Lexipedia

Decisione

32.2019.94

Attribuzione rendita limitata nel tempo.Perizia pluridisciplinare determina inabilità per motivi psichici ed esagerazione dei sintomi.Lamentele soggettive non sono sufficienti per modificare parere periti.Calcolo grado AI.Reddito da valida si basa su ultimo reddito.Principio parallelismo dei redditi

9 giugno 2020Italiano76 min

il giudice delegato ha informato la ricorrente dell'eventualità di una reformatio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.94

TB

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. A fine 2007 (doc. 1), a

seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 31 agosto 2006 che

le ha comportato la frattura del piede destro e che è stato assunto

dall'assicuratore infortuni, RI 1, 1971, ausiliaria di pulizie, ha presentato

all'Ufficio assicurazione invalidità una domanda di prestazioni AI per adulti,

che è sfociata nella decisione del 15 luglio 2010 (doc. 40) di attribuzione di

una rendita intera di invalidità per un periodo limitato dal 1° settembre 2007

al 30 settembre 2009.

Il ricorso del 3 settembre 2010 (doc. 43) inoltrato a questo

Tribunale è stato respinto il 19 aprile 2011 (STCA 32.2010.238).

1.2. L'8 maggio 2017 (doc. 64)

l'assicurata ha presentato una nuova domanda, poiché il suo stato di salute era

peggiorato così come attestato dal suo psichiatra (doc. 63). Raccolta ulteriore

documentazione medica, il 7 marzo 2018 (doc. 94) il Servizio Medico Regionale

ha ritenuto opportuno disporre una perizia pluridisciplinare, che è stata resa

il 13 novembre 2018 (doc. 106). Sentito poi il consulente in integrazione

professionale (doc. 104) e visto il rapporto finale dell'SMR del 14 novembre

2018 (doc. 105), con progetto di decisione del 22 gennaio 2019 (doc. 110),

confermato dalla decisione del 29 marzo 2019 (doc. A) anche dopo le

osservazioni del 1° marzo 2019 (doc. 115), l'Ufficio assicurazione invalidità

ha attribuito all'assicurata una rendita di tre quarti a decorrere dal 1° marzo

2016 (grado AI 60%) fino al 30 aprile 2018, con pagamento dal 1° novembre 2017

stante il tardivo inoltro della domanda di prestazioni (maggio 2017).

1.3. Il 13 maggio 2019 (doc. I) RI

1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione

impugnata e di rinviarla all'Ufficio AI per effettuare ulteriori accertamenti

psichiatrici e, dal lato economico, di tener conto di una riduzione per motivi

personali del 15%.

La ricorrente ha contestato la valutazione peritale in ambito

psichiatrico, ritenendola contraddittoria laddove la dr.ssa med. __________ ha

affermato da un lato che la diagnosi di disturbo depressivo persistente con

ansia collimava con quella formulata dagli psichiatri curanti, ma poi

dall'altro lato ha attribuito tale disturbo ai tratti della personalità

dell'assicurata. Inoltre, per l'insorgente non era vero che stesse simulando

una situazione di sofferenza maggiore rispetto a quella effettiva, così come

attestato il 27 febbraio 2015 dallo psichiatra dr. med. __________, secondo cui

l'assicurata non era in grado di comprendere che essa soffrisse di una malattia

psichica. Questa conclusione era stata tratta pure il 19 novembre 2017 dalla

dr.ssa med. __________, anch'essa psichiatra. Pertanto, secondo l'interessata, entrambi

Fatti

i suoi psichiatri negavano che fosse sofferente in contesto psichico, poiché

essa non concepiva intellettualmente tale concetto.

Peraltro, oltre all'esauribilità diagnosticata dal dr. med. __________,

per l'assicurata era presente una riduzione dell'attenzione e della

concentrazione, confermata anche dalla collega, e quindi questi fattori

interagivano sul rendimento della sua capacità lavorativa.

L'assicurata ha poi rilevato che il fatto che la perita abbia

ritenuto che il suo stato depressivo fosse persistente e non ricorrente non

appariva di per sé quale motivo sufficiente per concludere di negare una

qualsiasi limitazione nell'attività lavorativa.

Oltre a ciò, l'insorgente ha osservato che il rapporto redatto dal

dr. med. __________, che attestava un'incapacità lavorativa del 60% mentre la

dr.ssa med. __________ l'aveva stabilita nel 100%, è stato posto dall'Ufficio

AI alla base della determinazione del grado di invalidità fino al 31 gennaio

2018.

Un altro elemento di carattere medico sollevato dall'interessata

concerneva l'aspetto ortopedico, visto che dalla visita medica di chiusura del

2009 effettuata dall'assicuratore infortuni essa era in grado di sollevare dei

pesi fino all'altezza dei fianchi fino a 10kg, oltre a potersi inginocchiare di

rado e talvolta salire o scendere le scale. Pertanto, benché potesse svolgere

delle attività di media pesantezza, esisteva comunque una limitazione che le

impediva per esempio di svolgere l'attività quale donna delle pulizie.

In merito all'aspetto economico, va tenuto conto che essa non

svolge più un'attività lavorativa da 13 anni a causa dei postumi dell'incidente

dapprima di carattere somatici poi psichiatrici. Peraltro, la perita psichiatra

ha rilevato una serie di difficoltà che la fanno apparire molto insicura e in

situazione precaria nell'interagire con altre persone e nell'integrarsi in un

gruppo.

Tutti questi aspetti, a suo dire, non sono stati considerati nella

riduzione del salario da valida. Si tratta di tre ambiti nel contesto dei quali

l'assicurata risultava essere in difficoltà e che sono soggetti a una riduzione

di natura sociale di almeno il 5% per ogni ambito da imputare sui dati

statistici. Dal raffronto dei redditi calcolati entrambi sulla base dei dati

statistici in ragione di Fr. 54'356.- annui, il tasso di invalidità

ammonterebbe dunque al 40,5%, con conseguente diritto a un quarto di rendita.

Infine, l'assicurata ha chiesto una nuova valutazione dell'aspetto

psichiatrico "previo approfondimento da

parte di un medico terzo, previo rimando dell'incarto all'UAI per nuova

istruttoria." (pag. 4).

1.4. Il consulente in integrazione

professionale ha ritenuto corretto applicare i principi relativi al gap

salariale come nella STCA del 2011 (doc. IV/2) e considerare quale reddito da

valida quanto guadagnava come ausiliaria di pulizie perciò, tenuto conto di una

riduzione sociale del 5% (doc. IV/4), la perdita di guadagno era del 57% (doc.

IV/3). Confermata la correttezza della valutazione medica (abile al 40% e dal

1° febbraio 2018 al 70%), l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di ridurre a una

mezza rendita.

1.5. La ricorrente non ha

formulato ulteriori osservazioni (doc. V).

1.6. Il 17 aprile 2020 (doc. VI)

il giudice delegato ha informato la ricorrente dell'eventualità di una reformatio

in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del

22 maggio 2020 (doc. X) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata,

che ha inoltrato una nuova domanda, una rendita (di tre quarti) di invalidità

temporanea solo per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2016 al 30 aprile

2018, visto che dal 1° febbraio 2018 ella sarebbe nuovamente abile al lavoro al

70% in qualsiasi attività e quindi, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi

dopo il miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante

un grado di invalidità del 30%.

Con la risposta l'amministrazione ha chiesto al TCA di ridurre a

mezza rendita il diritto dell'assicurata stante un nuovo calcolo che fissa la

perdita di guadagno nel 57%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto

di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve poi esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

L'Alta Corte ha ribadito nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)”.

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nel caso di

specie, dal 2007 al 2009 l'assicurata è stata al beneficio di una rendita

intera di invalidità e nel 2017 ha comunicato all'Ufficio AI che il suo stato

di salute era peggiorato (doc. 63) e, raccolta la documentazione medica

necessaria, il 7 marzo 2018 (doc. 94) il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporla a una perizia

pluridisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.

La perizia è stata allestita il 13 novembre 2018 (doc. 106), dopo

che il Servizio Accertamento Medico ha visitato l'interessata il 2 maggio 2018

per una valutazione internistica peritale.

Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2006

al marzo 2018, il SAM ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale,

patologica, sistemica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la

descrizione della giornata e la terapia in corso.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,

gli esiti degli esami di laboratorio, degli esami radiologici e ORL effettuati

nel maggio 2018 dal Servizio Accertamento Medico.

Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di

seguito.

L'assicurata è stata esaminata l'8 maggio 2018 dal dottor __________,

neuropsicologo, che ha concluso che l'esame ha messo in evidenza delle

prestazioni globalmente inferiori alla norma e anche molto deficitarie

soprattutto per ciò che concerneva la memoria, l'attenzione, le funzioni

esecutive ed il linguaggio espressivo. L'attendibilità di questi risultati era

però dubbia, essendo emersi elementi che facevano sospettare la presenza di un

atteggiamento volto all'esagerazione dei sintomi. A suo dire, era probabile che

tale attitudine fosse almeno in parte in relazione con la componente

psichiatrica.

Il giorno seguente, la dr.ssa med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata per 65 minuti e poi l'ha rivisita

15 giorni dopo per 45 minuti, al termine dei quali ha diagnosticato un disturbo

da dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10; F45.41) avente influsso

sulla capacità lavorativa, mentre una distimia (ICD-10; F34.1) quale diagnosi

senza influsso.

La perita ha riassunto i referti medici dal 2006 al 2018 attinenti

al quadro psichiatrico, ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, psicofarmacologica, i disturbi soggettivi attuali

sulla scorta dell'esame clinico secondo AMDP 8-System e la descrizione della

giornata. Nelle constatazioni obiettive ha formulato delle osservazioni sul

comportamento e sull'aspetto esteriore dell'interessata, sulla comprensione

linguistica (è stato necessario l'aiuto di un interprete in lingua __________

soprattutto quando l'assicurata era in difficoltà a rispondere alle sue domande,

specie quelle in cui l'interessata è andata in contraddizione rispetto alle

risposte date in precedenza e, a dire della psichiatra, si trattava di quelle

domande in cui la peritata prendeva tempo per valutare qual era la risposta più

appropriata in relazione a dare un quadro delle sue condizioni peggiorativo), sui

reperti dell'esame psichiatrico comprensivo degli esami di laboratorio, sugli

esami neuro-psicologici effettuati dal dottor __________ e sulle conseguenze

sulla capacità di lavoro sulla scorta dello Schema MINI ICF-APP.

Sull'esito dell'esame clinico, la psichiatra ha rilevato di non

avere riscontrato disturbi dello stato di coscienza né dell'orientamento,

mentre sui disturbi dell'attenzione e della memoria ha rinviato all'esame

neuropsicologico del collega, che ha esternato dubbi.

Riguardo alla capacità di ricordare, la specialista ha rilevato

che l'assicurata era caduta in contraddizione su alcune affermazioni.

Erano invece presenti delle ruminazioni mentali non ossessive

riguardo alla sua condizione somatica, alla presenza di dolori continui e alle

somatizzazioni. Non erano invece presenti timori, fobie, sintomi compulsivi ed

ossessivi, ideazioni di tipo delirante, disturbi della percezione, disturbi

della coscienza dell'Io, disturbi post traumatici da stress. L'esperta ha osservato

l'impoverimento affettivo e quasi un'anestesia affettiva, rabbia con

irritazione e anche tristezza, seppure su quest'ultimo stato avesse dei dubbi.

Era presente l'irritabilità, l'inquietudine interiore accompagnata da ansia

psichica soggettiva e disforia con cattivo umore, scostante, molto critica e

mal disposta fino ad arrivare all'irritabilità. Sulla scorta di ciò la perita

ha avuto dei dubbi sulla presenza o meno di un umore depresso o per lo meno era

di grado lieve, non però di grado elevato. V'erano poi anche disturbi della

carica vitale e della motricità, che a dire della psichiatra era determinata

dalla condizione di dolore cronico più che dalle condizioni psichiche, anche se

v'era una sicura somatizzazione e comunque non v'era un disturbo dell'intenzionalità,

ma poteva esserci una situazione in cui vorrei ma non posso, anche se a

parere dell'esperta anche questa situazione era stata descritta in maniera

piuttosto contraddittoria e quindi era legata a una certa accentuazione, pur

essendoci il sintomo che era tra lieve e moderato, ma non così accentuato come

descritto dall'assicurata. Infine, sul livello di affidabilità della

valutazione stessa, la specialista ha concluso che alcune affermazioni erano

dubbie.

Dallo Schema MINI ICF-APP è emerso che non v'era nessun grado di

disabilità nel rispetto delle regole, nella flessibilità, nella assertività,

nella cura di sé, un grado lieve nella mobilità, un grado tra lieve e moderato

nelle attività spontanee, un grado di disabilità moderata nell'organizzazione

dei compiti, nelle competenze, nella persistenza, nel contatto con gli altri,

nelle relazioni intime e infine un grado di disabilità tra moderato e grave nel

giudizio e nell'integrazione nel gruppo. La psichiatra ha concluso che v'erano

in atto delle disabilità psichiche legate prevalentemente alla condizione

somatica, ma a suo parere di un grado non elevato, che potevano però avere una

ricaduta sulla capacità lavorativa psichiatrica, solo in parte. Anche in questo

esame si sono presentate accentuazioni dei sintomi date dalle contraddizioni in

cui è incorsa l'assicurata, come pure un atteggiamento rivendicativo e

vantaggio secondario della malattia.

L'esperta ha avuto un colloquio telefonico con la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l'assicurata in due occasioni

nell'ottobre 2017, il cui parere è sfociato nella valutazione del 19 novembre

2017 (doc. 77) in cui è stato diagnosticato un disturbo persistente dell'umore

in diagnosi differenziale, con una pseudodemenza depressiva.

A questo proposito, nel suo referto peritale la dr.ssa med. __________

ha osservato di avere fatto presente alla collega che il test neuropsicologico

ha escluso la presenza di decadimento cognitivo e ha confermato il suo sospetto

di accentuazione dei sintomi. Il sospetto di QI basso sollevato dalla

psichiatra curante è stato contraddetto dalla perita del SAM, visto che dal

lato anamnestico non era possibile. Inoltre, anche gli esiti degli esami

ematici hanno confermato il suo dubbio di una non corretta compliance

dell'assicurata della terapia psicofarmacologica, che invece la dottoressa

curante non aveva riscontrato.

In merito alle sue diagnosi con influsso (disturbo da dolore con

fattori somatici e psichici) e senza influsso sulla capacità lavorativa

(distimia), la perita ha osservato che esse non si discostavano da quelle

formulate dai colleghi (dr.ssa __________: disturbo persistente dell'umore

(affettivo) di altro tipo (ICD-10; F34.8): depressione cronica con sospetta

pseudodemenza depressiva) e dr. __________: sindrome affettiva persistente

(ICD-10; F34.1) e modificazione duratura della personalità (ICD-10; F62.8)), ma

eliminavano l'ipotesi della pseudodemenza depressiva, non confermata dal test

neuropsicologico, ed erano supportate da altri criteri diagnostici quali una

deflessione cronica del tono dell'umore che durava da alcuni anni, una povertà

affettiva, scarsa energia, condizione d'ansia caratterizzata da rabbia e

relativa irritabilità, dominata dalla disforia con cattivo umore, scostante,

molto critica e mal disposta, che però a suo parere non erano abbastanza gravi

da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, ascrivendo invece

questi sintomi a tratti della sua personalità più che a una psicopatologia

conclamata. In aggiunta a ciò, la psichiatra ha rilevato la presenza di criteri

diagnostici quali pensieri sproporzionati e persistenti circa la gravità dei

propri sintomi, con un livello costantemente elevato di ansia per la sua salute

e per i sintomi, che nonostante l'accentuazione della gravità era presente la

somatizzazione, che influiva sulle sue capacità lavorative, sociali e

relazionali.

Sulla valutazione della coerenza e della plausibilità dell'esame,

la dr.ssa __________ ha evidenziato che v'era una netta discrepanza tra ciò che

l'assicurata raccontava delle sue condizioni, per il suo atteggiamento, il suo

linguaggio non verbale, e il verbale in cui a volte si contraddiceva; in ciò

essa non vedeva una simulazione, ma sicuramente una forte accentuazione dei

sintomi.

Per la valutazione delle capacità, la psichiatra ha rilevato che

v'era un quadro psicopatologico determinato sia dalla presenza di una distimia

con caratteristiche d'ansia, più che depressive, che a suo avviso non avevano

un'influenza sulla capacità lavorativa psichiatrica, sia un quadro sintomatico

legato alla condizione di disturbo da dolore con fattori somatici e psichici al

netto della tendenza all'accentuazione che aveva una ricaduta sulla capacità

lavorativa psichiatrica.

Esprimendosi sulla capacità lavorativa, la specialista ha indicato

che l'assicurata era in grado di garantire una presenza fino a un massimo di 6

ore nell'attività precedentemente esercitata come ausiliaria di pulizie, con

una riduzione del rendimento di al massimo il 30% dovuta all'esauribilità delle

energie che influenzavano negativamente la performance e richiedevano più pause

per la presenza del disturbo da dolore con fattori somatici e psichici. Stante

Considerandi

l'inabilità lavorativa del 60% certificata dal dr. med. __________ nel 2015 con

l'inizio della presa a carico specialistica dell'assicurata, poi passata da

gennaio 2018 alla dr.ssa med. __________, il miglioramento della capacità

lavorativa al 70% è stato dunque stabilito dal febbraio 2018.

In un'attività adeguata, ossia esercitata da sola o in un ambiente

con pochi colleghi di lavoro, senza eccessive responsabilità e in un'attività

di routine con possibilità di fare pause, la capacità lavorativa

dell'assicurata era di 8 ore al giorno, con una limitazione del rendimento di

al massimo il 30%, perciò la capacità lavorativa psichiatrica era del 70%,

anch'essa dal mese di febbraio 2018.

Il 15 maggio 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia e riabilitazione, ha visitato l'assicurata durante un'ora e mezza

e l'indomani, nel suo referto, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa, ma solo senza ripercussione, accertando algia al

ginocchio e al piede destro, gonalgia a destra in stato dopo artroscopia del

ginocchio destro nel 2010 e cervicalgie su iniziali alterazioni degenerative di

tipo uncartrosico.

Il reumatologo ha osservato una discrepanza tra i reperti clinici,

radiologici e i disturbi invalidanti dell'assicurata, che erano difficilmente

spiegabili. In particolar modo il suo ritiro sociale e un'attività

prevalentemente sedentaria svolta a casa con gran parte del tempo passato o a

letto o sdraiata.

Non v'erano quindi impedimenti alla ripresa completa, sin dal

2009, dell'attività di ausiliaria di pulizia.

Questa professione è stata ritenuta adeguata, ma con delle limitazioni

funzionali in parte sovrapponibili a quelle stabilite dall'assicuratore

infortuni nel 2009 per l'attività precedente (difficoltà nel salire e scendere

le scale frequentemente, impossibilità di salire su scale a pioli, difficoltà a

portare pesi superiori a 10kg, difficoltà a mantenere la posizione accovacciata

e inginocchiata).

Anche in un'altra attività, soprattutto di tipo sedentario in cui

l'assicurata poteva stare seduta, la capacità lavorativa era totale.

Pure il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, non ha

posto delle diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza

influsso.

Egli ha diagnosticato delle cefalee croniche, dei dolori al piede

destro non spiegati da patologia neurologica e dei deficit cognitivi globali

non imputabili a patologia neurologica organica cerebrale, ma piuttosto dovuti

a una tendenza ad accentuare i sintomi.

La capacità lavorativa era dunque totale.

Infine, nella sua valutazione del 25 maggio 2018, il dr. med. __________,

specialista FMH ORL, ha posto la diagnosi di otosclerosi a sinistra con stato

dopo stapedotomia e risultato uditivo insufficiente e di persistenza di

ipoacusia di tipo combinato e di grado importante a sinistra, patologie che non

costituivano un fattore limitante l'attività lavorativa esercitata precedentemente

né altre adeguate.

L'abilità lavorativa dell'assicurata era del 100% in qualsiasi

attività.

Il Servizio Accertamento Medico, preso atto dei rapporti peritali

suesposti, ha posto quale diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa

della ricorrente soltanto quella di tipo psichiatrica, ovvero di disturbo da

dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10; F45.41). Le diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa esposte dagli altri specialisti intervenuti

completano il quadro diagnostico dell'assicurata.

Le conclusioni peritali si sono fondate su un'esauriente

discussione tra i medici periti del SAM, i quali hanno ravvisato una

limitazione della capacità lavorativa unicamente dovuta alla patologia in

ambito psichiatrico.

2.7

La scrivente Corte osserva in

primo luogo che tutti gli specialisti intervenuti hanno evidenziato delle

contraddizioni tra le affermazioni dell'interessata e i reperti medici.

Il reumatologo ha rilevato una discrepanza tra i reperti clinici e

radiologici e i disturbi invalidanti segnalati dalla ricorrente. Stante la

riscontrata buona guarigione del piede, difficilmente con i soli reperti somatici,

clinici e radiologici era possibile comprendere una evoluzione cronica

invalidante subentrata nel decorso.

Anche il consulente in neurologia ha descritto che le cefalee

molto intense lamentate dall'assicurata divergevano dall'aspetto di non

particolare sofferenza mostrata da quest'ultima durante l'esame clinico. Pure

anamnesticamente sono emerse delle contraddizioni, in particolare dove sono

stati indicati dei periodi di alcune ore durante il giorno con cefalee assenti

o lievi, ma anche in quei momenti l'assicurata non faceva nulla di particolare

a casa, visto che delegava le attività casalinghe ai familiari. Ciò faceva

pensare al neurologo che le cefalee non fossero il fattore principale che

limitava l'attività dell'assicurata.

Infine, la perita psichiatra ha evidenziato una netta discrepanza

tra i racconti dell'interessata sulle sue condizioni, per il suo atteggiamento,

il suo linguaggio non verbale e il linguaggio verbale in cui a volte si è

contraddetta, non ravvedendo una simulazione, ma una forte accentuazione dei

sintomi.

In conclusione, la capacità lavorativa globale nell'ultima

attività svolta come ausiliaria di pulizie e in una attività adeguata era del

70%, in entrambi i casi era presente dal febbraio 2018 dopo che l'interessata

era stata in cura dalla dr.ssa __________ e che la terapia adottata ha

comportato un miglioramento della sua situazione, seppure la compliance

non fosse ideale.

D'avviso del Tribunale, alla luce del rapporto peritale del 13

novembre 2018 appena esposto, le lamentele espresse dalla ricorrente non

possono essere condivise, proprio perché la dr.ssa med. __________ ha

chiaramente spiegato nella sua valutazione i motivi per cui non era dato un

disturbo persistente dell'umore con una pseudodemenza depressiva, visto che dal

test neuropsicologico effettuato dal dottor __________ era stata esclusa la

presenza di decadimento cognitivo ed era stato confermato il suo sospetto che

la ricorrente accentuasse i sintomi. La perita psichiatra ha fatto presente

queste conclusioni alla collega che aveva in cura l'assicurata, tuttavia

ulteriori contestazioni rispettivamente un nuovo parere medico specialistico da

parte di quest'ultima non sono stati prodotti, perciò il TCA ritiene che le

motivazioni addotte dalla dr.ssa med. __________ per giustificare lo stato di

salute della ricorrente e quindi la diagnosi che ha posto sono chiare e non

dunque contraddittorie. Come tali, possono essere poste alla base del presente

giudizio.

2.8

Per quanto concerne l'accusa

di simulazione, l'assicurata l'ha recisamente contestata, ricordando che nel

suo rapporto del 27 febbraio 2015 il dr. med. __________ ha negato che la sua

paziente potesse avere un tale atteggiamento, visto che essa non era in grado

di comprendere di soffrire di una malattia psichica. Anche la dr.ssa med. __________

aveva riferito il 19 novembre 2017 che per l'assicurata "stare male"

significava "avere male" e quindi si doveva concludere che

l'interessata non era in grado di capire questo concetto e che pertanto non era

sofferente in un contesto psichico.

Quanto al primo referto, il TCA osserva come lo psichiatra curante

abbia tratto tali conclusioni tre anni prima della perizia in discussione,

perciò è plausibile che trascorso questo lungo arco di tempo la perita abbia

individuato un atteggiamento della ricorrente diverso da quello identificato

anni prima dal dr. med. __________.

In merito al referto della dr.ssa med. __________, come già

osservato, va ricordato che l'evidenza della presenza di un accentuazione dei

sintomi non è stata riscontrata soltanto dalla perita psichiatra, ma anche dal

dottor __________ che ha eseguito i test neuropsicologici, il quale ha

chiaramente segnalato che l'attendibilità dei risultati ottenuti era dubbia,

visto che "l'osservazione clinica metta

in evidenza elementi che fanno sospettare la presenza di un atteggiamento volto

all'esagerazione dei sintomi, sospetto confermato dai risultati ai test di

veridicità.".

Su queste conclusioni la dr.ssa med. __________ si è confrontata

con il neuropsicologo, così come in merito all'opinione della psichiatra

curante secondo cui l'assicurata aveva un quoziente intellettivo piuttosto

basso e anche il dottor __________ ha confermato le sue impressioni, ovvero che

sebbene l'assicurata avesse un livello culturale non elevato, tuttavia non

aveva un ritardo intellettivo così come dimostrato dal suo percorso scolastico

senza bocciature, uno sviluppo normale e una costruzione di un progetto di vita

con lavoro e famiglia senza difficoltà.

Inoltre, anche il neuropsicologo, come la psichiatra che ha

peritato l'insorgente, ha osservato che il modo di presentarsi e

l'atteggiamento tenuto durante i colloqui non erano tipici di un soggetto di

bassa intelligenza, ma di una persona che accentuava o simulava dei deficit.

V'erano evidenti discrepanze tra come l'assicurata appariva e le sue

prestazioni.

Il neuropsicologo ha altresì chiaramente spiegato che chi ha dei

limiti intellettivi ha delle difficoltà in alcuni test, mentre l'interessata

non li ha avuti ed è raro che persone con bassa intelligenza simulino, poiché

sono persone semplici e trasparenti.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si

allinea con serenità alle conclusioni di accentuazione e di esagerazione dei

sintomi manifestata dall'insorgente, più volte segnalata dalla dr.ssa med. __________

nella sua valutazione peritale, la quale ha però precisato non trattarsi di

simulazione (cfr. punto 7.3 pag. 13 del suo referto).

2.9

La ricorrente ha inoltre contraddetto

la perizia psichiatrica laddove sostiene che "Da un lato si afferma che la

diagnosi di disturbo depressivo persistente con ansia collima con quello dei

colleghi, poi però lo si attribuisce a tratti delle personalità." (doc. I pag.

3.

in alto).

D'avviso del Tribunale, l'assicurata erra nelle sue sussunzioni,

avendo mal interpretato le annotazioni della psichiatra al punto 6.2 del suo

referto.

Infatti, la dr.ssa __________ ha sì riconosciuto che entrambe le

sue diagnosi - e non solo quella di disturbo depressivo persistente con ansia -

non si discostavano da quelle formulate dai colleghi, ma ne ha escluso che vi

fosse una pseudodemenza depressiva come ritenuto dalla dr.ssa med. __________. Inoltre,

pur avendo attribuito alcuni criteri diagnostici alla personalità

dell'assicurata (quali povertà affettiva, scarsa energia, irritabilità, ecc.),

ha ritenuto che altri elementi rilevati nella sua personalità fossero ascrivibili

ad una patologia psichica tra lieve e moderata che avevano un'influenza sulla

capacità lavorativa, sociale e relazionale (come ad esempio i pensieri

sproporzionati e persistenti circa la gravità dei propri sintomi, il costante

elevato livello di ansia per la sua salute).

Il fatto che la perita abbia riscontrato un disturbo depressivo

persistente con ansia e non una sindrome depressiva ricorrente, a dire della

ricorrente, non dovrebbe portare a concludere che non via sia alcuna

limitazione nell'attività lavorativa, visto anche che, in presenza di una

disabilità da moderata a grave nell'integrazione nel gruppo, essa dovrebbe

lavorare per lo più da sola.

A questa critica va risposto che la dr.ssa __________ ha spiegato

quali sono stati i criteri diagnostici che l'hanno portata a diagnosticare una

distimia, ossia un disturbo depressivo persistente, e a non ritenere che avesse

un'influenza sulla capacità lavorativa.

Inoltre, ha ritenuto che l'attività lavorativa ideale sarebbe da

sola o con pochi colleghi, ma tale condizione non costituisce una limitazione

medica della capacità di lavoro dell'assicurata.

2.10

L'insorgente ha pure criticato

che l'esperta non avrebbe tenuto conto della riduzione dell'attenzione e della

concentrazione annotata dal dr. med. __________ il 27 aprile 2015 e dell'astrazione,

dell'attenzione, del calcolo e della memorizzazione che secondo la dr.ssa med. __________

erano notevolmente deficitarie, fattori che influenzerebbero maggiormente la

capacità lavorativa dell'assicurata e quindi non soltanto nella misura del 30%.

A tal riguardo va segnalato che la dr.ssa med. __________ ha

rinviato al rapporto del dottor __________, il quale per quanto concerne i

disturbi dell'attenzione e della memoria ha avuto forti dubbi

sull'attendibilità delle prestazioni fornite dall'assicurata.

Anche la stessa psichiatra ha eseguito un test (test delle 3

parole) e non ha riscontrato particolari problemi di capacità di riconoscimento

di informazione e di memoria. Addirittura, sulla capacità di ricordare

l'interessata è caduta in contraddizione, affermando di dimenticarsi a volte di

stendere il bucato, quando poi però ha dichiarato di non occuparsi praticamente

di nessuna attività casalinga.

Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo per ritenere

che la capacità lavorativa dell'assicurata fosse ridotta anche da dei deficit

di concentrazione, di attenzione e di memoria.

2.11

La ricorrente ha poi osservato

che i suoi medici curanti non sono stati concordi nella determinazione della

sua inabilità lavorativa, visto che il dottor __________ l'aveva stabilita nel

60% (dal 2015), mentre la dottoressa __________ nel 100% (dall'11 ottobre

2017).

Sull'aspetto ortopedico l'insorgente ha rammentato che il medico

che l'ha valutata per conto dell'assicuratore infortuni aveva posto dei limiti

funzionali perciò, benché essa potesse svolgere delle attività di media

pesantezza, a dire dell'assicurata sussisteva una certa limitazione che le

impediva comunque di svolgere l'attività precedente di ausiliaria di pulizie.

Il TCA ricorda che anche il perito reumatologo che ha visitato

l'assicurata il 15 maggio 2018 era concorde con le limitazioni determinate dal

medico dell'assicuratore infortuni, ma solo in parte e ha osservato che "Bisogna inoltre segnalare che dal 2009 a oggi vi è

stato un ulteriore consolidamento dei reperti radiologici e clinici e un

ulteriore miglioramento. Non si riscontrano più gonfiori neppure all'avampiede

che erano stati descritti allora.".

Pertanto, non avendo riscontrato dal punto di vista somatico

grossi problemi, non vi erano impedimenti alla ripresa lavorativa in forma

completa sia nell'attività precedentemente esercitata, che è stata ritenuta

adeguata alle condizioni di salute della ricorrente, sia in altre attività

professionali, soprattutto di tipo sedentario.

2.12

Secondo la scrivente Corte, i

periti del Servizio Accertamento Medico hanno dunque esaminato attentamente le

condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico,

vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri

oggettivi emersi dagli esami clinici e radiologici che essi hanno effettuato di

persona sulla ricorrente e si sono confrontati con i pareri dei medici curanti

agli atti.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha poi confermato

integralmente il parere degli esperti in reumatologia, ORL, neurologia e

psichiatria nel suo rapporto finale SMR del 14 novembre 2018, sia nelle diagnosi

sia nei gradi di capacità lavorativa stabiliti dai periti del SAM tanto nell'attività

abituale di ausiliaria di pulizie quanto in attività adeguate, valutate nel 40%

dal marzo 2015 e nel 70% dal mese di febbraio 2018, da intendere come riduzione

del rendimento.

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo

non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2019.60

del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA

32.2017.211

del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA

32.2017.136

del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;

32.2017.77

del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA

32.2017.62

del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013

confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10

giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Con il suo ricorso l'assicurata ha in sostanza sostenuto di non

essere in grado di lavorare al 70% come stabilito dai periti, visto che il suo

stato di salute psichico e ortopedico era peggiore rispetto a quello stabilito

dagli specialisti del SAM.

Il Tribunale evidenzia che la ricorrente si è però limitata ad esporre

delle limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da documentazione

clinica medica che potesse oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà

fisiche e psichiche.

Né con il ricorso né tanto meno nella procedura amministrativa in

fase di osservazioni al progetto di decisione, essa ha infatti prodotto dei

certificati medici che comprovassero il suo reale stato di salute.

Da quanto precede discende che non è dimostrata l'esistenza di una

situazione più severa rispetto a quella ritenuta dalla perita psichiatra, che

ha stabilito l'abilità lavorativa dell'assicurata in qualsiasi attività essere

del 40% dal marzo 2015 sulla base del referto del dr. med. __________, mentre

del 70% dal febbraio 2018 stante una riduzione del rendimento del 30% connessa

all'esauribilità delle energie che influenzavano negativamente la performance e

richiedevano più pause per la presenza del disturbo da dolore con fattori

somatici e psichici, così come giudicato dalla dr.ssa med. __________.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute

dell'interessata, così come da essa richiesta, non è necessaria. Infatti, per

quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a

disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della causa.

L'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente

l'allestimento di una perizia in ambito psichiatrico, non è pertanto utile per

la fattispecie in oggetto, risultando già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate

le conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 13

novembre 2018 e che sono poi state corroborate l'indomani dal Servizio Medico

Regionale. Pertanto, la capacità lavorativa dell'assicurata è stabilita nel 40%

da marzo 2015 e nel 70% da febbraio 2018, intese come riduzione del rendimento.

I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno perciò

posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di ausiliaria di

pulizie quanto in attività adeguate. Non è data un'incapacità lavorativa

maggiore.

Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte

dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,

utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dalla ricorrente.

2.13

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per

il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003

consid. 3.1, STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr.

24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV

Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003.

consid. 4.2).

Nel caso di specie, per la contestazione in esame sono quindi

determinanti i dati del 2016 (ossia alla scadenza dell'anno di

attesa iniziato nel marzo 2015).

Con la decisione impugnata l'amministrazione ha effettuato un raffronto

percentuale dei redditi per determinare il grado di invalidità della ricorrente

basandosi sui gradi di incapacità lavorativa medica stabiliti dai periti del

SAM.

Considerata quindi dapprima un'incapacità lavorativa del 60% in

qualsiasi attività dal 1° marzo 2015, l'Ufficio AI ha stabilito nel 60% la

perdita di guadagno e dunque le ha attribuito una rendita di invalidità di tre

quarti. Dal 1° febbraio 2018, ritenuto che l'inabilità lavorativa in qualsiasi

attività era del 30%, è decaduto il diritto alla rendita di invalidità stante

un grado AI di pari importo e pertanto inferiore al minimo pensionabile del

40%.

Con la risposta di causa, l'amministrazione ha chiesto al TCA di

diminuire al 57% il grado di invalidità attribuito all'assicurata sulla base

del calcolo di raffronto ordinario dei redditi, partendo da un reddito da

valida di Fr. 41'820.- aggiornando il dato di partenza del 2009 di Fr.

39'716.- al 2016 e da un reddito da invalida di Fr. 17'991.- stante un

grado di inabilità lavorativa del 60%, una riduzione del 5% per motivi

personali e un gap salariale del 12,9% rispettivamente di Fr. 31'484.- tenuto

conto sempre di una riduzione del 5% e del 12,9%, ma considerando un'inabilità

lavorativa del 30%. Nel primo periodo di calcolo, partendo da un reddito

statistico di Fr. 54'355,67 il grado di invalidità è del 57% (doc. IV/4),

mentre nel secondo del 25% (doc. IV/3), con conseguente cessazione del diritto

alla rendita nel 2018.

La ricorrente ha contestato questo calcolo, adducendo che occorre

apportare una riduzione sociale del 15% al reddito da invalida di partenza che,

come il reddito da valida, va stabilito in Fr. 54'356.- secondo i dati

statistici non avendo più lavorato da 13 anni. In tal modo, si ottiene un grado

di invalidità del 40,5% e quindi il diritto a un quarto di rendita di

invalidità.

2.14

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto di invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e

giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255.

segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.15

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come

ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,

decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il

reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve

essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144

I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale

ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di

statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell''invalidità

(STF 9C_329/2014 del 1 luglio 2014 consid. 5.2).

2.16

Dagli atti risulta che nel suo

precedente giudizio del 19 aprile 2011 (STCA 32.2010.238) il TCA si era fondato,

per il raffronto dei redditi riferito all'anno 2009, sulla STCA 35.2010.59 del

19.

gennaio 2011 resa in ambito infortunistico. In quella occasione, il reddito

da valida era stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dagli ex

datori di lavoro della ricorrente, dato che non era stato contestato

dall'assicurata e che ammontava, nel 2009, a Fr. 39'716.-.

Nel caso in esame, il momento determinante per l'eventuale

riconoscimento della rendita è l'anno 2016, considerato l'inizio dell'anno di

attesa nel 2015.

Come allora, anche ora occorre basarsi sull'ultimo reddito che la

ricorrente ha conseguito prima del danno alla salute e adeguarlo al 2016.

Infatti, in assenza del danno alla salute, e quindi se nel 2006 non fosse stata

investita, l'assicurata avrebbe continuato a lavorare come ausiliaria di

pulizie. Non v'è pertanto motivo per scostarsi dalla situazione concreta e ricorrere

ai dati statistici, oltretutto non mancando delle indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale.

La circostanza invocata dalla ricorrente che siano ormai trascorsi

13.

anni dalla cessazione dell'attività lucrativa e che occorra così fondarsi

sui dati statistici deve poi essere relativizzata, dovendo il TCA porsi

all'inizio del diritto alla rendita (2016) e non al momento dell'emanazione

della decisione dell'Ufficio AI (2019).

Per la vertenza ora in esame la scrivente Corte parte perciò dal dato

del 2009 e lo aggiorna al 2016 sulla base dapprima della Tabella T39 Evoluzione

dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, Donne 2010-2018,

poi della Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne 2011-2016, per ottenere

un reddito da valida di Fr. 42'202,37 (+ 1,1% nel 2010 + 1% nel 2011

+ 1% nel 2012 + 0,7% nel 2013 + 1% nel 2014 + 0,5% nel 2015 + 0,8% nel 2016).

2.17

Per

quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.18

Per

quanto concerne il 2016, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128

V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti

occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'356.- (Fr. 4'363.- x 12 mesi).

Questo dato si riferisce, però,

a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2016.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per una donna è di Fr. 54'581,13 (Fr. 52'356 : 40 x

41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.19

Nella risposta l'Ufficio AI,

rifacendosi al precedente giudizio di questo TCA (32.2010.238), ha applicato il

principio del parallelismo dei redditi e quindi ha tenuto conto della

differenza di salario del 17,9% (gap salariale) fra quanto l'assicurata avrebbe

percepito dal suo datore di lavoro (Fr. 41'820.-) e quanto avrebbe guadagnato a

livello svizzero secondo i dati statistici nel ramo economico 96, livello di

competenze 1 (Fr. 50'941,80). Dedotta la quota del 5%, la differenza (12,9%) fra

questi due redditi è stata riportata sul reddito da invalida.

2.20

A questo proposito va ribadito

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011

consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per

esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle

sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei

due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato, da invalido, non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente

conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido

inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello

medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà

di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla

collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile

evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI

(STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio

2013).

Nel caso in esame, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla

proposta dell'Ufficio AI, che segue quanto già deciso dal TCA nel 2011, perciò

va ritenuto che nel 2016 il

reddito statistico lordo medio nazionale da invalida per una donna, fissato

tenendo conto del gap salariale del 12,9%, ammonta a Fr. 47'540,16 (Fr. 54'581,13 - 12,9%).

2.21

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con STF 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.22

Nel suo atto ricorsuale l'assicurata

ha chiesto di applicare una riduzione complessiva del 15%, pari al 5% per ogni

ambito nel quale risulta in difficoltà, visto che da 13 anni non lavora più a

causa dell'incidente subito, a seguito del quale è passata da una situazione

lavorativa precedente di sostanziale assenza di problemi a una successiva

caratterizzata da problemi dapprima somatici e poi psichici. Gli stessi

disturbi rilevati dalla perita psichiatra fanno stato di una serie di

difficoltà non immediatamente inabilitanti, ma che comunque la fanno apparire

molto insicura e difficilmente integrabile in un gruppo.

Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del

calcolo del grado di invalidità dell'assicurata ha nuovamente preso posizione

pendente causa il 16 maggio 2019 (doc. IV/3-4), dopo che già il 14 novembre 2018

(doc. 104) aveva spiegato quali fattori potevano entrare in linea di conto a

titolo di riduzione per motivi personali.

Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla

giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i

presupposti per applicare una riduzione complessiva al reddito statistico del

5%, confermando quindi la sua precedente analisi della situazione

dell'assicurata.

Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di

riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione. Per ognuno di questi

parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa sull'argomento,

motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.

Nessuna deduzione, poi, è stata giustamente concessa per le

limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinata in

sede medica (psichica e reumatologica) le tiene già in considerazione, poiché

la capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento

del 30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto

finale SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4

et les références).".

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65

del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4

febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5

ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24

settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.".

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva,

il tasso di deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle

limitazioni funzionali di carattere reumatologico, quelle sociali osservate dal

profilo psichico e della capacità lavorativa residua. Non v'è quindi alcun

motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione

nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità di lavoro residua del 40% e poi

del 70% in qualsiasi attività lavorativa la ricorrente è reintegrabile in un

mercato equilibrato del lavoro.

2.23. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2016 a Fr.

47'540,16, va ritenuto nella misura

del 40% (Fr. 47'540,16 x 40 : 100 = Fr. 19'016,06)

stante la ridotta capacità

lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo reddito

va diminuito del 5% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo l'importo di Fr. 18'065,26 (Fr. 19'016,06 - [Fr. 19'016,06 x 5 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

42'202,37 corrispondente

al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto

conseguire nell'anno 2016 come ausiliaria di pulizie al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 57,19% ([Fr. 42'202,37 -

Fr. 18'065,26] : Fr. 42'202,37 x 100), arrotondata al 57%

(DTF 130 V 121).

In queste circostanze, la percentuale di invalidità determinata in

virtù del metodo di raffronto dei redditi consente l'attribuzione

all'assicurata di una mezza rendita di invalidità, perciò la decisione

impugnata va modificata in tal senso per quanto concerne il periodo dal 1°

marzo 2016 al 30 aprile 2018, durante il quale l'amministrazione ha concesso

alla ricorrente il diritto a tre quarti di rendita (STCA 32.2018.79 del 28

maggio 2019).

Per quanto concerne il diritto dell'assicurata di

continuare a ricevere una rendita anche dopo il 30 aprile 2018, ossia tre mesi

dopo che è intervenuto il miglioramento delle sue condizioni di salute, si deve

ritenere che il reddito statistico ipotetico da invalida

rivalutato considerato al 70% (Fr. 47'540,16 x 70 : 100 = Fr. 33'278,11) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile e

in seguito diminuito del 5% per le circostanze personali, dà un ammontare di Fr. 31'614,21.

Confrontato con il reddito

(ipotetico) da valida di Fr. 42'202,37, si ha una perdita di guadagno del 25,09% ([Fr. 42'202,37 -

Fr. 31'614,21] : Fr. 42'202,37 x 100) e quindi del 25%.

Di conseguenza, dal 1° maggio 2018 il diritto all'AI si estingue.

2.24. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 60% come ausiliaria di

pulizie accertata nel marzo 2015 sorge il diritto per la ricorrente di

beneficiare, un anno dopo, di una mezza rendita di invalidità, ma con

versamento dal 1° novembre 2017.

Tenuto poi conto di una capacità lavorativa residua

del 70% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate dal 1°

febbraio 2018, la perdita di guadagno del 25% fa sì che la ricorrente non abbia

più diritto a una rendita AI dal 1° maggio 2018 (art. 88a cpv. 1 OAI).

2.25. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La decisione

impugnata è annullata ai sensi dei considerandi e riformata come segue:

1.1. L'assicurata ha diritto dal

1° marzo 2016 al 30 aprile 2018, con pagamento dal 1° novembre 2017, per tardivo

inoltro della domanda, a una mezza rendita di invalidità (grado AI 57%).

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti