32.2019.83
Nuova domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare
27 aprile 2020Italiano18 min
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.83
BS
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, di
professione cameriera ai piani, nel luglio 2009
ha inoltrato una prima domanda di prestazioni AI, lamentando di essere
affetta, dall’agosto 2008, di artrosi alle ginocchia, discopatia con
sciatalgia, ipertensione, stato depressivo. La domanda, in assenza di un grado
d’invalidità rilevante, è stata respinta con decisione 27 ottobre 2010 (doc. 49
inc. AI) confermata dal TCA mediante pronuncia del 23 maggio 2011 (inc.
32.2010.334).
1.2. Nel giugno 2013 l’assicurata ha
presentato una nuova domanda di prestazioni, corredandola da certificazioni dei
medici curanti. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, inclusa
una perizia pluridisciplinare del __________, con decisione 28 agosto 2014
(preavvisata il 17 giugno 2014), l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
richiesta, ritenuto come dagli atti acquisiti in sede di istruttoria risultava
che la richiedente era da ritenersi inabile nell’abituale attività di cameriera
ai piani nella misura del 60% dal 26 giugno 2013 (dal 19 dicembre 2009 al 25 giugno
2013 nella misura del 50%) e del 10% in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali con effetto da gennaio 2012, con un conseguente discapito economico
del 6% (doc. 89 inc. AI). Anche questa decisione è stata confermata dal TCA con
sentenza del 30 luglio 2015 (inc. 32.2014.136).
1.3. Nel
gennaio 2017 l’assicurata ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc.
107 inc. AI). Raccolta la documentazione dei medici curanti, dopo l’iniziale
progetto di decisione (datato 2 novembre 2017) di rifiuto di prestazioni (doc.
123 inc. AI), l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di un’altra perizia
pluridisciplinare del __________. Sulla base del relativo rapporto 15 ottobre
2018 (doc. 134 inc. AI) – in cui i periti hanno accertato un peggioramento
della situazione valetudinaria valutando dal 1° gennaio 2017 un’inabilità
nell’abituale attività del 70% e del 60% in attività adeguate – con progetto di
decisione del 19 dicembre 2018, annullato quello precedente del 2 novembre 2017,
l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (per un grado
d’invalidità del 58%), scaduto l’anno di attesa, con effetto dal 1° gennaio
2018 (doc.143 inc. AI). Con decisione del 21 marzo 2019 l’amministrazione ha
confermato la mezza rendita (doc. 146 inc. AI).
1.4. Contro la suddetta decisione
l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso postulandone l’annullamento. Sostenendo come la documentazione agli
atti dimostri che le condizioni di salute non corrispondano alla residua
capacità lavorativa in attività adeguate, chiede il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova valutazione.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione
medica ed economica posta alla base della decisione impugnata.
1.6. Il 31 maggio 2019 la ricorrente
ha prodotto ulteriore documentazione del medico curante (VI) che è stata
esaminata dall’Ufficio AI che con osservazioni del 14 giugno 2019 l’ha ritenuta
non rilevante (VIII).
1.7. Il 27 giugno 2019 la ricorrente
ribadisce la propria posizione (X), come pure l’Ufficio AI con scritto del 3
luglio 2019 (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se rettamente l’Ufficio AI, a seguito della terza domanda di prestazione, ha
posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 2018.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Qualora
l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà,
per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv.
1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V
256 consid. 4 pag. 261; 115
V 133 consid. 2 pag.
134; 114
V 310 consid. 3c pag.
314; 105
V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007
dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel caso in esame, a seguito
della terza domanda di prestazioni, come accennato l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia multidisciplinare a cura del __________. Dal referto del 15 ottobre
2018 (doc. 134 inc. AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), e endocrinologica (dr. __________), ponendo le seguenti
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Alterazioni degenerative al rachide cervicale (ernia
discale C6-7 paramediana a sin.), dorsale (ernia discale centrale D11-D12 paramediana
a sin.) e lombare (discopatie plurisegmentali lombari, anterolistesi di L% su
S1 di 6mm, spondilartrosi L4-S1, stenosi neruoforminali di L5, più marcata a
sin. Rispetto a ds.).
Gonartrosi tricompartimentafe bilaterale:
- esiti da meniscectomia mediale parziale a sinistra
il 5.3.2009;
- obesità (peso:100,9 kg/statura: 153.5 cm).¨
Diabete di tipo 2 non trattato, noto dal 2009 ca.,
attualmente chiaramente scompensato (HbA 12.3%).
Marcata carenza in vitamina D.
Sindrome somatoforme del dolore persistente (F45.4).
Considerandi
5.2
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale
alta con protrazione del capo).
lpotireosi nota e sostituita dal.2010, nel contesto di
una tiroidite di Hashimoto.
Gozzo diffuso bilaterale asintomatico.
Obesità permagna (BM 42 kg/m2).
Nota ipertensione arteriosa in trattamento.”
I periti hanno concluso che
dal punto di vista reumatologico e psichiatrico la valutazione clinica e
valetudinaria è rimasta invariata rispetto a quanto valutato nella precedente
perizia __________ dell’aprile 2014. È stato invece accertato un peggioramento
per quanto riguarda gli aspetti endocrinologici, in particolare per quel che
concerne il diabete mellito e la carenza di vitamina D, patologie con
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In merito alla capacità
lavorativa, confermate le limitazioni derivanti dalle citate affezioni
reumatologiche, dal punto di vista endocrinologico il __________ ha rilevato una
limitazione della capacità lavorativa del 30-40% in attività fisicamente
pesanti e del 50% in qualunque altra attività, da intendere come diminuzione di
rendimento in un’attività svolta a tempo pieno. I periti hanno poi ritenuto che
le singole capacità lavorative non debbano essere sommate ma integrate poiché
le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano
delle limitazioni funzionali, di carico e di rendimento che in buona parte si
sovrappongono. Pertanto è stata valutata un’inabilità globale del 70%
nell’abituale attività e del 60% in attività adeguate a decorrere dal gennaio
2017, mese in cui è stata inoltrata l’ultima richiesta di prestazioni AI.
Con rapporto finale 18
ottobre 2018 il dr. med. __________ del SMR ha avallato la perizia
multidisciplinare (doc. 135 inc. AI).
2.6
In sede di ricorso l’assicurata
ha prodotto lo scritto 1° aprile 2019 del suo medico curante, dr. med. __________,
il quale sostiene che la sua paziente, viste le patologie presenti, è da
ritenere inabile in qualsiasi attività dal 1° gennaio 2008 (doc. C). Ha poi
allegato altra documentazione medica già vagliata dal __________ (doc. D – F).
A tal riguardo rettamente nelle annotazioni 16 maggio 2019 il dr. Andreoli del
SMR ha osservato che il medico curante “non apporta nuove diagnosi o quadri
psico-fisici di nuova entità tali da modificare il RAF del 18.10.2018 agli atti
redatto dopo perizia __________ pluridisciplinare” (IV/1).
Lo stesso dicasi per gli
scritti 27 maggio 2019 sempre del medico curante, in cui quest’ultimo riporta
in dettaglio le affezioni, sostenendo un peggioramento dello stato di salute
della sua paziente che le causa una totale inabilità lavorativa (doc. G1) e che
la stessa presenta un “blocco psico-fisico completo che rasenta uno stato
depressivo – paranoico di disperazione”, che è in cura dal 15 giugno 2000 e
che non lavora più dal 1° gennaio 2008 (doc. G2). Prendendo posizione al
riguardo, con annotazione 12 giugno 2019 il medico SMR ha ribadito che non vi
sono motivi obiettivi per modificare la valutazione della perizia __________ e
che nell’ultimo certificato “vi è un elenco di patologie già note oltre a
presa di posizione senza indicazione di limiti funzionali indicando limitazioni
totale di esigibilità da parte del medico curante in cospicua terapia
farmacologica” (VIII/1).
In effetti, nella nuova
documentazione il medico curante non ha posto diverse diagnosi rispetto a
quelle accertate nell’ultima perizia pluridisciplinare, né ha circostanziato altre
limitazioni funzionali oltre a quelle già valutate. Il medico curante ha poi fatto
riferimento ad un “blocco psico-fisico completo che rasenta uno stato
depressivo – paranoico di disperazione” senza tuttavia allegare alcuna
documentazione specialistica. Va infine rilevato che tutte le perizie svolte in
passato non hanno confermato, contrariamente a quanto ritenuto dal medico
curante, una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 1° gennaio
2008.
Questo Tribunale, richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
non ha motivo per non far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti __________
nel rapporto del 15 ottobre 2018, i quali, resa una perizia da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza sopra ricordati (cfr. consid. 2.4),
hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 30% dal gennaio 2017 quale cameriera ai
piani (attività da ultimo svolta) e del 40% in altre attività adeguate alle
limitazioni funzionali e di carico poste a livello reumatologico, tenuto conto,
quale peggioramento rispetto alla perizia del 2014, delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa di natura endocrinologica.
In queste circostanze,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).
Pertanto, visto quanto
sopra, il TCA, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che la ricorrente sia da considerare abile al 40% in
attività adeguate dal mese di gennaio 2017.
2.7
Riguardo
alla determinazione del grado d’invalidità, rimasto incontestato, l’Ufficio AI
ha rettamente quantificato il salario da valida computando il reddito che
l’assicurata da sana avrebbe percepito dal suo ultimo datore di lavoro, la __________
di __________, lavorando nel 2016, pari a fr. 44’291.--
(doc. 139 inc AI).
In merito al calcolo del
reddito ipotetico da invalida, conformemente alla giurisprudenza e come si
evince dalla risposta di causa, l’amministrazione l’ha stabilito computando il
reddito statistico del 2016 (nella decisione
contestata è stato preso il valore statistico del 2014) in un’attività semplice
e ripetitiva e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori, utilizzando i dati salariali
forniti dalla tabella TA1 (anno 2016 skill level – donne – livello 1 di
competenze – valore centrale) elaborata dall'Ufficio federale di statistica (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.) pari a fr. 54'581,15.
L’Ufficio AI ha poi considerato
la capacità lavorativa del 40% e ha tenuto conto di una riduzione del reddito
per circostanze personali del 15% (cfr. rapporto 21 novembre 2018 del
consulente in integrazione professionale in doc. 140 inc. AI), quantificando il
reddito da invalida in fr. 18'557,60.
Dal raffronto tra il reddito
da valida di fr. 44’291.-- ed il reddito da
invalida di fr. 18'557,60 risulta un tasso d’invalidità del 58,1% conferente il
diritto ad una mezza rendita, con effetto dal 1° gennaio 2018.
Va qui fatto presente che il
momento determinante per il calcolo è il 2018, anno della nascita del diritto
alla rendita. Come si vedrà, ciò non influisce sull’esito della vertenza. Infatti,
tenuto conto che in quell’anno da sana l’assicurata avrebbe percepito fr.
44'655.-- (doc. 139 inc. AI). Considerato un reddito da invalida aggiornato al
2018.
di fr. 18'792,50 (54'581,15 x
105,9 :105 = 55’049.--; 40% di 55'049.-- = 22'163,50; 85 % di 22'163,50 =
18'839.--; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, donne, 2011-2018,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) il grado d’invalidità risulta
essere del 58% (44'655 — 18'839) x 100 : 44'655).
In queste circostanze, la
decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al TCA è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della vertenza
le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti