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32.2019.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2020Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e all'esterno)

e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento

di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione

a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età

di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla

rendita.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2

OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro,

mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta

circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere

i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona

qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,

nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e,

se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il

testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e

motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere

in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in

loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore

probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in

presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. Nella domanda volta all'ottenimento

di un assegno per grandi invalidi dell'11 gennaio 2018, l'interessato ha rilevato che dal mese di febbraio 2015 necessitava di un aiuto diretto

per vestirsi/svestirsi (allacciare/mettere/togliere le calze e le scarpe),

mangiare (motricità fine, alzare pesi, raggiungere pensili alti o bassi), cura

del corpo (asciugare la schiena, lavare i piedi, tagliare le unghie dei piedi,

svitare il tappo del dentifricio), fare i propri bisogni (pulizia intima),

spostarsi/mantenere i contatti sociali (doveva essere stimolato per uscire di

casa e mantenere i contatti sociali).

Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina

interna e generale, ha confermato il 19 febbraio 2018 (doc. 82) che le

indicazioni sulla grande invalidità presentate dall'assicurato, affetto da lombosciatalgia

cronica, corrispondevano alle sue constatazioni, che lo stato di salute non

poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari e che la grande invalidità

non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari adeguati. Infine, la

prognosi era stazionaria.

Il dr. med. __________, caposervizio di

neurochirurgia, ha da parte sua affermato il 9 febbraio 2018 (doc. 85) che

stante la lombalgia su importanti discopatie a livello L2-S1 e la

laminoplastica cervicale, mediante fisioterapia, dieta e terapia del dolore, lo

stato di salute dell'assicurato poteva essere migliorato, mentre la grande

invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari. La prognosi

era suscettibile sia di miglioramento sia di peggioramento.

Alla luce di questi referti, il 9 marzo 2018 (doc.

87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, ritenuto che in

considerazione del danno alla salute e delle diagnosi di sindrome lombare con

irradiazione radicolare S1 a sinistra secondaria a ernia discale L5/S1 con

instabilità segmentaria e sindrome di mielopatia cervicale su canale stretto

cervicale degenerativo e stato dopo laminoplastica C3-C7, poteva esserci la

necessità dell'aiuto di terzi per vestirsi (calze, scarpe), fare la doccia e

eventualmente fare i bisogni, ha ritenuto necessario procedere a un'inchiesta

domiciliare.

L'Ufficio AI ha quindi dato incarico all'assistente

sociale di esaminare la richiesta di AGI formulata dall'assicurato, che l'ha

esperita il 20 dicembre 2018 alla presenza anche della moglie.

Con rapporto dell'11 gennaio 2019 (doc. 88) l'incaricata ha annotato

che l'assicurato lamentava formicolii alle mani e limitazioni nei movimenti

delle spalle e che v'era stato un peggioramento del suo stato di salute dal

bloccaggio della colonna avvenuto nel febbraio 2015.

L'assicurato svolgeva autonomamente i seguenti atti

ordinari della vita: vestirsi, svestirsi, mettere le calze e le scarpe,

alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, spostarsi sia all'interno sia fuori

casa e guidare, organizzare la realtà quotidiana.

Per contro, l'assistente sociale ha annotato che per

l'igiene personale l'interessato ha affermato che non era in grado di lavare la

parte posteriore del corpo, dovendo ricorrere all'aiuto della moglie dal

febbraio 2015 non riuscendo ad effettuare i movimenti di rotazione con le

braccia.

Per l'atto di andare al gabinetto, l'assicurato ha dichiarato

che si serviva autonomamente della toilette, ma ricorreva all'aiuto diretto

della moglie per l'igiene intima dopo la defecazione non essendo in grado di

ruotare il braccio e tantomeno di raggiungere la zona interessata passando

dalla parte anteriore.

Per quest'ultimo atto, l'assistente sociale ha affermato che

"Non sono in grado di giustificare la

dipendenza così come descritta a domicilio guardando in modo particolare alla

documentazione medica a dossier; pertanto chiedo una presa di posizione da

parte del medico SMR rendendolo comunque attento che l'assicurato ha il

permesso di guida e dichiara di essere in grado tuttora di guidare la propria

auto.".

L'assistente sociale ha concluso il suo rapporto scrivendo che si

riservava di procedere con le conclusioni dopo la presa di posizione del medico

SMR in merito alla dipendenza nell'atto di andare al gabinetto.

Il 31 gennaio 2019 (doc. 90) il dr. med. __________ ha annotato le

diagnosi di cui era affetto l'assicurato e che dall'inchiesta a domicilio del

20 dicembre 2018 era emerso il bisogno di aiuto per l'igiene personale, mentre

era dubbia la dipendenza da terzi per andare al gabinetto.

Nella sua valutazione il medico SMR ha affermato quanto segue:

" -

Assicurato che guida tuttora l'auto

- La pulizia dopo

la defecazione può essere difficoltosa ma il problema può essere risolto con l'uso

di un Closomat.".

L'indomani (doc. 91) l'assistente sociale ha emesso la sua

proposta di decisione concludendo che l'assicurato dipendeva da terzi per

compiere un solo atto ordinario della vita: l'igiene personale; inoltre, non

necessitava di una sorveglianza personale continua, né di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Non erano dunque date le condizioni per il versamento

di un assegno per grandi invalidi.

Il progetto di decisione del 4 febbraio 2019 (doc. 92) ha

confermato questo rifiuto del diritto all'AGI.

Sulle osservazioni dell'assicurato (doc. 97), che ha contestato l'assenza

di difficoltà nel vestirsi/svestirsi, nel mangiare, nell'andare al gabinetto e

nell'organizzazione della realtà quotidiana, l'assistente sociale si è espressa

il 6 marzo 2019 (doc. 99) e, per ciò che concerne in particolare l'atto dell'andare

al gabinetto, solo oggetto del presente ricorso, essa ha affermato che "Per la valutazione dell'atto qui considerato, mi sono

basata sull'annotazione del medico SMR del 31 gennaio 2019". Ha

poi rinviato l'incarto all'SMR per una presa di posizione sugli atti di

vestirsi/svestirsi e di organizzare la realtà quotidiana.

La decisione del 28 marzo 2019 ha confermato il rifiuto dell'AGI.

A seguito del ricorso qui in oggetto, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha risottoposto l'incarto all'esame del dr. med. __________, il

quale il 22 maggio 2019 (doc. IV/1) ha affermato che:

" Dalla

documentazione medica e dalle diagnosi risulta:

- Assenza di

patologia a livello delle spalle

- Assenza di segni

di radicolopatia

- Assenza di deficit

motori all'esame neurologico (rapporto dr. __________ del 14.12.2017)

Dall'inchiesta del 20.12.2018 risulta di essere in grado di

infilare calze-scarpe.

Valutazione:

- Non posso

condividere l'assoluta impossibilità a pulirsi dopo essere andato di corpo in

assenza di problematica documentata a livello delle spalle e in assenza di

deficit motori all'esame neurologico.".

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'8 agosto (recte:

luglio) 2019 ha visitato il ricorrente e nel suo rapporto del 17 luglio 2019

(doc. X/1) ha esposto dapprima la diagnosi, indicando una sindrome

lombovertebrale cronica su/con spondilosi a livello L3-L4 e L4-L5, ernia

discale intra-extra-foraminale in L3-L4 a sinistra, bulging discale L4-L5,

ernia discale L5-S1 posteriore mediana-paramediana a sinistra con conflitto

radicolare S1 a sinistra; stato dopo laminoplastica cervicale nel 2005 (recte:

2015); diabete mellito in terapia.

Poi ha effettuato l'esame clinico, annotando quanto segue:

" Rigidità

posturale.

Colonna cervicale: I movimenti passivi e attivi sono

limitati in tutte le direzioni, estensione/flessione 30°-0-15°, rotazione dx/sx

50°-0-50°, movimento di lateralizzazione nella norma 10°-0-10°, contrattura

della muscolatura paracervicale. Non dolorabilità alla percussione ai processi

spinosi.

Colonna dorsale: Lateroflessione bilaterale libera.

Colonna lombare: Non dolorabilità alla digitopressione dei

processi spinosi, movimenti di flessione limitato 1/3, lateroflessioni verso

destra e sinistra nella norma, rotazione nella norma, muscolatura

paravertebrale lombare lievemente contratta.

Distanza dita-suolo: 32cm, Schorber: 10/12cm.

Periferiche: Le articolazioni delle ginocchia non sono

dolenti alla digitopressione, flessione/estensione nella norma, ballottamento

rotuleo negativo bilateralmente, segno di cassetto negativo bilaterale, manovra

di Mc Murray negativa bilateralmente. Sono indolenti le articolazioni

coxofemorali bilaterali (Patrick: si presenta dolore a livello lombare). I

gomiti presentano un'articolarità completa e sono indolenti alla

digitopressione. Le articolazioni delle spalle sono limitate sia nei movimenti

passivi che nei movimenti attivi, retropulsione/anteropulsione 30°-0-120° dx,

30°-0-130° a sx, abduzione/adduzione dx 30°-0-120°, ad 30°-0-130° a sx.

Caviglie con mobilità passiva libere, indolori. Polsi con mobilità passiva

liberi e indolori. Le piccole articolazioni delle mani presentano un'articolarità

normale e libera.

Esame neurologico:

Considerandi

Deambulazione senza zoppia. Lasègue positivo a bilaterale a 60°.

Test dell'innalzamento dell'arto esteso (SLR) positivo bilaterale.

Forza rozza del muscolo estensore lungo l'alluce e alle dita, M4 a

sx e M4 a dx. Forza rozza ai muscoli quadricipiti M34 a destra, M4 a sinistra,

tricipiti e bicipiti bilaterali intatta.

Non ci sono segni di sofferenza dei nervi ulnari, Phalen negativo

bilateralmente. Nessuna insufficienza sfinterica. Deambulazione sulle punte e

sui talloni difficoltosa. ROT rotuleo vivaci e simmetrici, achilleo normale

bilaterale. Babinski negativo bilateralmente.

In base alla visita e all'esame clinico da me effettuato, si

certifica che, sulla base dei limiti funzionali presentati dal paziente, si

veste e si sveste con grande difficoltà, necessita di aiuto per assolvere alla

sua igiene intima a causa dell'importante limitazione funzionale delle spalle

(vedi esami obbiettivo).

Il paziente durante l'anamnesi del dolore rimane tranquillo senza

prendere posizione antalgica.".

Su questo referto ha preso posizione il 9 settembre 2019 (doc.

XII/1) il dr. med. __________ così esprimendosi:

" Attuale

nuova documentazione medica:

rapporto dr. __________ del 17.7.2019:

- Movimenti

del rachide lombare sono limitati di 1/3

- Flessione a

livello dorsale libera

- Assenza di

limitazione delle anche e dei gomiti

- Mobilità

spalle 30°-0°-120/130°

- Si veste e

si sveste con grande difficoltà

- Necessità di

aiuto per assolvere alla sua igiene intima a causa dell'importante limitazione

funzionale delle spalle

Valutazione:

l'attuale rapporto del dr. __________ è contraddittorio. Viene

indicata una "importante limitazione funzionale delle spalle" senza

una diagnosi che possa spiegare questo limite funzionale.

I dati oggettivi mostrano unicamente una limitazione della

mobilità limitata.

I valori normali per la retroversione/anteroversione sono

40-0-180°: nel presente caso vengono misurati valori di 30-0-120°, quindi

limitati al massimo di 1/3. La medesima riduzione del movimento viene

certificata a livello lombare, sempre di 1/3.

I valori di mobilità riportati a livello delle spalle sono ben

compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia

del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°

misurati.".

2.7

Va qui ancora rammentato che

per il N. 8021 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), nella versione 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018,

l'assicurato è considerato grande invalido se necessita dell'aiuto di terzi per

pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul

gabinetto e rialzarsi (DTF 121 V 88 consid. 6). Vi è grande invalidità anche

quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (per esempio portare il

vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare

nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182; v. N. 8027). In presenza di un

catetere permanente, una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte)

il bisogno in questo ambito è riconosciuto solo se l'assicurato non è in grado

di svuotare o cambiare la sacca da solo. Se per svuotare la vescica l'assicurato

deve introdurre un catetere, ciò costituisce una maniera inusuale di espletare

i bisogni corporali ed è dunque riconosciuta la grande invalidità nello

svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di

un effettivo aiuto da parte di terzi (STF 8C_674/2007 del 6 marzo 2008). Non è

invece riconosciuta una grande invalidità se l'assicurato deve rimuovere

manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la dignità umana (STF

9C_604/ 2013 del 6 dicembre 2013).

Inoltre, per il N. 8021.1 CIGI, il fatto che l'assicurato non

possa chiudere la porta del bagno mentre lo utilizza non costituisce una delle

funzioni parziali dell'atto ordinario della vita «Espletare i bisogni

corporali» (STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, consid. 4.2.2), perlomeno non

nella sfera privata. Non vi è grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno

di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di

espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF

9C_604/2013 del 6 dicembre 2013).

Per quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N.

8025.

CIGI l'aiuto è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade

per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto

ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più

volte al giorno (RCC 1986 pag. 510). L'aiuto è considerato notevole quando

almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi»

quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

– non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico;

– non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di

terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è

impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita

totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Il N. 8028 CIGI definisce l'aiuto diretto di terzi e significa che

l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli

atti ordinari della vita.

Per il N. 8029 CIGI, l'aiuto indiretto di terzi significa che la

persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della

vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari

inadeguati, se fosse lasciata sola (DTF 133 V 450).

Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio

AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato. È irrilevante l'ambiente

in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella

società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010), ed è

indifferente se per le attività quotidiane l'assicurato può contare sull'aiuto

del coniuge o dei figli o viene invece aiutato da una persona estranea alla

famiglia (v. però il N. 8038). È pure irrilevante che un assicurato faccia

effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana (N. 8083 CIGI).

Giusta il N. 8084 CIGI, la perdita di una funzione fisica o

sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità

giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le

regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (v. però i N. 8056

segg.; RCC 1969 pag. 702).

Infine, per il N. 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il

danno, l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente

esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati

all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,

mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far

ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC

1989.

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario

escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi

professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati

(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai

familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe

aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010).

2.8

Per potere determinarsi

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che l'Ufficio AI

ha correttamente concluso che l'assicurato necessita dell'aiuto di terzi

unicamente per compiere l'atto ordinario di lavarsi.

Non è infatti data la necessità di un aiuto diretto anche per

espletare i propri bisogni, potendo egli fare capo, così come dal ricorrente

stesso riconosciuto e accettato, all'utilizzo di un mezzo ausiliario come il wc

con doccetta (washlet in inglese, Dusch-WC in tedesco, denominato

anche Closomat, dal nome dell'azienda svizzera che per prima l'ha messo

in commercio, cfr. wikipedia), ovvero di un vaso sanitario che combina

le comuni funzioni di un water a quelle di un bidet.

L'assistente sociale, che ha effettuato una visita al domicilio

del ricorrente a fine dicembre 2018 e l'ha interpellato al riguardo, ha

ritenuto che, sulla base della documentazione medica che ha portato l'Ufficio

AI ad attribuirgli una rendita intera di invalidità, non erano dati i motivi

per giustificare una dipendenza da terzi per l'igiene intima dopo avere

espletato i propri bisogni corporali.

Da parte sua, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

ha sin da subito ritenuto che la pulizia del corpo dopo la defecazione poteva

essere difficoltosa per l'assicurato, ma che a tale inconveniente era possibile

ovviare mediante l'utilizzo di un Closomat.

A seguito del ricorso in esame, l'SMR ha nuovamente preso

posizione su questa questione e ha affermato che stante l'assenza di patologie

a livello delle spalle e di deficit motori all'esame neurologico, così come

risultava dal rapporto del dr. med. __________ del 14 febbraio (e non dicembre)

2017.

(doc. 83) trasmesso dal dr. med. __________ all'Ufficio AI nell'ambito

della revisione del suo diritto alla rendita, non poteva condividere l'impossibilità

assoluta per l'assicurato di pulirsi dopo essere andato di corpo.

Il dottor __________ ha mantenuto la sua posizione anche dopo

avere valutato il referto del dr. med. __________ del 17 luglio 2019.

Infatti, a dire del medico SMR, le limitazioni della mobilità

accertate dal reumatologo erano "ben

compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia

del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°

misurati" (doc. XII/1).

Il ricorrente ha contestato il valore probante delle conclusioni

tratte dal dr. med. __________, poiché non è specialista in materia.

In effetti, il dr. med. __________, essendo specialista FMH in

medicina interna generale, non è specialista in materia (reumatologia o

neurologia) e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno di principio pieno

valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non

specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore

probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3

; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le

ultime: STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio

2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

Tuttavia, in tutti i suoi rapporti egli ha indicato

chiaramente di essersi basato sulla documentazione medica specialistica di

terzi ed è proprio in uno di questi atti medici che è ben indicato che l'assicurato

non presentava deficit motori all'esame neurologico.

Il TCA rileva che il referto del dr. med. __________,

da cui il medico SMR ha tratto questa conclusione, è stato redatto due anni

prima che quest'ultimo prendesse posizione sulla questione ed in questo lasso

di tempo, fino all'estate 2019, il ricorrente non ha presentato dei certificati

medici comprovanti un peggioramento del suo stato di salute.

Nemmeno il rapporto del 19 febbraio 2018 reso dal

dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, riferisce infatti delle

difficoltà nei movimenti degli arti superiori, ricordando solo che ad inizio

2017.

la mobilità della colonna era limitata. Anzi, a quel momento la distanza

al suolo era di 45-50 cm, mentre oltre due anni e mezzo dopo il dr. med. __________

l'ha misurata in 32 cm.

Inoltre, la scrivente Corte evidenzia che è lo

stesso dr. __________ che ha determinato gli impedimenti nei movimenti dell'assicurato,

stabilendo che le spalle erano limitate sia nei movimenti passivi sia in quelli

attivi, con una retropulsione/anteropulsione di 30°-0-120° a destra e a

sinistra con 30°-0-130° e con delle limitazioni identiche per l'abduzione e l'adduzione

verso destra e sinistra.

Ora, se è vero che il medico SMR che ha valutato in

più occasioni la domanda di assegno grandi invalidi dell'assicurato non è uno

specialista in reumatologia e neppure in neurologia, ad ogni modo il TCA deve

riconoscere che il dottor __________ è pur sempre un internista, perciò è sicuramente

in grado di interpretare i risultati degli esami del reumatologo curante.

Pertanto, l'avere indicato quali siano i valori

normali per la retroversione/anteroversione (40°-0-180°) e l'avere tratto la

conclusione che, in presenza di valori di 30°-0-120°/130°, la mobilità dell'articolazione

delle spalle era limitata di al massimo 1/3, così come quella della colonna

lombare, non va certo al di là delle sue conoscenze professionali, trattandosi

di nozioni che si possono definire di base in campo medico e che quindi sono

certamente note a un medico specialista in medicina interna generale.

Da quanto precede discende che, d'avviso del TCA, la

forza probatoria della valutazione dell'SMR, a dispetto di quanto sostenuto dal

ricorrente, nel caso di specie è valida allo stesso modo di quella del

reumatologo interpellato dall'assicurato.

A proposito del referto del dr. med. __________,

però, il Tribunale concorda con il Servizio Medico Regionale secondo cui il

reumatologo non ha in effetti posto una diagnosi riferita alle spalle e quindi

l'indicazione che c'era un'importante limitazione funzionale delle stesse non è

suffragata dalla presenza di una specifica patologia, ma si tratta di mere

conclusioni tratte dalle limitazioni sopraindicate che, però, come visto,

ostacolano i movimenti soltanto in ragione di un terzo e quindi non in modo importante

come ritenuto dallo specialista.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Corte

conclude che le varie affermazioni rese dal dr. med. __________ dell'SMR non

sono affatto contraddittorie. Infatti, egli sin da subito ha manifestato delle

perplessità sull'impedimento dell'assicurato di pulirsi dopo essere andato al

gabinetto, sostenendo che dagli atti medici non risultava un atto impossibile

ma, semmai, difficoltoso e che, per ovviare a ciò, egli poteva fare capo al wc

con doccetta. I più recenti dati clinici disponibili, accertati dal reumatologo

curante nell'estate 2019, hanno ulteriormente corroborato la posizione del

medico SMR, il quale ha sostenuto - e l'assicurato non ha più smentito tale

conclusione per il tramite del dr. med. __________ o di altri specialisti - che

la mobilità delle spalle, ridotta di solo un terzo, rendeva possibile la

pulizia del corpo dopo defecazione, giacché tale movimento era inferiore ai 30°

accertati.

Di conseguenza, la documentazione a disposizione del TCA è chiara

e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile

il rinvio degli atti all'amministrazione per un complemento istruttorio dello

stato di salute dell'assicurato per mano di uno specialista, così come da esso

richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

In conclusione, si deve quindi ritenere che l'atto dell'andare al

gabinetto e, più specificatamente, dell'igiene intima dopo avere defecato, è un

atto ordinario della vita che il ricorrente è in grado di eseguire

autonomamente. Qualora egli avesse delle difficoltà ad effettuare tale

movimento, può fare capo al mezzo ausiliario del Closomat, che rende superfluo

l'aiuto di terzi per pulirsi.

Questa soluzione costituisce una concretizzazione dell'obbligo di

ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole

allo scopo di diminuire il più possibile gli effetti dell'invalidità (DTF 134 V

9.

consid. 7.3.1; SVR 2017 IV Nr. 6).

Da ultimo, va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di

ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013

CIGI).

2.9

Per quanto concerne la

giustificazione dell'insorgente di avere diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado esiguo poiché egli non può più uscire di casa senza correre

il rischio di dovere andare al gabinetto e di non potersi poi, senza l'aiuto di

terzi, debitamente pulire non disponendo evidentemente fuori casa di un wc con

doccetta, il Tribunale fa proprie le motivazioni addotte dall'Ufficio

assicurazione invalidità per negare che tale problema configuri un impedimento

all'atto ordinario dell'igiene personale.

È evidente che la facilitazione suggerita dall'Ufficio AI di fare

capo al Closomat quale mezzo ausiliario può essere adottata unicamente nella

propria abitazione e che non si può certo pretendere che l'assicurato ne faccia

uso pure quando è fuori casa, considerato come nel nostro Paese l'utilizzo di

questo tipo di gabinetto non sia ancora diffuso su larga scala e, soprattutto,

nei luoghi pubblici che il ricorrente intende frequentare.

Ciò detto, non si può nemmeno pretendere che si riconosca

all'assicurato l'aiuto di terzi nel caso in cui, trovandosi in un bar,

in un ristorante, ad un concerto, presso casa di amici o in altri luoghi che

non siano il proprio domicilio, egli sia costretto ad andare al gabinetto per

esigenze improvvise. Si tratta in effetti di una mera ipotesi e l'art.

37.

OAI, così come la giurisprudenza, esigono invece che tale aiuto debba essere

regolare: questa condizione non è però ravvisabile nel caso concreto.

La probabilità che il ricorrente debba fare capo a un gabinetto durante

quei momenti in cui è fuori casa, è in effetti una necessità che non è continua

e neppure abituale.

Se è vero, come ha osservato il ricorrente, che l'andare al

gabinetto è un atto che non è prevedibile nell'arco della giornata, è anche

però vero che il suo stato di salute non presenta patologie tali da rendere frequente

e improvvisa la necessità di dovere defecare.

A tale riguardo, va rilevato che lo stesso dr. med. __________,

all'esame neurologico, ha indicato come non vi sia "Nessuna insufficienza sfinterica".

Di conseguenza, la necessità di dovere fare capo all'aiuto di

terzi per pulirsi dopo avere defecato nelle occasioni in cui il ricorrente non

si trovava al suo domicilio, d'avviso del TCA diventano solo puramente

occasionali.

In tali circostanze, non si può affermare che sia data una

necessità regolare di dovere chiedere l'aiuto di terzi per espletare i

propri bisogni corporei.

La scrivente Corte evidenzia che, contrariamente a quanto

lamentato dall'insorgente, non si tratta di limitarlo nella sua autonomia nel

negargli l'aiuto di terzi quando è fuori casa in virtù del principio

dell'obbligo di ridurre il danno.

Come dianzi spiegato, sono le circostanze stesse legate alla sua

persona e, pure, all'atto stesso dell'andare al gabinetto per defecare, che

fanno sì che tale atto, nel caso concreto, non sia regolare. In

sostanza, all'ora attuale, così come riferito dal suo medico curante, non sono

dati i presupposti per riconoscere che via sia una necessità regolare di

avere bisogno dell'aiuto di qualcuno per pulirsi dopo essere andato di corpo.

2.10

Sulla base delle

considerazioni esposte se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita,

e come ha affermato il Tribunale federale, nell'evenienza concreta l'assicurato

non abbisogna dell'aiuto di terze persone in modo regolare e importante per

andare al gabinetto.

Il TCA ritiene dunque che un tale aiuto non è indispensabile,

né quando l'assicurato è al suo domicilio né quando è fuori casa; in

quest'ultima ipotesi, poi, tale esigenza si manifesta, semmai, solo

occasionalmente, e quindi viene già meno, per definizione, il carattere di

regolarità.

Di conseguenza, è corretto che l'Ufficio AI ha negato al

ricorrente il diritto all'assegno per grandi invalidi, non essendo egli costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 cpv. 3 OAI).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti