 giugno 2018, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e la

dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, entrambi medici del SMR,

posta la diagnosi di “episodio depressivo di lieve entità, in risoluzione

(ICD10-F33.0)”, hanno indicato che, rispetto all’apprezzamento peritale del 5

febbraio 2018 del dr. __________, su incarico dell’assicuratore perdita di

guadagno, è stato possibile accertare un netto miglioramento dello status

psichico.

Fatti

I medici del SMR hanno

rilevato che viste le numerose attività svolte dall’interessato “à coté” della

professione di assicuratore – e meglio Presidente del Centro __________;

responsabile con forma individuale della __________ (società di trasporti in

proprio e sgombero della neve) – appare “del tutto verosimile che egli abbia

mantenuto una funzionalità significativa dal 22 maggio 2017 quando è

certificata una IL del 50%, poi IL 100% dal 29.8.2017”. Essi hanno dunque

ritenuto che, “pur riconoscendo adeguata la valutazione del dr. __________, non

è verosimile che l’assicurato abbia presentato una capacità lavorativa nulla

dal 29 agosto 2017: egli ha infatti gestito la sua quotidianità, ha mostrato

corretta attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è

interessato delle altre due sue attività che non ha mai abbandonato”.

Per tali ragioni, i medici del SMR hanno concluso che l’assicurato

abbia presentato una capacità lavorativa del 50% dal 22 maggio 2017 al 31

maggio 2018, mentre a partire dal 1° giugno 2018, visto il miglioramento dello

status psichico a seguito della presa a carico psichiatrica del dr. __________,

sia abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. 38).

A seguito delle contestazioni presentate dall’assicurato contro il

progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, la dr.ssa __________ del

SMR, in data 15 ottobre 2018, ha ritenuto necessario predisporre una perizia

psichiatrica, affidata al __________ (doc. 57).

Con referto peritale del 7 dicembre 2018, la dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Capo-clinica del __________,

e la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttrice

del __________, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di “episodio depressivo di grado medio-severo (ICD10-F32.1)”,

ritenendo che “il quadro clinico attuale conferma la presenza di un episodio

depressivo maggiore evoluto da un disturbo da disadattamento venutosi a creare

dopo il declassamento lavorativo”, con una sintomatologia inizialmente

reattiva, ma ormai divenuta endogena visto anche l’allontanamento del fattore

stressante iniziale, che non ha tuttavia portato ad un miglioramento tangibile.

Esprimendosi a proposito della coerenza e plausibilità, le

specialiste del __________ hanno considerato che “la valutazione attuale mostra

una coerenza rispetto ai sintomi descritti che appaiono anche plausibili nella

loro manifestazione oggettiva”, aggiungendo che “potrebbe essere indicata come

una incoerenza la valutazione tra l’esame del dr. __________, quella attuale e

quello espresso dal dr. __________, dove si parlava di una sintomatologia

nettamente migliorata. È possibile, vista la fluttuazione della sintomatologia,

che già lo stesso assicurato spontaneamente ha riferito che la valutazione del

SMR sia coincisa in quel periodo in cui l’assicurato aveva “la sua giornata

buona”. È stata anche plausibile la descrizione da parte dell’assicurato dei motivi

per i quali egli abbia partecipato ad alcune attività extra-lavorative con una

finalità di tipo ergo terapeutico più che con una capacità di produttività”.

Venendo, infine, alla valutazione della capacità lavorativa, le

specialiste del __________ hanno considerato l’assicurato, nella sua attività

di agente generale, inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio 2017 (rendimento

ridotto) e totalmente inabile al lavoro dal 28 settembre 2017 e continua; come

consulente alla clientela, in un ambiente tranquillo e con delle mansioni

chiare, l’interessato è stato reputato inabile al lavoro al 50% dal 22 maggio

2017, poi inabile al lavoro al 100% dal 28 settembre 2017 fino ad agosto 2018,

mentre successivamente, a partire dal mese di settembre 2018, secondo la stabilizzazione

delle condizioni certificata dallo psichiatra curante, nuovamente inabile al

lavoro al 50%.

Le specialiste del __________

hanno sottolineato di essersi discostate dalla valutazione del dr. __________

“valutando le limitazioni emerse durante la presente valutazione”, mentre il

medico del SMR “si basava su una valutazione in una IL del 20% poiché

l’assicurato è riuscito a gestire la sua quotidianità, ha mostrato una corretta

attenzione e concentrazione nel condurre l’automobile, si è interessato ad

altre due attività che non ha mai abbandonato” (doc. 64).

Con scritto del 21 dicembre 2018, il dr. __________ del SMR ha

interpellato le autrici del referto peritale, chiedendo loro di fornire

ulteriori precisazioni alla luce delle più recenti notizie diffuse dagli organi

di stampa, successivamente all’esame peritale, inerenti l’assicurato. In

particolare, il medico del SMR ha chiesto al __________ di indicare se, tenuto

conto del procedimento penale in corso e della carica ricoperta

dall’interessato in seno all’autorità cantonale in materia LAFE, si rendano

necessari ulteriori approfondimenti rispetto alla valutazione peritale già

eseguita (doc. 65).

Venuto a conoscenza di tale richiesta del dr. __________, il

patrocinatore dell’assicurato ha, in data 11 gennaio 2019, reso attento il

medico del SMR sugli effetti deleteri di una errata ricostruzione dei fatti,

informandolo parimenti di avere indirizzato uno scritto di precisazioni alle

specialiste del __________ (doc.68).

In tale documento, l’avv. RA 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Per

quanto attiene alla Commissione LAFE, il signor RI 1 era già membro della

stessa da anni ed è stato recentemente solo riconfermato come supplente e non

più come membro. Inoltre, da circa due anni non è più stato convocato e,

qualora dovesse essere chiamato, rinuncerebbe all’incarico in ragione appunto

del suo stato di salute. In riferimento alla società __________, il signor RI 1

è invece unicamente indicato a Registro di commercio come amministratore unico,

senza essersi però mai occupato attivamente, né in passato né attualmente,

degli affari della società; compito infatti delegato al contabile. Quale

amministratore è comunque tenuto a rispondere nell’ambito del procedimento

penale in corso, nel quale contesta comunque ogni addebito. I fatti, così come

esposti dal dr. __________, andavano precisati, sebbene ininfluenti al caso che

ci occupa. Oltretutto, l’interpretazione dei fatti riportata dal dr. __________

a lei, può essere ritenuta contraria al principio della presunzione di

innocenza e lesiva, non da ultimo, dei diritti procedurali del nostro cliente

ed eventualmente anche della sua personalità.” (Doc. 68a)

Con complemento peritale del 16 gennaio 2019, la dr.ssa Uslenghi,

preso atto dello scritto del dr. __________ e delle precisazioni fornite

dall’avv. RA 1, ha confermato la propria precedente valutazione peritale,

indicando, in particolare, quanto segue:

" (…) Avevo

chiesto delucidazioni in corso di perizia rispetto alle attività che Lei aveva

citato nel suo rapporto SMR ossia rispetto alla __________ e al progetto di

sviluppo di __________.

Per quanto riguarda la __________, mi aveva informato svolgere la

funzione di amministratore ossia di formare la contabilità, non riceveva

compensi per questa sua attività che continuava sebbene avesse già avvertito da

tempo di avere necessità di una sostituzione motivandola con il fatto che non

si rendeva conto di quello che firmava, faticava a comprendere se i bilanci

avessero degli errori.

A livello legale avevo chiesto se vi erano state condanne e mi

aveva segnalato un ritiro delle patenti avvenuto anni prima, non aveva fatto

menzione di un procedimento penale in corso ma immagino che dipendesse dal

fatto che non si sia ancora giunti a una sentenza definitiva.

Le informazioni quindi messe a mia disposizione da un lato

sostengono che la presenza in tale attività sono segno di capacità decisionali

maggiori di quelle descritte in perizia (dr. __________) senza però indicare

l’effettiva presenza o impegno settimanale/mensile, dall’altra esse mi vengono

descritte come molto ridotte o solo nominali (avv. RA 1) come anche il signor RI

1 mi aveva descritto in corso di perizia.

Ritengo che alla luce delle informazioni in mio possesso non

possano modificare le conclusioni della mia perizia in quanto le attività in

questione sembrano che vengano fatte in maniera esigua e non comprovino una

capacità di tenuta e durata costante.” (Doc. 69)

Con annotazione del 14 febbraio 2019, il dr. __________ del SMR,

dopo avere ripercorso l’intera vicenda dell’assicurato, ha reputato che la

perizia __________ non possa essere considerata fedefacente, non essendo stata

resa nella piena conoscenza di tutti i fatti necessari. In particolare, il dr. __________

ha posto in rilievo le seguenti criticità che riguardano l’apprezzamento

peritale:

" (…) Non si

comprende perché l’assicurato abbia taciuto il ruolo nella Commissione LAFE e

sul provvedimento penale in corso, fatto quest’ultimo che si traduce di norma

per tutti in una notevole sofferenza. Se a questo aggiungiamo l’evidente

discrepanza nell’anamnesi famigliare tra quanto raccolto in perizia e quanto

riferito dal dr. __________, la sorella deceduta per shock anafilattico sarebbe

invece morta suicida, un fratello schizofrenico, che identifico con il fratello

74enne da alcuni mesi in “blackout”: è molto improbabile una diagnosi di

schizofrenia posta a 74 anni.

Si tratta di elementi che meritavano notevole attenzione per

discriminare tra sintomi medico-psichiatrici (rimozione conscia-inconscia di

eventi vitali allo scopo di alleviare la propria sofferenza oppure così gravosi

da essere stati rimossi dalla memoria per evitare gravi conseguenze) e

reticenza (aspetto non medico, ma volontarietà di non riferire fatti che

possano generare uno svantaggio ai propri scopi immediati) e non sono stati per

nulla approfonditi.

- all’estratto del conto individuale 31 gennaio 2018 stante cui

l’assicurato ha svolto un’attività lavorativa remunerata per la __________

negli anni 1986-1989 e al rischio di importante perdita di ruolo sociale

(dovuta anche alla mediaticità degli eventi penali; cfr. gli articoli dei mass

media 3-4 dicembre 2018) e di disponibilità finanziaria dell’assicurato nel

caso di perdita dell’impiego.

La perdita di ruolo sociale mina l’autostima di chiunque ma, come

altri aspetti sopra considerati, non genera per sé una malattia invalidante.

- agli estratti del registro di commercio 24 gennaio 2019 stante

cui l’assicurato – dal momento della prima certificazione di inabilità

lavorativa (ovvero dal 22 maggio 2017), senza notificarlo nell’anamnesi ai periti-:

• è presidente con firma collettiva a due del __________;

• è stato membro con firma collettiva a due della Fondazione __________

(sino al 6 giugno 2018);

• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente

della __________ (sino al 2 marzo 2018);

• è stato membro con firma collettiva a due con il Presidente

della __________ (sino al 2 agosto 2017).

Vedi sotto.

In sintesi:

1.La IL si è manifestata in concomitanza con i problemi sul posto

di lavoro;

Considerandi

2.

Quando era in inabilità lavorativa continua (momento

determinante per l’anno di attesa) l’assicurato non ha notificato la sua

presenza nella Commissione LAFE e in altre 4 società;

3.

L’assicurato non ha indicato di avere in passato lavorato per

la Scaresa SA e fornito dati contraddittori circa i precedenti psichiatrici

familiari, rispettivamente non ne ha forniti;

4.

L’assicurato – anche ad esplicita domanda –ha indicato al

perito di non avere né pregressi né pendenti procedimenti penali. Tale aspetto,

contrariamente a quanto asserisce il RL, non ha nulla a che vedere con la

presunzione di innocenza, bensì con l’attendibilità e la plausibilità dei

sintomi soggettivamente riferiti dall’assicurato e per scindere i fattori

reattivi/psicosociali non tutelati dall’AI (cfr. DTF 140 V 290 e l’allegato VI

della CIGI: Indicatori standard in dettaglio).

I periti del __________ – oltre a non essersi pronunciati in

verosimiglianza preponderante sulla coerenza e plausibilità dell’assicurato –

non hanno nemmeno provato a scindere i fattori reattivi non tutelati

dall’assicurazione invalidità (come la perdita di ruolo sociale vista la

mediaticità del procedimento penale che arreca già di per sé in una persona con

una buona reputazione molto stress e sofferenza; stati d’animo probabilmente

aggravati dal fatto che l’assicurato era una persona nota nella valle in cui

abitava; familiarità psichiatrica grave non meglio chiarita);

5.

vi è stato un repentino peggioramento dello stato di salute una

volta ricevuto il progetto di rifiuto a prestazioni (con il rischio di perdita

del lavoro, l’assicurato non disporrà più delle sue ingenti entrate); 6. Come

mai le cure psichiatriche, psicologiche e farmaco-terapeutiche assunte hanno

avuto solo un parziale effetto? Non possiamo in realtà dare una risposta certa

a quest’ultimo quesito. Tuttavia, la preponderanza data ai fattori soggettivi,

il mancato accertamento di coerenza e plausibilità, non permettono di

obiettivare un effetto solo parziale dei trattamenti.

Alla luce di quanto precede, risulta che l’assicurato non ha notificato

importanti informazioni per una corretta valutazione della sua capacità

lavorativa. La perizia del __________, non scindendo dunque i fattori

psicosociali e le sofferenze reattive dell’assicurato, non ha valore

probatorio.

Le precedenti valutazioni del SMR del 20 giugno 2018 (in linea a

quanto accertato dal dr. __________ in occasione della visita clinica del 31

gennaio 2018), stante cui l’assicurato per una S. depressiva di media gravità

con sintomi biologici (ICD10-F32.11) causante una IL del 20% in ogni attività

dal 1° giugno 2018, vanno confermate.

È, infatti, del tutto improbabile che le valutazioni presso il dr.

__________ e il SMR siano avvenute in “giornate buone” mentre le visite presso

il dr. __________, rispettivamente al __________, siano avvenute in “giornate

no”. Ne consegue che le reputate fluttuazioni di IL sono molto inverosimili e

si debba considerare esclusivamente una IL del 20% continua dal 1° giugno

2018.” (Doc. 79)

Ricevuto l’aggiornamento del 18 febbraio 2019 dell’incarto da

parte della __________ (dal quale risulta la continua inabilità lavorativa per

ragioni psichiatriche, con la precisazione che “il curante psi indica

esplicitamente che “inoltre è da segnalare che il suo rientro sull’attuale

posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe mettere a rischio la sua

stabilità psichica””, doc. 80), con annotazione del 20 febbraio 2019 il dr. __________

del SMR ha confermato la propria precedente presa di posizione, rilevando che:

" (…) Non

posso non rilevare come le certificazioni generiche di IL siano state eseguite

fino a inizio luglio 2018 dal dr. __________ e in seguito solo dallo psichiatra

dr. __________. I certificati di quest’ultimo appaiono poco coerenti, si veda

ad esempio la IL certificata il 16 agosto rispettivamente il 3 settembre. Anche

i rapporti del dr. __________ maggiormente dettagliati (26.03.2018, 12.07.2018,

12.12.2018, 4.2.2019) sono scarsamente informativi e non contengono elementi

oggettivi utili a livello prognostico. Infatti, ogni probabilità di miglioramento

è smentita dal certificato successivo, senza motivi plausibili. Si tratta

verosimilmente di un diverso apprezzamento d’inabilità/capacità lavorativa

dello psichiatra curante rispetto alla valutazione del dr. __________, senza

basi oggettive. Così come non è basata su elementi oggettivi l’affermazione “il

suo rientro nell’attuale posto di lavoro è controindicato siccome potrebbe

mettere a rischio la sua stabilità psichica”.

In conclusione, i documenti pervenuti non consentono di modificare

la mia ultima presa di posizione.” (Doc. 83)

2.4

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha prodotto un referto, del 27 marzo 2019, con il quale la dr.ssa __________,

psichiatra aggiunto presso la Clinica __________, ha indicato che l’interessato

è degente dal 18 marzo 2019 “fino a data al momento indeterminata”, attestando,

di conseguenza, durante tale periodo, una totale incapacità lavorativa dello

stesso (doc. H).

2.5

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Nel caso concreto, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

non può condividere la valutazione del 14 febbraio 2019 con la quale il dr. __________

del SMR, sostituendo il proprio apprezzamento a quello peritale del __________,

ha confermato la precedente determinazione della capacità lavorativa già

effettuata dal SMR in data 20 giugno 2018.

Il TCA non può ignorare

che proprio dopo la valutazione del 20 giugno 2018 del dr. __________ e della

dr.ssa __________ del SMR, posta a fondamento del progetto di rifiuto delle

prestazioni, lo stesso SMR, preso atto delle critiche espresse in sede di

audizione dal patrocinatore dell’interessato, ha ritenuto necessario richiedere

un parere peritale al __________ (cfr. doc. 57).

Alla luce della necessità

espressa dallo stesso SMR di fare capo ad un parere peritale esterno, questo

Tribunale non può aderire alla scelta, operata in un secondo momento dal dr. __________

del SMR, di sostituire il proprio parere all’apprezzamento peritale delle

specialiste del __________, considerando il referto peritale di queste ultime contrassegnato,

da un lato, da carenze inescusabili e basato, dall’altro, su parziali e

insufficienti elementi di giudizio, che ne inficiano le conclusioni.

Appare, infatti, del tutto

evidente, che a fronte delle numerose lacune e incongruenze riscontrate dal dr.

__________ nell’apprezzamento peritale del __________, le quali a suo modo di

vedere ne compromettono l’attendibilità, il medico del SMR non avrebbe potuto,

come invece successo, effettuare lui stesso una rivalutazione del caso,

giungendo peraltro alla conclusione di ribadire quanto già precedentemente

osservato nel rapporto medico SMR del 20 giugno 2018 (doc. 41).

Al contrario, così come

già avvenuto attraverso la richiesta di precisazioni avanzata dallo stesso dr. __________

del SMR al __________ in data 21 dicembre 2018 - chiedendo di verificare se le

più aggiornate notizie comparse sui media erano in grado di influire sulle

conclusioni peritali e rendevano eventualmente necessari ulteriori

approfondimenti (cfr. doc. 65) - il medico del SMR avrebbe dovuto nuovamente

rivolgersi alle specialiste del __________, segnalando tutti gli aspetti

problematici da lui stesso puntualmente esposti nell’annotazione del 14

febbraio 2019 (doc. 79), poi posta a fondamento della decisione impugnata.

In particolare, egli

avrebbe dovuto attirare l’attenzione delle autrici del consulto peritale

sull’atteggiamento di aggravazione risultante nell’incarto, nonché sugli

aspetti bio/psicosociali estranei al danno alla salute (sull’importanza delle

valutazioni mediche nei casi di situazioni in cui fattori esterni

all’invalidità appaiano in primo piano, al fine di stabilire se il danno alla

salute diagnosticato riveste carattere di malattia o sia invece secondario ai

fattori esterni, cfr. DTF 127 V 294 consid. 5a pag. 299; STF 9C_

269/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.4.2, 9C_848/2017 del 29 maggio 2018

consid. 4.2 e 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4) e avrebbe, inoltre,

dovuto invitarle ad includere l’esame di tali atteggiamenti aggravativi nella

valutazione globale di coerenza e plausibilità (ribadito che, secondo la

costante giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli

indicatori che deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra, cfr.

STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28).

Per tali ragioni, dunque,

alla valutazione del dr. __________ del SMR non può essere riconosciuto da

parte di questo Tribunale pieno valore probatorio.

Analogo discorso vale,

pure, per quanto concerne l’apprezzamento peritale del __________, al quale il

TCA non può parimenti attribuire pieno valore probante, alla luce delle

mancanze oggettive messe in evidenza in maniera dettagliata e motivata dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni del 14 febbraio 2019, quali ad esempio, in primis, i

dati anamnestici parziali – quando non addirittura contraddittori o non

veritieri - a disposizione delle specialiste incaricate di peritare

l’interessato, le cui conclusioni appaiono, quindi, incomplete e inaffidabili.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria

tranquillità, fondare il proprio giudizio né sull’apprezzamento eseguito dal

dr. __________ del SMR in data 14 febbraio 2019 in sostituzione della

valutazione peritale del __________, né su quest’ultima, a sua volta priva del

necessario valore probante, ma ritiene indispensabile che le affezioni

psichiche presentate dall’interessato vengano approfondite attraverso una

accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista esterno (come

del resto richiesto dall’amministrazione nella risposta di causa, cfr. doc. IV)

e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori

standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26

novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte

ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione

in base al rilevante elenco d’indicatori).

Va, del resto, rilevato

che l’amministrazione stessa, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto che

nell’incarto sono presenti delle “conclusioni mediche divergenti”, le

quali potrebbero giustificare un rinvio degli atti all’Ufficio AI per la messa

in atto di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. IV, corsivo della redattrice).

Rinvio che, inoltre, si

giustifica pure tenuto conto del più recente ricovero dell’interessato presso

la Clinica __________ di __________, certificato in data 27 marzo 2019 (cfr.

doc. H).

Nonostante la data di tale

referto, va rilevato che il ricovero è intervenuto a partire dal 18 marzo 2019

– e quindi in epoca precedente alla data di emanazione della decisione

impugnata (del 20 marzo 2019), la quale delimita

temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – ciò che potrebbe essere sintomo di un peggioramento delle

condizioni dell’interessato intervenuto nel frattempo (e quindi nel periodo precedente

alla decisione impugnata, dato che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata (qui il 20 marzo 2019), quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

2.7

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia

lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua

capacità lavorativa.

Quindi in esito a tali complementi istruttori,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurato.

2.8

Secondo gli art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.

500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

2.9

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,

rappresentato in causa da un legale, ha diritto all’importo di fr. 2’200.- a

titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 20 marzo 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

come indicato a considerandi 2.6. e 2.7..

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti