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Decisione

32.2019.93

Richiesta di una rendita Ai respinta. Conferma delle risultanze delle tre perizie amministrative e del calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI

27 aprile 2020Italiano50 min

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.93

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962,

esercente, con decisione del 5 maggio 2008 è stata posta al beneficio di una

mezza rendita AI dal 1° dicembre 2005 (doc. 63 incarto AI). In seguito ad una

revisione, la rendita è stata confermata con comunicazione del 26 agosto 2010

(doc. 70 incarto AI).

1.2. Dopo aver avviato

un’ulteriore procedura di revisione, l’UAI, con decisione del 25 ottobre 2012,

accertato un grado d’invalidità del 19%, ha soppresso la rendita (doc. 94

incarto AI).

1.3. Il 2 giugno 2014, in seguito

alla segnalazione del 10 maggio 2014 del dr. med. __________ all’UAI che lo

stato di salute dell’interessata era peggiorato, RI 1 ha inoltrato una nuova

domanda di prestazioni (doc. 102 incarto AI).

Dopo aver sottoposto

l’interessata ad una perizia pluridisciplinare del __________, redatta il 29

settembre 2015 (doc. 138 incarto AI), con progetto di decisione del 23 marzo

2016 l’amministrazione ha deciso di respingere la richiesta (doc. 144 incarto

AI).

In seguito alla produzione

di ulteriore documentazione medica, l’UAI ha proceduto ad un nuovo accertamento

di decorso presso il __________, redatto il 30 gennaio 2017 (doc. 169 incarto

AI), il quale ha ritenuto necessario allestire una nuova perizia

pluridisciplinare, datata 13 ottobre 2017 (doc. 186, incarto AI). La prestazione

è nuovamente stata rifiutata (progetto del 15 novembre 2017; doc. 194, incarto

AI).

L’UAI, dopo che

l’interessata ha trasmesso ulteriore documentazione medica, ha nuovamente

sottoposto il caso al __________, che ha esperito un esame bidisciplinare

(referto del 20 dicembre 2018, doc. 238 incarto AI).

Con decisione del 29 marzo

2019, l’UAI ha respinto la domanda, poiché il grado d’invalidità è inferiore al

40% (doc. 250, incarto AI).

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale che il suo grado d’invalidità sia considerato superiore al 70% e che

le sia riconosciuta una rendita intera sei mesi dopo il deposito della domanda

AI ed in via subordinata che il grado d’invalidità sia considerato superiore al

50% e che le sia riconosciuta mezza rendita AI sei mesi dopo il deposito della

richiesta (doc. I).

La ricorrente, che si

fonda sul parere della dr.ssa med. __________ del 1° marzo 2018, sostiene che

la perizia bidisciplinare è stata eseguita senza che “fossero state prese in

considerazione sia le considerazioni reumatologiche e neurologiche sia le

domande peritali”. I periti non spiegherebbero il motivo per il quale il

referto della dr.ssa med. __________ sarebbe errato.

Ella evidenzia poi che la

perizia bidisciplinare ha confermato il grado d’invalidità reumatologico e

neurologico del 15% accertato nel 2015, percentuale che va aggiunta

all’incapacità lavorativa del 50% attestata dalla dr.ssa med. __________, per

giungere ad un’incapacità lavorativa totale del 65%.

In ogni caso, secondo

l’insorgente, la perizia bidisciplinare conferma come minimo il grado

d’invalidità constatato nel 2015 al quale va aggiunto un grado del 20% per

motivi psichiatrici. Ciò dà un’incapacità lavorativa minima del 35%.

In secondo luogo la

ricorrente fa valere un errore nel raffronto dei redditi e propone tre varianti

di calcolo

Secondo l’interessata in

base ai parametri della decisione impugnata, il grado d’invalidità sarebbe

superiore al 40% se si prendesse in considerazione una riduzione sociale del

20% a causa, tra l’altro, della sua origine (__________), in luogo del 15%.

Inoltre, in base alle

considerazioni della dr.ssa med. __________, l’invalidità supererebbe il 70% sommando

l’incapacità lavorativa del 50% della dr.ssa med. __________ all’incapacità

lavorativa del 15% secondo la perizia del 2015. Infine, fondandosi sulle

conclusioni del dr. med. __________ e della perizia bidisciplinare, il grado

d’invalidità sarebbe comunque del 53% (sommando l’incapacità lavorativa del 20%

accertata dal dr. med. __________ e l’incapacità lavorativa del 15% della

perizia del 2015 e procedendo al raffronto del reddito da valido con attività

del 65% con il reddito da invalido ridotto di un ulteriore 20% [il grado

d’invalidità sarebbe del 50% con riduzione del 15%]).

1.5. Con risposta del 7 giugno

2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). L’amministrazione

sostiene che lo stato valetudinario dell’assicurata è stato attentamente

indagato tramite più perizie pluridisciplinari svolte da periti specialisti. Dopo

la prima perizia pluridisciplinare del __________ del 29 settembre 2015, altre

due perizie hanno accertato il decorso dello stato di salute dell’assicurata

(referto del 13 ottobre 2017, perizia bidisciplinare del 20 dicembre 2018).

Circa i quesiti proposti,

l’UAI evidenzia che essi concernevano la ricusa della perita del __________, dr.ssa

med. __________ e riprendevano le critiche formulate nel rapporto del 1° marzo

2018 dalla dr.ssa med. __________. Il referto di parte è stato sottoposto al __________

(doc. 207 incarto AI) e la dr.ssa med. __________ ha riesaminato la fattispecie

alla luce del contenuto della presa di posizione della dr.ssa med. __________,

ritenendo opportuno allestire una valutazione di decorso. Dopo la ricusa della

dr.ssa med. __________, l’amministrazione con decisione incidentale del 25

maggio 2018 ha confermato sia il perito che la sede dell’accertamento (doc.

212-218 incarto AI). Nella seguente perizia del 20 dicembre 2018, il __________

ha citato il rapporto della dr.ssa med. __________, ed ha adeguatamente

motivato le sue valutazioni.

L’amministrazione conferma,

in conclusione, che il grado d’invalidità è inferiore al 40%.

in

diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

Fatti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo.

Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è

più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. In concreto, in seguito alla

nuova domanda di prestazioni del 10 maggio 2014/2 giugno 2014 (doc. 97 e 102

incarto AI, pag. 274 e 289), l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare

(psichiatrica: dr.ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________;

neurologica: dr. med. __________) del __________, redatta il 29 settembre 2015

(doc. 138 incarto AI).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,

patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni

obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa, di sindrome da disadattamento mista ansioso-depressiva (ICD-10 F

43.22), sindrome cervicovertebrale con/su componente cervicobrachiale sinistra,

alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2 a C7,

sinostosi a livello C6-C7, pregresso intervento chirurgico per ernia discale

per via anteriore a livello C6-C7, gennaio 2005, radicolopatia C7 a sinistra,

con deficit sensitivo ed attualmente possibile irritazione della radice senza

deficit di forza, sindrome lombovertebrale con/su alterazioni statiche,

scoliosi sinistro-convessa, alterazioni degenerative con discopatie plurisegmentali

e possibile disturbo di assimilazione lombosacrale simmetrico e la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di gonalgie bilaterali su iniziale

condropatia, fibromalgia di tipo primario, dislipidemia, pregresso intervento a

causa di vene varicose agli arti inferiori.

I

periti hanno stabilito che l’interessata, nelle attività precedentemente

svolte, presenta una capacità lavorativa dell’85% come esercente, del 60% come

cameriera e del 40% come cuoca (pag. 26 incarto AI). Essi hanno precisato che “la

riduzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente alle patologie al

rachide cervicale e lombare, alla radicolopatia C7 sinistra ed ai problemi

psichici”. In attività adeguate l’insorgente è abile al lavoro all’85%

(presenza tutto il giorno ma con rendimento ridotto; pag. 428 incarto AI).

Il

30 gennaio 2017 i periti del __________ hanno preso posizione in merito alla nuova

documentazione medica, confermando il contenuto del loro referto e proponendo

una valutazione di decorso (doc. 169, pag. 569 incarto AI), redatta il 13

ottobre 2017 (doc. 186 incarto AI). I consulti sono stati allestiti dal dr.

med. __________ (neurologia), dal dr. med. __________ (reumatologia) e dalla

dr.ssa med. __________ (psichiatria).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le

constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa, di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F

45.4), sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a sinistra

su/con alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2

fino a C7, con presenza di sinostosi a livello C6-C7, radicolopatia C7

sinistra, con deficit sensitivo su possibile irritazione della radice, senza

deficit di forza, stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, per via

anteriore, a livello C6-C7 in data 5 gennaio 2005, sindrome lombovertebrale su

alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa, nonché alterazioni

degenerative con discopatie plurisegmentali e possibile disturbo di

assimilazione lombosacrale simmetrico, nonché numerose diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa.

I

periti hanno stabilito che l’insorgente, nelle precedenti attività svolte, è

abile al lavoro all’80% quale esercente, al 60% quale cameriera ed al 40% quale

cuoca. In attività adatta ella è abile all’80% (pag. 625 incarto AI).

In

seguito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, i periti del __________

si sono nuovamente espressi in data 29 marzo 2018, ritenendo necessaria una

nuova valutazione dal lato psichiatrico (doc. 207 incarto AI, pag. 793).

Il

20 dicembre 2018 i periti del __________ hanno allestito una perizia

bidisciplinare (visita internistica ad opera della dr.ssa med. __________ e

visita psichiatrica ad opera del dr. med. __________) di decorso (doc. 238

incarto AI). La valutazione globale interdisciplinare è stata effettuata sulla

base di una discussione plenaria tra i periti del __________, il dr. med. __________

(psichiatra FMH) ed anche il dr. med. __________ (reumatologia) ed il dr. med. __________

(neurologia).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,

patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni

obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10

F33.0), disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline

(ICD-10 F60.31), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4),

sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a sinistra su/con

alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale da C2 fino a

C7, con presenza di sinostosi a livello C6/C7, radicolopatia C7 sinistra con

deficit sensitivo su possibile irritazione della radice, senza deficit di

forza, stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, per via anteriore, a

livello C6-C7 in data 5.1.2005, sindrome lombovertebrale su alterazioni

statiche con scoliosi sinistro-convessa, nonché alterazioni degenerative con

discopatie plurisegmentali e possibile disturbo di assimilazione lombosacrale

asimmetrico, nonché numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa (pag. 896-897 incarto AI).

Circa

la capacità lavorativa, i periti hanno stabilito che come esercente l’assicurata

va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% (30% inabilità lavorativa

psichica), come cameriera del 60% (integrazione delle inabilità lavorative

somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica), come cuoca l’assicurata è

abile al lavoro nella misura del 40% (integrazione dell’incapacità lavorativa

somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica). In attività leggera e

adatta che rispetti i criteri posti dai consulenti reumatologo e neurologo

nella perizia __________ dell’ottobre 2017, l’insorgente è abile al lavoro

all’80%.

Il

7 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, ha

confermato le conclusioni delle perizie del __________ e, rilevato che “attualmente,

l’attività esercitata dall’assicurata è quella di ausiliaria della mensa del __________

di __________ (recte: __________ [cfr. pag. 966 incarto AI]. Tuttavia questa

attività è ritenuta adeguata”, ha stabilito le seguenti percentuali di capacità

lavorativa nelle precedenti attività (pag. 955 incarto AI):

-

da ottobre 2012: esercente: 85%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;

-

da settembre 2015: esercente: 80%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;

-

dal 14 aprile 2017 al 15 maggio 2017 0% in ogni attività;

-

dal 16 maggio 2017: esercente: 80%; cameriera: 60%; cuoca: 40%;

-

da gennaio 2018: esercente: 70%; cameriera: 60%; cuoca: 40%.

In

attività adeguate il medico SMR ha esposto le seguenti percentuali di capacità

lavorativa sulla base delle perizie del __________ (pag. 955 incarto AI):

-

da ottobre 2012: 85%;

-

da settembre 2015: 80%;

-

dal 14 aprile 2017 al 15 maggio 2017: 0%;

- dal

16 maggio 2017: 80%.

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalle

perizie del __________ del 29 settembre 2015 (doc. 138 incarto AI), del 13

ottobre 2017 (doc. 186 incarto AI) e del 20 dicembre 2018 (doc. 238 incarto

AI).

I

referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello

stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

La

ricorrente, del resto, non apporta, in sede di ricorso, ulteriore

documentazione medica atta a sovvertire le motivate e convincenti conclusioni

peritali.

Inoltre

le valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale del medico

SMR, dr. med. __________, del 7 gennaio 2019 (doc. 239 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni

consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

2.7. L’insorgente, nel suo

ricorso, rileva di non comprendere il motivo per il quale sia stata eseguita

una perizia bidisciplinare “senza che fossero prese in considerazione le

considerazioni reumatologiche e neurologiche sia le domande peritali della

ricorrente che si riconferma nelle conclusioni della Dr.ssa __________. A

questo punto le domande (…) non sono state trasmesse al perito che non ha

dunque considerato la possibilità che tutto sommato il grado d’incapacità

potesse essere superiore. I periti non spiegano a nessun momento perché la

perizia della Dr.ssa __________ fosse errata” (doc. I). Ella domanda poi di

aggiungere il 15% dell’incapacità lavorativa reumatologica e neurologica al 50%

dell’incapacità lavorativa attestata dalla dr.ssa med. __________,

subordinatamente al 20% accertato nella perizia bidisciplinare per motivi

unicamente psichiatrici, per raggiungere così il 35%.

Le censure della ricorrente,

per i motivi che seguono, vanno respinte.

Nella perizia bidisciplinare

(internistica e psichiatrica) del 20 dicembre 2018 i periti hanno tenuto conto

anche dell’aspetto reumatologico e neurologico. Infatti, come emerge dal referto

a pag. 45 (pag. 894 incarto AI), “le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra il

Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ in data

19.12.2018 alle ore 11:45 in teleconferenza” (cfr. anche pag. 54 e 55 della

perizia; pag. 903-905 incarto AI). Tant’è che nelle ripercussioni funzionali

dei reperti e delle diagnosi (pag. 48-49 perizia, pag. 897-898 incarto AI), vengono

descritte anche le limitazioni funzionali reumatologiche e neurologiche (ad

esempio: “l’A. è limitata in attività non ergonomiche per la colonna

vertebrale, lombare e cervicale; l’A. è limitata in attività lavorative

particolarmente pesanti, in attività statiche, in cui debba mantenere la posizione

ferma in piedi, in particolar modo con una certa estensione della colonna

cervicale, come pure la rotazione della colonna cervicale […]”) ed anche

nella valutazione della capacità lavorativa sia nelle attività finora svolte

che in attività adatte è stato tenuto conto degli aspetti reumatologici e

neurologici (cfr. pag. 50-51 perizia; pag. 899-900 incarto AI; ad esempio: “come

esercente l’A. va considerata abile al lavoro nella misura del 70% (30%

inabilità lavorativa psichiatrica), come cameriera l’A. va riconosciuta abile

al lavoro nella misura del 60% (integrazione delle inabilità lavorative

somatica neurologica+reumatologica e psichiatrica), come cuoca l’A. è abile al

lavoro nella misura del 40% (integrazione dell’incapacità lavorativa somatica

neurologica+reumatologica e psichiatrica”).

A questo proposito, circa la

richiesta di sommare il grado d’incapacità lavorativa del 15% derivante da

motivi reumatologici e neurologici al grado d’incapacità lavorativa del 20%

accertato con la perizia del 20 dicembre 2018, rispettivamente al 50% stabilito

dalla dr.ssa med. __________, va rammentato che in presenza, come in concreto,

di più patologie, è necessario procedere con una valutazione globale. Ora,

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,

l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

In

Considerandi

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.

(245-249).

Con

sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il

principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,

ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e

che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni

specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio

esulante dal suo campo di competenze.

In

concreto, i periti hanno sempre effettuato una valutazione globale dopo ampia

discussione (cfr. per la perizia del 29 settembre 2015: pag. 20 e 31 = pag. 420

e 431-433 incarto AI; per la perizia del 13 ottobre 2017: pag. 26 e 36 = pag.

620.

e 630-633 incarto AI; per la perizia del 20 dicembre 2018: pag. 45 e 54-55

= pag. 894 e 903-905 incarto AI).

Non

vi sono pertanto motivi per procedere con la somma delle varie incapacità

lavorative.

Quanto alla circostanza che

l’UAI non avrebbe tenuto conto dei quesiti peritali (formulati il 18 maggio

2018; doc. 214 incarto AI [pag. 812-813]) e del referto della dr.ssa med. __________

(del 1° marzo 2018, doc. 206 incarto AI [pag. 778]), va evidenziato quanto

segue.

Il 9 marzo 2018 la ricorrente

ha trasmesso all’UAI la “perizia psichiatrica” del 1° marzo 2018

allestita dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, alla

quale l’interessata aveva affidato l’incarico di allestire un referto (doc. 206

incarto AI).

Il 29 marzo 2018 il __________

ha preso posizione, producendo le osservazioni della consulente dr.ssa med. __________,

ed ha proposto una nuova rivalutazione peritale dal lato psichiatrico (doc. 207

incarto AI).

Il 12 aprile 2018 l’UAI ha

informato la ricorrente che in seguito alla nuova documentazione medica

prodotta, il medico SMR ha confermato la necessità di allestire un nuovo

referto da affidare nuovamente al __________ ed ha allegato le domande che sarebbero

state sottoposte, chiedendo alla ricorrente di prendere posizione ed

eventualmente di proporre ulteriori quesiti (doc. 208 incarto AI).

Il 25 aprile 2018 l’assicurata

ha scritto all’UAI ritenendo opportuno affidare la perizia a “nuove persone,

finora non implicate” ed ha proposto il dr. med. __________ (doc. 211

incarto AI).

Con scritto del 2 maggio 2018

l’amministrazione ha informato l’interessata che intendeva mantenere la

medesima perita psichiatra, dr.ssa med. __________, per meglio valutare

l’andamento della patologia psichiatrica (doc. 2121 incarto AI).

Il 18 maggio 2018 la ricorrente

ha ricusato la dr.ssa med. __________ ed ha sottoposto cinque quesiti al

perito. I primi due concernono la ricusa, la terza si riferisce al grado

d’incapacità lavorativa nella precedente attività (“la paziente non è in

grado di mantenere per un lungo termine una professione, tale disturbo non

sarebbe nella sua globalità invalidante? Se si in quale percentuale?”), con

la quarta chiede di prendere posizione su alcuni passaggi del referto della

dr.ssa med. __________ e con la quinta domanda se alla luce del fatto che

l’amministrata non è in grado di mantenere a lungo un’attività professionale,

l’IL non dovrebbe essere totale (doc. 214 incarto AI).

Con decisione del 25 maggio

2018, rimasta incontestata, l’UAI ha respinto la domanda di ricusa (doc. 218

incarto AI).

La perizia, psichiatrica, è

stata successivamente affidata al dr. med. __________ ed il 20 dicembre 2018 il

__________ ha redatto la perizia bidisciplinare di decorso (doc. 238 incarto

AI).

Il TCA rileva che l’insorgente

non contesta che la perizia sia poi stata affidata al dr. med. __________ ed

evidenzia che essa si è resa necessaria proprio in seguito al referto del 1°

marzo 2018 della dr.ssa med. __________.

La (precedente) perita, dr.ssa

med. __________, il 20 marzo 2018 ha infatti evidenziato di aver “letto con

attenzione ciò che la collega scrive come rapporto psichiatrico, osservando

che, rispetto al momento dei miei due incontri del 1.6.17 e 22.6.17, vi è una

netta discrepanza (…)” ed ha concluso affermando che “visto il grande

divario tra ciò che ho osservato e valutato nel mio precedente consulto, non

posso esprimere nessun giudizio in merito, oggi, se non ritenere necessaria una

nuova valutazione a livello psichiatrico, per derimere i dubbi sulle due

valutazioni in netto contrasto” (pag. 795-796 incarto AI).

Nella successiva perizia del

SAM del 20 dicembre 2018 è stato preso in considerazione anche il referto del

1° marzo 2018 della dr.ssa med__________. Esso è stato citato per esteso da

pag. 8 a pag. 11 della perizia del __________ e da pag. 10 a pag. 16 del

consulto del dr. med. __________. Nel referto i periti si esprimono anche sulla

capacità lavorativa della ricorrente, rispondendo pure, implicitamente, ai

quesiti numero 3 e 5 che aveva posto l’interessata il 17 maggio 2018.

Il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 13 settembre 2018, che fa seguito

alle visite del 16 agosto 2018 e del 30 agosto 2018 della ricorrente, dopo aver

riassunto gli atti a disposizione, ritenuti utili per la valutazione del caso, aver

descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi, la terapia psichiatrica, le

constatazioni obiettive ed aver posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10, F

33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F45.4), ha

effettuato una valutazione medica approfondita (da pag. 24 della perizia) ed ha

indicato in maniera convincente i motivi per i quali ha stabilito i differenti

gradi di capacità lavorativa nelle precedenti attività svolte dall’interessata

ed in attività adatta e confacente allo stato di salute di quest’ultima.

Tali valutazioni sono poi state

fatte proprie dai periti del __________ e sono state discusse collegialmente

con il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ al fine di procedere con

una valutazione globale.

Non vi è pertanto alcun motivo

per scostarsi dalle conclusioni peritali.

Ne segue che le incapacità

lavorative contenute nel rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________,

del 7 gennaio 2019, che ha riassunto quanto accertato nelle tre perizie del __________,

vanno confermate (cfr. consid. 2.5 in fine).

2.8

L’insorgente,

contesta infine il calcolo del grado d’invalidità, proponendo tre calcoli

diversi. Nel primo chiede di prendere in considerazione una riduzione sociale

del reddito da invalido del 20%, utilizzando altri criteri, come la sua origine

(__________), in luogo del 15% stabilito dall’UAI, nel secondo e nel terzo

esegue il calcolo sommando all’incapacità lavorativa del 15% per motivi

reumatologici e neurologici le incapacità lavorative attestate dal dr. med. __________

nella perizia bidisciplinare del 20 dicembre 2018 (20%) e dalla dr.ssa med. __________

nel referto del 1° marzo 2018 (50%).

Gli

ultimi due calcoli vanno d’acchito respinti per i motivi esposti al

considerando precedente.

Per

quanto concerne il primo calcolo, va evidenziato quanto segue.

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9

agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, la ricorrente non contesta che nel 2013 avrebbe potuto conseguire un

reddito di fr. 56'934, aggiornato a fr. 57'588 nel 2015 ed a fr. 57'977 nel

2016.

Nel

2017.

tale reddito sarebbe stato di fr. 58'208.90 (+ 0.4 %).

2.8.2

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Considerato

che il reddito annuo conseguito dalla ricorrente quale aiuto cucina (dal 2017:

cfr. pag. 20 perizia del 20 dicembre 2018 = pag. 869 incarto AI) presso il

ristorante scolastico del __________ (fr. 23'814, rispettivamente fr. 29'292.15

a dipendenza dei parametri utilizzati [cfr. doc. 246 incarto AI]) è inferiore a

quello che potrebbe percepire in attività semplici e ripetitive, è a giusta

ragione che l’UAI, in applicazione dell’obbligo di ridurre il danno, ha fatto

capo alle tabelle di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica. Ciò del resto non è contestato dalla

ricorrente.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso) emerge che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr.

4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la

Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Tale dato,

aggiornato al 2013, corrisponde a fr. 51'821.85.--.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS

2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il

livello di competenze e il sesso), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Nel 2015 il reddito da invalido ammonterebbe invece a

fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40

aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e moltiplicando per 104.1; Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]).

Circa il 2016, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari di quell’anno edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici

(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando tale dato su

41.7

ore di durata media lavorativa settimanale nel 2017 (terzo anno di

confronto dei redditi) e aggiornandolo secondo l’indice dei salari nominali, il

dato statistico corrisponde a fr. 54'789.05 per un impiego a tempo pieno

(52'356 : 40 X 41.7 : 105 X 105.4).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per attività leggere e altri

fattori di riduzione.

La

ricorrente chiede una riduzione del 20%, per altri criteri come la sua origine

(__________).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,

l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati

al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

Quest’ultima,

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro all’80%

o all’85% a dipendenza dei periodi (cfr. consid. 2.5. in fine). La riduzione va

intesa in maniera combinata sia come riduzione del rendimento che come presenza

(cfr. pag. 956 incarto AI). Un’ulteriore riduzione per questo aspetto non è

possibile.

Infatti,

a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22

marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto

il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti

funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di

presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del

20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità

di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e

9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che

l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella

misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha

ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più

spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Neppure

un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto

conto (cfr. pag. 957 incarto AI).

Quanto

al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico

da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, consid. 6.2).

Infine,

alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità,

trattandosi di una cittadina svizzera. Quanto alla sua origine __________, va

rilevato che l’assicurata si trova in Svizzera già dal settembre 1985 (pag. 31

incarto AI), dove ha conseguito il diploma di esercente tipo 1 e dove ha svolto

numerose attività lucrative sin da subito (cfr. pag. 44 e seguenti incarto AI).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata

dall’UAI.

Per

il periodo dal 2013 al mese di agosto 2015, raffrontando il reddito da

valida di fr. 56'934 con quello da invalida di fr. 51'821.85, ridotto del 15%

(incapacità lavorativa) a fr. 44'048.57 e di ulteriori 15% (riduzione sociale)

a fr. 37'441.28, si ottiene un grado d’invalidità del 34% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Per

il periodo da settembre 2015 al 13 aprile 2017 raffrontando il reddito

da valida di fr. 57’588 con quello da invalida di fr. 54'052.61, ridotto del 20%

(incapacità lavorativa) a fr. 43'242.08 e di ulteriori 15% (riduzione sociale)

a fr. 36'755.77, si ottiene un grado d’invalidità del 36% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Per

il periodo dal 16 maggio 2017 raffrontando il reddito da valida di fr.

58'208.90 con quello da invalida di fr. 54'789.05, ridotto del 20% (incapacità

lavorativa) a fr. 43'831.20 e di ulteriori 15% (riduzione sociale) a fr.

37'256.50, si ottiene un grado d’invalidità del 36% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti