32.2019.91
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11 luglio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.91
BS/sc
Lugano
11 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, da ultimo
professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizia, nel gennaio 2011 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 9 inc. AI).
Raccolta
la documentazione medica, ordinata una perizia psichiatrica ed una
reumatologica, eseguita un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, con decisione 17 aprile 2013, debitamente preavvisata,
considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa svolta a tempo
parziale (70% quale salariata e 30% quale casalinga), in applicazione del
metodo misto l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita (grado
d’invalidità del 50%) dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011, non presentando
l’interessata dopo il 1° novembre 2011 un grado d’invalidità pensionabile (doc.
105; per le motivazioni cfr. doc. 102 inc. AI).
1.2. A seguito dell’inoltro di una
seconda domanda di rendita, con decisione 21 settembre 2015, confermata da
questo Tribunale con sentenza del 22 marzo 2016 (inc. 32.2015.153),
l’amministrazione ne ha dichiarato la non entrata in materia.
1.3. Una terza domanda è stata
inoltrata dall’assicurata nell’aprile 2017 (cfr .doc. 131 e 134 inc. AI).
Aggiornata la situazione medica, ordinata una perizia reumatologica a cura del
dr. med. __________ (doc. 150 inc. AI) – seguita da un complemento peritale
(doc. 182 inc. AI) –, con decisione del 26 marzo 2019, preavvisata il 13
dicembre 2018, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando
l’assicurata, sempre considerata con parziale attività lucrativa, un grado
d’invalidità del 37% (doc. 184 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo
ricorso, postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare. Ritenendo di essere
considerata quale salariata a tempo pieno, la ricorrente contesta sia la
valutazione medico-teorica della capacità lavorativa sia la percentuale degli impedimenti
nelle mansioni consuete stabilita dall’Ufficio AI.
1.5. Con la risposta di causa, valutata
nuovamente la fattispecie alla luce della documentazione prodotta in sede
ricorsuale, l’Ufficio AI – ammettendo che l’assicurata senza il danno alla
salute avrebbe intrapreso un’attività lucrativa al 100% e confermando la
valutazione medico-teorica della capacità lavorativa – propone di riformare la
decisione contestata nel senso di riconoscere il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° ottobre 2017.
1.6. Interpellato dal TCA per
inoltrare delle osservazioni in merito alla proposta dell’amministrazione, con
scritto 12 giugno 2019 il legale dell’assicurata ha comunicato:
"
A fronte della presa di posizione
dell’UAI di Bellinzona, nulla osta a che si proceda come indicato nel senso di
riconoscere alla signora RI 1 il diritto a ¼ di rendita AI dal 1.10.2017, ritenuto
che la stessa configura acquiescenza ed apre il diritto al riconoscimento di
congrue ripetibili a favore della signora RI 1 che si chiede qui di volerle
riconoscere.” (Doc. VIII)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita
dell’assicurata.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 28 cpv.
1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali
lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa,
per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle
lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività
benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Va qui segnalato che dal 1°
gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con
la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
Fatti
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 seg. (45-46).
2.5. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente
che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4
OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,
conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo
modello del grado d’invalidità.
2.6. Nella presente fattispecie
occorre in primo luogo verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato il
metodo misto per determinare il grado d’invalidità (cfr. consid. 2.5).
La ricorrente sostiene che,
senza il danno alla salute, avrebbe lavorato a tempo pieno (e non a tempo
parziale, come stabilito dall’amministrazione), motivo per cui il grado
d’invalidità dovrebbe essere stabilito mediante il raffronto ordinario dei
redditi (cfr. consid. 2.2). A ragione.
Va qui ricordato che al fine
di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si
deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato
che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se
non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere
attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno
alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno
subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato
esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, p. 47-50 e 53 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190
segg.).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che il
Considerandi
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 p.
784.
segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative
en assurance-invalidité, 1999, p. 190-191).
Ritornando alla fattispecie
concreta, in sede di risposta l’Ufficio AI ha pertinentemente elencato i motivi
per cui, contrariamente a quanto stabilito con la decisione contestata,
l’assicurata deve essere considerata quale salariata a tempo pieno, in quanto:
"
… dall'intera documentazione
presente agli atti emerge in particolar modo quanto segue:
- la volontà dell'assicurata di lavorare nella
percentuale del 100% è comprovata dalle (numerose) ricerche di lavoro allegate
dalla stessa al proprio curriculum vitae datato 20 luglio 2017;
- il funzionario __________ – nel proprio mandato per
SMR del 22.09.2017 – aveva rettamente ritenuto l'assicurata quale dipendente al
100%;
- va altresì rimarcato che la Signora RI 1 ha inoltrato
– il 29 marzo 2012 – una domanda d'indennità di disoccupazione dichiarandosi
disposta e capace a lavorare a tempo pieno (cfr. in tal senso l'incarto DISO
nonché la valutazione del consulente IP datata 07.12.2012 agli atti).
- dall'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica datata 14.02.2012 emerge inoltre quanto segue:
"(...) In assenza del danno alla salute, avrebbe
la necessità economica di lavorare al 100%; a conferma di Ciò, la signora RI 1 dichiara:
• di aver sempre lavorato a tempo pieno (sino alla
nascita del secondo figlio)
• di aver diminuito al 70% solo per occuparsi della
prole ma adesso i ragazzi sono grandi, non hanno più bisogno della sua costante
presenza (...)";
- l'assicurata – fino alla nascita del secondo figlio
(1993) – ha sempre lavorato nella misura del 100%. In seguito alla nascita del
secondo figlio è passata ad un'occupazione nella percentuale del 70% proprio
per occuparsi della prole (cfr. in tal senso il gravame al punto 3 con il doc.
A3 incarto TCA come pure il I° colloquio IT del 27 gennaio 2011).
Alla luce di quanto precede, l'assicurata va perciò
considerata quale salariata al 100% con susseguente applicazione del metodo
ordinario (e non del metodo misto). (…)” (Doc. IV/1)
2.7
Per quanto concerne la capacità
lavorativa, questo TCA non può che confermare la validità degli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione, nel ritenere l’assicurata abile all’80% dal 2016
in attività adeguate.
Nella dettagliata e convincente
perizia reumatologica del 28 novembre 2017 il dr. med. __________ ha posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
- Sindrome cervico-dorso-lombo-spondilogena cronica
recidivante alla presenza di:
. turbe degenerative (discopatia con ernia discale C4/5
e C5/6, discopatie con lieve infiammazione dei piatti vertebrali corrispondenti
da Th6 a Th11, ernia discale con discopatie e spondilartrosi in L4/5 e L5/S1),
morbo di Baastrup.
. disturbi statici con lieve scoliosi dorso-lombare a S
invertita, ipercifosi dorsale ed appiattimento della lordosi lombare
- Sindrome del dolore cronico (diagnosi differenziale:
Fibromialgia). (…)” (pag. 527 inc. AI)
In merito alla capacità
lavorativa, lo specialista in reumatologia ha concluso:
"
Dal 2016 ad oggi, sulla base dei
documenti a disposizione e della presente perizia, la paziente presenta
un'incapacità lavorativa del 50% nel suo mestiere abituale e del 20% (intesa
come riduzione del rendimento) in attività adeguate, rispetose dei limiti
funzionali sovra-esposti (VI, 2).
Lo stato di salute dal 2016 a oggi sembra essere
rimasto sostanzialmente stabile,” (pag. 530 inc. AI)
La succitata perizia è stata
fatta propria dal SMR con rapporto finale 7 dicembre 2018 (doc. 170 inc. AI).
L’Ufficio AI ha poi
sottoposto al perito per esame la documentazione medica prodotta
dall’assicurata con le osservazioni 28 gennaio 2019 al progetto di decisione
(doc. 176 inc. AI), il quale con complemento del 19 febbraio 2019 ha concluso:
"
(…) Sulla base di tutte queste mie
riflessioni, non trovo elementi nuovi o che non siano già stati già presi in
considerazione dalla mia perizia tali che possono portare ad un cambiamento
della mia valutazione peritale di novembre 2017.
Inoltre un punto di vista diagnostico ritengo che una
sicura diagnosi di malattia di Behçet non possa essere per il momento ritenuta,
sulla base degli elementi a disposizione.” (pag. 608 inc. AI)
In sostanza, alla perizia
del dr. __________ va conferito pieno valore probatorio essendo la stessa
completa, concludente, compiutamente motiva e priva di elementi che possano
metterne in dubbio l’attendibilità (fra le tante cfr. DTF 125 V 351).
2.8
Va pure confermata la
quantificazione dei redditi di riferimento da porre a confronto.
Per quel che concerne il
reddito da valido lo stesso è stato definito sulla base di quanto dichiarato
dall’ex datore di lavoro (doc. 164 inc. AI) per un’attività a tempo pieno: fr.
64'285,70 (base di calcolo: fr. 45'000.-- per un pensum lavorativo del 70%) per
gli anni 2016 e 2017 e fr. 63'000.-- per il 2018.
Fondandosi sui salari
statistici (tabella TA 1 2016 skill level – donne – livello di competenze –
valore centrale), dal quale risulta che nel settore privato l’assicurata
avrebbe potuto realizzare nel 2016 un salario medio lordo di fr. 54'581,15,
l’amministrazione ha correttamente definito il reddito da valido tenendo conto
di un’abilità all’80%, nonché di una riduzione per motivi sociali del 15%
giungendo ad un importo di fr. 37'115,20. Tale importo è stato poi adeguato al
2017.
ed al 2018, ciò che corrisponde rispettivamente a fr. 37'263,65 ed a fr.
37'450.--.
Dal raffronto dei redditi è
risultata un’invalidità del 42% per gli anni 2016 e 2017 e del 41% per il 2018.
Tenuto conto della scadenza
dell’anno di carenza, l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1°
gennaio 2017, con versamento dal 1° ottobre 2017 ossia al più presto 6 mesi
dopo l’inoltro della domanda di prestazioni come prescritto dall’art. 29 cpv. 1
LAI. L’importo della rendita, come rilevato in sede di risposta di causa, verrà
calcolato dalla competente Cassa cantonale di compensazione e sarà oggetto di
una separata decisione.
Ne consegue che, in parziale
accoglimento del gravame, la decisione impugnata va annullata e riformata nel
senso sopra indicato.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI
nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.
2.10
Alla ricorrente, rappresentata
da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA e 30
cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 26
marzo 2019 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un
quarto di rendita dal 1° gennaio 2017 con versamento dal 1° ottobre 2017.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di
fr. 300.--.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti