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Decisione

32.2019.85

Decisione incidentale. Confermata l'esigenza di procedere ad un ulteriore accertamento medico pluridisciplinare. Non si tratta di una "second opinion". Nemmeno é ipotizzabile l'esistenza di un danno irreparabile

27 aprile 2020Italiano24 min

i. non appare provvedimento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.85

FS

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione (incidentale) del 25 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1972, il 9 aprile 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI

per adulti in quanto affetta da “(…) endometriosi IV stadio con continue

formazioni di aderenze con forti dolori cronici sulla parte destra dall’utero

al fegato fino al braccio (…)” (doc. AI 4/56-62).

1.2. Il

4 gennaio 2019, l’Ufficio AI ha emanato un “Progetto di decisione”

mediante il quale ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita d’invalidità (doc.

AI 39/148-152).

Con

osservazioni del 7 febbraio 2019 (doc. AI 44/162-179), tramite __________ dello

RA 1., l’assicurata si è opposta al suddetto “Progetto di decisione” chiedendo

che “(…) 1. Le presenti osservazioni sono accolte. § Il querelato progetto

decisionale è annullato. 2. È riconosciuta l’inesigibilità totale di attività

lavorativa nei confronti della prefata. 3. La signora RI 1 ha diritto ad una

rendita AI intera a contare dal fatto che dal 17 novembre 2016 è comprovata

l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività. (…)”

(doc. AI 44/173).

1.3. Con

scritto 13 febbraio 2019 (doc. AI 48/184-185), trasmesso in copia allo RA 1, l’Ufficio

AI ha comunicato all’assicurata che “(…) nell’ambito delle osservazioni al

progetto, preso nuovamente in esame il suo caso, per chiarire il suo diritto

alle prestazioni, riteniamo necessario che lei si sottoponga a una serie di

esami medici completi (medicina interna, reumatologia, psichiatria e

ginecologia). Senza opposizione scritta da parte sua (o del suo rappresentante

legale) entro il giorno 28.02.2019, incaricheremo un centro peritale di eseguire

gli esami in questione. Il centro peritale sarà designato su base aleatoria

(art. 72 bis dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)). Non

appena ci saranno noti, sarà informata a riguardo del luogo, delle date degli

appuntamenti, così come dei nomi delle/degli specialiste/i che si occuperanno

di lei. In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro

peritale. Se, da parte sua (o del suo rappresentante legale) desidera

aggiungere altre domande, la invitiamo a trasmetterle all’Ufficio AI entro il

termine sopra indicato. (…)” (doc. AI 48/184).

Con

“opposizione” 28 febbraio 2019 (doc. AI 50/191-199), sempre tramite RA 1

– contestata la necessità di una perizia pluridisciplinare ritenuto, da

una parte, che “(…) specialisti plurimi, molti dei quali anche di livello

universitario, hanno infatti valutato la fattispecie sia sotto il profilo

eziologico che clinico (…)” (doc. AI 50/192) e che “(…) l’insistenza

peritale è suscettibile di comportare un pregiudizio significativo per la mia

assistita sotto forma di un fardello psicofisico particolarmente gravoso e

financo debilitante, in quanto sfiancante moralmente e fisicamente (…)”

(doc. AI 50/193) e, dall’altra parte, che il consulente in integrazione

professionale ha escluso la possibilità sia di una reintegrazione in attività

adeguata che di un provvedimento professionale –, l’assicurata ha

chiesto di decidere: “(…) 1. La presente opposizione è accolta. § Nel caso

di specie l’UAI soprassiede a ordinare una perizia medica pluridisciplinare. 2.

La decisione UAI si fonda sul petitum di cui alle osservazioni nostre 7

febbraio 2019 in gravame. (…)” (doc. AI 50/195).

L’Ufficio

AI, con scritto dell’11 marzo 2019 (doc. AI 52/201-202), ha assegnato

all’assicurata un nuovo termine, fino al 26 marzo 2019, per formulare eventuali

domande supplementari adducendo: “(…) Confermiamo ricezione del vostro

scritto raccomandata del 28.02.2019 – in risposta al nostro scritto di

preavviso del 13.02.2019 – con il quale esprimete le vostre riserve in merito

alla fondata necessità di procedere con accertamenti peritali

pluridisciplinari. Le vostre osservazioni sono state esaminate dal medico SMR

che così si esprime: “Ci troviamo nella

condizione di procedere con la perizia medica pluridisciplinare a garanzia

della neutralità della valutazione valetudinaria e delle risorse disponibili,

in assenza di documentazione medica ed oggettiva che giustifichi una IL completa

in ogni attività anche molto semplice e ripetitiva”. L’assicurata

presenta, infatti, una polipatologia come risulta anche dai rapporti

universitari (disturbo d’ansia e di panico). Inoltre nel 2018 è insorta

patologia tiroidea/endocrinologica. Non possiamo quindi esimerci, dal punto di

vista medico, dal valutare accuratamente l’impatto del complesso delle

patologie sulla capacità lavorativa, definendo i limiti funzionali e risorse

residue. Si conferma quindi che un accertamento pluridisciplinare è esigibile e

atto a valutare lo stato di salute della signora RI 1 in tutti i suoi aspetti e

la sua evoluzione. Se del caso, sarà il centro peritale designato in autonomia,

dopo attento esame degli atti, a stabilire la necessità di eventuali discipline

aggiuntive da indagare. (…)” (doc. AI 52/201).

Prendendo

posizione sul suddetto scritto dell’11 marzo 2019, con ulteriore scritto del 21

marzo 2019 (doc. AI 56/208-209) – rilevato che “(…) la spiegazione in

casu fornita dall’UAI di principio non è convincente (…)” (doc. AI 56/208)

e indicato che la sua assistita “(…) attualmente si trova in situazione di

degenza extracantonale (almeno fino al 28 marzo corrente; come appare dalla

Memoria clinica 26.02.2019 [doc. già prodotto ad acta]) (…)” (doc. AI

56/209) – RA 1 ha postulato “(…) 1. In via prioritaria: il

ripensamento di codesto UAI in punto della prospettata perizia

pluridisciplinare anche alla luce delle annotazioni che precedono. 2. In via

conseguente (nel caso in cui l’UAI non addivenisse alla riconsiderzione di

cui sub n. 1): la proroga ragionevole dei tempi responsivi (30 giorni)

affinché mi sia dato di conferire in via approfondita con la mia cliente. (…)”

(doc. AI 56/209).

1.4. Con

decisione incidentale del 25 marzo 2018 (doc. AI 54/204/205) – premesso

che “(…) con comunicazione del 13 febbraio 2019, abbiamo informato la

signora RI 1 Sara della necessità di un accertamento pluridisciplinare al fine

di poter prendere posizione sul suo stato di salute. (…)” (doc. AI 54/204) –,

l’Ufficio AI ha confermato la necessità dell’accertamento medico precisando che

“(…) ad un ricorso contro questa decisione incidentale verrà negato

l’effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull’Assicurazione

Invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull’Assicurazione Vecchiaia

Superstite (LAVS). (…)” (doc. AI 54/204).

1.5. Con

ricorso del 30 aprile 2019, RI 1, sempre tramite RA 1, ha chiesto “(…) 1. Il

ricorso è accolto. 2. La decisione UAI 25 marzo 2019 è annullata. § Di

conseguenza la signora RI 1 non deve essere sottoposta a perizia

pluridisciplinare. 3. Protestate spese e ripetibili. (…)” (I, pag. 11). A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato, in

particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

7.1

Summa summarum,

per atti concludenti è ritenuto che nel gravame in narrativa gli aspetti

determinanti, siano essi medici o di possibilità di reinserimento

professionale, siano già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti.

Ragione per cui nuovi accertamenti a livello puramente

medico peritale non apporterebbero elementi di valutazione di carattere

rilevante in punto della decisione finale.

Del resto, come già detto, se una previa valutazione

peritale fosse stata veramente di impellente ed assoluta necessità sarebbe già

stata decisa in prima istanza dall’UAI; e segnatamente prima dell’edizione di

un progetto di decisione; ossia di un atto estremamente rilevante per il futuro

di un(‘) assicurato(a).

7.2

In casu

sembra proprio che la perizia ordinata dall’UAI abbia la caratteristica di una

“seconda opinione” in ragione di un’insoddisfazione propria rispetto alle

meridiane risultanze ad acta, le quali appalesano come la possibilità di

reinserimento professionale anche in attività semplice e ripetitiva, già

esaurientemente chiarita, è di fatto inesistente.

In questo caso le premesse per ordinare una second

opinion non sono date.

8.

In riassunto, in casu:

a. la fattispecie, sotto il profilo

delle reali possibilità di integrazione professionale per effetto di fattore

invalidante, è già acclarata in modo esauriente. Ciò è da ritenersi inverato

anche in relazione ad attività semplici e ripetitive;

b ne consegue che una perizia

pluridisciplinare al momento:

Fatti

i. non appare provvedimento

né necessario, né utile, né tantomeno adeguato;

Considerandi

ii non è manifestamente

suscettibile di fornire elementi di valutazione nuovi e rilevanti;

c. ergo

“la necessità”

di un accertamento peritale proclamata dall’UAI non può essere confermata;

d. da cui la signora RI 1 non deve

essere sottoposta a perizia pluridisciplinare. (…)." (I, pagg. 10 e 11)

1.6

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) si rammenta

che fino al progetto di decisione del 4 gennaio 2019 l’amministrazione ha

ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% in ogni tipo di attività dal 21

luglio 2017 con ripristino dell’abilità al 50% in ogni attività lavorativa

dall’ottobre 2017. Per le mansioni consuete l’inchiesta a domicilio svolta il

30.

ottobre 2018 (inc. AI, doc. 33) ha stabilito un tasso d’invalidità del 32%

con riferimento all’attività al 100%. Siccome con le osservazioni del 7

febbraio 2019 controparte ha contestato il preavviso e sostenuto

l’inesigibilità lavorativa totale dell’assicurata dal novembre 2016, producendo

varia documentazione medica, per determinare al meglio la situazione

valetudinaria dell’assicurata dal lato medico è stato richiesto l’approfondimento

peritale pluridisciplinare in considerazione delle diverse problematiche alla

salute patite dall’assicurata. In assenza di un precedente approfondimento

medico risulta opportuno vagliare tale aspetto come da indicazione del SMR per

definire le limitazioni funzionali, le risorse, la valutazione con evoluzione

in merito alle inabilità lavorative. In merito alla valutazione espressa dal

consulente in integrazione professionale (SIP) ci si limita ad indicare che lo

stesso nei rapporti citati da controparte non determina in maniera definitiva

una non reintegrabilità dell’assicurata in attività lavorative. Ne consegue,

alla luce delle considerazioni esposte, che si reitera la necessità indicata

con la decisione incidentale di dovere approfondire l’aspetto valetudinario

tramite perizia pluridisciplinare, che non configura in alcun modo una “second

opinion” come ritenuto da controparte. (…)” (IV, pagg. 3 e 4) – ha chiesto

di respingere il ricorso.

1.7

Con

osservazioni 12 giugno 2019 (VI) – premesso che l’Ufficio AI non ha reso

verosimile “(…) memmanco [ndr. recte: nemmanco] in risposta di causa

la necessità di una perizia pluridisciplinare, se non come procedimento in

second opinion in ragione di una verosimile insoddisfazione propria rispetto

alle meridiane risultanze di cui, inequivocabilmente, agli atti; risultanze che

ben difficilmente possono fungere da sostrato valido alle conclusioni del già

querelato progetto di decisione 4 gennaio 2019 (…)” (VI, pag. 3) –,

l’insorgente ha evidenziato che “(…) • la sostanza valetudinaria è –

ed era – esattamente quella a cui è stato confrontato l’UAI prima dell’erezione

del progetto di decisione querelato. Successivamente la ricorrente si è

limitata a ribadire detto quadro valetudinario, aggiungendo tutt’al più qualche

particolare integrativo, ma non presentando sostanzialmente nova alcuna. Eppure

a quel tempo l’UAI ha ritenuto il materiale sufficiente per un’azione

decisionale, senza aver ritenuto di valutare previamente la via peritale

pluridisciplinare (errando tuttavia nell’appropriata considerazione della

posizione del consulente in integrazione professionale [cfr. intra]); •

dev’essere ribadita la porziorità della determinazione del consulente in

integrazione professionale in punto della valutazione delle professioni ancora

esigibili nonostante il fattore invalidante. (…)” (VI, pag. 3).

1.8

L’Ufficio

AI, con osservazioni del 28 giugno 2019 (VIII) –

rilevato, tra l’altro, che “(…) nello specifico si contestano le censure di

controparte laddove reputa la fattispecie chiarita. Se, in base agli atti

medici, il Servizio medico regionale (SMR), in un primo momento, ha rilevato

un’abilità lavorativa residua finale del 50% per attività lucrative in attività

adeguate, a seguito delle osservazioni poste al progetto di decisione del 4

gennaio 2019 lo stesso SMR ha ritenuto necessario procedere ad un accertamento

medico peritale. Non vi è, nello specifico, una “second opinion” in assenza

di una precedente, e prima, valutazione specifica. Neppure è possibile

concludere che l’assicurata non sia reintegrabile in attività adeguate. A tale

conclusione non è giunta l’amministrazione, che ha emanato un preavviso di

rifiuto del diritto a prestazioni dell’AI, avendo determinato un grado

d’invalidità del 39% definito, per la quota-parte salariata, dopo raffronto dei

redditi in considerazione di un’abilità lavorativa residua del 50% in attività

adeguate. A tale raffronto dei redditi ha rinviato pure il Servizio

integrazione professionale (SIP) con rapporto del 16 novembre 2018: ritenuta la

non attuabilità di provvedimenti professionali o misure tali da permettere una

riduzione del grado d’invalidità, il SIP ha rinviato al calcolo della capacità

di guadagno residua (CGR) basata sull’abilità lavorativa residua del 50%

dell’assicurata in attività adeguate espressa dal SMR nel rapporto finale

precedente il preavviso. (…)” (VIII, pag. 2) – si è confermato nella domanda di reiezione del gravame.

1.9

L’insorgente,

con ulteriori osservazioni del 4 luglio 2019 (X trasmesso per conoscenza

all’Ufficio AI; XI) – evidenziato come

l’Ufficio AI non abbia sconfessato le conclusioni del consulente in

integrazione professionale e posta la domanda “(…) Ora perché porre – o

meglio riporre – “in un secondo tempo le valutazioni in merito

alla perdita della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato”

quando il consulente in integrazione professionale si è già pronunciato nel

“primo tempo”? (…)” cui l’insorgente medesimo ha dato la seguente risposta:

“(…) L’ipotesi più plausibile in materia è, e resta, che alla convenuta ciò non

aggrada per nulla, e pertanto cerca una seconda opinione per sovvertire un

esito di prima istanza che le torna sgradito. Del resto la prima valutazione

medica c’è tutta, e deve essere ritenuta autorevole persino dalla convenuta, in

quanto emana dal proprio SMR. A cui è seguita la determinazione che ben si sa,

e dopo aver avuto riguardo delle indicazioni sanitarie, del consulente in

integrazione professionale. (…)” (X, pag. 3) –, si è confermato nelle proprie allegazioni.

considerato in

diritto

2.1

Oggetto

del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità

di un accertamento medico (cfr. consid. 1.4).

Si

tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in

relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata

direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa

un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93

consid. 6.1).

2.2

Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine

di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di

non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.3

Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).

Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato

irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid.

1.2.2

in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una

perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non

soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione

di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto

d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un

pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è

necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che

corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.

5.2).

La

persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i

principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di

ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già

chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle

relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di

sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a

sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda

opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

2.4

Nell’evenienza

concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti, siano

essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati

sufficientemente ed esaurientemente chiariti e che, ritenuta l’impossibilità di

reinserimento professionale in qualsiasi attività posta dal consulente in

integrazione professionale, ulteriori accertamenti medici configurerebbero

un’inammissibile “seconda opinione”.

Dagli

atti di causa risulta quanto segue.

Il

consulente in integrazione professionale, nell’ambito del “1° Colloquio IT –

Accertamento” del 17 maggio 2018 (doc. AI 15/87-90), circa le “risorse”

e i “temi affrontati” ha evidenziato: “(…) Al momento nessuna risorsa

per i problemi di salute, tuttavia la signora privatamente continua a cercare

ed a offrirsi per lavori d’ufficio o traduzioni che possono essere svolte da

casa. Anche gli spostamenti in macchina sono sfiancanti. Oggi al colloquio si è

dovuta far accompagnare dai genitori. […] Con la signora abbiamo passato

in rassegna lo stato di salute, il funzionamento in generale dell’assicurazione

invalidità ed il prossimo procedere. Dal punto di vista professionale al

momento non si intravede nessun possibile progetto poiché lo stato di salute è

fortemente debilitante e la signora deve stare a riposo. (…)” (doc. AI 15/90).

Dal

canto suo il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 5 giugno 2018

(doc. AI 22/105-107), senza interpellare i medici curanti e senza procedere ad

alcuna visita, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dal 21 luglio al

6.

ottobre 2017 e per una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività

(abituale e adeguata) dal 7 ottobre 2017.

Con

comunicazione del 4 luglio 2018 – vista la proposta in quel senso

formulata dal consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 24/109-111)

– l’assicurata è stata posta al beneficio di un provvedimento

d’intervento tempestivo sotto forma di corso di formazione (cfr. doc. AI

25/112-113).

Il

consulente in integrazione professionale, nel “verbale di chiusura” del

29.

ottobre 2018, si è così espresso:

"

(…)

Descrizione ultima attività, formazione professionale

e scolastica

Apprendistato con diploma di commercio nel 1991 poi

hostess per l’Air __________ nel 1992. Dal 1995 anno di nascita della prima

figlia, è sempre stata casalinga.

Per poco più di 6 mesi ha tentato presso __________,

attività dell’ex marito, di lavorare qualche ora. A causa dei forti dolori l’attività

part-time è stata interrotta.

Stato di salute

Documentazione medica all’incarto. Diagnosi principale

di endometriosi IV stadio con continue formazioni di aderenze.

IL 100% dal 17.11.2016.

Rapporto SMR 05.06.2018 riporta una CL 50% in tutte le

attività da 07.10.2018 per la parte lavorativa.

Iter della pratica

(colloqui effettuati, persone contattate, misure di

IT, ev. fatti giuridicamente rilevanti, ecc.)

Colloquio presso ufficio 17.05.2018, dopodiché alcuni

contatti e scambio e-mail.

Per la signora mi sono anche recato presso il medico

di famiglia Dr. __________, __________, il 13 luglio 2018. Alcuni incontri

presso __________ per valutazione e formazione gestione rabbia/frustrazione.

Analisi della reintagrabilità

Non si intravvedono attivazioni che al momento possano

migliorare l’integrabilità della signora.

Valutazione provvedimenti AI

Nessun provvedimento verosimilmente utile al momento.

Conclusioni e decisioni

Il mandato IT viene chiuso, si può precedere con la

valutazione di rendita.

In base a quanto sopra esposto si valuta che

(attualmente) l’assicurato non ha diritto a provvedimenti d’integrazione e che

verrà esaminato l’eventuale diritto a rendita. (…)" (doc. AI 30/127-128)

Questo

Tribunale – visto che il consulente in integrazione professionale ha

interpellato direttamente il medico curante il 13 luglio 2018, quindi dopo il succitato

rapporto finale 5 giugno 2018 del medico SMR dr. __________ – ritiene

che quest’ultimo non abbia potuto disporre di una chiara valutazione medica.

Nella

valutazione finale del 16 novembre 2018 (doc. AI 347141-143), a comprova del

fatto che non lo riteneva sufficientemente acclarato, il consulente in

integrazione professionale, circa lo stato di salute, ha precisato che “(…)

la signora soffre di endometriosi e ha sviluppato in seguito, anche a causa del

protrarsi dei problemi, di [ndr. recte: dei] disturbi psichici. Dottor __________,

curante (…)” (doc. AI 34/142, la sottolineatura è del redattore).

Se

non riteneva lo stato di salute sufficientemente chiaro – onde evitare

di andare oltre le proprie competenze – il consulente in integrazione avrebbe

dovuto interpellare il medico SMR e non direttamente il medico curante.

Infatti,

va qui ricordato che compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.

314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Non

essendo dato di sapere in quale misura il consulente in integrazione abbia

considerato anche i disturbi psichici indicati dal medico curante ma non dal

SMR, le conclusioni da esso tratte non permettono di concludere con la

sufficiente tranquillità, come preteso dall’insorgente, che l’impossibilità di

reinserimento professionale in qualsiasi attività risulti comprovata.

In

questo senso, nemmeno può essere seguito l’insorgente laddove, a più riprese

(cfr. consid. 1.3, 1.5, 1.7 e 1.9), pretende che, vista la chiara negazione del

diritto a provvedimenti d’integrazione, non sarebbe più necessario alcun

accertamento medico.

Del

resto, nella misura in cui avesse ritenuto l’assicurata assolutamente non

reintegrabile sul mercato del lavoro, il consulente in integrazione

professionale, nella valutazione finale del 16 novembre 2018 (doc. AI 34/141-143),

non avrebbe rinviato al calcolo della capacità di guadagno residua.

Al

riguardo, in modo pertinente l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) a tale

raffronto dei redditi ha rinviato pure il Servizio integrazione professionale

(SIP) con rapporto del 16 novembre 2018: ritenuta la non attuabilità di

provvedimenti professionali o misure tali da permettere una riduzione del grado

d’invalidità, il SIP ha rinviato al calcolo della capacità di guadagno residua

(CGR) basata sull’abilità lavorativa residua del 50% dell’assicurata in

attività adeguate espressa dal SMR nel rapporto finale precedente il preavviso.

(…)” (VIII, pag. 2).

Nemmeno

può essere seguito l’insorgente laddove, nelle succitate osservazioni del 4

luglio 2019 (cfr. consid. .1.9), alla seguente domanda postasi: “(…) Ora

perché porre – o meglio riporre – “in un secondo tempo le

valutazioni in merito alla perdita della possibilità di guadagno sul mercato

del lavoro equilibrato” quando il consulente in integrazione professionale si è

già pronunciato nel “primo tempo”? (…)” ha così risposto: “(…) L’ipotesi

più plausibile in materia è, e resta, che alla convenuta ciò non aggrada per

nulla, e pertanto cerca una seconda opinione per sovvertire un esito di prima

istanza che le torna sgradito. (…)” (X, pag. 3). Trattasi, infatti, di mere

congetture di parte: per i motivi suesposti, vi è infatti da ritenere che dalle

conclusioni del consulente in integrazione professionale (che del resto nemmeno

offrono precise e dettagliate spiegazioni al riguardo) non è comprovata

l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività.

Quanto

alla necessità di svolgere ulteriori accertamenti medici il TCA osserva quanto

segue.

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 5 giugno 2018 (doc. AI

22/105-107) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla CL:

“(…) Dolori cronici toracoaddominali a destra in esiti di laparoscopia diagnostica-terapeutica

del 31 luglio 2017 (DD endometriosi) (…)” e, senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa quella di: “(…) Endometriosi in esiti di molteplici

interventi chirurgici. Crisi di panico ora sotto controllo (…)”

–, non

ha ritenuto necessario né contattare i medici curanti né procedere ad una

visita medica SMR interna.

Ora

(a prescindere dal fatto che non è dato di capire su quali basi, nel

suddetto rapporto finale SMR, il dr. __________ abbia potuto concludere per una

capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività a contare dal 7 ottobre 2017),

vista la documentazione medica prodotta nell’ambito delle osservazioni 7

febbraio 2019 al “Progetto di decisione” del 4 gennaio 2019 (cfr.

consid. 1.2) – e meglio:

l’attestazione del 28 gennaio 2019 nella quale il medico curante ha attestato

una capacità lavorativa nulla in qualsiasi attività (cfr. doc. AI 44/175) e il

certificato medico dell’assistente della clinica di ginecologia dell’ospedale

universitario di __________ del 1. febbraio 2019 che attesta la degenza dal 30

gennaio al 3 febbraio 2019 e un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio

al 28 febbraio 2019 adducendo che “(…) Bei der Patientin liegt ein komplexes

Schmerzsyndrom vor. Gynäkologisch können wir eine Endometriose mind. rASRM Grad

III bestätigen, hierfür wurde die Patientin bereits mehrfach bei uns operiert.

Zusätzlich besteht eine Fibromyalgie, welche die Schmerzsymtomatik

verschlimmert. Aus diesem Grund ist die Pantientin nicht in der Lage, ihrer

Arbeit nachzugehen. Es liegt eine langfristige Arbeitsunfähigkeit vor. (…)”

(doc. AI 44/177) – questo

Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dall’annotazione 6 marzo 2019

nella quale i medici SMR dr. __________ e dr. __________ hanno concluso che “(…)

ci troviamo nella condizione di procedere con la perizia medica

pluridisciplinare a garanzia della neutralità della valutazione valetudinaria e

delle risorse disponibili, in assenza di documentazione medica ed oggettiva che

giustifichi una IL completa in ogni attività anche molto semplice e ripetitiva.

(…)” (doc. AI 51/200).

In

particolare – visto che la presente fattispecie non è stata

sufficientemente chiarita (il dr. __________, lo si ribadisce, nel rapporto

finale SMR del 5 giugno 2018 si è espresso sulla base degli atti e in seguito è

stata prodotta ulteriore documentazione medica) e conformemente alla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 2.3) – è a torto che l’insorgente pretende che l’accertamento

pluridisciplinare richiesto configura un’inammissibile “seconda opinione”.

Non

è del resto ipotizzabile nel caso concreto l’esistenza di un danno

irreparabile, dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che

incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da

peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257

consid. 3.4.2.7.). In effetti l’insorgente – senza tuttavia minimamente

documentare e quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte –,

nell’ “Opposizione” 28 febbraio 2019 (doc. AI 50/191-199) richiamata e

confermata in sede di ricorso (cfr. I, punto 2.4, pag. 4), si è limitato in

modo del tutto generico a sostenere che “(…) l’insistenza peritale è

suscettibile di comportare un pregiudizio significativo per la mia assistita

sotto forma di un fardello psicofisico particolarmente gravoso e financo

debilitante, in quanto sfiancante moralmente e fisicamente (…)” (doc. AI

50/193).

2.5

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il

ricorso va respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti