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32.2020.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2020Italiano31 min

dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

Source ti.ch

Fatti

i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in

particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto

dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe

dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima

presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era

quindi autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti

dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, n. 41 all'art. 43).

Secondo Kieser,

sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,

" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur

relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin

jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei

das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann

gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar

ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die

Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG

gelten.".

A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto

commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato quanto segue:

" (…)

6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,

ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte

Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer

angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom

7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I

21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine

Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde

von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.

Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die

IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:

" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung

der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der

Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der

versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,

N 39 zu Art. 43). (…).".

Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il

ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica

pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di

sottoporsi a questa misura d'accertamento

quando è stata ordinata dall'assicuratore,

perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non

scusava il rifiuto dell'assicurato di

sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far

valere, presso l'assicuratore,

fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.

44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore

era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).

2.4. Nell'evenienza

concreta, a seguito della domanda di prestazioni formulata nel gennaio 2018,

l'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica ed

economica relativa al ricorrente. Considerato che a fine novembre 2018 (doc.

49) il suo stato di salute non era ancora stabilizzato, il medico SMR ha

richiesto una rivalutazione del caso dopo due mesi, previo aggiornamento degli

atti.

Emesso il 28 maggio 2019 (doc. 54) il rapporto

finale da parte del Servizio Medico Regionale per quanto concerneva l'aspetto

medico, l'amministrazione doveva ancora esaminare l'aspetto economico, perciò

il 3 giugno 2019 ha invitato l'assicurato a trasmetterle i conti economici, i

bilanci e le notifiche di tassazione per gli anni 2017 e 2018.

Con e-mail del 14 giugno 2019 (doc. 58) la rappresentante

dell'assicurato ha chiesto all'amministrazione quali documenti necessitasse,

chiedendo inoltre l'invio della documentazione prodotta un anno prima

dall'assicurato medesimo.

Il 19 giugno 2019 (doc. 56) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito

che "necessitiamo di tutti i conti

economici, bilanci e notifiche di tassazione relativi agli anni 2017 e 2018,

inerenti all'attività aziendale (__________).", ma non ha

trasmesso gli atti richiesti, spiegando che la pratica era ancora in

istruttoria.

Il 9 luglio 2019 (doc. 60) RA 1 ha trasmesso per e-mail copia del

conto annuale 2017 (bilancio e conto economico) e ha comunicato all'Ufficio AI

che la __________ non disponeva del conto annuale 2018 e delle notifiche di

tassazione relative agli anni 2017 e 2018.

A seguito di questa e-mail, rilevata la necessità, per il Servizio

ispettorato, di un complemento di istruttoria prima di effettuare un'inchiesta

economica per indipendenti (doc. 62), l'11 luglio 2019 (doc. 61) l'Ufficio AI

ha chiesto all'assicurato di produrre:

- il conto economico societario definitivo e la distinta dei

salari assoggettati all'AVS per l'anno 2018;

- copia dell'elenco titoli della dichiarazione fiscale 2017 o

altra documentazione attestante la sua posizione azionaria nel Consiglio di

amministrazione.

Inoltre, gli ha chiesto:

- se continuava ad essere attivo nella parte amministrativa e non

in quella commerciale e, se sì, in quale misura;

- se ha mai interrotto l'attività o se la continuava a svolgere,

indicando in quale misura.

Il sollecito dell'8 agosto 2019 è sfociato nell'e-mail di risposta

del 12 agosto 2019 (doc. 64), in cui la rappresentante dell'assicurato ha

ribadito di non essere in possesso del conto annuale 2018 e delle notifiche di

tassazione relative agli anni 2017 e 2018.

Dopo un ulteriore richiamo datato 23 settembre 2019 - non agli

atti, ma che il ricorrente non ha contestato come tale -, il 7 ottobre 2019

(doc. A3) l'Ufficio AI, facendo riferimento al suo scritto dell'11 luglio 2019

con cui ha chiesto ad RA 1 una serie di documenti e, nonostante i ripetuti

richiami, tale richiesta era rimasta inevasa, l'ha informata dell'obbligo di

collaborare e delle conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni

necessarie per l'accertamento del diritto.

Di conseguenza, l'amministrazione le ha comminato un ultimo

termine di 10 giorni per produrre la documentazione e le informazioni

richieste, pena l'emanazione di un progetto di decisione di rifiuto delle

prestazioni.

Non ricevendo alcunché da parte di RA 1, con il progetto di

decisione che è seguito il 31 ottobre 2019 l'Ufficio AI ha rifiutato le

prestazioni per mancata collaborazione.

Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato

delle osservazioni e quindi l'11 dicembre 2019 (doc. A1) l'Ufficio AI ha emesso

una decisione che confermava la non entrata in materia sulla richiesta di

prestazioni.

2.5. Alla luce dello svolgimento

dei fatti riassunto la decisione dell’UAI si palesa corretta e rispettosa dei

dettami della procedura così come interpretati dalla giurisprudenza federale.

In effetti, senza mettere in dubbio la precedente collaborazione

fornita dall'assicurato medesimo sin dall'introduzione della sua domanda di

prestazioni nel gennaio 2018, resta il fatto che la necessità di dovere

aggiornare gli atti ha portato nel giugno 2019 l'amministrazione a nuovamente

interpellare l'interessato.

Se, da un lato, va riconosciuto che la rappresentante del

Considerandi

ricorrente si è subito attivata chiedendo il 14 giugno 2019 di precisare quali

documenti l'amministrazione necessitasse e che in seguito, tanto il 9 luglio

2019.

quanto il 12 agosto 2019, essa ha risposto di non disporre ancora del

conto annuale 2018 della società __________ e delle notifiche di tassazione

relative agli anni 2017 e 2018, dall'altro lato è pur vero che questi documenti

costituivano solo una parte di quelli richiesti.

Infatti, inizialmente il 3 giugno 2019, come pure il 19 giugno

2019, l'amministrazione ha domandato all'assicurato di produrre i conti

economici, i bilanci e le notifiche di tassazione per gli anni 2017 e 2018 che

si riferivano all'attività aziendale per la __________.

È solo l'11 luglio 2019, dopo che due giorni prima ha ricevuto il

conto annuale 2017, che essa ha ribadito la necessità di disporre del conto

economico per l'anno 2018, a cui andavano aggiunti la distinta dei salari

assoggettati all'AVS per il 2018 e l'elenco dei titoli della dichiarazione

fiscale 2017 o altra documentazione attestante la posizione azionaria dell'assicurato

in seno al consiglio di amministrazione.

Oltre a ciò, l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto

dapprima se l'assicurato continuava ad essere attivo nella parte amministrativa

e non in quella commerciale e, se sì, in quale misura. Poi se l'assicurato

aveva mai interrotto l'attività o se continuava a lavorare, precisando, se del

caso, per quante ore alla settimana.

Ebbene, il 12 agosto 2019 la rappresentante dell'assicurato si è

limitata a ribadire di non disporre ancora del conto annuale 2018 e delle

notifiche di tassazione 2017 e 2018.

Sull'ulteriore documentazione richiesta (distinta dei salari 2018,

elenco titoli o altri atti per comprovare la posizione azionaria

dell'assicurato), come pure sulle due domande sottoposte, RA 1 non ha fornito

alcuna informazione durante la procedura amministrativa.

Va evidenzialo come dal 12 agosto 2019 in poi, fino al ricorso del

2.

gennaio 2020, non vi è più stata alcuna presa di posizione da parte

dell'assicurato e/o della sua rappresentante legale.

La comminatoria che è stata inviata per raccomandata dopo due mesi,

il 7 ottobre 2019, non ha dato luogo ad alcuna reazione da parte degli

interessati, né nel termine impartito di 10 giorni e neppure in seguito.

Anche il progetto di decisione del 31 ottobre 2019 non ha portato

l'assicurato, e per essa la sua rappresentante, a manifestarsi

all'amministrazione fornendo le precisazioni e la documentazione richieste che,

per contro, sono giunte soltanto davanti al Tribunale con il ricorso e quindi

tardivamente.

A questo proposito va qui rilevato che il 1° aprile 2019 (doc.

A5/1) la Cassa cantonale di compensazione del Canton __________ ha emesso una

decisione di conguaglio sui contributi dovuti dalla società __________ per

l'anno 2018, documento che l'assicurato ha prodotto soltanto con il ricorso, ma

che egli avrebbe potuto trasmettere all'Ufficio AI già nell'estate 2019.

Inoltre, nel periodo in cui l'assicurato poteva formulare delle

osservazioni al progetto di decisione, la predetta Cassa di compensazione gli

ha inviato, il 30 ottobre 2019, sia il rapporto di revisione della __________

effettuata otto giorni prima, sia le decisioni, datate 30 ottobre 2019, di

fissazione dei conguagli e degli interessi di mora relativi ai contributi AVS/AI/IPG

dovuti dalla società per gli anni 2016-2018.

Va poi rilevato che i datori di lavoro devono conteggiare i salari

entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS),

perciò entro il 30 gennaio 2019 la __________ doveva avere trasmesso alla

competente Cassa di compensazione i conteggi dei salari per l'anno 2018.

Di conseguenza, nel luglio 2019 l'assicurato doveva essere in

grado di produrre all'Ufficio AI la distinta dei salari assoggettati all'AVS

per l'anno 2018 o, almeno, fornire una spiegazione al riguardo qualora, per

ipotesi, non l'avesse ancora inviata alla Cassa di compensazione. Per contro,

l'interessato è rimasto silente su questo punto durante la procedura

amministrativa ed è solo con il ricorso che ha affermato che il precedente

fiduciario l'ha smarrita, ma ciò non giustifica comunque il fatto che non ne

abbia fatto cenno all'amministrazione nell'estate 2019.

Come per la distinta AVS dei salari 2018, così pure l'assicurato

era certamente in grado, già nel mese di luglio, e quindi anche in ottobre

2019, di rispondere alla domanda sul tipo di attività che egli svolgeva, precisando

in quale misura essa fosse di natura amministrativa e in quale di carattere commerciale.

Allo stesso modo, il ricorrente doveva per certo saper rispondere

al quesito se avesse interrotto la sua attività oppure se continuava a

lavorare, indicando le ore settimanali.

Addirittura, considerato che il pensionamento è giunto pochi mesi

dopo, non si può non supporre che l'interessato avesse già programmato la sua

uscita dal mondo del lavoro e che quindi potesse specificare all'Ufficio AI

anche questa circostanza.

Infine, sicuramente l'assicurato era in grado di dimostrare la sua

posizione azionaria nel consiglio di amministrazione della __________, con

diritto di firma individuale, anche senza produrre la dichiarazione di imposta,

ma tramite altra adeguata documentazione (attestazione della S.A. medesima ad

esempio.

2.6

In conclusione, nessuna valida

spiegazione è stata comunicata all'amministrazione a seguito degli scritti

dell'11 luglio, 8 agosto, 23 settembre e 7 ottobre 2019 e neppure con la

ricezione del progetto di decisione del 31 ottobre 2019.

Come già evidenziato, se d'un canto va riconosciuto che il conto

annuale 2018 non era disponibile nell'estate 2019, d'altro canto le restanti informazioni

erano per certo note all'assicurato.

Inspiegabilmente, e in modo ingiustificato, l’assicurato non ha comunicato

all'amministrazione, quanto poteva e doveva comunicare in base alle richieste.

Tale comportamento omissivo ha correttamente condotto l’UAI, in virtù dell'art.

43.

cpv. 3 LPGA, a entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.

Infatti, non tutti i dati economici potevano essere raccolti dallo

stesso Ufficio AI, perciò senza le informazioni comunicate dall'assicurato non

era possibile pronunciarsi sul suo grado di incapacità di guadagno.

È a buon diritto che l'amministrazione, di fronte a un

ingiustificato rifiuto di collaborare da parte dell'assicurato (art. 28 LPGA)

e, per esso, della sua rappresentante, non è entrata nel merito della sua

richiesta di prestazioni.

Stando così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata

e il ricorso respinto.

2.7

Il TCA rileva,

da ultimo, che l'assicurato ha manifestato la propria volontà di ottemperare al

suo obbligo di informazione e di collaborare presentando i documenti a suo

tempo richiesti dall'Ufficio e rispondendo alle domande che gli sono state

sottoposte l'11 luglio 2019. Ciò porta l'interessato a potere sottoporre

all'amministrazione una nuova domanda di prestazioni (cfr. citate STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 6 in fine e I 906/05 del 23 gennaio 2007).

Tuttavia, come ha correttamente evidenziato l'Ufficio

AI, poiché la disponibilità del ricorrente di collaborare è sopraggiunta

soltanto una volta emanata la decisione di non entrata in materia, il suo

ricorso vale quale nuova domanda di prestazioni.

Infatti, nella STF

9C_477/2018 del 28 agosto 2018 il Tribunale federale si è così pronunciato al

riguardo:

" 5.1. Le dépôt d'une nouvelle demande ensuite de la décision de

non-entrée en matière a certes pour conséquence que le droit à d'éventuelles

prestations d'assurance ne pourra effectivement prendre naissance au plus tôt

qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date de dépôt de

cette nouvelle demande (cf. art. 29 al. 1 LAI). Cela étant, cette

situation est la conséquence juridique de la violation, par l'assuré, de son

devoir de collaborer à l'instruction (art. 43 al. 3 LPGA). Selon la jurisprudence,

en effet, l'assureur social peut, conformément au principe de proportionnalité,

suspendre ses prestations, respectivement ne pas entrer en matière sur la

demande, jusqu'à ce que l'assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à

l'expertise ordonnée par une décision entrée en force. Mais l'accord de

l'assuré à la mesure d'instruction ordonnée, exprimé postérieurement au

prononcé de la décision fondée sur l'art. 43 al. 3 LPGA, ne rend pas sans effet

le refus initial ayant entraîné la non-entrée en matière. C'est pourquoi un

recours dans lequel l'assuré se déclare après coup prêt à se soumettre à

l'expertise envisagée doit, cas échéant, être considéré comme une nouvelle

demande. Ce nouvel examen du droit à la prestation pour le futur permet,

sous l'angle du principe de la proportionnalité, de prendre en considération le

fait que la sanction décidée (en l'espèce, non entrée en matière) ne concerne

que la période pendant laquelle l'assuré refuse de collaborer (ATF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 p. 590 s.; arrêts 9C_244/2016 du 16 janvier

2017.

consid. 3.3 et 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.6

et les arrêts cités)." (l'evidenziatura è della redattrice)

Occorre inoltre tenere presente che il deposito di

una nuova domanda a seguito della decisione di non entrata in materia ha per

conseguenza che il diritto ad eventuali prestazioni assicurative potrà

effettivamente sorgere al più presto dopo sei mesi dalla data in cui con

il deposito di questa nuova domanda l'assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In concreto, però, ciò non è possibile, poiché dal 1° dicembre

2019.

il ricorrente è al beneficio della rendita di vecchiaia e, come regola

l'art. 30 LAI, il diritto alla rendita di invalidità si estingue con l'inizio

del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente

diritto.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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