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32.2020.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 agosto 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono riferiti da ottobre 2019 e appaiono coerenti,

secondo il principio della probabilità preponderante, con l’evoluzione

riscontrata della detta patologia degenerativa.

Il dolore lombare conseguente impedisce lo svolgimento di attività

lavorative.” (doc. D)

L’assicurato

ha poi prodotto diversi rapporti del dr. med. __________ attestanti il decorso

clinico, nonché referti radiologici della Clinica __________ riassunti dal medico

SMR nelle annotazioni 3 marzo 2020:

" (…)

- Dr.med. __________

il 14 febbraio 2018:

ESAME OBIETTIVO:

Peso kg 73 h 173 Deambulazione su punte e talloni conservata.

Articolarità delle anche conservata bilateralmente senza dolore.

Articolarità del rachide limitata e dolente. Manovra di Lasègue e Wassermann

negative. ROT rotulei e achillei normo-eccitabili bilateralmente. Esame

neurologico arti inferiori negativo per deficit motorio. Dolore intenso in

apofisi spinose lombari basse.

RMN 2017: Discopatia degenerativa L5-S1.

DIAGNOSI

Discopatia degenerativa L5-S1.

Quadro clinico attestato con l’esame obiettivo comparabile ad una lombalgia

aspecifica senza una componente radicolare deficitaria (altresì definibile senza

nessuna alterazione neurologica in atto).

Proponeva dunque, lo specialista ortopedico, un trattamento

conservativo (lettera Dr.med. __________ del 22 febbraio 2018) mediante

ginnastica in acqua e stile di vita accorto versus trattamento chirurgico

(artrodesi L5-S1).

Poi eseguita infiltrazione a scopo antalgico periarticolare

(sempre per la diagnosi di discopatia degenerativa L5-S1).

In data 08 marzo 2018 il Dr.med. __________ attestava

quanto segue:

DIAGNOSI

Discopatia degenerativa L5-S1

COMMENTI E PRESCRIZIONI

In base al quadro clinico e strumentale, in relazione al

fallimento delle terapie conservative ritengo ci sia indicazione a trattamento

chirurgico di artrodesi L5-S1 mediante approccio anteriore mini-invasivo

extra peritoneale. Il paziente reso edotto dei rischi e benefici relativi

all’opzione proposta preferisce riflettere in merito. Rivedrò il paziente tra

due settimane per eventuale inserimento in lista operatoria.

- RADIOGRAFIA

COLONNA LOMBARE IN DUE PROIEZIONI DEL 16.02.2018:

Ridotta la fisiologica lordosi lombare. Metameri di altezza

conservata. Assottigliamento dello spazio discale L5-S1.

- RADIOGRAFIA

DELLA COLONNA LOMBARE IN DUE PROIEZIONI DEL 13.01.2020:

L’esame eseguito con paziente in ortostasi evidenzia notevole

riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico compreso fra L5-S1. Non altre

alterazioni somatiche. Conclusione: Discopatia L5-S1.

- TAC NATIVA

COLONNA LOMBARE DEL 16.02.2018:

Ridotta la fisiologica lordosi lombare. Metameri di altezza

conservata. Discopatia L5-S1 con sclerosi ossea della limitante

somatica inferiore di L5. Non protrusioni o ernie discali che determinano

conflitti disco-radicolari.

- RISONANZA

MAGNETICA NATIVA DELLA COLONNA LOMBARE 13.01.2020:

Non alterazioni somatiche con riduzione di ampiezza

dello spazio intersomatico L5-S1.

Iniziale disidratazione del disco intersomatico compreso

ira L4-L5. Sui piani assiali è evidente una protrusione posteriore mediana

L4-L5 senza contatti radicolari ed una protrusione

posteriore anche a livello L5-S1 senza contatti radicolari

significativi. (…)” (doc. VIII/1)

Il

dr. med. __________ ha poi concluso:

" (…) Esami

radiologici comparabili e compatibili con una lombalgia cronica degenerativa senza

appunto nessun indizio diretto o indiretto per una componente deficitaria

neurologica. Inoltre si faccia riferimento anche alle conclusioni

dell’annotazione SMR del 10.02.2020 in cui lo specialista ortopedico non si

esprime esaustivamente nè su limitazioni funzionali nè su una diagnosi completa

(omissione della discopatia L4-5) nè su criteri fondati per un peggioramento

clinico.

Lo scrivente alla luce di una minuziosa ricerca nella

documentazione medica in suo possesso può concludere di principio con

fondatezza confermando integralmente il RAF-SMR del 02.08.2018 e annotazione

SMR del 10.02.2020, in quanto le cure conservative hanno concretizzato un

quadro clinico consolidato, tale da confermare una piena abilità per

un’attività confacente allo stato di salute rispettosa delle limitazioni

funzionali e di carico come già postulate dall’SMR.” (doc. VIII/1)

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni

consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5. Nel caso concreto, richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al

considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto,

questo Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR attestante

una piena abilità lavorativa in attività adeguate e questo per i motivi che

seguono.

Come

detto al consid. 2.3., nel rapporto finale 30 luglio 2018 il dr. med. __________,

riassunti gli atti medici presenti in quel momento, posta la diagnosi di

sindrome spondilogena cronica recidivante da sovraccarico in discopatia L4-5 e

ernia L5-S1, elencate le limitazioni funzionali, ha ritenuto l’assicurato abile

nell’attività di pittore indipendente nella misura del 50% dal 4 novembre 2016

e dell’80% dal 24 novembre 2017 in avanti, mentre in attività adeguate egli ha

ritenuto un’inabilità del 50% dal 4 novembre 2016 e dello 0% dal 19 maggio

2017.

La

documentazione prodotta con il ricorso e pendente causa è stata compiutamente

valutata dal SMR con le osservazioni 3 marzo 2020, con le quali il dr. med. __________

ha convincentemente escluso un rilevante peggioramento (sostenuto dal dr. med. __________

a partire dal mese di ottobre 2019) delle condizioni di salute, rispettivamente

della situazione valetudinaria in attività adeguate. Va qui rilevato come la

diagnosi di discopatia degenerativa L5-S1 posta dal dr. med. __________

corrisponde sostanzialmente a quella del succitato rapporto 30 luglio 2018 del

SMR. In quel rapporto il dr. med. __________ ha poi pertinentemente evidenziato

come il quadro clinico risultante dal rapporto 14 febbraio 2018 del dr. med. __________,

non dimostra un’alterazione neurologica, rispettivamente che la lombalgia

aspecifica non presenta una componente radicolare deficitaria. Tale situazione

è stata confermata dalla Risonanza magnetica nativa della colonna vertebrale

eseguita il 13 gennaio 2020 che ha rilevato una protrusione mediana L4-L5 senza

contatti radicolari ed una protrusione posteriore anche a livello L5-S1 senza

contatti radicolari significativi. Esaminati gli altri esami radiologici il SMR

ha pertinentemente concluso per una lombalgia cronica degenerativa senza

nessun indizio diretto o indiretto per una componente deficitaria neurologica.

Il

dr. __________, con riferimento alle cure conservative eseguite dal dr. med. __________,

ha concluso che le stesse “hanno concretizzato un quadro clinico

consolidato, tale da confermare una piena abilità per un’attività confacente

allo stato di salute rispettosa delle limitazioni funzionali e di carico

come già postulato dal SMR” (sottolineatura del redattore), non confermando

in sostanza un’abilità del 20% nell’abituale attività di pittore indipendente.

Certo, nel citato rapporto 23

gennaio 2020 il dr. med. __________ ha sostenuto il più volte citato

peggioramento da ottobre 2019 ”con conseguente aggravamento anche della

limitazione funzionale” (doc. C), senza tuttavia specificare quale

limitazione. Nel rapporto 20 febbraio 2020 lo stesso specialista ha ritenuto

che il dolore lombare impedisce lo svolgimento di attività lavorative (doc. D),

anche qui senza indicare quali attività.

In conclusione, visto

quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che da maggio 2017 il ricorrente è pienamente

abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche

dettagliatamente indicate dal SMR.

Riguardo al valore

probatorio della valutazione del SMR, con riferimento al consid. 2.4, va

ricordato che, scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri

medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.

Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono

quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In

questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici

curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI

deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e

cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Non è indispensabile che la persona assicurata

venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per

mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le

esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009

pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF 9C_787/2012 del 20

dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2).

Infine, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella

decisione impugnata.

2.6.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Quale

reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sull’inchiesta per indipendenti

del 14 novembre 2018 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione

il salario annuo di 74'198.-- per il 2017, aggiornandolo al 2018 (anno

dell’eventuale diritto alla rendita) per un importo di fr. 74’555.-- .

2.6.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008

del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, nel rapporto 4 novembre 2019, al cui tenore va fatto

riferimento, la consulente IP, dopo aver riassunto l’accertamento professionale

eseguito e tenuto conto della valutazione medica, ha elencato le diverse

attività non qualificate, semplici e ripetibili ritenute esigibili (doc. 57

inc. AI). Va qui rilevato che in quel rapporto non vi è cenno di peggioramento.

Si apprende che l’assicurato il 31 ottobre 2019 ha rinunciato di effettuare

altri stage con motivazioni non pertinenti al suo stato di salute. Nelle

osservazioni 21 febbraio 2020 l’insorgente sostiene invece di aver sempre

palesato il suo grave stato valetudinario, di cui non vi è traccia nel

succitato rapporto. Sta di fatto che le attività di aiuto venditore,

magazziniere, operaio generico in attività d’imballaggio, piccoli trasporti,

aiuto ufficio, aiuto magazziniere elencate a titolo d’esempio dalla consulente

IP rispecchiano le limitazioni elencate dal SMR da ultimo confermate nelle

annotazioni 3 marzo 2020.

Va poi rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Infine,

secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo

di ridurre il danno può essere possibile chiedere ad un indipendente di

intraprendere un’attività dipendente se questo gli permette di mettere a

miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che i

criteri restrittivi, validi per l’esigibilità di un cambio

di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività

indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I

640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]), ciò che è il caso in

esame.

Per

la definizione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Riconoscendo una

riduzione del 5% per attività leggere, il reddito da invalido (aggiornato al

2018) è stato quindi quantificato in fr. 64'024.-- (cfr. anche rapporto 4 novembre 2019 della

consulente IP in pag. 224 incarto AI).

Dal

raffronto dei redditi da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 14%,

non pensionabile.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

2.7. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese di fr. 500.-- vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti