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Decisione

32.2019.88

Assegnazione di una rendita Ai limitata nel tempo confermata sulla base delle convincenti e motivate valutazioni della perizia amministrativa confermata da altri esami medici agli atti

27 aprile 2020Italiano59 min

ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.88

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1979, psicologa

con specializzazione in terapia comportamentale, ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI il 14 gennaio 2015 (doc. 7 incarto AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti

ritenuti necessari, tra i quali una perizia clinico funzionale del 27 maggio

2016 della dr.ssa med. __________ (doc. 52 incarto AI) ed effettuata

un’inchiesta a domicilio per le persone che si occupano dell’economia domestica

il 28 luglio 2016 (doc. 55 incarto AI), con progetto del 19 giugno 2017, l’UAI

ha proposto l’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo dal 1°

luglio 2015 al 31 maggio 2016 (doc. 85 incarto AI). In seguito alle

osservazioni presentate dall’assicurata, l’insorgente è stata sottoposta ad una

perizia pluridisciplinare del __________, datata 27 settembre 2018 (doc. 111

incarto AI). Con decisione del 9 aprile 2019 l’UAI ha confermato il progetto di

decisione (doc. 149 incarto AI).

1.3. RI 1, rappresentata da __________

dell’RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di

annullarla e di riconoscerle una rendita intera (doc. I).

Ella ripercorre quanto

accaduto, rilevando che in seguito ad un intervento chirurgico urologico avvenuto

nel 2014 si è trovata sulla sedia a rotelle, ormai impossibilitata a muoversi

se non con l’aiuto del marito. Nel corso del mese di marzo 2019 la sua

situazione è ulteriormente peggiorata in seguito ad una caduta. La ricorrente,

con riferimento anche alla domanda di assegno per grandi invalidi sottoscritta

dal dr. med. __________, non comprende per quale motivo i periti del __________

sostengono che vi sarebbe stato un miglioramento del suo stato di salute a

partire da maggio 2016 e critica anche il progetto di decisione relativo al

rifiuto dell’assegno per grandi invalidi. Ella sostiene che i medici che

l’hanno in cura, essendo massimi specialisti in uroginecologia, neurologia ed

interventi TOT e seguendola costantemente, hanno sicuramente un quadro più

completo della sua situazione clinica rispetto ai periti del __________.

L’insorgente rileva poi di

essere caduta dalle scale nei primi giorni di marzo 2019, peggiorando

ulteriormente il suo stato di salute.

Ella contesta la

circostanza secondo la quale nell’ambito della perizia allestita dal __________,

oltre che da un neurologo e da uno psichiatra, è stata visitata da un

reumatologo che non ha nulla a che vedere con la patologia di cui soffre. Lo

stesso consulente del __________, dr. med. __________, FMH reumatologia, le

avrebbe detto che caso mai avrebbe dovuto essere visitata da un ginecologo o da

un urologo.

L’insorgente sostiene

inoltre che il consulente neurologo, dr. med. __________, FMH neurologia, è

rimasto sempre freddo e distaccato, non l’ha salutata, non le ha stretto la

mano e la visita è durata solo 10 minuti. Ciò solleverebbe dubbi sulla sua

imparzialità. Anche il consulto del dr. med. __________, FMH psichiatria, è

contestato, poiché lo specialista avrebbe accertato la presenza di uno stato

depressivo, ma avrebbe dichiarato che dai test tale stato non emergeva. Il

consulente avrebbe inoltre affermato che aveva “le mani legate” e non

avrebbe stilato un vero e proprio rapporto.

L’insorgente evidenzia

inoltre che la perizia risale al 5 ottobre 2018 per cui non sarebbe assolutamente

aggiornata.

Del resto il quadro

clinico dei periti dell’AI non corrisponde a quanto accertato dai curanti. Il

dr. med. __________ nell’ambito della richiesta per un assegno per grandi

invalidi, il 23 gennaio 2019 ha indicato che l’interessata soffre di esiti da

intervento urologico avvenuto nel 2014, stato dopo trauma lombo-sacrale nel

2007, sindrome pelvica dolorosa e disturbi deficit alla marcia. Anche il dr.

med. __________ il 10 gennaio 2018 ha posto diagnosi invalidanti.

Secondo la ricorrente,

sorprendentemente il dr. med. __________, afferma invece che complessivamente

la documentazione elencata non porta nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto

già descritto nel mese di aprile 2018 e che la ricorrente non necessita

dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita per quanto

concerne gli aspetti neurologici.

Ella contesta la perizia

pluridisciplinare anche perché i periti non sono specialisti in ginecologia,

ostetricia e urologia e nell’intervento di TOT per incontinenza urinaria.

Ribadisce che anche il suo

stato psichico risente pesantemente di questa situazione. Sostiene di essere

completamente inabile al lavoro poiché è immobilizzata a letto, con grave

disabilità motoria, con dolori atroci, con continui svenimenti, sotto l’effetto

di pesanti antidolorifici e medicamenti che la inducono in uno stato di

dormiveglia. Non è nemmeno autosufficiente nel mangiare, vestirsi, lavarsi.

La decisione dell’UAI di

considerarla abile al 100% sarebbe frutto di un grave errore di valutazione. L’UAI

le riconosce una rendita temporanea, ma non comproverebbe l’avvenuto

miglioramento dello stato di salute.

La ricorrente si riserva

di produrre ulteriore documentazione e chiede semmai l’allestimento di una

perizia arbitrale.

1.4. Con risposta del 4 giugno

2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso,

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.5. Con scritto del 14 giugno

2019 la ricorrente ha prodotto numerosa nuova documentazione medica ed ha

rilevato che il 27 giugno 2019 avrebbe effettuato una visita medica

specialistica presso il dr. med. __________, il cui rapporto sarebbe stato

prodotto ulteriormente. Ella sostiene che stante il continuo peggioramento

dello stato di salute l’UAI avrebbe dovuto attendere che l’interessata

accertasse in maniera completa la situazione in oggetto prima di emanare la

decisione impugnata. L’UAI avrebbe condotto un accertamento frettoloso e

superficiale, senza prendere in considerazione che si trova su una sedia a

rotelle (doc. VI). Il 26 giugno 2019 la ricorrente ha prodotto un certificato

del 17 giugno 2019 del dr. med. __________ (doc. VIII).

1.6. In data 4 luglio 2019 l’UAI

ha preso posizione in merito, rilevando che l’attuale documentazione medica

presentata dalla ricorrente verte sulla recente caduta dell’8 marzo 2019, non

segnalata precedentemente, con conseguente trauma alla caviglia destra e

ginocchio destro e con procedere terapeutico con tutore, ghiaccio, fisioterapia

e medicamento e rileva che il referto del dr. med. __________ è datato 6 marzo

2019, non concorda con la data dell’infortunio e va di conseguenza rettificato.

La caduta risulta avere arrecato un trauma senza fratture e l’ultimo referto

del 7 maggio 2019 indica uno stato migliorato rispetto alla precedente visita

con recupero della mobilità delle dita. Oltre ai referti concernenti il trauma

viene proposta la valutazione flebologica del 13 maggio 2019 che indica una

situazione venosa assolutamente blanda. L’UAI afferma che la documentazione

medica è stata trasmessa al __________ per presa di posizione che sarà stata

trasmessa al Tribunale per conoscenza. In merito alle conseguenze del trauma

annunciato all’UAI solo nel giugno 2019, l’amministrazione sostiene che siccome

vigeva un grado d’invalidità nullo dal giugno 2016 e rilevato che la caduta

dell’8 marzo 2019 configura un nuovo evento distinto da quello precedente, certificato

unicamente nel giugno 2019, eventuali diritti connessi a tale evento devono

essere vagliati in una nuova domanda soggetta al termine di attesa in

applicazione analogica degli art. 28 LAI e 29ter OAI (doc. X).

1.7. Con scritto datato 14 giugno

2019, e pervenuto il 15 luglio 2019, l’assicurata si è pronunciata in merito

alle osservazioni dell’8 luglio 2019 dell’UAI (doc. XII). Ella evidenzia che

l’evento traumatico dell’8 marzo 2019 è stato annunciato telefonicamente

all’amministrazione e in quell’occasione si era riservata di produrre la

documentazione medica non appena in suo possesso. Le tempistiche delle visite

mediche specialistiche, considerate le sue gravi condizioni, sono lunghe e

l’UAI ha emesso la decisione prima che l’interessata potesse trasmettere la

documentazione. In ogni caso già prima di marzo 2019 c’erano i presupposti per

riconoscere una rendita intera.

1.8. Le parti non hanno più

prodotto alcunché.

in diritto

in ordine

2.1. Nel

ricorso l’insorgente contesta pure il progetto di rifiuto dell’assegno per

grandi invalidi e sostiene di non essere in grado di mangiare, vestirsi e

lavarsi. Ella fa riferimento alle prese di posizione dei suoi medici curanti (dr.

med. __________ e dr. med. __________).

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può

pronunciarsi unicamente sulla questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha

assegnato alla ricorrente una rendita AI limitata nel tempo (dal 1° luglio 2015

al 31 maggio 2016). Le censure relative al rifiuto dell’assegno per grandi

invalidi esulano dalla presente procedura e sono oggetto di un altro ricorso

(inc. 32.2019.193).

Su

questo punto l’impugnativa si rivela irricevibile.

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. In concreto dagli atti, e

meglio dalla perizia del __________ del 27 settembre 2018 (pag. 7), emerge che

l’insorgente, nata e cresciuta a __________ (__________), dove ha frequentato

l’università, si è diplomata nel 2005 in psicologia con indirizzo

psicopedagogia speciale per bambini con disabilità fisica e mentale, in

particolare autismo (specializzazione in terapia comportamentale). Dopo il

matrimonio, nel 2007 ha raggiunto il marito in Ticino, il quale lavora come

impiegato d’ufficio presso una ditta di __________ (__________) e percepisce

una rendita AI (1/4) per sordità dalla nascita. Nel mese di settembre 2008 ha

effettuato uno stage presso la __________ di __________ e da luglio 2010 è stata

capogruppo (educatrice) presso la __________ di __________.

Dal marzo 2014 ha lavorato

quale terapista comportamentale presso un’anziana signora di __________ affetta

da una grave demenza senile, con l’intenzione di mantenere/migliorare i deficit

cognitivi/la socializzazione con tre incontri settimanali di tre ore. Parallelamente

da ottobre 2010 ha una quota di minoranza (socia e gerente), presso la __________

di __________ per gestire un dopo scuola e migliorare l’integrazione di

bambini/ragazzi stranieri (cfr. perizia del __________, pag. 7).

In seguito ad un

intervento di posa di nastro transotturatorio per incontinenza urinaria da

stress del 15 luglio 2014 ed all’insorgenza di diverse patologie in ambito

reumatologico-neurologico (cfr. pag. 7 perizia __________), l’insorgente ha

inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 14 gennaio 2015.

Al fine di accertare la

capacità lavorativa dell’insorgente, l’UAI ha dapprima affidato l’allestimento

di una perizia alla dr.ssa med. __________, specialista in medicina fisica e

riabilitazione FMH, attiva presso il __________ della Clinica di __________.

Il referto della

specialista, datato 27 maggio 2015 (recte: 2016), fa seguito a due visite del

28 gennaio 2016 e del 23 maggio 2016 (doc. 52 incarto AI). La perita, descritta

l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la

diagnosi di complex regional pain a livello perineale associato a dolore

mio-tendineo della loggia adduttoria e dell’ileo-psoas prevalente a destra in

esiti di intervento di TOT per incontinenza urinaria cronica (15.07.2014). La

dr.ssa med. __________ ha concluso affermando che, alla luce dell’anamnesi e

dell’esame clinico nella sua ultima attività di terapista comportamentale,

svolta prevalentemente in posizione seduta, senza trasportare pesi o eseguire

sforzi fisici, considerando che dopo 20 minuti di posizione assisa deve alzarsi

3 minuti, l’assicurata ha un’inabilità lavorativa del 25% dal 24 maggio 2016.

In precedenza ha confermato le totali inabilità lavorative attestate dai

curanti (doc. 52 incarto AI, pag. 174).

In seguito alla produzione

di ulteriore documentazione medica da parte dell’assicurata, l’amministrazione

ha deciso di far allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________

(reumatologica: dr. med. __________, specialista FMH reumatologia; neurologica:

dr. med. __________, specialista FMH neurologia; psichiatrica: dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le

constatazioni obiettive, i periti non hanno posto nessuna diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno invece posto la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di stato dopo strappo muscolare agli

adduttori a destra più che a sinistra, lombalgie nell’ambito di alterazioni

degenerative iniziali, sindrome algica a livello del bacino inferiore ed in

parte della coscia destra ed al quadrante inferiore dell’addome a destra non

spiegate da patologia di competenza neurologica, disturbo alla marcia di

origine funzionale, eventualmente in parte antalgica, reazione depressiva di

sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F 43.2) sfociata in distimia

cronica (ICD-10 F34.1).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato:

"

(…)

Ha poi presentato dei dolori alla zona pelvica, alla

sinfisi, all’interno delle gambe a destra più che a sinistra e posteriormente a

entrambe le gambe sempre a destra più che a sinistra nonché alla zona sacrale

dopo un intervento chirurgico con posa di un nastro transotturatorio per

un’incontinenza urinaria da stress il 15.07.2014.

È stata valutata in seguito alla persistenza di questi

disturbi da tutta una serie di specialisti nel campo della ginecologia,

dell’urologia e della neurologia.

(…)

Attualmente sono presenti dei dolori ai movimenti

della colonna lombare con sensazioni di cedimento delle gambe alla estensione e

dolori soprattutto al fianco destro quando si piega sul lato sinistro.

L’assicurata cammina trascinando la gamba destra.

Vi sono delle difficoltà nel movimento dell’anca

destra per un bloccaggio della stessa effettuato attivamente dall’assicurata a

seguito dei dolori risentiti. Non vi sono patologie locali significative dal

punto di vista muscolo-scheletrico in particolar modo nessuna patologia

degenerativa infiammatoria a livello della colonna lombare e delle

articolazioni sacro-iliache.

Nessuna patologia diretta alla zona dell’anca destra.

Dal punto di vista reumatologico non riscontro una

correlazione fra i disturbi accusati dall’assicurata e i reperti clinici e

radiologici. Sarà da valutare in altro ambito (per esempio neurologico) quali

siano le patologie che portano a questa sintomatologia dolorosa invalidante.

Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi

non limitazioni funzionali.

Essa è quindi da sempre per quanto concerne le problematiche

reumatologiche da considerare abile al lavoro nella forma completa per

un’attività professionale da svolgere sull’arco di un’intera giornata con un

rendimento del 100% e questo anche come casalinga” (pag. 18-19 perizia, 429-430

incarto AI)

Da

parte sua il dr. med. __________, FMH neurologia, ha affermato:

" (…)

In seguito ad un intervento ginecologico il 15 luglio

2014 la paziente ha sviluppato, immediatamente dopo l’intervento, dolori a

livello pelvico irradianti alle regioni prossimali delle cosce, come pure

disturbi alla marcia.

Inizialmente le limitazioni erano tali che aveva

necessitato dell’utilizzo di una sedia a rotelle, della quale necessita ancora solo

per spostamenti lunghi, altrimenti utilizza stampelle e per brevi tratti al

proprio domicilio riesce a camminare anche senza bisogno di mezzi ausiliari.

All’esame neurologico non vi sono assolutamente

deficit a livello cranico e degli arti superiori.

Agli arti inferiori la paziente presenta un importante

risparmio di tutti i movimenti alla gamba destra.

Descrive anche un deficit sensitivo algico e tattile a

tutta la coscia destra, sia anteriormente che posteriormente senza una

distribuzione radicolare o in tutti i casi anatomicamente riferibile ad un

danno di strutture nervose locali.

Fatti

I riflessi osteotendinei sono ben evocabili. Non si

trovano paresi riferibili con certezza a lesioni organiche del sistema nervoso:

la paziente presenta un netto risparmio di qualunque movimento della gamba

destra, con caratteristiche però di tipo funzionale o eventualmente antalgico

ma non tipicamente di origine organica.

Questo corrisponde anche a precedenti valutazioni

neurologiche. Ricordo che la paziente è già stata sottoposta ad almeno due

indagini elettrofisiologiche molto dettagliate, di cui una anche all’ospedale

universitario di __________, senza che venissero constatate possibili lesioni

nervose.

Penso di poter confermare anche questa volta questa

valutazione.

Al limite si potrebbe ipotizzare che vi sia stato

almeno a livello addominale un discreto danno di nervi cutanei locali ma

sicuramente nulla che possa spiegare l’importante deficit motorio e anche

disturbi di sensibilità diffusi a tutta la coscia descritti.

Ritengo dunque che in primo piano vi siano dolori a

livello del bacino e in parte della coscia destra non spiegati da una patologia

neurologica organica.

Anche il disturbo della marcia è di origine funzionale

e non organica.

I sintomi non sembrano comunque essere dovuti a

simulazione.

D’altro canto si tratta di disturbi che non

coinvolgono gli arti superiori e i nervi cranici. La paziente può dunque

sicuramente svolgere senza limitazioni maggiori, almeno per quel che riguarda

gli aspetti neurologici, la professione di psicologa. Potrebbe essere limitata

per attività che necessitino di posizione eretta prolungata o importanti

spostamenti a piedi. Questo comunque per la problematica di tipo psicogeno.

(…)” (pag. 19-20 perizia, pag. 430-431 incarto AI)

Il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Siamo confrontati con una giovane donna che presenta

una sindrome pelvica dolorosa cronica dopo essere stata sottoposta ad un

intervento alla vescica urinaria a seguito del quale e nonostante la messa in

atto di diversi accertamenti specialistici e provvedimenti terapeutici si è

creata una condizione di impasse a causa della intensa sintomatologia algica

accusata dall’A. nell’ambito di una sindrome del dolore neuropatico in

associazione ad una importante riduzione dell’attività motoria. Per via della

sindrome dolorosa cronica e delle gravi difficoltà motorie l’A. è stata

sottoposta ad un intenso lavoro di fisioterapia a livello sia ambulatoriale che

stazionario oltre ad una terapia antalgica con anestetici locali e oppiacei per

via generale mentre collateralmente ha beneficiato di un sostegno psicologico e

attualmente psichiatrico ambulatoriale indirizzato a migliorare l’accettazione

del danno organico subito che ha portato con sé la disattesa delle sue

aspettative di diventare madre e più in generale ha minato la fiducia nelle sue

possibilità di riuscita essendo stata costretta ad adattarsi alla situazione

venutasi a creare e a rinunciare alla idea di esercitare la sua professione di

psicopedagogista a causa delle forti limitazioni fisiche.

Nelle condizioni attuali il quadro distimico cronico

di lieve entità di cui risulta affetta l’A. non è a mio avviso di portata tale

da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista

specialistico” (pag. 20-21 perizia, pag. 432-433 incarto AI)

I

periti del __________ hanno concluso affermando che “l’attuale grado di

capacità lavorativa globale, dal punto di vista reumatologico, neurologico e

psichiatrico è considerato nella misura del 100% nelle attività da ultimo

esercitate” (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI). Essi hanno aggiunto che

dal punto di vista reumatologico, neurologico e psichiatrico non vi sono

patologie che inficiano la capacità lavorativa dell’assicurata in qualunque

attività. Dal punto di vista prettamente reumatologico non vi sono limitazioni

funzionali. Dal punto di vista neurologico l’A. è in grado di svolgere anche

altre attività senza limitazioni maggiori. Anche il consulente in psichiatria

non ha riscontrato vere e proprie limitazioni funzionali dal lato strettamente

psichiatrico, ritenendo che nelle condizioni attuali il quadro distimico

cronico di lieve entità di cui risulta affetta l’insorgente non è di portata

tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista

specialistico (pag. 21 perizia, pag. 432 incarto AI).

Nel

rapporto finale del 5 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha

confermato le conclusioni della perizia del __________, ed ha stabilito che

l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro dal 15 luglio 2014 al mese di

maggio 2016 ed in seguito ha riacquisito una totale capacità lavorativa (doc.

112 incarto AI, pag. 465 e seguenti incarto AI).

Il

31 ottobre 2018 il curante, dr. med. __________, FMH medicina

generale/omeopatia, ha scritto all’UAI sostenendo che la situazione

dell’insorgente è in continuo peggioramento ed ha rinviato al precedente

scritto del 10 gennaio 2018 (doc. 123 incarto AI).

La

ricorrente ha poi prodotto, unitamente alle sue osservazioni, un certificato

del 6 novembre 2018 del dr. med. __________, medico generico FMH, il quale,

descrive la situazione e rileva che “al momento attuale, sempre in seguito

all’operazione già citata, la paziente presenta una sindrome doloroso complesso

regionale a livello perineale con deficit neuro-motorici, parestesie e dolori

neuropatici grado 9/10 se senza terapia. Le difficoltà motoriche sono a voi

note, la paziente deve camminare sempre con stampelle o l’aiuto di un, e le

riesce solo per brevi percorsi, altrimenti subentra un forte dolore nella zona

pelvica. La posizione eretta le è pure difficile da mantenere e anche se seduta

deve cambiare spesso di posizione. La regione pelvica ha un’iposensibilità di

alcune zone nella parte destra. In generale, il dolore è controllato al momento

con Buprenorfina transdermica e infiltrazioni regolari dell’articolazione

sacroiliaca destra e dei nervi ileopopastrico e pudendo. Delle volte deve

aggiungere altri analgesici per lenire il dolore. La paziente si è già

sottoposta a plurimi tests e procedure terapeutiche con solo minimi progressi.

L’attuale medicazione con farmaci morfinici (Buprenorfina) e altri farmaci

antidolorifici mettono seri dubbi sulla possibile continuità professionale

della paziente a causa dei disturbi che causano difficoltà psicomnemoniche.

L’incapacità lavorativa è di 100% al momento attuale, come lo è stato

all’inizio della problematica e non si vedono a breve-medio termine modifiche

importanti.” (pag. 522 incarto AI).

L’interessata

ha prodotto anche un referto del 5 novembre 2018 della fisioterapista __________,

la quale ha affermato che la situazione è uguale più o meno a quella descritta

nel 2015 con qualche miglioramento a livello deambulatorio e di divaricazione

degli arti inferiori. Ella rileva che l’assicurata nella scala del dolore da 0

a 10, valuta la soglia del dolore a 8/10 (pag. 526-531 incarto AI).

Chiamati

ad esprimersi in merito, il 29 marzo 2019 i periti del __________ non hanno

rilevato alcun motivo per scostarsi dalle loro precedenti valutazioni (doc. 142

incarto AI, pag. 549 e seguenti incarto AI). In particolare il dr. med. __________

rileva, circa il certificato redatto dal dr. med. __________, nell’ambito della

richiesta di un assegno per grandi invalidi, che nel suo precedente rapporto

del 17 gennaio 2018 oltre alla diagnosi il curante scriveva “(…) senza

patologia organica neuromuscolare sottogiacente”, confermando a sua volta

dunque l’assenza di patologie neurologiche organiche” (pag. 552 incarto

AI). Lo specialista evidenzia che la documentazione esaminata “non porta

nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto già descritto in aprile 2018.

Ricordo in particolare che non si riscontravano deficit neurologici riferibili

a lesioni organiche e che le caratteristiche dei sintomi ed in particolare

anche dei disturbi della marcia erano di tipo principalmente funzionale, come

già descritto anche a precedenti valutazioni neurologiche tra cui quella

eseguita alla clinica neurologica dell’Ospedale Universitario di __________

l’11.10.2017” (pag. 559 incarto AI).

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto la documentazione medica già presente

nell’incarto, mentre il 14 giugno 2019 ha allegato gli atti medici in relazione

con quanto avvenuto l’8 marzo 2019 (doc. VI).

Ella

ha trasmesso un referto intitolato “visita ambulatoriale del 6.03.2019” (doc.

23) dove il dr. med. __________, medico generico, membro FMH della __________,

ha diagnosticato un trauma distorsivo caviglia dx (8.3.2019), un trauma

contusivo ginocchio dx (8.3.2019) e “DD: nevralgia peronei”. Il medico

fa stato di un esame obiettivo del 13 marzo 2019 dove viene accertata una

tumefazione al malleolo esterno e al dorso del piede, dolori alla palpazione

dei legamenti FA ed FC, dolori al mesopiede e al 1/3 prossimale della gamba,

loggia dei peronei molle, sensibilità al piede come da controlaterale, “non

riesce a flettere dorsalmente il piede e lidita”, non mantiene in posizione

di 90° il piede dopo il rilascio, prima del trauma riusciva a sollevare il

piede e a muovere le dita con un po' di difficoltà (movimenti lenti rispetto al

controlaterale). Egli cita inoltre la rx alla caviglia destra e rx ginocchio

destro dell’8 marzo 2019, da cui emerge, circa la caviglia destra: “rapporti

articolari conservati, non lesione ossea recente ma tumefazione delle parti

molli in sede peri-malleolare laterale” e per quanto concerne il ginocchio

destro: “rapporti articolari conservati. Non frattura. Non versamento

articolare”. Viene inoltre citata una rx gamba dx e piede dx “non

fratture visibili (in attesa del referto del radiologo)”.

Il

dr. med. __________ circa il procedere ha poi aggiunto: “13.3.2019 Continua

fisioterapia Si consiglia visita specialistica presso il proprio neurologo Dr. __________

(…)”.

L’assicurata

ha allegato il referto del pronto soccorso dell’__________ dell’8 marzo 2019

(doc. 24) dove emerge che l’insorgente “riferisce caduta accidentale di

questo pomeriggio con trauma al ginocchio dx ed alla caviglia dx. Paziente con

deficit motorio dell’arto inferiore dx. Paziente in terapia con cannabinoidi ed

oppiacei per dolori cronici”. Circa lo status si legge: “dolore a carico

del legamento fibulo-talare anteriore. Dolore alla mobilizzazione in

prono-supinazione. Non instabilità apparenti al cassetto anteriore e al ralar

tilt test. Dolore diffuso al ginocchio dx, non segni di instabilità.” Per

quanto concerne le radiografie è segnalato: “non fratture” ed è stata

posta la diagnosi di trauma distorsivo caviglia dx. Trauma contusivo ginocchio

dx.

Vi

è poi il referto intitolato “visita ambulatoriale del 7.05.2019” del dr.

med. __________, da cui emerge una visita del 9.4.2019 con l’indicazione “edema

e dolore al ¼ distale del polpaccio edema al piede Riesce a flettere le dita”

e una del 7 maggio 2019 dove figura “va un po' meglio rispetto alla visita

precedente Continua ad avere edemi declivi Ha recuperato una leggera mobilità

delle dita (riesce ad aprile ma non a fletterle) Rigidità del piede e dolori

alla mobilizzazione passiva Dolori alla palpazione del legamenti FA ed FC Ha

difficoltà ad indossare le calze elastiche”. Tra gli esami radiologici

figura un eco-doppler non TVP Doppler venoso arto inferiore destro del 9 aprile

2019 con l’indicazione “trombosi?” e nel referto: “L’indagine

ecografica mostra un sistema venoso profondo regolarmente campionabile fino in

sede medio-distale di gamba. In queste sedi le vene sono attualmente tutte

comprimibili. Apparentemente non segni di trombosi venosa profonda. Si conferma

il linfedema sottocutaneo a livello della caviglia e del piede soprattutto in

sede dorsale. Eventuale ricontrollo nel decorso se persiste sintomo clinico.”

Circa il procedere, in data 9 aprile 2019 figura: “continua fisioterapia

Bendaggio gamba e calza elastica appena riesce ad indossarla. Prossimo

controllo previo appuntamento telefonico” e in data 7 maggio 2019: “Prevista

visita specialistica dal Dr. __________ dal proprio medico curante Dr. __________

Continua fisioterapia Drenaggio linfatico Bendaggio compressivo, calza elastica

con zip”.

L’insorgente

ha prodotto una valutazione flebologica del 13 maggio 2019 (doc. 26) del dr.

med. __________, specialista FMH angiologia-flebologo, consulente __________ e __________,

Certificato di laser venoso endovascolare (__________), il quale ha affermato

che “(…) ho visto in data odierna questa tua paziente nota per una

neuropatia genitofemorale e probabilmente anche dei nervi motori all’arto

inferiore destro successivi ad intervento chirurgico con bendaggio uretrale

trans inguinale nel 2014. Da allora dolore cronico trattato con oppiodi. Presenta

anche edemi declivi oltre che una pregressa distorsione alla caviglia destra

che le avrebbe arrecato ulteriori gonfiori con edema linfatico ora comunque in

lieve regressione. Al mio duplex odierno la situazione venoso è assolutamente

blanda. Ho potuto quindi tranquillizzare la paziente dicendo eventualmente di

utilizzare delle calze compressive che nella forma standard o con la cerniera

sarebbero difficili da indossare ma che eventualmente utilizzando quelle con

gli strap al velcro possono avere senso. La paziente si rivolgerà ad un negozio

ortopedico di fiducia per valutare la possibilità di trovarne un paio.”

La

ricorrente ha infine allegato la MR della caviglia dx nativa del 9 maggio 2019 del

__________ della Clinica __________ (doc. 27), allestito dalla dr.ssa med. __________,

dove risulta: “edema da impatto del talo, della grande apofisi anteriore del

calcagno, della base del cuboide e lieve edema anche della base del V metatarso

senza riconoscere fratture. Versamento intrarticolare. Edema dei tessuti molli

superficiali. Integri i legamenti tibio-peroneali. Lesione parziale del

legamento astragalo peroneale posteriore con possibile interessamento della

membrana interossea. Legamento deltoideo regolare; integri i peronei e il

tendine tibiale posteriore. Conclusioni: non fratture. Edema da impatto del talo,

calcagno, cuboide e base del V metatarso. Versamento intrarticolare. Lesione

parziale del legamento astragalico peroneale posteriore.”

Nell’incarto

AI è inoltre presente un certificato del dr. med. __________ del 16 aprile 2019

che attesta una completa incapacità lavorativa dall’8 marzo 2019 al 7 maggio

2019 (pag. 590 incarto AI).

Il

26 giugno 2019 la ricorrente ha prodotto un certificato del 17 giugno 2019 del

dr. med. __________, medicina interna FMH che ha certificato “che la citata

paziente è in mia cura del 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale.

Ultimamente la sua situazione si è notevolmente peggiorata anche a causa di una

caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato un trauma distorsivo alla

caviglia destra e al ginocchio destro. Si muove con la sedia a rotelle e

stampelle per cui avrebbe bisogno di aiuto finanziario per la posa di un

corrimano sulle scale, adattare i comandi della macchina alla sua nuova

situazione” (doc. A28).

Chiamato

ad esprimersi in merito, l’UAI ha sottoposto la nuova documentazione al __________,

informando il Tribunale che avrebbe trasmesso la presa di posizione per

conoscenza (doc. X).

Al

Tribunale non è più pervenuto nulla.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Considerandi

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409.

e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce

di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le

conclusioni della perizia del __________ del 27 settembre 2018 (doc. AI 111).

Il

referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello

stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

La

ricorrente, del resto, non apporta, in sede di ricorso, ulteriore

documentazione medica atta a sovvertire le motivate e convincenti conclusioni

peritali.

Inoltre

le valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale del medico

SMR, dr. med. __________, del 5 ottobre 2018 (doc. 112 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.8

Il

TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste.

Questo Tribunale evidenzia inoltre

che non sono solo i periti del __________ (dr. med. __________, dr. med. __________

e dr. med. __________) ad essere giunti alla conclusione che l’interessata non

è affetta da alcuna patologia psichiatrica, neurologica o reumatologica

invalidante, ma anche altri specialisti che l’hanno visitata in passato sono

giunti a conclusioni simili.

A questo proposito va rilevato

che già il 3 dicembre 2014 la dr.ssa med. __________, FMH neurologia di __________,

cui si era rivolta l’insorgente all’epoca, aveva descritto una patologia psicosomatica

con pelvic-pain-syndrom della marcia di tipo dissociativo in stato dopo TOT il

15.

luglio 2014 ed aveva stabilito che allo stato neurologico non vi erano

deficit neurogeni focali ed il disturbo della marcia non poteva essere

attribuito ad una lesione neurogena (cfr. pag. 37 e seguenti incarto AI: pag.

38: “Klinisch-neurologischer Befund: (…) Diskrepanz zwischen subjektiver

Schmerzbewertung und geäussertem Affekt”; pag. 39: “In Zusammenschau der

Befunde gehe ich damit von einer psychosomatischen Erkrankung mit

Pelvic-Pain-Syndrom und dissoziativer Gangstörung aus. Aus der Anamnese würde

ich den Beginn der Symptomatik schon präoperativ setzen, da die Beschwerden mit

einer erhöhten Miktionsfrequenz begannen, welche bei einer 35-jährigen

Nullipara ohne sonstige mit einer Muskelschwäche einhergehenden Grunderkrankung

auch sehr ungewöhnlich wäre […]”).

Anche il dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia, il 29 gennaio 2015 aveva accertato che “dal

punto di vista reumatologico attività di psicologa è ideale essendo un’attività

leggera con possibilità di cambi di postura” (pag. 43 incarto AI, cfr.

anche pag. 49 incarto AI). I

ll prof. Dr. med. __________,

primario di uroginecologia dell’Ospedale di __________, il 26 febbraio 2015,

posta la diagnosi di “chronic pelvic pain syndrom” dopo intervento TOT

luglio 2014, aveva rilevato che vi era una situazione di forte pressione sociale

(“psychosoziale Belastungssituation”; pag. 375 incarto AI) e gli

specialisti del __________ nel referto del 18 maggio 2016 hanno ritenuto che

l’insorgente soffriva di dolori di origine muscolo-tendinea locale senza

ricontrare deficit neurologici (cfr. pag. 373-374 incarto AI). Il dr. med. __________,

servizio di neurologia-policlinica dell’Ospedale Universitario di __________ il

20.

novembre 2017 aveva evidenziato di aver effettuato un esame ENMG dell’arto

inferiore destro in data 11 ottobre 2017 risultato normale ed aveva aggiunto che

viene descritta una sindrome pelvica dolorosa cronica con un disturbo

deficitario della marcia senza argomenti per una patologia organica

neuromuscolare soggiacente, in seguito ad un intervento chirurgico. Lo

specialista ha affermato che non vi sono argomenti per una patologia

neuromuscolare per spiegare la sintomatologia ed ha consigliato di continuare

il trattamento del dolore e di provare ad aumentare progressivamente l’attività

fisica (pag. 360-361 incarto AI: “nous avons étudié la conduction motrice et

sensitive au membre inférieur droit et sur les deux nerfs fémoraux. Cet examen

ne met pas en évidence d’anomalie (…) Conclusions, traitement et évolution (…)

Syndrome douloureux chronique pelvien dans les suites d’une intervention

chirurgicale, avec persistance de quelques troubles sensitifs subjectifs dans

le territoire génito-fémoral droit. Nous n’avons pas d’argument pour une

pathologie neuro-musculaire surajoutée pour expliquer les difficultés à la

marche et l’atteinte motrice du membre inférieur droit. Nous avons bien noté

que des explorations médullaires et pelviennes avaient été faites en 2014, et

n’avaient pas révélé d’anomalie significative. Nous reccomandons à la patiente

de poursuivre sa prise en charge en antalgie et d’essayer d’augmenter

progressivement son activité physique”).

Vi sono pertanto numerosi

specialisti, oltre ai periti del __________, che si sono chinati sulla

situazione valetudinaria della ricorrente, senza riscontrare la presenza di

elementi medici oggettivi che possano far ritenere la presenza di una

patologia invalidante e che hanno rilevato una discrepanza tra quanto ancora

oggi affermato dalla ricorrente (immobilizzata a letto, grave disabilità

motoria, dolori atroci, continui svenimenti) e i reperti clinici oggettivi che

sono nella norma.

Certo, il PD dr. med. __________,

specialista in ginecologia FMH, specialista in uroginecologia e chirurgia del

pavimento pelvico a __________, il 5 novembre 2014, sulla base della

letteratura, aveva evidenziato che in seguito all’intervento subito dalla

ricorrente non era esclusa l’insorgenza di problematiche neurologiche (pag. 382

incarto AI: “verstärkten “neurologischen” Problemen nach TOT-Band-Einlage

[…]”), pur aggiungendo che “Die Radiologischen Befunden wären z.T.

vereinbar, wobei es eigentlich hier keine typischen neurologischen Befunden

gibt” ed il 21 luglio 2016 i dr. med. __________ e __________ della clinica

per la neurologia dell’Università di __________ avevano diagnosticato una “neuropathischem

Schmerzsyndrom bei Neuropathie des Nervus genitofemoralis rechtes” (cfr.

doc. A 13, pag. 2).

Tale ipotesi è poi tuttavia stata

smentita dagli specialisti che hanno visitato l’insorgente, i quali non hanno

rilevato la presenza di patologie neurologiche (cfr. supra).

Per quanto concerne i medici

curanti dell’insorgente, il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,

ha indicato più volte che l’insorgente non è in grado di svolgere alcuna

attività lavorativa (cfr. ad esempio il referto del 17 gennaio 2018, pag. 387

incarto AI). Tuttavia, anche il curante, laddove diagnostica una sindrome

pelvica dolorosa cronica e disturbi deficitari della marcia di entità

importante, aggiunge “senza patologia organica neuromuscolare sottogiacente”

(pag. 387 incarto AI).

È vero che anche gli altri due

curanti, dr. med. __________, FMH medicina generale/omeopatia (cfr.

segnatamente il referto del 17 gennaio 2018 [pag. 390 e seguenti incarto AI]) e

dr. med. __________, medico generico FMH, sono di altra opinione

rispetto ai periti. Tuttavia le loro valutazioni si

esauriscono in una diversa opinione dello stesso stato di fatto e non sono atte

a mettere in dubbio, tramite elementi medici oggettivi, le conclusioni dei

consulenti del __________.

Va poi qui

rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Quanto alla circostanza che la

visita presso il consulente neurologo, dr. med. __________, sarebbe durata solo

10.

minuti, e che lo specialista si sarebbe mostrato freddo nei confronti della

ricorrente, va rammentato che, secondo

giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di

massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF

9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

Inoltre non va

dimenticato che di norma una perizia basata sui

soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica

validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da

altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla

base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica

diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza

9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013

consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Non

vi sono pertanto motivi per sovvertire le conclusioni del neurologo, dr. med. __________.

La

circostanza che il consulente dr. med. __________, reumatologo, secondo la

ricorrente, avrebbe ritenuto inutile una valutazione reumatologica, non inficia

certo il valore probatorio del suo consulto. Né vi sono motivi per non prendere

in considerazione le valutazioni del perito psichiatra, dr. med. __________. Le

affermazioni della ricorrente secondo cui lo specialista avrebbe rilevato la

presenza di una depressione ma avrebbe detto di avere “le mani legate”

non sono in nessun modo comprovate. Del resto, tra le diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa figura comunque anche la “reazione depressiva in

sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F43.2)”, sfociata poi in una

distimia cronica (ICD-10 F34.1).

Quanto al fatto

che la perizia non è stata affidata anche ad un ginecologo o ad un uroginecologo,

va evidenziato che il dr. med. __________, specialista in ginecologia, il 5

novembre 2014 (pag. 382 incarto AI), aveva ritenuto la necessità di

approfondire l’aspetto neurologico, ciò che è stato fatto con la perizia del __________.

Inoltre con

sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag.

208, il TF ha già avuto modo di prendere posizione su una censura simile,

affermando:

"

(…)

4.1

A sostegno della sua tesi, il ricorrente

osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche

divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un

lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il

dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è

riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che

la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso

dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di

competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere

affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2

Nella misura in cui contesta, per la prima

volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il

ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai

sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.

Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.

438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si

potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere

sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,

valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III

66.

consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare

all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena

ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto

concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici

intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio

dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito

psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non

sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

Anche

in concreto, rilevato come l’interessata, conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 137 V 210), è stata preventivamente resa attenta circa i nomi dei

periti e la necessità di una perizia medica pluridisciplinare internistica,

neurologica, psichiatrica e reumatologica (pag. 404 incarto AI) e non ha

sollevato alcuna obiezione in merito alla loro specializzazione nel termine

assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 404 e seguenti incarto AI),

ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.

Infine, circa la data del

miglioramento dello stato di salute, questo TCA evidenzia che i periti, dopo

esame dell’ampia documentazione contenuta nell’incarto, hanno concluso che “nel

progetto di decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino del 19.6.2017 all’A.

era stata attribuita una rendita intera AI grado 100% dall’1.7.2015 sino al

31.5.2016

e che nel rapporto del Servizio Medico Regionale del 6.6.2016

(rapporto stilato dopo la perizia medica datata 27.5.2015 effettuata dalla

Dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina fisica e riabilitazione presso

la __________ di __________) viene descritta un’incapacità lavorativa totale

dal 15.7.2014 ed un’incapacità lavorativa nella misura del 25% dal 24.5.2016

sia nell’attività abituale che in attività adeguata: si ritiene, sulla base di

quanto scaturito dalla presente valutazione peritale, che al più tardi da

maggio 2016 valga una capacità lavorativa nella misura del 100% in qualunque

attività sino ad oggi e continua” (pag. 24 della perizia = pag. 435 incarto

AI).

Questo Tribunale, alla luce

della documentazione medica agli atti non ha alcun motivo per scostarsi dalle convincenti

e motivate valutazioni dei periti del __________ in merito alla data del

miglioramento dello stato di salute della ricorrente. Del resto i periti non

sostengono che la capacità lavorativa dell’insorgente è migliorata nel

maggio 2016, ma che al più tardi da tale data il miglioramento è

attestato. Infatti, la dr.ssa med. __________, che ha visitato la ricorrente il

28.

gennaio 2016 ed il 23 maggio 2016 nell’ambito della perizia affidatale

dall’UAI, aveva già potuto accertare una capacità lavorativa del 75% dal 24

maggio 2016 nella precedente attività di terapista comportamentale. Secondo i

periti, giustamente, non vi sono evidenze mediche per prolungare tale inabilità

oltre la fine del mese di maggio 2016.

2.9

La ricorrente fa poi valere un

peggioramento del suo stato valetudinario derivante da una caduta avvenuta l’8

marzo 2019.

La documentazione prodotta non

permette tuttavia di sovvertire l’esito della vertenza.

I medici non attestano alcuna

incapacità lavorativa e non sostengono che l’insorgente sia affetta da una

patologia invalidante. Dalle tavole processuali emerge che l’interessata è

stata vittima di una caduta avvenuta l’8.03.2019 che ha comportato “un

trauma distorsivo alla caviglia destra e al ginocchio destro” (cfr. referto

del 17 giugno 2019 del dr. med. __________, doc. A28 e doc. 23-24). Ella presenta degli edemi declivi, ossia dei gonfiori agli arti inferiori e

delle tumefazioni delle parti molli in sede peri-malleolare laterale, con una

lesione parziale del legamento astragalico peroneale posteriore, ma non è

presente alcuna frattura (cfr. doc. 23 e 24). Non vi sono neppure segni di

instabilità (doc. 24).

Quale terapia è stata proposta

una fisioterapia (doc. 23), bendaggio gamba e calza elastica (doc. 25). Già in

occasione della visita del 9 aprile 2019 presso il dr. med. __________ c’è stato

un miglioramento dello stato di salute con la ricorrente in grado di flettere

le dita.

Secondo gli esami effettuati “apparentemente

non segni di trombosi” (doc. 25) e la situazione venosa è assolutamente

blanda (doc. 26).

Si

tratta pertanto di alterazioni con un’evoluzione dei disturbi non invalidante,

segnatamente nella precedente attività svolta dalla ricorrente di terapista

complementare.

Di

nessun aiuto alla ricorrente è infine il certificato del 17 giugno 2019 del dr.

med. __________, medicina interna FMH, che si è limitato ad affermare di avere

in cura la ricorrente dal 2018 a causa di una neuropatia genitofemorale e che

la situazione è peggiorata a causa della citata caduta (doc. A28). La richiesta

del curante di un aiuto finanziario per la posa di corrimano e per adattare i

comandi dell’auto esula dalla presente vertenza ed è pertanto irricevibile.

In

queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata

e per allestire una perizia giudiziaria, poiché gli atti medici prodotti dalle

parti sono sufficienti per esprimersi nel merito della vertenza.

Questo Tribunale, ritenuto che i fatti

sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe

modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove

(sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti