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Decisione

32.2019.86

UAI ha concesso una rendita, escludendo erogazione della prestazione per un determinato periodo nel quale l'assicurato non aveva un grado di invalidità rilevante. Assicurato contesta. TCA accoglie parzialmente. Domanda di AG priva di oggetto visto esito della procedura e attribuzione di ripetibili

25 maggio 2020Italiano74 min

ricorrente ha contestato queste conclusioni di fronte al TCA (inc. 32.2016.84) producendo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.86

FC

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 22 giugno 2016,

preavvisata il 13 marzo 2016 (doc. AI 89), l’Ufficio AI - sulla base della

documentazione medica raccolta, fra la quale una perizia __________, del

rapporto d’inchiesta per l’attività professionale allestito dal consulente in integrazione

professionale il 13 ottobre 2014 e delle annotazioni 12 gennaio e 5 ottobre

2015 del medico SMR (doc. AI 67, 86, 88, 103) - ha riconosciuto a RI 1, nato

nel 1964, di professione giardiniere indipendente, vittima il 4 dicembre 2010

di un incidente automobilistico con politrauma e in particolare frattura del

femore sinistro e del collo femorale laterale sinistro, il diritto ad una

rendita intera d’invalidità per il periodo dal 1. dicembre 2011 al 31 gennaio 2014

(doc. AI 114). L’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato

tale decisione sulla base di nuova documentazione, contestando la valutazione

medica ed economica e chiedendo l’annullamento della decisione querelata e il

riconoscimento del diritto alla rendita anche dopo il 31 gennaio 2014. In

sostanziale accoglimento di quanto postulato dall’Ufficio AI nella sua risposta

di causa, e della relativa adesione di principio manifestata dall’insorgente,

il TCA, mediante pronuncia del 28 novembre 2016, ha accolto il ricorso,

annullato la decisione contestata e rinviato gli atti all’amministrazione per

ulteriori accertamenti economici e medici in riferimento alla nuova

documentazione prodotta dal ricorrente, con la precisazione che restava fermo “il

diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011 al 31 gennaio 2014”

(inc. 32.2016.84).

1.2. L’Ufficio AI ha quindi

proceduto ad ulteriori accertamenti, segnatamente interpellando il consulente

professionale e facendo eseguire una nuova valutazione pluridisciplinare a cura

del __________ (perizia del 17 luglio 2018), sulla base della quale, con

progetto di decisione del 19 luglio 2018 e decisione del 15 marzo 2019 – ammessa

un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 12 dicembre 2010, con una

ripresa di un’abilità del 70% nell’attività abituale di giardiniere e dell’80%

in attività leggere adeguate a far tempo dal 1. novembre 2013 e, quindi, nuovamente

un’inabilità completa in ogni attività dal 1. gennaio 2015 – ha attribuito

all’assicurato una rendita intera dal 1. dicembre 2011 sino al 31 gennaio 2014,

ovvero dopo tre mesi dal constatato miglioramento, e quindi nuovamente dal 1

gennaio 2015.

1.3. Con ricorso 3 maggio 2019, pervenuto

il 6 maggio 2019, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione contestata ed il riconoscimento della rendita

intera anche nel periodo dal 1. febbraio 2014 al 31 dicembre 2014. Contesta in

particolare la valutazione medica effettuata dall’amministrazione e anche gli

aspetti economici, segnatamente la commisurazione del reddito da valido. Postula

inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio (doc. I).

1.4. Nella risposta del 29 maggio

2019 l’Ufficio AI, sollevata l’intempestività del gravame, nel merito ha

postulato la reiezione del ricorso, rimandando alle argomentazioni esposte

nella decisione impugnata.

1.5. In data 4 giugno 2019 il

ricorrente, tramite il suo legale, ha prodotto documentazione atta a comprovare

la tempestività del gravame e ha in seguito fatto pervenire i documenti comprovanti

la situazione economica (doc. IX e XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quel che concerne la

tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52

e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art.

60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Un invio raccomandato è

reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con

riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di

una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende

trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della

notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali

(DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare

dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA

2000 no. 25 pag. 121).

Nel caso concreto, il

legale dell’assicurato ha sostenuto che la decisione 15 marzo 2019 è stata

notificata al precedente rappresentante dell’assicurato, avv. __________,

inviata per posta semplice, il 20 marzo 2019. Detta circostanza risulta

confermata da un’email del 21 marzo 2019 dell’avv. __________ e dalla

produzione della copia della busta di invio della decisione recante il timbro

postale di invio (per posta semplice) del 18 marzo 2019 (doc. IX/1 e 2).

In sede di risposta,

l’amministrazione ha confermato di aver inviato il provvedimento contestato mediante

posta ordinaria e non raccomandata.

Ora, trattandosi del 19 marzo

2019 di giorno festivo, a ragione l’avv. RA 1 fa falere che la decisione, incontestatamente

inviata il 18 marzo 2019 per posta semplice, non può conseguentemente essere

pervenuta prima del 20 marzo 2019 (doc. IX e IX/1 e 2). Tenuto conto quindi

della sospensione dei termini per le ferie pasquali (art. 11 lett. a Lptca), il

termine di ricorso è venuto a scadere il 4 maggio 2019.

Il gravame, datato 3

maggio 2019 e recapitato all’ufficio postale il medesimo giorno, risulta quindi

tempestivo.

nel merito

2.2. Controverso

è il diritto dell’assicurato a prestazioni di invalidità nel periodo dal febbraio

al dicembre 2014, ritenuto per contro che il diritto ad una rendita intera dal 1.

dicembre 2011 al 31 gennaio 2014 e nuovamente dal 1. gennaio 2015 è pacificamente

acquisito.

Il

ricorrente contesta in particolare che a far tempo dal 1. novembre 2013 (e sino

alla fine del 2014) le sue condizioni di salute siano temporaneamente migliorate

al punto da determinare una diminuzione dell’inabilità lavorativa dal 100% (precedentemente

riconosciutagli dal 4 dicembre 2010, giorno dell’incidente stradale) sino al 30%

nell’attività di giardiniere e al 20% in attività leggere adeguate.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'

(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del

13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica

decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,

la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per

analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V

164, 131 V 120 e 125 V 143).

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente

difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al

metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa

(art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004

in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3

e I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità. Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28

luglio 2014, consid. 2.3).

2.6. Per

quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato

l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato

che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a). I dati

economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata (cfr. consid. 2.2.).

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000; RAMI

1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA 32.2002.154 del 29

ottobre 2003, 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio

2014, consid. 2.4).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298

consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.8. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nell’ambito dell’evasione

della domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel giugno 2011 a

seguito dei postumi dell’incidente stradale subito il 4 dicembre 2010, con un

politrauma e in particolare una frattura diafisaria del femore e del collo

femorale sinistri, l’amministrazione ha acquisito gli atti medici e

interpellato i curanti, fatto esperire una perizia a cura del dr. __________,

reumatologo (cfr. in merito al consid. 2.11.2; referto 16 aprile 2013, doc. AI

30) e ha ordinato l’esecuzione di una valutazione multidisciplinare. Nella

perizia eseguita il 6 giugno 2014, sulla base di referti di natura

reumatologica, ortopedica, neurologica e psichiatrica, il __________, poste le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome mista

ansioso-depressiva su disadattamento, meralgia parestetica sin su irritazione

del nervo cutaneo laterale femorale”, ha concluso che l’assicurato, nella

sua attività di giardiniere, era da considerare inabile nella misura totale dal

dicembre 2010 al 1. novembre 2013 (sei mesi dopo l’intervento di asportazione

del materiale di osteosintesi al femore sinistro) e del 30% in seguito; in

un’attività adeguata invece inabile totalmente dal dicembre 2010 e quindi del

20% dal novembre 2013 (doc. AI 67).

Considerati quindi i

rapporti 10 giugno 2014 e 12 gennaio 2015 del SMR (che ha fatto proprie le

conclusioni del __________, doc. AI 68, 86), il rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale del 13 ottobre 2014 (doc. AI 78), con progetto di

decisione del 13 marzo 2015, ammessi i gradi di inabilità lavorativa fissati

dal SMR, effettuato il confronto dei redditi ottenendo un grado di invalidità

del 50% nell’aprile 2013 e del 20% da novembre 2013, ha prospettato il

riconoscimento di una rendita intera dal 1. dicembre 2011 al 31 luglio 2013, e

una mezza rendita dal 1. agosto 2013 al 31 gennaio 2014 (doc. AI 89). Valutata

la documentazione prodotta dall’assicurato, segnatamente una valutazione del 12

maggio 2015 del dr. __________, chirurgo (per il quale l’assicurato in

un’attività leggera adatta era abile nella misura del 50%, ma era inabile

completamente come giardiniere, doc. AI 98), richiesta anche un’ulteriore presa

di posizione del __________ (doc. AI 91, 98, 102), e visto il rapporto finale

SMR del 5 ottobre 2015 (con il quale i periodi di inabilità sono stati

ridefiniti nel senso di inabilità totale in ogni attività dal dicembre 2010 al

1. novembre 2013 e in seguito del 30% come giardiniere e del 20% in un’attività

adeguata; doc. AI 103), con decisione del 22 giugno 2016 l’Ufficio AI ha

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011 (alla

scadenza dell’anno di attesa) fino al 31 gennaio 2014 (3 mesi dopo il

miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI; doc. AI 114).

Il

ricorrente ha contestato queste conclusioni di fronte al TCA (inc. 32.2016.84) producendo

una valutazione delle capacità funzionali EFL eseguita il 13/14 luglio 2016

dallo studio di fisioterapia __________ nonché una perizia del dr. __________

del 13 luglio 2016, nel quale l’internista, poste le diagnosi di “Limitazione

funzionale dolorosa coxo femorale sinistra residua in stato dopo frattura

diafisaria femore sinistro, frattura collo femorale laterale sinistro, Garden

I, sindrome cervico vertebrale su alterazioni degenerative maggiori tra C5 e

C6, Sindrome lombo vertebrale su alterazioni degenerative dal L3 a Sl,

osteocondrosi maggiore tra L5 a Sl, Gonalgia sx su: Condropatia Il grado

compartimento mediale, versamento articolare”, confermando uno stato di

salute invariato rispetto alla valutazione eseguita per il __________ dal dr. __________

il 28 febbraio 2014, riferendosi alla capacità lavorativa successiva

all’infortunio del dicembre 2010 ha, fra l’altro, attestato che “nella

sua attività di giardiniere, in considerazione delle diagnosi nuovamente

accertate e del test EFL, si ritiene medicalmente giustificata e continua una

incapacità lavorativa 100% in abituale attività”. In un’attività leggera

adeguata allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali: descritti nel

test EFL, secondo il perito l’assicurato era inabile al 100% dal 4 dicembre 2010,

al 50% dall’aprile 2013 e al 20% dal 1. novembre 2013. Il dr. __________ ha nondimeno

sottolineato la necessità di istruire la componente psichiatrica (doc. L allegato

al ricorso). Alla luce di questa documentazione e della presa di posizione

dell’Ufficio AI, il quale ha postulato la retrocessione degli atti, questo TCA,

mediante pronuncia del 28 novembre 2016, ha accolto il ricorso dell’assicurato

e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, “effettuati i necessari

accertamenti medici ed economici - giustificandosi tra l’altro un esame da

parte dei periti della compatibilità dei limiti funzionali e dello stato

valetudinario complessivo con l’attività di giardiniere da ultimo svolta -

stabilisca in modo chiaro e attendibile l’effettiva capacità lavorativa

dell’assicurato per il periodo successivo al 1. novembre 2013, tanto nella sua

attività abituale quanto in un’attività adeguata, e, quindi, effettuata una

corretta e completa valutazione economica, dopo aver stabilito correttamente i

redditi di riferimento per la determinazione del grado d’invalidità, si

determini nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto di RI

1 a prestazioni anche successivamente al 31 gennaio 2014” (inc.

32.2016.84).

2.10. Ritornatigli

gli atti, l’Ufficio AI, interpellati i medici curanti, ha ordinato una nuova perizia

pluridisciplinare. Dal referto datato 17 luglio 2018 risulta che il __________

ha fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica

(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), ortopedica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________) e sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e degli accertamenti eseguiti presso il centro d’accertamento, ha

posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

. Disturbo postraumatico da stress

(ICD-10-GM F43.10)/Disturbo da stress postraumatico con espressione ritardata

(DSM-V 309.81 ).

. Disturbo depressivo ricorrente

episodio di media gravità in atto, con rischio suicidale (ICD-10-GM

F33.1)/Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, moderato, con ansia, con

rischio suicidale (DSM-V 296.32).

. Modificazione duratura della personalità

dopo esperienza catastrofica (ICD-10-GM F62.0).

. Disturbo da dolore con fattori somatici

e psichici (ICD-10-GM- 2016 F45.41)/Disturbo da sintomi somatici persistente

(moderato/grave) (DSM V 300.82).

. Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

alterazioni degenerative conformi all'età senza neuro

compressione.

. Meralgia parestetica con/su:

lesione grave del nervo femorocutaneo laterale di

sin.

. Pregresso politrauma, incidente

della circolazione stradale, 4.12.2010 con/su:

pregressa frattura diafisaria del femore sin. tipo

C3.2,

pregressa frattura del collo femorale sin. tipo

Garden 1,

pregressa riduzione osteosintesi con chiodo gamma 3 lungo,

5.12.2010,

pregressa asportazione di materiale di osteosintesi

del femore sin. e correzione di 2 ernie muscolari, 7.5.2013,

ernia muscolare della fascia lata a sin.,

pregresse escoriazioni varie, falda di liquido intraddominale,

rabdomiolisi secondaria.

. Sindrome cervicovertebrale cronica. (…)” (pag. 20

del doc. AI 163)

Dopo

aver elencato anche una serie di patologie senza influsso sulla capacità

lavorativa, proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in

sede di discussione peritale (punto no. 6 della perizia) i periti hanno

ritenuto invalidanti le affezioni psichiatriche (in misura dell’80% in

qualsiasi attività lavorativa), reumatologiche (del 30% come giardiniere e del

20% in attività leggere), neurologiche (del 10% nella sua attività e dello 0% in

attività leggere adeguate) e ortopedica (inabilità completa come giardiniere e

dell’80% in attività leggere). Per quanto concerneva la problematica

psichiatrica i periti del __________ hanno precisato che “la riduzione della

capacità lavorativa psichiatrica prolungata è iniziata a partire al più tardi

da novembre 2013 con un'iniziale sindrome mista ansioso-depressiva su

disadattamento come ben decritto dal Dr. med. __________ nel suo consulto del

2014. In seguito l'A. non è stato curato come dovuto (l'A. ha abbandonato la

presa in carico psichiatrica) e vi è stata un’evoluzione "in un

peggioramento con l'insorgenza di un disturbo depressivo maggiore, su base

eziopatogenetica di un PTSD che non elaborato, ha permesso che si associasse un

disturbo da Sintomi Somatici e la modificazione della personalità". Non

avendo nessun rapporto psichiatrico, la nostra consulente ipotizza che

l'attuale riduzione della capacità lavorativa psichiatrica sia da far partire,

ipoteticamente da inizio 2015”.

. Globalmente

essi hanno concluso che l’assicurato era totalmente inabile sia come

giardiniere in proprio che in ogni attività lavorativa, precisando che “la

diminuzione della capacità lavorativa è dovuta in primis alla patologia

psichiatrica e anche alle patologie somatiche (rachide, arto inferiore sin)”

(doc. AI 163 pag. 28). Hanno inoltre precisato di aver parzialmente sommato tra

di loro le diminuzioni della capacità lavorativa dovuta alle varie patologie a

livello psichiatrico e somatico e che le predette conclusioni sulla capacità

lavorativa potevano essere ritenute valide dal gennaio 2015, considerato come “si

constata un peggioramento a livello psichiatrico nel corso del 2014,

dopo la perizia __________ redatta il 6.6.2014” (cfr. nel dettaglio ancora

al consid. 2.11.2).

Riprese

le conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 19 luglio 2018 il

SMR ha ammesso un’inabilità completa in ogni attività a far tempo dal gennaio

2015, rimandando per le inabilità precedenti al rapporto finale del 10 giugno

2014 (doc. 165).

Di

conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI 164), con

progetto del 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha proposto la concessione di una

rendita intera dal 1. dicembre 2011 al 31 gennaio 2014 e nuovamente dal 1.

gennaio 2015 (doc. AI 167).

In

sede di osservazioni l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha contestato queste

conclusioni, segnatamente circa l’ammesso miglioramento transitorio della

capacità lavorativa a far tempo dal mese di novembre 2013 (fino alla fine del

2014). Tali censure sono state sottoposte al __________, il quale, in uno

scritto del 22 novembre 2018, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI 182).

Di

conseguenza, mediante decisione del 15 marzo 2019, l’Ufficio AI ha concluso

quanto segue:

" (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 1. dicembre 2011, ovvero alla scadenza dell'anno d'attesa, il

signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado Al del 100%). Questo

diritto è limitato al 31 gennaio 2014, tre mesi dopo il constatato

miglioramento (art. 88a, cpv 1, OAI).

Dal 01 gennaio 2015 il signor RI 1 ha nuovamente diritto ad una

rendita intera (grado Al del 100%).

Esito degli accertamenti:

A seguito della sentenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (TCA), datata 28 novembre 2016, abbiamo provveduto alla

rivalutazione della richiesta di prestazioni Al del signor RI 1.

A seguito della richiesta di prestazioni Al abbiamo provveduto a

sottoporre la documentazione medica raccolta durante la fase istruttoria, con

particolare riferimento alla perizia del __________ del mese di aprile 2018, al

nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha ritenuto corretto

giustificare i seguenti periodi di inabilità lavorativa presentati, con relative

percentuali:

Attività abituale:

100% dal 12.12.2010

30% dal 01.11.2013

100% dal 01.01.2015

Attività adeguata:

100% dal 12.12.2010

20% dal 01.11.2013

100% dal 01.01.2015

Le percentuali sopra indicate sono da intendere come riduzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa s., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF

126 V 75).

Salario da valido:

Quale salario da valido viene preso a riferimento quello

determinato nell'inchiesta indipendenti datata 09 ottobre 2014.

Il signor RI 1 ha intrapreso la nuova attività nel 2006 e proprio

nel 2010, anno dell’infortunio, ha ricevuto una grande commessa che lo ha

portato ad ottenere un reddito elevato. Si ritiene più rappresentativo

procedere con la media dei dati fiscali dal 2007 al 2010 ed aggiornali al 2012

(ultimo aggiornamento possibile all’epoca dell'inchiesta). Si è ritenuto corretto

considerare anche il guadagno del 2010, nonostante sia un reddito guadagnato durante

l'anno dove è intervenuto il danno alla salute. Ne scaturiva un reddito pari a

CHF

54'017.- annui, che aggiornati al 2012 corrispondevano a CHF

54'998.- annui.

Possiamo ora provvedere all'aggiornamento per gli anni successivi:

2013: CHF 55'405.-

2014: CHF 55'836.-

In data 04 aprile 2017 il Servizio Ispettorato ha inoltre provveduto

a prendere posizione rispetto alla documentazione inoltrata in sede di ricorso.

All'ufficio viene contestata, a livello economico, la definizione del reddito

da valido dell'assicurato definito in sede d'inchiesta a CHF 54'998.- lordi

(2012).

Per tale definizione abbiamo preso in considerazione tutti gli anni

di attività di indipendente dell'assicurato e cioè dal 2007 al 2010. L'attività

è iniziata nel corso del 2006 di conseguenza non viene considerato nella media

perché risultato non di un anno fiscale completo.

Nonostante il danno alla salute sia subentrato durante l'anno

2010, e più precisamente il 12 dicembre 2010 essendo l'anno praticamente

concluso ed inoltre perché molto favorevole abbiamo considerato nella media

anche tale anno.

Riguardo alla contestazione che vorrebbe che tale dato venisse

ulteriormente migliorato per via dei 19 giorni mancanti di lavoro per terminare

l'anno riteniamo non sia fattibile in quanto non possiamo modificare risultati

aziendali e fiscali.

In sede d'inchiesta l'assicurato ha dichiarato che il lavoro

svolto nel 2010 è frutto di un grosso mandato che sarebbe terminato a

conclusione dei lavori. Ciò significa che tale entrata è stata frutto di un

mandato ben preciso e non vi è evidenza alcuna che anche in futuro l'assicurato

avrebbe potuto beneficiare degli stessi risultati aziendali.

Riguardo i mandati per l'anno 2011 per i quali viene presenta

della documentazione firmata dai clienti osserviamo quanto segue:

Doc. C: viene presentato un preventivo datato 26 ottobre 2010 pari

a CHF 15'680.-. Tale è un preventivo ma che non può in alcun modo provare che il

lavoro sarebbe stato eseguito dall'assicurato in assenza del danno alla salute.

Doc. D: dichiarazione del Sig. __________ datata 25 giugno 2012

della quale vista la forma e la datazione del documento non ha alcun fondamentò

legale per poter ritenere che tale lavoro sarebbe stato effettivamente eseguito.

Doc. E: dichiarazione del Sig. __________ datata 20 giugno 2012

della quale vista la forma e la datazione del documento non ha alcun fondamento

legale per poter ritenere che tale lavoro sarebbe stato effettivamente

eseguito.

Doc. F: dichiarazione del Sig. __________ datato 21 giugno 2012

della quale vista la forma e la datazione del documento non ha alcun fondamento

legale per poter ritenere che tale lavoro sarebbe stato effettivamente

eseguito.

Doc. G: dichiarazione del Sig. __________ datato 20 giugno 2012

della quale vista la forma e la datazione del documento non ha alcun fondamento

legale per poter ritenere che tale lavoro sarebbe stato effettivamente

eseguito.

Doc. H: dichiarazione del Sig. __________ datato 20 giugno 2012

della quale vista la forma e la datazione del documento non ha alcun fondamento

legale per poter ritenere che tale lavoro sarebbe stato effettivamente eseguito

Visto quanto sopra il reddito da valido non può che essere

confermato.

Perdita di guadagno dicembre 2011 (scadenza anno d'attesa):

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene

giustificato riconoscere lì signor RI 1 un'inabilità lavorativa totale in

qualsiasi attività lucrativa.

Perdita di guadagno novembre 2013:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale

professione il signor RI 1 nell'anno 2013 avrebbe potuto conseguire CHF

55'405.-.

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa

dell'80% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 44'648.-

(tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, settore maschile,

attività semplici e ripetitive, valore mediano, riduzione del 1 5%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 20%. Il calcolo utilizzato è

mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 55'405.00

con invalidità CHF 44'648.00

Perdita di guadagno CHF 10'757.00 = Grado d'invalidità 20%

Perdita di guadagno gennaio 2015:

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene

giustificato riconoscere al signor RI 1 un'inabilità lavorativa totale in

qualsiasi attività lucrativa.

Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa

ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1, lett b,

LAI).

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto delle osservazioni inoltrate in data 14 agosto

2018.

Per quello che concerne l'aspetto medico abbiamo provveduto a

sottoporre nuovamente il dossier del signor RI 1 all’attenzione dell'SMR, che

con scritto del 20 agosto 2018 ha provveduto a richiedere alcune precisazioni

al __________. In data 23 novembre 2018 riceviamo risposta da parte del __________.

Con annotazione del 07 dicembre 2018 l'SMR comunicava che le precedenti

valutazioni mediche effettuate e riportate nel progetto del 19 luglio 2018

erano confermate.

Per quello che concerne l'aspetto economico non possiamo che

rimandare, in risposta ai punti sollevati in fase di audizione, alla presa di

posizione del 04 aprile 2017 del Servizio Ispettorato, già riportata nel

summenzionato progetto.

In ragione di quanto sopra il progetto del 19 luglio 2018 viene confermato.

(…)” (doc. AI 185)

Il ricorrente insorge in

questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata

adeguatamente valutata e che il reddito da valido sia stato fissato in modo

errato.

2.11.

Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può concordare totalmente con le

conclusioni dell’Ufficio AI. In effetti, se la documentazione medica agli atti

consente con la necessaria chiarezza di confermare la conclusione in merito

alla capacità lavorativa relativamente al periodo successivo all’infortunio del

dicembre 2010 sino alla fine di ottobre 2013 e nuovamente dal gennaio 2015, essa

non permette per contro di confermare quanto concluso relativamente al periodo

dal 1. novembre 2013 sino alla fine del 2014. Questa Corte non condivide in

particolare la conclusione per la quale a far tempo dal 1. novembre 2013

l’assicurato abbia avuto un miglioramento temporaneo delle condizioni di salute

tale da comportare un aumento della capacità lavorativa dallo 0% al 70%

nell’attività come giardiniere e all’80% in un’attività leggera adeguata. E

meglio per le ragioni che seguono.

2.11.1 Innanzitutto

questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del __________

del 17 luglio 2018 per quanto riguarda le conclusioni circa l’inabilità

lavorativa totale al momento della valutazione stessa e quantomeno con effetto

dal 1. gennaio 2015.

In effetti, richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al

considerando 2.8., questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________, i quali

hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione

contestata – per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni che stabilisce un’inabilità lavorativa totale nell’attività

abituale così come in attività adeguate. I periti hanno elencato

le diverse affezioni con influsso sulla capacità lavorativa, tutte da

sostanzialmente ricondurre al politrauma subito in occasione dell’infortunio

subito il 4 dicembre 2010, segnatamente da un lato quelle somatiche in

relazione alla frattura diafisaria del femore e del collo femorale sinistri,

con soprattutto la conseguente meralgia parestetica con/su lesione grave

del nervo femorocutaneo laterale di sinistra, e dall’altro quelle psichiatriche

( in particolare il disturbo postraumatico da stress – PTSD- , il disturbo

depressivo ricorrente con rischio suicidale e ansia, e la modificazione

duratura della personalità e il disturbo da sintomi somatici persistente; cfr.

al consid. 2.10 in esteso, doc. AI 163 pag. 20).

In effetti, per quanto riguarda innanzitutto la componente psichiatrica,

l’assicurato è stato valutato dalla dr.ssa __________, la quale ha

evidenziato la presenza di un PTSD non rielaborato e ancora attivo e bloccante,

in relazione all’incidente subito nel dicembre 2010. Secondo la perita

l’abilità lavorativa dell’assicurato era del 20% come giardiniere, rilevato

come la riduzione era da attribuire alla presenza dei sintomi di un PTSD in comorbidità

di un disturbo depressivo con rischio suicidale ed un disturbo da sintomi

somatici persistente. I sintomi principali erano “sentimento diminuito in

senso generale della forza, dell'energia e della vitalità, inclusi la debolezza,

la fiacchezza, il rapido esaurimento fisico e mentale, la stanchezza e il malessere

fisico legato ad un dolore persistente, vissuto con modalità tipiche del disturbo

somatoforme in modo eccessivo; un'importante irritabilità ed una grave insonnia.

Inoltre vi sono disturbi della concentrazione, con ruminazioni mentali non ossessive;

disforia, irritabilità e ritiro sociale importante”. La perita ha

raccomandato la presa a carico da parte del curante dr. __________ con terapia

EMDR, ritenendo che dopo 6-8 mesi di terapia vi sarebbe potuto essere una

ripresa della capacità lavorativa nella misura del 50%.

Per

quanto riguarda invece la componente ortopedica, l’assicurato è stato

attentamente valutato dal dr. __________, il quale, riportato con attenzione lo

status ortopedico, rilevando che se dal punto di vista osseo vi era una consolidazione

e nessun segno di patologia a livello dell'articolazione, erano tuttavia presenti

degli importanti dolori nevralgici da ricondurre ad una lesione nervosa cronica

riportata nel trauma del 2010. A suo avviso l’assicurato era da ritenere

inabile in misura completa come giardiniere ed abile al lavoro nella misura del

20% in un'attività senza sforzo fisico da svolgere in posizione seduta, e

questo in ragione dei forti dolori cronici.

Considerate

queste conclusioni, frutto di un’attenta valutazione del caso e considerate altresì

le perizie allestite dal perito reumatologo dr. __________ (per il quale

l’assicurato era abile come giardiniere nella misura del 70% e in un'attività

adatta dell’80%) e dal neurologo dr. __________ (per il quale dal punto di

vista neurologico vi era una diminuzione della capacità lavorativa del 10% come

giardiniere mentre che in lavori leggeri, che non richiedano il mantenimento a

lungo di posture fisse, non vi era nessuna incapacità), il __________ ha a

ragione concluso che, tenendo conto di tutte le patologie e delle relative

conseguenti inabilità da sommare parzialmente, al momento della perizia

l’assicurato era da considerare completamente inabile in ogni attività

lavorativa.

A dette conclusioni, frutto di

un’accurata valutazione della situazione e che del resto sono condivise sia

dall’amministrazione che dall’assicurato e sono pertanto incontestate, questo

Tribunale deve aderire.

2.11.2. Controversa è per contro la

conclusione circa l’evoluzione dell’inabilità lavorativa nel tempo.

Il __________, al quesito di

sapere “da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito

nell’attività abituale può essere considerata valida?”, ha risposto come

segue:

" Da gennaio

2015 e continua.

Si constata un peggioramento a livello psichiatrico nel corso del

2014, dopo la perizia __________ redatta il 6.6.2014.

Abbiamo parzialmente sommato fra di loro le diminuzioni della capacità

lavorativa dovute alle varie patologie a livello psichiatrico e somatico.”

(quesito 8.1.3)

Inoltre al quesito peritale di

“Valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'A. dal 2014 ad oggi, rispettivamente

la capacità lavorativa per l'abituale attività e per attività adeguate, da

quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni

funzionali residue” (quesito 11.1) il __________ ha risposto:

" Vi è stato

un peggioramento nel corso del 2014 dopo la perizia __________ redatta il 6.6.2014.

Valutiamo dunque la capacità lavorativa dello 0% come giardiniere in proprio ed

in attività adatta a partire dal gennaio 2015. La presenza di sintomi di un

disturbo da stress postraumatico in comorbidità di un disturbo depressivo con rischio

suicida ed un disturbo da sintomi somatici persistente limitano la capacità

lavorativa dell'A. Inoltre l'A. è limitato dalla sintomatologia all'arto inferiore

di sin.” (quesito 11.1)

E, ancora, sull’evoluzione dei disturbi

lamentati a seguito dell’incidente del dicembre 2010 si è espresso come segue:

" Per i

disturbi a livello psichico la nostra consulente si esprime nel seguente modo.

L'evoluzione dei disturbi che hanno portato ad una

riduzione della capacità lavorativa psichiatrica prolungata è iniziata a partire

al più tardi da novembre 2013 con una iniziale sindrome mista

ansiosa-depressiva su disadattamento, come

ben descrive il Dr. med. __________ nel suo consulto del giugno 2014, per poi non curato come dovuto (l'A. ha abbandonato la presa

in carico psichiatrica) evolvere in un peggioramento con l’insorgenza di un

disturbo depressivo maggiore, su base eziopatogenetica

di un PTSD che non rielaborato ha

permesso che si associasse un disturbo da Sintomi Somatici

e la modificazione della personalità. Non

avendo agli atti nessun rapporto di tipo psichiatrico, si può ipotizzare

l'ulteriore aggravamento psichico, dall'anamnesi in cui vi è l'uscita di casa della figlia e la condizione di separati in casa

della coppia, per cambiamento dei

comportamenti e di personalità dell'A. da circa 3-4 anni. Quindi Ia nostra

consulente ipotizza che l'attuale riduzione della capacità lavorativa psichiatrica sia da far partire, ipoteticamente

dall'inizio 2015.

Dal punto di vista somatico vi è stata una guarigione

della frattura femorale di sin. Vi è la

persistenza della meralgia parestetica del nervo cutaneo femorolaterale sin. Vi è la persistenza della meralgia parestetica del nervo cutaneo femorolaterale

sin.” (doc. AI 163 pag. 31 e 32, (quesito

11.2.2.; le sottolineature sono della redattrice)

In

sostanza il __________, partendo dalle conclusioni della sua precedente perizia

del 6 giugno 2014 - per la quale l’assicurato era da considerare inabile

totalmente in ogni attività lavorativa dal dicembre 2010, con una ripresa della

capacità lavorativa del 70% come giardiniere e dell’80% in attività leggere

adeguate dal 1. novembre 2013 – ritiene che in seguito, e meglio “nel

corso del 2014”, sia intervenuto un peggioramento che ha portato infine nuovamente

alla perdita completa della capacità lavorativa da gennaio 2015.

Ora,

tutto ben considerato, e per i motivi che seguono, queste conclusioni, basate

espressamente su delle mere “ipotesi”, non possono essere condivise.

Per

quanto in effetti riguarda innanzitutto la valutazione ortopedica, il

dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia,

viceprimario dell’Ospedale __________ __________, nella sua valutazione del 30

maggio 2018 per il __________, eseguita dopo valutazione clinica

dell’assicurato, l’esecuzione di esami approfonditi e la valutazione degli atti

all’inserto, ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa completa. Nel suo

referto ha, tra l’altro, rievocato attentamente l’evoluzione dei problemi

dell’assicurato a seguito dell’incidente, sottolineando come in sostanza i dolori

a livello dell’anca e dell’arto sinistro siano rimasti sempre costanti malgrado

gli interventi subiti (inclusa la rimozione del chiodo nel femore nel maggio

2013) e i programmi riabilitativi, continuando egli sempre a zoppicare e

presentando un segno di Trandelenbourg positivo, con dolori all’inguine

latero-dorsale sia durante la deambulazione che da fermo o seduto. Ha esposto

come segue quanto constatato:

"

(…) Secondo il mio parere, la frattura a livello della diafisi femorale

e del collo del femore non sono da menzionare nuovamente poiché chiare. Queste

sono state a mio parere l'inizio di una catena di altre patologie che hanno

influenzato la capacità lavorativa del paziente. Non viene mai menzionato che il

paziente è stato incarcerato per più di due ore nella sua automobile in una

posizione che creava una

tensione massimale sul nervo sciatico. Come descritto

nella letteratura e poi anche diagnosticato dal collega Dr. med. __________ in

data 24.02.2014, la meralgia parestetica del nervo sciatico può esistere anche

senza che una diagnosi via ENMG risulti positiva. Secondo il mio parere la posizione

che ha avuto il paziente durante il

trauma, congiuntamente alle fratture subite, hanno

provocato una lesione nervosa cronica che persiste nella clinica fino ad oggi.

Ciò spiegherebbe la sua incapacità lavorativa costante.

Per quanto concerne le altre tre diagnosi menzionate all’inizio

di questo documento, queste non sono più una limitazione per il paziente per

ciò che concerne l'abilità professionale.

La persistenza dei dolori che secondo me proviene

dalla meralgia, è una ragione per la quale il paziente non riesce a ritrovare un

suo ritmo professionale. Per giustificare la diagnosi di meralgia à stata

spiegata sopra la mia opinione relativa allo strappo ed al periodo di più di 24

ore in totale tra l'incidente con trauma, il salvataggio del paziente e

l'operazione può aver causato delle lesioni croniche.

2. Valutazione della capacità lavorativa in

percentuale

Il paziente svolgeva la professione di giardiniere nella

sua ditta indipendente. Lui aveva un lavoro fisico dove doveva fare diversi

movimenti, come flessione e estensione e sforzo sugli arti inferiori. Secondo

il mio parere il paziente non è più in grado di effettuare questo lavoro

specifico.

3. Da quando esiste una riduzione

della capacità lavorativa prolungata

Secondo il mio parere la riduzione della capacità

lavorativa del paziente, dal momento dell'incidente fino ad oggi al 100 % è comprensibile

e spiegabile con la meralgia. Non penso che un'evoluzione positiva è ancora possibile

poiché siamo a più dì otto anni dall'infortunio e su questi dolori cronici si

sono aggiunte delle componenti psicosomatiche che rendono difficile trovare un livello

con meno o senza dolore.

Mi permetto esporre questo parere dopo aver studiato

gli atti con i pareri dei colleghi chirurghi come anche il parere di Dr. med. __________

psichiatra FMH a __________, la valutazione di Dr. med. __________ reumatologo FMH

a __________, l’avviso del dr. med. __________ neurologo FMH a __________ e di

Dr. med. __________ psicoterapeuta FMH a __________.”

Richiesto

quindi sulla prognosi, il perito ha affermato che a suo avviso il paziente non

avrebbe più potuto svolgere una professione che richieda sforzo fisico nel

mondo del lavoro e che lo stato di salute sarebbe rimasto permanente.

In

merito alla giustificazione della diminuzione della capacità lavorativa nell'attività

finora svolta, egli ha affermato:

" (…) Con i dolori

cronici che lui presenta a livello dell'arto inferiore sinistro non è più

capace di muovere/mettere dello sforzo su questa gamba. La giustificazione,

come anche già sopra descritto, non va ricercata nella parte ossea dove abbiamo

una consolidazione e nessun segno di patologia più approfondita a livello

dell'articolazione, o infezione. l dolori che il paziente presenta sono nevralgici.

Questa è quindi la sua limitazione. Come anche descritto prima si tratta anche

di un problema psicosomatico che però non rientra nelle mie competenze.”

Il

perito ha quindi confermato la sua conclusione di completa inabilità lavorativa

dal momento dell’incidente, escludendo una possibilità di miglioramento e di

reintegrazione.

In sostanza lo specialista in

ortopedia, dopo aver descritto la situazione del paziente e la sua evoluzione

nel tempo successivamente all’infortunio del dicembre 2010, ha posto l’accento

sui forti dolori nevralgici di cui soffre l’interessato, causati a suo parere

da una lesione nervosa cronica, causata dalla posizione avuta durante il trauma

e le fratture e al periodo superiore alle 24 ore tra l’avvenuto trauma e

l’operazione cui l’assicurato è stato sottoposto. A suo avviso la riduzione

totale della capacità lavorativa sarebbe da ricondurre alla meralgia

parestetica del nervo sciatico posttraumatica e sarebbe quindi da considerare inalterata

dal giorno stesso dell’incidente.

Agli atti risulta inoltre un

ulteriore scritto del 13 giugno 2018 del medesimo perito ortopedico nel quale, richiesto

dal __________ in merito alle sue conclusioni, ha confermato con forza la sua

valutazione dichiarando “sulle conclusioni della perizia in oggetto rimango

fermo poiché non penso che l’assicurato possa tornare a lavorare più del 20%.

(…) Come già descritto nella mia perizia anche se le fratture ortopediche non

danno più una limitazione nella mobilizzazione, il paziente non è in grado di

tornare al lavoro in quanto ha tutt’ora forti dolori cronici. La mia

conclusione si spiega con l’origine (causa) dei dolori del paziente provocati dalle

fratture subite con il trauma. Che queste ragioni vadano oggi ricercate più

approfonditamente in campo psichiatrico o in quello neurologico, non cambia la

situazione. Poiché questa è già la terza perizia da voi richiesta, mi sono

permesso di comunicarvi il mio punto di vista e di dargli una percentuale di

inabilità lavorativa più alta in modo pragmatico”. (doc. AI pag. 858).

Ora,

tali conclusioni, tratte su un approfondito esame della situazione e un accurato

approfondimento degli atti all’inserto, comprese le valutazioni degli altri

specialisti, appaiono ben motivate e convincenti e questo Tribunale deve

condividerle.

Del

resto occorre osservare che simili conclusioni erano state sostanzialmente espresse

anche dal dr. __________, chirurgo perito certificato SIM, già in precedenza chiamato

a peritare l’assicurato per conto dell’assicuratore infortuni nel maggio 2012

(doc. AI pag. 733), che nella sua valutazione del 12 maggio 2015 aveva pure

espresso critiche alla precedente valutazione ortopedica allestita l’11 aprile

2014 nell’ambito della perizia __________ del 6 giugno 2014 dal dr. ___________

(per il quale per la diagnosi posta, “esiti di frattura diafisaria del

femore sx. C3.2 più frattura del collo femorale laterale sx”, non vi era

più alcuna inabilità lavorativa in alcuna attività lavorativa, doc. AI pag. 408).

Nella sua perizia (di ben 17 pagine) il dr. __________, dopo aver

esaurientemente valutato la situazione, ha concluso che l’assicurato era

inabile in misura completa nella sua attività di giardiniere e ciò dal momento

dell’incidente, mentre che dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi il

7 maggio 2013 (e dopo il periodo di recupero) poteva essere considerato abile

nella misura del 50% in un’attività leggera e confacente da svolgersi prevalentemente

da seduti, questo tuttavia “senza sommare le invalidità parziali dell’anca

sinistra, dell’affezione neurologica e dell’affezione psichiatrica” (doc.

AI pag. 556). Poste le diagnosi di “disturbi funzionali all’anca sx, con

iniziali segni di coxartrosi dopo frattura diafisaria del femore sin. e

frattura del collo femorale laterale sin tipo Garden 1, stato dopo artroscopia

del ginocchio sin nel marzo 2011, dopo asportazione del materiale di

osteosintesi al femore sin e correzione di due ernie muscolari omolaterali alla

coscia lat sin il 7 maggio 2013 oltre a disturbi funzionali all’anca sin con

iniziale coxartrosi sin, meralgia parestetica sinistra e sindrome mista ansioso-depressiva

su disadattamento”, alle domande peritali aveva risposto come segue:

" Il

paziente soffre come conseguenza dell'incidente del 4.12.2010 di disturbi funzionali

dell'anca sin. su base di un'iniziale coxartrosi con importanti limitazioni

attive e passive della mobilità dell'anca sin. con segni di risparmio alla

gamba sin. come espressione di scarico della gamba sin. nella deambulazione. Secondo

il neurologo Dottor __________ e con l'accordo del sottoscritto soffre di una

meralgia parestetica sin. Secondo lo psichiatra Dottor __________ soffre di una

sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento.

Considerandi

II paziente secondo il reumatologo Dottor __________

soffre da anni per disturbi alla colonna vertebrale con alterazioni osteocondriche

C5-C6 e in minor misura C6-C7 e C5-C6 con

minima spondilosi anteriore e posteriore,

non in relazione con l'infortunio subito.

Da anni soffre di disturbi della colonna lombare con

alterazioni

osteocondrotiche a livello L4-L5 soprattutto L5-Sl con

condrosi L3-L4

e spondilosi anteriore L3-L4, L4-L5 e L5-Sl.

Anche questa affezione non è in relazione con l'infortunio

subito.

Per quel che concerne i disturbi all'anca questi non

hanno un

miglioramento da quando è stato operato la prima volta,

anche

l'asportazione del materiale da osteosintesi non ha

migliorato la

situazione. C'è sempre una limitazione funzionale

importante e segni di risparmio della gamba sin.. Anche la meralgia parestetica

è

probabilmente conseguenza dell'infortunio subito.”

Richiesto

sull’evoluzione dello stato clinico e dei disturbi aveva risposto:

" Il

paziente non è migliorato per quel che concerne la sintomatologia all'anca sin.

malgrado l'asportazione del materiale da osteosintesi.

Ci sono disturbi funzionali dell'anca sin. con segni

di coxartrosi secondo le nuove lastre del

bacino del febbraio 2015 e l'MRI dell'anca sin. In più il paziente, secondo gli specialisti, neurologo e

psichiatra, ha sviluppato una meralgia parestetica alla gamba sin. ed ha

sviluppato anche una sindrome mista

ansioso-depressiva su disadattamento dopo l'infortunio.”

In

merito alle valutazioni del dr. __________ e del dr. __________ nell’ambito

della perizia del __________ del 6 giugno 2014 si era così espresso:

" Il Dottor __________

competente reumatologo nella sua perizia del28 febbraio 2014 si limita ad

esaminare la colonna vertebrale. Non esamina in modo esteso l'anca sin. dicendo

che il paziente fa resistenza e blocca il movimento con atteggiamento

difensivo.

Questo argomento non convince: ogni medico che si occupa di traumatologia

sa che ci sono sempre metodi da usare durante l'esame per affrontare atteggiamenti

difensivi da parte del paziente.

Parla di alterazioni osteocondrotiche della colonna

cervicale e anche della colonna lombare

pre-esistenti all'infortunio e giudica la capacità lavorativa nel senso che non c'è ripercussione dovuta

alle diagnosi reumatologiche.

Per quel che concerne il Dottor __________,

ortopedico, constatiamo che il suo esame

obiettivo è molto scarso, Non misura i movimenti attivi e passivi dell’anca sin., non misura le circonferenze,

non si esprime sulla documentazione immagini

sia RX classiche, sia MRI.

Non prende posizione per quel che concerne la capacità

lavorativa, non prende posizione per quel che concerne il giudizio dei medici

che hanno visto il paziente in precedenza (Dottor __________), non si esprime sulla

perizia reumatologica del Dottor __________, spec. Reumatologo che come il

dottor __________ non vede più il paziente

lavorare come giardiniere indipendente.

Non sì esprime sulle osservazioni del sottoscritto in

occasione della perizia del 23.9.11 e del

23.12.11

E' quindi difficile seguire le conclusioni del Dottor __________

per quel che concerne l'esigibilità. Addirittura dichiara una capacità lavorativa

del 100º/o per questo paziente che ha lavorato come giardiniere indipendente,

lavoro pesante durante il quale costruiva muretti, posteggi, muri in sasso

effettuava potature di piante d'alto fusto,

tagliava legna, ecc.

Le conclusioni del Dottor __________ non sono per niente

convincenti e contro ogni criterio sopra indicato.”

(doc. AI pag. 555)

Dette

motivazioni, frutto di un’attenta valutazione del caso, appaiono convincenti e

la conclusione del dr. __________, per la quale l’assicurato era da ritenere

inabile in misura completa come giardiniere dal momento dell’incidente e per la

quale dall’autunno 2013 in attività leggere si arrivava ad un’incapacità

lavorativa del 50% tuttavia “senza sommare le invalidità parziali dell’anca

sinistra, dell’affezione neurologica e dell’affezione psichiatrica”, merita

di essere condivisa.

Sia

detto per inciso che a simili conclusioni era giunto in sostanza anche il dr. __________,

reumatologo, nella perizia allestita per l’AI il 16 aprile 2013, nella quale,

posta la diagnosi di “dolori residui con disturbi funzionali dell’anca sx in

stato dopo frattura diafisaria del femore sx e frattura del collo femorale sx

tipo Garden I, io 4.12.10, trattata cruentemente con chiodo Gamma 3, con ernie

muscolari del tensor fascia latae, postoperatorie, oltre a cervicalgie su turbe

statico-degenerative dal 4.12.10”, aveva concluso che l’assicurato non avrebbe

più potuto svolgere un lavoro fisicamente impegnativo come quello di

giardiniere. Dopo un ulteriore periodo di incapacità lavorativa completa (di

tre sino sei mesi) dopo l’asportazione del chiodo prevista per il 30 aprile

2013.

(poi effettivamente eseguita il 7 maggio 2013), secondo il perito

l’assicurato avrebbe potuto esercitare al 50% un’attività “molto leggera”

da svolgere da seduto, con possibilità di cambiare posizione una volta l’ora e

evitare di camminare più di 10-15 minuti e sollevare pesi (doc. AI pag. 284).

Nel

medesimo periodo, il dr. __________, internista curante, esprimendosi dopo

l’asportazione del chiodo avvenuta il 7 maggio 2013, con rapporto medico dell’8

ottobre 2013, aveva indicato uno stato di salute stazionario con un’inabilità

completa dal giorno dell’incidente nel dicembre 2010 con relativo politrauma, a

dipendenza dei vari postumi ortopedici e neurologici causantigli una

limitazione funzionale alla mobilizzazione dell’arto inferiore oltre

all’insorgenza di una sindrome ansioso depressivo che provocava dei problemi

di ansia e di insonnia (doc. AI 42). Queste conclusioni erano peraltro state

sostanzialmente ribadite dal medesimo curante anche un anno dopo, con

certificato del 15 dicembre 2014 laddove egli aveva confermato la persistenza

dei dolori e delle limitazioni funzionali nell’arto inferiore sinistro (oltre

all’esistenza della problematica psichica; doc. AI pag. 476) e nuovamente anche

in quello del 12 febbraio 2018 (doc. AI pag. 729).

Già

alla luce di queste costatazioni – che documentano una situazione dal punto di

vista ortopedico (e nevralgico) compromessa, e che sembrano escludere

l’intervento di un pur minimo miglioramento della capacità lavorativa con

effetto dal novembre 2013, ma al contrario documentano una situazione

stazionaria stabile e anzi volta alla cronicizzazione dei dolori – non appare

condivisibile la conclusione dell’amministrazione per la quale, tenendo conto peraltro

di tutte le patologie e quindi anche dei problemi psichiatrici (i quali per ammissione

del __________ andrebbero sommati a quelli somatici), nel periodo dal novembre

2013.

al dicembre 2014 l’assicurato poteva essere considerato temporaneamente abile

addirittura nella misura del 70% come giardiniere e dell’80% in un’attività

leggera adeguata.

La

conclusione dell’amministrazione non appare condivisibile a maggior ragione

considerando anche la sfera psichiatrica, ove peraltro si sottolinei nuovamente

che il __________ ha espressamente concluso che le inabilità somatiche e quelle

psichiatriche siano parzialmente da sommare (cfr. punto 8.1.3 doc. AI pag. 808).

Va

ricordato che nell’ambito della perizia __________ del 6 giugno 2014 l’assicurato

era stato peritato il 10 marzo 2014 dal dr. __________, il quale aveva rilevato

come l’assicurato avesse sviluppato l’anno precedente una sintomatologia

ansioso depressiva, causata dall’incidente subito, che aveva richiesto di

essere seguito dal collega psichiatra dr. __________. Diagnosticata una

sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43.2) aveva

valutato ad un’incapacità lavorativa del 20%, sottolineando tuttavia che la

prognosi restava incerta (doc. AI pag. 414).

Tale

conclusione non appariva tuttavia supportata dalla documentazione agli atti. In

particolare lo psichiatra curante dr. __________, nel certificato del 17

ottobre 2013 (e quindi pochi mesi prima della visita eseguita dal dr. __________),

riferendo del paziente che aveva preso in cura dall’11 marzo 2013, ritenendo la

prognosi non buona vista la cronicizzazione, aveva concluso che per le sole

problematiche psichiatriche vi era una completa inabilità lavorativa dal 4

dicembre 2010 (doc. AI pag. 318). Anche il dr. __________, come detto, nella

certificazione dell’8 ottobre 2013 aveva segnalato l’insorgenza di

problematiche psichiatriche con valenza invalidante (doc. AI pag. 306).

A

seguito del rinvio degli atti da parte del TCA (con sentenza del 28 novembre

2016; cfr. consid. 1.1), il dr. __________ era stato chiamato nuovamente ad

esprimersi e in data 2 febbraio 2018 aveva confermato la completa inabilità

lavorativa per “stato ansiodepressivo con grave esaurimento in parte

reattivo al grave conflitto coniugale e alla situazione sociale dal 2013”, sottolineando

la grande sofferenza lamentata dal paziente per i dolori all’anca sinistra e precisando

che la situazione si era ulteriormente aggravata rispetto al 2013 (doc. AI pag.

723).

Dal

canto suo nell’ambito della perizia __________ del 17 luglio 2018, nella già menzionata

valutazione del 21 maggio 2018 (cfr. consid. 2.11.1), sulla base di due

consulti clinici, la dr.ssa ___________, poste le diagnosi di “Disturbo

postraumatico da stress(ICD-1(-GM F43.10)/Disturbo da stress postraumatico con espressione

ritardata (DSM-V 309.81 ), Disturbo depressivo ricorrente episodio di media

gravità in atto, con rischio suicidale (ICD-10-GM F33.1)/Disturbo depressivo

maggiore, episodio singolo, moderato, con ansia, con rischio suicidale (DSM-V

296.32), Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica

(ICD-alO-GM F62.0), Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici

(ICD-10-GM- 2016 F45.41)/Disturbo da sintomi somatici persistente

(moderato/grave) (DSM V 300.82)”, ha quindi riferito dei sentimenti di angoscia

e tristezza provati dall’assicurato, confermando lo sviluppo di un PTSD (

disturbo post traumatico da stress) non rielaborato, ancora attivo, ancora

bloccante, a seguito dell’incidente che il paziente reputa come inizio di un

importante cambiamento della sua vita e della sua persona. Riferiva di aver

contattato anche il dr. __________, il quale le aveva riferito di “aver

visto per poche volte nel 2013/14, per poi ritrovarselo all'inizio di quest’anno

in una condizione di grave peggioramento, che lui attribuisce alle difficoltà famigliari,

che peraltro sono la conseguenza del PTSD, e che non aveva avuto sufficienti informazioni

per comprendere appieno la situazione”. La perita ha tra l’altro esposto

quanto segue:

"

(…) Posso esprimere il mio punto di vista specialistico , riscontrando

la presenza di criteri diagnostici diffusamente sopra esposti, che si intersecano,

e posso completare le diagnosi, che i colleghi hanno formulato precedentemente

con le seguenti, a mio avviso più complete e attuali, in cui vengono

confermati i criteri diagnostici per il disturbo da sintomi somatici, quali i

sintomi somatici procurano disagio ed hanno portato ad alterazioni

significative della vita quotidiana; presenza di pensieri sproporzionati e persistenti

circa la gravità dei propri sintomi (ruminazioni mentali non ossessive);

livello costantemente elevato di ansia; tempo ed energie eccessive dedicati ai

sintomi somatici e preoccupazioni riguardanti la salute”

La

consulente ha quindi valutato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 20%

in ogni attività e, richiesta in merito all’evoluzione dell’abilità lavorativa,

ha esposto che a suo avviso la riduzione della capacità lavorativa psichiatrica

prolungata era iniziata a partire al più tardi da novembre 2013 con un'iniziale

sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento come ben decritto dal dr. __________

nel consulto del 2014, evoluto in seguito, poiché non curato come dovuto, "in

un peggioramento con l'insorgenza di un disturbo depressivo maggiore, su base eziopatogenetica

di un PTSD che non rielaborato, ha permesso che si associasse un disturbo da

Sintomi Somatici e la modificazione della personalità".

La

perita ha quindi osservato che “non avendo nessun rapporto psichiatrico, posso

ipotizzare l’ulteriore aggravamento psichico, dall’anamnesi in cui vi è

l’uscita di casa della figlia e la condizione di separati in casa della coppia,

per cambiamento dei comportamenti e di personalità dell’assicurato da circa

tre/quattro anni. Quindi ipotizzo che l’attuale riduzione della capacità

lavorativa psichiatrica sia da far partire, ipoteticamente dall’inizio 2015”

(le sottolineature sono della redattrice).

Per

la dr.ssa __________, la riduzione della capacità lavorativa era giustificata

dalla presenza dei sintomi di un PTSD (disturbo da stress post traumatico) in comorbidità

di un disturbo depressivo con rischio suicidale ed un disturbo da sintomi somatici

persistente. I sintomi principali erano un sentimento diminuito in senso

generale della forza, dell'energia e della vitalità, inclusi la debolezza, la

fiacchezza, il rapido esaurimento fisico e mentale, la stanchezza e il malessere

fisico legato ad un dolore persistente, vissuto con modalità tipiche del disturbo

somatoforme in modo eccessivo; un'importante irritabilità ed una grave insonnia.

Inoltre vi erano disturbi della concentrazione, con ruminazioni mentali non ossessive,

disforia, irritabilità.

Ora,

alla luce di queste conclusioni peritali a ragione l’assicurato censura

l’amministrazione laddove ha ammesso un miglioramento delle condizioni

dell’assicurato a far tempo dal 1. novembre 2013. È per contro proprio in

questo periodo che la perita situa l’inizio del peggioramento delle condizioni

psichiatriche, laddove l’iniziale sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento

già segnalata dal dr__________ nella valutazione del 2014, e che per il dr. __________

comportava in ogni modo un’inabilità lavorativa completa (cfr. certificato del

17.

ottobre 2013, doc. AI pag. 316), era quindi peggiorata lasciando insorgere un

disturbo depressivo maggiore, su base eziopatogenetica di un PTSD, e, quindi, un

disturbo da sintomi somatici con modificazione della personalità. La

conclusione di inabilità lavorativa della perita situata ad inizio 2015, è

quindi stata formulata espressamente a titolo di mera “ipotesi”, in assenza di

rapporti psichiatrici relativi a quel periodo.

Sia

osservato che la perita aggiunge anche che tale deduzione si baserebbe anche

sulle circostanze emerse dall’anamnesi, segnatamente l’uscita di casa della

figlia a causa della modifica della personalità del padre e la condizione di

separati in casa della coppia, essendo questi fattori causati dal cambiamento importante

dei comportamenti e della personalità dell’assicurato. Ora, considerato come

dall’anamnesi riportata dalla perita (doc. AI pag. 823) risulta che l’uscita di

casa della figlia, a causa della forte tensione in casa, sia avvenuta “da

circa quattro anni”, rispetto ai colloqui avvenuti con la perita e il

paziente nell’aprile 2018, ben si può a maggior ragione concludere che il

deterioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato, che la dr.ssa __________

indica subentrato “dal 2014”, fosse avvenuto in maniera rilevante (e in

ogni modo a tal punto da compromettere il clima all’interno della famiglia) ben

prima della fine del 2014. Se quindi invero nel corso del 2014 la situazione è

verosimilmente progressivamente peggiorata, si può con ogni verosimiglianza

ritenere che il graduale peggioramento delle affezioni psichiche abbia inciso

sulla capacità lavorativa in misura rilevante, e sicuramente almeno nella

misura del 50% in media, poi divenuta dell’80%, già a partire dalla prima metà

del 2014.

Tutto

ben considerato quindi, tenendo conto da un lato delle conclusioni del

perito ortopedico dr. __________, per il quale l’inabilità lavorativa era

sostanzialmente presente in maniera costante dall’infortunio, con un’abilità

del 20% in attività leggere adeguate, di quelle dei dr. __________ (abilità

lavorativa del 50% in attività leggere da fine 2013 per le sole conseguenze

ortopediche/reumatologiche/neurologiche) e dr. __________ (abilità in attività

leggera del 50%, sempre per le sole conseguenze somatiche), e dall’altro

delle conclusioni dello psichiatra curante dr. __________ nelle attestazioni

del 17 ottobre 2013 e del 2 febbraio 2018 (inabilità completa dall’incidente),

così come di quelle della dr.ssa __________ (per la quale l’inabilità era da

considerare dell’80% in ogni attività dal gennaio 2015, al termine di un

peggioramento graduale iniziato “al più tardi da novembre 2013”) questo

Tribunale non ritiene affatto comprovato, con il grado della verosimiglianza preponderante

richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6,

125.

V 195 consid. 2 e riferimenti), che a far tempo dal novembre 2013 sia

subentrato un temporaneo miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato tale da aumentare la capacità lavorativa in attività adeguate

dallo 0% all’80%. Pare piuttosto vero il contrario. Questo a maggior ragione se

si considera che nel periodo in questione non è intervenuto alcun fatto nuovo

(anzi la situazione descritta dai vari specialisti così come i sintomi

lamentati dall’assicurato sono sempre stati sostanzialmente gli stessi, tutt’al

più con peggioramento di quelli psichici) e che, malgrado l’assenza di fatti

nuovi, dal 1. gennaio 2015 (e quindi pochi mesi dopo) sia nuovamente stata certificata

un’inabilità lavorativa completa in ogni attività (per motivi sia psichici che

somatici) e infine anche che, come concluso dal __________ nella perizia del 17

luglio 2018 (doc. AI pag. 808 consid. 8.1.3), le varie diminuzioni della

capacità lavorativa dovute alle patologie somatiche e psichiatrica sono da

sommare parzialmente fra di loro.

Tutto

ben considerato questo Tribunale ritiene quindi che la situazione valetudinaria

dell’assicurato non abbia subito, successivamente all’incidente nel dicembre

2010, modificazioni rilevanti, se non nel senso di un peggioramento,

segnatamente con la cronicizzazione dei dolori derivanti dalle lesioni ortopediche,

in particolare la meralgia parestetica, e l’aggiungersi di patologie

psichiatriche invalidanti.

Ne

deriva in particolare, sulla base degli atti di causa, che la conclusione di un

avvenuto miglioramento delle condizioni dell’assicurato con effetto da novembre

2013.

non può essere confermata. Deve per contro essere ammessa dal momento

dell’incidente (4 dicembre 2010) una completa inabilità come giardiniere e in

ogni attività adeguata.

2.12

Visto quanto precede,

considerata la persistente e continuata inabilità lavorativa totale dal

dicembre 2010, all’assicurato va riconosciuta una rendita intera dal 1.

dicembre 2011.

Ne discende che può

restare in questa sede aperto, in quanto non più di rilievo, l’esame della

valutazione economica operata dall’amministrazione per calcolare il grado di

invalidità relativamente al periodo in cui all’assicurato era stata

riconosciuta un’abilità parziale del 70% rispettivamente 80% (dal 1. novembre

2013.

al 31 dicembre 2014; cfr. in esteso la decisione contestata riportata al

consid. 2.10).

Il Tribunale si limita

nondimeno a rilevare, per completezza e considerate le ripetute censure mosse

dal ricorrente in merito alla definizione del reddito da valido applicata in

sede di confronto dei redditi, che il calcolo operato dall’amministrazione

appare di principio conforme alla prassi (cfr. consid. 2.3, 2.5 e 2.6).

Questo TCA condivide in

particolare l’applicazione del metodo ordinario per il calcolo del grado di

invalidità, mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato prima

dell’insorgere del danno alla salute e confrontandolo quindi con il reddito

conseguibile in un’attività leggera adeguata dedotto dai dati statistici,

ricordato come per la giurisprudenza anche per i lavoratori indipendenti il

grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto

dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera

attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr. DTF 135 V 58;

cfr. pure STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA

32.2018.148

del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto

2019, consid. 2.9).

Pure appare condivisibile il

procedere dell’Ufficio AI, laddove, basandosi sul dettagliato rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 13 ottobre 2014, ha

considerato quale reddito “da valido” la media dei redditi conseguiti

dall’assicurato tra il 2006 e il 2010, tenendo conto dei relativi redditi

fiscali lordi, giungendo ad un importo di fr. 54’017.- lordi, poi aggiornati al

2012.

a fr. 54'998.-. (inc. AI pag. 447; reddito 2006: 25'315, 2007: 29'603,

2008: 21'047, 2009: 42'777, 2010: 122'640, 2011: 131'400 e 2012: 9.500). Tale

conclusione, giudicata dal responsabile a ragione la più rappresentativa e la

più favorevole per l’assicurato - laddove ha pure ritenuto non opportuno

considerare il reddito dell’anno 2006, anno in cui l’assicurato ha intrapreso

la nuova attività, mentre ha incluso nel calcolo anche il guadagno conseguito

nel 2010, malgrado si trattasse dell’anno in cui è intervenuto l’infortunio,

essendo al momento dello stesso, il 4 dicembre 2010, l’anno praticamente

concluso “ed inoltre perché molto favorevole”; a ragione l’incaricato

professionale ha poi osservato che contrariamente a quanto preteso dal

ricorrente per l’anno 2010 andavano considerati gli effettivi risultati aziendali

e fiscali, indipendentemente dal fatto che alla chiusura dell’anno mancassero

19.

giorni lavorativi; cfr. doc. AI 134 - appare di principio corretta,

ricordato come la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei

redditi percepiti negli ultimi tre anni (cfr. STCA 32.2015.29 del 30 novembre

2015.

consid. 2.7.1 con riferimenti a diverse STF; cfr. STF 9C_751/2011 del 30

aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei

redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute;

cfr. pure, tra le tante, STF 8C-611/2007 del 23 aprile 2008, 9C-751/2011 del 30

aprile 2012, 8C-626/2011 del 29 marzo 2012; cfr. pure STCA 32.2018.148 del 1.

luglio 2019, consid. 2.6 e STCA 32.2018.160 del 26

agosto 2019, consid. 2.11; cfr. anche le STCA 32.2019.36 del 11 febbraio 2020 e

32.2016.113

del 19 giugno 2017).

Questo TCA condivide

pure la presa di posizione dell’incaricato laddove non ha considerato gli

ipotizzati guadagni che l’assicurato avrebbe a suo avviso potuto conseguire negli

anni successivi al 2010, ritenendo la documentazione prodotta a tal

scopo (segnatamente dichiarazioni di persone che hanno attestato che già

precedentemente all’infortunio avevano commissionato all’assicurato lavori di

giardinaggio da eseguire nel corso del 2011) non sufficiente per documentare e

comprovare che i lavori menzionati sarebbero poi stati effettivamente eseguiti

e retribuiti in assenza del danno alla salute (doc. AI pag. 687). Applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre le DTF 138 V 218 consid.

6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), questo TCA deve

convenire con le conclusioni dell’Ufficio AI.

Nulla da

eccepire risulta di principio nemmeno in merito ai restanti punti del calcolo

eseguito nella decisione contestata (cfr. in esteso al consid. 2.10).

Visto quanto precede, considerata

l’inabilità riconosciuta in maniera continuata dal dicembre 2010,

all’assicurato va riconosciuta una rendita intera dal 1. dicembre 2011.

2.13

Ne consegue che il

ricorso deve essere accolto e la decisione riformata nel senso che al

ricorrente va riconosciuta una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1.

dicembre 2011.

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Inoltre, vincente in causa, il ricorrente,

patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) e la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura

ricorsuale diventa quindi priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 15 marzo 2019 dell’Ufficio AI è riformata nel senso che il

ricorrente ha diritto ad una rendita AI intera dal 1. dicembre 2011.

2. Le spese di procedura di

fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà al ricorrente

l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti