32.2019.93
Richiesta di una rendita Ai respinta. Conferma delle risultanze delle tre perizie amministrative e del calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI
27 aprile 2020Italiano50 min
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo.
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.93
cs
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962,
esercente, con decisione del 5 maggio 2008 è stata posta al beneficio di una
mezza rendita AI dal 1° dicembre 2005 (doc. 63 incarto AI). In seguito ad una
revisione, la rendita è stata confermata con comunicazione del 26 agosto 2010
(doc. 70 incarto AI).
1.2. Dopo aver avviato
un’ulteriore procedura di revisione, l’UAI, con decisione del 25 ottobre 2012,
accertato un grado d’invalidità del 19%, ha soppresso la rendita (doc. 94
incarto AI).
1.3. Il 2 giugno 2014, in seguito
alla segnalazione del 10 maggio 2014 del dr. med. __________ all’UAI che lo
stato di salute dell’interessata era peggiorato, RI 1 ha inoltrato una nuova
domanda di prestazioni (doc. 102 incarto AI).
Dopo aver sottoposto
l’interessata ad una perizia pluridisciplinare del __________, redatta il 29
settembre 2015 (doc. 138 incarto AI), con progetto di decisione del 23 marzo
2016 l’amministrazione ha deciso di respingere la richiesta (doc. 144 incarto
AI).
In seguito alla produzione
di ulteriore documentazione medica, l’UAI ha proceduto ad un nuovo accertamento
di decorso presso il __________, redatto il 30 gennaio 2017 (doc. 169 incarto
AI), il quale ha ritenuto necessario allestire una nuova perizia
pluridisciplinare, datata 13 ottobre 2017 (doc. 186, incarto AI). La prestazione
è nuovamente stata rifiutata (progetto del 15 novembre 2017; doc. 194, incarto
AI).
L’UAI, dopo che
l’interessata ha trasmesso ulteriore documentazione medica, ha nuovamente
sottoposto il caso al __________, che ha esperito un esame bidisciplinare
(referto del 20 dicembre 2018, doc. 238 incarto AI).
Con decisione del 29 marzo
2019, l’UAI ha respinto la domanda, poiché il grado d’invalidità è inferiore al
40% (doc. 250, incarto AI).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale che il suo grado d’invalidità sia considerato superiore al 70% e che
le sia riconosciuta una rendita intera sei mesi dopo il deposito della domanda
AI ed in via subordinata che il grado d’invalidità sia considerato superiore al
50% e che le sia riconosciuta mezza rendita AI sei mesi dopo il deposito della
richiesta (doc. I).
La ricorrente, che si
fonda sul parere della dr.ssa med. __________ del 1° marzo 2018, sostiene che
la perizia bidisciplinare è stata eseguita senza che “fossero state prese in
considerazione sia le considerazioni reumatologiche e neurologiche sia le
domande peritali”. I periti non spiegherebbero il motivo per il quale il
referto della dr.ssa med. __________ sarebbe errato.
Ella evidenzia poi che la
perizia bidisciplinare ha confermato il grado d’invalidità reumatologico e
neurologico del 15% accertato nel 2015, percentuale che va aggiunta
all’incapacità lavorativa del 50% attestata dalla dr.ssa med. __________, per
giungere ad un’incapacità lavorativa totale del 65%.
In ogni caso, secondo
l’insorgente, la perizia bidisciplinare conferma come minimo il grado
d’invalidità constatato nel 2015 al quale va aggiunto un grado del 20% per
motivi psichiatrici. Ciò dà un’incapacità lavorativa minima del 35%.
In secondo luogo la
ricorrente fa valere un errore nel raffronto dei redditi e propone tre varianti
di calcolo
Secondo l’interessata in
base ai parametri della decisione impugnata, il grado d’invalidità sarebbe
superiore al 40% se si prendesse in considerazione una riduzione sociale del
20% a causa, tra l’altro, della sua origine (__________), in luogo del 15%.
Inoltre, in base alle
considerazioni della dr.ssa med. __________, l’invalidità supererebbe il 70% sommando
l’incapacità lavorativa del 50% della dr.ssa med. __________ all’incapacità
lavorativa del 15% secondo la perizia del 2015. Infine, fondandosi sulle
conclusioni del dr. med. __________ e della perizia bidisciplinare, il grado
d’invalidità sarebbe comunque del 53% (sommando l’incapacità lavorativa del 20%
accertata dal dr. med. __________ e l’incapacità lavorativa del 15% della
perizia del 2015 e procedendo al raffronto del reddito da valido con attività
del 65% con il reddito da invalido ridotto di un ulteriore 20% [il grado
d’invalidità sarebbe del 50% con riduzione del 15%]).
1.5. Con risposta del 7 giugno
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). L’amministrazione
sostiene che lo stato valetudinario dell’assicurata è stato attentamente
indagato tramite più perizie pluridisciplinari svolte da periti specialisti. Dopo
la prima perizia pluridisciplinare del __________ del 29 settembre 2015, altre
due perizie hanno accertato il decorso dello stato di salute dell’assicurata
(referto del 13 ottobre 2017, perizia bidisciplinare del 20 dicembre 2018).
Circa i quesiti proposti,
l’UAI evidenzia che essi concernevano la ricusa della perita del __________, dr.ssa
med. __________ e riprendevano le critiche formulate nel rapporto del 1° marzo
2018 dalla dr.ssa med. __________. Il referto di parte è stato sottoposto al __________
(doc. 207 incarto AI) e la dr.ssa med. __________ ha riesaminato la fattispecie
alla luce del contenuto della presa di posizione della dr.ssa med. __________,
ritenendo opportuno allestire una valutazione di decorso. Dopo la ricusa della
dr.ssa med. __________, l’amministrazione con decisione incidentale del 25
maggio 2018 ha confermato sia il perito che la sede dell’accertamento (doc.
212-218 incarto AI). Nella seguente perizia del 20 dicembre 2018, il __________
ha citato il rapporto della dr.ssa med. __________, ed ha adeguatamente
motivato le sue valutazioni.
L’amministrazione conferma,
in conclusione, che il grado d’invalidità è inferiore al 40%.
in
diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
Fatti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo.
Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è
più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In concreto, in seguito alla
nuova domanda di prestazioni del 10 maggio 2014/2 giugno 2014 (doc. 97 e 102
incarto AI, pag. 274 e 289), l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare
(psichiatrica: dr.ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________;
neurologica: dr. med. __________) del __________, redatta il 29 settembre 2015
(doc. 138 incarto AI).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,
patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni
obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa, di sindrome da disadattamento mista ansioso-depressiva (ICD-10 F
43.22), sindrome cervicovertebrale con/su componente cervicobrachiale sinistra,
alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2 a C7,
sinostosi a livello C6-C7, pregresso intervento chirurgico per ernia discale
per via anteriore a livello C6-C7, gennaio 2005, radicolopatia C7 a sinistra,
con deficit sensitivo ed attualmente possibile irritazione della radice senza
deficit di forza, sindrome lombovertebrale con/su alterazioni statiche,
scoliosi sinistro-convessa, alterazioni degenerative con discopatie plurisegmentali
e possibile disturbo di assimilazione lombosacrale simmetrico e la diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa di gonalgie bilaterali su iniziale
condropatia, fibromalgia di tipo primario, dislipidemia, pregresso intervento a
causa di vene varicose agli arti inferiori.
I
periti hanno stabilito che l’interessata, nelle attività precedentemente
svolte, presenta una capacità lavorativa dell’85% come esercente, del 60% come
cameriera e del 40% come cuoca (pag. 26 incarto AI). Essi hanno precisato che “la
riduzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente alle patologie al
rachide cervicale e lombare, alla radicolopatia C7 sinistra ed ai problemi
psichici”. In attività adeguate l’insorgente è abile al lavoro all’85%
(presenza tutto il giorno ma con rendimento ridotto; pag. 428 incarto AI).
Il
30 gennaio 2017 i periti del __________ hanno preso posizione in merito alla nuova
documentazione medica, confermando il contenuto del loro referto e proponendo
una valutazione di decorso (doc. 169, pag. 569 incarto AI), redatta il 13
ottobre 2017 (doc. 186 incarto AI). I consulti sono stati allestiti dal dr.
med. __________ (neurologia), dal dr. med. __________ (reumatologia) e dalla
dr.ssa med. __________ (psichiatria).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le
constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa, di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F
45.4), sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a sinistra
su/con alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2
fino a C7, con presenza di sinostosi a livello C6-C7, radicolopatia C7
sinistra, con deficit sensitivo su possibile irritazione della radice, senza
deficit di forza, stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, per via
anteriore, a livello C6-C7 in data 5 gennaio 2005, sindrome lombovertebrale su
alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa, nonché alterazioni
degenerative con discopatie plurisegmentali e possibile disturbo di
assimilazione lombosacrale simmetrico, nonché numerose diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa.
I
periti hanno stabilito che l’insorgente, nelle precedenti attività svolte, è
abile al lavoro all’80% quale esercente, al 60% quale cameriera ed al 40% quale
cuoca. In attività adatta ella è abile all’80% (pag. 625 incarto AI).
In
seguito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, i periti del __________
si sono nuovamente espressi in data 29 marzo 2018, ritenendo necessaria una
nuova valutazione dal lato psichiatrico (doc. 207 incarto AI, pag. 793).
Il
20 dicembre 2018 i periti del __________ hanno allestito una perizia
bidisciplinare (visita internistica ad opera della dr.ssa med. __________ e
visita psichiatrica ad opera del dr. med. __________) di decorso (doc. 238
incarto AI). La valutazione globale interdisciplinare è stata effettuata sulla
base di una discussione plenaria tra i periti del __________, il dr. med. __________
(psichiatra FMH) ed anche il dr. med. __________ (reumatologia) ed il dr. med. __________
(neurologia).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,
patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni
obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10
F33.0), disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline
(ICD-10 F60.31), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4),
sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a sinistra su/con
alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2 fino a
C7, con presenza di sinostosi a livello C6/C7, radicolopatia C7 sinistra con
deficit sensitivo su possibile irritazione della radice, senza deficit di
forza, stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, per via anteriore, a
livello C6-C7 in data 5.1.2005, sindrome lombovertebrale su alterazioni
statiche con scoliosi sinistro-convessa, nonché alterazioni degenerative con
discopatie plurisegmentali e possibile disturbo di assimilazione lombosacrale
asimmetrico, nonché numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa (pag. 896-897 incarto AI).
Circa
la capacità lavorativa, i periti hanno stabilito che come esercente l’assicurata
va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% (30% inabilità lavorativa
psichica), come cameriera del 60% (integrazione delle inabilità lavorative
somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica), come cuoca l’assicurata è
abile al lavoro nella misura del 40% (integrazione dell’incapacità lavorativa
somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica). In attività leggera e
adatta che rispetti i criteri posti dai consulenti reumatologo e neurologo
nella perizia __________ dell’ottobre 2017, l’insorgente è abile al lavoro
all’80%.
Il
7 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, ha
confermato le conclusioni delle perizie del __________ e, rilevato che “attualmente,
l’attività esercitata dall’assicurata è quella di ausiliaria della mensa del __________
di __________ (recte: __________ [cfr. pag. 966 incarto AI]. Tuttavia questa
attività è ritenuta adeguata”, ha stabilito le seguenti percentuali di capacità
lavorativa nelle precedenti attività (pag. 955 incarto AI):
-
da ottobre 2012: esercente: 85%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;
-
da settembre 2015: esercente: 80%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;
-
dal 14 aprile 2017 al 15 maggio 2017 0% in ogni attività;
-
dal 16 maggio 2017: esercente: 80%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;
-
da gennaio 2018: esercente: 70%; cameriera: 60%; cuoca: 40%.
In
attività adeguate il medico SMR ha esposto le seguenti percentuali di capacità
lavorativa sulla base delle perizie del __________ (pag. 955 incarto AI):
-
da ottobre 2012: 85%;
-
da settembre 2015: 80%;
-
dal 14 aprile 2017 al 15 maggio 2017: 0%;
- dal
16 maggio 2017: 80%.
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti
deve confermare l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalle
perizie del __________ del 29 settembre 2015 (doc. 138 incarto AI), del 13
ottobre 2017 (doc. 186 incarto AI) e del 20 dicembre 2018 (doc. 238 incarto
AI).
I
referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Gli
specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello
stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la
documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
La
ricorrente, del resto, non apporta, in sede di ricorso, ulteriore
documentazione medica atta a sovvertire le motivate e convincenti conclusioni
peritali.
Inoltre
le valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale del medico
SMR, dr. med. __________, del 7 gennaio 2019 (doc. 239 incarto AI).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
2.7. L’insorgente, nel suo
ricorso, rileva di non comprendere il motivo per il quale sia stata eseguita
una perizia bidisciplinare “senza che fossero prese in considerazione le
considerazioni reumatologiche e neurologiche sia le domande peritali della
ricorrente che si riconferma nelle conclusioni della Dr.ssa __________. A
questo punto le domande (…) non sono state trasmesse al perito che non ha
dunque considerato la possibilità che tutto sommato il grado d’incapacità
potesse essere superiore. I periti non spiegano a nessun momento perché la
perizia della Dr.ssa __________ fosse errata” (doc. I). Ella domanda poi di
aggiungere il 15% dell’incapacità lavorativa reumatologica e neurologica al 50%
dell’incapacità lavorativa attestata dalla dr.ssa med. __________,
subordinatamente al 20% accertato nella perizia bidisciplinare per motivi
unicamente psichiatrici, per raggiungere così il 35%.
Le censure della ricorrente,
per i motivi che seguono, vanno respinte.
Nella perizia bidisciplinare
(internistica e psichiatrica) del 20 dicembre 2018 i periti hanno tenuto conto
anche dell’aspetto reumatologico e neurologico. Infatti, come emerge dal referto
a pag. 45 (pag. 894 incarto AI), “le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra il
Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ in data
19.12.2018 alle ore 11:45 in teleconferenza” (cfr. anche pag. 54 e 55 della
perizia; pag. 903-905 incarto AI). Tant’è che nelle ripercussioni funzionali
dei reperti e delle diagnosi (pag. 48-49 perizia, pag. 897-898 incarto AI), vengono
descritte anche le limitazioni funzionali reumatologiche e neurologiche (ad
esempio: “l’A. è limitata in attività non ergonomiche per la colonna
vertebrale, lombare e cervicale; l’A. è limitata in attività lavorative
particolarmente pesanti, in attività statiche, in cui debba mantenere la posizione
ferma in piedi, in particolar modo con una certa estensione della colonna
cervicale, come pure la rotazione della colonna cervicale […]”) ed anche
nella valutazione della capacità lavorativa sia nelle attività finora svolte
che in attività adatte è stato tenuto conto degli aspetti reumatologici e
neurologici (cfr. pag. 50-51 perizia; pag. 899-900 incarto AI; ad esempio: “come
esercente l’A. va considerata abile al lavoro nella misura del 70% (30%
inabilità lavorativa psichiatrica), come cameriera l’A. va riconosciuta abile
al lavoro nella misura del 60% (integrazione delle inabilità lavorative
somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica), come cuoca l’A. è abile al
lavoro nella misura del 40% (integrazione dell’incapacità lavorativa somatica
neurologica+reumatologica e psichiatrica”).
A questo proposito, circa la
richiesta di sommare il grado d’incapacità lavorativa del 15% derivante da
motivi reumatologici e neurologici al grado d’incapacità lavorativa del 20%
accertato con la perizia del 20 dicembre 2018, rispettivamente al 50% stabilito
dalla dr.ssa med. __________, va rammentato che in presenza, come in concreto,
di più patologie, è necessario procedere con una valutazione globale. Ora,
secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,
l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In
Considerandi
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.
(245-249).
Con
sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il
principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,
ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e
che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni
specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio
esulante dal suo campo di competenze.
In
concreto, i periti hanno sempre effettuato una valutazione globale dopo ampia
discussione (cfr. per la perizia del 29 settembre 2015: pag. 20 e 31 = pag. 420
e 431-433 incarto AI; per la perizia del 13 ottobre 2017: pag. 26 e 36 = pag.
620.
e 630-633 incarto AI; per la perizia del 20 dicembre 2018: pag. 45 e 54-55
= pag. 894 e 903-905 incarto AI).
Non
vi sono pertanto motivi per procedere con la somma delle varie incapacità
lavorative.
Quanto alla circostanza che
l’UAI non avrebbe tenuto conto dei quesiti peritali (formulati il 18 maggio
2018; doc. 214 incarto AI [pag. 812-813]) e del referto della dr.ssa med. __________
(del 1° marzo 2018, doc. 206 incarto AI [pag. 778]), va evidenziato quanto
segue.
Il 9 marzo 2018 la ricorrente
ha trasmesso all’UAI la “perizia psichiatrica” del 1° marzo 2018
allestita dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, alla
quale l’interessata aveva affidato l’incarico di allestire un referto (doc. 206
incarto AI).
Il 29 marzo 2018 il __________
ha preso posizione, producendo le osservazioni della consulente dr.ssa med. __________,
ed ha proposto una nuova rivalutazione peritale dal lato psichiatrico (doc. 207
incarto AI).
Il 12 aprile 2018 l’UAI ha
informato la ricorrente che in seguito alla nuova documentazione medica
prodotta, il medico SMR ha confermato la necessità di allestire un nuovo
referto da affidare nuovamente al __________ ed ha allegato le domande che sarebbero
state sottoposte, chiedendo alla ricorrente di prendere posizione ed
eventualmente di proporre ulteriori quesiti (doc. 208 incarto AI).
Il 25 aprile 2018 l’assicurata
ha scritto all’UAI ritenendo opportuno affidare la perizia a “nuove persone,
finora non implicate” ed ha proposto il dr. med. __________ (doc. 211
incarto AI).
Con scritto del 2 maggio 2018
l’amministrazione ha informato l’interessata che intendeva mantenere la
medesima perita psichiatra, dr.ssa med. __________, per meglio valutare
l’andamento della patologia psichiatrica (doc. 2121 incarto AI).
Il 18 maggio 2018 la ricorrente
ha ricusato la dr.ssa med. __________ ed ha sottoposto cinque quesiti al
perito. I primi due concernono la ricusa, la terza si riferisce al grado
d’incapacità lavorativa nella precedente attività (“la paziente non è in
grado di mantenere per un lungo termine una professione, tale disturbo non
sarebbe nella sua globalità invalidante? Se si in quale percentuale?”), con
la quarta chiede di prendere posizione su alcuni passaggi del referto della
dr.ssa med. __________ e con la quinta domanda se alla luce del fatto che
l’amministrata non è in grado di mantenere a lungo un’attività professionale,
l’IL non dovrebbe essere totale (doc. 214 incarto AI).
Con decisione del 25 maggio
2018, rimasta incontestata, l’UAI ha respinto la domanda di ricusa (doc. 218
incarto AI).
La perizia, psichiatrica, è
stata successivamente affidata al dr. med. __________ ed il 20 dicembre 2018 il
__________ ha redatto la perizia bidisciplinare di decorso (doc. 238 incarto
AI).
Il TCA rileva che l’insorgente
non contesta che la perizia sia poi stata affidata al dr. med. __________ ed
evidenzia che essa si è resa necessaria proprio in seguito al referto del 1°
marzo 2018 della dr.ssa med. __________.
La (precedente) perita, dr.ssa
med. __________, il 20 marzo 2018 ha infatti evidenziato di aver “letto con
attenzione ciò che la collega scrive come rapporto psichiatrico, osservando
che, rispetto al momento dei miei due incontri del 1.6.17 e 22.6.17, vi è una
netta discrepanza (…)” ed ha concluso affermando che “visto il grande
divario tra ciò che ho osservato e valutato nel mio precedente consulto, non
posso esprimere nessun giudizio in merito, oggi, se non ritenere necessaria una
nuova valutazione a livello psichiatrico, per derimere i dubbi sulle due
valutazioni in netto contrasto” (pag. 795-796 incarto AI).
Nella successiva perizia del
SAM del 20 dicembre 2018 è stato preso in considerazione anche il referto del
1° marzo 2018 della dr.ssa med__________. Esso è stato citato per esteso da
pag. 8 a pag. 11 della perizia del __________ e da pag. 10 a pag. 16 del
consulto del dr. med. __________. Nel referto i periti si esprimono anche sulla
capacità lavorativa della ricorrente, rispondendo pure, implicitamente, ai
quesiti numero 3 e 5 che aveva posto l’interessata il 17 maggio 2018.
Il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 13 settembre 2018, che fa seguito
alle visite del 16 agosto 2018 e del 30 agosto 2018 della ricorrente, dopo aver
riassunto gli atti a disposizione, ritenuti utili per la valutazione del caso, aver
descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi, la terapia psichiatrica, le
constatazioni obiettive ed aver posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10, F
33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F45.4), ha
effettuato una valutazione medica approfondita (da pag. 24 della perizia) ed ha
indicato in maniera convincente i motivi per i quali ha stabilito i differenti
gradi di capacità lavorativa nelle precedenti attività svolte dall’interessata
ed in attività adatta e confacente allo stato di salute di quest’ultima.
Tali valutazioni sono poi state
fatte proprie dai periti del __________ e sono state discusse collegialmente
con il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ al fine di procedere con
una valutazione globale.
Non vi è pertanto alcun motivo
per scostarsi dalle conclusioni peritali.
Ne segue che le incapacità
lavorative contenute nel rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________,
del 7 gennaio 2019, che ha riassunto quanto accertato nelle tre perizie del __________,
vanno confermate (cfr. consid. 2.5 in fine).
2.8
L’insorgente,
contesta infine il calcolo del grado d’invalidità, proponendo tre calcoli
diversi. Nel primo chiede di prendere in considerazione una riduzione sociale
del reddito da invalido del 20%, utilizzando altri criteri, come la sua origine
(__________), in luogo del 15% stabilito dall’UAI, nel secondo e nel terzo
esegue il calcolo sommando all’incapacità lavorativa del 15% per motivi
reumatologici e neurologici le incapacità lavorative attestate dal dr. med. __________
nella perizia bidisciplinare del 20 dicembre 2018 (20%) e dalla dr.ssa med. __________
nel referto del 1° marzo 2018 (50%).
Gli
ultimi due calcoli vanno d’acchito respinti per i motivi esposti al
considerando precedente.
Per
quanto concerne il primo calcolo, va evidenziato quanto segue.
2.8.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9
agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, la ricorrente non contesta che nel 2013 avrebbe potuto conseguire un
reddito di fr. 56'934, aggiornato a fr. 57'588 nel 2015 ed a fr. 57'977 nel
2016.
Nel
2017.
tale reddito sarebbe stato di fr. 58'208.90 (+ 0.4 %).
2.8.2
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Considerato
che il reddito annuo conseguito dalla ricorrente quale aiuto cucina (dal 2017:
cfr. pag. 20 perizia del 20 dicembre 2018 = pag. 869 incarto AI) presso il
ristorante scolastico del __________ (fr. 23'814, rispettivamente fr. 29'292.15
a dipendenza dei parametri utilizzati [cfr. doc. 246 incarto AI]) è inferiore a
quello che potrebbe percepire in attività semplici e ripetitive, è a giusta
ragione che l’UAI, in applicazione dell’obbligo di ridurre il danno, ha fatto
capo alle tabelle di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica. Ciò del resto non è contestato dalla
ricorrente.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso) emerge che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr.
4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro
settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la
tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la
Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Tale dato,
aggiornato al 2013, corrisponde a fr. 51'821.85.--.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS
2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il
livello di competenze e il sesso), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014
(cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Nel 2015 il reddito da invalido ammonterebbe invece a
fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40
aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e moltiplicando per 104.1; Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]).
Circa il 2016, dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari di quell’anno edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici
(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).
Riportando tale dato su
41.7
ore di durata media lavorativa settimanale nel 2017 (terzo anno di
confronto dei redditi) e aggiornandolo secondo l’indice dei salari nominali, il
dato statistico corrisponde a fr. 54'789.05 per un impiego a tempo pieno
(52'356 : 40 X 41.7 : 105 X 105.4).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per attività leggere e altri
fattori di riduzione.
La
ricorrente chiede una riduzione del 20%, per altri criteri come la sua origine
(__________).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.
In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,
l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati
al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.
Quest’ultima,
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro all’80%
o all’85% a dipendenza dei periodi (cfr. consid. 2.5. in fine). La riduzione va
intesa in maniera combinata sia come riduzione del rendimento che come presenza
(cfr. pag. 956 incarto AI). Un’ulteriore riduzione per questo aspetto non è
possibile.
Infatti,
a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22
marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto
il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti
funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di
presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del
20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità
di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e
9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che
l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella
misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha
ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più
spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Neppure
un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto
conto (cfr. pag. 957 incarto AI).
Quanto
al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, consid. 6.2).
Infine,
alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità,
trattandosi di una cittadina svizzera. Quanto alla sua origine __________, va
rilevato che l’assicurata si trova in Svizzera già dal settembre 1985 (pag. 31
incarto AI), dove ha conseguito il diploma di esercente tipo 1 e dove ha svolto
numerose attività lucrative sin da subito (cfr. pag. 44 e seguenti incarto AI).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata
dall’UAI.
Per
il periodo dal 2013 al mese di agosto 2015, raffrontando il reddito da
valida di fr. 56'934 con quello da invalida di fr. 51'821.85, ridotto del 15%
(incapacità lavorativa) a fr. 44'048.57 e di ulteriori 15% (riduzione sociale)
a fr. 37'441.28, si ottiene un grado d’invalidità del 34% che non dà diritto ad
alcuna rendita.
Per
il periodo da settembre 2015 al 13 aprile 2017 raffrontando il reddito
da valida di fr. 57’588 con quello da invalida di fr. 54'052.61, ridotto del 20%
(incapacità lavorativa) a fr. 43'242.08 e di ulteriori 15% (riduzione sociale)
a fr. 36'755.77, si ottiene un grado d’invalidità del 36% che non dà diritto ad
alcuna rendita.
Per
il periodo dal 16 maggio 2017 raffrontando il reddito da valida di fr.
58'208.90 con quello da invalida di fr. 54'789.05, ridotto del 20% (incapacità
lavorativa) a fr. 43'831.20 e di ulteriori 15% (riduzione sociale) a fr.
37'256.50, si ottiene un grado d’invalidità del 36% che non dà diritto ad
alcuna rendita.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti