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Decisione

32.2019.96

Gerente. Invalido al 20%. Nuova domanda. Rendita limitata nel tempo. Perizia SAM. Peggioramento temporaneo per patologia oncologica. Media retrospettiva. Domanda tardiva.

8 maggio 2020Italiano56 min

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.96

PC/sc

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1970, da ultimo attivo quale montatore elettricista, in data 1° febbraio 1999

ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti

(avviamento ad altra professione) indicando di essere affetto da “scoliosi,

scoliosi lombare, protrusione alla vertebra L5, dolori acuti lombari”. A

seguito di tale richiesta, l'assicurato è stato posto al beneficio di una

riformazione professionale ed ha conseguito il certificato di capacità per

esercenti di tipo I.

In data 27 giugno 2014 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, in particolare la perizia pluridisciplinare (in ambito:

psichiatrico, reumatologico e gastroenterologico) del 19 febbraio 2016 del __________,

l’UAI con decisione del 30 maggio 2016, preavvisata con progetto di decisione

del 4 aprile 2016, ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato,

poiché - a fronte di un'incapacità lavorativa del 20% (intesa come presenza a tempo

pieno con riduzione del rendimento), sia nell'attività abituale di

"gerente" sia in attività adeguate al danno alla salute, a far tempo

dal gennaio 2011 e continua - presentava un grado d'invalidità del 20% (cfr.

STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018: doc. 142 incarto AI).

La decisione appena citata è stata confermata da questa Corte con sentenza 32.2016.68

del 28 agosto 2018 (doc. 142 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

In tale occasione il TCA ha trasmesso all’UAI la documentazione medica prodotta

dall’assicurato in sede ricorsuale ed attestante una problematica oncologica

(tumore maligno in zona inguinale parte sinistra: metastasi linfonodale di

seminoma) di nuova insorgenza (fine maggio/inizio giugno 2017), affinché la

trattasse alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e rendesse nel

merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione

(cfr. consid. 2.4.5 e dispositivo n. 1 della citata STCA).

1.2. In data 20 settembre 2017 RI

1 ha quindi inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI

per adulti, giustificata da “peggioramento schiena, cancro in metastasi e

complicazioni cardiache” dal “31 maggio 2017” (doc. 146 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare la

perizia pluridisciplinare (in ambito: internistico, psichiatrico,

reumatologico, cardiologico, neurologico e oncologico) del 20 dicembre 2018 del

__________ (doc. 186 incarto AI) e dopo avere raccolto il rapporto finale del 22

dicembre 2018 (doc. 188 incarto AI) e l’annotazione del 23 gennaio 2019 (doc.

190 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI, con decisione del

25 marzo 2019 (doc. 193 e 195 incarto AI; preavvisata il 14 marzo 2018: doc.

163 incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività

(abituale e adeguata) del 20% dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2017, del 100%

dal 1° maggio 2017 al 28 febbraio 2018 e del 20% dal 1° marzo 2018 e continua

(da intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento), ha

statuito quanto segue:

" Dal

01.07.2017 (inizio del diritto dopo calcolo della media retrospettiva) il Sig. RI

1 avrebbe avuto diritto ad ¼ di rendita d’invalidità (grado di invalidità del

40%).

Dal 01.10.2017 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di

rendita AI) l’assicurato avrebbe diritto ad una rendita intera di invalidità

(grado AI del 100%), tuttavia il versamento della rendita non potrà avvenire

prima del 01.12.2017 (al più presto dopo sei mesi della data in cui è stato

rivendicato il diritto alla prestazione - 01.06.2017- conformemente all’art. 29

cpv. 1 LAI), inoltre il versamento della rendita deve essere limitato nel tempo

fino al 31.05.2018 (miglioramento della capacità di guadagno secondo l’art.

88a, cpv. 1 OAI).” (doc. 193, pag. 826 incarto AI)

1.3. Contro la precitata decisione

del 25 marzo 2019 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA postulandone l'annullamento con il riconoscimento del “diritto

ad una rendita intera AI dal 1 dicembre 2017 e a una rendita AI di ¾ dal 1

giugno 2018” (doc. I, pag. 8).

Sostanzialmente il patrocinatore dell'assicurato contesta la valutazione medica

operata dall’amministrazione, in quanto il suo cliente, contrariamente a

quanto ritenuto nella decisione avversata, non presenterebbe un quadro

sovrapponibile a quello precedente al 1° maggio 2017, ma sarebbe peggiorato dal

punto di vista internistico, cardiologico e reumatologico e dopo la cura del

tumore, dal 1° marzo 2018, continuerebbe a presentare un’incapacità lavorativa

di almeno il 75% in qualsiasi attività (adeguata e abituale).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 9

aprile 2019 del dr. med. __________, caposervizio, specialità in ortopedia e

traumatologia dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della Clinica __________

di __________ (doc. H).

1.4. Con risposta di causa del 21 maggio

2019 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la

correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base del rapporto del 17

maggio 2019 del medico del SMR, dr. med. D. __________ (doc. IV 1).

1.5. Con osservazioni del 27 giugno

2019 (doc. VIII), il legale del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su

alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle proprie

asserzioni, il patrocinatore dell'insorgente ha prodotto il certificato medico

del 5 giugno 2019 del dr. med. __________, capoclinica, specialista in

neurochirurgia e chirurgia vertebrale, presso la Clinica __________ di __________

(doc. I).

1.6. Con osservazioni del 4 luglio

2019 (doc. X), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,

confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base

dell’annotazione del 2 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc.

X-1).

1.7. Con osservazioni del 23

agosto 2019 (doc. XII), il patrocinatore dell'insorgente si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle

proprie asserzioni, il rappresentante del ricorrente ha prodotto il certificato

medico del 23 agosto 2019 del dr. med. __________ (doc. L).

1.8. Con osservazioni del 5

settembre 2019 (doc. XV), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del

ricorso, confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla

base del rapporto del 28 agosto 2019 del medico del SMR, dr. med. __________

(doc. XV-1).

1.9. Con osservazioni del 14

ottobre 2019 (doc. XIX/bis) il rappresentante del ricorrente si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle

proprie asserzioni, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto il certificato

medico del 20 settembre 2019 del dr. med. __________ (doc. M).

1.10. Con osservazioni del 12 novembre

2019 (doc. XXIII), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,

confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base del

rapporto del 4 novembre 2019 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. XXIII-1).

1.11. Con osservazioni del 14 giugno

2017 (doc. XXVII), il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.12. Il 17 dicembre 2019 (doc. XXVIII)

il doc. XXVII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (con facoltà

di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni).

A tutt’oggi non sono pervenute osservazioni al TCA.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto a una rendita AI di ¾ dal 1° giugno 2018, come

richiesto dal patrocinatore del ricorrente.

Preliminarmente il TCA rileva che il rappresentante dell’insorgente non

contesta - a ragione - che la prestazione vada versata dal 1° dicembre 2017

(ossia dopo sei mesi della data - 1° giugno 2017- in cui è stato rivendicato il

diritto alla prestazione), a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1

LAI).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1

LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del

14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella

DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata

dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato

la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova

domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di

questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non

è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V

198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.

OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.4. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,

pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati; STCA 32.2019.7 del 9 dicembre 2019, consid. 2.4).

2.6. Preliminarmente il TCA rileva

che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla

giurisprudenza esposta ai considerandi 2.3, si deve situare al momento in cui

l’UAI con decisione del 30 maggio 2016 (doc. 87 incarto AI) - confermata con

STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018, cresciuta incontestata in giudicato (doc.

142 incarto AI) - ha negato all’assicurato il diritto alla rendita poiché

presentava un grado d’invalidità del 20% e, quindi, non pensionabile.

In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sulla

perizia pluridisciplinare psichiatrica, gastroenterologica e reumatologica

allestita il 19 febbraio 2016 dal __________ (doc. 71 incarto AI).

In tale ambito i medici

del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente

l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e

sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami

(radiologici e di laboratorio), avevano sottoposto l'assicurato ad un consulto

psichiatrico, ad un consulto gastroenterologico e ad un consulto reumatologico.

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato era stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria, che, in assenza di

patologie psichiatriche, l'aveva ritenuto abile al 100%, dal profilo

psichiatrico, per l'attività da ultimo svolta e per tutte le altre teoricamente

esigibili (doc. 71, pag. 202 e 203 incarto AI).

Dal punto di vista gastroenterologico, l’assicurato era stato sottoposto

a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, specialista

FMH in gastroenterologia, che - dopo aver posto le diagnosi di "malattia

da reflusso gastroesofageo" e "malattia diverticolare del colon"

- aveva concluso che "i disturbi elencati dall'A. portavano ad

un'incapacità lavorativa al massimo del 20% intesa come limitazione di

rendimento riferito ad un'attività al 100%. Questa diminuzione della capacità

lavorativa era valevole dal 2011. Questa incapacità lavorativa era un valore

massimo ma certe volte poteva essere anche nettamente più bassa con un decorso

alternato. Prognosi: la prognosi a medio-lungo termine era buona. La

diminuzione alla capacità lavorativa intermittente si giustificava con i dolori

addominali e con dei problemi della defecazione che, ad intermittenza,

rendevano più sedute sulla toilette necessarie. (…) L'A. era senz'altro in

grado di svolgere altre attività nella misura di almeno 80%. (…)" (doc.

71, pag. 210 incarto AI).

Dal punto di vista reumatologico, l’assicurato era stato sottoposto a

una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia e medicina interna, che - dopo aver posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome lombospondilogena cronica;

modiche alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche al passaggio

dorsolombare e a livello della colonna lombare (rapporti del Dr. __________)"

ed aver puntualizzato che clinicamente non vi era alcuna evidenza per una

neurocompressione e che in accordo con il dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia e medicina interna e medico curante dell'assicurato, vi era una

forte discrepanza tra le lamentele e le ripercussioni funzionali che ne

derivavano con i reperti oggettivi - ha concluso che, da un punto di vista

reumatologico, RI 1 poteva senz'altro riprendere un'attività lavorativa come

quella di esercente con una limitazione del rendimento dell'ordine del 10%

mentre in un'attività leggera che tenesse conto delle limitazioni espresse al

punto 5 della sua valutazione [ovvero: "La diminuzione della capacità

lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti dovuta alle modiche

alterazioni degenerative della colonne dorsolombare. L'assicurato limitato nel

sollevamento e trasporto di pesi rilevanti (>15 kg) ed è leggermente

limitato nel trasporto di oggetti come un plateau per il servizio ai clienti,

particolarmente se questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo e molto

rapido. Limitazioni anche per movimenti ripetitivi di flessione-estensione del

tronco e lavori sopra l'orizzontale"] vi era una piena capacità

lavorativa. Il perito del __________ aveva precisato anche che

"L'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto che tenga

conto delle limitazioni espresse al punto 5 a tempo pieno e con pieno

rendimento, in un'attività solo parzialmente adatta come il lavoro di esercente

vi è una diminuzione del rendimento dell'ordine del 10 %. In attività

mediamente pesanti la diminuzione del rendimento può raggiungere il 20 % e in

attività pesanti può raggiungere il 30 %." (doc. 71, pag. 207 e 208

incarto AI).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 19 febbraio 2016 dal __________

(doc. 71 incarto AI), i periti, sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro

d’accertamento, avevano posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombospondilogena cronica:

- modiche

alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche al passaggio dorsolombare e a

livello della colonna lombare;

- presenza di

lieve scoliosi sinistro-convessa nel passaggio toracolombare e spondilosi

D9-D10 in sede anteriore (radiografia colonna toracica del 5.11.2015);

- segni di discopatia

L4-L5 e segni di spondilartrosi L4-L5, L5-S1 (radiografia colonna lombare del

5.11.2015).

Verosimile sindrome dell'intestino irritabile con:

- malattia

diverticolare del colon con episodio sicuro di diverticolite acuta trattata conservativamente

nel 2005.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome metabolica:

- obesità (BMI 30,7 kg/m2);

- ipercolesterolemia non trattata.

Malattia da reflusso gastroesofageo (diagnosi 2001):

- esame di

esofago-gastroduodenoscopia (8.11.2001 - Dr. med. __________): esofagite lieve

distale da reflusso con lieve incompetenza iatale, gastrite cronica HP positiva

e piccola ulcera duodenale in bulbo non deformato. (…)” (doc. 71, pag. 214

incarto AI)

I periti del __________

avevano ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% (da

intendersi a tempo pieno con riduzione di rendimento) nell'attività da ultimo

svolta, come pure in attività adeguate (doc. 71, pag. 215 incarto AI).

Da ultimo, i periti del __________

avevano concluso che il quadro clinico dell'assicurato era rimasto

sostanzialmente invariato negli anni, sia per la problematica

gastroenterologica sia per quella reumatologica (doc. 71, pag. 219 incarto AI).

Tali considerazioni erano

state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto

finale del 23 febbraio 2016 (doc. 72 incarto AI).

2.7. Nel mese di giugno/settembre

2017 RI 1 ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute, in

particolare con riguardo ai problemi alla schiena, ad un cancro in metastasi e

a delle problematiche cardiache (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

L’UAI ha accertato lo

stato di salute dell’assicurato, raccogliendo agli atti la perizia

pluridisciplinare (in ambito: internistico, psichiatrico, reumatologico,

cardiologico, neurologico e oncologico) del 20 dicembre 2018 del __________

(doc. 186 incarto AI).

In tale ambito i medici

del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente

l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e

sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami

(radiologici - incluse TAC della colonna lombare del 25 giugno 2018 e MRI della

colonna cervicale dell’11 luglio 2018 -, cardiologici - inclusi ECG a riposo,

cicloergometria e ecocardiografia transtoracica, tutti del 27 luglio 2018 - e

di laboratorio), hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico, psichiatrico,

reumatologico, cardiologico, neurologico e oncologico.

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria. La perita psichiatra ha

avuto due colloqui con l’assicurato, in data 19 luglio 2018 (dalle ore 9.05

alle ore 10.10) e in data 9 agosto 2018 (dalle ore 14.50 alle ore 15.25). Nel

rapporto del 22 agosto seguente (doc. 71, pag. 705-722 incarto AI) la

specialista ha rivalutato gli atti medici, decritto l’anamnesi e l’esame

obiettivo psichiatrico. Si è avvalsa dello schema MINI-ICF-APP con descrizione

di risorse e deficit. Non ha riscontrato alcuna diagnosi di pertinenza

psichiatrica, pertanto ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% per

qualsiasi attività lavorativa, con prognosi favorevole.

Dal punto di vista cardiologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in cardiologia e angiologia e capo

servizio, servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale __________ di __________,

sede __________. Il perito ha avuto un colloquio con l’assicurato in data 27

luglio 2018 (dalle ore 8.30 alle ore 10.00). Nel rapporto del 20 novembre

seguente (doc. 71, pag. 723-735 incarto AI) lo specialista, dopo rivalutazione

degli atti medici, a seguito di anamnesi specialistica, esame clinico, esami

cardiologici specifici di ECG a riposo, ecocardiografia e prova da sforzo

(quest'ultima non eseguibile per riferiti dolori alla schiena), non ha

riscontrato alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Senza

influsso sulla stessa la malattia coronarica compensata asintomatica, con

stenosi inferiore del 30% a livello delle varie coronarie. L'assicurato

pertanto dal lato valetudinario è stato giudicato abile al lavoro al 100% in

qualsiasi attività lavorativa, con prognosi favorevole.

Dal punto di vista neurologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in neurologia. Il perito ha avuto un

colloquio con l’assicurato in data 2 agosto 2018 (dalle ore 11.00 alle ore 12.00).

Nel rapporto del 3 agosto 2018 (doc. 71, pag. 736-743 incarto AI) lo

specialista ha rivalutato gli atti medici a disposizione, descritto l'anamnesi

e l'esame clinico. Ha rivalutato gli esami di MRI lombare e cervicale eseguiti

negli anni tra il 2016 e il 2018. Non ha riscontrato diagnosi neurologiche con

conseguenze sulla capacità lavorativa: senza influsso sulla capacità lavorativa

ha descritto il quadro di meralgia parestetica bilaterale, una sindrome

lombovertebrale cronica senza deficit radicolari associati, una lieve sindrome

del tunnel carpale anamnesticamente bilaterale ed una lipomatosi epidurale non

sintomatica. Ha ritenuto che le varie diagnosi riscontrate non causassero

limitazioni rilevanti nell'assicurato, pertanto lo ha giudicato abile al lavoro

al 100% in qualsiasi attività lucrativa. Lo specialista ha descritto segni di

amplificazione dei sintomi con discrepanza tra la sintomatologia soggettiva e i

reperti oggettivi.

Dal punto di vista oncologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia.

Il perito ha avuto un colloquio con l’assicurato in data 17 agosto 2018 (dalle

ore 11.25 alle ore 12.20). Nel rapporto del 20 agosto 2018 (doc. 71, pag. 744-757

incarto AI) lo specialista ha rivalutato gli atti medici a disposizione,

descritto l'anamnesi e l'esame clinico. Con influenza sulla capacità lavorativa

ha posto in diagnosi il quadro di seminoma testicolare sinistro, con necessità

di orchiectomia inguinale in data 13 giugno 2017, due cicli di chemioterapia

secondo schema BEP dal 27 giugno 2017 al 5 agosto 2017, somministrazioni di

Bleomicina l’8 agosto 2017 e il 16 agosto 2017 e successivamente completamento

con radioterapia a livello inguinale sinistro, per un dosaggio totale di 36 Gy

dal 25 ottobre al 20 novembre 2017. La malattia oncologica e la terapia oncologica

hanno determinato un'incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal

30 maggio 2017 sino ad almeno a sei mesi dalla fine della chemioterapia (sino a

fine febbraio 2018). A partire dal 1° marzo 2018 l'assicurato è stato giudicato

abile al lavoro nella misura dell'80% nell’attività abituale per riduzione del

rendimento lavorativo, abile al 100% in attività adatta. Il percorso di terapia

oncologica eseguito è stato adeguato, caratterizzato da un'alta efficacia e da

una buona prognosi a lungo termine. Data la possibile tossicità polmonare da

chemioterapia, si indica da prevedersi ambulatoriamente una valutazione

pneumologica comprensiva di funzionalità respiratoria, in un assicurato che

tuttavia in quel momento non risultava essere sintomatico dal lato polmonare.

Non vi erano ulteriori proposte terapeutiche per poter migliorare la capacità

lavorativa dell'assicurato stesso. Il perito ha ribadito una prognosi

favorevole.

Dal punto di vista reumatologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in reumatologi. Il perito ha avuto un

colloquio con l’assicurato in data 5 settembre 2018 (dalle ore 10.00 alle ore 11.15).

Nel rapporto del 6 settembre 2018 (doc. 71, pag. 758-774 incarto AI) lo

specialista ha rivalutato gli atti medici di sua competenza a disposizione,

descritto l'anamnesi e l'esame clinico. Ha rivisto i vari esami radiologici

comprensivi di radiogrammi convenzionali, TAC e MRI, effettuati nel corso degli

anni, a carico della colonna vertebrale. Con influsso sulla capacità lavorativa

ha riscontrato un quadro di toracolombalgia nell'ambito di alterazioni statiche

con leggera scoliosi a forma di S, alterazioni degenerative iniziali alla

colonna toracolombare come pure una tendenza ad un reumatismo delle parti

molli. Senza influsso sulla capacità lavorativa una meralgia parestetica

bilaterale alle estremità inferiori. Dal lato valetudinario ha giudicato

l’assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% causa riduzione del rendimento

lavorativo, in qualsiasi attività lucrativa. Tale riduzione della capacità

lavorativa è stata ritenuta valida a partire dal settembre 2017, vale a dirsi

dalla data in cui l’assicurato ha inoltrato l’ultima richiesta volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Antecedentemente faceva stato

quanto valutato in ambito peritale da precedente perizia pluridisciplinare __________,

da parte del dr. med. __________. Il decorso dei disturbi negli anni era stato

caratterizzato dall'intensificarsi della sintomatologia algica, con un'estensione

dei dolori non più solo a livello lombare e toracale, ma anche a livello

cervicale, subentrando inoltre disturbi funzionali nel contesto fibromialgico.

Anche in ambito reumatologico si erano potuti osservare atteggiamenti

dimostrativi, con netta discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante

soggettiva ed i reperti clinici e radiologici evidenziati dal perito. Non vi

erano proposte terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato. La prognosi per quel che riguardava le problematiche statiche

e degenerative alla colonna vertebrale era da considerarsi favorevole, per

quanto riguarda i dolori in contesto fibromialgico sfavorevole.

Dal punto di vista internistico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna generale. La perita ha

avuto un colloquio con l’assicurato in data 17 luglio 2018 (dalle ore 8.50 alle

ore 11.20), che dopo aver rivalutato gli atti medici di sua competenza a

disposizione, descritto l'anamnesi e l'esame clinico - ha riscontrato, quali

diagnosi internistiche con influenza sulla capacità lavorativa, la patologia

intestinale di intestino irritabile con episodi di diverticolite acuta non

complicata. La perita ha giudicato l’assicurato abile in quel momento al 90% in

qualsiasi attività dal lato internistico per riduzione del rendimento (doc. 71,

pag. 682-690).

Globalmente, quindi, nel

rapporto peritale del 20 dicembre 2018 (doc. 186 incarto AI), i periti, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento e della esauriente

discussione avuta luogo il 19 dicembre 2018 alle ore 11.40 tramite

teleconferenza (doc. 186, pag. 691 incarto AI), hanno posto le seguenti

diagnosi:

" (…)

B. Diagnosi

rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

B.1 Diagnosi rilevanti con influenza sulla capacità lavorativa.

Toracolombalgia nell'ambito di alterazioni statiche con leggera

scoliosi a forma di S e alterazioni degenerative iniziali alla colonna

toracolombare.

Tendenza ad un reumatismo delle parti molli.

Seminoma testicolare sin., stadio II, good risk (diagnosi per biopsia

linfonodale inguinale sin., in data 30.5.2017):

- orchiectomia inguinale sin. (13.6.2017),

- primo ciclo

di chemioterapia secondo schema BEP dal 27.6.2017 all'1.7.2017,

- secondo

ciclo di chemioterapia secondo schema BEP dall'1.8.2017 al 5.8.2017,

- somministrazioni di Bleomicina in data 8.8.2017 e 16.8.2017,

- radioterapia

a livello inguinale sin., con dose totale 36 Gy in 18 frazioni da 2 Gy dal

25.10.2017 al 20.11.2017.

Verosimile sindrome dell'intestino irritabile con:

- malattia

diverticolare del colon con episodio sicuro di diverticolite acuta trattata

conservativamente nel 2005,

- diverticolite

acuta trattata conservativamente nel contesto di neutropenia da chemioterapia

(luglio 2017),

- concomitante intolleranza al lattosio.

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Meralgia parestetica bilaterale alle

estremità inferiori.

Sindrome lombovertebrale cronica senza

deficit radicolari associati.

Lipomatosi epidurale non sintomatica.

Lieve sindrome del tunnel carnale anamnestica

bilaterale.

Malattia coronarica compensata asintomatica con:

- stenosi inferiore del 30% del tronco comune,

- stenosi

inferiore del 30% del RIVA medio, del RIVA distale e del primo ramo diagonale,

- stenosi

inferiore del 30% dell'arteria circonflessa media e stenosi ostiale attorno al

50% del ramo intermedio,

- stenosi

inferiore al 30% dell'arteria coronarica ds. prossimale con stenosi del 50-70% emodinamicamente

non significativa del Ill medio e inferiore del 30% del terzo distale, stenosi

inferiore del 30% dell'arteria interventricolare posteriore,

- FRCV:

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia trattata, abuso nicotinico pregresso

(35 ply), adiposità con BMI a 33 kg/m2, familiarità dubbia per malattie

cardiovascolari, positiva per diabete.

Sindrome metabolica:

- obesità (BMI 33,02 kg/m2),

- ipercolesterolemia in trattamento,

- ipertensione arteriosa non trattata.

Malattia da reflusso gastroesofageo (diagnosi 2001):

- esame

di esofagogastroduodenoscopia con riscontro di esofagite lieve distale da

riflusso, lieve incompetenza iatale, gastrite cronica HP positive e piccola

ulcera duodenale in bulbo non deformato (8.11.2001).

Tabagismo attivo sino al 2017 (complessivo di 25 p/y).

Ginecomastia bilaterale, prevalente a ds. in ulteriore fase di accertamento.

(…)” (doc. 186, pag. 694-696 incarto AI)

I periti del __________

hanno inoltre precisato quanto segue:

" (…) L'A.

presenta primariamente limitazioni funzionali dal punto di vista oncologico e

reumatologico. Dal lato oncologico la patologia di seminoma riscontrata nel

maggio 2017 con i vari interventi chirurgici e farmacologici intrapresi, limita

l'A. unicamente in attività svolta di gerente, causa sintomatologia di

stanchezza, necessità di più pause e necessità di tempi di recupero più

prolungati. Le patologie reumatologiche creano nell'A, limitazioni funzionali

in qualsiasi attività lavorativa. Per le sole problematiche statiche

degenerative valgono le limitazioni funzionali descritte già antecedentemente

in prima perizia pluridisciplinare __________ del 2016: "l'A. è limitato

nel sollevamento e trasporto i pesi rilevanti superiori a 15 kg, leggermente

limitato nel trasporto di oggetti come un plateau per il servizio ai clienti,

particolarmente se questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo e molto

rapido, vi sono limitazioni anche per movimenti ripetitivi di flessione ed

estensione del tronco, lavori sopra l'orizzontale, sono controindicate

posizioni inergonomiche per la schiena. A queste si aggiungono le

limitazioni funzionali determinate nel corso degli anni dallo sviluppo di un

reumatismo delle parti molli, con dolori diffusi, disturbi funzionali, maggior

stanchezza ed astenia con necessità di pause prolungate e di tempi di recupero

più lunghi". La patologia intestinale attualmente controllata porta l'A. a

necessitare più pause per recarsi al bagno qualora lo necessiti. Le diagnosi

restanti riscontrate dal punto di vista internistico, cardiologico, neurologico

e psichiatrico, non portano nell'A, limitazioni funzionali riguardo l'attività

da ultimo svolta di esercente, come pure riguardo ad un'attività adatta. (…)” (doc.

186, pag. 696 incarto AI)

I periti del __________

hanno rilevato un “certo atteggiamento dimostrativo dell’A. durante le

visite peritale, con riscontro di una certa discrepanza tra sintomatologia

dolorosa invalidante soggettiva e reperti clinici e radiologici evidenziati”,

puntualizzando che come “già sottolineato, si sono potuti riscontrare

fenomeni di amplificazione di sintomi, atteggiamenti dimostrativi, con segni d

discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante a livello soggettivo ed

i reperti clinici e radiologici evidenziati. Tuttavia non vi sono segni di

esagerazione nè di simulazione di sintomi” (doc. 186, pag. 697 incarto AI).

I periti del __________ hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella

misura dell'80% nell'attività abituale di gerente, come pure in attività

adeguate (doc. 186, pag. 697 incarto AI).

I periti del __________ hanno specificato quanto segue:

" La

capacità lavorativa dell'80% complessiva riguardo l'attività svolta di

esercente è la risultante dall'integrazione della capacità lavorativa dell'80%

in ambito oncologico, da quella sempre all'80% in ambito reumatologico e da

quella al 90% dal lato internistico.

Si giustifica un'integrazione e non una sommazione delle varie

capacità lavorative in quanto trattasi unicamente di riduzione del rendimento

lavorativo, inoltre le problematiche riscontrate in ambito oncologico, reumatologico

e internistico portano nell'A, i medesimi limiti funzionali sopra esposti, vale

a dirsi necessità di più pause, necessità di tempo di recupero più

prolungati.

La capacità lavorativa dell'80% in attività adatta è dovuta a problematica

reumatologica e internistica: giustifichiamo sempre un'integrazione delle due

capacità lavorative per i motivi di cui sopra.” (doc. 186, pag. 697 e 698 incarto

AI)

In relazione all’attività

abituale (esercente), i periti del __________ hanno precisato inoltre quanto

segue:

" (…) L'A.

viene giudicato inabile al lavoro al 100% causa patologia oncologica dal

30.5.2017 al 28.2.2018.

Successivamente dall’1.3.2018 dal lato oncologico la capacità

lavorativa dell'A, in attività svolta risulta essere dell'80%. Dal lato

reumatologico la capacità lavorativa dell'80% è da ritenersi valida a partire

dal settembre 2017, vale a dirsi dal momento in cui l'A. ha inoltrato l'ultima

richiesta per rendita Al. Antecedentemente fa stato quanto valutato in ambito

peritale. Dal lato internistico è esistita un'inabilità lavorativa al 100% dovuta

a episodio di diverticolite acuta nel luglio 2017, dal settembre 2017 vale una

capacità lavorativa del 90%. Antecedentemente fa stato quanto valutato in

precedente perizia __________. Complessivamente dunque l'A. è da considerarsi

inabile al lavoro al 100% dal 30.5.2017 al 28.2.2018, a partire dall'1.3.2018 l'A.

è ritenuto abile complessivamente al lavoro in attività svolta all'80%. (…)” (doc.

186, pag. 698 incarto AI)

In relazione ad un’attività

adeguata, i periti del __________ hanno puntualizzato inoltre quanto segue:

" (…) Per

quel che riguarda un'attività adatta l'A. è da considerarsi inabile al lavoro

al 100% dal 30.5.2017 al 28.2.2018. A partire dall'1.3.2018 l'A. risulta abile

al lavoro nella misura dell'80% causa patologia reumatologica e internistica.

Antecedentemente fa stato quanto valutato in ambito peritale __________. (…)” (doc.

186, pag. 698 incarto AI)

Da ultimo, i periti del __________

hanno osservato quanto segue:

" (…) Dal

punto di vista reumatologico non vi sono proposte terapeutiche per migliorare

lo stato di salute dell'A, e di conseguenza la sua capacità lavorativa. La

prognosi per quel che riguarda gli aspetti nell'ambito di problematiche

statiche degenerative alla colonna risulta favorevole, per quel che riguarda i

dolori sfavorevole. Dal lato oncologico la prognosi è favorevole (…). Dal lato

psichiatrico, cardiologico, neurologico non vi sono patologie influenti la

capacità lavorativa. (…). Per quanto riguarda la patologia intestinale non vi

sono proposte per migliorare lo stato di salute e la capacità lavorativa. (…)”

(doc. 186, pag. 698 e 699 incarto AI)

La valutazione del __________

è stata avallata anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale

del 22 dicembre 2018 (doc. 188 incarto AI) e nell’annotazione del 23 gennaio

2019 (doc. 190 incarto AI).

2.8. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 25 marzo 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli

specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, e fatta propria dall'UAI.

Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di

tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi

concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue

limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti. I

consulenti in medicina interna, psichiatria, reumatologia, cardiologia,

neurologia e oncologia, come visto, hanno infatti analizzato l’insieme delle

patologie dell’interessato, giungendo a conclusioni ben motivate riguardo ai

limiti funzionali e alla capacità lavorativa residua esigibile nonostante i

disturbi alla salute.

In tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze

peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

L’assicurato non ha infatti

prodotto della documentazione medico-specialistica atta a sollevare il benché

minimo dubbio riguardo all’apprezzamento peritale del __________.

Il TCA non ignora i certificati medici versati agli atti in questa sede dal

patrocinatore dell’assicurato e allestiti dai medici curanti dell’assicurato,

in particolare, quelli del dr. med. __________, capoclinica, specialista in

neurochirurgia e chirurgia vertebrale, presso la Clinica __________ di __________,

del 5 giugno 2019 (doc. I), del 23 agosto 2019 (doc. L) e del 20 settembre 2019

(doc. M), che già nel rapporto medico del 20 novembre 2017 (doc. 152 incarto

AI), noto ai periti del __________, attestava un’incapacità lavorativa di

almeno il 75% in qualsiasi attività, adeguata e abituale, per dorsolombalgia

cronica e dolore sacroiliaco sinistro rispettivamente il certificato medico del

9 aprile 2019 del dr. med. __________, caposervizio, specialità in ortopedia e

traumatologia dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della Clinica __________

di __________ (doc. H).

Nel certificato del 9

aprile 2019 (doc. H), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Si tratta

di un paziente seguito dalla nostra equipe dal 2016, paziente noto per dorsolombalgia

cronica e dolore sacroiliaco sinistro. Concomita diagnosi e trattamento di seminoma

testicolare sinistro, con chemioterapia tollerata con fatica.

Da subito dopo l'intervento di resezione del tumore il paziente ha

lamentato parestesie alla coscia bilateralmente, in regione anterolaterale, fino

al ginocchio. Il disturbo non si è attenuato ma è sempre presente. A questa

problematica si associa un quadro di degenerazione artrosica delle apofisi articolari

del tratto lombare distale e delle articolazioni sacra iliache in stato di sovrappeso.

Attualmente non è indicato alcun trattamento chirurgico, le opzioni

terapeutiche proposte fino ad oggi hanno ridotto solo temporaneamente i sintomi

riferiti. Le problematiche descritte dal paziente influenzano la vita sociale e

non permettono Io svolgimento di attività lavorative pesanti o che richiedano

la stazione eretta prolungata. Presenta un valore alla Oswestry disability

index del 48% indice di una disabilità severa.

La diagnosi ed il parere specialistico si basano in parte sui

riscontri strumentali ed in parte sulla semeiotica. Il dolore e la limitazione

funzionale sono dei fattori soggettivi e suppongo che siano riferiti con

onestà da parte del paziente. (…)” (doc. H; n.d.r.: la sottolineatura è

della redattrice)

Nell’annotazione del 17

maggio 2019 il medico del SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:

" (…) Dal

rapporto del dr. __________ non risulta una nuova patologia o una sostanziale

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. (…)” (doc.

IV 1)

Nel certificato del 5

giugno 2019 (doc. I), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

Egregio Avvocato RA 1, confermo le precedenti valutazioni in merito alle

problematiche spinali del Sig. RI 1 che Lei ha riassunto nel ricorso alla

decisione Al; lo stesso, dal punto di vista vertebrate, non appare idoneo ad

una ripresa lavorativa come gerente e condivido inoltre con Lei che in una

simile professione iI Sig. RI 1 presenta una limitazione stimabile nel 75%. (…)”

Nell’annotazione del 2

luglio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:

" (…) Il

certificato del Dr. med. __________ del 05.06.2019 (02.07.2019 - 0001

GED), per quanto "stabilisca" l'inidoneità dell'assicurato ad una

ripresa lavorativa come gerente, con una "limitazione stimabile"

nel 75%, lo fa in modo del tutto arbitrario, ossia senza una benché

minima descrizione dello stato clinico generale attuale, senza un esame

obiettivo dettagliato in grado di oggettivare la limitazione attestata,

senza alcun supporto diagnostico strumentale, senza cioè elementi che

sconfessino la valutazione pluridisciplinare peritale del 22.12.2018 (0001 -

GED), ma soprattutto senza proporre nuove entità nosologiche codificate

secondo ICD-10 che giustifichino la sua diversa valutazione

clinico-funzionale. Pertanto, una simile attestazione non può avere alcuna

valenza scientifica e non può modificare in alcun modo quanto già definito in

ambito SMR.

Si conferma integralmente il contenuto del rapporto finale SMR

del 22.12.2018. (…)” (doc. X-1)

Nel certificato del 23

agosto 2019 (doc. L), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) con la

presente, e come richiesto dal paziente, provvedo a delucidazioni pertinenti

al mio ambito specialistico (Neurochirurgia - Chirurgia vertebrale) in

merito allo stato di salute e connesse alla inabilità al lavoro per

quanto concerne il Sig. RI 1.

Come già evidenziato negli anni passati, sulla base dell'obiettività

clinica e degli accertamenti radiologici (RMN del rachide lombosacrale, TC

del rachide lombosacrale, TeleRX del rachide, RX statico e dinamico del

rachide lombosacrale), il Sig. RI 1 risulta essere affetto dai seguenti disturbi

concernenti il rachide:

1. Diagnosi principale:

- degenerazione

del disco L4-L5 (Pfirrmann grado 4, iniziali segni di degenerazione tipo

MODIC I - RMN lombosacrale del 2017).

Considerandi

2.

Diagnosi secondarie:

- lipomatosi epidurale L5-S1 con compressione del sacco

durale;

- deficit di lordosi

lombare ed ipocifosi toracica, segno di compenso spinale in disallineamento

sagittale incipiente;

- rigidità del

rachide lombare distale (L3-51), dimostrato clinicamente e dopo esecuzione di

RX dinamico della colonna lombare;

- atteggiamento

scoliotico toracico prossimale con asimmetria scapolare;

- segni

clinici positivi per dolore originante a livello dell'articolazione

sacroiliaca bilateralmente.

Al di là del quadro spinale tengo a segnalare inoltre che il

paziente è stato sottoposto nel 2017 ad orchiectomia sinistra per seminoma

testicolare, trattamento seguito da chemioterapia e radioterapia. In seguito

ai trattamenti ha sviluppato un quadro ascrivibile a meralgia parestesica

bilaterale, attualmente ancora determinante disturbi.

I disturbi spinali del Sig. RI 1 summenzionati si manifestano con

dolore soprattutto in transito lombosacrale ed in regione sacroiliaca

bilateralmente ma anche a livello medio toracico ed irradiano alla regione

posteriore di coscia; peggiorano significativamente con i passaggi posturali e

con il carico. Essi sono presenti, a detta del paziente, dall'età

adolescenziale ma appaiono in evoluzione peggiorativa.

I sintomi lamentati sono spiegati dai riscontri oggettivi: in particolare

la discopatia degenerativa che si evidenzia a carico del segmento L4-L5 é

correlata alla presenza di dolore in transito lombosacrale, di tipo

discogeno, ed esacerbata in presenza di carichi e sforzi fisici.

In aggiunta, l'incipiente disallineamento sagittale legato alla

riduzione della lordosi lombare con strapiombo anteriore determina tensione

della muscolatura spinale soprattutto dorsale nel tentativo di

"riequilibrare" il paziente; la tensione muscolare (ed il conseguente

dolore) sono ugualmente peggiorati dai carichi, dagli sforzi fisici, dai

movimenti in massima flessione-estensione del tronco e dalle posizioni

statiche.

Per palliazione dei sintomi il Sig. RI 1 si sottopone ciclicamente

e regolarmente, a cadenza tri- o quadrimestrale, a trattamento infiltrativo

spinale con steroidi. In alcune occasioni di severe riacutizzazione del dolore

è stato necessario ricorrere al ricovero del paziente con impostazione di

terapia analgesica per via endovenosa.

Come già annunciato in precedenti rapporti tali problematiche

determinano, a mio avviso, una inabilità al lavoro nell'esercizio di attività

che richiedano carichi, sforzi fisici, necessità di flessione ed estensione del

tronco, mantenimento di atteggiamenti posturali scorretti (es. posizioni

inginocchiate) ed il mantenimento di posizioni statiche continuative,

soprattutto la posizione eretta, in assenza di possibilità di riposare seduti

anche soltanto per alcuni minuti. Nel caso in oggetto una attività come gerente

(il paziente mi ha illustrato dettagliatamente ciò che caratterizza tale

attività) non appare certamente indicata per lo stato di salute del Sig. RI

1.

Ritengo quindi giustificata una inabilità al lavoro nella professione di

esercente almeno del 75%. (…)” (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Nel rapporto del 28 agosto

2019.

(doc. XV-1) il medico del SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:

" (…) La

valutazione clinica del Dr. med. __________, fondata sul vecchio referto di

MRI lombosacrale del 2017 (ma la degenerazione discale L4-L5 è nota dal

novembre 2016) e sulla descrizione dei sintomi denunciati dall'assicurato,

prende in considerazione le medesime entità nosologiche già note e valutate

in ambito peritale pluridisciplinare __________ in febbraio 2016 e in

dicembre 2018, ricalcando di fatto tutte le sue precedenti valutazioni

senza apportare elementi clinico-strumentali nuovi. (…).

Anche in questo caso, quindi, non vi è nulla di nuovo in ciò che

descrive il Dr. med. __________, per cui la sua attestazione di IL del 75%, non

sostenuta da un neurostatus e da uno status reumatologico diversi né da nuove

acquisizioni strumentali, costituisce soltanto diversa valutazione di una medesima

fattispecie medica. (…).

Proseguendo nella sua valutazione, il Dr. med. __________ afferma

che le problematiche dell'assicurato determinano una inabilità al lavoro

nell'esercizio di attività che richiedono carichi, sforzi fisici, necessità di

flessione ed estensione del tronco, mantenimento di atteggiamenti posturali

scorretti (ad es. posizioni inginocchiate) ed il mantenimento di posizioni

statiche continuative. Tutto ciò risulta sovrapponibile a quanto è già stato

valutato in ambito SMR. (…). Ora, 9 Kg non rappresentano di certo uno sforzo

fisico, specie in presenza di un trofismo muscolare normale quale quello

oggettivato dal Dr. med. __________ nella sua valutazione peritale per il __________,

fermo restando che l'assicurato, secondo il quadro suesposto, può, alternare la

postura del corpo come e quando vuole. Può, quindi evitare flessioni ed estensioni

estreme ed inergonomiche del tronco, così come evitare di mantenere atteggiamenti

posturali scorretti. Anche in questo caso, quindi, non vi è nulla di nuovo in ciò

che descrive il Dr. med. __________, per cui la sua attestazione di IL del 75%,

non sostenuta da un neurostatus e da uno status reumatologico diversi né da

nuove acquisizioni strumentali, costituisce soltanto diversa valutazione di

una medesima fattispecie medica.

A questo punto occorre ricordare che l'assicurato è stato

sottoposto a perizia pluridisciplinare con valutazione psichiatrica,

reumatologica e gastroenterologica già nel febbraio 2016 (…). In novembre 2016,

lo stesso Dr. med. __________, come si diceva, diagnosticava una: -

degenerazione discale L4-L5 e lipomatosi epidurale L5-S1 con compressione del

sacco durale e deficit della lordosi lombare. Si può, notare che si tratta

ancora della medesima diagnosi riportata nel suo rapporto del 23.08.2019

commissionato dal rappresentante legale dell'assicurato. (…). Tutte le

situazioni cliniche rilevate dal 2016 in poi corrispondono incontestabilmente

alla situazione attuale. Pertanto, si ribadisce ancora una volta come non vi

siano nuove oggettivazioni, nemmeno di carattere strumentale visto che il Dr.

med. __________ si riferisce ancora al referto di una vecchia MRI lombosacrale del

2017, mentre l'assicurato è stato rivalutato in ambito ____________ in dicembre

2018.

(…). Alla luce di quanto evidenziato a seguito di rigorosa analisi del rapporto

medico del Dr. med. __________ del 23.08.2019, si conferma integralmente la

mia precedente presa di posizione 02.07.2019 (GED - 0001) sul caso e le

conclusioni espresse nel RAF SMR del 22.12.2018”.

Nel certificato medico del

20.

settembre 2019 il dr. med. __________ ha sostanzialmente ribadito le proprie

precedenti valutazioni, anche alla luce di un esame clinico effettuato il 19

settembre 2019, che ha messo in evidenza una deambulazione zoppicante a

sinistra (zoppia di fuga) e ritenendo giustificata una inabilità al lavoro

nella professione di esercente almeno del 75% (doc. M).

Nel rapporto del 4

novembre 2019 (doc. XXIII-1) il medico del SMR, dr. med. __________, ha

sostanzialmente ribadito che non vi erano nuove diagnosi o nuove entità

nosologiche strumentali dimostrate e codificate secondo ICD-10, in aggiunta a

quelle già note e valutate. Non vi era alcuna nuova oggettivazione strumentale.

In particolare, la degenerazione del disco L4-L5 si riferiva ancora una volta

alla vecchia RMN lombosacrale effettuata nel 2017. Inoltre, con espresso

riferimento alla zoppia, ha puntualizzato quanto segue:

" Il resoconto

della visita effettuata dal Dr. med. __________ il 19.09.2019 inizia con la

descrizione di una deambulazione "evidentemente" zoppicante a

sinistra che, se da un lato si contrappone alla "leggera zoppia"

descritta dal Dr. med. __________, dall'altro non è supportata da alcuna nuova indagine

strumentale e, pertanto, rimane senza un substrato morfologico adeguato che la

spieghi. Non si comprende, quindi, come lo specialista non abbia subito

provveduto ad un approfondimento diagnostico mediante RMN per spiegare, da

un punto di vista morfologico, l'accentuazione del segno clinico già noto.

Il fatto, poi, che durante la visita l'assicurato necessitasse di cambiare

posizione ogni 10 minuti, è in linea con le limitazioni funzionali

definite in ambito SMR e peritale __________, per le quali egli può

cambiare posizione come e quando vuole. In ogni caso, ciò non costituisce un

reperto oggettivo, in quanto si basa esclusivamente su quanto soggettivamente

manifestato e riferito dall'assicurato, e non su parametri misurabili, quali

ad esempio un nuovo esame di ENMG, una nuova RMN lombare, una nuova TC. Non

è stata, quindi, affatto dimostrata alcuna correlazione tra l'accentuazione

della nota zoppia e una qualche nuova base morfologica. (…)”

Il TCA, attentamente

vagliata la documentazione medica agli atti, non ha motivo di scostarsi dalle

dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dal

medico SMR, __________, esposte nei rapporti del 28 agosto 2019 (doc. XV-1) e

del 4 novembre 2019 (doc. XXIII-1).

Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurato

si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse

rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non

permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla perizia del 20 dicembre

2018.

del __________ (doc. 186 incarto AI) e dal rapporto finale del 22 dicembre

2018.

del medico SMR, dr. med. __________, che l’ha avallata (doc. 188 incarto

AI).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto

(a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.

STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal

rappresentante dell'assicurata all'operato dell’amministra-zione dal profilo

medico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono

respinte.

Pertanto, alla luce delle

risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

all’assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione (avallate pure dal medico SMR nel rapporto

finale del 22 dicembre 2018), le quali hanno permesso di vagliare accuratamente

lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta un’incapacità

lavorativa del 100 % in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dal

30.

maggio 2017 al 28 febbraio 2018 a causa della patologia oncologica rispettivamente

del 20% (da intendersi come riduzione di rendimento), nell’attività abituale di

“esercente” come pure di un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni

derivanti dal danno alla salute e risultanti dalla perizia del __________ dal,

1° marzo 2018 a causa della patologia reumatolo-gica e internistica.

Stante quanto precede,

rispetto alla decisione del 30 maggio 2016 dell’UAI (doc. 87 incarto AI) -

confermata con STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018, cresciuta incontestata in

giudicato (doc. 142 incarto AI) - lo stato di salute di RI 1 ha subito un

peggioramento temporaneo, dal 31 maggio 2017 al 28 febbraio 2018, a causa della

patologia oncologica.

2.9

Con sentenza n. 32.2016.68

del 28 agosto 2018 (doc. 142 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha confermato la decisione del 30 maggio 2016 dell’UAI, giusta la

quale l’assicurato presentava un grado d'invalidità del 20%, a fronte di

un'incapacità lavorativa del 20% (intesa come presenza a tempo pieno con

riduzione del rendimento), sia nell'attività abituale di "gerente"

sia in attività adeguate al danno alla salute, a far tempo dal gennaio 2011 e

continua (cfr. STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018: doc. 142 incarto AI: cfr.

consid. 1.1).

In applicazione della media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza

32.2014.189

del 2 marzo 2015), l'UAI ha quindi ritenuto che l'assicurato (che,

come appena detto, presentava un grado di invalidità del 20% già a decorrere

dal 1° gennaio 2011) avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità

con grado AI del 40% dal 1° luglio 2017 e ad una rendita intera con grado AI

del 100% dal 1° ottobre 2017 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di

rendita AI; doc. 193, pag. 826 e 827 incarto AI).

Visto che il diritto alla

prestazione è stato rivendicato il 1° giugno 2017, è - a ragione (ciò che è

peraltro incontestato: cfr. consid. 2.1) - che l'UAI ha proceduto al versamento

della rendita unicamente a decorrere dal 1° dicembre 2017 (ovvero 6 mesi dopo

la precitata richiesta), conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI.

Parimenti correttamente l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera

limitatamente al 31 maggio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° marzo 2018 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del

20% (doc. 193, pag. 826 e 827 incarto AI).

2.10

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti