32.2019.99
Rendite (diverse) limitate nel tempo. In casu il reddito da invalido percepito configura il massimo raggiungibile e, visto il confrontato con quello da valido, da diritto ad un quarto di rendita dal 1
21 giugno 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.99
FS
Lugano
21 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione del 4 aprile 2019 (doc. B) –
decisione emessa dopo che la richiesta di prestazioni del marzo 2012 (doc. AI
12/44-52) era sfociata, dapprima, nel decreto del 10 dicembre 2012 con cui
questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e
rinviato gli atti per ulteriori accertamenti (decreto di stralcio sub doc. AI
70/190-194) e, in seguito, nella sentenza del 21 settembre 2015 con cui, sempre
il TCA, ha rinviato ancora un volta gli atti per ulteriori approfondimenti
medici (STCA del 21settembre 2015 sub doc. AI 180/545-565) –, riconosciuti i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
Attività abituale:
10% dal
24.10.2011 al 12.04.2012
50% dal
13.04.2012 al 30.01.2013
40% dal
31.01.2013 al 25.08.2013
100% dal
26.08.2013 al 09.12.2013
75% dal
10.12.2013 al 25.02.2014
100% dal
26.02.2014 al 30.06.2014
50% dal
01.07.2014 al 15.07.2014
40% dal
16.07.2014 al 31.01.2015
100% dal
01.02.2015 al 30.06.2015
50% dal
01.07.2015 al 30.11.2015
100% dal
01.12.2015 al 17.03.2016
70% dal
18.03.2016
Attività adeguate:
10% dal
24.10.2011 al 12.04.2012
50% dal
13.04.2012 al 13.07.2012
10% dal
14.07.2012 al 25.08.2013
100% dal
26.08.2013 al 26.09.2013
50% dal
27.09.2013 al 09.12.2013
10% dal
10.12.2013 al 25.02.2014
100% dal
26.02.2014 al 30.06.2014
50% dal
01.07.2014 al 15.07.2014
10% dal
16.07.2014 al 31.01.2015
100% dal
01.02.2015 al 30.06.2015
50% dal
01.07.2015 al 30.11.2015
100% dal
01.12.2015 17.03.2016
0% dal
18.03.2016
l’Ufficio
AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto al
31 ottobre 2013, a mezza rendita dal 1. novembre 2013 al 30 aprile 2014, a una
rendita intera dal 1. maggio al 31 ottobre 2014 e dal 1. febbraio al 30
settembre 2015, a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2015 al 29 febbraio 2016
e a una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2016 (doc. B);
- contro
la suddetta decisione, tramite l’avv. RA 1, s’aggrava al TCA l’assicurata che – contestata la valutazione medica ed
economica, in particolare adducendo che “(…) il reddito da invalida da
considerare per l'assicurata, che svolge il lavoro per il quale è stata
riqualificata, è il reddito annuo di CHF 27'690.-. Come chiarito dal datore di
lavoro non ha la formazione per funzioni con reddito di scala superiore. Nel
caso concreto per la signora RI 1 risulta una perdita salariale e un'invalidità
del […] 46.7%. L'assicurata presenta quindi come minimo un'invalidità del
47% con diritto almeno ad ¼ di rendita d'invalidità. Anche volendo
considerare, per ipotesi di lavoro, il reddito da valida considerato dalla
decisione Al, l'assicurata dall'1.5.2018 presenta un'invalidità del 42% e il
diritto ad ¼ di rendita d'invalidità. (…)” (I, punti 8 e 9, pagg. 6 e 7) – postula la riforma della decisione
impugnata nel senso che “(…) oltre al diritto alle rendite Al già stabilito,
è riconosciuto il diritto ad ¼ di rendita Al dal 1 maggio 2018. (…)” (I,
pag. 7);
- con
la risposta di causa l’amministrazione –
osservato che il consulente in integrazione professionale (a cui è stata
sottoposta la dichiarazione del 14 maggio 2019 del direttore __________ sub
doc. F/1), nel rapporto 24 maggio 2019, circa il reddito da invalido, ha
rilevato che “(…) in sede ricorsuale il rappresentante legale dell'A. ha
prodotto la dichiarazione (14.5.2019) del Direttore __________. Alla luce dei
motivi sollevati nel ricorso e della nuova documentazione allegata, si ritiene che
la capacità lavorativa del 60% si riferisce all'attività concreta e reale che
l'A. sta tuttora svolgendo presso __________. In effetti, è proprio per questa
attività specifica che, dal punto di vista reintegrativo, l'A. ha eseguito per
10 mesi una formazione breve grazie alla quale è poi stata accertata la sua
tenuta lavorativa massima nella misura del 60%. Non si può invece affermare con
certezza che le altre attività elencate nella categoria economica di riferimento
(90-93 che comprende attività di biblioteche, archivi, musei, att. artistiche,
etc.) del rapporto del 20.6.2018 presente agli atti, possano essere svolte in egual
misura e con un reddito superiore rispetto a quello attualmente percepito pari
a CHF 27'690.- annui. In riferimento alla Dichiarazione rilasciata il 14.5.2019
dal Direttore __________, si rileva che il diploma in possesso dell'A. non le
permetterebbe di accedere a una classificazione superiore rispetto a quella
attualmente svolta. Ciò conferma come il salario attualmente percepito sia il
massimo al quale può ambire I'A. Di conseguenza si ritiene più corretto
prendere quale salario da invalido l'importo di CHF 27'690.- annui. (…)”
(IV/1) – ha concluso che “(…)
sulla base del rapporto 24 maggio 2019 della consulente in integrazione
professionale __________, l'assicurata ha pertanto diritto ad un quarto di
rendita d'invalidità (grado Al pari al 42,7%) dal 1º maggio 2018 in poi (così
come richiesto dal rappresentante legale della Signora RI 1 al punto 2 del
petitum). Sotto questo profilo, il ricorso merita di essere accolto mentre la
decisione impugnata va riformata (nel senso di riconoscere alla qui ricorrente
¼ di rendita d'invalidità dal 01.05.2018 in avanti). Dato che, come visto
sopra, l'assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1º maggio
2018 in poi, lo scrivente Ufficio – per il tramite della competente Cassa di compensazione
__________ – calcolerà (mediante decisione separata) l’importo della rendita Al
spettante alla Signora RI 1. A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea
che se anche si dovesse tener conto – per pura ipotesi di lavoro – di un
reddito da valida di CHF 51'966.- (cfr. il gravame ai punti 6 e 9), il
risultato finale non cambierebbe nel senso che l'assicurata avrebbe sempre e
comunque diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. (…)” (IV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono
rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai
sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Giusta
l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della
rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado
di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di
nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla
rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la
prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI;
- l’Ufficio
AI, effettuati gli ulteriori accertamenti conformemente al decreto di stralcio
del 10 dicembre 2012 (doc. AI 70/190-194) e alla STCA del 21 settembre 2015
(doc. AI 180/545-565), ha fondato la decisione impugnata sulle risultanze delle
perizie pluridisciplinari del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 20 maggio
2014 con complemento del 23 ottobre 2014 (doc. AI 128/363-399 e 157/453-455) e
del 14 settembre 2016 (doc. AI 212/607-688), del rapporto finale SMR del 29
novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 219/702-705 e 272/803), del verbale finale del 24 aprile 2018 al
termine della riformazione professionale intrapresa (doc. AI 269/797) con la “Valutazione
della prestazione lavorativa” (doc. AI 270/798-800) e della valutazione del
consulente in integrazione del 20 giugno 2018 (doc. AI 276/807-809) con le
relative tabelle e riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI
277/810-813, 278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e
283/834);
- per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un
giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico
(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto
del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010). Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016
del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3
entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465);
- dopo
attento esame della documentazione medica agli atti, questo Tribunale, chiamato
a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio gli apprezzamenti peritali del
SAM con il relativo rapporto finale del 29 novembre 2016 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 219/702-705). Tali valutazioni sono da considerare dettagliate,
approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali suenunciati.
Del
resto, l’avv. RA 1 si è limitato ad addurre che “(…) la valutazione di un
grado di invalidità del 32% dell’assicurata espressa nella decisione AI
impugnata non considera adeguatamente le conseguenze del suo importante danno
alla salute e la situazione concreta, è del tutto inadeguata e viene
contestata. (…)” (I, punto 5, pag. 5) senza produrre la benché minima
documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del SAM e del SMR,
motivo per il quale non è necessario dilungarsi oltre sugli aspetti medici;
- come
accennato sopra, fermo restando il diritto alle rendite Al già stabilito nella
decisione impugnata, l’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita Al dal 1. maggio 2018 (data in cui è stata assunta dall’Archivio
di Stato dopo il provvedimento integrativo intrapreso presso il medesimo
istituto; cfr. doc. H e H/1 e doc. AI 269/797);
- questo
Tribunale – ricordato che il
reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti) e vista la “Dichiarazione” 14 maggio 2019 del direttore
dell’Archivio di Stato del seguente tenore: “(…) Così richiesto, dichiaro
che la signora RI 1, __________, è attualmente impiegata quale operaia al 60%
presso l'Archivio di Stato. Dopo aver svolto un periodo di formazione, la
sig.ra RI 1 è stata assunta tramite contratto a termine con l'incarico di
svolgere lavori di microfilmatura e digitalizzazione di documenti cartacei e
fotografici. Preciso che i diplomi posseduti e la formazione seguita dalla
sig.ra RI 1 non le permettono di accedere, in seno al nostro Istituto, a
mansioni con una classificazione superiore a quella attualmente svolta poiché
non possiede i necessari titoli di studio. (…)” (doc. F/1) – deve effettivamente ritenere (come
concluso dal consulente in integrazione e assunto dall’Ufficio AI) che “(…)
il diploma in possesso dell'A. non le permetterebbe di accedere a una
classificazione superiore rispetto a quella attualmente svolta. Ciò conferma
come il salario attualmente percepito sia il massimo al quale può ambire I'A.
Di conseguenza si ritiene più corretto prendere quale salario da invalido
l'importo di CHF 27'690.- annui. (…)” (IV/1);
- quanto
al reddito da valido – scostandosi dal precedente assunto secondo il
quale “(…) senza il danno alla salute e lavorando quale aiuto-cuoco
l’assicurata sarebbe stata in grado di percepire un salario annuo di Fr. 51'996
per il 2012. (…)” (doc. AI 159/461) – l’Ufficio AI ha considerato i
dati statistici validi per il settore 55-56 “Servizi di alloggio e di
ristorazione” secondo le tabelle TA1 2012 e TA1 2014 aggiornandoli fino al
2016 (cfr. doc. AI 275/806 e 283/834 e la valutazione del consulente in
integrazione del 20 giugno 2018 sub doc. AI 276/807-809 con le relative tabelle
e riduzioni al reddito ipotetico da invalido di cui ai doc. AI 277/810-813,
278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e 283/834)
Ora
– anche se per determinare il
salario ipotetico da valido di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222
consid. 4.3.1 pag. 224) e nonostante l’amministrazione non abbia apparentemente
addotto alcun motivo per utilizzare i dati statistici – detta questione non merita
ulteriori approfondimenti visto che in ogni caso il risultato non cambia;
- infatti
(come sostenuto dal ricorrente e confermato dall’Ufficio AI), confrontando il
reddito da valida di fr. 51'996.-- con quello da invalida di fr. 27'690, si ottiene un grado d’invalidità del 47% ([51'996 -
27'690] : 51'996 x 100 = 46.77 arrotondato
al 47% conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà comunque diritto
ad un quarto di rendita;
- allo
stesso risultato si giungerebbe se, per ipotesi di lavoro, si volesse
aggiornare (secondo i dati statistici dell’indice dei salari nominali) il
reddito da valida del 2012 di fr. 51'996.-- fino al 2018. Partendo da
fr. 51'996.-- si raggiungerebbe nel 2018 l’importo di fr. 53'785.71 (51'996
aumentati dello 0% per il 2013, dell'1.4% per il 2014, dello 0.3% per il 2015,
dello 0.9% per il 2016, dello 0.3% per il 2017 e dello 0.5% per il 2018;
secondo la TabelIa “T1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017”
settore “55/56 Servizi di alloggio e di ristorazione” e la Stima
trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali). Raffrontando l’importo di fr.
53'785.71 con il reddito da invalida di fr. 27'690, si ottiene un grado
d'invalidità del 49% ([53'785.71- 27'690] : 53'785.71 x 100 = 48.51 arrotondato
al 49%), che dà diritto sempre ad un quarto di rendita;
- stante
quanto sopra, all’assicurata va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
dal 1. maggio 2018;
- visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
- patrocinata da un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'800.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ RI
1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2018.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla
ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA Inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti