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Decisione

32.2019.95

L'atto di andare al gabinetto e dell'igiene intima può essere eseguito autonomamente. Se ha delle difficoltà con tale movimento,può fare capo al mezzo ausiliario del Closomat,che rende superfluo l'aiuto di terzi per pulirsi. L'aiuto di terzi fuori casa non è regolare, ma è una necessità occasionale

27 aprile 2020Italiano40 min

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.95

TB

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1960, beneficia di una

rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° febbraio 2016 (docc. 59 e

61) a causa di una sindrome lombare con irradiazione radicolare S1 a sinistra

secondaria a ernia discale L5/S1 con instabilità segmentaria S5/S1 e sindrome

di mielopatia cervicale su canale stretto cervicale degenerativo e stato dopo

laminoplastica C3-C7. La decisione del 12 giugno 2017 è stata confermata il 23

febbraio 2018 (doc. 86) dopo una revisione d'ufficio.

1.2. Con decisione del 28 marzo

2019 (doc. A), anticipata dal progetto del 4 febbraio 2019 (doc. 92), l'Ufficio

assicurazione invalidità, dopo aver fatto sia eseguire da un'assistente sociale

l'esame della richiesta dell'AGI mediante un'inchiesta domiciliare che ha avuto

luogo il 20 dicembre 2018 e che è sfociata nel rapporto dell'11 gennaio 2019

(doc. 88) sia avere raccolto le annotazioni del 31 gennaio 2019 (doc. 90) del medico

del Servizio Medico Regionale, ha respinto la richiesta per adulti di un assegno

per grandi invalidi dell'AI formulata nel gennaio 2018 (doc. 79), poiché l'interessato

necessitava dell'aiuto di terzi per compiere un solo atto ordinario della vita,

ossia lavarsi.

1.3. RI 1, rappresentato da RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo la concessione di un

assegno per grandi invalidi di grado esiguo stante la necessità di aiuto per lo

svolgimento di due atti ordinari della vita, quali l'igiene personale e l'andare

al gabinetto.

Il ricorrente ha osservato che l'SMR ha sostenuto come egli

potesse raggiungere una sufficiente autonomia nell'azione dell'andare al

gabinetto installando un Closomat, ossia un wc munito di doccetta. Tuttavia,

questo mezzo ausiliario sarebbe limitato all'uso domestico, non potendolo

evidentemente usare al di fuori del suo domicilio come per contro altri mezzi

ausiliari (posate, calzascarpe, ecc.), ma occorre considerare che, a differenza

degli altri atti ordinari della vita, l'esigenza di andare al gabinetto non è

programmabile. Pertanto, non riconoscergli la necessità di fare capo a terzi

per potere andare al gabinetto equivale a limitarlo nella possibilità di uscire

di casa per fare una passeggiata, visitare amici o andare a un concerto, poiché

in questi luoghi non troverebbe un Closomat e quindi sarebbe dipendente da

terzi qualora si rivelasse necessario andare al gabinetto, sostegno che ora gli

viene prestato dalla moglie.

L'assicurato ha contestato l'osservazione dell'assistente sociale,

secondo cui il fatto che egli sia in grado di guidare sarebbe un indizio per

ritenerlo autonomo nell'igiene intima. Il suo bisogno di un aiuto per lavarsi

deriva dal non essere in grado di portare le braccia dietro la schiena e quindi

ciò dimostra di non essere in grado di pulirsi da solo dopo essere andato al

gabinetto.

1.4. Interpellato il dr. med. __________

dell'SMR (doc. IV/1), il 29 maggio 2019 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, osservando che l'assicurato

non ha contestato che, per espletare i propri bisogni, un mezzo ausiliario

adeguato, come il Closomat, gli garantisce l'autonomia. Il problema, per il

ricorrente, si porrebbe quando è fuori casa.

L'amministrazione ha evidenziato che questa situazione è

ipotetica, ossia andare di corpo al di fuori del proprio domicilio è una

semplice possibilità che, quand'anche si concretizzasse, non adempirebbe

comunque al criterio di regolarità, presupposto per potere riconoscere la

necessità di un aiuto per gli atti ordinari. Questa circostanza non va comunque

ulteriormente esaminata, visto che in specie non si può riconoscere che l'assicurato

necessiti di aiuto per andare al gabinetto. A tale riguardo, l'assistente

sociale aveva sollevato dei dubbi in merito alle difficoltà espresse dal

ricorrente e ciò sulla base degli atti medici. Inoltre, il Servizio Medico

Regionale aveva osservato che l'uso di un Closomat ovviava alla difficoltà di

pulirsi dopo la defecazione e quindi che, seppur non agevolmente, tale atto

poteva essere compiuto autonomamente. Pertanto, nessuna delle due persone

interpellate ha riconosciuto delle notevoli difficoltà nel compiere da solo l'atto

di espletare i propri bisogni corporali e, ad ogni modo, il compimento

difficoltoso o rallentato non giustifica, per giurisprudenza, la grande

invalidità.

Pendente causa il medico SMR ha ribadito che non essendoci

problemi riconosciuti alle spalle e deficit motori, l'assicurato non era

impedito di pulirsi dopo essere andato di corpo.

1.5. Il 17 giugno 2019 (doc. VI) e

l'8 luglio 2019 (doc. VIII) il ricorrente ha chiesto e ottenuto (docc. VII e

IX) dal TCA una proroga dei termini per potere interpellare i suoi medici curanti.

Con scritto del 28 agosto 2019 (doc. X) il ricorrente ha prodotto

il referto del 17 luglio 2019 (doc. X/1) del dr. med. __________, FMH in

reumatologia, il quale ha concluso che a causa delle limitazioni funzionali

delle spalle egli non era in grado d'effettuare l'igiene intima in modo

autonomo, perciò le conclusioni del dr. med. __________, peraltro non

specialista in materia, non erano pertinenti.

L'insorgente ha altresì contestato l'affermazione del medico SMR

laddove ha menzionato un'assoluta impossibilità di pulirsi, visto che, di regola,

per riconoscere tale atto non occorre che un assicurato sia assolutamente

impossibilitato a svolgerlo, ma è sufficiente che da solo non possa effettuarlo

in modo corretto. Dovendo fare capo all'aiuto di terzi, tale necessità

giustifica il riconoscimento dell'atto.

Inoltre, l'assicurato ha evidenziato che in un primo momento il

dr. med. __________ aveva riconosciuto che l'atto di pulirsi poteva essere

difficoltoso, ma aveva affermato che l'aiuto di terzi poteva essere sostituito

dall'utilizzare il Closomat. Ora, invece, il medico del Servizio Medico

Regionale ha ritenuto che non vi sia necessità di un aiuto per andare al

gabinetto.

In merito all'affermazione dell'Ufficio AI secondo cui la

necessità di avere bisogno dell'aiuto di terzi per pulirsi quando è fuori casa

sia meramente ipotetica e quindi non si tratterebbe di un atto regolare, il

ricorrente ha risposto che, secondo il Tribunale federale, l'aiuto è regolare

se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente, come nel

suo caso, laddove si tratta di una necessità che l'interessato non può

programmare.

Pertanto, non riconoscergli tale necessità per il fatto di potere

utilizzare un mezzo ausiliario a domicilio comporta però che egli non possa

lasciare la sua abitazione fintanto che non è andato al gabinetto trattandosi

di un'attività che è imprevedibile o, se invece esce comunque di casa, egli si

trova poi in difficoltà.

1.6. Sottoposto il certificato del

reumatologo curante al vaglio del Servizio Medico Regionale (doc. XII/1), l'11

settembre 2019 (doc. XII) l'Ufficio AI ha rilevato che i limiti indicati dal

dr. med. __________ non impedivano all'assicurato di effettuare la propria

igiene personale. Inoltre, l'amministrazione ha ribadito che l'ipotetica

possibilità di andare di corpo quando è fuori casa, proprio perché si tratta di

un'eventualità, non può essere considerata nella valutazione per l'attribuzione

di un assegno per grandi invalidi. In merito all'atto di effettuare i propri

bisogni l'Ufficio AI ha citato la giurisprudenza secondo cui, in virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, era ragionevole che l'assicurato riacquistasse la propria

indipendenza installando una maniglia rispettivamente delle aste di supporto e

un Closomat (STFA I 568/02 del 6 maggio 2003).

1.7. L'assicurato ha preso

posizione il 23 settembre 2019 (doc. XIV), contestando che il mezzo ausiliario

indicato, che gli permette di essere autonomo al domicilio, sia sufficiente per

concludere che la necessità di aiuto non sia data per andare al gabinetto.

Infatti, tale atto non è programmabile e il Closomat non può essere

trasportato. Pertanto, egli dipende dalla presenza e dall'aiuto di terzi ogni

qualvolta si trova fuori casa e deve andare al gabinetto.

Il ricorrente ha rilevato che, ad oggi, il Tribunale federale non

si è ancora espresso sulla questione se una tale limitazione della possibilità

di vivere una vita autonoma e il più possibile normale rientri nel suo obbligo

di ridurre il danno. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, a

suo dire la necessità di aiuto può considerarsi regolare e anche se, quando si

trova fuori casa, può capitare che non debba andare al gabinetto, egli non può

comunque lasciare il domicilio senza essere accompagnato.

In merito alla valutazione medica delle sue condizioni di salute,

l'insorgente ha evidenziato come i pareri agli atti divergano.

In particolare, l'assicurato ha osservato come il medico SMR

intervenuto non disponga delle necessarie competenze professionali essendo

specialista in medicina interna generale, mentre il dr. med. __________ è

specialista in reumatologia. Inoltre, il dr. med. __________ dapprima ha

riconosciuto le sue difficoltà a pulirsi, poi ha sostenuto che dai referti

medici non era possibile giungere alla necessità dell'aiuto di terzi nell'atto

di espletare i propri bisogni. Infine, egli non l'ha visitato di persona e le

sue considerazioni si basano unicamente sugli atti. Pertanto, alle conclusioni

dell'SMR non può essere riconosciuto valore probatorio, perciò gli atti vanno

ritornati all'amministrazione per un complemento istruttorio.

1.8. L'Ufficio AI non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato

al ricorrente un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a motivo che è

stata riconosciuta la dipendenza da terze persone per compiere un unico atto

ordinario della vita, mentre l'assicurato sostiene che, oltre che per l'atto di

lavarsi, debba essere riconosciuto l'aiuto di terzi anche per l'atto ordinario

di andare al gabinetto.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato

può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dall'01.01.2015,

stato all'01.01.2018):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto (espletare

Fatti

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e all'esterno)

e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento

di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione

a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età

di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla

rendita.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2

OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro,

mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta

circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere

i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona

qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,

nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e,

se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il

testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e

motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere

in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in

loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore

probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in

presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. Nella domanda volta all'ottenimento

di un assegno per grandi invalidi dell'11 gennaio 2018, l'interessato ha rilevato che dal mese di febbraio 2015 necessitava di un aiuto diretto

per vestirsi/svestirsi (allacciare/mettere/togliere le calze e le scarpe),

mangiare (motricità fine, alzare pesi, raggiungere pensili alti o bassi), cura

del corpo (asciugare la schiena, lavare i piedi, tagliare le unghie dei piedi,

svitare il tappo del dentifricio), fare i propri bisogni (pulizia intima),

spostarsi/mantenere i contatti sociali (doveva essere stimolato per uscire di

casa e mantenere i contatti sociali).

Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina

interna e generale, ha confermato il 19 febbraio 2018 (doc. 82) che le

indicazioni sulla grande invalidità presentate dall'assicurato, affetto da lombosciatalgia

cronica, corrispondevano alle sue constatazioni, che lo stato di salute non

poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari e che la grande invalidità

non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari adeguati. Infine, la

prognosi era stazionaria.

Il dr. med. __________, caposervizio di

neurochirurgia, ha da parte sua affermato il 9 febbraio 2018 (doc. 85) che

stante la lombalgia su importanti discopatie a livello L2-S1 e la

laminoplastica cervicale, mediante fisioterapia, dieta e terapia del dolore, lo

stato di salute dell'assicurato poteva essere migliorato, mentre la grande

invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi ausiliari. La prognosi

era suscettibile sia di miglioramento sia di peggioramento.

Alla luce di questi referti, il 9 marzo 2018 (doc.

87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, ritenuto che in

considerazione del danno alla salute e delle diagnosi di sindrome lombare con

irradiazione radicolare S1 a sinistra secondaria a ernia discale L5/S1 con

instabilità segmentaria e sindrome di mielopatia cervicale su canale stretto

cervicale degenerativo e stato dopo laminoplastica C3-C7, poteva esserci la

necessità dell'aiuto di terzi per vestirsi (calze, scarpe), fare la doccia e

eventualmente fare i bisogni, ha ritenuto necessario procedere a un'inchiesta

domiciliare.

L'Ufficio AI ha quindi dato incarico all'assistente

sociale di esaminare la richiesta di AGI formulata dall'assicurato, che l'ha

esperita il 20 dicembre 2018 alla presenza anche della moglie.

Con rapporto dell'11 gennaio 2019 (doc. 88) l'incaricata ha annotato

che l'assicurato lamentava formicolii alle mani e limitazioni nei movimenti

delle spalle e che v'era stato un peggioramento del suo stato di salute dal

bloccaggio della colonna avvenuto nel febbraio 2015.

L'assicurato svolgeva autonomamente i seguenti atti

ordinari della vita: vestirsi, svestirsi, mettere le calze e le scarpe,

alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, spostarsi sia all'interno sia fuori

casa e guidare, organizzare la realtà quotidiana.

Per contro, l'assistente sociale ha annotato che per

l'igiene personale l'interessato ha affermato che non era in grado di lavare la

parte posteriore del corpo, dovendo ricorrere all'aiuto della moglie dal

febbraio 2015 non riuscendo ad effettuare i movimenti di rotazione con le

braccia.

Per l'atto di andare al gabinetto, l'assicurato ha dichiarato

che si serviva autonomamente della toilette, ma ricorreva all'aiuto diretto

della moglie per l'igiene intima dopo la defecazione non essendo in grado di

ruotare il braccio e tantomeno di raggiungere la zona interessata passando

dalla parte anteriore.

Per quest'ultimo atto, l'assistente sociale ha affermato che

"Non sono in grado di giustificare la

dipendenza così come descritta a domicilio guardando in modo particolare alla

documentazione medica a dossier; pertanto chiedo una presa di posizione da

parte del medico SMR rendendolo comunque attento che l'assicurato ha il

permesso di guida e dichiara di essere in grado tuttora di guidare la propria

auto.".

L'assistente sociale ha concluso il suo rapporto scrivendo che si

riservava di procedere con le conclusioni dopo la presa di posizione del medico

SMR in merito alla dipendenza nell'atto di andare al gabinetto.

Il 31 gennaio 2019 (doc. 90) il dr. med. __________ ha annotato le

diagnosi di cui era affetto l'assicurato e che dall'inchiesta a domicilio del

20 dicembre 2018 era emerso il bisogno di aiuto per l'igiene personale, mentre

era dubbia la dipendenza da terzi per andare al gabinetto.

Nella sua valutazione il medico SMR ha affermato quanto segue:

" -

Assicurato che guida tuttora l'auto

- La pulizia dopo

la defecazione può essere difficoltosa ma il problema può essere risolto con l'uso

di un Closomat.".

L'indomani (doc. 91) l'assistente sociale ha emesso la sua

proposta di decisione concludendo che l'assicurato dipendeva da terzi per

compiere un solo atto ordinario della vita: l'igiene personale; inoltre, non

necessitava di una sorveglianza personale continua, né di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Non erano dunque date le condizioni per il versamento

di un assegno per grandi invalidi.

Il progetto di decisione del 4 febbraio 2019 (doc. 92) ha

confermato questo rifiuto del diritto all'AGI.

Sulle osservazioni dell'assicurato (doc. 97), che ha contestato l'assenza

di difficoltà nel vestirsi/svestirsi, nel mangiare, nell'andare al gabinetto e

nell'organizzazione della realtà quotidiana, l'assistente sociale si è espressa

il 6 marzo 2019 (doc. 99) e, per ciò che concerne in particolare l'atto dell'andare

al gabinetto, solo oggetto del presente ricorso, essa ha affermato che "Per la valutazione dell'atto qui considerato, mi sono

basata sull'annotazione del medico SMR del 31 gennaio 2019". Ha

poi rinviato l'incarto all'SMR per una presa di posizione sugli atti di

vestirsi/svestirsi e di organizzare la realtà quotidiana.

La decisione del 28 marzo 2019 ha confermato il rifiuto dell'AGI.

A seguito del ricorso qui in oggetto, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha risottoposto l'incarto all'esame del dr. med. __________, il

quale il 22 maggio 2019 (doc. IV/1) ha affermato che:

" Dalla

documentazione medica e dalle diagnosi risulta:

- Assenza di

patologia a livello delle spalle

- Assenza di segni

di radicolopatia

- Assenza di deficit

motori all'esame neurologico (rapporto dr. __________ del 14.12.2017)

Dall'inchiesta del 20.12.2018 risulta di essere in grado di

infilare calze-scarpe.

Valutazione:

- Non posso

condividere l'assoluta impossibilità a pulirsi dopo essere andato di corpo in

assenza di problematica documentata a livello delle spalle e in assenza di

deficit motori all'esame neurologico.".

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, l'8 agosto (recte:

luglio) 2019 ha visitato il ricorrente e nel suo rapporto del 17 luglio 2019

(doc. X/1) ha esposto dapprima la diagnosi, indicando una sindrome

lombovertebrale cronica su/con spondilosi a livello L3-L4 e L4-L5, ernia

discale intra-extra-foraminale in L3-L4 a sinistra, bulging discale L4-L5,

ernia discale L5-S1 posteriore mediana-paramediana a sinistra con conflitto

radicolare S1 a sinistra; stato dopo laminoplastica cervicale nel 2005 (recte:

2015); diabete mellito in terapia.

Poi ha effettuato l'esame clinico, annotando quanto segue:

" Rigidità

posturale.

Colonna cervicale: I movimenti passivi e attivi sono

limitati in tutte le direzioni, estensione/flessione 30°-0-15°, rotazione dx/sx

50°-0-50°, movimento di lateralizzazione nella norma 10°-0-10°, contrattura

della muscolatura paracervicale. Non dolorabilità alla percussione ai processi

spinosi.

Colonna dorsale: Lateroflessione bilaterale libera.

Colonna lombare: Non dolorabilità alla digitopressione dei

processi spinosi, movimenti di flessione limitato 1/3, lateroflessioni verso

destra e sinistra nella norma, rotazione nella norma, muscolatura

paravertebrale lombare lievemente contratta.

Distanza dita-suolo: 32cm, Schorber: 10/12cm.

Periferiche: Le articolazioni delle ginocchia non sono

dolenti alla digitopressione, flessione/estensione nella norma, ballottamento

rotuleo negativo bilateralmente, segno di cassetto negativo bilaterale, manovra

di Mc Murray negativa bilateralmente. Sono indolenti le articolazioni

coxofemorali bilaterali (Patrick: si presenta dolore a livello lombare). I

gomiti presentano un'articolarità completa e sono indolenti alla

digitopressione. Le articolazioni delle spalle sono limitate sia nei movimenti

passivi che nei movimenti attivi, retropulsione/anteropulsione 30°-0-120° dx,

30°-0-130° a sx, abduzione/adduzione dx 30°-0-120°, ad 30°-0-130° a sx.

Caviglie con mobilità passiva libere, indolori. Polsi con mobilità passiva

liberi e indolori. Le piccole articolazioni delle mani presentano un'articolarità

normale e libera.

Esame neurologico:

Considerandi

Deambulazione senza zoppia. Lasègue positivo a bilaterale a 60°.

Test dell'innalzamento dell'arto esteso (SLR) positivo bilaterale.

Forza rozza del muscolo estensore lungo l'alluce e alle dita, M4 a

sx e M4 a dx. Forza rozza ai muscoli quadricipiti M34 a destra, M4 a sinistra,

tricipiti e bicipiti bilaterali intatta.

Non ci sono segni di sofferenza dei nervi ulnari, Phalen negativo

bilateralmente. Nessuna insufficienza sfinterica. Deambulazione sulle punte e

sui talloni difficoltosa. ROT rotuleo vivaci e simmetrici, achilleo normale

bilaterale. Babinski negativo bilateralmente.

In base alla visita e all'esame clinico da me effettuato, si

certifica che, sulla base dei limiti funzionali presentati dal paziente, si

veste e si sveste con grande difficoltà, necessita di aiuto per assolvere alla

sua igiene intima a causa dell'importante limitazione funzionale delle spalle

(vedi esami obbiettivo).

Il paziente durante l'anamnesi del dolore rimane tranquillo senza

prendere posizione antalgica.".

Su questo referto ha preso posizione il 9 settembre 2019 (doc.

XII/1) il dr. med. __________ così esprimendosi:

" Attuale

nuova documentazione medica:

rapporto dr. __________ del 17.7.2019:

- Movimenti

del rachide lombare sono limitati di 1/3

- Flessione a

livello dorsale libera

- Assenza di

limitazione delle anche e dei gomiti

- Mobilità

spalle 30°-0°-120/130°

- Si veste e

si sveste con grande difficoltà

- Necessità di

aiuto per assolvere alla sua igiene intima a causa dell'importante limitazione

funzionale delle spalle

Valutazione:

l'attuale rapporto del dr. __________ è contraddittorio. Viene

indicata una "importante limitazione funzionale delle spalle" senza

una diagnosi che possa spiegare questo limite funzionale.

I dati oggettivi mostrano unicamente una limitazione della

mobilità limitata.

I valori normali per la retroversione/anteroversione sono

40-0-180°: nel presente caso vengono misurati valori di 30-0-120°, quindi

limitati al massimo di 1/3. La medesima riduzione del movimento viene

certificata a livello lombare, sempre di 1/3.

I valori di mobilità riportati a livello delle spalle sono ben

compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia

del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°

misurati.".

2.7

Va qui ancora rammentato che

per il N. 8021 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), nella versione 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018,

l'assicurato è considerato grande invalido se necessita dell'aiuto di terzi per

pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul

gabinetto e rialzarsi (DTF 121 V 88 consid. 6). Vi è grande invalidità anche

quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (per esempio portare il

vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare

nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182; v. N. 8027). In presenza di un

catetere permanente, una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte)

il bisogno in questo ambito è riconosciuto solo se l'assicurato non è in grado

di svuotare o cambiare la sacca da solo. Se per svuotare la vescica l'assicurato

deve introdurre un catetere, ciò costituisce una maniera inusuale di espletare

i bisogni corporali ed è dunque riconosciuta la grande invalidità nello

svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di

un effettivo aiuto da parte di terzi (STF 8C_674/2007 del 6 marzo 2008). Non è

invece riconosciuta una grande invalidità se l'assicurato deve rimuovere

manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la dignità umana (STF

9C_604/ 2013 del 6 dicembre 2013).

Inoltre, per il N. 8021.1 CIGI, il fatto che l'assicurato non

possa chiudere la porta del bagno mentre lo utilizza non costituisce una delle

funzioni parziali dell'atto ordinario della vita «Espletare i bisogni

corporali» (STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, consid. 4.2.2), perlomeno non

nella sfera privata. Non vi è grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno

di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di

espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF

9C_604/2013 del 6 dicembre 2013).

Per quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N.

8025.

CIGI l'aiuto è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade

per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto

ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più

volte al giorno (RCC 1986 pag. 510). L'aiuto è considerato notevole quando

almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi»

quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

– non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico;

– non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di

terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è

impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita

totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Il N. 8028 CIGI definisce l'aiuto diretto di terzi e significa che

l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli

atti ordinari della vita.

Per il N. 8029 CIGI, l'aiuto indiretto di terzi significa che la

persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della

vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari

inadeguati, se fosse lasciata sola (DTF 133 V 450).

Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio

AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato. È irrilevante l'ambiente

in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella

società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010), ed è

indifferente se per le attività quotidiane l'assicurato può contare sull'aiuto

del coniuge o dei figli o viene invece aiutato da una persona estranea alla

famiglia (v. però il N. 8038). È pure irrilevante che un assicurato faccia

effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana (N. 8083 CIGI).

Giusta il N. 8084 CIGI, la perdita di una funzione fisica o

sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità

giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le

regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (v. però i N. 8056

segg.; RCC 1969 pag. 702).

Infine, per il N. 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il

danno, l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente

esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati

all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,

mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far

ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC

1989.

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario

escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi

professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati

(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai

familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe

aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010).

2.8

Per potere determinarsi

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che l'Ufficio AI

ha correttamente concluso che l'assicurato necessita dell'aiuto di terzi

unicamente per compiere l'atto ordinario di lavarsi.

Non è infatti data la necessità di un aiuto diretto anche per

espletare i propri bisogni, potendo egli fare capo, così come dal ricorrente

stesso riconosciuto e accettato, all'utilizzo di un mezzo ausiliario come il wc

con doccetta (washlet in inglese, Dusch-WC in tedesco, denominato

anche Closomat, dal nome dell'azienda svizzera che per prima l'ha messo

in commercio, cfr. wikipedia), ovvero di un vaso sanitario che combina

le comuni funzioni di un water a quelle di un bidet.

L'assistente sociale, che ha effettuato una visita al domicilio

del ricorrente a fine dicembre 2018 e l'ha interpellato al riguardo, ha

ritenuto che, sulla base della documentazione medica che ha portato l'Ufficio

AI ad attribuirgli una rendita intera di invalidità, non erano dati i motivi

per giustificare una dipendenza da terzi per l'igiene intima dopo avere

espletato i propri bisogni corporali.

Da parte sua, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

ha sin da subito ritenuto che la pulizia del corpo dopo la defecazione poteva

essere difficoltosa per l'assicurato, ma che a tale inconveniente era possibile

ovviare mediante l'utilizzo di un Closomat.

A seguito del ricorso in esame, l'SMR ha nuovamente preso

posizione su questa questione e ha affermato che stante l'assenza di patologie

a livello delle spalle e di deficit motori all'esame neurologico, così come

risultava dal rapporto del dr. med. __________ del 14 febbraio (e non dicembre)

2017.

(doc. 83) trasmesso dal dr. med. __________ all'Ufficio AI nell'ambito

della revisione del suo diritto alla rendita, non poteva condividere l'impossibilità

assoluta per l'assicurato di pulirsi dopo essere andato di corpo.

Il dottor __________ ha mantenuto la sua posizione anche dopo

avere valutato il referto del dr. med. __________ del 17 luglio 2019.

Infatti, a dire del medico SMR, le limitazioni della mobilità

accertate dal reumatologo erano "ben

compatibili con il movimento a livello delle spalle necessarie per la pulizia

del sedere dove il movimento di retroversione è sicuramente inferiore ai 30°

misurati" (doc. XII/1).

Il ricorrente ha contestato il valore probante delle conclusioni

tratte dal dr. med. __________, poiché non è specialista in materia.

In effetti, il dr. med. __________, essendo specialista FMH in

medicina interna generale, non è specialista in materia (reumatologia o

neurologia) e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno di principio pieno

valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non

specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore

probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le

ultime: STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio

2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

Tuttavia, in tutti i suoi rapporti egli ha indicato

chiaramente di essersi basato sulla documentazione medica specialistica di

terzi ed è proprio in uno di questi atti medici che è ben indicato che l'assicurato

non presentava deficit motori all'esame neurologico.

Il TCA rileva che il referto del dr. med. __________,

da cui il medico SMR ha tratto questa conclusione, è stato redatto due anni

prima che quest'ultimo prendesse posizione sulla questione ed in questo lasso

di tempo, fino all'estate 2019, il ricorrente non ha presentato dei certificati

medici comprovanti un peggioramento del suo stato di salute.

Nemmeno il rapporto del 19 febbraio 2018 reso dal

dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, riferisce infatti delle

difficoltà nei movimenti degli arti superiori, ricordando solo che ad inizio

2017.

la mobilità della colonna era limitata. Anzi, a quel momento la distanza

al suolo era di 45-50 cm, mentre oltre due anni e mezzo dopo il dr. med. __________

l'ha misurata in 32 cm.

Inoltre, la scrivente Corte evidenzia che è lo

stesso dr. __________ che ha determinato gli impedimenti nei movimenti dell'assicurato,

stabilendo che le spalle erano limitate sia nei movimenti passivi sia in quelli

attivi, con una retropulsione/anteropulsione di 30°-0-120° a destra e a

sinistra con 30°-0-130° e con delle limitazioni identiche per l'abduzione e l'adduzione

verso destra e sinistra.

Ora, se è vero che il medico SMR che ha valutato in

più occasioni la domanda di assegno grandi invalidi dell'assicurato non è uno

specialista in reumatologia e neppure in neurologia, ad ogni modo il TCA deve

riconoscere che il dottor __________ è pur sempre un internista, perciò è sicuramente

in grado di interpretare i risultati degli esami del reumatologo curante.

Pertanto, l'avere indicato quali siano i valori

normali per la retroversione/anteroversione (40°-0-180°) e l'avere tratto la

conclusione che, in presenza di valori di 30°-0-120°/130°, la mobilità dell'articolazione

delle spalle era limitata di al massimo 1/3, così come quella della colonna

lombare, non va certo al di là delle sue conoscenze professionali, trattandosi

di nozioni che si possono definire di base in campo medico e che quindi sono

certamente note a un medico specialista in medicina interna generale.

Da quanto precede discende che, d'avviso del TCA, la

forza probatoria della valutazione dell'SMR, a dispetto di quanto sostenuto dal

ricorrente, nel caso di specie è valida allo stesso modo di quella del

reumatologo interpellato dall'assicurato.

A proposito del referto del dr. med. __________,

però, il Tribunale concorda con il Servizio Medico Regionale secondo cui il

reumatologo non ha in effetti posto una diagnosi riferita alle spalle e quindi

l'indicazione che c'era un'importante limitazione funzionale delle stesse non è

suffragata dalla presenza di una specifica patologia, ma si tratta di mere

conclusioni tratte dalle limitazioni sopraindicate che, però, come visto,

ostacolano i movimenti soltanto in ragione di un terzo e quindi non in modo importante

come ritenuto dallo specialista.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Corte

conclude che le varie affermazioni rese dal dr. med. __________ dell'SMR non

sono affatto contraddittorie. Infatti, egli sin da subito ha manifestato delle

perplessità sull'impedimento dell'assicurato di pulirsi dopo essere andato al

gabinetto, sostenendo che dagli atti medici non risultava un atto impossibile

ma, semmai, difficoltoso e che, per ovviare a ciò, egli poteva fare capo al wc

con doccetta. I più recenti dati clinici disponibili, accertati dal reumatologo

curante nell'estate 2019, hanno ulteriormente corroborato la posizione del

medico SMR, il quale ha sostenuto - e l'assicurato non ha più smentito tale

conclusione per il tramite del dr. med. __________ o di altri specialisti - che

la mobilità delle spalle, ridotta di solo un terzo, rendeva possibile la

pulizia del corpo dopo defecazione, giacché tale movimento era inferiore ai 30°

accertati.

Di conseguenza, la documentazione a disposizione del TCA è chiara

e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile

il rinvio degli atti all'amministrazione per un complemento istruttorio dello

stato di salute dell'assicurato per mano di uno specialista, così come da esso

richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

In conclusione, si deve quindi ritenere che l'atto dell'andare al

gabinetto e, più specificatamente, dell'igiene intima dopo avere defecato, è un

atto ordinario della vita che il ricorrente è in grado di eseguire

autonomamente. Qualora egli avesse delle difficoltà ad effettuare tale

movimento, può fare capo al mezzo ausiliario del Closomat, che rende superfluo

l'aiuto di terzi per pulirsi.

Questa soluzione costituisce una concretizzazione dell'obbligo di

ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole

allo scopo di diminuire il più possibile gli effetti dell'invalidità (DTF 134 V

9.

consid. 7.3.1; SVR 2017 IV Nr. 6).

Da ultimo, va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di

ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013

CIGI).

2.9

Per quanto concerne la

giustificazione dell'insorgente di avere diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado esiguo poiché egli non può più uscire di casa senza correre

il rischio di dovere andare al gabinetto e di non potersi poi, senza l'aiuto di

terzi, debitamente pulire non disponendo evidentemente fuori casa di un wc con

doccetta, il Tribunale fa proprie le motivazioni addotte dall'Ufficio

assicurazione invalidità per negare che tale problema configuri un impedimento

all'atto ordinario dell'igiene personale.

È evidente che la facilitazione suggerita dall'Ufficio AI di fare

capo al Closomat quale mezzo ausiliario può essere adottata unicamente nella

propria abitazione e che non si può certo pretendere che l'assicurato ne faccia

uso pure quando è fuori casa, considerato come nel nostro Paese l'utilizzo di

questo tipo di gabinetto non sia ancora diffuso su larga scala e, soprattutto,

nei luoghi pubblici che il ricorrente intende frequentare.

Ciò detto, non si può nemmeno pretendere che si riconosca

all'assicurato l'aiuto di terzi nel caso in cui, trovandosi in un bar,

in un ristorante, ad un concerto, presso casa di amici o in altri luoghi che

non siano il proprio domicilio, egli sia costretto ad andare al gabinetto per

esigenze improvvise. Si tratta in effetti di una mera ipotesi e l'art.

37.

OAI, così come la giurisprudenza, esigono invece che tale aiuto debba essere

regolare: questa condizione non è però ravvisabile nel caso concreto.

La probabilità che il ricorrente debba fare capo a un gabinetto durante

quei momenti in cui è fuori casa, è in effetti una necessità che non è continua

e neppure abituale.

Se è vero, come ha osservato il ricorrente, che l'andare al

gabinetto è un atto che non è prevedibile nell'arco della giornata, è anche

però vero che il suo stato di salute non presenta patologie tali da rendere frequente

e improvvisa la necessità di dovere defecare.

A tale riguardo, va rilevato che lo stesso dr. med. __________,

all'esame neurologico, ha indicato come non vi sia "Nessuna insufficienza sfinterica".

Di conseguenza, la necessità di dovere fare capo all'aiuto di

terzi per pulirsi dopo avere defecato nelle occasioni in cui il ricorrente non

si trovava al suo domicilio, d'avviso del TCA diventano solo puramente

occasionali.

In tali circostanze, non si può affermare che sia data una

necessità regolare di dovere chiedere l'aiuto di terzi per espletare i

propri bisogni corporei.

La scrivente Corte evidenzia che, contrariamente a quanto

lamentato dall'insorgente, non si tratta di limitarlo nella sua autonomia nel

negargli l'aiuto di terzi quando è fuori casa in virtù del principio

dell'obbligo di ridurre il danno.

Come dianzi spiegato, sono le circostanze stesse legate alla sua

persona e, pure, all'atto stesso dell'andare al gabinetto per defecare, che

fanno sì che tale atto, nel caso concreto, non sia regolare. In

sostanza, all'ora attuale, così come riferito dal suo medico curante, non sono

dati i presupposti per riconoscere che via sia una necessità regolare di

avere bisogno dell'aiuto di qualcuno per pulirsi dopo essere andato di corpo.

2.10

Sulla base delle

considerazioni esposte se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita,

e come ha affermato il Tribunale federale, nell'evenienza concreta l'assicurato

non abbisogna dell'aiuto di terze persone in modo regolare e importante per

andare al gabinetto.

Il TCA ritiene dunque che un tale aiuto non è indispensabile,

né quando l'assicurato è al suo domicilio né quando è fuori casa; in

quest'ultima ipotesi, poi, tale esigenza si manifesta, semmai, solo

occasionalmente, e quindi viene già meno, per definizione, il carattere di

regolarità.

Di conseguenza, è corretto che l'Ufficio AI ha negato al

ricorrente il diritto all'assegno per grandi invalidi, non essendo egli costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 cpv. 3 OAI).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti