32.2019.96
Gerente. Invalido al 20%. Nuova domanda. Rendita limitata nel tempo. Perizia SAM. Peggioramento temporaneo per patologia oncologica. Media retrospettiva. Domanda tardiva.
8 maggio 2020Italiano56 min
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.96
PC/sc
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1970, da ultimo attivo quale montatore elettricista, in data 1° febbraio 1999
ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(avviamento ad altra professione) indicando di essere affetto da “scoliosi,
scoliosi lombare, protrusione alla vertebra L5, dolori acuti lombari”. A
seguito di tale richiesta, l'assicurato è stato posto al beneficio di una
riformazione professionale ed ha conseguito il certificato di capacità per
esercenti di tipo I.
In data 27 giugno 2014 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, in particolare la perizia pluridisciplinare (in ambito:
psichiatrico, reumatologico e gastroenterologico) del 19 febbraio 2016 del __________,
l’UAI con decisione del 30 maggio 2016, preavvisata con progetto di decisione
del 4 aprile 2016, ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato,
poiché - a fronte di un'incapacità lavorativa del 20% (intesa come presenza a tempo
pieno con riduzione del rendimento), sia nell'attività abituale di
"gerente" sia in attività adeguate al danno alla salute, a far tempo
dal gennaio 2011 e continua - presentava un grado d'invalidità del 20% (cfr.
STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018: doc. 142 incarto AI).
La decisione appena citata è stata confermata da questa Corte con sentenza 32.2016.68
del 28 agosto 2018 (doc. 142 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.
In tale occasione il TCA ha trasmesso all’UAI la documentazione medica prodotta
dall’assicurato in sede ricorsuale ed attestante una problematica oncologica
(tumore maligno in zona inguinale parte sinistra: metastasi linfonodale di
seminoma) di nuova insorgenza (fine maggio/inizio giugno 2017), affinché la
trattasse alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e rendesse nel
merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione
(cfr. consid. 2.4.5 e dispositivo n. 1 della citata STCA).
1.2. In data 20 settembre 2017 RI
1 ha quindi inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti, giustificata da “peggioramento schiena, cancro in metastasi e
complicazioni cardiache” dal “31 maggio 2017” (doc. 146 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare la
perizia pluridisciplinare (in ambito: internistico, psichiatrico,
reumatologico, cardiologico, neurologico e oncologico) del 20 dicembre 2018 del
__________ (doc. 186 incarto AI) e dopo avere raccolto il rapporto finale del 22
dicembre 2018 (doc. 188 incarto AI) e l’annotazione del 23 gennaio 2019 (doc.
190 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI, con decisione del
25 marzo 2019 (doc. 193 e 195 incarto AI; preavvisata il 14 marzo 2018: doc.
163 incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività
(abituale e adeguata) del 20% dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2017, del 100%
dal 1° maggio 2017 al 28 febbraio 2018 e del 20% dal 1° marzo 2018 e continua
(da intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento), ha
statuito quanto segue:
" Dal
01.07.2017 (inizio del diritto dopo calcolo della media retrospettiva) il Sig. RI
1 avrebbe avuto diritto ad ¼ di rendita d’invalidità (grado di invalidità del
40%).
Dal 01.10.2017 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di
rendita AI) l’assicurato avrebbe diritto ad una rendita intera di invalidità
(grado AI del 100%), tuttavia il versamento della rendita non potrà avvenire
prima del 01.12.2017 (al più presto dopo sei mesi della data in cui è stato
rivendicato il diritto alla prestazione - 01.06.2017- conformemente all’art. 29
cpv. 1 LAI), inoltre il versamento della rendita deve essere limitato nel tempo
fino al 31.05.2018 (miglioramento della capacità di guadagno secondo l’art.
88a, cpv. 1 OAI).” (doc. 193, pag. 826 incarto AI)
1.3. Contro la precitata decisione
del 25 marzo 2019 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulandone l'annullamento con il riconoscimento del “diritto
ad una rendita intera AI dal 1 dicembre 2017 e a una rendita AI di ¾ dal 1
giugno 2018” (doc. I, pag. 8).
Sostanzialmente il patrocinatore dell'assicurato contesta la valutazione medica
operata dall’amministrazione, in quanto il suo cliente, contrariamente a
quanto ritenuto nella decisione avversata, non presenterebbe un quadro
sovrapponibile a quello precedente al 1° maggio 2017, ma sarebbe peggiorato dal
punto di vista internistico, cardiologico e reumatologico e dopo la cura del
tumore, dal 1° marzo 2018, continuerebbe a presentare un’incapacità lavorativa
di almeno il 75% in qualsiasi attività (adeguata e abituale).
A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 9
aprile 2019 del dr. med. __________, caposervizio, specialità in ortopedia e
traumatologia dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della Clinica __________
di __________ (doc. H).
1.4. Con risposta di causa del 21 maggio
2019 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la
correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base del rapporto del 17
maggio 2019 del medico del SMR, dr. med. D. __________ (doc. IV 1).
1.5. Con osservazioni del 27 giugno
2019 (doc. VIII), il legale del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su
alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle proprie
asserzioni, il patrocinatore dell'insorgente ha prodotto il certificato medico
del 5 giugno 2019 del dr. med. __________, capoclinica, specialista in
neurochirurgia e chirurgia vertebrale, presso la Clinica __________ di __________
(doc. I).
1.6. Con osservazioni del 4 luglio
2019 (doc. X), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,
confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base
dell’annotazione del 2 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc.
X-1).
1.7. Con osservazioni del 23
agosto 2019 (doc. XII), il patrocinatore dell'insorgente si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle
proprie asserzioni, il rappresentante del ricorrente ha prodotto il certificato
medico del 23 agosto 2019 del dr. med. __________ (doc. L).
1.8. Con osservazioni del 5
settembre 2019 (doc. XV), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del
ricorso, confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla
base del rapporto del 28 agosto 2019 del medico del SMR, dr. med. __________
(doc. XV-1).
1.9. Con osservazioni del 14
ottobre 2019 (doc. XIX/bis) il rappresentante del ricorrente si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle
proprie asserzioni, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto il certificato
medico del 20 settembre 2019 del dr. med. __________ (doc. M).
1.10. Con osservazioni del 12 novembre
2019 (doc. XXIII), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,
confermando la correttezza della decisione del 25 marzo 2019, sulla base del
rapporto del 4 novembre 2019 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. XXIII-1).
1.11. Con osservazioni del 14 giugno
2017 (doc. XXVII), il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.12. Il 17 dicembre 2019 (doc. XXVIII)
il doc. XXVII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (con facoltà
di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni).
A tutt’oggi non sono pervenute osservazioni al TCA.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto a una rendita AI di ¾ dal 1° giugno 2018, come
richiesto dal patrocinatore del ricorrente.
Preliminarmente il TCA rileva che il rappresentante dell’insorgente non
contesta - a ragione - che la prestazione vada versata dal 1° dicembre 2017
(ossia dopo sei mesi della data - 1° giugno 2017- in cui è stato rivendicato il
diritto alla prestazione), a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1
LAI).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1
LAI).
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid.
2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del
14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella
DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata
dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato
la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova
domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di
questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non
è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V
198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.
OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche
dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI,
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di
invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di
nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla
rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la
prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,
pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati; STCA 32.2019.7 del 9 dicembre 2019, consid. 2.4).
2.6. Preliminarmente il TCA rileva
che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito
della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla
giurisprudenza esposta ai considerandi 2.3, si deve situare al momento in cui
l’UAI con decisione del 30 maggio 2016 (doc. 87 incarto AI) - confermata con
STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018, cresciuta incontestata in giudicato (doc.
142 incarto AI) - ha negato all’assicurato il diritto alla rendita poiché
presentava un grado d’invalidità del 20% e, quindi, non pensionabile.
In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sulla
perizia pluridisciplinare psichiatrica, gastroenterologica e reumatologica
allestita il 19 febbraio 2016 dal __________ (doc. 71 incarto AI).
In tale ambito i medici
del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente
l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami
(radiologici e di laboratorio), avevano sottoposto l'assicurato ad un consulto
psichiatrico, ad un consulto gastroenterologico e ad un consulto reumatologico.
Dal punto di vista psichiatrico,
l’assicurato era stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria, che, in assenza di
patologie psichiatriche, l'aveva ritenuto abile al 100%, dal profilo
psichiatrico, per l'attività da ultimo svolta e per tutte le altre teoricamente
esigibili (doc. 71, pag. 202 e 203 incarto AI).
Dal punto di vista gastroenterologico, l’assicurato era stato sottoposto
a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, specialista
FMH in gastroenterologia, che - dopo aver posto le diagnosi di "malattia
da reflusso gastroesofageo" e "malattia diverticolare del colon"
- aveva concluso che "i disturbi elencati dall'A. portavano ad
un'incapacità lavorativa al massimo del 20% intesa come limitazione di
rendimento riferito ad un'attività al 100%. Questa diminuzione della capacità
lavorativa era valevole dal 2011. Questa incapacità lavorativa era un valore
massimo ma certe volte poteva essere anche nettamente più bassa con un decorso
alternato. Prognosi: la prognosi a medio-lungo termine era buona. La
diminuzione alla capacità lavorativa intermittente si giustificava con i dolori
addominali e con dei problemi della defecazione che, ad intermittenza,
rendevano più sedute sulla toilette necessarie. (…) L'A. era senz'altro in
grado di svolgere altre attività nella misura di almeno 80%. (…)" (doc.
71, pag. 210 incarto AI).
Dal punto di vista reumatologico, l’assicurato era stato sottoposto a
una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, specialista FMH
in reumatologia e medicina interna, che - dopo aver posto la diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome lombospondilogena cronica;
modiche alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche al passaggio
dorsolombare e a livello della colonna lombare (rapporti del Dr. __________)"
ed aver puntualizzato che clinicamente non vi era alcuna evidenza per una
neurocompressione e che in accordo con il dr. med. __________, specialista FMH
in reumatologia e medicina interna e medico curante dell'assicurato, vi era una
forte discrepanza tra le lamentele e le ripercussioni funzionali che ne
derivavano con i reperti oggettivi - ha concluso che, da un punto di vista
reumatologico, RI 1 poteva senz'altro riprendere un'attività lavorativa come
quella di esercente con una limitazione del rendimento dell'ordine del 10%
mentre in un'attività leggera che tenesse conto delle limitazioni espresse al
punto 5 della sua valutazione [ovvero: "La diminuzione della capacità
lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti dovuta alle modiche
alterazioni degenerative della colonne dorsolombare. L'assicurato limitato nel
sollevamento e trasporto di pesi rilevanti (>15 kg) ed è leggermente
limitato nel trasporto di oggetti come un plateau per il servizio ai clienti,
particolarmente se questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo e molto
rapido. Limitazioni anche per movimenti ripetitivi di flessione-estensione del
tronco e lavori sopra l'orizzontale"] vi era una piena capacità
lavorativa. Il perito del __________ aveva precisato anche che
"L'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto che tenga
conto delle limitazioni espresse al punto 5 a tempo pieno e con pieno
rendimento, in un'attività solo parzialmente adatta come il lavoro di esercente
vi è una diminuzione del rendimento dell'ordine del 10 %. In attività
mediamente pesanti la diminuzione del rendimento può raggiungere il 20 % e in
attività pesanti può raggiungere il 30 %." (doc. 71, pag. 207 e 208
incarto AI).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 19 febbraio 2016 dal __________
(doc. 71 incarto AI), i periti, sulla base delle risultanze dei singoli
consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro
d’accertamento, avevano posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica:
- modiche
alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche al passaggio dorsolombare e a
livello della colonna lombare;
- presenza di
lieve scoliosi sinistro-convessa nel passaggio toracolombare e spondilosi
D9-D10 in sede anteriore (radiografia colonna toracica del 5.11.2015);
- segni di discopatia
L4-L5 e segni di spondilartrosi L4-L5, L5-S1 (radiografia colonna lombare del
5.11.2015).
Verosimile sindrome dell'intestino irritabile con:
- malattia
diverticolare del colon con episodio sicuro di diverticolite acuta trattata conservativamente
nel 2005.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome metabolica:
- obesità (BMI 30,7 kg/m2);
- ipercolesterolemia non trattata.
Malattia da reflusso gastroesofageo (diagnosi 2001):
- esame di
esofago-gastroduodenoscopia (8.11.2001 - Dr. med. __________): esofagite lieve
distale da reflusso con lieve incompetenza iatale, gastrite cronica HP positiva
e piccola ulcera duodenale in bulbo non deformato. (…)” (doc. 71, pag. 214
incarto AI)
I periti del __________
avevano ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% (da
intendersi a tempo pieno con riduzione di rendimento) nell'attività da ultimo
svolta, come pure in attività adeguate (doc. 71, pag. 215 incarto AI).
Da ultimo, i periti del __________
avevano concluso che il quadro clinico dell'assicurato era rimasto
sostanzialmente invariato negli anni, sia per la problematica
gastroenterologica sia per quella reumatologica (doc. 71, pag. 219 incarto AI).
Tali considerazioni erano
state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto
finale del 23 febbraio 2016 (doc. 72 incarto AI).
2.7. Nel mese di giugno/settembre
2017 RI 1 ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute, in
particolare con riguardo ai problemi alla schiena, ad un cancro in metastasi e
a delle problematiche cardiache (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
L’UAI ha accertato lo
stato di salute dell’assicurato, raccogliendo agli atti la perizia
pluridisciplinare (in ambito: internistico, psichiatrico, reumatologico,
cardiologico, neurologico e oncologico) del 20 dicembre 2018 del __________
(doc. 186 incarto AI).
In tale ambito i medici
del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente
l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami
(radiologici - incluse TAC della colonna lombare del 25 giugno 2018 e MRI della
colonna cervicale dell’11 luglio 2018 -, cardiologici - inclusi ECG a riposo,
cicloergometria e ecocardiografia transtoracica, tutti del 27 luglio 2018 - e
di laboratorio), hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico, psichiatrico,
reumatologico, cardiologico, neurologico e oncologico.
Dal punto di vista psichiatrico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria. La perita psichiatra ha
avuto due colloqui con l’assicurato, in data 19 luglio 2018 (dalle ore 9.05
alle ore 10.10) e in data 9 agosto 2018 (dalle ore 14.50 alle ore 15.25). Nel
rapporto del 22 agosto seguente (doc. 71, pag. 705-722 incarto AI) la
specialista ha rivalutato gli atti medici, decritto l’anamnesi e l’esame
obiettivo psichiatrico. Si è avvalsa dello schema MINI-ICF-APP con descrizione
di risorse e deficit. Non ha riscontrato alcuna diagnosi di pertinenza
psichiatrica, pertanto ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% per
qualsiasi attività lavorativa, con prognosi favorevole.
Dal punto di vista cardiologico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr. med. __________, specialista FMH in cardiologia e angiologia e capo
servizio, servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale __________ di __________,
sede __________. Il perito ha avuto un colloquio con l’assicurato in data 27
luglio 2018 (dalle ore 8.30 alle ore 10.00). Nel rapporto del 20 novembre
seguente (doc. 71, pag. 723-735 incarto AI) lo specialista, dopo rivalutazione
degli atti medici, a seguito di anamnesi specialistica, esame clinico, esami
cardiologici specifici di ECG a riposo, ecocardiografia e prova da sforzo
(quest'ultima non eseguibile per riferiti dolori alla schiena), non ha
riscontrato alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Senza
influsso sulla stessa la malattia coronarica compensata asintomatica, con
stenosi inferiore del 30% a livello delle varie coronarie. L'assicurato
pertanto dal lato valetudinario è stato giudicato abile al lavoro al 100% in
qualsiasi attività lavorativa, con prognosi favorevole.
Dal punto di vista neurologico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr. med. __________, specialista FMH in neurologia. Il perito ha avuto un
colloquio con l’assicurato in data 2 agosto 2018 (dalle ore 11.00 alle ore 12.00).
Nel rapporto del 3 agosto 2018 (doc. 71, pag. 736-743 incarto AI) lo
specialista ha rivalutato gli atti medici a disposizione, descritto l'anamnesi
e l'esame clinico. Ha rivalutato gli esami di MRI lombare e cervicale eseguiti
negli anni tra il 2016 e il 2018. Non ha riscontrato diagnosi neurologiche con
conseguenze sulla capacità lavorativa: senza influsso sulla capacità lavorativa
ha descritto il quadro di meralgia parestetica bilaterale, una sindrome
lombovertebrale cronica senza deficit radicolari associati, una lieve sindrome
del tunnel carpale anamnesticamente bilaterale ed una lipomatosi epidurale non
sintomatica. Ha ritenuto che le varie diagnosi riscontrate non causassero
limitazioni rilevanti nell'assicurato, pertanto lo ha giudicato abile al lavoro
al 100% in qualsiasi attività lucrativa. Lo specialista ha descritto segni di
amplificazione dei sintomi con discrepanza tra la sintomatologia soggettiva e i
reperti oggettivi.
Dal punto di vista oncologico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia.
Il perito ha avuto un colloquio con l’assicurato in data 17 agosto 2018 (dalle
ore 11.25 alle ore 12.20). Nel rapporto del 20 agosto 2018 (doc. 71, pag. 744-757
incarto AI) lo specialista ha rivalutato gli atti medici a disposizione,
descritto l'anamnesi e l'esame clinico. Con influenza sulla capacità lavorativa
ha posto in diagnosi il quadro di seminoma testicolare sinistro, con necessità
di orchiectomia inguinale in data 13 giugno 2017, due cicli di chemioterapia
secondo schema BEP dal 27 giugno 2017 al 5 agosto 2017, somministrazioni di
Bleomicina l’8 agosto 2017 e il 16 agosto 2017 e successivamente completamento
con radioterapia a livello inguinale sinistro, per un dosaggio totale di 36 Gy
dal 25 ottobre al 20 novembre 2017. La malattia oncologica e la terapia oncologica
hanno determinato un'incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal
30 maggio 2017 sino ad almeno a sei mesi dalla fine della chemioterapia (sino a
fine febbraio 2018). A partire dal 1° marzo 2018 l'assicurato è stato giudicato
abile al lavoro nella misura dell'80% nell’attività abituale per riduzione del
rendimento lavorativo, abile al 100% in attività adatta. Il percorso di terapia
oncologica eseguito è stato adeguato, caratterizzato da un'alta efficacia e da
una buona prognosi a lungo termine. Data la possibile tossicità polmonare da
chemioterapia, si indica da prevedersi ambulatoriamente una valutazione
pneumologica comprensiva di funzionalità respiratoria, in un assicurato che
tuttavia in quel momento non risultava essere sintomatico dal lato polmonare.
Non vi erano ulteriori proposte terapeutiche per poter migliorare la capacità
lavorativa dell'assicurato stesso. Il perito ha ribadito una prognosi
favorevole.
Dal punto di vista reumatologico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr. med. __________, specialista FMH in reumatologi. Il perito ha avuto un
colloquio con l’assicurato in data 5 settembre 2018 (dalle ore 10.00 alle ore 11.15).
Nel rapporto del 6 settembre 2018 (doc. 71, pag. 758-774 incarto AI) lo
specialista ha rivalutato gli atti medici di sua competenza a disposizione,
descritto l'anamnesi e l'esame clinico. Ha rivisto i vari esami radiologici
comprensivi di radiogrammi convenzionali, TAC e MRI, effettuati nel corso degli
anni, a carico della colonna vertebrale. Con influsso sulla capacità lavorativa
ha riscontrato un quadro di toracolombalgia nell'ambito di alterazioni statiche
con leggera scoliosi a forma di S, alterazioni degenerative iniziali alla
colonna toracolombare come pure una tendenza ad un reumatismo delle parti
molli. Senza influsso sulla capacità lavorativa una meralgia parestetica
bilaterale alle estremità inferiori. Dal lato valetudinario ha giudicato
l’assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% causa riduzione del rendimento
lavorativo, in qualsiasi attività lucrativa. Tale riduzione della capacità
lavorativa è stata ritenuta valida a partire dal settembre 2017, vale a dirsi
dalla data in cui l’assicurato ha inoltrato l’ultima richiesta volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Antecedentemente faceva stato
quanto valutato in ambito peritale da precedente perizia pluridisciplinare __________,
da parte del dr. med. __________. Il decorso dei disturbi negli anni era stato
caratterizzato dall'intensificarsi della sintomatologia algica, con un'estensione
dei dolori non più solo a livello lombare e toracale, ma anche a livello
cervicale, subentrando inoltre disturbi funzionali nel contesto fibromialgico.
Anche in ambito reumatologico si erano potuti osservare atteggiamenti
dimostrativi, con netta discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante
soggettiva ed i reperti clinici e radiologici evidenziati dal perito. Non vi
erano proposte terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'assicurato. La prognosi per quel che riguardava le problematiche statiche
e degenerative alla colonna vertebrale era da considerarsi favorevole, per
quanto riguarda i dolori in contesto fibromialgico sfavorevole.
Dal punto di vista internistico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del
dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna generale. La perita ha
avuto un colloquio con l’assicurato in data 17 luglio 2018 (dalle ore 8.50 alle
ore 11.20), che dopo aver rivalutato gli atti medici di sua competenza a
disposizione, descritto l'anamnesi e l'esame clinico - ha riscontrato, quali
diagnosi internistiche con influenza sulla capacità lavorativa, la patologia
intestinale di intestino irritabile con episodi di diverticolite acuta non
complicata. La perita ha giudicato l’assicurato abile in quel momento al 90% in
qualsiasi attività dal lato internistico per riduzione del rendimento (doc. 71,
pag. 682-690).
Globalmente, quindi, nel
rapporto peritale del 20 dicembre 2018 (doc. 186 incarto AI), i periti, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento e della esauriente
discussione avuta luogo il 19 dicembre 2018 alle ore 11.40 tramite
teleconferenza (doc. 186, pag. 691 incarto AI), hanno posto le seguenti
diagnosi:
" (…)
B. Diagnosi
rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
B.1 Diagnosi rilevanti con influenza sulla capacità lavorativa.
Toracolombalgia nell'ambito di alterazioni statiche con leggera
scoliosi a forma di S e alterazioni degenerative iniziali alla colonna
toracolombare.
Tendenza ad un reumatismo delle parti molli.
Seminoma testicolare sin., stadio II, good risk (diagnosi per biopsia
linfonodale inguinale sin., in data 30.5.2017):
- orchiectomia inguinale sin. (13.6.2017),
- primo ciclo
di chemioterapia secondo schema BEP dal 27.6.2017 all'1.7.2017,
- secondo
ciclo di chemioterapia secondo schema BEP dall'1.8.2017 al 5.8.2017,
- somministrazioni di Bleomicina in data 8.8.2017 e 16.8.2017,
- radioterapia
a livello inguinale sin., con dose totale 36 Gy in 18 frazioni da 2 Gy dal
25.10.2017 al 20.11.2017.
Verosimile sindrome dell'intestino irritabile con:
- malattia
diverticolare del colon con episodio sicuro di diverticolite acuta trattata
conservativamente nel 2005,
- diverticolite
acuta trattata conservativamente nel contesto di neutropenia da chemioterapia
(luglio 2017),
- concomitante intolleranza al lattosio.
B.2 Diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Meralgia parestetica bilaterale alle
estremità inferiori.
Sindrome lombovertebrale cronica senza
deficit radicolari associati.
Lipomatosi epidurale non sintomatica.
Lieve sindrome del tunnel carnale anamnestica
bilaterale.
Malattia coronarica compensata asintomatica con:
- stenosi inferiore del 30% del tronco comune,
- stenosi
inferiore del 30% del RIVA medio, del RIVA distale e del primo ramo diagonale,
- stenosi
inferiore del 30% dell'arteria circonflessa media e stenosi ostiale attorno al
50% del ramo intermedio,
- stenosi
inferiore al 30% dell'arteria coronarica ds. prossimale con stenosi del 50-70% emodinamicamente
non significativa del Ill medio e inferiore del 30% del terzo distale, stenosi
inferiore del 30% dell'arteria interventricolare posteriore,
- FRCV:
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia trattata, abuso nicotinico pregresso
(35 ply), adiposità con BMI a 33 kg/m2, familiarità dubbia per malattie
cardiovascolari, positiva per diabete.
Sindrome metabolica:
- obesità (BMI 33,02 kg/m2),
- ipercolesterolemia in trattamento,
- ipertensione arteriosa non trattata.
Malattia da reflusso gastroesofageo (diagnosi 2001):
- esame
di esofagogastroduodenoscopia con riscontro di esofagite lieve distale da
riflusso, lieve incompetenza iatale, gastrite cronica HP positive e piccola
ulcera duodenale in bulbo non deformato (8.11.2001).
Tabagismo attivo sino al 2017 (complessivo di 25 p/y).
Ginecomastia bilaterale, prevalente a ds. in ulteriore fase di accertamento.
(…)” (doc. 186, pag. 694-696 incarto AI)
I periti del __________
hanno inoltre precisato quanto segue:
" (…) L'A.
presenta primariamente limitazioni funzionali dal punto di vista oncologico e
reumatologico. Dal lato oncologico la patologia di seminoma riscontrata nel
maggio 2017 con i vari interventi chirurgici e farmacologici intrapresi, limita
l'A. unicamente in attività svolta di gerente, causa sintomatologia di
stanchezza, necessità di più pause e necessità di tempi di recupero più
prolungati. Le patologie reumatologiche creano nell'A, limitazioni funzionali
in qualsiasi attività lavorativa. Per le sole problematiche statiche
degenerative valgono le limitazioni funzionali descritte già antecedentemente
in prima perizia pluridisciplinare __________ del 2016: "l'A. è limitato
nel sollevamento e trasporto i pesi rilevanti superiori a 15 kg, leggermente
limitato nel trasporto di oggetti come un plateau per il servizio ai clienti,
particolarmente se questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo e molto
rapido, vi sono limitazioni anche per movimenti ripetitivi di flessione ed
estensione del tronco, lavori sopra l'orizzontale, sono controindicate
posizioni inergonomiche per la schiena. A queste si aggiungono le
limitazioni funzionali determinate nel corso degli anni dallo sviluppo di un
reumatismo delle parti molli, con dolori diffusi, disturbi funzionali, maggior
stanchezza ed astenia con necessità di pause prolungate e di tempi di recupero
più lunghi". La patologia intestinale attualmente controllata porta l'A. a
necessitare più pause per recarsi al bagno qualora lo necessiti. Le diagnosi
restanti riscontrate dal punto di vista internistico, cardiologico, neurologico
e psichiatrico, non portano nell'A, limitazioni funzionali riguardo l'attività
da ultimo svolta di esercente, come pure riguardo ad un'attività adatta. (…)” (doc.
186, pag. 696 incarto AI)
I periti del __________
hanno rilevato un “certo atteggiamento dimostrativo dell’A. durante le
visite peritale, con riscontro di una certa discrepanza tra sintomatologia
dolorosa invalidante soggettiva e reperti clinici e radiologici evidenziati”,
puntualizzando che come “già sottolineato, si sono potuti riscontrare
fenomeni di amplificazione di sintomi, atteggiamenti dimostrativi, con segni d
discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante a livello soggettivo ed
i reperti clinici e radiologici evidenziati. Tuttavia non vi sono segni di
esagerazione nè di simulazione di sintomi” (doc. 186, pag. 697 incarto AI).
I periti del __________ hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella
misura dell'80% nell'attività abituale di gerente, come pure in attività
adeguate (doc. 186, pag. 697 incarto AI).
I periti del __________ hanno specificato quanto segue:
" La
capacità lavorativa dell'80% complessiva riguardo l'attività svolta di
esercente è la risultante dall'integrazione della capacità lavorativa dell'80%
in ambito oncologico, da quella sempre all'80% in ambito reumatologico e da
quella al 90% dal lato internistico.
Si giustifica un'integrazione e non una sommazione delle varie
capacità lavorative in quanto trattasi unicamente di riduzione del rendimento
lavorativo, inoltre le problematiche riscontrate in ambito oncologico, reumatologico
e internistico portano nell'A, i medesimi limiti funzionali sopra esposti, vale
a dirsi necessità di più pause, necessità di tempo di recupero più
prolungati.
La capacità lavorativa dell'80% in attività adatta è dovuta a problematica
reumatologica e internistica: giustifichiamo sempre un'integrazione delle due
capacità lavorative per i motivi di cui sopra.” (doc. 186, pag. 697 e 698 incarto
AI)
In relazione all’attività
abituale (esercente), i periti del __________ hanno precisato inoltre quanto
segue:
" (…) L'A.
viene giudicato inabile al lavoro al 100% causa patologia oncologica dal
30.5.2017 al 28.2.2018.
Successivamente dall’1.3.2018 dal lato oncologico la capacità
lavorativa dell'A, in attività svolta risulta essere dell'80%. Dal lato
reumatologico la capacità lavorativa dell'80% è da ritenersi valida a partire
dal settembre 2017, vale a dirsi dal momento in cui l'A. ha inoltrato l'ultima
richiesta per rendita Al. Antecedentemente fa stato quanto valutato in ambito
peritale. Dal lato internistico è esistita un'inabilità lavorativa al 100% dovuta
a episodio di diverticolite acuta nel luglio 2017, dal settembre 2017 vale una
capacità lavorativa del 90%. Antecedentemente fa stato quanto valutato in
precedente perizia __________. Complessivamente dunque l'A. è da considerarsi
inabile al lavoro al 100% dal 30.5.2017 al 28.2.2018, a partire dall'1.3.2018 l'A.
è ritenuto abile complessivamente al lavoro in attività svolta all'80%. (…)” (doc.
186, pag. 698 incarto AI)
In relazione ad un’attività
adeguata, i periti del __________ hanno puntualizzato inoltre quanto segue:
" (…) Per
quel che riguarda un'attività adatta l'A. è da considerarsi inabile al lavoro
al 100% dal 30.5.2017 al 28.2.2018. A partire dall'1.3.2018 l'A. risulta abile
al lavoro nella misura dell'80% causa patologia reumatologica e internistica.
Antecedentemente fa stato quanto valutato in ambito peritale __________. (…)” (doc.
186, pag. 698 incarto AI)
Da ultimo, i periti del __________
hanno osservato quanto segue:
" (…) Dal
punto di vista reumatologico non vi sono proposte terapeutiche per migliorare
lo stato di salute dell'A, e di conseguenza la sua capacità lavorativa. La
prognosi per quel che riguarda gli aspetti nell'ambito di problematiche
statiche degenerative alla colonna risulta favorevole, per quel che riguarda i
dolori sfavorevole. Dal lato oncologico la prognosi è favorevole (…). Dal lato
psichiatrico, cardiologico, neurologico non vi sono patologie influenti la
capacità lavorativa. (…). Per quanto riguarda la patologia intestinale non vi
sono proposte per migliorare lo stato di salute e la capacità lavorativa. (…)”
(doc. 186, pag. 698 e 699 incarto AI)
La valutazione del __________
è stata avallata anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale
del 22 dicembre 2018 (doc. 188 incarto AI) e nell’annotazione del 23 gennaio
2019 (doc. 190 incarto AI).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in
casu, il 25 marzo 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli
specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati, e fatta propria dall'UAI.
Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di
tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi
concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue
limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al
termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti. I
consulenti in medicina interna, psichiatria, reumatologia, cardiologia,
neurologia e oncologia, come visto, hanno infatti analizzato l’insieme delle
patologie dell’interessato, giungendo a conclusioni ben motivate riguardo ai
limiti funzionali e alla capacità lavorativa residua esigibile nonostante i
disturbi alla salute.
In tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze
peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
L’assicurato non ha infatti
prodotto della documentazione medico-specialistica atta a sollevare il benché
minimo dubbio riguardo all’apprezzamento peritale del __________.
Il TCA non ignora i certificati medici versati agli atti in questa sede dal
patrocinatore dell’assicurato e allestiti dai medici curanti dell’assicurato,
in particolare, quelli del dr. med. __________, capoclinica, specialista in
neurochirurgia e chirurgia vertebrale, presso la Clinica __________ di __________,
del 5 giugno 2019 (doc. I), del 23 agosto 2019 (doc. L) e del 20 settembre 2019
(doc. M), che già nel rapporto medico del 20 novembre 2017 (doc. 152 incarto
AI), noto ai periti del __________, attestava un’incapacità lavorativa di
almeno il 75% in qualsiasi attività, adeguata e abituale, per dorsolombalgia
cronica e dolore sacroiliaco sinistro rispettivamente il certificato medico del
9 aprile 2019 del dr. med. __________, caposervizio, specialità in ortopedia e
traumatologia dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della Clinica __________
di __________ (doc. H).
Nel certificato del 9
aprile 2019 (doc. H), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) Si tratta
di un paziente seguito dalla nostra equipe dal 2016, paziente noto per dorsolombalgia
cronica e dolore sacroiliaco sinistro. Concomita diagnosi e trattamento di seminoma
testicolare sinistro, con chemioterapia tollerata con fatica.
Da subito dopo l'intervento di resezione del tumore il paziente ha
lamentato parestesie alla coscia bilateralmente, in regione anterolaterale, fino
al ginocchio. Il disturbo non si è attenuato ma è sempre presente. A questa
problematica si associa un quadro di degenerazione artrosica delle apofisi articolari
del tratto lombare distale e delle articolazioni sacra iliache in stato di sovrappeso.
Attualmente non è indicato alcun trattamento chirurgico, le opzioni
terapeutiche proposte fino ad oggi hanno ridotto solo temporaneamente i sintomi
riferiti. Le problematiche descritte dal paziente influenzano la vita sociale e
non permettono Io svolgimento di attività lavorative pesanti o che richiedano
la stazione eretta prolungata. Presenta un valore alla Oswestry disability
index del 48% indice di una disabilità severa.
La diagnosi ed il parere specialistico si basano in parte sui
riscontri strumentali ed in parte sulla semeiotica. Il dolore e la limitazione
funzionale sono dei fattori soggettivi e suppongo che siano riferiti con
onestà da parte del paziente. (…)” (doc. H; n.d.r.: la sottolineatura è
della redattrice)
Nell’annotazione del 17
maggio 2019 il medico del SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:
" (…) Dal
rapporto del dr. __________ non risulta una nuova patologia o una sostanziale
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. (…)” (doc.
IV 1)
Nel certificato del 5
giugno 2019 (doc. I), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…)
Egregio Avvocato RA 1, confermo le precedenti valutazioni in merito alle
problematiche spinali del Sig. RI 1 che Lei ha riassunto nel ricorso alla
decisione Al; lo stesso, dal punto di vista vertebrate, non appare idoneo ad
una ripresa lavorativa come gerente e condivido inoltre con Lei che in una
simile professione iI Sig. RI 1 presenta una limitazione stimabile nel 75%. (…)”
Nell’annotazione del 2
luglio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:
" (…) Il
certificato del Dr. med. __________ del 05.06.2019 (02.07.2019 - 0001
GED), per quanto "stabilisca" l'inidoneità dell'assicurato ad una
ripresa lavorativa come gerente, con una "limitazione stimabile"
nel 75%, lo fa in modo del tutto arbitrario, ossia senza una benché
minima descrizione dello stato clinico generale attuale, senza un esame
obiettivo dettagliato in grado di oggettivare la limitazione attestata,
senza alcun supporto diagnostico strumentale, senza cioè elementi che
sconfessino la valutazione pluridisciplinare peritale del 22.12.2018 (0001 -
GED), ma soprattutto senza proporre nuove entità nosologiche codificate
secondo ICD-10 che giustifichino la sua diversa valutazione
clinico-funzionale. Pertanto, una simile attestazione non può avere alcuna
valenza scientifica e non può modificare in alcun modo quanto già definito in
ambito SMR.
Si conferma integralmente il contenuto del rapporto finale SMR
del 22.12.2018. (…)” (doc. X-1)
Nel certificato del 23
agosto 2019 (doc. L), il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) con la
presente, e come richiesto dal paziente, provvedo a delucidazioni pertinenti
al mio ambito specialistico (Neurochirurgia - Chirurgia vertebrale) in
merito allo stato di salute e connesse alla inabilità al lavoro per
quanto concerne il Sig. RI 1.
Come già evidenziato negli anni passati, sulla base dell'obiettività
clinica e degli accertamenti radiologici (RMN del rachide lombosacrale, TC
del rachide lombosacrale, TeleRX del rachide, RX statico e dinamico del
rachide lombosacrale), il Sig. RI 1 risulta essere affetto dai seguenti disturbi
concernenti il rachide:
1. Diagnosi principale:
- degenerazione
del disco L4-L5 (Pfirrmann grado 4, iniziali segni di degenerazione tipo
MODIC I - RMN lombosacrale del 2017).
Considerandi
2.
Diagnosi secondarie:
- lipomatosi epidurale L5-S1 con compressione del sacco
durale;
- deficit di lordosi
lombare ed ipocifosi toracica, segno di compenso spinale in disallineamento
sagittale incipiente;
- rigidità del
rachide lombare distale (L3-51), dimostrato clinicamente e dopo esecuzione di
RX dinamico della colonna lombare;
- atteggiamento
scoliotico toracico prossimale con asimmetria scapolare;
- segni
clinici positivi per dolore originante a livello dell'articolazione
sacroiliaca bilateralmente.
Al di là del quadro spinale tengo a segnalare inoltre che il
paziente è stato sottoposto nel 2017 ad orchiectomia sinistra per seminoma
testicolare, trattamento seguito da chemioterapia e radioterapia. In seguito
ai trattamenti ha sviluppato un quadro ascrivibile a meralgia parestesica
bilaterale, attualmente ancora determinante disturbi.
I disturbi spinali del Sig. RI 1 summenzionati si manifestano con
dolore soprattutto in transito lombosacrale ed in regione sacroiliaca
bilateralmente ma anche a livello medio toracico ed irradiano alla regione
posteriore di coscia; peggiorano significativamente con i passaggi posturali e
con il carico. Essi sono presenti, a detta del paziente, dall'età
adolescenziale ma appaiono in evoluzione peggiorativa.
I sintomi lamentati sono spiegati dai riscontri oggettivi: in particolare
la discopatia degenerativa che si evidenzia a carico del segmento L4-L5 é
correlata alla presenza di dolore in transito lombosacrale, di tipo
discogeno, ed esacerbata in presenza di carichi e sforzi fisici.
In aggiunta, l'incipiente disallineamento sagittale legato alla
riduzione della lordosi lombare con strapiombo anteriore determina tensione
della muscolatura spinale soprattutto dorsale nel tentativo di
"riequilibrare" il paziente; la tensione muscolare (ed il conseguente
dolore) sono ugualmente peggiorati dai carichi, dagli sforzi fisici, dai
movimenti in massima flessione-estensione del tronco e dalle posizioni
statiche.
Per palliazione dei sintomi il Sig. RI 1 si sottopone ciclicamente
e regolarmente, a cadenza tri- o quadrimestrale, a trattamento infiltrativo
spinale con steroidi. In alcune occasioni di severe riacutizzazione del dolore
è stato necessario ricorrere al ricovero del paziente con impostazione di
terapia analgesica per via endovenosa.
Come già annunciato in precedenti rapporti tali problematiche
determinano, a mio avviso, una inabilità al lavoro nell'esercizio di attività
che richiedano carichi, sforzi fisici, necessità di flessione ed estensione del
tronco, mantenimento di atteggiamenti posturali scorretti (es. posizioni
inginocchiate) ed il mantenimento di posizioni statiche continuative,
soprattutto la posizione eretta, in assenza di possibilità di riposare seduti
anche soltanto per alcuni minuti. Nel caso in oggetto una attività come gerente
(il paziente mi ha illustrato dettagliatamente ciò che caratterizza tale
attività) non appare certamente indicata per lo stato di salute del Sig. RI
1.
Ritengo quindi giustificata una inabilità al lavoro nella professione di
esercente almeno del 75%. (…)” (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)
Nel rapporto del 28 agosto
2019.
(doc. XV-1) il medico del SMR, dr. med. __________, ha rilevato che:
" (…) La
valutazione clinica del Dr. med. __________, fondata sul vecchio referto di
MRI lombosacrale del 2017 (ma la degenerazione discale L4-L5 è nota dal
novembre 2016) e sulla descrizione dei sintomi denunciati dall'assicurato,
prende in considerazione le medesime entità nosologiche già note e valutate
in ambito peritale pluridisciplinare __________ in febbraio 2016 e in
dicembre 2018, ricalcando di fatto tutte le sue precedenti valutazioni
senza apportare elementi clinico-strumentali nuovi. (…).
Anche in questo caso, quindi, non vi è nulla di nuovo in ciò che
descrive il Dr. med. __________, per cui la sua attestazione di IL del 75%, non
sostenuta da un neurostatus e da uno status reumatologico diversi né da nuove
acquisizioni strumentali, costituisce soltanto diversa valutazione di una medesima
fattispecie medica. (…).
Proseguendo nella sua valutazione, il Dr. med. __________ afferma
che le problematiche dell'assicurato determinano una inabilità al lavoro
nell'esercizio di attività che richiedono carichi, sforzi fisici, necessità di
flessione ed estensione del tronco, mantenimento di atteggiamenti posturali
scorretti (ad es. posizioni inginocchiate) ed il mantenimento di posizioni
statiche continuative. Tutto ciò risulta sovrapponibile a quanto è già stato
valutato in ambito SMR. (…). Ora, 9 Kg non rappresentano di certo uno sforzo
fisico, specie in presenza di un trofismo muscolare normale quale quello
oggettivato dal Dr. med. __________ nella sua valutazione peritale per il __________,
fermo restando che l'assicurato, secondo il quadro suesposto, può, alternare la
postura del corpo come e quando vuole. Può, quindi evitare flessioni ed estensioni
estreme ed inergonomiche del tronco, così come evitare di mantenere atteggiamenti
posturali scorretti. Anche in questo caso, quindi, non vi è nulla di nuovo in ciò
che descrive il Dr. med. __________, per cui la sua attestazione di IL del 75%,
non sostenuta da un neurostatus e da uno status reumatologico diversi né da
nuove acquisizioni strumentali, costituisce soltanto diversa valutazione di
una medesima fattispecie medica.
A questo punto occorre ricordare che l'assicurato è stato
sottoposto a perizia pluridisciplinare con valutazione psichiatrica,
reumatologica e gastroenterologica già nel febbraio 2016 (…). In novembre 2016,
lo stesso Dr. med. __________, come si diceva, diagnosticava una: -
degenerazione discale L4-L5 e lipomatosi epidurale L5-S1 con compressione del
sacco durale e deficit della lordosi lombare. Si può, notare che si tratta
ancora della medesima diagnosi riportata nel suo rapporto del 23.08.2019
commissionato dal rappresentante legale dell'assicurato. (…). Tutte le
situazioni cliniche rilevate dal 2016 in poi corrispondono incontestabilmente
alla situazione attuale. Pertanto, si ribadisce ancora una volta come non vi
siano nuove oggettivazioni, nemmeno di carattere strumentale visto che il Dr.
med. __________ si riferisce ancora al referto di una vecchia MRI lombosacrale del
2017, mentre l'assicurato è stato rivalutato in ambito ____________ in dicembre
2018.
(…). Alla luce di quanto evidenziato a seguito di rigorosa analisi del rapporto
medico del Dr. med. __________ del 23.08.2019, si conferma integralmente la
mia precedente presa di posizione 02.07.2019 (GED - 0001) sul caso e le
conclusioni espresse nel RAF SMR del 22.12.2018”.
Nel certificato medico del
20.
settembre 2019 il dr. med. __________ ha sostanzialmente ribadito le proprie
precedenti valutazioni, anche alla luce di un esame clinico effettuato il 19
settembre 2019, che ha messo in evidenza una deambulazione zoppicante a
sinistra (zoppia di fuga) e ritenendo giustificata una inabilità al lavoro
nella professione di esercente almeno del 75% (doc. M).
Nel rapporto del 4
novembre 2019 (doc. XXIII-1) il medico del SMR, dr. med. __________, ha
sostanzialmente ribadito che non vi erano nuove diagnosi o nuove entità
nosologiche strumentali dimostrate e codificate secondo ICD-10, in aggiunta a
quelle già note e valutate. Non vi era alcuna nuova oggettivazione strumentale.
In particolare, la degenerazione del disco L4-L5 si riferiva ancora una volta
alla vecchia RMN lombosacrale effettuata nel 2017. Inoltre, con espresso
riferimento alla zoppia, ha puntualizzato quanto segue:
" Il resoconto
della visita effettuata dal Dr. med. __________ il 19.09.2019 inizia con la
descrizione di una deambulazione "evidentemente" zoppicante a
sinistra che, se da un lato si contrappone alla "leggera zoppia"
descritta dal Dr. med. __________, dall'altro non è supportata da alcuna nuova indagine
strumentale e, pertanto, rimane senza un substrato morfologico adeguato che la
spieghi. Non si comprende, quindi, come lo specialista non abbia subito
provveduto ad un approfondimento diagnostico mediante RMN per spiegare, da
un punto di vista morfologico, l'accentuazione del segno clinico già noto.
Il fatto, poi, che durante la visita l'assicurato necessitasse di cambiare
posizione ogni 10 minuti, è in linea con le limitazioni funzionali
definite in ambito SMR e peritale __________, per le quali egli può
cambiare posizione come e quando vuole. In ogni caso, ciò non costituisce un
reperto oggettivo, in quanto si basa esclusivamente su quanto soggettivamente
manifestato e riferito dall'assicurato, e non su parametri misurabili, quali
ad esempio un nuovo esame di ENMG, una nuova RMN lombare, una nuova TC. Non
è stata, quindi, affatto dimostrata alcuna correlazione tra l'accentuazione
della nota zoppia e una qualche nuova base morfologica. (…)”
Il TCA, attentamente
vagliata la documentazione medica agli atti, non ha motivo di scostarsi dalle
dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dal
medico SMR, __________, esposte nei rapporti del 28 agosto 2019 (doc. XV-1) e
del 4 novembre 2019 (doc. XXIII-1).
Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurato
si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse
rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non
permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla perizia del 20 dicembre
2018.
del __________ (doc. 186 incarto AI) e dal rapporto finale del 22 dicembre
2018.
del medico SMR, dr. med. __________, che l’ha avallata (doc. 188 incarto
AI).
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.
269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto
(a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.
STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal
rappresentante dell'assicurata all'operato dell’amministra-zione dal profilo
medico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono
respinte.
Pertanto, alla luce delle
risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
all’assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione (avallate pure dal medico SMR nel rapporto
finale del 22 dicembre 2018), le quali hanno permesso di vagliare accuratamente
lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta un’incapacità
lavorativa del 100 % in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dal
30.
maggio 2017 al 28 febbraio 2018 a causa della patologia oncologica rispettivamente
del 20% (da intendersi come riduzione di rendimento), nell’attività abituale di
“esercente” come pure di un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni
derivanti dal danno alla salute e risultanti dalla perizia del __________ dal,
1° marzo 2018 a causa della patologia reumatolo-gica e internistica.
Stante quanto precede,
rispetto alla decisione del 30 maggio 2016 dell’UAI (doc. 87 incarto AI) -
confermata con STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018, cresciuta incontestata in
giudicato (doc. 142 incarto AI) - lo stato di salute di RI 1 ha subito un
peggioramento temporaneo, dal 31 maggio 2017 al 28 febbraio 2018, a causa della
patologia oncologica.
2.9
Con sentenza n. 32.2016.68
del 28 agosto 2018 (doc. 142 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha confermato la decisione del 30 maggio 2016 dell’UAI, giusta la
quale l’assicurato presentava un grado d'invalidità del 20%, a fronte di
un'incapacità lavorativa del 20% (intesa come presenza a tempo pieno con
riduzione del rendimento), sia nell'attività abituale di "gerente"
sia in attività adeguate al danno alla salute, a far tempo dal gennaio 2011 e
continua (cfr. STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2018: doc. 142 incarto AI: cfr.
consid. 1.1).
In applicazione della media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza
32.2014.189
del 2 marzo 2015), l'UAI ha quindi ritenuto che l'assicurato (che,
come appena detto, presentava un grado di invalidità del 20% già a decorrere
dal 1° gennaio 2011) avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità
con grado AI del 40% dal 1° luglio 2017 e ad una rendita intera con grado AI
del 100% dal 1° ottobre 2017 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di
rendita AI; doc. 193, pag. 826 e 827 incarto AI).
Visto che il diritto alla
prestazione è stato rivendicato il 1° giugno 2017, è - a ragione (ciò che è
peraltro incontestato: cfr. consid. 2.1) - che l'UAI ha proceduto al versamento
della rendita unicamente a decorrere dal 1° dicembre 2017 (ovvero 6 mesi dopo
la precitata richiesta), conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI.
Parimenti correttamente l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
limitatamente al 31 maggio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° marzo 2018 ex art. 88a
cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del
20% (doc. 193, pag. 826 e 827 incarto AI).
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti