32.2019.9
Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto l'assicurato giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado
12 dicembre 2019Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.9
PC/sc
Lugano
12 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1978,
da ultimo attivo quale addetto al “__________” sino al febbraio 2009, è affetto
da disturbi psichici nel contesto di un’intelligenza ai limiti inferiori alla
norma (doc. 98 e 99 incarto AI). L’Ufficio assicurazione invalidità (di
seguito: UAI), sulla base di una perizia medica eseguita il 19 maggio 2011 al __________
(__________; doc. 98 incarto AI), con decisione dell’8 marzo 2012, ha
attribuito all’assicurato una rendita di invalidità intera (grado AI: 100%) dal
1° settembre 2010 ridotta a ¾ di rendita a far tempo dal 1° agosto 2011 (grado
AI: 63%; doc. 135 e 136 incarto AI), confermata nelle successive revisioni, da
ultimo il 13 luglio 2017 (doc. 158 incarto AI).
1.2. Nel frattempo l’assicurato è
stato ricoverato dal 25 aprile al 12 luglio 2017 presso la Clinica __________
per “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità
(ICD-10: F33.1); Disturbo di personalità misto con tratti immaturi, dipendenti,
ansiosi, impulsivi in intelligenza ai limiti inferiori (ICD-10: F61.0)”
(doc. 165 incarto AI).
In seguito l’assicurato è
stato inserito a far tempo dall’11 settembre 2017 con contratto al 50% (ancora
in vigore al 27 settembre 2018) in un laboratorio protetto della __________, ovvero
il __________ a __________ (doc. 159 e 169 incarto AI).
1.3. L’assicurato, per il tramite
del medico curante dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto il 1° dicembre 2017 all’UAI di riesaminare la
percentuale di capacità di guadagno del 63% e di adeguarla ad una percentuale
completa a fronte di un decorso completamente invalidante della sua storia
clinica. Egli era stato ricoverato presso la Clinica di __________ fino al 12
luglio 2017 ed era poi stato inserito in un laboratorio protetto della __________
(doc. 161 incarto AI).
1.4. Dopo essere entrato nel
merito della richiesta ed avere acquisito gli atti medici e economici ritenuti
necessari, l’UAI - preso in particolare atto del parere del 18 ottobre 2018 del
medico SMR, dr. med. __________, medico generico FMH e perito SIM, giusta il
quale le condizioni di salute dell’assicurato erano sostanzialmente stazionarie
(cfr. doc. 177) - con decisione del 26 novembre 2018 (doc. 180 incarto AI),
preavvisata con progetto del 19 ottobre 2018 (doc. 178 incarto AI), ha respinto
la richiesta d’aumento della prestazione, confermando il diritto a ¾ di rendita
con grado AI del 63%.
1.5. Contro la precitata decisione
RI 1 ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso al TCA, postulandone
l'annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera. Il
ricorrente ha contestato la decisione dell’UAI, dato che l’amministrazione si sarebbe
fondata sul parere del medico fiduciario, che però non avrebbe tenuto
adeguatamente conto dell’effettivo peggioramento del suo stato di salute
psichico attestato dal suo psichiatra curante (doc. I).
1.6. Nella risposta
del 4 febbraio 2019, l’UAI ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. VI).
1.7. Il 25 febbraio 2019 RI 1,
patrocinato dalla RA 1, si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle
proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle
proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 25 gennaio 2019
dello psichiatra curante (doc. C). Il ricorrente ha chiesto, in via principale,
il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera e, in via subordinata, il
riesame medico della situazione da parte dell’amministrazione (doc. X, pag. 2).
1.8. Il 7 marzo 2019
l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione
del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. XII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha
prodotto l’annotazione dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________
(specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e perito SIM), del 6 marzo 2019
(doc. XII-1).
1.9. Il doc. XII e XII-1 sono stati
trasmessi per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. XIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie
invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento
del grado d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI (STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.2).
2.4. Per quel che concerne l’invalidità
psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio
della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in
seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3;8C_309/2018 del 2 agosto
2018 consid. 3.2;9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2; STCA
32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.2).
2.5. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.
anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della
loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno
a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid.
2.5).
2.6. Va poi rilevato che, affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4).
2.7. L'Alta Corte ha
già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base
dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui
quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si
fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo
settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un
consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;
STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8
maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA
35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio
2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.
2.5).
2.8. Con decisione dell’8 marzo
2012 l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità intera (grado
AI: 100%) dal 1° settembre 2010 ridotta a ¾ di rendita a far tempo dal 1°
agosto 2011 (grado AI: 63%; doc. 135 e 136 incarto AI).
In quell’occasione l’amministrazione si è fondata, dal profilo medico, sulla
perizia psichiatrica eseguita il 19 maggio 2011 dal __________ (__________;
doc. 98 incarto AI).
In tale ambito i periti hanno posto la diagnosi psichiatrica, con ripercussione
sulla capacità di lavoro, di “Episodio depressivo attualmente di media
gravità (ICD10:F32.1) nell’ambito di un disturbo misto della personalità (ICD-10
F61.0) con tratti immaturi, dipendenti e di evitamento nel contesto di
un’intelligenza ai limiti inferiori della norma” (pag. 249 incarto AI). Secondo
Fatti
i periti lo stato clinico accertato era compatibile con una ripresa lavorativa
nell’abituale attività o un’altra adeguata nella misura del 50% (pag. 250
incarto AI). I periti hanno precisato che tale valutazione era condivisa dallo
psichiatra curante (dr. med. __________) con il quale si erano confrontati
telefonicamente (pag. 250 incarto AI). I periti hanno pure puntualizzato che il
caso andava rivalutato a distanza di 12-18 mesi e che, dal momento della
perizia, l’assicurato andava considerato abile al lavoro in misura del 50%
mentre, per quanto concerneva i precedenti periodi di inabilità lavorativa
andavano considerati validi quelli certificati dallo psichiatra curante (pag.
250 incarto AI). I periti hanno indicato che i limiti funzionali presenti erano
dettati dallo:
" (…) stato
depressivo di media gravità, del disturbo di personalità, e dall’intelligenza
ai limiti inferiori della norma e riconducibili ad una diminuzione delle
risorse energetiche, alla tendenza all’isolamento, alla diminuzione di memoria,
concentrazione, alla difficoltà nelle relazioni interpersonali, all’astenia
presente, agli stati d’ansia, all’incapacità di proiettarsi nel futuro, alla
diminuzione dello slancio vitale, alla diminuzione della spinta volitiva e in
generale ad uno strato di frustrazione persistente (a partire dal momento in
cui l’assicurato ha perso il lavoro) e in relazione alle sue scarse doti
intellettive.”
(pag. 250 incarto AI).
2.9. L’assicurato,
per il tramite del medico curante dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha fatto valere il 1° dicembre 2017 un
peggioramento del suo stato di salute, in particolare dal profilo psichico (pag.
161 incarto AI).
L’assicurato ha trasmesso all’amministrazione la lettera d’uscita dell’11
agosto 2017 riguardante la degenza dal 25 aprile al 12 luglio 2017 presso la
Clinica __________ per “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
media gravità (ICD-10: F33.1); Disturbo di personalità misto con tratti
immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in intelligenza ai limiti inferiori
(ICD-10: F61.0)”, dal quale emerge quanto segue:
" (…)
Motivo di ricovero:
Paziente al suo secondo ricovero presso il nostro reparto, viene
inviato alla nostra attenzione da Lei (n.d.r.: psichiatra curante) a causa di
un peggioramento del quadro psichico generale, iniziato circa un mese fa.
Il paziente riferisce di avere molti pensieri che lo preoccupano:
teme di poter essere colpito da qualche problematica acuta come sarebbe di
recente successo ad alcuni suoi amici più giovani, colpiti da ictus e infarto,
e motivo per il quale avrebbe chiesto al curante di poter fare indagini
internistiche approfondite. __________Ci poniamo l'obiettivo di garantite un
approccio integrato e di rivalutare la psicofarmacoterapia” (doc. 165, pag. 390
incarto AI).
Dal medesimo documento di
evince altresì quanto segue:
" (…)
Valutazione e decorso:
All'ingresso ci siamo confrontati con un paziente francamente
depresso, la cui attenzione era incentrata sugli eventi traumatici del passato;
inoltre nutriva forti preoccupazioni per le proprie difficoltà emotive nella
relazione con l'altro, in modo particolare nei confronti del sesso femminile.
Durante i colloqui si è confrontato con la sua condizione di solitudine ed ha
espresso la volontà di condurre una vita "normale". Lavorando sulle
risorse del paziente, e sui desideri realiz7sbili, è stato ipotizzato un
reintegro sociale attraverso un'attività lavorativa protetta che gli potesse
restituire un po' di autostima: a tal proposito, per permettere al paziente di
utilizzare le competenze apprese durante la formazione di panettiere, ci siamo
rivolti al laboratorio "__________". La Sig.ra __________,
ergoterapista socio-educativa della nostra struttura, ha seguito il paziente in
questo percorso con la previsione di un inizio dell'attività lavorativa presso
la panetteria-pasticceria nel mese di settembre. Al
fine di garantire una diminuzione della quota ansiosa abbiamo introdotto Solian
fino a 100 mg/die ed abbiamo sospeso Cymbalta a favore di uno stabilizzatore,
Tegretol fino a 400 mg/die. Il paziente ha intrapreso un percorso fisioterapico
per la presenza di una cervicobrachialgia sinistra di grado medio-lieve con
discreto beneficio. Per quanto riguarda l'aspetto internistico il giorno
29.05.2017 il paziente ha sviluppato una soggettiva ipoacusia destra ad
insorgenza improvvisa con sensazione di ovattamento auricolare, accompagnata di
dizziness in assenza di ulteriore sintomatologia neurovegetativa. E stato
visitato dal Dr. __________, medico ospedaliero capoclinica presso
l'ambulatorio di Audiovestibologia e Otologia dell'Ospedale __________, il
giorno 01.06.2017, con successivi controlli il giorno 08.06.2017 ed il giorno
12.06.2017. Il paziente è andato incontro a ripristino della simmetria uditiva
interaurale senza l'utilizzo di presidi terapeutici; un ulteriore controllo è
previsto per il giorno 13.09.2017. A seguito del riscontro di ipotensione
abbiamo introdotto in terapia Gutron 10 gocce al giorno. Da segnalare che a
causa dell'interazione farmacocinetica fra Tegretol e Sintrom, che determina
un'accelerazione della degradazione di acenocumarolo, abbiamo aumentato il
dosaggio di quest'ultimo. Al raggiungimento di un discreto equilibrio
psicofisico abbiamo dimesso il paziente garantendo una continuità della
relazione terapeutica con la Sig.ra __________ in regime ambulatoriale fino
all'inizio dell'attività lavorativa. (…)” (doc. 165, pag. 392 incarto
AI)
L’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione pure la lettera d’uscita del 29 maggio 2015 riguardante la
degenza dal 17 al 27 aprile 2015 presso il servizio di chirurgia ed ortopedia
dell’Ospedale __________ a __________ per “Trombosi della vena porta e
mesenterica superiore; Presenza di Lupus Anticoaugulas al 1° controllo +
Deficit proteina S” e due certificati medici del 20 maggio 2015 della
dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, ematologia e
oncologia, medico aggiunto, trombosi emostasi (doc. 165 incarto AI).
Dopo
aver preso atto del parere del 5 settembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________,
medico generico FMH e perito SIM, giusta il quale “la documentazione medica
ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute
tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica” (cfr.
doc. 166), l’amministrazione ha raccolto agli atti il certificato medico del 4 ottobre
2018 del dr. med. Teodori, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
nonché medico curante dell’assicurato dal 6 ottobre 2009, che ha posto le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “disturbo
depressivo ricorrente attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1, disturbo
di personalità misto con tratti immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in
intelligenza al limite inferiore ICD 10 F 61.0” ed ha concluso che RI 1,
già inserito in una struttura protetta, era inabile al lavoro, inteso come
lavoro remunerativo, al 100% (doc. 170).
L’UAI ha raccolto pure il certificato medico del 4 ottobre 2018 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna generale, nonché medico curante
dell’assicurato dal 1988, che ha posto le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di “Sindrome depressiva ricorrente con episodi
recidivanti di media gravità ICD 10 F33.1; disturbo di personalità misto con
tratti immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in intelligenza al limite
inferiore ICD 10 F 61.0; Obesità, Reflusso gastroesofageo; Pregressa trombosi
dei vasi addominali; Ipoacusia dx” ed ha concluso, fondandosi sulle
indicazioni fornite dallo psichiatra curante, che RI 1 - per limiti funzionali soprattutto
di ordine psichico motivi psichici, per capacità di svolgere un lavoro
autonomamente e per il livello intellettivi - era inabile al lavoro al 100% e,
a fronte del degrado progressivo constatato sia dallo psichiatra curante sia da
lui stesso, il paziente si doveva accontentare di qualche piccolo lavoro che
svolgeva per una istituzione a scopo terapeutico (doc. 172).
Nell’annotazione del 18 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, medico
generico FMH e perito SIM, ha rilevato che “Le condizioni dell’assicurato
permangono stazionarie sotto regolari controlli terapeutici, sia psichiatrici
sia internistici. Revisione clinica secondo i termini di legge” (doc. 177).
Davanti
Considerandi
al TCA, la rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti un ulteriore
rapporto medico del 25 gennaio 2019 del precitato psichiatra curante, il quale
ha ribadito quanto segue:
" (…) Nel
corso del 2018 e anche prima avevo chiesto all'assicurazione invalidità di
aumentare il grado riconosciuto al paziente dal 63% al 70% e quindi di
riconoscergli in pratica il diritto ad una rendita intera d'invalidità.
A questo proposito le allego i rapporti miei e dell'Ospedale __________
di __________ in cui si segnalava un ulteriore aggravamento del quadro e la non
esigibilità di una qualsivoglia attività lavorativa se non in ambito protetto
psichiatrico (vedi mio rapporto 1.12.2017 e rapporto d'uscita Ospedale di __________
11.8
).
Inoltre segnalavo, tramite il medico curante Dr. __________, un
aggravamento anche delle condizioni fisiche legate ad una coagulopatia con una
pregressa trombosi della vena porta e mesenterica superiore curata nel corso
del 2015 presso l'Ospedale __________ di __________.
Dal punto di vista psichiatrico il paziente presenta un' intelligenza al limite
inferiore della norma (ICD 10 F61.0), un disturbo depressivo ricorrente con in
anamnesi pregressi episodi suicidari (ICD10 F31.1), un disturbo di personalità
mista con sintomatologia compulsiva ed ansiosa. Nonostante diverse segnalazioni
da parte del sottoscritto e del medico curante, nonché la segnalazione del
pregresso ricovero presso l'Ospedale di __________ e il rapporto dettagliato
dello stesso, il medico funzionario ha negato l'aggravamento del caso senza
ritenere di dover richiedere chiarimenti ai curanti o un approfondimento medico
in sede AI.
È evidente che il paziente è completamente inabile al lavoro ed è
il motivo per cui è inserito in un laboratorio protetto di __________ della __________
è quindi opportuno adeguare alla realtà attuale il riconoscimento del grado
d'invalidità. (…)” (doc. C)
Nell’annotazione del 6
marzo 2019 i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia e perito SIM) hanno rilevato quanto segue:
" (…) Lo
stato di salute descritto nel rapporto di dimissione dall'ospedale __________
di __________ (GED 31.08.2018) non oggettiva un peggioramento della
sintomatologia psichiatrica, rispetto a quanto apprezzato nel 2011 dai periti.
Non è evidenziabile un peggioramento nella descrizione dell'esame psichico
effettuato all'inizio del ricovero e non è evidenziabile neppure nel rapporto
di decorso, sino alla dimissione dell'assicurato. Inoltre non è oggettivato un
peggioramento della sintomatologia dell'assicurato neppure nei rapporti medici
del dr. med. __________. Lo stesso psichiatra curante descrive al punto 2.2 del
suo rapporto medico (GED 05.10.2018) come le condizioni di salute del paziente
permangono stazionarie sotto regolari controlli terapeutici. Non viene
descritta la sintomatologia che consentirebbe, secondo il manuale diagnostico
ICD1O, di formulare la diagnosi di episodio depressivo di media gravità, che il
curante inserisce nel contesto di un disturbo depressivo ricorrente. ll medico
curante si limita a scrivere come le patologie sono presenti da anni ma non
vengono descritti sintomi aggiuntivi e limitazioni funzionali aggiuntive
rispetto a quanto oggettivato dai periti nel 2011. l periti valutavano
dettagliatamente le diagnosi e le ripercussioni dei sintomi sulla CL
dell'assicurato, pertanto non evidenzia elementi che consentano di discostarsi
dalla loro valutazione. Peraltro il dr. med. __________ già valutava nel 2011
(GED 14.04.2011) l'lL dell'assicurato del 100% continuativamente a partire dal 06.09.2010,
in modo discrepante rispetto alla successiva valutazione dei periti e già nel
suo rapporto medico del 2012 (GED 02.1 1 .2012) citava fra le patologie con ripercussioni
sulla CL il disturbo depressivo ricorrente. La sua valutazione della CL differiva
da quanto oggettivato dai periti psichiatri e tale è rimasta nel corso degli
anni, in mancanza di una dettagliata oggettivazione medica. In mancanza di fatti
nuovi o di modificazioni significative di fatti noti, non abbiamo elementi per
modificare le precedenti prese di posizione dell'ufficio.” (doc. XII-1)
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi il
TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto, per quanto concerne
segnatamente gli aspetti psichici, i citati rapporti (in particolare, quello
del 6 marzo 2019) del dr. med. __________, medico generico FMH (e, quindi, non
della materia che qui ci occupa) rispettivamente del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (che, giova qui rilevare, non ha
tuttavia neppure avuto un consulto personale con l’assicurato: cfr. consid.
2.
), che si distanzia da quanto attestato dallo psichiatra curante (con il
quale, giova qui rilevare, i periti del __________ avevano condiviso nel 2011
una valutazione di ripresa lavorativa nell’abituale attività o un’altra
adeguata nella misura del 50% nel corso di un confronto telefonico; pag. 250
incarto AI), non sono sufficienti per concludere che lo stato di salute
psichico dell’assicurato e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa residua,
sono rimasti pressoché stazionari nel corso degli anni.
In effetti, attentamente vagliato l’insieme della precitata documentazione
medica agli atti (cfr., in particolare, la lettera d’uscita dell’11 agosto 2017
riguardante la degenza dal 25 aprile al 12 luglio 2017 presso la Clinica __________
ed i dettagliati certificati medici dello psichiatra curante), senza un
approfondimento peritale attraverso un esame dell’assicurato da parte di uno
specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), il TCA non è in grado di ritenere
dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
lo stato di salute psichico del ricorrente non è peggiorato nel corso degli
anni.
In effetti, la lettera d’uscita dell’11 agosto 2017 (che riguarda - val qui la
pena di rimarcare - una degenza di quasi 3 mesi a causa di un peggioramento del
quadro psichico generale iniziato circa un mese prima dell’inizio del ricovero:
cfr. pag. 390 incarto AI) ed i dettagliati certificati medici dello psichiatra
curante, rendono verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico dell’assicurato
successivo al momento in cui l’UAI - basandosi sostanzialmente sulla perizia
psichiatrica del 19 maggio 2011 al __________ (__________; doc. 98 incarto AI)
- ha attribuito all’assicurato, con decisione dell’8 marzo 2012, una rendita di
invalidità intera (grado AI: 100%) dal 1° settembre 2010 ridotta a ¾ di rendita
a far tempo dal 1° agosto 2011 (grado AI: 63%; doc. 135 e 136 incarto AI).
Del resto, gli stessi periti del __________ - che, giova qui pure rilevare,
per quanto concerneva i precedenti periodi di inabilità lavorativa avevano
considerato validi quelli certificati dallo psichiatra curante (pag. 250
incarto AI) - avevano indicato la necessità di rivalutare il caso a distanza di
12-18 mesi (pag. 250 incarto AI).
È inoltre importante sottolineare che, secondo la
giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante
la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III
671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid.
2.7
; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8).
Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la
necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di salute
dell’assicurato.
Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere
valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su
indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA
32.2018.107
del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza,
l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito
psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR
4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6).
È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal
profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti
dalla giurisprudenza federale anzi esposti.
2.11
Stante quanto precede la
decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per
l’allestimento di una perizia psichiatrica.
2.12
Alla luce di quanto appena esposto
(cfr. consid. 2.9 e 2.10), il TCA rinuncia anche
all'assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre
2019, consid. 2.7).
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.
- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1’200.- al ricorrente a
titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione
invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per complessivi fr.
500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al
ricorrente fr. 1’200.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti