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Decisione

32.2019.9

Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto l'assicurato giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado

12 dicembre 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i periti lo stato clinico accertato era compatibile con una ripresa lavorativa

nell’abituale attività o un’altra adeguata nella misura del 50% (pag. 250

incarto AI). I periti hanno precisato che tale valutazione era condivisa dallo

psichiatra curante (dr. med. __________) con il quale si erano confrontati

telefonicamente (pag. 250 incarto AI). I periti hanno pure puntualizzato che il

caso andava rivalutato a distanza di 12-18 mesi e che, dal momento della

perizia, l’assicurato andava considerato abile al lavoro in misura del 50%

mentre, per quanto concerneva i precedenti periodi di inabilità lavorativa

andavano considerati validi quelli certificati dallo psichiatra curante (pag.

250 incarto AI). I periti hanno indicato che i limiti funzionali presenti erano

dettati dallo:

" (…) stato

depressivo di media gravità, del disturbo di personalità, e dall’intelligenza

ai limiti inferiori della norma e riconducibili ad una diminuzione delle

risorse energetiche, alla tendenza all’isolamento, alla diminuzione di memoria,

concentrazione, alla difficoltà nelle relazioni interpersonali, all’astenia

presente, agli stati d’ansia, all’incapacità di proiettarsi nel futuro, alla

diminuzione dello slancio vitale, alla diminuzione della spinta volitiva e in

generale ad uno strato di frustrazione persistente (a partire dal momento in

cui l’assicurato ha perso il lavoro) e in relazione alle sue scarse doti

intellettive.”

(pag. 250 incarto AI).

2.9. L’assicurato,

per il tramite del medico curante dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha fatto valere il 1° dicembre 2017 un

peggioramento del suo stato di salute, in particolare dal profilo psichico (pag.

161 incarto AI).

L’assicurato ha trasmesso all’amministrazione la lettera d’uscita dell’11

agosto 2017 riguardante la degenza dal 25 aprile al 12 luglio 2017 presso la

Clinica __________ per “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

media gravità (ICD-10: F33.1); Disturbo di personalità misto con tratti

immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in intelligenza ai limiti inferiori

(ICD-10: F61.0)”, dal quale emerge quanto segue:

" (…)

Motivo di ricovero:

Paziente al suo secondo ricovero presso il nostro reparto, viene

inviato alla nostra attenzione da Lei (n.d.r.: psichiatra curante) a causa di

un peggioramento del quadro psichico generale, iniziato circa un mese fa.

Il paziente riferisce di avere molti pensieri che lo preoccupano:

teme di poter essere colpito da qualche problematica acuta come sarebbe di

recente successo ad alcuni suoi amici più giovani, colpiti da ictus e infarto,

e motivo per il quale avrebbe chiesto al curante di poter fare indagini

internistiche approfondite. __________Ci poniamo l'obiettivo di garantite un

approccio integrato e di rivalutare la psicofarmacoterapia” (doc. 165, pag. 390

incarto AI).

Dal medesimo documento di

evince altresì quanto segue:

" (…)

Valutazione e decorso:

All'ingresso ci siamo confrontati con un paziente francamente

depresso, la cui attenzione era incentrata sugli eventi traumatici del passato;

inoltre nutriva forti preoccupazioni per le proprie difficoltà emotive nella

relazione con l'altro, in modo particolare nei confronti del sesso femminile.

Durante i colloqui si è confrontato con la sua condizione di solitudine ed ha

espresso la volontà di condurre una vita "normale". Lavorando sulle

risorse del paziente, e sui desideri realiz7sbili, è stato ipotizzato un

reintegro sociale attraverso un'attività lavorativa protetta che gli potesse

restituire un po' di autostima: a tal proposito, per permettere al paziente di

utilizzare le competenze apprese durante la formazione di panettiere, ci siamo

rivolti al laboratorio "__________". La Sig.ra __________,

ergoterapista socio-educativa della nostra struttura, ha seguito il paziente in

questo percorso con la previsione di un inizio dell'attività lavorativa presso

la panetteria-pasticceria nel mese di settembre. Al

fine di garantire una diminuzione della quota ansiosa abbiamo introdotto Solian

fino a 100 mg/die ed abbiamo sospeso Cymbalta a favore di uno stabilizzatore,

Tegretol fino a 400 mg/die. Il paziente ha intrapreso un percorso fisioterapico

per la presenza di una cervicobrachialgia sinistra di grado medio-lieve con

discreto beneficio. Per quanto riguarda l'aspetto internistico il giorno

29.05.2017 il paziente ha sviluppato una soggettiva ipoacusia destra ad

insorgenza improvvisa con sensazione di ovattamento auricolare, accompagnata di

dizziness in assenza di ulteriore sintomatologia neurovegetativa. E stato

visitato dal Dr. __________, medico ospedaliero capoclinica presso

l'ambulatorio di Audiovestibologia e Otologia dell'Ospedale __________, il

giorno 01.06.2017, con successivi controlli il giorno 08.06.2017 ed il giorno

12.06.2017. Il paziente è andato incontro a ripristino della simmetria uditiva

interaurale senza l'utilizzo di presidi terapeutici; un ulteriore controllo è

previsto per il giorno 13.09.2017. A seguito del riscontro di ipotensione

abbiamo introdotto in terapia Gutron 10 gocce al giorno. Da segnalare che a

causa dell'interazione farmacocinetica fra Tegretol e Sintrom, che determina

un'accelerazione della degradazione di acenocumarolo, abbiamo aumentato il

dosaggio di quest'ultimo. Al raggiungimento di un discreto equilibrio

psicofisico abbiamo dimesso il paziente garantendo una continuità della

relazione terapeutica con la Sig.ra __________ in regime ambulatoriale fino

all'inizio dell'attività lavorativa. (…)” (doc. 165, pag. 392 incarto

AI)

L’assicurato ha trasmesso

all’amministrazione pure la lettera d’uscita del 29 maggio 2015 riguardante la

degenza dal 17 al 27 aprile 2015 presso il servizio di chirurgia ed ortopedia

dell’Ospedale __________ a __________ per “Trombosi della vena porta e

mesenterica superiore; Presenza di Lupus Anticoaugulas al 1° controllo +

Deficit proteina S” e due certificati medici del 20 maggio 2015 della

dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, ematologia e

oncologia, medico aggiunto, trombosi emostasi (doc. 165 incarto AI).

Dopo

aver preso atto del parere del 5 settembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

medico generico FMH e perito SIM, giusta il quale “la documentazione medica

ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute

tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica” (cfr.

doc. 166), l’amministrazione ha raccolto agli atti il certificato medico del 4 ottobre

2018 del dr. med. Teodori, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

nonché medico curante dell’assicurato dal 6 ottobre 2009, che ha posto le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “disturbo

depressivo ricorrente attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1, disturbo

di personalità misto con tratti immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in

intelligenza al limite inferiore ICD 10 F 61.0” ed ha concluso che RI 1,

già inserito in una struttura protetta, era inabile al lavoro, inteso come

lavoro remunerativo, al 100% (doc. 170).

L’UAI ha raccolto pure il certificato medico del 4 ottobre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, nonché medico curante

dell’assicurato dal 1988, che ha posto le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro di “Sindrome depressiva ricorrente con episodi

recidivanti di media gravità ICD 10 F33.1; disturbo di personalità misto con

tratti immaturi, dipendenti, ansiosi, impulsivi in intelligenza al limite

inferiore ICD 10 F 61.0; Obesità, Reflusso gastroesofageo; Pregressa trombosi

dei vasi addominali; Ipoacusia dx” ed ha concluso, fondandosi sulle

indicazioni fornite dallo psichiatra curante, che RI 1 - per limiti funzionali soprattutto

di ordine psichico motivi psichici, per capacità di svolgere un lavoro

autonomamente e per il livello intellettivi - era inabile al lavoro al 100% e,

a fronte del degrado progressivo constatato sia dallo psichiatra curante sia da

lui stesso, il paziente si doveva accontentare di qualche piccolo lavoro che

svolgeva per una istituzione a scopo terapeutico (doc. 172).

Nell’annotazione del 18 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, medico

generico FMH e perito SIM, ha rilevato che “Le condizioni dell’assicurato

permangono stazionarie sotto regolari controlli terapeutici, sia psichiatrici

sia internistici. Revisione clinica secondo i termini di legge” (doc. 177).

Davanti

Considerandi

al TCA, la rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti un ulteriore

rapporto medico del 25 gennaio 2019 del precitato psichiatra curante, il quale

ha ribadito quanto segue:

" (…) Nel

corso del 2018 e anche prima avevo chiesto all'assicurazione invalidità di

aumentare il grado riconosciuto al paziente dal 63% al 70% e quindi di

riconoscergli in pratica il diritto ad una rendita intera d'invalidità.

A questo proposito le allego i rapporti miei e dell'Ospedale __________

di __________ in cui si segnalava un ulteriore aggravamento del quadro e la non

esigibilità di una qualsivoglia attività lavorativa se non in ambito protetto

psichiatrico (vedi mio rapporto 1.12.2017 e rapporto d'uscita Ospedale di __________

11.8

).

Inoltre segnalavo, tramite il medico curante Dr. __________, un

aggravamento anche delle condizioni fisiche legate ad una coagulopatia con una

pregressa trombosi della vena porta e mesenterica superiore curata nel corso

del 2015 presso l'Ospedale __________ di __________.

Dal punto di vista psichiatrico il paziente presenta un' intelligenza al limite

inferiore della norma (ICD 10 F61.0), un disturbo depressivo ricorrente con in

anamnesi pregressi episodi suicidari (ICD10 F31.1), un disturbo di personalità

mista con sintomatologia compulsiva ed ansiosa. Nonostante diverse segnalazioni

da parte del sottoscritto e del medico curante, nonché la segnalazione del

pregresso ricovero presso l'Ospedale di __________ e il rapporto dettagliato

dello stesso, il medico funzionario ha negato l'aggravamento del caso senza

ritenere di dover richiedere chiarimenti ai curanti o un approfondimento medico

in sede AI.

È evidente che il paziente è completamente inabile al lavoro ed è

il motivo per cui è inserito in un laboratorio protetto di __________ della __________

è quindi opportuno adeguare alla realtà attuale il riconoscimento del grado

d'invalidità. (…)” (doc. C)

Nell’annotazione del 6

marzo 2019 i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia e perito SIM) hanno rilevato quanto segue:

" (…) Lo

stato di salute descritto nel rapporto di dimissione dall'ospedale __________

di __________ (GED 31.08.2018) non oggettiva un peggioramento della

sintomatologia psichiatrica, rispetto a quanto apprezzato nel 2011 dai periti.

Non è evidenziabile un peggioramento nella descrizione dell'esame psichico

effettuato all'inizio del ricovero e non è evidenziabile neppure nel rapporto

di decorso, sino alla dimissione dell'assicurato. Inoltre non è oggettivato un

peggioramento della sintomatologia dell'assicurato neppure nei rapporti medici

del dr. med. __________. Lo stesso psichiatra curante descrive al punto 2.2 del

suo rapporto medico (GED 05.10.2018) come le condizioni di salute del paziente

permangono stazionarie sotto regolari controlli terapeutici. Non viene

descritta la sintomatologia che consentirebbe, secondo il manuale diagnostico

ICD1O, di formulare la diagnosi di episodio depressivo di media gravità, che il

curante inserisce nel contesto di un disturbo depressivo ricorrente. ll medico

curante si limita a scrivere come le patologie sono presenti da anni ma non

vengono descritti sintomi aggiuntivi e limitazioni funzionali aggiuntive

rispetto a quanto oggettivato dai periti nel 2011. l periti valutavano

dettagliatamente le diagnosi e le ripercussioni dei sintomi sulla CL

dell'assicurato, pertanto non evidenzia elementi che consentano di discostarsi

dalla loro valutazione. Peraltro il dr. med. __________ già valutava nel 2011

(GED 14.04.2011) l'lL dell'assicurato del 100% continuativamente a partire dal 06.09.2010,

in modo discrepante rispetto alla successiva valutazione dei periti e già nel

suo rapporto medico del 2012 (GED 02.1 1 .2012) citava fra le patologie con ripercussioni

sulla CL il disturbo depressivo ricorrente. La sua valutazione della CL differiva

da quanto oggettivato dai periti psichiatri e tale è rimasta nel corso degli

anni, in mancanza di una dettagliata oggettivazione medica. In mancanza di fatti

nuovi o di modificazioni significative di fatti noti, non abbiamo elementi per

modificare le precedenti prese di posizione dell'ufficio.” (doc. XII-1)

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto, per quanto concerne

segnatamente gli aspetti psichici, i citati rapporti (in particolare, quello

del 6 marzo 2019) del dr. med. __________, medico generico FMH (e, quindi, non

della materia che qui ci occupa) rispettivamente del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (che, giova qui rilevare, non ha

tuttavia neppure avuto un consulto personale con l’assicurato: cfr. consid.

2.

), che si distanzia da quanto attestato dallo psichiatra curante (con il

quale, giova qui rilevare, i periti del __________ avevano condiviso nel 2011

una valutazione di ripresa lavorativa nell’abituale attività o un’altra

adeguata nella misura del 50% nel corso di un confronto telefonico; pag. 250

incarto AI), non sono sufficienti per concludere che lo stato di salute

psichico dell’assicurato e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa residua,

sono rimasti pressoché stazionari nel corso degli anni.

In effetti, attentamente vagliato l’insieme della precitata documentazione

medica agli atti (cfr., in particolare, la lettera d’uscita dell’11 agosto 2017

riguardante la degenza dal 25 aprile al 12 luglio 2017 presso la Clinica __________

ed i dettagliati certificati medici dello psichiatra curante), senza un

approfondimento peritale attraverso un esame dell’assicurato da parte di uno

specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), il TCA non è in grado di ritenere

dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

lo stato di salute psichico del ricorrente non è peggiorato nel corso degli

anni.

In effetti, la lettera d’uscita dell’11 agosto 2017 (che riguarda - val qui la

pena di rimarcare - una degenza di quasi 3 mesi a causa di un peggioramento del

quadro psichico generale iniziato circa un mese prima dell’inizio del ricovero:

cfr. pag. 390 incarto AI) ed i dettagliati certificati medici dello psichiatra

curante, rendono verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico dell’assicurato

successivo al momento in cui l’UAI - basandosi sostanzialmente sulla perizia

psichiatrica del 19 maggio 2011 al __________ (__________; doc. 98 incarto AI)

- ha attribuito all’assicurato, con decisione dell’8 marzo 2012, una rendita di

invalidità intera (grado AI: 100%) dal 1° settembre 2010 ridotta a ¾ di rendita

a far tempo dal 1° agosto 2011 (grado AI: 63%; doc. 135 e 136 incarto AI).

Del resto, gli stessi periti del __________ - che, giova qui pure rilevare,

per quanto concerneva i precedenti periodi di inabilità lavorativa avevano

considerato validi quelli certificati dallo psichiatra curante (pag. 250

incarto AI) - avevano indicato la necessità di rivalutare il caso a distanza di

12-18 mesi (pag. 250 incarto AI).

È inoltre importante sottolineare che, secondo la

giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante

la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III

671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid.

2.7

; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8).

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la

necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di salute

dell’assicurato.

Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere

valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su

indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA

32.2018.107

del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza,

l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito

psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR

4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6).

È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal

profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti

dalla giurisprudenza federale anzi esposti.

2.11

Stante quanto precede la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento di una perizia psichiatrica.

2.12

Alla luce di quanto appena esposto

(cfr. consid. 2.9 e 2.10), il TCA rinuncia anche

all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre

2019, consid. 2.7).

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.

- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1’200.- al ricorrente a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al

ricorrente fr. 1’200.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti