32.2020.1
Non entrata in materia sulla domanda di prestazioni AI per mancanza di collaborazione dell'assicurato.Malgrado il sollecito e il richiamo,l'UAI ha rifiutato le prestazioni,poiché l'ass. non ha spiegato i motivi della non collaborazione né ha risposto a quesiti.Nuova domanda di prestazioni,ma tardiva
17 agosto 2020Italiano31 min
dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.1
TB
Lugano
17 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. L'11 gennaio 2018 (doc. 6) RI
1, 1954, ha richiesto all'Ufficio assicurazione invalidità delle prestazioni a
causa di una recidiva di distacco della retina dell'occhio sinistro intervenuto
nel maggio 2017, che l'ha reso totalmente inabile al lavoro.
1.2. L'assicurato ha trasmesso all'Ufficio
AI numerosi atti medici, che sono stati completati dai referti raccolti
dall'amministrazione. Egli ha inoltre prodotto la richiesta documentazione
economica relativa alle sue attività come consulente in prodotti finanziari.
1.3. Aggiornata la situazione
medica che ha portato all'emanazione il 28 maggio 2019 (doc. 54) del rapporto
finale del Servizio Medico Regionale, il 3 giugno 2019 (doc. 55) l'Ufficio AI
ha scritto all'assicurato che, "a
complemento del suo invio avvenuto in data 19.02.2018 la invitiamo cortesemente
a trasmetterci copia dei conti economici, bilanci e notifiche di tassazione per
gli anni 2017 e 2018.".
Alla richiesta della rappresentante dell'assicurato di precisare
quali documenti avesse bisogno (doc. 58), il 19 giugno 2019 (doc. A6) l'Ufficio
AI ha ribadito che "necessitiamo di
tutti i conti economici, bilanci e notifiche di tassazione relativi agli anni
2017 e 2018, inerenti all'attività aziendale (__________).".
1.4. Il 9 luglio 2019 (doc. A4) RA
1 ha trasmesso all'Ufficio AI soltanto il conto annuale 2017 (bilancio e conto
economico), non essendo ancora in possesso del conto annuale 2018 e delle
notifiche di tassazione 2017 e 2018.
L'11 luglio 2019 (doc. A3) l'amministrazione le ha chiesto
ulteriore documentazione economica e informazioni sull'attività svolta dall'interessato,
sollecitandola l'8 agosto 2019 (doc. A3/1).
Il 12 agosto 2019 (doc. A4) la rappresentante dell'assicurato ha
ribadito che non disponeva ancora dei predetti documenti.
Il 23 settembre 2019 l'amministrazione l'ha nuovamente richiamata
a dar seguito all'invio dell'11 luglio 2019.
1.5. Con raccomandata del 7
ottobre 2019 (doc. A3) l'Ufficio AI ha informato la rappresentante
dell'assicurato sull'obbligo di collaborare e sulle conseguenze del rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto, comminandole
un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione e le informazioni
richieste, pena un progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni.
1.6. Con progetto di decisione del
31 ottobre 2019 (doc. 66) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurato poiché, malgrado i vari richiami e la comminatoria, egli non le
ha fornito i documenti e le informazioni indispensabili per definire la
pratica.
1.7. L'11 dicembre 2019 (doc. A1)
ha fatto seguito la decisione di non entrata in materia per mancata
collaborazione, essendosi RA 1 rifiutata di fornirle le informazioni necessarie
per accertare il diritto alle prestazioni dell'assicurato.
1.8. Con ricorso del 2 gennaio
2020 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha rilevato che il 9 luglio
2019 e il 12 agosto 2019 ha informato l'amministrazione di non disporre ancora
del conto annuale 2018 della società __________. Infatti, detto conto annuale
2018 è stato chiuso verso la metà di dicembre 2019 e ancora doveva avere luogo
l'assemblea generale ordinaria per l'approvazione dei conti annuali 2018. Il
ricorrente ha quindi prodotto il conto economico definitivo del 2018 (doc. A5),
il conguaglio AVS/AI/IPG per l'anno 2018 (doc. A5/1), il rapporto di revisione
AVS (doc. A5/2) e il modulo 8 della dichiarazione fiscale 2018 (doc. A5/11), da
cui risulta che egli ha una partecipazione qualificata nella società __________.
L'insorgente ha inoltre affermato di avere interrotto l'attività
nel mese di maggio 2017 per qualche settimana a seguito dell'evento, poi da
luglio 2017 a giugno 2019 ha ripreso l'attività complessivamente in ragione del
50% sull'intero periodo, che corrispondeva a 4 ore e mezzo al giorno; infine,
da luglio 2019 ha lavorato al 100%, essendo attivo nella parte amministrativa
nella misura del 40% e in quella commerciale del 60% e ciò fino al 31 ottobre
2019, quando ha cessato l'attività per avere raggiunto l'età pensionabile.
Infine, l'assicurato ha precisato che in più occasioni ha
collaborato con l'amministrazione fornendo la documentazione e le informazioni
necessarie. Inoltre, in diversi momenti l'Ufficio AI era stato debitamente informato
tanto dall'assicurato quanto dalla sua rappresentante nel ritardo nell'ottenere
le informazioni e la documentazione societaria, mentre la documentazione medica
era già stata trasmessa.
1.9. Nella sua risposta del 28
gennaio 2020 (doc. IV) l'Ufficio AI ha ricordato che in passato l'assicurato ha
invero prodotto gli atti richiesti, mentre gli scritti del 3 giugno 2019 e
dell'11 luglio 2019 non hanno portato ad ottenere una risposta alle
precisazioni e all'ulteriore documentazione richiesta in merito all'attività
economica svolta. Ciò, malgrado i richiami, i solleciti e la diffida, da ultimo
trasmessa con invio raccomandato il 7 ottobre 2019, in cui lo si avvertiva
delle conseguenze, ex art. 43 cpv. 3 LPGA e art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, della
mancata collaborazione.
L'amministrazione ha evidenziato che proprio dopo la diffida il
ricorrente non le ha inspiegabilmente fornito alcuna informazione né l'ha
contatta in alcun modo, perciò il caso è stato chiuso con il progetto di
decisione del 31 ottobre 2019. Addirittura, nemmeno a questo momento
l'assicurato ha reagito, perché nei 30 giorni a disposizione non ha formulato
delle osservazioni.
Ha quindi fatto seguito la decisione dell'11 dicembre 2019 di non
entrata in materia sulla richiesta di prestazioni AI.
Di conseguenza, in assenza di avvisi, comunicazioni o altro da
parte dell'insorgente, che è stato più volte sollecitato a produrre la
documentazione e le informazioni necessarie per istruire il caso,
l'amministrazione ha confermato la decisione di non entrata in materia,
postulando così la reiezione del ricorso.
L'Ufficio AI ha inoltre rilevato che è solo con il ricorso che
l'assicurato ha prodotto la documentazione pertinente e ha fornito i necessari
aggiornamenti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (STF 8C_494/2019 del 10
dicembre 2019 consid. 4.1 e 4.2), la collaborazione offerta dall'assicurato dopo
l'emanazione di una decisione di non entrata in materia basata sull'art. 43
cpv. 3 LPGA deve essere intesa come una nuova domanda di prestazioni.
Considerato però che il ricorrente è al beneficio di una rendita
di vecchiaia dal 1° dicembre 2019, la nuova domanda introdotta con il ricorso
il 2 gennaio 2020 - accompagnata dalla necessaria documentazione e delle
precisazioni richieste - risulta essere tardiva, visto che il diritto alla
rendita di invalidità si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di
vecchiaia (art. 30 LAI).
1.10. Il 7 gennaio 2020 (doc. VI)
l'insorgente ha prodotto lo scritto del 19 febbraio 2018 (doc. VI/1) con cui, dando
seguito alla richiesta del 31 gennaio 2018 (doc. VI/2) dell'Ufficio
assicurazione invalidità, gli ha trasmesso il conto annuale 2015 della __________,
rilevando di avere sempre compiuto il suo dovere di informare e di collaborare,
mai rifiutandosi di inoltrare la documentazione e le informazioni richieste
dalla amministrazione.
Inoltre, egli ha ribadito che l'invio del conto economico 2018 ha potuto
essere effettuato unicamente il 2 gennaio 2020, poiché la dichiarazione di
imposta delle persone giuridiche 2018 poteva avvenire entro il 31 gennaio 2020.
1.11. Con osservazioni del 14
febbraio 2020 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha rinviato alle argomentazioni esposte
con la risposta di causa, in particolare a quanto evidenziato al punto 4,
ribadendo la sua richiesta di respingere il ricorso.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è
soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio
assicurazione invalidità sulla domanda di prestazioni del gennaio 2018 dell'assicurato
per mancata collaborazione ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.
La valutazione, nel merito, del suo stato di salute e quindi della
sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere oggetto del presente
ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato in proposito
mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI.
2.2. A norma dell'art. 1 cpv. 1
LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie
leggi d'assicurazione sociale.
Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per
iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato
deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria,
l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in
collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio
AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività,
la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse
valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un
colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA),
l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le
conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli
accertamenti e decidere la non entrata nel merito.
2.3. A proposito dell'art. 43 cpv.
3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V
267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
affermato quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les
circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de
l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure
cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés
quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur
ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et
les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier,
l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de
la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi
que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de
l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction
de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers
intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de
faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré
l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177;
MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature
della redattrice).
Inoltre, secondo Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,
" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf
Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder
eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger
Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene
Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die
Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).".
A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma
ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach
Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu
BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG
durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es
handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann
auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen
gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will
(vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1
sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem
Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist
(vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen
Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durch-setzbare Rechtspflicht,
sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
In sostanza l'amministrazione, quando deve effettuare degli atti
istruttori, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun
modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto,
avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un adeguato termine
di riflessione.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede infatti due possibili sanzioni: l'assicuratore
può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia
sulla richiesta di prestazioni.
Al proposito, Kieser
(n. 41 ad art. 43) si è così pronunciato:
" (…) Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden
Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von
der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist;
soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich ist,
soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner,
Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in
den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten
hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene
Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,
Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo
der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und
ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist
zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu
wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des
Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung
desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,
rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, consid. 5.4 e 6) e del 6
luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1)
riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle
Assicurazioni riguardante l'art. 43
cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.
256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,
p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p.
108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément
- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris
que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73
RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et
les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant
apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le
dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de
cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis
par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le
dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré
se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre
aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à
justifier une appréciation différente de la situation. (…)"
(sottolineature della redattrice).
Nella STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, al considerando 6.2 il
Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza
ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato,
l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti se non è possibile accertare
Fatti
i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in
particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto
dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe
dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima
presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era
quindi autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti
dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
2003, n. 41 all'art. 43).
Secondo Kieser,
sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,
" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur
relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin
jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei
das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann
gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar
ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die
Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
gelten.".
A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto
commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato quanto segue:
" (…)
6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,
ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte
Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer
angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom
7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine
Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde
von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.
Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die
IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:
" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung
der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der
Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der
versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,
N 39 zu Art. 43). (…).".
Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il
ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica
pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di
sottoporsi a questa misura d'accertamento
quando è stata ordinata dall'assicuratore,
perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non
scusava il rifiuto dell'assicurato di
sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far
valere, presso l'assicuratore,
fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.
44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore
era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).
2.4. Nell'evenienza
concreta, a seguito della domanda di prestazioni formulata nel gennaio 2018,
l'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica ed
economica relativa al ricorrente. Considerato che a fine novembre 2018 (doc.
49) il suo stato di salute non era ancora stabilizzato, il medico SMR ha
richiesto una rivalutazione del caso dopo due mesi, previo aggiornamento degli
atti.
Emesso il 28 maggio 2019 (doc. 54) il rapporto
finale da parte del Servizio Medico Regionale per quanto concerneva l'aspetto
medico, l'amministrazione doveva ancora esaminare l'aspetto economico, perciò
il 3 giugno 2019 ha invitato l'assicurato a trasmetterle i conti economici, i
bilanci e le notifiche di tassazione per gli anni 2017 e 2018.
Con e-mail del 14 giugno 2019 (doc. 58) la rappresentante
dell'assicurato ha chiesto all'amministrazione quali documenti necessitasse,
chiedendo inoltre l'invio della documentazione prodotta un anno prima
dall'assicurato medesimo.
Il 19 giugno 2019 (doc. 56) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito
che "necessitiamo di tutti i conti
economici, bilanci e notifiche di tassazione relativi agli anni 2017 e 2018,
inerenti all'attività aziendale (__________).", ma non ha
trasmesso gli atti richiesti, spiegando che la pratica era ancora in
istruttoria.
Il 9 luglio 2019 (doc. 60) RA 1 ha trasmesso per e-mail copia del
conto annuale 2017 (bilancio e conto economico) e ha comunicato all'Ufficio AI
che la __________ non disponeva del conto annuale 2018 e delle notifiche di
tassazione relative agli anni 2017 e 2018.
A seguito di questa e-mail, rilevata la necessità, per il Servizio
ispettorato, di un complemento di istruttoria prima di effettuare un'inchiesta
economica per indipendenti (doc. 62), l'11 luglio 2019 (doc. 61) l'Ufficio AI
ha chiesto all'assicurato di produrre:
- il conto economico societario definitivo e la distinta dei
salari assoggettati all'AVS per l'anno 2018;
- copia dell'elenco titoli della dichiarazione fiscale 2017 o
altra documentazione attestante la sua posizione azionaria nel Consiglio di
amministrazione.
Inoltre, gli ha chiesto:
- se continuava ad essere attivo nella parte amministrativa e non
in quella commerciale e, se sì, in quale misura;
- se ha mai interrotto l'attività o se la continuava a svolgere,
indicando in quale misura.
Il sollecito dell'8 agosto 2019 è sfociato nell'e-mail di risposta
del 12 agosto 2019 (doc. 64), in cui la rappresentante dell'assicurato ha
ribadito di non essere in possesso del conto annuale 2018 e delle notifiche di
tassazione relative agli anni 2017 e 2018.
Dopo un ulteriore richiamo datato 23 settembre 2019 - non agli
atti, ma che il ricorrente non ha contestato come tale -, il 7 ottobre 2019
(doc. A3) l'Ufficio AI, facendo riferimento al suo scritto dell'11 luglio 2019
con cui ha chiesto ad RA 1 una serie di documenti e, nonostante i ripetuti
richiami, tale richiesta era rimasta inevasa, l'ha informata dell'obbligo di
collaborare e delle conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni
necessarie per l'accertamento del diritto.
Di conseguenza, l'amministrazione le ha comminato un ultimo
termine di 10 giorni per produrre la documentazione e le informazioni
richieste, pena l'emanazione di un progetto di decisione di rifiuto delle
prestazioni.
Non ricevendo alcunché da parte di RA 1, con il progetto di
decisione che è seguito il 31 ottobre 2019 l'Ufficio AI ha rifiutato le
prestazioni per mancata collaborazione.
Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato
delle osservazioni e quindi l'11 dicembre 2019 (doc. A1) l'Ufficio AI ha emesso
una decisione che confermava la non entrata in materia sulla richiesta di
prestazioni.
2.5. Alla luce dello svolgimento
dei fatti riassunto la decisione dell’UAI si palesa corretta e rispettosa dei
dettami della procedura così come interpretati dalla giurisprudenza federale.
In effetti, senza mettere in dubbio la precedente collaborazione
fornita dall'assicurato medesimo sin dall'introduzione della sua domanda di
prestazioni nel gennaio 2018, resta il fatto che la necessità di dovere
aggiornare gli atti ha portato nel giugno 2019 l'amministrazione a nuovamente
interpellare l'interessato.
Se, da un lato, va riconosciuto che la rappresentante del
ricorrente si è subito attivata chiedendo il 14 giugno 2019 di precisare quali
Considerandi
documenti l'amministrazione necessitasse e che in seguito, tanto il 9 luglio
2019.
quanto il 12 agosto 2019, essa ha risposto di non disporre ancora del
conto annuale 2018 della società __________ e delle notifiche di tassazione
relative agli anni 2017 e 2018, dall'altro lato è pur vero che questi documenti
costituivano solo una parte di quelli richiesti.
Infatti, inizialmente il 3 giugno 2019, come pure il 19 giugno
2019, l'amministrazione ha domandato all'assicurato di produrre i conti
economici, i bilanci e le notifiche di tassazione per gli anni 2017 e 2018 che
si riferivano all'attività aziendale per la __________.
È solo l'11 luglio 2019, dopo che due giorni prima ha ricevuto il
conto annuale 2017, che essa ha ribadito la necessità di disporre del conto
economico per l'anno 2018, a cui andavano aggiunti la distinta dei salari
assoggettati all'AVS per il 2018 e l'elenco dei titoli della dichiarazione
fiscale 2017 o altra documentazione attestante la posizione azionaria dell'assicurato
in seno al consiglio di amministrazione.
Oltre a ciò, l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto
dapprima se l'assicurato continuava ad essere attivo nella parte amministrativa
e non in quella commerciale e, se sì, in quale misura. Poi se l'assicurato
aveva mai interrotto l'attività o se continuava a lavorare, precisando, se del
caso, per quante ore alla settimana.
Ebbene, il 12 agosto 2019 la rappresentante dell'assicurato si è
limitata a ribadire di non disporre ancora del conto annuale 2018 e delle
notifiche di tassazione 2017 e 2018.
Sull'ulteriore documentazione richiesta (distinta dei salari 2018,
elenco titoli o altri atti per comprovare la posizione azionaria
dell'assicurato), come pure sulle due domande sottoposte, RA 1 non ha fornito
alcuna informazione durante la procedura amministrativa.
Va evidenzialo come dal 12 agosto 2019 in poi, fino al ricorso del
2.
gennaio 2020, non vi è più stata alcuna presa di posizione da parte
dell'assicurato e/o della sua rappresentante legale.
La comminatoria che è stata inviata per raccomandata dopo due mesi,
il 7 ottobre 2019, non ha dato luogo ad alcuna reazione da parte degli
interessati, né nel termine impartito di 10 giorni e neppure in seguito.
Anche il progetto di decisione del 31 ottobre 2019 non ha portato
l'assicurato, e per essa la sua rappresentante, a manifestarsi
all'amministrazione fornendo le precisazioni e la documentazione richieste che,
per contro, sono giunte soltanto davanti al Tribunale con il ricorso e quindi
tardivamente.
A questo proposito va qui rilevato che il 1° aprile 2019 (doc.
A5/1) la Cassa cantonale di compensazione del Canton __________ ha emesso una
decisione di conguaglio sui contributi dovuti dalla società __________ per
l'anno 2018, documento che l'assicurato ha prodotto soltanto con il ricorso, ma
che egli avrebbe potuto trasmettere all'Ufficio AI già nell'estate 2019.
Inoltre, nel periodo in cui l'assicurato poteva formulare delle
osservazioni al progetto di decisione, la predetta Cassa di compensazione gli
ha inviato, il 30 ottobre 2019, sia il rapporto di revisione della __________
effettuata otto giorni prima, sia le decisioni, datate 30 ottobre 2019, di
fissazione dei conguagli e degli interessi di mora relativi ai contributi AVS/AI/IPG
dovuti dalla società per gli anni 2016-2018.
Va poi rilevato che i datori di lavoro devono conteggiare i salari
entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS),
perciò entro il 30 gennaio 2019 la __________ doveva avere trasmesso alla
competente Cassa di compensazione i conteggi dei salari per l'anno 2018.
Di conseguenza, nel luglio 2019 l'assicurato doveva essere in
grado di produrre all'Ufficio AI la distinta dei salari assoggettati all'AVS
per l'anno 2018 o, almeno, fornire una spiegazione al riguardo qualora, per
ipotesi, non l'avesse ancora inviata alla Cassa di compensazione. Per contro,
l'interessato è rimasto silente su questo punto durante la procedura
amministrativa ed è solo con il ricorso che ha affermato che il precedente
fiduciario l'ha smarrita, ma ciò non giustifica comunque il fatto che non ne
abbia fatto cenno all'amministrazione nell'estate 2019.
Come per la distinta AVS dei salari 2018, così pure l'assicurato
era certamente in grado, già nel mese di luglio, e quindi anche in ottobre
2019, di rispondere alla domanda sul tipo di attività che egli svolgeva, precisando
in quale misura essa fosse di natura amministrativa e in quale di carattere commerciale.
Allo stesso modo, il ricorrente doveva per certo saper rispondere
al quesito se avesse interrotto la sua attività oppure se continuava a
lavorare, indicando le ore settimanali.
Addirittura, considerato che il pensionamento è giunto pochi mesi
dopo, non si può non supporre che l'interessato avesse già programmato la sua
uscita dal mondo del lavoro e che quindi potesse specificare all'Ufficio AI
anche questa circostanza.
Infine, sicuramente l'assicurato era in grado di dimostrare la sua
posizione azionaria nel consiglio di amministrazione della __________, con
diritto di firma individuale, anche senza produrre la dichiarazione di imposta,
ma tramite altra adeguata documentazione (attestazione della S.A. medesima ad
esempio.
2.6
In conclusione, nessuna valida
spiegazione è stata comunicata all'amministrazione a seguito degli scritti
dell'11 luglio, 8 agosto, 23 settembre e 7 ottobre 2019 e neppure con la
ricezione del progetto di decisione del 31 ottobre 2019.
Come già evidenziato, se d'un canto va riconosciuto che il conto
annuale 2018 non era disponibile nell'estate 2019, d'altro canto le restanti informazioni
erano per certo note all'assicurato.
Inspiegabilmente, e in modo ingiustificato, l’assicurato non ha comunicato
all'amministrazione, quanto poteva e doveva comunicare in base alle richieste.
Tale comportamento omissivo ha correttamente condotto l’UAI, in virtù dell'art.
43.
cpv. 3 LPGA, a entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.
Infatti, non tutti i dati economici potevano essere raccolti dallo
stesso Ufficio AI, perciò senza le informazioni comunicate dall'assicurato non
era possibile pronunciarsi sul suo grado di incapacità di guadagno.
È a buon diritto che l'amministrazione, di fronte a un
ingiustificato rifiuto di collaborare da parte dell'assicurato (art. 28 LPGA)
e, per esso, della sua rappresentante, non è entrata nel merito della sua
richiesta di prestazioni.
Stando così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata
e il ricorso respinto.
2.7
Il TCA rileva,
da ultimo, che l'assicurato ha manifestato la propria volontà di ottemperare al
suo obbligo di informazione e di collaborare presentando i documenti a suo
tempo richiesti dall'Ufficio e rispondendo alle domande che gli sono state
sottoposte l'11 luglio 2019. Ciò porta l'interessato a potere sottoporre
all'amministrazione una nuova domanda di prestazioni (cfr. citate STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 6 in fine e I 906/05 del 23 gennaio 2007).
Tuttavia, come ha correttamente evidenziato l'Ufficio
AI, poiché la disponibilità del ricorrente di collaborare è sopraggiunta
soltanto una volta emanata la decisione di non entrata in materia, il suo
ricorso vale quale nuova domanda di prestazioni.
Infatti, nella STF
9C_477/2018 del 28 agosto 2018 il Tribunale federale si è così pronunciato al
riguardo:
" 5.1. Le dépôt d'une nouvelle demande ensuite de la décision de
non-entrée en matière a certes pour conséquence que le droit à d'éventuelles
prestations d'assurance ne pourra effectivement prendre naissance au plus tôt
qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date de dépôt de
cette nouvelle demande (cf. art. 29 al. 1 LAI). Cela étant, cette
situation est la conséquence juridique de la violation, par l'assuré, de son
devoir de collaborer à l'instruction (art. 43 al. 3 LPGA). Selon la jurisprudence,
en effet, l'assureur social peut, conformément au principe de proportionnalité,
suspendre ses prestations, respectivement ne pas entrer en matière sur la
demande, jusqu'à ce que l'assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à
l'expertise ordonnée par une décision entrée en force. Mais l'accord de
l'assuré à la mesure d'instruction ordonnée, exprimé postérieurement au
prononcé de la décision fondée sur l'art. 43 al. 3 LPGA, ne rend pas sans effet
le refus initial ayant entraîné la non-entrée en matière. C'est pourquoi un
recours dans lequel l'assuré se déclare après coup prêt à se soumettre à
l'expertise envisagée doit, cas échéant, être considéré comme une nouvelle
demande. Ce nouvel examen du droit à la prestation pour le futur permet,
sous l'angle du principe de la proportionnalité, de prendre en considération le
fait que la sanction décidée (en l'espèce, non entrée en matière) ne concerne
que la période pendant laquelle l'assuré refuse de collaborer (ATF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 p. 590 s.; arrêts 9C_244/2016 du 16 janvier
2017.
consid. 3.3 et 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.6
et les arrêts cités)." (l'evidenziatura è della redattrice)
Occorre inoltre tenere presente che il deposito di
una nuova domanda a seguito della decisione di non entrata in materia ha per
conseguenza che il diritto ad eventuali prestazioni assicurative potrà
effettivamente sorgere al più presto dopo sei mesi dalla data in cui con
il deposito di questa nuova domanda l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In concreto, però, ciò non è possibile, poiché dal 1° dicembre
2019.
il ricorrente è al beneficio della rendita di vecchiaia e, come regola
l'art. 30 LAI, il diritto alla rendita di invalidità si estingue con l'inizio
del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente
diritto.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti