32.2019.89
Compensazione rendita retroattiva con prestazioni assistenziali anticipate. Conferma della compensazione, con modifica del relativo importo da compensare
20 febbraio 2020Italiano16 min
I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.89
BS/sc
Lugano
20 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 21 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 18 ottobre
2018 RI 1 è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio AI di una rendita
intera con effetto dal 1° novembre 2017.
A seguito dell’accoglimento
del ricorso inoltrato dall’assicurato, con sentenza 32.2018.202 del 19 dicembre
2018 questo TCA, annullata la succitata decisione, gli ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2017.
1.2. Con decisione del 21 marzo 2019
l’Ufficio AI ha di conseguenza posto l’assicurato al beneficio di una rendita
intera di fr. 1’880.-- mensili dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr.
1'896.-- mensili dal 1° gennaio 2019. Contestualmente l’amministrazione ha
compensato le rendite retroattive (fr. 43'288.--) con quelle nel frattempo già versate
(fr. 31'053) e con fr. 6'318,65 di prestazioni anticipate dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI).
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurato, per il tramite del __________, ha inoltrato il presente ricorso,
contestando la compensazione effettuata con le prestazioni dell’USSI. Sostenendo
l’impossibilità di verificare tale compensazione nonostante le richieste di
delucidazioni (cfr. doc. D-E), ritiene la decisione impugnata carente di motivazione
per cui ne chiede l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI
affinché emani una pronunzia debitamente motivata.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, fornendo un nuovo conteggio dal quale è risultato che l’importo
effettivo della rendita a disposizione per la compensazione con l’USSI ammonta
a fr. 787.--, ha postulato il parziale accoglimento del ricorso nel senso di erogare
all’assicurato la somma di fr. 5'531,65 (6'318,65 – 787). Ritiene inoltre non
dati i presupposti per l’annullamento della decisione contestata in quanto
l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è sanabile dal TCA.
1.5. Con replica del 13 giugno 2019 il
patrocinatore dell’assicurato ribadisce la richiesta di annullamento della
decisione contestata che ritiene, oltre ad essere carente nella motivazione,
errata come ammesso dalla stessa amministrazione.
1.6. Con scritto 27 gennaio 2020 il
ricorrente personalmente, sollecitando l’evasione del ricorso, ha informato di
aver revocato il mandato al suo legale.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Per quanto
riguardo la tempestività del ricorso, l’allora legale dell’insorgente rileva di
aver ricevuto la decisione contestata, inviata per posta semplice, il 26 marzo
2019. Considerate le ferie giudiziarie pasquali, evidenzia che il termine di 30
giorni per inoltrare ricorso scadeva il 10 maggio 2019, motivo per cui il
presente gravame è tempestivo.
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di
accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte
dell’assicurato poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.
Siccome non vi sono motivi
per dubitare della versione del ricorrente, il presente ricorso è da ritenere
tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 9 maggio 2019 (cfr.
timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA), tenuto conto che
delle ferie giudiziarie di Pasqua (art. 38 cpv. 4 LPGA), dall’avvenuta asserita
conoscenza della decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso è
tempestivo.
2.3. Il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito non potendo
dalla decisione contestata verificare l’esattezza dell’importo posto in
compensazione.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Inoltre,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque
avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cfr. STCA
32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Ritornando
al caso in esame, va fatto presente che dalla decisione contestata non si
evincono le modalità di determinazione dell’importo posto in compensazione.
Solo su richiesta dell’allora rappresentante dell’assicurato, successivamente
al ricorso, in data 3 aprile 2019 la Cassa __________ (in seguito:
Cassa), competente per il calcolo e l’erogazione della rendita d’invalidità
(art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), ha fornito la documentazione
sulla base della quale l’USSI ha chiesto la compensazione in discussione (doc.
C).
Unicamente
dopo la risposta di causa l’amministrazione ha proceduto al corretto calcolo,
motivo per cui vi è da chiedersi se l’assicurato, benché rappresentato da una
persona cognita in materia, avesse perfettamente compreso le motivazioni a
fondamento della contestata compensazione.
Certo
che questo Tribunale gode di un pieno potere cognitivo, motivo per cui c’è da
chiedersi se effettivamente sarebbe sanabile un’eventuale violazione del
diritto di essere sentito.
Che
si tratti in effetti di una simile violazione è questione che può rimanere
aperta, visto che, come si vedrà, il ricorso è comunque da accogliere per i
motivi esposti di seguito.
nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente compensato le rendite
AI arretrate (periodo 1° febbraio 2018 – 31 marzo 2017) spettanti all’assicurato
con le prestazioni sociali anticipate ed erogate dall’USSI per lo stesso
periodo. Contestato è l’ammontare dell’importo di fr. 6’318,65 rivendicato
dall’USSI.
Rettamente
non contestato è il diritto da parte dell’USSI di chiedere in restituzione le
prestazioni anticipate.
Infatti,
giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere
ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è
nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i
versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o
all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che
fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le
assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della
concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato
anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come
compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la
compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno
consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario
speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI.
2Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3Gli arretrati di rendita possono essere versati
all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e
per il periodo nel quale sono stati forniti." (sottolineature del
redattore)
La citata disposizione di
legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR
2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore
il 1° gennaio 2008.
Per poter parlare di un
diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve
derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 21 consid. 8.3 con riferimenti).
4 A proposito del
rimborso a terzi che hanno concesso anticipi, il marginale
n. 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR)
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite
dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 01.01.2017,
prevede quanto segue:
" Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un
istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza
pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con
sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo
delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso
periodo.” (sottolineature del redattore)
Il marg. n.10063.1 DR
recita:
" Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di
compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non
vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e
necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha
concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V
17).”
Fatti
I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR
dispongono che:
" Sono considerati anticipi che possono essere direttamente
rimborsati a terzi che li hanno concessi:
– le prestazioni
concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che
l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la
restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
– le prestazioni
concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta
esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della
rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge
preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
Sono considerate prestazioni concesse per
contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni
assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera,
sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo
sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di
prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate
soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.
Nel caso della prestazione di un terzo,
si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a
disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il
terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo
anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto,
non si tratta di un anticipo.” (sottolineatura del redattore)
Secondo i marg. nn. 10069,
10070 e 10071 DR:
" L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in
cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e
diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.
Il terzo che ha concesso anticipi e
che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla
cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della
decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile
utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Si può tener conto delle richieste di versamento
retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione
che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere
pretese nei confronti di questo pagamento.”
(sottolineatura del redattore)
Per il marg. n. 10072 e n.
10073 DR:
" Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza
dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora
prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso
anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando
il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta
dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo
318.183.
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate
da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura
in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza
eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di
anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la
rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui
è emanata la decisione non può essere compensata.”
Da ultimo, il marg. n. 10078
DR dispone che
" A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata
per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non
è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro
la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di
quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi
esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei
confronti del terzo che ha versato l'anticipo.”
(sottolineatura del redattore)
2.5. Nel caso concreto, l'USSI, con il formulario
Considerandi
“Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di
maternità)”, compilato il 5 marzo 2019, ha rivendicato presso la Cassa l’importo
di fr. 6'318.65 per anticipi versati all'assicurato dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo
2019.
in qualità di servizio pubblico d’assistenza (doc. C).
Tale modo di procedere è
stato più volte confermato dal TCA (fra le tante cfr. STCA 32.2018.18 del 25 gennaio
2019.
e 32.2016.92 del 29 marzo 2017).
Quanto al conteggio, in sede
di risposta di causa l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo:
"
(…)
Ciò detto, occorre ora quantificare l’ammontare
disponibile degli arretrati AI come al seguente conteggio:
·
Rendite AI di diritto (importi
secondo decisione del 21.03.2019)
-
dal 01.02.2018 al 31.12.2018 mesi
11.
a fr. 1'880.- fr. 20'000.-
-
dal 01.01.2019 al 31.03.2019 mesi
03.
a fr. 1'896.- fr. 5'688.-
fr.
26'368.-
·
Rendite AI già pagate
-
dal 01.02.2018 al 31.12.2018 mesi
11.
a fr. 1824.- fr. 20'064.-
-
dal 01.01.2019 al 31.03.2019 mesi
03.
a fr. 1'839.- fr. 5'517.-
fr.
25'581.-
rendite AI diritto fr.
26'368.-
./. rendite AI già percepite fr.
25'581.-
importo massimo disponibile fr.
787.-
=========
importo compensato con USSI fr.
6'318.65
./. importo effettivo disponibile fr.
787.-
a favore assicurato fr.
5'531.65
==========
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va
parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata nel senso che il
versamento in favore dell’USSI ammonta a fr. 787.-, mentre fr. 5'531.65 sono
dovuti al signor RI 1.
In
merito agli importi di rendita, la convenuta ha correttamente evidenziato:
"
(…) Con la contestata decisione l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita AI intera (grado d’invalidità 100%) di fr.1'880.- mensili con effetto
dal 1°maggio 2017 (data di decorrenza pagamento per domanda tardiva).
In occasione della seduta del 21 settembre 2018, il
Consiglio federale aveva deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2019 le
rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari.
Conseguentemente anche la prestazione AI riconosciuta
all’assicurato ha be- neficiato di questo adeguamento, per cui la nuova
mensilità è stata fissata in fr. 1'896.-” (doc. IV pag. 2-3)
Il succitato nuovo conteggio
deve essere confermato da questo TCA. La decisione impugnata va quindi
modificata nel senso che la compensazione a favore dell’USSI ammonta a fr.
787.--, motivo per cui l’assicurato ha diritto al versamento della differenza
di fr. 5'331,65, evidentemente qualora la compensazione fosse stata già
effettuata.
In tal senso il ricorso va
parzialmente accolto.
Visto che il ricorrente,
parzialmente vittorioso in causa, è stato patrocinato in causa, egli ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art.
30.
cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'000.-- (IVA inclusa).
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- vanno suddivise fra il ricorrente (fr. 100.--) e l’Ufficio AI
(fr. 400.--).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 21 marzo 2019 è modificata nel senso che la compensazione con
l’USSI ammonta a fr. 787.--.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a carico dell’insorgente in ragione di fr. 100.-- e dell’Ufficio
AI in ragione di fr. 400.--,
il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti