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Decisione

32.2019.99

Rendite (diverse) limitate nel tempo. In casu il reddito da invalido percepito configura il massimo raggiungibile e, visto il confrontato con quello da valido, da diritto ad un quarto di rendita dal 1

21 giugno 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono

rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai

sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della

rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI;

- l’Ufficio

AI, effettuati gli ulteriori accertamenti conformemente al decreto di stralcio

del 10 dicembre 2012 (doc. AI 70/190-194) e alla STCA del 21 settembre 2015

(doc. AI 180/545-565), ha fondato la decisione impugnata sulle risultanze delle

perizie pluridisciplinari del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 20 maggio

2014 con complemento del 23 ottobre 2014 (doc. AI 128/363-399 e 157/453-455) e

del 14 settembre 2016 (doc. AI 212/607-688), del rapporto finale SMR del 29

novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 219/702-705 e 272/803), del verbale finale del 24 aprile 2018 al

termine della riformazione professionale intrapresa (doc. AI 269/797) con la “Valutazione

della prestazione lavorativa” (doc. AI 270/798-800) e della valutazione del

consulente in integrazione del 20 giugno 2018 (doc. AI 276/807-809) con le

relative tabelle e riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI

277/810-813, 278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e

283/834);

- per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un

giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256

consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico

(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto

del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010). Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016

del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3

entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465);

- dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, questo Tribunale, chiamato

a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio gli apprezzamenti peritali del

SAM con il relativo rapporto finale del 29 novembre 2016 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 219/702-705). Tali valutazioni sono da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali suenunciati.

Del

resto, l’avv. RA 1 si è limitato ad addurre che “(…) la valutazione di un

grado di invalidità del 32% dell’assicurata espressa nella decisione AI

impugnata non considera adeguatamente le conseguenze del suo importante danno

alla salute e la situazione concreta, è del tutto inadeguata e viene

contestata. (…)” (I, punto 5, pag. 5) senza produrre la benché minima

documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del SAM e del SMR,

motivo per il quale non è necessario dilungarsi oltre sugli aspetti medici;

- come

accennato sopra, fermo restando il diritto alle rendite Al già stabilito nella

decisione impugnata, l’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad un

quarto di rendita Al dal 1. maggio 2018 (data in cui è stata assunta dall’Archivio

di Stato dopo il provvedimento integrativo intrapreso presso il medesimo

istituto; cfr. doc. H e H/1 e doc. AI 269/797);

- questo

Tribunale – ricordato che il

reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti) e vista la “Dichiarazione” 14 maggio 2019 del direttore

dell’Archivio di Stato del seguente tenore: “(…) Così richiesto, dichiaro

che la signora RI 1, __________, è attualmente impiegata quale operaia al 60%

presso l'Archivio di Stato. Dopo aver svolto un periodo di formazione, la

sig.ra RI 1 è stata assunta tramite contratto a termine con l'incarico di

svolgere lavori di microfilmatura e digitalizzazione di documenti cartacei e

fotografici. Preciso che i diplomi posseduti e la formazione seguita dalla

sig.ra RI 1 non le permettono di accedere, in seno al nostro Istituto, a

mansioni con una classificazione superiore a quella attualmente svolta poiché

non possiede i necessari titoli di studio. (…)” (doc. F/1) – deve effettivamente ritenere (come

concluso dal consulente in integrazione e assunto dall’Ufficio AI) che “(…)

il diploma in possesso dell'A. non le permetterebbe di accedere a una

classificazione superiore rispetto a quella attualmente svolta. Ciò conferma

come il salario attualmente percepito sia il massimo al quale può ambire I'A.

Di conseguenza si ritiene più corretto prendere quale salario da invalido

l'importo di CHF 27'690.- annui. (…)” (IV/1);

- quanto

al reddito da valido – scostandosi dal precedente assunto secondo il

quale “(…) senza il danno alla salute e lavorando quale aiuto-cuoco

l’assicurata sarebbe stata in grado di percepire un salario annuo di Fr. 51'996

per il 2012. (…)” (doc. AI 159/461) – l’Ufficio AI ha considerato i

dati statistici validi per il settore 55-56 “Servizi di alloggio e di

ristorazione” secondo le tabelle TA1 2012 e TA1 2014 aggiornandoli fino al

2016 (cfr. doc. AI 275/806 e 283/834 e la valutazione del consulente in

integrazione del 20 giugno 2018 sub doc. AI 276/807-809 con le relative tabelle

e riduzioni al reddito ipotetico da invalido di cui ai doc. AI 277/810-813,

278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e 283/834)

Ora

– anche se per determinare il

salario ipotetico da valido di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 pag. 224) e nonostante l’amministrazione non abbia apparentemente

addotto alcun motivo per utilizzare i dati statistici – detta questione non merita

ulteriori approfondimenti visto che in ogni caso il risultato non cambia;

- infatti

(come sostenuto dal ricorrente e confermato dall’Ufficio AI), confrontando il

reddito da valida di fr. 51'996.-- con quello da invalida di fr. 27'690, si ottiene un grado d’invalidità del 47% ([51'996 -

27'690] : 51'996 x 100 = 46.77 arrotondato

al 47% conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà comunque diritto

ad un quarto di rendita;

- allo

stesso risultato si giungerebbe se, per ipotesi di lavoro, si volesse

aggiornare (secondo i dati statistici dell’indice dei salari nominali) il

reddito da valida del 2012 di fr. 51'996.-- fino al 2018. Partendo da

fr. 51'996.-- si raggiungerebbe nel 2018 l’importo di fr. 53'785.71 (51'996

aumentati dello 0% per il 2013, dell'1.4% per il 2014, dello 0.3% per il 2015,

dello 0.9% per il 2016, dello 0.3% per il 2017 e dello 0.5% per il 2018;

secondo la TabelIa “T1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017”

settore “55/56 Servizi di alloggio e di ristorazione” e la Stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali). Raffrontando l’importo di fr.

53'785.71 con il reddito da invalida di fr. 27'690, si ottiene un grado

d'invalidità del 49% ([53'785.71- 27'690] : 53'785.71 x 100 = 48.51 arrotondato

al 49%), che dà diritto sempre ad un quarto di rendita;

- stante

quanto sopra, all’assicurata va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita

dal 1. maggio 2018;

- visto

l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI;

- patrocinata da un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo

quantificare in fr. 1'800.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ RI

1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2018.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla

ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA Inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti