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32.2019.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 seg. (45-46).

2.5. Nel caso

in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata

in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo

l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare

che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti

dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine, va fatto presente

che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4

OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,

conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo

modello del grado d’invalidità.

2.6. Nella presente fattispecie

occorre in primo luogo verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato il

metodo misto per determinare il grado d’invalidità (cfr. consid. 2.5).

La ricorrente sostiene che,

senza il danno alla salute, avrebbe lavorato a tempo pieno (e non a tempo

parziale, come stabilito dall’amministrazione), motivo per cui il grado

d’invalidità dovrebbe essere stabilito mediante il raffronto ordinario dei

redditi (cfr. consid. 2.2). A ragione.

Va qui ricordato che al fine

di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si

deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività

lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato

che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se

non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere

attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno

alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno

subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato

esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des

Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, p. 47-50 e 53 e Blanc,

La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190

segg.).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Da ultimo va rilevato che il

Considerandi

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 p.

784.

segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 190-191).

Ritornando alla fattispecie

concreta, in sede di risposta l’Ufficio AI ha pertinentemente elencato i motivi

per cui, contrariamente a quanto stabilito con la decisione contestata,

l’assicurata deve essere considerata quale salariata a tempo pieno, in quanto:

"

… dall'intera documentazione

presente agli atti emerge in particolar modo quanto segue:

- la volontà dell'assicurata di lavorare nella

percentuale del 100% è comprovata dalle (numerose) ricerche di lavoro allegate

dalla stessa al proprio curriculum vitae datato 20 luglio 2017;

- il funzionario __________ – nel proprio mandato per

SMR del 22.09.2017 – aveva rettamente ritenuto l'assicurata quale dipendente al

100%;

- va altresì rimarcato che la Signora RI 1 ha inoltrato

– il 29 marzo 2012 – una domanda d'indennità di disoccupazione dichiarandosi

disposta e capace a lavorare a tempo pieno (cfr. in tal senso l'incarto DISO

nonché la valutazione del consulente IP datata 07.12.2012 agli atti).

- dall'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica datata 14.02.2012 emerge inoltre quanto segue:

"(...) In assenza del danno alla salute, avrebbe

la necessità economica di lavorare al 100%; a conferma di Ciò, la signora RI 1 dichiara:

• di aver sempre lavorato a tempo pieno (sino alla

nascita del secondo figlio)

• di aver diminuito al 70% solo per occuparsi della

prole ma adesso i ragazzi sono grandi, non hanno più bisogno della sua costante

presenza (...)";

- l'assicurata – fino alla nascita del secondo figlio

(1993) – ha sempre lavorato nella misura del 100%. In seguito alla nascita del

secondo figlio è passata ad un'occupazione nella percentuale del 70% proprio

per occuparsi della prole (cfr. in tal senso il gravame al punto 3 con il doc.

A3 incarto TCA come pure il I° colloquio IT del 27 gennaio 2011).

Alla luce di quanto precede, l'assicurata va perciò

considerata quale salariata al 100% con susseguente applicazione del metodo

ordinario (e non del metodo misto). (…)” (Doc. IV/1)

2.7

Per quanto concerne la capacità

lavorativa, questo TCA non può che confermare la validità degli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione, nel ritenere l’assicurata abile all’80% dal 2016

in attività adeguate.

Nella dettagliata e convincente

perizia reumatologica del 28 novembre 2017 il dr. med. __________ ha posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

- Sindrome cervico-dorso-lombo-spondilogena cronica

recidivante alla presenza di:

. turbe degenerative (discopatia con ernia discale C4/5

e C5/6, discopatie con lieve infiammazione dei piatti vertebrali corrispondenti

da Th6 a Th11, ernia discale con discopatie e spondilartrosi in L4/5 e L5/S1),

morbo di Baastrup.

. disturbi statici con lieve scoliosi dorso-lombare a S

invertita, ipercifosi dorsale ed appiattimento della lordosi lombare

- Sindrome del dolore cronico (diagnosi differenziale:

Fibromialgia). (…)” (pag. 527 inc. AI)

In merito alla capacità

lavorativa, lo specialista in reumatologia ha concluso:

"

Dal 2016 ad oggi, sulla base dei

documenti a disposizione e della presente perizia, la paziente presenta

un'incapacità lavorativa del 50% nel suo mestiere abituale e del 20% (intesa

come riduzione del rendimento) in attività adeguate, rispetose dei limiti

funzionali sovra-esposti (VI, 2).

Lo stato di salute dal 2016 a oggi sembra essere

rimasto sostanzialmente stabile,” (pag. 530 inc. AI)

La succitata perizia è stata

fatta propria dal SMR con rapporto finale 7 dicembre 2018 (doc. 170 inc. AI).

L’Ufficio AI ha poi

sottoposto al perito per esame la documentazione medica prodotta

dall’assicurata con le osservazioni 28 gennaio 2019 al progetto di decisione

(doc. 176 inc. AI), il quale con complemento del 19 febbraio 2019 ha concluso:

"

(…) Sulla base di tutte queste mie

riflessioni, non trovo elementi nuovi o che non siano già stati già presi in

considerazione dalla mia perizia tali che possono portare ad un cambiamento

della mia valutazione peritale di novembre 2017.

Inoltre un punto di vista diagnostico ritengo che una

sicura diagnosi di malattia di Behçet non possa essere per il momento ritenuta,

sulla base degli elementi a disposizione.” (pag. 608 inc. AI)

In sostanza, alla perizia

del dr. __________ va conferito pieno valore probatorio essendo la stessa

completa, concludente, compiutamente motiva e priva di elementi che possano

metterne in dubbio l’attendibilità (fra le tante cfr. DTF 125 V 351).

2.8

Va pure confermata la

quantificazione dei redditi di riferimento da porre a confronto.

Per quel che concerne il

reddito da valido lo stesso è stato definito sulla base di quanto dichiarato

dall’ex datore di lavoro (doc. 164 inc. AI) per un’attività a tempo pieno: fr.

64'285,70 (base di calcolo: fr. 45'000.-- per un pensum lavorativo del 70%) per

gli anni 2016 e 2017 e fr. 63'000.-- per il 2018.

Fondandosi sui salari

statistici (tabella TA 1 2016 skill level – donne – livello di competenze –

valore centrale), dal quale risulta che nel settore privato l’assicurata

avrebbe potuto realizzare nel 2016 un salario medio lordo di fr. 54'581,15,

l’amministrazione ha correttamente definito il reddito da valido tenendo conto

di un’abilità all’80%, nonché di una riduzione per motivi sociali del 15%

giungendo ad un importo di fr. 37'115,20. Tale importo è stato poi adeguato al

2017.

ed al 2018, ciò che corrisponde rispettivamente a fr. 37'263,65 ed a fr.

37'450.--.

Dal raffronto dei redditi è

risultata un’invalidità del 42% per gli anni 2016 e 2017 e del 41% per il 2018.

Tenuto conto della scadenza

dell’anno di carenza, l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1°

gennaio 2017, con versamento dal 1° ottobre 2017 ossia al più presto 6 mesi

dopo l’inoltro della domanda di prestazioni come prescritto dall’art. 29 cpv. 1

LAI. L’importo della rendita, come rilevato in sede di risposta di causa, verrà

calcolato dalla competente Cassa cantonale di compensazione e sarà oggetto di

una separata decisione.

Ne consegue che, in parziale

accoglimento del gravame, la decisione impugnata va annullata e riformata nel

senso sopra indicato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI

nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

2.10

Alla ricorrente, rappresentata

da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA e 30

cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 26

marzo 2019 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° gennaio 2017 con versamento dal 1° ottobre 2017.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di

fr. 300.--.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti