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Decisione

32.2019.97

Rendita rifiutata a richiedente portatore di affezioni psichiche, considerato come egli sarebbe entrato in CH già portatore delle affezioni invalidanti. TCA annulla la decisione e rinvia gli atti all'ammnistrazione per accertamenti ulteriori

27 aprile 2020Italiano45 min

9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però

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Incarto

n.

32.2019.97

FC

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1982, di

nazionalità eritrea, entrato in Svizzera nel dicembre 2008, il 16 agosto 2018

ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per poter beneficiare di una

rendita. Quale danno alla salute ha indicato la presenza di “Forti dolori

alla testa, difficoltà nell’espressione verbale e nella deambulazione”

oltre che l’esistenza di “una patologia psichiatrica maggiore di carattere

cronico” (doc. 1).

1.2. Sulla base degli accertamenti

effettuati e in particolare del rapporto 15 gennaio 2019 del medico del SMR (doc.

AI 22), e con decisione 18 marzo 2019 (preavvisata il 17 gennaio 2019)

l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non essendo assolte le

condizioni contributive in quanto l’assicurato era entrato in Svizzera già

portatore del danno alla salute.

1.3. Contro la succitata decisione

è insorto l’assicurato, tramite gli psichiatri del Servizio psico-sociale

cantonale (SPS), e quindi dalla curatrice RA 1, chiedendo in sostanza

l’erogazione di una rendita d’invalidità (doc. I, V).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Rileva di aver proceduto ai

necessari accertamenti, evidenziando di essersi fondato sulle conclusioni del

medico SMR. Del resto l’assicurato avrebbe manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’amministrazione, senza

produrre eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a

sostegno delle proprie argomentazioni.

1.5. Con uno scritto del 14 giugno

2019 la dr.ssa __________, psichiatra del SPS ha, in rappresentanza

dell’assicurato, formulato ulteriori valutazioni mediche, contestando in

sostanza che alla sua entrata in Svizzera l’assicurato fosse già portatore di

un danno alla salute psichico invalidante (doc. X).

Con osservazioni 21 giugno 2019

l’Ufficio AI, rimandando integralmente alle allegate osservazioni del SMR del

19 giugno 2019, si è riconfermato nelle sue conclusioni, ribadendo che non vi

erano elementi chiari ed oggettivi per ammettere che la patologia psichica

invalidante fosse insorta dopo l’entrata in Svizzera (doc. XII).

In merito la dr.ssa __________ si

è ulteriormente espressa con scritto pervenuto l’8 luglio 2019, ribadendo che “la

diagnosi di schizofrenia è stata emessa quando il sig. RI 1 era già in

Svizzera, presumibilmente come sviluppo psicotico in una persona fragile e

gravemente traumatizzata dalla storia di vita” (doc. XIV). Su tale atto

l’Ufficio AI non ha ritenuto di doversi esprimere.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l’assicurato, cittadino eritreo, entrato in Svizzera nel dicembre 2008,

ha diritto ad una rendita d’invalidità o meno. Secondo l’amministrazione,

l’assicurato è entrato in Svizzera già portatore del danno alla salute

invalidante e di conseguenza non ha diritto alle prestazioni.

2.2. Decisivo per il

diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è

innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI (nella versione applicabile

in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2008), che all'insorgere dell'invalidità

(evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata

l'invalidità (cfr. STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da

considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute

dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;

DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è

stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata

richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato

apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a

prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60).

L’insorgenza

dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4

cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

Per l’art.

29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla

data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal

mese seguente il compimento dei 18 anni.

2.3. Secondo l'art.

6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è

subordinato al fatto che, all'insorgere dell’invalidità, siano stati pagati i

contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità:

cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto

ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida

(almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera,

ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita

d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero

realizzarsi. Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida

esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI

e tenuta a versare i contributi. Se con l'andare del tempo il danno alla salute

e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la

persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF

9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. STFA citata

Fatti

I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in

esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute

completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che

diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso

paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF

9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però

stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio

art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in

particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha

stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento

di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla

prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso

sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF

126 V 157).

2.4. Come detto,

decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per

l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento

assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al

31 dicembre 2007: un anno).

A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i

contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro

dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),

a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI

svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) 1408/71; cfr. anche

marg. no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite

dall’UFAS). Secondo il TF quest’ultima condizione non crea

una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

Per

determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l’invalidità (STF

9C-658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1).

2.5. Nella fattispecie, il

ricorrente è entrato in Svizzera nel dicembre 2008. Nel periodo precedente egli

aveva soggiornato dal dicembre 2004 al 2006 in __________ e dal 2006 al 2008 in

__________ e __________ (doc. 1). Non risulta dagli atti se e in che misura l’assicurato

abbia lavorato all’estero o in Svizzera. Dal maggio 2010 è al beneficio di

prestazioni assistenziali. Nella domanda di prestazioni del 9 agosto 2018, egli

ha soltanto dichiarato di aver frequentato le scuole dell’obbligo e di aver poi

effettuato il servizio militare (inc. AI pag. 5).

Nella medesima domanda di

prestazioni l’assicurato ha indicato di essere affetto da “forti dolori alla

testa, difficoltà nell’espressione verbale e nella deambulazione, cattivi

pensieri”. Nel certificato medico allegato del 9 agosto 2018 la dr.ssa __________

del SPS, psichiatra, ha riferito che l’assicurato era in cura psichiatrica dal

febbraio 2013 per una “patologia psichiatrica maggiore di carattere cronico”

(doc. AI 1).

Il 3 settembre 2018 i medici

curanti dello SPS hanno posto le diagnosi di “schizofrenia paranoide (ICD 10

F 20.0), esposizione a disastri o guerre (ICD 10 Z 65.5)”, precisando che

inizialmente era stata posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento,

reazione misto ansioso-depressiva, sintomatologia psichica emersa dopo la

migrazione, non noti antecedenti psichiatrici”, attestando un’inabilità

lavorativa completa dal 27 febbraio 2018 (doc. AI 4).

Agli atti sono presenti inoltre

i rapporti di dimissione relativi alle varie degenze presso la Clinica __________

di __________ (__________). Il primo ricovero ha comportato una degenza dal 4

all’8 giugno 2014 per la diagnosi di “Sindrome di

personalizzazione-derealizzazione (ICD 10 F48.1)”. Nel rapporto di

dimissione allestito dai sanitari della clinica il 12 giugno 2014 si legge, fra

l’altro, quanto segue:

" Motivo del

ricovero - Problema attuale

Il paziente giungeva alla nostra attenzione in seguito alla

segnalazione della Dr.ssa __________ dell’SPS di __________ e veniva ricoverato

in modalità volontaria nell’ambito di un sospetto di: Sindrome da

disadattamento - Reazione mista ansioso-depressiva in probabile sindrome

post-traumatica da stress (da indagare), esposizione a disastri o guerre. Da

novembre il paziente riferiva cefalee molto forti con inizio pochi minuti dopo

il risveglio e della durata dell’intera giornata. Riportava inoltre continui

pensieri senza oggetto, talmente pervasivi da “non aver il controllo della

propria vita”

Status all'ammissione

Il paziente si presentava curato nell’igiene e nell’aspetto.

Orientato nei quattro domini e lo stato di coscienza era integro. Si mostrava

collaborante e l’eloquio era spontaneo, con normale latenza alla risposta. Si

esprimeva in italiano ed inglese ma la comprensione era solo parziale. Per

quanto riguarda il pensiero si evincevano spunti interpretativi ed il pensiero

si mostrava focalizzato sui sospetti che il paziente nutriva nei confronti

della realtà. Si osservava inoltre la presenza di ruminazioni pseudo-ossessive

a carattere egodistonico. Negava dispercezione di qualsivoglia natura. L'esame

di realtà era saldo e i nessi associativi mantenuti. La mimica era

normoespressa e la timia in asse. Riferiva una certa propensione all’isolamento

rispetto alla collettività. Negava suicidalità.”

Riferendo della biografia

dell’assicurato, i sanitari hanno rilevato come l’assicurato, con genitori in

buona salute, avesse frequentato le scuole medie fino a tredici anni di età,

sarebbe poi stato indotto ad arruolarsi come militare nel 2004, attività che

aveva poi svolto per circa un anno. Di origine __________, aveva quindi

lasciato il paese e il ruolo di soldato per fuggire in __________, dove era

quindi rimasto per circa due anni, per poi recarsi in __________ e __________.

Era quindi giunto in Svizzera nel 2008, ottenendo lo statuto di rifugiato politico

e il permesso F nel 2010. Al momento del primo ricovero egli era in assistenza,

era stato tentato un programma occupazionale (__________ e __________), che è

poi stato interrotto a causa della sintomatologia psichiatrica.

Dopo aver riferito di lamentare

la sintomatologia riferita all’ammissione “da circa 6 anni”, i sanitari

hanno rilevato che in ogni modo egli non aveva mai assunto psicofarmaci prima

del ricovero il 4 giugno 2014. Con riferimento al decorso del paziente i

sanitari hanno precisato:

" Decorso

Durante la degenza il paziente ha lamentato la presenza di pensieri

intrusivi, molto disturbanti, cui si associavano esperienze dissociative. È

possibile che alla base delle esperienze-dissociative ci fosse un pregresso

trauma o che tale quadro potesse anche inscriversi nell’ambito di un disturbo

Post-traumatico da stress. Inoltre non è stato possibile approfondire il

sospetto di una sintomatologia psicotica, nonostante la netta riduzione della

sintomatologia in concomitanza all’assunzione di terapia antipsicotica, scelta

per controllare in modo provvisorio il quadro sintomatologico, in cui prevaleva

l’angoscia. Tuttavia il paziente ha effettuato una degenza troppo breve per

permettere un’indagine accurata.

Mal tollerando l'ambiente clinico il paziente, nel primo fine

settimana dopo il ricovero, ha chiesto le dimissioni. Essendo volontario e non

presentando una sintomatologia tale da trattenerlo in modalità coatta, la sua

richiesta veniva accolta e il paziente dimesso al domicilio.” (doc. AI pag.

56).

Seguiva quindi un secondo

ricovero presso la __________, dal 30 marzo al 12 maggio 2015, per la diagnosi modificata

in di “schizofrenia paranoide, periodo di osservazione inferiore ad un anno”

(ICD10: F20.09). In questa occasione i sanitari hanno tra l’altro osservato

che dell’assicurato, dopo un ricovero coatto accompagnato dalla polizia, era

stato inizialmente difficile capire la problematica visto l’atteggiamento del medesimo.

In seguito era quindi emerso “un delirio a carattere paranoideo”

riferito ai vicini di casa, e sostenuto dalla presenza di dispercezioni uditive

a carattere accusatorio. Dopo averlo sottoposto ad una terapia antipsicotica, e

la conseguente riduzione della sintomatologia, il paziente aveva dapprima

beneficiato di congedi al domicilio, e in seguito si era autodimesso al

domicilio, con terapia a base di Zyprexa velotab 20mg (1 volte al giorno) e

informazione della psichiatra curante per il proseguimento della terapia (doc.

AI pag. 55).

Sono quindi seguite altre

degenze, sempre presso la __________,

dal 10 luglio al 7 ottobre

2015 (3. ammissione) per la diagnosi di “schizofrenia paranoide (ICD10:

F20.0)” (all’ammissione presentando un quadro di delirio persecutorio

sovrapponibile a quello osservato all’inizio della degenza precedente), dal 14

al 26 novembre 2015 (4. ammissione) per la medesima diagnosi di “schizofrenia

paranoide (ICD10: F20.0)”, dal 13 aprile al 15 maggio 2017 (5. ammissione)

sempre per la stessa diagnosi e dal 22 luglio all’8 ottobre 2018 (6. Ammissione),

per le diagnosi di “schizofrenia paranoide (ICD10:F 20.0), disturbi psichici

e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive, uso nocivo (ICD10: F

19.1), ritenzione urinaria acuta” (dopo tentamen il 22 luglio 2018; doc. AI

15).

Con rapporto finale 15

gennaio 2019 il medico SMR dr. __________, specialista in psichiatria,

esprimendosi sulla base degli atti, ma senza visita clinica, dopo aver posto le

diagnosi di “Schizofrenia paranoide, Disturbo post-traumatico da stress”,

e concluso per una totale inabilità lavorativa in ogni attività da situare in

epoca “antecedente al 12.2008, verosimile 2004”, ha concluso affermando

che era “verosimile” che l'assicurato fosse entrato in Svizzera

portatore della malattia, la diagnosi essendo “verosimilmente presente dal

2004 quando ha svolto il servizio militare e ha iniziato la fuga verso l’Europa”

(doc. AI 22).

Con la decisione

contestata - confermata anche dopo valutazione delle osservazioni presentate, per

l’assicurato, dai sanitari del SPS in data 8 febbraio 2019 (doc. AI 28) in

merito al progetto di decisione del 17 gennaio 2019 (doc. AI 25) - l’Ufficio AI

ha ritenuto che al momento dell’entrata in Svizzera l’assicurato fosse già portatore

del danno alla salute. Da qui il rifiuto delle prestazioni con queste

motivazioni:

" Esito

degli accertamenti:

Dall'analisi della sua domanda di prestazioni d'invalidità, il

nostro Servizio Medico Regionale ha potuto constatare che il danno alla salute

di cui è portatore si è originato verosimilmente nell’anno 2004. Ciò significa

che è entrato in Svizzera nel dicembre 2008 con il problema di salute. Alla

luce di quanto sopra, siamo a constatare che non sussiste alcun diritto a

rendita, non essendo adempiuti i canonici tre anni di contribuzione necessari a

far maturare tale diritto (art. 36, cpv. 1 LAI).

In presenza di una completa incapacità lavorativa è esclusa anche

l'applicazione di provvedimenti di ordine professionale.

AUDIZIONE

Considerandi

II nostro servizio medico regionale, dopo aver accuratamente

esaminato il rapporto medico del 08.02.2019 sottoscritto dalla Dr.ssa __________,

si è pronunciato asserendo che non sono stati prodotti nuovi elementi atti a

modificare le conclusioni espresse nel rapporto finale SMR. Il contenuto del

progetto di decisione del 17.01.2019 viene pertanto integralmente confermato”

(doc. AI 33).

Nel suo ricorso e nei

complementi del 14 giugno e 8 luglio 2019 il ricorrente, tramite i sanitari del

SPS, contestando la tesi dell’Ufficio AI, sostiene in sostanza che al momento

dell’ingresso in Svizzera egli non presentava un danno alla salute invalidante,

lo stesso essendosi manifestato diversi anni dopo (cfr. in seguito al consid.

2.8).

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Per

quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015.

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Mediante giudizio del 7

giugno 2016 la Corte federale ha precisato che la suevocata giurisprudenza

pubblicata in DTF 141 V 281 trova applicazione anche alla diagnosi di un disturbo

post traumatico da stress (DPTS) (DTF 142 V 342 consid. 5.2).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il

TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo

il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del

26.

febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.

3.3.1

e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della

valutazione operata dall’amministrazione, e in particolare su quella del 15

gennaio 2019 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione

impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,

condividerne le conclusioni.

In concreto, deve essere

premesso che, essendo il ricorrente entrato in Svizzera nel dicembre 2008,

proveniente da __________ e __________, alla luce della giurisprudenza sopra

citata (cfr. STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009), egli non può

pretendere prestazioni per quelle patologie che hanno causato l’invalidità

prima dell’arrivo Svizzera.

Richiamato

il principio per cui decisivo per il diritto a una rendita ordinaria

dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI,

che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i

contributi per almeno tre anni e, dall’altro, che, secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI

l'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il

diritto alla singola prestazione - ricordato come ciò non dipende né

dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale

prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui

l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli

un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V

60, 103 V 130) – nel caso concreto occorre stabilire quando l’invalidità sia

insorta. Decisivo è stabilire il momento in cui l’assicurato ha

avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40% (art. 28 LAI).

Andrà quindi verificato,

giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI, se, all'insorgere dell’invalidità,

siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una

rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) rispettivamente se l'interessato

abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (cfr. consid.

2.2-2.4).

Ora, nella fattispecie gli atti

all’inserto sono assai ridotti e carenti quanto alle condizioni valetudinarie

dell’assicurato nel periodo precedente alla sua entrata in Svizzera e a quello

immediatamente successivo.

Nella domanda di prestazioni

presentata il 9 agosto 2018, vale a dire quasi dieci anni dopo il suo arrivo in

Svizzera, l’assicurato ha indicato di essere affetto da “forti dolori alla

testa, difficoltà nell’espressione verbale e nella deambulazione, cattivi

pensieri”.

Risulta che egli ha subito il

primo di sei ricoveri presso la __________ di __________ dal 4 all’8 giugno

2014.

e che in quell’occasione la diagnosi posta era stata quella di “Sindrome

di personalizzazione-derealizzazione (ICD 10 F48.1)”. Nel rapporto di

dimissione i sanitari hanno osservato che il ricovero era avvenuto per il

sospetto di Sindrome da disadattamento - Reazione mista ansioso-depressiva in

probabile sindrome post-traumatica da stress (da indagare), esposizione a

disastri o guerre. I sintomi lamentati dal paziente, da novembre 2013, erano cefalee

molto forti e continui pensieri senza oggetto. Erano quindi stati constatati ruminazioni

pseudo-ossessive a carattere egodistonico, pur mantenendo un esame di realtà

saldo e i nessi associativi mantenuti, normale mimica e timia. I sanitari hanno

quindi osservato che l’assicurato aveva dichiarato di lamentare la

sintomatologia riferita all’ammissione “da circa 6 anni”, ma comunque non

aveva mai assunto psicofarmaci prima del ricovero il 4 giugno 2014. Sulle cause

alla base dei disturbi lamentati i sanitari hanno osservato che era “possibile

che alla base delle esperienze-dissociative ci fosse un pregresso trauma o che

tale quadro potesse anche inscriversi nell’ambito di un disturbo

Post-traumatico da stress”. Non era in ogni modo stato possibile approfondire

il sospetto di una sintomatologia psicotica, ritenuto che il paziente aveva

effettuato una degenza troppo breve per permettere un’indagine accurata (doc.

AI pag. 56).

In occasione del secondo

ricovero presso la CPC, dal 30 marzo al 12 maggio 2015, per la diagnosi

modificata in “schizofrenia paranoide, periodo di osservazione inferiore ad

un anno” (ICD10: F20.09), i sanitari hanno tra l’altro osservato “un

delirio a carattere paranoideo”, sostenuto dalla presenza di dispercezioni

uditive a carattere accusatorio, prescrivendo quindi una terapia medicamentosa

affidata alla psichiatra (doc. AI pag. 55). Durante le successive 3 degenze, dal

10.

luglio al 7 ottobre 2015, dal 14 al 26 novembre 2015 e dal 13 aprile al 15

maggio 2017 la diagnosi posta è rimasta quella di “schizofrenia paranoide

(ICD10: F20.0)”, alla quale è quindi stata aggiunta anche quella di “disturbi

psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive, uso nocivo

(ICD10: F 19.1), ritenzione urinaria acuta” in sede del sesto ricovero dal

22.

luglio all’8 ottobre 2018 (doc. AI 15).

Sul momento dell’insorgenza

della patologia psichiatrica, la psichiatra curante dr.ssa __________, il 9

agosto 2018, ha riferito che il paziente era in cura psichiatrica presso il SPS

da febbraio 2013 per una “patologia psichiatrica maggiore di carattere

cronico”, attestando un’inabilità lavorativa completa “almeno da giugno

2014” (doc. AI 1).

Agli atti risulta pure un’email

del 17 gennaio 2014 di __________ di __________, __________, nella quale

menziona l’insorgenza di un “malessere Psicofisico” “da mesi”,

contraddistinto da “forti mal di testa, giramenti di testa, molti pensieri…”.

Menziona il fatto che nel marzo 2013, a seguito dei disturbi lamentati, era

stato accompagnato al SPS di __________, dove era stato visto da una psicologa

e da uno psichiatra, i quali gli avevano prescritto una terapia farmacologica

che l’interessato aveva però interrotto poco tempo dopo ritenendola “troppo

forte” (doc. AI pag. 63).

Nel rapporto medico all’AI del

3.

settembre 2018 i medici curanti dello SPS hanno posto le diagnosi di “schizofrenia

paranoide (ICD 10 F 20.0), esposizione a disastri o guerre (ICD 10 Z 65.5)”,

precisando che inizialmente era stata posta la diagnosi di “sindrome da

disadattamento, reazione misto ansioso-depressiva, sintomatologia psichica

emersa dopo la migrazione, non noti antecedenti psichiatrici”, attestando

un’inabilità lavorativa completa dal 27 febbraio 2018 (doc. AI 4).

Ora, sulla base di questa

documentazione, con rapporto finale 15 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________,

specialista in psichiatria, esprimendosi sulla base degli atti ma senza visita

clinica, dopo aver posto le diagnosi di “Schizofrenia paranoide, Disturbo

post-traumatico da stress”, e concluso per una totale inabilità lavorativa

in ogni attività da situare in epoca “antecedente al 12.2008, verosimile

2004”, ha così riassunto la situazione medica:

" Rifugiato dall’__________,

in Svizzera dal 03.12.2008, è in trattamento psichiatrico dal 2014. La diagnosi

confermata è di schizofrenia paranoide. Per quanto concerne la data verosimile

d'inizio del danno alla salute è verosimile che l'assicurato sia entrato in

Svizzera portatore della malattia come si evince dal rapporto d'uscita del 1.

ricovero in __________ dal 04.06.2014 al 08.06.2014: è possibile che alla base

delle esperienze dissociative ci fosse un pregresso trauma o che tale quadro

potesse anche inscriversi nell'ambito di un disturbo post-traumatico da stress.

L'assicurato è stato verosimilmente esposto ad eventi e/o situazioni stressanti

di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica durante il servizio

militare in __________ e la lunga fuga attraverso __________, __________ e __________

verso l'Europa (un fratello sarebbe deceduto in mare nel passaggio dalla __________

all'Europa).”

Ha quindi osservato la presenza

di “pensieri intrusivi, spunti interpretativi, idee di riferimento, angoscia

psicotica impediscono qualsiasi attività lucrativa”, confermando nuovamente

che la diagnosi era “verosimilmente presente dal 2004 quando ha svolto il

servizio militare e ha iniziato la fuga verso l’Europa” e quindi concluso

che egli era giungo in Svizzera “verosimilmente” portatore del danno

alla salute “nonostante la diagnosi definitiva sia stata possibile solo anni

dopo a causa delle difficoltà linguistiche oltre che relazionali tra culture

profondamente diverse” (doc. AI 22).

Sulla base di questi atti,

l’amministrazione ha rifiutato la richiesta di prestazioni con l’argomentazione

che il danno alla salute si era originato verosimilmente nell’anno 2004 e

quindi prima dell’entrata in Svizzera (doc. AI 25).

Questo Tribunale non può

condividere.

In particolare, la conclusione

tratta dal medico SMR per la quale la patologia psichiatrica di cui soffre

l’assicurato sia insorta verosimilmente nel 2004, priva peraltro di

motivazione, non è esaustiva e appare priva del necessario substrato probatorio

e non può quindi essere condivisa dal TCA, ma necessita di ulteriore

approfondimento.

Agli atti manca in particolare

qualsivoglia riferimento alla situazione clinica dell’assicurato prima della

sua entrata nel nostro Paese e del resto nemmeno è dato di sapere nulla della

sua situazione personale e di salute nel periodo immediatamente seguente al suo

arrivo in Svizzera e sino al primo ricovero avvenuto nel giugno 2014.

Antecedentemente a tale ricovero non risulta in effetti dagli atti che egli

abbia manifestato problemi psichici, fatta eccezione per i riferimenti ad una

prima presa a carico presso il SPS di __________ avvenuta nel marzo 2013, come

si deduce dalla dianzi citata email del 17 gennaio 2014 della responsabile di __________

(doc. AI pag. 63). In proposito, nella certificazione del 9 agosto 2018 la

psichiatra curante dr.ssa __________ ha riferito che il paziente era in cura

psichiatrica presso il SPS da febbraio 2013 per una “patologia psichiatrica

maggiore di carattere cronico”, attestando contestualmente un’inabilità

lavorativa completa “almeno da giugno 2014” (doc. AI 1).

L’amministrazione non ha

effettuato alcun accertamento inteso a chiarire la situazione del ricorrente

nel periodo antecedente al suo primo ricovero, quantomeno mediante un’approfondita

valutazione clinica dell’interessato, se necessario facendo capo anche ad un

traduttore.

In assenza di qualsivoglia accertamento

la conclusione tratta dal medico SMR appare quantomeno affrettata e prematura.

Del resto sia pure osservato

che le psichiatre del SPS dr.sse __________ e __________, che negli ultimi anni

hanno avuto in cura l’assicurato, hanno con insistenza criticato le conclusioni

del SMR e ne hanno in particolare censurato quella circa l’insorgenza della

patologia psichiatrica prima del dicembre 2008 (doc. I).

Sulla precisa diagnosi da porre

nel caso del ricorrente, le medesime psichiatre hanno tra l’altro evidenziato

che il quadro clinico inizialmente lamentato poteva essere verosimilmente

inquadrato come post-traumatico. Inizialmente era stata, infatti, posta la

diagnosi di “Sindrome da disadattamento - Reazione mista ansioso-depressiva

in probabile Sindrome post-traumatica da stress da indagare, Esposizione a

disastri o guerre”. Era quindi tuttavia stato con “l'osservazione

longitudinale del decorso” che era stato possibile inquadrare come di tipo

psicotico (deliri persecutori) la sintomatologia presentata (doc. I).

Nell’ulteriore presa di

posizione del 14 giugno 2019 la dr.ssa __________ ha ancora osservato:

" (…)

Rispetto alla motivazione del rifiuto di erogazione di prestazione Al in quanto

le condizioni assicurative non sarebbero adempiute essendo il danno alla salute

insorto con verosimiglianza preponderante nel 2004, ossia prima dell'entrata in

Svizzera, avvenuta nel dicembre 2008 si osserva quanto segue:

- facendo riferimento cartella clinica e pertanto alla presa a

carico da parte della __________ del sig RI 1 ci risulta che al primo ricovero

in Clinica __________ dal 04.06.2014 al 08.06.2014, lo stesso veniva dimesso

con diagnosi di: Sindrome di

depersonalizzazione-derealizzazione (ICD 10 F48.1). La diagnosi di

inizio di presa a carico pertanto differisce dalla patologia diagnosticata

successivamente, di Schizofrenia Paranoide per

cui veniva accertato il danno alla salute e sul quale si richiede

la prestazione. Nella valutazione dello stato clinico all'ammissione si legge

che "l'esame di realtà fosse saldo e i nessi associativi

fossero mantenuti, oltre alla non rilevazione di disturbi

dispercettivi", a sostegno di una diagnosi incompatibile con la

schizofrenia.

Al secondo ricovero in Clinica __________ dal 30.03.2019 al

12.05.2019

il paziente veniva dimesso con diagnosi di Schizofrenia paranoide

(ICD 10 F20.09) periodo di osservazione inferiore ad un anno. La diagnosi

pertanto veniva emessa solo nel 2015 e con la

specifica del periodo di osservazione ad un anno, a dimostrazione

che l'inizio della patologia causa del danno alla salute è successiva di 7 anni

all'ingresso in Svizzera.

Rispetto alla valutazione della residua capacità lavorativa si

osserva quanto segue:

- Ia patologia di cui soffre il sig RI 1, diagnosticata come schizofrenia

paranoide, è di per sé cronica e causa di gravi disabilità relazionali e

socio-lavorative. Nel caso specifico riteniamo che Ia psicopatologia e le

conseguenti disabilità siano state aggravate dalla situazione personale di

gravi traumi subiti, oltre che dal disadattamento e isolamento relazionale

dovuti all'emigrazione.

La difficoltà inoltre a comprendere la patologia ed a collaborare

alle cure ha reso difficile il trattamento almeno nelle fasi iniziali della

presa a carico. Negli anni sono stati tentati diversi inserimenti occupazionali

falliti sempre per la gravità delle disabilità pratiche e relazionali

conseguenti alla patologia. Si valuta che per quanto descritto la

prognosi relativa ad un reinserimento lavorativo sia altamente sfavorevole.”

(doc. X)

In merito il medico SMR

dr. __________ in data 19 giugno 2019 ha osservato quanto segue.

" Ho preso

ulteriore visione della documentazione medica in dossier: emerge come

l’assicurato abbia dall'inizio presentato sintomi aspecifici, che non si sono

modificati nel tempo: vi era una significativa difficoltà di comunicazione. Si

veda come al 1. ricovero in __________ (citato adesso dalla dr.ssa __________

il 14.06.2019): "si esprimeva in italiano e in inglese ma la comprensione

era solo parziale". La diagnosi all'uscita era di sindrome di

depersonalizzazione -derealizzazione, con un esame di realtà mantenuto. È una contraddizione

poiché la definizione secondo ICD 10 di derealizzazione prevede che il paziente

affermi che l'ambiente circostante è strano, distorto ovvero un palcoscenico

dove tutti stanno recitando. Nello stesso rapporto si fa riferimento

all'ipotesi di un disturbo posttraumatico da stress in seguito ad esposizione

ad un evento eccezionale (guerra), dunque si rende verosimile una condizione

precedente l'arrivo in Svizzera, come da me valutato il 15.01.2019.

Nei certificati pervenuti dopo il mio rapporto è fatta

costantemente menzione di malessere aspecifico con cefalee molto forti, pensieri

parassiti e intrusivi, che nel tempo sono stati associati a diagnosi diverse

dal disturbo post-traumatico da stress alla schizofrenia

paranoide.

In conclusione, la diagnosi di schizofrenia paranoide era posta sì

nel 2015, ma sulla base di uno status verosimilmente invariato da anni.

Non escludo che le difficoltà linguistiche e socioculturali

abbiano contribuito a rendere lungo il processo diagnostico e terapeutico, ma

questi non sonò fattori medici né permettono di modificare la mia precedente

presa di posizione, in assenza di elementi chiari, verosimili ed oggettivi che

permettano di stabilire l'insorgenza che la patologia psichica invalidante è

insorta in Svizzera.” (doc. XII/1)

Su queste osservazioni l’8

luglio 2019 ha preso nuovamente dettagliata posizione la dr.ssa __________, come

segue:

" (…)

Facciamo riferimento all'inizio della patologia psichiatrica del

sig. RI 1, nello specifico alla patologia psicotica, diagnosticata come

schizofrenia paranoide nel 2015, ovvero la patologia per la quale riteniamo che

il paziente abbia una disabilità secondaria di tipo sociale e lavorativa, con

una prognosi negativa a lungo termine in tal

senso. Ribadiamo che dalla documentazione clinica l'inizio della

patologia non può essere datato prima del 2015. È riportata nella

documentazione clinica una ipotesi (non avvalorata da altre relazioni mediche

specialistiche) di pregressa sofferenza psichica, ovvero di un disturbo

post-traumatico da stress, che se anche avesse una sua veridicità, è comunque

ben differente come psicopatologia, andamento clinico, possibilità terapeutiche

e prognosi clinica e

lavorativa rispetto alla schizofrenia, che ha un andamento cronico

ed è accompagnata oltre al corredo sintomatologico delirante e allucinatorio,

da grave disfunzionamento relazionale e socio-lavorativo. Anche se tale ipotesi

fosse vera, la richiesta del riconoscimento Al non si basa di certo su tale

ipotesi diagnostica, che avrebbe avuto da sola altre possibilità di cura e

riabilitazione per il sig RI 1.

Riguardo alla valutazione che la sindrome da derealizzazione e il

mantenimento di un esame di realtà siano una contraddizione in termini

diagnostici, affermo che tale affermazione non è corretta da un punto di vista

nosografico (secondo classificazione ICD X), né tanto meno da un punto di vista

psicopatologico e fenomenologico. La definizione stessa di sindrome da

depersonalizzazione e derealizzazione nell’lCD X recita:

1.

Sintomi da depersonalizzazione, cioè il soggetto ha

l'impressione che le sue sensazioni e/o esperienze siano distaccate,

distanti, non proprie, perdute, ecc

2.

Sintomi da derealizzazione, cioè gli oggetti, la gente e/o

l'ambiente circostante "sembrano" irreali (e non come citato

nel documento del 21.06.2019 che preveda che il paziente "affermi che

sono irreali ..."), distanti, artificiali, senza colore, senza vita

ecc.

3.

la consapevolezza che questo è un cambiamento soggettivo e

spontaneo, non imposto da forze esterne o da altre

persone (cioè l'insight è conservato)

4.

un sensorio integro e l'assenza di stato confusionale

tossico, o di epilessia

Dal punto di vista psicopatologico è fondamentale la differenza riguardante

la consapevolezza del soggetto che il cambiamento che avverte rispetto ad una

omeostasi precedente sia soggettivo, rispetto alla certezza di chi ha un disturbo

delirante del pensiero, che per definizione esclude qualsiasi consapevolezza

della natura soggettiva del sintomo (la persona affetta da depersonalizzazione

e derealizzazione potrà dire per esempio che "è come se" il mondo

sia cambiato, ha come l'impressione che il suo corpo si modifichi

ma si rende conto che è una sua sensazione). Tale differenza permette di

riconoscere e differenziare i disturbi della coscienza del sé

(depersonalizzazione e derealizzazione) dai disturbi del pensiero o della

percezione (deliri e allucinazioni) da un punto di vista

psicopatologico. Pertanto non solo è compatibile che chi soffra di

una sindrome di depersonalizzazione e derealizzazione, faccia un corretto esami

di realtà (come scritto nella lettera di dimissione del sig RI 1 nel 2014), ma anzi

ne rappresenta un criterio diagnostico e dirimente rispetto alla diagnosi di

psicosi schizofrenica. Pertanto la psicopatologia e la nosografia dell'lCD X

confermano esattamente il contrario di quanto supposto nel documento Al del

21.06.2019

Inoltre osserviamo che la sindrome con cui il sig RI 1 è stato

dimesso dalla prima degenza in Canton Ticino, ovvero appunto sindrome da

Derealizzazione e Depersonalizzazione (ICD X F 48.1), è classificata nelle

Sindrome Nevrotiche, e non nelle sindromi Psicotiche. Per potere fare diagnosi

in tal senso è specificato nel manuale che sia necessario fare diagnosi

differenziale con la schizofrenia, perché se la sintomatologia fa parte di una

sindrome psicotica schizofrenica diagnosticabile, deve essere data la

precedenza a quest'ultima come diagnosi principale.

Quanto osservato per ribadire che la diagnosi di schizofrenia è

stata emessa quando il sig RI 1 era già in Svizzera, presumibilmente come

sviluppo psicotico in una persona fragile e gravemente traumatizzata dalla

storia di vita. Tale grave sindrome psicotica ha reso inizialmente molto

difficile il contatto con lui e ancora compromette la sua collaborazione alle

cure. Quando non curato adeguatamente (al momento esegue terapia ambulatoriale

coatta) il sig RI 1 ha messo in atto un grave tentativo di suicidio. Da alcuni

mesi invece con un lavoro di rete intenso e multidisciplinare è stato possibile

il graduale inserimento in una casa con occupazione (casa __________ a __________),

con i cui operatori sta instaurando un rapporto di fiducia, esegue la terapia

regolarmente ed è riuscito ad accedere

spontaneamente agli ambulatori del Servizio per praticare la

terapia. Dal punto di vista clinico per mantenere il compenso e per garantire

una qualità di vita soddisfacente per il paziente riteniamo necessario

proseguire il progetto terapeutico in corso.” (doc. XIV)

Ora, osservato da un lato come

su tali osservazioni, ben articolate e motivate, formulate da specialisti del

campo che qui è interessato e che ben conoscono la storia clinica del

ricorrente, il medico SMR non sia nemmeno stato chiamato ad esprimersi, e

dall’altro come le stesse confutino, con precise motivazioni, le conclusioni

del medico SMR (segnatamente laddove affermano che “dalla documentazione

clinica l’inizio della patologia non può essere datato prima del 2015”),

questo TCA non può ignorare le stesse e non può quindi confermare la decisione

contestata, senza che prima vengano effettuati i necessari accertamenti.

Del resto, quanto in

particolare alla circostanza che la problematica di cui è sofferente il

ricorrente possa essere (anche) ricondotta alle esperienze difficili vissute in

passato dall’assicurato, compresa quella della guerra, deve in ogni modo essere

ricordato che i sanitari del SPS hanno con pertinenza osservato che la

disabilità maggiore di cui soffre l’assicurato è a loro avviso primariamente da

ricondurre alla schizofrenia paranoide (il cui inizio non può essere datato

prima del 2015). In merito all’ipotesi (peraltro “non avvalorata da altre

relazioni mediche specialistiche”) di una pregressa sofferenza psichica, nel

senso di un disturbo post-traumatico da stress, gli specialisti hanno in ogni

modo sottolineato che tale ipotesi, se anche avesse una sua veridicità, sarebbe

comunque “ben differente come psicopatologia, andamento clinico, possibilità

terapeutiche e prognosi clinica e lavorativa rispetto alla schizofrenia, che ha

un andamento cronico ed è accompagnata oltre al corredo sintomatologico

delirante e allucinatorio, da grave disfunzionamento relazionale e

socio-lavorativo”. A loro dire insomma anche volendo considerare tale

ipotesi come realistica, la stessa avrebbe avuto da sola altre possibilità di

cura e riabilitazione per l’assicurato e non sarebbe quindi verosimilmente quella

a giustificare l’inabilità lavorativa completa dell’assicurato (cfr. doc. XIV).

Sia peraltro osservato che per

quanto riguarda la diagnosi, posta dal SMR, di Disturbo post traumatico da

stress (DPTS), la giurisprudenza federale ha dichiarato applicabile anche a

tale diagnosi la giurisprudenza ricordata sopra in merito alla procedura

probatoria strutturata di cui alla DTF 141 V 281 (cfr. STF del 7 giugno 2016

pubblicata in DTF 142 V 342 consid. 5.2; cfr. in esteso sopra al consid. 2.7). In

proposito in un giudizio del 16 gennaio 2010 (STF 9C_548/2019), il Tribunale

Federale ha ulteriormente precisato che l’ammissione e la motivazione di una

DPTS necessita di un’attenzione particolare e di una valutazione particolarmente

approfondita, innanzitutto per quanto riguarda il trauma che avrebbe scatenato

detto disturbo, affermando, tra l’altro quanto segue:

" (…)

6.3.1

Die Herleitung und Begründung der Diagnose

einer PTBS bedarf einer besonderen Achtsamkeit. Dies gilt zunächst für das

Belastungskriterium, mithin das auslösende Trauma. Dieses ist nicht in erster

Linie und allein von der Gutachterperson bzw. vom Arzt selbst zu klären aber

von diesem zwingend zu referieren. Nebst der für die Bejahung einer PTBS

bedeutsamen Schwere des Belastungskriteriums erfordert die Latenzzeit zwischen

initialer Belastung und Auftreten der Störung eine eingehende Prüfung. Diese

beträgt nach ICD-10 wenige Wochen, bis (sechs) Monate. Besondere Begründung

braucht es dabei in jenen Fällen, in denen ganz ausnahmsweise aus bestimmten

Gründen ein späterer Beginn berücksichtigt werden (BGE 142 V 342 E. 5.2.2 S.

347). Bei der Folgenabschätzung einer PTBS auf das Leistungsvermögen bzw. die

Arbeitsfähigkeit ist ein "konsistenten Nachweis" mittels

"sorgfältiger Plausibilitätsprüfung" im Rahmen eines strukturierten

Beweisverfahrens unter Verwendung der Standardindikatoren notwendig. (DTF 142 V

348.

consid. 5.2.3)

Come è stato già

ricordato, nella fattispecie il medico SMR ha posto la diagnosi di DPTS senza

tener conto di queste indicazioni, senza in particolare istruire, e quindi

elencare, i traumi concreti subiti dall’assicurato, la menzione vaga per la

quale l’assicurato era stato “verosimilmente esposto ad eventi e/o

situazioni stressanti di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica

durante il servizio militare in __________ e la lunga fuga attraverso __________,

__________ e __________ verso l’Europa”, non bastando, ai sensi della

giurisprudenza, a comprovare la gravità del criterio di addebito con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b), ma lo lascia semmai soltanto presumere. (cfr. DTF 142 V 348 consid.

5.2.3; cfr. anche STF 9C_81/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3.3.2).

Per tutti questi motivi,

ritenuti lacunosi gli accertamenti effettuati dall’amministrazione, questo TCA

ritiene imprescindibili ulteriori accertamenti, di natura medica e sociale, interpellando

anche la curatrice e i servizi sociali che si sono presi carico nel corso degli

anni dell’assicurato (in particolare anche i dipendenti di __________, __________;

cfr. doc. AI pag. 63), intesi a definire con sufficiente chiarezza quali

patologie siano, con ogni verosimiglianza, insorte già prima dell’entrata in

Svizzera, e quali in epoca successiva e in ogni modo in che misura, ovvero con

quale influsso sulla capacità lavorativa. Sarà a questo scopo imprescindibile

definire mediante un’accurata perizia psichiatrica l’esatta natura delle

patologie che interessano l’assicurato.

L’amministrazione dovrà

chiarire se all’entrata in Svizzera l’assicurato presentava o meno una capacità

lavorativa fruibile in un mercato equilibrato del lavoro (fra le tante cfr. DTF

110.

V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a),

poiché in assenza di essa l’assicurato andrebbe considerato già invalido.

Sia inoltre osservato che

in concreto del resto non è stato minimamente acclarato se e in che misura

l’assicurato abbia esercitato un’attività lavorativa prima di entrare in

Svizzera, e successivamente.

Alla luce degli esiti

degli accertamenti che verranno compiuti, l’amministrazione dovrà in effetti altresì

chiarire se, nell’evenienza di una patologia insorta successivamente

all’entrata in Svizzera, l’assicurato adempiva le condizioni assicurative

minime, ossia se nel momento dell’ipotetico insorgere del diritto alla rendita

l’assicurato aveva versato il periodo minimo di contribuzione di 3 anni

richiesto dall’art. 36 LAI (cfr. sopra al consid. 2.4).

Per tutte le ragioni sopra illustrate, dunque, gli atti devono

essere rinviati all’Ufficio AI affinché istruisca in maniera completa ed

esaustiva la pratica innanzitutto dal profilo medico, e quindi dal profilo

assicurativo.

2.9

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, alla quale compete

accertare l’esatta natura del danno alla salute invalidante, il momento in cui

esso è insorto, segnatamente se prima o dopo l’entrata in Svizzera del

ricorrente e, quindi, se del caso, se siano adempiute le condizioni

assicurative per il diritto ad una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

La decisione impugnata

deve di conseguenza essere annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché proceda a tutti gli accertamenti necessari e, se del caso, si pronunci

nuovamente sul diritto alla rendita (cfr. 9C_568/2008 del 10

giugno 2009).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti