32.2019.94
Attribuzione rendita limitata nel tempo.Perizia pluridisciplinare determina inabilità per motivi psichici ed esagerazione dei sintomi.Lamentele soggettive non sono sufficienti per modificare parere periti.Calcolo grado AI.Reddito da valida si basa su ultimo reddito.Principio parallelismo dei redditi
9 giugno 2020Italiano76 min
il giudice delegato ha informato la ricorrente dell'eventualità di una reformatio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.94
TB
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. A fine 2007 (doc. 1), a
seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 31 agosto 2006 che
le ha comportato la frattura del piede destro e che è stato assunto
dall'assicuratore infortuni, RI 1, 1971, ausiliaria di pulizie, ha presentato
all'Ufficio assicurazione invalidità una domanda di prestazioni AI per adulti,
che è sfociata nella decisione del 15 luglio 2010 (doc. 40) di attribuzione di
una rendita intera di invalidità per un periodo limitato dal 1° settembre 2007
al 30 settembre 2009.
Il ricorso del 3 settembre 2010 (doc. 43) inoltrato a questo
Tribunale è stato respinto il 19 aprile 2011 (STCA 32.2010.238).
1.2. L'8 maggio 2017 (doc. 64)
l'assicurata ha presentato una nuova domanda, poiché il suo stato di salute era
peggiorato così come attestato dal suo psichiatra (doc. 63). Raccolta ulteriore
documentazione medica, il 7 marzo 2018 (doc. 94) il Servizio Medico Regionale
ha ritenuto opportuno disporre una perizia pluridisciplinare, che è stata resa
il 13 novembre 2018 (doc. 106). Sentito poi il consulente in integrazione
professionale (doc. 104) e visto il rapporto finale dell'SMR del 14 novembre
2018 (doc. 105), con progetto di decisione del 22 gennaio 2019 (doc. 110),
confermato dalla decisione del 29 marzo 2019 (doc. A) anche dopo le
osservazioni del 1° marzo 2019 (doc. 115), l'Ufficio assicurazione invalidità
ha attribuito all'assicurata una rendita di tre quarti a decorrere dal 1° marzo
2016 (grado AI 60%) fino al 30 aprile 2018, con pagamento dal 1° novembre 2017
stante il tardivo inoltro della domanda di prestazioni (maggio 2017).
1.3. Il 13 maggio 2019 (doc. I) RI
1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione
impugnata e di rinviarla all'Ufficio AI per effettuare ulteriori accertamenti
psichiatrici e, dal lato economico, di tener conto di una riduzione per motivi
personali del 15%.
La ricorrente ha contestato la valutazione peritale in ambito
psichiatrico, ritenendola contraddittoria laddove la dr.ssa med. __________ ha
affermato da un lato che la diagnosi di disturbo depressivo persistente con
ansia collimava con quella formulata dagli psichiatri curanti, ma poi
dall'altro lato ha attribuito tale disturbo ai tratti della personalità
dell'assicurata. Inoltre, per l'insorgente non era vero che stesse simulando
una situazione di sofferenza maggiore rispetto a quella effettiva, così come
attestato il 27 febbraio 2015 dallo psichiatra dr. med. __________, secondo cui
l'assicurata non era in grado di comprendere che essa soffrisse di una malattia
psichica. Questa conclusione era stata tratta pure il 19 novembre 2017 dalla
dr.ssa med. __________, anch'essa psichiatra. Pertanto, secondo l'interessata, entrambi
Fatti
i suoi psichiatri negavano che fosse sofferente in contesto psichico, poiché
essa non concepiva intellettualmente tale concetto.
Peraltro, oltre all'esauribilità diagnosticata dal dr. med. __________,
per l'assicurata era presente una riduzione dell'attenzione e della
concentrazione, confermata anche dalla collega, e quindi questi fattori
interagivano sul rendimento della sua capacità lavorativa.
L'assicurata ha poi rilevato che il fatto che la perita abbia
ritenuto che il suo stato depressivo fosse persistente e non ricorrente non
appariva di per sé quale motivo sufficiente per concludere di negare una
qualsiasi limitazione nell'attività lavorativa.
Oltre a ciò, l'insorgente ha osservato che il rapporto redatto dal
dr. med. __________, che attestava un'incapacità lavorativa del 60% mentre la
dr.ssa med. __________ l'aveva stabilita nel 100%, è stato posto dall'Ufficio
AI alla base della determinazione del grado di invalidità fino al 31 gennaio
2018.
Un altro elemento di carattere medico sollevato dall'interessata
concerneva l'aspetto ortopedico, visto che dalla visita medica di chiusura del
2009 effettuata dall'assicuratore infortuni essa era in grado di sollevare dei
pesi fino all'altezza dei fianchi fino a 10kg, oltre a potersi inginocchiare di
rado e talvolta salire o scendere le scale. Pertanto, benché potesse svolgere
delle attività di media pesantezza, esisteva comunque una limitazione che le
impediva per esempio di svolgere l'attività quale donna delle pulizie.
In merito all'aspetto economico, va tenuto conto che essa non
svolge più un'attività lavorativa da 13 anni a causa dei postumi dell'incidente
dapprima di carattere somatici poi psichiatrici. Peraltro, la perita psichiatra
ha rilevato una serie di difficoltà che la fanno apparire molto insicura e in
situazione precaria nell'interagire con altre persone e nell'integrarsi in un
gruppo.
Tutti questi aspetti, a suo dire, non sono stati considerati nella
riduzione del salario da valida. Si tratta di tre ambiti nel contesto dei quali
l'assicurata risultava essere in difficoltà e che sono soggetti a una riduzione
di natura sociale di almeno il 5% per ogni ambito da imputare sui dati
statistici. Dal raffronto dei redditi calcolati entrambi sulla base dei dati
statistici in ragione di Fr. 54'356.- annui, il tasso di invalidità
ammonterebbe dunque al 40,5%, con conseguente diritto a un quarto di rendita.
Infine, l'assicurata ha chiesto una nuova valutazione dell'aspetto
psichiatrico "previo approfondimento da
parte di un medico terzo, previo rimando dell'incarto all'UAI per nuova
istruttoria." (pag. 4).
1.4. Il consulente in integrazione
professionale ha ritenuto corretto applicare i principi relativi al gap
salariale come nella STCA del 2011 (doc. IV/2) e considerare quale reddito da
valida quanto guadagnava come ausiliaria di pulizie perciò, tenuto conto di una
riduzione sociale del 5% (doc. IV/4), la perdita di guadagno era del 57% (doc.
IV/3). Confermata la correttezza della valutazione medica (abile al 40% e dal
1° febbraio 2018 al 70%), l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di ridurre a una
mezza rendita.
1.5. La ricorrente non ha
formulato ulteriori osservazioni (doc. V).
1.6. Il 17 aprile 2020 (doc. VI)
il giudice delegato ha informato la ricorrente dell'eventualità di una reformatio
in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del
22 maggio 2020 (doc. X) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata,
che ha inoltrato una nuova domanda, una rendita (di tre quarti) di invalidità
temporanea solo per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2016 al 30 aprile
2018, visto che dal 1° febbraio 2018 ella sarebbe nuovamente abile al lavoro al
70% in qualsiasi attività e quindi, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi
dopo il miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante
un grado di invalidità del 30%.
Con la risposta l'amministrazione ha chiesto al TCA di ridurre a
mezza rendita il diritto dell'assicurata stante un nuovo calcolo che fissa la
perdita di guadagno nel 57%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto
di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve poi esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
L'Alta Corte ha ribadito nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)”.
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)
provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle
assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve
ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. Nel caso di
specie, dal 2007 al 2009 l'assicurata è stata al beneficio di una rendita
intera di invalidità e nel 2017 ha comunicato all'Ufficio AI che il suo stato
di salute era peggiorato (doc. 63) e, raccolta la documentazione medica
necessaria, il 7 marzo 2018 (doc. 94) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporla a una perizia
pluridisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 13 novembre 2018 (doc. 106), dopo
che il Servizio Accertamento Medico ha visitato l'interessata il 2 maggio 2018
per una valutazione internistica peritale.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2006
al marzo 2018, il SAM ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,
patologica, sistemica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la
descrizione della giornata e la terapia in corso.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,
gli esiti degli esami di laboratorio, degli esami radiologici e ORL effettuati
nel maggio 2018 dal Servizio Accertamento Medico.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di
seguito.
L'assicurata è stata esaminata l'8 maggio 2018 dal dottor __________,
neuropsicologo, che ha concluso che l'esame ha messo in evidenza delle
prestazioni globalmente inferiori alla norma e anche molto deficitarie
soprattutto per ciò che concerneva la memoria, l'attenzione, le funzioni
esecutive ed il linguaggio espressivo. L'attendibilità di questi risultati era
però dubbia, essendo emersi elementi che facevano sospettare la presenza di un
atteggiamento volto all'esagerazione dei sintomi. A suo dire, era probabile che
tale attitudine fosse almeno in parte in relazione con la componente
psichiatrica.
Il giorno seguente, la dr.ssa med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata per 65 minuti e poi l'ha rivisita
15 giorni dopo per 45 minuti, al termine dei quali ha diagnosticato un disturbo
da dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10; F45.41) avente influsso
sulla capacità lavorativa, mentre una distimia (ICD-10; F34.1) quale diagnosi
senza influsso.
La perita ha riassunto i referti medici dal 2006 al 2018 attinenti
al quadro psichiatrico, ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, psicofarmacologica, i disturbi soggettivi attuali
sulla scorta dell'esame clinico secondo AMDP 8-System e la descrizione della
giornata. Nelle constatazioni obiettive ha formulato delle osservazioni sul
comportamento e sull'aspetto esteriore dell'interessata, sulla comprensione
linguistica (è stato necessario l'aiuto di un interprete in lingua __________
soprattutto quando l'assicurata era in difficoltà a rispondere alle sue domande,
specie quelle in cui l'interessata è andata in contraddizione rispetto alle
risposte date in precedenza e, a dire della psichiatra, si trattava di quelle
domande in cui la peritata prendeva tempo per valutare qual era la risposta più
appropriata in relazione a dare un quadro delle sue condizioni peggiorativo), sui
reperti dell'esame psichiatrico comprensivo degli esami di laboratorio, sugli
esami neuro-psicologici effettuati dal dottor __________ e sulle conseguenze
sulla capacità di lavoro sulla scorta dello Schema MINI ICF-APP.
Sull'esito dell'esame clinico, la psichiatra ha rilevato di non
avere riscontrato disturbi dello stato di coscienza né dell'orientamento,
mentre sui disturbi dell'attenzione e della memoria ha rinviato all'esame
neuropsicologico del collega, che ha esternato dubbi.
Riguardo alla capacità di ricordare, la specialista ha rilevato
che l'assicurata era caduta in contraddizione su alcune affermazioni.
Erano invece presenti delle ruminazioni mentali non ossessive
riguardo alla sua condizione somatica, alla presenza di dolori continui e alle
somatizzazioni. Non erano invece presenti timori, fobie, sintomi compulsivi ed
ossessivi, ideazioni di tipo delirante, disturbi della percezione, disturbi
della coscienza dell'Io, disturbi post traumatici da stress. L'esperta ha osservato
l'impoverimento affettivo e quasi un'anestesia affettiva, rabbia con
irritazione e anche tristezza, seppure su quest'ultimo stato avesse dei dubbi.
Era presente l'irritabilità, l'inquietudine interiore accompagnata da ansia
psichica soggettiva e disforia con cattivo umore, scostante, molto critica e
mal disposta fino ad arrivare all'irritabilità. Sulla scorta di ciò la perita
ha avuto dei dubbi sulla presenza o meno di un umore depresso o per lo meno era
di grado lieve, non però di grado elevato. V'erano poi anche disturbi della
carica vitale e della motricità, che a dire della psichiatra era determinata
dalla condizione di dolore cronico più che dalle condizioni psichiche, anche se
v'era una sicura somatizzazione e comunque non v'era un disturbo dell'intenzionalità,
ma poteva esserci una situazione in cui vorrei ma non posso, anche se a
parere dell'esperta anche questa situazione era stata descritta in maniera
piuttosto contraddittoria e quindi era legata a una certa accentuazione, pur
essendoci il sintomo che era tra lieve e moderato, ma non così accentuato come
descritto dall'assicurata. Infine, sul livello di affidabilità della
valutazione stessa, la specialista ha concluso che alcune affermazioni erano
dubbie.
Dallo Schema MINI ICF-APP è emerso che non v'era nessun grado di
disabilità nel rispetto delle regole, nella flessibilità, nella assertività,
nella cura di sé, un grado lieve nella mobilità, un grado tra lieve e moderato
nelle attività spontanee, un grado di disabilità moderata nell'organizzazione
dei compiti, nelle competenze, nella persistenza, nel contatto con gli altri,
nelle relazioni intime e infine un grado di disabilità tra moderato e grave nel
giudizio e nell'integrazione nel gruppo. La psichiatra ha concluso che v'erano
in atto delle disabilità psichiche legate prevalentemente alla condizione
somatica, ma a suo parere di un grado non elevato, che potevano però avere una
ricaduta sulla capacità lavorativa psichiatrica, solo in parte. Anche in questo
esame si sono presentate accentuazioni dei sintomi date dalle contraddizioni in
cui è incorsa l'assicurata, come pure un atteggiamento rivendicativo e
vantaggio secondario della malattia.
L'esperta ha avuto un colloquio telefonico con la dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l'assicurata in due occasioni
nell'ottobre 2017, il cui parere è sfociato nella valutazione del 19 novembre
2017 (doc. 77) in cui è stato diagnosticato un disturbo persistente dell'umore
in diagnosi differenziale, con una pseudodemenza depressiva.
A questo proposito, nel suo referto peritale la dr.ssa med. __________
ha osservato di avere fatto presente alla collega che il test neuropsicologico
ha escluso la presenza di decadimento cognitivo e ha confermato il suo sospetto
di accentuazione dei sintomi. Il sospetto di QI basso sollevato dalla
psichiatra curante è stato contraddetto dalla perita del SAM, visto che dal
lato anamnestico non era possibile. Inoltre, anche gli esiti degli esami
ematici hanno confermato il suo dubbio di una non corretta compliance
dell'assicurata della terapia psicofarmacologica, che invece la dottoressa
curante non aveva riscontrato.
In merito alle sue diagnosi con influsso (disturbo da dolore con
fattori somatici e psichici) e senza influsso sulla capacità lavorativa
(distimia), la perita ha osservato che esse non si discostavano da quelle
formulate dai colleghi (dr.ssa __________: disturbo persistente dell'umore
(affettivo) di altro tipo (ICD-10; F34.8): depressione cronica con sospetta
pseudodemenza depressiva) e dr. __________: sindrome affettiva persistente
(ICD-10; F34.1) e modificazione duratura della personalità (ICD-10; F62.8)), ma
eliminavano l'ipotesi della pseudodemenza depressiva, non confermata dal test
neuropsicologico, ed erano supportate da altri criteri diagnostici quali una
deflessione cronica del tono dell'umore che durava da alcuni anni, una povertà
affettiva, scarsa energia, condizione d'ansia caratterizzata da rabbia e
relativa irritabilità, dominata dalla disforia con cattivo umore, scostante,
molto critica e mal disposta, che però a suo parere non erano abbastanza gravi
da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, ascrivendo invece
questi sintomi a tratti della sua personalità più che a una psicopatologia
conclamata. In aggiunta a ciò, la psichiatra ha rilevato la presenza di criteri
diagnostici quali pensieri sproporzionati e persistenti circa la gravità dei
propri sintomi, con un livello costantemente elevato di ansia per la sua salute
e per i sintomi, che nonostante l'accentuazione della gravità era presente la
somatizzazione, che influiva sulle sue capacità lavorative, sociali e
relazionali.
Sulla valutazione della coerenza e della plausibilità dell'esame,
la dr.ssa __________ ha evidenziato che v'era una netta discrepanza tra ciò che
l'assicurata raccontava delle sue condizioni, per il suo atteggiamento, il suo
linguaggio non verbale, e il verbale in cui a volte si contraddiceva; in ciò
essa non vedeva una simulazione, ma sicuramente una forte accentuazione dei
sintomi.
Per la valutazione delle capacità, la psichiatra ha rilevato che
v'era un quadro psicopatologico determinato sia dalla presenza di una distimia
con caratteristiche d'ansia, più che depressive, che a suo avviso non avevano
un'influenza sulla capacità lavorativa psichiatrica, sia un quadro sintomatico
legato alla condizione di disturbo da dolore con fattori somatici e psichici al
netto della tendenza all'accentuazione che aveva una ricaduta sulla capacità
lavorativa psichiatrica.
Esprimendosi sulla capacità lavorativa, la specialista ha indicato
che l'assicurata era in grado di garantire una presenza fino a un massimo di 6
ore nell'attività precedentemente esercitata come ausiliaria di pulizie, con
una riduzione del rendimento di al massimo il 30% dovuta all'esauribilità delle
energie che influenzavano negativamente la performance e richiedevano più pause
per la presenza del disturbo da dolore con fattori somatici e psichici. Stante
Considerandi
l'inabilità lavorativa del 60% certificata dal dr. med. __________ nel 2015 con
l'inizio della presa a carico specialistica dell'assicurata, poi passata da
gennaio 2018 alla dr.ssa med. __________, il miglioramento della capacità
lavorativa al 70% è stato dunque stabilito dal febbraio 2018.
In un'attività adeguata, ossia esercitata da sola o in un ambiente
con pochi colleghi di lavoro, senza eccessive responsabilità e in un'attività
di routine con possibilità di fare pause, la capacità lavorativa
dell'assicurata era di 8 ore al giorno, con una limitazione del rendimento di
al massimo il 30%, perciò la capacità lavorativa psichiatrica era del 70%,
anch'essa dal mese di febbraio 2018.
Il 15 maggio 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia e riabilitazione, ha visitato l'assicurata durante un'ora e mezza
e l'indomani, nel suo referto, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa, ma solo senza ripercussione, accertando algia al
ginocchio e al piede destro, gonalgia a destra in stato dopo artroscopia del
ginocchio destro nel 2010 e cervicalgie su iniziali alterazioni degenerative di
tipo uncartrosico.
Il reumatologo ha osservato una discrepanza tra i reperti clinici,
radiologici e i disturbi invalidanti dell'assicurata, che erano difficilmente
spiegabili. In particolar modo il suo ritiro sociale e un'attività
prevalentemente sedentaria svolta a casa con gran parte del tempo passato o a
letto o sdraiata.
Non v'erano quindi impedimenti alla ripresa completa, sin dal
2009, dell'attività di ausiliaria di pulizia.
Questa professione è stata ritenuta adeguata, ma con delle limitazioni
funzionali in parte sovrapponibili a quelle stabilite dall'assicuratore
infortuni nel 2009 per l'attività precedente (difficoltà nel salire e scendere
le scale frequentemente, impossibilità di salire su scale a pioli, difficoltà a
portare pesi superiori a 10kg, difficoltà a mantenere la posizione accovacciata
e inginocchiata).
Anche in un'altra attività, soprattutto di tipo sedentario in cui
l'assicurata poteva stare seduta, la capacità lavorativa era totale.
Pure il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, non ha
posto delle diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza
influsso.
Egli ha diagnosticato delle cefalee croniche, dei dolori al piede
destro non spiegati da patologia neurologica e dei deficit cognitivi globali
non imputabili a patologia neurologica organica cerebrale, ma piuttosto dovuti
a una tendenza ad accentuare i sintomi.
La capacità lavorativa era dunque totale.
Infine, nella sua valutazione del 25 maggio 2018, il dr. med. __________,
specialista FMH ORL, ha posto la diagnosi di otosclerosi a sinistra con stato
dopo stapedotomia e risultato uditivo insufficiente e di persistenza di
ipoacusia di tipo combinato e di grado importante a sinistra, patologie che non
costituivano un fattore limitante l'attività lavorativa esercitata precedentemente
né altre adeguate.
L'abilità lavorativa dell'assicurata era del 100% in qualsiasi
attività.
Il Servizio Accertamento Medico, preso atto dei rapporti peritali
suesposti, ha posto quale diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa
della ricorrente soltanto quella di tipo psichiatrica, ovvero di disturbo da
dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10; F45.41). Le diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa esposte dagli altri specialisti intervenuti
completano il quadro diagnostico dell'assicurata.
Le conclusioni peritali si sono fondate su un'esauriente
discussione tra i medici periti del SAM, i quali hanno ravvisato una
limitazione della capacità lavorativa unicamente dovuta alla patologia in
ambito psichiatrico.
2.7
La scrivente Corte osserva in
primo luogo che tutti gli specialisti intervenuti hanno evidenziato delle
contraddizioni tra le affermazioni dell'interessata e i reperti medici.
Il reumatologo ha rilevato una discrepanza tra i reperti clinici e
radiologici e i disturbi invalidanti segnalati dalla ricorrente. Stante la
riscontrata buona guarigione del piede, difficilmente con i soli reperti somatici,
clinici e radiologici era possibile comprendere una evoluzione cronica
invalidante subentrata nel decorso.
Anche il consulente in neurologia ha descritto che le cefalee
molto intense lamentate dall'assicurata divergevano dall'aspetto di non
particolare sofferenza mostrata da quest'ultima durante l'esame clinico. Pure
anamnesticamente sono emerse delle contraddizioni, in particolare dove sono
stati indicati dei periodi di alcune ore durante il giorno con cefalee assenti
o lievi, ma anche in quei momenti l'assicurata non faceva nulla di particolare
a casa, visto che delegava le attività casalinghe ai familiari. Ciò faceva
pensare al neurologo che le cefalee non fossero il fattore principale che
limitava l'attività dell'assicurata.
Infine, la perita psichiatra ha evidenziato una netta discrepanza
tra i racconti dell'interessata sulle sue condizioni, per il suo atteggiamento,
il suo linguaggio non verbale e il linguaggio verbale in cui a volte si è
contraddetta, non ravvedendo una simulazione, ma una forte accentuazione dei
sintomi.
In conclusione, la capacità lavorativa globale nell'ultima
attività svolta come ausiliaria di pulizie e in una attività adeguata era del
70%, in entrambi i casi era presente dal febbraio 2018 dopo che l'interessata
era stata in cura dalla dr.ssa __________ e che la terapia adottata ha
comportato un miglioramento della sua situazione, seppure la compliance
non fosse ideale.
D'avviso del Tribunale, alla luce del rapporto peritale del 13
novembre 2018 appena esposto, le lamentele espresse dalla ricorrente non
possono essere condivise, proprio perché la dr.ssa med. __________ ha
chiaramente spiegato nella sua valutazione i motivi per cui non era dato un
disturbo persistente dell'umore con una pseudodemenza depressiva, visto che dal
test neuropsicologico effettuato dal dottor __________ era stata esclusa la
presenza di decadimento cognitivo ed era stato confermato il suo sospetto che
la ricorrente accentuasse i sintomi. La perita psichiatra ha fatto presente
queste conclusioni alla collega che aveva in cura l'assicurata, tuttavia
ulteriori contestazioni rispettivamente un nuovo parere medico specialistico da
parte di quest'ultima non sono stati prodotti, perciò il TCA ritiene che le
motivazioni addotte dalla dr.ssa med. __________ per giustificare lo stato di
salute della ricorrente e quindi la diagnosi che ha posto sono chiare e non
dunque contraddittorie. Come tali, possono essere poste alla base del presente
giudizio.
2.8
Per quanto concerne l'accusa
di simulazione, l'assicurata l'ha recisamente contestata, ricordando che nel
suo rapporto del 27 febbraio 2015 il dr. med. __________ ha negato che la sua
paziente potesse avere un tale atteggiamento, visto che essa non era in grado
di comprendere di soffrire di una malattia psichica. Anche la dr.ssa med. __________
aveva riferito il 19 novembre 2017 che per l'assicurata "stare male"
significava "avere male" e quindi si doveva concludere che
l'interessata non era in grado di capire questo concetto e che pertanto non era
sofferente in un contesto psichico.
Quanto al primo referto, il TCA osserva come lo psichiatra curante
abbia tratto tali conclusioni tre anni prima della perizia in discussione,
perciò è plausibile che trascorso questo lungo arco di tempo la perita abbia
individuato un atteggiamento della ricorrente diverso da quello identificato
anni prima dal dr. med. __________.
In merito al referto della dr.ssa med. __________, come già
osservato, va ricordato che l'evidenza della presenza di un accentuazione dei
sintomi non è stata riscontrata soltanto dalla perita psichiatra, ma anche dal
dottor __________ che ha eseguito i test neuropsicologici, il quale ha
chiaramente segnalato che l'attendibilità dei risultati ottenuti era dubbia,
visto che "l'osservazione clinica metta
in evidenza elementi che fanno sospettare la presenza di un atteggiamento volto
all'esagerazione dei sintomi, sospetto confermato dai risultati ai test di
veridicità.".
Su queste conclusioni la dr.ssa med. __________ si è confrontata
con il neuropsicologo, così come in merito all'opinione della psichiatra
curante secondo cui l'assicurata aveva un quoziente intellettivo piuttosto
basso e anche il dottor __________ ha confermato le sue impressioni, ovvero che
sebbene l'assicurata avesse un livello culturale non elevato, tuttavia non
aveva un ritardo intellettivo così come dimostrato dal suo percorso scolastico
senza bocciature, uno sviluppo normale e una costruzione di un progetto di vita
con lavoro e famiglia senza difficoltà.
Inoltre, anche il neuropsicologo, come la psichiatra che ha
peritato l'insorgente, ha osservato che il modo di presentarsi e
l'atteggiamento tenuto durante i colloqui non erano tipici di un soggetto di
bassa intelligenza, ma di una persona che accentuava o simulava dei deficit.
V'erano evidenti discrepanze tra come l'assicurata appariva e le sue
prestazioni.
Il neuropsicologo ha altresì chiaramente spiegato che chi ha dei
limiti intellettivi ha delle difficoltà in alcuni test, mentre l'interessata
non li ha avuti ed è raro che persone con bassa intelligenza simulino, poiché
sono persone semplici e trasparenti.
In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si
allinea con serenità alle conclusioni di accentuazione e di esagerazione dei
sintomi manifestata dall'insorgente, più volte segnalata dalla dr.ssa med. __________
nella sua valutazione peritale, la quale ha però precisato non trattarsi di
simulazione (cfr. punto 7.3 pag. 13 del suo referto).
2.9
La ricorrente ha inoltre contraddetto
la perizia psichiatrica laddove sostiene che "Da un lato si afferma che la
diagnosi di disturbo depressivo persistente con ansia collima con quello dei
colleghi, poi però lo si attribuisce a tratti delle personalità." (doc. I pag.
3.
in alto).
D'avviso del Tribunale, l'assicurata erra nelle sue sussunzioni,
avendo mal interpretato le annotazioni della psichiatra al punto 6.2 del suo
referto.
Infatti, la dr.ssa __________ ha sì riconosciuto che entrambe le
sue diagnosi - e non solo quella di disturbo depressivo persistente con ansia -
non si discostavano da quelle formulate dai colleghi, ma ne ha escluso che vi
fosse una pseudodemenza depressiva come ritenuto dalla dr.ssa med. __________. Inoltre,
pur avendo attribuito alcuni criteri diagnostici alla personalità
dell'assicurata (quali povertà affettiva, scarsa energia, irritabilità, ecc.),
ha ritenuto che altri elementi rilevati nella sua personalità fossero ascrivibili
ad una patologia psichica tra lieve e moderata che avevano un'influenza sulla
capacità lavorativa, sociale e relazionale (come ad esempio i pensieri
sproporzionati e persistenti circa la gravità dei propri sintomi, il costante
elevato livello di ansia per la sua salute).
Il fatto che la perita abbia riscontrato un disturbo depressivo
persistente con ansia e non una sindrome depressiva ricorrente, a dire della
ricorrente, non dovrebbe portare a concludere che non via sia alcuna
limitazione nell'attività lavorativa, visto anche che, in presenza di una
disabilità da moderata a grave nell'integrazione nel gruppo, essa dovrebbe
lavorare per lo più da sola.
A questa critica va risposto che la dr.ssa __________ ha spiegato
quali sono stati i criteri diagnostici che l'hanno portata a diagnosticare una
distimia, ossia un disturbo depressivo persistente, e a non ritenere che avesse
un'influenza sulla capacità lavorativa.
Inoltre, ha ritenuto che l'attività lavorativa ideale sarebbe da
sola o con pochi colleghi, ma tale condizione non costituisce una limitazione
medica della capacità di lavoro dell'assicurata.
2.10
L'insorgente ha pure criticato
che l'esperta non avrebbe tenuto conto della riduzione dell'attenzione e della
concentrazione annotata dal dr. med. __________ il 27 aprile 2015 e dell'astrazione,
dell'attenzione, del calcolo e della memorizzazione che secondo la dr.ssa med. __________
erano notevolmente deficitarie, fattori che influenzerebbero maggiormente la
capacità lavorativa dell'assicurata e quindi non soltanto nella misura del 30%.
A tal riguardo va segnalato che la dr.ssa med. __________ ha
rinviato al rapporto del dottor __________, il quale per quanto concerne i
disturbi dell'attenzione e della memoria ha avuto forti dubbi
sull'attendibilità delle prestazioni fornite dall'assicurata.
Anche la stessa psichiatra ha eseguito un test (test delle 3
parole) e non ha riscontrato particolari problemi di capacità di riconoscimento
di informazione e di memoria. Addirittura, sulla capacità di ricordare
l'interessata è caduta in contraddizione, affermando di dimenticarsi a volte di
stendere il bucato, quando poi però ha dichiarato di non occuparsi praticamente
di nessuna attività casalinga.
Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo per ritenere
che la capacità lavorativa dell'assicurata fosse ridotta anche da dei deficit
di concentrazione, di attenzione e di memoria.
2.11
La ricorrente ha poi osservato
che i suoi medici curanti non sono stati concordi nella determinazione della
sua inabilità lavorativa, visto che il dottor __________ l'aveva stabilita nel
60% (dal 2015), mentre la dottoressa __________ nel 100% (dall'11 ottobre
2017).
Sull'aspetto ortopedico l'insorgente ha rammentato che il medico
che l'ha valutata per conto dell'assicuratore infortuni aveva posto dei limiti
funzionali perciò, benché essa potesse svolgere delle attività di media
pesantezza, a dire dell'assicurata sussisteva una certa limitazione che le
impediva comunque di svolgere l'attività precedente di ausiliaria di pulizie.
Il TCA ricorda che anche il perito reumatologo che ha visitato
l'assicurata il 15 maggio 2018 era concorde con le limitazioni determinate dal
medico dell'assicuratore infortuni, ma solo in parte e ha osservato che "Bisogna inoltre segnalare che dal 2009 a oggi vi è
stato un ulteriore consolidamento dei reperti radiologici e clinici e un
ulteriore miglioramento. Non si riscontrano più gonfiori neppure all'avampiede
che erano stati descritti allora.".
Pertanto, non avendo riscontrato dal punto di vista somatico
grossi problemi, non vi erano impedimenti alla ripresa lavorativa in forma
completa sia nell'attività precedentemente esercitata, che è stata ritenuta
adeguata alle condizioni di salute della ricorrente, sia in altre attività
professionali, soprattutto di tipo sedentario.
2.12
Secondo la scrivente Corte, i
periti del Servizio Accertamento Medico hanno dunque esaminato attentamente le
condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico,
vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri
oggettivi emersi dagli esami clinici e radiologici che essi hanno effettuato di
persona sulla ricorrente e si sono confrontati con i pareri dei medici curanti
agli atti.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha poi confermato
integralmente il parere degli esperti in reumatologia, ORL, neurologia e
psichiatria nel suo rapporto finale SMR del 14 novembre 2018, sia nelle diagnosi
sia nei gradi di capacità lavorativa stabiliti dai periti del SAM tanto nell'attività
abituale di ausiliaria di pulizie quanto in attività adeguate, valutate nel 40%
dal marzo 2015 e nel 70% dal mese di febbraio 2018, da intendere come riduzione
del rendimento.
Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo
non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2019.60
del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA
32.2017.211
del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA
32.2017.136
del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;
32.2017.77
del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA
32.2017.62
del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013
confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10
giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Con il suo ricorso l'assicurata ha in sostanza sostenuto di non
essere in grado di lavorare al 70% come stabilito dai periti, visto che il suo
stato di salute psichico e ortopedico era peggiore rispetto a quello stabilito
dagli specialisti del SAM.
Il Tribunale evidenzia che la ricorrente si è però limitata ad esporre
delle limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da documentazione
clinica medica che potesse oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà
fisiche e psichiche.
Né con il ricorso né tanto meno nella procedura amministrativa in
fase di osservazioni al progetto di decisione, essa ha infatti prodotto dei
certificati medici che comprovassero il suo reale stato di salute.
Da quanto precede discende che non è dimostrata l'esistenza di una
situazione più severa rispetto a quella ritenuta dalla perita psichiatra, che
ha stabilito l'abilità lavorativa dell'assicurata in qualsiasi attività essere
del 40% dal marzo 2015 sulla base del referto del dr. med. __________, mentre
del 70% dal febbraio 2018 stante una riduzione del rendimento del 30% connessa
all'esauribilità delle energie che influenzavano negativamente la performance e
richiedevano più pause per la presenza del disturbo da dolore con fattori
somatici e psichici, così come giudicato dalla dr.ssa med. __________.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute
dell'interessata, così come da essa richiesta, non è necessaria. Infatti, per
quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a
disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della causa.
L'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente
l'allestimento di una perizia in ambito psichiatrico, non è pertanto utile per
la fattispecie in oggetto, risultando già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate
le conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 13
novembre 2018 e che sono poi state corroborate l'indomani dal Servizio Medico
Regionale. Pertanto, la capacità lavorativa dell'assicurata è stabilita nel 40%
da marzo 2015 e nel 70% da febbraio 2018, intese come riduzione del rendimento.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno perciò
posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di ausiliaria di
pulizie quanto in attività adeguate. Non è data un'incapacità lavorativa
maggiore.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dalla ricorrente.
2.13
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per
il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003
consid. 3.1, STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr.
24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV
Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003.
consid. 4.2).
Nel caso di specie, per la contestazione in esame sono quindi
determinanti i dati del 2016 (ossia alla scadenza dell'anno di
attesa iniziato nel marzo 2015).
Con la decisione impugnata l'amministrazione ha effettuato un raffronto
percentuale dei redditi per determinare il grado di invalidità della ricorrente
basandosi sui gradi di incapacità lavorativa medica stabiliti dai periti del
SAM.
Considerata quindi dapprima un'incapacità lavorativa del 60% in
qualsiasi attività dal 1° marzo 2015, l'Ufficio AI ha stabilito nel 60% la
perdita di guadagno e dunque le ha attribuito una rendita di invalidità di tre
quarti. Dal 1° febbraio 2018, ritenuto che l'inabilità lavorativa in qualsiasi
attività era del 30%, è decaduto il diritto alla rendita di invalidità stante
un grado AI di pari importo e pertanto inferiore al minimo pensionabile del
40%.
Con la risposta di causa, l'amministrazione ha chiesto al TCA di
diminuire al 57% il grado di invalidità attribuito all'assicurata sulla base
del calcolo di raffronto ordinario dei redditi, partendo da un reddito da
valida di Fr. 41'820.- aggiornando il dato di partenza del 2009 di Fr.
39'716.- al 2016 e da un reddito da invalida di Fr. 17'991.- stante un
grado di inabilità lavorativa del 60%, una riduzione del 5% per motivi
personali e un gap salariale del 12,9% rispettivamente di Fr. 31'484.- tenuto
conto sempre di una riduzione del 5% e del 12,9%, ma considerando un'inabilità
lavorativa del 30%. Nel primo periodo di calcolo, partendo da un reddito
statistico di Fr. 54'355,67 il grado di invalidità è del 57% (doc. IV/4),
mentre nel secondo del 25% (doc. IV/3), con conseguente cessazione del diritto
alla rendita nel 2018.
La ricorrente ha contestato questo calcolo, adducendo che occorre
apportare una riduzione sociale del 15% al reddito da invalida di partenza che,
come il reddito da valida, va stabilito in Fr. 54'356.- secondo i dati
statistici non avendo più lavorato da 13 anni. In tal modo, si ottiene un grado
di invalidità del 40,5% e quindi il diritto a un quarto di rendita di
invalidità.
2.14
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto di invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e
giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255.
segg.).
In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.15
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come
ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,
decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il
reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve
essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144
I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell''invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1 luglio 2014 consid. 5.2).
2.16
Dagli atti risulta che nel suo
precedente giudizio del 19 aprile 2011 (STCA 32.2010.238) il TCA si era fondato,
per il raffronto dei redditi riferito all'anno 2009, sulla STCA 35.2010.59 del
19.
gennaio 2011 resa in ambito infortunistico. In quella occasione, il reddito
da valida era stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dagli ex
datori di lavoro della ricorrente, dato che non era stato contestato
dall'assicurata e che ammontava, nel 2009, a Fr. 39'716.-.
Nel caso in esame, il momento determinante per l'eventuale
riconoscimento della rendita è l'anno 2016, considerato l'inizio dell'anno di
attesa nel 2015.
Come allora, anche ora occorre basarsi sull'ultimo reddito che la
ricorrente ha conseguito prima del danno alla salute e adeguarlo al 2016.
Infatti, in assenza del danno alla salute, e quindi se nel 2006 non fosse stata
investita, l'assicurata avrebbe continuato a lavorare come ausiliaria di
pulizie. Non v'è pertanto motivo per scostarsi dalla situazione concreta e ricorrere
ai dati statistici, oltretutto non mancando delle indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale.
La circostanza invocata dalla ricorrente che siano ormai trascorsi
13.
anni dalla cessazione dell'attività lucrativa e che occorra così fondarsi
sui dati statistici deve poi essere relativizzata, dovendo il TCA porsi
all'inizio del diritto alla rendita (2016) e non al momento dell'emanazione
della decisione dell'Ufficio AI (2019).
Per la vertenza ora in esame la scrivente Corte parte perciò dal dato
del 2009 e lo aggiorna al 2016 sulla base dapprima della Tabella T39 Evoluzione
dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, Donne 2010-2018,
poi della Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne 2011-2016, per ottenere
un reddito da valida di Fr. 42'202,37 (+ 1,1% nel 2010 + 1% nel 2011
+ 1% nel 2012 + 0,7% nel 2013 + 1% nel 2014 + 0,5% nel 2015 + 0,8% nel 2016).
2.17
Per
quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.18
Per
quanto concerne il 2016, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128
V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti
occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'356.- (Fr. 4'363.- x 12 mesi).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2016.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per una donna è di Fr. 54'581,13 (Fr. 52'356 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.19
Nella risposta l'Ufficio AI,
rifacendosi al precedente giudizio di questo TCA (32.2010.238), ha applicato il
principio del parallelismo dei redditi e quindi ha tenuto conto della
differenza di salario del 17,9% (gap salariale) fra quanto l'assicurata avrebbe
percepito dal suo datore di lavoro (Fr. 41'820.-) e quanto avrebbe guadagnato a
livello svizzero secondo i dati statistici nel ramo economico 96, livello di
competenze 1 (Fr. 50'941,80). Dedotta la quota del 5%, la differenza (12,9%) fra
questi due redditi è stata riportata sul reddito da invalida.
2.20
A questo proposito va ribadito
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011
consid. 8.4).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato, da invalido, non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà
di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla
collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile
evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI
(STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio
2013).
Nel caso in esame, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla
proposta dell'Ufficio AI, che segue quanto già deciso dal TCA nel 2011, perciò
va ritenuto che nel 2016 il
reddito statistico lordo medio nazionale da invalida per una donna, fissato
tenendo conto del gap salariale del 12,9%, ammonta a Fr. 47'540,16 (Fr. 54'581,13 - 12,9%).
2.21
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con STF 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.22
Nel suo atto ricorsuale l'assicurata
ha chiesto di applicare una riduzione complessiva del 15%, pari al 5% per ogni
ambito nel quale risulta in difficoltà, visto che da 13 anni non lavora più a
causa dell'incidente subito, a seguito del quale è passata da una situazione
lavorativa precedente di sostanziale assenza di problemi a una successiva
caratterizzata da problemi dapprima somatici e poi psichici. Gli stessi
disturbi rilevati dalla perita psichiatra fanno stato di una serie di
difficoltà non immediatamente inabilitanti, ma che comunque la fanno apparire
molto insicura e difficilmente integrabile in un gruppo.
Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del
calcolo del grado di invalidità dell'assicurata ha nuovamente preso posizione
pendente causa il 16 maggio 2019 (doc. IV/3-4), dopo che già il 14 novembre 2018
(doc. 104) aveva spiegato quali fattori potevano entrare in linea di conto a
titolo di riduzione per motivi personali.
Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla
giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i
presupposti per applicare una riduzione complessiva al reddito statistico del
5%, confermando quindi la sua precedente analisi della situazione
dell'assicurata.
Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di
riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione. Per ognuno di questi
parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa sull'argomento,
motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.
Nessuna deduzione, poi, è stata giustamente concessa per le
limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinata in
sede medica (psichica e reumatologica) le tiene già in considerazione, poiché
la capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento
del 30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto
finale SMR).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4
et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65
del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4
febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5
ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24
settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.".
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva,
il tasso di deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle
limitazioni funzionali di carattere reumatologico, quelle sociali osservate dal
profilo psichico e della capacità lavorativa residua. Non v'è quindi alcun
motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione
nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto
entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità di lavoro residua del 40% e poi
del 70% in qualsiasi attività lavorativa la ricorrente è reintegrabile in un
mercato equilibrato del lavoro.
2.23. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2016 a Fr.
47'540,16, va ritenuto nella misura
del 40% (Fr. 47'540,16 x 40 : 100 = Fr. 19'016,06)
stante la ridotta capacità
lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo reddito
va diminuito del 5% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo l'importo di Fr. 18'065,26 (Fr. 19'016,06 - [Fr. 19'016,06 x 5 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
42'202,37 corrispondente
al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto
conseguire nell'anno 2016 come ausiliaria di pulizie al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 57,19% ([Fr. 42'202,37 -
Fr. 18'065,26] : Fr. 42'202,37 x 100), arrotondata al 57%
(DTF 130 V 121).
In queste circostanze, la percentuale di invalidità determinata in
virtù del metodo di raffronto dei redditi consente l'attribuzione
all'assicurata di una mezza rendita di invalidità, perciò la decisione
impugnata va modificata in tal senso per quanto concerne il periodo dal 1°
marzo 2016 al 30 aprile 2018, durante il quale l'amministrazione ha concesso
alla ricorrente il diritto a tre quarti di rendita (STCA 32.2018.79 del 28
maggio 2019).
Per quanto concerne il diritto dell'assicurata di
continuare a ricevere una rendita anche dopo il 30 aprile 2018, ossia tre mesi
dopo che è intervenuto il miglioramento delle sue condizioni di salute, si deve
ritenere che il reddito statistico ipotetico da invalida
rivalutato considerato al 70% (Fr. 47'540,16 x 70 : 100 = Fr. 33'278,11) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile e
in seguito diminuito del 5% per le circostanze personali, dà un ammontare di Fr. 31'614,21.
Confrontato con il reddito
(ipotetico) da valida di Fr. 42'202,37, si ha una perdita di guadagno del 25,09% ([Fr. 42'202,37 -
Fr. 31'614,21] : Fr. 42'202,37 x 100) e quindi del 25%.
Di conseguenza, dal 1° maggio 2018 il diritto all'AI si estingue.
2.24. Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 60% come ausiliaria di
pulizie accertata nel marzo 2015 sorge il diritto per la ricorrente di
beneficiare, un anno dopo, di una mezza rendita di invalidità, ma con
versamento dal 1° novembre 2017.
Tenuto poi conto di una capacità lavorativa residua
del 70% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate dal 1°
febbraio 2018, la perdita di guadagno del 25% fa sì che la ricorrente non abbia
più diritto a una rendita AI dal 1° maggio 2018 (art. 88a cpv. 1 OAI).
2.25. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La decisione
impugnata è annullata ai sensi dei considerandi e riformata come segue:
1.1. L'assicurata ha diritto dal
1° marzo 2016 al 30 aprile 2018, con pagamento dal 1° novembre 2017, per tardivo
inoltro della domanda, a una mezza rendita di invalidità (grado AI 57%).
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti