32.2019.88
Assegnazione di una rendita Ai limitata nel tempo confermata sulla base delle convincenti e motivate valutazioni della perizia amministrativa confermata da altri esami medici agli atti
27 aprile 2020Italiano59 min
ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.88
cs
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1979, psicologa
con specializzazione in terapia comportamentale, ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI il 14 gennaio 2015 (doc. 7 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali una perizia clinico funzionale del 27 maggio
2016 della dr.ssa med. __________ (doc. 52 incarto AI) ed effettuata
un’inchiesta a domicilio per le persone che si occupano dell’economia domestica
il 28 luglio 2016 (doc. 55 incarto AI), con progetto del 19 giugno 2017, l’UAI
ha proposto l’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo dal 1°
luglio 2015 al 31 maggio 2016 (doc. 85 incarto AI). In seguito alle
osservazioni presentate dall’assicurata, l’insorgente è stata sottoposta ad una
perizia pluridisciplinare del __________, datata 27 settembre 2018 (doc. 111
incarto AI). Con decisione del 9 aprile 2019 l’UAI ha confermato il progetto di
decisione (doc. 149 incarto AI).
1.3. RI 1, rappresentata da __________
dell’RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di
annullarla e di riconoscerle una rendita intera (doc. I).
Ella ripercorre quanto
accaduto, rilevando che in seguito ad un intervento chirurgico urologico avvenuto
nel 2014 si è trovata sulla sedia a rotelle, ormai impossibilitata a muoversi
se non con l’aiuto del marito. Nel corso del mese di marzo 2019 la sua
situazione è ulteriormente peggiorata in seguito ad una caduta. La ricorrente,
con riferimento anche alla domanda di assegno per grandi invalidi sottoscritta
dal dr. med. __________, non comprende per quale motivo i periti del __________
sostengono che vi sarebbe stato un miglioramento del suo stato di salute a
partire da maggio 2016 e critica anche il progetto di decisione relativo al
rifiuto dell’assegno per grandi invalidi. Ella sostiene che i medici che
l’hanno in cura, essendo massimi specialisti in uroginecologia, neurologia ed
interventi TOT e seguendola costantemente, hanno sicuramente un quadro più
completo della sua situazione clinica rispetto ai periti del __________.
L’insorgente rileva poi di
essere caduta dalle scale nei primi giorni di marzo 2019, peggiorando
ulteriormente il suo stato di salute.
Ella contesta la
circostanza secondo la quale nell’ambito della perizia allestita dal __________,
oltre che da un neurologo e da uno psichiatra, è stata visitata da un
reumatologo che non ha nulla a che vedere con la patologia di cui soffre. Lo
stesso consulente del __________, dr. med. __________, FMH reumatologia, le
avrebbe detto che caso mai avrebbe dovuto essere visitata da un ginecologo o da
un urologo.
L’insorgente sostiene
inoltre che il consulente neurologo, dr. med. __________, FMH neurologia, è
rimasto sempre freddo e distaccato, non l’ha salutata, non le ha stretto la
mano e la visita è durata solo 10 minuti. Ciò solleverebbe dubbi sulla sua
imparzialità. Anche il consulto del dr. med. __________, FMH psichiatria, è
contestato, poiché lo specialista avrebbe accertato la presenza di uno stato
depressivo, ma avrebbe dichiarato che dai test tale stato non emergeva. Il
consulente avrebbe inoltre affermato che aveva “le mani legate” e non
avrebbe stilato un vero e proprio rapporto.
L’insorgente evidenzia
inoltre che la perizia risale al 5 ottobre 2018 per cui non sarebbe assolutamente
aggiornata.
Del resto il quadro
clinico dei periti dell’AI non corrisponde a quanto accertato dai curanti. Il
dr. med. __________ nell’ambito della richiesta per un assegno per grandi
invalidi, il 23 gennaio 2019 ha indicato che l’interessata soffre di esiti da
intervento urologico avvenuto nel 2014, stato dopo trauma lombo-sacrale nel
2007, sindrome pelvica dolorosa e disturbi deficit alla marcia. Anche il dr.
med. __________ il 10 gennaio 2018 ha posto diagnosi invalidanti.
Secondo la ricorrente,
sorprendentemente il dr. med. __________, afferma invece che complessivamente
la documentazione elencata non porta nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto
già descritto nel mese di aprile 2018 e che la ricorrente non necessita
dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita per quanto
concerne gli aspetti neurologici.
Ella contesta la perizia
pluridisciplinare anche perché i periti non sono specialisti in ginecologia,
ostetricia e urologia e nell’intervento di TOT per incontinenza urinaria.
Ribadisce che anche il suo
stato psichico risente pesantemente di questa situazione. Sostiene di essere
completamente inabile al lavoro poiché è immobilizzata a letto, con grave
disabilità motoria, con dolori atroci, con continui svenimenti, sotto l’effetto
di pesanti antidolorifici e medicamenti che la inducono in uno stato di
dormiveglia. Non è nemmeno autosufficiente nel mangiare, vestirsi, lavarsi.
La decisione dell’UAI di
considerarla abile al 100% sarebbe frutto di un grave errore di valutazione. L’UAI
le riconosce una rendita temporanea, ma non comproverebbe l’avvenuto
miglioramento dello stato di salute.
La ricorrente si riserva
di produrre ulteriore documentazione e chiede semmai l’allestimento di una
perizia arbitrale.
1.4. Con risposta del 4 giugno
2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Con scritto del 14 giugno
2019 la ricorrente ha prodotto numerosa nuova documentazione medica ed ha
rilevato che il 27 giugno 2019 avrebbe effettuato una visita medica
specialistica presso il dr. med. __________, il cui rapporto sarebbe stato
prodotto ulteriormente. Ella sostiene che stante il continuo peggioramento
dello stato di salute l’UAI avrebbe dovuto attendere che l’interessata
accertasse in maniera completa la situazione in oggetto prima di emanare la
decisione impugnata. L’UAI avrebbe condotto un accertamento frettoloso e
superficiale, senza prendere in considerazione che si trova su una sedia a
rotelle (doc. VI). Il 26 giugno 2019 la ricorrente ha prodotto un certificato
del 17 giugno 2019 del dr. med. __________ (doc. VIII).
1.6. In data 4 luglio 2019 l’UAI
ha preso posizione in merito, rilevando che l’attuale documentazione medica
presentata dalla ricorrente verte sulla recente caduta dell’8 marzo 2019, non
segnalata precedentemente, con conseguente trauma alla caviglia destra e
ginocchio destro e con procedere terapeutico con tutore, ghiaccio, fisioterapia
e medicamento e rileva che il referto del dr. med. __________ è datato 6 marzo
2019, non concorda con la data dell’infortunio e va di conseguenza rettificato.
La caduta risulta avere arrecato un trauma senza fratture e l’ultimo referto
del 7 maggio 2019 indica uno stato migliorato rispetto alla precedente visita
con recupero della mobilità delle dita. Oltre ai referti concernenti il trauma
viene proposta la valutazione flebologica del 13 maggio 2019 che indica una
situazione venosa assolutamente blanda. L’UAI afferma che la documentazione
medica è stata trasmessa al __________ per presa di posizione che sarà stata
trasmessa al Tribunale per conoscenza. In merito alle conseguenze del trauma
annunciato all’UAI solo nel giugno 2019, l’amministrazione sostiene che siccome
vigeva un grado d’invalidità nullo dal giugno 2016 e rilevato che la caduta
dell’8 marzo 2019 configura un nuovo evento distinto da quello precedente, certificato
unicamente nel giugno 2019, eventuali diritti connessi a tale evento devono
essere vagliati in una nuova domanda soggetta al termine di attesa in
applicazione analogica degli art. 28 LAI e 29ter OAI (doc. X).
1.7. Con scritto datato 14 giugno
2019, e pervenuto il 15 luglio 2019, l’assicurata si è pronunciata in merito
alle osservazioni dell’8 luglio 2019 dell’UAI (doc. XII). Ella evidenzia che
l’evento traumatico dell’8 marzo 2019 è stato annunciato telefonicamente
all’amministrazione e in quell’occasione si era riservata di produrre la
documentazione medica non appena in suo possesso. Le tempistiche delle visite
mediche specialistiche, considerate le sue gravi condizioni, sono lunghe e
l’UAI ha emesso la decisione prima che l’interessata potesse trasmettere la
documentazione. In ogni caso già prima di marzo 2019 c’erano i presupposti per
riconoscere una rendita intera.
1.8. Le parti non hanno più
prodotto alcunché.
in diritto
in ordine
2.1. Nel
ricorso l’insorgente contesta pure il progetto di rifiuto dell’assegno per
grandi invalidi e sostiene di non essere in grado di mangiare, vestirsi e
lavarsi. Ella fa riferimento alle prese di posizione dei suoi medici curanti (dr.
med. __________ e dr. med. __________).
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può
pronunciarsi unicamente sulla questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha
assegnato alla ricorrente una rendita AI limitata nel tempo (dal 1° luglio 2015
al 31 maggio 2016). Le censure relative al rifiuto dell’assegno per grandi
invalidi esulano dalla presente procedura e sono oggetto di un altro ricorso
(inc. 32.2019.193).
Su
questo punto l’impugnativa si rivela irricevibile.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. In concreto dagli atti, e
meglio dalla perizia del __________ del 27 settembre 2018 (pag. 7), emerge che
l’insorgente, nata e cresciuta a __________ (__________), dove ha frequentato
l’università, si è diplomata nel 2005 in psicologia con indirizzo
psicopedagogia speciale per bambini con disabilità fisica e mentale, in
particolare autismo (specializzazione in terapia comportamentale). Dopo il
matrimonio, nel 2007 ha raggiunto il marito in Ticino, il quale lavora come
impiegato d’ufficio presso una ditta di __________ (__________) e percepisce
una rendita AI (1/4) per sordità dalla nascita. Nel mese di settembre 2008 ha
effettuato uno stage presso la __________ di __________ e da luglio 2010 è stata
capogruppo (educatrice) presso la __________ di __________.
Dal marzo 2014 ha lavorato
quale terapista comportamentale presso un’anziana signora di __________ affetta
da una grave demenza senile, con l’intenzione di mantenere/migliorare i deficit
cognitivi/la socializzazione con tre incontri settimanali di tre ore. Parallelamente
da ottobre 2010 ha una quota di minoranza (socia e gerente), presso la __________
di __________ per gestire un dopo scuola e migliorare l’integrazione di
bambini/ragazzi stranieri (cfr. perizia del __________, pag. 7).
In seguito ad un
intervento di posa di nastro transotturatorio per incontinenza urinaria da
stress del 15 luglio 2014 ed all’insorgenza di diverse patologie in ambito
reumatologico-neurologico (cfr. pag. 7 perizia __________), l’insorgente ha
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 14 gennaio 2015.
Al fine di accertare la
capacità lavorativa dell’insorgente, l’UAI ha dapprima affidato l’allestimento
di una perizia alla dr.ssa med. __________, specialista in medicina fisica e
riabilitazione FMH, attiva presso il __________ della Clinica di __________.
Il referto della
specialista, datato 27 maggio 2015 (recte: 2016), fa seguito a due visite del
28 gennaio 2016 e del 23 maggio 2016 (doc. 52 incarto AI). La perita, descritta
l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la
diagnosi di complex regional pain a livello perineale associato a dolore
mio-tendineo della loggia adduttoria e dell’ileo-psoas prevalente a destra in
esiti di intervento di TOT per incontinenza urinaria cronica (15.07.2014). La
dr.ssa med. __________ ha concluso affermando che, alla luce dell’anamnesi e
dell’esame clinico nella sua ultima attività di terapista comportamentale,
svolta prevalentemente in posizione seduta, senza trasportare pesi o eseguire
sforzi fisici, considerando che dopo 20 minuti di posizione assisa deve alzarsi
3 minuti, l’assicurata ha un’inabilità lavorativa del 25% dal 24 maggio 2016.
In precedenza ha confermato le totali inabilità lavorative attestate dai
curanti (doc. 52 incarto AI, pag. 174).
In seguito alla produzione
di ulteriore documentazione medica da parte dell’assicurata, l’amministrazione
ha deciso di far allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________
(reumatologica: dr. med. __________, specialista FMH reumatologia; neurologica:
dr. med. __________, specialista FMH neurologia; psichiatrica: dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le
constatazioni obiettive, i periti non hanno posto nessuna diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno invece posto la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di stato dopo strappo muscolare agli
adduttori a destra più che a sinistra, lombalgie nell’ambito di alterazioni
degenerative iniziali, sindrome algica a livello del bacino inferiore ed in
parte della coscia destra ed al quadrante inferiore dell’addome a destra non
spiegate da patologia di competenza neurologica, disturbo alla marcia di
origine funzionale, eventualmente in parte antalgica, reazione depressiva di
sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F 43.2) sfociata in distimia
cronica (ICD-10 F34.1).
Il
dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato:
"
(…)
Ha poi presentato dei dolori alla zona pelvica, alla
sinfisi, all’interno delle gambe a destra più che a sinistra e posteriormente a
entrambe le gambe sempre a destra più che a sinistra nonché alla zona sacrale
dopo un intervento chirurgico con posa di un nastro transotturatorio per
un’incontinenza urinaria da stress il 15.07.2014.
È stata valutata in seguito alla persistenza di questi
disturbi da tutta una serie di specialisti nel campo della ginecologia,
dell’urologia e della neurologia.
(…)
Attualmente sono presenti dei dolori ai movimenti
della colonna lombare con sensazioni di cedimento delle gambe alla estensione e
dolori soprattutto al fianco destro quando si piega sul lato sinistro.
L’assicurata cammina trascinando la gamba destra.
Vi sono delle difficoltà nel movimento dell’anca
destra per un bloccaggio della stessa effettuato attivamente dall’assicurata a
seguito dei dolori risentiti. Non vi sono patologie locali significative dal
punto di vista muscolo-scheletrico in particolar modo nessuna patologia
degenerativa infiammatoria a livello della colonna lombare e delle
articolazioni sacro-iliache.
Nessuna patologia diretta alla zona dell’anca destra.
Dal punto di vista reumatologico non riscontro una
correlazione fra i disturbi accusati dall’assicurata e i reperti clinici e
radiologici. Sarà da valutare in altro ambito (per esempio neurologico) quali
siano le patologie che portano a questa sintomatologia dolorosa invalidante.
Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi
non limitazioni funzionali.
Essa è quindi da sempre per quanto concerne le problematiche
reumatologiche da considerare abile al lavoro nella forma completa per
un’attività professionale da svolgere sull’arco di un’intera giornata con un
rendimento del 100% e questo anche come casalinga” (pag. 18-19 perizia, 429-430
incarto AI)
Da
parte sua il dr. med. __________, FMH neurologia, ha affermato:
" (…)
In seguito ad un intervento ginecologico il 15 luglio
2014 la paziente ha sviluppato, immediatamente dopo l’intervento, dolori a
livello pelvico irradianti alle regioni prossimali delle cosce, come pure
disturbi alla marcia.
Inizialmente le limitazioni erano tali che aveva
necessitato dell’utilizzo di una sedia a rotelle, della quale necessita ancora solo
per spostamenti lunghi, altrimenti utilizza stampelle e per brevi tratti al
proprio domicilio riesce a camminare anche senza bisogno di mezzi ausiliari.
All’esame neurologico non vi sono assolutamente
deficit a livello cranico e degli arti superiori.
Agli arti inferiori la paziente presenta un importante
risparmio di tutti i movimenti alla gamba destra.
Descrive anche un deficit sensitivo algico e tattile a
tutta la coscia destra, sia anteriormente che posteriormente senza una
distribuzione radicolare o in tutti i casi anatomicamente riferibile ad un
danno di strutture nervose locali.
Fatti
I riflessi osteotendinei sono ben evocabili. Non si
trovano paresi riferibili con certezza a lesioni organiche del sistema nervoso:
la paziente presenta un netto risparmio di qualunque movimento della gamba
destra, con caratteristiche però di tipo funzionale o eventualmente antalgico
ma non tipicamente di origine organica.
Questo corrisponde anche a precedenti valutazioni
neurologiche. Ricordo che la paziente è già stata sottoposta ad almeno due
indagini elettrofisiologiche molto dettagliate, di cui una anche all’ospedale
universitario di __________, senza che venissero constatate possibili lesioni
nervose.
Penso di poter confermare anche questa volta questa
valutazione.
Al limite si potrebbe ipotizzare che vi sia stato
almeno a livello addominale un discreto danno di nervi cutanei locali ma
sicuramente nulla che possa spiegare l’importante deficit motorio e anche
disturbi di sensibilità diffusi a tutta la coscia descritti.
Ritengo dunque che in primo piano vi siano dolori a
livello del bacino e in parte della coscia destra non spiegati da una patologia
neurologica organica.
Anche il disturbo della marcia è di origine funzionale
e non organica.
I sintomi non sembrano comunque essere dovuti a
simulazione.
D’altro canto si tratta di disturbi che non
coinvolgono gli arti superiori e i nervi cranici. La paziente può dunque
sicuramente svolgere senza limitazioni maggiori, almeno per quel che riguarda
gli aspetti neurologici, la professione di psicologa. Potrebbe essere limitata
per attività che necessitino di posizione eretta prolungata o importanti
spostamenti a piedi. Questo comunque per la problematica di tipo psicogeno.
(…)” (pag. 19-20 perizia, pag. 430-431 incarto AI)
Il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…)
Siamo confrontati con una giovane donna che presenta
una sindrome pelvica dolorosa cronica dopo essere stata sottoposta ad un
intervento alla vescica urinaria a seguito del quale e nonostante la messa in
atto di diversi accertamenti specialistici e provvedimenti terapeutici si è
creata una condizione di impasse a causa della intensa sintomatologia algica
accusata dall’A. nell’ambito di una sindrome del dolore neuropatico in
associazione ad una importante riduzione dell’attività motoria. Per via della
sindrome dolorosa cronica e delle gravi difficoltà motorie l’A. è stata
sottoposta ad un intenso lavoro di fisioterapia a livello sia ambulatoriale che
stazionario oltre ad una terapia antalgica con anestetici locali e oppiacei per
via generale mentre collateralmente ha beneficiato di un sostegno psicologico e
attualmente psichiatrico ambulatoriale indirizzato a migliorare l’accettazione
del danno organico subito che ha portato con sé la disattesa delle sue
aspettative di diventare madre e più in generale ha minato la fiducia nelle sue
possibilità di riuscita essendo stata costretta ad adattarsi alla situazione
venutasi a creare e a rinunciare alla idea di esercitare la sua professione di
psicopedagogista a causa delle forti limitazioni fisiche.
Nelle condizioni attuali il quadro distimico cronico
di lieve entità di cui risulta affetta l’A. non è a mio avviso di portata tale
da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista
specialistico” (pag. 20-21 perizia, pag. 432-433 incarto AI)
I
periti del __________ hanno concluso affermando che “l’attuale grado di
capacità lavorativa globale, dal punto di vista reumatologico, neurologico e
psichiatrico è considerato nella misura del 100% nelle attività da ultimo
esercitate” (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI). Essi hanno aggiunto che
dal punto di vista reumatologico, neurologico e psichiatrico non vi sono
patologie che inficiano la capacità lavorativa dell’assicurata in qualunque
attività. Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi sono limitazioni
funzionali. Dal punto di vista neurologico l’A. è in grado di svolgere anche
altre attività senza limitazioni maggiori. Anche il consulente in psichiatria
non ha riscontrato vere e proprie limitazioni funzionali dal lato strettamente
psichiatrico, ritenendo che nelle condizioni attuali il quadro distimico
cronico di lieve entità di cui risulta affetta l’insorgente non è di portata
tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista
specialistico (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI).
Nel
rapporto finale del 5 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha
confermato le conclusioni della perizia del __________, ed ha stabilito che
l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro dal 15 luglio 2014 al mese di
maggio 2016 ed in seguito ha riacquisito una totale capacità lavorativa (doc.
112 incarto AI, pag. 465 e seguenti incarto AI).
Il
31 ottobre 2018 il curante, dr. med. __________, FMH medicina
generale/omeopatia, ha scritto all’UAI sostenendo che la situazione
dell’insorgente è in continuo peggioramento ed ha rinviato al precedente
scritto del 10 gennaio 2018 (doc. 123 incarto AI).
La
ricorrente ha poi prodotto, unitamente alle sue osservazioni, un certificato
del 6 novembre 2018 del dr. med. __________, medico generico FMH, il quale,
descrive la situazione e rileva che “al momento attuale, sempre in seguito
all’operazione già citata, la paziente presenta una sindrome doloroso complesso
regionale a livello perineale con deficit neuro-motorici, parestesie e dolori
neuropatici grado 9/10 se senza terapia. Le difficoltà motoriche sono a voi
note, la paziente deve camminare sempre con stampelle o l’aiuto di un, e le
riesce solo per brevi percorsi, altrimenti subentra un forte dolore nella zona
pelvica. La posizione eretta le è pure difficile da mantenere e anche se seduta
deve cambiare spesso di posizione. La regione pelvica ha un’iposensibilità di
alcune zone nella parte destra. In generale, il dolore è controllato al momento
con Buprenorfina transdermica e infiltrazioni regolari dell’articolazione
sacroiliaca destra e dei nervi ileopopastrico e pudendo. Delle volte deve
aggiungere altri analgesici per lenire il dolore. La paziente si è già
sottoposta a plurimi tests e procedure terapeutiche con solo minimi progressi.
L’attuale medicazione con farmaci morfinici (Buprenorfina) e altri farmaci
antidolorifici mettono seri dubbi sulla possibile continuità professionale
della paziente a causa dei disturbi che causano difficoltà psicomnemoniche.
L’incapacità lavorativa è di 100% al momento attuale, come lo è stato
all’inizio della problematica e non si vedono a breve-medio termine modifiche
importanti.” (pag. 522 incarto AI).
L’interessata
ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,
la quale ha affermato che la situazione è uguale più o meno a quella descritta
nel 2015 con qualche miglioramento a livello deambulatorio e di divaricazione
degli arti inferiori. Ella rileva che l’assicurata nella scala del dolore da 0
a 10, valuta la soglia del dolore a 8/10 (pag. 526-531 incarto AI).
Chiamati
ad esprimersi in merito, il 29 marzo 2019 i periti del __________ non hanno
rilevato alcun motivo per scostarsi dalle loro precedenti valutazioni (doc. 142
incarto AI, pag. 549 e seguenti incarto AI). In particolare il dr. med. __________
rileva, circa il certificato redatto dal dr. med. __________, nell’ambito della
richiesta di un assegno per grandi invalidi, che nel suo precedente rapporto
del 17 gennaio 2018 oltre alla diagnosi il curante scriveva “(…) senza
patologia organica neuromuscolare sottogiacente”, confermando a sua volta
dunque l’assenza di patologie neurologiche organiche” (pag. 552 incarto
AI). Lo specialista evidenzia che la documentazione esaminata “non porta
nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto già descritto in aprile 2018.
Ricordo in particolare che non si riscontravano deficit neurologici riferibili
a lesioni organiche e che le caratteristiche dei sintomi ed in particolare
anche dei disturbi della marcia erano di tipo principalmente funzionale, come
già descritto anche a precedenti valutazioni neurologiche tra cui quella
eseguita alla clinica neurologica dell’Ospedale Universitario di __________
l’11.10.2017” (pag. 559 incarto AI).
Con
il ricorso l’assicurata ha prodotto la documentazione medica già presente
nell’incarto, mentre il 14 giugno 2019 ha allegato gli atti medici in relazione
con quanto avvenuto l’8 marzo 2019 (doc. VI).
Ella
ha trasmesso un referto intitolato “visita ambulatoriale del 6.03.2019” (doc.
23) dove il dr. med. __________, medico generico, membro FMH della __________,
ha diagnosticato un trauma distorsivo caviglia dx (8.3.2019), un trauma
contusivo ginocchio dx (8.3.2019) e “DD: nevralgia peronei”. Il medico
fa stato di un esame obiettivo del 13 marzo 2019 dove viene accertata una
tumefazione al malleolo esterno e al dorso del piede, dolori alla palpazione
dei legamenti FA ed FC, dolori al mesopiede e al 1/3 prossimale della gamba,
loggia dei peronei molle, sensibilità al piede come da controlaterale, “non
riesce a flettere dorsalmente il piede e lidita”, non mantiene in posizione
di 90° il piede dopo il rilascio, prima del trauma riusciva a sollevare il
piede e a muovere le dita con un po' di difficoltà (movimenti lenti rispetto al
controlaterale). Egli cita inoltre la rx alla caviglia destra e rx ginocchio
destro dell’8 marzo 2019, da cui emerge, circa la caviglia destra: “rapporti
articolari conservati, non lesione ossea recente ma tumefazione delle parti
molli in sede peri-malleolare laterale” e per quanto concerne il ginocchio
destro: “rapporti articolari conservati. Non frattura. Non versamento
articolare”. Viene inoltre citata una rx gamba dx e piede dx “non
fratture visibili (in attesa del referto del radiologo)”.
Il
dr. med. __________ circa il procedere ha poi aggiunto: “13.3.2019 Continua
fisioterapia Si consiglia visita specialistica presso il proprio neurologo Dr. __________
(…)”.
L’assicurata
ha allegato il referto del pronto soccorso dell’__________ dell’8 marzo 2019
(doc. 24) dove emerge che l’insorgente “riferisce caduta accidentale di
questo pomeriggio con trauma al ginocchio dx ed alla caviglia dx. Paziente con
deficit motorio dell’arto inferiore dx. Paziente in terapia con cannabinoidi ed
oppiacei per dolori cronici”. Circa lo status si legge: “dolore a carico
del legamento fibulo-talare anteriore. Dolore alla mobilizzazione in
prono-supinazione. Non instabilità apparenti al cassetto anteriore e al ralar
tilt test. Dolore diffuso al ginocchio dx, non segni di instabilità.” Per
quanto concerne le radiografie è segnalato: “non fratture” ed è stata
posta la diagnosi di trauma distorsivo caviglia dx. Trauma contusivo ginocchio
dx.
Vi
è poi il referto intitolato “visita ambulatoriale del 7.05.2019” del dr.
med. __________, da cui emerge una visita del 9.4.2019 con l’indicazione “edema
e dolore al ¼ distale del polpaccio edema al piede Riesce a flettere le dita”
e una del 7 maggio 2019 dove figura “va un po' meglio rispetto alla visita
precedente Continua ad avere edemi declivi Ha recuperato una leggera mobilità
delle dita (riesce ad aprile ma non a fletterle) Rigidità del piede e dolori
alla mobilizzazione passiva Dolori alla palpazione del legamenti FA ed FC Ha
difficoltà ad indossare le calze elastiche”. Tra gli esami radiologici
figura un eco-doppler non TVP Doppler venoso arto inferiore destro del 9 aprile
2019 con l’indicazione “trombosi?” e nel referto: “L’indagine
ecografica mostra un sistema venoso profondo regolarmente campionabile fino in
sede medio-distale di gamba. In queste sedi le vene sono attualmente tutte
comprimibili. Apparentemente non segni di trombosi venosa profonda. Si conferma
il linfedema sottocutaneo a livello della caviglia e del piede soprattutto in
sede dorsale. Eventuale ricontrollo nel decorso se persiste sintomo clinico.”
Circa il procedere, in data 9 aprile 2019 figura: “continua fisioterapia
Bendaggio gamba e calza elastica appena riesce ad indossarla. Prossimo
controllo previo appuntamento telefonico” e in data 7 maggio 2019: “Prevista
visita specialistica dal Dr. __________ dal proprio medico curante Dr. __________
Continua fisioterapia Drenaggio linfatico Bendaggio compressivo, calza elastica
con zip”.
L’insorgente
ha prodotto una valutazione flebologica del 13 maggio 2019 (doc. 26) del dr.
med. __________, specialista FMH angiologia-flebologo, consulente __________ e __________,
Certificato di laser venoso endovascolare (__________), il quale ha affermato
che “(…) ho visto in data odierna questa tua paziente nota per una
neuropatia genitofemorale e probabilmente anche dei nervi motori all’arto
inferiore destro successivi ad intervento chirurgico con bendaggio uretrale
trans inguinale nel 2014. Da allora dolore cronico trattato con oppiodi. Presenta
anche edemi declivi oltre che una pregressa distorsione alla caviglia destra
che le avrebbe arrecato ulteriori gonfiori con edema linfatico ora comunque in
lieve regressione. Al mio duplex odierno la situazione venoso è assolutamente
blanda. Ho potuto quindi tranquillizzare la paziente dicendo eventualmente di
utilizzare delle calze compressive che nella forma standard o con la cerniera
sarebbero difficili da indossare ma che eventualmente utilizzando quelle con
gli strap al velcro possono avere senso. La paziente si rivolgerà ad un negozio
ortopedico di fiducia per valutare la possibilità di trovarne un paio.”
La
ricorrente ha infine allegato la MR della caviglia dx nativa del 9 maggio 2019 del
__________ della Clinica __________ (doc. 27), allestito dalla dr.ssa med. __________,
dove risulta: “edema da impatto del talo, della grande apofisi anteriore del
calcagno, della base del cuboide e lieve edema anche della base del V metatarso
senza riconoscere fratture. Versamento intrarticolare. Edema dei tessuti molli
superficiali. Integri i legamenti tibio-peroneali. Lesione parziale del
legamento astragalo peroneale posteriore con possibile interessamento della
membrana interossea. Legamento deltoideo regolare; integri i peronei e il
tendine tibiale posteriore. Conclusioni: non fratture. Edema da impatto del talo,
calcagno, cuboide e base del V metatarso. Versamento intrarticolare. Lesione
parziale del legamento astragalico peroneale posteriore.”
Nell’incarto
AI è inoltre presente un certificato del dr. med. __________ del 16 aprile 2019
che attesta una completa incapacità lavorativa dall’8 marzo 2019 al 7 maggio
2019 (pag. 590 incarto AI).
Il
26 giugno 2019 la ricorrente ha prodotto un certificato del 17 giugno 2019 del
dr. med. __________, medicina interna FMH che ha certificato “che la citata
paziente è in mia cura del 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale.
Ultimamente la sua situazione si è notevolmente peggiorata anche a causa di una
caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato un trauma distorsivo alla
caviglia destra e al ginocchio destro. Si muove con la sedia a rotelle e
stampelle per cui avrebbe bisogno di aiuto finanziario per la posa di un
corrimano sulle scale, adattare i comandi della macchina alla sua nuova
situazione” (doc. A28).
Chiamato
ad esprimersi in merito, l’UAI ha sottoposto la nuova documentazione al __________,
informando il Tribunale che avrebbe trasmesso la presa di posizione per
conoscenza (doc. X).
Al
Tribunale non è più pervenuto nulla.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Considerandi
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409.
e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le
conclusioni della perizia del __________ del 27 settembre 2018 (doc. AI 111).
Il
referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Gli
specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello
stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la
documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
La
ricorrente, del resto, non apporta, in sede di ricorso, ulteriore
documentazione medica atta a sovvertire le motivate e convincenti conclusioni
peritali.
Inoltre
le valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale del medico
SMR, dr. med. __________, del 5 ottobre 2018 (doc. 112 incarto AI).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
2.8
Il
TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente
di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le
circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque
possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base
delle diagnosi poste.
Questo Tribunale evidenzia inoltre
che non sono solo i periti del __________ (dr. med. __________, dr. med. __________
e dr. med. __________) ad essere giunti alla conclusione che l’interessata non
è affetta da alcuna patologia psichiatrica, neurologica o reumatologica
invalidante, ma anche altri specialisti che l’hanno visitata in passato sono
giunti a conclusioni simili.
A questo proposito va rilevato
che già il 3 dicembre 2014 la dr.ssa med. __________, FMH neurologia di __________,
cui si era rivolta l’insorgente all’epoca, aveva descritto una patologia psicosomatica
con pelvic-pain-syndrom della marcia di tipo dissociativo in stato dopo TOT il
15.
luglio 2014 ed aveva stabilito che allo stato neurologico non vi erano
deficit neurogeni focali ed il disturbo della marcia non poteva essere
attribuito ad una lesione neurogena (cfr. pag. 37 e seguenti incarto AI: pag.
38: “Klinisch-neurologischer Befund: (…) Diskrepanz zwischen subjektiver
Schmerzbewertung und geäussertem Affekt”; pag. 39: “In Zusammenschau der
Befunde gehe ich damit von einer psychosomatischen Erkrankung mit
Pelvic-Pain-Syndrom und dissoziativer Gangstörung aus. Aus der Anamnese würde
ich den Beginn der Symptomatik schon präoperativ setzen, da die Beschwerden mit
einer erhöhten Miktionsfrequenz begannen, welche bei einer 35-jährigen
Nullipara ohne sonstige mit einer Muskelschwäche einhergehenden Grunderkrankung
auch sehr ungewöhnlich wäre […]”).
Anche il dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia, il 29 gennaio 2015 aveva accertato che “dal
punto di vista reumatologico attività di psicologa è ideale essendo un’attività
leggera con possibilità di cambi di postura” (pag. 43 incarto AI, cfr.
anche pag. 49 incarto AI). I
ll prof. Dr. med. __________,
primario di uroginecologia dell’Ospedale di __________, il 26 febbraio 2015,
posta la diagnosi di “chronic pelvic pain syndrom” dopo intervento TOT
luglio 2014, aveva rilevato che vi era una situazione di forte pressione sociale
(“psychosoziale Belastungssituation”; pag. 375 incarto AI) e gli
specialisti del __________ nel referto del 18 maggio 2016 hanno ritenuto che
l’insorgente soffriva di dolori di origine muscolo-tendinea locale senza
ricontrare deficit neurologici (cfr. pag. 373-374 incarto AI). Il dr. med. __________,
servizio di neurologia-policlinica dell’Ospedale Universitario di __________ il
20.
novembre 2017 aveva evidenziato di aver effettuato un esame ENMG dell’arto
inferiore destro in data 11 ottobre 2017 risultato normale ed aveva aggiunto che
viene descritta una sindrome pelvica dolorosa cronica con un disturbo
deficitario della marcia senza argomenti per una patologia organica
neuromuscolare soggiacente, in seguito ad un intervento chirurgico. Lo
specialista ha affermato che non vi sono argomenti per una patologia
neuromuscolare per spiegare la sintomatologia ed ha consigliato di continuare
il trattamento del dolore e di provare ad aumentare progressivamente l’attività
fisica (pag. 360-361 incarto AI: “nous avons étudié la conduction motrice et
sensitive au membre inférieur droit et sur les deux nerfs fémoraux. Cet examen
ne met pas en évidence d’anomalie (…) Conclusions, traitement et évolution (…)
Syndrome douloureux chronique pelvien dans les suites d’une intervention
chirurgicale, avec persistance de quelques troubles sensitifs subjectifs dans
le territoire génito-fémoral droit. Nous n’avons pas d’argument pour une
pathologie neuro-musculaire surajoutée pour expliquer les difficultés à la
marche et l’atteinte motrice du membre inférieur droit. Nous avons bien noté
que des explorations médullaires et pelviennes avaient été faites en 2014, et
n’avaient pas révélé d’anomalie significative. Nous reccomandons à la patiente
de poursuivre sa prise en charge en antalgie et d’essayer d’augmenter
progressivement son activité physique”).
Vi sono pertanto numerosi
specialisti, oltre ai periti del __________, che si sono chinati sulla
situazione valetudinaria della ricorrente, senza riscontrare la presenza di
elementi medici oggettivi che possano far ritenere la presenza di una
patologia invalidante e che hanno rilevato una discrepanza tra quanto ancora
oggi affermato dalla ricorrente (immobilizzata a letto, grave disabilità
motoria, dolori atroci, continui svenimenti) e i reperti clinici oggettivi che
sono nella norma.
Certo, il PD dr. med. __________,
specialista in ginecologia FMH, specialista in uroginecologia e chirurgia del
pavimento pelvico a __________, il 5 novembre 2014, sulla base della
letteratura, aveva evidenziato che in seguito all’intervento subito dalla
ricorrente non era esclusa l’insorgenza di problematiche neurologiche (pag. 382
incarto AI: “verstärkten “neurologischen” Problemen nach TOT-Band-Einlage
[…]”), pur aggiungendo che “Die Radiologischen Befunden wären z.T.
vereinbar, wobei es eigentlich hier keine typischen neurologischen Befunden
gibt” ed il 21 luglio 2016 i dr. med. __________ e __________ della clinica
per la neurologia dell’Università di __________ avevano diagnosticato una “neuropathischem
Schmerzsyndrom bei Neuropathie des Nervus genitofemoralis rechtes” (cfr.
doc. A 13, pag. 2).
Tale ipotesi è poi tuttavia stata
smentita dagli specialisti che hanno visitato l’insorgente, i quali non hanno
rilevato la presenza di patologie neurologiche (cfr. supra).
Per quanto concerne i medici
curanti dell’insorgente, il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,
ha indicato più volte che l’insorgente non è in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa (cfr. ad esempio il referto del 17 gennaio 2018, pag. 387
incarto AI). Tuttavia, anche il curante, laddove diagnostica una sindrome
pelvica dolorosa cronica e disturbi deficitari della marcia di entità
importante, aggiunge “senza patologia organica neuromuscolare sottogiacente”
(pag. 387 incarto AI).
È vero che anche gli altri due
curanti, dr. med. __________, FMH medicina generale/omeopatia (cfr.
segnatamente il referto del 17 gennaio 2018 [pag. 390 e seguenti incarto AI]) e
dr. med. __________, medico generico FMH, sono di altra opinione
rispetto ai periti. Tuttavia le loro valutazioni si
esauriscono in una diversa opinione dello stesso stato di fatto e non sono atte
a mettere in dubbio, tramite elementi medici oggettivi, le conclusioni dei
consulenti del __________.
Va poi qui
rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Quanto alla circostanza che la
visita presso il consulente neurologo, dr. med. __________, sarebbe durata solo
10.
minuti, e che lo specialista si sarebbe mostrato freddo nei confronti della
ricorrente, va rammentato che, secondo
giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di
massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e
concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF
9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
Inoltre non va
dimenticato che di norma una perizia basata sui
soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica
validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da
altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla
base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica
diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza
9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013
consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Non
vi sono pertanto motivi per sovvertire le conclusioni del neurologo, dr. med. __________.
La
circostanza che il consulente dr. med. __________, reumatologo, secondo la
ricorrente, avrebbe ritenuto inutile una valutazione reumatologica, non inficia
certo il valore probatorio del suo consulto. Né vi sono motivi per non prendere
in considerazione le valutazioni del perito psichiatra, dr. med. __________. Le
affermazioni della ricorrente secondo cui lo specialista avrebbe rilevato la
presenza di una depressione ma avrebbe detto di avere “le mani legate”
non sono in nessun modo comprovate. Del resto, tra le diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa figura comunque anche la “reazione depressiva in
sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F43.2)”, sfociata poi in una
distimia cronica (ICD-10 F34.1).
Quanto al fatto
che la perizia non è stata affidata anche ad un ginecologo o ad un uroginecologo,
va evidenziato che il dr. med. __________, specialista in ginecologia, il 5
novembre 2014 (pag. 382 incarto AI), aveva ritenuto la necessità di
approfondire l’aspetto neurologico, ciò che è stato fatto con la perizia del __________.
Inoltre con
sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag.
208, il TF ha già avuto modo di prendere posizione su una censura simile,
affermando:
"
(…)
4.1
A sostegno della sua tesi, il ricorrente
osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche
divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un
lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il
dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è
riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che
la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso
dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di
competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere
affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.
4.2
Nella misura in cui contesta, per la prima
volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il
ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai
sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.
Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.
438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si
potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere
sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,
valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III
66.
consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare
all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena
ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).
La questione può tuttavia rimanere indecisa in
quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle
valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul
merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici
della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,
dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,
dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto
concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque
convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre
precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma
può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La
grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno
già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze
giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).
Per il resto, le sentenze cui rinvia il
ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici
intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio
dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito
psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non
sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”
Anche
in concreto, rilevato come l’interessata, conformemente alla giurisprudenza
(cfr. DTF 137 V 210), è stata preventivamente resa attenta circa i nomi dei
periti e la necessità di una perizia medica pluridisciplinare internistica,
neurologica, psichiatrica e reumatologica (pag. 404 incarto AI) e non ha
sollevato alcuna obiezione in merito alla loro specializzazione nel termine
assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 404 e seguenti incarto AI),
ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.
Infine, circa la data del
miglioramento dello stato di salute, questo TCA evidenzia che i periti, dopo
esame dell’ampia documentazione contenuta nell’incarto, hanno concluso che “nel
progetto di decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino del 19.6.2017 all’A.
era stata attribuita una rendita intera AI grado 100% dall’1.7.2015 sino al
31.5.2016
e che nel rapporto del Servizio Medico Regionale del 6.6.2016
(rapporto stilato dopo la perizia medica datata 27.5.2015 effettuata dalla
Dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina fisica e riabilitazione presso
la __________ di __________) viene descritta un’incapacità lavorativa totale
dal 15.7.2014 ed un’incapacità lavorativa nella misura del 25% dal 24.5.2016
sia nell’attività abituale che in attività adeguata: si ritiene, sulla base di
quanto scaturito dalla presente valutazione peritale, che al più tardi da
maggio 2016 valga una capacità lavorativa nella misura del 100% in qualunque
attività sino ad oggi e continua” (pag. 24 della perizia = pag. 435 incarto
AI).
Questo Tribunale, alla luce
della documentazione medica agli atti non ha alcun motivo per scostarsi dalle convincenti
e motivate valutazioni dei periti del __________ in merito alla data del
miglioramento dello stato di salute della ricorrente. Del resto i periti non
sostengono che la capacità lavorativa dell’insorgente è migliorata nel
maggio 2016, ma che al più tardi da tale data il miglioramento è
attestato. Infatti, la dr.ssa med. __________, che ha visitato la ricorrente il
28.
gennaio 2016 ed il 23 maggio 2016 nell’ambito della perizia affidatale
dall’UAI, aveva già potuto accertare una capacità lavorativa del 75% dal 24
maggio 2016 nella precedente attività di terapista comportamentale. Secondo i
periti, giustamente, non vi sono evidenze mediche per prolungare tale inabilità
oltre la fine del mese di maggio 2016.
2.9
La ricorrente fa poi valere un
peggioramento del suo stato valetudinario derivante da una caduta avvenuta l’8
marzo 2019.
La documentazione prodotta non
permette tuttavia di sovvertire l’esito della vertenza.
I medici non attestano alcuna
incapacità lavorativa e non sostengono che l’insorgente sia affetta da una
patologia invalidante. Dalle tavole processuali emerge che l’interessata è
stata vittima di una caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato “un
trauma distorsivo alla caviglia destra e al ginocchio destro” (cfr. referto
del 17 giugno 2019 del dr. med. __________, doc. A28 e doc. 23-24). Ella presenta degli edemi declivi, ossia dei gonfiori agli arti inferiori e
delle tumefazioni delle parti molli in sede peri-malleolare laterale, con una
lesione parziale del legamento astragalico peroneale posteriore, ma non è
presente alcuna frattura (cfr. doc. 23 e 24). Non vi sono neppure segni di
instabilità (doc. 24).
Quale terapia è stata proposta
una fisioterapia (doc. 23), bendaggio gamba e calza elastica (doc. 25). Già in
occasione della visita del 9 aprile 2019 presso il dr. med. __________ c’è stato
un miglioramento dello stato di salute con la ricorrente in grado di flettere
le dita.
Secondo gli esami effettuati “apparentemente
non segni di trombosi” (doc. 25) e la situazione venosa è assolutamente
blanda (doc. 26).
Si
tratta pertanto di alterazioni con un’evoluzione dei disturbi non invalidante,
segnatamente nella precedente attività svolta dalla ricorrente di terapista
complementare.
Di
nessun aiuto alla ricorrente è infine il certificato del 17 giugno 2019 del dr.
med. __________, medicina interna FMH, che si è limitato ad affermare di avere
in cura la ricorrente dal 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale e che
la situazione è peggiorata a causa della citata caduta (doc. A28). La richiesta
del curante di un aiuto finanziario per la posa di corrimano e per adattare i
comandi dell’auto esula dalla presente vertenza ed è pertanto irricevibile.
In
queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata
e per allestire una perizia giudiziaria, poiché gli atti medici prodotti dalle
parti sono sufficienti per esprimersi nel merito della vertenza.
Questo Tribunale, ritenuto che i fatti
sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe
modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove
(sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti