32.2019.95
L'atto di andare al gabinetto e dell'igiene intima può essere eseguito autonomamente. Se ha delle difficoltà con tale movimento,può fare capo al mezzo ausiliario del Closomat,che rende superfluo l'aiuto di terzi per pulirsi. L'aiuto di terzi fuori casa non è regolare, ma è una necessità occasionale
27 aprile 2020Italiano40 min
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.95
TB
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1960, beneficia di una
rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° febbraio 2016 (docc. 59 e
61) a causa di una sindrome lombare con irradiazione radicolare S1 a sinistra
secondaria a ernia discale L5/S1 con instabilità segmentaria S5/S1 e sindrome
di mielopatia cervicale su canale stretto cervicale degenerativo e stato dopo
laminoplastica C3-C7. La decisione del 12 giugno 2017 è stata confermata il 23
febbraio 2018 (doc. 86) dopo una revisione d'ufficio.
1.2. Con decisione del 28 marzo
2019 (doc. A), anticipata dal progetto del 4 febbraio 2019 (doc. 92), l'Ufficio
assicurazione invalidità, dopo aver fatto sia eseguire da un'assistente sociale
l'esame della richiesta dell'AGI mediante un'inchiesta domiciliare che ha avuto
luogo il 20 dicembre 2018 e che è sfociata nel rapporto dell'11 gennaio 2019
(doc. 88) sia avere raccolto le annotazioni del 31 gennaio 2019 (doc. 90) del medico
del Servizio Medico Regionale, ha respinto la richiesta per adulti di un assegno
per grandi invalidi dell'AI formulata nel gennaio 2018 (doc. 79), poiché l'interessato
necessitava dell'aiuto di terzi per compiere un solo atto ordinario della vita,
ossia lavarsi.
1.3. RI 1, rappresentato da RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo la concessione di un
assegno per grandi invalidi di grado esiguo stante la necessità di aiuto per lo
svolgimento di due atti ordinari della vita, quali l'igiene personale e l'andare
al gabinetto.
Il ricorrente ha osservato che l'SMR ha sostenuto come egli
potesse raggiungere una sufficiente autonomia nell'azione dell'andare al
gabinetto installando un Closomat, ossia un wc munito di doccetta. Tuttavia,
questo mezzo ausiliario sarebbe limitato all'uso domestico, non potendolo
evidentemente usare al di fuori del suo domicilio come per contro altri mezzi
ausiliari (posate, calzascarpe, ecc.), ma occorre considerare che, a differenza
degli altri atti ordinari della vita, l'esigenza di andare al gabinetto non è
programmabile. Pertanto, non riconoscergli la necessità di fare capo a terzi
per potere andare al gabinetto equivale a limitarlo nella possibilità di uscire
di casa per fare una passeggiata, visitare amici o andare a un concerto, poiché
in questi luoghi non troverebbe un Closomat e quindi sarebbe dipendente da
terzi qualora si rivelasse necessario andare al gabinetto, sostegno che ora gli
viene prestato dalla moglie.
L'assicurato ha contestato l'osservazione dell'assistente sociale,
secondo cui il fatto che egli sia in grado di guidare sarebbe un indizio per
ritenerlo autonomo nell'igiene intima. Il suo bisogno di un aiuto per lavarsi
deriva dal non essere in grado di portare le braccia dietro la schiena e quindi
ciò dimostra di non essere in grado di pulirsi da solo dopo essere andato al
gabinetto.
1.4. Interpellato il dr. med. __________
dell'SMR (doc. IV/1), il 29 maggio 2019 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, osservando che l'assicurato
non ha contestato che, per espletare i propri bisogni, un mezzo ausiliario
adeguato, come il Closomat, gli garantisce l'autonomia. Il problema, per il
ricorrente, si porrebbe quando è fuori casa.
L'amministrazione ha evidenziato che questa situazione è
ipotetica, ossia andare di corpo al di fuori del proprio domicilio è una
semplice possibilità che, quand'anche si concretizzasse, non adempirebbe
comunque al criterio di regolarità, presupposto per potere riconoscere la
necessità di un aiuto per gli atti ordinari. Questa circostanza non va comunque
ulteriormente esaminata, visto che in specie non si può riconoscere che l'assicurato
necessiti di aiuto per andare al gabinetto. A tale riguardo, l'assistente
sociale aveva sollevato dei dubbi in merito alle difficoltà espresse dal
ricorrente e ciò sulla base degli atti medici. Inoltre, il Servizio Medico
Regionale aveva osservato che l'uso di un Closomat ovviava alla difficoltà di
pulirsi dopo la defecazione e quindi che, seppur non agevolmente, tale atto
poteva essere compiuto autonomamente. Pertanto, nessuna delle due persone
interpellate ha riconosciuto delle notevoli difficoltà nel compiere da solo l'atto
di espletare i propri bisogni corporali e, ad ogni modo, il compimento
difficoltoso o rallentato non giustifica, per giurisprudenza, la grande
invalidità.
Pendente causa il medico SMR ha ribadito che non essendoci
problemi riconosciuti alle spalle e deficit motori, l'assicurato non era
impedito di pulirsi dopo essere andato di corpo.
1.5. Il 17 giugno 2019 (doc. VI) e
l'8 luglio 2019 (doc. VIII) il ricorrente ha chiesto e ottenuto (docc. VII e
IX) dal TCA una proroga dei termini per potere interpellare i suoi medici curanti.
Con scritto del 28 agosto 2019 (doc. X) il ricorrente ha prodotto
il referto del 17 luglio 2019 (doc. X/1) del dr. med. __________, FMH in
reumatologia, il quale ha concluso che a causa delle limitazioni funzionali
delle spalle egli non era in grado d'effettuare l'igiene intima in modo
autonomo, perciò le conclusioni del dr. med. __________, peraltro non
specialista in materia, non erano pertinenti.
L'insorgente ha altresì contestato l'affermazione del medico SMR
laddove ha menzionato un'assoluta impossibilità di pulirsi, visto che, di regola,
per riconoscere tale atto non occorre che un assicurato sia assolutamente
impossibilitato a svolgerlo, ma è sufficiente che da solo non possa effettuarlo
in modo corretto. Dovendo fare capo all'aiuto di terzi, tale necessità
giustifica il riconoscimento dell'atto.
Inoltre, l'assicurato ha evidenziato che in un primo momento il
dr. med. __________ aveva riconosciuto che l'atto di pulirsi poteva essere
difficoltoso, ma aveva affermato che l'aiuto di terzi poteva essere sostituito
dall'utilizzare il Closomat. Ora, invece, il medico del Servizio Medico
Regionale ha ritenuto che non vi sia necessità di un aiuto per andare al
gabinetto.
In merito all'affermazione dell'Ufficio AI secondo cui la
necessità di avere bisogno dell'aiuto di terzi per pulirsi quando è fuori casa
sia meramente ipotetica e quindi non si tratterebbe di un atto regolare, il
ricorrente ha risposto che, secondo il Tribunale federale, l'aiuto è regolare
se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente, come nel
suo caso, laddove si tratta di una necessità che l'interessato non può
programmare.
Pertanto, non riconoscergli tale necessità per il fatto di potere
utilizzare un mezzo ausiliario a domicilio comporta però che egli non possa
lasciare la sua abitazione fintanto che non è andato al gabinetto trattandosi
di un'attività che è imprevedibile o, se invece esce comunque di casa, egli si
trova poi in difficoltà.
1.6. Sottoposto il certificato del
reumatologo curante al vaglio del Servizio Medico Regionale (doc. XII/1), l'11
settembre 2019 (doc. XII) l'Ufficio AI ha rilevato che i limiti indicati dal
dr. med. __________ non impedivano all'assicurato di effettuare la propria
igiene personale. Inoltre, l'amministrazione ha ribadito che l'ipotetica
possibilità di andare di corpo quando è fuori casa, proprio perché si tratta di
un'eventualità, non può essere considerata nella valutazione per l'attribuzione
di un assegno per grandi invalidi. In merito all'atto di effettuare i propri
bisogni l'Ufficio AI ha citato la giurisprudenza secondo cui, in virtù dell'obbligo
di ridurre il danno, era ragionevole che l'assicurato riacquistasse la propria
indipendenza installando una maniglia rispettivamente delle aste di supporto e
un Closomat (STFA I 568/02 del 6 maggio 2003).
1.7. L'assicurato ha preso
posizione il 23 settembre 2019 (doc. XIV), contestando che il mezzo ausiliario
indicato, che gli permette di essere autonomo al domicilio, sia sufficiente per
concludere che la necessità di aiuto non sia data per andare al gabinetto.
Infatti, tale atto non è programmabile e il Closomat non può essere
trasportato. Pertanto, egli dipende dalla presenza e dall'aiuto di terzi ogni
qualvolta si trova fuori casa e deve andare al gabinetto.
Il ricorrente ha rilevato che, ad oggi, il Tribunale federale non
si è ancora espresso sulla questione se una tale limitazione della possibilità
di vivere una vita autonoma e il più possibile normale rientri nel suo obbligo
di ridurre il danno. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, a
suo dire la necessità di aiuto può considerarsi regolare e anche se, quando si
trova fuori casa, può capitare che non debba andare al gabinetto, egli non può
comunque lasciare il domicilio senza essere accompagnato.
In merito alla valutazione medica delle sue condizioni di salute,
l'insorgente ha evidenziato come i pareri agli atti divergano.
In particolare, l'assicurato ha osservato come il medico SMR
intervenuto non disponga delle necessarie competenze professionali essendo
specialista in medicina interna generale, mentre il dr. med. __________ è
specialista in reumatologia. Inoltre, il dr. med. __________ dapprima ha
riconosciuto le sue difficoltà a pulirsi, poi ha sostenuto che dai referti
medici non era possibile giungere alla necessità dell'aiuto di terzi nell'atto
di espletare i propri bisogni. Infine, egli non l'ha visitato di persona e le
sue considerazioni si basano unicamente sugli atti. Pertanto, alle conclusioni
dell'SMR non può essere riconosciuto valore probatorio, perciò gli atti vanno
ritornati all'amministrazione per un complemento istruttorio.
1.8. L'Ufficio AI non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato
al ricorrente un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a motivo che è
stata riconosciuta la dipendenza da terze persone per compiere un unico atto
ordinario della vita, mentre l'assicurato sostiene che, oltre che per l'atto di
lavarsi, debba essere riconosciuto l'aiuto di terzi anche per l'atto ordinario
di andare al gabinetto.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI
(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato
può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato
durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio
quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe
incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato
psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dall'01.01.2015,
stato all'01.01.2018):
- vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto (espletare
Fatti
i propri bisogni corporali)
- spostarsi (in casa e all'esterno)
e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.
42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento
di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione
a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di
rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli
adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine
del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato
della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età
di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del
primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il
Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla
rendita.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
34 capoversi 3 e 5 LAVS.
2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2
OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro,
mediante l'esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta
circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere
i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona
qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,
nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e,
se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore
probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5. Va infine ricordato che, al
pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6. Nella domanda volta all'ottenimento
di un assegno per grandi invalidi dell'11 gennaio 2018, l'interessato ha rilevato che dal mese di febbraio 2015 necessitava di un aiuto diretto
per vestirsi/svestirsi (allacciare/mettere/togliere le calze e le scarpe),
mangiare (motricità fine, alzare pesi, raggiungere pensili alti o bassi), cura
del corpo (asciugare la schiena, lavare i piedi, tagliare le unghie dei piedi,
svitare il tappo del dentifricio), fare i propri bisogni (pulizia intima),
spostarsi/mantenere i contatti sociali (doveva essere stimolato per uscire di
casa e mantenere i contatti sociali).
Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina
interna e generale, ha confermato il 19 febbraio 2018 (doc. 82) che le
indicazioni sulla grande invalidità presentate dall'assicurato, affetto da lombosciatalgia
cronica, corrispondevano alle sue constatazioni, che lo stato di salute non
poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari e che la grande invalidità
non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari adeguati. Infine, la
prognosi era stazionaria.
Il dr. med. __________, caposervizio di
neurochirurgia, ha da parte sua affermato il 9 febbraio 2018 (doc. 85) che
stante la lombalgia su importanti discopatie a livello L2-S1 e la
laminoplastica cervicale, mediante fisioterapia, dieta e terapia del dolore, lo
stato di salute dell'assicurato poteva essere migliorato, mentre la grande
invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari. La prognosi
era suscettibile sia di miglioramento sia di peggioramento.
Alla luce di questi referti, il 9 marzo 2018 (doc.
87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, ritenuto che in
considerazione del danno alla salute e delle diagnosi di sindrome lombare con
irradiazione radicolare S1 a sinistra secondaria a ernia discale L5/S1 con
instabilità segmentaria e sindrome di mielopatia cervicale su canale stretto
cervicale degenerativo e stato dopo laminoplastica C3-C7, poteva esserci la
necessità dell'aiuto di terzi per vestirsi (calze, scarpe), fare la doccia e
eventualmente fare i bisogni, ha ritenuto necessario procedere a un'inchiesta
domiciliare.
L'Ufficio AI ha quindi dato incarico all'assistente
sociale di esaminare la richiesta di AGI formulata dall'assicurato, che l'ha
esperita il 20 dicembre 2018 alla presenza anche della moglie.
Con rapporto dell'11 gennaio 2019 (doc. 88) l'incaricata ha annotato
che l'assicurato lamentava formicolii alle mani e limitazioni nei movimenti
delle spalle e che v'era stato un peggioramento del suo stato di salute dal
bloccaggio della colonna avvenuto nel febbraio 2015.
L'assicurato svolgeva autonomamente i seguenti atti
ordinari della vita: vestirsi, svestirsi, mettere le calze e le scarpe,
alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, spostarsi sia all'interno sia fuori
casa e guidare, organizzare la realtà quotidiana.
Per contro, l'assistente sociale ha annotato che per
l'igiene personale l'interessato ha affermato che non era in grado di lavare la
parte posteriore del corpo, dovendo ricorrere all'aiuto della moglie dal
febbraio 2015 non riuscendo ad effettuare i movimenti di rotazione con le
braccia.
Per l'atto di andare al gabinetto, l'assicurato ha dichiarato
che si serviva autonomamente della toilette, ma ricorreva all'aiuto diretto
della moglie per l'igiene intima dopo la defecazione non essendo in grado di
ruotare il braccio e tantomeno di raggiungere la zona interessata passando
dalla parte anteriore.
Per quest'ultimo atto, l'assistente sociale ha affermato che
"Non sono in grado di giustificare la
dipendenza così come descritta a domicilio guardando in modo particolare alla
documentazione medica a dossier; pertanto chiedo una presa di posizione da
parte del medico SMR rendendolo comunque attento che l'assicurato ha il
permesso di guida e dichiara di essere in grado tuttora di guidare la propria
auto.".
L'assistente sociale ha concluso il suo rapporto scrivendo che si
riservava di procedere con le conclusioni dopo la presa di posizione del medico
SMR in merito alla dipendenza nell'atto di andare al gabinetto.
Il 31 gennaio 2019 (doc. 90) il dr. med. __________ ha annotato le
diagnosi di cui era affetto l'assicurato e che dall'inchiesta a domicilio del
20 dicembre 2018 era emerso il bisogno di aiuto per l'igiene personale, mentre
era dubbia la dipendenza da terzi per andare al gabinetto.
Nella sua valutazione il medico SMR ha affermato quanto segue:
" -
Assicurato che guida tuttora l'auto
- La pulizia dopo
la defecazione può essere difficoltosa ma il problema può essere risolto con l'uso
di un Closomat.".
L'indomani (doc. 91) l'assistente sociale ha emesso la sua
proposta di decisione concludendo che l'assicurato dipendeva da terzi per
compiere un solo atto ordinario della vita: l'igiene personale; inoltre, non
necessitava di una sorveglianza personale continua, né di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana. Non erano dunque date le condizioni per il versamento
di un assegno per grandi invalidi.
Il progetto di decisione del 4 febbraio 2019 (doc. 92) ha
confermato questo rifiuto del diritto all'AGI.
Sulle osservazioni dell'assicurato (doc. 97), che ha contestato l'assenza
di difficoltà nel vestirsi/svestirsi, nel mangiare, nell'andare al gabinetto e
nell'organizzazione della realtà quotidiana, l'assistente sociale si è espressa
il 6 marzo 2019 (doc. 99) e, per ciò che concerne in particolare l'atto dell'andare
al gabinetto, solo oggetto del presente ricorso, essa ha affermato che "Per la valutazione dell'atto qui considerato, mi sono
basata sull'annotazione del medico SMR del 31 gennaio 2019". Ha
poi rinviato l'incarto all'SMR per una presa di posizione sugli atti di
vestirsi/svestirsi e di organizzare la realtà quotidiana.
La decisione del 28 marzo 2019 ha confermato il rifiuto dell'AGI.
A seguito del ricorso qui in oggetto, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha risottoposto l'incarto all'esame del dr. med. __________, il
quale il 22 maggio 2019 (doc. IV/1) ha affermato che:
" Dalla
documentazione medica e dalle diagnosi risulta:
- Assenza di
patologia a livello delle spalle
- Assenza di segni
di radicolopatia
- Assenza di deficit
motori all'esame neurologico (rapporto dr. __________ del 14.12.2017)
Dall'inchiesta del 20.12.2018 risulta di essere in grado di
infilare calze-scarpe.
Valutazione:
- Non posso
condividere l'assoluta impossibilità a pulirsi dopo essere andato di corpo in
assenza di problematica documentata a livello delle spalle e in assenza di
deficit motori all'esame neurologico.".
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'8 agosto (recte:
luglio) 2019 ha visitato il ricorrente e nel suo rapporto del 17 luglio 2019
(doc. X/1) ha esposto dapprima la diagnosi, indicando una sindrome
lombovertebrale cronica su/con spondilosi a livello L3-L4 e L4-L5, ernia
discale intra-extra-foraminale in L3-L4 a sinistra, bulging discale L4-L5,
ernia discale L5-S1 posteriore mediana-paramediana a sinistra con conflitto
radicolare S1 a sinistra; stato dopo laminoplastica cervicale nel 2005 (recte:
2015); diabete mellito in terapia.
Poi ha effettuato l'esame clinico, annotando quanto segue:
" Rigidità
posturale.
Colonna cervicale: I movimenti passivi e attivi sono
limitati in tutte le direzioni, estensione/flessione 30°-0-15°, rotazione dx/sx
50°-0-50°, movimento di lateralizzazione nella norma 10°-0-10°, contrattura
della muscolatura paracervicale. Non dolorabilità alla percussione ai processi
spinosi.
Colonna dorsale: Lateroflessione bilaterale libera.
Colonna lombare: Non dolorabilità alla digitopressione dei
processi spinosi, movimenti di flessione limitato 1/3, lateroflessioni verso
destra e sinistra nella norma, rotazione nella norma, muscolatura
paravertebrale lombare lievemente contratta.
Distanza dita-suolo: 32cm, Schorber: 10/12cm.
Periferiche: Le articolazioni delle ginocchia non sono
dolenti alla digitopressione, flessione/estensione nella norma, ballottamento
rotuleo negativo bilateralmente, segno di cassetto negativo bilaterale, manovra
di Mc Murray negativa bilateralmente. Sono indolenti le articolazioni
coxofemorali bilaterali (Patrick: si presenta dolore a livello lombare). I
gomiti presentano un'articolarità completa e sono indolenti alla
digitopressione. Le articolazioni delle spalle sono limitate sia nei movimenti
passivi che nei movimenti attivi, retropulsione/anteropulsione 30°-0-120° dx,
30°-0-130° a sx, abduzione/adduzione dx 30°-0-120°, ad 30°-0-130° a sx.
Caviglie con mobilità passiva libere, indolori. Polsi con mobilità passiva
liberi e indolori. Le piccole articolazioni delle mani presentano un'articolarità
normale e libera.
Esame neurologico:
Considerandi
Deambulazione senza zoppia. Lasègue positivo a bilaterale a 60°.
Test dell'innalzamento dell'arto esteso (SLR) positivo bilaterale.
Forza rozza del muscolo estensore lungo l'alluce e alle dita, M4 a
sx e M4 a dx. Forza rozza ai muscoli quadricipiti M34 a destra, M4 a sinistra,
tricipiti e bicipiti bilaterali intatta.
Non ci sono segni di sofferenza dei nervi ulnari, Phalen negativo
bilateralmente. Nessuna insufficienza sfinterica. Deambulazione sulle punte e
sui talloni difficoltosa. ROT rotuleo vivaci e simmetrici, achilleo normale
bilaterale. Babinski negativo bilateralmente.
In base alla visita e all'esame clinico da me effettuato, si
certifica che, sulla base dei limiti funzionali presentati dal paziente, si
veste e si sveste con grande difficoltà, necessita di aiuto per assolvere alla
sua igiene intima a causa dell'importante limitazione funzionale delle spalle
(vedi esami obbiettivo).
Il paziente durante l'anamnesi del dolore rimane tranquillo senza
prendere posizione antalgica.".
Su questo referto ha preso posizione il 9 settembre 2019 (doc.
XII/1) il dr. med. __________ così esprimendosi:
" Attuale
nuova documentazione medica:
rapporto dr. __________ del 17.7.2019:
- Movimenti
del rachide lombare sono limitati di 1/3
- Flessione a
livello dorsale libera
- Assenza di
limitazione delle anche e dei gomiti
- Mobilità
spalle 30°-0°-120/130°
- Si veste e
si sveste con grande difficoltà
- Necessità di
aiuto per assolvere alla sua igiene intima a causa dell'importante limitazione
funzionale delle spalle
Valutazione:
l'attuale rapporto del dr. __________ è contraddittorio. Viene
indicata una "importante limitazione funzionale delle spalle" senza
una diagnosi che possa spiegare questo limite funzionale.
I dati oggettivi mostrano unicamente una limitazione della
mobilità limitata.
I valori normali per la retroversione/anteroversione sono
40-0-180°: nel presente caso vengono misurati valori di 30-0-120°, quindi
limitati al massimo di 1/3. La medesima riduzione del movimento viene
certificata a livello lombare, sempre di 1/3.
I valori di mobilità riportati a livello delle spalle sono ben
compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia
del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°
misurati.".
2.7
Va qui ancora rammentato che
per il N. 8021 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), nella versione 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018,
l'assicurato è considerato grande invalido se necessita dell'aiuto di terzi per
pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul
gabinetto e rialzarsi (DTF 121 V 88 consid. 6). Vi è grande invalidità anche
quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (per esempio portare il
vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare
nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182; v. N. 8027). In presenza di un
catetere permanente, una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte)
il bisogno in questo ambito è riconosciuto solo se l'assicurato non è in grado
di svuotare o cambiare la sacca da solo. Se per svuotare la vescica l'assicurato
deve introdurre un catetere, ciò costituisce una maniera inusuale di espletare
i bisogni corporali ed è dunque riconosciuta la grande invalidità nello
svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di
un effettivo aiuto da parte di terzi (STF 8C_674/2007 del 6 marzo 2008). Non è
invece riconosciuta una grande invalidità se l'assicurato deve rimuovere
manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la dignità umana (STF
9C_604/ 2013 del 6 dicembre 2013).
Inoltre, per il N. 8021.1 CIGI, il fatto che l'assicurato non
possa chiudere la porta del bagno mentre lo utilizza non costituisce una delle
funzioni parziali dell'atto ordinario della vita «Espletare i bisogni
corporali» (STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, consid. 4.2.2), perlomeno non
nella sfera privata. Non vi è grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno
di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di
espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF
9C_604/2013 del 6 dicembre 2013).
Per quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N.
8025.
CIGI l'aiuto è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe
necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade
per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto
ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più
volte al giorno (RCC 1986 pag. 510). L'aiuto è considerato notevole quando
almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi»
quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):
– non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere
compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente
a causa dello stato psichico;
– non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di
terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è
impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita
totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
Il N. 8028 CIGI definisce l'aiuto diretto di terzi e significa che
l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli
atti ordinari della vita.
Per il N. 8029 CIGI, l'aiuto indiretto di terzi significa che la
persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della
vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari
inadeguati, se fosse lasciata sola (DTF 133 V 450).
Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio
AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato. È irrilevante l'ambiente
in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella
società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010), ed è
indifferente se per le attività quotidiane l'assicurato può contare sull'aiuto
del coniuge o dei figli o viene invece aiutato da una persona estranea alla
famiglia (v. però il N. 8038). È pure irrilevante che un assicurato faccia
effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana (N. 8083 CIGI).
Giusta il N. 8084 CIGI, la perdita di una funzione fisica o
sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità
giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le
regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (v. però i N. 8056
segg.; RCC 1969 pag. 702).
Infine, per il N. 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il
danno, l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente
esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati
all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,
mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far
ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC
1989.
pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario
escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi
professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati
(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai
familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe
aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009
del 1° aprile 2010).
2.8
Per potere determinarsi
sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di
informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.
Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue
funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a
un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,
ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone
poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR
2019.
IV Nr. 79 consid. 2b).
Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che l'Ufficio AI
ha correttamente concluso che l'assicurato necessita dell'aiuto di terzi
unicamente per compiere l'atto ordinario di lavarsi.
Non è infatti data la necessità di un aiuto diretto anche per
espletare i propri bisogni, potendo egli fare capo, così come dal ricorrente
stesso riconosciuto e accettato, all'utilizzo di un mezzo ausiliario come il wc
con doccetta (washlet in inglese, Dusch-WC in tedesco, denominato
anche Closomat, dal nome dell'azienda svizzera che per prima l'ha messo
in commercio, cfr. wikipedia), ovvero di un vaso sanitario che combina
le comuni funzioni di un water a quelle di un bidet.
L'assistente sociale, che ha effettuato una visita al domicilio
del ricorrente a fine dicembre 2018 e l'ha interpellato al riguardo, ha
ritenuto che, sulla base della documentazione medica che ha portato l'Ufficio
AI ad attribuirgli una rendita intera di invalidità, non erano dati i motivi
per giustificare una dipendenza da terzi per l'igiene intima dopo avere
espletato i propri bisogni corporali.
Da parte sua, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
ha sin da subito ritenuto che la pulizia del corpo dopo la defecazione poteva
essere difficoltosa per l'assicurato, ma che a tale inconveniente era possibile
ovviare mediante l'utilizzo di un Closomat.
A seguito del ricorso in esame, l'SMR ha nuovamente preso
posizione su questa questione e ha affermato che stante l'assenza di patologie
a livello delle spalle e di deficit motori all'esame neurologico, così come
risultava dal rapporto del dr. med. __________ del 14 febbraio (e non dicembre)
2017.
(doc. 83) trasmesso dal dr. med. __________ all'Ufficio AI nell'ambito
della revisione del suo diritto alla rendita, non poteva condividere l'impossibilità
assoluta per l'assicurato di pulirsi dopo essere andato di corpo.
Il dottor __________ ha mantenuto la sua posizione anche dopo
avere valutato il referto del dr. med. __________ del 17 luglio 2019.
Infatti, a dire del medico SMR, le limitazioni della mobilità
accertate dal reumatologo erano "ben
compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia
del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°
misurati" (doc. XII/1).
Il ricorrente ha contestato il valore probante delle conclusioni
tratte dal dr. med. __________, poiché non è specialista in materia.
In effetti, il dr. med. __________, essendo specialista FMH in
medicina interna generale, non è specialista in materia (reumatologia o
neurologia) e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno di principio pieno
valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non
specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore
probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.
5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le
ultime: STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio
2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).
Tuttavia, in tutti i suoi rapporti egli ha indicato
chiaramente di essersi basato sulla documentazione medica specialistica di
terzi ed è proprio in uno di questi atti medici che è ben indicato che l'assicurato
non presentava deficit motori all'esame neurologico.
Il TCA rileva che il referto del dr. med. __________,
da cui il medico SMR ha tratto questa conclusione, è stato redatto due anni
prima che quest'ultimo prendesse posizione sulla questione ed in questo lasso
di tempo, fino all'estate 2019, il ricorrente non ha presentato dei certificati
medici comprovanti un peggioramento del suo stato di salute.
Nemmeno il rapporto del 19 febbraio 2018 reso dal
dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, riferisce infatti delle
difficoltà nei movimenti degli arti superiori, ricordando solo che ad inizio
2017.
la mobilità della colonna era limitata. Anzi, a quel momento la distanza
al suolo era di 45-50 cm, mentre oltre due anni e mezzo dopo il dr. med. __________
l'ha misurata in 32 cm.
Inoltre, la scrivente Corte evidenzia che è lo
stesso dr. __________ che ha determinato gli impedimenti nei movimenti dell'assicurato,
stabilendo che le spalle erano limitate sia nei movimenti passivi sia in quelli
attivi, con una retropulsione/anteropulsione di 30°-0-120° a destra e a
sinistra con 30°-0-130° e con delle limitazioni identiche per l'abduzione e l'adduzione
verso destra e sinistra.
Ora, se è vero che il medico SMR che ha valutato in
più occasioni la domanda di assegno grandi invalidi dell'assicurato non è uno
specialista in reumatologia e neppure in neurologia, ad ogni modo il TCA deve
riconoscere che il dottor __________ è pur sempre un internista, perciò è sicuramente
in grado di interpretare i risultati degli esami del reumatologo curante.
Pertanto, l'avere indicato quali siano i valori
normali per la retroversione/anteroversione (40°-0-180°) e l'avere tratto la
conclusione che, in presenza di valori di 30°-0-120°/130°, la mobilità dell'articolazione
delle spalle era limitata di al massimo 1/3, così come quella della colonna
lombare, non va certo al di là delle sue conoscenze professionali, trattandosi
di nozioni che si possono definire di base in campo medico e che quindi sono
certamente note a un medico specialista in medicina interna generale.
Da quanto precede discende che, d'avviso del TCA, la
forza probatoria della valutazione dell'SMR, a dispetto di quanto sostenuto dal
ricorrente, nel caso di specie è valida allo stesso modo di quella del
reumatologo interpellato dall'assicurato.
A proposito del referto del dr. med. __________,
però, il Tribunale concorda con il Servizio Medico Regionale secondo cui il
reumatologo non ha in effetti posto una diagnosi riferita alle spalle e quindi
l'indicazione che c'era un'importante limitazione funzionale delle stesse non è
suffragata dalla presenza di una specifica patologia, ma si tratta di mere
conclusioni tratte dalle limitazioni sopraindicate che, però, come visto,
ostacolano i movimenti soltanto in ragione di un terzo e quindi non in modo importante
come ritenuto dallo specialista.
Alla luce di quanto esposto, la scrivente Corte
conclude che le varie affermazioni rese dal dr. med. __________ dell'SMR non
sono affatto contraddittorie. Infatti, egli sin da subito ha manifestato delle
perplessità sull'impedimento dell'assicurato di pulirsi dopo essere andato al
gabinetto, sostenendo che dagli atti medici non risultava un atto impossibile
ma, semmai, difficoltoso e che, per ovviare a ciò, egli poteva fare capo al wc
con doccetta. I più recenti dati clinici disponibili, accertati dal reumatologo
curante nell'estate 2019, hanno ulteriormente corroborato la posizione del
medico SMR, il quale ha sostenuto - e l'assicurato non ha più smentito tale
conclusione per il tramite del dr. med. __________ o di altri specialisti - che
la mobilità delle spalle, ridotta di solo un terzo, rendeva possibile la
pulizia del corpo dopo defecazione, giacché tale movimento era inferiore ai 30°
accertati.
Di conseguenza, la documentazione a disposizione del TCA è chiara
e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile
il rinvio degli atti all'amministrazione per un complemento istruttorio dello
stato di salute dell'assicurato per mano di uno specialista, così come da esso
richiesto.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
In conclusione, si deve quindi ritenere che l'atto dell'andare al
gabinetto e, più specificatamente, dell'igiene intima dopo avere defecato, è un
atto ordinario della vita che il ricorrente è in grado di eseguire
autonomamente. Qualora egli avesse delle difficoltà ad effettuare tale
movimento, può fare capo al mezzo ausiliario del Closomat, che rende superfluo
l'aiuto di terzi per pulirsi.
Questa soluzione costituisce una concretizzazione dell'obbligo di
ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole
allo scopo di diminuire il più possibile gli effetti dell'invalidità (DTF 134 V
9.
consid. 7.3.1; SVR 2017 IV Nr. 6).
Da ultimo, va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di
ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il
compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013
CIGI).
2.9
Per quanto concerne la
giustificazione dell'insorgente di avere diritto a un assegno per grandi
invalidi di grado esiguo poiché egli non può più uscire di casa senza correre
il rischio di dovere andare al gabinetto e di non potersi poi, senza l'aiuto di
terzi, debitamente pulire non disponendo evidentemente fuori casa di un wc con
doccetta, il Tribunale fa proprie le motivazioni addotte dall'Ufficio
assicurazione invalidità per negare che tale problema configuri un impedimento
all'atto ordinario dell'igiene personale.
È evidente che la facilitazione suggerita dall'Ufficio AI di fare
capo al Closomat quale mezzo ausiliario può essere adottata unicamente nella
propria abitazione e che non si può certo pretendere che l'assicurato ne faccia
uso pure quando è fuori casa, considerato come nel nostro Paese l'utilizzo di
questo tipo di gabinetto non sia ancora diffuso su larga scala e, soprattutto,
nei luoghi pubblici che il ricorrente intende frequentare.
Ciò detto, non si può nemmeno pretendere che si riconosca
all'assicurato l'aiuto di terzi nel caso in cui, trovandosi in un bar,
in un ristorante, ad un concerto, presso casa di amici o in altri luoghi che
non siano il proprio domicilio, egli sia costretto ad andare al gabinetto per
esigenze improvvise. Si tratta in effetti di una mera ipotesi e l'art.
37.
OAI, così come la giurisprudenza, esigono invece che tale aiuto debba essere
regolare: questa condizione non è però ravvisabile nel caso concreto.
La probabilità che il ricorrente debba fare capo a un gabinetto durante
quei momenti in cui è fuori casa, è in effetti una necessità che non è continua
e neppure abituale.
Se è vero, come ha osservato il ricorrente, che l'andare al
gabinetto è un atto che non è prevedibile nell'arco della giornata, è anche
però vero che il suo stato di salute non presenta patologie tali da rendere frequente
e improvvisa la necessità di dovere defecare.
A tale riguardo, va rilevato che lo stesso dr. med. __________,
all'esame neurologico, ha indicato come non vi sia "Nessuna insufficienza sfinterica".
Di conseguenza, la necessità di dovere fare capo all'aiuto di
terzi per pulirsi dopo avere defecato nelle occasioni in cui il ricorrente non
si trovava al suo domicilio, d'avviso del TCA diventano solo puramente
occasionali.
In tali circostanze, non si può affermare che sia data una
necessità regolare di dovere chiedere l'aiuto di terzi per espletare i
propri bisogni corporei.
La scrivente Corte evidenzia che, contrariamente a quanto
lamentato dall'insorgente, non si tratta di limitarlo nella sua autonomia nel
negargli l'aiuto di terzi quando è fuori casa in virtù del principio
dell'obbligo di ridurre il danno.
Come dianzi spiegato, sono le circostanze stesse legate alla sua
persona e, pure, all'atto stesso dell'andare al gabinetto per defecare, che
fanno sì che tale atto, nel caso concreto, non sia regolare. In
sostanza, all'ora attuale, così come riferito dal suo medico curante, non sono
dati i presupposti per riconoscere che via sia una necessità regolare di
avere bisogno dell'aiuto di qualcuno per pulirsi dopo essere andato di corpo.
2.10
Sulla base delle
considerazioni esposte se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita,
e come ha affermato il Tribunale federale, nell'evenienza concreta l'assicurato
non abbisogna dell'aiuto di terze persone in modo regolare e importante per
andare al gabinetto.
Il TCA ritiene dunque che un tale aiuto non è indispensabile,
né quando l'assicurato è al suo domicilio né quando è fuori casa; in
quest'ultima ipotesi, poi, tale esigenza si manifesta, semmai, solo
occasionalmente, e quindi viene già meno, per definizione, il carattere di
regolarità.
Di conseguenza, è corretto che l'Ufficio AI ha negato al
ricorrente il diritto all'assegno per grandi invalidi, non essendo egli costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 cpv. 3 OAI).
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti